Le Corti costituzionali come
norme sulle fonti: i limiti alla
revisione costituzionale
Costituzione rigida

Anche la rigidità Costituzionale, così come il
controllo di costituzionalità, è un concetto che
evolve nel tempo.
I limiti alla revisione costituzionale

Le norme costituzionali sono rigide, ma
alcune norme sono “più rigide” di altre:
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Limiti stabiliti dal testo
Costituzione (limiti espliciti):
Limiti temporali
Limiti circostanziali
Limiti procedurali
Limiti materiali
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stesso
della
Limiti temporali
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Art. 284 Cost portoghese:
la revisione costituzionale è possibile dopo 5 anni dall’ultima modifica
costituzionale (altrimenti sono necessari i 4/5)
Costituzione francese 1791:
1. L’Assemblea nazionale costituente dichiara che la Nazione ha il diritto
imprescrittibile di cambiare la sua Costituzione; e tuttavia, considerando che
è più conforme all’interesse nazionale usare soltanto, coi mezzi previsti
dalla stessa Costituzione, del diritto di riformarne gli articoli di cui
l’esperienza avrà fatto sentire gli inconvenienti, decreta che vi si procederà
attraverso una Assemblea di Revisione nella forma seguente:
2. Quando tre legislature consecutive avranno emesso un voto uniforme per
il cambiamento di qualche articolo costituzionale, si darà luogo alla
revisione richiesta.
3. La prossima legislatura e la successiva non potranno proporre la riforma
di alcun articolo costituzionale.
Costituzione francese 1793:
Art. 28 – Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la
propria Costituzione.
Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future.
Limiti circostanziali
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Art. 89 c. 4 Cost francese (1958):
Nessuna procedura di revisione può essere
iniziata o continuata quando è stata violata
l'integrità del territorio (dello Stato)
Art. 289 u.c. Cost. portoghese (1976):
Não pode ser praticado nenhum acto de
revisão constitucional na vigência de estado
de sítio ou de estado de emergência.
Limiti procedurali
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Alcune Costituzioni disciplinano in modo
differente la “revisione totale” (procedimenti
“superaggravati”)
Ad es. Spagna
Ad es. Svizzera
Limiti materiali espliciti…
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Cost. francese, art. 89 c. 5:
La forma repubblicana di governo non può costituire l’oggetto di
una revisione
Cost. italiana, art. 139:
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale Costituzione tedesca:
Cost. tedesca art. 79 c. 3 (Ewigkeitsklausel ):
Non è consentita alcuna modifica della presente Legge
fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in
Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla
legislazione o i principi enunciati agli articoli 1 e 20
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Costituzione tedesca (1949):
Articolo 1 [Protezione della dignità umana](1) La dignità
dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla
e proteggerla.(2) Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e
inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità
umana, della pace e della giustizia nel mondo.(3) I seguenti diritti
fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la
giurisdizione come diritti direttamente applicabili.
Articolo 20 [Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di
resistenza](1) La Repubblica Federale di Germania è uno Stato
federale democratico e sociale.(2) Tutto il potere statale emana
dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e
di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri
legislativo, esecutivo e giudiziario.(3) La legislazione è soggetta
all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la
giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.(4) Tutti i
tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare
questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile.
…più o meno razionalizzati
Art. 288 Cost. portoghese:
As leis de revisão constitucional terão de respeitar:
a) A independência nacional e a unidade do Estado;
b) A forma republicana de governo;
c) A separação das Igrejas do Estado;
d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações
sindicais;
f) A coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de
propriedade dos meios de produção;
g) A existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista;
h) O sufrágio universal, directo, secreto e periódico na designação dos titulares electivos
dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local, bem como o
sistema de representação proporcional;
i) O pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos, e o
direito
de oposição democrática;
j) A separação e a interdependência dos órgãos de soberania;
l) A fiscalização da constitucionalidade por acção ou por omissão de normas jurídicas;
m) A independência dos tribunais;
n) A autonomia das autarquias locais;
o) A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Qual è la funzione di questi limiti?
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Qual è l’oggetto tutelato dalla previsione di
limiti alla revisione costituzionale?
I limiti alla revisione costituzionale sono solo
quelli previsti nei testi costituzionali?
esistono anche i limiti impliciti alla revisione
costituzionale
Su quali fonti si impongono i principi super-costituzionali/o
principi supremi dell’ordinamento?
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1. Le leggi di revisione costituzionale?
Il caso indiano:
Costituzione art. 13:
All laws in force in the territory of India (…), in so far as they are
inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such
inconsistency, be void.
Corte suprema:
1951: non le leggi di revisione costituzionale
1967: anche le leggi di revisione costituzionale se vanno contro il
contenuto essenziale dei diritti fondamentali
Parlamento (1971):
Modifica l’art. 13 Cost:
“Nothing in this article shall apply to any amendment of this
Constitution made under article 368”
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Corte suprema (1973):
caso Kesavananda Bahrati:
Nessuna fonte può violare “the basic features of the
Constitution”
Parlamento revisione art. 368:
Nessun emendamento alla Costituzione “shall be called
in question in any court on any ground”
“For the removal of doubts, it is hereby declared that
there shall be no limitation whatever on the constituent
power of Parliament to amend by way of addition,
variation or repeal the provisions of this Constitution
under this article”
Corte suprema (Minerva Mills Ltd. V. Union of India,
1981): gli emendamenti all’art. 368 sono incostituzionali
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
The newly introduced clause S of Article 368
transgresses the limitations on the amending power
of Parliament and is hence unconstitutional. (…)
it even empowers the Parliament to (…)abrogate the
democracy and substitute for it a totally antithetical
form of Government. That can most effectively be
achieved (…) by a total denial of social, economic
and political justice to the people, by emasculating
liberty of thought, expression, belief, faith and
worship and by abjuring commitment to the
magnificent ideal of a society of equals.
The power to destroy is not a power to amend.

Since the Constitution had conferred a limited
amending power on the Parliament, the Parliament
cannot under the exercise of that limited power
enlarge that very power into an absolute power.
Indeed, a limited amending power is one of the
basic features of Indian Constitution and therefore,
the limitations on that power cannot be destroyed. In
other words, Parliament cannot, under Article 368,
expand its amending power so as to acquire for
itself the right to repeal or abrogate the Constitution
or to destroy its basic and essential features.
The donee of a limited power cannot by the exercise
of that power convert the limited power into an
unlimited one .
L’ordinamento italiano

La funzione dei “principi supremi” può
essere compresa attraverso l’analisi sul
sindacato delle fonti:

nei confronti di quali norme si esercita il
controllo di costituzionalità alla luce dei
(soli) principi supremi?
1. Le leggi di revisione costituzionale?
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1. Art. 134 Cost.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione
Sentenza n. 1146/1988: una legge costituzionale
rientra nella definizione leggi e degli atti, aventi forza
di legge?
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2. Le norme “a copertura costituzionale”?
Quali sono?
A. Il concordato
Art. 7 Cost.:
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale
Sentenza 30 del 1971


La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo
esame non é precluso, come invece opina l'Avvocatura dello
Stato, dall'art. 7 della Costituzione.
É vero che questo articolo non sancisce solo un generico
principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato
e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al
Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha
prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla
Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di
sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale dello Stato.
Sentenza 18 del 1982
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3 profili:
1. la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
delle controversie in materia di nullità dei matrimoni
canonici trascritti agli effetti civili contrasta con il principio
supremo del diritto alla tutela giurisdizionale?
2. nel procedimento canonico, le disposizioni contenute
nella sentenza contrastano con il diritto di agire e
difendersi in giudizio?
3. la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici
della concessione della dispensa "super rato et non
consummato" in ordine a matrimonio canonico trascritto
agli effetti civili contrasta con il principio supremo del
diritto alla tutela giurisdizionale?
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1. la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
delle controversie in materia di nullità dei matrimoni
canonici trascritti agli effetti civili contrasta con il principio
supremo del diritto alla tutela giurisdizionale?
NO:
il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al dichiarato
livello di principio supremo solo nel suo nucleo più
ristretto ed essenziale, (…).
la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di
nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili,
pur con le innegabili diversità che nei vari istituti
processuali tale giurisdizione presenta rispetto alla
giurisdizione statuale, non é incompatibile con
l'ordinamento costituzionale(…)
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2. nel procedimento canonico, le disposizioni contenute
nella sentenza contrastano con il diritto di agire e
difendersi in giudizio?
SI’:
preclusione di qualsiasi sindacato
così strutturato, nella sua concreta applicazione lo
speciale procedimento di delibazione elude due
fondamentali esigenze,
che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di
delibazione é tenuto a l'effettivo controllo che nel
procedimento, dal quale é scaturita la sentenza, siano
stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire
e resistere a difesa dei propri diritti,
e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire
l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni
contenute nella sentenza medesima, che siano ad
esso contrarie.
3. la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici
della concessione della dispensa "super rato et non
consummato" in ordine a matrimonio canonico trascritto
agli effetti civili contrasta con il principio supremo del
diritto alla tutela giurisdizionale?
SI’
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non può riconoscersi provvedimento di natura
amministrativa, discrezionale ed insindacabile
la tutela giurisdizionale dei diritti, pur considerata nel
suo nucleo più ristretto ed essenziale, non può
realizzarsi in un procedimento, il cui svolgimento e
la cui conclusione trovano dichiaratamente
collocazione
nell'ambito
della
discrezionalità
amministrativa, e nel quale non vengono quindi
garantiti alle parti un giudice e un giudizio in senso
proprio.
B. Le norme comunitarie
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Art. 11 Cost.:
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
Art. 117 Cost.:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Corte cost. sentenza 14 del 1964: criterio cronologico
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Resta da esaminare la questione della incostituzionalità della legge istitutiva
dell'E.N.E.L. sotto l'aspetto del suo contrasto con l'art. 11 della Costituzione.
L'art. 11 viene qui in considerazione per la parte nella quale si enuncia che l'Italia
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
La norma significa che, quando ricorrano certi presupposti, è possibile stipulare
trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darvi
esecuzione con legge ordinaria; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole
vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei
rapporti con gli altri Stati, non avendo l'art. 11 conferito alla legge ordinaria, che
rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di
diritto.
Né si può accogliere la tesi secondo cui la legge che contenga disposizioni
difformi da quei patti sarebbe incostituzionale per violazione indiretta dell'art.
11 attraverso il contrasto con la legge esecutiva del trattato.
Il fenomeno del contrasto con una norma costituzionale attraverso la violazione di
una legge ordinaria non è singolare. Spesso la Corte ha dichiarato illegittime le
norme dei decreti legislativi per non aderenza con la legge di delegazione, trovando
la causa dell'illegittimità nella violazione dell'art. 76 della Costituzione.


Ma rispetto a quella parte dell'art. 11 in cui è contenuta la norma presa in
esame ai fini di questa causa, la situazione è diversa. L'art. 76 pone delle
regole circa l'esercizio della funzione legislativa delegata, e per questo la
non conformità ai principi della legge-delega importa violazione dell'art. 76.
L'art. 11, invece, considerato nel senso già detto di norma permissiva, non
attribuisce un particolare valore, nei confronti delle altre leggi, a quella
esecutiva del trattato.
Non vale, infine, l'altro argomento secondo cui lo Stato, una volta che abbia
fatto adesione a limitazioni della propria sovranità, ove volesse riprendere la
sua libertà d'azione, non potrebbe evitare che la legge, con cui tale
atteggiamento si concreta, incorra nel vizio di incostituzionalità. Contro tale
tesi stanno le considerazioni ora esposte, le quali conducono a ritenere che
la violazione del trattato, se importa responsabilità dello Stato sul piano
internazionale, non toglie alla legge con esso in contrasto la sua piena
efficacia.

Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun
dubbio che il trattato spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di
esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori
a quest'ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo,
ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar
luogo a questioni di costituzionalità.

(Corte di giustizia: SE L' EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO VARIASSE DA UNO
STATO ALL' ALTRO IN FUNZIONE DELLE LEGGI INTERNE POSTERIORI, CIO'
METTEREBBE IN PERICOLO L' ATTUAZIONE DEGLI SCOPI DEL TRATTATO
CONTEMPLATA NELL' ART . 5, SECONDO COMMA, E CAUSEREBBE UNA
DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL' ART . 7 .)
Corte cost. sent 232/1975




Per quanto concerne le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi
valore di legge ordinaria, questa Corte ritiene che il vigente ordinamento non conferisca al
giudice italiano il potere di disapplicarle, nel presupposto d'una generale prevalenza del
diritto comunitario sul diritto dello Stato.
Certamente non può accogliersi la soluzione, prospettata e respinta dalla Corte di
cassazione, di una declaratoria di nullità della legge successiva interna, dovendosi
escludere che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere di emanare norme
giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate
materie, "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati"
(cfr. art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di
efficacia della volontà sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata
nelle materie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa
sorgere, invece, il diverso problema della legittimità costituzionale dei singoli atti legislativi.
Non sembra nemmeno possibile configurare la possibilità
della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna,
consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva
resistenza. In tale ipotesi, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non già la facoltà di
scegliere tra più norme applicabili, bensì quella di individuare la sola norma validamente
applicabile, ciò che equivarrebbe ad ammettere il suo potere di accertare e
dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a
determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli é attribuito.
Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme
legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna
regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice é tenuto a sollevare la
questione della loro legittimità costituzionale.
170/1984: sentenza Granital

La violazione dell'art. 11 Cost. é, quindi, argomentata in base all'asserita
incompatibilità fra prescrizione comunitaria e legge nazionale

La questione (…) é sollevata sull'assunto che, in conformità dell'attuale
giurisprudenza, le disposizioni di legge contrarie al regolamento comunitario non
possono considerarsi nulle od inefficaci, ma sono costituzionalmente illegittime, e
vanno in quanto tali denunziate in questa sede, per violazione dell'art. 11 Cost.

il regolamento della CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore
interno. Questo risultato viene, peraltro, in considerazione sotto vario riguardo. In
primo luogo, sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge
interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo
prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della
Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l'osservanza del
Trattato di Roma e del diritto da esso derivato.

Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella
comunitaria, é quest'ultima, in ogni caso, a prevalere
É stato invero ritenuto che, per il fatto di contrastare tale normativa, o anche di
derogarne o di riprodurne il contenuto, la norma interna risulti aver offeso l'art. 11
Cost. e possa in conseguenza esser rimossa solo mediante
dichiarazione di illegittimità costituzionale.


Il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato,
sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie
con esso incompatibili: e il giudice nazionale investito della
relativa applicazione potrà giovarsi dell'ausilio che gli offre lo
strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, ai
sensi dell'art. 177 del Trattato. Solo così é soddisfatta la
fondamentale esigenza di certezza giuridica, sempre avvertita
nella giurisprudenza di questo Collegio, che impone eguaglianza
e uniformità di criteri applicativi del regolamento comunitario per
tutta l'area della Comunità Europea.

Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero
settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto
interno sia sottratto alla competenza della Corte. Questo Collegio
ha (…) già avvertito come la legge di esecuzione del Trattato
possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai
principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale
e ai diritti inalienabili della persona uman (…).
Corte cost. sent. 399/1987
“primauté costituzionale” (?)

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
I due conflitti di attribuzioni, proposti dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, concernono
il medesimo atto, mediante il quale lo Stato, attraverso i suoi organi (il C.I.P.E. nonché il
Nucleo di valutazione di cui all'art. 4 l. 26 aprile 1982 n. 181), é intervenuto nel
procedimento concernente la definizione dei Programmi integrati mediterranei (P.I.M.),
elaborati dalle Regioni medesime.
Eccepisce preliminarmente il Presidente del Consiglio dei ministri l'inammissibilità dei due
ricorsi, in quanto le Regioni lamentano l'invasione di una competenza ad esse demandata
da un atto comunitario (Reg. C.E.E. n. 2088/85) e non da disposizioni della Costituzione
ovvero da norme costituzionali, sicché non sarebbe configurabile un conflitto di attribuzioni,
che ha per indefettibile presupposto l'invasione di una potestà costituzionalmente garantita.
L'eccezione non può essere accolta.
(…)
gli organi delle Comunità europee non sono tenuti ad osservare puntualmente la disciplina
nazionale e, in particolare, la ripartizione delle competenze pur prevista da norme di livello
costituzionale, ma possono emanare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario,
disposizioni di differente contenuto: le quali però, come questa Corte ha già avvertito,
debbono rispettare i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale nonché i
diritti inalienabili della persona umana.
Quando tale condizione, come nella specie, sia osservata, le norme comunitarie si
sostituiscono a quelle della legislazione interna e, se hanno derogato a disposizioni di
rango costituzionale, debbono ritenersi equiparate a queste ultime, in virtù del
disposto dell'art. 11 Cost., il quale consente la limitazione della sovranità nazionale al
fine di promuovere e favorire organizzazioni internazionali tra cui, com'é ius receptum, le
Comunità europee.
Il Bundesverfassungsgericht e
il diritto comunitario



Articolo 24
(1) La Federazione può trasferire con legge
diritti
di
sovranità
a
organizzazioni
intergovernative (…)
(2) Il Bund può, per la tutela della pace,
inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva
reciproca; esso, pertanto, consentirà alle
limitazioni della sua sovranità che realizzino e
assicurino un ordinamento pacifico e duraturo
in Europa e fra i popoli del mondo(…).
Solange I e Solange II



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Solange I (1974):
manca un catalogo codificato dei diritti fondamentali
che consenta di verificare se le norme in materia di
diritti fondamentali nell’ambito del diritto comunitario
siano corrispondenti a quelli della LF
Quindi: fintantoché non esiste tale catalogo
comunitario dei diritti umani, permane una
competenza nazionale di verifica del loro rispetto
Solange II (1986): fintantoché a livello comunitario
è garantito un livello di tutela dei diritti, il BVerGe
sospende il suo giudizio
NB: le sentenze “Solange” si ritrovano anche nelle
adesioni più recenti
ad es. Corte costituzionale ceca (2004): effetto
diretto e primauté, la Corte non “abdica” al proprio
ruolo
c’è una copertura costituzionale
(art. 10a 2001: “Alcuni poteri degli organi della
Repubblica ceca possono essere trasferiti ad
organizzazioni o istituzioni internazionali”)
“Solange”: finché il diritto comunitario non inficia
l’essenza della sovranità o le caratteristiche dello
Stato di diritto, la Corte si “ritrae”
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1. Le leggi di revisione costituzionale?