I rapporti economico-finanziari tra
società e soci/amministratori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
I flussi “in uscita” dalla società
I DIVIDENDI
Profili civilistici
Il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui
l’assemblea dei soci delibera la distribuzione dell’utile ed è
considerato un vero e proprio diritto di credito nei confronti
della società. Il dividendo deliberato può essere corrisposto in
denaro o in natura, anche in mancanza di un’espressa clausola
statutaria.
Il problema delle società “trasparenti” e “di persone” ...
Regime fiscale
Dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori del regime di impresa
Detenute in società
fiscalmente residenti in
Italia
Partecipazioni
non qualificate
(il problema della
“comunione”)
Detenute in società
fiscalmente NON
residenti in Italia
Imposizione alla fonte, a titolo d’imposta, in
misura pari al 12,50%
Imposizione alla fonte, a titolo d’imposta, in
misura pari al 12,50%, ovvero imposizione
sostitutiva, nella medesima misura, per i
dividendi riscossi senza l’intervento di un
intermediario (cfr. articolo 18 del TUIR)
ovvero
integrale concorso alla formazione del reddito
imponibile, nel caso di partecipazioni relative a
società residenti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato
Regime fiscale
Dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori del regime di impresa
Detenute in società
fiscalmente residenti in
Italia
Partecipazioni
qualificate
(il problema della
“comunione”)
Detenute in società
fiscalmente NON
residenti in Italia
Concorso parziale, nella misura del
40%, alla formazione del reddito
imponibile
Concorso parziale, nella misura del
40%, alla formazione del reddito
imponibile
ovvero
concorso integrale alla formazione del
reddito imponibile, nel caso di
partecipazioni relative a società
residenti in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato
Regime fiscale
Dividendi percepiti in regime di impresa
Natura del soggetto
percettore
Partecipazioni qualificate e non qualificate
Detenute in società
Concorso parziale, nella misura del 40%, alla
fiscalmente residenti
formazione del reddito imponibile
in Italia
Concorso parziale, nella misura del 40%, alla
formazione del reddito imponibile
Società di persone e Detenute in società
ovvero
imprese individuali fiscalmente non
integrale concorso alla formazione del
residenti in Italia
reddito imponibile, nel caso di partecipazioni
relative a società residenti in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato
Regime fiscale
Dividendi percepiti in regime di impresa
Natura del soggetto
percettore
Partecipazioni qualificate e non qualificate
Detenute in società
fiscalmente residenti
in Italia
Società di
capitali
Detenute in società
fiscalmente non
residenti in Italia
Concorso parziale, nella misura del 5%, alla
formazione del reddito imponibile
Concorso parziale, nella misura del 5%, alla
formazione del reddito imponibile
ovvero
integrale concorso alla formazione del
reddito imponibile, nel caso di partecipazioni
relative a società residenti in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato
Regime fiscale
Applicazione di ritenute su dividendi di fonte italiana
Natura del soggetto percettore
Persone fisiche NON in regime di impresa
Società di persone e
imprese individuali
Società di capitali
Partecipazioni non
qualificate
Partecipazioni
qualificate
Partecipazioni qualificate
e non
Partecipazioni
qualificate e non
Ritenuta a titolo di
imposta del 12,50%
ad opera dell’ente
erogante (cfr. art. 27,
comma 1, del D.P.R.
600/1973).
Assenza di obblighi
dichiarativi.
Nessuna ritenuta.
Nessuna ritenuta.
È necessaria la
dichiarazione del
percipiente persona fisica di
operare in regime di
impresa (cfr. art. 27, comma
5, del D.P.R. 600/1973).
Nessuna ritenuta.
Regime fiscale:
Applicazione di ritenute su dividendi di fonte
Paese di
origine del
dividendo
Territori a
fiscalità
ordinaria
estera
Natura del soggetto percettore
Persona fisica NON in regime di impresa
Partecipazione non
qualificata
Partecipazione
qualificata
Ritenuta a titolo di
imposta del 12, 50%
sull’imponibile (100%),
al netto però delle
ritenute estere (c.d.
“netto frontiera”), da
operare a cura del
sostituto che interviene
nella riscossione.
Ritenuta a titolo di
acconto del 12,50%
sulla quota
imponibile (40%)
del dividendo
percepito, al netto
delle ritenute
eventualmente
applicate nello
Stato estero.
Società di persone e
imprese individuali
Società di capitali
Partecipazione
qualificata e non
Partecipazione
qualificata e non
Nessuna Ritenuta
(obbligo di
comunicazione al
sostituto d’imposta)
Nessuna Ritenuta
Regime fiscale
Applicazione di ritenute su dividendi di fonte estera
Paese di
origine del
dividendo
Territori a
fiscalità
privilegiata
Natura del soggetto percettore
Persona fisica NON in regime di impresa
Partecipazione non
qualificata
Partecipazione
qualificata
Ritenuta a titolo di
imposta del 12, 50%
sul dividendo
distribuito (100%) o
sulla sola quota che
eccede il reddito
imputato per
trasparenza per
effetto della
normativa CFC. (1)
Ritenuta a titolo di
acconto del 12, 50%
sul dividendo
distribuito (100%) o
sulla sola quota che
eccede il reddito
imputato per
trasparenza per
effetto della
normativa CFC. (1)
Società di persone e
imprese individuali
Società di capitali
Partecipazione
qualificata e non
Partecipazione
qualificata e non
Nessuna ritenuta
Nessuna ritenuta
(1) La Circolare 26/E/2004, § 4.3, ha precisato che “gli utili derivanti da
partecipazioni in società residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata
non partecipano alla formazione del reddito fino a concorrenza del reddito già
imputato al socio ai sensi dell’articolo 167 e 168 del TUIR. Pertanto, il sostituto
d’imposta deve applicare la ritenuta alla fonte 12,50% (d’acconto o d’imposta
a seconda della circostanza che la partecipazione sia, rispettivamente, qualificata o non
qualificata) sulla parte degli utili eccedente il reddito già imputato al
socio.
Al fine di determinare la parte di utili esclusa dall’applicazione della predetta
ritenuta, gli intermediari acquisiscono un’apposita dichiarazione dal contribuente
interessato. Nella stessa deve essere indicato l’ammontare del reddito del soggetto estero
partecipato imputato direttamente allo stesso contribuente che, conseguentemente, non
deve essere sottoposto a ritenuta”.
Gli adempimenti successivi alla delibera di distribuzione dei dividendi
• Registrazione della delibera di distribuzione presso l’Agenzia delle Entrate
entro 20 giorni dalla data della delibera stessa;
• deposito del verbale di distribuzione presso il registro delle imprese (solo
nel caso di delibera contestuale all’approvazione del bilancio di esercizio);
• qualora gli utili siano percepiti in regime d’impresa o da partecipazioni
qualificate ex-articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, raccogliere presso i
soci persone fisiche residenti le attestazioni previste dall’articolo 27,
comma 5, del DPR 600/1973, ai fini della disapplicazione nei loro confronti
della ritenuta alla fonte, pari al 12,50%, degli utili corrisposti;
• certificazione dell’ammontare dei dividendi corrisposti.
I dividendi
nel regime di tassazione per “trasparenza” delle società di capitali
L’opzione per il regime della “trasparenza fiscale” elimina la
parziale doppia imposizione che si realizza in capo al socio al
momento della distribuzione del dividendo. Il regime ordinario,
infatti, prevede la tassazione del reddito prodotto in capo alla
società che lo ha prodotto e un’ulteriore tassazione, sia pure
parziale (5% / 40%), sul dividendo percepito dal socio.
Distribuzione degli utili e riserve
Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004
Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione
per la trasparenza, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei
soci percipienti (in quanto tali utili sono già stati tassati per trasparenza).
Tale disposizione si applica anche se:
• le distribuzioni avvengono in epoca successiva al periodo di efficacia
dell’opzione;
• il loro importo supera quello del reddito imputato ai soci;
• i soci percettori sono diversi da quelli a cui sono stati imputati i redditi per
trasparenza (purché anch’essi aventi i requisiti di cui all’art. 115 o 116).
Distribuzione delle riserve pregresse
Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004
Il regime di trasparenza NON modifica il trattamento fiscale delle riserve
formate con utili di precedenti esercizi e quello delle riserve di capitale di
cui all’art. 47, comma 5, del TUIR. In sostanza, le distribuzioni di tali
riserve mantengono il regime ordinario, cioè quello che avrebbero
subito in assenza dell’opzione.
Quindi:
• se vengono distribuite riserve di utili pregressi, vi sarà tassazione
limitatamente al 5% (40%);
• se viene distribuita una riserva di capitale, non vi sarà tassazione ex
articolo 47, comma 5, del TUIR, riducendosi però il costo delle azioni.
Presunzione di distribuzione degli “utili trasparenti”
Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004
Si considerano prioritariamente distribuiti utili e riserve di utili
realizzati durante il periodo “di trasparenza”, anche se la
distribuzione avviene in periodi diversi da quelli di efficacia
dell’opzione.
Si tratta di una presunzione relativa (comunque favorevole ai
contribuenti), in quanto è fatta salva la diversa esplicita volontà
assembleare.
I rapporti con la presunzione di distribuzione di cui all’art.
47 , comma 1, del TUIR
Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004
Se l’assemblea delibera la distribuzione di riserve di capitali, la
presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR (secondo cui,
per “presunzione assoluta”, si considerano prioritariamente
distribuite le riserve di utili), si applica solo con riguardo agli utili
non trasparenti.
I riflessi sul costo fiscale delle partecipazioni
Il costo fiscale delle partecipazioni è aumentato dei redditi
imputati e diminuito delle perdite imputate ai soci.
Il costo è inoltre diminuito, ma solo fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
Questo meccanismo di “carico e scarico” del costo serve a
evitare una doppia imposizione dell’utile societario già
imputato.
Adempimenti dichiarativi della società partecipata
Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004
“La società partecipata fornisce nella dichiarazione dei redditi una
separata indicazione degli ammontari delle riserve indicate nei commi
precedenti, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità,
nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi in cui ha avuto efficacia
l’opzione”.
I compensi agli amministratori
(art. 2389 del Codice Civile)
“I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. La remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo è
stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. Se
lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche”.
Tipologie di compensi
La remunerazione spettante agli amministratori può essere corrisposta:
• in misura fissa, periodicamente, “una tantum”, o mediante l’attribuzione di un
gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni;
• in misura variabile, in proporzione agli utili conseguiti o ad altri parametri,
espressamente indicati (per esempio, l’utile lordo, i ricavi complessivi, i ricavi di un
ramo d’azienda, ecc.). La percentuale degli utili che spetta agli amministratori va
addebitata agli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta comunque la quota da
destinarsi alla riserva legale, alle eventuali altre riserve obbligatorie e quella destinata
a reintegrare il capitale sociale che risulti intaccato da perdite di precedenti esercizi.
Tipologie di compensi
La remunerazione spettante agli amministratori può essere corrisposta:
• in misura fissa o variabile, ma con erogazione differita, ossia un’indennità di
fine mandato da corrispondersi alla cessazione della carica e nella misura che
risulterà essere stata complessivamente accantonata.
• Il caso del patto di non concorrenza o dei premi ….
• Il caso del trust ....
Il regime dei compensi in capo al soggetto erogante
Aspetti civilistici
I compensi in misura fissa, ancorché commisurati a parametri (diversi dall’utile
netto d’esercizio), e le quote di indennità di fine mandato maturate nell’esercizio
rappresentano per la società erogante un costo e come tale vanno rilevati in
bilancio secondo il principio della competenza, indipendentemente dall’effettivo
pagamento degli stessi.
I compensi variabili determinati in quota percentuale dell’utile netto non
rappresentano per la società un costo d’esercizio, ma solo una modalità di
destinazione degli utili di bilancio; conseguentemente la società non rileverà tali
compensi tra i costi d’esercizio, limitandosi a registrare un debito verso gli
amministratori in sede di rilevazione della destinazione dell’utile netto
d’esercizio. Tuttavia, secondo i principi contabili internazionali …
Il regime dei compensi in capo al soggetto erogante
Regime fiscale
Deducibilità per cassa
Deducibilità per competenza
Articolo 95, comma 5, del TUIR
Articolo 105, comma 1, del TUIR
“I
compensi
spettanti
agli
amministratori delle società ed enti di
cui all’art. 72, comma 1, sono
“Gli accantonamenti ai fondi per le
indennità di fine rapporto … sono
deducibili nell’esercizio in cui
sono corrisposti; quelli erogati sotto
forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati a conto
economico”.
deducibili nei limiti delle quote
maturate nell’esercizio”.
Il regime fiscale in capo al soggetto percettore
(Art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR)
“Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore
… semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali
compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente
redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49,
comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
Il regime fiscale in capo al soggetto percettore
Regola generale
Nella maggior parte dei casi, i compensi percepiti dagli amministratori sono
qualificati come “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
I compensi sono imponibili secondo il principio di cassa, cioè al momento in cui
sono effettivamente (o anche solo “giuridicamente”) incassati (secondo il principio di
“cassa allargato”, che attrae a tassazione, nel medesimo periodo d’imposta, oltre alle
somme e ai valori percepiti nel periodo, anche quelli percepiti entro il 12 gennaio del
periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono; … e la deducibilità ?).
I compensi degli amministratori sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte della
società che li corrisponde, determinata sulla base delle aliquote progressive per
scaglioni di reddito.
Il regime fiscale in capo al soggetto percettore
Eccezione: reddito di lavoro autonomo
Quando la carica di amministratore rientra nell’oggetto dell’arte o professione
abitualmente esercitata, la remunerazione percepita in qualità di amministratore
costituisce reddito di lavoro autonomo, al pari di tutti gli altri compensi conseguiti dal
soggetto nell’esercizio della professione.
Ne consegue l’applicazione delle regole previste per tale categoria di reddito:
• la possibilità di dedurre le spese inerenti l’esercizio della professione;
• la tassazione per cassa (c.d. principio di “cassa semplice”, non di “cassa allargata”);
• l’effettuazione, da parte della società erogante, di una ritenuta alla fonte a titolo di
acconto nella misura del 20%;
• il concorso del compenso alla formazione della base imponibile ai fini IRAP dovuta dal
professionista-amministratore e l’assoggettamento del medesimo all’imposta sul valore
aggiunto.
Il regime fiscale in capo al soggetto percettore
Eccezione: reddito di lavoro autonomo
Circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001
L’attrazione del compenso da amministratore nel reddito professionale o artistico si
verifica quando l’attività in questione esige le necessarie conoscenze tecnico giuridiche
strettamente inerenti l’attività di lavoro autonomo esercitata.
La valutazione dell’inerenza deve essere operata tenendo in considerazione quanto
disposto dai singoli ordinamenti professionali.
In assenza di una previsione espressa contenuta negli ordinamenti professionali, l’inerenza
sussiste quando il professionista svolge l’incarico in una società o ente che esercita
un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria attività.
Il regime fiscale in capo al soggetto percettore
Eccezione: reddito di lavoro dipendente
 Nell’ipotesi in cui un dipendente agisca, in base al proprio contratto di lavoro,
anche quale amministratore della società per la quale lavora o di società del
gruppo o anche di società esterne al gruppo, il compenso dal medesimo
percepito confluisce nel reddito di lavoro dipendente, cumulandosi alla
relativa retribuzione.
 Qualora sia previsto che i compensi pagati dalla società che si avvale delle
prestazioni di tale amministratore siano corrisposti alla società datrice di
lavoro, non si verifica alcun effetto sul reddito dell’amministratore. In tal
caso, infatti, i “compensi reversibili”, in quanto non percepiti
dall’amministratore-dipendente, non concorrono alla formazione del suo
reddito; sono, invece, da considerarsi proventi imponibili in capo alla società
datrice di lavoro che ne è l’effettiva beneficiaria (ritenute ? IVA ?).
Tassazione del trattamento di fine mandato
Diritto alla percezione
derivante da atto con
data certa anteriore
all’inizio del rapporto
Mancanza di atto con
data certa anteriore
all’inizio del rapporto
L’indennità è soggetta a
tassazione separata, previa
ritenuta d’acconto del
20%.
È
possibile
l’opzione per la tassazione
ordinaria da esercitare in
sede di dichiarazione dei
redditi
Tassazione ordinaria
I fringe benefit
Sono soggetti a imposizione anche i compensi in natura (c.d. fringe benefit) percepiti
dall’amministratore in relazione al proprio ufficio.
La base imponibile dei compensi in natura è costituita dal valore normale dei beni o dei
servizi.
Eccezioni:
 i fringe benefit a base imponibile “convenzionale”, che sono tassati sulla base di
criteri forfetari stabiliti dal legislatore (autoveicoli, ciclomotori e motocicli concessi in
uso promiscuo; concessione di prestiti agevolati; fabbricati concessi in locazione, in uso
o in comodato);
 i fringe benefit “protetti”, per i quali è previsto un regime di detassazione totale o in
parziale franchigia (erogazioni liberali in occasione di festività, somministrazione di
vitto da parte del datore di lavoro, assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti,
piani di stock option individuali).
I fringe benefit “protetti”
Assegnazioni di azioni rivolte alla generalità dei dipendenti e piani di stock option individuali
Il valore delle azioni attribuite ai dipendenti (nel caso di assegnazione a tutti i dipendenti) o
l’incremento di tale valore verificatosi tra la data dell’offerta e la data dell’assegnazione
(nel caso di piani di stock option riservati solo ad alcuni dipendenti) non concorre a formare il
reddito di lavoro dipendente degli assegnatari.
Tale agevolazione trova applicazione solo se la società emittente:
• ha la titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente a cui le azioni stesse vengono offerte in
opzione;
• sia direttamente o indirettamente controllata dall’impresa con cui il dipendente intrattiene il
rapporto di lavoro;
• controlli direttamente o indirettamente l’impresa con cui il dipendente presta la propria attività
lavorativa;
• sia controllata dalla stessa società controllante l’impresa titolare del rapporto di lavoro.
L’assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti
Il valore delle azioni assegnate ai dipendenti non concorre a formare il reddito di
lavoro dei medesimi quando ricorrono le seguenti condizioni:
• l’offerta delle azioni è rivolta alla generalità dei dipendenti;
• il valore delle azioni oggetto di offerta non supera € 2.065,83 per ciascun
dipendente; qualora il valore sia superiore a tale limite, l’eccedenza viene assoggettata a
tassazione quale reddito di lavoro dipendente. Il valore delle azioni assegnate al
dipendente deve essere considerato al netto di quanto eventualmente corrisposto dal
medesimo a fronte dell’assegnazione;
• le azioni sono detenute dal dipendente per almeno tre anni dalla loro percezione; in
caso di cessione prima che sia decorso il triennio, il valore di queste che non ha
concorso a formare il reddito del dipendente al momento della percezione viene
assoggettato a tassazione nel periodo in cui avviene la cessione.
I piani di stock option individuali
Il beneficio fiscale previsto per i piani di stock option individuali consiste nell’esclusione
dal concorso alla formazione del reddito imponibile del dipendente della differenza
tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione dei titoli e
l’ammontare corrisposto dal soggetto assegnatario.
L’agevolazione trova applicazione solo ove ricorrano le seguenti condizioni:
• acquisizione delle azioni pagando un prezzo minimo. Il prezzo pagato dal dipendente
deve essere almeno pari al valore delle azioni al momento dell’offerta; in caso contrario
(ove cioè il prezzo pagato dal dipendente fosse inferiore al valore delle azioni al momento
dell’offerta), la differenza costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. La
differenza che concorre a formare il reddito è tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e il corrispettivo pagato dal dipendente per l’acquisizione di tali azioni;
• il mancato possesso, da parte del dipendente assegnatario delle azioni, di una
partecipazione rilevante nella società le cui azioni sono oggetto di assegnazione.
La deducibilità in capo al datore di lavoro
• Deducibilità
dei compensi e delle liberalità in genere (art.95 co.1 TUIR)
• I limiti per i costi riferibili:
- alle strutture ricettive (art. 95 co.2 TUIR);
- alle abitazioni concesse in uso a dipendenti (art. 95 co.2 TUIR);
- alle spese di vitto e alloggio in trasferta (art. 95 co.3 TUIR);
- alle spese per noleggio di auto.
Le asimmetrie del “sistema” tra imponibilità e deducibilità.
I flussi “in entrata” per la società
I conferimenti nelle società di capitali
Tipologie di apporto
Denaro
SPA
Beni in natura e crediti
Denaro
SRL
Beni in natura, crediti,
altre attività “valutabili”
Prestazione di opere e servizi
Regime fiscale
Art. 9, comma 2 e 5, del TUIR
In caso di conferimento in società o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.
Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale al capitale
sociale sottoscritto, il corrispettivo non può essere inferiore al valore
normale calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi dell’ultimo
mese.
L’apporto di opere e servizi nelle SPA
Articolo 2342,
comma 5, del c.c.
Articolo 2346,
comma 6, del c.c.
“[..] Non possono formare oggetto di
conferimento le prestazioni di opera o
di servizi”
“ [..] Resta salva la possibilità che la società a
seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi
anche di opere o servizi, emetta strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di
diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea generale degli azionisti [..]”.
L’apporto di opere e servizi nelle SRL
“[..] Possono essere conferiti tutti gli
elementi dell’attivo suscettibili di
[autonoma] valutazione economica.
Articolo 2464,
commi 2 e 6, del c.c.
Il conferimento può anche avvenire mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o
di una fideiussione bancaria con cui vengono
garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato,
gli obblighi assunti dal socio aventi
per oggetto la prestazione d’opera o
di servizi a favore della società [..]”.
Elementi distintivi
Nelle Srl i conferimenti consistenti in prestazioni di opere e servizi consentono di
ricevere in cambio quote con le stesse caratteristiche di quelle emesse a fronte di
conferimenti di denaro, ovvero di beni o di crediti.
Nelle SpA tale tipo di apporto non può dar luogo all’emissione di azioni, bensì solo
di titoli forniti di diritti:
• amministrativi (con il solo limite dell’esclusione del diritto di voto nell’assemblea
generale), come, per esempio, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati,
ovvero la nomina, con modalità stabilite dallo statuto, di un componente indipendente del
consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o di un sindaco;
• patrimoniali, come la partecipazione agli utili prodotti dalla società, nonché la
liquidazione, a una certa scadenza, del valore patrimoniale netto dell’apporto conferito.
Gli strumenti finanziari in questione, in ogni caso, non concorrono alla formazione del
capitale sociale e non attribuiscono ai sottoscrittori la qualità di socio.
Gli strumenti finanziari partecipativi
Tassazione della remunerazione in capo al percettore
“[…] I proventi degli strumenti finanziari che non sottendano una partecipazione
al capitale o al patrimonio della società partecipata non sono qualificabili
come utili in senso proprio. Tuttavia, l’art. 44, comma 2, lettera a), del
TUIR, estende ai titoli e strumenti finanziari che comportano la
partecipazione ai risultati economici di una società o di un
affare il medesimo regime fiscale delle azioni…Tale assimilazione
risponde all’esigenza di garantire che la predetta remunerazione possa scontare, sia
in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale
cui sono soggetti gli utili da partecipazione […]”
Circolare 26/E del 16 giugno 2004, § 2.3
Gli strumenti finanziari partecipativi
Tassazione della remunerazione in capo all’erogante
Art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR
“Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente
comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre
società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli
strumenti finanziari sono stati emessi”.
I conferimenti di opere e servizi nelle SRL
Aspetti civilistici
Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005
L’apporto di opere o servizi “ [..] ha natura di conferimento tipico e
comporta l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale della società
(macroclasse A o B-1-7) di un valore pari alle quote di capitale attribuite
al socio che assume l’obbligo di prestare l’opera o i servizi concordati in favore della
società. La società conferitaria imputerà a conto economico il costo
relativo alla quota di prestazione oggetto del conferimento che ha
contribuito alla produzione di ricavi nel corso dell’esercizio e, come contropartita,
ridurrà la voce iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale per un
ammontare uguale, fino a completa estinzione della stessa [..]”.
I conferimenti di opere e servizi nelle SRL
La deducibilità in capo alla società conferitaria
Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005
“Il costo per le prestazioni di opere o servizi è deducibile secondo
l’ordinario principio della competenza, di cui all’art. 109, comma 2, lett. b),
del TUIR., in base al quale “ [..]le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute,
alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di
locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data
di maturazione dei corrispettivi [..]”.
Il costo sostenuto dalla società conferitaria è equiparato, quanto alle modalità di deduzione,
ai costi derivanti dai contratti “a prestazioni periodiche”, i cui importi rilevano fiscalmente
alla data di maturazione dei corrispettivi.
I conferimenti di opere e servizi nelle SRL
La tassazione in capo al soggetto conferente
Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005
il sinallagma fra assunzione dell’obbligo di prestazione e le
quote attribuite non costituisce una fattispecie imponibile al
momento della sottoscrizione delle quote. L’art. 9, comma 2, del TUIR,
“ […]
infatti, nel definire il corrispettivo dei conferimenti in natura si limita a citare il valore
normale dei soli beni e crediti apportati, escludendo pertanto le prestazioni d’opera e
servizi. Ciò non implica che le operazioni in esame costituiscano fattispecie esenti da
imposizione fiscale ma semplicemente che l’effettivo assoggettamento ad
imposta avviene successivamente e dipende dal tipo di attività svolta
dal socio conferente: attività di impresa, di lavoro autonomo ovvero di lavoro
dipendente ed assimilate [..]”.
I conferimenti di opere e servizi nelle SRL
La tassazione in capo al soggetto conferente
Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005
In caso di attività d’impresa, il socio assoggetta a tassazione la
prestazione per la quota “maturata”, che corrisponde al costo dedotto dalla
conferitaria nel medesimo esercizio.
In tutti gli altri casi (lavoratori autonomi, occasionali, dipendenti, ecc.)
vige, invece, il principio “di cassa”, in base al quale i corrispettivi delle
prestazioni devono essere assoggettati a imposizione solo al momento del
pagamento (tuttavia si verifica un “incasso giuridico”).
I conferimenti di opere e servizi nelle SRL
Regime fiscale
Sottoscrizione
Ultimazione dell’opera
(o dei SAL) o della
prestazione di servizi
Società conferitaria
Socio conferente
Iscrizione nell’attivo dello
stato patrimoniale del
“credito”
Nessun effetto fiscale
Imputazione del costo per
competenza
Storno “credito”
Imputazione:
per competenza in caso di
attività d’impresa
per “cassa” negli altri casi
Associazione in partecipazione
Definizione del contratto (art. 2549 del Codice Civile)
“Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più
affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.
Caratteristiche del contratto
(artt. 2550 – 2554 del Codice Civile)
• La gestione dell’impresa o dell’affare resta in capo all’associante.
• Salvo patto contrario, l’associante non può coinvolgere, senza il consenso
dell’associato, altri soggetti nella medesima impresa o affare.
• I terzi acquistano diritti e assumono obblighi esclusivamente nei confronti
dell’associante.
• L’associato può esercitare un controllo sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare
nei limiti delle pattuizioni contrattuali; ha diritto, in ogni caso, al rendiconto
dell’affare compiuto (o delle sue “fasi”), ovvero della complessiva gestione.
• Salvo patto contrario, l’associato partecipa nella stessa misura agli utili e alle
perdite dell’associante; in ogni caso, le perdite attribuite all’associato non possono
superare il valore del suo apporto.
L’associato può essere
Persona fisica
non imprenditore
Impresa individuale/Società
L’apporto dell’associato può essere costituito da:
Solo capitale
(beni o denaro)
Solo prestazione di lavoro
(manuale o intellettuale)
Sia da capitale che da prestazione
di lavoro (c.d. apporto misto)
Regime fiscale dell’associante
La deducibilità della remunerazione corrisposta all’associato
lavoro
deducibile per competenza,
indipendentemente dall’imputazione a
conto economico
Apporto
dell’associato
capitale
indeducibile
misto
(capitale e lavoro)
Regime fiscale dell’associato
Tassazione della remunerazione percepita
Associato
Apporto
Lavoro
Società
Impresa individuale
Capitale
Misto
Qualificazione del
compenso
Reddito d’impresa
tassato per l’intero
ammontare in base al
principio di competenza
Reddito d’impresa
tassato per il 40% (5%) in
base al principio di cassa
Regime fiscale dell’associato
Tassazione della remunerazione percepita
Associato
Apporto
Qualificazione del compenso
Lavoro
Reddito di lavoro autonomo
tassato in base al principio di cassa
Capitale
Persona fisica
non
imprenditore
Misto
Reddito di capitale tassato per il:
 100% in caso di apporto non qualificato
L’associante opera all’atto del pagamento una ritenuta a
titolo d’imposta del 12,50% (ma associante PF o SNC ?)
 40% in caso di apporto qualificato (1)
Inclusione nel reddito complessivo dell’associato
(1) Qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5% o al 25% del
valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto
(… risultante dall’ultimo bilancio approvato ?) a seconda che si tratti di
società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni.
I finanziamenti dei soci
alla società
Sono negozi giuridici generalmente riconducibili allo schema del mutuo
chirografario (ovvero dell’apertura di credito in conto corrente), connotati
dalla dazione di una somma di denaro da parte dei soci o di alcuni di essi, in
misura anche non proporzionale rispetto alle quote di partecipazione
sociale, con correlato obbligo di restituzione.
Possono essere fruttiferi o non fruttiferi.
Evidenza contabile “D3) Debiti verso soci per finanziamenti”.
Articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile e nota integrativa (2427).
I finanziamenti dei soci
Delibera CICR 1058/2005
La raccolta del Risparmio
 È raccolta di risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
 La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
 Non è considerata raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci
purché:
a) la stessa venga effettuata presso soci che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi
e che detengano una partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale come
risultante dall’ultimo bilancio approvato (… NO Snc, SI trattative personalizzate);
b) la possibilità di finanziamento presso i soci sia prevista nello statuto sociale.
Il mutuo
La presunzione di fruttuosità
Art. 45, comma 5, del TUIR
“ [..] Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si
presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le
scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è
determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale [..]”
Il regime fiscale applicabile ai percipienti
Art. 44, comma 1, lett. a) del TUIR:
“Sono Redditi di capitale:
a) Gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti
[..]”
Il regime fiscale applicabile ai percipienti
Art.26, comma 5, D.P.R. n.600/1973
Socio persona fisica residente non Ritenuta del 12.5% a titolo
esercente attività d’impresa
d’acconto
Socio non residente
Socio imprenditore residente
Ritenuta del 12.5% a titolo
d’imposta (1)
Nessuna ritenuta
(1) Ovvero del 27% in caso di percipiente residente in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato
I finanziamenti dei soci nelle Srl
Articolo 2467 del Codice civile
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno
precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore
della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un
momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella
quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
L’emissione di titoli di debito da parte delle Srl
Il D.Lgs n.6 del 17 gennaio 2003 ha introdotto il nuovo articolo 2483 del
Codice civile, in forza del quale è oggi consentita alle Srl, nel rispetto di
specifiche condizioni, l’emissione di titoli di debito.
“Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso,
l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori
determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la
decisione”.
Caratteristiche dei titoli di debito
La società emittente è libera di determinare le caratteristiche del titolo di debito più
confacenti alle proprie esigenze.
Pertanto, potranno essere emessi titoli di debito:
• postergati;
• indicizzati;
• per i quali i tempi e l’entità degli interessi siano collegati a determinati risultati di
esercizio;
• convertibili in altri titoli di debito;
• emessi a fronte del contestuale finanziamento da parte dei sottoscrittori;
• emessi a fronte di una preesistente posizione debitoria dell’emittente verso i
sottoscrittori.
Caratteristiche dei titoli di debito
I titoli di debito devono essere incorporati in un documento, il quale non deve
obbligatoriamente riportare le condizioni del prestito, ma può richiamare la
delibera di emissione (soggetta a pubblicità mediante iscrizione obbligatoria presso
il Registro delle imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori).
I titoli di debito non possono essere emessi:
 come titoli al portatore;
 come titoli convertibili in quote del capitale sociale o in strumenti partecipativi.
I titoli di debito devono essere emessi “con un taglio minimo non inferiore a €uro
50.000,00” (Articolo 5, comma 1, della Delibera CICR 1058/2005).
I sottoscrittori
Ai sensi dell’articolo 2483, secondo comma, del Codice civile, i titoli di
debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
Rientrano in tale categoria di soggetti:
• le banche;
• gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
T.U.B.;
•Le S.I.M.
• ne sono escluse, invece, le società di gestione del risparmio.
La responsabilità del sottoscrittore
L’articolo 2483, secondo comma, del Codice civile, prevede che, “in caso di
successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della società medesima”.
La norma prevede, dunque, in capo al sottoscrittore una responsabilità
solidale (e non sussidiaria) con la società emittente in merito
all’adempimento delle obbligazioni da quest’ultima assunte con l’emissione
dei titoli di debito (restituzione della somma capitale e corresponsione
della remunerazione del prestito).
Le obbligazioni nelle SPA
Art. 2410 e 2420-bis del Codice civile
L’emissione delle obbligazioni è lasciata alla volontà degli
amministratori, se lo statuto non dispone diversamente.
In ogni caso, la deliberazione di emissione deve risultare da verbale
redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel Registro delle Imprese a
cura del notaio nei 30 giorni successivi.
L’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni può essere
deliberata solo dall’assemblea “straordinaria”.
Le obbligazioni nelle SPA
Art. 2411 del Codice civile
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi
può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di
altri creditori della società.
I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in
dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico
della società.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti
finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del
rimborso del capitale all’andamento economico della società.
Le obbligazioni nelle SPA
Art. 2412 del Codice civile
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per un
ammontare complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale,
della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
approvato.
Il suddetto limite può essere superato laddove la società presti idonee
garanzie (per esempio, ipoteca su immobili di proprietà della società).
Tassazione in capo al percettore
(art.26 D.P.R. n.600/1973)
I rendimenti sono tassati in capo al percettore con una ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta del 12,50%, qualora, al momento dell’emissione, siano
contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
Scadenza dei titoli non inferiore a 18 mesi;
Rendimento effettivo non superiore al doppio del
T.U.R., nel caso in cui i titoli siano oggetto di
negoziazione su mercati regolamentati di Paesi
appartenenti all’Unione Europea;
Rendimento effettivo non superiore al T.U.R.
aumentato di due terzi, nel caso in cui i titoli non
siano oggetto di negoziazione su mercati
regolamentati di Paesi appartenenti all’Unione
Europea;
Tassazione in capo al percettore
Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, § 2.5.
“[…] qualora i proventi dei titoli siano costituiti totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso
gruppo o di un affare, essi sono assoggettati al medesimo regime fiscale delle
azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR,
indipendentemente dalla denominazione formale dei titoli cui i proventi si
riferiscono”.
Deducibilità in capo all’emittente
(art.3, c.115, Legge 549/1995)
Gli interessi maturati in ciascun esercizio sono deducibili in capo
alla società emittente solo nel limite del rendimento effettivo
commisurato al “tasso soglia” alla data di emissione (quello
individuato dall’articolo 26 del DPR n.600/1973), ovverosia:
Rendimento effettivo non superiore al doppio del T.U.R.,
nel caso in cui i titoli siano oggetto di negoziazione su
mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’Unione
Europea;
Rendimento effettivo non superiore al T.U.R. aumentato
di 2/3, nel caso in cui i titoli NON siano oggetto di
negoziazione su mercati regolamentati di Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
Deducibilità in capo all’emittente
Titoli la cui remunerazione è commisurata ai risultati
economici dell’impresa
Articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR
Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente
comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre
società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli
strumenti finanziari sono stati emessi”.
Effetti della thin capitalization
L’articolo 98 del TUIR ha introdotto una norma volta a
contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. “thin
capitalization”), rendendo indeducibili gli interessi passivi
relativi a finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o
garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata,
per la quota eccedente la soglia di indebitamento considerata
“fisiologica” (debt/equity ratio = 4/1).
Il rendimento in capo al socio finanziatore (e sue parti
correlate) è tassato come un dividendo (utile distribuito).
Articoli 44, co. 1, lett.e), 89, co.2, TUIR.
Effetti della thin capitalization
L’articolo 98, comma 2, lettera b), del TUIR, dispone che l’istituto
della thin capitalization non trova applicazione quando:
“Il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare dei
finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva
capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati
anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale”.
Effetti della thin capitalization
L’esimente
Circolare n. 11/E/2005, § 8
“si ritiene che l’esclusiva capacità di credito della società
possa desumersi dalla circostanza che il finanziamento
sia raccolto tramite l’emissione di un prestito
obbligazionario”.
E per i titoli di debito ?
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Flussi finanziari tra soci e società - 2005-10-03