Giornata di approfondimento Incentivi alla buona edilizia 29 ottobre 2014 “Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico: principi generali” Dott. Italo Buono Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Lucca Ufficio Territoriale di Lucca Appunti Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Finalità della legge Agevolazioni per la “casa”: •“Ristrutturazioni” •“Risparmio energetico” •“Bonus Arredi” •“Iva Agevolata” Incentivare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili residenziali. Restituire ai contribuenti una parte della spesa, attraverso le “detrazioni di imposta” Le agevolazioni rispondono ad un interesse del contribuente ma anche delle imprese per l’impatto economico che deriva dall’incremento delle attività in questo settore Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (1) Il valore della produzione nelle costruzioni – 2013 – miliardi di Euro – Fonte CRESME mercato edilizia e territorio) (centro studi ricerche sociali di Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (2) La spesa in interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria ammonterebbe a 116,8 miliardi di Euro pari pertanto al 66,9% dell’intero fatturato dell’edilizia. “Tutti gli indicatori evidenziano l’importanza della riqualificazione del patrimonio edilizio, che diviene il principale “driver” del mercato delle costruzioni” , (CRESME p. 17) Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (3) Fonte: elaborazione e stima CRESME su dati ISTAT – epoca degli edifici ad uso residenziale in Italia Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (4) Fonte: stime CRESME – investimenti in edilizia residenziale 1982 - 2014 Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: alcuni dati dati statistici (5) 36% (ora 50%) 55% (ora 65%) 2007 402.811 106.000 2008 391.688 247.800 2009 447.728 236.700 2010 494.006 405.600 2011* 779.400 280.700 2012* 883.600 265.380 2013* 1.723.800 372.020 Dal 1998 al 2011, l’analisi della serie storica delle domande presentate e degli importi detraibili evidenzia l’effetto positivo delle detrazioni fiscali in termini di investimenti agevolati, che sono ulteriormente cresciuti dal 2007 con l’introduzione della detrazione per risparmio energetico. (CRESME p. 25 e p. 33) Ristrutturazioni, dal 2007 al 2013 il numero dei contribuenti che ha usufruito delle agevolazioni è più che triplicato (da 402.811 a 1.723.800) e i costi da 7.938 (mln) a 23.535 (mln). Risparmio energetico, dal 2007 al 2012 1 contribuenti sono passati 106.000 a 372.020 e i costi da 1.453(mln) a 4.042(mln) (CRESME) Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: alcuni dati dati statistici (6) anno totale investimenti recupero edilizio riqualificazione energetica 2011* 17.709 14.400 3.309 2012* 19.209 16.325 2.883 2013* 25.577 23.535 4.042 64.495 54.260 4.042 Fonte: elaborazioni e stime CRESME Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: art 16 bis Tuir Dal 1° gennaio 2012, la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è stata resa permanente. Il Decreto Legge n. 201/2011 ne ha previsto l’inserimento nel Tuir (art. 16 bis) Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef aumenta al 50 per cento e raddoppia il limite di spesa (96000 Euro) per unità immobiliare (Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 e Legge 147/2013) Misura confermata dalla legge stabilità 2015 Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: ammontare spese detraibili Dal 01/01/2012 al 25/06/2012 36 % Euro 48.000 Dal 26/06/2012 al 31/12/2014 50 % Euro 96.000 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 50 % Euro 96.000 Dal 1 gennaio 2016 36% Euro 48.000 Stabilità 2014 prevedeva:2014 - 50% (96.000); 2015 40% (96.000); 2016 -36% (48.000) Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’ Irpef dovuta per l’anno in questione. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori effettuati in anni precedenti per determinare il limite si deve tenere conto delle spese sostenute nei medesimi anni Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Chi può fruire della detrazione L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: • proprietari e nudi proprietari • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) • locatari e comodatari • soci di cooperative divise e indivise • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce • soggetti che producono redditi in forma associata:società, società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali) Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) (generi, nuore, suoceri, cognati) Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: immesso nel possesso dell’immobile, interventi a proprio carico, compromesso registrato Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Per quali lavori spettano le agevolazioni (1) I lavori sulle unità immobiliari residenziali per i quali spettano le agevolazioni sono: • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione su tutte le parti comuni degli edifici residenziali • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (dichiarazione stato di emergenza) • autorimesse o posti auto pertinenziali • eliminazione barriere architettoniche • mobilità interna e esterna alla abitazione per le persone portatrici di handicap • bonifica amianto e interventi per evitare infortuni domestici • misure per prevenire atti illeciti da parte di terzi • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, inquinamento acustico, risparmi energetici, sicurezza statica e antisismica degli edifici Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Per quali lavori spettano le agevolazioni (2) Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità Fino al 31/12/2015 sono detraibili anche le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013 (legge 90/2013) La detrazione è pari Al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 Al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 La detrazione può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires L’agevolazione può essere richiesta se: a) l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive b) L’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Altre spese ammesse all’agevolazione Alcuni esempi di altre spese ammesse alla detrazione: •Le prestazioni professionali •Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) •L’imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori •Gli oneri di urbanizzazione •Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (1) Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. La detrazione spetta in base alla quota millesimale. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Esempi di manutenzione straordinaria: installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso. rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata, costruzione di scale interne. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (2) Sono compresi nel restauro e risanamento conservativo gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi di ristrutturazione edilizia:demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: a) in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; b)per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”; se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.EDILIZIE: Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (3) Il Dl n. 133 del 12 settembre 2014 ha modificato la definizione di manutenzione straordinaria In particolare ha sostituito il riferimento a “volumi e superfici delle singole unità immobiliari” con quello alla “volumetria complessiva degli edifici” Inoltre fa rientrare nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (4) Acquisto del box auto: condizione essenziale è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. La detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione e sempre che siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Gli adempimenti (1) Gli adempimenti sono stati semplificati e ridotti. Soppresso l’obbligo della comunicazione di inizio lavori alla Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dalla impresa che esegue i lavori. E’ sufficiente conservare i seguenti documenti: Domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) Ricevute di pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta Delibera assembleare di approvazione ed esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese Dichiarazione del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Gli adempimenti (2) I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014). Anche i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio. Per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Gli adempimenti (3) Comunicazione all’azienda sanitaria locale: non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl Pagamento mediante bonifico (le spese che non è possibile pagare con bonifico, come oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni autorizzazione e denunce di inizio lavori possono essere pagate con altre modalità) I contribuenti devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione Per i lavori condominiali dovrà essere conservata la certificazione rilasciata dall’amministratore La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato, quando il contribuente non è in grado di produrre la documentazione relativa agli adempimenti richiesti Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Come si può perdere l’agevolazione La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: ■ non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria ■ il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale ■ non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate ■ non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione ■ le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali ■ sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000,n. 445). Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Ritenute sui bonifici Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. La ritenuta è pari al 4 % fino al 31 Dicembre 2014. Dal 1 Gennaio 2015 la ritenuta aumenta all’8% Gli importi da assoggettare a ritenuta devono essere considerati al netto dell’Iva calcolata sul corrispettivo. L’Iva da scorporare è da considerare al 22% (rif. Circ. n. 40/2010) L’errata causale del bonifico può determinare la mancata effettuazione della ritenuta con conseguente impossibilità per il contribuente di usufruire della detrazione (Ris. 55/2012) I lavori possono essere anche pagati da una finanziaria a condizione di essere in possesso della ricevuta del bonifico effettuata dalla società finanziaria al fornitore della prestazione Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Se cambia possesso In caso di vendita, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Cumulabilità detrazioni La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalla disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna di esse. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo (D.lgs 42/2004), ridotte nella misura del 50 per cento Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Bonus Arredi Detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato questa detrazione fino al 31 dicembre 2014. Riproposta per il 2015. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile. La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di par importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Oltre che con bonifico E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. IVA (1) Manutenzione ordinaria e straordinaria 10 22 Prestazioni di servizi Cessioni di beni /appalto Cessione di beni /appalto (significativi) l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi Materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori Materiali acquistati direttamente dal committente Prestazioni professionali Subappalti Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. IVA (2) Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’Iva del 10% Si tratta in particolare di : Prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di“restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione” Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione L’aliquota Iva 10% si applica anche alla fornitura dei così detti beni finiti L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Acquirenti immobili ristrutturati La detrazione spetta anche nel caso di acquisti di fabbricati ad uso abitativo, ristrutturati. In particolare la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile. La detrazione del 50% si applica sul 25 per cento del prezzo di vendita. La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 96.000 euro Prezzo abitazione = 200.000 Costo forfetario di ristrutturazione = 50.000 (25% di 200.000) Detrazione (50% di 50.000 euro) = 25.000 Nel caso che il prezzo della abitazione 400.000 euro: 25% = 100.000 ma la detrazione potrà calcolarsi su un importo massimo di 96.000 = 48.000 Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (1) L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’ Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per: ■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; ■ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); ■ l’installazione di pannelli solari; ■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Stabilità 2014: unità abitative dal 6/06/2013 al 31/12/2014 (65% spese sostenute) – condominio: dal 6/06/2014 al 30/06/2015 - (65 % spese sostenute) 2015 – unità abitative dal 1/01/2015 a 31/12/12015 (50% spese sostenute) – condominio dalì1/07/2015 al 30/06/2016 (50% spese sostenute) 2016 – unità abitative e condominio rientrano nella detrazione 36% «ristrutturazione edilizie» Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (2) Tipologia Dall’1/01/ 2012 al 5/06/2013 Dal 6/06/ 2013 al 31 /12/2015 Da o1/01/2016 Riduzione fabbisogno energetico (art. 1, c. 344, L. 296/2006) 55% /limite 181.818,18/ detrazione 100.000 65%/limite spesa 153.846,15/ detrazione 100.000 Cessa 55% e 65% resta 36% art.16 bis lett h) Tuir Miglioramento termico dell’edificio (art. 1, c. 345, L. 296/2006) 55% /limite 109.090,91/ detrazione 60.000 65%/limite spesa 92.307,69/ detrazione 60.000 Cessa 55% e 65% resta 36% art.16 bis lett h) Tuir Pannelli solari (art. 1, c. 346, L. 296/2006) 55% /limite 109.090,91/ detrazione 60.00 65%/limite spesa 92.307,69/ detrazione 60.000 Cessa 55% e 65% resta 36% art.16 bis lett h) Tuir Sostituzione climatizzazione invernale (art. 1, c. 347, L. 296/2006) 55% /limite 54.545,45/ detrazione 30.000 65%/limite spesa 46.153,84/ detrazione 30.000 Cessa 55% e 65% resta 36% art.16 bis lett h) Tuir Parti comuni condominiali o su tutte le unità del condominio 55% con i limiti sopraprevisti 65% con i limiti sopraprevisti Cessa 55% e 65% resta 36% art.16 bis lett h) Tuir Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (2) Tipo intervento Detrazione massima riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (65% di 153.846,15 euro) involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro) installazione di pannelli solari 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro (65% di 46.153,84 euro) Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (3) Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ Ici, se dovuta. Non sono agevolabili le spese in corso di costruzione dell’immobile, di ampliamento. Nei casi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione l’incentivo spetta solo in caso di fedele ricostruzione Agevolazioni risparmio energetico: chi può usufruirne Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: ■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; ■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); ■ le associazioni tra professionisti; ■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. Agevolazioni risparmio energetico: cumulabilità con altre agevolazioni La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio). Per quanto riguarda l’aliquota Iva applicabile, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi 1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006); 2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006); 3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006); 4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); 5 – interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011); Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (1) Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo2008. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati. (L’installazione dei pannelli solari: in questo caso la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio). Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (2) Interventi sull’involucro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010 I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. In questo gruppo rientrano anche le spese per la sostituzione dei portoni di ingresso Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (3) Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (4) Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, pertanto, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo. Agevolazioni risparmio energetico: le spese detraibili (1) Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta. sono detraibili le seguenti spese: a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: ■ fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; ■ fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; ■ demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; Agevolazioni risparmio energetico: le spese detraibili (2) b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: ■ miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; ■ miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: ■ fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; ■ smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Agevolazioni risparmio energetico: detrazione Irpef e Ires L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’ Irpef che sull’Ires, in misura pari al 65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Più specificatamente: a) per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2015; b) per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono inerenti all’esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali. Relativamente agli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Agevolazioni risparmio energetico: detrazione condominio Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Agevolazioni risparmio energetico:la certificazione necessaria (1) ■ l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori ■ l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Agevolazioni risparmio energetico:la certificazione necessaria (2) ■ la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari (vedi appendice). La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali Agevolazioni risparmio energetico:documentazione all’Enea , esempi intervento documenti all’Enea Riqualificazione energetica edifici art. 1 c. 344, L. 266/2006 Attestato di qualificazione energetica Scheda informativa all. E Finestre comprensive di infissi art. 1 c. 345, L. 266/2006 Scheda informativa all. F (singole unità immobiliari) Scheda informativa all. A e E (condominio) Coibentazione su pareti o tetti art. 1 c. 345, L. 266/2006 Attestato di qualificazione energetica All.A Scheda informativa allegato E Pannelli solari Art. 1 c. 346, Legge 296/2006 Scheda informativa all. F Sostituzione impianti di riscaldamento Scheda informativa all. E Agevolazioni risparmio energetico: adempimenti (1) Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009). La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Il modello non va presentato: se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Agevolazioni risparmio energetico: adempimenti (2) Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: ■ copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) ■ la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica. Agevolazioni risparmio energetico: riepilogo documentazione documenti cosa trasmettere all’Enea ■ SCHEDA INFORMATIVA ■ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (O DI QUALIFICAZIONE) ENERGETICA (*) (*) dal 2008 l’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. documenti cosa trasmettere all’Agenzia delle Entrate ■ A PARTIRE DALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2009, APPOSITA COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI I CUI LAVORI PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA documenti cosa conservare ■ CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE ■ RICEVUTA DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ■ FATTURE O RICEVUTE FISCALI ■ RICEVUTA DEL BONIFICO Agevolazioni risparmio energetico: pagamenti (3) contribuenti senza partita Iva ■ bonifico bancario o postale altri contribuenti ■ qualsiasi forma Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziariala documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: 1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; 2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea; 3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; 4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario Agevolazioni risparmio energetico: art. 16-bis lett. h) La detrazione fiscale del 65% è stata prorogata al 31 giugno 2015. Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non ha più scadenza. Grazie, infatti, all’introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell’art.16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l’agevolazione del 36% è stata resa strutturale e definitiva. L’art. 16-bis del Tuir lett. h) riconosce una detrazione a regime per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. La lett. h) non contiene un riferimento espresso agli edifici esistenti, Tuttavia l’incentivo rientra sempre nell’ambito di un intervento di riqualificazione energetica e di risparmio energetico. Dal 1° luglio 2013, la misura della detrazione è pari al 50 % delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 Euro (tenendo conto delle spese sostenute in anni precedenti in relazione ai medesimi interventi). Dalla detrazione a regime restano esclusi i soggetti Ires. Alcuni riferimenti normativi e di prassi Riferimenti: Legge 449/1997 Legge 296/2006 Decreto Interministeriale 41/1998 D.L. 83/2012 D.L. 63/2013 Dpr. 380/2001 art. 3, lett. a) b) c) d) e d) Ris. 55/2012 Circ. 57/1998 Circ. 13/2013 Circ. 11/2014 Camera dei Deputati XVII legislatura, Documentazione e Ricerche n. 83/1, 17 giugno 2014 (CRESME, Centro ricerche economiche sociali di mercato per l’edilizia e il territorio) Grazie per l’attenzione