FEDERALISMO FISCALE
Federalismo Fiscale: poteri degli Enti territoriali (diversi dallo Stato) di determinare
autonomamente le proprie spese ed entrate, in linea con quanto previsto dalla
Costituzione.
Articolo 119 della Costituzione  i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni devono:
• godere di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
• possedere risorse autonome;
• stabilire e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo
i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
• disporre di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
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Legge n. 42 del 5 Maggio 2009 (G.U. n. 103 del 6 Maggio 2009)
 Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale;
 Fornisce le principali linee guida per il nuovo sistema di governo;
 Ad oggi, mancano i Decreti Legislativi attuativi, che dovranno essere adottati entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 42/2009 (21 Maggio 2009). L’entrata
a regime della riforma è in ogni caso subordinata al decorso di un ulteriore termine
quinquennale (articoli 20 e 21 della Legge n. 42/2009) di cui non è previsto il dies a quo,
che dovrà essere fissato dallo stesso Legislatore delegato.
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Legge n. 42/2009, articolo 6  almeno uno dei Decreti Legislativi previsti dalla Legge
Delega, attuativi dell’articolo 119 della Costituzione, dovrà essere adottato entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore delle Legge Delega. Tale Decreto recherà i principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Il Governo dovrà trasmettere, in allegato a tale schema di Decreto legislativo, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli Enti territoriali ed
ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura dei rapporti finanziari tra
Stato, Regioni a Statuto ordinario e speciale, Province autonome ed altri Enti locali,
con l’indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
L’attuazione della Delega dovrà risultare compatibile con gli impegni finanziari assunti con
il patto di stabilità e di crescita europeo. Inoltre, dovrà essere garantita la simmetria tra
il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e
finanziarie al fine di evitare duplicazioni di funzioni e di costi.
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LINEE GUIDA PER IL FUTURO ASSETTO DELLA FINANZA PUBBLICA
 Riassetto delle relazioni finanziarie tra gli attuali livelli di Governo: autonomia di
entrata e di spesa mediante definizione di tributi ed entrate propri di Regioni, Comuni,
Province e Città metropolitane che assicurino flessibilità, manovrabilità e territorialità;
 Compartecipazione degli Enti al gettito dei tributi riferibili al loro territorio;
 Istituzione di un fondo di perequazione senza vincoli di destinazione per i territori con
minore capacità fiscale per abitante;
 Sviluppo delle aree sottoutilizzate al fine di superare il dualismo economico del
Paese;
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 Coordinamento tra i diversi livelli di Governo al fine di assicurare l’efficienza e gli
equilibri complessivi di Finanza pubblica;
 Superamento graduale del criterio di “spesa storica” a beneficio di quella parametrata
sul costo standard al fine di coniugare il principio costituzionale di solidarietà con
quello di buona amministrazione;
 Massima responsabilizzazione e trasparenza del controllo democratico nei confronti
degli eletti per tutti i livelli di Governo;
 Partecipazione proficua di tutti gli Enti alla lotta contro l’evasione.
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PRINCIPALI PUNTI CHE PIU’ DIRETTAMENTE RIGUARDANO
LA MATERIA TRIBUTARIA: Legge n. 42/2009, articolo 2, comma 2,
lettere da a) a mm):
c)  esigenza di garantire la razionalità e la coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario e la sua semplificazione con la riduzione degli
adempimenti a carico dei contribuenti, la trasparenza del prelievo,
l’efficienza dell’amministrazione dei tributi e il rispetto dei principi
sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000);
d)  fattivo coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali nell’attività di
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di
carattere premiale;
segue..
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e)  attribuzione di risorse autonome a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane
in relazione alle rispettive competenze secondo il principio di territorialità, solidarietà,
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione.
È previsto che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di Regioni ed Enti
locali, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e dal fondo perequativo
permettano di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche;
l)  obbligo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e il rispetto
del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alla spesa pubblica;
o)  esclusione di ogni doppia imposizione basata sul medesimo presupposto, salvo le
addizionali previste dalla legge statale o regionale;
segue..
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p)  tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni
esercitate sul territorio; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri.
Ne derivano due principi fondamentali:
Principio del beneficio: è previsto di far tendenzialmente gravare l’onere dei tributi sui
soggetti che fruiscono dei servizi finanziati con il gettito dei medesimi tributi.
Principio di continenza: si tende ad un parallelismo tra responsabilità di disciplina di una
determinata materia e responsabilità della gestione dei tributi che incidono sulla stessa
materia.
segue..
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q), r) e s)  Regioni legittimate a:
• Istituire tributi regionali e locali, determinando variazioni delle aliquote o agevolazioni
che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare con riferimento a tali
tributi locali;
• Valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto;
• Istituire a favore degli Enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle
compartecipazioni regionali;
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t)  divieto di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del
proprio livello di governo, eccezion fatta per lo Stato rispetto ai tributi locali ma solo
con contestuale adozione di strumenti compensativi del minor gettito mediante
attribuzione di entrate autonome alle Regioni o agli altri Enti. È esclusa quindi qualsiasi
compensazione operata mediante trasferimenti;
u)  implementazione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che
assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico
del riscosso agli enti titolari del tributo;
v)  definizione di modalità che assicurino a tutti gli Enti titolari di tributi l’accesso
diretto alle anagrafi ed a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria,
sempre nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
segue..
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bb) e cc)  garanzia a tutti i livelli di governo di un paniere di tributi manovrabili, tali da
garantire un’adeguata autonomia di entrata;
ee)  riduzione dell’imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla maggiore
autonomia di entrata di Regioni ed Enti territoriali. Tale previsione è collegata alla
clausola di salvaguardia di cui al successivo articolo 28, la quale impone di non
produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, neppure nel corso della fase
transitoria;
hh)  territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;
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mm)  individuazione di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla
creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.
Questo, in conformità con il diritto comunitario e cioè, essenzialmente, senza violare:
• Il principio della libertà di circolazione dei fattori produttivi: divieto di istituire dazi
doganali all’importazione o all’esportazione ovvero altre tasse ad effetto equivalente e
di introdurre unilateralmente simili prelievi nei confronti di Stati terzi;
• Il divieto di aiuti di Stato sancito, a tutela della libertà di concorrenza tra imprese, dagli
articoli 87 e ss. del Trattato CE.
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I Decreti attuativi dovranno regolamentare i nuovi assetti di Governo prevedendo, in
particolare, che:
• Stato e Regioni
da
 potranno istituire nuovi tributi propri, nell’ambito delle
specifiche competenze legislative;
 potranno istituire nuovi tributi locali (per le Regioni, tale facoltà
è però limitata a presupposti non assoggettati ad imposizione
parte dello Stato);
• Comuni e Province  potranno modificare le aliquote di tributi previsti da leggi statali
o regionali;
 potranno introdurre agevolazioni entro i limiti posti dalle leggi
statali e o regionali;
 potranno disciplinare uno o più tributi propri di scopo (riferiti a
particolari scopi istituzionali).
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DISCIPLINA RELATIVA AI FUTURI TRIBUTI REGIONALI
(Legge n. 42/2009, articolo 7)
Tre categorie di tributi:
• Tributi propri derivati, istituiti e regolati con leggi statali che ne attribuiscono alle
Regioni il relativo reddito. Le Regioni potranno, con proprie leggi, modificare le
aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati
dallo Stato e nel rispetto della normativa comunitaria;
• Addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali. Le Regioni potranno, con proprie
leggi, introdurre variazioni percentuali delle aliquote e disporre detrazioni nei limiti
fissati dalla legislazione statale;
• Tributi propri istituiti e disciplinati dalle Regioni con proprie leggi, in relazione ai
presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.
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Le Regioni disporranno, in particolare, per il finanziamento dei livelli essenziali (sanità,
istruzione, assistenza) di:
• Tributi regionali istituiti con Legge statale o regionale;
• Addizionali regionali all’IRPEF;
• Compartecipazione regionale all’IVA;
• Quote specifiche del fondo perequativo.
In via transitoria: le spese saranno finanziate anche con il gettito dell’IRAP, fino alla data
della sua sostituzione con altri tributi.
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DISCIPLINA RELATIVA AI FUTURI TRIBUTI LOCALI
(Legge n. 42/2009, articoli 2, 11 e 12)
Fiscalità degli Enti locali collocati su un doppio binario:
• Tributi di derivazione statale: articoli 11 e 12;
• Tributi di derivazione regionale: articolo 12, comma 1, lettera g) e articolo 2, comma 2,
lettere q) e s).
Probabilmente, i primi sono destinati a costituire la parte prevalente della finanza locale.
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Legge n. 42/2009, articoli 11 e 12  Leggi statali per:
• Individuazione dei tributi propri, delle addizionali e delle compartecipazioni su tributi
erariali spettanti a Comuni e Province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi
già esistenti e anche attraverso l’attribuzione agli stessi Comuni e province di tributi o
parti di tributi già erariali;
• Definizione, per i tributi propri e le addizionali, di presupposti, soggetti passivi, basi
imponibili e aliquote di riferimento valide per l’intero territorio nazionale.
Gli Enti locali disporranno del potere di modificare le aliquote, di introdurre agevolazioni
e di fissare le tariffe per prestazioni o servizi offerti ai cittadini, entro i termini fissati
dalle leggi statali.
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Province  riconoscimento di tributi (non definiti dalla Legge Delega) il cui presupposto
è connesso al trasporto su gomma e una compartecipazione ad un tributo erariale non
ancora individuato.
Comuni  è prevista l’assegnazione dell’imposizione immobiliare (con esclusione della
tassazione patrimoniale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e di una
compartecipazione all’IVA e all’IRPEF.
Città metropolitane (articolo 15)  una volta istituite, a esse potranno essere assegnati
specifici tributi (anche differenti rispetto a quelli assegnati ai Comuni) in modo da
garantire loro una più ampia autonomia di entrata in misura corrispondente alla
complessità delle rispettive funzioni.
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Legge n. 42/2009, articoli 2, 9, 25 e 26: contrasto dell’evasione fiscale.
Articolo 2, comma 2, lettera d)  Coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività
di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, prevedendo meccanismi di carattere
premiale;
Articolo 9  Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto
del fondo perequativo a favore delle regioni. La lettera c) prevede che il fondo
perequativo a favore delle Regioni deve coprire la differenza tra il fabbisogno
finanziario necessario alla copertura delle spese essenziali ed il gettito regionale dei
tributi ad esso dedicati. Esso viene determinato escludendo, tra l’altro, l’emersione di
base imponibile riferibile al concorso regionale dell’attività di recupero fiscale;
Gli articoli 25 e 26 sono esclusivamente diretti a disciplinare modalità e meccanismi dei
coinvolgimenti delle Regioni e degli Enti locali nell’attività di contrasto dell’evasione.
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Articolo 25  i Decreti Legislativi di attuazione della delega dovranno:
• Prevedere adeguate forme di collaborazione delle Regioni e degli Enti locali con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, al fine di
utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali,
regionali e degli enti locali;
• Definire, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle
finanze, le singole Regioni e gli Enti locali, delle modalità gestionali, operative, di
ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.
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Articolo 26  i Decreti Legislativi di attuazione della delega dovranno prevedere:
• adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le
Regioni, gli Enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell’evasione dei tributi
erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati
ed elementi utili ai fini dell’accertamento dei predetti tributi;
• adeguate forme premiali per le Regioni e gli Enti locali che abbiano ottenuto risultati
positivi in termini di maggior gettito derivante dall’azione di contrasto dell’evasione e
dell’elusione fiscale.
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FEDERALISMO FISCALE
Legge n. 42/2009, articolo 1, comma 2: le Regioni a statuto speciale e le Province di
Trento e Bolzano continuano a mantenere la propria “connotazione” e ad esse si
applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli:
• 15: “Finanziamento delle città metropolitane”;
• 22: “Perequazione infrastrutturale”;
• 27: “Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome”.
segue..
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FEDERALISMO FISCALE
Legge n. 42/2009, articolo 27: tenendo conto, tra l’altro, delle dimensioni della finanzia
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, dalle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, esse
concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed
all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e
all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e
modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di 24 mesi stabilito per
l’emanazione dei Decreti Legislativi di attuazione.
A fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano (così come alle regioni a statuto ordinario)
le norme di attuazione e i Decreti Legislativi di attuazione dovranno definire le
modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.
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