Giornata di approfondimento
Incentivi alla buona edilizia
29 ottobre 2014
“Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e per il
risparmio energetico: principi generali”
Dott. Italo Buono
Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca
Appunti
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Finalità della legge
Agevolazioni per la “casa”:
•“Ristrutturazioni”
•“Risparmio energetico”
•“Bonus Arredi”
•“Iva Agevolata”
Incentivare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli
immobili residenziali.
Restituire ai contribuenti una parte della spesa, attraverso le “detrazioni di
imposta”
Le agevolazioni rispondono ad un interesse del contribuente ma anche delle
imprese per l’impatto economico che deriva dall’incremento delle attività in
questo settore
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (1)
Il valore della produzione nelle costruzioni – 2013 – miliardi di Euro – Fonte CRESME
mercato edilizia e territorio)
(centro studi ricerche sociali di
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (2)
La spesa in interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria
ammonterebbe a 116,8 miliardi di Euro pari pertanto al 66,9% dell’intero
fatturato dell’edilizia.
“Tutti gli indicatori evidenziano l’importanza della riqualificazione del
patrimonio edilizio, che diviene il principale “driver” del mercato delle
costruzioni” , (CRESME p. 17)
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (3)
Fonte: elaborazione e stima CRESME su dati ISTAT – epoca degli edifici ad uso residenziale in Italia
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Alcuni dati statistici (4)
Fonte: stime CRESME – investimenti in edilizia residenziale 1982 - 2014
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: alcuni dati dati statistici (5)
36% (ora 50%)
55% (ora 65%)
2007
402.811
106.000
2008
391.688
247.800
2009
447.728
236.700
2010
494.006
405.600
2011*
779.400
280.700
2012*
883.600
265.380
2013*
1.723.800
372.020
Dal 1998 al 2011, l’analisi della serie storica delle domande presentate e degli importi
detraibili evidenzia l’effetto positivo delle detrazioni fiscali in termini di investimenti
agevolati, che sono ulteriormente cresciuti dal 2007 con l’introduzione della detrazione
per risparmio energetico. (CRESME p. 25 e p. 33)
Ristrutturazioni, dal 2007 al 2013 il numero dei contribuenti che ha usufruito delle
agevolazioni è più che triplicato (da 402.811 a 1.723.800) e i costi da 7.938 (mln) a 23.535
(mln). Risparmio energetico, dal 2007 al 2012 1 contribuenti sono passati 106.000 a
372.020 e i costi da 1.453(mln) a 4.042(mln) (CRESME)
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: alcuni dati dati statistici (6)
anno
totale
investimenti
recupero
edilizio
riqualificazione
energetica
2011*
17.709
14.400
3.309
2012*
19.209
16.325
2.883
2013*
25.577
23.535
4.042
64.495
54.260
4.042
Fonte: elaborazioni e stime CRESME
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: art 16 bis Tuir
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è stata resa
permanente. Il Decreto Legge n. 201/2011 ne ha previsto l’inserimento nel
Tuir (art. 16 bis)
Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef aumenta al 50 per
cento e raddoppia il limite di spesa (96000 Euro) per unità immobiliare
(Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 e Legge 147/2013)
Misura confermata dalla legge stabilità 2015
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali: ammontare spese detraibili
Dal 01/01/2012 al
25/06/2012
36 %
Euro 48.000
Dal 26/06/2012 al
31/12/2014
50 %
Euro 96.000
Dal 01/01/2015 al
31/12/2015
50 %
Euro 96.000
Dal 1 gennaio 2016
36%
Euro 48.000
Stabilità 2014 prevedeva:2014 - 50% (96.000); 2015 40% (96.000); 2016 -36% (48.000)
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante
nei limiti dell’ Irpef dovuta per l’anno in questione.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo
nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori effettuati in anni
precedenti per determinare il limite si deve tenere conto delle spese
sostenute nei medesimi anni
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Chi può fruire della detrazione
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari
di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e
che ne sostengono le relative spese:
• proprietari e nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)
• locatari e comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o
merce
• soggetti che producono redditi in forma associata:società, società in nome
collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali)
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore dell’immobile
oggetto dell’intervento (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) (generi, nuore, suoceri, cognati)
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile ha diritto
all’agevolazione se: immesso nel possesso dell’immobile, interventi a proprio carico,
compromesso registrato
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Per quali lavori spettano le agevolazioni (1)
I lavori sulle unità immobiliari residenziali per i quali spettano le agevolazioni
sono:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali e sulle loro pertinenze
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
• interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi (dichiarazione stato di emergenza)
• autorimesse o posti auto pertinenziali
• eliminazione barriere architettoniche
• mobilità interna e esterna alla abitazione per le persone portatrici di
handicap
• bonifica amianto e interventi per evitare infortuni domestici
• misure per prevenire atti illeciti da parte di terzi
• interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, inquinamento acustico,
risparmi energetici, sicurezza statica e antisismica degli edifici
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Per quali lavori spettano le agevolazioni (2)
Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità
Fino al 31/12/2015 sono detraibili anche le spese sostenute per interventi di
adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono
state attivate a partire dal 4 agosto 2013 (legge 90/2013)
La detrazione è pari
Al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
Al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
La detrazione può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires
L’agevolazione può essere richiesta se:
a)
l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o
ad attività produttive
b)
L’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 –
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003).
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Altre spese ammesse all’agevolazione
Alcuni esempi di altre spese ammesse alla detrazione:
•Le prestazioni professionali
•Le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi DM 37/2008 – ex legge
46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
1083/71)
•L’imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
•Gli oneri di urbanizzazione
•Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (1)
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti,
infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il
rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura
delle porte dei garage. La detrazione spetta in base alla quota millesimale.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano
a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
mutamenti delle destinazioni d’uso.
Esempi di manutenzione straordinaria: installazione di ascensori e scale di sicurezza,
realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e
serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione
dell’area privata, costruzione di scale interne.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (2)
Sono compresi nel restauro e risanamento conservativo gli interventi finalizzati a
conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che,
rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con
esso compatibili.
Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: interventi mirati all’eliminazione e
alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle
volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a
trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad
un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempi di ristrutturazione edilizia:demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, modifica
della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, trasformazione della soffitta in
mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione dei servizi
igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: a) in caso di ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e
sagoma dell’edificio preesistente; b)per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la
detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova
costruzione”; se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente
in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.EDILIZIE:
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (3)
Il Dl n. 133 del 12 settembre 2014 ha modificato la definizione di
manutenzione straordinaria
In particolare ha sostituito il riferimento a “volumi e superfici delle singole
unità immobiliari” con quello alla “volumetria complessiva degli edifici”
Inoltre fa rientrare nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche se comportanti
la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, a condizione che
non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l’originaria destinazione d’uso.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Interventi agevolabili D. Lgs 380/2001 (4)
Acquisto del box auto: condizione essenziale è la sussistenza del vincolo
pertinenziale tra l’abitazione e il box.
La detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione
e sempre che siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal
venditore.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Gli adempimenti (1)
Gli adempimenti sono stati semplificati e ridotti. Soppresso l’obbligo della
comunicazione di inizio lavori alla Agenzia delle Entrate e quello di indicare il
costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dalla impresa
che esegue i lavori.
E’ sufficiente conservare i seguenti documenti:
Domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
Ricevute di pagamento dell’ICI-IMU, se dovuta
Delibera assembleare di approvazione ed esecuzione dei lavori e tabella
millesimale di ripartizione delle spese
Dichiarazione del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari
conviventi
Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni,
eccetera) o se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e
attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Gli adempimenti (2)
I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un
amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione
delle parti comuni dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed
eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso
(circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).
Anche i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni
dovranno essere intestati al condominio.
Per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando,
oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che
effettua il pagamento.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Gli adempimenti (3)
Comunicazione all’azienda sanitaria locale: non deve essere effettuata in tutti
i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri
non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
Pagamento mediante bonifico (le spese che non è possibile pagare con
bonifico, come oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni
autorizzazione e denunce di inizio lavori possono essere pagate con altre
modalità)
I contribuenti devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture e
le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori
di ristrutturazione
Per i lavori condominiali dovrà essere conservata la certificazione rilasciata
dall’amministratore
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene
recuperato, quando il contribuente non è in grado di produrre la
documentazione relativa agli adempimenti richiesti
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Come si può perdere l’agevolazione
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene
recuperato dagli uffici, quando:
■ non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se
obbligatoria
■ il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale
■ non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
■ non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa
da quella che richiede la detrazione
■ le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie
comunali
■ sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle
relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non
decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di
osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori
(ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000,n. 445).
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Ritenute sui bonifici
Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste operano una ritenuta
a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. La
ritenuta è pari al 4 % fino al 31 Dicembre 2014.
Dal 1 Gennaio 2015 la ritenuta aumenta all’8%
Gli importi da assoggettare a ritenuta devono essere considerati al netto
dell’Iva calcolata sul corrispettivo. L’Iva da scorporare è da considerare al 22%
(rif. Circ. n. 40/2010)
L’errata causale del bonifico può determinare la mancata effettuazione della
ritenuta con conseguente impossibilità per il contribuente di usufruire della
detrazione (Ris. 55/2012)
I lavori possono essere anche pagati da una finanziaria a condizione di essere in possesso della
ricevuta del bonifico effettuata dalla società finanziaria al fornitore della prestazione
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Se cambia possesso
In caso di vendita, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a
usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente
(persona fisica) dell’immobile.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per
intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Cumulabilità detrazioni
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con
l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalla disposizioni
finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni
previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le
ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese,
soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti
previsti in relazione a ciascuna di esse.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili
oggetto di vincolo (D.lgs 42/2004), ridotte nella misura del 50 per cento
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Bonus Arredi
Detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati
all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato
questa detrazione fino al 31 dicembre 2014. Riproposta per il 2015.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condòmini hanno
diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati
e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se
acquistano beni per arredare il proprio immobile.
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di par importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro
(riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici).
Oltre che con bonifico E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante
carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è
individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella
ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del
titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari,
contanti o altri mezzi di pagamento.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. IVA (1)
Manutenzione ordinaria
e straordinaria
10
22
Prestazioni di servizi
Cessioni di beni /appalto
Cessione di beni /appalto
(significativi)
l’aliquota ridotta si applica
fino a concorrenza del
valore della prestazione al
netto del valore dei beni
stessi
Materiali forniti da un
soggetto diverso da
quello che esegue i
lavori
Materiali acquistati
direttamente dal
committente
Prestazioni professionali
Subappalti
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. IVA (2)
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione
dell’Iva del 10%
Si tratta in particolare di :
Prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto o d’opera relativi alla
realizzazione degli interventi di“restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione”
Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti
per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione
L’aliquota Iva 10% si applica anche alla fornitura dei così detti beni finiti
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal
committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore
d’opera che li esegue.
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali. Acquirenti immobili ristrutturati
La detrazione spetta anche nel caso di acquisti di fabbricati ad uso abitativo,
ristrutturati.
In particolare la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono entro 6
mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione
dell’immobile.
La detrazione del 50% si applica sul 25 per cento del prezzo di vendita. La
spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo
massimo di 96.000 euro
Prezzo abitazione = 200.000
Costo forfetario di ristrutturazione = 50.000 (25% di 200.000)
Detrazione (50% di 50.000 euro) = 25.000
Nel caso che il prezzo della abitazione 400.000 euro: 25% = 100.000 ma la
detrazione potrà calcolarsi su un importo massimo di 96.000 = 48.000
Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (1)
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella
misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari
importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a
ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’ Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e
dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che
aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che
riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
■ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi,
coibentazioni, pavimenti);
■ l’installazione di pannelli solari;
■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Stabilità 2014: unità abitative dal 6/06/2013 al 31/12/2014 (65% spese sostenute) – condominio: dal 6/06/2014 al
30/06/2015 - (65 % spese sostenute)
2015 – unità abitative dal 1/01/2015 a 31/12/12015 (50% spese sostenute) – condominio dalì1/07/2015 al 30/06/2016
(50% spese sostenute)
2016 – unità abitative e condominio rientrano nella detrazione 36% «ristrutturazione edilizie»
Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (2)
Tipologia
Dall’1/01/ 2012 al
5/06/2013
Dal 6/06/ 2013 al 31
/12/2015
Da o1/01/2016
Riduzione
fabbisogno
energetico (art. 1,
c. 344, L.
296/2006)
55% /limite
181.818,18/
detrazione
100.000
65%/limite spesa
153.846,15/
detrazione 100.000
Cessa 55% e 65%
resta 36% art.16 bis
lett h) Tuir
Miglioramento
termico
dell’edificio (art.
1, c. 345, L.
296/2006)
55% /limite
109.090,91/
detrazione 60.000
65%/limite spesa
92.307,69/
detrazione 60.000
Cessa 55% e 65%
resta 36% art.16 bis
lett h) Tuir
Pannelli solari
(art. 1, c. 346, L.
296/2006)
55% /limite
109.090,91/
detrazione 60.00
65%/limite spesa
92.307,69/
detrazione 60.000
Cessa 55% e 65%
resta 36% art.16 bis
lett h) Tuir
Sostituzione
climatizzazione
invernale (art. 1,
c. 347, L.
296/2006)
55% /limite
54.545,45/
detrazione 30.000
65%/limite spesa
46.153,84/
detrazione 30.000
Cessa 55% e 65%
resta 36% art.16 bis
lett h) Tuir
Parti comuni
condominiali o su
tutte le unità del
condominio
55% con i limiti
sopraprevisti
65% con i limiti
sopraprevisti
Cessa 55% e 65%
resta 36% art.16 bis
lett h) Tuir
Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (2)
Tipo intervento
Detrazione massima
riqualificazione energetica di
edifici esistenti
100.000 euro (65% di
153.846,15 euro)
involucro edifici (pareti, finestre,
compresi gli infissi, su edifici
esistenti)
60.000 euro (65% di
92.307,69 euro)
installazione di pannelli solari
60.000 euro (65% di
92.307,69 euro)
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
30.000 euro (65% di
46.153,84 euro)
Agevolazioni risparmio energetico: in cosa consistono (3)
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella
prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in
precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo
della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni
precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa
entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non
può essere chiesta a rimborso.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi
siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici)
residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali,
compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La
prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in
catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento
dell’ Ici, se dovuta.
Non sono agevolabili le spese in corso di costruzione dell’immobile, di
ampliamento. Nei casi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
l’incentivo spetta solo in caso di fedele ricostruzione
Agevolazioni risparmio energetico: chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo,
l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali);
■ le associazioni tra professionisti;
■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione,
ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica su immobili merce.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la
realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un
contratto di leasing. In tale ipotesi,la detrazione spetta al contribuente stesso
(utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non
assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing
addebitati all’utilizzatore.
Agevolazioni risparmio energetico: cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge
nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del
patrimonio edilizio).
Per quanto riguarda l’aliquota Iva applicabile, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono
assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per
gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi
1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma
344, della legge n. 296/2006);
2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
(art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1,
comma 346, della legge n. 296/2006);
4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006);
5 – interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214/2011);
Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (1)
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che
permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del
Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo2008.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei
lavori.
Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o impianti
occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate.
Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica”
comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che
incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior
efficienza energetica richiesta dalla norma.
L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in
riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle
singole porzioni immobiliari che lo compongono.
L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche
mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.
(L’installazione dei pannelli solari: in questo caso la detrazione potrà essere
fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la
qualificazione energetica dell’edificio).
Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (2)
Interventi sull’involucro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache
orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne),
finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso
l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal
decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e
successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei
lavori.
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno
effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che
risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio,
cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
In questo gruppo rientrano anche le spese per la sostituzione dei portoni di
ingresso
Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (3)
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono
attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in
generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica
possono accedere alla detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi
in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Agevolazioni risparmio energetico: tipologia degli interventi (4)
Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione.
Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti
geotermici a bassa entalpia.
Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto
preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, pertanto,
l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano
sprovvisti.
Sono comprese nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti
individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con
contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto
centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa
dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale
da centralizzato a individuale o autonomo.
Agevolazioni risparmio energetico: le spese detraibili (1)
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i
costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia
quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e
acquisire la certificazione energetica richiesta.
sono detraibili le seguenti spese:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere
provvisionali e accessorie, attraverso:
■ fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per
il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
Agevolazioni risparmio energetico: le spese detraibili (2)
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi attraverso:
■ miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura
e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
■ miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con
integrazioni e sostituzioni;
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la
produzione di acqua calda attraverso:
■ fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti di riscaldamento;
■ smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente,
parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per
la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a
quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione
nonché sui sistemi di emissione.
Agevolazioni risparmio energetico: detrazione Irpef e Ires
L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico
consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia
sull’ Irpef che sull’Ires, in misura pari al 65% delle spese sostenute entro il
31 dicembre 2015 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2015.
Più specificatamente:
a) per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (come le persone
fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono
detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico
bancario o postale entro il 31 dicembre 2015;
b) per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono
inerenti all’esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese
imputabili nei vari periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre
2015.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la
detrazione in dieci rate annuali.
Relativamente agli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta
comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che
il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Agevolazioni risparmio energetico: detrazione condominio
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione
deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono
l’edificio.
Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per
il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si
riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio - tale somma costituisce
anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che
hanno diritto al beneficio.
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il
limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Agevolazioni risparmio energetico:la certificazione necessaria (1)
■ l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è
conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi
sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in
modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se
riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie
a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una
certificazione dei produttori
■ l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i
dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
Dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione
energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in
singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più
presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione
energetica). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a
partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
Agevolazioni risparmio energetico:la certificazione necessaria (2)
■ la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo
schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se
l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari (vedi appendice).
La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere
compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati
identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i
lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di
energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo
per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la
scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla
progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi
professionali
Agevolazioni risparmio energetico:documentazione all’Enea , esempi
intervento
documenti all’Enea
Riqualificazione energetica
edifici
art. 1 c. 344, L. 266/2006
Attestato di qualificazione
energetica
Scheda informativa all. E
Finestre comprensive di infissi
art. 1 c. 345, L. 266/2006
Scheda informativa all. F
(singole unità immobiliari)
Scheda informativa all. A e E
(condominio)
Coibentazione su pareti o tetti
art. 1 c. 345, L. 266/2006
Attestato di qualificazione
energetica All.A
Scheda informativa allegato
E
Pannelli solari
Art. 1 c. 346, Legge 296/2006
Scheda informativa all. F
Sostituzione impianti di
riscaldamento
Scheda informativa all. E
Agevolazioni risparmio energetico: adempimenti (1)
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre
inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è
stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio
2009).
La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante
intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel
quale i lavori hanno avuto inizio.
Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti
a quello in cui i lavori sono terminati.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello
deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo
d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Il modello non va presentato: se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel
medesimo periodo d’imposta se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si
riferisce non sono state sostenute spese.
Agevolazioni risparmio energetico: adempimenti (2)
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
■ copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato
A del decreto)
■ la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi
realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della
documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e
non di effettuazione dei pagamenti).
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito
www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.
Agevolazioni risparmio energetico: riepilogo documentazione
documenti
cosa trasmettere all’Enea
■ SCHEDA INFORMATIVA
■ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
(O DI QUALIFICAZIONE) ENERGETICA (*)
(*) dal 2008 l’attestato di certificazione energetica non è più
richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la
sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più
necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale.
documenti
cosa trasmettere all’Agenzia delle Entrate
■ A PARTIRE DALLE SPESE SOSTENUTE
NEL 2009, APPOSITA COMUNICAZIONE PER
GLI INTERVENTI I CUI LAVORI PROSEGUONO
OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA
documenti
cosa conservare
■ CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE
■ RICEVUTA DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI
■ FATTURE O RICEVUTE FISCALI
■ RICEVUTA DEL BONIFICO
Agevolazioni risparmio energetico: pagamenti (3)
contribuenti senza partita Iva
■ bonifico bancario o postale
altri contribuenti
■ qualsiasi forma
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire
all’Amministrazione finanziariala documentazione relativa agli interventi
realizzati. In particolare, va conservato:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale
all’Enea;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
per la realizzazione degli interventi;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico
bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici
devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della
delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle
spese.Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere
conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da
parte del proprietario
Agevolazioni risparmio energetico: art. 16-bis lett. h)
La detrazione fiscale del 65% è stata prorogata al 31 giugno 2015. Dal 1° gennaio
2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36%
prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non ha più
scadenza.
Grazie, infatti, all’introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr
917/1986) dell’art.16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l’agevolazione del
36% è stata resa strutturale e definitiva.
L’art. 16-bis del Tuir lett. h) riconosce una detrazione a regime per gli interventi
relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego
delle fonti rinnovabili di energia. La lett. h) non contiene un riferimento espresso
agli edifici esistenti, Tuttavia l’incentivo rientra sempre nell’ambito di un
intervento di riqualificazione energetica e di risparmio energetico.
Dal 1° luglio 2013, la misura della detrazione è pari al 50 % delle spese sostenute
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 Euro
(tenendo conto delle spese sostenute in anni precedenti in relazione ai medesimi
interventi).
Dalla detrazione a regime restano esclusi i soggetti Ires.
Alcuni riferimenti normativi e di prassi
Riferimenti:
Legge 449/1997
Legge 296/2006
Decreto Interministeriale 41/1998
D.L. 83/2012
D.L. 63/2013
Dpr. 380/2001 art. 3, lett. a) b) c) d) e d)
Ris. 55/2012
Circ. 57/1998
Circ. 13/2013
Circ. 11/2014
Camera dei Deputati XVII legislatura, Documentazione e Ricerche n. 83/1, 17
giugno 2014 (CRESME, Centro ricerche economiche sociali di mercato per
l’edilizia e il territorio)
Grazie per l’attenzione
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