Le Corti costituzionali come norme sulle fonti: i limiti alla revisione costituzionale Costituzione rigida Anche la rigidità Costituzionale, così come il controllo di costituzionalità, è un concetto che evolve nel tempo. I limiti alla revisione costituzionale Le norme costituzionali sono rigide, ma alcune norme sono “più rigide” di altre: Limiti stabiliti dal testo Costituzione (limiti espliciti): Limiti temporali Limiti circostanziali Limiti procedurali Limiti materiali stesso della Limiti temporali Art. 284 Cost portoghese: la revisione costituzionale è possibile dopo 5 anni dall’ultima modifica costituzionale (altrimenti sono necessari i 4/5) Costituzione francese 1791: 1. L’Assemblea nazionale costituente dichiara che la Nazione ha il diritto imprescrittibile di cambiare la sua Costituzione; e tuttavia, considerando che è più conforme all’interesse nazionale usare soltanto, coi mezzi previsti dalla stessa Costituzione, del diritto di riformarne gli articoli di cui l’esperienza avrà fatto sentire gli inconvenienti, decreta che vi si procederà attraverso una Assemblea di Revisione nella forma seguente: 2. Quando tre legislature consecutive avranno emesso un voto uniforme per il cambiamento di qualche articolo costituzionale, si darà luogo alla revisione richiesta. 3. La prossima legislatura e la successiva non potranno proporre la riforma di alcun articolo costituzionale. Costituzione francese 1793: Art. 28 – Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. Limiti circostanziali Art. 89 c. 4 Cost francese (1958): Nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata quando è stata violata l'integrità del territorio (dello Stato) Art. 289 u.c. Cost. portoghese (1976): Não pode ser praticado nenhum acto de revisão constitucional na vigência de estado de sítio ou de estado de emergência. Limiti procedurali Alcune Costituzioni disciplinano in modo differente la “revisione totale” (procedimenti “superaggravati”) Ad es. Spagna Ad es. Svizzera Limiti materiali espliciti… Cost. francese, art. 89 c. 5: La forma repubblicana di governo non può costituire l’oggetto di una revisione Cost. italiana, art. 139: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale Costituzione tedesca: Cost. tedesca art. 79 c. 3 (Ewigkeitsklausel ): Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i principi enunciati agli articoli 1 e 20 Costituzione tedesca (1949): Articolo 1 [Protezione della dignità umana](1) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.(2) Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.(3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili. Articolo 20 [Fondamenti dell’ordinamento statale, diritto di resistenza](1) La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale.(2) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.(3) La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.(4) Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile. …più o meno razionalizzati Art. 288 Cost. portoghese: As leis de revisão constitucional terão de respeitar: a) A independência nacional e a unidade do Estado; b) A forma republicana de governo; c) A separação das Igrejas do Estado; d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais; f) A coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de propriedade dos meios de produção; g) A existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista; h) O sufrágio universal, directo, secreto e periódico na designação dos titulares electivos dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local, bem como o sistema de representação proporcional; i) O pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos, e o direito de oposição democrática; j) A separação e a interdependência dos órgãos de soberania; l) A fiscalização da constitucionalidade por acção ou por omissão de normas jurídicas; m) A independência dos tribunais; n) A autonomia das autarquias locais; o) A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Qual è la funzione di questi limiti? Qual è l’oggetto tutelato dalla previsione di limiti alla revisione costituzionale? I limiti alla revisione costituzionale sono solo quelli previsti nei testi costituzionali? esistono anche i limiti impliciti alla revisione costituzionale Su quali fonti si impongono i principi super-costituzionali/o principi supremi dell’ordinamento? 1. Le leggi di revisione costituzionale? Il caso indiano: Costituzione art. 13: All laws in force in the territory of India (…), in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. Corte suprema: 1951: non le leggi di revisione costituzionale 1967: anche le leggi di revisione costituzionale se vanno contro il contenuto essenziale dei diritti fondamentali Parlamento (1971): Modifica l’art. 13 Cost: “Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368” Corte suprema (1973): caso Kesavananda Bahrati: Nessuna fonte può violare “the basic features of the Constitution” Parlamento revisione art. 368: Nessun emendamento alla Costituzione “shall be called in question in any court on any ground” “For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article” Corte suprema (Minerva Mills Ltd. V. Union of India, 1981): gli emendamenti all’art. 368 sono incostituzionali The newly introduced clause S of Article 368 transgresses the limitations on the amending power of Parliament and is hence unconstitutional. (…) it even empowers the Parliament to (…)abrogate the democracy and substitute for it a totally antithetical form of Government. That can most effectively be achieved (…) by a total denial of social, economic and political justice to the people, by emasculating liberty of thought, expression, belief, faith and worship and by abjuring commitment to the magnificent ideal of a society of equals. The power to destroy is not a power to amend. Since the Constitution had conferred a limited amending power on the Parliament, the Parliament cannot under the exercise of that limited power enlarge that very power into an absolute power. Indeed, a limited amending power is one of the basic features of Indian Constitution and therefore, the limitations on that power cannot be destroyed. In other words, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic and essential features. The donee of a limited power cannot by the exercise of that power convert the limited power into an unlimited one . L’ordinamento italiano La funzione dei “principi supremi” può essere compresa attraverso l’analisi sul sindacato delle fonti: nei confronti di quali norme si esercita il controllo di costituzionalità alla luce dei (soli) principi supremi? 1. Le leggi di revisione costituzionale? 1. Art. 134 Cost. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione Sentenza n. 1146/1988: una legge costituzionale rientra nella definizione leggi e degli atti, aventi forza di legge? 2. Le norme “a copertura costituzionale”? Quali sono? A. Il concordato Art. 7 Cost.: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale Sentenza 30 del 1971 La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo esame non é precluso, come invece opina l'Avvocatura dello Stato, dall'art. 7 della Costituzione. É vero che questo articolo non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Sentenza 18 del 1982 3 profili: 1. la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili contrasta con il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale? 2. nel procedimento canonico, le disposizioni contenute nella sentenza contrastano con il diritto di agire e difendersi in giudizio? 3. la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione della dispensa "super rato et non consummato" in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili contrasta con il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale? 1. la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili contrasta con il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale? NO: il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al dichiarato livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, (…). la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con le innegabili diversità che nei vari istituti processuali tale giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statuale, non é incompatibile con l'ordinamento costituzionale(…) 2. nel procedimento canonico, le disposizioni contenute nella sentenza contrastano con il diritto di agire e difendersi in giudizio? SI’: preclusione di qualsiasi sindacato così strutturato, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione é tenuto a l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale é scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima, che siano ad esso contrarie. 3. la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione della dispensa "super rato et non consummato" in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili contrasta con il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale? SI’ non può riconoscersi provvedimento di natura amministrativa, discrezionale ed insindacabile la tutela giurisdizionale dei diritti, pur considerata nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, non può realizzarsi in un procedimento, il cui svolgimento e la cui conclusione trovano dichiaratamente collocazione nell'ambito della discrezionalità amministrativa, e nel quale non vengono quindi garantiti alle parti un giudice e un giudizio in senso proprio. B. Le norme comunitarie Art. 11 Cost.: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo Art. 117 Cost.: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Corte cost. sentenza 14 del 1964: criterio cronologico Resta da esaminare la questione della incostituzionalità della legge istitutiva dell'E.N.E.L. sotto l'aspetto del suo contrasto con l'art. 11 della Costituzione. L'art. 11 viene qui in considerazione per la parte nella quale si enuncia che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La norma significa che, quando ricorrano certi presupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei rapporti con gli altri Stati, non avendo l'art. 11 conferito alla legge ordinaria, che rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto. Né si può accogliere la tesi secondo cui la legge che contenga disposizioni difformi da quei patti sarebbe incostituzionale per violazione indiretta dell'art. 11 attraverso il contrasto con la legge esecutiva del trattato. Il fenomeno del contrasto con una norma costituzionale attraverso la violazione di una legge ordinaria non è singolare. Spesso la Corte ha dichiarato illegittime le norme dei decreti legislativi per non aderenza con la legge di delegazione, trovando la causa dell'illegittimità nella violazione dell'art. 76 della Costituzione. Ma rispetto a quella parte dell'art. 11 in cui è contenuta la norma presa in esame ai fini di questa causa, la situazione è diversa. L'art. 76 pone delle regole circa l'esercizio della funzione legislativa delegata, e per questo la non conformità ai principi della legge-delega importa violazione dell'art. 76. L'art. 11, invece, considerato nel senso già detto di norma permissiva, non attribuisce un particolare valore, nei confronti delle altre leggi, a quella esecutiva del trattato. Non vale, infine, l'altro argomento secondo cui lo Stato, una volta che abbia fatto adesione a limitazioni della propria sovranità, ove volesse riprendere la sua libertà d'azione, non potrebbe evitare che la legge, con cui tale atteggiamento si concreta, incorra nel vizio di incostituzionalità. Contro tale tesi stanno le considerazioni ora esposte, le quali conducono a ritenere che la violazione del trattato, se importa responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non toglie alla legge con esso in contrasto la sua piena efficacia. Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il trattato spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità. (Corte di giustizia: SE L' EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO VARIASSE DA UNO STATO ALL' ALTRO IN FUNZIONE DELLE LEGGI INTERNE POSTERIORI, CIO' METTEREBBE IN PERICOLO L' ATTUAZIONE DEGLI SCOPI DEL TRATTATO CONTEMPLATA NELL' ART . 5, SECONDO COMMA, E CAUSEREBBE UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL' ART . 7 .) Corte cost. sent 232/1975 Per quanto concerne le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi valore di legge ordinaria, questa Corte ritiene che il vigente ordinamento non conferisca al giudice italiano il potere di disapplicarle, nel presupposto d'una generale prevalenza del diritto comunitario sul diritto dello Stato. Certamente non può accogliersi la soluzione, prospettata e respinta dalla Corte di cassazione, di una declaratoria di nullità della legge successiva interna, dovendosi escludere che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere di emanare norme giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate materie, "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati" (cfr. art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volontà sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere, invece, il diverso problema della legittimità costituzionale dei singoli atti legislativi. Non sembra nemmeno possibile configurare la possibilità della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva resistenza. In tale ipotesi, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non già la facoltà di scegliere tra più norme applicabili, bensì quella di individuare la sola norma validamente applicabile, ciò che equivarrebbe ad ammettere il suo potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli é attribuito. Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice é tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale. 170/1984: sentenza Granital La violazione dell'art. 11 Cost. é, quindi, argomentata in base all'asserita incompatibilità fra prescrizione comunitaria e legge nazionale La questione (…) é sollevata sull'assunto che, in conformità dell'attuale giurisprudenza, le disposizioni di legge contrarie al regolamento comunitario non possono considerarsi nulle od inefficaci, ma sono costituzionalmente illegittime, e vanno in quanto tali denunziate in questa sede, per violazione dell'art. 11 Cost. il regolamento della CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore interno. Questo risultato viene, peraltro, in considerazione sotto vario riguardo. In primo luogo, sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l'osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato. Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, é quest'ultima, in ogni caso, a prevalere É stato invero ritenuto che, per il fatto di contrastare tale normativa, o anche di derogarne o di riprodurne il contenuto, la norma interna risulti aver offeso l'art. 11 Cost. e possa in conseguenza esser rimossa solo mediante dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili: e il giudice nazionale investito della relativa applicazione potrà giovarsi dell'ausilio che gli offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Solo così é soddisfatta la fondamentale esigenza di certezza giuridica, sempre avvertita nella giurisprudenza di questo Collegio, che impone eguaglianza e uniformità di criteri applicativi del regolamento comunitario per tutta l'area della Comunità Europea. Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della Corte. Questo Collegio ha (…) già avvertito come la legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona uman (…). Corte cost. sent. 399/1987 “primauté costituzionale” (?) I due conflitti di attribuzioni, proposti dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, concernono il medesimo atto, mediante il quale lo Stato, attraverso i suoi organi (il C.I.P.E. nonché il Nucleo di valutazione di cui all'art. 4 l. 26 aprile 1982 n. 181), é intervenuto nel procedimento concernente la definizione dei Programmi integrati mediterranei (P.I.M.), elaborati dalle Regioni medesime. Eccepisce preliminarmente il Presidente del Consiglio dei ministri l'inammissibilità dei due ricorsi, in quanto le Regioni lamentano l'invasione di una competenza ad esse demandata da un atto comunitario (Reg. C.E.E. n. 2088/85) e non da disposizioni della Costituzione ovvero da norme costituzionali, sicché non sarebbe configurabile un conflitto di attribuzioni, che ha per indefettibile presupposto l'invasione di una potestà costituzionalmente garantita. L'eccezione non può essere accolta. (…) gli organi delle Comunità europee non sono tenuti ad osservare puntualmente la disciplina nazionale e, in particolare, la ripartizione delle competenze pur prevista da norme di livello costituzionale, ma possono emanare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, disposizioni di differente contenuto: le quali però, come questa Corte ha già avvertito, debbono rispettare i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale nonché i diritti inalienabili della persona umana. Quando tale condizione, come nella specie, sia osservata, le norme comunitarie si sostituiscono a quelle della legislazione interna e, se hanno derogato a disposizioni di rango costituzionale, debbono ritenersi equiparate a queste ultime, in virtù del disposto dell'art. 11 Cost., il quale consente la limitazione della sovranità nazionale al fine di promuovere e favorire organizzazioni internazionali tra cui, com'é ius receptum, le Comunità europee. Il Bundesverfassungsgericht e il diritto comunitario Articolo 24 (1) La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative (…) (2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo(…). Solange I e Solange II Solange I (1974): manca un catalogo codificato dei diritti fondamentali che consenta di verificare se le norme in materia di diritti fondamentali nell’ambito del diritto comunitario siano corrispondenti a quelli della LF Quindi: fintantoché non esiste tale catalogo comunitario dei diritti umani, permane una competenza nazionale di verifica del loro rispetto Solange II (1986): fintantoché a livello comunitario è garantito un livello di tutela dei diritti, il BVerGe sospende il suo giudizio NB: le sentenze “Solange” si ritrovano anche nelle adesioni più recenti ad es. Corte costituzionale ceca (2004): effetto diretto e primauté, la Corte non “abdica” al proprio ruolo c’è una copertura costituzionale (art. 10a 2001: “Alcuni poteri degli organi della Repubblica ceca possono essere trasferiti ad organizzazioni o istituzioni internazionali”) “Solange”: finché il diritto comunitario non inficia l’essenza della sovranità o le caratteristiche dello Stato di diritto, la Corte si “ritrae”