Ing. Vincenzo Loffredo
INAIL - Direzione Regionale Campania
Consulenza Tecnica per l’Edilizia
D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106
(S.O. G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
In materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
- IMPIANTI ELETTRICI -
ACEN - 21 ottobre 2009
1
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
T.U.
Art. 80 – comma 1
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i
materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a
disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da
tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
Testo modificato
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di
natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle
apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro
disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
T.U. (invariato)
Art. 80 – comma 1
………







contatti elettrici diretti;
contatti elettrici indiretti;
innesco e propagazione di incendi e di ustioni
dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
innesco di esplosioni;
fulminazione diretta ed indiretta;
sovratensioni;
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
Art. 80 – comma 2
T.U. (invariato)
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una
valutazione dei rischi di cui al precedente
comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
T.U.
Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
NESSUNA PER L’ART. 80
Testo modificato
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena
dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo
80, comma 2.
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
T.U.
Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
NESSUNA PER L’ART. 80
Testo modificato
2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono
puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione:
………
e) degli articoli 80, comma 2, ……..
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
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Impianti elettrici
T.U. (invariato)
Art. 80 – comma 3
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il
datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre
al minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del
lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la
permanenza del livello di sicurezza raggiunto con
l'adozione delle misure di cui al comma 1.
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
Art. 80 – comma 3bis (aggiunto)
3 bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le
misure necessarie affinché le procedure di
uso e manutenzione di cui al comma 3
siano predisposte ed attuate tenendo conto
delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d’uso e
manutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche di
prodotto e di quelle indicate nelle
pertinenti norme tecniche.
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
T.U.
Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
NESSUNA PER L’ART. 80
Testo modificato
3. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono
puniti con la pena dell'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro
per la violazione:
………
d) dell’ articolo 80, commi 3 e 4.
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
Art. 81 – Requisiti di sicurezza (invariato)
1. Tutti i materiali, i macchinari e le
apparecchiature, nonché le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici devono
essere progettati, realizzati e costruiti a
regola d'arte.
Legge 1° marzo 1968 n° 186 (G.U. 23.3.68 n° 77)
1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici
ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano
costruiti a regola d’arte.
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al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
T.U.
Art. 81 – comma 2
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i
macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al
comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono
realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute
nell'allegato IX.
Testo modificato
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i
macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di
cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte
se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
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al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
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ALLEGATO IX
SOSTITUITO INTEGRALMENTE
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche
tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
• UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
• CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
• CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
• CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
• IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
• ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui
all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:
1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme
che trattano i rischi individuati.
2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la
congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.
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Art. 81 – comma 3 - ABROGATO
3. Le procedure di uso e manutenzione
devono essere predisposte tenendo conto
delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e
manutenzione delle apparecchiature ricadenti
nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle norme di buona tecnica contenute
nell'allegato IX.
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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
T.U.
Art. 82 – comma 1
E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di
sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica
secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando
i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
Testo modificato
E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di
sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o
quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
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T.U.
Art. 82 – comma 1 – lettera a)
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona
tecnica;
Testo modificato
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
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T.U.
Art. 82 – comma 1 – lettera b)
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione
deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro
come idonei per tale attività secondo le indicazioni della
pertinente normativa tecnica;
Testo modificato
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione dei
lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale
attività secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
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T.U.
Art. 82 – comma 1 – lettera b)
2) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle
norme di buona tecnica;
Testo modificato
ABROGATO
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T.U.
Art. 82 – comma 1 – lettera c)
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V
in corrente continua purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da
aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare
sottotensione;
Testo modificato
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da
aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione;
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T.U.
Art. 82 – comma 1 – lettera c)
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa
tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
Testo modificato
2)
lavoratori
normativa
3)
l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
tecnica riconosciuti idonei per tale attività;
abrogato
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T.U.
Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione:
………
c) dell'articolo 82, comma 1, ……..
Testo modificato
2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono
puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione:
………
e) degli articoli … 82, comma 1, ……..
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T.U. (invariato)
Art. 82 – comma 2
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c),
numero 1).
Leggi: Autorizzazioni Ministeriali per V>1000 V ex monopolio
ENEL/Terna
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T.U. (invariato)
Art. 82 – comma 3
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al
comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi
della legislazione vigente.
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Impianti elettrici
T.U.
Art. 83 – comma 1
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1
dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Testo modificato
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in
vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui
alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.
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Impianti elettrici
T.U.
Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione:
………
c) dell'articolo 83, comma 1, ……..
Testo modificato
2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono
puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione:
………
e) degli articoli 83, comma 1, ……..
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Impianti elettrici
T.U.
Art. 83 – comma 2
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le
disposizioni contenute nella pertinente normativa di
buona tecnica
Testo modificato
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le
disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche
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Impianti elettrici
T.U.
Art. 84
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli
edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione
realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Testo modificato
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli
edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme
tecniche.
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T.U.
Art. 85 – comma 1
1.Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall'innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas,
vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione,
manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
Testo modificato
1.Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall'innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas,
vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
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Impianti elettrici
T.U.
Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione:
………
c) dell'articolo 85, comma 1, ……..
Testo modificato
2. Il datore di lavoro E IL DIRIGENTE sono
puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione:
………
e) degli articoli 85, comma 1, ……..
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Art. 85 – comma 2
T.U.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano
utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente
decreto legislativo e le pertinenti norme di buona
tecnica di cui all'allegato IX.
Testo modificato
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano
utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente
decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui
all'allegato IX.
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T.U.
Art. 86 – comma 1
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede
affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini,
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni
delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Testo modificato
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche
periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici
e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente
sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona
tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione
e di efficienza ai fini della sicurezza.
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T.U.
Art. 86 – comma 2
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base
delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
Testo modificato
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto col Ministero dello sviluppo
economico, adottato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per
l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma
1.
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Art. 86 – comma 3
T.U.
3.L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve
essere verbalizzato e tenuto a disposizione
dell'autorità di vigilanza
Testo modificato
3.L'esito dei controlli di cui al comma 1 è
verbalizzato e tenuto a disposizione
dell'autorità di vigilanza
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Impianti elettrici
T.U.
Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro
3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro per la violazione:
………
d) dell'articolo 86, comma 3, ……..
Testo modificato
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 per la
violazione:
………
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
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Impianti elettrici
T.U.
Art. 117 – comma 1
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere
non sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
Testo modificato
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83, quando
occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o
di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
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T.U.
Art. 117 – comma 1
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento
alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
Testo modificato
INVARIATO
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Art. 117 – comma 2
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle
attrezzature usate e delle tensioni presenti.
Testo modificato
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle
attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la
distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti
di cui all’allegato IX o a quelli risultanti
dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
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Impianti elettrici
Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
T.U.
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione degli articoli … 117 …;
Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Testo modificato
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli … 117 …;
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Impianti elettrici
ALLEGATO IX
SOSTITUITO INTEGRALMENTE
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche
tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
• UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
• CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
• CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
• CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
• IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
• ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui
all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:
1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme
che trattano i rischi individuati.
2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la
congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.
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Impianti elettrici
Testo modificato
ALLEGATO IX
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:
• Sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione
nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente
continua (non ondulata);
• Sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione
nominale da oltre 50 V fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500
V compreso se in corrente continua;
• Sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione, quelli a tensione
nominale da oltre 1000 V se in corrente alternata o da oltre 1500 V se in corrente
continua, fino a 30.000 V compreso;
• Sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione
nominale maggiore di 30.000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi,
agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso
di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.
Materiale didattico Ing. V. Loffredo
39
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
TAB. 1 - ALLEGATO IX
Un (kV) Dmin (m)
T.U.
Distanze di sicurezza da
parti attive di linee
elettriche e di impianti
elettrici non protette o
non sufficientemente
protette.
Materiale didattico Ing. V. Loffredo
≤1
10
15
132
220
380
3
3.5
3.5
5
7
7
40
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
Impianti elettrici
Testo modificato
TAB. 1 - ALLEGATO IX
Distanze di sicurezza da parti attive di
linee elettriche e di impianti elettrici non
protette o non sufficientemente protette
da osservarsi, nell’esecuzione di
lavori non elettrici, al netto degli
ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle attrezzature utilizzate e dei
materiali movimentati, nonché degli
sbandamenti laterali dei conduttori
dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle
condizioni termiche.
Un (kV)
≤1
1<Un≤30
30<Un≤132
Materiale didattico Ing. V. Loffredo
>132
Dmin (m)
3
3.5
5
7
41
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Ing. Loffredo DLgs106_09 Elettrico ACEN