DECISIONI INTEGRALI
DEGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Testi integrali delle decisioni:
Corte Federale
Commissione d’Appello Federale
Periodo di riferimento:
1° luglio 1998 / 30 giugno 1999
Esplicato a cura dell’avv. Gaetano Aita
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INDICE
Decisioni integrali della Corte Federale - Stagione Sportiva 1998 – 1999 – www.figc.it
Comunicato n. 1/CF del 18 luglio 1998
Comunicato n. 2/CF del 24 luglio 1998
Comunicato n. 3/CF del 24 luglio 1998
Comunicato n. 4/CF del 7 settembre 1998
Comunicato n. 5/CF del 3 ottobre 1998
Comunicato n. 6/CF del 23 novembre 1998
Comunicato n. 7/CF del 31 ottobre 1998
Comunicato n. 8/CF del 23 novembre 1998
Comunicato n. 9/CF del 4 dicembre 1998
Comunicato n. 10/CF del 10 dicembre 1998
Comunicato n. 11/CF del 19 dicembre 1998
Comunicato n. 12/CF del 24 febbraio 1999
Comunicato n. 13/CF del 6 marzo 1999
Comunicato n. 14/CF del 12 marzo 1999
Comunicato n. 15/CF del 19 aprile 1999
Comunicato n. 16/CF del 27 aprile 1999
Comunicato n. 17/CF del 7 maggio 1999
Comunicato n. 18/CF del 25 maggio 1999
Comunicato n. 19/CF del 22 giugno 1999
Comunicato n. 20/CF del 4 agosto 1999
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Decisioni integrali della Commissione D’Appello Federale - Stagione Sportiva 1998 – 1999 – www.figc.it
Comunicato n. 1/C - Riunione del 2 luglio 1998
Comunicato n. 2/C - Riunione del 9 luglio 1998
Comunicato n. 3/C - Riunione del 23 luglio 1998
Comunicato n. 4/C - Riunione del 17 settembre 1998
Comunicato n. 5/C - Riunione del 1° ottobre 1998
Comunicato n. 6/C - Riunione del 15 ottobre 1998
Comunicato n. 7/C - Riunione del 29 ottobre 1998
Comunicato n. 8/C - Riunione del 12 novembre 1998
Comunicato n. 9/C - Riunione del 26 novembre 1998
Comunicato n. 10/C - Riunione del 3 dicembre 1998
Comunicato n. 11/C – Riunione del 10 dicembre 1998
Comunicato n. 12/C - Riunione del 17 dicembre 1998
Comunicato n. 13/C - Riunione del 7 gennaio 1999
Comunicato n. 14/C - Riunione del 14 gennaio 1997
Comunicato n. 15/C - Riunione del 21 gennaio 1999
Comunicato n. 16/C - Riunione del 28 gennaio 1999
Comunicato n. 17/C - Riunione del 4 febbraio 1999
Comunicato n. 18/C - Riunione del 11 febbraio 1999
Comunicato n. 19/C - Riunione del 18 febbraio 1999
Comunicato n. 20/C - Riunione del 25 febbraio 1999
Comunicato n. 21/C - Riunione del 4 marzo 1998
Comunicato n. 22/C - Riunione del 11 marzo 1999
Comunicato n. 23/C - Riunione del 18 marzo 1999
Comunicato n. 24/C - Riunione del 25 marzo 1999
Comunicato n. 25/C - Riunione del 8 aprile 1999
Comunicato n. 26/C - Riunione del 25 aprile 1999
Comunicato n. 27/C - Riunione del 22 aprile 1999
Comunicato n. 28/C - Riunione del 29 aprile 1999
Comunicato n. 29/C - Riunione del 6 maggio 1999
Comunicato n. 30/C - Riunione del 13 maggio 1999
Comunicato n. 31/C - Riunione del 20 maggio 1999
Comunicato n. 32/C - Riunione del 27 maggio 1999
Comunicato n. 33/C - Riunione del 29 maggio 1999
Comunicato n. 34/C - Riunione del 4 giugno 1999
Comunicato n. 35/C - Riunione del 11 giugno 1999
Comunicato n. 36/C - Riunione del 17 giugno 1999
Comunicato n. 37/C - Riunione del 25 giugno 1999
Comunicato n. 38/C - Riunione del 30 giugno 1999
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DECISIONI INTEGRALI
DELLA
CORTE FEDERALE
STAGIONE SPORTIVA 1998 - 1999
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CF DEL 18 LUGLIO 1998
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, PRESIDENTE DEL
F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDlZI LESIVI
DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO CECCARIM, DELLA CLASSE ARBITRALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
FEDERALE NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE DOPO LA GARA
JUVENTUS/INTER DEL 26.4.1998 E DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
C.G.S., PER RESPONSABILTTA' DIRETTA.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Moretti Massimo la sanzione dell'ammonizione e al F.C.
Internazionale Milano la sanzione dell'ammenda di L. 5.000.000.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GENTILE MAURO, DIRIGENTE
DELL'AVEZZANO CALCIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO, PER
AVER PROMOSSO AZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AVEZZANO CALCIO.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Gentile Mauro
responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 1.
3. RICHIESTA DEL PRESSENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL'ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLA
SANZIONE DI SQUALIFICA AD UN CALCIATORE ORIGINATA NON DA INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO
DELLA GARA, BENSI' DA DICHIARAZIONI E SUCCESSIVO DEFERIMENTO.
Sul quesito sottoposto dal Presidente Federale circa l'interpretazione dell'art.9 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, la
Corte Federale ritiene che la sanzione inflitta per un illecito comunque connesso ad una gara diversa da quella della Coppa
Italia debba essere scontata in gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, ciò in quanto il Codice di Giustizia Sportiva
pone uno stretto collegamento tra il tipo di competizione cui l'illecito è relativo, o comunque fa riferimento, e l'assolvimento
della sanzione. I testi integrali delle suddette decisioni saranno riportati su un successivo Comunicato Ufficiale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOMUNICATO UFFICIALE N. 2/CF DEL 24 LUGLIO 1998
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, PRESIDENTE DEL
F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI
DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO CECCARIM, DELLA CLASSE ARBITRALE E DELL' ORGANIZZAZIONE
FEDERALE NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RIL.ASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE DOPO LA GARA
JUVENTUS/INTER DEL 26.4.1998 E DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA
Il Procuratore Federale, con nota del 30.4.1998, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Massimo Moratti, Presidente del F.C.
Internazionale Milano e Consigliere della Lega Nazionale Professionisti, per alcune dichiarazioni rese ad Organi di Stampa
dopo la gara Juventus/Inter del 26.4.1998, nel corso delle quali esprimeva giudizi lesivi, ad avviso del Procuratore Federale,
della reputazione dell'arbitro Ceccarini, della classe arbitrale e dell'Organizzazione Federale, quali si evincono da articoli
apparsi sulla "Gazzetta dello Sport" e sul "Corriere della Sera" del 27.4.1998 e su altri giornali. In tali dichiarazioni, riportate
virgolettate negli articoli suindicati, il Sig. Moretti ha espresso critiche pesanti nei confronti dell'arbitro Ceccarini, della classe
arbitrale e degli Organi di vertice della Federcalcio. Si legge, fra l'altro, in essi: "La Gazzetta dello Sport" del 27.4.1998: "Sono
amareggiato e arrabbiato. Ho visto un rigore per noi che non ci è stato dato. Subito dopo ne è stato concesso uno alla Juve, ma
quello non l'ho proprio visto.... D'altro canto era una partita così, si sapeva..... temevamo certe cose e sono successe". "Gli
arbitri mica lo fanno apposta. Quello che è capitato oggi e un'abitudine. Anzi, questa partita è la regola non l'eccezione. Però
francamente non immaginavo che certe cose le facessero in maniera tosi sfacciata". "No perché qui si sconfina nel ridicolo.
Eppure è successo ugualmente". "Non è nemmeno colpa della Juve. E' semplicemente la constatazione di un complesso da
parte degli arbitri. Hanno paura di far male alla Juve". "Se all'ultima giornata di campionato ci dovessimo trovare ad un punto
dalla Juve sono convinto che si ripeterebbero le stesse cose. Non voglio farle fare altri sforzi .... "Corriere della Sera" del
27.4.1993: Questo campionato è falsato. Lo dico chiaramente: non è colpa della Juve e dei suoi dirigenti, ma del vertice della
Federcalcio, troppo debole e del designatore arbitrale". Poiché le espressioni usate sono state ritenute integrare gli estremi della
violazione degli arti. 1, comma 3 e 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Corte il Sig. Moratti per aver esternato giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro Ceccarini, della classe arbitrale e degli
organi di vertice della Federcalcio, e la società F.C. Internazionale Milano, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente. Il Sig. Moretti, con nota difensiva del 25.5.1998 - premesso che le sue dichiarazioni erano state espresse
dopo una partita decisiva nella corsa allo scudetto, durante la quale l'Internazionale non si era visto assegnare un calcio di
rigore per un fallo assai evidente ai danni di un proprio giocatore, a causa di un errore arbitrale giudicato clamoroso da tutta la
Stampa - ha escluso di aver voluto ledere la reputazione degli arbitri e dei vertici federali in quanto il suo intendimento era
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
stato solo quello di esternare con sincerità il suo disappunto per l'accaduto, con lo scopo di invitare ad una discussione volta al
miglioramento del sistema rivelatosi inadeguato; la sua, dunque, era stata una critica costruttiva tant'è che gli stessi vertici
federali si stanno attivando per una riforma del meccanismo delle selezioni e designazioni arbitrali, al fine di ridurre al minimo
il rischio di errori da parte degli arbitri. Comunque, ad avviso del Sig. Moratti, la sua critica si era mantenuta nell'ambito della
manifestazione di un diritto costituzionale garantito, espressa in forma civile e senza toni esasperati. All'udienza del 17.7. 1998
il Procuratore Federale, insistendo nella sussistenza degli addebiti di cui all'atto di deferimento, ha concluso per l'affermazione
di responsabilità del Moratti e del F.C. Internazionale, con richiesta di irrogazione delle sanzioni, rispettivamente, della
squalifica per giorni sette e dell'ammenda di L. 30.000.000. La difesa dei deferiti, ribadendo le ragioni svolte in memoria, ha
insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito. Ritiene questa Corte che sussistano sufficienti elementi per una
declaratoria di responsabilità del Sig. Moratti e della società F.C. Internazionale. Invero, il complesso delle dichiarazioni
rilasciate dal Sig. Moretti, e da lui non smentite, nella loro complessiva trama non lasciano dubbi sulla circostanza che egli
abbia inteso censurare una presunta mancanza di imparzialità dell'arbitro Ceccarini e della classe arbitrale a favore di una
squadra e a danno di altre. Non si tratta, cioè, soltanto della constatazione di un errore arbitrale, certo sempre possibile ma di
un atteggiamento arbitrale ripetuto, costante e consapevole, fino ad assumere modalità "così sfacciate" da comportare l'effetto
che il campionato sia stato "falsato" e da condurre al convincimento che "le stesse cose" si sarebbero potute ulteriormente
ripetere. D'altra parte, tale atteggiamento arbitrale viene fatto risalire ad un comportamento, che non potrebbe non essere
consapevole, quanto meno sotto il profilo di ima grave tolleranza, "del vertice della Federcalcio, troppo debole, e del
designatore arbitrale". L'affermato giudizio di consapevole carenza di imparzialità, così generalmente espresso, non può
peraltro giustificare un preteso diritto di critica, di per sé sempre ammissibile ancorché vivacemente manifestato, poiché in
realtà esso vulnera un fondamentale valore che non può mancare nel comportamento di chi è chiamato a svolgere la funzione
di Direttore di gara, e di chi con la asserita tolleranza consente che ciò possa avvenire; giudizio, questo, che in tale forma
trasmoda ben al di là di un lecito apprezzamento critico, sì da ledere la reputazione e l'estimazione dei soggetti destinatari e da
assumere così ima valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza morale, che il Sig. Moratti
nella sua qualità di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti è particolarmente tenuto ad osservare. Quanto alla sanzione
da irrogare, la Corte ritiene che - dovendosi pur considerare la peculiare concitazione del momento, la mancanza di precedenti
di rilevante gravità a carico del Sig. Moratti, la forma sostanzialmente civile in cui le sue dichiarazioni sono state espresse
(riconosciuta anche dal Procuratore Federale), nonché l'esigenza obiettiva di una riforma del settore in questione (che ha già
avuto inizio) - sia conforme a ragione e giustizia applicare al Sig. Massimo Moratti la sanzione dell'ammonizione e alla Società
F.C. Internazionale Milano l'ammenda di L. 5.000.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento
come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed
infligge al Sig. Moratti Massimo la sanzione dell'ammonizione e al F.C. Internazionale Milano la sanzione dell'ammenda di L.
5.000.000.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GENTILE MAURO, DIRIGENTE
DELL'AVEZZANO CALCIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIODIRETTIVO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE
C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO, PER AVER
PROMOSSO AZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AVEZZANO CALCIO.
Con raccomandata del 15.6.1998 il Procuratore Federale ha deferito per i motivi in epigrafe indicati il Sig. Gentile Mauro,
dirigente dell'Avezzano Calcio e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, in quanto lo stesso avrebbe violato, con l'azione
esecutiva (pignoramento presso tetti) promossa nei confronti dell'Avezzano, la clausola compromissoria, contenuta nel
secondo comma dell'art. 24 dello Statuto Federale, in base alla quale, essendo operativa tra i tesserati federali la deroga alla
giurisdizione ordinaria, e fatto divieto agli stessi di esperire una azione innanzi al giudice ordinario anche di natura esecutiva
come è avvenuto nel caso di specie. A sua difesa, in un colloquio avvenuto con un Componente dell'Ufficio Indagini il
20.4.1998, il Sig. Gentile affermava di non ricoprire al momento dell'esperimento dell'azione esecutiva alcuna carica nella
società Avezzano Calcio e come prova di tale affermazione esibiva il modulo relativo al censimento inviato dall'Avezzano
Calcio, e ricevuto dalla Lega Professionisti Serie C il 28.6. 1997, in sostituzione del precedente recante la data dell'8 maggio
1997. Invero, nel censimento del maggio il Sig. Gentile figurava con la carica di Consigliere, mentre in quello del giugno 1997
il Gentile non era più nei quadri direttivi dell'Avezzano Calcio. In ogni caso, il Gentile continuava ad essere, all'atto della
proposizione dell'azione giudiziaria, Componente del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C e tale carica era
ancora da lui ricoperta al momento della relazione del Componente dell'Ufficio Indagini, il 26.5.1998. Invero, il Gentile non ha
mai dato le dimissioni da tale carica, né l'Avezzano Calcio ha mai comunicato nulla al riguardo. Non risulta depositata alcuna
memoria da parte del Sig. Gentile. Con telegramma pervenuto il giorno 7.7.1998, il Gentile ha chiesto di essere sentito
personalmente. Nella seduta del 17 luglio, la Corte Federale ha ascoltato le argomentazioni del Sig. Gentile e del suo legale
l'Avv. Gallesi Sandro. In tale circostanza, il Sig. Gentile ha confermato di essere ancora Componente del Consiglio Direttivo
della Lega Professionisti Serie C. Inoltre, vengono ascoltate le argomentazioni del rappresentante della Procura Federale, che
conclude per la dichiarazione di colpevolezza del deferito. Alla luce di quanto, sin qui, esposto occorre effettuare alcune
considerazioni in diritto. Al fine di comprendere appieno il deferimento operato dalla Procura Federale nei confronti del Sig.
Gentile occorre muovere dall'analisi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello Statuto della F.I.G.C.. Invero, la
clausola compromissoria vincola tutti i tesserati della Federazione (atleti, allenatori e dirigenti) al rispetto della deroga alla
giurisdizione del giudice ordinario in favore degli organismi della Giustizia Sportiva interni alla Federazione. La stessa norma
(art. 24 comma 2 dello Statuto) prevede la possibilità per il tesserato che ne faccia richiesta di ottenere una motivata deroga
rispetto al contenuto della clausola compromissoria, in considerazione di "gravi ragioni di opportunità" in base alle quali viene
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
richiesta la deroga stessa. Nel caso in esame, il Gentile aveva ricevuto dalla Società di cui era stato dirigente, l'Avezzano
Calcio S.r.l., alcuni effetti cambiari, che alla scadenza non sono stati onorati dalla società stessa. In virtù del sopravvenuto
protesto, il Gentile, senza aver ottenuto la deroga prevista dell'art. 24, ha inteso proporre nei confronti della società di cui era
stato Presidente una azione esecutiva, implicante la prodromica notifica di un atto di precetto, con la successiva notificazione
di un atto tendente ad ottenere un pignoramento (presso terzi) di somme che la Lega Professionisti Serie C doveva attribuire
all'Avezzano Calcio. E' pur vero che all'atto dell'instaurazione dell'azione esecutiva il Gentile non era più nei quadri direttivi
dell'Avezzano Calcio per esserne uscito il 28.6.1997 e per essere stata, tale circostanza, comunicata alla stessa Lega
Professionisti Serie C, ma è altresì incontestato che in quel momento egli era (ed e attualmente) Componente del Consiglio
Direttivo della Lega medesima. In virtù di questa carica egli era (ed è) tenuto all'osservanza del vincolo contenuto nella
clausola compromissoria e/o richiederne al Consiglio Federale la deroga, motivandone le ragioni (art. 24 primo e secondo
comma dello Statuto). Poiché il Gentile non ha richiesto la deroga, come avrebbe potuto, rispetto all'operatività della clausola
compromissoria, lo stesso deve essere riconosciuto responsabile della violazione a lui ascritta e, pertanto, va sanzionato con
l'inibizione per un mese. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Gentile Mauro responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione
dell'inibizione per mesi 1.
3. RICHIESTA DEL PRESENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA I LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL'ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLA
SANZIONE DI SQUALIFICA AD UN CALCIATORE ORIGINATA NON DA INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO
DELLA GARA, BENSI' DA DICHIARAZIONI E SUCCESSIVO DEFERIMENTO.
Con nota del 13 luglio 1998, la Lega Nazionale Professionisti esponeva che il calciatore Ronaldo aveva ricevuto dalla
Commissione Disciplinare la sanzione, poi confermata dalla C.A.F., di una giornata di squalifica, per aver rilasciato
dichiarazioni in violazione dall'art. 1 C.G.S. al termine di una gara di Campionato. Ciò premesso, la Lega chiedeva alla
F.I.G.C. di conoscere, se il calciatore predetto - considerato che la sanzione originava non già da un provvedimento assunto nel
corso di una gara, ma da dichiarazioni e da un successivo deferimento - dovesse scontare la squalifica nella prima gara ufficiale
(di Coppa Italia), ovvero se la distinzione operante dall'art. 9 comma 9 C.G.S. fosse operante anche nella fattispecie cui si
riferiva il quesito, imponendo di scontare la sanzione in gara diversa dalla Coppa Italia. Il Presidente Federale, ravvisata la
necessità di una interpretazione univoca dall'art. 9 comma 9 C.G.S., chiedeva alla Corte Federale, ai sensi dall'art. 16 comma 1
lett. a) stesso Codice, l'instaurazione del relativo procedimento. L'art.9 del Codice di Giustizia Sportiva, dopo aver indicato al
comma 1 le sanzioni previste a carico di dirigenti, soci e tesserati per la violazione di norme dello Statuto, dei Regolamenti
federali o altre disposizioni vigenti, dispone, al successivo comma 9, punto 1, che "Le sanzioni di cui alle lettere a, b,c,d,g, del
medesimo comma 1, inflitte dagli Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione".
Lo stesso art. 9, comma 9, precisa al successivo punto 3, che "Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da
quelle di Coppa Italia si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia". Dal sopra richiamato quadro
normativo discende con chiarezza che il Codice di Giustizia Sportiva pone un collegamento necessario fra il tipo di
competizione in occasione nella quale l'illecito è stato commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la competizione
nella quale la sanzione deve essere scontata. In particolare, la disciplina del Codice di Giustizia Sportiva lascia chiaramente
intendere che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è stato commesso. Deriva da
ciò che, nel caso rappresentato, la sanzione deve essere scontata in gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, avendo
l'infrazione riferimento a dichiarazioni rilasciate al termine di una gara di campionato. Per questi motivi, sul quesito proposto
dal Presidente Federale circa l'interpretazione dall'art. 9 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale ritiene
che la sanzione inflitta per un illecito comunque connesso ad una gara diversa da quella della Coppa Italia debba essere
scontata in gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, ciò in quanto il Codice di Giustizia Sportiva pone uno stretto col
legamento tra il tipo di competizione cui l'illecito è relativo, o comunque fa riferimento, e l'assolvimento della sanzione.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CF DEL 24 LUGLIO 1998
QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART.l6 C.G.S., IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE DEL
COM. UFF. N. 104/A DEL 4.6.1998 La Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota n.
5.806/CP/ra in ordine alla situazione determinatasi nel Girone A della Serie C2, in seguito alla rinuncia della società vincitrice
del relativo Play-out, esprime 1'avviso, in coerenza con quanto deciso nel proprio parere del 16 aprile 1998, che la società
subentrante debba essere identificata in quella risultata perdente nel predetto Play-out, in quanto dotata di prioritario titolo
sportivo, "nel rispetto del girone di appartenenza" - in applicazione delle disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 104/A del 4
giugno 1998, Titolo II, secondo capoverso - ferma restando la valutazione di adeguatezza dei titoli della società avente diritto
al subentro. Il testo integrale della suddetta decisione sarà riportato su un successivo Comunicato Ufficiale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CF DEL 7 SETTEMBRE 1998
QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 C.G.S., IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE
DEL COM. UFF. N. 104/A DEL 4.6.1998 CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSlZIONI IN ORDINE ALL'AMMISSIONE
AI CAMPIONATI 1998/99.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Il Presidente Federale, con nota n. 5806/CP/ra del 22.7.1998, ai sensi dell'art.l6 comma 1/a del Codice di Giustizia Sportiva, ha
posto a questa Corte il quesito di seguito riportato con riferimento alle "Disposizioni in ordine all'ammissione ai campionati
1998/99" pubblicate sul Com. Uff. n. 104/A del 4 giugno 1998: "Se debba essere fatto riferimento al criterio espresso nel
Comunicato Ufficiale anzidetto, in base al quale il Consiglio Federale procede a valutazione delle società da ammettere per il
completamento dell'organico in questione - su proposta del Consiglio Direttivo della Lega - sulla base di specifica graduatoria
tra le società retrocesse nei gironi di Serie C2 effettuata utilizzando prestabiliti criteri ovvero se si debba fare riferimento alla
classifica finale del Girone A (Serie C2) nella quale sono collocate le società Leffe e Cremapergo". In fatto, la società S.C.
Leffe S.r.l., dopo aver disputato la gara di Play-out con l 'U.S. Cremapergo 1908 S.r.l. nel Girone A del Campionato di Serie
C2 1997/ 1998, si e classificata al 15° posto della classifica del girone evitando così la retrocessione. L'U.S. Cremapergo 1908
S.r.l. conseguentemente si e classificata al 16° posto e quindi dovrebbe considerarsi retrocessa alla Lega Nazionale Dilettanti.
Sennonché, in data 30.6.1998, ultimo giorno della stagione sportiva 1997/ 1998, la S.C. Leffe ha presentato "rinuncia ad ogni
attività ufficiale" e non soltanto all'iscrizione al Campionato di Serie C2. Le disposizioni di cui al ridetto Comunicato Ufficiale
per quanto concerne le sostituzioni disciplinano per quanto qui interessa, soltanto quelle relative alle società "non ammesse al
Campionato di Serie C2 1998/99", demandandone la proposta di sostituzione alla Lega Professionisti di Serie C e la
valutazione, nonché l'ammissione, al Consiglio Federale. La Corte ritiene che, nella fattispecie, - stante la rinuncia della S.C.
Leffe, espressa "entro" la stagione sportiva ormai decorsa, ad ogni attività ufficiale, assorbente rispetto alla rinuncia alla
disputa del campionato di Serie C2 1998/99 pure enunciata - si è verificata la decadenza della rinunciante dalla affiliazione alla
F.I.G.C., ai sensi dall'art. 16, comma 2 lett. a), N.O.I.F., con effetto dalla stessa data nella quale la rinuncia è stata espressa,
dato che la prevista deliberazione in proposito del Presidente Federale (art.l6, comma 1, N.O.I.F. ) non può avere se non effetto
dichiarativo, quindi efficacia ex tunc. La perdita di ogni rilevanza associativa e sportiva nell'ambito della F.I.G.C., avvenuta
nel corso della stagione sportiva, anche se nell'ultimo giorno, porta come conseguenza anche la perdita del titolo sportivo
connesso alla posizione acquisita in classifica dalla società incorsa nella decadenza dall'affiliazione il cui posto si rende
vacante (diverso sarebbe se vi fosse solo rinuncia alla disputa del futuro campionato in quanto in tal caso la società
conserverebbe, perdurando l'affiliazione, il titolo sportivo acquisito nel precedente campionato interamente disputato). Tale
situazione porta all'automatico subentro, nella posizione di classifica della società decaduta dall'affiliazione, della società
risultante perdente nel Play-out e cioè dell'U. S. Cremapergo 1908, che sale dal 16° al 15° posto della classifica per diritto di
titolo sportivo nel rispettivo girone di appartenenza. Questa Corte, sia pure per diversa fattispecie, ha già in precedenza
affermato che l'attribuzione di un posto in classifica non può effettuarsi se non "per relationem" a quello che precede talché
venendo meno questo, il vuoto viene automaticamente colmato da chi segue (vedi parere 16.4.1998). E' pacifico poi che, per
ottenere l'iscrizione al Campionato di Serie C2, l'U.S. Cremapergo 1908 come tutte le altre aventi titolo, dovrà ottemperare a
quelle disposizioni contenute nel Titolo II (Campionato di Serie C1 e Serie C2 ), secondo capoverso, ("per essere iscritte ai
campionati di competenza le Società devono ..."), del Comunicato Ufficiale n. 104/A del 4 giugno 1998. Per questi motivi la
Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota 5806/CP/ra in ordine alla situazione
determinatasi nel Girone A della Serie C2, in seguito alla rinuncia della società vincitrice del relativo Play-out, esprime
l'avviso, in coerenza con quanto deciso nel proprio parere del 16 aprile 1998, che la società subentrante debba essere
identificata in quella risultata perdente nel predetto Play-out, in quanto dotata di prioritario titolo sportivo nel rispetto del
girone di appartenenza - in applicazione delle disposizioni del Comunicato Ufficiale n. 104/A del 4 giugno 1998, Titolo Il,
secondo capoverso - ferma restando la valutazione di adeguatezza dei titoli della società avente diritto al subentro.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CF DEL 3 OTTOBRE 1998
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO,
PRESIDENTE DELL'ATLETICO CATANIA S.RL. E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S. PER AVERE, NEL CORSO DI
DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA
ATLETICO CATANIA/TERNANA DEL 31.4.1998, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE
DELL' ORGANIZZAZIONE FEDERALE, NONCHE' DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 6
COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRTTTA AL PROPRIO
PRESENTE.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Proto Franco la sanzione dell'ammonizione ed all'Atletico
Catania la sanzione dell'ammenda di L.1.000.000.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PUNTURO GIUSEPPE, COMPONENTE
DEL COMTTATO PROVINCIALE DI MESSINA, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN
RELAZIONE ALL'ART. 68 N.O.I F., PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NELLA VESTE DI COMMISSARIO DI
CAMPO IN OCCASIONE DELLA GARA NUOVA AIRONE/PARADISO DELL' 1.2.1998.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Puntuto
Giuseppe responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 3.
8
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FATO PIETRO, DELEGATO
PROVINCIALE DEL CALCIO A CINQUE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA' CIRCOLO IL
BIVIO FATO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F.,
IN ORDINE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA
CIRCOLO IL BIVIO FATO/MERANO DEL 24.10.1997, NONCHE' DELLA SOCIETA' CIRCOLO IL BIVIO FATO, AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRTTTA AL
PROPRIO TESSERATO.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Fato Pietro la sanzione della inibizione per mesi 6 ed al Circolo
Il Bivio Fato la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
4. RICHIESTA DEL PRESSENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO INDAGINI IN MATERIA DI CONTROLLO
GARE, AI SENSI DELL'ART. 21 C.G.S., E CIRCA LA VALENZA DI ATTO UFFICIALE, AI SENSI DELL'ART. 25
C.G.S., DEL RAPPORTO DEL COLLABORATORE DELL'UFFICIO INDAGINI.
La Corte Federale, sulla interpretazione delle norme relative alla competenza di accertamento probatorio dell'Ufficio Indagini,
come in epigrafe richiesta, ha così deliberato: "L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al
combinato disposto degli art. 22 comma l'art. 1 comma 1 (responsabilità "per ogni rapporto di natura sociale") e arti. 6bis e 6ter
(responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'att. 25,
comma 1, dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini "costituisce atto ufficiale ad ogni effetto". Sarà compito negli
Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti
ufficiali previsti dell'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva". I testi integrali delle suddette decisioni saranno riportati su un
successivo Comunicato Ufficiale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CF DEL 23 NOVEMBRE 1998
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, PRESIDENTE
DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L. E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE
DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S PER AVERE, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI
INFORMAZIONE, DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA ATLETICO CATANIA/TERNANA DEL 31.5.1998,
ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, NONCHE'
DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE FATTO
Con l'istanza, trasmessa a mezzo raccomandata del 30.6.1998, il Procuratore Federale, Avv. Carlo Porceddu, ha deferito per i
motivi in epigrafe indicati il Dott. Proto Franco, Presidente della Società Atletico Catania S.r.l. e Consigliere della Lega
Professionisti Serie C, in quanto 1o stesso avrebbe violato il disposto del 3° comma dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva,
ed ha inoltre deferito 1a società Atletico Catania S.r.l. a titolo di responsabilità diretta. I fatti che sono alla base del deferimento
sono collegati alle dichiarazioni rese dallo stesso Dott. Proto al quotidiano "La Sicilia" (pubblicate il giorno martedì 2 giugno
1998), a seguito di quanto avvenuto nel corso della partita relativa ai Play-off di Serie C1, Girone B, disputatasi a Catania il
precedente 31 maggio 1998, tra la squadra dell'Atletico Catania e quella della Ternana. In dette dichiarazioni la Procura
Federale ha ravvisato gli estremi della violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto 1e
affermazioni rese dal Proto sono state ritenute lesive della reputazione della Organizzazione Federale. Per la stessa ragione è
stata deferita la società di cui il Dott. Proto è Presidente, a titolo di responsabilità diretta in base a11'operato del suo dirigente
(art. 6 C.G.S.). Avverso tale deferimento il Dott. Proto Franco ha redatto memoria difensiva, in data 24 luglio 1998, spedita il
successivo 30 luglio. Con tale atto il Proto giustifica 1e sue dichiarazioni affermando che le stesse non intendevano essere
lesive della reputazione dell'Organizzazione Federale, ma egli, in esse, si doleva della circostanza che fosse stata dall'arbitro nel corso della partita Atletico Catania/Ternana - non applicata correttamente una regola di gioco. Inoltre, 1o stesso Dott. Proto
chiedeva di essere ascoltato ai sensi dall'art. 16, n. 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Successivamente, con lettera, inviata a
mezzo fax il 1° ottobre 1998, il Proto ha rinunciato a tale sua facoltà. Nel corso dell'udienza del 2 ottobre 1998 la Procura
Federale è rappresentata dall'Avv. Carlo Porceddu, il quale ha concluso per la responsabilità dell'incolpato chiedendo 1a
applicazione della sanzione disciplinare. DIRITTO Più volte, in precedenti circostanze, la Corte Federale è dovuta intervenire
per stigmatizzare dichiarazioni agli Organi di Stampa di dirigenti sportivi. Dette dichiarazioni spesso suonano equivoche o
lasciano supporre prese di posizione polemiche nei confronti del "Palazzo", cioè della organizzazione di vertice del calcio.
Detti atteggiamenti integrano sempre e, comunque, una lesione alle norme fondamentali di qualsiasi organizzazione sportiva,
basata sulla lealtà dei suoi tesserati, ma sono da considerarsi ancora più rilevanti quando vengono posti in essere da soggetti
coinvolti, in posizione di vertice, nella stessa organizzazione federale. Nel caso di specie il Dott. Proto Franco, oltre a ricoprire
la carica di Presidente della società Atletico Catania S.r.l. è anche Consigliere della Lega Professionisti Serie C. Alla luce di
quanto sopra ed avendo esaminato le dichiarazioni rese al quotidiano "La Sicilia" e pubblicate il giorno 2 giugno 1998 e le
giustificazioni rese dal Proto, 1a Corte Federale ritiene lo stesso Dott. Proto Franco colpevole del comportamento ascrittogli,
con il quale ha violato il terzo comma dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e gli commina la sanzione della
ammonizione. Conseguentemente è da considerarsi colpevole la Società Atletico Catania, a titolo di responsabilità diretta in
base al dettato del primo comma dall'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva e ad essa viene inflitta l'ammenda di L. 1.000.000.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i
deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Proto Franco la sanzione dell'ammonizione
ed a11'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L.1.000.000.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PUNTURO GIUSEPPE, COMPONENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI MESSINA, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN
RELAZIONE ALL'ART. 68 N.O.I.F., PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NELLA VESTE DI COMMISSARIO DI
CAMPO IN OCCASIONE DELLA GARA NUOVO AIRONE/PARADISO DELL'1.2.1998.
A seguito di esposto inoltrato dal Vice-Presidente della A.S. Nuovo Airone, Mazzullo Antonio, concernente pretesi
comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Commissario di campo, Punturo Giuseppe, nel corso della gara Nuovo
Airone/Paradiso, disputata 1'1.2.1998, l'Ufficio Indagini procedeva ai relativi accertamenti, a seguito dei quali il Punturo
veniva deferito a questa Corte Federale per rispondere dei comportamenti antiregolamentari di cui in epigrafe. Le dichiarazioni
del Punturo, il quale ha sostenuto di avere solo adempiuto ai doveri di cui all'att. 68 N.O.I.F., non sono condivisibili. Risulta
infatti dalla relazione dell'Ufficio Indagini che, invece, il Punturo tenne in occasione della gara un comportamento del tutto
anomalo. Innanzitutto, lungi dal serbare l'incognito cui sono tenuti i Commissari di campo, che solo nel concorso di particolari
esigenze possono intervenire, il Punturo, sebbene siffatta esigenza non sussistesse, pretese la presenza dei dirigenti delle due
squadre nello spogliatoio dell'arbitro. Orbene, siffatto comportamento colse di sorpresa la terna arbitrale, tanto che lo stesso
arbitro ne rimase sconcertato e, secondo un collaboratore del Direttore di gara, la figura della terna arbitrale, rimase "sminuita".
Va poi aggiunto che il Punturo, in quella circostanza, rivolto ai dirigenti delle società e alla terna arbitrale, profferì, senza
motivo, la frase "in campo comanda l'arbitro, fuori io, neanche i Carabinieri". Per giunta, in occasione dell'espulsione di un
dirigente del Nuovo Airone da parte del Direttore di gara, il Punturo si rivolse all'arbitro dopo una animata discussione con il
dirigente stesso, con 1a frase: "se non lo butta fuori, Io mando fuori io", parole che sembrano dettate da una ingiustificata
animosità. Tale comportamento, che il Punturo attribuisce alla necessità di prevenire il verificarsi di atti arbitrari accaduti in
occasione di una gara precedente ad opera del succitato dirigente Mazzullo Antonio, non trova invece alcuna giustificazione e
sembra del tutto arbitrario tenuto conto che non competono al Commissario di campo compiti di prevenzione. Il Punturo che,
in definitiva, persistette in un comportamento inusuale ed inopportuno, venne quindi meno ai doveri di cui all'art. 1 comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'att. 68 N.O.I.F., per cui si ritiene equa l'irrogazione della inibizione per mesi
tre. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara
il Sig. Puntuto Giuseppe responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 3.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FATO PIETRO, DELEGATO
PROVINCIALE DEL CALCIO A CINQUE E DIRIGENTE DELLA SOCIETA' CIRCOLO IL BIVIO FATO, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., IN ORDINE A
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA CIRCOLO IL BIVIO
FATO/MERANO DEL 24.10.1997, NONCHE' DELLA SOCIETA' CIRCOLO IL BIVIO FATO, AI SENSI DELL'ART. 6
COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
TESSERATO
La Corte Federale osserva che il Sig. Fato Pietro è stato deferito per avere, quale dirigente federale e dirigente di società, svolto
funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione della gara di Campionato di Calcio a Cinque Circolo Il Bivio Fato/Merano
del 24.10.1997, attività espressamente vietata dal comma 7 dell'art. 10 N.O.I.F., nonchè per avere, al termine della gara,
pronunziato frasi offensive nei confronti degli arbitri, minacciandoli anche di non farli più arbitrare. Rileva, altresì, che il Fato,
interrogato nel corso dell'inchiesta, dichiarava di essere stato a1 corrente della incompatibilità tra le due funzioni di Delegato e
di Dirigente accompagnatore, tanto da avere, a suo tempo, manifestato l'intenzione di rinunziare all'incarico di Dirigente
Federale. Il Fato ammetteva, altresì, di avere pronunziato le frasi attribuitegli, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto ai
suoi giocatori, in un momento di rabbia. Osserva 1a Corte che la responsabilità del Fato risulta di tutta evidenza, anche per la
completa ammissione dell'incolpato. Quanto alla violazione del divieto di svolgere, essendo Dirigente federale, funzioni di
Dirigente accompagnatore non vi sono questioni, essendo il fatto del tutto pacifico. Circa la violazione dell'obbligo di
mantenere condotta conforme ai principi di correttezza, sanciti dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, si deve
osservare che il Fato ha ammesso di avere pronunziato le gravi parole offensive e minacciose (di non farli più arbitrare) nei
confronti degli arbitri, ma di averlo fatto non in presenza del Direttore di gara e dei suoi collaboratori, ma nello spogliatoio, al
termine della gara stessa. In proposito, 1a Corte osserva che, dato il luogo, il Fato non poteva ignorare che le sue frasi, peraltro
urlate, sarebbero state sicuramente percepite dagli Ufficiali di gara. Attese tali premesse e considerato il particolare contesto in
cui si sono svolti i fatti, la Corte Federale ritiene sanzione congrua da infliggere al Sig. Fato Pietro quella della inibizione a
svolgere attività in seno alla F.I.G.C. e a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società, per la durata di mesi sei. Al
Circolo Il Bivio Fato, deferito per responsabilità oggettiva, nelle violazioni ascritte al suo tesserato, si ritiene di infliggere la
sanzione dell'ammenda di L. 500.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Fato
Pietro la sanzione della inibizione per mesi 6 ed al Circolo I1 Bivio Fato la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
4 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO INDAGINI IN MATERIA DI CONTROLLO
10
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
GARE, AI SENSI DELL'ART. 21 C.G.S., E CIRCA LA VALENZA DI ATTO UFFICIALE, AI SENSI DELL'ART. 25
C.G.S., DEL RAPPORTO DEL COLLABORATORE DELL'UFFICIO INDAGINI.
Il Presidente Federale, con nota 15 luglio 1998 Prot. n. 11.54, ai sensi dall'art. 15 punto 1 lettera a) del Codice di Giustizia
Sportiva, ha posto a questa Corte quesito sulla "interpretazione" in ordine alla competenza dell'Ufficio Indagini in materia di
"controllo gare", ai sensi dall'art. 21 C.G.S., circa la valenza di "atto ufficiale", ai sensi dall'art. 25 stesso codice, del rapporto
di un collaboratore dell'Ufficio Indagini. Risulta dagli atti in fatto: - la Procura Federale, su denuncia dell'Ufficio Indagini in
merito a quanto riportato nella relazione compilata da un proprio collaboratore, incaricato del controllo della gara
Juventus/Miian del 28.4.1998, deferiva entrambe le società per condotte ritenute integrare violazione degli arti. 6 comma 3
C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.. Ne seguiva l'applicazione della sanzione dell'ammenda alle due società da parte della
Commissione Disciplinare competente. - proponeva appello l'A.C. Milan, confermando la tesi pregiudiziale di diritto
sostenuta in primo grado e precisamente l'inutilizzabilità della prova rappresentata dal verbale-relazione del collaboratore
dell'Ufficio Indagini di fini della decisione, in quanto atto compiuto da un collaboratore di quell'Ufficio al di fuori di ogni
competenza attribuito dal Codice di Giustizia Sportiva allo stesso, contrariamente d quanto invece ritenuto dalla Commissione
Disciplinare. - la C.A.F., con Ordinanza 26.6.1998 nel procedimento di appello, ha ritenuto di rimettere i1 quesito
interpretativo riportato in epigrafe dl Presidente Federale il quale ha disposto per l'inoltro a questa Corte. i osserva:
- le funzioni inquirenti dell'Ufficio Indagini sono riconosciute dallo Statuto Federale all'art. 27 comma 4. In particolare il
comma 1° stabilisce che gli Organi della giustizia sportiva "agiscono in condizioni di piena autonomia, assicurata da specifiche
norme". - l'art. 17 C.G.S. comprende l'Ufficio Indagini tra gli Organi di giustizia sportiva, talché per lo stesso valgono le
garanzie di autonomia statutariamente previste e confermate dalla sopraccitata norma regolamentare (comma 1).
- l'art. 21 C.G.S. individua i compiti di indagine, anche d'ufficio, dell'inquirente nelle materie di cui agli arti. 1, 2, 3 e 4 stesso
Codice, escludendo, per ragioni evidentemente pratiche di funzionalità, solo la materia concernente i casi di tesseramenti
nell'ambito regionale tuttavia facoltizzando i Comitati Regioni ad avvalersi dell'Ufficio Indagini anche in detta materia. - infine
l'ultimo periodo del citato comma 1 prevede che l'Ufficio inquirente debba eseguire ogni altra indagine richiestagli
espressamente dagli Organi federali. Tale descritto quadro normativo ha dato luogo a problemi di interpretazione. Si sostiene
che i compiti dell'Ufficio Indagini sono "limitati" Le materie nelle quali esso avrebbe potere di procedere d'ufficio sarebbero
esclusivamente: a) le violazioni di doveri ed obblighi generali (dai quali si ritengono escluse le violazioni di cui agli arti. 6, 6
bis e 6 ter C.G.S., il cui accertamento non sia stato espressamente richiesto da organi federali); b) l'illecito sportivo; c) l'illecito
amministrativo; d) le violazioni dei doveri e divieti di tesseramento, trasferimento e cessioni. Questa Corte non condivide tale
tesi interpretativa, restrittiva dei poteri e compiti dell'Ufficio Indagini. Con la codificata possibilità di agire "in piena
autonomia" da parte degli Organi di giustizia sportiva, dei quali l'Ufficio Indagini è parte, appare del tutto incompatibile una
limitazione dei suoi compiti che, come eccezione alla regola, dovrebbe essere espressamente prevista, così come è stata
prevista l'esclusione, dall'iniziativa d'ufficio, delle indagini in materia di tesseramento "nell'ambito regionale". Quindi il
richiamo contenuto nell'att. 21 comma 1 C.C.S., alle materie di cui ai precedenti arti. 1, 2, 3 e 4 C.G.S., non può essere di per
sé in qualche modo limitativo dei compiti di indagine d'ufficio e dell'autonomia, nè può trarsi sussidio interpretativo in
contrario dalla prescrizione contenuta nell'ultimo periodo dello stesso comma, che è volta solo a codificare i1 "dovere"
dell'Ufficio di svolgere indagini a richiesta degli Organi Federali, laddove il termine "ogni altra indagine" sta evidentemente
per indagini di qualsiasi genere (quindi anche al di fuori di materie e fatti che possono dare origine a procedimenti strettamente
disciplinari) quali, ad esempio, in materia di vertenze economiche o sullo svolgimento delle assemblee federali al fine di
fornire elementi di informazione in caso di gravami contro la validità delle stesse e relative deliberazioni. D'altra parte appare
errato il ritenere che quest'ultima disposizione conforti la tesi sostenuta della limitazione della competenza dell'Ufficio
Indagini, perché così interpretata la norma consentirebbe a qualsiasi Organo federale di promuovere l'indagine, negandola
all'Ufficio Indagini nonostante che sia anch'esso Organo federale, con violazione peraltro del principio statutario di autonomia.
Inoltre non appare condivisibile l'esclusione dall'amplissimo contenuto dell'art. 1 C.G.S., e cioè dai doveri generali di
comportamento e correlativa responsabilità soggettiva ed oggettiva, di quelli concernenti l'osservanza delle norme federali in
ogni rapporto ivi compreso quello "sociale", talché gli arti. 6, 5 bis e 6 ter C.G.S. (responsabilità per comportamenti di
accompagnatori e sostenitori, responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) non possono non
ricondursi tra i doveri di osservanza dette norme federali. Deve quindi affermarsi la piena competenza dell'Ufficio Indagini a
svolgere i propri compiti d'istituto, anche d'ufficio ed autonomamente, in materia di controllo gare, con la conseguenza che gli
accertamenti in proposito compiuti hanno efficacia probatoria, perché il rapporto, allo scopo redatto, costituisce "atto ufficiale
ad ogni effetto" trattandosi di documento proveniente da Organo della F.I.G.C.. Esso è liberamente apprezzabile dagli Organi
giudicanti nel rispetto delle disposizioni di cui all'att. 25 C.G.S.. Per questi motivi la Corte Federale, sulla interpretazione delle
norme relative alla competenza di accertamento probatorio dell' Ufficio Indagini, come in epigrafe richiesta, ha così deliberato:
"L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinano disposto degli art. 22 comma 1, art.
1 comma 1 (responsabilità"per ogni rapporto di natura sociale") e artt. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la
commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25 comma 1 dello stesso Codice il rapporto
dell'Ufficio Indagini "costituisce atto ufficiale ad ogni effetto". Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli
elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dall'art. 25 del Codice di
Giustizia Sportiva".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CF DEL 31 OTTOBRE 1998
11
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA FEDERALE DI CUI AL COM. UFF. N. 123/A DEL 30.6.1998, INERENTE 1L
TESSERAMENTO E L'IMPIEGO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI NEL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA
SOLA STAGIONE SPORTIVA 1998/99.
La Corte Federale, sulla richiesta del Presidente della F.I.G.C. di interpretazione della norma in epigrafe riportata, così decide:
"Per la sola stagione sportiva 1998/99, periodo temporale a cui si riferisce la norma derogatoria di cui alla delibera riportata nel
Com. Uff n. 123/A del 30 giugno 1998, deve ritenersi consentito ad una società di Serie B il tesseramento di un calciatore
extracomunitario di età superiore ai 21 anni, qualora la società stessa abbia già tesserato, nella stagione precedente, un solo
calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, anche se nel frattempo quest'ultimo
calciatore abbia superato il 21.mo anno".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CF DEL 23 NOVEMBRE 1998
1 - RICHESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A)C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA FEDERALE DI CUI AL COM. UFF. N. 123/A DEL 30.6.1998, INERENTE IL
TESSERAMENTO E L'IMPIEGO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI NEL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA
SOLA STAGIONE SPORTIVA 1998/99
Con nota 23.10.1998 prot. n. 1159-1, il Presidente Federale ha posto a questa Corte quesito sull'interpretazione del punto d)
della delibera del Consiglio Federale, pubblicata con C.U. n. 123/A del 30 giugno 1998. Si tratta di disposizione transitoria,
limitata alla stagione sportiva 1998/99, in deroga alla disposizione contenuta nell'att. 40, comma 7, NOIF, già in vigore dal
28.6.1997 (C.U. n.61/A), che prevede, per le società che disputano il Campionato di Serie B, la facoltà di tesseramento e
quindi di inserimento nell'elenco di cui all'art.61 N.O.I.F., nonché di utilizzo, di un solo calciatore extracomunitario. La
disposizione transitoria consente alle società che ora disputano il Campionato di Serie B, il tesseramento ed inserimento
nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 N.O.I.F., di non più di due calciatori extracomunitari, dei quali uno di età inferiore agli
anni 21 al momento del tesseramento. La lettera d) di tale norma transitoria stabilisce poi che se una società di Serie B "ha già
tesserato un solo calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni, potrà tesserare un altro calciatore extracomunitario";
specularmente (lettera e), se una società di Serie B "ha già tesserato un solo calciatore extracomunitario di età superiore ai 21
anni, potrà tesserare esclusivamente un calciatore extracomunitario di età inferiore agli anni 21 al momento del tesseramento".
La Corte osserva: - le disposizioni contenute sub d) e sub e) della norma transitoria di cui si tratta sono speculari e si integrano
a vicenda per cui, pur se le parole "inferiore ai 21 anni" della prima non sono seguite, come invece lo sono nella seconda, dal
termine "al momento del tesseramento", tuttavia questo deve intendersi sottinteso nella prima disposizione che diversamente
sarebbe priva dell'essenziale indicazione del momento dì riferimento; - quanto al disposto contenuto sub d) si pone, poi, la
necessità di individuare quale sia lo spazio temporale entro il quale si deve collocare il tosi detto "momento del tesseramento"
del"già tesserato", di conoscere cioè quale retroattività rispetto all'entrata in vigore della norma transitoria debba darsi a questo
tesseramento. Più precisamente, se con l'espressione "già tesserato" di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, si
intenda solo il calciatore che venne tesserato nella stagione sportiva 1997/1998, al termine della quale entra in vigore la norma
transitoria, o se debba intendersi anche il tesserato nelle stagioni sportive precedenti, purché avesse meno di 21 anni nel
momento del tesseramento; - l'art.40, comma 7, N.O.I.F., nella nuova formulazione in vigore dal 28.6.1997 (C.U. n.61/A) ha
introdotto anche per le società di Serie B, prima escluse, la facoltà di tesseramento di un calciatore extracomunitario. La norma
ha potuto avere applicazione solo e per la prima volta nella stagione sportiva successiva 1997/1998, in quanto entrata in vigore
soltanto due giorni prima del termine della precedente stagione. Pertanto non può essere dubbio che l'espressione "già
tesserato" vada interpretata come calciatore di età inferiore ai 21 anni tesserato nella stagione sportiva 1997/1998, perché in
precedenza le società di Serie B non potevano tesserare calciatori extracomunitari. Per questi motivi la Corte Federale, sulla
richiesta del Presidente della F.I.G.C. di interpretazione della norma in epigrafe riportata, così decide: "Per la sola stagione
sportiva 1998/99, periodo temporale a cui si riferisce la norma derogatoria di cui alla delibera riportata nel Com. Uff. n. 123/A
del 30 giugno 1998, deve ritenersi consentito ad una società di Serie B il tesseramento di un calciatore extracomunitario di età
superiore ai 21 anni qualora la società stessa abbia già tesserato, nella stagione precedente, un solo calciatore extracomunitario
di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, anche se nel frattempo quest'ultimo calciatore abbia superato il 21.mo
anno".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CF DEL 4 DICEMBRE 1998
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERSANO COSIMO,
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESSENZA DELLA DIVISIONE FEMMINILE E DIRIGENTE
A.C.F. TORINO, PER VIOLAZIONE D ELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVER RIVOLTO FRASE
IRRIGUARDOSA ALL'ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA MODENA/TORINO DEL 26.9.1998,
NONCHE' DELL'A.C.F TORINO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA'
OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
della violazione rispettivamente ascritta ed infligge loro la sanzione dell'ammonizione.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PRIVITERA DANILO, GIUDICE
SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1
C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE
FUNZIONI.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Privitera
Danilo dall' incolpazione ascrittagli.
ORDINANZE
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL DR. GIULIVI ELIO, PRESSENTE DELLA
L.N.D., E TESSERATI VARI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI
ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN RELAZIONE ALLA GARA RIETI/POMEZIA DELL' 1.6.1997.
La Corte Federale, visto il provvedimento del Procuratore Federale con il quale sono stati deferiti a questa Corte i Sigg.ri
Giulivi, D'Elia, Ramicone, Belfiori e Graziani per rispondere della violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S.; vista la riserva,
con la quale il Procuratore Federale solleva l’ipotesi di avocazione ad opera della Corte Federale del procedimento a carico di
Marrazzo Salvatore e Tedone Aldo; ritenuto che appare opportuno disporre l'avocazione per ragioni di connessione stante che i
fatti addebitati sono strettamente connessi in un unico contesto; rilevato pertanto che gli atti devono essere restituiti al
Procuratore Federale per le contestazioni al Marrazzo e al Tedone; P.Q.M. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Procura Federale per gli adempimenti di sua competenza. Fissa per la discussione dei due procedimenti sopra indicati l'udienza
del 18.12.1998
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CF DEL 10 DICEMBRE 1998
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERSANO COSIMO, COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI PRESSENZA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE E DIRIGENTE A.C.F. TORINO, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVERE RIVOLTO FRASE IRRIGUARDOSA ALL'ARBITRO AL
TERMINE DELLA GARA MODENA/TORINO DEL 26.9.1998; NONCHE' DELL'A.C.F. TORINO, AI SENSI DELL'ART.
6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
DIRIGENTE.
Il Procuratore Federale, con nota del 2.10.1998, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Versano Cosimo, Componente del
Consiglio di Presidenza della Divisione Calcio Femminile e Dirigente del Torino Calcio Femminile, nonché quest'ultima
società, per avere, il Bersano, al termine della gara B. Modena/A.C.F. Torino del 26.9.1998, rivolto all'arbitro la seguente frase
ritenuta offensiva della sua reputazione: "arbitro è una vergogna, ci hai condizionato tutta la partita, vergognati"; nonché la
società A.C.F. Torino, per responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., nella violazione e condotta
antiregolamentare ascritta al suo dirigente. Il Bersano, con memoria difensiva del 26.11.1998, ha ammesso il fatto
contestatogli, pur adducendo a sua difesa che le espressioni offensive rivolte all'arbitro erano "solo uno sfogo sportivo", senza
alcuna intenzione di "offendere la persona dell'arbitro né tanto meno la classe arbitrale", e concludendo come appresso: "Ho
sbagliato e sono sicuro che ciò non si ripeterà ... Non mi rimane che rimettermi alla vostra comprensione e clemenza".
All'udienza del 4.12.1998, assente il Bersano, il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del
Bersano e della società A.C.F. Torino, con richiesta di irrogazione nei loro confronti della sanzione della ammonizione con
diffida. Ad avviso di questa Corte non sussistono dubbi sulla responsabilità dei deferiti per le violazioni loro rispettivamente
ascritte. Le espressioni dal Bersano rivolte all'arbitro, alla fine della gara, sia per il loro univoco oggettivo significativo sia per
l'intento che palesemente dalle stesse risulta, sono di certo lesive della reputazione ed onorabilità del direttore di gara, cui viene
addebitato, ben oltre ogni consentito diritto di critica anche aspra, la mancanza dell'essenziale requisito di imparzialità, ed
assumono perciò una valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza morale che il Bersano,
quale dirigente federale, è tenuto particolarmente ad osservare. Lo stesso, peraltro, nell'ammettere il fatto contestatogli, ha
riconosciuto esplicitamente di avere sbagliato, rimettendosi alla comprensione del giudice ed assicurando che episodi del
genere non si ripeteranno nel futuro. Quanto alla sanzione da infliggere, ritiene la Corte - in considerazione del comportamento
processuale del Bersano - che essa possa essere contenuta in quella minima della ammonizione. La medesima sanzione va
applicata alla società Torino Calcio Femminile per responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6, 2° comma, C.G.S., nella
violazione ascritta al proprio dirigente. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione rispettivamente ascritta ed infligge loro la sanzione
della ammonizione.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PRIVITERA DANILO, GILIDICE
SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1
C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE
FUNZIONI.
Il 16.4.1997, 1'A.S. Cometa Calcio Biancavilla, presentava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di
Catania, chiedendo l'assegnazione della gara Pol. Nizzetti/Cometa Calcio del 13.4.1997 (vinta dalla Pol. Nizzetti per 4 a 3),
con il risultato di 0 - 2 a suo favore, avendo la Pol. Nizzetti impiegato come guardalinee, tale Seminara Giovanni, giovane
ancora quindicenne, e quindi senza titolo, nonché per aver schierato n° 3 calciatori (Baglio, Di Leo e Scalia) non tesserati. Il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Giudice Sportivo, Privitera Danilo, rilevando discrepanza tra la distinta della Pol. Pizzetti consegnata alla Cometa Calcio e
quella allegata al referto provvedeva ad interrogare l'arbitro, il quale, tra l'altro, confermava la presenza del dirigente della Pol.
Nizzetti, Ardizzone Antonino, quale guardalinee; tuttavia - secondo il Privitera - l'arbitro sarebbe caduto in contraddizioni,
tanto da far sorgere dubbi sulla sua sincerità. Il Giudice Sportivo, allora, procedeva ad interrogare l'Ardizzone (casualmente
presente nei locali del Comitato a dire del Privitera) e il Dirigente della Pol. Nizzetti dichiarava di non aver svolto le funzioni
di guardalinee. Il Privitera redigeva in proposito un "foglio di lume" e, sulla base di questo, assegnava la vittoria della gara alla
società reclamante. La decisione veniva impugnata dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia e la competente
Commissione Disciplinare, rilevato che il Giudice Sportivo aveva deciso non sulla base degli atti ufficiali, ma su dichiarazioni
testimoniali non ammesse, annullava la decisione, ripristinando il risultato conseguito in campo. Disponeva, altresì, la
trasmissione degli atti alla Procura Federale, ritenendo necessario un migliore approfondimento del caso. Le indagini, disposte
dalla Procura Federale, accertavano, con certezza, che le funzioni di guardalinee erano state svolte da Seminara Giovanni, non
tesserato e sotto il falso nome Ardizzone Antonino, e non dall'Ardizzone e, pertanto, la Procura Federale provvedeva a deferire
alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, sia l'Ardizzone, dirigente accompagnatore, che la società.
Con decisione 3.12.1997 la Commissione Disciplinare, oltre ai provvedimenti a carico dei deferiti, disponeva la trasmissione
degli atti alla Procura Federale "per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di
Catania". Il Procuratore Federale deferiva a questa Corte il Privitera, rilevando che l'avere il predetto interrogato, irritualmente,
un tesserato e l'avere preso la sua decisione sulla base di tale atto contrastante con i documenti ufficiali, costituirebbe grave
violazione dei principi di lealtà probità e rettitudine sportiva, sanciti dell'art. 1 comma 1 C.G.S.. All'udienza del 4.12.1998,
assente il Privitera, il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Privitera, con richiesta di
irrogazione nei suoi confronti della sanzione dell'ammonizione con diffida. La Corte Federale non ritiene di condivere tale
impostazione. Non v'è dubbio che il Privitera ha violato gli artt. 18 e 25 C.G.S., secondo i quali, come Giudice Sportivo,
avrebbe dovuto decidere esclusivamente sulla base degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro ed eventuali chiarimenti da parte di
quest'ultimo) e non avrebbe potuto procedere ad atti istruttori di competenza di altri Uffici. Il Privitera si è difeso, asserendo di
aver preso la sua decisione per non suscitare polemiche e risentimenti da parte di altre società, che erano al corrente di come
realmente si erano verificati i fatti (dato che ormai era notorio che il guardalinee non era l'Ardizzone). La Corte rileva che tutti
i tesserati e, a maggior ragione chi svolge funzioni giudicanti, devono rispettare i regolamenti, per cui il comportamento del
Privitera non può essere, in ogni caso, approvato e non può costituire motivo di esempio per nessuno. Tuttavia - essendo
rimasta esclusa ogni ipotesi di mala fede - non può, nel caso in esame, parlarsi di violazione dei principi di lealtà probità e
rettitudine sportiva, concetti ben diversi e, certamente, di portata più grave rispetto all'errore al quale, nel giudicare, è caduto il
Privitera. Si ritiene, pertanto, di procedere al proscioglimento dell'incolpato. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando
sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Privitera Danilo dall'incolpazione ascrittagli.
ORDINANZE
3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL DR. GIULIVI ELIO, PRESIDENTE DELLA
L.N.D., E TESSERATI VARI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI
ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN RELAZIONE ALLA GARA RIETI /POMEZIA DELL ' 1.6.1997.
La Corte Federale,visto il provvedimento del Procuratore Federale con il quale sono stati deferiti a questa Corte i Sigg.ri
Giulivi, D'Elia, Ramicone, Belfiori e Graziani per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S.; vista la riserva,
con la quale il Procuratore Federale solleva l'ipotesi di avocazione ad opera della Corte Federale del procedimento a carico di
Marrazzo Salvatore e Tedone Aldo; ritenuto che appare opportuno disporre l'avocazione per ragioni di connessione stante che i
fatti addebitati sono strettamente connessi in un unico contesto; rilevato pertanto che gli atti devono essere restituiti al
Procuratore Federale per le contestazioni al Marrazzo e al Tedone; P.Q..M. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Procura Federale per gli adempimenti di sua competenza. Fissa per la discussione dei due procedimenti sopra indicati l'udienza
del 18.12.1998 ore 9,30.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CF DEL 19 DICEMBRE 1998
1. DEFERINIENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL DR. GIULIVI ELIO, PRESSENTE DELLA
L.N.D., E TESSERATI VARI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI
ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN RELAZIONE ALLA GARA RIETI /POMEZIA DEL' 1.6. 1997. 2. DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MARRAZZO SALVATORE, A.E. DELLA SEZIONE A.I.A.
DI SALERNO, E TEDONE ALDO, ARBITRO BENEMERITO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN RELAZIONE ALLA GARA RIETI/POMEZIA DELL' 1.6.
1997.
La Corte Federale, riuniti i deferimenti come sopra proposti dal Procuratore Federale e pronunciando sugli stessi, dichiara i
Sigg.ri Giulivi, D'Elia, Marrazzo, Ramicone, Belfiori e Tedone responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed
infligge a Giulivi Elio e D'Elia Pietro la sanzione dell'inibizione per anni 1, a Marrazzo Giuseppe e Ramicone Domenico
l'inibizione per mesi 6, a Belfiori Giuliano e Tedone Aldo l'inibizione per mesi 3. Proscioglie Graziani Mario dall'incolpazione
ascrittagli.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CF DEL 24 FEBBRAIO 1999
DEFERIMENTO
operato nei confronti dei Sigg.ri Giulivi Elio, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, D'Elia Pietro, Arbitro benemerito, già
Commissario della C.A.N. D, Ramicone Domenico, già Vice Commissario della C.A.N. D, Belfiori Giuliano, Commissario di
campo, Graziani Mario, Collaboratore del Comitato Regionale Lazio L.N.D.; dalla Procura Federale, in data 12 novembre
1998, per rispondere della violazione dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Ai suddetto procedimento è
riunito, a seguito di avocazione, pronunciata, con decisione della Corte del 4 dicembre 1998, al procedimento, intrapreso dalla
stessa Procura Federale, in pari data 12 novembre 1998, nei confronti dei Sigg.ri Marrazzo Salvatore, Arbitro effettivo presso
la C.A.N. D, e Tedone Aldo, Arbitro benemerito, per rispondere della violazione della medesima norma nell'ambito dello
stesso contesto. PREMESSE DI FATTO 1. II 1° giugno 1997, nel corso della gara Rieti/Pomezia, valevole per le fasi finali
del Campionato di Eccellenza 1996/97, durante i minuti di recupero, del secondo tempo, l'arbitro della gara, Sig. Salvatore
Marrazzo di Salerno, comminava l'espulsione del quinto calciatore nei confronti della squadra del Pomezia, sospendendo
contestualmente la partita, in base al disposto della norma numero 3, che regola il giuoco del calcio, secondo cui "una gara non
può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi a non avere un numero di sette calciatori partecipanti al
giuoco". Da tale fatto incontestato sorgeva la vicenda, che ha determinato, a seguito dell'inchiesta condotta dall'Ufficio
Indagini della F.I.G.C., l'attuale procedimento. Al riguardo, va considerato: a) che la gara de qua era inserita nella schedina del
"Totogol" del 1° giugno 1997, concorso n. 42; b) che il fiduciario del C.O.N.I., Sig. Giovanni Milano, ha ritenuto che la stessa
dovesse considerarsi regolarmente conclusa, con il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione, e cioè di uno
a zero in favore della squadra del Rieti; c) che il detto risultato è stato comunicato al C.O.N.I., il quale ha provveduto a
renderlo noto e ad utilizzarlo ai fini del concorso Totogol (vedi l'interrogatorio reso dal Sig. Milano alla Procura della
Repubblica di Rieti il 6.10.1997); d) che, il Sig. Milano, al termine della gara, che aveva dato luogo a ben sette espulsioni,
aveva omesso - come avrebbe dovuto, secondo le istruzioni impartitegli dal Comitato Olimpico – di verificare con l'arbitro il
risultato finale prima di comunicarlo al C.O.N.I.; e) che alla gara erano presenti, con compiti diversi, di controllo, il
Commissario di campo, Sig. Belfiori, ed il dirigente della C.A.N. D, Sig. Ramicone, investito del compito specifico di
controllare la terna arbitrale ed in particolare il Collaboratore dell'arbitro, Sig. Longa; f) che ognuno di questi ha affermato di
non aver compreso che, all'atto dell'ultima espulsione (la quinta comminata ai calciatori del Pomezia e la settima complessiva)
l'arbitro aveva sospeso la gara, non ancora conclusa; g) che, al momento dell'ultima espulsione, si era giunti al
quarantanovesimo minuto del secondo tempo, onde non erano ancora decorsi i cinque minuti dì recupero decretati dall'arbitro
stesso (regola n. 5, punto en; h) che il Sig. Belfiori (segnalando la sua presenza) ed il Sig. Ramicone (intrattenendosi a lungo a
parlare con l'arbitro ed i due guardalinee) si erano recati, al termine della partita, negli spogliatoi; i) che il Sig. Marrazzo ed il
Sig. Ramicone, parlando rispettivamente al telefono con il Sig. D'Elia ed il Sig. Bernardone, avevano dato notizia ai loro
interlocutori di quanto era accaduto come epilogo della gara a Rieti; I) che il D'Elia aveva avuto notizia dal Sig. Marrazzo della
sospensione della gara (cfr. pag. 4 delle dichiarazioni spontanee rese dal D'Elia al Procuratore della Repubblica di Salerno il
13.11.1998) e che, avendo il D'Elia cenato insieme con il Bernardone a Rimini la sera del 1° giugno 1998 ed essendosi
intrattenuti insieme per l'intera serata di detto giorno e per la giornata successiva, risulta incomprensibile che non avessero
parlato dell'epilogo della partita, pur avendo, in ordine ad esso, ricevuto versioni radicalmente contrastanti (vedasi la
dichiarazione del Bernardone, pag. 211 dei documenti istruttori). 2. II mattino del giorno successivo a quello della gara
(2.06.1997), l'arbitro della partita, il Sig. Salvatore Marrazzo - dopo aver inviato (alle ore 8 e un minuto, rectius alle ore 9 e un
minuto, poiché I'orario del fax non era stato aggiornato in base all'ora legale, entrata in vigore la precedente domenica del 30
marzo) alla Lega Dilettanti, sezione regionale del Lazio, il rapporto relativo alla competizione sportiva con il quale dava
notizia della sospensione della gara al 49' del secondo tempo, a causa dell'espulsione del calciatore numero 6 del Pomezia
(Massimiliano Bianchi) - veniva contattato, alle ore 9 e 8 minuti, mediante il suo telefono cellulare, recante il numero
0330502306, dal Dott. Pietro D'Elia, responsabile degli arbitri della C.A.N. D, il quale gli chiedeva (vedi le dichiarazioni
spontanee rese, il 13 novembre 1997, dal D'Elia, alla Procura della Repubblica di Salerno) di redigere, ai soli fini del concorso
"Totogol" del C.O.N.I., un secondo verbale con l'indicazione della regolare conclusione della gara, con il risultato acquisito sul
campo di uno a zero in favore della squadra del Rieti (nel corso della telefonata, della durata di 1' e 59", il D'Elia riferiva al
Marrazzo che questo secondo verbale veniva richiesto, secondo la "prassi" seguita dal C.O.N.I., dal Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti, Dott. Elio Giulivi). Alle ore 8 e 39 minuti (rectius 9 e 39 minuti), il Sig. Marrazzo spediva dagli uffici
dell'A.I.A. di Salerno un nuovo fax, avente come contenuto un secondo verbale del tenore richiesto dal D'Elia.
Successivamente, poiché il fax non appariva del tutto leggibile (malgrado che il rapporto di trasmissione considerasse lo stesso
come perfettamente pervenuto), il Marrazzo, alle ore 9 e nove minuti (rectius alle ore 10 e nove minuti), inviava al suo studio
professionale un ulteriore fax avente lo stesso tenore di quello sollecitato dal D'Elia (anche il fax dello studio professionale del
Marrazzo, non risultava aggiornato in base all'ora legale). Successivamente, il Marrazzo, recandosi all'Ufficio Postale di
Salerno, sito in zona Pastena, presso cui era impiegata la sua ex fidanzata, provvedeva alla spedizione, alla Lega Dilettanti, di
due distinti rapporti, un primo, contenente lo svolgimento effettivo dei fatti, ed un secondo, del tenore, richiesto dal Dott.
D'Elia, ad uso del C.O.N.I.. 3. La sera dello stesso giorno (2.06.1997), nel corso della trasmissione televisiva Telemontecarlo
"Il processo di Biscardi", il Direttore del periodico "La schedina" faceva riferimento alla vicenda, sostenendo che la partita
Rieti/Pomezia doveva considerarsi sospesa, con la conseguenza che il risultato di essa non poteva entrare a far parte del
Totogol. Di tale circostanza il Marrazzo dava comunicazione al D'Elia, il quale lo rassicurava (in atti, risultavano i tabulati
telefonici del D'Elia, dai quali si desume: a) che il giorno 3 giugno 1997, alle ore 16.36, il D'Elia ha chiamato il Presidente
Giulivi ed è restato con lui in comunicazione per due minuti e quattordici secondi; b) che, alle ore 17,43 dello stesso giorno, il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
D'Elia ha chiamato il Marrazzo ed è restato con lui in comunicazione per ventiquattro secondi). 4. Successivamente, il 26
ottobre 1997, il Marrazzo veniva contattato dal Sig. Aldo Tedone, Arbitro benemerito, il quale gli chiedeva dì incontrarlo.
L'incontro avveniva nella stessa giornata. Nel corso del colloquio - secondo quanto emerge dagli assunti del Marrazzo - il
Tedone gli confidava di agire per conto del Presidente Giulivi, interessato alla vicenda. Il giorno 10.11.1997, poi, il Marrazzo
chiamava al telefono il Tedone, registrandone la conversazione e consegnando la cassetta registrata all'Ufficio Indagini della
Federazione. 5. Sulla vicenda iniziavano, quindi, indagini giudiziarie ad opera delle Procure della Repubblica presso il
Tribunale di Rieti e presso il Tribunale di Salerno. Inoltre, innanzi al Tribunale Civile di Roma, veniva proposta domanda
risarcitoria di danno per l'importo di circa due miliardi di lire, da parte di alcuni scommettitori, concorrenti al concorso Totogol
n. 42 del C.O.N.I.. 6. Nel maggio 1998, il Marrazzo ed il D'Elia incontravano il Giulivi; e, successivamente, nel corso di una
manifestazione svoltasi in un teatro di Salerno, si incontravano con il Presidente Federale Avv. Nizzola. In tale circostanza secondo quanto emerge dalle deposizioni del Marrazzo e del Nizzola - il Marrazzo veniva rassicurato in ordine all'esito della
vicenda, "non potendosi dimenticare un arbitro in momentanea difficoltà". 7. Soltanto tardivamente, sia rispetto alle polemiche
giornalistiche sia rispetto alle stesse iniziative giudiziarie, veniva attivato l'Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco
Calcio. 8. II 10 novembre 1998, I'Ufficio Indagini trasmetteva, a norma dall'art. 21, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva,
i risultati dell'inchiesta, alla Procura Federale. 9. II 12 novembre 1998, la Procura Federale deferiva alla Corte Federale: Giulivi
Elio, D'Elia Pietro, Ramicone Domenico, Belfiori Giuliano, Graziani Mario. 10. Con distinto provvedimento, la Procura
Federale deferiva agli organismi di disciplina dell'A.I.A. Marrazzo Salvatore, Tedone Aldo, per violazione dall'art. 1, comma
1, del Codice di Giustizia Sportiva per non "avere mantenuto condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e
della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale". 11.
All'udienza del 4 dicembre 1998, con ordinanza (n. 9), la Corte Federale (competente a norma del 2° comma dall'art. 29 dello
Statuto della Federazione, in quanto tra gli incolpati vi erano dirigenti federali) avocava a sé il giudizio relativo al deferimento
proposto nei confronti del Marrazzo e del Tedone. 12. All'udienza del 28 dicembre 1998, la Corte Federale disponeva la
riunione del procedimento promosso nei confronti del Marrazzo e del Tedone a quello instaurato nei confronti del Giulivi, del
D'Elia, del Ramicone, del Belfiori e del Graziani, trattandosi di procedimenti disciplinari connessi, per essere attinenti ad un
identico contesto giudiziario. 13. In sede di discussione, sono intervenuti: Elio Giulivi, difeso dall'Avv. Massimo Biffa, che ha
presentato memoria difensiva nell'interesse del suo assistito; Pietro D'Elia, che ha presentato memoria difensiva predisposta da
lui stesso, difeso dall'Avv. Antonio Zecca; Salvatore Marrazzo, difeso dall'Avv. Antonio Zecca, che ha presentato memoria
difensiva nell'interesse del suo assistito; Domenico Ramicone, che ha presentato memoria difensiva; Giuliano Belfiori, che ha
presentato memoria difensiva; Mario Graziani, che ha presentato una sua memoria difensiva, assistito dall'Avv. Livio Proietti;
Aldo Tedone, che ha presentato memoria difensiva. La Procura Federale è presente nella persona del Procuratore Federale,
Avv. Carlo Porceddu. Sono state ascoltate le parti personalmente; ed i loro difensori hanno svolto interventi a difesa dei
patrocinanti. Sono stati prodotti, dalle parti e dalla Procura Federale, documenti, i quali sono stati tutti ammessi dalla Corte. Il
Procuratore Federale ha svolto la sua requisitoria. Le parti ed i loro difensori hanno proceduto ai loro interventi difensivi. In
ordine al decisum, la Corte Federale pone a supporto le seguenti CONSIDERAZIONI DI DIRITTO 1. Vanno, innanzitutto,
esaminati alcuni profili di carattere pregiudiziale. a) La pendenza di due distinti procedimenti penali (promossi innanzi alle
Procure della Repubblica di Rieti e di Salerno) e di un giudizio civile (risarcitorio) (instaurato davanti al Tribunale di Roma)
non comporta, in ordine alla fattispecie processuale in esame, alcun profilo di pregiudizialità, in quanto il principio
dell'autonomia dei giudizi, sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dalle recenti modifiche degli artt. 3 del Codice di
Procedura Penale e 295 del Codice di rito civile, consente di rilevare l'indipendenza della presente procedura da qualsiasi
accertamento, condotto da giudici civili e/o penali. Non potendo ricorrere rispetto ad essa alcuna ipotesi di pregiudizialità o di
contrasto, stante che la giurisdizione sportiva opera in un settore diverso da quelli propri della giustizia ordinaria (civile e
penale). b) Non esplica alcuna rilevanza, ai fini del presente procedimento, la notizia delle dimissioni, che sarebbero rese dal
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Elio Giulivi. Innanzi tutto, le stesse non sono state mai comunicate a questa Corte.
D'altro canto, per effetto di esse, non è stata sollevata alcuna eccezione di carenza di potestas decidendi da parte della Corte
Federale. Del resto, è interesse dello stesso Giulivi ottenere una pronuncia da parte della Giustizia Sportiva, al fine di evitare
che nei suoi confronti possa venire ad operare il dettato dall'art. 36, comma 7, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
(secondo cui non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in
pendenza di procedimento disciplinare a loro carico). c) In ordine ai poteri istruttori della Corte Federale, va ricordato, come,
secondo il disposto delle norme contenute nello Statuto (art. 29) e nel Codice di Giustizia Sportiva (titoli quinto e sesto), nei
giudizi promossi per violazione dall'art. 1, di detto Codice, agli Organi della Giustizia Sportiva possa essere concessa la
valutazione degli atti esclusivamente sulla base delle risultanze documentali prodotte in giudizio dalle parti (Procura Federale e
difesa degli incolpati). La Corte Federale ha ritenuto, pertanto, di poter decidere senza dare ingresso alle prove testimoniali
richieste dalla Procura Federale e dalla difesa di alcuni incolpati. D I R I T T O 1. Al fine di sgombrare il campo di indagine va
preliminarmente esaminata la posizione del Sig. Mario Graziani, Collaboratore del Comitato Regionale Lazio della L.N.D.. La
Procura Federale ne ha richiesto il deferimento sul presupposto che lo stesso avesse dichiarato il falso in merito alla modalità
di ricezione dei fax inviati dal Sig. Marrazzo il giorno 2 giugno 1997. AI riguardo è necessario osservare come le modalità di
ricezione delle comunicazioni inviate dal Sig. Marrazzo siano pacifiche ed incontrastate in atti e che in merito a detta ricezione
non ha nessun rilievo il comportamento del Sig. Graziani il cui errato ricordo è presumibilmente frutto del lungo lasso di tempo
trascorso rispetto al verificarsi degli eventi nel momento in cui lo stesso è stato sentito dall'Ufficio Indagini (6.11.1998).
Pertanto, il Sig. Mario Graziani deve essere prosciolto dalla contestazione a lui mossa, dalla Procura Federale, non essendosi
reso responsabile del comportamento antisportivo, previsto e punito dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
2. Va, quindi, esaminata la posizione del Sig. Belfiori Giuliano, Commissario di campo, nel corso della partita del primo
giugno 1997, svoltasi sul campo di Rieti, tra la squadra locale ed il Pomezia. II Belfiori è stato deferito dalla Procura Federale
per aver posto in essere un comportamento antisportivo non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine nonché della
correttezza previsti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto refertava falsamente in merito alle proteste
effettuate al termine della gara dal calciatore numero 6 del Pomezia (Bianchi), nei confronti dell'arbitro. Asserisce l'Ufficio
Indagini che il Commissario di campo non poteva individuare il numero del calciatore Bianchi in quanto lo stesso, avendo
sostituito in parte il portiere del Pomezia (Zapraca) in precedenza espulso, ne aveva indossato la maglia, nascondendo così il
suo numero originario. Al riguardo asserisce il Belfiori che il Bianchi nel recarsi negli spogliatoi aveva dimesso la maglia del
portiere rendendo così evidente il suo numero originario. Tale circostanza non è stata contestata dalla Procura Federale
pertanto non è possibile ritenere mendace ì1 referto reso dal Belfiori. Tuttavia, il comportamento del Belfiori è censurabile
sotto altro profilo, in quanto lo stesso, in modo assai poco diligente e corretto, rispetto alle norme comportamentali del suo
ruolo, si è disinteressato (per sua stessa ammissione) degli avvenimenti accaduti negli ultimi due minuti della gara. Invero, lo
stesso, come avrebbe dovuto, non ha seguito con diligenza le fasi finali della partita, né al termine della stessa si è recato negli
spogliatoi a verificare con l'arbitro l'esito di una partita, che aveva avuto uno svolgimento convulso con numerose ammonizioni
e ben sette espulsioni. Per tali ragioni il Sig. Giuliano Belfiori deve essere ritenuto responsabile del comportamento non
conforme ai doveri contenuti nel primo comma, dall'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva a lui ascritto e pertanto allo stesso
va inflitta la sanzione di mesi tre di sospensione. 3. Anche la posizione del Sig. Tedone Aldo, Arbitro benemerito, può essere
esaminata separatamente al fine di verificare la sussistenza, o no, dell'incolpazione a lui ascritta. Sostiene la Procura Federale
che il Sig. Tedone si sarebbe reso responsabile di un comportamento antisportivo, punibile ai sensi del primo comma, dall'art.
1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il 26 ottobre 1997 si era messo in contatto con il Sig. Marrazzo, affermando di
farlo per incarico del Presidente Giulivi, per rassicurarlo circa l'interessamento dello stesso alla vicenda che lo vedeva
coinvolto e che, in quel momento, aveva visto l'avvio di una indagine penale ad opera della Procura della Repubblica di Rieti.
Dalle risultanze processuali e da quanto emerso dai verbali di interrogatorio ad opera dell'Ufficio Indagini non è dato
comprendere se il Tedone abbia agito effettivamente su impulso dello stesso Giulivi o se - come egli stesso ha più volte
affermato – abbia operato per mera curiosità e per un non meglio specificato spirito di solidarietà nei confronti del "collega"
Marrazzo. Ciò che è certo è che il Tedone abbia, nell'incontro del 26 ottobre 1997, offerto al Marrazzo la sensazione di essere
ben edotto di una serie di fatti e circostanze e di vantare numerose amicizie "altolocate". Tale circostanza è avvalorata dal fatto
che qualche tempo dopo (intorno al 10 novembre) il Marrazzo abbia telefonato al Tedone registrandone la conversazione. E'
evidente che la registrazione della telefonata ad opera del Marrazzo, senza comunicarlo al suo interlocutore, integra
comportamento assai riprovevole e certamente non leale, ma è altrettanto chiaro che questo comportamento dimostra come il
Marrazzo assegnasse notevole importanza a quella telefonata tanto da volersi, con quella registrazione, costituire una prova da
utilizzare nelle vicende processuali pendenti. Da quanto sopra esposto emerge che il comportamento avuto dal Sig. Aldo
Tedone, che ha affermato, anche in sede dibattimentale, di aver compiuto attività di millantato credito, non può non integrare
una lesione ai doveri di lealtà e probità richiesti dal primo articolo del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, al Sig. Aldo
Tedone va inflitta la pena della sospensione per mesi tre. 4. Sgombrato, così, il campo di indagine delle figure che hanno avuto
un ruolo minore nella vicenda è ora necessario esaminare la posizione dei Sigg.ri Marrazzo, D'Elia, Giulivi e Ramicone che
sono i protagonisti principali di quanto accaduto a seguito della gara Rieti/Pomezia del primo giugno 1997. 4.A - II Sig.
Marrazzo Salvatore, arbitro della C.A.N. D della Sezione di Salerno, designato per arbitrare la partita di Rieti, valida per i
play-off del Campionato di Eccellenza, è un giovane arbitro di belle speranze in procinto di essere promosso tra gli arbitri della
C.A.N. C. Egli diligentemente svolge il non facile compito assegnatogli, tanto da meritare una valutazione positiva da tutti i
dirigenti federali (Belfiori e Ramicone) che avevano assistito alla gara. Nei minuti di recupero (49' del secondo tempo) egli del
comminare la quinta espulsione ad un calciatore del Pomezia (il numero 6 Massimiliano Bianchi, che aveva sostituito in porta
il portiere Zapraca, in precedenza espulso) sospende la gara, a norma del dettato della Regola n. 3 del Giuoco del Calcio, ed
invia le squadre negli spogliatoi. La circostanza che l'espulsione è stata comminata nel corso del quarto degli otto minuti di
recupero, che l'arbitro aveva intenzione di far giocare, può aver creato confusione sia presso gli spettatori, che in alcuni
calciatori facendo supporre agli stessi che la partita si fosse regolarmente conclusa. In tale errore, peraltro privo di
giustificazione giuridica in considerazione dei loro doveri funzionali, possono essere incorsi sia il Commissario di campo Sig.
Bernardone, la cui condotta sarà poi esaminata, sia il fiduciario del C.O.N.I. Sig. Giovanni Milano, il quale, contravvenendo
alle istruzioni ricevute dal Comitato Olimpico, non ha verificato con l'arbitro l'esito della gara ed ha comunicato che la gara,
valida ai fini del Totogol, concorso numero 42, si era regolarmente conclusa con il risultato di uno a zero in favore del Rieti.
In tale errore certamente non poteva essere incorso - come vedremo - il Ramicone che, recatosi negli spogliatoi, aveva a lungo
parlato con l'arbitro e con i suoi collaboratori. La stessa sera il Marrazzo, dopo aver accompagnato i due suoi collaboratori
all'aeroporto di Fiumicino, contatta il Commissario della C.A.N. D e suo concittadino, Dott. D'Elia, e gli comunica l'esito della
gara (vedi dichiarazioni di D'Elia), che è risultata sospesa in seguito alla quinta espulsione patita dai calciatori del Pomezia.
Quindi prosegue in automobile per Salerno. Gli organi di stampa e le televisioni resi edotti dal C.O.N.I. cui il fiduciario Milano
aveva comunicato il risultato dì 1 a 0, in favore del Rieti, ritengono invece la partita regolarmente conclusa ed inseriscono il
risultato nel Totogol, concorso n. 42, sin dalla sera di domenica 1.06.1997. II giorno successivo, di buon mattino, il Marrazzo
si reca nei locali dell'A.I.A. di Salerno e di lì alle ore 9 e un minuto (vedi sopra l'esposizione dei fatti) invia il referto della gara
con la corretta descrizione della espulsione del Bianchi il quale viene espulso "per aver giocato la palla con le mani fuori
dell'area di rigore. Si rileva, inoltre, che il Bianchi era già stato ammonito al 30' del secondo tempo per giuoco falloso. In detto
verbale si legge testualmente (cfr. pag. 44 degli atti) "la gara veniva sospesa al 49' del secondo tempo perché il Pomezia non
aveva il numero minimo di giocatori per proseguire la gara, avendo subito 5 espulsioni. Si precisa che nell'occasione bisognava
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
ancora disputare 4' di gara". Poco dopo, alle ore nove e otto minuti, il Marrazzo viene raggiunto sul suo cellulare (0330
502306) dal Dott. Pietro D'Elia, il quale parla con lui per un minuto e cinquantanove secondi; successivamente, alle ore 9 e 12
minuti, riceve una seconda telefonata dal D'Elia della durata di un minuto e 10 secondi. E' certo, dai tabulati prodotti dallo
stesso D'Elia, che tra le due telefonate fatte al Marrazzo il D'Elia abbia chiamato (ore 9 e 11 minuti) il Presidente Giulivi al suo
cellulare (0337858424). A seguito delle due telefonate il Marrazzo modifica il referto e lo spedisce (ore 10 e nove minuti) dal
suo studio professionale alla Lega Dilettanti. In questo secondo verbale (vedi pag. 47 degli atti) si legge il risultato finale di 1 a
0, sul primo inesistente (vedi pag. 41 degli atti) e non viene più ricompresa la notazione della sospensione della partita, e
l'espulsione del Bianchi viene "retrodatata" a fine partita e comminata "per proteste" (cfr. pag. 50 degli atti).Tale secondo
verbale dirà il Marrazzo gli è stato commissionato dal D'Elia, su conforme indicazione del Presidente Giulivi, ai soli fini di
avvalorare il risultato già comunicato dal C.O.N.I. sin dalla sera precedente ed oggetto del concorso numero 42 del Totogol.
Egli, dunque, dopo aver modificato il referto ed averlo inviato via fax alla Lega Dilettanti, spedisce, a mezzo posta, entrambi i
referti alla stessa Lega dall'Ufficio Postale di Salerno-Pastena, dove lavorava la sua ex fidanzata, affinché resti la prova
dell'esistenza di due diversi verbali. Alla luce di ciò è pensabile che il Salvatore Marrazzo, forse troppo semplicisticamente,
ritenga di non aver danneggiato alcuno, giacché ai fini della giustizia sportiva crede di aver validamente chiarito nel primo
verbale sia le ragioni delle espulsioni, che le circostanze che la partita dovesse considerarsi sospesa. Allo stesso tempo egli
considera che il secondo referto, ad uso esclusivo del concorso del C.O.N.I., benché palesemente infedele rispetto alla realtà
dei fatti, sia un "atto dovuto" secondo la "prassi" comunicatagli dal suo diretto superiore D'Elia e in obbedienza alle
disposizioni da questi impartitegli. Successivamente il Marrazzo si renderà conto di essersi reso responsabile di un falso che
non può certamente essere definito innocuo e che lo ha portato innanzi ai magistrati inquirenti di Rieti e Salerno, nonché
innanzi ai giudici del Tribunale Civile di Roma. Egli cercherà, a questo punto, di difendersi, allegando la tesi di avere eseguito
tassative prescrizioni da altri impartite. Perciò quando il Tedone prende contatto con lui ritiene, registrandone la telefonata,
fattagli intorno al 10 novembre 1997, di essere riuscito, sia pure con una registrazione non ortodossa, a superare l'isolamento
nel quale si era venuto a trovare. Peraltro, il comportamento del Marrazzo Salvatore, persona alla quale certamente non manca
una buona conoscenza giuridico-legale (lavorando in uno studio di commercialisti) va certamente sanzionato, non potendosi
accogliere la pur suggestiva tesi di avere agito in obbedienza ad un ordine dato dal suo immediato superiore. La macroscopica
evidenza del falso richiesto - due referti radicalmente difformi - lo avrebbe, infatti, dovuto indurre a rifiutarsi di eseguire una
istruzione palesemente illegittima. II Marrazzo si è reso pertanto complice, pur non essendone l'ideatore, di un raggiro
certamente lontano dai principi che ispirano la lealtà e la probità nel mondo dello sport. Alla luce di quanto sopra, e tenuto
conto delle circostanze sopra indicate, al Sig. Marrazzo Salvatore, colpevole di aver violato il dettato dall'art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, va inflitta la sanzione della sospensione per mesi sei. 4.B - II Sig. Ramicone Domenico, all'epoca
dei fatti Vice Commissario della C.A.N. D, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dall'art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, "per avere dichiarato falsamente che recatosi nello spogliatoio degli ufficiali di gara alcuno aveva
accennato alla quinta espulsione, né al fatto che la partita era da considerarsi sospesa e che l'espulsione, a suo giudizio, si
sarebbe potuta evitare poiché l'ultimo fatto non era così grave o forse non da ultimo uomo". Il Ramicone si era recato a Rieti
per visionare la terna arbitrale ed in particolare uno dei due guardalinee, il Sig. Carmelo Longo. Egli al termine della gara,
dopo circa venti minuti, entrò negli spogliatoi dell'arbitro ed a lungo si trattenne a parlare con lui e con i suoi due assistenti
delle vicende della partita, entrando per sua stessa ammissione, più volte reiterata in dibattimento, nel merito di esse. Attesa
l'attitudine didascalica e la scarsa sinteticità del Ramicone, desumibile anche dal dibattimento, è impensabile che lo stesso non
si sia reso conto che la partita era stata sospesa a seguito della quinta espulsione comminata contro i calciatori del Pomezia. In
base a tale presupposto è, dunque, mendace la ricostruzione che lo stesso fa delle fasi successive, compresa la telefonata fatta
all'altro Vice Commissario della C.A.N. D il Sig. Bernardone Matteo, che si trovava insieme al Commissario D'Elia a Milano
Marittima per la fase finale dei play-off della Primavera (vedi pag. 210 degli atti). Del resto la stessa posizione del Sig.
Bernardone Matteo appare poco chiara. Certamente contraddittoria è la sua deposizione del 18 novembre 1998 ( cfr. pagg. 210
e seguenti degli atti di causa). La lunga conversazione telefonica tra il Ramicone ed il Bernardone e la circostanza che
quest'ultimo e il D'Elia pur essendo nello stesso luogo ed avendo dati discordanti in merito alla gara Rieti/Pomezia (circostanze
queste pacifiche) non si siano mai parlati, né nella serata del primo giugno (nella quale erano stati resi edotti dell'accaduto il
D'Elia dall'arbitro Marrazzo e il Bernardone dal collega Ramicone), né nell'intera giornata del due giugno 1997, nella quale
sono rientrati insieme a Roma in automobile (cfr. dichiarazioni del Bernardone, pag. 212), non è credibile. Per tali ragioni è
presumibile invece che il D'Elia, insieme al Bernardone e con il consiglio del Ramicone, siano stati perfettamente edotti, fin
dalla sera della domenica, della gravissima situazione determinatasi con la diffusione da parte del C.O.N.I. di un risultato
difforme rispetto alla realtà della gara sospesa. Le dichiarazioni del Ramicone risultano, pertanto, non conformi al vero e
pertanto appare evidente la sua responsabilità circa il comportamento ascrittogli: lo stesso va condannato a mesi sei di
sospensione. E', inoltre, indispensabile un supplemento di indagine in capo al Sig. Bernardone Matteo ad opera dell'Ufficio
Indagini, al quale vengono trasmessi gli atti di causa. 4.C - Circa la posizione del D'Elia, che asserisce avere anche lui agito su
istruzioni superiori, quelle del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giulivi, va rilevato che il primo contatto, desumibile
in atti, tra il Giulivi ed il D'Elia, è costituito da una telefonata fatta da quest'ultimo al primo all'utenza n. 0337 858424, alle ore
9,11 del giorno 2.06.1997. Invero, non risulta provata la circostanza che il D'Elia sia stato chiamato dal Dott. Mauro Grimaldi,
all'epoca Segretario della Lega Dilettanti, per far sì che lo stesso si mettesse incontatto con il Giulivi. Sono stati infatti acquisiti
agli atti del giudizio i verbali delle telefonate del Grimaldi, dai quali non emerge nessuna telefonata in partenza per l'utenza
telefonica del Dott. D'Elia. Del resto, la successione delle telefonate della mattina del 2.06.1997, D'Elia-Marrazzo/D'EliaGiulivi/D'Elia-Marrazzo, non è di per sé idonea ad avallare la tesi dell'input superiore. In ogni caso quel che si è detto in punto
di logica giuridica, per la posizione del giovane arbitro Marrazzo, vale molto di più per la posizione del D'Elia, prestigioso
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
arbitro internazionale, conoscitore del diritto, con esperienze politiche elettorali di primaria importanza. La macroscopica
evidenza di falso nei referti che il D'Elia ha richiesto all'arbitro Marrazzo è tale che, anche se fosse stato provato l'ordine
superiore, questo sarebbe stato palesemente illegittimo e, quindi, di impossibile esecuzione. Osservazione corroborata dal fatto
che il D'Elia era stato a conoscenza fin dalla sera della domenica del problema insorto e aveva perciò avuto tutto il tempo per
valutare la serietà e le possibili soluzioni. Per tali ragioni, al Dott. Pietro D'Elia, del quale è dimostrata la responsabilità e la
lesione dei comportamenti di correttezza e rettitudine, con l'aggravante di avere indotto in errore un suo subordinato rispetto al
quale si trovava in posizione gerarchica chiave, va inflitta la sanzione di anni 1 di sospensione. 4.D - Venendo, infine, alla
posizione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Elio Giulivi, la ricostruzione dei fatti, sin qui svolta, ci consente di
rilevare come lo stesso abbia sicuramente autorizzato il raggiro con il plausibile movente di non sminuire il prestigio della sua
carica e quello suo personale, nei confronti del massimo organo dello sport italiano. In questo, probabilmente "confortato"
dalla erronea considerazione che il raggiro non avrebbe comunque alterato il risultato sportivo (la vittoria della squadra del
Rieti), ma senza riflettere sul grave nocumento alla regolarità del gioco di sorte collegato alla effettiva conduzione a termine
della partita. Invero, non appare credibile la difesa del Giulivi, che contesta, senza provarlo, di aver ricevuto la telefonata delle
ore 9,11 da parte del D'Elia. Dall'analisi.dei tabulati forniti dallo stesso D'Elia e dalla ricerca dei numeri telefonici di cellulari
forniti dalla Federazione appare incontestabile che la telefonata delle ore 9,11 è effettuata dal D'Elia nei confronti dell'utenza
del Giulivi. Del resto, il Giulivi non ha prodotto, come avrebbe potuto, alcun tipo di tabulato, che consenta, in concreto, di
smentire detta circostanza. Né è pensabile che un raggiro di tale gravità, reso evidente oltretutto dall'esistenza in seno alla
Federazione del primo, e fedele, referto, valido ai fini della giustizia sportiva, sia stato posto in essere senza il preventivo
consenso del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, quale che sia stato il tenore delle telefonate intercorse tra il Giulivi e il
D'Elia.In conclusione, il Giulivi ha pienamente consentito allo escamotage del doppio referto ponendo, così, in essere un
comportamento lesivo dei doveri previsti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Per le suesposte ragioni, tenuto
conto delle circostanze sopra descritte, al Dott. Elio Giulivi va comminata la sanzione dell'inibizione per anni 1. PER QUESTI
MOTIVI la Corte Federale, pronunciando sul deferimento del Procuratore Federale, come in epigrafe individuato e descritto,
dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Dott. Elio Giulivi la sanzione della inibizione per un
anno; al Dott. Pietro D'Elia la sanzione della sospensione per un anno; al Sig. Domenico Ramicone la sanzione della
sospensione per mesi sei; al Sig. Salvatore Marrazzo la sanzione della sospensione per mesi sei; al Sig. Aldo Tedone la
sanzione della sospensione per mesi tre; al Sig. Giuliano BELFIORI la sanzione della inibizione per mesi tre. Proscioglie da
qualsiasi incolpazione il Sig. Mario Graziani.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CF DEL 6 MARZO 1999
1. RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL 7.11.1998.
La Corte Federale respinge il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio (Varese) e
dispone l'incameramento della relativa tassa.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, PRESENTE DELL'A.C.
JUVE STABIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1,
COMMA 3, C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
FEDERALE DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA JUVE STABIA/GIULIANOVA DELL'11.1.1999, NONCHE'
DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA I C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESENTE.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Roberto
Fiore e l'A.C. Juve Stabia dalla incolpazione loro ascritta.
3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, PRESIDENTE
DELL'ATLETICO CATANIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DI CUI
ALL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DEL DIRETTORE DI
GARA, DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA ATLETICO CATANIA/PALERMO DEL 24.1.1999, NONCHE'
DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti
responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Franco Proto la sanzione dell'inibizione per giorni 30 ed all'Atletico
Catania la sanzione dell'ammenda di L.10.000.000.
4. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROVENZANO GIANFRANCO,
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DEL RITIRO DELL'A.S.
GIARRE PRESSO L`HOTEL DELLE ROSE A CASCIA.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Gianfranco
Provenzano responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi 1.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
ORDINANZE
5. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TULLIO ONORATO, PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI ISERNIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, sospende il presente
giudizio e manda alla Procura Federale per la contestazione degli addebiti al Sig. Onorato Di Tullio da parte dell'Ufficio
Indagini e per eventuali accertamenti.
6. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, A1 SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S.. Dl
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.. La Corte Federale, sulla richiesta di interpretazione come sopra
proposta, rimette gli atti al Presidente Federale per chiarimenti in ordine al quesito posto.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CF DEL 12 MARZO 1999
ERRATA CORRIGE al Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 24.2.1999 riportante le motivazioni relative al deferimento operato
nei confronti dei Sigg.ri Giulivi Elio, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, D'Elia Pietro, Arbitro benemerito, già
Commissario della C.A.N. D, Ramicone Domenico, già Vice Commissario della C.A.N. D, Belfiori Giuliano, Commissario di
campo, Graziani Mario, Collaboratore del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalla Procura Federale, in data 12 novembre
1998, per rispondere della violazione dall'art. 1, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva e nei confronti dei Sigg.ri Marrazzo
Salvatore, Arbitro effettivo presso la C.A.N. D, e Tedone Aldo, Arbitro benemerito, per rispondere della violazione della
medesima norma nell'ambito dello stesso contesto. II punto 6 (pag. 3) della decisione che qui di seguito si trascrive: 6. Nel
maggio 1998, il Marrazzo ed il D'Elia incontravano il Giulivi e, successivamente, nel corso di una manifestazione svoltasi in
un teatro di Salemo, si incontravano con il Presidente Federale Avv. Nizzola. In tale circostanza - secondo quanto emerge dalle
deposizioni del Marrazzo e del Nizzola - il Marrazzo veniva rassicurato in ordine all'esito della vicenda, "non potendosi
dimenticare un arbitro in momentanea difficoltà". deve leggersi casi corretto: 6. Nel maggio 1998, il Marrazzo ed ì1 D'Elia
incontravano il Giulivi: e, successivamente, nel corso di una manifestazione svoltasi in un teatro di Salerno, si incontravano
con il Presidente Federale Avv. Nizzola. In tale circostanza - secondo quanto emerge dalle deposizioni del Marrazzo e del
D'Elia e dalle dichiarazioni rese alla Stampa dal Nizzola - il Marrazzo veniva rassicurato in ordine all'esito della vicenda, "non
potendosi dimenticare un arbitro in momentanea difficoltà".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CF DEL 19 APRILE 1999
1. RECLAMO A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO
REGIONALE LOMBARDIA DEL 7.11.1998.
L'Associazione Calcio Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio, assumendo di possedere una anzianità di affiliazione alla
F.I.G.C. dall'anno 1989 e comunque di essersi affiliata a seguito di nuova domanda in data 3.2.1998, ha proposto in data
9.11.1998 reclamo contro la validità dell'Assemblea ordinaria del Comitato Regionale Lombardia, tenutasi a Milano il
7.11.1998, chiedendo l'annullamento di tutte le relative deliberazioni in quanto, pur convocata e avendone diritto, non sarebbe
stata ammessa al voto. La Corte osserva: a) l'Associazione reclamante, come da Comunicato Ufficiale n. 1/A pubblicato il 4
luglio 1997, risulta decaduta dalla precedente affiliazione per non aver svolto alcuna attività nelle stagioni 199511996 e
1996I97. II provvedimento, assunto ai sensi dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., non è stato reclamato e/o revocato; b) la detta
Associazione ha richiesto ed ottenuto con effetto dal 3.2.1998, nuova affiliazione per l'iscrizione al Campionato di 3^
Categoria stagione 1998/1999; c) per il disposto dall'art. 15, comma 1, sub A) - a) del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, ultimo paragrafo, che riprende la norma del precedente art. 7, comma 5, sub c),hanno diritto di voto soltanto le
società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi ed anzi, come precisato meglio dell'art. 7, le società
che non hanno tale requisito non avrebbero neppure titolo di partecipazione all'Assemblea; d) risulta pertanto corretta
l'esclusione dal voto dell'Associazione Calcio Pro Patria et Libertate, addirittura priva del titolo di partecipazione al momento
dell'Assemblea, essendo del tutto pacifico in fatto che non ha disputato né portato a termine gli ultimi tre campionati
consecutivi rispetto alla data dell'Assemblea. Per questi motivi la Corte Federale respinge il reclamo come sopra proposto
dell'A.C. Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio (Varese) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, PRESIDENTE
DELL'A.C. JUVE STABIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA JUVE STABIA/GIULIANOVA DEL
10.1.1999, NONCHE' DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA'
DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
Con atto 20 gennaio 1999, prof. n. 236/229 PF - GF/QS, il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. Fiore
Roberto, Presidente dall'A.C. Juve Stabia e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione dall'art. 1 comma 3
C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della Organizzazione federale nel corso di dichiarazioni rese ad
Organi di Informazione dopo la gara Juve Stabia/Giulianova del 10.1.1999, nonché dall'A.C. Juve Stabia, ai sensi dall'art. 6
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con memoria in data 11.2.1999 il
Sig. Fiore Roberto ha controdedotto, sostenendo la infondatezza del deferimento per non aver "espresso alcun giudizio lesivo
della reputazione dell'Organizzazione Federale", chiedendo "di essere ascoltato in sede di discussione" e nominando, quale
legale di fiducia, l'Avv. Eduardo Chiacchio. In tale memoria il Fiore preannunziava che in fase dibattimentale avrebbe esibito
l'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale dell'11.1.1999 e l'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale
dell'11 .1.1999. All'udienza del 5.3.1999 la Corte Federale ha ascoltato il Sig. Fiore e il suo difensore che ha chiesto di
depositare i due suindicati articoli di stampa, illustrando ulteriormente le tesi svolte con la memoria dell'11.2.1999. II
Procuratore Federale, prima di svolgere la sua requisitoria, si è opposto al deposito dell'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed.
Regionale dell'11.1.1999, stante la perentorietà dei termini stabiliti dell'art. 25 punto 2 C.G.S.. Preliminarmente, la Corte
Federale ha esaminato l'eccezione sollevata dal Procuratore Federale, secondo cui la perentorietà dei termini stabiliti dell'art.
25 punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva non consentirebbe il deposito del suindicato articolo (Gazzetta dello Sport -Ed.
Regionale dell'11.1.1999), perché tardivo rispetto al termine del 13.2.1999, fissato al Sig. Fiore Roberto per inviare le proprie
deduzioni. Tale eccezione è stata ritenuta infondata per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, al fine di evitare inutili malintesi
la Corte ha precisato che nella fattispecie non è in discussione il principio della perentorietà dei termini fissati dall'Organo di
Giustizia "per le deduzioni a difesa e per chiedere di essere eventualmente sentito" (art. 25, punto 2, C.G.S.), giacché non è
contestato che il Sig. Fiore ha depositato la propria memoria tempestivamente rispetto al termine prefissatogli del 13.2.1999
(cfr. nota della Corte Federale n. 236 del 20 gennaio u.s.). In tale occasione il Sig. Fiore si è riservato di esibire l'articolo della
Gazzetta dello Sport – Ed. Regionale dell'11.1.1999 "in fase dibattimentale, in quanto per il colore particolare del giornale, le
fotocopie diventano illeggibili". E', pertanto, evidente che la presentazione della suindicata preannunziata documentazione non
riguarda i termini perentori di cui al più volte citato art. 25, punto 2, C.G.S.. Trattasi, infatti, di un semplice mezzo di prova,
peraltro già noto sin dal momento del deferimento, che consente all'incolpato di fornire all'Organo giudicante utili
delucidazioni su fatti e circostanze tempestivamente dedotti nel processo de quo. In ordine a quanto sopradetto e considerato,
la Corte ha consentito il deposito dell'articolo apparso in data 11.1 .1999 sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale. Nel
merito si osserva che il deferimento si basa esclusivamente sulla dichiarazione attribuita al Sig. Fiore dal cronista dell'articolo
apparso sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale ("ci sono altri interessi, non ci faranno andare in B"), la cui veridicità viene
contestata dall'interessato, in quanto dedotta erroneamente e, comunque, autonomamente, dal giornalista della pagina nazionale
dall'articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale dell'11.1.1999, cioè lo stesso giorno in cui è stato pubblicato
sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale l'articolo, con l'espressione "ci sono altri interessi, non ci faranno andare in Serie B",
che ha dato luogo al deferimento in discussione. Dall'esame comparato dei due suindicati articoli di stampa è agevole
presupporre che il Sig. Fiore, dopo la vittoria della propria squadra sul Giulianova ha rilasciato l'intervista solo al giornalista
della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale (Nino Di Somma), riportata sotto il titolo "Difenderemo il primato a denti stretti, ma
non sarà facile". Nella suddetta dichiarazione il Sig. Fiore si limita a prospettare, molto genericamente, pericoli "di natura
politico, socio economico locale", senza però esprimere alcun giudizio lesivo della reputazione dell'Organizzazione federale.
E', pertanto, ragionevole supporre che il Sig. Fiore non ha concesso alcuna intervista al giornalista della Gazzetta dello Sport Ed. Nazionale e che, come sostenuto dalla difesa del Presidente dall'A.C. Juve Stabia, l’espressione "ci sono altri interessi, non
ci faranno andare in B" discenda da un'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dal Sig. Fiore al giornalista della
Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale, come sopra evidenziato. In siffatta situazione di assoluta incertezza circa la
configurabilità di un sicuro animus offensivo contenuto nelle dichiarazioni del Sig. Fiore, peraltro dopo una vittoria che ha
portato al primato la propria squadra (!), appare alla Corte conforme ai principi di giustizia e di prudenza dichiarare il
proscioglimento del Sig. Fiore Roberto e dall'A.C. Juve Stabia dall’incolpazione loro ascritta. Per i suesposti motivi la Corte
Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Fiore Roberto e
I'A.C. Juve Stabia dalla incolpazione loro ascritta.
3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, PRESIDENTE
DELL'ATLETICO CATANIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DI CUI
ALL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DEL DIRETTORE DI
GARA, DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA ATLETICO CATANIA/PALERMO DEL 24.1.1999, NONCHE'
DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
II Procuratore Federale, con atto del 25.1.1999, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Proto Franco, Presidente dell'Atletico
Catania e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva,
per avere espresso, dopo la gara Atletico Catania/Palermo del 24.1.1999, giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara
quali si evincono da un articolo di stampa del "Corriere dello Sport Stadio" del 25.1.1999, nel quale si leggono, fra l'altro, le
seguenti frasi: "si è trattato di un furto legalizzato ... l'arbitro ha pensato di restituire il maltolto ... ci sono stati negati almeno
due rigori e il gol realizzato da Erbini è viziato da un fuorigioco di Compagno"; nonché la società Atletico Catania per
violazione dall'art. 6, comma 1, del predetto Codice, a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
Presidente. Il Proto non è comparso all'udienza del 5.3.1999, nè ha fatto pervenire alcuna deduzione a difesa. II Procuratore
Federale, in tale udienza, ha concluso per l'affermazione di responsabilità a carico dei deferiti, con richiesta di irrogazione della
sanzione di giorni trenta di inibizione nei confronti del Proto e dell'ammenda di lire dieci milioni nei confronti della società
Atletico Catania. Questa Corte Federale ritiene che le espressioni surriportate, rilasciate dal Proto al giornale "Corriere dello
Sport Stadio" del 25.1.1999, nè dallo stesso smentite, sia per il loro univoco oggettivo significato sia per l'intento che
palesemente dalle medesime risulta, appaiono di certo lesive della reputazione ed onorabilità del Direttore di gara, cui viene
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
addebitato, ben oltre il consentito diritto di critica, la mancanza dell'essenziale requisito di imparzialità, assumendo così una
valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza che il Proto, quale dirigente federale, è tenuto
particolarmente ad osservare. Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene la Corte - in accoglimento delle richieste
del Procuratore Federale - di infliggere al Proto l'inibizione per giorni trenta e alla società Atletico Catania, ai sensi dall'art. 6
comma 1 C.G.S., l'ammenda di lire dieci milioni per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Per
questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara i
deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Franco Proto la sanzione dell'inibizione per giorni 30 ed
all'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.
4. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROVENZANO GIANFRANCO,
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,
PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DEL RITIRO DELL'A.S.
GIARRE PRESSO L'HOTEL DELLE ROSE A CASCIA.
Come si evince dall'atto di deferimento, al Sig. Provenzano vengono addebitati due comportamenti e cioè: 1 ) aver soggiornato
dal 25 al 30 luglio 1997, unitamente a tale Landolina Tommaso, non tesserato, in Cascia presso l'Hotel delle Rose (ove era
alloggiata in ritiro di preparazione precampionato la squadra dell'A.S. Giarre) a spese di detta squadra e del suo Presidente
D'Urso Somma Giuseppe; 2) aver fatto addebitare il costo del soggiorno in Cascia del Landolina a carico del Comitato
Regionale Sicilia. II tutto trae origine da una nota, in data 24.10.1997, dell'A.S. Giarre, con la quale era stato fatto pervenire
all'Ufficio Indagini un articolo del Giornale "La Sicilia"; relativo a sostituzioni arbitrali, alcune delle quali avevano coinvolto
detta società. Veniva trasmessa, altresì, una nota di accredito datata 9.10.1997, per L. 326.000, concernente un rimborso di
spese anticipate dall'A.S. Giarre per "cortese ospitalità", offerta al Presidente del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.. Nel
corso delle indagini, perveniva all'Ufficio Indagini una lettera del Presidente D'Urso Somma, in data 23.10.1997, con la quale
era stato fatto presente che le spese dell'albergo rimborsate dal Comitato Regionale Sicilia per la presenza a Cascia del
Provenzano, durante il ritiro del Giarre, non coprivano anche quelle sostenute per la presenza, nel medesimo albergo, di altra
persona, che aveva accompagnato il Presidente del Comitato Regionale. II 12.11.1997, il Comitato Regionale Sicilia
annunziava l'accredito di ulteriori L. 326.000 a favore del Giarre per il soggiorno a Cascia, come accompagnatore del
Provenzano, di Lanolina Tommaso. Le indagini, che riguardavano anche eventuali manipolazioni nella compilazione dei
calendari, confermavano il soggiorno a Cascia a spese del Comitato Regionale del Lanolina che, come da sua ammissione,
aveva accompagnato il Presidente Provenzano non in veste di dirigente sportivo e neppure di calciatore, bensì di autista.
Interrogato, il Provenzano asseriva che il suo soggiorno a Cascia, durante il ritiro della squadra, era avvenuto su esplicito invito
del Presidente della società D'Urso Somma. Aggiungeva di essersi fatto accompagnare dal Landolina per ragioni di salute che
gli impedivano di guidare l'auto "evenienza prospettata al Presidente della L.N.D.", che conosceva i suoi problemi. In merito
alle spese per la presenza a Cascia del Landolina, aveva ritenuto che le stesse potessero essere poste a carico del Giarre che era
interessato alle prestazioni del giovane, come calciatore. Successivamente, a seguito delle contestazioni del Presidente del
Giarre, il Comitato Regionale aveva disposto l'accredito di L. 326.000, a titolo rimborso spese alberghiere a Cascia per esso
Provenzano, al quale seguiva un ulteriore accredito per uguale importo, sempre da parte del Comitato Regionale, per le spese
anticipate dalla società per il Landolina. Dopo il deferimento, il Provenzano inviava alla Corte le proprie deduzioni, nelle quali
sosteneva di essere stato colpito, nel giugno del 1997, da una grave malattia (ictus cerebrale poi ridimensionato in emiparesi
facciale), a seguito della quale gli veniva proibito dai medici sia la guida di auto, sia l'uso del mezzo aereo. Successivamente il
Presidente del Giarre lo aveva invitato a trascorrere alcuni giorni a Cascia, ove era in ritiro la sua squadra. Aveva accolto
l'invito e si era fatto accompagnare come autista dal Landolina, che interessava la società e che in quella occasione poteva
essere "visionato". In epoca successiva, essendosi deteriorati i rapporti con il Giarre, aveva provveduto a far rimborsare il
soggiorno a Cascia per due persone. La spesa era stata imputata a carico del Comitato Regionale, senza che venisse formulato
alcun rilievo da parte del Collegio dei Revisori e in occasione di tre ispezioni curate dagli Ispettori della L.N.D.. In sede di
discussione del deferimento, il Provenzano non si presentava (non avrebbe saputo a chi porre a carico le spese per il viaggio a
Roma - scriveva nelle deduzioni difensive). II Procuratore Federale, al termine della sua requisitoria, richiedeva irrogarsi
all'incolpato la sanzione della ammonizione con diffida. Osserva la Corte che non sussistono dubbi in merito alla violazione, da
parte dell'incolpato, dei principi di correttezza sportiva sanciti dell'art. 1 comma 1 C.G.S.. La prima scorrettezza concerne il
fatto di avere accettato di soggiornare a Cascia a spese della società Giarre ponendo a carico della stessa anche le spese per il
suo accompagnatore (il Landolina). Ciò è tanto evidente, ove si considerino i compiti tecnico sportivi e gestionali propri dei
Comitati Regionali e quindi dei relativi Presidenti. Poteri che riguardano anche la sfera disciplinare come è previsto dell'art. 35
n. 5 della Disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. (da notare che ai primi di luglio al Provenzano fu richiesta dal
Presidente del Giarre una modica del calendario). Motivi di trasparenza avrebbero dovuto indurre il Presidente del Comitato
Regionale a saldare lui il conto dell'albergo. Che il suo comportamento, a tal proposito non sia stato corretto gli deve essere
risultato evidente quando, essendo sorti dei contrasti con il D'Urso Somma, si affrettò a disporre l'accredito di L. 326.000 a
favore del Giarre a rimborso delle spese alberghiere a lui relative, esponendosi, per altro, ad una polemica con la società che,
con lettera 23.10.1997, gli ricordò che rimanevano scoperte le spese sostenute per il suo accompagnatore. Ma ciò che più
sorprende è il fatto che, di fronte a tale situazione, il Provenzano non provvide di tasca sua a rimborsare alla società le spese,
ma fece in modo che queste venissero poste a carico del Comitato Regionale. In merito alla presenza del Landolina a Cascia, il
Provenzano si è difeso sostenendo che il predetto poteva interessare la società come calciatore. La circostanza è stata smentita
dal giovane accompagnatore che, interrogato, ha dichiarato che, durante il soggiorno a Cascia, non fece altro che aspettare il
Presidente e ha precisato di non potersi definire un calciatore, ma un appassionato. La seconda scorrettezza è stata quella di
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
aver fatto gravare sulla Lega le spese di soggiorno a Cascia relative al Landolina (oltre alle sue). II Provenzano si è difeso,
sostenendo che nessun rilievo era stato sollevato, a tal proposito, dagli Organi di controllo. La circostanza non sembra di
rilievo e non è da escludere che I'addebito sia sfuggito ai controllori. Altra eccezione, sollevata dall'incolpato, è stata quella
della conoscenza da parte del Presidente della L.N.D., Giulivi, del fatto che egli, per ragioni di salute, era costretto ad avvalersi
dell'opera di un autista. Osserva la Corte che agli atti non vi è traccia di una autorizzazione circa l'impiego di un autista a spese
del Comitato. Comunque, anche se una autorizzazione vi fu, questa poteva riguardare soltanto gli spostamenti connessi alle
funzioni ufficiali di Presidente e non certo per recarsi a soggiornare in una località turistica. Ma che il Provenzano non abbia le
idee chiare in materia di rimborsi spese lo si ricava da quanto egli ha scritto nelle sue deduzioni difensive e cioè di non sapere a
chi porre a carico le spese per recarsi a Roma, in occasione del giudizio a suo carico, quando è circostanza notoria che solo i
testimoni possono richiederne il rimborso, mentre gli incolpati devono provvedere di tasca propria. Deve, inoltre, rilevarsi che,
per il periodo 23 luglio/2 agosto 1997, e cioè per il tempo in cui il Provenzano si avvalse dell'attività dell'autista, risultano
poste a carico del Comitato Regionale Sicilia complessivamente L. 1.434.700, come da nota spese sottoscritta dal Landolina
acquisita agli atti. In conclusione deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato al quale non può essere inflitta la sola
ammonizione con diffida (richiesta dal Procuratore Federale), ma la più grave sanzione della inibizione temporanea, come
precisato nel dispositivo, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali. Per questi motivi la Corte
Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Gianfranco Provenzano
responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi 1.
ORDINANZE
5. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TULLIO ONORATO, PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI ISERNIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, sospende il presente
giudizio e manda alla Procura Federale per la contestazione degli addebiti al Sig. Onorato Di Tullio da parte dell'Ufficio
Indagini e per eventuali accertamenti.
6. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F..
La Corte Federale, sulla richiesta di interpretazione come sopra proposta, rimette gli atti al Presidente Federale per chiarimenti
in ordine al quesito posto.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CF DEL 27 APRILE 1999
1. GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELL'ART. 10, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 23,
COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE
La Corte Federale, chiamata a giudicare, su richiesta del Presidente Federale, sulla legittimità dall'art. 10, comma 5, delle
N.O.I.F. in relazione all'att. 23, comma 1, dello Statuto sui requisiti ed incompatibilità per la elezione a cariche federali, ha
emesso la seguente decisione: "La Corte Federale giudica legittima la norma contenuta nell'att. 10, comma S, delle N.O.I.F., in
quanto tale norma è compatibile, per combinato disposto, con l'art. 23, comma 1, dello Statuto, con riferimento al possesso
della capacità elettorale politica attiva e passiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge."
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CF DEL 7 MAGGIO 1999
1. GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELL'ART. 10, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 23,
COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE
Con lettera del Presidente Federale, in base ali art. 16, lettera b, del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale è stata
chiamata a giudicare sulla legittimità dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F., in relazione all'articolo 23, comma 1, dello Statuto
Federale sui requisiti e le incompatibilità per la elezione a cariche federali. Al riguardo la Corte Federale ha osservato che la
norma delle N.O.I.F. è da considerarsi integrativa e non contraddittoria con quanto disposto dallo Statuto Federale,
regolarmente in vigore dopo l'approvazione del C.O.N.I.. La norma dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F. deve infatti, con
normale procedimento di interpretazione sistematica, essere letta congiuntamente con quanto disposto dell'art. 23, comma 1,
dello Statuto. II combinato disposto conduce infatti ad una formulazione complessiva del seguente tenore: "non possono
ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrono in delitti non colposi sanzionati con condanna del giudice
penale" (art. 10, comma 5, N.O.I.F.) che comporti la perdita "della capacità elettorale politica attiva e passiva" (art. 23, comma
1, dello Statuto). Per quanto concerne il possesso di tale capacità e le cause della sua perdita è evidente che lo Statuto opera un
rinvio recettizio mobile alle disposizioni di legge che regolano l'elettorato politico. Così come è evidente che lo statuto
ricomprenda nella sua previsione anche cause di ineleggibilità diverse da quelle originate da condanna penale (e si ponga
pertanto, anche sotto questo profilo – non rilevante peraltro ai fini del presente giudizio - in rapporto di necessaria integrazione
con le N.O.I.F.). Di conseguenza, la norma dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F. intanto può essere considerata legittima in
quanto consente la predetta integrazione. Una considerazione autonoma di tale norma condurrebbe infatti ad una evidente
23
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
violazione statutaria, perché porterebbe ad allargare anche ai delitti non colposi che non comportano la perdita della capacità
elettorale politica attiva e passiva, l'ineleggibilità a cariche federali. Si verificherebbe, cioè, una insanabile contraddizione con
lo Statuto, in una materia, quale quella della restrizione dei diritti, che non consente di essere ampliata attraverso una
normativa di rango inferiore a quello della prescrizione principale. L'applicazione integrata della disposizione delle N.O.I.F. e
della disposizione statutaria consente, invece, di giudicare statutariamente legittima tale norma secondaria. P.Q.M. "la Corte
Federale giudica legittima la norma contenuta nell'att. 10, comma 5, delle N.O.I.F., in quanto tale norma è compatibile, per
combinato disposto, con I'art. 23, comma 1, dello Statuto, con riferimento al possesso della capacità elettorale politica attiva e
passiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge."
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CF DEL 25 MAGGIO 1999
1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL'ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVAMENTE ALLA ESECUZIONE DI
SANZIONI DISCIPLINARI.
Con nota del 20 maggio 1999, diretta al Presidente della F.I.G.C., la Lega Nazionale Professionisti espone che l'U.E.F.A.,
nell'ambito della riforma delle Coppe Europee per la stagione 1999/2000, ha previsto che la vincente della Coppa nazionale
(Coppa Italia) sia qualificata alla Coppa U.E.F.A.. Peraltro, qualora la vincente sia già qualificata alla Champions League, è
previsto che acceda alla Coppa U.E.F.A. l'altra finalista; e se anche quest'ultima si sia già qualificata alla Champions League, è
stabilito che il posto spetti a quella delle due semifinaliste che si aggiudichi uno spareggio appositamente organizzato. Rileva
in proposito la L.N.P. che tale spareggio, che va considerato come una sorta di finale per il terzo posto della Coppa Italia, pur
non essendo previsto dal regolamento della competizione, si rende necessario per l'eventualità, come quella in esame, in cui
entrambe le finaliste della Coppa nazionale si siano già qualificate per la Champions League ed occorra provvedere all'accesso
in Coppa U.E.F.A. della squadra meglio graduata, dopo le due finaliste, nella medesima Coppa Italia. Tanto premesso, la
L.N.P. osserva che, poiché l'art. 9, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva sancisce la separazione delle sanzioni, inflitte a
dirigenti, soci e tesserati in gare di Coppa Italia, da quelle relative ad ogni altra competizione, occorre stabilire, con una
univoca interpretazione, se nelle due partite di spareggio sì debbano applicare solo le sanzioni irrogate in gare di Coppa Italia
ovvero quelle inflitte in relazione ad altre competizioni ufficiali ovvero ancora nessuna di esse. Il Presidente Federale,
ravvisata l'esigenza di una univoca interpretazione delle disposizioni surrichiamate, ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi,
ai sensi dall'art. 16, comma 1, lett. a), C.G.S., sui quesiti come sopra formulati. Ritiene la Corte Federale che abbia carattere
preliminare l'esame del quesito concernente il carattere da assegnare alla prevista gara di spareggio fra le due semifinaliste
rimaste soccombenti. Invero, nonostante che il regolamento della Coppa Italia non preveda lo spareggio fra queste ultime, pare
corretto e ragionevole ricondurre tale gara nell'ambito della Coppa nazionale, come una fase di completamento della
medesima, diretta a consentire l'accesso alla Coppa U.E.F.A. della squadra meglio classificata dopo le due finaliste. La
circostanza che l'esigenza di tale completamento sia sorta per effetto della riforma per ultimo deliberata dall'U.E.F.A. (e di cui
alle premesse) non incide sul ritenuto carattere di fase della Coppa nazionale, di momento comunque a questa riconducibile,
ma anzi conferma detta conclusione: trattasi infatti all'evidenza di un ulteriore evento che, secondo ragione, si colloca
nell'ambito della Coppa stessa e che sarebbe fuori di luogo pensare di dover disciplinare con disposizioni ad essa estranee. Se
questa è la risposta da dare al primo quesito, non sembra conseguentemente dubbio che, nella fattispecie, debba farsi
applicazione dei criteri ermeneutici già adottati da questa Corte in occasione dell'interpretazione data all'att. 9, comma 9,
C.G.S.. Invero, con pronuncia del 17 luglio 1998, su richiesta del Presidente Federale, la Corte richiamate le disposizioni dei
punti 1 e 3 dell'anzidetto comma 9 - ha motivatamente chiarito che dette norme pongono un collegamento necessario fra il tipo
di competizione in occasione della quale l'illecito è stato commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la
competizione nella quale la sanzione deve essere scontata; e che conseguentemente lasciano altrettanto chiaramente intendere
che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è stato commesso. Nel ribadire tali
principi, la Corte esprime l'avviso che, anche nella fattispecie in esame concernente le partite di spareggio - le quali vanno
considerate, come si è precisato, alla stregua di una ulteriore fase della Coppa Italia - si debbano applicare soltanto le sanzioni
inflitte in relazione a gare disputate nella medesima competizione.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CECCARINI PIERO, ARBITRO
EFFETTIVO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVERE, NEL CORSO DELLA GARA
SALERNITANA/INTER DELL'11.4.1999, RIVOLTO AD UN CALCIATORE DEL F.C. INTERNAZIONALE UNA FRASE
GRAVEMENTE OFFENSIVA.
La Corte Federale, - vista la nota 22 maggio 1999 con la quale il Procuratore Federale chiede la ritrasmissione del fascicolo
concernente il deferimento dell'arbitro Piero Ceccarini, il quale dal 1 ° gennaio 1999 non riveste più la qualifica di arbitro
internazionale; ordina la restituzione del fascicolo alla Procura Federale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CF DEL 22 GIUGNO 1999
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE
DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.
1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZlONE DELL'ARBITRO DELLA GARA
MARSALA/JUVE STABIA DEL 21.2.1999 NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
NONCHE' DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA
NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Roberto Fiore la sanzione dell'ammonizione ed all'A.C. Juve
Stabia la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SARTOR OLIVIERO, COMPONENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI PISA E VICERESIDENTE DELLA S.S. SCINTILLA PISA EST, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F.,PER AVER ASSISTITO A
DIVERSE GARE SEDENDO SULLA PANCHINA DI DETTA SOCIETA', NONCHE' DELLA S.S. SCINTILIA PISA EST,
AI SENSI DELL'ART. 6COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA
AL PROPRIO TESSERATO.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Sartor Uliviero la sanzione dell'ammonizione con diffida ed alla
S.S. Scintilla Pisa Est la sanzionedell'ammenda di L. 100.000.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1COMMI 1 E 3 C.G.S., PER AVERE
NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE E RIBADITE IN SEDE DI
INTERROGATORIO, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'INTERA ORGANlZZAZI0NE
FEDERALE, DEL PROCURATORE FEDERALE, DL PRESIDENTE DELL'A.I.A. E DEL PRESIDENTE FEDERALE,
NONCHE' DELL'A.S. ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Franco Sensi la sanzione dell'ammenda di L 50.000.000 con diffida ed all'A.S.
Roma la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICODEI SIGG. RICAPPELLI NAZZARENO,
CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'ASCOLI CALCIO 1898, E FERRARI
ENZO,TECNICO DELL'ASCOLI CALCIO 1898, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER RESO
AD ORGANI DI INFORMAZIONE GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DOPO LA GARA
PALERMO/ASCOLI DEL 7.3.1999,NONCHE' DELL'ASCOLI CALCIO 1898, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2
C.G.S. PER RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ASCRITTA
AI PROPRI TESSERATI.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge ai Sigg.ri Cappelli Nazzareno e Ferrari Enzo la sanzione
dell'ammonizione ed alla società Ascoli Calcio 1898 la sanzione dell'ammenda di L. 5.000.000.
5. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PANTI DUCCIO, GIUDICE SPORTIVO
PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI SIENA PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S., PER
CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE POSTA IN ESSERE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA'
SVOLTA IN SENO AL COMITATO.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Penti Duccio
responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
6. RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL'8.5.1999.
La Corte Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio
(Varese) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
7- RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.
La Corte Federale dichiara: ""L'art. 40, comma 4°, delle N.O.I.F. va interpretato nel senso che l'ipotesi ivi prevista e
sanzionabile concerne il solo caso in cui il calciatore "nella stessa stagione sportiva" sottoscriva richieste di tesseramento per
più società e non può estendersi al diverso caso in cui un calciatore, già tesserato, sottoscriva richiesta per altra e diversa
società. In tale ultima ipotesi il calciatore sarà sanzionabile ai sensi del disposto di cui all'att. 4, comma 7, del Codice di
Giustizia Sportiva, solo se avrà conseguito, anche per errore dell'ufficio federale, un altro tesseramento, a causa della
violazione del divieto di cui all'att. 40, comma 4, N.O.I.F. (primo periodo)".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CF DEL 4 AGOSTO 1999
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE
DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'A.C, JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.
1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA GARA
MARSALA/JUVE STABIA DEL 21.2.1999 NEL CORSO DI DICHIARAZlONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE,
NONCHE' DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA
NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte osserva che il Sig. Fiore Roberto è stato deferito per avere pronunziato, al termine della gara Marsala/Juve Stabia,
alcune frasi riportate dalla Stampa (Corriere dello Sport del 22.2.1999) a carico dell'arbitro, frasi come "L'arbitro ci ha
danneggiato in maniera evidente. Non ci stava l'espulsione di Amodio e nemmeno quella di Semplice. Noi, però, ci abbiamo
rimesso un uomo". Il Fiore si è difeso, rilevando di essersi limitato ad esprimere delle valutazioni tecniche sull'operato del
Direttore di gara, senza però intaccare la reputazione dello stesso. Nella memoria difensiva, l'incolpato si è chiesto se non sia
lecito neppure pronunziare civili e ragionevoli giudizi sul comportamento arbitrale. In proposito, la Corte osserva che una cosa
è la critica e altra è una censura, il cui contenuto è, in sostanza, quello di essere stati danneggiati "in maniera evidente"
dall'arbitro. In questo caso, viene espressa una accusa diretta al Direttore di gara, al quale si fa carico di avere arbitrato in modo
non equanime, tanto che "noi però ci abbiamo rimesso un uomo". Ove si consideri poi che a fare tali affermazioni è stato un
Consigliere della Lega, alla quale appartiene la società presieduta dal Fiore, non può negarsi la mancanza di correttezza del
predetto dirigente federale. Al Fiore si ritiene, pertanto, congruo infliggere la sanzione dell'ammonizione e non quella più
grave della inibizione, richiesta dal rappresentante della Procura Federale, considerando i limiti oggettivi del fatto. Alla società,
responsabile ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., viene applicata la sanzione dell'ammenda, nella misura di L. 500.000. Per
questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti
responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Roberto Fiore la sanzione dell'ammonizione ed
all'A.C. Juve Stabia la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SARTOR ULIVIERO, COMPONENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI PISA E VICE PRESIDENTE DELLA S.S. SCINTILLA PISA EST, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., PER AVER
ASSISTITO A DIVERSE GARE SEDENDO SULLA PANCHINA DI DETTA SOCIETA' NONCHE' DELLA S.S.
SCINTILLA PISA EST, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO
Con lettera prof. n. 364/113 del 24 marzo 1999 il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Sartor Uliviero,
componente del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Pisa e Vice- Presidente della S.S. Scintilla Pisa Est, e la stessa suindicata
società sportiva, contestando loro le incolpazioni riportate in epigrafe. Il deferimento trae origine dalla denuncia del Sig.
Micheletti Sergio, già segretario del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Pisa, attualmente segretario della società Pisa Calcio, e
dai conseguenti accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, secondo cui il Sig. Sartor avrebbe violato le disposizioni di cui all'att.
10, comma 7, N.O.I.F. che vietano ai dirigenti federali che siano anche dirigenti di società di svolgere funzioni di
accompagnatore ufficiale addetto agli Ufficiali di gara e di "essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle
gare in cui sia impegnata una squadra della loro società", con riguardo alle seguenti gare: "Scintilla-Galleno dell'11 .10.1998,
Scintilla-Viola Club del 18.05.1996 e Cutigliano-Scintilla del 14.12.1997". Con memoria depositata il 19 aprile 1999 il Sig.
Sartor ha puntualmente controdedotto sostenendo l'infondatezza del deferimento. In tal senso sì è altresì espresso il Presidente
della S.S. Scintilla Pisa Est che, con nota del 20 aprile 1999, ha chiesto il proscioglimento anche per la propria società.
All'udienza del 21 giugno 1999 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Manin Carabba, e lo stesso incolpato hanno,
rispettivamente, svolto le proprie tesi accusatorie e difensive. L'incolpato, Sig. Sartor Uliviero, richiamati i punti essenziali del
deferimento, ha concluso chiedendo il pieno proscioglimento. Come già accennato in punto di fatto, il deferimento in esame si
fonda sulla considerazione che il Sig. Sartor Uliviero, pur ricoprendo l'incarico di Componente del Comitato Provinciale
F.I.G.C. di Pisa, nella sua qualità di Vice-Presidente della S.S. Scintilla Pisa Est si sarebbe "seduto" sulla panchina della
predetta società durante le seguenti gare: "Scintilla-Galleno dell'11/10/98, Scintilla-Viola Club del 18/05/96 e CutiglianoScintilla del 14/12/97". II Sig. Sartor contesta la legittimità del deferimento, sostenendo di non aver mai violato né le
disposizioni di cui all'att. 1, comma 1, C.G.S., in quanto sempre scrupolosamente osservante dei principi sportivi della lealtà e
della correttezza morale, ai quali ha improntato i suoi comportamenti di uomo e di sportivo, nè quelle contenute nell'art. 10,
comma 7, N.O.I.F., senza peraltro provare di non aver svolto le contestate funzioni dí accompagnatore ufficiale e/o di addetto
agli ufficiali di gara e, infine, di non essersi "seduto" sulla panchina della S.S. Scintilla Pisa Est durante le suindicate tre gare.
Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa è, invece, agevole rilevare che il Sartor è presente, come addetto
all'arbitro, sulla panchina durante la partita Scintilla-Viola Club del 18 maggio 1996 (confronta la distinta dei giocatori
partecipanti alla gara e il relativo referto dove si legge che l'arbitro, al termine della gara, richiese l'intervento diretto del
predetto, nella sua qualità di addetto all'arbitro, per garantire la propria sicurezza), Contrariamente a quanto sostenuto
dall'incolpato con argomentazioni obiettivamente non condivisibili e dal Sig. Clemente Giuseppe con la dichiarazione, senza
data, fatta pervenire a questa Corte, il Sig. Sartor risulta altresì presente, quale dirigente accompagnatore in occasione della
gara Cutiglianese-Scintilla del 14 dicembre 1997, come confermato dalla distinta consegnata all'arbitro sulla quale è trascritto
il n. 1537 tessera di identificazione del Sig. Sartor. E' certa, infine, la presenza del Sartor sulla panchina della S.S. Scintilla
durante la gara svoltasi contro la società Galleno in data 11 ottobre 1998, come confermato dallo stesso incolpato. Al riguardo,
per completezza e solo al fine di evitare inutili malintesi, la Corte precisa che le motivazioni date dal Sartor per giustificare la
sua presenza in panchina nell'ultima gara sopraindicata sono inattendibili e inaccettabili perché chiaramente non convincenti.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Da quanto sopra discende che risulta provata ampiamente la violazione, da parte del Sig. Sartor, delle disposizioni di cui all'art.
10, comma 7, N.O.I.F. che vietano ai dirigenti federali che siano anche dirigenti di società di svolgere funzioni di
accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara e di "essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento
delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società ". La sopradescritta situazione di fatto e di diritto non esime,
pero, la Corte di tenere nel debito conto il curriculum sportivo del Sig. Sartor, che da lungo tempo opera nella Lega Dilettanti,
ai fini della determinazione delle sanzioni. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe
proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al
Sig. Sartor Uliviero la sanzione della ammonizione con diffida ed alla S.S. Scintilla Pisa Est l'ammenda di L. 100.000.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S., PER AVERE
NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE E RIBADITE IN SEDE DI
INTERROGATORIO, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE
FEDERALE, DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL PRESIDENTE DELL'A.I.A. E DEL PRESIDENTE FEDERALE,
NONCHE' DELL'A.S.ROMA, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE A SCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale all'udienza del 21 giugno 1999 ha deciso in merito al deferimento del Presidente della A.S. Roma S.p.A.,
dott. Franco Sensi, e a titolo di responsabilità diretta della stessa società, deferimento disposto in data 13.4.1999 dal ViceProcuratore Federale, dott. Manin Carabba, sul presupposto che le dichiarazioni rese dal dott. Franco Sensi, in data 8 marzo
1999, alla giornalista televisiva, Donatella Scarnati, relative ad una intervista diffusa sulla rete RAI UNO e successivamente
riprese da moltissimi notiziari sportivi e non nei giorni successivi ed inoltre enfatizzate a mezzo stampa, fossero lesive della
Organizzazione Federale e che ciò integrasse gli estremi del deferimento alla Corte Federale del dott. Franco Sensi e dell'A.S.
Roma S.p.A. per rispondere: "il primo della violazione di cui all'att. 1 commi 1- 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere,
nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione e ribadite poi in sede di suo interrogatorio, espresso giudizi lesivi
della reputazione dell'intera Organizzazione Federale, del Procuratore Federale, del Presidente dell'A.I.A. e del Presidente
Federale; la società, della violazione di cui all'art. 6, n. 1, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella
violazione ascritta al proprio Presidente". Nell'esaminare la fattispecie portata all'attenzione della Corte Federale occorre
preliminarmente soffermarsi sul fatto che per la prima volta nell'ambito di un giudizio federale viene sottoposta all'attenzione
del Collegio giudicante la circostanza che la violazione delle norme comportamentali, ascritta al Presidente Sensi, è relativa ad
una fattispecie collegata alla commissione dell'illecito non già intervenuta attraverso la Stampa, come comunemente accade,
bensì posta in essere a seguito di una intervista televisiva. Invero, detta circostanza consente di rilevare come lo strumento
televisivo non solo offra la possibilità di diffondere notizie e/o critiche, ma dia la possibilità, ulteriore, di evitare la alterazione
del pensiero del Dirigente sportivo "incriminato". Nel caso di specie, il comportamento del Sensi appare quanto mai grave e
censurabile, per avere istillato con le sue dichiarazioni sospetti e dubbi circa l'adeguatezza della struttura federale e circa la
"vetustà" di taluni Uffici di controllo e/o di disciplina dell'operato dei tesserati. AI di là dell'esame delle argomentazioni del
Sensi, ribadite e ripetute anche in altre trasmissioni televisive, diffuse dalla Rete UNO della RAI, quale quella diretta dal dott.
Bruno Vespa, denominata "Porta a Porta", emerge chiaramente, dal comportamento di questo autorevole dirigente federale,
come egli abbia voluto indirizzare le sue argomentazioni non già verso la soluzione di un problema che pure può essere
avvertito dalle strutture federali, che chiaramente necessitano di adeguamento al nuovo modo di porsi del "fenomeno calcio",
fenomeno questo che vede ormai superati i confini del nostro Paese e che evidentemente necessita di una più approfondita
preparazione e professionalità in tutti gli Organismi federali, ma, soltanto, per formulare critiche sterili e prive di fondamento
destinate a porre in luce negativa l'intera Organizzazione federale, della quale egli stesso è parte attiva ed assai rilevante, per
essere un Consigliere Federale tra i più ascoltati e dinamici. Invero, se effettivamente il dott. Franco Sensi avesse avuto voglia
di risolvere i problemi da lui lamentati, ammesso che gli stessi siano effettivamente esistenti, avrebbe dovuto farlo nelle sedi
adeguate e cioè nel Consiglio Federale e nel Consiglio dalia Lega Calcio di Serie "A" e "B", sedi nelle quali il Presidente Sensi
può, autorevolmente, far ascoltare la sua voce. La Corte Federale ritiene doversi censurare, nel modo più rigoroso, il
comportamento di quei Dirigenti che essendo investiti di cariche federali hanno tra i loro doveri quelli di preservare all'esterno
gli organismi di cui sono parte rilevante. Il potere - dovere di critica deve essere da questi esercitato all'interno delle strutture
federali ed in esse tali dirigenti debbono compiere tutti i loro sforzi al fine di risolvere i lamentati disservizi, ma al di fuori di
essi non possono e non debbono in alcun modo istillare dubbi circa l'operato delle strutture federali e, ciò che più è grave,
alimentare una cultura del sospetto che non ha altro risultato se non quello di produrre contestazione e violenza e di portare alla
"distruzione" del "fenomeno calcio" Alla luce di tali argomentazioni, pur avendo preso atto delle difese prodotte dal Sensi con
la memoria depositata in data 14.6.1999 e di quelle svolte in sede di udienza dibattimentale dal suo difensore, Prof. Avv.
Filippo Lubrano; tenendo, altresì conto che in precedenza la Corte Federale, nella riunione del 2.2.1998 aveva sanzionato il
comportamento del Sensi con l'ammonizione e che, successivamente, nella riunione del 15.5.1998 si era analogamente
occupata "delle violazioni poste in essere dal dott. Franco Sensi", comminandogli la sanzione dell'ammonizione con diffida
chiamando a rispondere per responsabilità diretta anche la A.S. Roma S.p.A. comminando alla stessa l'ammenda di
L.5.000.000 (cinquemilioni); delibera di sanzionare il comportamento del dott. Franco Sensi, in base all'att. 9, comma 1, lett. d)
C.G.S., comminando allo stesso la sanzione di L.50.000.000 (cinquantamilioni) di ammenda con diffida e comminando alla
Società A.S. Roma S.p.A., da lui presieduta, a titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi dal suo Presidente, l'ammenda
di L. 50.000.000 (cinquantamilioni). Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Franco Sensi la
sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000 con diffida ed all'A.S. Roma S.p.A. la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CAPPELLI NAZZARENO,
CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'ASCOLI CALCIO 1898, E FERRARI
ENZO, TECNICO DELL'ASCOLI CALCIO 1898, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S., PER AVERE
RESO AD ORGANI DI INFORMAZIONE GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DOPO LA GARA
PALERMOIASCOLI DEL 7.3.1999, NONCHE' A CARICO DELL'ASCOLI CALCIO 1898, AI SENSI DELL'ARI. 6,
COMMI 1 E 2, C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE
ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI
Il Procuratore Federale, con atto del 22.4.1999, ha deferito alla Corte Federale: 1) il Sig. Cappelli Nazzareno, Consigliere della
Lega Professionisti Serie C e Presidente dell'Ascoli Calcio 1898; 2) il Sig. Ferraci Enzo, Tecnico della Società Ascoli Calcio
1898; 3) la Società Ascoli Calcio 1898, per rispondere, i primi due, della violazione di cui all'att. 1, comma 3, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere, nel corso dì dichiarazioni rese ad Organi di Informazione dopo la gara Palermo/Ascoli del
7.3.1999, espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara; la società Ascoli Calcio 1898, della violazione di cui
all'att. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio
Presidente e al proprio tecnico. Invero, nel "Corriere dello Sport" dell'8.3.1999, si leggono, virgolettate, le seguenti
dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dal Presidente Cappelli e dal Tecnico Ferrari: il Presidente: "II Palermo ha giocato in
12. L'arbitraggio è stato scandaloso, inviare arbitri del genere falsa il campionato. L'Ascoli ha chiuso con 6 ammoniti, il
Palermo ne ha avuti uno solo al 50° della ripresa. Ma soprattutto non è stato espulso Biffi che ha dato una gomitata
evidentissima a Savoldi"; il tecnico Ferrari: "Prima di tutto, complimenti al Palermo perché ha fatto un gol mentre l'Ascoli non
c'è riuscito. Peró il pareggio cí sarebbe stato per come ci siamo comportati. Quanto all'arbitraggio, ha incanalato la partita in un
senso unico, a nostro sfavore". Per l'udienza del 21.6.1999, il Ferrari ha fatto pervenire una breve memoria nella quale assume
di non avere espresso giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara, tanto meno ad Organi di Stampa, ed ha delegato a
rappresentarlo per detta udienza il Sig. Manocchio Guido. IlCappelli, da parte sua, non ha presentato deduzioni difensive né è
comparso nella suindicata udienza. II Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità a carico dei
deferiti, con richiesta di irrogazione della sanzione dell'ammonizione al Cappelli e al Ferrari e dell'ammenda di lire
cinquemilioni alla società Ascoli Calcio 1898. Questa Corte Federale ritiene che le espressioni surriportate, rilasciate dal
Cappelli al Corriere dello Sport dell'8.3.1999, nè dallo stesso comunque smentite, sia per univoco oggettivo significato sia per
l'intento che dalle medesime palesemente risulta, appaiono sicuramente lesive, e in modo grave, della reputazione ed
onorabilità del Direttore di gara, cui viene addebitato ben oltre ogni consentito diritto di critica, la mancanza dell'essenziale
requisito della imparzialità, sì da assumere all'evidenza un valore suscettibile di pregiudicare i beni della lealtà, rettitudine e
correttezza che il Cappelli, quale dirigente federale, è tenuto peculiarmente ad osservare in misura eminente. Parimenti ritiene
la Corte censurabile l'espressione usata dal tecnico Ferrari, nella parte in cui ebbe a dichiarare che l'arbitro "ha incanalato la
partita in un senso unico, a nostro sfavore", poiché anch'essa idonea a pregiudicare gravemente la reputazione del Direttore di
gara, cui si addebita una condotta parziale; né appare attendibile l'assunto difensivo di non aver reso alcuna dichiarazione alla
Stampa, dedotto soltanto nell'imminenza dell'udienza e senza alcun supporto probatorio. Quanto alla misura delle sanzioni da
irrogare, ritiene la Corte - in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale - di infliggere al Cappelli e al Ferrari
l'ammonizione e alla società Ascoli Calcio, ai sensi dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva,
l'ammenda di lire cinquemilioni. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge ai Sigg.ri Cappelli
Nazzareno e Ferrari Enzo la sanzione dell'ammonizione ed alla società Ascoli Calcio 1898 la sanzione dell'ammenda di
L.5.000.000.
5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PANTI DUCCIO, GIUDICE SPORTIVO
PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI SIENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G..S., PER
CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE POSTA IN ESSERE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AL
COMITATO
La Corte Federale osserva che al Sig. Penti Duccio viene, in particolare, addebitato il fatto di avere, il 12.1.1999, telefonato al
Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana, chiedendo spiegazioni in merito alla decisione da lui adottata per la gara
Torrenieri/Serre del 6.12.1998 (sospesa al 1° minuto del 2° tempo e della quale lo Zanetti aveva ordinato la ripetizione),
mostrandosi in disaccordo con la decisione stessa e affermando di essere interessato ad essa, in quanto gli era stato richiesto un
parere professionale da parte di una delle due Società. Preliminarmente, la Corte deve esaminare la questione (per altro già in
precedenza risolta) sulla carenza o meno della propria giurisdizione a giudicare l'incolpato, per avere costui rassegnato le
dimissioni dalla carica di Giudice Sportivo, con conseguente uscita dall'Organizzazione Federale. La tesi positiva si basa, in
particolare, sul disposto dall'art. 36 comma 7 delle N.O.I.F., secondo il quale "non possono essere nuovamente tesserati coloro
che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico". La Corte
ritiene la tesi infondata, sia perché la norma su riportata non toglie, comunque, alla Corte stessa il potere di giudicare i dirigenti
federali per comportamenti antecedenti alle dimissioni (potere sancito dell'art. 29 comma 2 dello Statuto Federale), sia in
considerazione del fatto che è interesse della Federazione e anche dello stesso incolpato accertare se una violazione
regolamentare sia stata o meno commessa. Deve confermarsi, pertanto, la giurisdizione di questa Corte, in quanto la procedura
è originata da violazione regolamentare ascrivibile a condotta in trasgressione dei doveri connessi alla posizione di dirigente
28
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
federale, a nulla rilevando che, successivamente, l'incolpato abbia rinunziato a tale qualifica. Venendo al merito, si osserva che
l'addebito che deve essere mosso al Panti non è tanto quello di aver telefonato al suo collega del Comitato Regionale per
chiedergli chiarimenti in merito ad una decisione da lui già adottata (e quindi non ha rilievo il fatto di essersi detto in
disaccordo), quanto la circostanza di avere palesemente violato l'art. 24 C.G.S., comma 6, che fa espressamente divieto alle
persone, che ricoprono cariche federali, di assistere le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi alla Giustizia Sportiva. Il
Panti, che, peraltro, svolge la professione di avvocato, nella sua memoria difensiva, si è giustificato, assumendo di essersi
interessato della cosa, in quanto gli era stato richiesto un parere professionale da parte della società Serre, che aveva aiutato a
stendere il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana (si veda interrogatorio reso
all'Ufficio Indagini), non essendo a conoscenza della preclusione sancita dell'art. 24 comma 6 C.G.S.. L'incolpato ha,
naturalmente, ammesso che "l'ignoranza della legge non scusa". Tuttavia, nel suo comportamento (ammissione allo Zanetti che
una società gli aveva chiesto un parere, completa confessione all'Ufficio Indagini) è dato riscontrare non una condotta in mala
fede, ma, piuttosto, una leggerezza (peraltro non giustificabile). Di conseguenza, in conformità alle richieste del rappresentante
della Procura Federale, si ritiene di limitare la sanzione disciplinare alla ammonizione. Per questi motivi, la Corte Federale,
pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Penti Duccio responsabile della
violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
6 - RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL'8.5.1999
II Sig. Danilo Filippini, dichiarandosi legale rappresentante della A.C. Pro Patria et Libertate, in data 10 maggio 1999 ha
proposto reclamo contro la validità dell'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Lombardia, tenutasi l'8 maggio 1999,
"essendo stata impedita in modo illegittimo e coercitivo la partecipazione della A.C. Pro Patria et Libertate con pieno diritto
all'assemblea". II Filippini per giustificare la propria legittimazione a rappresentare l'associazione espone che dopo aver
rassegnato le dimissioni da dirigente della stessa il 10 novembre 1998 (nel reclamo si rilevano ripetuti errori materiali di data,
come da riscontro dei documenti, indicandosi l'anno 1999 invece del 1998) nel corso di un'assemblea straordinaria
dell'associazione, formalizzate con lettera 11 novembre 1998 indirizzata alla F.I.G.C., alla L.N.D., al Comitato Regionale
Lombardia ed al C.O.N.I.. In altra successiva assemblea, tenutasi il 6 maggio 1999, avrebbe accettato la nomina a Presidente
acquisendo con la carica nuovo tesseramento per la F.I.G.C.. Copia del verbale di assemblea sarebbe stato subito inoltrato agli
Organi Federali suddescritti nonché al C.O.N.I., anticipandola a mezzo fax. Non spiega il reclamante come sarebbe stata
impedita la partecipazione dell'associazione Pro Patria et Libertate all'Assemblea straordinaria del Comitato Regionale
Lombardia, ma dagli atti istruttori risulta che la stessa non è stata convocata. La Corte osserva: emerge sia dai documenti
allegati al reclamo, sia da quelli pervenuti dagli Uffici della F.I.G.C., che il Sig. Danilo Filippini era privo, al momento della
proposizione del reclamo, di poteri di rappresentanza dall'A.C. Pro Patria nell'ambito della F.I.G.C. perché non tesserato nè
tesserabile. La decisione della competente Commissione Disciplinare (C.U. n. 30 del 18 febbraio 1999) non reclamata dal
Filippini, appellata dal Procuratore Federale e confermata dalla C.A.F. (C.U. n. 31/C del 20 maggio 1999), ha ritenuto che,
essendosi il Filippini dimesso in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico, si è resa applicabile la disposizione di cui
all'att. 36, comma 7, delle N.O.I.F., che vieta un nuovo tesseramento di coloro che abbiano rinunciato ad uno precedente in
pendenza di procedimento disciplinare. Tale pronuncia è definitiva e quindi ha effetti di giudicato nell'Organizzazione
federale; lo stesso Comitato Regionale Lombardia, appena ricevuto notizia della nomina del Filippini a Presidente dall'A.C.
Pro Patria et Libertate, con lettera 7 maggio 1999, lo stesso giorno del ricevimento della notizia della nomina, avvertiva
l'associazione sportiva che non si poteva dar corso al nuovo tesseramento del Presidente come sopra nominato, a causa della
decisione dell'Organo disciplinare e, in particolare, per quanto disposto dalla sopra richiamata norma delle N.O.I.F.. II
reclamo, pertanto, siccome proposto da persona non tesserata, né tesserabile per la F.I.G.C., che non può avere in tale
Organizzazione rappresentanza dell'associazione, deve essere dichiarato inammissibile. Nè la Corte può accertare se esistano o
meno i presupposti per l'applicazione dall'art. 36, comma 7, N.O.I.F., dal momento che lo status di non tesserato e la non
tesserabilità del Filippini risulta non solo da provvedimento amministrativo (lettera 7 maggio 1999 del Comitato Regionale
Lombardia), ma anche da provvedimento definitivo di Organo giurisdizionale della F.I.G.C.. Per completezza è il caso di
ricordare che questa Corte, pronunciando sulla validità dell'Assemblea del Comitato Regionale Lombardia tenutasi il 7
novembre 1998 a seguito di reclamo della stessa A.C. Pro Patria et Libertate, affermò che, in osservanza dall'art. 15, comma 1 ,
sub A - a) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ultimo paragrafo, e del precedente art. 7, comma 5, sub c), hanno
diritto di partecipazione e di voto alle citate assemblee soltanto quelle società che abbiano portato a termine gli ultimi tre
campionati consecutivi. Tali requisiti non sono posseduti dell'A.C. Pro Patria come risulta "per tabulas", e quindi la stessa non
ha motivo di dolersi della mancata convocazione all'assemblea del Comitato Regionale Lombardia dell'8 maggio 1999. Per
questi motivi, la Corte Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Pro Patria et Libertate di
Busto Arsizio (Varese) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
7 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZlONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.
II Presidente Federale, con nota 23.12.1998 Prot, 5.1336/98, ha richiesto a questa Corte l'interpretazione dall'art. 40, comma 4,
delle N.O.I.F. per conoscere se l'applicazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva, che l'ultimo periodo di tale
comma espressamente prevede per l'ipotesi in cui il calciatore sottoscriva richiesta di tesseramento per più società nella stessa
stagione sportiva, possa estendersi anche al caso in cui un calciatore, con tesseramento già perfezionato ed in atto per una
determinata società, sottoscriva richiesta per altra e diversa società. La Corte osserva: nella disciplina delle N.O.I.F. sul
29
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, l'assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società, (salvo
espressa deroga ed eccezione contenuta nell'att. 41, comma 4, sul tesseramento militare) costituisce uno dei cardini
dell'ordinamento nella materia, che ha per fine la tutela della regolarità dello svolgimento delle gare, ritenuto fondamentale per
l'attività sportiva. Tanto ciò è vero che, oltre alla misura amministrativa della revoca del tesseramento, quando lo stesso violi il
divieto (art. 42 N.O.I.F.), le norme del Codice di Giustizia Sportiva prevedono gravi sanzioni disciplinari quali la perdita della
gara, cosiddetta "punizione sportiva", o la penalizzazione di un punto in classifica (art. 7 commi 5 e 8 Cod. Giust. Sport.) da
irrogarsi, rispettivamente, alla Società che ha fatto disputare la gara a un calciatore privo di legittimo titolo o a calciatore del
quale la F.I.G.C. abbia a revocare successivamente il tesseramento. Ciononostante, salvo quanto segue, l'ipotesi del calciatore
già tesserato per una società, quindi non libero da vincolo se "non professionista" e da vincolo di contratto se "professionista",
che richieda tesseramento per altra e diversa società, non è sanzionata dalla norma oggetto di interpretazione. Il comma 4
dall'art. 40 N.O.I.F. (ultimo periodo) dichiara sanzionabile una fattispecie, "richiesta" di tesseramento per più società nella
stessa stagione sportiva, del tutto diversa da quella della contemporaneità di tesseramento per più società; quest'ultima
presuppone che la richiesta sia stata accolta e che quindi si sia realizzata la contemporaneità dei tesseramenti. Infatti la
richiesta precede il tesseramento che si ha solo con l'accoglimento della stessa, quindi la pluralità di richieste non va confusa
con la pluralità di tesseramenti. Nel caso in esame la richiesta di calciatore già tesserato per altre società dovrà essere respinta
senza applicazione di sanzione perché la disposizione contenuta nell'art. 40, comma 4, N.O.I.F., che attiene alla richiesta di
tesseramento per più società nella stessa stagione sportiva è di stretta interpretazione e non va estesa al caso in cui un
calciatore, con tesseramento già perfezionato ed in atto con altra società, sottoscriva richiesta per altra e diversa società. Ciò
non significa peraltro che tale calciatore sia immune da sanzione ove la richiesta venga accolta e si venga così a verificare la
contemporaneità di tesseramenti assolutamente vietata dallo stesso art. 40, comma 4, N.O.I.F. (primo periodo). Come è
giurisprudenza pacifica degli Organi di giustizia sportiva la violazione del divieto rende applicabile la sanzione prevista
dell'art. 4, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva a carattere residuale, il quale commina la squalifica per un periodo non
inferiore ad un mese per "le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramento", peraltro in specifica
applicazione del generale principio di sanzionabilità delle violazioni dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni
disposizione vigente contenute nell'art. 9, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la Corte dichiara: L'art.
40, comma 4, delle N.O.I.F., va interpretato nel senso che l'ipotesi ivi prevista e sanzionabile concerne il solo caso in cui il
calciatore "nella stessa stagione sportiva" sottoscriva richieste di tesseramento per più società e non può estendersi al diverso
caso in cui un calciatore, già tesserato, sottoscriva richiesta per altra e diversa società. In tale ultima ipotesi il calciatore sarà
sanzionabile ai sensi del disposto di cui all'att. 4, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, solo se avrà conseguito, anche per
errore dello Ufficio federale, un altro tesseramento, a causa della violazione del divieto di cui all'att. 40, comma 4, N.O.I.F.
(primo periodo).
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DECISIONI INTEGRALI
DELLA
COMMISSIONE D’APPELLO
FEDERALE
STAGIONE SPORTIVA 1998 - 1999
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 2 LUGLIO 1998
1 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
CALCIATORE PELLEGATTI NEVIO E DELL’ANSPI ARIS S. POLO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI
ARTT.1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3B del 13.5.1998)
Il 23.3.1997 si disputava a Monfalcone nell’ambito del Campionato Allievi l’incontro ifa le squadre Aris S. Polo e Pro
Romans. L’arbitro riferiva che al 14' del 2° tempo il calciatore Ostan Marco del Pro Romans, dopo aver segnato una rete, era
stato violentemente colpito da un avversario che il Direttore di gara non aveva potuto identificare perché nello stèsso momento
volgeva le spalle all’accaduto;.aggiungeva l’arbitro che il calciatore colpito era stato trasportato all’ospedale per le cure del
caso. Il padre dell’atleta denunciava l’episodio di violenza del quale era rimasto vittima il figlio al Presidente del Comitato
Regionale Friuli - Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e questi trasmetteva l’atto alla Procura
Federale, la quale a sua volta investiva l’Ufficio Indagini per lo svolgimento degli opportuni accertamenti. All’esito
dell’istruttoria espletata risultava che l’Ostan era stato colpito con un pugno al capo dal portiere dell’Aris S. Polo, Pellegatti
Nevio, il quale aveva ammesso fa propria responsabilità, pur sostenendo di avere compiuto il deprecabile gesto perché
provocato dall’antagonista dopo la segnatura di una rete. Sulla base di tali accertamenti il Procuratore Federale con atto del
25.11.1997 deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica il calciatore Pellegatti Nevio per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.,
per avere tenuto la condotta violenta di cui si è detto, nonché la società Anspi Aris S. Polo per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato, ai sensi dall’art. 6 comma 2 C.G.S.. Il Giudice Sportivo, cori delibera pubblicata nel
Com. Uff. n. 38 del 13 maggio 1998, disponeva di non doversi procedere nei confronti del Pellegatti, e conseguentemente
assolveva dall’addebito la società.Contro tale decisione ha proposto rituale appello a questa Commissione il Procuratore
Federale chiedendo la punizione di entrambi i deferiti con l’applicazione della squalifica fino a tutto il 31.12.1998 al calciatore
e dell’ammenda di L. 300.000 alla società. L’appello è fondato per quel che attiene la responsabilità del Pellegatti Nevio. Il
Giudice Sportivo ha ritenuto di ravvisare "vizi" nell’atto di deferimento in quanto il fatto contestato si era svolto nell’ambito di
una gara ed era sfuggito alla valutazione dell’arbitro, il che escludeva la possibilità di conferire idoneità di iniziativa
processuale alla denuncia di carattere privato sporta dal genitore dell’infortunato; aggiungeva poi lo stesso Giudice che dalla
confessione del Pellegatti si ricavavano elementi di responsabilità anche a carico dell’Ostan, per il comportamento offensivo da
questi tenuto, senza peraltro che la Procura Federale avesse assunto alcuna iniziativa nei di lui confronti. Siffatte
argomentazioni non possono essere condivise. Il deferimento del calciatore era stato disposto per la violazione dall’art. 1
comma 1 C.G.S., i cui principi, cogenti per tutti i tesserati, sono stati palesemente violati dalla condotta antisportiva e violenta
posta in essere dal Pellegatti. La mancata percezione dell’episodio di violenza da parte dell’arbitro non può costituire motivo di
impunità per il responsabile, una volta che le indagini effettuate dall’Organo federale competente abbiano consentito di
individuarlo; vale la pena di ricordare che gli Organi di Disciplina hanno più volte sanzionato comportamenti
antiregolamentari posti in essere sul campo di giuoco sfuggiti alla percezione degli Ufficiali di gara, ma rilevati da
Collaboratori dell’Ufficio Indagini presenti sul terreno o sugli spalti. Nel caso specifico l’intervento sanzionatorio conseguente
alle indagini ritualmente disposte si appalesa vieppiù legittimo in quanto il Direttore di gara, a differenza di quanto si verifica
nei campionati maggiori, non godeva della collaborazione di assistenti qualificati e del c.d. quarto uomo, per non parlare della
mancanza di registrazioni televisive; in conclusione, la tutela per il soggetto passivo della violenza non può essere
misconosciuta per l’omessa individuazione del colpevole nel rapporto arbitrale, una volta che in tale atto, come risulta nel
presente caso, si sia dato conto dell’occorso e delle conseguenze derivatene per il calciatore oggetto della violenza ed il
responsabile sia stato successivamente identificato dall’organismo preposto alle indagini. È appena il caso di aggiungere che
l’argomentazione attinente al mancato deferimento dell’Ostan non poteva eliminare la responsabilità del Pellegatti, ma, se mai,
costituire motivo di attenuazione della pena da infliggergli, ove la circostanza della provocazione fosse risultata provata.
Valutate tutte le circostanze del caso il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica del calciatore a tutto il 31 ottobre
1998.Quanto all’Anspi Aris S. Polo se ne dispone invece il proscioglimento, non potendosi ravvisare la responsabilità
oggettiva della società nel caso di violazione di norme disciplinari da parte di un calciatore nel corso di una gara sul terreno dl
giuoco, in danno di avversari. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal
Procuratore Federale, infligge al calciatore Pellegatti Nevio la Sanzione della squalifica fino al 31.10.1998 e proscioglie la
Società dall'addebito contestato.
2- APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO A CARICO
DEI SIGG.RI GIAGNACOVO GIUSEPPE, MERCURI ANTONIO, SCIRE' SALVATORE, RONCHETTI ITALO E
ZANAGA FLORIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 5.3.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 32 del 5 marzo 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia - dinanzi alla quale erano stati deferiti dal Procuratore Federale con atto del 7.1.1998,- proscioglieva Antonio
Mercuri, Salvatore Sciré è Giuseppe Giagnacovo - già dirigenti dell’ A S Groane Calcio - dall’addebito di omessa
presentazione a convocazione disposta dall’ Ufficio Indagini, senza addurre giustificato motivo. Rilevava la Commissione
Disciplinare che ad un primo invito costoro non si erano presentati per addotta impossibilità; mentre la seconda convocazione,
inoltrata a mezzo degli uffici del Comitato Regionale era pervenuta ai destinatari il giorno successivo a quello fissato dal
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Collaboratore dell’Ufficio indagini. E quindi non emergeva alcuna violazione dell’art. 1 C.G.S.. Avverso tale decisione
ricorreva a questa C.A.F. l’Ufficio stesso, il quale, rilevato come la prima mancata presentazione non fosse stata in alcun modo
giustificata, chiedeva l’irrogazione a carico dei deferiti di un'equa sanzione.
L’appello è fondato. Come emerge dagli atti del procedimento - oltre che dal testo della delibera impugnata - in occasione della
prima convocazione da parte del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, i tesserati sopra citati avvisarono che non si sarebbero
presentati, ma non giustificarono minimamente tale decisione; che dunque deve ritenersi violatrice del generale obbligo di
correttezza imposto dall’art. 1 C.G.S.. Adeguata sanzione di tale comportamento omissivo appare quella della ammonizione.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge ai Sigg. ri
Giagnacovo Giuseppe, Mercuri Antonio e Sciré Salvatore la sanzione dell'ammonizione.
3- APPELLO DEL SIG. BERTOLETTI AMLETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 2031C del 30.6.1998)
Con reclamo 13.6.1997 il calciatore Breda Paolo chiedeva l’annullamento della lista di trasferimento a titolo definitivo
dell’A.C. Ospitaletto alla C.S. Trevigliese, assumendo di aver sottoscritto, alla presenza del padre e del Direttore sportivo
dell’Ospitaletto, una lista di trasferimento a titolo temporaneo, e che pertanto la firma figurante in calce alla lista di
trasferimento a titolo definitivo doveva ritenersi apocrifa. L’adita Commissione Tesseramenti, con ordinanza, disponeva
l’invio degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di accertare le modalità di formazione della lista. All’esito degli
accertamenti, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare competente Olivari Osvaldo, Direttore sportivo
dell’Ospitaletto, Bertoletti Amleto e Tormena Giovanni, rispettivamente Consigliere e Segrétario della C.S. Trevigliese
accusati di violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere l’Olivari formato e utilizzato una lista di
trasferimento falsa attestante la cessione a titolo definitivo del calciatore Breda Paolo dalla A.C. Ospitaletto alla C.S.
Trevigliese e per avere l’Olivari, il Bartoletti ed il Tormena, nelle rispettive qualità, dissimulato il titolo di trasferimento a
titolo temporaneo relativo al suddetto calciatore, nonché la C.S. Trevigliese, accusata della violazione di cui all’art. 6 commi 1
e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti e l’A.C. Ospitaletto,
chiamata a rispondere di violazione dall’art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati a
Olivari Osvaldo. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.
203/C del 30 giugno 1998, infliggeva a Olivari Osvaldo e a Bertoletti Amleto l’inibizione per mesi due ciascuno, a Tormena
Giovanni l’inibizione per mesi due, all’A.C. Ospitaletto l’ammenda di L. 400.000 e alla C.S. Trevigliese l’ammenda di L.
200.000. Avverso tale decisione ha proposto appello Bertoletti Amleto, adducendo la propria estraneità all'accusa mossagli.
Osserva la C.A.F. che l’impugnata delibera ritiene provato che il calciatore Breda ebbe a firmare di suo pugno una lista di
trasferimento, ma non quella a titolo definitivo depositata presso i competenti organi federali, bensì una lista di trasferimento a
titolo temporaneo. Pone a conforto del suo convincimento le dichiarazioni del calciatore e del di lui padre, una lettera a firma
del Presidente della Lions Villaggio Sereno (società d’origine del calciatore, datata 24.2.1997, nella quale si parla degli accordi
intercorsi tra le parti in ordine ad un "trasferimento temporaneo su modulo federale", e l’esito dalla perizia grafica disposta
dall’Ufficio Indagini, dove si attesta che la firma di Breda Paolo apposta sulla lista depositata è "frutto di un mal riuscito
tentativo di imitazione pedissequa prodotta da mano aliena". Conclude affermando che "... la formazione di un negozio
diverso da quello apparente è fuori discussione" e che "... vi è stato un accordo simulatorio al quale, per la falsificazione della
firma, risolta estraneo il calciatore, mentre non altrettanto può dirsi dei deferiti, che hanno ostentato un negozio giuridico
apparente ed hanno occultato l’intesa di porre in essere un negozio diverso da quello apparente". Bertoletti Amleto, con unico
motivo di appello, adduce di non aver preso parte in alcun modo al contestato addebito. Il gravame è fondato. Ed invero
emerge dagli atti che il Bartoletti fu solo, presente in sede nel momento in cui il Breda fu accompagnato dal padre, mentre non
e dimostrala una sua partecipazione alla pretesa dissimulazione. D’altro canto la responsabilità del medesimo è solo
apoditticamente affermata dai primi giudici, senza alcun riscontro con le risultanze istruttorie del procedimento. Stima pertanto
la C.A.F. di dover accogliere il proposto appello e di dover annullarne la gravata delibera la dove punisce il Bertoletti. Per
questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal Sig. Bertoletti Amleto, annulla l’impugnata
delibera nella parte che infliggeva la sanzione dell'inibizione per mesi due a carico dell’appellante. Ordina restituirsi la tassa
versata.
4 - APPELLI DELL’A.S. SPORTLAND F.C. CELANO E DEL CALCIATORE CIACCIA GIOVANNI AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.1999 INFLITTA A QUEST’ULTIMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 66 del 4.6.1998)
L'A.S. Sportland FC. Celano ha inoltrato in data 11.6.1998 preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al C.U. n. 66 del 4 giugno 1998, relativa alla squalifica fino al
3.10.1999 inflitta al calciatore Ciaccia Giovanni. Autonomo reclamo ha proposto, in data 16.6.1998, anche il succitato
calciatore che ha richiesto una ulteriore congrua riduzione della squalifica (già ridotta dalla Commissione Disciplinare dal
31.5.2000 al 3.10.1999). Entrambi gli appelli, che debbono essere riuniti per connessione, trattando lo stesso oggetto, sono
inammissibili. In particolare quello della A.S. Sportland FC. Celano in quanto non risultano inoltrati i motivi di appello e
quello del Ciaccia, per intempestività, ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., posto che l’appello risulta inoltrato in data
16.6.1998, oltre quindi i 7 giorni prescritti dalla richiamata norma, a fronte nella pubblicazione del Comunicato Ufficiale,
riportante la decisione impugnata, avvenuta in data 4.6.1998. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra
33
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
proposti dall’A.S. Sportland FC. Celano di Celano (L’Aquila) e dal calciatore Ciaccia Giovanni, così dispone: - dichiara
inammissibile l’appello dell’A.S. Sportland FC. Celano per omesso invio dei motivi di appello; - dichiara inammissibile
l’appello del calciatore Ciaccia Giovanni, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività. - ordina incamerarsi le relative
tasse.
5 - APPELLO DEL MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
FINO AL 30.10.1998, IN RELAZIONE ALLA GARA MONTALTO CALCIO / SAMBIASE DEL 19.4.199
8 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 104 del 2.6.1998)
La società Montalto Calcio di Montalto Uffugo propone reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 in data
2 giugno 1998, che parzialmente accoglieva il ricorso avanzato dalla società medesima contro il provvedimento del Giudice
Sportivo presso lo stesso Comitato, riducendo la squalifica del campo di giuoco, inflitta fino al 31 dicembre 1998 per il
comportamento violento dei suoi sostenitori nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, prima e dopo la gara del
Campionato di Promozione Montalto Calcio/Sambiase del 19 aprile 1998, a tutto il 30.10.1998. L’attuale impugnazione è però
inammissibile per non essere stati osservali i termini perentori indicati dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Tale norma, infatti,
dispone che i reclami di parte avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Commissione
d’Appello entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è resa nota la
decisione che si impugna. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto Comunicato Ufficiale n. 104
del 2 giugno 1998 mentre il reclamo è stato trasmesso dalla società ricorrente con raccomandata in data 10 giugno 1998. La
tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività,
l’appello come sopra proposto dal Montalto Calcio di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
6- APPELLO DELL’U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MINAUDA CARMINE A DIVERSE GARE IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L. N. D. - Com. Uff. n. 215 del 5.6.1998)
Con atto del 13.5.1998 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti deferiva alla competente Commissione Disciplinare presso
la Lega medesima la società Boys Caivanese ed í1 calciatore Minauda Carmine per violazione della norme di cui agli arti. 1 e 7
del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione adita, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 215 del 5 giugno 1998,
dichiarava i deferiti responsabili dei fatti loro ascritti, e per l’effetto infliggeva alla società la sanzione sportiva della perdita
della gara Anagni/Boys Caivanese del 3.5.1998 con il punteggio di 0 a 2 nonché la ulteriore sanzione dèlla penalizzazione di
cinque punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e al calciatore Minauda Carmine la squalifica fino al
31.10.1998. Avverso tale decisione ha proposto appello l’U.S. Boys Caivanese, adducendo la inammissibilità del deferimento e
la eccessività della punizione inflitta. Il gravame non ha fondamento. Ed invero il deferimento, che imputa alla società
appellante la irregolare utilizzazione del calciatore Minauda Carmine - per non avere questi mai scontato la squalifica per due
gare a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 305 del 2.7.1997 - fu
disposto nel termine previsto dall’art. 19 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo terminato il campionato solo in
data 10.5.1998 con lo svolgimento dei recuperi Giovani Cardito/Giugliano e Terracina/Campobasso e dello spareggio
Casertana/Pozzuoli. D’altro canto le punizioni inflitte appaiono congrue, conformi alla previsione regolameritare ed
insuscettibili, quindi, della invocata riduzione. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’U.S. Boys Caivanese di Caivario (Napoli) ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DEL 9 LUGLIO 1998
1APPELLO
DELLA
S.S.
MONTEFIASCONE,
AVVERSO
DECISIONI
SEGUITO
GARA
MONTEFIASCONE/BOLSENA DEL 19.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 114 del 28.5.1998)
L'A.S. Montefiascone in persona del legale rappresentante, Presidente Micarelli Roberto, ha proposto ricorso, sottoscritto
anche dai calciatori Cecchetti Daniele, Siragusa Giuseppe e Santini David, avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 pubblicato il 28 maggio 1998, chiedendo: 1 ) la
ripetizione della gara irritualmente sospesa; 2) la revoca delle squalifiche inflitte ai succitati calciatori; 3) in subordine, la
riduzione delle stesse sanzioni; 4) la trasmissione della pratica all'Ufficio Indagini per ulteriori accertamenti. Osserva questa
Commissione che la delibera della Commissione Disciplinare deve essere integralmente confermata non contenendo il citato
ricorso alcun elemento nuovo e determinante rispetto a quanto già sostenuto nel ricorso al Giudice di seconda istanza. I fatti,
come risultanti dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni del giudice di gara, non
lasciano dubbi circa la loro gravità e le singole responsabilità dei calciatori coinvolti. D'altra parte, la posizione del Santini è
stata oggetto di particolare esame che ha già indotto la Commissione Disciplinare ad una congrua riduzione della sanzione
inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Montefiascone di Montefiascone
(Viterbo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
2- APPELLO DELL’U.S. SCIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCIARA/CORLEONE DEL 29.3.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 27.5.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 52 del 27 maggio 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia
dichiarava inammissibile il reclamo interposto dell’U.S. Sciare avverso la regolarità della gara Sciara/Corleone, svoltasi il
29.3.1998 per il Campionato di 1^ Categoria, per l’asserita irregolarità della posizione del calciatore Francesco Gagliano;
rilevava, infatti, la Commissione Disciplinare che la data della raccomandata di inoltro (4.5.1998) superava il termine di
quindici giorni dalla disputa della gara medesima, stabilito dell’art. 37 comma 3 C.G.S.. Avverso tale decisione ricorreva a
questa C.A.F. l’U.S. Sciare, la quale deduceva di avere avuto conoscenza della squalifica del calciatore in questione per doppio
tesseramento (motivo della irregolarità della sua partecipazione alla gara suddetta), solo quando era stato pubblicato il
comunicato ufficiale di riferimento e cioè il 29.4.1998; rispetto a tale data, il reclamo era quindi tempestivo.
Conseguentemente richiedeva l’assegnazione a proprio favore della gara in oggetto. L’appello è infondato. La decisione
disciplinare adottata nei confronti del calciatore sopra indicato (che, già tesserato per altra società, aveva sottoscritto una
richiesta di tesseramento anche per la controparte dell’appellante), non può avere effetto retroattivo ed incidere sulla regolarità
della gara in oggetto, al di là dei termini cronologicamente fissati dell’art. 37 comma 3 C.G.S. e correttamente richiamati
nell'impugnata delibera. L’appello va pertanto respinto e la relativa tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l’appello come innanzi proposto dell’U.S. Sciare di Sciara (Palermo) è dispone incamerarsi là tassa versata.
3- APPELLO DELL'U.S; SAMBENEDETTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.6.1999
INFLITTA AL CALCIATORE PAGANINI NICOLA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia · Com. Uff. n. 43 del 28.5.1998).
L’U.S. Sambenedettina ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia, di cui al C.U. n. 43 de1 28 maggio 1998, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, è stata ridotta
dal 30.10.1999 al 5.6.l999, la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Paganini Nicola dal Giudice Sportivo presso detto
Comitato (Com. Uff. n. 37 del 16 aprile 1998) in relazione all'incontro Medole/Sambenedettina del 5.4.1998, chiedendone
un’ulteriore riduzione. Rileva la C.A.F. che il comportamento del Paganini è già stato ampiamente e correttamente valutato
dalla Commissione Disciplinare, alla luce degli atti ufficiali e tenuto conto delle argomentazioni svolte in quella sede dalla
ricorrente,valutazione che si ritiene quindi di dover condividere e, pertanto l’appello deve essere rigettato. Per questi motivi Ia
C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Sambenedettina di San Benedetto Po (Mentova) e dispone
incamerarsi la relativa tassa.
4- APPELLO DELL’U.S. TMG SAN MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.1999
INFLITTA AL CALCIATORE UGOLINI MASSIMILIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 59 del 4.6.1998).
Il Presidente dall’U.S. T.M.G. San Massimo ha presentato appello avverso i provvedimenti assunti dalla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto (Com. Uff. n. 59 del 4 giugno 1998) nei confronti del calciatore Ugolini
Massimiliano. L’appello è inammissibile pei il mancato rispetto dei termini per la proposizione dei reclami in ultima istanza (7
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera che si intende impugnare) stabiliti dall'art. 27
n. 2 lett. a) C.G.S.,che hanno natura.di termini perentori ai sensi dell’art. 23 n. 12 dello stesso Codice. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, ai. sensi dall'art. 27 h. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’U S.
T.M.G. San Massimo di Verona ed ordina incamerarsi la tassa versata.
5- APPELLO DELL’A.C. AREZZO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.S.
PONTEVECCHIO IN ORDINE AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA IN RELAZIONE
ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO TRA LA SOCIETÀ RECLAMANTE ED IL CALCIATORE FIRLI FEDERICO
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 30.1.1998)
Con atto del 15.12.1997 l’A.S. Pontevecchio chiedeva che venisse accertato il suo diritto a percepire il premio di
addestramento e formazione tecnica derivante dal tesseramento del calciatore Firli Federico a favore dall’A.C. Arezzo. Con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 30.1.1998, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il
reclamo e condannava l’A.C. Arezzo a corrispondere alla società istante la somma di lire 15.000.000 oltre gli interessi legali
maturati e maturandi dal 9.8, 1997. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.C.
Arezzo contestando il diritto dell’A.S. Pontevecchio; a suo parere la controparte non può pretendere il premio invocato in
quanto il calciatore Firli Federico, essendo nato il 27.4.1972, alla data del tesseramento per l’A.C. Arezzo, avvenuta il
9.8.1997, aveva un’età superiore a quella per la quale a previsto il premio. Il gravame non ha fondamento. Ed invero il
combinalo disposto dall’art. 99 comma 3 N.O.I.F. e allegata Tabella B, nel prevedere che a seguito della stipula da parte del
calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista" la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è
tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore. un premio di preparazione e formazione tecnica.
indica vari parametri fissati con riferimento all’età del calciatore interessato. Dalla lettera della disposizione normativa si
ricava chiaramente che nella indicazione dell'età ultima che dà diritto al premio debba comprendersi l'intero periodo che
precede il compimento dell’anno successivo. Essendo stato il Firli tesserato allorché non aveva ancora compiuto il
ventiseiesimo anno di età, esatta appare l'impugnata decisione là dove. avuto riguardo allo scaglione della fascia di età da 22 a
25 anni compiuti, considera perdurante il diritto dell’A.S. Pontevecchio al conseguimento del premio. Il rigetto dell’appello
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
comporta l’incameramento deva tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’A.C. Arezzo
di Arezzo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
6- APPELLO DELL’A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SAMBATELLO/PRO
PELLARO DEL 30.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff, n. 108 del 9.6.1998).
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 95 bis del 4.5.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria provvedendo in merito alla gara Sambatello Calcio/Pro Pellaro, disputata il 30.4.1998 per il Campionato Regionale Juniores rilevava che nel corso della stessa vi era stata una invasione del campo da parte dei sostenitori della società ospitante e che
l’arbitro era stato colpito ripetutamente sia da taluni di costoro che da ben individuati calciatori della medesima società;
conseguentemente infliggeva all’A.S. Sambatello Calcio la punizione sportiva della perdita della. gara; escludeva la società dal
prosieguo della manifestazione e ne squalificava il campo per ogni attività federale sino a tutto il 30.6.1999. E inoltre, per
quanto ancora qui rileva, squalificava fino al 30.6.2001 l’allenatore Babuscia Pasquale e i calciatori Cartisano Paolo, Corrado
Nicola, Canale Pasquale, Laurendi Vincenzo e Gatto Angelo. Tale decisione era reclamata dinanzi alla Commissione
Disciplinare presso detto Comitato, la quale, con delibera pubblicata nel C.U. n. 108 del 9 giugno 1998, ritenuti confermati i
fatti descritti dall’arbitro e recepiti dal Giudice Sportivo, valutandoli in parte meno gravi, riduceva la squalifica del campo di
giuoco fino al 31.12.1998 e l’inibizione dell’allenatore fino al 31, 10.1998, confermando nel resto la prima pronuncia. Si
appella ora a questa C.A.F. l’A.S. Sambatello Calcio, contestando la veridicità degli atti ufficiali e, in particolare, la possibilità
dell’arbitro di identificare, nella difficile situazione ambientale da lui stesso descritta, i suoi aggressori in numero così
rilevante. Mentre la responsabilità principale andava addebitata al modesto numero di facinorosi introdottisi sul terreno di
giuoco, contro la volontà della società appellante. Del resto, non vi era perfetta corrispondenza. fra rapporto dell’arbitro e del
Commissario di campo, per cui era chiaro che il Direttore di gara aveva travisato o malamente percepito i fatti accaduti.
Chiedeva pertanto la revoca della decisione appellata. L’appello è infondato. I fatti, già ridimensionati nel loro aspetto
sanzionatorio, dalla Commissione Disciplinare, sono tuttavia chiaramente descritti negli atti ufficiali, laddove, al contrario di
quanto afferma l’appellante, non è dato rilevare contraddizioni su aspetti decisivi, ma solo piccole discrasie marginali, che non
infirmano la ricostruzione dei gravi episodi descritti particolarmente dal Direttore di gara. E dunque, è del tutto ipotetica e
indimostrata la tesi dell’A.S. Sambetello Calcio, che l’arbitro non abbia potuto individuare i suoi aggressori, confondendo
semmai pubblico e giuocatori; affermazione, quèsta, che, al di là di tutto, non tiene conto degli specifici dati identificativi a
disposizione dell’arbitro (i tesserati indossano una maglia numerata). Appare poi vano il tentativo di ridimensionare
ulteriormente la gravità dell’accaduto, parendo invece congruamente sanzionati, allo stato, tutti gli aspetti di indisciplina
esaminati nelle precedenti sedi. L’appello deve dunque essere rigettato; la relativa tassa va incamerata. Per i suesposti,motivi
la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Sambatello Calcio di Reggio Calabria ed ordina
l’incameramento della tassa versata.
7- APPELLO DEL F.C. ,INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 1
GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RONALDO LUIS NAZARIO E DELL'AMMENDA DI
L. 15.000.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 3 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 421 del 19.6.1998).
Con atto del 30.4.1998 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti
il calciatore Luis Nazario Ronaldo,tesserato per la società F.C. Internazionale Milano; nonché la stessa società di appartenenza,
per avere il primo formulato giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Juventus/Inter del 26.4.1998 e della classe
arbitrale nel corso di dichiarazioni rilasciate alla Stampa e in una trasmissione televisiva. La Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 421 del 19 giugno 1998, infliggeva al calciatore la squalifica di una giornata effettiva di
gara e alla società l’ammenda di lire 15.000.000. Avverso tale decisione ha proposto appello il F.C. Internazionale Milano,
invocando la revoca delle inflitte sanzioni o, in subordine, una loro congrua riduzione. La società appellante accusa la
Commissione di primo grado di non aver tenuto nella dovuta considerazione il particolare contesto in cui il tesserato rese le
dichiarazioni per le quali è stato squalificato; più specificamente, di non aver considerato la circostanza che egli parlò mosso
dal disappunto e dalla delusione "... nell’immediato dopo partita di una gara d’importanza decisiva per l’Inter... nella quale egli
e la società nerazzurra di erano sentiti vittime di una grossa ingiustizia, documentata dalla stampa e dalle televisioni di tutto il
mondo"; soggiunge che "... non può essere irrilevante l’assoluta anomalia della situazione venutasi a creare, che rende
comprensibile lo sfogo verbale di un personaggio sempre assai corretto, spontaneo ed equilibrato, quale Ronaldo, sfogo
espresso comunque con toni civili e privo di qualunque intento offensivo..."; lamenta altresì che i primi giudici non abbiano
attenuato in qualche modo le sanzioni, considerando l’esemplare correttezza del giocatore "in altre innumerevoli occasioni". Il
gravame non ha fondamento. Ed invero non può attribuirsi effetto esimente al particolare stato d’animo del calciatore, che
nella congiuntura attribuiva all’arbitro dell'incontro - ritenuto responsabile di non aver concesso un rigore all’Inter - e agli altri
suoi colleghi la deliberata intenzione di favorire la squadra avversaria, né intendere quelle frasi come espressione di un lecito
diritto di critica, tese com’erano a ledere la reputazione dei predetti ("questa è una vergogna da far vedere a tutto il mondo...
dopo questa partita e anche dopo altri episodi, mi sento derubato... quando si gioca undici contro dodici diventa triste... non si
può andare avanti così, con gli arbitri sempre a favore della Juventus... è diventato determinante l’arbitro"). D’altro canto le
circostanze indicate dall’appellante quali attenuanti sono state già considerate dalla Commissione Disciplinare per potere
infliggere al calciatore Ronaldo e alla sua società di appartenenza sanzioni più contenute rispetto a quelle che erano state
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
richieste dal Procuratore Federale (due giornate di squalifica per l’atleta e lire 30.000.000 di ammenda per la società). Le
sanzioni adottate appaiono quindi congrue, insuscettibili di ulteriori modifiche in melius. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l’appello come sopra proposto dal FC. Internazionale Milano di Milano e dispone incamerarsi la relativa tassa. Il rigetto
dell’appello comporta l’ incameramento della tassa di reclamo.
8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. CURSI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CURSI/AUDAX S.
CASSIANO DEL 16.2.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 31 del 13.3.1997)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 13 marzo 1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Puglia infliggeva ai calciatori Anchora Mauro e Polimeno Danilo dell’U.S Cursi la squalifica fino al 30.9.2000 e al calciatore
Longo Roberto, anche dell’U.S. Cursi, la squalifica fino al 16.2.2001. In tale decisione i calciatori venivano riconosciuti
colpevoli di avere percosso l’arbitro della gara, in particolare l’Anchora di averlo colpito con un pugno sulla tempia sinistra, il
Longo con un pugno allo zigomo destro ed il Polimeno con un calcio alla regione addominale. Propone ricorso per revocazione
l’U.S. Corsi, adducendo che il calciatore Anchora Mauro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si è accollato ogni
responsabilità dell'accaduto, scagionando in particolare il compagno di squadra Longo Roberto. Il ricorso è inammissibile. La
prodotta dichiarazione non integra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva per poter
giustificare il giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra
proposto dell’U.S. Cursi di Cursi (Lecce) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CANIL VIRGINIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO
AL 20.2.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL’ART 1 COMMA 1 C.G,S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto- Com. Uff. n. 57 del 21.5.1998)
il Sig. Canil Virginio, Piesidente della A.C. Fin.Eco Leasing Bessica ha proposto in data 19.6.1998 "istanza per revocazione
della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n 57 del 21
maggio 1998, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per comportamenti antiregolamentari tenuti in
occasione della gara Fin.Eco Leasing Bessica/S. Sebastiano del 15.2.1997 in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., gli veniva
inflitta la sanzione della inibizione fino al 20.2. 1999, sostenendo che non gli era stato consentito di essere presente al giudizio.
Osserva questo Collegio che la suddetta istanza è inammissibile non rientrando quanto prospettato fra le ipotesi in cui
ammesso il giudizio per revocazione, ai sensi dell’art. 28 C.G.S.. L’istanza stessa peraltro non può neppure essere valutata
considerandola quale appello, in quanto evidentemente tardiva, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal Sig. Canil Virginio ed ordina
incamerarsi la relativa tassa.
10 - APPELLO DELL'A.S. MESSINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/MESSINA DEL
19.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n 56 del 12 6 1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 49 del 6.5.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il
reclamo interposto dall' A.S. Messina Calcio avverso la regolarità della gara Nissa/Messina, disputatasi il 19.4.1998 per il
Campionato di Eccellenza. Osservava il Giudice Sportivo che, per quanto la gara in oggetto, che, per decisione degli Organi
disciplinari, si sarebbe dovuta svolgere a porte chiuse, avesse invece registrato la presenza indebita di spettatori, si era
regolarmente disputata, non avendo costoro posto in essere alcuna condotta che influisse sul suo svolgimento; e altrettanto
doveva dirsi per il comportamento di tesserati della controparte, relativamente ai quali l’arbitro aveva adottato tempestive
decisioni. Tale delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare (cfr. C.U. n. 56 del 12 giugno 1998), cui l’A.S.
Messina Calcio ricorreva e che rilevava come tanto l’accesso vietato di un certo numero di spettatori, quanto le manifestazioni
di intemperanza e addirittura di violenza da parte di tesserati (il Presidente e un calciatore dell’U.S. Nissa) non avessero
influito sulla regolarità della gara, in quanto costituenti situazioni individuate dall'arbitro e assoggettate ad opportuna sanzione
anche in sede disciplinare. Si appella ora, avverso tale decisione a questa C.A.F. la A.S. Messina Calcio rilevando anzitutto che
la violazione dell’ obbligo di disputare la gara in oggetto a porte chiuse, era di per sé motivo valido per l’applicazione,dell’art.
7 C.G.S. a suo favore; mentre doveva aggiungersi che, comunque, la partita si era svolta in un clima di intimidazione e
violenza (del resto consueto per la controparte, che, nel corso della stagione sportiva, era stata reiteratamente sanzionata per,
l’indisciplina di tesserati, dirigenti e sostenitori), che emergeva dagli atti ufficiali e richiedeva, a sua volta, uno specifico
provvedimento sanzionatorio della irregolarità della disputa. L’appello è fondato. A prescindere dagli episodi che hanno
contrassegnato lo svolgimento della gara in questione - e che, correttamente, la delibera impugnata ha ritenuto ininfluenti sotto
l’aspetto della regolarità della medesima, essendo stati controllati e sanzionati nelle Sedi opportune, deve rilevarsi che la
circostanza - pacifica agli atti - secondo la quale la partita si svolse a porte aperte, per la presenza di un apprezzabile numero di
sostenitori (esclusivamente della società Nissa), va considerata tale da inficiare appunto la sua regolarità. L’obbligo di giuocare
a porte chiuse, consistendo in una specifica ed ineludibile sanzione disciplinare, costituiva invero condizione prioritaria per il
regolare andamento dell’incontro; tanto da poter tranquillamente ritenersi che se l’arbitro non avesse consentito a farlo
svolgere, se non previo allontanamento di tutti gli spettatori abusivi e tale disposizione non fosse stata osservata, la gara, non
disputata. sarebbe stata data persa nei confronti della società ospitante. La circostanza che il Direttore di gara non abbia a ciò
provveduto, non esime dalla considerazione che in ogni caso, la evidente inottemperanza verso una decisione disciplinare (dai
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
notevoli riflessi sull’andamento dell'incontro) rafforza da un lato il pessimo curriculum della società Nissa e documenta,
dall'altro la irregolarità di svolgimento della gara. Poiché la responsabilit8 dell’evento è chiaramente riconducibile alla
condotta della suddetta società, va applicato nei suoi confronti il disposto dell’art. 7 C.G.S., con inflizione della perdita della
gara per 2 a 0. All’accoglimento dell’appello segue la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in
accoglimento dell'appello come sopra proposto dall’A.S. Messina Calcio di Messina, annulla le impugnate delibare ed infligge
all’U.S. Nissa la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Dispone restituirsi la tassa versata.
11 - APPELLO DELL’A.S. SAN COLOMBANO SEGROMIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VALFREDDANA/SAN COLOMBANO SEGROMIGNO DEL 16.5.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 47 del 19.6.1998)
Il referto arbitrale concernente la gara di cui è causa (Valfreddana/San Colombano) segnala, nel supplemento integrativo, la
presenza in campo, dal 39' al 41' del secondo tempo, di un calciatore di riserva, Rugani Giacomo n. 13 del G:S. Valfreddana,
senza che fosse stata operata la sostituzione del titolare. Secondo il rapporto arbitrale "la presenza in campo del Rugani non ha
sicuramente influito sullo svolgimento della gara,. sia per la breve durata, sia perché non è nemmeno mai entrato in possesso
del pallone: viceversa mi sarei immediatamente accorto della sua presenza in campo".
In esito ai ricorsi presentati dall'A.S. San Colombano Segromigno, sia il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di
Lucca (Coni. Uff. n. 41 del 30 maggio 1998), sia la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (Com.
Uff. n. 47 del 19 giugno 1998), hanno ritenuto applicabile l’art. 7 comma 4 C.G.S.; di conseguenza hanno ritenuto che
l'irregolare presenza in campo del Rugani non sia stata tale da inficiare la regolarie8 stessa della gara. E stata così dichiarata la
regolarità della gara con il risultato di 1-0 conseguito sul campo (fatti salvi i diversi provvedimenti disciplinari già adottati).
Questa C.A.F. osserva che - secondo l’espressione letterale dell’art. 7 comma 4 C.G.S. - spetta agli Organi di giustizia sportiva
stabilire se e in quale misura le fattispecie anomale verificatesi in gara abbiamo avuto influenza sulla regolarità dello
svolgimento della competizione sportiva. Nel caso in esame l’attenta considerazione del rapporto integrativo dell'arbitro e di
tutti gli atti di causa, nonché del ricorso presentato dall'A.S. San Colombano, inducono questa C:A.F. a ritenere necessaria una
interpretazione fondata sul legame stretto fra applicazione dall’art. 7 comma 1 e disposto del comma 4. In sostanza la
valutazione discrezionale rimessa a questa Commissione sottolinea la serietà ed il rilievo oggettivo della specifica irregolarità
sicuramente verificatasi (con la presenza in campo di un calciatore in più nel finale di gara); non sembra possibile pervenire
con sufficiente sicurezza alla valutazione della "ininfluenza" della fattispecie rispetto allo svolgimento della gara. Per questi
motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. San Colombano Segromigno di San
Colombano Lucca), annulla le impugnate delibere ed infligge al G.S. Valfreddaria la punizione sportiva di perdita della
suindicata gara con il punteggio di 0-2.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 1998
1 - APPELLO DELL’A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DI
CALCIATORI DIVERSI DALLA POL. CAMPOBELLO AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione
Tesseramenti Com. Uff. n. 301D - Riunione del 24.4.1998)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998, la Commissione Tesseramenti, pronunciando sui
reclami proposti da Genna Michele, Presidente pro-tempore della Polisportiva Campobello, disponeva l’annullamento delle
liste di trasferimento dei calciatori Tamburello Francesco, Rovere Francesco, Maggio Carlo, Di Maria Giuseppe, Continisio
Giovanni, Giardina Salvatore e Cusumano Giuseppe a favore dell’A.S. 2000 Campobello per apocrifia delle firme del
Presidente pro-tempore della Polisportiva Campobello, deferiva alla Commissione Disciplinare il Presidente suddetto, la
medesima A.S. Campobello 2000 ed i calciatori indicati, e trasmetteva gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Avverso tale
decisione ha proposto appello l’A.S. 2000 Campobello Calcio. Il reclamo è inammissibile, giacché non risulta inviata copia dei
motivi alle controparti, sì come prescrive l’art. 23 n. 5 C.G,S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi
dall’art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alle controparti, l'appello come innanzi proposto dell’A.S. 2000
Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata.
2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CUBEDDU EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
FINO AL 24.3.2001 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN
QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Genova del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 34 del 28.3.t996)
Il Sig. Cubeddu Eugenio, tesserato con la Polisportiva Arenzano, in qualità di dirigente, ha proposto ricorso per revocazione a
questa C.A.F, ai sensi dall'art. 28 C.G.S., avverso la inibizione a tutto il 24.3.2001, con proposta al Presidente Federale di
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato
Provinciale di Genova del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; in esito all'incontro del Campionato Provinciale Allievi
Cogoleto/Arenzano del 24.3.1996. (Com. Uff. n. 34 del 28 marzo 1996). La sanzione in parola era motivata dal fatto che; al
termine della gara, il Cubeddu era entrato nello spogliatoio dell’arbitro, gli aveva rivolto frasi offensive e sferrato un violento
pugno colpendolo alla gola, a seguito del quale l’arbitro si recava al Pronto Soccorso di San Martino, dal quale veniva dimesso
con una prognosi di cinque giorni. Il Cubeddu porta a motivo del ricorso l’avvenuta archiviazione, da parte dell’A.G.O. del
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
procedimento penale instaurato nei suoi confronti a seguito dei fatti di cui trattasi. Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti,
in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è
riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’att. 28 C.G.S.. Ed invero, nessuna di tali ipotesi è ravvisabile nel caso in esame,
nel quale si sottopone l’estinzione di un procedimento penale per remissione e accettazione della querela in relazione al reato
di ingiurie ed una decisione del G.I.P. di Genova che archivia un procedimento penale relativo alle lesioni per insufficienza
delle prove riscontrate dall’ A.G.O.. Non sussistono, pertanto, gli estremi di un ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 28
C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Cubeddu
Eugenio e dispone l’incameramento della tassa versata.
3 - APPELLO DELLA POL. CAFFARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VATTARO/CAFFARESE DEL
10.6.1998.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige.- Com. Uff. n. 58 del 25.6.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n 54 del 12.6.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Trento respingeva il
reclamo interposto dalla Pol.Caffarese Avverso la regolarità della gara Vattaro/Caffarese, disputata il 10.6.1998 per il
Campionato di 2° Categoria rilevando che, dopo una interruzione dovuta al guasto dell’impianto elettrico, la gara stessa era
potuta regolarmente riprendere in quanto; anche con un pilone illuminante su quattro spento l’arbitro aveva reputato che vi
fosse sufficiente visibilità. Tale delibera era confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Trentino-Alto Adige (C.U. n. 58 del 25 Giugno 1998), cui la Pol. Caffarese si era rivolta. Quest’ultima si appella ora a questa
Commissione, sostenendo che la gara non aveva avuto regolare sviluppo proprio per l’insufficienza della illuminazione;
l’impianto, invero, èra stato omologato sulla base di quattro fonti luminose; mentre sola tre avevano funzionato per l’intera
partita. Era quindi chiesta l’applicazione dell’art. 7 C.G.S. in favore dell’appellante, o almeno la ripetizione della gara.
L’appello è infondato. Per tutto ciò che attiene la regolarità delle condizioni estrinseche, nelle quali una partita si svolge
(praticabilità del campo, condizioni di visibilità per nebbia o altro evento anche accidentale) il giudizio dell’arbitro è, in via
esclusiva, l’unica fonte cui la disciplina sportiva possa attingere. È ovvio che quattro fonti di illuminazione forniscano
condizioni di luce migliori rispetto a tre sole; ma ciò non significa che la visibilità in concreto fosse tale da non consentire il
regolare svolgimento del giuoco. In quest’ultimo senso, la risposta del Direttore di gara è ampiamente positiva, né può essere
per altre considerazioni disattesa. L’appello va rigettato con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla PoI.. Caffarese di Ponte Caffaro (Brescia) ed ordina l'incameramento della
relativa tassa.
4 - APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 INFLITTAGLI IN
RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/TORINO DEL 21.6.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, provvedendo in ordine alla gara del Campionato di Serie B
(spareggio) Perugia/Torino, disputata il 21 giugno 1998, infliggeva al Torino Calcio l’ammenda di L. 60.000.000 per le
intemperanze poste in essere dai sostenitori di quella società. Avverso la predetta delibera veniva inoltrato reclamo alla
competente Commissione Disciplinare, la quale riduceva l’ammenda a L. 50.000.000. Il Torino Calcio ha proposto appello a
questa C.A.F. e, ribadite le argomentazioni svolte nel precedente grado del procedimento; ha chiesto un’ulteriore congrua
riduzione dell’ammenda. L’appello non è meritevole di accoglimento. Invero la condotta tenuta dai sostenitori del Torino si è
estrinsecata, prima dell’inizio e nel corso della gara, in manifestazioni di intemperanza, dettagliatamente descritte negli atti
ufficiali, la cui gravità non può revocarsi in dubbio: basti pensare al nutrito lancio di oggetti in campo che ha ritardato l’inizio
dell’incontro e agli attentati all’integrità fisica di uno degli assistenti dell’arbitro. Ne consegue, al di là di inammissibili
confronti con diverse fattispecie, che l’entità dell’ammenda, così come determinata dalla Commissione Disciplinare, non
appare eccessiva, tenuto conto detto spessore delle infrazioni commesse. L’impugnata delibera merita quindi conferma, con
l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Torino Calcio di Torino ed
ordina incamerarsi la tassa versata.
5 - APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRICARICO FABIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998)
Il Torino Calcio ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti, di cui al C.U. n. 2 del 3 luglio 1998, relativa alla conferma della sanzione della squalifica per
due giornate di gara comminata al calciatore Tricarico Fabio dal Giudice Sportivo di detta Lega perché "a giuoco fermo
colpiva un avversario con una gomitata al volto" in occasione della gara Perugia/Torino del 21.6.1998. Sostiene la ricorrente
che nessuna volontarietà era possibile attribuire al gesto puramente istintivo del Tricarico mentre, ai fini dell’attenuazione della
sanzione, doveva considerarsi che il fatto si era verificato quando stava per essere battuto un calcio d’angolo, quindi in fase di
giuoco, come altre volte ritenuto in decisioni pronunciate da questo organo; conclude chiedendo la riduzione della squalifica a
una giornata. Ritiene la C.A.F. che la tesi della involontarietà del fatto non può trovare accoglimento in quanto dal referto
risulta che il Tricarico agì deliberatamente nel colpire l’avversario. Né può fondatamente contestarsi che la gomitata al volto
sia stata inferta dal Tricarico a giuoco fermo, tale dovendosi considerare a termini di regolamento la fase che, dopo l’uscita del
pallone dalla linea di fondo, precede la ripresa del giuoco con l’esecuzione del calcio d’angolo: dal rapporto dell’arbitro risulta
che è stato appunto in quel frangente, cioè a giuoco fermo, che Tricarico colpì l’avversario. In conclusione, le modalità del
39
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
fatto non consentono l’invocata riduzione della squalifica. Dal rigetto dell’appello consegue l’incameramento della tassa
versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal Torino Calcio di Torino ed ordina
l’incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE MALTIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO
D'ASCOLI/MALTIGNANESE DEL 26.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 24.6.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 45 del 21.5.1998. il Giudice Sportivo presso il. Comitato Regionale Marche, provvedendo
in merito agli incedenti accaduti durante la gara Porto d’Ascoli/Maltignanese, disputata il 26.4.1998 per il Campionato di 1^
Categoria, e sul reclamo interposto dalla Associazione Maltignanese, tra l’altro assegnava gara persa a quest’ultima, ai sensi
dell’art.7 C.G.S., a seguito della sospensione disposta dall’arbitro, che era stato colpito con un violento, pugno, riportando forte
dolore, nonché reiteratamente offeso e minacciato; squalificava il calciatore Maloni Maurizio fino al 31.12.1999, che aveva
violentemente spintonato il Direttore di gara; squalificava il calciatore Nepi Ivan fino al 31.12.2002, per aver colpito (come
sopra descritto) l’arbitro. Su impugnazione della Associazione Maltignanese, la Commissione Disciplinare presso detto
Comitato - con decisione pubblicata nel C.U. n. 50 del 24 giugno 1998 - riduceva la squalifica inflitta al Maloni al 30.6.1999 e
quella inflitta al Nepi al 30.6.2000, confermando nel resto la decisione gravata. L’Associazione Maltignanese ricorre ora a
questa C.A.F., sostenendo che non ricorrevano i motivi per la sospensione della gara, in quanto l’arbitro era stato si accerchiato
e ingiuriato; ma non volontariamente colpito; chiedeva quindi l’annullamento della delibera impugnata e la ripetizione della
gara. L’ appello è infondato. Vanamente l’Associazione Maltignanese tenta di edulcorare i fatti avvenuti nel corso
dell’incontro in questione, l’arbitro, invero ha puntualmente confermato la volontarietà e la violenza del pugno ricevuto ad
opera del calciatore Nepi. Al riguardo, deve ritenersi da un lato pienamente legittima la sua decisione di sospendere l’incontro,
dal momento che un atto di fisica e rilevante aggressione pone il Direttore di gara nelle con dizioni, sia fisiche che psichiche, di
non essere pro m grado di protrarne svolgimento e dall’altro lato, adeguatamente sanzionata la condotta violenta del Nepi, il
quale non appare meritevole di ulteriori mitigazioni. Ciò vale anche per il Maloni, nei cui confronti non vengono svolte
considerazioni idonee ad inficiare gli atti ufficiali a carico. L’appello va pertanto rigettato"con incameramento della relativa
lassa. Per questi motivi la C.A.F. - respinge l’appello come innanzi proposto dall’Associazione Maltignanese di Maltignano
(Ascoli Piceno) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DELL’U.S. TEMPIO AVVERSO IL CAMBIAMENTO DI STATUS DEL CALCIATORE FOIS DANIELE
DA "GIOVANE DI SERIE" A "PROFESSIONISTA" DISPOSTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D Riunione del 24.4.1998)
Con atto del 23.3.1998 la Lega Professionisti serie C richiedeva alla Commissione Tesseramenti giudizio in ordine alla istanza
del calciatore Fois Daniele diretta ad ottenere il cambio di status da Giovane di Serie a Professionista, a norma dell’art. 33
comma 3 N.O.I.F. L’adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998, disponeva il
cambiamento di status richiesto. Avverso tale decisione ha proposto appello l’U.S. Tempio, obbligata alla stipulazione del
nuovo contratto economico, contestando il diritto del calciatore alla nuova qualifica. Il gravame non ha fondamento. Ed invero
l’art. 33 comma 3 N.O.I.F. prevede che il calciatore "Giovane di Serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di
"Professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato quando abbia preso parte
ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. Nel caso che occupa il Fois, nella stagione 1997/98
del Campionato di Serie C/2, ha avuto otto presenze con la Polisportiva Torres e nove con l’U.S. Tempio, dove attualmente
milita. Poco rileva che le partecipazioni del calciatore sono state rese in squadre diverse; è vero infatti che la possibilità di
cambiare squadra nel corso della stagione è frutto di normativa successiva all’entrata in vigore del citato art. 33, ma è
altrettanto vero che, all’esito di tale nuova normativa. l’art. 33 non è stato modificato, di tal che l’intervenuto cambio squadra
non intacca il diritto comunque conseguito. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l’appello dall’U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C – RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE 1998
1 - APPELLO DELL’ALLENATORE CURINI UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI
FINO AL 6.12.2002, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O
CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 24 dell' 8.1.1998)
L'arbitro della gara Cavriago/Campeginese, in programma il 7.12.1997 nell’ambito del Campionato di 1a Categoria del
Comitato Regionale Emilia-Romagna; riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere l’incontro tra il primo ed il
secondo tempo perché era stato brutalmente aggredito e percosso da alcuni dirigenti e dal tecnico della società ospitante, Curini
Ugo. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 18
dicembre 1997, tra l’altro, infliggeva a Curini Ugo l’inibizione fino al 6.12.2002, con la proposta di preclusione.alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 24 dell’8 gennaio 1998, respingeva il reclamo del Curini. Avverso tale decisione propone appello l’allenatore,
protestando la propria estraneità ai fatti. L’impugnazione non ha fondamento. Ed invero l’arbitro, interrogato a chiarimenti, ha
confermato l’identificazione del Curini quale autore di più atti di violenza in suo danno, quali minacce, spinte e ripetuti calci,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
compiuti in campo e, durante l’intervallo, negli spogliatoi. Non soccorrono altresì elementi per potere in qualche modo ridurre
l’entità della sanzione, che appare adeguata e proporzionata alla gravità delle commesse azioni. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l’appello come innanzi proposto dall’allenatore Curini Ugo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
2 - APPELLO DEL CUNEO SPORTIVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL
CALCIATORE CARIDI ANTONIO PER N. 4 GARE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO
NAZIONALE DILETTANTI VALENZANA/CUNEO DEL 28.8.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 248 del 16.7.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 124 dell'1.7.1998, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva al
calciatore Antonio Caridi (Cuneo Sportiva S.r.l.) la squalifica per quattro gare, avendo accertato, dal rapporto del Commissario
di campo, che il medesimo, in due momenti della gara Valenzana/Cuneo, svoltasi il 28.6.1998 e valida per i Play-off del
Campionato Nazionale Dilettanti, senza essere visto dall’arbitro e dai suoi collaboratori, prima colpiva con un calcio un
avversario, lontano dall’azione di giuoco, e poi sputava in faccia ad un altro. La Commissione Disciplinare presso detta Lega,
cui la società Cuneo Sportiva ricorreva, con la decisione pubblicata nel C.U. n. 248 del 16 luglio 1998, confermava quella
impugnata, rilevandone la correttezza e la congruità. Si appella ora a questa C.A.F. la stessa società, dolendosi anzitutto che gli
Organi di Disciplina Sportiva non abbiano rilevato la carenza di legittimazione del Commissario di campo a riferire su
comportamenti dei calciatori durante la gara e chiedendo, in subordine, una riduzione della squalifica. L’appello è infondato.
L’eccezione preliminare (che non ha mai fatto oggetto di doglianza nei precedenti gradi del procedimento disciplinare) è priva
di pregio: perché se è vero che l’art. 68 N.O.I.F., nell’indicare le funzioni del Commissario di campo, gli affida il compito di
riferire "sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del
pubblico e dei dirigenti delle due squadre", e certamente sarebbe auspicabile che il legislatore federale meglio specificasse le
funzioni del Commissario di campo, non è meno vero che tale norma deve essere coordinata con l’art. 25 C.G.S., il quale, tra
gli atti ufficiali, in base ai quali si debbono svolgere i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle
gare, include il rapporto dell’ eventuale Commissario di campo. E non è dubitabile che il comportamento dei calciatori sia
compreso nel concetto di ''infrazioni connesse allo svolgimento delle gare"; e se il rapporto del Commissario addirittura
prevale su quello degli ufficiali di gara, in relazione al comportamento del pubblico, non può discutersi circa la sua
probatorietà per fatti non rilevati dall’arbitro e dai suoi collaboratori, commessi come é del caso in esame, da calciatori. Ciò
premesso, deve comunque osservarsi che l’entità della sanzione inflitta al Caridi appare pienamente proporzionata alle
condotte di rilevante gravità, dal medesimo ripetutamente poste in essere, per cui non vi è spazio per alcuna mitigazione.
L’appello deve essere conseguentemente rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F.
respinge l’appello come sopra proposto,dalla società Cuneo Sportiva di Cuneo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
3 - APPELLO DEL P.G. VALLENTIA JUNIOR AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE DEI SIGG.RI FUSARI
ROMANO E CATALINI ALESSANDRO RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2001 ED AL 31.12.1999, NONCHE’
DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 DELL’ALLENATORE CARBONARI ANELIO, LORO INFLITTE IN
RELAZIONE AL TORNEO PROVINCIALE CATEGORIA PULCINI ANDREA CIRIACI
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore dell’Attività Giovanile e
Scolastica- Com. Uff. n. 1 del 9.7.1998)
Il P.G. Vallentia Junior di Morrovalle ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 1 del 9 luglio
1998, con la quale veniva dichiarato "non accoglibile" il reclamo della stessa società presentato contro i provvedimenti adottati
dal Giudice Sportivo di 7° Grado presso il Comitato Provinciale di Macerata, di cui al C.U. n. 45 del 24 giugno 1998.
L’appello è inammissibile in quanto non sottoscritto dai legale rappresentante della società, così come prescritto dall’art. 23 n.
1 C.G.S., ma da persona che non compare nell’organigramma societario quale risulta nella domanda di affiliazione depositata
agli atti del Comitato Regionale Marche. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n, 1 C.G.S.,
perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come innanzi proposto dal P.G. Vallentia Junior di Morrovalle
(Macerata). Dispone incamerarsi la relativa tassa.
4 - APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL SIG. ACHILLI CLAUDIO E DELL’A.S. LIVORNO CALCIO
AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 LORO INFLITTE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI
ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S.
(Delibere della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C· Com. Uff. n. 225/C del 23.7.1998)
A seguito di accertamenti effettuati presso l’A.S. Livorno Calcio dalla CO.VI.SO.C. e del conseguente deferimento operato dal
Procuratore Federale della F.I.G.C., veniva contestato al socio amministratore, Achilli Claudio, illecito amministrativo, ex art.
3 comma 6 C.G.S., per aver posto in essere una condotta illecita nell’atto specificata al fine di ottenere l’iscrizione al
Campionato di calcio di Serie C1 1997/98, alla quale non avrebbe avuto titolo per mancanza dei requisiti economici previsti
dalle disposizioni. federali vigenti; veniva, altresì, contestata la medesima violazione, ex art. 3 comma 2 C.G.S., alla A.S.
Livorno Calcio. Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 225/C del 23 luglio 1998, la Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Serie C infliggeva all’Achilli Claudio, Amministratore della predetta società, l’inibizione di mesi 6, per
violazione dall’art. 1 comma 1 C.G.S., così derubricato il capo di incolpazione, ed alla società, l’ammenda di L. 15.000.000, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., così derubricato il capo di incolpazione. Il Procuratore Federale preannunciava appello
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
avverso tale decisione, richiedendo copia degli atti. Dichiarazione di appello presentava in data 27.7.1998 il Sig. Achilli
Claudio al quale venivano trasmessi gli atti richiesti di cui veniva accusata ricezione il 6 agosto successivo. Analoga
dichiarazione di appello veniva presentata in data 27.7.1998 dall'A.S. Livorno Calcio, alla quale venivano trasmessi gli atti
richiesti di cui veniva accusata ricezione il 6 agosto successivo. I tre appelli, univocamente connessi, sono riuniti ai fini di
un’unica decisione. Per quanto concerne l’appello del Procuratore Federale, preannunciato ma non seguito dalla presentazione
dei motivi nel termine prescritto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Analogamente per quanto concerne gli appelli
proposti dal Sig. Achilli e dall’ A.S. Livorno Calcio ne va dichiarata del pari l’inammissibilità, ai sensi del combinato disposto
degli arti. 23 n. 5 e 27 n. 2 lett. a) C.G.S. non avendo gli appellanti proposto motivi di appello entro il termine perentorio
previsto dalle norme citate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Procuratore Federale, dal
Sig. Achilli Claudio e dall’A.S. Livorno Claudio, li dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso
invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina l’incameramento delle relative tasse.
5- APPELLO DELL’A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA SICILIA NON DISPUTATA
BARRESE/COLLESANO DEL 21.5.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 59 del 15.7.1998)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 28
maggio 1998, in accoglimento del reclamo della società S.C. Collesano, infliggeva all’A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) la
punizione sportiva della perdita della gara di Coppa Sicilia, che avrebbe dovuto disputare il 21.5.1998 contro la S.C.
Collesano, con il punteggio di 0 - 2, la penalizzava di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza 1998-99,
squalificava il campo fino a tutto il 31.12.1998, e disponeva infine il risarcimento dei danni a suo carico in favore della S.C.
Collesano, "in quanto responsabile degli atti di violenza compiuti da sostenitori... nei confronti di calciatoti della reclamante,
che avrebbero determinato la impossibilità a disputare la gara stessa. A seguito di reclamo dell’A.S. Barrese, la Commissione
Disciplinare presso lo stesso Comitato, con Comunicato Ufficiale, n. 59 del 75 luglio 1998, deliberava di ridurre la sanzione
della squalifica del campo al 30 ottobre 1998, annullava la penalizzazione dei 3 punti in classifica e confermava ogni altro
provvedimento disciplinare. Avverso tale decisione l’A.S. Barrese ha proposto reclamo a questa C.A.F., chiedendone
l’annullamento, e per l’effetto, di infliggere alla S.C. Collegano il provvedimento di perdila della gara per 0 - 2 per assenza del
campo di gioco. Ha sostenuto la reclamante che l’impugnata delibera si basa esclusivamente su "fantasioso e patetico"
racconto della S.C. Collegano, non suffragata da prove concrete, anche perché il Commissario di campo nel proprio rapporto
non ha descritto episodi specifici, ma ha esposto soltanto le dichiarazioni dell’avversaria. Il Direttore di gara, inoltre, ha
relazionato esplicitamente di non aver notato, la presenza di automezzi, assembramenti di persone, né segni di aggressione,
quando è passato davanti alla caserma dei Carabinieri. Eccepisce,altresì, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 ter C G
S , giacché, in relazione alle sanzioni gravi comminate non sussisteva la responsabilità oggettiva della società, non essendosi
verificato alcun grave pericolo per l’incolumità delle persone o dei giocatori. Il reclamo non merita accoglimento.
Contrariamente all’assunto della reclamante e proprio dal rapporto del Commissario di Campo che risulta provato l’episodio
violento commesso dai suoi sostenitori in danno dei calciatori della squadra avversaria; questi, infatti, ha reso in modo chiaro
ed inequivocabile la sua testimonianza su quanto ha constatato mentre si dirigeva allo stadio. Egli, dunque, ha notato in una
traversa laterale della strada principale della città, dove è allocata la caserma dei Carabinieri, 40 0 50 persone che scappavano,
alcune delle quali avevano in mano legni, bastoni e pietre. Poiché nella stessa strada sostava il pullman targato PA, e ritenendo
che trattavasi del mezzo della S.C. Collesano, si recava nella caserma ove vi era molta agitazione e veniva informato
dell’aggressione e delle consequenziali lesioni subite da due calciatori, che condotti all’Ospedale S. Elia di Caltanissetta e
presente lo stesso C.C., venivano refertati con una prognosi di 10 e 6 giorni rispettivamente. Tate descrizione non abbisogna di
ulteriori commenti per ritenere fondato il racconto nient'affatto fantasioso e patetico della S.C. Collesano e giustificata la
decisione di non recarsi a gareggiare sia per lo stato psicologico dei calciatori, sia per la menomazione della squadra a seguito
delle lesioni riportate dai due calciatori. Infondata è anche l’eccezione della falsa applicazione dell’art. 6 ter C.G.S.. Tale
norma è applicabile quando le violenze commesse in occasione od a causa di una gara mettono in pericolo l’ordine pubblico,
mentre la disposizione del successivo art. 7 comma 1 C.G.S. enuncia un principio di ordine generale nel porre a carico delle
società, a titolo di responsabilità oggettiva, ogni situazione che impedisca la regolare effettuazione della gara. Nel caso in
esame la Commissione Disciplinare ha esattamente applicato tale seconda disposizione. In conseguenza del rigetto del reclamo
la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Barrese di
Barrafranca (Enna) e dispone incamerarsi la tassa versata.
6 - APPELLO DELL'U.S. LEGINO 1910 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI TORNEO NANDO
COGNO LEGINO 1910/LOANESE DEL 16.6.1998
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 30.7.1998)
In esito alla gara del Torneo Nando Cogno, Categoria Giovanissimi, Legino 1910/Loanese del 16.6.1998, il Giudice Sportivo
di 1° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con provvedimenti di cui al
Com. Uff. n. 48 del 25 giugno 1998, infliggeva, tra l’altro: - a carico del dirigente (Presidente) dall’U.S. Legino 1910, Sig.
Carella Pietro, l’inibizione a tutto il giugno 2003, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; - a carico del calciatore Corona Alessio la sospensione in qualità di capitano (art. 5
comma 2 C.G.S.); - a carico della società l’ammenda di L. 500.000. Con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 2 del 30
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
luglio 1998, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso detto Comitato, in parziale accoglimento dei reclami proposti dall’U.S.
Legino 1910 e dal Sig. Carella così provvedeva:
- revocava la proposta di preclusione formulata ai sensi dell’art. 9 comma 2 C.G.S. a carico del Sig. Carella limitandone
l’inibizione al 23.6.2002; confermava i rimanenti provvedimenti oggetto di impugnazione; - rinviava gli atti al Giudice
Sportivo di 1° Grado per quanto concerneva la definitiva decisione in ordine alla sospensione cautelare inflitta al capitano del
Legino, Corona Alessio. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l’U.S. Legino 1910 che sostiene: - non essere esatta
la ricostruzione dei fatti relativi al comportamento del Presidente Carella che si sarebbe limitato a reagire ad uno "spintone"
dell’arbitro in maniera "non così violenta come dall’Arbitro denunciata" e che si sarebbe, altresì, adoperato insieme ai dirigenti
per proteggere l’arbitro dalla contestazione dei tifosi locali consentendone un tranquillo abbandono dello stadio; essere ingiusta
la sanzione a tempo indeterminato irrogata nei confronti del capitano, scelto secondo un criterio rotazionale, inducendolo a far
presentare una denuncia per riguadagnare la possibilità di riprendere l’attività calcistica; sanzione che dovrebbe essere perciò
revocata; la revoca, o in subordine la riduzione, dell’ammenda inflitta alla società. Per quanto concerne l’impugnativa dei capi
della decisione relativi all’irrogazione dell’ammenda alla società, nonché alla sospensione cautelare del calciatore capitano
Corona, il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi, rispettivamente dell’art. 35 n. 4 lett. d) e dall’art. 10 C.G.S.. Per quanto
concerne la sanzione inflitta al dirigente, Sig. Carella Pietro, l’impugnativa non merita accoglimento. La ricostruzione
dell’episodio incriminato operata nel ricorso non trova riscontro e risulta, anzi, completamente contraddetta dalle risultanze
documentali ufficiali, che notoriamente godono di fede privilegiata. Secondo gli atti di causa non trova riscontro la tesi
secondo cui si sarebbe trattato di un comportamento di reazione, né emergono elementi obiettivi adeguati, idonei ad inficiare
l’esattezza dei fatti così come riferiti e per quanto concerne l’ intimidazione cui è stato sottoposto il Direttore di gara, fatto
oggetto, altresì,di atti di violenza. In siffatto contesto la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa Congrua ed
adeguata e della stessa deve essere data conferma. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come sopra proposto dall’U.S.
Legino 1910 di Savona, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., in relazione all’ammenda inflitta alla
società, e lo respinge nel resto. Ordina l’ incameramento della relativa tassa.
7 - APPELLO DELL’A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLE LISTE DI
TRASFERIMENTO DI CALCIATORI DIVERSI DALLA POL. CAMPOBELLO AD ESSA RECLAMATE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998)
Con reclamo spedito con raccomandata in data 27.7.1998 l’A.S. 2000 Campobello Calcio ha impugnato la decisione della
Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998, con la quale erano state annullate le liste
inerenti il trasferimento di 7 calciatori della Pol. Campobello ad essa società reclamante, perché era rimasta accertata la falsità
della firma del Presidente pro-tempore. Questa Commissione rileva di avere già esaminato e deciso in data 23.7.1998 altro
reclamo della stessa società, proposto il 23.6.1998 avverso il medesimo deliberato della Commissione Tesseramenti con
contenuto e motivazioni identiche, dichiarato inammissibile per omesso invio della copia dei motivi alle controparti. L’attuale
reclamo costituisce una ripetizione di quello precedente ed è intervenuto subito dopo la decisione di questa Commissione. Non
può, d’altra parte, esso essere ritenuto ricorso per revocazione, sia perché è stato esplicitamente indicato che oggetto
dell’impugnazione è la decisione suddetta della Commissione Tesseramenti, sia perché non è stata proposta motivazione a
sostegno dell’azione revocatoria. D’altra parte, la società reclamante non ha rimesso copia dei motivi a tutte le controparti,
società e calciatori sottoscrittori delle rispettive liste di trasferimento. Per i suesposti motivi,la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dell’art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia alle controparti, l’appello come innanzi proposto dall’A.S. 2000
Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 1 OTTOBRE 1998
1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI IN ORDINE AL
TRASFERIMENTO DI CALCIATORI DIVERSI DALLA POL. CAMPOBELLO AD ESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998, la Commissione Tesseramenti disponeva
l’annullamento delle liste di trasferimento dei calciatori Tamburelllo Francesco, Rovere Francesco, Maggio Carlo, Di Maria
Giuseppe, Continisio Giovanni, Giardina Salvatore e Cusumano Giuseppe a favore dell’A.S. 2000 Campobello per apocrifia
delle firme del Presidente pro-tempore della Pol. Campobello e deferiva alla Commissione Disciplinare competente il
Presidente pro-tempore della Pol. Campobello, delta stessa A.S. 2000 Campobello e i calciatori indicati, disponendo altresì la
trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini, con atto del 23.9.1998 l’A.S. 2000 Campobello Calcio ha proposto avverso tale
delibera ricorso per revocazione. Rileva preliminarmente questa Commissione l’irritualità del proposto ricorso, giacché le
controparti, e cioè i calciatori in questione, non hanno ricevuto copia dei motivi del ricorso stesso in violazione dall’art. 23
comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto considerato, ogni esame attinente all’ammissibilità della revocazione e,
eventualmente, al merito del ricorso, rimane precluso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 23 n.
5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alle controparti, il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall’A.S.
2000 Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.
2- APPELLO DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA
INFLITTA AL CALCIATORE AGOSTINI MASSIMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 98 del 25.9.1998)
43
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
L’A.C. Cesena proponeva reclamo avverso il provvedimento di cui al C.U. n. 79 del 16.9.1998, con il quale il Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva irrogato al calciatore Agostini Massimo, tesserato per il Cesena, la
sanzione nella squalifica per tre giornate effettive di gara per frasi ingiuriose ed irriguardose rivolte all’arbitro ed al designatore
(sanzione aggravata in considerazione della qualifica di capitano del calciatore). La competente Commissione Disciplinare,
con decisione pubblicata nel C.U. n. 98 del 25 settembre 1998, respingeva il reclamo. Contro tale decisione ricorre ora a questa
C.A.F. l’A.C. Cesena, la quale contesta la qualificazione di "plateale" attribuita alla condotta del calciatore; la pluralità delle
frasi irriguardose; la non congrua valutazione della qualifica di capitano essendosi l’episodio verificato a fine gara. Conclude
chiedendo la riduzione della squalifica da tre a due giornate. Il ricorso della società non può trovare accoglimento. Invero, al di
là delle disquisizioni sulle proprietà e congruenze del lessico utilizzato nella decisione impugnata, è dato incontrovertibile
quello della ingiuriosità ed irriguardosità del frasario adoperato dal capitano-calciatore che proprio nel contesto circoscritto in
cui si è svolto evidenzia l’estrema gratuità delle offese, che quindi non possono non assumere una rilevante apprezzabilità sotto
il profilo disciplinare. Per quanto concerne l’aggravamento per la qualifica rivestita dal calciatore, si osserva, oltre la scarsa
pertinenza del precedente richiamato, che lo stesso non necessita di particolare modalità del comportamento e dell’ambiente
essendo piuttosto un effetto naturale conseguente, quasi incorporato, nella qualifica rivestita che svolge il ruolo di fattore
obiettivo di potenziamento di facoltà e di doveri. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto
dell’A.C. Cesena di Cesena ed ordina l’incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 1998
1 - APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.2.1999
INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. l9/C del 18,9.1998)
L’U.S. Triestina Calcio presentava in data 29.8.1998, reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la
Lega Professionisti Serie C comminava al calciatore Bernardi Antonio la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999 perché,
durante la partita di Coppa Italia Sandonà/Triestina del 23.8.1998, secondo quanto affermato nei rapporti del Direttore di gara
"a gioco fermo colpiva volontariamente e violentemente l’arbitro con un gomito" e "espulso si rifiutava di lasciare il terreno di
gioco continuando nelle proteste". La competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 19/C del 16
settembre 1998, in parziale accoglimento del reclamo, riduceva al 1° febbraio 19991a squalifica inflitta al calciatore. Contro
tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l’U.S. Triestina Calcio la quale prospetta: l’erroneità della valutazione delle
risultanze ufficiali, dovendosi ritenere non volontario il comportamento violento nei confronti dell’arbitro; la mancata
considerazione della circostanza che l’episodio è avvenuto in una manifestazione (Coppa Italia) autonoma rispetto al
campionato; l’eccessività della sanzione per quanto concerne il rifiuto del calciatore di uscire dal terreno di giuoco, considerato
che lo stesso si è inserito in una protesta collettiva che ha visto eriche l’espulsione dell'allenatore. Conclude chiedendo la
riduzione della squalifica da rapportare a giornate effettive di gara. La decisione impugnata non merita censura e va, quindi,
confermata. Invero in questa sede la società ribadisce, senza neppure addurre alcun nuovo profilo neppure sul piano
argomentativo, la tesi della non volontarietà del comportamento violento del calciatore. Tale tesi non solo è contraddetta dalle
univoche risultanze ufficiali, che notoriamente nel presente giudizio godono di valore di fonte privilegiata, ma si appalesa in
pesante contraddizione con il comportamento globale tenuto dal calciatore, che ha persistito nel suo atteggiamento
contestativo, sia pure questa volta sul piano della resistenza passiva, non obbedendo all’invito di lasciare il campo e non ha
neppure ritenuto di fare un gesto, seppure sul piano della cortesia, per sminuire la portata dell’accaduto e per imprimervi un
qualche segno idoneo ad evidenziarne la non volontarietà. La sanzione irrogata, nella misura già ridotta, appare più che
congrua ed adeguata all’infrazione commessa e la sua struttura tipologica rende inapplicabile un eventuale richiamo all’art. 9
C.G.S. e quindi irrilevante la circostanza del contesto (la Coppa Italia) in cui l’episodio è avvenuto. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l’appello come sopra proposto dell’U.S. Triestina Calcio di Trieste e dispone l’incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DELL’U.S., VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE
GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIMIANI PATRIZIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 43/C del 14.10.1998)
L’U.S. Viterbese Calcio 90 ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C, pubblicata nel C.U. n. 43 in data 14 ottobre 1998, con la quale è stata confermata la sanzione della
squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Fimiani Patrizio dal Giudice Sportivo presso la Lega medesima "per atto di violenza
verso un avversario a gioco fermo; espulso... mentre abbandonava il terreno di gioco faceva schizzare acqua e fango contro la
panchina della squadra avversaria, calpestando di proposito una pozza d’acqua". La reclamante motiva che non è stata
commessa alcuna violenza che possa giustificare l’espulsione ed in particolare che il Fimiani non avrebbe colpito nessun
avversario. In effetti, era stato il capitano Liverani Fabio che aveva proteso un braccio per allontanare e non per colpire
l’avversario. Chiede che venga visionata la videocassetta della gara allegata al reclamo in prima istanza. Ritiene questa
Commissione di non potere accogliere tale ultima richiesta per la sua inutilità probatoria, avendo già la Commissione
Disciplinare accertato che dalla visione non emergono immagini chiare che contrastino quanto refertato dall’arbitro. D’altra
parte, questi, in sede di supplemento di referto ha integralmente confermato il rapporto ed ha ribadito che autore dell’atto di
violenza era stato il Fimiani, il quale ha colpito con una manata al volto un calciatore avversario e che lo aveva identificato sia
perché, quale portiere, aveva una maglia diversa dagli altri calciatori, sia perché aveva i guanti. Per quanto riguarda il gesto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
compiuto contro la panchina della squadra avversaria, esso è attestato dallo stesso rapporto arbitrale e dall’ammissione fatta
dalla reclamante. Ritiene la C.A.F. che, nonostante vada disattesa la costruzione dell’episodio fatto dalla società, sembra più
equo ed aderente al contesto dello svolgimento dei fatti applicare una riduzione alla sanzione inflitta, anche in considerazione
dello stato emotivo del Fimiani, dovuto probabilmente al comportamento dell’avversario. Stimasi, pertanto, ridurre la
squalifica a due gare. Il parziale accoglimento del reclamo comporta la restituzione della tassa versata. Per i suesposti motivi la
C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dell’U.S. Viterbese Calcio 90 di Viterbo, riduce a n. 2 giornate di
gara la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici al calciatore Fimiani Patrizio. Ordina la restituzione della relativa
tassa.
3- APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA
CORRESPONSIONE, DA PARTE DELL’A.S. LIVORNO CALCIO, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL’IMPORTO
DELL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE DI BIN RICKY
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 351D - Riunione del 30.5.1998)
La C.A.F., su istanza di parte, rinvia a nuovo ruolo l’esame e la decisione dell’appello come sopra proposto dal Calcio Catania
di Catania.
4 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA
CORRESPONSIONE, DA PARTE, DELL’A.C. PERUGIA, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL’IMPORTO
DELL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE DONDONI WALTER
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 35/D - Riunione del 30.5.1998)
La C.A.F., su istanza di parte, rinvia a nuovo ruolo l’esame e la decisione dell’appello come sopra proposto dal Calcio Catania
di Catania.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 7/C - RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 1998
1 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA
CORRESPONSIONE, DA PARTE DELL’A.S. LIVORNO CALCIO, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL’IMPORTO
DELL’INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE DI BIN RICKY
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 35/D · Riunione del 30.5.1998)
Con reclamo del 28.3.1998 la società Calcio Catania adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dall’A.S.
Livorno Calcio la complessiva somma di L. 196.759.167 a titolo di interessi legali e danno da svalutazione monetaria
conseguenti al ritardato pagamento della indennità di preparazione dovuta ad essa A.S. Livorno Calcio a seguito del
tesseramento, intervenuto il 16.8.1998, del calciatore Di Bin Ricky. Esponeva la reclamante che la suddetta indennità era stata
certificata dal Comitato che presiede all’attività dell’Ufficio del Lavoro presso la F.I.G.C. in L. 342.000.000 con
provvedimento in data 17.3.1995; che tale provvedimento era stato ritualmente impugnato dall’A.S. Livorno Calcio dinanzi
alla Commissione Vertenze Economiche, la quale con delibera del 12.12.1995 (Com. Uff. n. 16/D), aveva rigettato il reclamo;
che anche tale delibera era stata impugnata dinanzi alla C.A.F., la quale a sua volta aveva rigettato il gravame con delibera del
20.6.1996 (Com. Uff. n. 41/C); che ancora essa A.S. Livorno Calcio aveva proposto ricorso per revocazione avverso tale
ultima delibera, ricorso che la C.A.F. aveva tuttavia rigettato con decisione del 18.9.1997 (Com. Uff. n. 5/C). Esponeva altresì
la reclamante che l’A.S. Livorno Calcio aveva versato la suddetta somma di L. 342.000.000, arrotondata a L. 340.000.000, in
data 15.10.1997, senza tuttavia corrispondere gli interessi legali maturati a far tempo dall’agosto 1993, interessi che si
assumevano dovuti ai sensi dall’art. 1282 Cod. Civ. nella misura stabilita dall’art. 1284 Cod. Civ., oltre alla svalutazione
monetaria. Concludeva chiedendo pertanto la condanna della controparte al pagamento in suo favore di complessive L.
196.759.617. L’A.S. Livorno Calcio si opponeva alla richiesta. L’adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.
35/D - Riunione del 30.5.1998, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha avanzato appello la Società Catania Calcio,
reiterando le proprie richieste. Ricostituitosi il contraddittorio, l’A.S. Livorno Calcio si è opposta al gravame. Osserva la
C.A.F. che, contrariamente a quanto affermato dalla Società Catania Calcio, il pagamento di L. 340.000.000 in suo favore non
avvenne in data 15.10.1997. Il giorno 30.9.1997 infatti le società interessate avevano già stilato un accordo transattivo, che
contemplava l’accettazione della Società Calcio Catania, oltre che della dilazione rateale del pagamento fino al gennaio 1998,
anche la riduzione del dovuto (da 342 a 340 milioni di lire), il tutto sotto la garanzia della Lega Professionisti Serie C. È chiaro
che l’accordo, comportando la determinazione di un nuovo importo e la possibilità di un pagamento distanziato nel tempo,
chiaramente escludeva (non contemplandolo affatto) l’aggravio degli interessi e della rivalutazione, che non possono essere più
richiesti a seguito dell’intervenuta rinunzia. L’appello, che ripropone le difese di primo grado legittimamente disattese dalla
Commissione Vertenze Economiche sulla scorta del contenuto transattivo dell’acclarato accordo, è quindi infondato. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Calcio Catania di Catania ed ordina incamerarsi la tassa versata.
2 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO (IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA
CORRESPONSIONE, DA PARTE DELL’A.C. PERUGIA, DEGLI INTERESSI LEGALI SULL’IMPORTO
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
DELL’INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE DOVUTA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE DONDONI WALTER
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 35/D - Riunione del 30.5.1998)
Con reclamo del 28.3.1998 la società Calcio Catania adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dell’A.C.
Perugia la complessiva somma di L. 171.790.252 a titolo di interessi legali e danno da svalutazione monetaria conseguenti al
ritardato pagamento dell’indennità di preparazione e promozione dovuta da essa A.C. Perugia a seguito del tesseramento,
intervenuto il 19.8.1993, del calciatore Dondoni Walter. Esponeva la reclamante che l’indennità era stata certificata
dall’Ufficio del Lavoro presso la F.I.G.C. in lire 303.000.000 con provvedimento in data 9.6.1994; che tale provvedimento era
stato ritualmente impugnato dell’A.C. Perugia dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche la quale, con delibera del
29.3.1996 (Com. Uff. n. 24/D), aveva rigettato il reclamo; che anche tale delibera era stata impugnata dinanzi alla C.A.F. la
quale aveva tuttavia dichiarato inammissibile il gravame con delibera del 3.10.1996; che ancora essa A.C. Perugia aveva
proposto ricorso per revocazione avverso quest’ultima delibera, ricorso che la C.A.F. aveva tuttavia rigettato con decisione del
18.9.1997. Esponeva altresì la reclamante che l’A.C. Perugia aveva versato la suddetta somma di L. 303.000.000 in data
14.10.1997 senza tuttavia corrispondere gli interessi legali maturati, che si assumevano dovuti ai sensi dall’art. 1282 Cod. Civ.
nella misura stabilita dall’art. 1284 Cod. Civ. a far tempo dall’agosto 1993 (epoca in cui era intervenuto il tesseramento del
calciatore Dondoni), oltre alla svalutazione monetaria. Concludeva perento per la condanna dall’A.C. Perugia al pagamento in
proprio favore della complessiva somma di L. 171.639.431, di cui L. 123.150.821 a titolo di interessi legali e L. 48.639.431 a
titolo di rivalutazione monetaria. Resisteva l’A.C. Perugia, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa
pretesa.L’adita Commissione. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n, 35/D - Riunione del 30.5.1998, respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società Calcio Catania, reiterando la richiesta di liquidazione degli interessi.
Ricostituitosi il contraddittorio, l’A.C. Perugia si è opposto al gravame. La C.A.F. osserva in linea preliminare che il tema
decidendum del giudizio di appello è limitato alla sola richiesta di interessi, non avendo la Società Calcio Catania riproposto
quella di rivalutazione della somma liquidata in suo favore. Ciò posto, rileva che l’impugnata decisione appare esente da
censure. Ed invero la Commissione Vertenze Economiche, con motivazione corretta, esclude che nella fattispecie possa
parlarsi di interessi compensativi ex art. 1499 Cod. Civ., essendo l’istituto dell’indennità di preparazione e promozione diverso
dal contratto tipico della compravendita, né di interessi ex art. 1282 Cod. Civ., difettando la liquidità del credito in data
anteriore al 3.10.1996, data della decisione di questa C.A.F. che definiva nel merito la relativa controversia, e comunque per
mancata richiesta degli stessi nell’ambito dello specifico giudizio destinato all’indicazione di quell’indennità, mancata richiesta
che aveva determinato e delimitato la corrispondente statuizione, che ha finito col comprendere anche tale aspetto deducibile
(giudicato esterno), con la conseguente inammissibilità dell’attuale istanza. Oppone l’appellante che, a mente dall’art. 23
comma 16 C.G.S., richiamato espressamente dell’art. 40 C.G.S., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione
Vertenze Economiche, bene avrebbe potuto quest’ultima procedere alla liquidazione degli interessi nell’ambito del presente
giudizio, avente ad oggetto la sola corresponsione degli stessi. La censura non ha pregio. Ed infatti le indicate norme
riconoscono alla Commissione Vertenze Economiche di poter procedere alla liquidazione degli interessi nell’ambito di una
controversia concernente le certificazioni dell’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. di novella instaurazione, e non già in giudizi,
come quello presente, già definiti nel merito con delibera passata in giudicato. L’appello deve essere pertanto respinto, con il
conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal
Calcio Catania ed ordina incamerarsi la tassa versata.
3 - APPELLO DELL’ALLENATORE MANCINI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL
31.3.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA L.N.D., IN
RELAZIONE A VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. OLIMPIA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998)
Con la delibera pubblicata nel C.U. n. 11 del 24.6.1998, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - che era stato
investito della Controversia economica fra l’allenatore Marcello Mancini e la S.S. Olimpia di Ostra Vetere - disponeva, fra
l’altro il deferimento di entrambe le parti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, avendo
accertato che il contratto intervenuto fra le medesime, non era stato depositato presso il competente Organo federale, in
violazione delle disposizioni contenute nel C.U. n. 191 del 24.4.1995: nonché per violazione dell’art. 44 del Regolamento di
Lega, per avere rateizzato la corresponsione del corrispettivo oltre i termini previsti. La Commissione Disciplinare, ritenuto
fondato l’addebito, infliggeva al Mancini l’inibizione fino al 31.3.1999, come da C.U. n. 8 del 17 settembre 1998. Avverso tale
decisione si appellava a questa C.A.F. il Mancini, sostenendo l’incompetenza dell’Organo disciplinare nella materia deferitagli.
Peraltro, con successiva comunicazione dichiarava di rinunciare all’appello. Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità della
impugnazione, con incameramento della relativa tassa, Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiarava inammissibile, per rinuncia,
l’appello come sopra proposto dall’allenatore Mancini Marcello e dispone l’incameramento della relativa tassa.
4 - APPELLO DELL’A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E DEL SIG. D’ABUNDO ANTONELLO, AMMINISTRATORE
UNICO, AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO AMMINISTRATIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 16.9.1998)
A seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C,
con delibera pubblicata sul C.U. n. 17/C del 16 settembre 1998, infliggeva alla A.S. Ischia Isolaverde, ritenuta responsabile
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
della violazione di cui all’art. 3 comma 2 C.G.S., la penalizzazione di sette punti da scontare nel campionato di appartenenza
nella corrente stagione sportiva, e al Sig. D’Abundo Antonello, Amministratore unico della società, incolpato di violazione del
comma 6 del medesimo art. 3 la sanzione della inibizione per la durata di anni due. Avverso tale decisione hanno proposto
distinti atti di impugnazione, peraltro di contenuto pressoché identico, tanto la società che il tesserato. In limine litis il Collegio
ha disposto la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione. Si deve rilevare che gli appelli sono stati inoltrati
a quest’organo di ultima istanza il giorno 23 settembre e cioè ben oltre il termine prescritto, che è quello di tre giorni dalla
pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale, avvenuta, come si è detto, il 16 settembre; si rileva che
l’abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito amministrativo, quale è appunto quello di cui si tratta, è stata
disposta dal Presidente Federale con il Comunicato Ufficiale n. 93/A pubblicato il 30 aprile 1998 ed è tuttora in vigore.
L’inosservanza del termine stabilito per l’inoltro dell’impugnazione costituisce motivo di inammissibilità dell’appello e ne
preclude l’esame. Alla inammissibilità consegue l’incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli
appelli come in epigrafe proposti dall’A.S. Ischia Isolaverde di Ischia (Napoli) e dal Sig. D’Abundo Antonello, li dichiara
inammissibili, per tardività, ai sensi dell’art. 23 n. 5 C.G.S.. Dispone l’incameramento delle relative tasse.
5 - APPELLO DEL CALCIATORE DEL NEVO LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 54/C del 28.10.1998)
Il calciatore Del Nevo Loris ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 54/C del 28 ottobre 1998, con la quale la suddetta Commissione aveva
respinto il reclamo del Del Nevo avverso la squalifica per tre gare irrogatagli dal Giudice Sportivo presso la detta Lega (C.U.
n. 51/C del 21.10.1998) per il comportamento violento e irriguardoso tenuto nei confronti dell’arbitro durante la gara
Messina/Catanzaro del 18.10.1998. Sostiene l’appellante che la sua condotta nei confronti dell'arbitro non fu improntata a
violenza, ma diretta soltanto ad attirare la sua attenzione. Tale affermazione contrasta, peraltro, con quanto affermato dal
Direttore di gara nel referto arbitrale e poi ribadito nel supplemento di rapporto reso in data 22 ottobre 1998, documenti che,
come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova. Dovendosi quindi ritenere provato che il Del Nevo spintonava l’arbitro
rivolgendogli la frase offensiva di cui al referto, la sanzione irrogata dal Giudice di 1° grado e confermata dalla Commissione
Disciplinare appare congrua e proporzionata alla gravità obiettiva del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come
sopra proposto dal calciatore Del Nevo Loris e dispone l’incameramento della relativa tassa.
6- APPELLO DEL F.C. CAVOUR AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2001 AL SIG.
POCHETTINO ALDO E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL
CAMPIONATO 1998/99 ALLA SOCIETÀ LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 9 del
24.9.1998).
La Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta il Sig.
Pochettino Aldo, dirigente del FC. Cavour ed il FC. Cavour per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art. 2 comma 1
C.G.S. (illecito sportivo) per avere - al fine di agevolare la propria squadra nella gara San Secondo/Cavour del 29.3.1998
richiesto il 25.3.1998 al calciatore Ciliberto Luca - tesserato per l’U.S. San Secondo - uno scarso impegno promettendogli in
cambio il suo interessamento per il trasferimento del calciatore al F.C. Cavour per la stagione sportiva 1998/99 e per avere il
successivo 28.3.1998, sempre allo stesso scopo, telefonato al calciatore al quale prometteva in cambio la somma di L. 300.000
per uno scarso impegno e per simulazione di infortunio di gioco durante la partita; - la seconda della violazione dall’art. 6
comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. La Commissione Disciplinare, con
decisione pubblicata nel C.U. n. 9 del 24 settembre 1998 infliggeva la sanzione dell’inibizione fino al 30.9.2001 al Sig.
Pochettino Aldo, dirigente del F.C. Cavour, nonché la penalizzazione di quattro punti in classifica alla società F.C. Cavour ai
sensi dall’art. 6 comma 2 C.G.S.. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. la società F.C. Cavour la quale insiste nel
sostenere Che la ricostruzione dei fatti posta a base del deferimento e della decisione impugnata che la stessa ha recepito è
priva di riscontri obiettivi, carente e contraddittoria. Conclude chiedendo in linea principale l’annullamento delle sanzioni
irrogate ed in subordine la riduzione della penalizzazione in capo alla Società. Il ricorso inoltrato in data 6.10.1998 si appalesa
tardivo poiché proposto oltre il termine di 3 giorni dalla pubblicazione della decisione fissato ai sensi dell’art. 23 comma 13
C.G.S., con il C.U. n. 93/A del 30.4.1998, essendo stata la decisione impugnata, come sopra ricordato, pubblicata nel C.U. del
Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta in data 24.9.1998. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per
tardività, ai sensi dall’art. 23 n. 5 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dal F.C. Cavour di Cavour (Torino) e dispone
l’incameramento della tassa versata.
7 - APPELLO DELLA POL. COLLEPIEVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEPIEVE/NUOVA ALBA
CALCIO DEL 22.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 14 dell’8.10.1998)
La Polisportiva Collepieve ha inoltrato reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Umbria, pubblicata sul C.U. n. 14 in data 8 ottobre 1998, con la quale è stato dichiarato inammissibile il
reclamo della suddetta società, avverso il risultato della gara valevole per la Coppa Primavera, disputata il 22.9.1998, tra la
Collepieve e la Nuova Alba Calcio per la partecipazione irregolare del calciatore Piras Gianluca, che risultava squalificato. La
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
reclamante oppone che la suddetta Commissione aveva errato nel ritenere che essa società medesima non aveva inviato alla
controparte copia del reclamo, nonostante che agli atti fosse depositata la ricevuta della raccomandata, spedita alla società
Nuova Alba Calcio di San Martino in Campo. Il reclamo merita accoglimento. Effettivamente risulta depositala agli atti la
ricevuta postale della raccomandata spedita il 23.9.1998, alla società Nuova Alba Calcio contestualmente al reclamo proposto
alla Commissione Disciplinare.Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito del
reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento
dell’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Collepieve di Collestrada (Perugia), annulla, ai sensi dall’art. 27 n. 5 C.G.S.,
l’impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Umbria per l’esame di merito del reclamo 23.9.1998 proposto dalla società appellante avverso la
regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
8 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA
INFLITTA AL CALCIATORE NEDVED PAVEL
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 134 del
23.10.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 129 del 21 ottobre 1998, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti
infliggeva al calciatore Pavel Nedved (S.S. Lazio) la squalifica per tre gare, avendo rilevato dagli atti ufficiali che costui aveva
commesso una scorrettezza a carico di un avversario e, dopo la decretata espulsione, aveva protestato irriguardosamente nei
confronti del quarto ufficiale di gara, dietro segnalazione del quale l’arbitro aveva ordinato l’allontanamento dal campo del
calciatore stesso. La S.S. Lazio impugnava tale delibera dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, la quale (cfr. C.U.
n. 134 del 23 ottobre 1998) la confermava, osservando che le doglianze della reclamante - incentrate com’erano su
un’interpretazione dall’art. 6 lett. c) delle Regole di Giuoco che negava la legittimazione del suddetto ufficiale di gara ad
intervenire presso l’arbitro per segnalare comportamenti di calciatori al medesimo sfuggiti, essendo invece il medesimo solo
titolare a refertare tali episodi dopo la conclusione della gara - sostanzialmente non si dirigevano avverso la delibera del
Giudice Sportivo, riguardando invece l’espulsione in sé considerata, ovvero una decisione adottata del tutto insindacabilmente
dall’arbitro, stante la sua natura tecnico-disciplinare che la sottraeva al sindacato della Giustizia Sportiva. ai sensi dall’art. 18
comma 2 C.G.S.. Nel merito, osservava la Commissione Disciplinare che la punizione era congrua rispetto ai comportamenti
emersi e pertanto respingeva il reclamo.La S.S. Lazio si è appellata contro tale decisione dinanzi a questa C.A.F., reiterando le
proprie argomentazioni sulla originaria illegittimità dell’espulsione del Nedved (del quale sosteneva, fra l’altro, essersi
fraintesa e inesattamente descritta la condotta); rilevando che l’inammissibile ingerenza del quarto ufficiale di gara scriminava
il comportamento tenuto nei suoi confronti dal Nedved; e chiedendo, quindi, l’annullamento della delibera impugnata o,
subordinatamente, la riduzione della squalifica inflitta. Ciò premesso, ritiene questa Commissione che l’appello sia fondato
solo per quanto attiene al trattamento sanzionato rio disposto nelle precedenti sedi disciplinari. Che il calciatore in questione
abbia tenuto condotta scorretta verso un avversario e irriguardosa nei confronti del cosiddetto quarto uomo, emerge con
chiarezza dal rapporto che quest’ultimo redasse dopo il termine della gara. Rapporto che, nella formulazione dall’art. 25
C.G.S., introdotta con il C.U. n. 26/A dell’1.9.1998, è documento ufficiale, su cui rettamente si basa il procedimento
disciplinare. Ed è indubbio che l’art. 6 delle Regole di Giuoco (anch’esso modificato e comunicato nel suo nuovo testo con il
succitato bollettino federale) sancisca a sua volta il potere dovere del quarto ufficiale di gara di riferire, nel proprio rapporto, su
comportamenti non regolamentari anche di calciatori impegnati nella gara (si veda la chiara dizione della lett. e/ di tale norma).
Ora, la particolarità del caso in esame, è che il collaboratore dell'arbitro ebbe ad intervenire a gara in svolgimento anticipando,
per così dire, il contenuto del proprio rapporto e determinando da parte del Direttore di gara (ciò si evince con assoluta certezza
dagli atti ufficiali) l’adozione del provvedimento di espulsione. Ma, al riguardo, deve concordarsi con la decisione appellata,
circa l’insindacabilità di tale atto discrezionale dell’arbitro, rilevandosi, fra l’altro, che insistendo sulla illegittimità originaria
del medesimo, la società appellante persegue una finalità contraria ai propri interessi, dato che l’espulsione – quand’anche
considerata illegittima - in altro non si tradurrebbe che in un’ingiusta menomazione del potenziale tecnico-atletico della
squadra, che peraltro ebbe a vincere la partita; ciò che, sotto diverso aspetto, segnala la mancanza di interesse della S.S. Lazio
a denunciare la pretesa errata applicazione regolamentare. Tenuto dunque per certo, alla stregua degli atti ufficiali, che il
Nedved tenne l’irregolare duplice condotta come sopra accertata e che la ritenuta ingiustizia dell’espulsione subita non può in
alcun modo scriminare il comportamento rivolto al quarto uomo, appare indubbio che il medesimo dovesse subire una
sanzione disciplinare. Avuto peraltro riguardo all’anomalo contesto nel quale il calciatore agì e rilevato come, sostanzialmente,
la sua condotta non fosse caratterizzata da dannosità nell’un caso e da violenza nell’altro, appare equo ridurre a due gare la
squalifica inflittagli. A conclusione dell’indagine, ritiene questa Commissione auspicabile un pronto intervento del Legislatore
federale che puntualizzi con la massima chiarezza la reale portata della modificazione della Regola di Giuoco n. 6 pubblicata
sul C.U. n. 26/A dell’1.9.1998, alla luce anche del disposto di cui al comma 3 bis dall’art. 9 C.G.S.. al fine di evitare che una
lettura non proprio attenta della normativa vigente conduca ad una interpretazione non in linea con l’orientamento generale di
un maggior rigore nella rilevazione e nella repressione di fatti di violenza connessi con lo svolgimento di gare sportive.
Accolto l’appello nei limiti suddetti, deve essere restituita la relativa tassa. Per i presupposti motivi la C.A.F., in parziale
accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione
della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Nedved Pavel. Dispone la restituzione della tassa versata.
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TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 8/C – RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 1998
1 - APPELLO DELL’A.S. TERME MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.5.1999
INFLITTA AL CALCIATORE BACCHINI DAVIDE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna · Com. Uff. n. 8 del 24.9.1998)
L’A.S. Terme Monticelli di Monticelli Terme propone reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8
in data 24 settembre 1998, che parzialmente accoglieva il ricorso avanzato dalla società suddetta avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, riducendo al 10 maggio 1999 la squalifica inflitta da quest’ultimo Giudice al
calciatore Bacchini Davide, il quale aveva lanciato il pallone contro l’arbitro della gara Terme Monticelli/Traversetolo del
10.5.1998, colpendolo ad una spalla. L’attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S..
Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e
del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è ammesso reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso le
decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per
i tesserati od inibizioni per i Dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. Nel caso in esame al suddetto calciatore la squalifica è
stata fissata in meno di un anno. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’A.S. Terme Monticelli di Monticelli Terme (Parma) e dispone l’incameramento della
relativa tassa.
2 - APPELLO DELL’A.S. VIRGILIO MAROSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASTARDO/VIRGILIO
MAROSO DEL 20.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 14 dell’8.10.1998)
L’A.S. Virgilio Maroso ha presentato appello avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria in merito alla gara Bastardo/Virgilio Maroso del 20.9.1998, di cui al C.U. n. 14 pubblicato l’8 ottobre 1998.
L’appello è inammissibile per tardività. Il reclamo risulta infatti spedito il 16.10.1998 e quindi oltre il termine di sette giorni
dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione che si intende impugnare previsto dell’art. 27 n. 2
lett. a) C.G.S..Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello
come in epigrafe proposto dall’A.S. Virgilio Maroso di Terni ed ordina l’incameramento della tassa versata.
3 - APPELLO DELL’A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER
N. 5 GARE EFFETTIVE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 31 del 16.10.1998)
Al termine della gara Terracina/Sezze, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti - Girone G e conclusasi con il punteggio
di 1-1, si verificavano ad opera di sostenitori dell’ospitante ripetuti episodi di aggressione nei confronti dei componenti la terna
arbitrale, dettagliatamente descritti nei rapporti degli ufficiali di gara e riassunti nella motivazione della decisione con la quale
il Giudice Sportivo infliggeva alla società Terracina la squalifica del campo per cinque giornate (Coni. Uff. n. 17 del 30
settembre 1998). La sanzione era integralmente confermata dalla Commissione Disciplinare presso la L.N.D. (Com. Uff. n. 31
del 16 ottobre 1998). Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello in questa sede la società Terracina invocando la
riduzione della squalifica. Il reclamo non merita accoglimento. E’ del tutto irrilevante il primo motivo del gravame, incentrato
sulla presunta falsa rappresentazione della realtà da parte dell’arbitro per essere questi incorso in errori di grammatica nella
compilazione del referto. Da tali circostanze, peraltro, non possono farsi derivare le conseguenze pretese dall’appellante. Ed
invero, sta di fatto che tanto il Direttore di gara che i suoi assistenti hanno refertato con precisione gli accadimenti, della cui
realtà non è consentito dubitare, sia perché le risultanze dei rapporti costituiscono fonte privilegiata di prova rispetto ad
interessate versioni di parte, sia perché le risultanze dei rapporti costituiscono fonte privilegiata di prova rispetto ad interessate
versioni di parte, sia perché gli addebiti posti a fondamento della decisione del Giudice Sportivo erano stati, nella sostanza
ammessi dalla stessa società Terracina, come ben risulta dalla lettura del reclamo interposto alla Commissione Disciplinare.
Stupisce quindi che in questa sede l’appellante asserisca che la contestazione nei confronti della terna arbitrale è stata
"condotta sempre nell'ambito della decenza ed urbanità" e nel secondo motivo di gravame, per sostenere l’eccepita
sproporzione della sanzione, giunga ad affermare che "nel caso in esame si è trattato soltanto di una vibrata contestazione
verbale che non ha minimamente leso o posto in pericolo l’incolumità della terna arbitrale"; con ciò l’appellante finge di
dimenticare il fitto lancio di oggetti a fine gara che impedirono all’arbitro per circa 10 minuti di rientrare nello spogliatoio, la
reiterata aggressione subita dallo stesso Direttore di gara, colpito da un pietra e quindi raggiunto da calci, e le violenze occorse
ad entrambi gli assistenti. La gravità degli episodi accaduti non consente giustificazioni e tanto meno benevolenza per una
riduzione della sanzione, sicché la decisione della Commissione Disciplinare va confermata, con il conseguente
incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Terracina
di Terracina (Latina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
4 - APPELLO DELL’A.C. TIRRENIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTALE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE
DELL’ART 37 COMMA 6 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 13 del 15.10.1998)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - che le infliggeva l’ammenda di L.
1.000.000 per accertata violazione dell’art. 37 comma 6 C.G.S. (cfr. C. U. n. 13 del 15.10.1998) - si appellava a questa
Commissione la Tirrenia A.C., chiedendo la revoca della sanzione, Deve preliminarmente rilevarsi la inammissibilità
dell’appello, sancita dell’art. 35 comma 4 lett. d) C.G.S., che non include l’ammenda fra le sanzioni impugnabili dinanzi alla
C.A.F.. Consegue l’incameramento della tassa versata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art.
35 n. 4 lett. d) C.G.S., l’appello come innanzi proposto dell’A.C. Tirrenia di Ronchi (Massa) ed ordina l’incameramento della
tassa versata.
5 - APPELLO DELLA G.P.S. PIER NICETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIER NICETO/GIUSTRA DEL
19.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 20 del 15.10.1998)
L’A.S. Giustra di Messina adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia deducendo, in ordine alla
gara S. Pier Niceto/Giustra, disputata il 19.9.1998 per il Campionato di Promozione, Girone B, e terminata con la vittoria della
squadra ospitante per 3 a 1, che la società avversaria aveva schierato il calciatore Mennuti Davide in pozione irregolare. Il
predetto atleta, infatti, era stato squalificato per quattro giornate di gara nel Torneo Juniores Provinciale nella stagione 1997/98
(giusta Com. Uff. n. 25 del 18.3.1998) e la squalifica era stata scontata solo per due gare. La Commissione Disciplinare,
rilevato che effettivamente il calciatore Mennuti risultava avere scontato soltanto due giornate, riteneva irregolare la sua
partecipazione alla gara in parola e, in applicazione dall’art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva alla società
S. Pier Niceto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, nonché l’ammenda per lire 200.000 e al
Dirigente accompagnatore, Basile Antonino, l’inibizione fino al 31.10.1998; puniva altresì il Mennuti con una ulteriore
giornata di squalifica. Propone appello in questa sede la Gioventù Polisportiva S. Pier Niceto opponendo che Mennuti Davide,
effettivamente squalificato per quattro giornate di gara, pur non avendo più l’età richiesta per la Categoria Juniores, avrebbe
potuto prender parte comunque, quale fuori quota, a quel Campionato, ed osservarvi quindi la squalifica residua, in omaggio
alla norma secondo cui i tesserati devono scontare una sanzione disciplinare nello stesso campionato nel quale l’infrazione che
ha dato origine alla sanzione è stata commessa (art. 12 n. 3 C.G.S.). Il gravame non ha fondamento. Ed invero la possibilità che
il Mennuti ha, di prendere parte alle competizioni riservate alla Categoria Juniores previa deroga della L.N.D., non è attributiva
del relativo "status". Egli pertanto, non rientrando più in tate Categoria, non poteva prender parte alla partita col Giustra,
dovendo continuare a scontare la pena residua in quella gara, che era la prima ufficiale del corrente campionato della prima
squadra della società appellante. L’impugnata delibera appare pertanto incensurabile. Il rigetto dell’appello comporta
l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla G.P.S. Pier Niceto di San
Pier Niceto (Messina) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
6 - APPELLO DELLA S.S. TODI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA TODI/NESTOR DEL
5.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 15 del 14.10.1998)
All’esito della gara Todi/Nestor, disputata il 5.9.1998 nell’ambito della Coppa Italia Dilettanti, terminata col punteggio di 3 a
1, l’A.S. Nestor Calcio proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la S.S. Todi aveva schierato il calciatore
Mark Shaw, che invece avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica inflittagli in una gara di Coppa Primavera della
stagione precedente. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 15 del 14 ottobre 1998, accoglieva il reclamo; ed infliggeva alla società Todi la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 a 2, ai sensi dall'art. 7 comma 7 C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Todi,
invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L’appello è fondato. Ed invero per le gare di Coppa Italia il
Regolamento prevede in tema di esecuzione delle sanzioni, la limitazione della stessa a quella competizione (v. art. 9 comma 9
n. 1 C.G.S.), di tal che nella specie, non avendo il calciatore Mark Shaw riportato la squalifica residuata in una gara di Coppa
Italia, non può individuarsi la partita destinata all’osservanza della sanzione in quella disputata, per la quale, ripetesi, vige la
particolare disciplina testé descritta. L’impugnata delibera va quindi annullata, con il conseguente ripristino del risultato
conseguito in campo dalle squadre. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla S.S.
Todi di Todi (Perugia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 - 1 conseguito in campo nella suindicata
gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 1998
1 - APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA JUVENTUS/MILAN
del 28.3.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 378 del 29.5.1998)
All’esito della gara di Serie A Juventus/Milan del 28.3.1998, la Procura Federale deferiva entrambe le società per condotte
ritenute integrare violazione degli artt. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F..Tali condotte risultavano documentate da un
verbale redatto dall’Ufficio Indagini. Con propria memoria il Milan rilevava, tra l’altro, l’inutilizzabilità della prova acquisita
dall’Ufficio Indagini in quanto esso avrebbe operato al di fuori dei compiti e dei poteri previsti dell’art. 21 comma 1 C.G.S.. La
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione del 29 maggio 1998, pubblicata nel
Comunicato Ufficiale n. 378, deliberava di infliggere la sanzione dell’ammenda in epigrafe, ritenendo che "non è condivisibile
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
la prospettazione difensiva diretta ad affermare la carenza di poteri di accertamento dell’Ufficio Indagini rispetto alla
fattispecie prevista dell’art. 6 del C.G.S., perché - come già affermato in precedenti decisioni degli organi della giustizia
sportiva - a tale ufficio è riconosciuto un potere generale di controllo delle gare, che comprende anche la verifica del
comportamento dei sostenitori in conformità di quanto disposto dall’art. 21 comma 1 ultima parte del C.G.S.; non è infatti
contestabile che il collaboratore dell’Ufficio Indagini riceve di volta in volta l’incarico di svolgere l’attività di controllo sullo
svolgimento delle singole gare e quindi anche con riferimento all’art. 6 del C.G.S.". Avverso tale decisione proponeva appello
il Milan A.C. insistendo sulle argomentazioni precedentemente esposte e chiedendo che venisse dichiarata nulla la decisione
stessa o, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta. La C.A.F., sull’appello come sopra proposto dal Milan A.C.,
ritenutane la necessità, disponeva che venisse segnalata al Presidente Federale l’esigenza di rimettere, ai sensi dall’art. 16
comma 1 lett. a) C.G.S., alla Corte Federale la questione di interpretazione in ordine alla competenza dell’Ufficio Indagini in
materia di controllo gare ai sensi dall’art. 21 C.G.S. e, conseguentemente, circa la valenza di atto ufficiale ai sensi dall’art. 25
C.G.S. del rapporto di un collaboratore con cui l’Ufficio Indagini abbia affiato tale incarico. Il giudizio veniva, quindi, sospeso
fino all’esito della pronuncia della Corte Federale. Il Presidente Federale, ai sensi dall’art. 16 punto 1 lettera a) del Codice di
Giustizia Sportiva, sottoponeva il predetto quesito alla Corte Federale, con nota del 15 luglio 1998. La Corte Federale, nella
riunione del 2 ottobre 1998 (Com. Uff. n. 6/Cf), ha così deliberato: "L’Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio
autonomo in base al combinato disposto degli artt. 21 comma 1, art. 1 comma 1 (responsabilità "per ogni rapporto di natura
sociale") e artt. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia
Sportiva. In base all’art. 25 comma 1 dello stesso Codice il rapporto dell’Ufficio Indagini "costituisce atto ufficiale ad ogni
effetto". Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall’Ufficio Indagini
nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dell’art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito nessun elemento
viene prodotto dalla ricorrente idoneo a porre in dubbio i fatti esposti nella denuncia dell’Ufficio Indagini e la sanzione irrogata
appare congrua rispetto alla portata degli stessi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’A.C.
Milan di Milano ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
2 - APPELLO DELL’U.S. CALCIO MONTESANO SALENTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ALESSANO/CALCIO MONTESANO DEL 29.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 13 del 22.10.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 10 dell’8 ottobre 1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, decidendo
in merito al reclamo proposto dalla U.S. Alesano avverso la regolarità della gara Alessano/Calcio Montesano, svoltasi il
20.9.1998 per il Campionato di 2° Categoria, avendo accertato che alla medesima aveva partecipato il calciatore Giuseppe
Viva (Calcio Monte sano), infrasedicenne privo a quella data dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’art. 34 N.O.I.F.,
assegnava gara persa per 2 a 0 alla società di appartenenza. Su reclamo di quest’ultima, la competente Commissione
Disciplinare, rilevato che l’art. 43 N.O.I.F., prevedeva che gli accertamenti sanitari relativi ai calciatori infrasedicenni fossero
ripetuti annualmente e prima dell’inizio dell’attività agonistica (ciò che nel caso in esame non era avvenuto), confermava la
decisione impugnata (cfr. C.U. n. 13 del 22 ottobre 1998). Si appella ora a questa Commissione il Calcio Monte sano,
rilevando che l’art. 34, così come l’art. 43 N.O.I.F., non prevedono alcunché circa la durata dell’attestato di maturità
agonistica, rilasciato al calciatore dietro certificazione medica; in assenza di alcun termine, doveva considerarsi la validità
annuale dell’attestato, che al Viva era stato rilasciato in base al certificato medico datato 29.1.1998, scadente il 29.1.1999 e
cioè dopo la disputa della gara in questione. La partecipazione del calciatore era dunque regolare e pertanto si chiedeva
l’annullamento della delibera impugnata. L’appello è fondato. Per il chiaro disposto dall’art. 34 N.O.I.F., il calciatore
infrasedicenne è abilitato a partecipare a gare non riservate alle categorie giovanili, previo rilascio di una autorizzazione,
sottoposta alla presentazione di taluni documenti. E’ pacifico che il Viva avesse ottenuto tale autorizzazione; la quale, in
mancanza di contraria disposizione regolamentare, viene concessa una tantum, non ha scadenze e non è in rapporto con gli
accertamenti medici prescritti per tutti i calciatori dell’art. 43 N.O.I.F.; la violazione dell’obbligo di sottoposizione a visita
medica annuale comporta provvedimenti disciplinari, ai sensi del comma 6 della norma ultima citata; mentre la mancanza
dell’autorizzazione ex art. 34 è punita, in caso di partecipazione a gare ai sensi dall’art. 7 C.G.S., come specifica l’art. 34
nell’ultima parte del comma 3. Stante dunque la diversità delle situazioni e stante l’accertato previsto rilascio
dell’autorizzazione nei confronti del Viva, la sua partecipazione alla gara in oggetto non ne ha inficiato la regolarità. Pertanto,
in accoglimento dell’appello, deve ripristinarsi il risultato della gara acquisito sul campo. La tassa va restituita. Per i suesposti
motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dell’U.S. Calcio Monte sano Salentino di Monte sano
Salentino (Lecce), annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 0-2 conseguito sul campo nella suindicata gara.
Ordina la restituzione della relativa tassa.
3 - APPELLO DEL CALCIATORE MALLEGNI JONATA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI
SVINCOLO D’AUTORITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITA’, DALLA A.S. CAMAIORE CALCIO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunione del 17.9.1998)
Il calciatore Mallegni Jonata propone appello a questa C.A.F. contro la decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al
Com. Uff. n. 7/D - Riunione del 17.9.1998, con la quale veniva confermato il provvedimento del Comitato Regionale Toscana
di reiezione della richiesta dello stesso Mallegni di svincolo d’autorità, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., per inattività, dall’A.S.
Camaiore, reiterando la propria richiesta. L’appello va respinto. La C.A.F., esaminati gli atti di causa, rileva come il Mallegni
ammetta che, in risposta alle sollecitazioni dell’A.S. Camaiore (note 8.10.1997 e 7.11.1997 cui hanno fatto seguito le note
7.11.97 e 2.12.1997 di contestazione dell’inadempienza) solo nel mese di febbraio 1998 ha provveduto a fornire alla società la
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
prescritta certificazione medica di idoneità all’esercizio dell’attività agonistica. Ricorre, pertanto, nel caso di specie l’ipotesi
prevista dal comma 1 del citato art. 109 N.O.I.F., il quale esclude che l’inattività del calciatore possa costituire la base per la
concessione dello svincolo d’autorità, quando questa sia da collegare, appunto, "alla omessa presentazione da parte del
calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società".
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal calciatore Mallegni Jonata e dispone
l’incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL’A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTALTO/CALCIO
RIUNITE DEL 30.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 29 del 27.10.1998)
All’esito della gara Montalto/Calcio Riunite, disputata il 3.10.1998 nell’ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato
Regionale Calabria e terminata col punteggio di 0 a 0, l’A.S. Calcio Riunite C. proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell’occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Lo Gullo Gennaro, irregolarmente tesserato per i suoi colori.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 27 ottobre 1998, respingeva il
reclamo. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Calcio Riunite, reiterando la propria richiesta di
aggiudicazione dell’incontro "a tavolino". L’appello è infondato. Ed invero il calciatore Lo Gullo Gennaro, prima di essere
trasferito a titolo temporaneo alla società Montalto Calcio dalla società Nuova Acri, era stato oggetto, nel periodo fissato dal
Consiglio Federale - vale a dire entro il 30 settembre 1998 -, di trasferimento a titolo definitivo dalla società di appartenenza, la
Dipignano Calcio, alla società Nuova Acri, e da questa di trasferimento a titolo temporaneo alla società Montalto Calcio.
Adduce l’appellante che tanto concretizzerebbe la violazione dall’art. 100 comma 2 N.O.I.F., secondo cui il trasferimento a
titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto
una sola volta per ciascun periodo. La censura non ha pregio, giacché la stessa norma precisa che "...pur tuttavia un calciatore
acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società". Tanto è
avvenuto nella specie. L’appello deve essere quindi respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l’appello come sopra proposto dall’A.S. Calcio Riunite C. di Cittanova (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa
versata.
5 - APPELLO DELL’A.S. PRO CISTERNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL
TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VESPA ENZO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 91D - Riunione dell’8.10.1998)
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9/D - Riunione dell’8 ottobre 1998, ha
annullato il tesseramento del calciatore Vespa Enzo, sottoscritto in favore dell’A.S. Pro Cisterna, di cui alla richiesta n.
108162, perché ha ritenuto che la firma ivi apposta in calce dalla madre del minore era apocrifa. Avverso tale decisione ha
proposto reclamo l’A.S. Pro Cisterna, la quale ha motivato che il calciatore ha regolarmente preso parte all’attività agonistica
della società nella stagione calcistica 1997/98 e che il modulo di richiesta del tesseramento era stato consegnato al padre per il
compimento dei necessari adempimenti e che questi lo aveva consegnato completo con la firma della madre del minore. La
irregolarità, pertanto, andava ricercata unicamente tra i familiari di quest’ultimo e la società non poteva essere tacciata di
negligenza. Il reclamo è infondato e va respinto. Premesso che la società reclamante non ha contestato la falsità della firma
della madre del calciatore, va osservato che l’art. 39 N.O.I.F. nel fare riferimento alla "potestà genitoriale" comporta un
vincolo limitativo all’assunzione di obbligazioni di carattere generale del minore e, quindi, è necessario il consenso congiunto
di entrambi i genitori per la scelta dell’indirizzo sportivo e della società cui il minore intende appartenere. La disposizione in
esame è stata integrata dalla Circolare della F.I.G.C. del novembre 1998, che ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale,
avendo impartito disposizioni sull’obbligatorietà delle firme di entrambi i genitori. La falsità della firma di uno di costoro è
equiparata alla mancanza della sua volontà e di conseguenza come non apposta. A nulla rileva poi eccepire in questa sede la
buona fede della società, come è stato opposto dalla reclamante perché al giudice del tesseramento è demandato il compito di
accertare la regolarità formale dell’atto. Essa potrà essere addotta, per essere valutata positivamente o negativamente, in sede
di giudizio disciplinare cui sarà sottoposta la società a seguito del deferimento da parte della Commissione Tesseramenti. Per i
suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Pro Cisterna di Cisterna di Latina e dispone
l’incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL’U.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S.
ALTAMURA IN ORDINE AL RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALLO STADIO IN OCCASIONE GARA
POTENZA/ROTONDA DEL 19.4.1998
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 27.8.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 5 - Riunione del 27.8.1998, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva
parzialmente il ricorso della U.S. Altamura, riconoscendo l’obbligo dell’U.C. Potenza Calcio di corrisponderle la somma di L.
14.696.400, risarcitoria dei danni subiti dall’impianto sportivo della ricorrente, ove si era disputata, in campo neutro, la gara
Potenza/Rotonda Sapri del 19.4.1998. La C.V.E. prendeva infatti atto della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Dilettanti - che faceva carico al Potenza del detto risarcimento, per danni emergenti dagli atti ufficiali, della
documentazione fotografica e di quella commerciale prodotte dall’Altamura. A questa, tuttavia, negava il rimborso di una non
meglio definita percentuale d’incasso, asseritamente non versatale dall’U.C. Potenza. Avverso tale pronuncia si appellava a
questa Commissione l’U.C. Potenza, facendo presente di avere già saldato, con un versamento di L. 2.000.000 in contanti al
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
termine della gara, il modesto danno arrecato dai propri sostenitori; contestava l’importo fatturato, che appariva gonfiato o
addirittura falso e chiedeva che fosse dimostrato il reale ammontare del danno e la sua effettiva riparazione. L’appello è
infondato. Rientrava nelle competenze della C.V.E. accertare l’esistenza del danno, la congruità degli importi e l’avvenuto
saldo delle fatture relative. A ciò si è provveduto con la delibera impugnata, nella quale non è dato ravvisare spazio per alcun
ulteriore sindacato di questa C.A.F.; le generiche contestazioni dell’appellante, invero, non possono far venir meno anzitutto il
diritto al risarcimento della controparte, sancito con la decisione adottata in sede disciplinare; né la fotograficamente
documentata esistenza di danni ben al di là di quanto ammette la stessa U.C. Potenza; né l’avvenuto saldo delle spettanze dei
fornitori e riparatori, l’incongruità delle cui pretese è solo asserita e non documentata dall’appellante medesima. Il gravame va
dunque respinto e la tassa relativa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra
proposto dall’U.C. Potenza di Potenza ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
7 - APPELLO DEL CALCIATORE DI LORETO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2
GIORNATE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 70/C del 25.11.1998)
8 - APPELLO DEL CALCIATORE SPINELLI GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2
GIORNATE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 70/C del 25.11.1998)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C squalificava per due giornate effettive di gara i calciatori
Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele perché, nel corso della gara Livorno/Arezzo del 15.11.1998, ebbero a compiere atti di
violenza verso avversari a gioco fermo, avendo, secondo quanto esposto nel referto arbitrale, il Di Loreto colpito con un pugno
al volto un avversario volontariamente ed a gioco fermo e, nel corso di una conseguente mischia, lo Spinelli colpito
volontariamente con due schiaffi altro giocatore del Livorno (Com. Uff. n. 67/C del 18 novembre 1998). La delibera veniva
confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dai calciatori Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele, riuniti i
rispettivi reclami, (Com. Uff. n. 70/C del 25 novembre 1998). Avverso la predetta decisione propongono separatamente
appello in questa sede i calciatori Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele deducendo, il primo: a) la nullità del procedimento
dinanzi alla Commissione Disciplinare perché in tale sede non è stato visionato un filmato televisivo prodotto dal ricorrente; b)
la contraddittorietà tra il referto di gara dell’assistente dell’arbitro ed il successivo supplemento; il secondo: l’insussistenza del
fatto ascrittogli. Apparendo evidente la connessione tra i due appelli, questa Commissione ne ha deciso la riunione. Gli appelli
sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. In relazione al primo argomento prospettato dal Di Loreto deve rilevarsi che
il punto 2 dall’art. 25 C.G.S. riserva agli Organi di Giustizia la "autonoma facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo
fine delle irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati, che offrano piena
garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso
soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione". Nel caso in esame la Commissione Disciplinare ha
correttamente osservato che i ricorrenti "non hanno rilevato un errore da parte dell’assistente arbitrale nell’individuare i
calciatori responsabili dei fatti descritti, ma, invece, si sono limitati ad escludere la possibilità di aver colpito i calciatori
avversari". Deve, inoltre, rilevarsi che, anche se il ricorrente avesse diversamente prospettato i fatti, come tardivamente
avvenuto in questo grado di giudizio, in ogni modo la Commissione avrebbe legittimamente esercitato la propria facoltà di
utilizzare il mezzo probatorio nel ritenerne l’inutilità quando osserva che "il rapporto di gara descrive con innegabile chiarezza
gli episodi avvenuti". Quanto al secondo argomento si osserva che la gravità del fallo e la potenziale pericolosità dello stesso
appare affermata nel rapporto di gara e confermata nel supplemento successivo e giustifica la sanzione irrogata. Il calciatore
Spinelli, poi, non produce alcun ulteriore elemento utile a porre in dubbio a decisione impugnata. Per i suesposti motivi la
C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dai calciatori Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele, li respinge ed ordina
l’incameramento delle relative tasse.
ORDINANZE
9 - APPELLO DELLA S.S. PORTICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GLADIATOR/PORTICI DEL 20.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 15.10.1998)
La C.A.F., sull’appello come sopra proposto dalla S.S. Portici di Portici (Napoli), ritenutane la necessità, sospende il presente
giudizio e manda alla Segreteria affinché acquisisca agli atti copia del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania
riportante i dati delle società.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 10/C - RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 1998
1 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALL’ALLENATORE
MANCINI MARCELLO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.1999
(Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998)
Ricorre a questa C.A.F., avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche di cui al
Com. Uff. n. 8 del 17 settembre 1998, il Presidente della F.I.G.C. lamentando il difetto di giurisdizione relativamente al punto
b) della decisione (inibizione al Mancini tino al 31.3.1999). Il ricorso è fondato, in quanto, effettivamente, la Commissione
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Disciplinare non aveva per espressa ed in equivoca formulazione normativa di cui all’art. 33 del Regolamento del Settore
Tecnico giurisdizione alcuna in ordine alla violazione contestata al Mancini. Per i tecnici, infatti, salvo i casi d’illecito
sportivo o d’infrazioni inerenti all’attività agonistica, il Regolamento riserva un’autonoma ed esclusiva giurisdizione. La
decisione pertanto va annullata per difetto di giurisdizione dell’organo che ha emesso il provvedimento, stante la competenza
del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, cui gli atti vanno trasmessi, a giudicare il Mancini per le infrazioni che gli sono
state ascritte. Per i suesposti motivi, la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Presidente della F.I.G.C.
annulla, ai sensi dall’art. 27 n. S C.G.S.. l’impugnata delibera perché assunta da Organo privo di competenza al riguardo, con
rinvio degli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE CASCIANO
IVANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta Com. Uff. n. 14 del
22.10.1998)
Il Procuratore Federale ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta di cui al C.U. n. 14 del 22 ottobre 1998, con la quale il calciatore Casciano
Ivano è stato prosciolto in relazione al deferimento da parte del Procuratore Federale medesimo, il quale contestava al suddetto
pretesi comportamenti antiregolamentari in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. successivamente lo stesso Procuratore
Federale ha comunicato di rinunciare all’appello come sopra proposto. Per questi motivi la C.A.F, sull’appello come in
epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara il non luogo a procedere per rinuncia all’appello medesimo.
3 - APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER N. 7 GIORNATE DI GARA E DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI LOSETO
GIOVANNI E CANALE LUIGI RISPETTIVAMENTE PER CINQUE E QUATTRO GARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 43 - Riunione del 13.11.1998)
L’arbitro della gara Gioventù Calcio Cerignola/Melfi, disputata il 25.10.1998 nell’ambito del Campionato Nazionale Dilettanti
e terminata col punteggio di 0 a 1, riferiva nel proprio rapporto fatti di rilevante gravità commessi da sostenitori, tesserati e
dirigenti della società Gioventù Calcio Cerignola sia nel corso del secondo tempo della partita che a partita ultimata; a seguito
di tali fatti l’auto dell’arbitro era stata danneggiata ed era stato necessario mobilitare la Forza Pubblica per evitare più pesanti
conseguenze. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 28
ottobre 1998, infliggeva alla G.C. Cerignola la squalifica del campo di giuoco per otto gare effettive, mentre squalificava per
cinque gare il calciatore Loseto Giovanni e per quattro il calciatore Canale Luigi. La competente Commissione Disciplinare,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 13 novembre 1998, nel pronunciarsi sul reclamo proposto dalla società, lo
accoglieva parzialmente, riducendo di una giornata la squalifica del campo e confermando nel resto l’impugnato
provvedimento. Propone appello la G.C. Cerignola, adducendo che le sanzioni inflitte sono eccessive. Il gravame non ha
fondamento. Ed invero le azioni poste in essere dai tesserati e dai sostenitori della società reclamante - consistite in minacce
formulate da sconosciuti introdottisi sul terreno di giuoco, in aggressioni fisiche all’arbitro e ai suoi assistenti, negli indicati
danni all’auto del Direttore di gara, in immotivate minacce - risultano adeguatamente punite; ulteriori riduzioni delle sanzioni
ne sminuirebbero l’efficacia e l’esemplarità.Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la
C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Foggia) e dispone
l’incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 11/C - RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 1998
1 - APPELLO DELL’U.S. VIRTUS ROTEGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO/VIRTUS
ROTEGLIA DEL 4.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna - Com. Uff. n. 13 del 29.10.1998)
All’esito della gara Castelnuovo/Virtus Roteglia, disputata il 4,10.1998 nell’ambito del Campionato di Promozione del
Comitato Regionale Emilia-Romagna e terminato col punteggio di 0 a 2, la società Castelnuovo F.C. proponeva rituale
reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Del Vecchio
Michele, da considerarsi in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 29 ottobre 1998, infliggeva all’U.S. Virtus Roteglia la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Propone appello l’U.S. Virtus Roteglia, chiedendo il ripristino del risultato
conseguito sul campo. Il gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che Del Vecchio Michele è stato, quale "non
professionista", oggetto di tre trasferimenti temporanei per altrettante stagioni sportive consecutive (l’ultimo in favore,
appunto, della società reclamante) e ciò in violazione dell’art. 101 comma 1 N.O.I.F, che vieta tale successione di "passaggi".
Il calciatore prese quindi parte alla gara indicata senza averne titolo, per l’accertata irregolarità del suo tesseramento in favore
dall’U.S. Virtus Roteglia. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l’appello come sopra proposto dell’U.S. Virtus Roteglia di Roteglia (Reggio Emilia) ed ordina l’incameramento della tassa
versata.
2 - APPELLO DEL G.S. PIRRI SIGMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GUSPINI/PIRRI SIGMA DEL 4.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
La Società G.S. Pirri Sigma Calcio di Cagliari ha proposto appello a questa Commissione d’Appello Federale avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 29
ottobre 1998, con la quale è stato respinto il suo reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione,
disputata il 4.10.1998 contro la Società U.S. Guspini, cui aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore De Montis
Stefano, in quanto squalificato per una gara, con provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 42 del 21 maggio
1998, essendogli stata inflitta una seconda ammonizione nella gara di spareggio del Campionato di 1° Categoria 1997/98
Dolianova/Villasor Sanna P. del 17.5.1998, alla quale aveva preso parte quale tesserato dall’U.S. Villasor Sanna P. La
Commissione Disciplinare aveva, invece, ritenuto che il predetto calciatore avesse scontato la giornata di squalifica nella gara
di Coppa Italia Arbus/Guspini del 30.8.1998, alla quale non aveva partecipato. È opportuno premettere che il De Montis
Stefano è stato squalificato per recidività in ammonizione, verificatasi nell’ultima giornata di gara del Campionato di 1°
Categoria. Successivamente è stato trasferito dell’U.S. Villasor Sanna P. all’U.S. Guspini ed effetti vamente non ha preso parte
alla gara di Coppa Italia, disputata dalla nuova società il 30.8.1998 ad Arbus. Questa Commissione rileva che il Legislatore
sportivo, con la disposizione dell’art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S. ha stabilito che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa
Italia e Coppa delle Regioni devono essere scontate nelle gare delle rispettive competizioni. Il successivo n. 3 dello stesso
comma 9 ha disposto che "le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia e da quelle
delle Coppe delle Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalla Coppa delle Regioni".
Le due disposizioni sono palesemente chiare e non sussiste alcuna necessità di una particolare interpretazione e, di
conseguenza, il De Montis, squalificato in gara di Campionato avrebbe dovuto scontare la sanzione disciplinare in una gara
ufficiale diversa dalla Coppa Italia. Pertanto questa Commissione ritiene che il De Montis non abbia scontato la squalifica
inflittagli e di conseguenza va comminato all’U.S. Guspini il provvedimento disciplinare della perdita della gara in oggetto con
il punteggio di 0-2. La tassa versata va restituita a seguito dell’accoglimento del reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F., in
accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal G.S. Pirri Sigma di Cagliari, annulla l'impugnata delibera ed infligge
all’U.S. Guspini la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della
tassa versata.
3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL PRESIDENTE DELL’A.C.
BAGNARESE, SIG. MOLINARO ROSARIO, E DELL’ALLENATORE, SIG. LAURENDI BRUNO, NONCHÉ AVVERSO
LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI PROPRIO
DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)
Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria il Presidente dall’A.C.
Bagnarese, Molinaro Rosario, l’allenatore, Laurendi Bruno, nonché la società stessa in relazione all’aggressione verificatasi
all’interno degli spogliatoi immediatamente dopo la gara Bagnarese/Paolana ai danni dell’allenatore e dei calciatori di
quest’ultima società. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 34 del 10 novembre 1998, deliberava
dì non doversi procedere nei confronti del Presidente e dell’ allenatore dall’A.C. Bagnarese, non essendo stata "raggiunta la
prova certa sulla responsabilità degli stessi" mentre irrogava l’ammenda di L. 1.000.000 a carico della società per
responsabilità oggettiva. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F. dal Procuratore Federale che ne sostiene
l’erroneità ritenendo esistente "una prova piena a carico dei due tesserati deferiti". Il ricorso non merita accoglimento. Ed
invero nella denuncia il Presidente dall’U.S. Paolana ha rappresentato con molta precisione - pur senza fare nomi – l’episodio
di aggressione ad opera del Presidente, di alcuni dirigenti, dell’allenatore e del Direttore Sportivo della Bagnarese (lettera
2.3.1998) ingenerando il convincimento di riferire episodi percepiti direttamente, dovendosi presumere che se si fosse limitato
a riferire fatti appresi da altri avrebbe correttamente fatto menzione di tali circostanze. Invitato a precisare, non solo non ha
ritenuto di confermare la precedente individuazione degli aggressori, ma si è detto addirittura non in grado di precisare se le
violenze erano state opera di una categoria di persone, quale quella dei tesserati. Il rappresentante delle Forze dell’Ordine nel
riferire all’Ufficio Indagini, lungi dall’individuare i presunti aggressori, si è limitato ad affermare che trattavasi di "tesserati".
In conclusione ce ne è abbastanza per ritenere non raggiunta quella prova piena di cui parla la Commissione Disciplinare
necessaria per affermare una responsabilità personale per ciò che concerne la puntuale individuazione degli autori
dell’aggressione, pur incontestabilmente avvenuta. Conseguentemente il ricorso, pur azionato dal lodevole tentativo di supplire
alla mancanza di prove, peraltro non idoneamente avviata o sostituita dalla ricostruzione dell’episodio effettuata sul piano del
puro esercizio argomentativo, deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal
Procuratore Federale.
4 - APPELLO DELL’U.S, CASEIFICIO D’ANNA SAN PRISCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI
ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE NETTORE VINCENZO DAL F.C. CASERTANA AD
ESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti · Com. Uff. n. 38/D - Riunione del 26.6.1998)
L’U.S. Caseificio D'Anna San Prisco ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione
Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 38/D - Riunione del 26.6.1998, concernente il trasferimento del calciatore Nettore
Vincenzo dal F.C. Casertana in favore della società suddetta, dichiarato nullo per apocrifia della firma del calciatore, con
conseguente deferimento alla competente Commissione Disciplinare della attuale reclamante e del suo Presidente. L’appello è
inammissibile in quanto non risulta rimesso in copia, per raccomandata alle controparti interessate (F.C. Casertana e calciatore
Nettore), così come prescritto dall’art. 23 comma 5 C.G.S., e, inoltre, è redatto in forma del tutto generica - limitandosi la
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
società a chiedere "che sia fatta chiarezza..." e ciò costituisce altro motivo di inammissibilità, ai sensi del comma 6 del
succitato art. 23. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 23 commi 5 e 6 C.G.S., l’appello come
innanzi proposto dell’U.S. Caseificio D’Anna San Prisco di San Prisco (Caserta) ed ordina l’incameramento della relativa
tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/C - RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 1998
1 - APPELLO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AL
CALCIATORE U. F. E DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA
COMMISSIONE D’INDAGINE SUL DOPING DEL C.O.N.I.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 62/C dell’ 11.11.1998)
A seguito di controllo antidoping effettuato il 23 agosto 1998 al termine della gara Livorno/Reggina veniva riscontrata la
positività del calciatore U. F., tesserato per l’A.S. Livorno Calcio, per benzoilecgonina (metabolita della cocaina); le analisi di
revisione confermavano quanto accertato e dal canto suo il calciatore dichiarava di aver fumato, nel corso di una festa, una
sigaretta offertagli da amici, coperta di polvere bianca che sapeva essere cocaina. Sulla base di tali risultanze la Commissione
di Indagine sul Doping presso il C.O.N.I. nella riunione del 16 ottobre 1998 disponeva il deferimento dell’U. davanti ai
competenti Organi di giustizia della F.I.G.C.. Il Presidente della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie
C, alla quale erano stati trasmessi gli atti, provvedeva quindi a contestare al calciatore la violazione di cui agli arti. 1, comma 1,
32 e 33 C.G.S., come integrati e modificati dal Regolamento Antidoping pubblicato con Com. Uff. n. 201A della F.I.G.C. in
data 30.8.1997, e alla A.S. Livorno la violazione di cui all’att. 6, comma 2, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione
ascritta al proprio tesserato. All’esito del procedimento la Commissione deliberava di infliggere all’U. la sospensione
dall’attività per la durata di mesi quattro e alla società l’ammenda di L. 10.000.000 (Com. Uff. n. 62/C dell’11 novembre
1998). Contro tale decisione il calciatore U.e l’A.S. Livorno Calcio hanno proposto tempestivo appello a questo Collegio
sviluppando distinti motivi di gravame. Nell’interesse di entrambi i soggetti appellanti si deduce in primo luogo la nullità del
provvedimento di deferimento e degli atti presupposti e conseguenti per violazione dall’art. 5, comma 3, del Regolamento
Antidoping della F.I.G.C. con conseguente improcedibilità o inammissibilità dell’azione disciplinare; ciò in quanto, mentre la
comunicazione di positività risale al 9 settembre, le analisi di revisione sono state effettuate solo il 25 settembre, ben oltre il
termine di sette giorni fissato dalla norma sopra indicata. L’eccezione è infondata perché i termine di che trattasi non può
considerarsi perentorio in mancanza di esplicita disposizione che tale lo qualifichi; d’altronde la ritualità del procedimento non
risulta compromessa per qualche giorno di ritardo nello svolgimento dell’analisi di revisione, specie ove si consideri che il
soggetto interessato, come si è verificato nella fattispecie, vi abbia preso parte con l’assistenza dei propri fiduciari legali e
scientifici, senza sollevare alcuna eccezione sulla ritualità del metodo adottato e quindi sull’attendibilità del risultato
conseguitone. Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del provvedimento di deferimento della
Commissione di Indagine sul Doping per violazione degli articoli 6 e 7 del Regolamento Antidoping, in quanto il deferimento
sarebbe stato disposto il 5 ottobre 1998 dall’Ufficio di Procura Antidoping che non ne aveva il potere. Anche questa eccezione
non merita accoglimento. L’atto emesso dalla Procura Antidoping il 6 (e non 5) ottobre, pur se impropriamente intestato
"provvedimento di deferimento, altro non è se non la richiesta di deferimento rivolta alla Commissione competente per
disporlo, come chiaramente risulta dalla lettura del documento e di quello (il vero e proprio "provvedimento di deferimento")
successivamente assunto il 16 ottobre dalla Commissione di Indagine sul Doping. È invece fondato il 3° motivo di gravame
con il quale l’A.S. Livorno eccepisce l’inesistenza dì procedimento disciplinare nei suoi confronti per mancanza di valida
contestazione. Il Regolamento Antidoping (art. 7 nn. 1 e 2) attribuisce in via esclusiva alla Commissione di Indagine sul
Doping istituita presso il C.O.N.I. il potere di deferire i tesserati della F.I.G.C. nei cui confronti sussistono elementi di
responsabilità (ovvero, in mancanza, di archiviare il procedimento), trasmettendo gli atti alla competente Commissione
Disciplinare; è dunque chiaro che questa non ha alcun potere autonomo di deferimento. Risulta dagli atti che l’organo preposto
ha ordinato i1 deferimento del solo calciatore U., unico soggetto nei cui confronti si è validamente costituito il procedimento
disciplinare, mentre allo stesso doveva rimanere estranea la società di appartenenza, di talché la sanzione emessa a suo carico
va revocata. Quanto al calciatore, in aggiunta a quelli comuni con la società di cui si è già parlato, il primo motivo specifico di
gravame investe l’interpretazione da darsi all’att. 32 C.G.S., che secondo l’appellante non potrebbe trovare applicazione nella
fattispecie in esame perché l’assunzione della cocaina sarebbe avvenuta senza alcuna finalizzazione, come invece è richiesto
dal comma 2 della norma. Al riguardo la C.A.F. non può che confermare i principi già espressi in precedenti occasioni dagli
organi disciplinari: per la punibilità del deferito la norma richiede l’assunzione "cosciente e volontaria, sia essa "dolosa o
colposa", della sostanza proibita, come si legge nel comma 5 dall’art. 32 che individua l’elemento psicologico dell’illecito: non
è invece richiesta una specifica finalizzazione dell’azione, che viene indicata nel precedente comma 2 solo al fine di delineare
la particolare attitudine della sostanza dopante. È fuori discussione che l’U. abbia coscientemente fatto uso di cocaina, sostanza
la cui ingestione è vietata in quanto inserita nell’elenco (Cal. A Stimolanti) a suo tempo stilato dal Consiglio Federale, sicché
sono presenti tutti gli elementi atti a ritenere sussistente la violazione della norma contestata. Con successivo motivo si deduce
che il fatto addebitato non poteva essere sanzionato con la particolare normativa antidoping ma doveva valutarsi come generica
violazione dell’art. 1 C.G.S.. Rileva il Collegio che l’art. 32 è norma speciale rispetto all’art. 1: mentre questo sancisce "doveri
ed obblighi generali" per tutti coloro che sono soggetti all’osservanza delle norme federali, la disciplina antidoping trova
necessariamente applicazione quando sia accertato il ricorso a sostanze il cui uso è inconciliabile con le regole dello sport, oltre
che costituire minaccia alla salute degli atleti. Bene, quindi, è stata contestata, in aggiunta all’att. 1, anche la norma speciale,
della quale, come sopra si è detto, ricorrevano i presupposti per l’applicazione. L’ultimo motivo di appello riguarda l’entità
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
della pena, ritenuta eccessiva; si chiede l’applicazione del minimo edittale nonché la massima riduzione consentita per la
riconosciuta attenuante. Al riguardo si osserva che la Commissione Disciplinare ha fornito adeguata e convincente motivazione
che il Collegio ritiene di dover condividere: la sanzione inflitta all’U. appare del tutto equa e quindi insuscettibile dell’invocata
riduzione. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Livorno Calcio di
Livorno, annulla l’impugnata delibera nella parte afferente la sanzione dell’ammenda di L. 10.000.000 inflitta alla società e
conferma nel resto. Ordina la restituzione della relativa tassa.
2 - APPELLO DEL CALCIATORE P. C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTAGLI
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE SUL DOPING DEL C.O.N.I.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 149 del 9.11.1998)
3 - APPELLO DELL’UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL CALCIATORE P. C. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA
COMMISSIONE DI INDAGINE SUL DOPING DEL C.O.N.I.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 149 del 9.11.1998)
Con provvedimento del 16.10.1998 al Commissione di Indagine sul Doping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano deferiva
alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore P. C., tesserato per la Società Lecce,
perché, a seguito di un controllo effettuato in data 28.8.1998, era stato trovato positivo per la presenza nelle urine della
sostanza anabolizzante denominata "Clostebol"; la positività era stata confermata in sede di controanalisi effettuate in data
1.10.1998. All’esito del relativo procedimento disciplinare, l’adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 149
del 9 novembre 1998, dichiarava la responsabilità di P. C. nella violazione ascrittagli e, concessa la riduzione della sanzione di
cui all'art. 8 n. 7 del Regolamento Antidoping, gli infliggeva la squalifica di mesi tre decorrenti dalla data del provvedimento di
sospensione cautelare del 9.10.1998. Avverso tale decisione hanno proposto appello l’Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I.
e P. C.. Le impugnazioni sono state riunite per evidente connessione. L’Ufficio Procura Antidoping, con il proposto gravame,
adduce che nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare il Regolamento Antidoping del C.O.N.I., prevalente sui regolamenti
federali in caso di conflitto di norme, con la conseguente applicazione di una sanzione diversa e più grave di quella inflitta.
Osserva la C.A.F che l’appello è inammissibile per tardività, essendo stato proposto fuori dal termine previsto dall’art. 27 n. 2
C.G.S.. P. C. si duole dal canto suo della indeterminatezza dell’accusa e afferma l’insussistenza di una condotta in qualche
modo riconducibile alla normativa regolamentare; in subordine invoca una pena più equa. Il gravame è destituito di
fondamento. Ed invero, nel corso dell’istruttoria e del dibattimento al tesserato è stata chiaramente contestata l’accusa ex art.
32 C.G.S. come integrato e modificato dal Regolamento Antidoping pubblicato con Com. Uff. n. 20/A della F.I.G.C. in data
30.8.1997. Ciò posto, si osserva nel merito che il tesserato deduce ancora oggi che la quantità minima di "Clostebol" rilevata
nel campione analizzato e la regolarità dei suoi "profili ormonali" escluderebbero in modo assoluto la violazione della vigente
normativa antidoping. A suo dire tale violazione si realizzerebbe intatti solo attraverso l’uso cosciente e volontario di una
sostanza vietata, finalizzato al miglioramento della propria prestazione atletica; egli - avendo fatto uso del farmaco
"Trofodermin spray" contenente "Clostebol", ad un fine esclusivamente terapeutico - dovrebbe essere prosciolto dall’addebito
contestatogli. Al riguardo la C.A.F. non può che confermare i principi già espressi in precedenti occasioni dagli organi
disciplinari: per la punibilità del deferito si richiede l’assunzione "cosciente e volontaria" sia essa "dolosa o colposa", della
sostanza proibita, come si legge nel comma 5 dell’art. 32 cit., che individua l’elemento psicologico dell’illecito; non è invece
richiesta una specifica finalizzazione dell’azione, che viene indicata nel precedente comma 2 solo al fine di delineare la
particolare attitudine della sostanza dopante. Non incombe altresì sull’Organo disciplinare inquirente l’onere della prova di un
uso della sostanza vietata reiterato nel tempo e finalizzato al miglioramento della prestazione sportiva ben potendosi procedere
in base alla riscontrata presenza di sostanze rientranti nell’elenco di quelle vietate dal C.I.O.. Compete invece all’atleta la
prova della incolpevole assunzione della sostanza stessa, potendo questa sola prova valere come scriminante della sua
condotta. Nella specie l’inequivocabile dato di positività non è stato posto nel nulla dalla dimostrazione di un comportamento
incolpevole.Difatti non risulta documentata la necessità terapeutica del farmaco impiegato, mentre per converso è certo che
l’atleta manifestò una incredibile leggerezza, confidando nella dichiarazione verbale della farmacista che gli consigliava l’uso
del "Trofodermin" come sostanza non dopante, e omettendo del tutto di avvalersi della consulenza scientifica del medico
sociale. Tanto gli è valso giustamente l’attribuzione del fatto a titolo di colpa. Quanto all’invocata riduzione della sanzione a
lui inflitta, ritiene la C.A.F. che le circostanze attenuanti indicate al tal fine sono state già valutate dai primi giudici, che hanno
già adeguato e contenuto la squalifica in limiti non ulteriormente valicabili. L’appello proposto da P. C. deve essere quindi
respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore P. C. e
dall’Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I., così provvede: respinge l’appello del calciatore P. C.; dichiara inammissibile
per tardività, ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. quello dell’Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I.; dispone
l’incameramento della tassa versata dal calciatore.
4 - APPELLO DELL’A.C. CROCE VALANIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCE VALANIDI/GIOIESE
DEL 3.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)
L’A.C. Gioise produceva reclamo avverso il risultato della gara del Campionato di Promozione disputata il 3.10.1998 con
l’A.S. Croce Valanidi, e conclusasi con il punteggio di 1-1, ponendo in evidenza l’irregolarità della partecipazione alla gara
nelle file della squadra avversaria del calciatore Marchese Andrea squalificato sino al 30.9.1998, ed, altresì, per una giornata di
gara per somma di ammonizioni ricevute nel corso del Campionato Allievi 1997/98, disputato nelle file della Pol. Libertas T.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Maestrelli. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con decisione pubblicata nel C.U. n. 34 del 10
novembre 1998, irrogava alla società A.S. Croce Valanidi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.
Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. la società A.S. Croce Valanidi la quale ribadisce la tesi già i precedenza
espressa, secondo la quale la squalifica doveva essere scontata nel campionato di competenza, da intendersi cioè quello "Under
18" avendo superato i limiti di età previsti (anno 1981) per il Campionato Allievi, nel quale la squalifica stessa era maturata.
Conclude chiedendo, con l’annullamento della decisione impugnata, il ripristino del risultato acquisito sul campo. Il reclamo
non merita accoglimento, risultando la decisione impugnata informata a criteri conformi ad un indirizzo ormai consolidato di
questa Commissione. Ed invero, secondo principi pacifici nella giurisprudenza di questa C.A.F. nella interpretazione dell’art.
12 comma 6, ult. cpv., C.G.S., la squalifica, quando non poi) essere, come nella specie, scontata nel campionato di riferimento,
deve essere scontata nella giornata in cui disputa la prima gara ufficiale la prima squadra della nuova società di appartenenza.
Correttamente, quindi, è stato ritenuto nella decisione impugnata che il calciatore Marchese Andrea non aveva titolo a
partecipare alla gara del 3.10.1998. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C.
Croce Valanidi di Reggio Calabria e dispone l’incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DEL SIG. LA ROSA RENATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL
10.5.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)
Il Sig. La Rosa Renato, Segretario della S.S. Azzurra, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la sanzione della squalifica
fino al 10.5.1999, inflittagli dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, a seguito di deferimento
del Procuratore Federale, per violazione dall’art. 1 comma 1 C.G.S., di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 pubblicato il 10
novembre 1998. L’appello è inammissibile, in quanto la sanzione inflitta al La Rosa, è inferiore ai 12 mesi e come tale non
impugnabile dinanzi la C.A.F., ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d/1) C.G.S.. Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dal Sig. La Rosa Renato ed ordina
l’incameramento della relativa tassa.
6 - APPELLO DELL’U.S. BAVENESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAVENESE/GOZZANO
DELL’11.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 19 del
12.11.1998)
L’U.S. Bavenese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta in
ordine alla regolarità della gara Bavenese/Gozzano, disputata per il Campionato di 1 Categoria, Girone A, l’11.10.1998 e
terminata con il risultato di 1-2. Deduceva la reclamante che alla gara aveva preso parte, schierato dalla società avversaria, il
calciatore Emanuele Turdo, non in regola con il tesseramento e, pertanto, in posizione irregolare.La reclamante chiedeva,
quindi, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di
0-2. La Commissione Disciplinare accertava che il predetto calciatore era tesserato per l’A.C. Gozzano a decorrere dal
12.9.1998, proveniente dal G.S. HM Arona, e che quindi aveva titolo a partecipare alla predetta gara, respingendo, di
conseguenza il reclamo (Com. Uff. n. 19 del 12 novembre 1998). Propone appello in questa sede l’U.S. Bavenese, ma l’appello
non è fondato. Dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. risulta che il predetto calciatore
effettivamente è tesserato per il G.S. HM Arona, ma che lo stesso è Stato trasferito in prestito il 12.9.1998, prima della gara in
contestazione all’A.C. Gozzano e che, pertanto, poteva legittimamente essere schierato da detta società nella gara disputata con
l’appellante. La discrasie tra le date di tesseramento alle quali fa riferimento l’appellante sono dovute esclusivamente ai ritardi
nelle registrazioni meccanografiche dei movimenti dei calciatori. L’appello, in conclusione, va respinto. La tassa di reclamo, di
conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’ U.S. Bavenese
di Baveno (Verbania) e dispone l’incameramento della tassa versata.
7 - APPELLO DELL’AGRIGENTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/NUOVO
TERZIGNO DEL 27.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 47 del 20.11.1998)
La Società Agrigento Calcio ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 20 novembre 1998,
con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega medesima, pubblicato sul
Comunicato Ufficiale n. 25 del 28 ottobre 998, che ha inflitto ad essa società la perdita della gara del Campionato Nazionale
Dilettanti disputata il 27.9.1998 con il punteggio di 0-2. Tale sanzione era stata inflitta perché il Giudice Sportivo aveva
ritenuto che la società, pur avendo provveduto a schierare in campo inizialmente due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980, in
ossequio alla disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 in data 1° luglio 1998, aveva
sostituito uno di essi con il calciatore Erriu Giuseppe, nato il 23.7.1977.L’appello va respinto. Si osserva che le doglianze della
reclamante si concretano in sostanza in uno scambio di maglie tra due calciatori di riserva di cui uno entrato in campo in
sostituzione di altro nel corso della gara. In particolare, sostiene la società che la sostituzione era stata effettuata tra il calciatore
Milioto Marco, nato il 12.8.1980, e Zambuto Giuseppe, nato il 15.3,1980, il quale per errore aveva indossato la maglia recante
il numero 13, appartenente al calciatore Erriu Giuseppe. Tale scambio di maglie era stato fatto notare a fine gara all’arbitro, il
quale pur riconoscendo le diversità fisiche dei due giocatori non ha ritenuto di modificare il rapporto relativamente alle
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
sostituzioni. Tale assunto, però, è stato smentito dalle risultanze dei documenti ufficiali. Il rapporto di gara è integrato dal
Direttore di gara, su richiesta del Giudice Sportivo, mediante la conferma dell'identità del calciatore Erriu Giuseppe, entrato in
campo in sostituzione di Milioto Marco. L’arbitro ha, infatti, affermato di avere controllato prima della gara la corrispondenza
dell’identità dei calciatori, rilevata dai documenti esibiti, ed il numero della maglia da ciascuno indossata, come indicato
nell’elenco nominativo consegnato dalla società Agrigento. Non sussiste, pertanto, dubbio sull’identità del calciatore che ha
sostituito il suo collega Milioto e che è nato in data anteriore al 1° gennaio 1980. Con tale irregolarità la società ha disatteso
l’obbligo imposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, così come accertato dal Giudice Sportivo, non avendo schierato in campo
per tutta la durata della gara almeno due calciatori, nati successivamente al 1° gennaio 1980. A seguito del rigetto del reclamo
la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Agrigento Calcio di
Agrigento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
8 - APPELLO DEL CALCIATORE ITALIANO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3
GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER
VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 16.12.1998)
Il calciatore Italiano Rosario, tesserato per la società S.C. Marsala 1912 ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com, Uff. n. 88/C del 16 dicembre
1998, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli è stata comminata la squalifica per tre giornate di
gara per violazione dall’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto, nel corso della gara L’Aquila/Chieti,
del 18.10.1998, condotta antiregolamentare, per avere reagito ad una contestazione della tifoseria locale con un "gestaccio"
della mano, determinando così l’ulteriore reazione dei contestatori. Subito dopo, sollecitato dal suo Presidente ad abbandonare
il campo, con gesto stizzoso si toglieva la fascia di capitano, affidandola ad altro giocatore. Il calciatore, pur riconoscendo che
il suo comportamento non era conforme alla lealtà ed alla correttezza sportiva, ha rappresentato che la severità della sanzione
era dovuta alla esagerazione con cui la stampa e le cronache televisive hanno interpretato la disposizione del Presidente della
società di espellere dal campo un proprio giocatore, ritenendolo fatto insolito e, come tale, è stato ingigantito dalle agenzie
televisive locali. Ha fatto presente di essersi pentito del suo gesto ed ha chiesto pubblicamente scusa ai tifosi e al Presidente
della società. Questa Commissione osserva che la suddetta decisione del Presidente appare saggia, perché dettata dalla
necessità di evitare l’aggravarsi della situazione ambientale, temendo l’eventuale reazione dei tifosi, offesi dal gesto inconsulto
e volgare del calciatore. Tale pericolo era evidente, tanto che alcuni tifosi hanno atteso minacciosi fuori del campo l’uscita dei
calciatori, contestando a gran voce l’Italiano. Le tre giornate di squalifica inflitte all'Italiano sono oggettivamente giuste perché
il gesto da lui compiuto, oltre ad essere una manifestazione volgare ed antisportiva, avrebbe potuto generare la reazione della
tifoseria. con imprevedibili gravi conseguenze, così come avvertito con immediatezza dal Presidente della Società. Occorre,
tuttavia, tenere anche conto che la quantificazione delle sanzioni deve essere determinata, oltre che dagli elementi oggettivi,
dall’intensità del dolo del colpevole e dal comportamento da lui tenuto successivamente alla commissione dell’infrazione, in
modo che la determinazione della sanzione venga fissata in maniera minore in caso di resipiscenza. Ciò in armonia con il
principio che le sanzioni devono avere influenza in giusta misura nella sfera giuridica del responsabile dell’infrazione. Il
reclamante ha dimostrato un sincero pentimento, chiedendo pubblicamente scusa ai tifosi ed alla società e per tale
comportamento possono essere concesse le attenuanti e la squalifica inflittagli può essere ridotta a due gare. Per i suesposti
motivi, la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dal calciatore Italiano Rosario, riducendo la sanzione della
squalifica inflittagli dai primi giudici a n. 2 giornate di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 13/C - RIUNIONE DEL 7 GENNAIO 1999
1 - APPELLO DELLA S.S. PORTICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GLADIATOR/PORTICI DEL 20.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 15.10.1998)
All’esito della gara Gladiator/Portici, disputata il 20.9.1998 nell’ambito del Campionato di Eccellenza Girone A del Comitato
Regionale Campania, terminata con il punteggio di 1 a 1. L’U.S. Gladiator proponeva rituale reclamo, adducendo che risultava
in posizione irregolare il calciatore Treglia Ivan, il quale veniva schierato dalla società Portici in occasione della gara, ancorché
colpito da squalifica comminata con Com. Uff. n. 96 del 14.5.1998. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul
Com. Uff. n. 30 del 15 ottobre 1998, accoglieva il reclamo, infliggendo alla S.S. Portici la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-2. Ricorre ora a questa Commissione d’Appello Federale la S.S. Portici deducendo
l’illegittimità di tale delibera, non avendo ricevuto la raccomandata contenente copia del reclamo poi accolto con la decisione
gravata. L’appello della S.S. Portici è infondato. Dagli atti di causa e segnatamente dalla ricevuta della raccomandata (n. 8577
del 24.9.1999) inviata dalla U.S. Gladiator risulta che il reclamo proposto in primo grado è stato inoltrato alla S.S. Portici
presso la sede sociale in via Libertà 289, Portici. Nella domanda d’iscrizione al Campionato 1998/1999 del Portici risulta
indicato come indirizzo per la corrispondenza via S. Cristoforo, 87, ma non viene indicata alcuna variazione della detta sede
sociale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Portici di Portici (Napoli) e dispone
l’incameramento della relativa tassa.
2 - APPELLO DELL’A.S. TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SCISCIONE
GIANFRANCO E DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1
C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 36 del 30.10.1998)
Con provvedimento del 29 settembre 1998. prof. n. 60/76-GF/as, la Procura Federale ha deferito alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, il Sig. Sciscione Gianfranco, Presidente dell’A.S. Terracina e la A.S.
Terracina per rispondere: il primo della violazione dall’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver espresso giudizi e rilievi gravemente
lesivi della reputazione del Presidente della L.N.D., dell’arbitro della gara Terracina/Sezze del 27.9.1998 e dell’intera
Organizzazione Federale; la società A.S. Terracina della violazione dall’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella
violazione ascritta al proprio presidente. La Commissione Disciplinare dichiarava i deferiti responsabili dei fatti ad essi
rispettivamente ascritti ed ai medesimi infliggeva le seguenti sanzioni: allo Sciscione l’inibizione per due anni ed all’A.S.
Terracina l’ammenda di lire 3.000.000 (Com. Uff. n. 36 del 30 ottobre 1998). Avverso la predetta decisione propone appello in
questa sede l’A.S. Terracina, deducendo che le frasi irriguardose concernevano il solo Presidente della L.N.D. e non l’arbitro
della gara e l’intera Organizzazione Federale e chiede, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato, anche in
considerazione delle minori sanzioni subite da altri tesserati in casi analoghi. La Società produce. inoltre, una videocassetta
contenente le riprese televisive riguardanti altro tesserato di una diversa società. Tale mezzo probatorio risulta inammissibile
nel presente procedimento. Infatti, il punto 2 dall’art. 25 C.G.S. riserva agli Organi di Giustizia la "autonoma facoltà di
utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine delle irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive
o altri filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano
quale ammonito od espulso. soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l’infrazione". Nel caso in esame non
si verte nell’ipotesi prevista dalla norma, anzi il filmato, secondo quanto affermato dai ricorrenti, riguarda fatti estranei
all’appello in esame. L’appello è infondato. La Procura Federale, ai sensi dall’art. 22, terzo comma, C.G.S. "deferisce al
giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed
amministrativo o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva...". Nel
caso in esame il deferimento concerne la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli organismi
comunque soggetti all’osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà,
della probità e delle rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e
sociale". Il comportamento tenuto dal Sig. Sciscione appare confermato dallo stesso interessato ed integra la fattispecie
prevista dalla norma. Il richiamo ad altri precedenti appare ininfluente in quanto ai fini sanzionatori ciascun episodio
antiregolamentare va valutato in sé, non potendosi confrontare con altre fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare propri
connotati soggettivi ed oggettivi che non soffrono comparazioni. La sanzione irrogata appare congrua rispetto alla gravità delle
affermazioni fatte. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Terracina di Terracina
(Latina) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
3 - APPELLO DELLA POL. G. NASI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI
CIABURRI LORENZO E MARZOCCHI EMANUELE RISPETTIVAMENTE FINO AL 30.4.1999 ED AL 30.6.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 15 del 12.11.1998)
L’appello presentato davanti questa C.A.F. dalla Pol. G. Nasi avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Emilia - Romagna, di cui al C.U. n. 15 del 12 novembre 1998, con la quale - a seguito dell’impugnazione
del Presidente del Comitato medesimo della delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Modena, di cui al
C.U. n. 15 del 29 ottobre 1998, inerente la gara Quattro Ville/G. Nasi del 18.10.1998 - venivano, tra l’altro, sanzionati i
calciatori Marzocchi Emanuele e Ciaburri Lorenzo rispettivamente fino al 30.6.1999 e 30.4.1999, si appalesa inammissibile.
Ed invero l'atto di appello ha ad oggetto squalifiche di due calciatori inferiori a 12 mesi e quindi non impugnabili poiché al di
fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S. in tema di ammissibilità di reclamo alla C.A.F. per
infrazioni che riguardano l’attività agonistica in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica. Per i suesposti motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S. l’appello come
innanzi proposto dalla Pol. G. Nasi di Modena ed ordina l’incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELLA S.S. BORGHETTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRETTEIBORGHETTO
DELL’11.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 15 del 5.11.1998)
5- APPELLO DELL’A.S. VIS DUE CASETTE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VIS DUE CASETTE/LA BOTTE
DEL 4.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 33 del 12.11.1998)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione agli episodi verificatisi in occasione delta gara Vis Due
Casette/La Botte disputatasi il 4.10.1998 nell’ambito del Campionato di 2' Categoria. Girone B, adottava i seguenti
provvedimenti: ammenda di L. 500.000 a carico dell’A.S. Vis Due Casette "perché, nel corso di episodi verificatisi durante ed
al termine della gara, l’arbitro, rientrato nello spogliatoio, constatava che la propria borsa era stata aperta, il contenuto gettato a
terra ed il giaccone strappato ad una manica, era stato reso inutilizzabile. Perché, mentre l’arbitro stesso lasciava l’impianto
sportivo, scortato dalla Forza Pubblica, propri sostenitori gli rivolgevano gravi offese estese anche agli Organi Federali. Si fa
obbligo alla Società di risarcire l’arbitro per i danni subiti, ove richiesti e documentati. L’arbitro, infine, era costretto, a seguito
degli episodi di violenza a ricorrere a cure sanitarie"; inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 9/e C.G.S. fino al
30.9.2003 del Sig. Rinaldi Maurizio, dirigente, "per aver colpito l’arbitro con un violento calcio all’inguine"; squalifica fino al
60
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
30.9.2001 del massaggiatore De Angelis Amedeo "per aver colpito l’arbitro con un calcio alle gambe"; squalifica fino al
30.9.2003 del calciatore Pavone Cristiano perché "espulso per aver colpito violentemente un avversario", all’atto della notifica
del provvedimento colpiva l’arbitro con un violento schiaffo, facendogli perdere l’equilibrio e rivolgendogli frase offensiva";
squalifica fino al 30.9.1999 del calciatore Donnini Ugo perché "espulso per aver colpito un avversario, rientrava in campo nel
corso degli incidenti avvenuti nel prosieguo dell’incontro e colpiva l’arbitro leggermente con un calcio"; squalifica fino al
30.9.2003 del calciatore Cecaloni Antonio "per aver aggredito l’arbitro stringendolo con forza al collo e colpendolo con due
pugni al petto"; squalifica fino al 30.9.2001 del calciatore Rinaldi Luca perché "in occasione dell’espulsione di un proprio
compagno colpiva l’arbitro con un violento pugno ad un fianco e gli rivolgeva frase ingiuriosa"; squalifica fino al 31.1.1999
del calciatore Rinaldi Fabio "per aver spintonato violentemente l’arbitro ed avergli rivolto ingiurie": squalifica fino al
31.12.1998 del calciatore Cappelli Luigi "per aver spintonato l’arbitro ed avergli rivolto frase offensiva" (Com. Uff. n. 21
dell’8 ottobre 1998). Avverso tale decisione proponeva reclamo l’A.S. Vis Due Casette, chiedendo la revoca delle squalifiche
o, in subordine, la riduzione delle stesse. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione
pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 12 novembre 1998, accoglieva parzialmente il reclamo, confermando la squalifica nei
confronti dei calciatori Donnini Ugo, Rinaldi Luca, Rinaldi Fabio, Cappelli Luigi e del massaggiatore De Angelis Amedeo e
riducendo la squalifica del calciatore Pavoni Cristiano dal 30.9.2003 al 30.9.2001; del calciatore Cecaloni Antonio dal
30.9.2003 al 30.9.2002 e l’inibizione del dirigente Rinaldi Maurizio dal 30.9.2003 al 30.9.2001. Contro tale ultima decisione
ricorre a questa C.A.F. L’A.S. Vis Due Casette chiedendo la revoca delle squalifiche dei calciatori e del massaggiatore per
errore di persona nonché la riduzione della inibizione del dirigente Rinaldi Maurizio.. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il Collegio rileva che, ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., nell’ambito della disciplina sportiva regionale della L.N.D., è
prevista la possibilità di appello alla C.A.F. solo per le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati che vadano oltre i dodici mesi,
mentre le sanzioni previste per i calciatori Donnini Ugo, Rinaldi Fabio e Cappelli Luigi hanno una durata inferiore e, pertanto
l’appello si appalesa inammissibile per la parte relativa ad esse. Quanto ai restanti motivi di reclamo, si rileva che il rapporto di
gara ed il successivo referto arbitrale, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo e la società; d’altra parte, non
porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una
riconsiderazione delle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine all’appello come sopra proposto
dall’A.S. Vis Due Casette di Cerveteri (Roma), così provvede: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1
C.G.S., per la parte afferente le sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori Cappelli Luigi fino al 31.12.1998, Donnini Ugo
fino al 30.9.1999 e Rinaldi Fabio fino al 31.1.1999; lo respinge per la parte afferente le sanzioni della squalifica inflitte ai
calciatori Cecaloni Antonio fino al 30.9.2002, Pavone Cristiano e Rinaldi Luca fino al 30.9.2001, nonché dell’inibizione fino al
30.9.2001 inflitte ai dirigenti De Angelis Amedeo e Rinaldi Maurizio; ordina l’incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DELL’U.S. BOTRUGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOTRUNO/MIGGIANO DEL
25.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 17 del 12.11.1998)
Dopo la partita Botrugno/Miggiano, valida per il Campionato di 3a Categoria, disputatasi a Botrugno il 25.10.1998 e terminata
con il punteggio di 2-1 a favore della squadra ospitante, l’U.S. Miggiano avanzava reclamo chiedendo l’applicazione della
sanzione sportiva di perdita della gara a carico dall’U.S. Botrugno e in via di subordine la ripetizione della partita; motivava la
richiesta denunciando la partecipazione all’incontro nella compagine avversaria del calciatore Fortiguerra Gaetano, colpito da
provvedimento di squalifica da scontare nella presente stagione sportiva, nonché la circostanza che il proprio tesserato Maggio
Cosimo, colpito da una pietra scagliata dai sostenitori locali e quindi ricoverato all’Ospedale, era stato forzosamente sostituito,
mentre i suoi compagni, dopo il grave episodio erano rimasti intimoriti e traumatizzati, tanto da proseguire la gara "solo
formalmente". La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia esaminava il reclamo limitatamente alla
posizione irregolare del calciatore Fortiguerra e ne deliberava l’accoglimento, infliggendo all’U.S. Botrugno la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Coni. Uff. n. 17 pubblicato il 12 novembre 1998). Contro la decisione
l’U.S. Botrugno ha proposto appello chiedendo l’annullamento della sanzione. L’U.S. Miggiano ha fatto pervenire
controdeduzioni, insistendo in modo particolare per la conferma del risultato in suo favore in conseguenza della menomazione
subita a seguito del grave episodio di violenza subito dal calciatore Maggio. Premesso che questo argomento non può avere
ingresso nel presente procedimento. circoscritto all’impugnazione della delibera della Commissione Disciplinare concernente
la posizione, ritenuta irregolare, del calciatore Fortiguerra, rileva il Collegio che il gravame avanzato dell’U.S. Botrugno è
fondato. Risulta dalla documentazione agli atti che il Fortiguerra, all’epoca tesserato per l’U.S. Presicce, riportò nella
precedente stagione sportiva un provvedimento di squalifica per cui due giornate di gara dovevano essere scontate nell’attuale
stagione, giusta il disposto dell’art. 12 comma 6 C.G.S. L’U.S. Presicce, in effetti, non ha schierato il calciatore nelle prime
due gare ufficiali del campionato, disputatesi il 20 e 27 settembre 1998. Il 28 settembre il Fortiguerra fu trasferito dell’U.S.
Presicce all’U.S. Botrugno e il successivo 30 settembre il competente Comitato Regionale convalidò il tesseramento a favore
della società cessionaria. Risulta pertanto provato che a quel momento il Fortiguerra aveva scontato la punizione sicché il suo
impiego nella gara del 25 ottobre era del tutto legittimo. La sanzione inflitta alla società appellante deve pertanto essere
annullata, con il ripristino del risultato conseguito sul campo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in
accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dell’U.S. Botrugno di Botrugno (Lecce), annulla l’impugnata delibera,
ripristinando il risultato di 2-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
7- APPELLO DEL F.C. ADIGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAGANELLA/ADIGE DEL 18.10.1998 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 22 del 12.11.1998)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige, provvedendo in ordine alla gara del
Campionato di 2· Categoria raganella/Adige del 18.10.1998, deliberava, in parziale accoglimento del reclamo inoltrato dal F.C.
Adige, di ridurre la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo, mentre confermava nel resto le decisioni da questi
assunte: perdita della gara con il punteggio di 0-2 e squalifica fino al 22.1.1999 del calciatore Battan Manuel.
Il FC. Adige ha impugnato avanti questo Collegio la predetta decisione, senonché l’appello, pur se redatto su carta munita di
timbro della società, risulta non sottoscritto. Ne consegue che il gravame, non potendo spiegare alcun effetto, va dichiarato
inammissibile. La tassa di reclamo dovrà essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per omessa
sottoscrizione dei motivi, l’appello come innanzi proposto dal FC. Adige di Zambana (Trento) ed ordina incamerarsi la relativa
tassa.
8 - APPELLO DELLA POL. FLUMINI DUARTU AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA
CON LA CALCIATRICE PUGLIESE CRISTIANA
(Delibera della C.V.E. della L.N.D. - Com. Uff. n. 46 del 19.11.1998)
La Pol. Flumini Quartu ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dalla Commissione Vertenze
Economiche presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 46 del 19 novembre 1998, con la quale in accoglimento
del ricorso presentato dalla calciatrice Pugliese Cristiana, le veniva riconosciuta in via equitativa, la somma di L. 1.000.000 a
titolo di rimborso spese, ex art. 94 ter N.O.I.F dovute dalla società ora appellante con riferimento alla stagione 1996/97. Ha
controdedotto la calciatrice sostenendo l’nammissibilità del reclamo della Pol. Flumini Quartu, "atteso che la C.A.F. non è
competente ad esaminare impugnative riferite a delibare economiche di Collegi Arbitrali e della Commissione Vertenze
Economiche della L.N.D.". L’ppello si appalesa inammissibile, in quanto, a norma dall’art. 8 del Regolamento di detta
Commissione, le decisioni sono inappellabili. Ed invero la decisione impugnata proviene da un Organo che non è ricompreso
tra quelli della Giustizia Sportiva, di cui all’art. 17 C.G.S., né tra quelli le cui decisioni possono essere oggetto di giudizio in
ultima istanza da parte di questa C.A.F. così come indicati dell’art. 20 C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 20 C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol.
Flumini Quartu di Quartu Sant'Elena (Cagliari) e dispone l’incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 1997
1 - APPELLO DEL CALCIATORE MEACCI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 28.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 66/C del 18.11.1998)
Con distinti deferimenti dell’8.6.1998 e del 23.9.1998 la società Fermana Calcio richiedeva alla competente Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C giudizio a carico del calciatore "Giovane di Serie" Meacci Francesco, resosi
responsabile di violazione dall’art. 92 n. 2 N.O.I.F.. In particolare la società ricorrente esponeva che il tesserato, ottenuto in
data 10.4.1998 il permesso di allontanarsi dalla sede per le vacanze pasquali, non si era più presentato per la ripresa degli
allenamenti, limitandosi a giustificare l’assenza con uno stato influenzale soltanto a mezzo di una comunicazione telefonica,
senza però documentare l’asserita indisponibilità con una certificazione medica; in più, egli non si era poi presentato alla visite
mediche e agli allenamenti nonostante la convocazione inviatagli con telegramma del 15.7.1998 e con raccomandata A.R. del
24.7.1998. Adduceva il Meacci che al momento della partenza per le ferie di Pasqua era già sofferente per i postumi di un
incidente riportato in allenamento, di cui la società era al corrente, e aggiungeva che a causa di quell’infortunio era stato
costretto ad una serie di visite, anche specialistiche, che avevano rivelato la necessità di un intervento chirurgico,
successivamente eseguito il 5.6.1998. Affermava altresì che le successive convocazioni erano state fatte quando egli non era
più tesserato per la Fermana Calcio, in quanto, trasferitosi nella Repubblica Ceca, aveva stipulato con la società calcistica F.K.
Prerov in data 28.5.1998 un contratto, a seguito del quale la Federazione di quel paese aveva fatto richiesta alla F.I.G.C. del
Certificato Internazionale di Trasferimento (c.d. transfer) ingiustificatamente negato. L’adita Commissione, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 66/C del 18 novembre 1998, dichiarava il Meacci responsabile delle addebitate infrazioni,
infliggendogli la squalifica a tutto il 28.2.1999 e disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per
l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di società e tesserati. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a
questa Commissione Federale Meacci Francesco. Eccepisce preliminarmente l’appellante che i deferimenti traggono origine
dall’intervenuto tesseramento per una società straniera, dato che la Fermana Calcio ebbe a deferirlo non appena ricevette
notizia della richiesta di "transfer"; adduce altresì che la pendenza del procedimento disciplinare è stata poi addotta a
giustificazione del mancato rilascio dello stesso e che la squalifica irrogata consente a quella società di poterne ulteriormente
ritardare il conseguimento. Asserisce quindi di aver proposto reclamo in data 4.12.1998 alla Commissione dello Statuto del
Calciatore di cui all’art. 34 degli Statuti della F.I.F.A. per sentire riconscere i propri diritti con provvedimento vincolante nei
confronti delle Federazioni destinatarie. A suo dire una pronuncia favorevole di quell’organismo farebbe stato nel presente
procedimento rendendo improponibile e/o improcedibile il primo deferimento, siccome proposto nei confronti di calciatore non
più tesserato con la F.I.G.C., e inammissibile e del tutto infondato il secondo deferimento, siccome proposto nei confronti di un
calciatore non più tesserato con la F.I.G.C. e per fatti relativi ad un periodo in cui apparteneva ad altra federazione. Chiede
quindi una sospensione del giudizio disciplinare, in attesa di quella pronuncia. La richiesta non può trovare accoglimento. Ed
invero nella presente procedura si controverte sulla legittimità del comportamento tenuto dal calciatore nei confronti della
Fermana Calcio, con riferimento ai suoi obblighi di tesserato quale "Giovane di Serie". Pare invece che il Meacci abbia, col
proposto ricorso alla Commissione dello Statuto del Calciatore, impugnato la mancata concessione del "transfer", e questa è
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
materia che esula dal presente giudizio, radicato a quelle che sono le risultanze ricavabili dalla documentazione esistente
presso la Lega, da cui emerge che il Meacci è tuttora tesserato per l’appellata società che, con raccomandata A.R. 1.7.1998, ha
confermato il rapporto di addestramento quale "Giovane di Serie", nel pieno rispetto dei termini fissati dal Com. Uff. n. 169/C
del 9.6.1998. Ripropone altresì l’appellante l’eccezione di tardività dei proposti deferimenti. A suo parere le richieste sarebbero
state fatte oltre i termini operativi previsti dall’Accordo Collettivo. Senonché fa riferimento alla normativa pattizia dei
calciatori professionisti, (non applicabile al caso de quo, essendo il Meacci "Giovane di Serie") che prevede, per le richieste di
deferimento, il termine di dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l’infrazione, e trascura l’intervenuta reiterazione delle
inosservanze, che rende ovviamente impossibile l’individuazione del dies a quo per il computo del termine. Bene pertanto i
primi giudici, in tali sensi motivando, hanno respinto la sua tesi. Quanto al merito, il Meacci torna a ripetere che nessun
addebito può essergli mosso in ordine ai fatti posti a base della prima contestazione, giacché egli nella congiuntura si assentò
perché impedito "per motivi di salute", mentre la seconda contestazione riguarda un periodo in cui egli era già tesserato per la
Federazione Ceca. L’impugnato provvedimento appare però al riguardo incensurabile. Ed invero all’esito dell’istruttoria
svolta in primo grado è risultato in modo inequivocabile che l’operazione alla quale il calciatore ebbe a sottoporsi non pub
collegarsi ad un infortunio subito in allenamento e che di tanto la società non fu comunque messa al corrente; risulta invece che
in un primo tempo il calciatore giustificò la sua assenza con uno stato influenzale, adducendo solo in epoca successiva la sua
inidoneità per effetto di un trauma nasale causatore di una stenosi. Tale comportamento inottemperante va comunque
sanzionato, indipendentemente dalla denunciata idoneità che, anche se sussistente, non avrebbe esonerato il Meacci dagli altri
obblighi, diversi dall’impiego agonistico, derivanti dall’addestramento tecnico. L’essersi poi il Meacci tesserato per altra
federazione è circostanza di nessun rilievo ai fini dei presente procedimento, risultando agli atti della Lega di provenienza il
suo perdurante tesseramento per la F.I.G.C.. L’appello deve essere quindi respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal calciatore Meacci Francesco e dispone l’incameramento della tassa
versata.
2- APPELLO DELL’A.S. CROCE VALANIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS RIZZICONI/CROCE
VALANIDI DEL 27.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)
Con decisione pubblicata nel C.U. n. 34 del 10 novembre 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria, in accoglimento del reclamo proposto dell’A.C. Virtus Rizziconi avverso la regolarità della gara Virtus
Rizziconi/Croce Valanidi, disputata il 27.9.1998, avendo accertato la indebita partecipazione del calciatore Marchese Andrea,
sotto squalifica, infliggeva all’A.S. Croce Valanidi la sanzione sportiva prevista dell’art. 7 C.G.S.. Avverso tale delibera si
appellava a questa Commissione l’A.S. Croce Valanidi, rilevando l’irregolarità del procedimento; invero la copia del reclamo
della controparte, era stata inviata, per raccomandata, ad un indirizzo sbagliato; per la mancata consegna, il plico era stato
restituito all’ufficio postale e da qui, con l’indirizzo corretto, nuovamente indirizzato all’appellante, quando però ormai i
termini erano scaduti. Chiedeva, quindi, l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino del risultato acquisito sul
campo. L’appello è fondato. Le circostanze dedotte dall’A.S. Croce Valanidi sono documentate in atti. E’ quindi pacifico che
l’A.C. Virtus Rizziconi abbia indirizzato la copia del reclamo alla controparte ad un recapito errato, tanto che il plico non
venne inizialmente consegnato; ne sarebbe dovuta seguire la restituzione al mittente, che avrebbe dovuto provvedere all’inoltro
di una raccomandata correttamente indirizzata. L’utilizzazione del plico originario - che, a quanto emerge dagli atti, ha
provocato un ispezione postale, dietro denuncia dell’appellante - con una seconda spedizione, non sana la irregolarità accertata.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dalla delibera impugnata vi è stata sanatoria per la semplice comparizione dell’A.S. Croce
Valanidi dinanzi alla Commissione Disciplinare, dal momento che la stessa era finalizzata solo a far rilevare la detta irritualità.
Ne consegue che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare e che,
attualmente, la delibera da questa adottata deve essere annullata senza rinvio, in accoglimento dell’appello, la cui tassa va
restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Croce Valanidi di
Reggio Calabria, annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dall’art. 27 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo in
data 2.10.1998 dell’A.C.Virtus Rizziconi dinanzi la Commissione Disciplinare, ripristinando, altresì, il risultato di 2-4
conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
3- APPELLO DELL’A.C. CALCIO BITETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999
INFLITTA AL CALCIATORE ADDANTE MICHELE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 18 del 19.11.1998)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara
Bitetto/Toritto disputatasi il 18.10.1998 nell’ambito del Campionato di 2° Categoria, Girone B. adottava il provvedimento
della squalifica fino al 20.10.2000 del calciatore Addante Michele per "aver colpito con uno schiaffo sul collo dell’arbitro ed
aver profferito al suo indirizzo frasi irriguardose" (Coni. Uff. n. 13 del 22 ottobre 1998). Avverso tale decisione proponeva
reclamo l’A.C. Bitetto, chiedendo la revoca della squalifica per errore di persona. La Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 19 novembre 1998, accoglieva parzialmente il
reclamo riducendo la squalifica del calciatore Addante Michele dal 20.10.2000 al 31.12.1999. Contro tale ultima decisione
ricorre a questa C.A.F. l’A.C. Bitetto chiedendo l’ulteriore riduzione della squalifica. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali si identifica il calciatore Addante quale autore del gesto ai danni
del Direttore di gara, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d’altra parte, non porta elementi
idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’A.C. Calcio Bitetto di Bitetto
(Bari) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELLA POL. CASOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASOLESE/QUERCEGROSSE
DELL’11.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 18 del 19.11.1998)
La Polisportiva Casolese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 18 del 19 novembre 1998, con cui, in accoglimento del reclamo del G.S.
Quercegrosse aveva sancito la perdita della gara disputata l’11.10.1998 fra quest'ultima formazione e quella della Casolese. Il
reclamo era stato proposto dal G.S. Quercegrosse in quanto si sosteneva che. in occasione della gara succitata, la Pol. Casolese
avesse utilizzato il calciatore Panichi Mirko in posizione irregolare a causa della mancata esecuzione della sanzione di
squalifica inflittagli nel precedente campionato. L’appello è fondato e va accolto. Ed invero la Commissione Disciplinare
aveva assunto il provvedimento ora impugnato dalla Polisportiva Casolese in quanto, investita della procedura, aveva avuto
comunicazione da parte del Comitato Provinciale di Siena sulla posizione del calciatore Panichi, attestante che "il giocatore in
questione non aveva scontato la giornata di squalifica". Ha invece dimostrato la Pol. Casolese che il giocatore Panichi,
rientrato dal prestito al F.C. Sangallo Castellina nella società di appartenenza, U.S. Virtus C.S.I. Poggibonsi, aveva di fatto
scontato la squalifica, non essendo stato schierato da quest’ultima nella prima gara ufficiale del Campionato 1998/99
Sambuca/Virtus C.S.I. Poggibonsi del 27.9.1998 alla quale, se non squalificato, avrebbe avuto diritto di partecipare. Essendo
stato accertato documentalmente che il Panichi aveva già scontato la giornata di squalifica così come sostenuto dall’appellante.
e quindi di essersi trovato in posizione regolare allorché fu impiegato nella partita di cui sopra, è conseguenziale
l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito in campo. Per questi motivi la C.A.F. in
accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Casolese di Casole d’Elsa (Siena), annulla l’impugnata
delibera, rispristinando il risultato di 2 - 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa
versata.
5 - APPELLO DELL’A.S. PRO CISTERNA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PRO CISTERNA/GIOVENTÙ
CALCIO CERIGNOLA DELL’1.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 47 del 20.11.1998)
L’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Pro Cisterna va dichiarato inammissibile essendo stato inoltrato oltre il termine
fissato, a pena d’inammissibilità, in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale, dell’art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S..
Ed infatti la società reclamante ha erroneamente indicato la data del 25.11.1998 quale utile ai fini della decorrenza del termine
che, invece, va individuato nella data di affissione all’albo del comunicato e cioè il 20.11.1998, per cui l’appello in data
1.12.1998 si appalesa tardivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., per
tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.S. Pro Cisterna di Cisterna di Latina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
6 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA DONNICI AVVERSO DECISIONE MERITO GARA NUOVA DONNICI/PRO
COSENZA DEL 17.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 40 del 24.11.1998)
All’esito della gara Nuova Donnici/Pro Cosenza, disputata il 17.10.1998 nell’ambito del Campionato di 2° Categoria del
Comitato Regionale Calabria, terminata col punteggio di 0 a 1, la Società Sportiva Nuova Donnici proponeva reclamo,
adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Viola Paolo, in posizione
irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 24 novembre 1998,
dichiarava inammissibile il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la S.S.
Nuova Donnici, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro "a tavolino".Il gravame non ha fondamento.Ed
invero la S.S. Nuova Donnici notificava l’istanza introduttiva alla sua controparte. la società Pro Cosenza, presso la residenza
anagrafica del Presidente di quel sodalizio anziché presso il recapito indicato dalla società stessa, violando così il principio del
contraddittorio. L’impugnata decisione, in tali sensi motivata, appare quindi esente da censure. L’appello deve essere pertanto
respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Donnici di Cosenza e dispone
l’incameramento della tassa versata.
7 - APPELLO DEL F.C. BARONE 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARONE 96/CAMPAGNELLA DEL
18.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 36 del 17.11.1998)
Il F.C. Barone 96 di Catanzaro Lido proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria
avverso la regolarità della gara del Campionato Calabro di 2° Categoria Barone 96/Campagnella del 18.10.1998 per la presunta
posizione irregolare dell’assistente arbitrale di Società, Comito Vincenzo, dirigente inserito nella tessera impersonale n. 01638
é tesserato quale calciatore per la S.S. Campagnella, e come tale aveva attivamente partecipato alla gara in qualità di diretto
collaboratore dell’arbitro, costituendo quindi una terna arbitrale non idonea. La Commissione Disciplinare riteneva che il
Comito Vincenzo era in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Ordinamento federale e, pertanto, rigettava il reclamo (Com.
Uff. n. 36 del 17 novembre 1998). Il FC. Barone 96 avverso tale decisione ha adito questa Commissione d’Appello Federale,
assumendo che il calciatore Comito Vincenzo era anche dirigente della S.S. Campagnella, e ciò in violazione dall’art. 21 n. 4
N.O.I.F., che vieta che i dirigenti possano essere tesserati quali calciatori. Tale violazione comporterebbe che è stato posto, nel
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caso in esame, a disposizione dell’arbitro "un soggetto con doppio tesseramento" e, quindi, si è costituita "una terna arbitrale
non idonea" per responsabilità della società convenuta, alla quale va quindi attribuita la perdita della gara. Osserva questa
Commissione che il reclamo non può trovare accoglimento. Invero l’attuale reclamante non può invocare l’applicazione della
punizione sportiva della perdita della gara a carico della società antagonista perché, anche nell’ipotesi di un presunto doppio
tesseramento, peraltro inesistente, sussiterebbe una infrazione all’utilizzo dell’assistente di parte dell’arbitro, che comunque
avrebbe pur sempre titolo a svolgere tale funzione. Non risultando a carico del guardalinee, Sig. Comito Vincenzo,
l’irrogazione di sanzioni impeditive allo svolgimento della funzione dirigenziale l’appello del F.C. Barone 96 deve essere
respinto. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Barone 96 di Catanzaro ed
ordina incamerarsi la relativa tassa.
8 - APPELLO DEL G,S. CANTIERE NAVALE ORLANDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
TIRRENIA/CANTIERE NAVALE ORLANDO DEL 25.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998)
L’U.S. Tirrenia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana avverso il risultato
della gara Tirrenia/Cantiere Navale Orlando disputata per il Campionato di 3' Categoria il 25.10.1998 e terminata con il
punteggio di 4-1 per la squadra ospite. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato il calciatore Cristiano
Andrea in posizione irregolare, in quanto questi non aveva ancora scontato una giornata di squalifica irrogatagli nella
precedente stagione sportiva. La Commissione Disciplinare rilevava che effettivamente il predetto calciatore era stato espulso
nell’ultima gara del Campionato Under 21 della precedente stagione sportiva, allorché era tesserato per la Società Jamboree
Borgo, e che a tale espulsione aveva fatto seguito la irrogazione di una giornata di squalifica. Rilevava, quindi, la Commissione
Disciplinare che la squalifica doveva essere scontata nella prima partita ufficiale della nuova società di appartenenza del
calciatore, appunto il G.S. Cantiere Navale Orlando in quanto "a seguito di fusione, la soc. Jamboree Borgo cessa la sua
attività". Di conseguenza a tale società veniva irrogata la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il
risultato di 0-2, in applicazione dall’art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 19 del 26 novembre
1998). Propone appello il G.S. Cantiere Navale Orlando, deducendo che la Società Jamboree Borgo non si è estinta. ma ha solo
cambiato la sua denominazione in Cantiere Navale Orlando (in seguito alla fusione tra le Società Jamboree Borgo e Jamboree
Cosmo) e che non partecipando più al Campionato Under 21 la squalifica del calciatore Cristiano deve ritenersi scontata per la
mancata partecipazione di detto calciatore nelle gare di Coppa Toscana svoltesi prima dell’inizio del Campionato di 3°
Categoria.L’appello e infondato. Come questa C.A.F. ha più volte avuto occasione di affermare il sistema sanzionatorio
relativo alle gare di Coppa è un sistema chiuso. In esso si scontano solo le squalifiche subite in gare della relativa
competizione. La squalifica subita dal calciatore Cristiano, pertanto, non può ritenersi scontata per la mancata partecipazione di
detto calciatore alle gare di Coppa Toscana disputata dalla società di appartenenza. Essa doveva, invece, essere scontata nella
prima gara ufficiale della prima squadra che, nella fattispecie, era appunto quella del 25.10.1998. L’appello, pertanto, deve
essere respinto e confermata la decisione della Commissione Disciplinare. La tassa di reclamo. di conseguenza, va incamerata.
Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Cantiere Navale Orlando di Livorno ed
ordina l’incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA
ECONOMICA CON L’A.C. SANITÀ PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA
CERIGNOLA/SANITÀ DELL’1.2.1998
(Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 22.10.1998)
Con decisione pubblicata nel C.U. n. 10/D - Riunione del 22.10.1998. la Commissione Vertenze Economiche dichiarava non
luogo a provvedere in merito al ricorso proposto dell’A.C. Sanità avverso la decisione con la quale la Lega Nazionale
Dilettanti le aveva addebitato la somma di L. 5.748.000, per danni cagionati da propri sostenitori alle strutture dello stadio di
Cerignola, in occasione della gara Cerignola/Sanità dell’1.2.1998. Rilevava, infatti, la C.V.E. che - nelle more del
procedimento - la somma di cui sopra era stata riaccreditata, cosicché la reclamante più nulla aveva a dolersi. Avverso tale
delibera si appellava a questa Commissione la Gioventù Calcio Cerignola, con atto peraltro tardivo. La decisione appellata,
invero, risulta notificata il 30.11.1998, mentre l’appello è stato proposto il 9.12.1998 e, quindi, oltre il termine stabilito dagli
artt. 27 e 41 C.G.S.. Alla dichiarata inammissibilità dell’appello, segue l’incameramento della relativa tassa. Per i suesposti
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto
dalla G.C. Cerignola di Cerignola (Bari) e dispone l’incameramento della tassa versata.
10- APPELLO DEL CALCIATORE CODATO SIMONE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI
SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA S.S. SANGIORGINA
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 29.10.1998)
Il Sig. Codato Simone ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul
C.U. n. 11/D - Riunione del 29.10.1998, con la quale era stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo contro la
decisione del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, che aveva respinto la sua richiesta di svincolo. L’inammissibilità era
stata dichiarata per omesso versamento della tassa reclamo. Il Codato ha dimostrato, invece, in questa sede, di aver
regolarmente inviato, in data 14.9.1998, mediante raccomandata A.R., assegno circolare N.T. n. 110797557-00 di L. 100.000
per il titolo di cui sopra. Pertanto l’appello deve essere accolto e conseguentemente annullata, ai sensi dall’art. 27 n. 5 C.G.S.,
la delibera della Commissione Tesseramenti, e disposto il rinvio degli atti alla stessa per l’esame di merito. Per questi motivi la
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C.A.F. in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal calciatore Codato Simone, annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5
C.G.S., l’impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo 7.8.1998 del calciatore dinanzi la
Commissione Tesseramenti, con rinvio degli atti alla Commissione medesima per l’esame di merito.
11 - APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 NN. 1 E 3 E 6 N. 5 C.G.S., PER ILLECITO SPORTIVO IN
RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/EMPOLI DEL 25.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso al Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 195 del 3.12.1998)
A seguito di denuncia dell’arbitro Salvatore Stefano Farina e dei conseguenti accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini, con
provvedimento del 29.10.1998 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti l’Empoli Calcio F.C. per rispondere della violazione di cui agli artt. 2 nn. 1 e 3 e 6 n. 5 C.G.S.; si faceva carico
alla società della "responsabilità presunta nell’illecito posto in essere, a suo vantaggio, da persona identificata, non tesserata e
ad essa estranea, per avere la stessa in data 24.10.1998 compiuto, attraverso il tentativo di condizionamento dell’arbitro
designato Farina Salvatore Stefano, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Sampdoria/Empoli dei
25.10.1998". All’esito del dibattimento la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 195
del 3 dicembre 1998, affermava la contestata responsabilità presunta e applicava nei confronti del F.C. Empoli la sanzione
della penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nel campionato in corso di svolgimento. Avverso tale decisione la
società ha proposto rituale appello chiedendo il proscioglimento dall’addebito con la formula più ampia. All’odierna riunione il
Procuratore Federale e il legale patrocinante gli interessi della reclamante hanno illustrato oralmente le loro ragioni. Ritenuti i
fatti di causa come opportunamente esposti nella delibera impugnata, che ha riportato con scrupolosa esattezza quanto
dichiarato dai protagonisti della vicenda, rilava il Collegio che sussiste la prova del fatto integrante l’illecito sportivo. Tale
prova si ricava dalla dichiarazione resa il 25 ottobre dall’arbitro Farina, che ha descritto in dettaglio quanto accaduto
nell’incontro del giorno precedente con il Repetto. Vale la pena di riportare testualmente, così come figurano agli atti (foglio
76), le frasi pronunciate in quell’occasione dal Repetto, nel contesto di un discorso prolungatosi per una decina di minuti:
"Siamo tra uomini veri, ora le dico una cosa, se le interessa va bene se no amici come prima. Sa, io non la conosco ma penso le
faccia piacere avere alcune informazioni. lo ho aperto un’azienda in Uruguay import/export dove lavora per me una signora
molto brava... nella vita ho fatto di tutto, ho avuto anche sotto di me 10.000 dipendenti, ho aperto a Varese in società la Banca
Popolare del Ticino con ... e sto lavorando con varie ditte nello show-room che ho aperto. Tra le varie ditte c’è quella di Corsi
e Ruffo. Come saprà Corsi è il presidente dell’Empoli, sa ho parlato con lui domani giocano contro la Sampdoria, sono in
cattive acque, sono in crisi e hanno bisogno..." Qui il monologo di Repetto si interrompe perché l’arbitro, che fino a quel
momento non aveva aperto bocca, si alzò di scatto e uscì dalla stanza, percependo, mentre nel corridoio stava guadagnando
l’uscita dall’ufficio, la voce del Repetto che diceva "Ah ora se ne va?". Dal canto suo il Repetto assunto a verbale il 26 ottobre
(già il giorno precedente il Presidente e il Direttore generale dell’Empoli erano stati informati dell’accaduto e interrogati dagli
inquirenti)), ammise di aver descritto al Farina le sue varie attività, tra cui quella che vedeva interessato anche il Presidente
dell'Empoli, e quindi, venuto al dunque, di avere testualmente detto "io ho bisogno di un aiuto" - con ciò intendendo sollecitare
Farina perché intercedesse presso qualche squadra di Serie A per organizzare a scopo benefico una partita amichevole -,
senonché a quel punto il discorso si era interrotto per il repentino allontanamento dell’arbitro. Il contrasto tra le due versioni è
stato superato dalla Commissione Disciplinare col conferire assoluta prevalenza a quella fornita dal Farina e le argomentazioni
portate a sostegno di tale convincimento sono condivise e fatte proprie dalla C.A.F.. La versione resa dall’arbitro sui termini
del discorso si inquadra perfettamente nello sviluppo logico e cronologico dei fatti accertati, mentre a conclusioni opposte deve
pervenirsi nell’esame della versione fornita da Repetto. E così, per sua stessa ammissione (foglio 91 e segg.), Repetto
manifestò alle ore 8.30 di venerdì 23 ottobre (si noti, quando era a conoscenza della designazione di Farina per la partita
Sampdoria/Empoli della domenica successiva) l’intenzione di incontrare l’arbitro; per attuare tale intendimento si rivolse, per
il tramite del messo comunale e vigile urbano Cazzulo, al padre di Farina (già vigile urbano anch’egli). A questi Repetto non
svelò il motivo della richiesta, ma sottolineò che si trattava "di cosa personale urgente" (foglio 84). Anche nei confronti
dell’arbitro il Repetto, nel corso dei successivi contatti telefonici per fissare l’incontro, mantenne lo stesso atteggiamento:
voleva parlare col Farina "a quattr’occhi e di persona trattandosi di cosa personale ed urgente" (deposizione Farina a foglio
221, a conferma dalla dichiarazione a foglio 76). E' di tutta evidenza che il comportamento del Repetto mal si concilia con
l’asserito proposito di incontrare l’arbitro perché lo aiutasse nell’organizzare un incontro di calcio per fini umanitari. Per un
incontro del genere con un personaggio (l’arbitro Farina) che poteva essere contattato con facilità in qualsiasi momento
(Repello è Sindaco di Castelletto d’Orba e svolge attività lavorativa di assicuratore a Ovada, distante pochi chilometri, ove
risiede l’arbitro Farina, anch’egli assicuratore) non sussistevano motivi di urgenza e tanto meno di riservatezza, posto che le
attività benefiche di Repetto erano ben note: come risulta dagli atti egli si era rivolto, per gli stessi dichiarati fini, tra l’inverno
del 1997 0 la primavera 1998 al dirigente arbitrale dott. Pairetto (foglio 224) e nel settembre dello scorso anno al dirigente del
Milan dott. Correda (foglio 223), per tacere le manifestazioni da lui organizzate in anni precedenti, sempre allo scopo di
raccogliere fondi per una bambina malata. Se ne deduce che l’urgenza dell’incontro, più volte proclamata, e l’intenzione di
manifestarne la ragione solo a voce, rendono del tutto inattendibile la motivazione addotta dal Repetto, peraltro di per sé assai
labile posto che già un rappresentante autorevole della classe arbitrale, quale il dott. Pairetto, gli aveva escluso la possibilità di
un contatto con società di calcio da parte di un arbitro in attività. Di ciò si è resa ben conto la difesa dell’Empoli che ha
introdotto nel processo le testimonianze di Grasso, già segretariato di un Comune vicino a Castelletto d’Orba. e di Cazzulo,
dipendente del Comune di quella località, al fine di dimostrare che Repetto coltivava l’intenzione di incontrare l’arbitro Farina
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
ben prima che fosse nota la sua designazione per l’incontro Sampdoria/Empoli del 25 ottobre. Senonché le testimonianze
offerte non sono affatto decisive. Non quella di Grasso, il quale ha fatto riferimento ad un colloquio avuto con Repetto il 4
settembre nel corso del quale l’interlocutore gli avrebbe parlato del tentativo di organizzare una gara amichevole con l’aiuto
del Farina (foglio 232). Sta di fatto peraltro, che da allora trascorse inutilmente oltre un mese e mezzo prima di quel venerdì 23
ottobre, allorquando Repetto, a conoscenza della designazione di Farina per la partita della domenica successiva, manifestò
l’urgenza di incontrarlo e a tal fine diede incarico a Cazzulo di contattare il padre dell’arbitro; sul punto, come si è già
osservato, Repetto è stato molto preciso quando venne interrogato i 26 ottobre, cioè nell’immediato contesto degli eventi, il che
svaluta in pieno la dichiarazione sottoscritta da Cazzulo l’11 novembre, poi ribadita al dibattimento, secondo cui l’incarico gli
sarebbe stato conferito in giorni precedenti. Deve quindi concludersi che la ricerca del contatto con Farina padre per giungere
all’abboccamento col figlio, sottintendeva ben altra motivazione di quella prospettata dalla difesa ed appare rivelatrice delle
reali intenzioni perseguite dal Repetto. Le espressioni da lui usate sono sintomatiche e di significato univoci, tali da costituire
l’elemento oggettivo dell’illecito sportivo secondo la definizione dell’art. 2 n. 1 C.G.S. e l’interpretazione datane dalla
giurisprudenza sportiva. Appare superfluo ricordare che l’illecito si perfeziona al momento stesso i cui si tenta in qualsiasi
modo di pervenire all’alterazione del risultato di una gara; se ciò ò vero, come si deve concordare con il giudizio espresso dalla
Commissione Disciplinare, la quale sul punto ha fornito un motivazione convincente che si sottrae alle censure dell’appellante.
Le argomentazioni svolte con apprezzabile impegno dalla difesa dell’Empoli non valgono a scalfire la compattezza e il rigore
logico della decisione impugnata, che ha fondato il suo convincimento nella corretta valutazione del comportamento delle
parti. Da un lato si sono evidenziati il tenore e la successione delle espressioni adoperate da Repetto, con un crescendo che,
partito dalla premessa "siamo tra uomini veri... ora le dico una cosa... se le interessa va bene se no finisce lì", proseguito con
l’esaltazione dei propri successi e le rivelazione dell’aggancio per motivi di affari con il Presidente Corsi, pervenuto poi
all’esplicito riferimento a intese intercorse ("ho parlato con lui") e alla gara dell’indomani, è culminato alla fine nella
prospettiva di un risultato favorevole necessario all’Empoli e quindi da agevolare "sono in cattive acque...hanno bisogno".
Dall’altra parte si è valutata la condotta dell’arbitro, che ha assistito in silenzio al monologo di Repetto, fino al momento in cui,
apprezzato il fine da questi perseguito, reso manifesto dalle parole pronunciate. si è allontanato bruscamente per porre fine
all’incontro e quindi denunciare l’accaduto all’organo federale di indagine.Tale comportamento costituisce il suggello della
dimostrazione dell’illecito perpetrato da Repetto. Di questo deve rispondere la società Empoli in forza delle norme
regolamentari che hanno formato oggetto di contestazione. Come si sa, la responsabilità presunta può essere vinta con prove
che dimostrino l’estraneità della società, anche sotto il profilo della esistenza di elementi di fondata e seria dubitabilità circa la
sua partecipazione all’illecito. ovvero in ordine alla conoscenza dello stesso. Prove del genere non sono emerse in istruttoria né
sono state fornite dalla difesa. L’Amministratore delegato e il Direttore generale dell’Empoli hanno escluso di avere avuto
contatti recenti con il Repetto, ma è chiaro che si tratta di testimonianze alle quali non può prestarsi assoluta attendibilità in
quanto rilasciate da persone oggettivamente interessate alle sorti della società. Appare invece sintomatico il fatto che
nell’agenda del Direttore generale Lucchesi fosse annotato il numero del telefono cellulare di Repetto, il che lascia presumere
la consuetudine di contatti, non giustificati da rapporti di lavoro stante che Lucchesi non era un dipendente della ditta del
Presidente Corsi; d’altra parte non va taciuto che contatti possono essersi verificati anche con altre persone e in proposito vale
ricordare il preciso riferimento di Repetto (..."ho parlato con lui"...). Altre prospettazioni difensive, quali il periodo (inizio del
girone d’andata) ritenuto poco significativo per la commissione di un illecito, l’inesistenza in un pressante bisogno di punti da
parte dell’Empoli, i rapporti di amicizia tra il Presidente Corsi e l’allenatore della Sampdoria appaiono argomenti suggestivi ed
esposti con abilità dialettica, ma non certo di significato univoco e di valenza tale da escludere la sussistenza dell’illecito e la
sua riferibilità in via presuntiva all’Empoli. In conclusione, il proposto appello deve essere respinto, con conseguente ordine di
incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Empoli di
Empoli (Firenze) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
12-13 - APPELLI DEL CALCIATORE TROMBATORE ORAZIO E DELLA POLISPORTIVA MODICA AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 2 COMMA 1 C.G.S
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff, n. 28 del 3.12.1998)
Il calciatore Trombatore Orazio, tesserato con la Pol. Modìca, e la Pol. Modica hanno proposto appello a questa Commissione
d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul
Com. Uff. n. 28 del 3 dicembre 1998, con la quale gli é stata inflitta la sanzione della squalifica per anni uno, essendo stato
riconosciuto colpevole di illecito sportivo in violazione dall’art. 2 comma 1 C.G.S.. per avere il 28.3.1998, in costanza di
tesseramento con l’U.S. Rosotini, in concorso con altro calciatore della medesima società, offerto prima della gara
Acate/Modica del 29.3.1998, ad un calciatore tesserato con la Pol. Modica la somma di lire 500.000 per indurlo a provocare un
calcio di rigore in favore della squadra dell’Acate. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due reclami, aventi
entrambi lo stesso oggetto e vertendo sull’impugnazione della medesima decisione disciplinare. L’impugnazione è però
inammissibile, ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1 ) C.G.S.. Tale norma dispone, per la disciplina sportiva nell’attività
organizzata in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, che è
ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto
quando riguardano squalifiche di tesserali che vadano oltre i dodici mesi. Tale ipotesi non si verifica nel caso in esame,
essendo stata inflitta al calciatore reclamante la squalifica per un anno. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come
innanzi proposti dal calciatore Trombatore Orazio e dalla Pol. Modica di Modica (Ragusa), li dichiara inammissibili, ai sensi
dall’art. 35 n. 4lett. d/d1) C.G.S., e dispone incamerarsi le relative tasse.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 21 GENNAIO 1999
1 - APPELLO DELL’A.C. SOLOFRA PRODUCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLOFRA
PRODUCE/SAVIANO DEL 18.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. UN. n. 38 del 12.11.1998)
L’A.C. Solofra Produce ha tempestivamente inoltrato presso questa C.A.F. il preannuncio di reclamo avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui in epigrafe. Non ha provveduto, tuttavia, entro i
termini prescritti, ad inviare i motivi di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 27 n.
2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come sopra
proposto dell’A.C. Solofra Produce di Solofra (Avellino) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
2 - APPELLO DELL’A.C. MEDOLLA AVVERSO DECISIONI IN MERITO GARA MEDOLLA/SOLARESE DEL
27.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 17 del 26.11.1998)
All’esito della gara Medolla/Solarese, disputata il 27.9.1998 nell’ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato
Regionale Emilia-Romagna e sospesa al 37' del primo tempo il Giudice Sportivo nel rilevare dagli atti che la sospensione era
stata causata da un atto di violenza commesso da Sacchi Nando, allenatore della squadra locale, infliggeva alla società Medolla
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 e inibiva a tutto il 27.9.2000 il Sacchi (Com. Uff. n. 11
del 1° ottobre 1998). L’A.C. Medolla inoltrava nei termini reclamo al Giudice Sportivo avverso l’inibizione inflitta al Sacchi e
poi rettificando l’errore, alla competente Commissione Disciplinare, impugnando presso quest'ultimo organo anche la
punizione sportiva della perdita della gara, ma stavolta, oltre il termine regolamentare. La Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 26 novembre 1998, nel rilevare la tardività di quest’ultima istanza, riduceva al
27.3.2000 l’inibizione inflitta a Sacchi Nando. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.C. Medolla, chiedendo
un’ulteriore riduzione della sanzione inflitta al suo allenatore e la ripetizione delta gara. Il gravame non ha fondamento. Ed
invero l’appellante non muove alcuna censura alla concreta declaratoria di tardività delle doglianze avverso l’irrogazione della
punizione sportiva della perdita della gara mentre contesta le attestazioni arbitrali - che parlano di un atto di violenza compiuto
dal Sacchi in danno del Direttore di gara e di un forte dolore fisico provato conseguentemente da quest’ultimo - quando è noto
il valore di prova privilegiata riservato per regolamento agli atti ufficiali d’altro canto una ulteriore attenuazione della
punizione ne porrebbe nel nulla l’adeguatezza e l’efficacia. L’appello deve essere pertanto respinto. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l’appello come in epigrafe proposto dell’A.C. Medolla di Medolla (Modena) e dispone l’incameramento della relativa
tassa.
3 - APPELLO DELL’U.S. ALPIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIOBESI/ALPIGNANO DEL
25.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 22 del
26.11.1998)
L’A.S. Piobesi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta
avverso il risultato della gara Piobesi/Alpignano, disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone "B", il 25.10.1998 e
terminata 0-0. Deduceva la reclamante che alla predetta gara aveva partecipato, schierato dalla U.S. Alpignano, il calciatore
Mariani Jacopo, in posizione irregolare, perché non tesserato con tale società. La Commissione Disciplinare, effettuati i
necessari accertamenti, accoglieva il reclamo e, per l’effetto, infliggeva all’U.S. Alpignano la punizione sportiva della perdita
della gara suindicata con il punteggio di 0-2, in applicazione dell’art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva (Com.
Uff. n. 22 del 26 novembre 1998).Propone appello in questa sede l’U.S. Alpignano. In ordine a tale appello non possono che
confermarsi le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare. IL calciatore Mariani, come risulta dagli atti
dell’Ufficio Tesseramento acquisiti al fascicolo della controversia, è stato tesserato per l’A.S. Piobesi il 26.8.1998, a seguito
dello svincolo dalla Società A.S. Albese. In data 30.9.1998. il calciatore veniva trasferito alla U.S. Alpignano. Questo secondo
tesseramento, peraltro, non veniva ratificato dal Comitato Regionale, in quanto avvenuto nello stesso periodo (1 luglio - 30
settembre) della stagione sportiva in cui era stato effettuato il primo tesseramento. La società appellante sostiene che nella
specie non vi è stato un duplice trasferimento in quanto per l’A.S. Piobesi non può considerarsi un trasferimento perché il
calciatore risultava svincolato. Il rilievo non può essere accolto. Nello stesso periodo vi è stato un duplice passaggio del
calciatore a due diverse società e ciò contrasta sia con l’art. 102 comma Secondo, delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C., che con le disposizioni emanate in materia dalla Lega Nazionale Dilettanti che fanno riferimento ad un unico
trasferimento nel periodo destinato ai trasferimenti dei calciatori. Il Mariani, comunque, era in posizione irregolare nella gara
del 25.10.1998, non essendo stato ratificato dall’organo competente il suo tesseramento per l’U.S. Alpignano. La decisione
delta Commissione Disciplinare va, pertanto, confermala. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Alpignano di Alpignano (Torino) ed
ordina l’incameramento della relativa tassa.
4- APPELLO DEL G.S. GIANNI BRERA CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS
NAPOLI/G. BRERA CASERTA CALCIO DEL 18.10.1998
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(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 26.11.1998)
L’A.S. Virtus Napoli proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica avverso il risultato della gara Virtus Napoli/Gianni Brera Caserta Calcio, disputata per il
Campio nato Regionale Allievi il 18.10.1998 e terminata con la vittoria della squadra ospite per 5-0. Deduceva la reclamante
che alla predetta gara aveva preso parte nelle file dell’ A.S. Gianni Brera Caserta Calcio il calciatore Sacchettino Antonio in
posizione irregolare. Il Giudice Sportivo, sul rilievo che il predetto calciatore non risultava tesserato per alcuna società
Casertana e che a nulla rilevava che lo stesso fosse stato svincolato dalla S.S. Posillipo Napoli e che detta società fosse inattiva,
accoglieva il reclamo e,per l’effetto, irrogava all’A.S. Gianni Brera Caserta Calcio la punizione sportiva della perdita della
suddetta gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 18 del 26 novembre 1998). Propone appello il G.S. Gianni Brera Caserta
Calcio. L’appello può essere accolto. Ed invero, osserva il Collegio che la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 110
N.O.I.F. recita: "Nel caso in cui la società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad
essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale,
sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati
competenti della Lega Nazionale Dilettanti". Ad avviso del Collegio, la decorrenza dello svincolo di autorità, nei casi
contemplati dalla disposizione ora riportata s’identifica con il momento in cui si determina l’inattività della società di
appartenenza del calciatore per una delle cause indicate dalla disposizione stessa e cioè quando si sia chiusa l’iscrizione al
campionato di competenza, senza che la predetta società abbia provveduto ad iscriversi o abbia già dichiarato la propria
inattività, ovvero dal momento dell’atto in cui la società manifesta la sua volontà di ritiro o ancora dal provvedimento di
esclusione della società dal predetto campionato o, infine, dal provvedimento di revoca dell’affiliazione della società stessa. Si
tratta, infatti, di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza dell’inattività della società e che devono segnare,
quindi, salvo l’eventuale ed eccezionale intervento del Presidente Federale, previsto dalla stessa disposizione in esame, anche il
momento in decorrenza dello svincolo cd. di autorità. La decorrenza di detto svincolo non può ricollegarsi, invece, alla
pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento nel quale viene riportato l’elenco delle società inattive, trattandosi
di provvedimenti la cui natura dichiarativa (di partecipazione) é palese, in quanto la norma già stabilisce direttamente il
momento in cui si verifica l’inattività della società, al verificarsi, cioè, di una delle fattispecie da essa previste come già si è
rilevato, e collega altrettanto direttamente all’inattività della società lo svincolo. Ancorché la disposizione in esame parli di
provvedimento, espressione che ordinariamente esprime un contenuto deliberativo o quanto meno un atto produttivo di effetti
innovativi nell’ordine giuridico previgente, all’atto in parola deve riconoscersi, sotto quest’ultimo profilo, soltanto valore
dichiarativo, se non di mera pubblicità, di effetti giuridici già prodotti, in modo automatico, al verificarsi di uno degli eventi
presupposti dalla disposizione stessa. Ciò senza dire che, qualora la decorrenza dello svincolo di autorità dovesse collegarsi al
predetto provvedimento come ritenuto nella impugnata decisione della Commissione Disciplinare, si farebbe dipendere la
liberazione di calciatori, da una società già inattiva, dal tempo che adopererebbe l’organo competente ad adottare il
provvedimento relativo all’inattività della società e a pubblicarlo sul comunicato ufficiale, in contrasto con la lettera e con la
logica della disposizione in parola, che non pone altri limiti alla liberazione di autorità del calciatore dal vincolo se non quello
della certa inattività della società di apparenza. Ciò stante, si rileva che la S.S. Posillipo Napoli è si stata dichiarata inattiva con
provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania n. 33 del 22.10.1998, ma l’inattività di
detta società deve farsi decorrere quanto meno dal 4.10.1998, non essendosi iscritta né al campionato di competenza né ad
alcuno dei campionati al quale poteva partecipare il calciatore Sacchettino in relazione all’età. Il predetto calciatore, pertanto,
era libero di tesserarsi e il tesseramento con il G.S. Gianni Brera Caserta Calcio datato 22.10.1998 era regolare. L’appello, in
conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in questione. La
tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita all’appellante. Per i suesposti motivi, la C.A.F. in accoglimento dell’appello
come sopra proposto dal G.S. Gianni Brera Caserta Calcio di Caserta, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il
risultato di 0-5 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
5 - APPELLO DEL G.S. RONDINELLA AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ BRESSO CALCIO, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n, 15 del 26.11.1998)
Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ha deferito al Giudice
Sportivo di 2° Grado la società Bresso Calcio ed il suo Presidente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., "per aver
organizzato un raduno selettivo di giovani calciatori" presso il proprio campo sportivo "senza la preventiva autorizzazione dei
competenti organi della F.I.G.C., raduno al quale partecipavano calciatori già tesserati per altre società, senza che quest’ultima
ne fossero state informate ed avessero prestato autorizzazione". Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera di cui al Com.
Uff. n. 15 del 26 novembre 1998, proscioglieva la società, essendo emerso che i calciatori tesserati per altre società,
segnatamente per il G.S. Rondinella, si erano presentati in data 16.6.1998, solo dopo cioè che il G.S. Rondinella aveva
ufficialmente comunicato ai genitori dei suddetti calciatori il termine della attività per la stagione 1997/1998. Avverso detto
proscioglimento ha proposto appello a questa C.A.F. il G.S. Rondinella. L’appello presentato dal G.S. Rondinella va dichiarato
inammissibile perché la società reclamante non ha alcuna legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo in quanto non portatrice di interesse diretto. In secondo luogo perché, se anche legittimazione avesse avuto, non sono
state osservate le disposizioni di cui agli art. 23 n. 5 e 27 n. 2 lettera a) C.G.S. che sanciscono l’obbligo del contestuale invio,
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per raccomandata, di copia dei motivi di reclamo alla controparte nel termine di giorni sette dalla data di pubblicazione del
provvedimento nel comunicato ufficiale. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 23 n. 12
C.G.S., per carenza di legittimazione, l’appello come sopra proposto dal G.S Rondinella di Sesto San Giovanni (Milano) ed
ordina l’incameramento della relativa tassa.
6 - APPELLI DEI SIGG.RI SAGGIA FABRIZIO E FAVARETTO CLAUDIO AVVERSO LE SANZIONI
DELL’INIBIZIONE LORO INFLITTE RISPETTIVAMENTE FINO AL 5.1.1999 ED AL 30.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 24 del
3.12.1998)
I Sigg.ri Saggia Fabrizio e Favaretto Claudio, rispettivamente massaggiatore e dirigente accompagnatore addetto all’arbitro
dell’A.S. Volpiano, hanno proposto appelli a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, di cui la Com. Uff. n. 24 del 3 dicembre 1998, con la quale veniva dichiarato
inammissibile, per omesso invio della tassa, il reclamo da questi inoltrato avverso le sanzioni dell'inibizione loro inflitte dal
Giudice Sportivo presso detto Comitato, rispettivamente fino al 5.1.1999 ed al 30.4.1999, per comportamento offensivo e
violento tenuto nei confronti dell’arbitro della gara Volpiano/Oleggio dell’ 8.11.1998, di cui al Com. Uff. n. 20 del 19
novembre 1998, - deducendo che la Commissione Disciplinare non aveva provveduto a richiedere loro il versamento della
tassa ai fini della regolarizzazione del reclamo, così come prescritto dal comma 10 dell’art.23 C.G.S..Gli appelli riuniti per
connessione, sono inammissibili perché proposti tardivamente. Ed invero l’atto di impugnazione è stato inoltrato dagli
appellanti in data 15.12.1998, oltre quindi il termine, perentorio, di 7 giorni dalla data di pubblicazione (3 dicembre 1998) del
comunicato ufficiale riportante la decisione impugnata, fissato dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per i suesposti motivi la C.A.F.,
riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri Saggia Fabrizio e Favaretto Claudio, li dichiara inammissibili, ai sensi
dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, e dispone l’incameramento delle relative tasse.
7 - APPELLO DELL’A.S. PRO CALCIO ITALIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2
ALL’ALLENATORE COSTANTINI STEFANO E DELL’AMMENDA DI L. 500.000, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1
COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 41 dell’11.12.1998)
L’A.S. Pro Calcio Italia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 41 dell’11 dicembre 1998 con la quale a seguito di deferimento del Procuratore
Federale, veniva inflitta la sanzione della squalifica di mesi due all’allenatore Costantini Stefano e l’ammenda di L. 500.000
all’A.S. Pro Calcio Italia rispettivamente per comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Costantini in violazione
dell’art. 1 comma 1 C.G.S., e la società per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio allenatore. L’appello è
inammissibile. Ed invero, ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. non sono impugnabili dinanzi la C.A.F. le squalifiche di
tesserati inferiori a dodici mesi, né le ammende. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4
lett. d) C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Pro Calcio Italia di Roma ed ordina l’incameramento della
relativa tassa.
8 - APPELLO DEL CALCIATORE CAMPINI ANTONIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI
SVINCOLO PER INATTIVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALLA CALCISTICA ROMANESE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 29.10.1998)
Il Sig. Campini Antonio, con ricorso del 17.2.1998, ritualmente proposto alla C.A.F., chiede la riforma della delibera assunta
dalla Commissione Tesseramenti il 29.10.1998 (Com. Uff. n. 11/D), di sostanziale conferma del provvedimento 8.6.1998 con
cui il Comitato Regionale Lombardia aveva rigettato l’istanza dì svincolo per omessa osservanza dell’art. 109 N.O.I.F. in
quanto non era stata allegata all’istanza medesima la ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza.
L’appello è fondato e va accolto con conseguente rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti per la decisione di merito.
Ed infatti, risulta dagli atti e precisamente dai documenti inoltrati dal ricorrente in data 10.6.1998 al Comitato Regionale
Lombardia che l’istanza di svincolo fu tempestivamente e regolarmente spedita alla Calcistica Romanese con la prescritta
raccomandata consegnata al destinatario in data 1.6.1998 (vedi documenti a loglio 18 bis). Risulta peraltro che della richiesta
di cui sopra ebbe formale conoscenza la controparte tanto è vero che in data 5.6.1998, e cioè tre giorni prima della data in cui
fu emesso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia, propose formale e tempestiva opposizione allo svincolo.
Sarebbe bastato questo ultimo documento perché il Comitato ritenesse soddisfatto l’onere dell’avvenuta tempestiva
comunicazione della richiesta di svincolo essendo ovvio ed evidente che il Legislatore federale ha previsto l’obbligo
dell’allegazione della ricevuta della raccomandata onde acquisire la prova documentale dell’avvenuta conoscenza della
richiesta di svincolo anche e soprattutto per garantire il contraddittorio. La Commissione Tesseramenti peraltro non ha rilevato
l’osservanza, in sede formale e sostanziale, del precetto di cui all’art. 109 N.O.I.F., nonostante Che il calciatore le avesse
inoltrato, tra l’altro, copia della documentazione postale (v. foglio 16 bis) inviata al Comitato Regionale in data 10.6.1998, e
cioè due giorni dopo la decisione presa dal Comitato Regionale medesimo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento
dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Campini Antonio, annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata
delibera per insussistenza della inammissibilità, dichiarata in prima istanza, con rinvio degli atti alla Commissione
Tesseramenti per l’esame del merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
70
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
9 - APPELLO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L.
30.000.000 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL
COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA COMMISSIONE
TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 39 COMMA 4 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 18.12.1998)
Con provvedimento del 18.11.1998 la Commissione Tesseramenti, ai sensi dall’art. 39 comma 4, C.G.S., deferiva il calciatore
Palumbo Vincenzo, Viganò Cesarino, Perego Guerino e Altobelli Alessandro, rispettivamente Presidente, Amministratore
Delegato e Direttore Sportivo della società Padova, nonché la stessa società, per aver stipulato un accordo per il tesseramento
del calciatore in un periodo non consentito dalla normativa federale e, per quanto riguarda il Palumbo (e il suo procuratore),
per aver apposto una firma apocrifa. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 210 del 18 dicembre 1998, tra l’altro, infliggeva a Palumbo Vincenzo la sanzione della squalifica a
tutto il 31 gennaio 1999 e dell’ammenda di L. 30.000.000. Avverso tale decisione è pervenuto appello a firma dell’avvocato
Sergio Messina, difensore del calciatore Palumbo Vincenzo. Il gravame è inammissibile. Ed invero le parti, ove ne sia disposta
la convocazione dinanzi ad un organo disciplinare, possono farsi assistere "da persone di loro fiducia" (art. 24 n. 5 C.G.S.) e
quindi anche da un legale. L’art. 23 C.G.S., nel ritenere legittimati a proporre reclamo le società, i dirigenti, soci e tesserati
che, ritenendosi lesi nei propri diritti abbiano interesse diretto al reclamo stesso (n. 1 ), prevede però al n. 5, che tutti i reclami e
i ricorsi vengano inoltrati, agli organi competenti, direttamente dalle "parti interessate. È quindi inammissibile il reclamo che,
come quello presente, è sottoscritto da un legale cui il calciatore abbia concesso delega a margine dell’atto. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come in
epigrafe proposto dal calciatore Palumbo Vincenzo e dispone l’incameramento della tassa versata.
10 - APPELLO DELLA S.S. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
PER N. 2 GIORNATE A SEGUITO DELLA GARA MILAZZO/VlRIBUS UNITIS DEL 6.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999)
La S.S. Milazzo ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la
L.N.D., di cui il C.U. n. 67 del 15 gennaio 1999, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica del campo di
gioco per due giornate di gara effettive, inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega medesima, di cui al C.U. n. 46 dell’8
gennaio 1999, in relazione ai fatti avvenuti durante l’incontro Milazzo/Viribus Unitis del 6.1.1999, tendenti ad ottenere la
riduzione della suddetta squalifica. L’appello non può essere accolto stante la obiettiva gravità dei fatti così come riferiti dal
Direttore di gara nel referto ufficiale, in cui si dà atto dei ripetuti episodi di violenza perpetrati nei confronti degli assistenti
dell’arbitro da parte dei tifosi del Milazzo che hanno portato a diversi periodi di sospensione del gioco, per fa qual cosa la
sanzione appare del tutto congrua e non suscettibile di riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come
innanzi proposto dalla S.S. Milazzo di Milazzo (Messina) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 1999
1 - APPELLO DELLA POL. SPORTING C. SORGENTI COREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
FOLLONICA/SPORTING C. SORGENTI COREA DELL’1.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998)
La Polisportiva Sporting C. Sorgenti Corea proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Toscana avverso l’esito della gara Follonica/Sporting C. Sorgenti Corea disputata per il Campionato di 1° Categoria il 2
novembre 1998 e terminata con il risultato di 2-1 sostenendo che alla gara il FC. Follonica aveva schierato i calciatori Bracali
Massimo e Orlandini Mirco in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 19 del 26.11.1998, respingeva il reclamo. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la
Polisportiva Sporting C. Sorgenti Corea. L’appello è fondato. Il calciatore Bracali era stato squalificato per una giornata di gara
dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana per recidività in ammonizioni (VIII) nella precedente stagione
sportiva allorché militava nel Campionato Regionale Juniores in forza al Grosseto F.C. come riportato nel Comunicato
Ufficiale n. 41 del 7.5. 1998.Il calciatore ha preso parte a tutte le prime gare disputate dal FC. Follonica nel campionato in
corso senza scontare la squalifica. Lo stesso, pertanto, era in posizione irregolare anche nella gara di cui al presente reclamo.
La Commissione Disciplinare ha invece ritenuto che la squalifica fosse stata scontata con la mancata partecipazione del
calciatore alla prima gara della Coppa Toscana. Le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici, come esattamente si
rileva dall’appellante, è riposta su un'erronea interpretazione dell’art. 9, comma 9, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Il
calciatore incorso in una squalifica nell’ultima giornata del campionato che nella successiva stagione sportiva cambia società
deve scontare la squalifica nella prima gara ufficiale del campionato al quale questa partecipa con la prima squadra così come
prescritto dell’art. 12 comma 6 C.G.S.. La squalifica non può scontarsi non partecipando a gare di coppa perché; in base alla
norma ora richiamata, perché in dette gare possono scontarsi solo le squalifiche riportate in gare di coppa e non di campionato.
Il calciatore Bracali, pertanto non avendo scontato la squalifica, per avere partecipato a tutte le gare del Campionato di 1e
Categoria era in posizione irregolare anche nella gara in contestazione. Tale irregolare partecipazione è sufficiente ad
invalidare la gara. La C.A.F., quindi non si sofferma a valutare la posizione dell’altro calciatore del F.C. Follonica, Orlandini
Mirco, che, secondo la società appellante, ha partecipato alla gara in questione, in identica posizione irregolare. L’appello della
Polisportiva Sporting C. Sorgenti Corea deve essere accolto e, per l’effetto, in applicazione dell’art. 7, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, deve infliggersi al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
punteggio di 0-2. Con l’accoglimento dell’appello deve restituirsi all'appellante la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F.,
in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Sporting C. Sorgenti Corea di Livorno, annulla l’impugnata
delibera ed infligge al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Dispone
la restituzione della tassa versata.
2 - APPELLO DELL’U.S. MASSETANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASSETANA/FOLLONICA DEL
25.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998)
La U.S. Massetana proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana avverso l’esito
della gara Massetana/Follonica, disputata per il Campionato di 1 Categoria il 25.10.1998 e terminata con il risultato di 2-1,
sostenendo che alla gara il F.C. Follonica aveva schierato i calciatori Bracali Massimo e Orlandini Mirco in posizione
irregolare. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 26 novembre 1998,
respingeva il reclamo. Avverso la predetta decisione ha proposto appello l’U.S. Massetana. L'appello è fondato. II calciatore
Bracali era stato squalificato per una giornata di gara dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana per recidività
in ammonizioni (VIII) nella precedente stagione sportiva allorchè militava nel Campionato Regionale Juniores in forza al
Grosseto F.C., come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 41 del 7.5.1998. Il calciatore ha preso parte a tutte le prime gare
disputate dal F.C. Follonica nel campionato in corso senza scontare la squalifica. Lo stesso, pertanto, era in posizione
irregolare anche nella gara di cui al presente reclamo. La Commissione Disciplinare ha invece ritenuto che la squalifica fosse
stata scontata con la mancata partecipazione del calciatore alla prima gara della Coppa Toscana. Le conclusioni alle quali sono
pervenuti i primi giudici come esattamente si rileva dall’appellante è riposta su un’erronea interpretazione dall’art. 9, comma 9,
punto 3, del Codice dì Giustizia Sportiva. Il calciatore incorso in una squalifica nell’ultima giornata del campionato che nella
successiva stagione sportiva cambia società deve scontare la squalifica nella prima gara ufficiale del campionato al quale
questa partecipa con la prima squadra, così come prescritto dall’art. 12 comma 6 C.G.S.. La squalifica non può scontarsi non
partecipando a gare di coppa perché, in base alla norma ora richiamata, in dette gare ossono scontarsi solo le squalifiche
riportate in gare di coppa e non di campionato. Il calciatore Bracali, pertanto, non avendo scontato la squalifica, per avere
partecipato a tutte le gare del Campionato di 1Categoria era in posizione irregolare anche nella gara in contestazione. Tale
irregolare partecipazione è sufficiente ad invalidare la gara. La C.A.F., quindi, non si sofferma a valutare la posizione dell’altro
calciatore del F.C. Follonica, Orlandini Marco che, secondo la società appellante ha partecipato alla gara in questione, in
identica posizione irregolare. L’appello della U.S. Massetana deve essere accolto e, per l’effetto, in applicazione dall’art. 7,
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, deve infliggersi al FC. Follonica la punizione sportiva della perdita della gara di cui
trattasi con il punteggio di 0-2. Con l’accoglimento dell’appello, deve restituirsi all’appellante la tassa di reclamo. Per i
suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dell’U.S. Massetana di Massa Marittima
(Grosseto), annulla l’impugnata deli bera ed infligge al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della suindicata gara
con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
3 - APPELLO DELLA POL. S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 18 VIOLA CLUB ROMITO/S.
MARIA DEL 7.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 3.12.1998)
All’esito della gara Viola Club Romito/S. Maria, disputata il 7.11.1998 nell’ambito del Campionato di 3' Categoria Under 18
organizzato dal Comitato Provinciale di Prato e terminata col punteggio di 2 a 2, la Polisportiva S. Maria proponeva rituale
reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato sodo le generalità del calciatore Cavallini
Tommaso altro calciatore rimasto sconosciuto. La competente Commissione Disciplinare con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 20 del 3 dicembre 1998, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa
Commissione Federale la Polisportiva S. Maria, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro "a tavolino".Il
gravame è fondato. Ed invero risulta per tabulas che dopo la gara l’arbitro - poiché i dirigenti della Polisportiva S. Maria
avevano denunciato che sotto il nome di Cavallini Tommaso aveva giocato un altro atleta - chiedeva al sedicente Cavallini un
documento di identità che lo stesso non presentava, adducendo di chiamarsi Lemmi Filippo (altro giocatore regolarmente
tesserato per la società Viola Club Romito) senza però produrre un documento che lo comprovasse.È quindi pacifico agli atti
che nelle file della squadra Viola Club Romito fu schierato un calciatore di cui non fu possibile appurare in modo certo le
generalità, non avente quindi titolo alla partecipazione. Tanto comporta l’applicazione dall’art. 7 comma S lett. a) C.G.S., con
la conseguente punizione sportiva, in danno della società Viola Club Romito, della perdita della partita con il punteggio di 0 a
2. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dalla Polisportiva S. Maria di Empoli
(Firenze), annulla l’impugnata delibera ed infligge all’A.S. Viola Club Romito la punizione sportiva della perdita della
suindicata gara con il punteggio di 0 a 2. Dispone la restituzione della tassa versata.
4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ REAL
TUSCOLANO CLUB, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE
DEGLI ART. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 38 del 3.12.1998)
Con atto del 24.9.1998 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio il
Real Tuscolano Club - in persona del suo Presidente - perché rispondesse di violazione degli art. 1 comma 1 e 6 comma 2
C.G.S., avendo suoi dirigenti richiesto somme di denaro per concedere lo svincolo ai calciatori Cappelli Emanuele e
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Colamonico Claudio. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 38 del 3 dicembre 1998, proscioglieva
la società incolpata. Osservava infatti la Commissione che l’accusa, mossa dal genitore del Cappelli, era generica e non aveva
portato alla personale identificazione dei dirigenti che si sarebbero macchiati della violazione in addebito; per di più, il
denunciante aveva arricchito progressivamente i suoi esposti, di fatti inizialmente non enunciati, in particolare la richiesta di
denaro per concedere uno svincolo, asseritamente negato in origine, secondo la denuncia, non per la mancata corresponsione di
una somma, ma per cattiva disposizione da parte della società cui il figlio era vincolato. Tale progressione accusatoria era
fortemente sospetta e, per di più, aveva trovato smentita da parte del padre del calciatore Casali Fabio, il quale, secondo il
Cappelli, sarebbe soggiaciuto alla identica illecita prassi. Anche il calciatore Cappelli Emanuele si era adeguato alla condotta
del padre, incredibilmente asserendo, da ultimo, di avere presenziato a specifiche richieste di denaro a suo padre, da parte di
dirigenti, solo alla fine nominativamente indicati. E quanto alla posizione del Colamonico, il calciatore aveva confermato il
versamento di una certa somma da parte della madre, al fine di ottenere lo svincolo, senza però specificare a quale dirigente
fosse stato consegnato il denaro. Avverso tale decisione si appellava il Procuratore Federale, che negava la genericità
dell’assunto accusatorio, avendo i Cappelli padre e figlio infine indicato anche specifiche persone come responsabili del fatto,
ed essendo comunque fondata l'accusa riguardo alla posizione del Colamonico. Conseguentemente chiedeva l’inflizione alla
società deferita, dell’ammenda di L. 1.000.000. Ritiene la C.A.F. che il gravame sia solo parzialmente fondato. La motivazione
della delibera impugnata è ampiamente soddisfacente, per quanto concerne la posizione del calciatore Cappelli; la
Commissione Disciplinare ha invero adeguatamente dato atto del proprio convincimento in ordine alla scarsa credibilità di una
denuncia che non solo si è arricchita di dati apprezzabili unicamente nel volgere del tempo (laddove, evidentemente, il
denunciante era già al corrente di tutto ma, significativamente, non attribuiva, come in ultima analisi, il mancato svincolo del
figlio ad una non esaudita richiesta di denaro), ma, quando ha evocato a proprio sostegno una analoga posizione - quella del
Casali - è stata nettamente smentita. E d’altronde, anche nella indicazione della o delle persone responsabili, ad un iniziale
silenzio è seguito un eccesso di identificazioni, che non ha consentito di fare chiarezza sul caso. In dubbio, pro reo,
ovviamente. Diversa è la posizione del Colamonico; qui il tesserato, invero, ha pienamente confermato che la propria madre
ebbe a versare una certa somma alla società, per ottenere lo svincolo del figlio; e anche se questi non ha saputo indicare la
specifica persona che aveva avanzato la richiesta e ottenuto il pagamento, resta pur sempre provato il fatto ascritto alla società
incolpata. Fatto che, chiaramente, integra una violazione dell’art. 1 comma 2 C.G.S. (del quale la società risponde ex art. 6),
mettendosi in contrasto con la disciplina dello status dilettantistico del calciatore e ponendo in essere una illecita imposizione a
suo carico. Tale violazione deve essere sanzionata con l’ammenda di L. 500.000; in tali limiti va accolto l’appello del
Procuratore Federale. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal
Procuratore Federale, annulla l’impugnata delibera ed infligge alla Società Real Tuscolano Club la sanzione dell’ammenda di
L. 500.000.
5 - APPELLO DELLA CENTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.11.2003
INFLITTA AL CALCIATORE PIRAZZI LUCA IN RELAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES
CENTESE/FINALE EMILIA DEL 7.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 19 del 10.12.1998)
La Centese Calcio ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Emilia-Romagna del 10 dicembre 1998, pubblicata sul Com. Uff. n. 19, con la quale veniva confermata la
decisione di primo grado del Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo, che aveva comminato la sanzione della squalifica
fino al 7.11.2003 al calciatore Pirazzi Luca per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro della gara Centese/Finale
Emilia del 7.11.1998. La ricorrente insiste soltanto per una riduzione della squalifica inflitta al Pirazzi rinunciando alla
richiesta di ripetizione della gara chiesta in sede di giudizio di secondo grado. Ritiene la C.A.F. che i fatti debbano essere
ritenuti provati sulla base del referto arbitrale e delle precisazioni fornite dallo stesso Direttore di gara dinanzi la Commissione
Disciplinare. La tesi "riduttiva" sostenuta dalla Centese Calcio non appare fondata mancando qualsiasi elemento di prova.
Resta pertanto da valutare se la sanzione irrogata al Pirazzi sia congrua o meno. Sotto tale profilo la sanzione appare eccessiva,
in considerazione del fatto che la condotta del Pirazzi non ha raggiunto livelli tali da giustificare una squalifica per cinque
anni.Congrua ne appare la riduzione della stessa a tre anni. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello
come sopra proposto dalla Centese Calcio di Cento (Ferrara), riduce al 7.11.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dal
primo giudice al calciatore Pirazzi Luca e dispone la restituzione della relativa tassa.
6
APPELLO
DELL’U.S.
CASTIGLIONCELLO
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
FOLLONICA/CASTIGLIONCELLO DEL 15.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 dell’11.12.1998)
L’U.S. Castiglioncello proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla
regolarità della gara Follonica/Castiglioncello, disputata per il Campionato di 1° Categoria il 15.11.1998 e terminata con il
risultato di 1-1. Deduceva la reclamante che alla gara aveva preso parte, schierato delta società avversaria, il calciatore Bracali
Massimo in posizione irregolare. Il calciatore, tesserato per il Grosseto, nella precedente stagione sportiva t997/1998 era stato
colpito da squalifica per somma di ammonizioni, ma non l’aveva scontata in quanto la squalifica gli era stata irrogata nel
Campionato Juniores dopo l’ultima giornata di gara. La reclamante chiedeva, quindi, che venisse irrogata alla società
avversaria la punizione sportiva della perdita della gara Follonica/Castiglioncello con il punteggio di 0-2. La Commissione
Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 21 dell’11 dicembre 1998, respingeva il reclamo (unendolo ad altro
ricorso presentato per gli stessi motivi da altra società) sul rilievo che la squalifica doveva intendersi scontata con la mancata
73
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
partecipazione del predetto calciatore alla gara disputata dalla nuova società di appartenenza nella Coppa Toscana. Propone
appello in questa sede l’U.S. Castiglioncello sostenendo l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. L’appello
è fondato. L’art. 12, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale nel caso di calciatore colpito da squalifica che
cambia società la sanzione deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza,
va coordinato con l’altra disposizione contenuta nell’art. 9, comma nove, dello stesso testo normativo e, pertanto, poiché in una
gara di coppa possono essere scontate solo le squalifiche relative a gare della stessa competizione, ne deriva che la squalifica
irrogata al Bracali nel Campionato Juniores non può ritenersi scontata con la mancata partecipazione del calciatore ad una gara
della Coppa Toscana. Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara in contestazione del 15.11.1998. Ciò
comporta che, in accoglimento dell’appello proposto dalla U.S. Castiglioncello, l’impugnata decisione deve essere annullata e
deve infliggersi al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-2. La tassa di
reclamo, stante, l’accoglimento dell’appello, va restituita all’appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento
dell’appello come in epigrafe proposto dell’U.S. Castiglioncello di Castiglioncello (Livorno), annulla l’impugnata delibera ed
infligge al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della suindica ta gara con il punteggio di 0-2. Dispone la
restituzione della tassa versata.
7 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI DOVUTO AL
CALCIATORE MACRÌ ROCCO A SEGUITO DI INFORTUNIO
(Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C - Com. Uff, n. 16/C.A. del 12.12.1998)
Il Calcio Catania S.p.A. ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega
Professionisti Serie C, apparsa sul Com. Uff. n. 16/C.A. del 12 dicembre 1998, con la quale veniva fatto obbligo alla ricorrente
di corrispondere al calciatore Macrì Rocco la somma netta di L. 150.000.000 corrispondenti alla copertura Sportass e L.
150.000.000 nette corrispondenti alla copertura complementare obbligatoria oltre agli interessi pari a L. 10.500.000; nonché il
rimborso delle spese difensive determinato in L. 500.000 e delle spese di vertenza per L. 6.630.000. Il ricorso è inammissibile.
Osserva, in via preliminare, questo Collegio che le decisioni del Collegio Arbitrale non Sono appellabili o altrimenti
impugnabili. Per quanto riguarda le impugnazioni vale, infatti, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione con la
conseguenza che debbono ritenersi impugnabili solo quei provvedimenti per i quali espressamente l’impugnazione sia prevista
dalle norme federali: e ciò non è sicuramente per quanto concerne i provvedimenti del Collegio Arbitrale. Infatti, per l’art. 20
C.G.S. la C.A.F. "è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, nonché della
Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche nei casi indicati dalla parte III" dello stesso Codice; e
l’art. 17 C.G.S. non indica tra gli Organi di giustizia sportiva il Collegio Arbitrale. Il su rilevato motivo di inammissibilità
preclude quindi la possibilità dell’esame del ricorso medesimo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi del
combinato disposto degli art. 17 e 20 C.G.S., appello come in epigrafe proposto dal Calcio Catania di Catania e dispone
l’incameramento della tassa versata.
8 - APPELLI DELL’A.S. ROMA E DEL SIG. ZEMAN ZDENEK AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L.
10.000.000 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 1, COMMA 3, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.12.1998)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Zeman
Zdenek, allenatore della squadra della A.S. Roma, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 3 del Codice di
Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione
dell’Organizzazione Arbitrale e dell'intera Organizzazione Federale, e l’A.S. Roma per rispondere della violazione di cui
all’art. 6 comma 2 dello stesso Codice, per responsabilità oggettiva nella violazione commessa dal proprio allenatore. La
Commissione Disciplinare, rilevato che alle espressioni attribuite allo Zeman, quali "penso che non sia integrale... Vengono
scelti tre arbitri per una partita... Non è così? Allora c'è un’informazione sbagliata... comunque è un sistema da migliorare. Il
sorteggio è stato attuato solo per cancellare certi sospetti... Non intendo comunque legare l’equilibrio del Campionato con
l’attuazione del sorteggio arbitrale anche se continuo a pensare che non sia integrale", non possa non adombrare il sospetto che
l’operazione di sorteggio degli arbitri, designati a dirigere le partite di calcio non vengano svolte in torma assolutamente
trasparente ed immune da condizionamenti, infliggeva a ciascuno degli incolpati l’ammenda di L. 10.000.000. La A.S. Roma
ed il Sig. Zeman hanno proposto appello a questa C.A.F., sostenendo che non è possibile ritenere alcun profilo di
responsabilità nei confronti dell’intervistato, in quanto è oggettivamente esatto che il sorteggio arbitrale non è integrale,
essendo previste specifiche eccezioni dirette ad evitare inconvenienti di vario genere e concludendo che la responsabilità era
stata affermata in base ad una soggettiva opinione, attribuendo finalità diffamatorie ad affermazioni invece oggettivamente
esatte e comunque espressive di una non completa conoscenza delle modalità del sorteggio. La C.A.F. ha preliminarmente
disposto la riunione degli appelli. La decisione impugnata non merita censura. Anche questa Commissione ritiene che le
espressioni riportate dagli Organi di Stampa abbiano natura diffamatoria, perché fanno insorgere il sospetto sulla trasparenza
del sorteggio degli arbitri. Il sospetto è ingenerato soprattutto dall'affermazione che per ogni gara vengono sorteggiati tre
arbitri, intendendo con ciò che la nomina dell’arbitro per ciascuna gara è effettuata mediante scelta arbitraria tra uno dei tre,
contrariamente alle disposizioni federali. il Sig. Zeman, quindi, non ha inteso riferirsi alla mancanza dell’integralità del
sorteggio per le specifiche eccezioni previste per le eventuali e necessarie correzioni, ma all’arbitrarietà della scelta. Non si
può poi escludere l’intento diffamatorio per il dubbio che il Sig. Zeman ha a causa dell’informazione "forse sbagliata. In tal
caso egli avrebbe dovuto usare una maggiore diligenza nonché previdenza prima di esprimere giudizi avventati e lesivi della
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
reputazione di persone e di Enti. D’altra parte, egli, anche nel prospettare il dubbio, ha ostinatamente confermato il suo
convincimento con l’affermazione: "anche se continuo a pensare che (il sorteggio) non sia integrale...". Da quanto
sopraesposto, emerge la responsabilità dello Zeman cui consegue quella oggettiva della Società, ai sensi dall’art. 6 comma 2
C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti, dall’A.S. Roma di Roma e dal Sig. Zeman
Zdenek, li respinge ed ordina l’incameramento delle relative tasse.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 17/C - RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 1999
1 - APPELLO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE
ALLIEVI SPORTING MILANO/SEGRATESE DELL’11.10.1998
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 3.12.1998)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia, investito del reclamo proposto dalla società C.R.
Sporting Milano per l’asserita posizione irregolare del calciatore Carella Daniele, tesserato della società F.C. Segratese, in
relazione all’incontro disputato tra le due squadre l’11 ottobre 1998 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali, deliberava
di infliggere alla predetta società F.C. Segratese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre
l’ammenda di L. 25.000 e la squalifica per una giornata del calciatore Carella. Contro tali provvedimenti ha proposto appello la
Società punita, ribadendo quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado, e cioè che il calciatore espulso dal campo per
doppia ammonizione nel corso del precedente incontro del 4 ottobre non si identificava nel Carella Daniele (n. 3 di maglia),
trattandosi invece di Arresta Davide (n. 8 di maglia); di conseguenza, secondo l’appellante la partecipazione del Carella alla
gara svoltasi l’11 ottobre doveva considerarsi legittima, sicché le punizioni inflitte andavano revocate. L’appello è infondato.
Come è stato ben evidenziato nella delibera impugnala, l’arbitro dell’incontro ha descritto compiutamente nel referto le
condotte ascritte tanto al Carella che all’arresto indicandone i rispettivi numeri di maglia, nonché i diversi provvedimenti
disciplinari adottati nei loro confronti; sentito poi a chiarimenti dal Giudice Sportivo circa l’ipotesi di uno scambio di persona
avanzata dal C.R. Sporting Milano, il Direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del rapporto, in particolare per
quel che riguardava il provvedimento disciplinare (espulsione per somma di ammonizioni) assunto nei confronti del calciatore
n. 3 Carella Daniele. Le risultanze degli atti ufficiali, assistiti da presunzione di verità, non possono essere contraddette
dall’interessata versione di parte, di talché la decisione impugnata merita piena conferma. Per questi motivi la C.A.F respinge
l’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Segratese di Segrate (Milano) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
2 - APPELLO DELL’ORTONOVO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTONOVO
CALCIO/FO.CE.VARA DELL’1.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 22 del 10.12.1998)
La Società FO.CE. Vara 1998 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria in
ordine alla regolarità della gara Ortonovo Calcio/FO.CE. Vara, disputata per il Campionato di Promozione l’1.11.1998 e
terminata con il risultato di 0-0. Deduceva la reclamante che alla predetta gara l’Ortonovo Calcio aveva fatto partecipare il
calciatore Smerzi Lorenzo in posizione irregolare. Il calciatore, incorso nella squalifica per una giornata di gara per recidività
in ammonizioni formali nella "Coppa Liguria", annata spartiva 1997/1998, come da Comunicato Ufficiale n. 16 del 6.11.1997,
e successivamente nella squalifica per una giornata nel Campionato di 1° Categoria per la stagione sportiva 1997/1998, come
da Comunicato Ufficiale n. 44 del 4.7.1998, non aveva scontato la squalifica inflittagli in "Coppa Liguria. Si opponeva la
Società FO.CE. Vara 1998, sostenendo, sia con controdeduzioni scritte che oralmente avanti la Commissione Disciplinare, che
il calciatore aveva scontato le squalifiche non prendendo parte alla prima gara della "Coppa Italia" (Migliarinese
Calcio/Ortonovo Calcio del 29.8.1998), per quanto riguarda la squalifica inflittagli in "Coppa Liguria", e alla prima gara del
Campionato di Promozione (Sesta Godano/Ortonovo Calcio del 20.9.1998) per la qualifica inflittagli nel Campionato di 1°
Categoria. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 dicembre 1998,
accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva alla Società FO.CE. Vara la punizione sportiva della perdita della suindicata
gara con il punteggio di 0-2, in applicazione dall’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevava la Commissione
Disciplinare che dal disposto dell’art. 9, comma 9, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale le squalifiche riportate
in una manifestazione si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione, coordinato con il successivo art. 12,
comma 6, per il quale le sanzioni sportive non scontate in tutto o in parte nell’annata sportiva in cui sono state inflitte devono
essere scontate nella stagione successiva, deriva che per la mancata partecipazione della società alla "Coppa Liguria" della
stagione sportiva 1998/1999, entrambe le squalifiche a carico dello Smerzi dovevano essere scontate nel Campionato di
Promozione. Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara del Campionato di Promozione disputata l’1.11.1998.
Propone appello la società Ortonovo Calcio che reitera in sostanza le argomentazioni già dedotte davanti alla Commissione
Disciplinare. L'appello deve essere respinto, risultando ineccepibili le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione
Disciplinare nell’interpretazione della normativa attinente al regime delle squalifiche. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge
l’appello come sopra proposto dall' Ortonovo Calcio di Ortonovo (La Spezia) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
3 - APPELLO DELL'A.S. ISPRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISPRA CALCIO/CARDANO 91 DEL
28.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com, Uff. n. 22 del 11.12.1998)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
All’esito della gara Ispra Calcio/Cardano 91, disputata il 28.9.1998 nell'ambito del Campionato di Calcio a 5 provinciale del
Comitato Regionale Lombardia, terminata col punteggio di 5 a 5, l’A.C. Cardano proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Tosca Francesco in posizione irregolare. La
competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22 dell’11 dicembre 1998, in accoglimento del
reclamo, infliggeva all’A.S. Ispra Calcio la punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0 a 2 e l’ammenda
di L. 150.000; inibiva altresì a tutto il 24.1.1999 il Dirigente accompagnatore Bertoni Angelo. Avverso tale decisione propone
appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Ispra Calcio chiedendone il ripristino del risultato conseguito sul campo.
Il gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che Tosca Francesco dal 10.9.1998 fa parte del Consiglio Direttivo
dall’A.C. Castellettese. È noto che, ai sensi dall’art. 21 n. 4 N.O.I.F., i dirigenti delle società non possono essere tesserati, quali
calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore, di altra società associata nella stessa Lega o che
svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico; l’acclarata incompatibilità comporta l’irritualità del tesseramento del Tosca
per l’A.S. Ispra Calcio, avvenuto il 28.9.1998, e l’irregolarità del suo impiego nella gara suindicata. Al rigetto dell’appello
consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Ispra
Calcio di Ispra (Varese) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
4 - APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/MONTEPAONE DEL
15.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 48 del 15.12.1998)
L’A.C. Cetraro ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 46 del 15 dicembre 1998, con la quale, in accoglimento del reclamo dall’U.S.
Montepaone, veniva inflitta ad essa appellante la punizione sportiva di perdita per 0 a 2 della gara Cetraro/Montepaone del
15.11.1998 per posizione irregolare del calciatore Piazza Marco. Sostiene la ricorrente che la suddetta decisione deve essere
annullata in quanto adottata nello stesso giorno (14.12.1998) in cui copia del reclamo dall’U.S. Montepaone, spedita il
25.11.1998, era stata notificata ad essa controparte, alla quale quindi era stato di fatto precluso il diritto a controdedurre.
L’appello va accolto in quanto risulta da attestazione in atti dell’Ufficio P.T. di Cetraro Marina quanto asserito dell’A.C.
Cetraro. Conseguentemente la decisione impugnata deve essere annullata, per difetto di contraddittorio, con restituzione degli
atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell’appello come
innanzi proposto dall’A.C. Cetraro di Cetraro (Cosenza) annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per
difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo
esame del merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
5 - APPELLO DELL’U.S. BENETUTTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENETUTTI/NUORESE CALCIO DEL
15.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 17.12.1998)
L’U.S. Benetutti ha presentato appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sardegna in merito alla gara Benetutti/Nuorese Calcio del 15.11.1998, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 17
dicembre 1998, con la quale veniva respinto il suo reclamo tendente ad ottenere la punizione sportiva della perdita per 0 a 2
della gara a carico della Nuorese Calcio per non aver fatto partecipare alla stessa un calciatore "giovane" nato dall’1.1.1979 in
poi. Nel corso della gara sopra indicata, come emerge univocamente dai documenti ufficiali, l’arbitro ha espulso (al 28° del
primo tempo) l’unico giocatore in campo per la Nuorese nato dopo il 1 ° gennaio 1979 (giocatore Lai Fabrizio). A seguito di
questa decisione la Nuorese ha proseguito l’incontro senza la presenza in campo di un giovane compreso entro la fascia di età
fissata dalla norma dettata con Com. Uff. n. 4 del 4.8.1998 dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, sulla
base della normativa fissata dalla Lega Nazionale Dilettanti, con Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.7.1998, per il Campionato di
1° Categoria 1998/1999. La Commissione Disciplinare ha ritenuto non sussistere una situazione di inosservanza della citata
disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. La decisione va confermata. La motivazione adottata merita
peraltro la lamentela della ricorrente nella parte in cui la Commissione si sofferma in valutazioni sul merito delle norme che
costituiscono per il giudice sportivo un "ubiter dictum". Tornando alle questioni di merito e giuridica resta che la normativa
dettata dalla Lega Nazionale Dilettanti (sopra citata), mentre impone la presenza per tutta la gara di un "giovane" nato
dall’1.1.1979 in poi, introduce una limitazione esplicita. Si afferma, infatti che "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite, il caso di infortunio" del calciatore "giovane". La norma
derogatoria considera possibile la sostituzione del giovane infortunato ma, evidentemente, ritiene esclusa l’ipotesi della
"espulsione". Nel caso di espulsione del calciatore "giovane" la normativa si intende comunque rispettata se questi era in
campo dall’inizio della gara e fino al momento della decisione arbitrale. In modo coerente con la presente decisione la C.A.F.
si è, pertanto, pronunciata, fra l’altro, con decisione del 19.12.1996 (Comunicato Ufficiale n. 13/C - App. Pol. Paceco). Per
questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S Benetutti (Sassari) ed ordina l’incameramento della
tassa versata.
6 - APPELLO DELLA POL. SAN LUCIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LUCIDO/TORTORA
DELL'1.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria- Com. Uff. n. 51 del 4.1.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
All’esito della gara San Lucido/Tortora, disputata il 1° dicembre 1998 nell’ambito del Campionato Juniores del Comitato
Regionale Calabria e terminato col punteggio di 3 a 2, la S.S. Tortora proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Mannarino Lucio che, non avendo ancora
compiuto il quindicesimo anno di età, non aveva titolo per partecipare alla partita. Il Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Calabria, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 16 dicembre 1998, nell’accogliere il reclamo, infliggeva
alla Fol. San Lucido la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. La decisione veniva confermata
dalla competente Commissione Disciplinare (Coni. Uff. n. 51 del 4 gennaio 1999). Propone appello dinanzi a questa
Commissione Federale la Polisportiva San Lucido, adducendo che la contestata infrazione causa non già la punizione sportiva
inflitta dai primi giudici, ma sanzioni diverse che salvaguardano il risultato della partita. Il gravame è fondato. Ed invero il
caso è espressamente previsto dell’art. 7 n. 6 C.G.S., ove è statuito che non comportano la punizione sportiva della perdita
della gara, fatta salva l’ipotesi prevista dell’art. 34 comma 3 N.O.I.F, ma le sanzioni dell’ammenda a carico della società,
dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a) le
infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni
prima dell’età prevista per le competizioni stesse. Nella specie non può quindi dubitarsi che la partecipazione del calciatore
Mannarino Lucio, di anni quattordici, sia stata irregolare (cfr. Com. Uff. n. 1 del 2.7.1998 del Comitato Regionale Calabria);
ma è parimenti certo che essa non possa in alcun modo essere ricondotta, per la riportata previsione normativa, alle ipotesi
sanzionatorie più gravi previste dal n. 5 dello stesso articolo 7 C.G.S.. Ed infatti il calciatore di età inferiore a quella prevista
per la legittimità della sua partecipazione all'incontro si presume non possa, contravvenendo al divieto, alterare positivamente
il potenziale atletico ed agonistico della squadra in cui milita; viceversa il calciatore di età superiore può accrescere, per ciò
solo, la forza della sua compagine, ed è per questo che si fa rientrare tale ipotesi nella previsione dell’art. 7 n. 5 C.G.S.. Né
sussiste, nel caso che occupa, l’ipotesi di cui all’art. 34 comma 3 N.O.I.F. Infatti tale norma, nel prevedere per i calciatori
giovani, che abbiano compiuto il 15° anno di età, la possibilità di partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle
Leghe, subordina la partecipazione all’autorizzazione del Comitato Regionale competente e contempla, in danno della squadra
che abbia schierato un giovane non autorizzato, la sanzione ex art. 7 n. 5 C.G.S.. Essa quindi disciplina i casi in cui il calciatore
giovane (ed è tale chi abbia anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva non abbia compiuto il 16° anno, cfr. art. 31 n. 1 N.O.I.F voglia prendere parte a gare ove il limite minimo sia di sedici
anni, e quindi non certamente a gare giovanili, che richiedono, come si è visto, il diverso limite di quindici anni. L’appello
deve essere quindi accolto. La C.A.F ritiene pertanto di dover annullare l’impugnata delibera e di ripristinare il risultato
conseguito in campo dalle due squadre, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo competente per la irrogazione delle sanzioni
previste dell’art. 7 n. 6 lettera c) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
Pol. San Lucido di San Lucido (Cosenza), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 a 2 conseguito in campo
nella suindicata gara. Manda al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria per i provvedimenti disciplinari a carico
della Pol. San Lucido ai sensi dell’art. 7 n. 6 lett.c) C.G.S.. Ordina restituirsi la relativa tassa.
7 - APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/GASPERINA
DEL 29.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Utt. n. 55 del 12.1.1999)
L’A.C. Cetraro ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 55 del 12 gennaio 1999, con la quale, in accoglimento del reclamo dall’U.S. Gasperina, le
veniva inflitta la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Cetraro/Gasperina del 29.11.1998. Sostiene la ricorrente che la
suddetta decisione deve essere dichiarata nulla in quanto adottata il giorno 11.1.1999, precedente cioè a quello in cui le era
stato notificato il telegramma della Commissione riportante l’avviso della discussione del reclamo dall’U.S. Gasperina,
precludendole di fatto la possibilità di difendersi in sede di audizione, della quale avevano fatto espressa richiesta nelle proprie
controdeduzioni. L’appello va accolto in quanto le affermazioni della ricorrente circa la tardività della notifica risultano
provate in atti; conseguentemente la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata con rinvio degli atti alla
stessa per nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.C. Cetraro di
Cetraro (Cosenza), annulla, ai sensi dall’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio, con rinvio degli
atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame del merito. Ordina restituirsi la
tassa versata.
8 - APPELLI DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO E DELL’ALLENATORE MORGIA MASSIMO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.2.1999 INFLITTA A QUEST’ULTIMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115/C del 27.1.1999)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 105/C del 13 gennaio 1999, il Giudice Sportiva presso la Lega Professionisti Serie C
sanzionava il Sig. Morgia Massimo, allenatore dell’U.S. Città di Palermo, con la squalifica tino a tutto il 24.2.1999 per il
comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro con l’U.S. Nocerina. La
punizione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 115/C del 27 gennaio 1999). Contro tale delibera
la società e l’allenatore hanno proposto gravame con identici motivi. In via preliminare il collegio ha disposto la riunione dei
procedimenti per evidenti ragioni di connessione. Gli appelli non meritano accoglimento. Con il primo motivo si denuncia la
"carente, irrituale ed illogica stesura del rapporto arbitrale"; assumono gli appellanti che dell’episodio riguardante il Morgia
non vi è traccia nel rapporto predisposto dall’arbitro e dagli assistenti al termine della partita, mentre se ne fa menzione nel
77
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
supplemento redatto il giorno successivo. La doglianza è priva di fondamento. Nel modulo del rapporto arbitrale alla voce
"comportamento dei dirigenti, allenatori..." e a quella successiva "comportamento del pubblico..." figura un preciso richiamo a
"allegato referto", da considerare pertanto parte integrante del rapporto, nel quale è stato compiutamente descritto il
comportamento tenuto dal Morgia: che di questo non trattino i rapporti degli assistenti è circostanza del tutto ovvia, trattandosi
di fatti rilevati direttamente dall’arbitro. Con successivo motivo si denuncia la "erronea e contraddittoria valutazione da parte
del Giudice Sportivo dei documenti ufficiali"; da tali atti, a giudizio degli appellanti, non risulta l’intenzione del Morgia di
aggredire l’arbitro, avendo questi affermato solo che l’allenatore "tentava di avvicinarsi" alla sua persona. Rileva la C.A.F. che
l’andamento dei fatti è stato ben rappresentato dall’arbitro tanto nell’allegato al referto che nel supplemento successivamente
reso a richiesta della Commissione Disciplinare: al di là di vacui bizantinismi sul significato delle parole, sta di fatto che il
comportamento dell’allenatore si è estrinsecato in una violenta aggressione verbale, espressa urlando con fare minaccioso, a
"braccia protese" e "pugni chiusi", a pochi passi di distanza dall’arbitro, che riusciva a sottrarsi al contatto fisico
indietreggiando e grazie anche all’intervento di altri presenti, i quali allontanavano con la forza il Morgia. La motivazione del
Giudice Sportivo, che ha rappresentato con efficace sintesi l’accaduto ed è stata poi opportunamente integrata nella decisione
della Commissione Disciplinare, si sottrae alle critiche degli appellanti. È appena il caso di ribadire che gli atti ufficiali
costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dagli incolpati, né per le
dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dagli appellanti. Con l’ultimo motivo
di appello si deduce la "eccessività della sanzione rispetto all’entità dei fatti". Sennonché, deve rilevarsi che la gravità
dell’episodio giustifica appieno la misura della pena inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il
comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio ai calciatori. Per questi motivi la
C.A.F, riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dell’U.S. Città di Palermo di Palermo e dall’allenatore Morgia Massimo, li
respinge e dispone l’incameramento delle relative tasse.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DELL'11 FEBBRAIO 1999
1 - APPELLO DELL’A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO
TRIVENTO/BOJANO DELL’8.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 32 del 17.12.1998)
L’A.S. Atletico Trivento ha adito questa Commissione d’Appello Federale al fine di ottenere l’annullamento della decisione
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, che ha respinto, con decisione pubblicata sul Com. Uff.
n. 32 in data 17 dicembre 1998, il suo reclamo avverso la regolarità della gara Atletico Trivento/Bojano dell’8.11.1998
valevole per il Campionato di Eccellenza. La reclamante rinnova il motivo esposto in primo grado, ritenendo che i calciatori
Augusto De Bartolo, Dario Bellomo ed Angelo Ferro non avessero titolo a partecipare alla suddetta gara per nullità del loro
tesseramento, in quanto avvenuto a seguito di iscrizione in lista di svincolo sottoscritta "dall’ex Presidente della società" Turris
S. Croce e non dal Presidente della corrente stagione sportiva, Sig. Venturini. L’appello è infondato e va respinto. Si osserva
che la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che i suddetti calciatori alla data della gara in contestazione erano
regolarmente tesserati con la società Atletico Trivento. Invero, la lista di svincolo contenente i nominativi dei suddetti
calciatori è stata sottoscritta dall’allora Presidente della Turris S. Croce il 14.7.1998, cioè nello stesso giorno in cui ebbe a
rassegnare le dimissioni ed in cui vi è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo di tale società. La comunicazione di detto
rinnovo è pervenuta al Comitato Regionale Molise in data 21 luglio 1998, all’atto della presentazione dell’iscrizione al
Campionato di competenza. Orbene l’art. 3 comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che ha recepito la
norma di cui all’art. 37 N.O.I.F, dispone che ogni variazione del tesseramento dei dirigenti e collaboratori deve essere
trasmessa entro venti giorni alle Divisioni ed ai Comitati competenti e la sua efficacia decorre dalla data della ricezione della
comunicazione. Pertanto, l’allora Presidente della società di appartenenza dei calciatori alla data di sottoscrizione della lista di
svincolo era ancora abilitato a continuare le funzioni poiché la sua sostituzione "agli effetti federali" decorreva dal 21 luglio
1998. I suddetti tre calciatori sono stati poi tesserati dell’U.S. Bojano a decorrere al 24 luglio 1998, per cui avevano pieno
titolo a prendere parte alla gara in questione. Il reclamo va, pertanto, respinto e la tassa versata va incamerata. Per i suesposti
motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Atletico Trivento di Trivento (Campobasso) ed ordina
l’incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DEL F.C. SPILAMBERTO 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPILAMBERTO 96/VISPORT DEL
15.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998)
Il F.C. Spilamberto proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna in
ordine alla regolarità della gara Spilamberto/Visport, disputata per il Campionato di 1° Categoria il 15.11.1998 e terminata con
il risultato di 3-3. Deduceva la reclamante che alla gara aveva preso parte, in qualità di assistente di parte per l’A.S. Visport, il
Sig. Giusti Erminio non in regola con le norme federali in quanto non era dirigente della società che lo aveva utilizzato. La
reclamante chiedeva, quindi, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in
questione con il punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare accertato che il Sig. Giusti risultava, quale dirigente, nella
domanda di iscrizione della A.S. Visport ai campionati provinciali per la stagione 1998/1999, respingeva il reclamo (Com. Uff.
n. 21 del 30 dicembre 1998). Propone appello in questa sede il F.C. Spilamberto deducendo l’erroneità della decisione
impugnata, in quanto il Giusti, indicato quale dirigente della società per i campionati giovanili, organizzati dal Comitato
Provinciale, non poteva operare da assistente in una gara che, invece, è organizzata dal Comitato Regionale. L’appello è
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
evidentemente infondato. In base all’art. 63 secondo comma, delle Norme Organizzative Interne, sono abilitati a prestare
assistenza al Direttore di gara come guardalinee, quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, "un dirigente
che sia regolarmente in carica". Tale è il Sig. Giusti, che, oltretutto, contrariamente a quanto si assume dall’appellante, è
indicato come tale anche nella domanda di iscrizione della 1° squadra della società di appartenenza, appunto, al Campionato di
1° Categoria, come emerge da copia agli atti della domanda di iscrizione a detto campionato. L’appello, in conclusione, va
respinto. Di conseguenza, la tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F respinge l’appello come in
epigrafe proposto dal F.C. Spilamberto di Spilamberto (Modena) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
3 - APPELLO DELLA POL. BOLSENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLSENA/ISCHIA DI CASTRO
DELL’8.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 45 del 24.12.1998)
All’esito della gara Bolsena/Ischia di Castro, disputata l’8.11.1998 nell’ambito del Campionato di 1a Categoria Girone A del
Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 2 a 2, la Pol. Ischia di Castro proponeva rituale reclamo, adducendo
che nell’occasione, risultava in posizione irregolare il dirigente Socciarello Roberto, in funzione di assistente di parte. La
Commissione Disciplinare presso il Comitato medesimo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 24 dicembre 1998,
accoglieva il reclamo, infliggendo alla Pol. Bolsena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2.
Ricorre ora a questa Commissione d’Appello Federale la Pol. Bolsena. L’impugnazione in esame è inammissibile. Non sono
stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell’att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i reclami avverso le decisioni degli
organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
comunicato ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame la decisione impugnata è
inserita nel Com. Uff. n. 45 del 24.12.1998, mentre l’appello è stato inoltrato il 5.1.1998. Né risulta inviata copia del reclamo
alla controparte, così come prescritto dall’art. 23 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi
dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, e 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l’appello
come sopra proposto dalla Pol. Bolsena di Bolsena (Viterbo) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
4 - APPELLO DEL RIVER CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESURICA/RIVER CLUB DEL 22.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998)
La Società River Club ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Emilia-Romagna, di cui al Com. Uff. n. 21 del 30 dicembre 1998, con la quale, in accoglimento del
reclamo dall’U.S. Besurica e in riforma di quella del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 18 del 3 dicembre 1998), veniva disposta
la ripetizione della gara Besurica/River Club del 22.11. 1998. Va respinto il ricorso presentato dalla società River Club,
secondo cui il risultato conseguito sul campo, ed omologato dal Giudice Sportivo, non avrebbe dovuto essere modificato,
nonostante le esplicite irregolarità in fase di sostituzione di un calciatore nel corso della gara. Era infatti avvenuto che la 35°
del secondo tempo, il Direttore di gara non avesse consentito la quinta sostituzione di un calciatore, chiesta dell’U.S. Besurica
nell’erronea convinzione che non avesse il diritto a farlo.Sul punto il Direttore di gara, nel supplemento di rapporto prima e
con dichiarazione resa davanti la Commissione Disciplinare il 22.11.1998 poi, ha riconosciuto l’errore, assumendo però che Ia
sua decisione era stata subito riveduta, allorché gli era stato. segnalato sul campo l’errore in cui era incorso. Lo stesso direttore
di gara ha riferito che il tempo intercorso fra il diniego alla sostituzione e l’autorizzazione a farla, era stato minimo. Sul punto,
ovviamente, si è discusso, onde stabilire se l'errata decisione dell’arbitro, poi rientrata, avesse avuto influenza sulla regolarità
di svolgimento della gara. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, questo Organo giudicante rileva che le
osservazioni della Commissione Disciplinare sono da condividere. Ed infatti, vi è un dato che emerge proprio dalle
dichiarazioni del Direttore di gara e cioè la mancata "disponibilità" del calciatore in sostituzione, in quanto era già rientrato
negli spogliatoi. Dato questo che confligge, in maniera evidente, con l’indicazione fatta dal Direttore di gara, secondo cui egli
sarebbe rientrato dalla sua decisione iniziale, a distanza di uno o due minuti. Giustamente ha rilevato la Commissione
Disciplinare che l’U.S. Besurica, fu così privata "del diritto di avvalersi delle prestazioni di un calciatore che riteneva, in quella
circostanza, più idoneo rispetto a quello che avrebbe voluto sostituire", con ovvia influenza sul regolare svolgimento della
gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Società River Club di Rivergaro (Piacenza) e
dispone l’incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DELL’A.S. ZAULE RABUIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZAULE RABUIESE/ISONZO
DEL 21.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 23 del
28.12.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 23 del 28 dicembre 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Friuli-Venezia Giulia, in accoglimento del reclamo avanzato dell’U.S. Isonzo avverso quella del Giudice Sportivo, che aveva
disposto la ripetizione della gara Zaule Rabuiese/Isonzo, disputata il 21.11.1998 per il Campionato Provinciale Juniores e
sospesa al 25° del primo tempo per guasto dell’impianto di illuminazione (C.U. n. 12 del 25 novembre 1998), infliggeva
all’A.S. Zaule Rabuiese la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dall’art. 7 C.G.S.; riteneva, infatti, fa
Commissione Disciplinare che non vi erano stati eccezionali eventi atmosferici o climatici e che quindi il guasto era dovuto a
carenze tecniche o gestionali, delle quali la società ospitante doveva ritenersi responsabile. Avverso tale decisione si appellava
a questa C.A.F. l’A.S. Zaule Rabuiese, lamentandone anzitutto la genericità; infatti, la natura del guasto dell'impianto di
illuminazione non era stata accertata, mentre era certo che, nella zona quel giorno soffiasse il vento di bora, al quale il fatto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
poteva ascriversi. Tale incerta situazione probatoria aveva impedito all’appellante di difendersi adeguatamente, potendo solo
documentare di avere sempre provveduto ad una diligente manutenzione dell’impianto. Chiedeva, quindi, che fosse disposta la
ripetizione della gara, come originariamente deciso dal Giudice Sportivo. L’appello è infondato. La Commissione Disciplinare
ha correttamente argomentato circa la carenza di un collegamento tra il guasto dell’impianto di illuminazione ed eventi
meteorologici in qualche misura eccezionali (che altrimenti nessun determinismo avrebbero potuto svolgere al riguardo)
osservando che, fino a quel momento, la gara si era svolta regolarmente; ciò che non sarebbe stato possibile, in presenza di
circostanze ambientali che, tanto forti da mettere fuori uso l’impianto, certamente avrebbero impedito un normale andamento
del giuoco. La società appellante si duole che le vere cause del guasto non siano state accertate; ma tale rimprovero si ritorce
contro la medesima, che avrebbe dovuto darsi carico della relativa indagine, se non altro per poter concretizzare una linea
difensiva che oggi si presenta del tutto carente di concretezza. Resta il fatto che, accettando di disputare la gara nel tardo
pomeriggio novembrino, detta società si assumeva l’onere di garantirne lo svolgimento; ciò non è accaduto e, per il principio
della responsabilità oggettiva, le conseguenze ricadono inevitabilmente su chi organizzava la gara. L’appello va dunque
respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto
dall’A.S. Zaule Rabuiese di Muggia (Trieste) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL’A.S. CALCIO CIRÒ KRIMISA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO CIRÒ
KRIMISA/POLICORO DEL 21.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999)
Il 22 novembre 1998 si disputava a Rossano Calabro (campo neutro) fa gara Calcio Cirò Krimisa/Policoro nell’ambito del
Campionato Nazionale Dilettanti, conclusasi con il punteggio di 2 - 1 a favore del Policoro. Proponeva reclamo l’A.S. Calcio
Cirò Krimisa deducendo l’irregolarità della gara per essere stata portata a termine dopo l’accensione dell’impianto di
illuminazione, non omologato e comunque insufficiente, nonché per aver l’arbitro consentito l’ingresso in campo del calciatore
Ferraro Luigi in quanto sprovvisto di documenti d’identità. Il gravame veniva rigettato dal Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 42 del 16 dicembre 1998), la cui decisione trovava integrale conferma da parte della
Commissione Disciplinare presso la Lega medesima (Coni. Uff. n. 67 del 15 gennaio 1999). Propone appello l’A.S. Calcio
Cirò Krimisa limitando l’impugnazione alla sola circostanza relativa alla mancanza di visibilità nel finale di gara per
insufficienza dell’impianto di illuminazione, tra l’altro privo di omologazione.Le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo e
dalla Commissione Disciplinare hanno chiarito con precisione i termini della questione e vanno pertanto confermate, anche
perché l’appellante in questa sede non fa che ripetere argomenti che hanno già trovato efficace confutazione nelle delibere testé
citate. In buona sostanza, dell’asserita difettosa visibilità non vi è alcuna traccia negli atti ufficiali, il che sta a significare che
l’arbitro, al quale è demandata la valutazione sulla regolarità di svolgimento dell’incontro, non ha rilevato la sussistenza di
condizioni che impedissero la prosecuzione della gara. Per completezza di esposizione va aggiunto che a tale constatazione
non vale opporre, secondo quel che sostiene l’appellante in forza di documento prodotto, che il giorno 22 novembre 1998 il
sole sarebbe tramontato alle ore 16,37 e cioè 11 minuti prima del termine della gara; infatti è circostanza di comune esperienza
che il tramonto non comporta l’oscurità totale, in quanto la luminosità è assicurata per la durata del crepuscolo che si protrae
per diversi minuti. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello
come in epigrafe proposto dall’A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone) ed ordina l’incameramento della tassa
versata.
7 - APPELLO DELL’A.S. NUOVO AIRONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTINSIEME/NUOVO
AIRONE DEL 27.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 del 14.1.1999)
All’esito della gara Sportinsieme/Nuovo Airone, disputata il 27.12.1998 nell’ambito del Campionato di 2a Categoria del
Comitato Regionale Sicilia, terminata col punteggio di 2 a 0, l’A.S. Nuovo Airone proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell’occasione la squadra avversaria aveva schierato i calciatori Crisafulli Luca e Rizzo Carmelo, squalificati. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 14 gennaio 1999, respingeva il reclamo. Avverso
tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Nuova Airone, reiterando la propria richiesta
di aggiudicazione dell’incontro "a tavolino". Il gravame non ha fondamento. Ed invero sostiene l’appellante che i calciatori
Crisafulli Luca e Rizzo Carmelo, squalificati rispettivamente dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 15 del 16.12.1998) per due e
quattro giornate di gara a seguito di infrazioni commesse in gare del Campionato Juniores, avrebbero dovuto scontare la
squalifica in prima squadra, essendo dei "fuori quota", e non in quel torneo; denuncia quindi la irregolare partecipazione degli
atleti alla gara in oggetto. Osserva la C.A.F. che I'art. 36 n. 1 C.G.S. prevede che il tesserato colpito da squalifica per una o più
giornate di gara debba scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza per la squadra nella
quale giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, e che il calciatore non possa partecipare, in
altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma possa essere impegnato nelle
gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi. Quanto è avvenuto nella specie è conforme alla norma. Il
Crisafulli ed il Rizzo, squalificati nel Campionato Provinciale Juniores, disputato in giornate infrasettimanali, presero parte alla
gara suindicata del Campionato di 2a Categoria, effettuata di domenica. Poiché di nessun rilievo può essere la qualifica di
"fuori quota" rivestita dai due - la norma citata non fa riferimento alla possibilità di diversi effetti per i calciatori che si trovino
in questa "posizione" o in altra similare - si deve concludere che la partecipazione dei medesimi alla partita
Sportinsieme/Nuovo Airone del 27.12.1998 fu regolare, dovendo essi scontare la squalifica nel Campionato Provinciale
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Juniores. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello
come innanzi proposto dall’A.S. Nuovo Airone di Messina ed ordina incamerarsi la tassa versata.
8 - APPELLO DELL’A.S.C. SANTO MESSINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001
INFLITTA AL CALCIATORE LIBRO VINCENZO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL SIG.
CAPOZZI GIUSEPPE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 31 del 30.12.1998)
L’A.S.C. Santo Messina ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 31 del 30 dicembre 1998, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo e
confermate le sanzioni della squalifica fino al 30.6.2001 al calciatore Libro Vincenzo e dell’inibizione fino al 30.6.2002 al
dirigente Capozzi Giuseppe irrogate dal Giudice Sportivo presso detto Comitato (Com. Uff. n. 26 del 18 novembre 1998).
L’appello, inoltrato il 20.1.1999, è chiaramente intempestivo, non essendo stato rispettato il termine perentorio di 7 giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnarsi, previsto dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..
Conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai Sensi dell’art.
27 n. 2 lett.a) C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.S.C. Santo Messina di Messina ed ordina
l’incameramento della relativa tassa.
9 - APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI
GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI SEBASTIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. - Com. Uff. n. 264 del 29.1.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per cinque giornate effettive di gara il calciatore Rossi
Sebastiano perché, nel corso della gara Milan/Perugia del 17.1.1999, "al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva con
una manata violenta sul viso un calciatore avversario, facendolo cadere a terra e rendendo necessario il successivo intervento
dei sanitari; di poi, alla notifica della conseguente espulsione, si avvicinava all’arbitro, gli afferrava, tirandolo, il colletto della
divisa e pronunciava con tono minaccioso una frase fortemente intimidatoria; entità della sanzione determinata in
considerazione del contenuto di particolare violenza fisica e di minacciosa aggressività, palesato dal complessivo
comportamento del tesserato" (Com. Uff. n. 245 del 20 gennaio 1999). La delibera veniva confermata dalla competente
Commissione Disciplinare, adita dell’A.C. Milan (Com. Uff. n. 264 del 29 gennaio 1999). Avverso la predetta decisione
propone appello in questa sede l’A.C. Milan, deducendo che: 1° - la condotta del calciatore merita di essere sanzionata previa
applicazione del beneficio della continuazione; 2° - non è stata tenuta presente l’abituale correttezza del calciatore; 3° - la
condotta del calciatore deve essere qualificata quale "reato di impeto"; 4° - in casi analoghi sono state inflitte sanzioni di
minore entità; 5° - non è stata considerata la sua effettiva e provata totale mancanza di conseguenze dannose. L’appello è
infondato e pertanto, deve essere respinto. In relazione al primo, al secondo e al terzo argomento deve rilevarsi che la
Commissione Disciplinare ha tenuto conto delle circostanze richiamate, tanto che ha rilevato come "il cumulo materiale delle
pene relative ai singoli episodi (atto di violenza nei confronti di un avversario, strattonamento del colletto della divisa
dell’arbitro e frase intimidatoria nei confronti dello stesso) avrebbe comportato l’adozione di una squalifica più grave". Quanto
al quarto argomento, la Commissione Disciplinare ha correttamente affermato che "il richiamo a precedenti decisioni è
irrilevante poiché ogni fattispecie deve essere autonomamente valutata, nell’impossibilità di stabilire un confronto tra episodi
diversi ognuno dei quali presenta proprie caratteristiche e connotazioni". Riguardo al quinto argomento si osserva che la
gravità del fallo e la potenziale pericolosità dello stesso giustifica la sanzione irrogata anche in assenza di una effettiva
conseguenza grave per il calciatore colpito e tenuto presente il precedente comportamento dell’autore della scorrettezza.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dell’A.C. Milan di Milano e dispone l’incameramento
della tassa versata.
ORDINANZE
10 - APPELLO DELL’U.S. BOLZANETESE V. VINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SAMPIERDARENESE 1946/BOLZANETESE V. VINELLI DEL 13.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 25 del 14.1.1999)
La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l’esame e la decisione dell'appello come innanzi proposto dalla U.S. Bolzanetese V.
Vinelli di Genova alla riunione che si terrà il 25.2.1999.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 1999
1 - APPELLO DELL’U.S. STANDARD AVVERSO DECISIONI SEGUITO 4 GARE PER PARTECIPAZIONE
IRREGOLARE DEL CALCIATORE MORETTI GIANLUCA, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI N. 8 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 1998/1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 25 del 14.1.1999)
L’U.S. Standard ha interposto appello dinanzi a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lombardia (C.U. n. 25 del 14 gennaio 1999), che, provvedendo in merito alla partecipazione del
calciatore Gianluigi Moretti - in posizione di ritenuta irregolarità di tesseramento - a gare di campionato, adottava le varie
decisioni disciplinari ivi riportate. Nelle more del procedimento, la delibera impugnata è stata revocata dalla Commissione
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Disciplinare, che ha accertato l’erroneità del deferimento e la regolarità del tesseramento riguardante il Moretti (C.U. n, 27 del
28 gennaio 1999). È dunque venuto meno l’interesse all’appello da parte dall’U.S. Standard; ne consegue una pronuncia di non
luogo a provvedere, accompagnata dalla restituzione della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. pronunciando
sull’appello come sopra proposto dell’U.S. Standard di Crema, dichiara il non luogo a provvedere per cessata materia del
contendere. Ordina la restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DELL’A.C. SANVITESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SERVI/SANVITESE DEL
29.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 27 del 14.1.1999)
L’arbitro dell’incontro fissato il 29.11.1998 tra l’A.S. Vis Servi e l’A.C. Sanvitese, valido per il Campionato di 2° Categoria
del Comitato Regionale Emilia-Romagna, riferiva nel rapporto che subito dopo aver fatto gli appelli delle due squadre la
società A.C. Sanvitese aveva presentato riserva scritta avvertendo che i calciatori non sarebbero scesi in campo per la
mancanza di acqua calda negli spogliatoi; l’arbitro aggiungeva di aver accertato, insieme ai dirigenti delle squadre, che per la
mancanza di gas era impossibile l’erogazione di acqua calda e così testualmente concludeva: "Ho comunicato alla società
ospitante la decisione di non giocare presa dalla società Sanvitese e ce ne siamo andati". L’A.C. Sanvitese facendo seguito alla
riserva inoltrava reclamo al Giudice Sportivo e chiedeva "l’applicazione del regolamento" per l’accertata irregolarità delle
attrezzature dell’impianto privo di acqua calda, indispensabile per la salute degli atleti considerando il periodo invernale e il
freddo intenso. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ravenna, ritenuto che l’arbitro, dopo avere constatato la
mancata erogazione di acqua calda nei servizi, non aveva atteso il termine regolamentare per considerare rinunciataria la
squadra dall’A.C. Sanvitese ordinava la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro. La decisione, pubblicata sul Com.
Uff. n. 21 del 9 dicembre 1998 del Comitato Provinciale di Ravenna, veniva impugnata dal Presidente del Comitato Regionale,
il quale con atto del 2.1.1999 dichiarava incongruo il provvedimento assunto e lo poneva nel nulla, trasmettendo gli atti alla
Commissione Disciplinare per il seguito di competenza. L’organo adito nella riunione dell’11 gennaio considerava il
comportamento assunto dell’A.C. Sanvitese quale esplicita rinuncia a disputare la partita e pertanto decideva di infliggere alla
società la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, nonché la penalizzazione di 1
punto in classifica e l’ammenda di Lit. 200.000. Contro tale delibera l’A.C. Sanvitese ha proposto tempestivo appello a questa
C.A.F.; dopo avere premesso che la partita, in forza della decisione del Giudice Sportivo, era stata disputata il 6 gennaio e si
era conclusa con il punteggio di 5 - 3 a favore dell’A.S. Vis Servi, chiedeva la revoca delle sanzioni. L’appello merita
accoglimento. A parte ogni considerazione sulla irritualità del procedimento seguito in primo grado (la Commissione
Disciplinare, infatti, è stata investita ed ha proceduto senza l’osservanza delle norme di procedura previste, come
esplicitamente dispone l’art. 35 n. 5 C.G.S.) la decisione assunta dal Giudice Sportivo ben si attaglia a quanto accaduto e va di
conseguenza ripristinata. La riserva presentata all’arbitro dell’A.C. Sanvitese era testualmente così formulata: "Si segnala che
in assenza di acqua calda negli spogliatoi, si ritiene, visto il clima e la temperatura, che non ci siano le condizioni sufficienti
per disputare il suddetto incontro. Come si è già detto, l’arbitro, dopo aver accertato che mancava l’erogazione dell’acqua
calda, decise di licenziare le squadre e se ne andò. Dall’accaduto non può inferirsi che l’A.C. Sanvitese abbia inteso rinunciare
alla disputa della gara. A una conclusione del genere si sarebbe potuto pervenire solo se, chiamate le squadre sul terreno di
giuoco, l’A.C. Sanvitese si fosse rifiutata di scendere in campo; peraltro non risulta dagli atti che il Direttore di gara si sia
comportato in tal modo, invitando le squadre a scendere in campo (non si dimentichi che egli aveva già proceduto alla
identificazione dei calciatori), essendosi al contrario limitato a prendere atto della segnalazione avanzata dell’A.C. Sanvitese, a
constatarne la veridicità e quindi ad andarsene. Tale comportamento legittima la decisione assunta dal Giudice Sportivo, la cui
delibera va pertanto ripristinata, con il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Per
questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Sanvitese di San Vito di Romagna
(Rimini), annulla l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare ripristinando quella del Giudice Sportivo che
disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
3 - APPELLO DEL F.C. ORIOLO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ORIOLO/LA BOTTE DEL 15.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 49 del 21.1.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito dell’esame del rapporto arbitrale relativo alla gara Oriolo/La
Botte, disputata per il Campionato di 1' Categoria il 15.11.1998, irrogava all’allenatore del FC. Oriolo, Sig. Leonardi Roberto,
la squalifica fino al 15.11.2003, con la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ai
sensi dell’art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva perché, a fine gara "colpiva il direttore di gara con un pugno al viso
procurandogli leggero dolore e gli rivolgeva insulti e minacce. Inoltre afferrato l’arbitro per il giubbino della divisa lo
immobilizzava consentendo ai propri giocatori di colpirlo con pugni, calci e schiaffi", Tra gli altri calciatori che avevano
assalito il Direttore di gara, tutti puniti, veniva sanzionato fino al 15,11.2003 anche il calciatore Torzi Francesco. Questi, nelle
stesse circostanze di tempo, aveva colpito l’arbitro, immobilizzato dal Leonardi, "con schiaffi alla testa, procurandogli lieve
dolore" (Com. Uff. n. 34 del 19 novembre 1998). Avverso tale decisione il FC. Oriolo proponeva reclamo alla competente
Commissione Disciplinare, inviando successivamente in data 12.12.1998 una nota del Maresciallo Capo della Stazione dei
Carabinieri di Oriolo Romano descrittiva dell’accaduto. La Commissione Disciplinare, sentito il presidente della società
reclamante e acquisito un supplemento di referto dell’arbitro, confermativo del precedente rapporto di gara, accoglieva
parzialmente il ricorso riducendo la squalifica al calciatore Torzi dal 15.11.2003 al 15.11.2000 e confermando la decisione del
primo giudice per il resto (Com. Uff. n. 49 del 21 gennaio 1999) Propone appello in questa sede il FC. Oriolo chiedendo
l’annullamento integrale delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. L’appellante ritiene ancora eccessiva la sanzione inflitta al
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
calciatore anche nella misura ridotta stabilita dalla Commissione Disciplinare. Per quanto riguarda l’allenatore, l'appellante
sostiene che il Direttore di gara ha equivocato sul comportamento di questi, intervenuto solo ad impedire l’intervento di altri
calciatori. L’appello va respinto. Non può darsi credito invero alla diversa prospettazione dei fatti formulata dal FC. Oriolo,
stante la fede privilegiata da riconoscersi agli atti ufficiali per espressa disposizione regolamentare (art. 25 del Codice di
Giustizia Sportiva). Deve rilevarsi, anzi, che la decisione della Commissione Disciplinare che ha ridotto la sanzione inflitta al
calciatore Torzi, reo di un fatto gravissimo, in quanto ha colpito il Direttore di gara, mentre questi era nell’impossibilità di
parare il colpo, in quanto immobilizzato dal Leonardi, non è condivisibile e che solo il divieto di "reformatio in peius" gravante
sulle decisioni di questa C.A.F. impedisce di riportare alla giusta squalifica disposta dal Giudice Sportivo. La tassa di reclamo,
stante la reiezione dell’appello, va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto
dal F.C. Oriolo di Oriolo Romano (Viterbo) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELLA NUOVA POL. DIVINO AMORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANETA
VERDE/DIVINO AMORE DEL 5.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 70 del 22.1.1999)
All’esito della gara Pianeta Verde/Divino Amore, disputata il 5.12.1998 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5, Serie A2, e
terminata con il punteggio di 5 a 4, la Nuova Polisportiva Divino Amore proponeva rituale reclamo adducendo che la partita
non aveva avuto regolare effettuazione a causa delle intimidazioni subite dagli Ufficiali di gara ad opera del Dirigente
accompagnatore della squadra di casa, di un giocatore e di altri tesserati della stessa. Il Giudice Sportivo competente con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 16 dicembre 1998 respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 70 del 22 gennaio 1999). Avverso tale delibera ha
proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Nuova Polisportiva Divino Amore, reiterando la propria richiesta
di aggiudicazione dell’incontro "a tavolino". Il gravame è fondato. Ed invero dall’attento esame degli atti ufficiali emerge che
al 18° del primo tempo, dopo la segnatura di una rete che aveva portato gli ospiti in vantaggio col punteggio di 3 a 1, il
calciatore Arcara Filippo della società Pianeta Verde scagliava il pallone contro il secondo arbitro; nello stesso contesto il
Dirigente accompagnatore colpiva lo stesso ufficiale di gara con un violento schiaffo ala guancia sinistra. Risulta altresì che
nell’intervallo quel dirigente entrava nello spogliatoio degli arbitri e li minacciava gravemente profferendo la seguente frase:
"Se non vinciamo vi ammazziamo di botte". Nel secondo tempo, seppure in inferiorità numerica per la decretata espulsione del
giocatore Arcara, )a A.S. Pianeta Verde rimontava lo svantaggio fino ad allora accumulato di quattro reti ad una segnando
cinque reti e vincendo l’incontro. Denuncia la reclamante che le descritte violenze ebbero ad ingenerare nella terna arbitrale un
innegabile condizionamento, testimoniato dal ritardo col quale aveva inizio il secondo tempo e dalle numerose scorrettezze e
infrazioni commesse dagli avversari e non adeguatamente sanzionate, che avevano finito con l’influire sulla regolarità di
svolgimento della gara. Tale denuncia riceve dagli atti ufficiali numerosi e significativi atti di riscontro. Ai sensi dall’art. 7
comma 4 C.G.S., qualora si siano verificati nel corso della gara fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente
tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se ed in qual misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di
svolgimento della gara medesima. Ne consegue che se un competente Organo della Giustizia Sportiva ravvisa che fatti non
valutabili con criteri esclusivamente tecnici hanno spiegato effetti decisamente ostativi alla regolarità di svolgimento della
partita, deve trovare applicazione l’indicata norma per cui la società ritenuta responsabile, anche se solo oggettivamente, di tali
fatti è punita con la perdita della gara stessa. Il tutto indipendentemente dalle decisioni dell’arbitro di far proseguire la gara
come se nulla fosse accaduto, di farla proseguire pro forma o di sospenderla definitivamente (cfr. C.A.F Com. Uff. n. 19/C,
16.2.1989-App. A.S. Pontigliolese) Nel caso che occupa, come si è visto, ricorrono i voluti estremi per infliggere all’A.S.
Pianeta Verde la prevista punizione sportiva di perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello
come sopra proposto dalla Nuova Pol. Divino Amore di Roma, annulla le impugnate delibare del Giudice Sportivo e della
Commissione Disciplinare ed infligge all’A.S. Pianeta Verde la sanzione della punizione sportiva di perdita della suindicata
gara con il punteggio di 0 a 2. Ordina restituirsi di relativa tassa.
5 - APPELLO DELL’U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIFFONESE/DZ PICENIA DEL
26.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 54 del 21.1.1999)
L’U.S. Giffonese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 54 del 21 gennaio 1999, con la quale, in accoglimento del reclamo dell’A.S. DZ
Picenia ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 40 del 19 novembre 1998) - che aveva accolto il
reclamo dall’U.S. Giffonese ed inflitto all’A.S. DZ Picenia la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Giffonese/DZ
Picenia del 26.9.1998 avendo la società impiegato per alcuni minuti un solo calciatore nato dopo l’1.1.1979 ripristinava il
risultato di 2-2 acquisito sul campo. Con tale decisione veniva in sostanza accolta l’eccezione sollevata dall’A.S. DZ Picenia di
inammissibilità, per tardività, del reclamo dall’U.S. Giffonese; rilevava, altresì, la Commissione Disciplinare l’omesso invio
del prescritto preannuncio telegrafico del reclamo al Giudice Sportivo. L’appello va respinto perché infondato ed il
provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania confermato. Ed infatti, è
pacifico il mancato rispetto delle norme che disciplinano la proposizione di reclami. La competenza nel caso di specie è quella
del Giudice Sportivo cui va, nel termine perentorio di 7 giorni dalla data della gara, inoltrato il reclamo che deve essere
preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello di disputa così come prescritto dall’art. 18
comma 2 lett. b) C.G.S.. Nel caso in esame la società ha proposto ricorso direttamente alla Commissione Disciplinare per cui il
competente Giudice Sportivo è stato investito della cognizione del reclamo a seguito della trasmissione da parte della suddetta
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Commissione. Detto reclamo, inoltrato in data 12.10.1998, è stato comunque proposto oltre i termini prescritti per cui giusta
appare la declaratoria di annullamento della decisione del primo Giudice. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello
come sopra proposto dell’U.S. Giffonese di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 1999
1 - APPELLO DELL’A.C. PONTECHIASSO AVVERSO DECISIONI MERITO 6 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL
CALCIATORE IOVINE VINCENZO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
L’A.C. Pontechiasso ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia, di cui la Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio 1999, con la quale, decidendo sul deferimento del
Presidente di detto Comitato, infliggeva all’A.C. Pontechiasso - ritenuta responsabile della violazione dall’art. 40 comma 4
N.O.I.F, per aver schierato in sei gare il calciatore, Iovine Vincenzo in posizione irregolare, in quanto ancora tesserato per
società appartenente alla Federazione Svizzera - le ammende di L. 150.000 e L. 300.000 rispettivamente per la violazione
dall’art. 40 comma 4 N.O.I.F e per aver impiegato il predetto calciatore: la penalizzazione di n. 9 punti in classifica da
scontarsi nella stagione in corso in relazione a 3 gare disputate nel periodo 13.9/27.9.1998; la punizione sportiva di perdita per
0-2 delle restanti gare disputate nel periodo 11.10/25.10.1998, nonché la squalifica del calciatore a tutto il 28.2.1999 e
l’inibizione del Presidente fino al 14.2.1999. È dato pacifico che il calciatore Iovine Vincenzo ha ottenuto il tesseramento per
l’A.C. Pontechiasso con decorrenza 20 novembre 1998. È altrettanto certo e documentato che lo stesso calciatore, benché non
ancora tesserato, è stato impiegato dell’A.C. Pontechiasso nelle seguenti gare, con i risultati a margine indicati: 13.9.1998 Porlezzese/Pontechiasso 1- 2 20.9.1998 -Pontechiasso/Menaggio 3-0 3) 27.9.1998 - Pontechiasso/C. Copiano 5 - 0 4)
11.10.1998-Pontechiasso/Vigor Grandate 0-0 ) 18.10.1998-Bulgaro/Pontechiasso 2-2 25.10.1998-Pontechiasso/Cavalesco 3-3
È quindi di tutta evidenza che il reclamo proposto dell’A.C. Pontechiasso con cui si chiede "la revisione e l’annullamento"
della impugnata decisione non può essere accolto. La decisione della Commissione Disciplinare va, infatti, confermata, posto
che la buona fede invocata dalla società non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una
materia dove assume valore assoluto il principio di legalità. Occorre, infine, rilevare che per quanto concerne le gare
dell’11.10.1998, 18.10.1998 e 25.10.1198, per le quali la società ebbe a subire la punizione sportiva della perdita per 0-2,
l’appello è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 10 dall’art. 23 C.G.S., per aver la società omesso di
inviare contestualmente, per raccomandata copia dei motivi di appello alle società controparti. Per i suesposti motivi la C.A.F.,
pronunciando sull’appello come sopra proposto dell’A.C. Pontechiasso di Como, così provvede: lo dichiara inammissibile per
la parte inerente la sanzione sportiva di perdita delle gare dell’11, 18 e 25 ottobre 1998 con il punteggio di 0-2, per omesso
invio della copia di reclamo alle controparti; - lo respinge per la parte inerente la sanzione delta penalizzazione di n. 9 punti in
classifica per le gare del 13, 20 e 27 settembre 1998; - ordina l’incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DELLA ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ATALANTA/LECCE DEL 6.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999)
All’esito della gara Atalanta/Lecce, disputata il 6.1.1999 nell’ambito del Campionato di Serie B e terminata con il punteggio di
2 a 1, l’U.S. Lecce proponeva rituale reclamo, adducendo che nell’occasione la squadra avversaria aveva in sostanza esercitato
per quattro volte la facoltà di sostituire i propri calciatori. Chiariva che al 29' del secondo tempo l’Atalanta Bergamasca Calcio,
approfittando dell’interruzione di gioco conseguente all’ingresso in campo dei suoi sanitari autorizzati dall’arbitro a soccorrere
il calciatore n. 11 Zanini Nicola rimasto a terra procedeva alla sostituzione del calciatore n. 27, Doni Cristiano, con quello n. 4,
Piacentini Giovanni; che l’arbitro autorizzava il cambio, che si formalizzava all’altezza della linea mediana del campo, con
l’uscita dal recinto di gioco di Doni e l’ingresso di Piacentini; che trascorsi ben quarantacinque secondi dalla sostituzione,
durante i quali il gioco era rimasto fermo sempre per l’infortunio occorso al giocatore Zanini, il dirigente accompagnatore
dell’Atalanta si recava nuovamente dal "quarto uomo" e segnalava un’altra sostituzione, che vedeva ad oggetto non più il
Doni, che rientrava, ma l’infortunato Zanini, rimpiazzato dal già indicato Piacentini; che l’arbitro annotava sul taccuino il
cambio, facendo riprendere il gioco. Denunciava quindi che l’Atalanta, avendo usufruito di tutte le sostituzioni consentite, ne
aveva illegittimamente revocato una per poter proseguire la gara in undici uomini. Il Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 246 del 20 gennaio 1999 respingeva il reclamo e omologava
il risultato. La decisione veniva però annullata dalla competente Commissione Disciplinare adita dell’U.S. Lecce - che con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 271 del 5 febbraio 1999, nell’accogliere il relativo reclamo, infliggeva all’Atalanta la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2. Propone appello la società Atalanta Bergamasca Calcio,
invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L’appello è fondato. Ed invero, argomentando dagli atti ufficiali,
nonché dalle stesse dichiarazioni dell’arbitro nei due supplementi di rapporto inviati al Giudice Sportivo, la Commissione
Disciplinare afferma che la prima sostituzione (quella di Doni con Piacentini) ebbe a perfezionarsi, avendola l’arbitro annotata
sul suo taccuino; che la asserzione del Direttore di gara - di non ricordare di aver dato in qualche modo il suo assenso alla
sostituzione - deve considerarsi di nessun rilievo, dovendo tale assenso presumersi anche in mancanza di precisi ricordi
giacché può essere espresso "... in qualsiasi maniera, essendo libera la forma che può assumere a norma di regolamento; che,
conseguentemente, l’ulteriore cambio fu illegittimo, ed inficiò la regolarità dell’incontro. Osserva la C.A.F. che dal rapporto
arbitrale e del quarto ufficiale di gara risulta incontestabilmente che al 29' del secondo tempo dell’incontro, a giuoco fermo per
l’infortunio subito dal calciatore Zanini dell’Atalanta, il Dirigente accompagnatore della squadra bergamasca chiedeva di poter
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
sostituire il calciatore Doni con Piacentini. Il quarto ufficiale segnalava il cambio con il tabellone luminoso. L’arbitro chiariva,
nei supplementi di rapporto a lui richiesti, che vedeva avviarsi il Doni verso la linea laterale, ma che però non verificava la sua
uscita o meno dal campo, né l’eventuale ingresso del Piacentini, preoccupato com’era di controllare le condizioni del calciatore
Zanini; che alla fine, avendo autorizzato il trasporto fuori campo dell’infortunato, portandosi verso le panchine, aveva
constatato che il Doni e il Piacentini erano fermi vicino alla linea mediana; che aveva allora chiesto spiegazioni, e che
l’accompagnatore dell’Atalanta aveva fatto capire che intendeva sostituire non più il Doni, ma l’infortunato Zanini - non più in
grado di riprendere sempre con il Piacentini; che aveva dato il suo assenso facendo così riprendere il gioco. Il quarto ufficiale
precisava che il Doni aveva sulle prime lasciato il terreno di gioco, ma era stato poi richiamato dai suoi dirigenti proprio
quando stava per sedersi in panchina, avendo la società deciso diversamente; allegava copia del tagliando della società
Atalanta, dal quale risultava annotato - come uscente - il Doni, il cui nome era stato poi cancellato e sostituito con l’indicazione
di quello di Zanini. Anche l’arbitro chiariva che sul suo tesserino aveva riportato, non appena visto il tabellone luminoso
esposto dal quarto ufficiale, il n. 4, riferentesi al Piacentini, in sostituzione del n. 27, e cioè il Doni, e di avere apportato la
correzione dopo la nuova decisione dell’accompagnatore dell’Atalanta. La Regola 3, comma 5, lett. b) delle Regole di Giuoco
consente al calciatore di riserva di potere entrare sul terreno di gioco in sostituzione di altro calciatore solo dopo aver ottenuto
un cenno di assenso dell’arbitro; la successiva lettera f) chiarisce altresì che la sostituzione ha effetto dal momento in cui il
sostituto entra sul terreno di gioco (e quindi successivamente al cenno di assenso arbitrale). La Lega Nazionale Professionisti,
con circolare n. 6 del 13.7.1998, ha diffuso norme di attuazione della espressa Regola, sottolineando che la sostituzione si
articola in pratica in tre fasi: a) richiesta di sostituzione espressa con la consegna al quarto ufficiale del tagliando sul quale sono
stati indicati il sostituto ed il sostituito; b) segnalazione del quarto ufficiale all’arbitro a mezzo del tabellone luminoso; c) presa
d’atto dell’arbitro, e sua autorizzazione al cambio. Nel caso che occupa, l’arbitro ha dichiarato di non ricordare di avere o
meno fatto cenni di assenso alla sostituzione di Doni. E però è chiaro che la lealtà del Direttore di gara nel riferire i fatti
secondo i suoi ricordi non può portare a ritenere sottinteso il suo consenso, o peggio, a ritenerlo "comunque espresso.
Soprattutto quando, come nella specie, lo svolgersi successivo dei fatti prova che l’arbitro non aveva in alcun modo
considerato conclusa la procedura di sostituzione, se è vero, come è vero, che dopo aver controllato le condizioni del calciatore
infortunato, egli ebbe ad avvicinarsi alla linea mediana e a chiedere al Dirigente accompagnatore dell’Atalanta quale fosse in
realtà il calciatore uscente, solo allora autorizzando la sostituzione, e quindi l’ingresso in campo del sostituto e la successiva
ripresa del gioco. Deve quindi ritenersi che l’iter previsto dalla norma regolamentare non fu completato se non con la definitiva
sostituzione del calciatore Zanini con il Piacentini, e cioè con l’esplicito assenso dell’arbitro alla stessa, a nulla rilevando
l’iniziale manifestazione di volontà del responsabile dell’Atalanta, poi revocata e sostituita con altra nel corso del medesimo
contesto. Ad abundantiam si rileva che la casistica arbitrale formatasi sotto l’impero di precedenti regole, sempre però attinenti
alla sostituzione di un calciatore, considera definitiva la sostituzione di un calciatore partecipante al gioco con un calciatore di
riserva a ripresa di gioco regolarmente effettuata (cfr. "Quesiti sulle Regole di Giuoco e sulle decisioni ufficiali a cura della
Commissione Centro Studi e Documentazione dell’A.I.A. Settore Arbitrale, ediz. sett. 1983). Può apparire a questo punto
scontata l’obiezione articolata sull'intervenuto mutamento di normativa. È però certo che lo spirito informatore è rimasto pur
sempre lo stesso, dato che ancora oggi il cambio deve essere considerato irreversibile solo quando siano state eseguite le
prescritte formalità propedeutiche alla ripresa del gioco. Nota è peraltro la consolidata giurisprudenza sportiva in tema di
ribaltamento giudiziale del risultato conseguito sul campo, considerato come sanzione di carattere eccezionale, perché difforme
dalla regola generale che privilegia il risultato sportivo. Ai fini della corretta applicazione di tale punizione occorre infatti che
si verifichi "l’accadimento di un fatto decisivo ed influente, tale da aver pregiudicato in modo rilevante la regolarità della gara.
Non pare che nel caso che occupa si sia verificato alcunché di decisivo ed influente, posto che la seppur contorta procedura
seguita dal responsabile dell’Atalanta non si è tradotta, sul piano della sostanza, ma anche della forma in una sleale e insidiosa
o fraudolenta manovra diretta ad alterare i valori in campo (la "correzione del nome del sostituto fu operata sotto gli occhi di
tutti). Stima pertanto la C.A.F., in accoglimento del proposto appello, di dover ripristinare il risultato conseguito in campo
dalla società Atalanta. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Atalanta
Bergamasca Calcio di Bergamo, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-1 conseguito in campo nella
suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
ORDINANZE
3 - APPELLO DELL’U.S. BOLZANETESE V. VINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPIERDARENESE
1946/BOLZANETESE V. VINELLI DEL 13.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 25 del 14,1.1999)
La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l’esame e la decisione dell’appello come sopra proposto dell’U.S. Bolzanetese V. Vinelli
di Genova alla riunione dell’11.3.1999.
4 - APPELLO DELLA POL. VIGOR GRANDATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 13
PUNTI IN CLASSIFICA PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DEL CALCIATORE COLLU IVANO IN POSIZIONE
IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
La C.A.F, sull’appello come innanzi proposto dalla Pol. Vigor Grandate di Grandate (Como), ritenutane la necessità, sospende
il presente giudizio e rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione di
tesseramento del calciatore Collu Ivano.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 4 MARZO 1999
1 - APPELLO DELLA S.S. ROGOREDO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE
DEL CALCIATORE NASELLI STEFANO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999)
Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo
di 2° Grado la S.S. Rogoredo 84, il Presidente Spinici Silvano ed il calciatore Naselli Stefano per violazione dall’art. 40 n. 4
N.O.I.F., per avere quest'ultimo partecipato a gare ufficiali della categoria Giovanissimi Sperimentali senza averne titolo
poiché tesserato per altra società. La deferita opponeva che verso la metà di luglio 1998 un suo incaricato si era recato presso il
Comitato Provinciale di Milano per richiedere notizie circa la posizione di quattro calciatori, tra i quali il Naselli Stefano, e che
ai primi di settembre veniva verbalmente informata dall’incaricato presso detto Comitato che il calciatore Naselli era libero per
cui procedeva al suo tesseramento. Eccepiva, pertanto, che nella vicenda non vi era responsabilità della Società né del suo
Presidente e chiedeva il proscioglimento. Il Giudice Sportivo, pur rilevando che l’addetto del Comitato Provinciale di Milano,
in data 10.8.1998, sull’apposito modulo compilato dalla società, a margine della richiesta della posizione del Naselli annotava
erroneamente "tesserato fino al 30.6.1998", osservava, peraltro, che la società con un minimo di diligenza ben avrebbe potuto
rilevare l’illogicità di detta annotazione tenuto conto che alla data del 10.8.1998 il calciatore, se il vincolo annuale fosse
scaduto al 30.6.1998. sarebbe dovuto risultare registrato come "Libero". Il Giudice Sportivo ritenuto, perciò, che il
comportamento della società era da considerarsi "negligente e quindi colpevole" deliberava di squalificare il calciatore a tutto il
28.2.1999; di comminare alla società la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, in relazione
alla gara disputata l’8.11.1998 contro la società Euromanzoni, in quanto decorso il termine previsto per procedere al
deferimento, nonché la perdita per 0-2 della gara disputata il 29.11.1998 contro la società Centro Schuster. Avverso tale
decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 21 gennaio 1999, ha proposto appello a questa Commissione Federale
la S.S. Rogoredo 84, che ha ribadito gli stessi motivi addotti in primo grado invocando ancora la sua buona fede, in quanto
indotta all’errore dall’incaricato del Comitato Provinciale di Milano che aveva fornito l’errata posizione del calciatore. Osserva
il Collegio che le motivazioni del reclamo non hanno pregio. Esattamente, invero, il primo Giudice ha riconfermato il
principio che la buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia in cui
assume valore inderogabile il principio della legalità, e tanto meno può essere invocato l’errore scusabile degli Organi federali
per giustificare il proprio comportamento negligente. Il calciatore doveva ben essere a conoscenza della sussistenza del proprio
tesseramento biennale per il Rozzano Calcio e quindi sarebbe stato sufficiente, oltre che necessario, che l’attuale reclamante
avesse interpellato in proposito il calciatore e avrebbe avuto così modo di rilevare l’incongruenza dell’annotazione e di
richiedere quindi allo stesso Comitato Provinciale un ulteriore controllo dello status del calciatore stesso. Alla società è, quindi,
ascrivibile una notevole negligenza ed è giustificato il sospetto che essa abbia voluto approfittare dell’errore commesso
dall’addetto del Comitato Provinciale nell’annotare la scadenza del vincolo, per procedere senza indugi al tesseramento in
proprio favore. Il reclamo, pertanto, non merita accoglimento e la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F.
respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Rogoredo 1984 di Milano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
2 - APPELLO DELLA S.S. ROGOREDO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER PARTECIPAZIONE
DEL CALCIATORE D’AMATO ALFREDO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999)
Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo
di 2° Grado la S.S. Rogoredo 1984. il Presidente Spinici Silvano ed il calciatore D’Amato Alfredo, per violazione dell’art. 40
n. 4 N.O.I.F., per avere quest’ultimo partecipato a gare ufficiali della Categoria Giovanissimi Sperimentali senza averne titolo,
poiché tesserato per altra società. La deferita opponeva che verso la metà di luglio 1998 un suo incaricato si era recato presso il
Comitato Provinciale di Milano per richiedere notizie circa la posizione di quattro calciatori, tra i quali il D’Amato Alfredo e
che ai primi di settembre veniva verbalmente informata dall’incaricato del Comitato Provinciale che il D’Amato era libero, per
cui procedeva al suo tesseramento. Eccepiva, pertanto, che nella vicenda non vi era responsabilità della società e del suo
Presidente e chiedeva il proscioglimento. Il Giudice Sportivo di 2° Grado accertava che nell’apposito modulo predisposto dal
Comitato, compilato dalla società per richiederne la posizione, il calciatore era stato indicato con il cognome Damato e non
D’Amato, che al meccanografico era risultato che Damato Alfredo era "libero" e che in tal senso l’addetto del Comitato
riportava in data 10.8.1998 l’annotazione sulla richiesta presentata dalla società. Il Giudice Sportivo ritenuto, perciò, che il
comportamento della società era da considerarsi "negligente e quindi colpevole", deliberava di inibire il Presidente Spinici fino
al 20.2.1999 e di squalificare il calciatore a tutto il 28.2.1999; di comminare alla S.S. Rogoredo 1984 l’ammenda di L. 100.000
per violazione dell’art. 40/4 N.O.I.F.; l’ammenda di L. 100.000 in relazione alle gare perse sul campo alle quali aveva
partecipato il calciatore D’Amato; la penalizzazione di 10 punti in classifica relativamente alte gare per le quali era decorso il
termine previsto per procedere al deferimento e di infliggere alla stessa società la perdita della gara disputata il 29.11.1998
contro la società Centro Schuster con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del
21 gennaio 1999, ha proposto appello a questa Commissione Federale la S.S. Rogoredo 1984, che ha ribadito gli stessi motivi
addotti in primo grado invocando ancora la sua buona fede, in quanto indotta all’errore dall’incaricato del Comitato
Provinciale di Milano che aveva rilasciato la dichiarazione attestante che il calciatore era "libero". Osserva il Collegio che le
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
motivazioni del reclamo non hanno pregio. Esattamente, invero, il primo Giudice ha sostenuto che l’omesso ovvero l’errato
controllo costituisce comportamento negligente e quindi colpevole della Società, che, prima di procedere al tesseramento deve
svolgere accertamenti sulla sussistenza di vincoli precedenti, e che l’asserita buona fede non equivale ad assenza di colpa, né
può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e le decisioni
devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti. Tanto meno può essere invocato l’errore scusabile degli Organi federali
per giustificare il proprio comportamento negligente. Il calciatore doveva ben essere a conoscenza della sussistenza del proprio
tesseramento biennale per il Rozzano Calcio e, quindi, sarebbe stato sufficiente, oltre che necessario, che l’attuale reclamante
avesse interpellato il calciatore e poi contattato nuovamente il Comitato Provinciale per un ulteriore e più approfondito
controllo della posizione. A seguito della soccombenza della reclamante la tassa versata deve essere incamerata. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Rogoredo 1984 di Milano ed ordina incamerarsi la
relativa tassa.
3 - APPELLO DELL’A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/S.
GIORGIO COLLATHIA DEL 29.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 39 del 28.1.1999 Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 21.1.1999)
All’esito della gara Atletico Trivento/S. Giorgio Collathia, disputata il 29.12.1998 nell’ambito del Campionato di Eccellenza
del Comitato Regionale Molise e terminata con il punteggio di 0-0, l’A.S. Atletico Trivento proponeva rituale reclamo. In
particolare la società adduceva che l’arbitro all’orario di inizio della partita, avendo constatato l’assenza di uno dei guardalinee
designati e l’impossibilità di sostituirlo con un collega arbitro da reperire sul campo, aveva richiesto l’impiego di due
guardalinee di parte, utilizzati poi per l’intero primo tempo, sostituendoli nel secondo con l’altro assistente designato ed uno
regolarmente iscritto presso il C.R.A. Molise, nel frattempo reclutato quale sostituto del guardalinee assente. Chiedeva pertanto
la ripetizione della gara. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35
del 7 gennaio 1999, respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla Commissione Disciplinare competente
(Coni. Uff. n. 39 del 28 gennaio 1999). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Atletico Trivento,
reiterando la propria istanza. Il reclamo è fondato e va quindi accolto. Le Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. allegate alla Regola
6 del Giuoco del Calcio prevedono che "...determinandosi l’assenza di uno dei guardalinee ufficialmente designati, il direttore
di gara cercherà di reperire sul campo un collega arbitro che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla
funzione il guardalinee ufficiale presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo; b) fruire di un guardalinee di
parte richiedendo a ciascuna società di designare all’uopo un loro tesserato idoneo. Se tuttavia, nel corso della gara,
sopraggiungesse il guardalinee ufficiale, l’arbitro dovrà provvedere a sostituire il guardalinee di parte con quelli ufficiali". Nel
caso di specie l’arbitro fece corretto ricorso ai guardalinee di parte, ma sbagliò nel sostituirli, perché in realtà non
"sopraggiunse" il guardalinee designato, ma altro guardalinee, reclutato nel frattempo quale sostituto di quello ufficiale
assente. Sicché nel secondo tempo non operarono i due guardalinee originariamente designati, ma un assistente
originariamente designato ed un altro arruolato in sostituzione dell’assente. Tale soluzione, non contemplata nelle norme
regolamentari come sanatoria dell’assenza di un guardalinee designato, deve essere considerata irrituale. La C.A.F. ritiene
pertanto di dovere annullare l’impugnata delibera e di dover disporre la ripetizione della gara che ebbe, come si è visto,
irregolare svolgimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Atletico
Trivento di Trivento (Campobasso), annulla l’impugnata delibera, disponendo la ripetizione della suindicata gara. Ordina la
restituzione della tassa versata.
4 - APPELLO DELLA A.S. ALFANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALFANESE/CASALBUONO DEL
22.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 54 del 21.1.1999)
L’U.S. Casalbuono proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania in ordine alla regolarità
della gara Alfanese/Casalbuono disputata per il Campionato di 2' Categoria in data 22.11.1998, sostenendo che alla stessa
aveva partecipato nelle file della A.S. Alfanese il calciatore Cesaro Vito in posizione irregolare perché squalificato per due
giornate di gara come emergeva dal Comunicato Ufficiale n. 40 del 19.11.1998. Il reclamo veniva trasmesso d’ufficio alla
competente Commissione Disciplinare. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 21 gennaio 1999, la
Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo, nonostante l’A.S. Alfanese avesse fatto presente che la squalifica di due
giornate di gara inflitte al calciatore Cesaro risultava frutto di un errore, come emergeva chiaramente dall’errata corrige
contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 26.11.1998, e, in applicazione dall’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, irrogava alla predetta società la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2.
L’appello proposto dall’A.S. Alfanese avverso la predetta decisione è fondato. Nel corso della gara Agropoli/Alfanese,
disputata in data 24.11.1998 era stato espulso dal terreno di giuoco per doppia ammonizione il calciatore dell’A.S. Alfanese,
Villano Fulvio. Per errore, invece, veniva indicato sul Comunicato n. 40 del 19.11.1999, tra i calciatori squalificati perché
espulsi dal terreno di gioco l’incolpevole Cesaro. Orbene, come questa C.A.F. ha già avuto modo di affermare in precedenti
pronunce relative a casi del tutto identici, la reale situazione di fatto deve prevalere sull’elemento meramente formale del
comunicato ufficiale, nei casi in cui l’errore è certo e talmente evidente da far ritenere sicuro un successivo intervento
correttivo da parte dell’autorità competente ad ovviarvi. L’A.S. Alfanese, sicura che la squalifica dovesse riguardare il
calciatore Villano, espulso dal terreno di giuoco (per l’automaticità della squalifica nei casi di espulsione) e non del Cesaro e
sicura, quindi, di non andare incontro ad alcuna sanzione Disciplinare, ha schierato tale ultimo calciatore. chiedendo al
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Comitato competente la correzione dell’errore. Ciò stante, risulterebbe veramente ingiusto se l’A.S. Alfanese dovesse essere
punita con la perdita della gara tenuto conto che in effetti detta società non ha schierato nella partita in contestazione il
calciatore che effettivamente era colpito da squalifica (nei casi di squalifica conseguenti ad espulsione la pubblicazione sul
comunicato ufficiale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva). L’appello, in conclusione va accolto e, per l’effetto,
va ripristinato il risultato conseguito sul campo nella partita di cui trattasi. La tassa di reclamo di conseguenza, va restituita
all’appellante. Per i suesposti motivi, la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Alfanese di Alfano
(Salerno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la
restituzione della relativa tassa.
5 - APPELLO DEL G.S. MEANA SARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TANCA MARCHESA/MEANA
SARDO DEL 3.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 28.1.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Tanca
Marchesa/Meana Sardo disputatasi il 3.1.1999 nell’ambito del Campionato di 2° Categoria, Girone D, adottava il
provvedimento della squalifica fino al 30.4.1999 del calciatore Mura Tonio, il provvedimento della squalifica per due giornate
del calciatore Medda Fabrizio e la punizione sportiva della perdita della gara per il Tanca Marchesa col punteggio di 0 a 2
(Com. Uff. n. 23 dell'8 gennaio 1999). Avverso tale decisione proponeva reclamo il G.S. Tanca Marchesa, chiedendo la revoca
della punizione sportiva della perdita della gara e la ripetizione della stessa. La Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 28 gennaio 1999, accoglieva il reclamo disponendo la
ripetizione dell’incontro. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. il G.S. Meana Sardo chiedendone l’annullamento
ed il ripristino della decisione di prime cure. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il referto arbitrale testimonia dei falli
commessi dai calciatori successivamente squalificati, ma non contiene elementi di gravità e pericolo tali da giustificare la
decisione del Giudice Sportivo di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara. Tale ultima decisione appare
correttamente modificata dalla Commissione Disciplinare che ha disposto la ripetizione dell’incontro. La società, d’altra parte,
non porta elementi idonei a modificare la percezione dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una
riconsiderazione della decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S.
Meana Sardo di Meana Sardo (Nuoro) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
6 - APPELLO DEL G.S. ASSAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSAGO/ROBBIO DEL 15.1.1999 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1998)
Con atto spedito il 3.2.1999 il G.S. Assago ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 28 gennaio 1999 inerente la
gara del Campionato di Promozione Assago/Robbio del 15.11.1998. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare
ha respinto il reclamo presentato dal G.S. Assago avverso la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato
Ufficiale n. 20 del 26 novembre 1998, con la quale era stata irrogata la sanzione sportiva della perdita della gara
Assago/Robbio del 15.11.1998 per 0-2. L’appellante sostiene che erroneamente nel rapporto dell’arbitro e nei documenti allo
stesso allegati si é dato atto che la reclamante al ventiquattresimo del secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 4 Persuati
Mauro classe 1980, con il n. 13 Ferroni Giordano classe 1973, anziché con il n. 17 Rizzo Fabio, classe 1980, contravvenendo
alla norma che impone alle società partecipanti al Campionato di Promozione di impiegare sin dall’inizio della gara e per
l’intera durata della stessa e quindi, anche nel caso di sostituzione successiva, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1980 in
poi. L’assunto dell’appellante non è confortato da alcun elemento di prova ed è stato, anzi, smentito i sede di audizione davanti
la Commissione Disciplinare dallo stesso arbitro il quale ha confermato le circostanze dedotte nel rapporto dicendosi certo di
quanto ivi riferito. In relazione a quanto precede la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal G.S. Assago di
Assago (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
7 - APPELLO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L’ALLENATORE DI GENNARO NICOLA
(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 3 del 18.1.1999)
L’U.S. Agropoli ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale
Dilettanti, con la quale veniva condannata al pagamento della somma di L. 19.530.000 a favore dell’allenatore Di Gennaro
Nicola quale premio di tesseramento pattuito per la stagione 1996-1997 (Com. Uff. n. 3 del 18 gennaio 1999). L’appello è
inammissibile. Osserva, in via preliminare, questo Collegio che le decisioni del Collegio Arbitrale non sono appellabili o
altrimenti impugnabili. Per quanto riguarda le impugnazioni vale. infatti, il principio della tassatività dei mezzi di
impugnazione con la conseguenza che debbono ritenersi impugnabili solo quei provvedimenti per i quali espressamente
l’impugnazione sia prevista dalle norme federali e ciò non è sicuramente per quanto concerne i provvedimenti del Collegio
Arbitrale. Infatti, per l’art. 20 C.G.S. la C.A.F. "è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle
Commissioni Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche nei casi
indicati dalla parte III" dello stesso Codice; e l’art. 17 C.G.S. non indica tra gli Organi di giustizia sportiva il Collegio
Arbitrale. Il su rilevato motivo di inammissibilità preclude quindi la possibilità dell’esame del ricorso medesimo. Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 e 20 C.G.S., per inappellabilità, l’appello
come sopra proposto dalla U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DELL'11 MARZO 1999
1 - APPELLO DELL’U.S. SETTIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/SETTIGNANESE DEL
21.11.1998
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 22 del del 14.1.1999)
L’U.S. Settignanese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso !a decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 22 del 14 gennaio 1999,
con la quale veniva rigettato il suo reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva confermato il risultato acquisito
sul campo nella gara Affrico/Settignanese del 21.11.1998 (Com. Uff. n. 20 del 10 dicembre 1998). La società appellante
sostiene di essere stata danneggiata dalla decisione del Direttore di gara - che, al 15' del secondo tempo, aveva espulso il
portiere, reo di aver oltrepassato la linea dell’area di rigore con il pallone ancora in mano - che non troverebbe riscontro in
nessun regolamento del gioco del calcio e che la costringeva a giocare i restanti 15' in dieci. Chiede quindi la ripetizione della
gara. L’appello non può essere preso in esame perché, come esattamente sostenuto nella impugnata decisione, i fatti che
investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devolute alla esclusiva
discrezionalità di questi non possono formare oggetto di esame da parte dei Giudici Sportivi, così come sancito dell’art. 18
comma 2 C.G.S.. Per questi motivi, la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dell’U.S. Settignanese di Firenze e
ordina incamerarsi la tassa versata.
2 - APPELLO DELL’U.S. BOLZANETESE V. VINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPIERDARENESE
1946/BOLZANETESE V. VINELLI DEL 13.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 25 del 14.1.1999)
All’esito della gara Sampierdarenese/Bolzanetese V. Vinelli disputata il 13.12.1998 nell’ambito del Campionato di
Promozione del Comitato Regionale Liguria, terminata col punteggio di 0 a 1, l’U.S. Sampierdarenese proponeva rituale
reclamo adducendo che nell’occasione fa squadra avversaria aveva indebitamente effettuato quattro sostituzioni. Il Giudice
Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 24 dicembre 1998, respingeva il reclamo. La competente
Commissione Disciplinare, adita dell’U.S. Sampierdarenese, riformava totalmente l’indicata decisione e infliggeva alla U.S.
Bolzanetese V. Vinelli la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 25 del 14 gennaio
1999). Avverso tale delibera ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l’U.S. Bolzanetese V. Vinelli,
chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame non ha fondamento. A sostegno della sua impugnazione
la reclamante sostiene che la quarta sostituzione avvenne al 48' del secondo tempo, e che quindi la brevità di durata
dell’infrazinne non ebbe in alcun modo ad influire sul risultato della gara. Osserva la C.A.F. che la sostituzione di un giocatore,
se non è consentita, concretizza una violazione che inficia la regolarità della gara nel momento stesso della sua verificazione,
indipendentemente dalla sua durata. L’impugnata decisione, in tali sensi motivata, appare quindi esente da censure. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Bolzanetese V. Vinelli di Genova e ordina incamerarsi fa
relativa tassa.
3 - APPELLO DELLA POL. MOLITERNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL RUOTI/MOLITERNO DEL
22.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 27 del 20.1.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata disponeva il recupero della gara Real Ruoti/Moliterno del
22.11.1998, avendo ritenuta giustificata da causa di forza maggiore (impercorribilità delle strade per neve) la mancata
presentazione della società ospitata. Su reclamo proposto dalla S.C. Real Ruoti la Commissione Disciplinare andava di
contrario avviso e di conseguenza infliggeva alla Pol. Moliterno la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di
0-2. oltre la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di L. 1.000.000. La Polisportiva Moliterno ha proposto
appello, chiedendo "la rivisitazione degli atti" e quindi l’annullamento del ricorso proposto dalla S.C. Real Ruoti, in quanto
"firmato da persona non avente titolo e requisiti come previsti dall’art. 22 bis". Rileva la C.A.F. che, come riconosce la stessa
appellante, l’art. 55 N.O.I.F. stabilisce che la declaratoria in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore per la
mancata partecipazione alla gara compete in prima istanza al Giudice Sportivo e in seconda e ultima istanza alla Commissione
Disciplinare; a parte ciò, nell’atto di impugnazione della Polisportiva Moliterno manca qualsiasi prova a supporto di quanto
dedotto dall’appellante. Orbene, pur volendo attribuire a questo Collegio il potere di controllo sulla regolarità della decisione
impugnata, è evidente che l’unico motivo di appello è del tutto generico e privo di qualsiasi indicazione concreta e di prove in
ordine all’asserita circostanza di difetto di legittimizzazione di colui che ebbe a sottoscrivere il ricorso alla Commissione
Disciplinare, cioè il Presidente della S.C. Real Ruoti. Ne consegue il rigetto dell’appello e l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Moliterno di Moliterno (Potenza) e dispone
l’incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL’A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIEVO VERONA/REGGIANA DEL
15.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 5.2.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Il 15.11.1998 si disputava a Reggio Emilia l’incontro tra la squadra locale e quella dall’A.C. Chievo Verona, valevole per il
Campionato di Serie B, terminata con il punteggio di 1-1. Dal rapporto dell’arbitro risultava che al 24° minuto del secondo
tempo l’A.C. Chievo Verona aveva proceduto alla sostituzione del n. 23 Lanna Salvatore con il n. 21 Franceschini Daniele il
cui nominativo, peraltro, non figurava nell’elenco dei tesserali partecipanti alla gara, debitamente sottoscritto dal Dirigente
accompagnatore ufficiale e da questi consegnato all’arbitro, che lo aveva allegato al proprio rapporto. L’A.C. Reggiana non
preannunciava reclamo sulla regolarità dello svolgimento della gara né successivamente inviava le motivazioni, tosi come
consentito dell’art. 18 n. 2 lettera b) C.G.S.. Il Comunicato Ufficiale n. 175 della Lega Nazionale Professionisti pubblicato il
18 novembre 1998 riportava il risultato (1-1) dell’incontro corrispondente a quello acquisito sul campo e trascritto sul referto
dell’arbitro. Con nota del 22 dicembre il Giudice Sportivo dava incarico all’Ufficio Indagini di svolgere gli accertamenti idonei
a ricostruire la dinamica della sostituzione di cui si è detto sopra. Ricevuta la relazione, nelle cui conclusioni si evidenziava un
errore commesso dal Dirigente accompagnatore ufficiale dall’A.C. Chievo Verona nella compilazione della distinta dei
calciatori da impiegare, il Giudice Sportivo con decisione apparsa sul Com. Uff. n. 246 del 20 gennaio 1999 sanzionava detto
dirigente, nonché la società per responsabilità oggettiva. Contro la delibera l’A.C. Reggiana avanzava reclamo alla
Commissione Disciplinare, che nella riunione del 5 febbraio 1999 lo dichiarava inammissibile, sotto il profilo della mancanza
di legittimazione della ricorrente ad impugnare un provvedimento che aveva adottato esclusivamente sanzioni disciplinari a
carico di altra società e di un tesserato di questa., Avverso tale decisione l’A.C. Reggiana ha proposto appello a questa C.A.F.
Si sostiene che, avendo il Giudice Sportivo instaurato d’ufficio ai sensi dall’art. 18 n. 2 lettera a) il procedimento volto ad
accertare il regolare svolgimento della gara ed essendo emersa con certezza la partecipazione all’incontro di un calciatore
avversario non inserito nell’elenco presentato all’arbitro, ne doveva discendere in rito l’ammissibilità del reclamo e nel merito
la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 7 C.G.S. a carico del Chievo. L’appello è infondato. Come si è già detto,
l’entrata in campo di un calciatore del Chievo che non figurava nell’elenco prescritto dall’art. 61 n. 1 N.O.I.F, risulta con
chiarezza dagli atti ufficiali (è stata anche segnalata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini che ne informò il quarto ufficiale di
gara). Ne consegue che per denunciare il fatto, così palese, sotto il riflesso che poteva assumere in ordine alla regolarità di
svolgimento della gara l’A.C. Reggiana avrebbe dovuto (o meglio potuto) seguire le modalità indicate dell’art. 18 n. 2 lettera
b) C.G.S.. Ciò non è stato fatto e quindi, trascorso invano il mezzo offerto dal regolamento, è venuto meno il diritto della
società di dolersi dell’irregolarità commessa dall’avversaria. D’altro canto, il potere-dovere del Giudice Sportivo di instaurare
d’ufficio il procedimento ai sensi dell’art. 18 n. 2 lettera a) si è consumato una volta che, con il Com. Uff. n. 175 del 18
novembre 1998 fu reso noto il risultato della gara con il punteggio di 1-1 conseguito sul campo; dopo intervenuta la c.d.
"omologazione" residuava solo un potere di carattere disciplinare che il Giudice Sportivo ha esercitato infliggendo le sanzioni
del caso con esclusione di provvedimenti modificativi del risultato della gara. L’esigenza primaria di salvaguardare la certezza
del risultato ai fini della regolarità del campionato non consente diversa interpretazione delle norme regolamentari. Il gravame
deve essere, pertanto, respinto, con la conseguente perdita della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello
come sopra proposto dell’A.C. Reggiana di Reggio Emilia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
5 - APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODENA/LIVORNO DEL 6.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 125/C del 10.2.1999)
All’esito della gara Livorno/Modena, disputata il 6.1.1999 nell’ambito del Campionato di Serie C e terminata col punteggio di
2 a 1, la società F C. Modena proponeva rituale reclamo. adducendo che l’incontro - disputato a suo dire in un clima fatto di
intimidazioni e di violenze in suo danno non aveva avuto regolare svolgimento per lo meno dal 27' minuto del secondo tempo,
essendo allora penetrato in campo un consistente numero di tifosi della squadra di casa. Il Giudice Sportivo presso la Lega
Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 106/C del 13 gennaio 1999, rigettava il reclamo. Analoga
decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare, novellamente adita dalla società F. C. Modena (Com.
Uff. n. 125/C del 10 febbraio 1999). Propone appello la società modenese, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione
dell’incontro "a tavolino". Il gravame non ha fondamento. Ed invero la società appellante anche nella presente sede, sostiene
che la denunciata invasione non fu pacifica ma caratterizzata da atti di violenza e che valse ad indurre l’arbitro
all’annullamento del gol segnato poco prima da un suo calciatore. Risulta però agli atti che la tentata invasione di campo, che
vide protagonisti una ventina di tifosi livornesi, fu subito contenuta per l’intervento delle Forze dell’Ordine, tanto che la gara
poté regolarmente proseguire fino al fischio di chiusura; non risultano altresì le violenze e le minacce che sarebbero state subite
dagli atleti modenesi. Parimenti le lesioni asseritamente subite dal calciatore Anaclerio Giuseppe non sono state direttamente
constatate dagli Ufficiali di gara e non ebbero comunque esito determinante nello svolgimento della partita, se è vero, come è
vero, che il tesserato modenese continuava a giocare fino a quando (47' del secondo tempo) veniva poi espulso per doppia
ammonizione. Afferma infine l’arbitro - le cui attestazioni hanno, per regolamento, valore di prova privilegiata - che la gara
ebbe regolare effettuazione e che la sua direzione non subì condizionamenti di sorta. Il rigetto del reclamo comporta
l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F. C. Modena di Modena
ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
6 - APPELLO DELLA S.S. OSTRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORINALDO/OSTRA DEL 4.10.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 14 del 29.10.1998)
All’esito della gara Corinaldo/Ostra, disputata il 4.10.1998 nell’ambito del Campionato di 1° Categoria, Girone B, del
Comitato Regionale Marche, terminata con il punteggio di 0 a 4, la Corinaldo Calcio F.C. proponeva rituale reclamo,
adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Profili Andrea, in posizione
irregolare, chiedendo che fosse irrogata alla S.S. Ostra la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Commissione Disciplinare. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 29 ottobre 1998, accoglieva il reclamo, infliggendo
alla S.S. Ostra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-0, nonché l’ammenda di L. 300.000 ed al
calciatore Profili Andrea la squalifica per gg. 15. Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d’Appello Federale
la S.S. Ostra asserendo di non aver mai avuto la consapevolezza di tesserare un calciatore già tesserato per altra società
sportiva, né tantomeno il calciatore Profili Andrea ha mai avuto cognizione di essere tesserato contemporaneamente per due
società. L’appello é infondato e, pertanto, deve essere respinto. Le norme sul tesseramento dei calciatori sono ben precise, e su
tutte domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società. La ricorrente, nel caso di
specie, non contesta l’esistenza del doppio tesseramento, ma svolge argomentazioni tutte dirette a provare la propria buono
fede. Ora, anche se si volessero ritenere valide tali argomentazioni, si deve, comunque rilevare che la buona fede non equivale
ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di
legalità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Ostro di Ostra (Ancona) e dispone
l’incameramento della relativa tassa.
7 - APPELLO DEL CALCIATORE MARRA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE
GIORNATE DI GARA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE
ALLA GARA MESSINA PELORO/TRAPANI DELL’1.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 135/C del 17.2.1999)
A seguito del deferimento disposto in data 21.12.1998 dal Procuratore Federale a carico del calciatore Marra Salvatore del F.C.
Messina Peloro, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul
Com. Uff. n. 1351C del 17 febbraio 1999, infliggeva a quell’atleta - accusato di aver colpito con violenza al volto l’avversario
Napoli Rocco in occasione della gara Messina Peloro/Trapani del 1° novembre 1998 quando. Essendo stati entrambi espulsi
per scorrettezze reciproche, stavano facendo rientro negli spogliatoi - la squalifica per due giornate di gara; alla società FC.
Messina Peloro responsabile in via oggettiva, veniva invece irrogata l’ammenda di L. 1.300.000, Avverso tale decisione ha
proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Marra Salvatore. Adduce l’appellante di essere stato continuamente
provocato dall’avversario e invoca il beneficio della continuazione tra le infrazioni causa dell'espulsione decretata dall’arbitro e
quella commessa al rientro negli spogliatoi, accertata dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, al fine di evitare il cumulo della
sanzioni. Il gravame non ha fondamento. Ed invero l’appellante afferma di avere agito nello stato d’ira provocato dal fatto
ingiusto dell’avversario quando agli atti non si rinvengono elementi che dimostrino l’assunta circostanza attenuante; né può
concedersi il beneficio della continuazione, ravvisandosi nella specie più una progressione nella violazione delle norme
disciplinari che una identità del disegno trasgressivo. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Marra Salvatore e dispone
l’incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 18 MARZO 1999
1 - APPELLO DELLA S.S. SOSPIRESE AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL
CALCIATORE FIORINI ADRIANO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999)
La S.S. Sospirese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 27 del 28 gennaio 1999), la quale - a seguito di deferimento del Presidente del Comitato
medesimo - rilevata la partecipazione del calciatore Fiorini Adriano a sei gare in posizione irregolare, per violazione delle
norme sul tesseramento di cui all’art. 40 n. 4 N.O.I.F, aveva adottato i seguenti provvedimenti: - squalifica del calciatore
Fiorini Adriano e inibizione del Presidente della società a tutto il 28.2. 1999; - ammenda alla società di L. 150.000 e L.
300.000; - penalizzazione della stessa di n. 6 punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso; - punizione sportiva di
perdita per 0-2 delle gare Sospirese/Esperia e Castelvetro/Sospirese. Lamenta la società la rigidissima interpretazione nel caso
di specie, dall’art. 40 comma 4 N.O.I.F., senza che si sia tenuto in conto l’aspetto fondamentale del tesseramento del Fiorini
per la Federazione Calcio degli Stati Uniti e cioè la temporaneità dello stesso stante la breve permanenza del calciatore negli
Stati Uniti in relazione ad una borsa di studio da questi vinta il che aveva indotto essa società, titolare del tesseramento, ad
esprimere parere favorevole al rilascio del transfert. Ha ritenuto, pertanto, sussistente il suo buon diritto a ritesserare il
calciatore al rientro in Italia senza dover procedere ad altri preliminari adempimenti. Chiede quindi l’annullamento della
decisione della Commissione Disciplinare o, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate. La decisione impugnata è
ineccepibile per cui va confermata. L’eccepita buona fede da parte della società che avrebbe utilizzato il calciatore nella
ragionevole convinzione che avesse riacquisito automaticamente il diritto a farlo, non vale a superare la rigida normativa che
regola il tesseramento dei calciatori (art. 40 comma 4 N.O.I.F.) ed in particolare di quelli provenienti da Federazioni Estere
(comma 6 art. articolo 40). secondo la quale solo l’intervenuta autorizzazione del Presidente Federale legittima al tesseramento
del calciatore ed alla sua utilizzazione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Sospirese
di Sospiro (Cremona) e dispone l’incameramento della tassa versata.
2- APPELLO DELL’A.C. SOCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL CAMPIONATO
REGIONALE ALLIEVI CASTIGLIONESEISOCI DEL 10.1.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso i Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 4.2.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Con decisione pubblicata nel C.U. n. 22 del 14 gennaio 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, disponeva la ripetizione della gara Castiglionese/Soci, non disputata il 10.1.1999
per cause di forza maggiore allegate dell’A.C. Soci, valida per il Campionato Regionale Allievi. Su reclamo dall’U.S.
Castiglionese Calcio, il Giudice Sportivo di 2° Grado, ritenuto che la richiesta di rinvio della gara per cause di forza maggiore
non fosse stata formulata dell’A.C. Soci ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., con la conseguenza che la stessa doveva considerarsi
rinunciataria, applicava il disposto dell’art. 7 C.G.S. ai danni delta società medesima, penalizzandola di un punto in classifica
ed infliggendole inoltre l’ammenda di L. 100.000 (C.U. n. 25 del 4 febbraio 1999). Avverso tale delibera si appellava a questa
Commissione l’A.C. Soci, sostenendo di aver adempiuto regolarmente tutte le formalità richieste per la dimostrazione della
causa di forza maggiore, costituita da una epidemia influenzale che aveva colpito i propri tesserati. impedendo alla squadra di
scendere in campo nella data fissata. Era dunque chiesto l’annullamento dell’impugnata delibera. L’appello è inammissibile.
L’art. 55 N.O.I.F. prevede, infatti, che sui dedotti casi di forza maggiore decida, in prima istanza, il Giudice Sportivo e, in
seconda e definitiva, la Commissione Disciplinare (nel caso in esame il Giudice Sportivo di 2° Grado). Ne consegue che non è
più ricorribile la decisione di seconda istanza e che questa C.A.F. non ha titolo a deliberare in merito. Alla dichiarata
inammissibilità dell’appello segue l’incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dall’art. 55 N.O.I.F. per inappellabilità, l’appello come innanzi proposto dell’A.C. Soci di Bibbiena (Arezzo) ed ordina
l’incameramento della tassa versata.
3- APPELLO DELLA NUOVA BRINDISI SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREPUZZI/NUOVA
BRINDISI SPORT DEL 6.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999)
La Nuova Brindisi Sport proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata a Trepuzzi il 6.1.1999, conclusasi con il
risultato di 2-1 a favore della squadra ospitante, deducendone l’irregolarità conseguente alla partecipazione nella compagine
avversaria del calciatore Petrelli Francesco, colpito da provvedimento di squalifica fino al 31 marzo 1999. La Commissione
Disciplinare respingeva il reclamo e contro tale decisione la Nuova Brindisi Sport ha avanzato appello a questo Collegio. Il
gravame è infondato. Il calciatore Petrelli fu espulso dal campo in occasione di gara del Campionato Regionale Juniores
disputata il 2 gennaio e venne sanzionato con squalifica "a tempo determinato" (fino al 31 marzo 1999) con delibera del
Giudice Sportivo apparsa nel Comunicato Ufficiate pubblicato il 7 gennaio 1999. È evidente, pertanto, che egli aveva titolo a
partecipare alla gara del Campionato di Promozione del 6 gennaio, in quanto l’automatismo previsto dall’art. 36 n. 2 C.G.S.
può trovare applicazione esclusivamente nelle gare della squadra nella quale il tesserato giocava quando è avvenuta
l’infrazione che ne ha determinato l’espulsione; solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale
che ha riportato la squalifica "a tempo" era precluso al calciatore Petrelli lo svolgimento di attività sportiva in ogni ambito
della F.I.G.C.. L’appello, quindi, va rigettato e la relativa tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l’appello come in epigrafe proposto dalla Nuova Brindisi Sport di Brindisi.e dispone incamerarsi la relativa tassa.
4- APPELLO DELL’A.S. DERBY CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003
INFLITTA AL CALCIATORE CAPOZZI ANGELO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 24 del 26.1.1999)
L’A.S. Derby Club ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 24 pubblicato il 26 gennaio 1999 con la quale in parziale accoglimento del
proprio reclamo, è stata ridotta al 30.6.2003 la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso detto Comitato
(Coni. Uff. n. 22 del 12 gennaio 1999) al calciatore Capozzi Angelo. L’appello è inammissibile perché tardivo. Il ricorso,
infatti, risulta spedito il 3.2.1999 e quindi oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale
riportante la decisione da impugnare, previsto dell’art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., per tardività, l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Derby Club di
Sammichele di Bari e dispone l’incameramento della tassa versata.
5- APPELLO DELLA S.S. S. ANIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI S.
ANIELLO/OLIMPIA S. ARPINO DEL 24.1.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 31 dell’11.2.1999)
La Società Olimpia S. Arpino proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in ordine alla gara S. Aniello/Olimpia S. Arpino, disputata per il Torneo
Giovanissimi Fascia B il 24.1.1999 e terminata con il risultato di 3-2 per la squadra di casa. Deduceva la reclamante che la
Società avversaria aveva schierato il calciatore Di Somma Gabriele, che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificalo per
due giornate di gara, come risultava anche dal Comunicato Ufficiale n. 28 del 28.1.1999. Il Giudice Sportivo di 2° Grado,
affermando di avere effettuato accertamenti al riguardo e rilevato anche che la società S.S. S. Aniello aveva ritenuto, in modo
furbesco, di poter schierare il predetto calciatore, ancorché squalificato, perché, per errore, tale squalifica era stata
erroneamente riportata dal Comunicato Ufficiale n. 27 del 21.1.1999 riferito alla gara del 17.12.1998, accoglieva il reclamo e
per l’effetto irrogava: a) alla S.S. S. Aniello, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b)
all’allenatore di detta società, Sig. Gallo Antonio, e al dirigente accompagnatore, Sig. Porpora Giuseppe della stessa società.
l’inibizione fino al 31.3.1999; c) alla S.S. S. Aniello l’ammenda di L.150.000; (Com. Uff. n. 31 dell'11 febbraio 1999).
Appella la S.S. S. Aniello deducendo l’erroneità della decisione. L’appello è fondato. Nella gara Polizia Municipale/S. Aniello
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
del 17.1.1999 (e non del 17.12.1998) la S.S. S. Aniello aveva schierato due calciatori omonimi, Somma Gabriele, nato a
Castellammare di Stabia il 9.1.1985, n° tessera 050238 e Di Somma Gabriele, nato a Castel lammare di Stabia il 17.3.1985, n°
di tessera 050231. Nel corso della gara veniva espulso dal campo il calciatore Di Somma schierato con il n. 4, che nella
distinta, è indicato con il n. tessera 050231. Alla gara con la Società Olimpia S. Arpino tale giocatore non ha partecipato. Alla
stessa ha partecipato il Di Somma con il n. tessera 050238. Tali elementi che si desumono chiaramente dalle distinte relative
alle due gare avrebbero dovuto condurre il Giudice Sportivo alla reiezione del reclamo proposto dalla Olimpia S. Arpino
perché alla gara in questione non aveva partecipato nessun calciatore in posizione irregolare. La decisione appellata va,
pertanto, riformata e deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione ed annullarsi tutte le altre
sanzioni disposte dal Giudice Sportivo di 2° Grado. La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita all’appellante. Per i
suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. S. Aniello di Gragnano (Napoli),
annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione
della relativa tassa.
6- APPELLO U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S.
GIOVANI CARDITO IN RELAZIONE ALLA GARA RUTIGLIANO/GIOVANI CARDITO DEL 10.6.1998
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche- Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14.1.1999)
Con atto del 24.8.1998 l’U.S. Rutigliano rivendicava dell’U.S. Giovani Cardito il risarcimento dei danni che alcuni calciatori
di questa squadra avevano arrecato agli spogliatoi del campo comunale di Rutigliano in occasione della gara del Campionato
Nazionale Juniores ivi disputata il 10.6.1998. La Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.
16/D - Riunione del 14 gennaio 1999, respingeva il reclamo. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’U.S.
Rutigliano, reiterando la propria istanza. Il gravame è fondato. Ed invero la pretesa dall’U.S. Rutigliano è confermata dagli
accertamenti condotti dai Carabinieri del posto e dall’Ufficio Tecnico del Comune proprietario dell’impianto. L’accertamento
della responsabilità dei calciatori dall’U.S. Giovani Cardito risulta altresì addirittura sanzionato dal competente Giudice
Sportivo con l’ammenda di L. 500.000. Le esibite fatture, regolarmente quietanziate, parlano di un complessivo importo di L.
1.071.600 che è stato necessario versare per poter riparare i danni riportati da due porte degli spogliatoi e dagli impianti
sanitari. Di tale importo va fatto carico alla società U.S. Giovani Cardito. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento
dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Rutigliano di Rutigliano (Bari), annulla l’impugnata delibera, facendo obbligo
all’U.S. Giovani Cardito di corrispondere all’U.S. Rutigliano la somma di L. 1.071.600 a titolo di risarcimento dei danni subiti
in occasione della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
7- APPELLO DELL’A.C. MARCIANA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANA MARINA/PISA
DEL 3.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ha ritenuto sussistere in ordine alla gara Marciana Marina/Pisa del
3.1.1999 un errore tecnico decisivo, per come emerge dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento inviato al Giudice
Sportivo dallo stesso Direttore di gara, il quale riconosceva il proprio errore tecnico nell’espellere un calciatore al posto di un
altro; ed egualmente sicura ha ritenuto l’influenza determinante dell’errore sul prosieguo della gara. anche in considerazione
del fatto che il risultato fino al quel momento (37' del 2° tempo) fissato sul 2-2, veniva nei cestenti minuti modificato e per tali
motivi disponeva la ripetizione della gara (Coni. Uff. n. 25 bis dell’8 gennaio 1999). La competente Commissione Disciplinare
ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, rigettando il reclamo dall’A.C. Marciane Marina (Com. Uff. n. 30 del
18 febbraio 1999). Gli argomenti recati dell’A.C. M2rciana Marina, ricorrente dinanzi a questa C.A.F., prospettano anche in
questa sede la tesi della "non decisività" dell’errore tecnico in quanto i due calciatori oggetto dello scambio di persona erano
entrambi difensori "ricoprenti il medesimo ruolo", e che nei restanti 8 minuti la squadra era comunque rimasta con 10 giocatori
in campo e, pertanto, il fatto ha lasciato, a suo dire, "inalterata la fisiologia dello scontro agonistico". Ritiene questa C.A.F. non
persuasiva l’argomentazione tosi prospettata e condivide le motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare a supporto
della propria decisione. L’influenza dell’errore tecnico sull’andamento della gara non può ritenersi insussistente solo perché i
calciatori oggetto dello scambio di persona siano utilizzati in modo analogo e nello stesso reparto della squadra (difensori nel
caso in esame): non può accogliersi infatti la tesi della fungibilità del ruolo, perché ciascun atleta offre un contributo tecnico
personale al giuoco di squadra che in quanto tale è insostituibile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in
epigrafe proposto dell’A.C. Marciana Marina di Marciana Marina (Grosseto) e dispone l’incameramento della tassa versata.
8- APPELLO DEL G.S. GIRL FALASCHE CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE
FEMMINILE GIRL FALASCHE CLUB/PODGORA DEL 6.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 18.2.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio investita dal reclamo opposto dal G.S. Girl Falasche Club
avverso la regolarità della gara Girl Falasche Club/Podgora. svoltasi il 6.12.1998 per il Campionato Femminile - accertava che
l’A.S. Podgora aveva impiegato, come collaboratrice dell’arbitro, una calciatrice infraquindicenne e sprovvista
dell’autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 N.O.I.F; riteneva tale situazione non sanzionabile (come chiesto dalla
reclamante) con la punizione sportiva della perdita della gara e infliggeva all’A.S. Podgora l’ammenda di L. 200.000. come da
C.U. n. 55 del 18 febbraio 1999.Avverso tale decisione si rivolgeva a questa Commissione d’Appello il G.S. Girl Falasche
Club, sostenendo che la calciatrice in questione, non avendo titolo per partecipare alla gara, neppure poteva svolgere il compito
di assistente dell’arbitro; ciò, in particolare, per la violazione dall’art. 34 comma 3 N.O.I.F., che comportava a carico della
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
controparte la punizione sportiva della perdita della gara stessa. Insisteva, dunque, per l’annullamento della delibera
impugnata. L’appello è infondato. Partecipare ad una gara e svolgere all’interno della stessa la funzione di assistente
dell’arbitro (nel caso, ovviamente, che non vi sia designazione ufficiale da parte dell’Organo Tecnico federale) sono due
concetti diversi, come tali considerati dell’art. 7 comma 5 C.G.S., il quale distingue appunto fra la società che fa partecipare ad
una gara calciatori squalificati o non aventi titolo e quella che invece "utilizza" guati guardalinee soggetti in tale situazione
soggettiva. Il comma 6 lett. a) di tale articolo stabilisce che non comportano la perdita della gara - fatta salva l’ipotesi di cui
all’art. 34 comma 3 N.O.I.F. - le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata o prima
dell’età prevista per le competizioni; appare indubbio che l’incisivo richiamo all’att. 34 comma 3 abbia esclusivo riferimento a
questa lettera dell’art. 7 comma 6, giacché l’art. 34 prevede l’ipotesi di chi "prende parte" a gare, ovvero vi viene impiegato
agonisticamente. Non può, invece, come pretende l’appellante, riferirsi anche alla lett. b) dell’art. 7 comma 6, che invece
comprende tutte le infrazioni alle norme sull’impiego dei guardalinee di parte, fatta salva l’ipotesi che si tratti di soggetti
squalificati o comunque non aventi titolo non già a svolgere tale funzione ma a partecipare astrattamente a gare - purché, come
nel caso in esame, esista una situazione di regolare tesseramento. La conseguenza è che la delibera impugnata appare
meritevole di conferma; l’appello va rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge
l’appello come sopra proposto dal G.S. Girl Falasche Club di Anzio (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
9- APPELLO DELLA S.P. SERRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRENIERI/SERRE DEL 6.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 dell’11.2.1999)
L’arbitro della gara disputata il 6.12.1998 tra l’A.P. Torrenieri e la S.P. Serre, valida per il Campionato di 2' Categoria del
Comitato Regionale Toscana, decideva di non iniziare il secondo tempo ritenendo non più sussistenti le condizioni per
proseguire l’incontro a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali.
Esaminati gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo, giudicate insussistenti le ragioni poste a base della decisione assunta
dall’arbitro, disponeva la ripetizione della gara. La delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, investita del
reclamo proposto dalla S. P. Serre. Contro questa decisione la stessa S.P. Serre ha proposto appello alla C.A.F.: premesso che
il primo tempo si era concluso con il punteggio di 3-0 a suo favore. sicché la ripetizione della gara si traduceva in un "premio"
alla società colpevole dei fatti accaduti, l’appellante forniva la propria versione degli eventi, che a suo giudizio legittimavano
la decisione assunta dall’arbitro, e chiedeva che fosse inflitta all’A.P. Torrenieri la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-2, ovvero con quello conseguito sul campo. L’appello non merita accoglimento. È principio più volte
affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (artt. 64 n. 2 N.O.I.F e 7 n. 4 C.G.S.), che la
decisione del Direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto
gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita
in piena indipendenza di giudizio; in sostanza, la situazione di pericolo deve essere "reale" e non semplicemente "supposta" e
basata su "impressioni" del Direttore di gara. Nella fattispecie risulta che la decisione di interrompere la gara è stata adottata
dall’arbitro non già in presenza di una situazione di pericolo, quanto invece per effetto di mero timore di carattere soggettivo di
fronte ad intemperanze purtroppo non inusuali (lancio di mortaretti, senza colpire alcuno né causare danni, minacce verbali da
parte di 2 calciatori, dell’allenatore e del Dirigente accompagnatore della squadra locale), senza neppure aver tentato di attuare
i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti aggressivi. La delibera del
Giudice Sportivo prima e poi quella della Commissione Disciplinare hanno fatto puntuale applicazione dei principi sopra
ricordati, sicché non resta che ribadirne le decisioni. Dal rigetto dell’appello consegue l’incameramento della tassa versata. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.P. Serre di Rapolano Terme (Siena) e dispone
l’incameramento della relativa tassa.
10- APPELLO DEL F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3
GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRARI GIACOMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 1521C del 10.3.1999)
Ha proposto appello a questa C.A.F. il F.C. Alzano 1909 Virescit avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate
effettive di gara del calciatore Ferrari Giacomo emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al
C.U. n. 151/C del 6 marzo 1999, e confermato dalla competente Commissione Disciplinare con decisione apparsa sul Com.
Uff. n. 152/C del 10 marzo 1999, chiedendone una riduzione a due giornate. Deduce infatti la reclamante l’eccessività della
sanzione con riferimento alla quantità e qualità degli addebiti ed anche alle ragioni che avrebbero determinato il
comportamento del Ferrari poi oggetto d’incriminazione e di sanzione. L’appello va respinto. Ed invero, contrariamente a
quanto si deduce dai documenti ufficiali acquisiti, risulta in termini di assoluta certezza (v. referto arbitrale) che al 22° secondo
tempo il Ferrari, capitano della squadra, rivolse al Direttore di gara la seguente frase "disonesto, sei un fenomeno di arbitro" a
seguito della quale fu espulso: altra violazione contestata allo stesso calciatore è l’avere al 20° del secondo tempo protestato
presso l’arbitro, raggiungendolo dopo aver percorso di corsa circa venti metri e apostrofandolo con la frase "che cazzo stai
facendo, ci vuoi rovinare". Ritiene il Collegio che un comportamento siffatto, peraltro posto in essere dal capitano sia stato
equamente sanzionato con le tre giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo con riferimento ai due episodi verificatisi in
successione, distaccati nel tempo, adeguandosi così ai parametri sanzionatori che questo organo giudicante ha sempre adottato;
pertanto la sanzione stessa non è suscettibile di una eventuale riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello
come innanzi proposto dal FC. Alzano 1909 Virescit di Alzano Lombardo (Bergamo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 25 MARZO 1999
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
1 - APPELLO DELL’U.S. BUONCONVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’8.2.2000
INFLITTA AL CALCIATORE BONARI ANDREA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 4.2.1999)
Ha proposto appello a questa C.A.F. l’Unione Sportiva Buonconvento avverso la delibera della Commissione Disciplinare, di
cui al C.U. del Comitato Regionale Toscana n. 28 del 4 febbraio 1999, con la quale è stata confermata la sanzione della
squalifica fino alla data dell’8.2.2000 inflitta al calciatore Bonari Andrea dal Giudice Sportivo di detto Comitato, per
comportamento violento e ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara Torrenieri/Buonconvento del 3.1.1999. La
reclamante, in definitiva, chiede la riduzione della sanzione sulla premessa che l’atto di violenza che il calciatore Bonari ha
posto in essere ai danni del Direttore di gara e le successive minacce e ingiurie non avrebbero raggiunto livelli di spessore tale
da legittimare la sanzione inflitta nella misura fissata dai primi giudici. Il reclamo va rigettato. Ed invero la Commissione
Disciplinare ha congruamente motivato il provvedimento ponendo in evidenza come si sia trattato di una successione di atti di
violenza, di minacce e di ingiurie tra l’altro poste in essere dal capitano della squadra, che non consentono un giudizio diverso
da quello espresso di conferma della sanzione irrogata dal Giudice di primo grado. Si osserva come i primi giudici siano
allineati su un criterio di valutazione costante sul punto, nel senso che allorché viene compromessa la incolumità fisica e la
dignità del Direttore di gara, non si può indulgere alla benevolenza nei confronti degli autori del fatto contestato fino al punto
da neutralizzare, sia pure in parte, gli effetti della sanzione. Questo Collegio ritiene di dover aderire alle considerazioni e
valutazioni da questi fatte, essendo in linea con i parametri sanzionatori di questo organo giudicante; pertanto la sanzione
stessa non appare suscettibile di una eventuale riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi
proposto dall’U.S. Buonconvento di Buonconvento (Siena) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
2- APPELLO DELLA S.S. AMATORI VALCONCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRATTE/AMATORI
VALCONCA DEL 20.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 31 dell’ 11.2.1999)
La S.S. Amatori Valconca ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche in merito alla gara Frattese/Amatori Valconca, di cui al C.U. n. 31 pubblicato l’11 febbraio 1999.
La ricorrente non ha, però, fatto seguito al preannuncio con l’invio dei motivi di reclamo. Conseguentemente l’appello va
dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per
omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo, l’appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Amatori
Valconca di Montecerignone (Pesaro) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
3- APPELLO DELL’U.S. PRESICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA GIOVENTÙ CALCIO
BRINDISI/PRESICCE DEL 24.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 dell’ 11.2.1999)
L’U.S. Presicce ha proposto ricorso dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia (Com. Uff. n. 29 dell’11 febbraio 1999) con la quale veniva respinto il
reclamo dall’U.S. Presicce avverso la delibera del competente Giudice Sportivo, confermando il risultato di 2 a 0, a favore
della Società Nuova Gioventù Calcio Brindisi, della gara disputata il 24.1999. L’appello è inammissibile. La Commissione
rileva che il ricorso. pur indicando nel Sig. Ferrato Francesco, Presidente dall’U.S. Presicce, il presentatore del reclamo reca in
calce all’atto solo la firma dell’avvocato Luigi Potenza cui è stato conferito il mandato per la difesa. Secondo la costante
giurisprudenza di questa Commissione il reclamo deve essere sottoscritto dal diretto interessato e, quindi, nel caso di società
affiliata alla F.I.G.C., dal suo legale rappresentante. La rappresentanza processuale è istituto del tutto diverso dalla
rappresentanza sostanziale. Mentre avrebbe valore sostanziale una procura speciale conferita con atto notarile, la semplice
procura "ad lites" non può univocamente essere intesa come manifestazione di volontà idonea ad imputare alla società (o al
diretto interessato) i contenuti dell’atto di impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi
dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come sopra proposto dell’U.S. Presicce di
Presicce (Lecce) e dispone l’incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DEL G.S. PRO GAGGIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/MAGENTA
DEL 6.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 dell’ 11.2.1999)
Il G.S. Pro Gaggianese ha proposto a questa Commissione d’Appello Federale ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Com. Uff. n. 29 in data 11 febbraio 1999, con la quale è
stato respinto il suo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 22 dell’1 d dicembre 1998. Con
tale decisione questo ultimo Giudice ha inflitto al G.S. Pro Gaggianese la punizione sportiva della perdita della gara del
Campionato di Promozione Pro Gaggianese/Magenta disputata il 6.12.1998, con il punteggio di 0-2, per non aver impiegato
almeno un calciatore nato nell’anno 1980 per tutta la durata della gara. La reclamante ha opposto che l’arbitro della gara era
caduto in un errore di persona: essa Pro Gaggianese nel secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 11 Mangogna, nato nel
1980, con il calciatore n. 18 Banchini Marco nato anch’egli nel 1980; l’arbitro ha, invece, segnato nel suo rapporto che il
cambio è avvenuto tra il n. 18 e il n. 16, Muratori Domenico. Ha chiesto perciò che venga eseguita una ulteriore indagine per il
ristabilimento della verità ed il conseguente accoglimento del reclamo. L’appello va respinto. Ancora una volta è necessario
confermare il principio "jus receptum" in base al quale i documenti ufficiali costituiscono fonte di fede assoluta e privilegiata,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
che possano essere oggetto di contestazione solo in caso di palese contraddittorietà ed incompletezza. Non è, pertanto,
ammissibile alcuna prova contraria a quanto documentato all’arbitro in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento della
gara, salvo che l’ordinamento sportivo conceda alla parte di offrire eccezionalmente una prova specifica. Nel caso in esame,
l’arbitro ha confermato per ben due volte, mediante due supplementi, che le sostituzioni dei calciatori della società Pro
Gaggianese sono avvenute nell’ordine da lui indicato nel rapporto. Ha anche precisato che a fine gara ha consegnato al
dirigente del G.S. Pro Gaggianese copia del foglio con le annotazioni dei calciatori ammoniti, espulsi e sostituiti ed egli, dopo
averlo letto in sua presenza, lo ha confermato. Alla stregua delle suesposte considerazioni il reclamo va respinto e la tassa
versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal G.S. Pro Gaggianese di
Gaggiano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
5- APPELLO DELL’A.S. GIULIANO GEMELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANNA/GIULIANO
GEMELLI DEL 12.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 16.2.1999)
In data 12.12.1998 doveva disputarsi per il Campionato di 3a Categoria, Girone "Q", organizzato dal Comitato Provinciale di
Reggio Calabria, la gara S. Anna/Giuliano Gemelli. La gara non ebbe luogo perché l’A.S. Giuliano Gemelli, lamentando
l’assenza di due calciatori, Sapone Giovanni e Palumbo Santo, classe 1981 e 1982, e in assenza di un terzo calciatore della
classe 1980, si rifiutava di disputarla. Il competente Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, irrogava all’A.S. Giuliano Gemelli
a punizione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e
l’ammenda di L. 200.000 (Com. Uff. n. 17 del 17 dicembre 1998). L’A.S. Giuliano Gemelli impugnava davanti alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria tale decisione, rilevando che questa era stata adottata in base
ad un referto arbitrale da ritenere nullo perché privo della sottoscrizione del Direttore di gara e, nel merito, che non si era
rifiutata di effettuare l’incontro, ma che lo stesso non si era disputato in base ad una decisione adottata travalicando dai suoi
poteri dal Direttore di gara. La Commissione Disciplinare, sentito per chiarimenti il Direttore di gara, respingeva il reclamo
(Com. Uff. n. 70 del 16 febbraio 1999). Propone appello l’A.S. Giuliano Gemelli che reitera i motivi di doglianza già formulati
nel precedente grado di giudizio. L’appello è infondato. L’appellante ha allegato all’atto di appello, come del resto aveva già
fatto in primo grado (come può desumersi dogi atti del relativo fascicolo acquisito dalla Segreteria), copia fotostatica della sola
prima pagina del referto arbitrale che, evidentemente, non è sottoscritta dal Direttore di gara. Cade così la tesi secondo cui
anche la decisione appellata, che ha affermato di avere a disposizione la copia originale sottoscritta dall’arbitro, sarebbe
fondata su un presupposto inesistente. Quanto al merito della vicenda, appare del tutto incredibile la tesi, formulata
dall’appellante, secondo cui la decisione di non disputare la gara sarebbe stata adottata dal Direttore di gara. Questi non aveva
alcun interesse a tale decisione e, pertanto se effettivamente l’appellante avesse avuto intenzione di effettuare l’incontro non si
sarebbe potuto opporre. Appare più verosimile, invece, che l’appellante, consapevole di andare incontro a sanzioni perché non
poteva schierare in campo calciatori della classe di quelli assenti e quindi di essere in difetto rispetto all’obbligo di schierare il
numero richiesto di calciatori giovani, si è determinata a non disputare la gara che sicuramente avrebbe perso a tavolino.
L’appello, pertanto, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge
l’appello come sopra proposto dall’A.S. Giuliano Gemelli di Reggio Calabria e dispone l’incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DELL’U.S. LENTIAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LENTIAI/ASOLO DEL 31.1.1999 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 38 del 24.2.1999)
All’esito della partita Lentiai/Asolo, disputata il 31 gennaio 1999 nell’ambito del Campionato di 2· Categoria del Comitato
Regionale Veneto terminata con punteggio di 0 a 2, il Giudice Sportivo competente, rilevato dal rapporto arbitrale che l’A.S.
Asolo aveva utilizzato il calciatore Battocchio Vittorio, non provvisto di titolo per disputare gare ufficiali di campionato,
infliggeva a quella società la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 33 del 4
febbraio 1999). Tale decisione veniva però revocata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dall’A.S. Asolo, che
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 24 febbraio 1999 ripristinava il risultato conseguito in campo dalle due
squadre. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’Unione Sportiva Lentiai, invocando l’assegnazione della
gara "a tavolino". Il gravame è fondato. Risulta agli atti che il calciatore Battocchio Vittorio veniva tesserato per la stagione
1998/1999 in favore dell’A.S. Asolo con due distinte richieste, la prima intestata a Battocchio Vittorio Giovanni, la seconda a
Battocchio Giovanni, e che, in occasione della gara impugnata, il Battocchio veniva utilizzato indicando in distinta il
nominativo di Battocchio Vittorio. Risulta altresì che, agli atti dello stato civile, il Battocchio veniva denunciato come
Battocchio Vittorio, secondo nome Giovanni. Le perplessità manifestate al riguardo dall’appellante e le discolpe addotte
dall’A.S. Asolo sono superate dal dato di fatto, anch’esso risultante agli atti, che all’epoca della partita de qua il calciatore non
aveva titolo di partecipazione, essendo sospeso il suo tesseramento per inidoneità fisica. L’appello avanzato dell’U.S. Lentiai
deve essere quindi accodo previo annullamento dell’impugnata delibera e con l’irrogazione all’A.S. Asolo della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in
epigrafe proposto dell’U.S. Lentiai di Lentiai (Belluno), annulla l’impugnata delibera ed infligge all’A.S. Asolo Calcio la
punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
7- APPELLO DELL’A.C. REAL TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONS. M. SASSO/REAL TORRE
DEL 20.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Com. Uff. n. 61 del 18.2.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
In occasione della gara Mons. Michele Sasso/Real Torre disputata a Torre del Greco il 20.12.1998, il Direttore di gara fu
costretto a sospendere l’incontro al 26' del 2° tempo per aggressione e incidenti. Si legge nel referto arbitrale che, in assenza
della Forza Pubblica in quanto non richiesta dalla società ospitante, un dirigente appartenente alla A.C. Real Torre, peraltro
non iscritto nella distinta della società, entrava indebitamente sul terreno di giuoco ed ingiuriava e colpiva l’arbitro con un
violento schiaffo facendolo cadere per terra. Allontanato l’aggressore "si accendeva una furibonda lite fra i componenti delle
due squadre" per cui il Direttore di gara, constatata l’impossibilità dell’intervento della Forza Pubblica in quanto assente,
riteneva di sospendere la gara e di ritirarsi anche a causa della persistenza degli atti di violenza reciproca dei corrissanti.
Oggetto dell’attuale reclamo è la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al
C.U. n. 61 del 18 febbraio 1999, che, respingendo le censure mosse dell’A.C. Real Torre alla decisione del Giudice Sportivo
(C.U. n. 50 dell’8 gennaio 1999), ha confermato detta decisione rilevando che, essendo stata la gara sospesa a causa del
comportamento tenuto dai componenti delle due squadre (la rissa di cui sopra), giustamente il Giudice Sportivo aveva inflitto
ad entrambe le società la perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché l’ammenda di L. 200.000 all’A.C. Real Torre. Alla
A.S.C. Monsignor M. Sasso, che non ha proposto gravame, lo stesso Giudice Sportivo, oltre alla perdita della gara e
l’ammenda di L. 230.000, ha comminato un punto di penalizzazione. All’esame della C.A.F. è pervenuto il reclamo dall’A.C.
Real Torre, il cui rappresentante sostiene che le sanzioni inflitte sarebbero ingiuste in quanto, contrariamento a quanto si è
ritenuto nelle precedenti decisioni, l’invasore. la cui azione violenta avrebbe dato causa allo scontro fisico fra i componenti
delle due squadre (dal Direttore di gara definito rissa), risultava ad essa società del tutto sconosciuto. Deduce la reclamante, sia
pure con generica approssimativa motivazione, che non essendo stata accertata l’appartenenza dell’invasore all’A.C. Real
Torre, la responsabilità oggettiva di quest’ultima società non avrebbe potuto essere configurata. L’appello va rigettato, con
conseguente conferma della impugnata decisione. Infatti, con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei
componenti le due squadre che, secondo il referto dell’arbitro, si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che, per la loro
intensità e persistenza, hanno determinato la decisione di sospendere la gara. Di tale comportamento sono responsabili
entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere tra l’altro ad entrambe la sanzione della perdita
della gara e la Commissione Disciplinare poi a confermare, per l’ovvia considerazione che, in sede di rissa, non è possibile
stabilire chi sia l’aggressore e chi l’aggredito. Il Collegio ritiene quindi di doversi allineare alle valutazioni dei primi giudici
che appaiono insuscettibili di modifica nel senso auspicato dalla società appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge
l’appello come innanzi proposto dell’A.C. Real Torre di Torre del Greco (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa
versata.
ORDINANZE
8 - APPELLO DELL’UNIONE MONTALBANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
AFFRICO/MONTALBANO DEL 24.1.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 18.2.1999)
L’Unione Montalbano Calcio ha inoltrato a questa Commissione d’Appello Federale reclamo avverso la decisione del Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Com. Uff. n. 27 in data 18 febbraio 1999, con la quale è stato
respinto il reclamo da essa proposto al fine di ottenere la ripetizione della gara del Campionato Regionale Allievi
Ambrosiana/Montalbano Calcio, sospesa al 30' del 2° tempo a seguito di violenta rissa fra tutti i calciatori. Tale reclamo è
stato, però, erroneamente indirizzato a questa Commissione, dovendo, invece. essere inoltrato al Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il suddetto Comitato. Poiché tale errore determina soltanto l’esigenza di una "translatio" d'ufficio al Giudice
competente, gli atti vanno a questi rimessi perché decida la controversia. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come sopra
proposto dall’Unione Montalbano Calcio di Larciano (Pistoia),dispone - la rimessione degli atti, per competenza, al Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; la restituzione
della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DELL' 8 APRILE 1999
1 - APPELLO DELLA REAL FERROVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL FERROVIA/FONTANAROSA
DEL 19.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 61 del 18.2.1999)
Con atto in data 4.3.1999 la Società Real Ferrovia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 61 del 18 febbraio 1999, con la quale veniva
rigettato il proprio reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso detto Comitato, di cui al Com. Uff. n. 50
dell’8 gennaio 1999, di irrogazione della punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Real Ferrovia/Fontanarosa del
19.12.1998, per violazione della normativa concernente l’obbligo dell’impiego fin dall’inizio e per tutta la durata della gara di
almeno due calciatori nati dal’1.1.1979 in poi. L’appello è inammissibile perché tardivo. Ed invero l’atto di impugnazione
risulta inoltrato i 14.3.1999 e quindi ben oltre il termine fissato dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., di 7 giorni dalla data di
pubblicazione (18.2.1999) da parte del Comitato Regionale del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare,
termine perentorio a norma dall’art. 23 n. 12 C,G.S,. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art.
27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività l’appello come innanzi proposto dalla società Real Ferrovia di Avellino ed ordina
l’incameramento della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
2 - APPELLO DEL C.S. MONS. E. MARINI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 3 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 62
COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA GARA MONS. E. MARINI/DELFINO DEL 23.5.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 89 del 26.2.1999)
Con atto del 19.1.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti il
C.S. Mons. E. Marini, perché rispondesse di violazione dall’art. 6 comma 3 C.G.S.. in relazione all’art. 62 comma 2 N.O.I.F,
avendo consentito l’introduzione negli spogliatoi della squadra avversaria (in occasione della gara Mons. E. Marini/Delfino,
disputata il 23.5.1998 nel Campionato di Calcio a Cinque) di due estranei che minacciavano ed intimidivano, mostrando di
essere in possesso di armi, calciatori e accompagnatori della medesima squadra. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 89 del 26
febbraio 1999, la Commissione Disciplinare, sulla scorta degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, riteneva accertato il
fatto ascritto alla società deferita, rilevando che le dichiarazioni rese dai tesserati, al di là di marginali diversità dovute non a
contrasti di fondo, ma alla concitazione del momento ed alla rappresentazione individuale dei fatti cui avevano assistito,
convergevano nel senso di confermare la presenza di due persone, una delle quali armata di pistola, che avevano minacciato gli
astanti, al chiaro scopo di influire sul loro comportamento agonistico e quindi sull’esito della gara, come emergeva dalla
intimidazione loro rivolta di perdere l’incontro.
3 - APPELLO DELLA POL. SERMIDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLIMPENTESE/SERMIDE
CALCIO DEL 10.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Mantova, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara
Villimpentese/Sermide Calcio disputatasi il 10.1.1999 nell’ambito del Campionato di 2° Categoria, adottava i provvedimenti:
della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 ai sensi dell’art. 7 comma 1 C.G.S., alla Pol. Sermide Calcio, della
squalifica per due giornate di gara dei calciator i Marchetti Massimiliano (Sermide) e De Boni Nicola (Villimpentese), espulsi;
sella squalifica per due giornate di gara dei calciatori Furlani Giulio (Villimpentese) e Zamparoli Andrea (Sermide), non
espulsi (Com. Uff. n. 23 del 20 gennaio 1999). Nel corso della gara, infatti (al 25' del secondo tempo) l’Arbitro espelleva i
calciatori Marchetti Massimiliano (Sermide) e De Boni Nicola (Villimpentese), quindi verificava che i giocatori Merighi
Mauro, Bonini Cristiano. Ogliani Fabrizio e Zamparoli Andrea (Sermide) rincorrevano con intenti minacciosi il giocatore
Furlani Giulio (Villimpentese). Il Direttore di gara, ritenendo che avrebbe dovuto sanzionare con l’espulsione i summenzionati
giocatori e che di conseguenza, sarebbe venuto meno il numero minimo di giocatori della Pol. Sermide Calcio per proseguire la
gara, decretava la fine anticipata della stessa. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Pol. Sermide Calcio chiedendo la
revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ritenendo ingiustificata, e comunque mai manifestata,
l’espulsione dei propri giocatori. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione
pubblicata nel Com. Uff. n. 30 del 18 febbraio 1999, dichiarava inammissibile il reclamo proposto perché sono escluse dalla
competenza degli Organi della Giustizia Sportiva valutazioni sui fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare
adottate in campo dall’arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità di questi ai sensi della Regola 5 del
Regolamento di gioco. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la Pol. Sermide Calcio chiedendo la revoca della
decisione stessa e delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Mantova. Il ricorso non può
trovare accoglimento. La Regola 5 del Regolamento di gioco prevede, infatti, alla lettera d) che l’arbitro ha "il potere
discrezionale di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni
qualvolta lo reputi necessario...". Come noto, il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo e la
Società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e
che legittimino una riconsiderazione delle sanzioni irrogate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe
proposto dalla Pol. Sermide Calcio di Sermide (Mantova) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
4 - APPELLO DELL’A.S. CERVIGNANO D'ADDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 7.11.2000
INFLITTA AL SIG. DOSSENA VALERIO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 24 dell’11.2.1999)
L’Associazione Sportiva Cervignano d’Adda ha proposto in data 25.2.1999 appello a questa C.A.F. avverso la decisione del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
pubblicata nel Com. Uff. n. 24 dell’11 febbraio 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo veniva confermata la sanzione
dell’inibizione fino al 7.11.2000 inflitta al dirigente Dossena Valerio dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di
Lodi, in relazione alla gara del Campionato Giovanissimi Vizzola/Cervignano d’Adda del 7.11. 1998. L’appello è
inammissibile per tardività. Osserva infatti il Collegio che l’appello è stato proposto oltre il termine di 7 giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, prescritto dall’art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S.. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come sopra
proposto dall’A.S. Cervignano d’Adda di Cervignano d’Adda (Lodi) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DELLA POL. REAL MASCALUCIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 500.000
INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DI CALCIATORI DIVERSI
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 4.2.1999)
La Pol. Real Mascalucia ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 36 in data 4 febbraio 1999 con la
quale è stata inflitta l’ammenda di L. 500.000 per violazione delle norme regolamentari vigenti in materia di tesseramento, ai
sensi degli art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. e 4 comma 6 C.G.S., avendo trasferito ad altra società i calciatori Consoli Agostino
e Siliano Giovanni, malgrado questi fossero già in regime di svincolo. L’attuale reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n.
4 lett. d) C.G.S., non essendo la sanzione impugnabile davanti la C.A.F. La decisione della Commissione Disciplinare contro
cui la Pol. Real Mascalucia reclama è stata pubblicata sul Comunicato in data 4.2.1999, mentre i motivi di appello sono stati
inoltrali alla C.A.F. in data 25.2.1999. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d)
C.G.S.. L’appello come sopra proposto dalla Pol. Real Mascalucia di Mascalucia (Catania) ed ordina incamerarsi la relativa
tassa.
6 - APPELLO DELL’ALLENATORE BRIGANTI CESARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 18.2.1999)
L’allenatore Briganti Cesario ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 38 del 18 febbraio 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo, veniva
confermata la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato, per
comportamento violento e minaccioso nei confronti dell’arbitro della gara Club Juventus/Real Lentini del 6.1.1999.
L’appellante nega ogni addebito a proprio carico, contestando la veridicità del referto arbitrale. L’appello è infondato e va
respinto. Ed invero, dal referto gara, che come noto è fonte di prova assoluta e privilegiata, risulta chiaramente il
comportamento violento tenuto dal Briganti nei confronti dell’arbitro il quale, mentre si accingeva ad estrarre il cartellino rosso
per espellere un calciatore del Club Juventus veniva circondato da calciatori e dirigenti della società tra cui l’allenatore
Briganti Cesario che lo attingeva con un calcio alla gamba e lo minacciava che se avesse sospeso la gara lo avrebbe ucciso.
Risulta ancora dagli atti che tale versione è stata completamente confermata dall’arbitro in sede di supplemento di rapporto
reso in occasione della sua audizione da parte della Commissione Disciplinare. Né d’altra parte l’appellante ha fornito elementi
tali da inficiare in qualche nido l’attendibilità del referto arbitrale, per cui ne consegue che le responsabilità a carico del
tesserato restano assodate in tutta la loro gravità. Il Collegio non ritiene neppure possibile accedere alla subordinala richiesta di
riduzione della sanzione posto che la squalifica inflitta appare del tutto congrua in relazione alla obiettiva gravità del
comportamento tenuto dal Briganti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’allenatore
Briganti Cesario ed ordina l’incameramento della tassa versata.
7 - APPELLO DELLA SOCIETÀ CASALETTO CASELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL
30.6.2002 INFLITTE AI CALCIATORI AMATO ANGELO, AMATO FRANCESCO E MONTESANO FRANCO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 25.2.1999)
La Società Casaletto Caselle ha proposto a questa Commissione d’Appello Federale ricorso avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 63 del 25 febbraio 1999, che ha
respinto l’impugnazione da essa avanzata contro la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 18 del 21 gennaio 1999), che
ha inflitto le sanzioni della squalifica fino al 30 giugno 2002 ai calciatori Amato Angelo, Amato Francesco e Montesano
Franco per gli atti da loro commessi in danno dell’arbitro della gara del Campionato di 3' Categoria Casaletto Caselle/Celle,
disputata il 17.1.1999. L’attuale reclamo è inammissibile per non essere stato osservato il termine di cui all’att. 27 comma 2
lett. a) C.G.S.. Tale norma dispone che fa richiesta telegrafica per ottenere la copia degli atti ufficiali deve essere inoltrata entro
tre giorni dalla data di pubblicazione sul comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. La decisione della
Commissione Disciplinare contro cui la Società Casaletto Caselle reclama è stata pubblicata sul Comunicato in data 25.2.1999.
mentre il telegramma, con il quale si richiede l’invio della copia dei documenti ufficiali è in data 8.3.1999 e, pertanto, oltre il
suddetto termine di tre giorni. A seguito della dichiarazione di inammissibilità la tassa versata deve essere incamerata. Per i
suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della dichiarazione di
reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, l’appello come in epigrafe proposto dalla società Casaletto Caselle di
Casaletto Spartano (Salerno). Dispone l’incameramento della tassa versata.
8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL TEAM MATERA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON
DISPUTATA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 FICUZZA/TEAM MATERA DEL 30.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 93 - Riunione del 5.3.1999)
La Società Team Matera Calcio A 5 ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera con la quale la Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti le applicava le sanzioni concernenti la rinuncia a seguito della mancata
presentazione della squadra in occasione della gara Ficuzza/Team Matera del 30.1.1999, valida per il Campionato di Serie A2
del Calcio a Cinque. Con tale delibera (pubblicata nel Com. Uff. n. 93 del 5 giugno 1999) la Commissione aveva accertato che
la gara non si era disputata in quanto la Società Team Matera non si era presentata; e aveva ritenuto ingiustificata l’omessa
presentazione, in quanto la società interessata (che aveva affermato di avere subito un guasto all’automezzo con il quale
intendeva raggiungere la località designata per la disputa) non aveva adempiuto all’onere di dimostrare d’essersi adoperata
dopo il guasto nella ricerca di altri mezzi di trasporto idonei alla bisogna. La società Team Matera produce dinanzi a questa
Commissione d’Appello un attestato scritto datato 9.3.1999 e rilasciato dall’Ente Nazionale per le Strade, dal quale si evince
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
che, nel giorno della gara in questione, la corsia sud dell’autostrada percorsa dalla squadra della ricorrente era stata "chiusa al
traffico in tratti saltuari"; detta società ne deduce la impossibilità, per ragioni climatiche che avevano comportato tale chiusura,
di attivarsi nel reperimento di altri mezzi di locomozione e chiede quindi la revocazione dell’impugnata delibera. La
controparte A.S. Ficuzza ha presentato ampie controdeduzioni scritte. Ciò premesso rileva la C.A.F. che il ricorso, ammissibile
in rito - configurandosi nella specie l’ipotesi prevista dall’art. 28 comma 1 lett. c) C.G.S., in quanto il documento,
precedentemente richiesto dalla ricorrente, per fatto altrui le è stato rilasciato dopo la pubblicazione della decisione impugnata
ed è teoricamente influente sulla stessa - è fondato nel merito. Invero, la documentazione ulteriore - attestante la difficoltà
estrema di percorrenza autostradale - conforta la tesi della impossibilità di prosecuzione del viaggio, lecitamente intrapreso con
un veicolo privato, il cui guasto, in una con le condizioni oggettivamente proibitive del tempo e del traffico, rese impossibile il
tempestivo raggiungimento della sede dell’incontro. Mentre, da un punto di vista più squisitamente soggettivo e sportivo, non è
davvero ravvisabile nella specie un intendimento rinunciatario da parte della società ricorrente. Ritenuta, dunque, integrata con
la documentazione suppletiva la situazione di forza maggiore, deve annullarsi la delibera della Commissione Disciplinare; la
gara andrà quindi disputata nei termini peraltro già decisi dal Giudice Sportivo. Va restituita la tassa di reclamo. Per i suesposti
motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Team Matera Calcio A 5 di Matera,
annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la effettuazione della suindicata gara.
Ordina la restituzione della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 25 APRILE 1999
1 - APPELLO DELL’U.S. CAMAIORE 91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMAIORE 91/SAN MACARIO
FARNETA DEL 6.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
L’arbitro della gara tra l’U.S. S. Macario Farneta, valida per il Campionato di 2° Categoria del Comitato Regionale Toscana e
disputata il 6 dicembre 1998 a Lido di Camaiore, decideva di sospendere l’incontro al 25' del secondo tempo, in quanto, come
testualmente si legge nel referto, non si era "più sentito nelle condizioni idonee per proseguire la gara con serenità di giudizio,
e ciò a causa di atteggiamento minaccioso e aggressivo messo in atto nei suoi confronti da quasi tutti i calciatori della società
San Macario. Esaminati gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo giudicava insussistenti le ragioni poste a base della decisione
assunta dall’arbitro e pertanto disponeva la ripetizione della gara. La delibera veniva confermata dalla Commissione
Disciplinare, investita del reclamo proposto dell’U.S. Camaiore, che al momento dell’interruzione conduceva la partita sul
risultato di 2-0 e chiedeva l’attribuzione della vittoria con il punteggio conseguito sul campo. Contro la decisione della
Commissione Disciplinare l’U.S. Camaiore 91 ha proposto appello a questa C.A.F. l’appellante fornisce la propria versione
degli eventi, che a Suo giudizio legittimavano fa decisione assunta dall’arbitro, e chiede la conferma della vittoria maturata sul
campo. Il gravame non può essere accolto. È principio più volte affermato dagli organi di giustizia sportiva, in aderenza alle
norme regolamentari (art. 64 n. 2 N.O.I.F. e 7 n. 4 C.G.S.), che la decisione del Direttore di gara di non portare a termine
l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare
alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza deve trattarsi
di una situazione di pericolo "reale" e non semplicemente basata su "impressioni" del Direttore di gara. Nella fattispecie risulta
che la decisione di interrompere la gara è stata adottata dall’arbitro senza che questi versasse in stato di pericolo (si legge nel
referto che la situazione si era normalizzata, grazie anche all’intervento fattivo dei dirigenti di entrambe le società) e
soprattutto senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli
di comportamenti aggressivi, ivi compreso, in caso di mancata individuazione dei singoli il capitano della squadra. La delibera
del Giudice Sportivo prima e poi quella della Commissione Disciplinare hanno fatto puntuale applicazione dei principi sopra
ricordati, sicché non resta che ribadirne le decisioni. Dal rigetto dell’appello consegue l’incameramento della tassa versata. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Camaiore 91 di Camaiore (Lucca) ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
2 - APPELLO DEL ROTONDI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROTONDI CALCIO/VIRTUS
FOGLIANISE DEL 19.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 4.2.1999)
La Società Rotondi Calcio ha fatto pervenire a questa C.A.F. preannuncio telegrafico di reclamo avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 57 del 4 febbraio 1999) relativa alla gara
Rotondi CaIcio/Virtus Foglianise del 19.12.1998. La ricorrente non ha poi provveduto ad inviare i motivi di appello con le
modalità previste dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. per omesso invio dei motivi di appello dopo la
ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come sopra proposto dal Rotondi Calcio di Cervinara (Avellino) ed
ordina l’incameramento della relativa tassa.
3 - APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO DECISIONI IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE CORSI MASSIMILIANO IN FAVORE DELLA FERMANA CALCIO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 4.12.1998)
La Lega Professionisti Serie C, in data 28.10.1998, richiedeva alla Commissione Tesseramenti giudizio sulla posizione del
calciatore Corsi Massimiliano, avendo quest’ ultimo depositato, in data 17.9.1998, copia di accordo concluso con la società
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Fermana Calcio per la stagione 1998/99. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14/D - Riunione del
4.12.1998, dichiarava valido il tesseramento del calciatore Corsi Massimiliano con la società Fermana Calcio S.p.A. a far data
dal 19.7.1998; deferiva la società Suddetta per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il
principio di lealtà e correttezza "sia per quanto riguarda il mancato tesseramento sia per gli atti compiuti successivamente
mettendo peraltro fuori rosa il calciatore Corsi Massimiliano. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Fermana
Calcio: adduce la reclamante che nel luglio 1998 il calciatore, non avendo società con la quale allenarsi, chiese ed ottenne di
poter partecipare alla preparazione pre-campionato della Fermana, in attesa di poter trovare una sistemazione; che, finita quella
preparazione, il Corsi chiese di stipulare un contratto al minimo di stipendio, che fu in effetti sottoscritto, privo di data e di
decorrenza, in data 18.8.1998; che il calciatore dichiarava di essere svincolato, quando in effetti era ancora legato alla U.S.
Vigor Senigallia; che nella prima decade del mese di settembre 1998 veniva comunicato informalmente al calciatore che non si
poteva dar seguito al contratto per tale impedimento; che a quel punto il Corsi s’era servito della fotocopia dell’atto sottoscritto
senza data, apponendovi falsamente quella del 19.7.1998, e depositandolo presso la Lega Professionisti Serie C. Osserva la
C.A.F. che come è stato già rilevato in primo grado fu nella specie la società Fermana Calcio a non dare piena attuazione
all’accordo, omettendone il deposito nei termini e nelle forme previsti dall’art. 113 delle N.O.I.F., trattandosi di passaggio di
calciatore da una società dilettantistica ad un’altra professionistica, e che peraltro il comportamento tenuto da quella società
(ammissione dell’atleta agli allenamenti, corresponsione degli emolumenti utilizzazione dello stesso in numerosi incontri nella
fase di precampionato) testimonia e sulla non precarietà dell’intesa e sulla data del relativo atto, che appare essere
verosimilmente quella che figura sulla copia depositata dal calciatore nel rituale termine di gg. 60 (Accordo Collettivo art. 3).
L’accordo è quindi valido ed ha l’indicata decorrenza. L’impugnata decisione, in tali sensi motivata, appare pertanto
incensurabile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli
Piceno) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
4 - APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETA/SQUINZANO
DEL 17.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)
Il 17.1.1999 si disputavo a Castellaneta l’incontro tra la società locale e l’U.S. Squinzano valido per il Campionato di
Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, che si concludeva con il risultato di 0-0. Dall’esame degli atti ufficiali, il Giudice
Sportivo rilevava che l’U.S. Squinzano non aveva utilizzato dal 47' del secondo tempo e fino al termine della gara, così come
prescritto, almeno due calciatori nati dopo l’1.1.1979 e uno nato dopo l’1.1.1980 (infatti si leggeva nel rapporto dell’arbitro che
al 47' del secondo tempo lo Squinzano aveva sostituito il n. 10 Valzano Giovanni (J) con il n. 16 Macchia Antonio).
Conseguentemente il Giudice Sportivo infliggeva alla società Squinzano la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2. Contro tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio 1999, l’U.S. Squinzano proponeva
ricorso alla Commissione Disciplinare premesso che al 47' minuto del secondo tempo non era uscito dal campo il calciatore
Valzano Giovanni, il quale era distinto con il n. 11, bensì De Loco Damiano individuato con il n. 10, la società ricorrente
chiedeva l’omologazione del risultato acquisito sul campo. La Commissione Disciplinare, assunte le dichiarazioni dell’arbitro
e dei due assistenti, accoglieva il reclamo annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 0-0.
Avverso questa delibera l’A.S. Castellaneta ha avanzato appello a questo Collegio Assume l’appellante che la decisione della
Commissione Disciplinare sarebbe stata adottata in aperta e palese violazione di legge, per avere disatteso le risultanze dei
documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro), dando ingresso a inammissibili valutazioni soggettive e personali in contrasto con le
risultanze documentali; in ogni caso si aggiunge, di fronte a rapporti contrastanti doveva considerarsi prevalente quello
dell’arbitro rispetto all’altro dell’assistente. L’appellante conclude per l’annullamento della delibera, con conseguente
assegnazione in suo favore della vittoria "a tavolino" per la gara in questione. Rileva il Collegio che l’appello non può trovare
accoglimento in quanto la delibera assunta dalla Commissione Disciplinare, fondata sull’accurata disamina del materiale
probatorio acquisito, appare correttamente motivata. In sostanza, è risultato per certo che nel corso dell’identificazione dei
calciatori dall’U.S. Squinzano che dovevano prendere parte alla gara, effettuata dai due assistenti, ci si avvide che il n. 10
corrispondeva a quello del calciatore De Loco Damiano e il n. 11 a quello del Valzano Giovanni, mentre nell’elenco di gara i
nomi, con i relativi numeri, erano stati invertiti; per rimediare all’errore l'inversione dei numeri fu segnalata nella distinta con
delle "freccette". Sul punto le dichiarazioni rese dai due assistenti sono concordi e convincenti; il calciatore dello Squinzano
sceso in campo con il n. 10 era stato De Loco Damiano, mentre Valzano Giovanni si identificava con il n. 11. Né può parlarsi
di "prevalenza" da accordare al rapporto dell’arbitro rispetto a quello dei guardalinee, secondo quanto stabilisce l’art. 25 n. 1
C.G.S.. A ben vedere tra gli atti degli ufficiali di gara non sussiste contrasto, in quanto l’arbitro ha sempre confermato che la
sostituzione al 47' del secondo tempo avvenne con l’uscita dal campo del calciatore n. 10 dello Squinzano, sostituito dal n. 16,
ma ha altresì precisato di ricordare e avere appuntato solo i numeri degli atleti e non già i loro nomi, al contrario invece di
quanto rimasto impresso nel ricordo dei due assistenti che avevano proceduto alle formalità di identificazione e rilevato in quel
contesto l’errore commesso nella compilazione dell’elenco. In conclusione, la sostituzione operata dell’U.S. Squinzano al 47'
del secondo tempo non ha fatto venire meno la presenza in campo di giovani atleti nel numero prescritto, sicché la gara ha
avuto regolare svolgimento e deve quindi confermarsene il risultato acquisito. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento
della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Castellaneta di Castellaneta
(Taranto) e dispone l’incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DEL SIG. FRAGASSO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO
AL 30.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 88 del 26.2.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Il Giudice Sportivo presso fa Divisione Interregionale ha inibito il Sig. Fragasso Antonio, dirigente addetto agli Ufficiali di
gara fino al 30 aprile 1999 per essersi reso responsabile di comportamenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti del
Commissario di campo e degli Ufficiali di gara in occasione dell’incontro Civitavecchia/Latina, valevole per i quarti di finale
della Coppa Italia, disputata il 27 gennaio 1999. In particolare, il Fragasso, benché più volte invitato dal Commissario di
campo, si era rifiutato di prendere posto in panchina, profferendo al suo indirizzo espressioni offensive e minacciose. Durante
l’intervallo si era recato nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, ai quali rivolgeva ingiurie e minacce, per cui l’arbitro gli
notificava l’espulsione; uscito dallo spogliatoio continuava nel suo comportamento minaccioso nei confronti del Commissario
di campo. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, adita dal Fragasso, rigettava il suo reclamo con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 in data 26 febbraio 1999. Avverso tale provvedimento il Fragasso proponeva ricorso a
questa Commissione d’Appello Federale, chiedendo la riduzione dell’inibizione inflittagli, sostenendo di essere stato fatto
oggetto di offesa da parte del Commissario di campo e del Direttore di gara, tanto da essere stato costretto a sporgere denunzia
all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Insisteva affinché venisse richiesto l’esito di tale denuncia. Ciò premesso, si osserva che,
come ha esattamente motivato la Commissione Disciplinare, nessun rilievo può assumere in questa sede l’esito degli eventuali
accertamenti dell’Ufficio Indagini, essendo precluso a questi giudici esaminare la fondatezza o l’infondatezza della denuncia.
Nel merito, si rileva che la contenuta sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo non è suscettibile di una riduzione,
essendosi il Fragasso reso responsabile di reiterati episodi antisportivi, in particolare di gravi espressioni oltraggiose e
minacciose, tenendo un comportamento non tollerabile da parte di un dirigente di una società sportiva, il quale dovrebbe,
invece, dare esempio di lealtà e sportività. Il reclamo va, di conseguenza, respinto e la tassa va incamerata. Per i suesposti
motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Fragasso Antonio ed ordina incamerarsi la tassa versata.
6 - APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
ANGRI/TORRIONE DEL 10.1.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 4.3.1999)
Il giorno 10 gennaio 1999 si disputava ad Angri la gara valevole per il Campionato Regionale Allievi tra l’A.S. Angri e l’A.C.
Torrione, conclusasi con il punteggio di 5-2 a favore della società locale. Contro il risultato proponeva reclamo l’A.C. Torrione
contestando la regolarità della gara per gli incidenti che si erano verificati e chiedendo che a carico dell’A.S. Angri venisse
applicata la punizione sportiva di perdita dell’incontro. Il Giudice Sportivo di 1° grado presso il Comitato Regionale Campania
del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dichiarata la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo,
infliggeva sanzioni pecuniarie ad entrambe le società e provvedimenti di inibizione e squalifica a vari tesserati. L’A.C.
Torrione proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado e questi lo accoglieva infliggendo all’A.S. Angri la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro tale decisione l’A.S. Angri ha avanzato appello a questa C.A.F.
chiedendo la conferma del risultato acquisito sul campo. Resiste l’A.C. Torrione, deducendo eccezioni preliminari di
inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito la conferma della delibera impugnata. Rileva la C.A.F. are le eccezioni
della società resistente sono prive di fondamento. L’appello dell’A.S. Angri infatti, è stato ritualmente introdotto con l’invio
alla contro parte della dichiarazione di reclamo (analoga, come prescrive l’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., anche se non identica)
inoltrata all’organo competente con la richiesta di copia dei documenti ufficiali; l’appello è stato poi altrettanto ritualmente
coltivato con la trasmissione nei termini di specifici motivi di reclamo, del pari rimessi alla controparte. Nel merito il gravame
è fondato. Per una corretta valutazione di quanto accaduto nel corso della partita non può che farsi riferimento agli atti ufficiali,
fonte privilegiata di prova per preciso dettato regolamentare (art. 25 C.G.S.). Ebbene, tanto il rapporto dell’arbitro che il
supplemento costituito dalla dichiarazione rilasciata al Giudice Sportivo di 2° Grado, smentiscono l’assunto della delibera
impugnata secondo cui si sarebbero verificati fatti di tale gravità da influire decisamente sul regolare svolgimento della gara. In
verità l’arbitro ha puntualmente riferito sugli incidenti avvenuti, che comportarono anche per due volte nel corso del secondo
tempo la temporanea sospensione della partita, senza peraltro comprometterne lo svolgimento; c’è, anzi, da aggiungere che
l’arbitro ha attribuito la fonte degli incidenti alle provocazioni poste in essere da tesserati e dirigenti dall’A.C. Torrione. La
delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, erroneamente basata sulle dichiarazioni rese, in contrasto con i documenti ufficiali,
dal presidente e dall’allenatore della società Torrione (tra l’altro quest'ultimo era stato oggetto di provvedimento di inibizione
fino al 30 aprile per ingiurie ripetute e gravi nei confronti del Direttore di gara!) va pertanto revocata, con il ripristino della
decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado. La tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello
come innanzi proposto dall’A.S. Angri di Angri (Salerno) così decide: - in parziale accoglimento, annulla l’impugnata delibera
nella parte che infliggeva alla società appellante la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara; lo dichiara
inammissibile, ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla società
medesima; ordina la restituzione della tassa versata.
7 - APPELLO DELLO SPORTING CLUB LEON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO
SIRIGNANO/SPORTING CLUB LEON DEL 19.12.1998
(Delibare della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 63 del 25.2.1999)
L’arbitro della gara del Campionato Campano di 3' Categoria Atletico Siringano/Sporting Club Leon riferiva che al 32° del 2°
tempo, a seguito della segnatura di una rete ad opera di un calciatore della squadra dell’Atletico Sirignano, tutti i calciatori
della squadra avversaria lo circondavano e gli davano pugni nello stomaco e lo offendevano con parole volgari; egli riusciva a
riconoscere tra i più facinorosi i calciatori Colucci Giovanni, Terracciano Giovanni e Rega Antonio, i quali lo colpivano con
maggiore violenza e gli procuravano la fuoriuscita di sangue dal naso. Egli notava, inoltre l’accorrere del calciatore Colucci
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Giuseppe, espulso poco prima, che gli allungava un calcio nello stomaco e continuava a colpirlo con calci, mentre era
inginocchiato in terra per il dolore. A quel punto aveva sospeso la gara, non essendo più in condizioni di dirigerla; riferisce
ancora che al momento di lasciare l’impianto sportivo si accorgeva che gli avevano rotto il faro sinistro dell’auto, parcheggiata
all’interno dell’impianto sportivo stesso. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Avellino, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 19 in data 8 gennaio 1999, infliggeva alla società Leon Sirignano la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-2 e squalificava i calciatori Colucci Giovanni, Colucci Nicola, Rega Antonio e
Terracciano Giovanni fino al 9.12.2003 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della F.I.G.C.. La Società Sporting Club Leon ricorreva alla competente Commissione Disciplinare, negando che si
fossero verificati gli incidenti descritti dal Direttore di gara e chiedendo che venisse officiato l’Ufficio Indagini per
l’accertamento di quanto era realmente accaduto. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63
in data 25 febbraio 1999, respingeva il reclamo, motivando che le affermazioni della società reclamante non trovavano alcun
concreto riscontro negli atti ufficiali ed erano anzi smentite dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto che venivano
integralmente confermati dall’arbitro in sede di audizione dinanzi la Commissione Disciplinare. La Società Sporting Club
Leon si appellava a questa Commissione d’Appello Federale e reiterava le motivazioni già esposte in primo grado.
Preliminarmente si osserva che il reclamo è inammissibile per quanto concerne la punizione sportiva della perdita della gara,
non essendo stata contestualmente inviata conia del reclamo medesimo alla società controparte, così come disposto dell’art. 23
n. 5 C.G.S.. L’appellata decisione, poi, per quanto riguarda le sanzioni nei confronti dei suddetti calciatori non merita censura.
La società riconosce che il giudizio va emesso in base agli atti ufficiali, tuttavia sollecita l’intervento dell’Ufficio Indagini per
accertare l’accampata inesistenza di atti di violenza da parte dei suoi calciatori. Tale richiesta è inaccoglibile. La decisione
impugnata si è uniformata alla costante e pluriennale giurisprudenza di questa Commissione d’Appello, rilevando esattamente
che gli atti ufficiali hanno valore di prova assoluta e privilegiata, la cui contestabilità è resa eccezionalmente possibile soltanto
in caso di ambiguità, incompletezza e contradditorietà che potrebbe far sorgere qualche dubbio sull’attendibilità del loro
contenuto. Non può, quindi, essere invocato l’intervento dell’Ufficio Indagini allorché non vengono fomiti elementi tali da
giustificarlo. Nel caso in esame, la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale e nel supplemento è univoca
convincente e priva di contradditorietà, e non può, quindi, essere disattesa sulla base delle affermazioni della società
reclamante, le quali devono ritenersi delle mere tesi difensive. L’appello deve pertanto, essere respinto. Per i suesposti motivi
la C.A.F., sull’appello come in epigrafe proposto dallo Sporting Club Leon di Sirignano (Avellino), così decide: - lo dichiara
inammissibile, ai sensi dall’art. 23 n. 5 C.G.S.. per la parte inerente la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata
gara; - lo respinge nel resto; dispone l’incameramento della tassa versata.
8 -APPELLO DELLA POL. TECCHIENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE
ALLIEVI VEROL/ITECCHIENA DEL 13.12.1998
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 31 del 4.3.1999)
La Polisportiva Tecchiena ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 31 del 4 marzo 1999, con la
quale sono state confermate le sanzioni delle inibizioni inflitte dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 22 del 17 febbraio 1999) ai
dirigenti Pantano Gianfranco, fino al 17.12.2000, e Zera Giuseppe, fino al 17.12.2001, nonché dell'ammenda di L. 150.000 alla
società. La ricorrente sostiene l’eccessiva gravità di dette sanzioni inflitte in relazione ai fatti avvenuti al termine della gara
Veroli/Tecchiena del Campionato Allievi Regionali, svoltasi il 13.12.1998. Ritiene al contrario questa Commissione che
l’obiettiva entità degli episodi riferiti dall’arbitro - e non contestati dalla ricorrente - in particolare nella relazione allegata al
referto di gara, non consente di accogliere l’istanza di una congura riduzione delle sanzioni inflitte. Si è trattato, infatti, di un
susseguirsi di intemperanze verbali e minacce, nonché di un tentativo di schiaffeggiare l’arbitro, da parte del massaggiatore
Zera, culminato poi al termine della gara con un grave gesto irriguardoso, sputo in pieno volto, sempre da parte dello Zera, in
concorso con il dirigente Pantano, che tratteneva l’arbitro per un braccio impedendogli il rientro nello spogliatoio.
Quest’ultimo poi, allorché l’arbitro, divincolatosi, cercava di raggiungere lo spogliatoio, gli gettava dell’acqua addosso con una
bottiglietta. Per quanto concerne, infine, la sanzione pecuniaria inflitta alla società, la stessa non è impugnabile dinanzi alla
C.A.F., a norma dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per cui il reclamo nella parte che la concerne é inammissibile.Per i suesposti
motivi la C.A.F., decidendo sull’appello come sopra proposto dalla Pol. Tecchiena di Tecchiena (Frosinone) così provvede. lo respinge per la parte inerente le sanzioni delle inibizioni inflitte ai dirigenti, Sigg.ri Pantano Gianfranco e Zera Giuseppe,
rispettivamente fino al 17.12.2000 e al 17.1 2.2001; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la
parte concernente la sanzione dell’ammenda alta società; ordina l’incameramento della relativa tassa.
9- APPELLO DELL’A.S. CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANA/VIRTUS MARTANO
DEL 7.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 dell’11.3.1999)
All’esito della gara Castellana/Martano disputata il 7.2.1999 nell’ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale
Puglia e terminata con il punteggio di 3 a 1, l’A.S. Castellana preponeva rituale reclamo adducendo che nell’occasione la
squadra avversaria aveva sostituito un proprio calciatore con altro non identificato, che indossava la maglia n.41 quando nella
relativa distinta figuravano calciatori contrassegnati coi numeri da uno a sedici. La competente Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n.33 dell’11 marzo 1999, respingeva il reclamo e infliggeva alla società U.S.C. Martano
l’ammenda di lire 300.000 per la mancata indicazione in distinta del numero di maglia 41 .Avverso tale decisione ha proposto
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
appello l’A.S. Castellana reiterando la propria richiesta di aggiudicazione della gara a tavolino. Il gravame non ha fondamento.
Ed invero risulta agli atti, per espressa dichiarazione chiarificatrice dell’arbitro, che alla gara prese parte con la maglia
contrassegnata col numero 41, il calciatore Giurgala Fabio, indicato in distinta col n.14, regolarmente identificato dal Direttore
di gara prima dell’incontro. Nell’impugnato provvedimento ben si evidenzia come nessuna norma federale sanzioni la non
conformità della numerazione dei calciatori con la perdita della partita e come tale infrazione possa essere punita al più con
una semplice ammenda. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Castellana di Castellana Grotte (Bari ) e dispone incamerarsi la relativa
tassa.
10 - APPELLO DEL CALCIATORE LEROSE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile
e Scolastica Com. Uff. n. 29 del 3.3.1999)
L’atto di appello del Sig. Lerose Giuseppe per il titolo in epigrafe, in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio
minore, Lerose Stefano, è stato presentato e sottoscritto dall’avvocato Francioso Salvatore, sulla base di una delega alla difesa
dinanzi a questa C.A.F. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione va dichiarato inammissibile il reclamo non
sottoscritto direttamente dall’interessato; è fatta salva l’ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con
atto notarile; mentre è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites". Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dall’art. 23 n. 1 e 5 C.G.S., perché sottoscritto da persona non leggittimata, l’appello come innanzi
proposto dal calciatore Lerose Stefano. Ordina l’incameramento della tassa versata.
11 - APPELLO DELLA S.P. INTER VOMERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO
REGIONALE ALLIEVI NUOVA POL. MARANO/INTER VOMERO DEL 17.2.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 18.3.1999)
Con reclamo presentato presso questa Commissione d’Appello Federale contro la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che ebbe a respingere il suo reclamo
(Coni. Uff. n. 37 del 18 marzo 1999), la S.P. Inter Vomero lamenta l’irregolare tesseramento dei calciatori Vincenzo Manco,
Antonio Vitale e Mario Volpe che avrebbero partecipato alla gara Nuova Pol. Marano/Inter Vomero del 17.2.1999 del
Campionato Regionale Allievi sulla scorta di documenti attestanti il tesseramento per la Pol. Marana ritenuti non regolari. Il
Direttore di gara, infatti, si afferma nel reclamo, avrebbe effettuato il riconoscimento dei citati calciatori "con i tessermi del
settore giovanile scolastico con difformità di numero rispetto alle gare di andata". Il Giudice Sportivo di 2° Grado ha espletato
accertamenti istruttori presso gli uffici competenti in materia di tesseramento verificando che i calciatori di cui è causa
risultano regolarmente tesserati per la Nuova Pol. Marana. Risulta, inoltre a monte di ogni altra considerazione, che i calciatori
sono stati comunque oggetto di identificazione da parte dell’arbitro, così come prescritto dell’art. 71 N.O.I.F. Infine, secondo,
la costante giurisprudenza di questa Commissione, le irregolarità formali o sostanziali dell’identificazione fatta dall’arbitro, se
pur sussistenti, possono avere solo conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara se alla irregolare
identificazione non si accompagnino l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona: e cioè della partecipazione alla
gara di un calciatore diverso da quello irregolarmente identificato, caso che in concreto come si è visto non si è verificato.
Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.P. Inter Vomero di Napoli e dispone
incamerarsi la tassa versata.
12 - APPELLO DEL G.S. RINASCITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE
ALLIEVI RINASCITA/BARRESE ESTER DEL 14.2.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n, 37 del 18.3.1999)
La Società Barrese Ester proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in relazione alla gara del Campionato Allievi Regionali,Girone F,
Rinascita/Barrese Ester disputata il 14.2.1999 e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa. Rilevava la reclamante
che nella distinta di gara relativa alla società G.S. Rinascita era indicato al numero 16 il calciatore Acampora Pasquale, nato il
15.12.1984, senza che a fianco di tale nominativo fosse segnato alcun documento di identificazione. Sosteneva quindi la
reclamante che, nella specie, non era possibile l’identificazione del calciatore che aveva preso parte alla gara. neppure, come
dispone l’art.71 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in sede di giudizio, non essendo stato presentato al Direttore
di gara nemmeno il documento d’identificazione. Chiedeva, pertanto, la reclamante che alla società avversaria venisse irrogata
la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione, in quanto alla stessa la società avversaria aveva fatto partecipare
un calciatore non identificato, né identificabile. Il Giudice Sportivo di 2° Grado faceva propria la tesi della reclamante e, in
accoglimento di tale lesi, ancorché il Direttore di Gara, chiamato a chiarimenti, aveva rilevato che la mancata indicazione nella
distinta di gara del documento,con il quale aveva proceduto alla identificazione del calciatore Acampora era dovuta a semplice
svista, infliggeva al G.S. Rinascita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n, 37 del 18
marzo 1999). Propone appello il G.S. Rinascita che deduce l’erroneità della decisione e allega copia fotostatica del cartellino
del calciatore Acampora. Il Direttore di gara ha affermato che la mancata indicazione della tessera di riconoscimento è dovuta
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solo ad errore, non rilevato, per mera svista. La gara non é stata certamente falsata da cale errore. La C.A.F. ritiene, pertanto,
che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado debba essere riformata e, per l’effetto debba essere ripristinato il risultato
conseguito sul campo nella gara in contestazione. La tassa di reclamo di conseguenza, deve essere restituita all’appellante. Per
i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Rinascita di Torre del Greco (Napoli),
annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1- 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione
della relativa tassa.
13- APPELLO DELL’A.S. NORCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VALTOPINA/NORCIA
DEL 9.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 38 dell’11.3.1999)
La gara del Campionato di 2° Categoria, Girone "C", organizzato dal Comitato Regionale Umbria, Valtopina/Norcia che
doveva disputarsi, secondo quanto stabilito da detto Comitato, il 9.1,1999, non ebbe luogo perché la squadra della società
ospitante non si presentava in campo, Il Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo, rilevata la mancata presentazione della
squadra dall’U.S. Valtopina, infliggeva a detta società la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio
di 0-2, in applicazione dell’art. 53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell’art. 7 del Codice di Giustizia
Sportiva. All’U.S. Valtopina veniva irrogata anche la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e un’ammenda di L.
200.000 per prima rinuncia (Com. Uff. n. 31 del 21 gennaio 1999). La competente Commissione Disciplinare, adita dell’U.S.
Valtopina, disponeva invece, in riforma della decisione del primo giudice, la ripetizione della gara in contestazione. Era
accaduto che l’U.S. Valtopina con nota in data 24.11.1998 (in atti), aveva fatto presente che il campo di gioco sul quale
disputava tutte le gare interne era indisponibile, per i noti eventi sismici, e che il campo concessogli dal Comune di Foligno era
disponibile solo per la domenica pomeriggio, in quanto il sabato detto campo era occupeto dalla Polisportiva Virtus Foligno. Il
Comitato Regionale Umbria ha anticipato la gara in contestazione a sabato 9.11.1999, per mero errore, non avendo tenuto
presente la comunicazione dell’U.S. Valtopina nel punto in cui faceva presente che non poteva disporre del terreno di gioco il
sabato, ma solo la domenica pomeriggio. La Commissione Disciplinare, nel disporre la ripetizione della gara, ha affermato che
l’U.S. Valtopina non era responsabile per la mancata disputa della gara. Propone appello l’A.S. Norcia Calcio, sostenendo
come unico motivo, l’irrilevanza dell’errore commesso dal Comitato Regionale, non idoneo ad esonerare la responsabilità
dall’U.S. Valtopina che avrebbe dovuto attenersi alla comunicazione dell’anticipazione, in quanto nessuna variazione di
correzione era stata pubblicata su un comunicato ufficiale. L’appello non può essere accolto. E evidente che non può farsi
carico all’U.S. Valtopina un errore commesso dal Comitato Regionale Umbria. La pretesa dell’appellante, secondo cui la
società avversaria avrebbe dovuto comunque rispettare la comunicazione contenuta nel comunicato ufficiale (e presentarsi su
un terreno di gioco che era già impegnato da altra gara, pena la perdita della gara, è, a tacer d’altro, una raffigurazione della
responsabilità per la mancata disputa di una gara che non ha fondamento in alcuna disposizione regolamentare. Deve, pertanto,
confermarsi la delibera della Commissione Disciplinare che ha disposto la ripetizione della gara. La reiezione dell’appello
comporta che la tassa di reclamo versata dall’appellante debba essere incamerata. Per i suesposti motivi a C.A.F. respinge
l’appello come in epigrafe proposto dell’A.S. Norcia di Norcia (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa versata.
14 - APPELLO DELLA SOCIETA' FLAMINIA CALCIO A S AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLAMINIA
CALCIO A 5/CIRCOLO IL CAMPETTO DEL 23.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 31 del 18.3.1999)
L’arbitro della gara Flaminia Calcio a 5/Circolo il Campetto, in programma il 23.1.1999 nell’ambito del Campionato
Regionale Calcio a Cinque del Comitato Regionale Emilia-Romagna, riferiva nel proprio rapporto che la partita non aveva
potuto aver luogo per l’indisponibilità della struttura destinata ad ospitarla. Il competente Giudice Sportivo, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n.27 del 18 febbraio 1999, disponeva la ripetizione della gara. Avverso tale decisione proponeva
reclamo la società Circolo Il Campetto di Scandiano, e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale EmiliaRomagna nell’accoglierlo, infliggeva alla società Flaminia Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n.31 del 18 marzo 1999). Appella la società Flaminia Calcio a 5, invocando il ripristino della
delibera del Giudice Sportivo stante l’inammissibilità del reclamo 1.3.1999 del Circolo Il Campetto dinanzi la Commissione
Disciplinare. Il gravame è fondato. Ed invero, nell’adire la Commissione Disciplinare, la società Circolo il Campetto di
Scandiano ometteva l’invio contestuale della copia del reclamo alla controparte, che era così esclusa dal giudizio. A norma
dall’art. 27 n.5 la C.A.F. avendo rilevato tale motivo di inammissibilità, ritiene di dovere annullare la decisione impugnata
senza rinvio, così ripristinando la delibera di prima istanza. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come
innanzi proposto dall’A.S. Flaminia Calcio a 5 di Rimini, annulla senza rinvio, ai sensi dall’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata
delibera, per inammissibilità del reclamo 1.3.1999 del Circolo Il Campetto dinanzi alla Commissione Disciplinare,
ripristinando la delibera del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della
relativa tassa.
15 - APPELLO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE
GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FACCHETTI LUCA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 1801C del 14.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, sulla base del rapporto arbitrale della gara Alessandria/Borgosesia
del 28.3.1999, ha inflitto al calciatore Luca Facchetti dell’Alessandria Calcio la squalifica per due gare effettive per atto di
violenza a gioco fermo, in quanto, secondo il rapporto del Direttore di gara, il calciatore ha colpito un avversario, a gioco
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fermo, infilandogli l’indice della mano nell’occhio sinistro (Coni. Uff. n. 174/C del 31 marzo 1999). La competente
Commissione Disciplinare adita dell’U.S. Alessandria, ha rigettato il reclamo (Com. Uff. n. 1801C del 14 aprile 1999). L’U.S.
Alessandria Calcio ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale contro la deliberazione della Commissione
Disciplinare. La società appellante contesta la credibilità ed attendibilità della ricostruzione riportata dal rapporto arbitrale.
alimentata esclusivamente dalle dichiarazioni del guardalinee che secondo la tesi della società ricorrente, non avrebbe
correttamente ricostruito l’episodio, anche per la posizione in campo che gli impediva una visione ravvicinata e "frontale" del
fatto. Le acquisizioni processuali da parte dei Giudici di secondo grado, e precisamente il supplemento di rapporto richiesto al
guardalinee chiamato in causa, confermano totalmente la ricostruzione dell’episodio descritta dal rapporto arbitrale e, pertanto,
esaminati gli atti di causa e i motivi di appello presentati dinanzi questa Commissione, si rileva che non sussistono motivi
fondati per porre in dubbio gli atti ufficiali, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata. Alla luce di quanto sopra,
la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare appare del tutto adeguata. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’U.S. Alessandria Calcio di Alessandria ed ordina
l’incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 22 APRILE 1999
1 - APPELLO DELL’A.C. MEPERCARONNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEPERCARONNO/EAGLES
CARONNO VARESINO DEL 17.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Varese rilevava dai documenti ufficiali che la gara del Campionato di 3°
Categoria Mepercaronno/Eagles, fissata per il 17 gennaio 1999, non si era disputata in quanto la squadra dall’A.C.
Mepercaronno non si era presentata in campo; conseguentemente con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 21 gennaio
1999 infliggeva all’A.C. Mepercaronno la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre la
penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di L. 200.000. Con atto del 27 gennaio 1999 il Presidente del Comitato
Regionale Lombardia, avvalendosi del potere concesso dall’art. 35 n. 5 C.G.S., richiamava gli atti del giudizio di primo grado,
ne dichiarava la nullità per il mancato esame da parte del Giudice Sportivo del reclamo tempestivamente inoltrato dell’A.C.
Mepercaronno e quindi investiva del procedimento la Commissione Disciplinare. Quest’organo, disatteso il reclamo della
società Mepercaronno, che a giustificazione della mancata disputa della gara invocava causa di forza maggiore, costituita dalla
indisponibilità del campo sportivo (di proprietà comunale) per lavori di manutenzione, confermava integralmente le sanzioni
che erano state inflitte dal Giudice Sportivo. Contro la delibera della Commissione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 30
del 18 febbraio 1999, ha proposto tempestivo appello la società punita, ribadendo la versione dei fatti già illustrata in prime
cure e chiedendo la ripetizione della gara. Il reclamo è inammissibile. L’art. 55 n. 2 N.O.I.F. dispone che "la declatoria della
sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in
seconda e ultima istanza". Ne consegue che in questo caso non è consentito l’appello alla C.A.F.. La declatoria di
inammissibilità del gravame preclude l’esame del merito e comporta l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., l’appello come innanzi proposto dell’A.C. Mepercaronno di
Caronno Pertusella (Varese) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DELL’A.S. BESSUDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SPORTING 90
OTTAVA/BESSUDE DEL 31.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 4.3.1999)
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 35 punto 5 C.G.S., annullava il
provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Sassari, di cui al Com. Uff. n. 21 del 4 febbraio 1999,
che disponeva il recupero per il 24.2.1999 dell’incontro di Campionato di 3° Categoria Sporting 90 Ottava/Bessude, non
disputato il 31.1.1999 per impraticabilità del campo, e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare competente.
Quest’ultima, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 4 marzo 1999, nel rilevare che dal referto arbitrale risultava che
la squadra del Bessude non si era presentata in campo nel termine regolamentare, che il campo era praticabile per la gara e che
la società stessa nulla aveva dedotto in ordine alla mancata presentazione, né aveva invocato alcuna causa di forza maggiore, la
riteneva rinunciataria, infliggendole le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 e della penalizzazione di un
punto in classifica. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Bessude, adducendo che nell’occasione non
s’era presentata a causa della non percorribilità della strada SS 131 bis, chiusa per la consistente nevicata verificatasi nella
zona. Osserva la C.A.F. che il reclamo è inammissibile, giacché invoca la declatoria della causa di forza maggiore, che, a
norma dall’art. 55 n. 2 N.O.I.F, compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e
ultima istanza. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F, l’appello come sopra proposto
dall’A.S. Bessude di Bessude (Sassari) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
3 - APPELLO DELL’U.S CALCIO MONASTIR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIRIO
VILLASPECIOSA/CALCIO MONASTIR DEL 17.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 30 del 25.2.1999)
Con atto in data 10.3.1999 l’U.S. Calcio Monastir ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al Com. Uff. n. 30 del 25 febbraio 1999, con la quale veniva
rigettato il proprio reclamo contro i provvedimenti adottati dal competente Giudice Sportivo in relazione alla gara Sirio
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Villaspeciosa/Calcio Monastir del 17.1.1999, valevole per il Campionato di 3a Categoria, riportati sul Com. uff. n. 18 del 21
gennaio 1999. Detto Giudice, sulla scorta del referto di gara, a seguito dei ripetuti atti di violenza di cui venne fatto oggetto
l’arbitro, tanto da indurlo a sospendere la gara al 40° del primo tempo, ebbe a infliggere alla società ora appellante le sanzioni
della punizione sportiva di perdita della gara per 0-2, dell’ammenda di L. 100.000 nonché della inibizione e della squalifica di
dirigenti e calciatori diversi. Chiede in questa sede la società una revisione delle sanzioni sulla base di una più approfondita
riconsiderazione dei fatti accaduti. L’appello è inammissibile perché tardivo. Ed invero, l’atto di impugnazione dinanzi questa
Commissione risulta inoltrato il 10.3.1999 e quindi oltre il termine stabilito dell'art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S., di 7 giorni
dalla data di pubblicazione (25.2.1999) da parte del Comitato Regionale del comunicato ufficiale riportante la decisione da
impugnare, termine perentorio a norma dall’art. 23 comma 12 C.G.S.. Per i suesposti motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come in epigrafe proposto dell’U.S. Calcio Monastir di Monastir
(Cagliari) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELLA POL. LEPORANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL
CALCIATORE MORRONE ANTONIO FINO AL 28.2.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 11.3.1999)
La Pol. Leporano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 33 dell’11 marzo 1999, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato
medesimo, relativamente al calciatore Morrone Antonio, squalificato fino al 28.2.2001 per aggressione e minacce all’arbitro
due giorni dopo la disputa della gara Pulsano/Leporano del 31.1.1999. La ricorrente contesta il fatto così come riferito
dall’arbitro Sig. Gigante Mario, in quanto il calciatore Morrone avrebbe "con tono scherzoso" compiuto l’atto di toccare con
una mano la guancia del Direttore di gara, "senza pensare che questo suo gesto potesse essere interpretato come aggressione".
Conclude, peraltro, con una richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Ritiene questa Commissione che la decisione della
Commissione Disciplinare debba essere confermata non potendosi accogliere la tesi della ricorrente che appare una mera
allegazione difensiva a fronte di quanto dettagliatamente rappresentato dall’arbitro nel suo esposto al Presidente del Comitato
Provinciale F.I.G.C. di Taranto, trasmesso poi al Presidente del Comitato Regionale. Non v’è dubbio, infatti, che il Morrone
abbia aggredito l’arbitro - colpendolo con un violento schiaffo - proprio a causa della sua direzione della gara
Pulsano/Leporano del 31.1.1999, vale a dire due giorni prima dell’episodio in esame, come chiaramente risulta dalle fasi
pronunciate dal calciatore che, nella sostanza, lamentava di essere stato ammonito, a suo parere ingiustamente. Il fatto che
l’aggressione sia avvenuta a distanza di due giorni dalla partita, non attenua, ma, al contrario, aggrava la responsabilità del
Morrone che ha agito a freddo senza la concitazione propria della gara ancora in corso o appena ultimata. La sanzione appare
quindi congrua in relazione alla obiettiva gravità del fatto e non è quindi suscettibile di riduzione alcuna. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Leporano di Leporano (Taranto) ed ordina l’incameramento della
tassa versata.
5 - APPELLO DELL’A.S. PROMOSPORT COLONNELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PROMOSPORT
COLONNELLA/SUPERGA 63 DEL 21.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 30 dell’11.3.1999)
L’A.S. Promosport Colonnella proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale EmiliaRomagna avverso il risultato della gara Promosport Colonnella/Superga 63 disputata per il Campionato di 3a Categoria il
21.2.1999 e terminata con il punteggio di 1-1. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato i calciatori
Cordella Thomas e Magi Venanzio in posizione irregolare, in quanto questi non avevano ancora scontato squalifiche da cui
erano stati colpiti in occasione della partecipazione a gare della Coppa Città di Rimini. Chiedeva, pertanto, la reclamante la
vittoria a tavolino, in applicazione dall’art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare,
con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 30 dell’11 marzo 1999, respingeva il reclamo, confermando il risultato
conseguito sul campo nella gara in contestazione, ai sensi dell’art. 9, comma 9/1), del Codice di Giustizia Sportiva. Appella
l’A.S. Promosport Colonnella deducendo l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. L’appello è infondato.
Come questa C.A.F ha avuto modo di affermare più volte il sistema sanzionatorio relativo alle gare di Coppa, secondo un
principio desumibile in mancanza di una regolamentazione autonoma dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce un
sistema chiuso. Le sanzioni conseguite in dette manifestazioni si scontano solo nell’ambito di queste così come le sanzioni
conseguite in altre competizioni non possono essere scontate nelle gare di Coppa. La decisione della Commissione Disciplinare
che si adegua a questa costante giurisprudenza è pertanto immune dalle censure proposte dalla società appellante. Di
conseguenza, il reclamo va respinto. La tassa di reclamo, deve, pertanto, essere incamerata. Per questi motivi, la C.A.F
respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Promosport Colonella di Rimini e dispone incamerarsi la relativa tassa.
6 - APPELLO DELL’A.C. BELLUNO PONTALPI 1905 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA
BELLUNO PONTALPI 1905 CALVI NOALE DEL 7.3.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n.32 del 25.3.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con delibera
pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 29 dell’11 marzo 1999, adottava a carico dall’A.C. Belluno Pontalpi il provvedimento
di punizione sportiva di perdita della gara con l’U.S. Calvi Noale, fissata per il giorno 7 marzo 1999 e non disputata, oltre 1
punto di penalizzazione e l’ammenda di L. 100.000. La delibera era fondata su questa testuale motivazione: "la gara in oggetto
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non è stata disputata in quanto la società A.C. Belluno Pontalpi si è rifiutata di scendere in campo, adducendo a giustificazione
la pretesa impraticabilità dello stesso", mentre l’arbitro aveva confermato "la sostanziale agibilità del terreno di giuoco. La
decisione trovava conferma nella delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado (Com. Uff. n. 32 del 25 marzo 1999), secondo il
quale dalla documentazione ufficiale si evidenziava che il Direttore di gara aveva giudicato agibile il terreno di giuoco nel
corso dell’ispezione praticata prima della gara. Contro tale delibera la società interessata ha proposto appello a questa C.A.F.,
articolando una serie di motivi e concludendo per l’annullamento della decisione impugnata. Il gravame è fondato.
Dall’allegato al modulo del rapporto di gara non risulta che l’arbitro abbia seguito le prescrizioni dettate dalle regole di giuoco
(Regola 1 e relative decisioni della F.I.G.C.), procedendo all’indagine sulla praticabilità del campo alla presenza dei capitani
delle due formazioni, all’ora di inizio della gara e previa identificazione dei calciatori, né che lo stesso arbitro abbia
formalmente invitato la società ospitante, per il tramite del capitano della squadra, ad apporre segnature adatte a rendere
regolare il terreno di giuoco, fissando un termine compatibile con la possibilità di portare a compimento l’incontro.
L’inosservanza di tali prescrizioni, come già ritenuto da questo Collegio in analoghe fattispecie, si risolve in un vizio che
invalida l’intero procedimento seguito per l’accertamento della praticabilità del terreno di giuoco, così da coinvolgere la
decisione arbitrale conseguente (peraltro superata, secondo quanto riferisce l’arbitro, dalla decisione della squadra ospitata, di
"andarsene dallo stadio!"). La delibera impugnata deve pertanto essere annullata, con la conseguente effettuazione della gara di
che trattasi. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dell’A.C. Belluno Pontalpi 1905 di Belluno, annulla le impugnate delibere e dispone l’effettuazione della suindicata gara.
Ordina la restituzione della relativa tassa.
7 - APPELLO DELL’U.S. MERCURIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.2.2003 INFLITTA
AL CALCIATORE MURACA DOMENICO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 41 del 17.3.1999)
Il rapporto arbitrale in merito alla gara Mercurio/Marzana Virtus del 14.2.1999, descrive gravi fatti di violenza contro lo stesso
arbitro messi in opera da numerosi calciatori e dirigenti dall’U.S. Mercurio. In particolare il rapporto indica nel calciatore
Domenico Muraca uno degli atleti "più accaniti" nel colpire l’arbitro. Su questa base, il Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Veneto (Com. Uff. n. 30 del 25 febbraio 1999) ha irrogato diverse sanzioni alla Società ed ai calciatori,
comminando, in particolare, una squalifica di quattro anni (sino al 25.2.2003) al calciatore Domenico Muraca. L’U.S.
Mercurio, sia nel reclamo presentato avverso la decisione di primo grado, respinto dalla competente Commissione
Disciplinare, con delibera del 17 marzo 1999 (Com. Uff. n. 41), sia nell’appello proposto dinanzi a questa C.A.F. sostiene
l’estraneità rispetto all’aggressione contro l’arbitro del calciatore Domenico Muraca. In particolare la società appellante pone
in rilievo che il Muraca, portiere, era lontano dal tumulto verificatosi al centro del campo e contesta il riconoscimento del
calciatore da parte dell’arbitro. Resta, tuttavia, acquisita la specifica dichiarazione, assunta dai giudici di secondo grado in virtù
della quale l’arbitro conferma con assoluta certezza di aver riconosciuto come "uno fra i più accaniti aggressori" che lo hanno
colpito, il portiere dall’U.S. Mercurio, Domenico Muraca, portante la maglia n. 12. Allo stato degli atti, pertanto, non
sussistono elementi per porre in dubbio l’attendibilità del referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte privilegiata di
prova. Rispetto ai fatti, così come ricostruiti dal rapporto arbitrale, la C.A.F. ritiene equa la sanzione inflitta al calciatore
Domenico Muraca. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’U.S. Mercurio di Colognola ai
Colli (Verona) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
8 - APPELLO DELL’U.S. CAROSINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROSINO CALCIO/PRO
ITALIA TARANTO DEL 14.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 18.3.1999)
L’arbitro della gara Carosino/Pro Italia Taranto, in programma il 14.2.1999 nell’ambito del Campionato di 3' Categoria del
Comitato Regionale Puglia, riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere l’incontro al 15' del secondo tempo perché
i calciatori delle due squadre avevano dato luogo ad una generale colluttazione alla quale avevano finito col prender parte
anche i dirigenti e le persone "facenti funzione di forza pubblica sostitutiva". Il Giudice Sportivo presso il Comitato
Provinciale di Taranto, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 17 febbraio 1999, tra l’altro, infliggeva la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ad entrambe le squadre. L’U.S. Carosino Calcio proponeva reclamo
alla competente Commissione Disciplinare che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 18 marzo 1999, lo respingeva.
Appella l’U.S. Carosino Calcio, chiedendo la ripetizione della gara. Il gravame non ha fondamento. Esso infatti è basato sulla
completa negazione della verificazione degli avvenimenti così come descritti e confermati, in sede di supplemento di rapporto,
dall’arbitro dell’incontro. È noto che, per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.), alle risultanze desumibili
dagli atti ufficiali è attribuito valore di fonte di prova privilegiata; tali risultanze possono peraltro essere contestate solo con
elementi di obiettivo rilievo, di fatto o anche solamente logico, che però nella fattispecie non sono stati nemmeno prospettati
dall’appellante. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello
come in epigrafe proposto dalla U.S. Carosino Calcio di Carosino (Taranto) e ordina incamerarsi la relativa tassa.
9 - APPELLO DEL G.S. QUARTU 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA QUARTU 2000/C0STA DI SOPRA II
DEL 10.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 121 del 16.4.1999)
Il G.S. Quarto 2000 avanzava reclamo avverso il risultato della gara del Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B,
disputata il 10.4.1999 con l’A.S. Costa di Sopra II, conclusasi con il risultato di 3-3, deducendone l’irregolare svolgimento, in
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
primo luogo per il clima di intimidazione determinatosi per effetto del comportamento violento e aggressivo di un tesserato
della società avversaria e inoltre per errore tecnico conseguente a irregolarità commessa da un cronometrista. Il Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 158 del 15 aprile 1999) e tale decisione veniva
confermata dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 121 del 16 aprile 1999), investita del gravame proposto dal G.S.
Quarto 2000. Ricorre la società a questa Commissione, rinnovando con diffusa esposizione le doglianze già avanzate nelle
precedenti fasi del procedimento e proponendo le medesime conclusioni: punizione sportiva di perdita della gara a carico
dell’A.S. Costa di Sopra II per le violenze commesse da un suo tesserato, ovvero ripetizione della gara per l’asserito errore
tecnico addebitabile al cronometrista. L’appellante chiede anche l’annullamento della squalifica (3 giornate di gara) inflitta al
calciatore Carta Claudio e la riduzione di quella (6 giornate di gara) riguardante il calciatore Capelli Massimiliano. Per le
richieste concernenti i tesserati colpiti da provvedimenti di squalifica l’appello deve dichiararsi inammissibile ai sensi dall’art.
35 n. 4 lett.d/d1) C.G.S., mentre per il resto il gravame è palesemente infondato. Come è stato bene evidenziato nelle delibere
del Giudice Sportivo prima e della Commissione Disciplinare poi, le considerazioni esposte dal G.S. Quarto 2000 circa la
presunta irregolarità di svolgimento della gara a causa dell’asserita intimidazione subita da propri tesserati non trovano alcun
riscontro negli atti ufficiali, le cui risultanze, assistite da presunzione di verità, non possono essere contraddette dall’interessata
versione fornita dalla parte. Quanto poi al dedotto errore tecnico da addebitare al cronometrista, si ribadisce che l’esame del
fatto denunciato dall’appellante è precluso agli Organi di giustizia sportiva in forza del disposto della Regola 5 delle Regole
del Giuoco Calcio a Cinque. La tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come
innanzi proposto dal G.S. Quartu 2000 di Quartu Sant’Elena (Cagliari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
10 - APPELLO DELL’A.S. FICUZZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VESUVIO CALCIO A
5/FICUZZA DEL 10.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 121 del 16.4.1999)
La gara Vesuvio/Ficuzza, in programma il 10.4.1999 a S. Erasmo al Vesuvio nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Serie A/2 - , non poteva aver luogo per la mancata presentazione della squadra della società A.S. Ficuzza. Il Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 15 aprile 1999, respingeva il reclamo
proposto dall’A.S. Ficuzza, che aveva invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore per giustificare la sua mancanza,
e le infliggeva la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di L. 200.000 e la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 a 2. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. 121 del 16
aprile 1999, confermava tale decisione. Propone appello l’A.S. Ficuzza, invocando il riconoscimento della causa di forza
maggiore. Il gravame è inammissibile. Ed invero l’art. 55 comma 2 N.O.I.F. detta che la declaratoria della sussistenza della
causa di forza maggiore giustificante la mancata partecipazione alla gara compete in prima istanza al Giudice Sportivo ed in
seconda ed ultima istanza alla Commissione Disciplinare. Il provvedimento emesso nel giudizio di secondo grado deve
considerarsi a tutti gli effetti definitivo, come tale sottratto alla cognizione di questa C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 55 n. 2 N.O.I.F., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Ficuzza di Palermo ed ordina
l’incameramento della tassa versata.
11 - APPELLO DELLA S.S. C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTE AL CALCIATORE TURRINI FRANCESCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 350 del 16.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, nel giudizio di primo grado concernente la gara Fidelis
Andria/Napoli del Campionato di Serie B del 3.4.1999, ha inflitto - sulla base delle risultanze del rapporto del Direttore di gara
- la sanzione (aggravata perché capitano della squadra e già diffidato) della squalifica per tre giornate effettive di gara e
dell’ammenda di L. 1.000.000 al calciatore Francesco Turrini della S.S. Calcio Napoli per proteste e reiterate ingiurie nei
confronti degli Ufficiali di gara al rientro negli spogliatoi al termine dell’incontro (Coni. Uff. n. 337 del 7 aprile 1999).
Respingendo il reclamo della S.S. Calcio Napoli, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che il comportamento
antiregolamentare del calciatore Francesco Turrini sia stato "correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità della
giustizia sportiva in casi analoghi, posto che una giornata di squalifica è dovuta all’ottava ammonizione subita dal Turrini nel
corso della gara. Le rimanenti due giornate di squalifica appaiono sanzione del tutto adeguata alla condotta oltraggiosa tenuta
dal Turrini". L’appello della S.S. Calcio Napoli dinanzi a questa Commissione Federale si fonda, sostanzialmente, su una
ricostruzione dei fatti, riferiti dal rapporto arbitrale, alla luce della quale il comportamento del calciatore non dovrebbe essere
considerato di gravità tale da giustificare la sanzione nella sua entità, sia in quanto le parole oltraggiose pronunciate potevano
parzialmente essere spiegate come un modo di sfogare (sia pure in maniera sprovveduta e grossolana) il disappunto per una
gara "che la squadra del Napoli aveva perso... per aver subito un gol su calcio di rigore nei minuti di recupero°, sia in quanto i
fatti sono avvenuti - sottolinea il ricorso - "in luogo isolato dal pubblico, in un unico contesto e con espressioni generiche ed
impersonali", senza a un’effettiva volontà lesiva della dignità e della onorabilità personale" degli Ufficiali di gara. A sostegno
dell’istanza di riduzione della squalifica, l’appellante cita precedenti pronunce della Commissione Disciplinare (Com. Uff. n.
266 dell'8.3.1999 e n. 350 del 16.4.1999). Sulla base degli atti ufficiali di gara e dopo aver ponderato le argomentazioni recate
dall’atto di appello, questa Commissione Federale, ritiene accertato, senza ragionevole dubbio, il grave comportamento
ingiurioso del calciatore Francesco Turrini, tenuto, come recita il rapporto del Direttore di gara, "durante il rientro negli
spogliatoi" e concretatosi in frasi oltraggiose rivolte in modo diretto alla terna arbitrale. "... che ripeteva pur dopo essere stato
invitato ad un comportamento più corretto; ..." per cui la sanzione appare insuscettibile di alcuna riduzione. Per questi motivi la
C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Calcio Napoli di Napoli ordina l’incameramento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 29 APRILE 1999
1 - APPELLO DELL’A.S. PESCATORI OSTIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TANAS
PRIMAVALLE/PESCATORI OSTIA DEL 24.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 63 del 18.3.1999)
2 - APPELLO DEL G.S. TANAS PRIMAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TANAS
PRIMAVALLE/PESCATORI OSTIA DEL 24.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 63 del 18.3.1999)
L’arbitro designato per dirigere la gara Tanas Primavalle/Pescatori Ostia, da disputarsi il 24.1.1999 per il Campionato di
Promozione, Girone "A", organizzato dal Comitato Regionale Lazio, riferiva nel suo rapporto: - "che, mentre era intento alla
verifica dei documenti presentati dalle due società avvertiva urla ed espressioni ingiuriose provenienti dallo spazio antistante
gli spogliatoi e che, affacciatosi alla porta, rilevava che una quindicina di calciatori, appartenenti ad entrambe le società, non
individuabili per il numero di maglia perché indossavano ancora la tuta sociale, si picchiavano con calci e pugni di rara
violenza; - che un calciatore della Soc. Pescatori Ostia, Moccia Alessandro, individuato dal numero di maglia perché già in
tenuta da gioco, sebbene sanguinante, colpiva violentemente un avversario; che la rissa, sedata per l’intervento fattivo dei
dirigenti delle due società, riprendeva a più riprese continuando per circa quindici minuti; che uno spettatore, introdottosi nel
recinto antistante gli spogliatoi impugnando una pianta posta in un vaso, scagliava la pianta sul gruppo dei calciatori in lite; che, ristabilitasi la calma, anche per l’intervento della Forza pubblica, i dirigenti accompagnatori delle due squadre, con i
capitani, esaminavano la possibilità di disputare l’incontro e mentre il capitano della società ospitante si dichiarava pronto ad
effettuare la gara, il capitano della squadra ospite faceva rilevare che molti dei suoi compagni, intimoriti, si erano già
allontanati dall’impianto sportivo;- che, stante la situazione, rilevata la necessità di salvaguardare, oltre alla propria incolumità,
quella degli assistenti di gara e dei calciatori, rilevava che erano venute a mancare le condizioni per la disputa della gara e
quindi decideva che la stessa non avesse luogo". Anche i referti degli assistenti arbitrali e quello del Commissario di campo
descrivevano in termini del tutto identici gli stessi episodi. Entrambe le società, previa riserva scritta, chiedevano al Giudice
Sportivo che venisse loro assegnata la vittoria a tavolino. L’A.S. Pescatori Ostia deduceva che la mancata effettuazione
dell’incontro doveva essere addebitata al G.S. Tanas Primavalle, affermando che gli episodi violenti erano dovuti alle
aggressioni subite, nella fase di riscaldamento, dai propri calciatori; il G.S. Tanas Primavalle, per contro, rilevava che, una
volta ristabilitasi la calma, la partita avrebbe potuto essere giocata, come da essa proposto, ottenendo anche il consenso del
Direttore di gara, ma che il capitano della squadra avversaria si era rifiutato di effettuarla, di tal che la mancata disputa
dell'incontro doveva essere ascritta unicamente alla società avversaria. Il Giudice Sportivo, riuniti i due reclami, li respingeva
e, sulla scorta degli atti ufficiali, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di L. 1.500.000 e la diffida dal campo di giuoco (Com.
Uff. n. 52 del 4 febbraio 1999). Avverso predetta decisione proponevano reclamo alla competente Commissione Disciplinare
sia l’A.S. Pescatori Ostia che il G.S. Tanas Primavalle. Il reclamo dell’A.S. Pescatori Ostia era dichiarato inammissibile sul
rilievo che era stato sottoscritto dall’Avv. Antonio Delianni, su mandato conferito dal vice-presidente, Sig. Roberto Bauzullo,
con autenticazione della firma da parte dello stesso Avv. Delianni nella forma richiesta per il rilascio della procura a margine
degli atti introduttivi del contenzioso in materia civile. La Commissione Disciplinare ha osservato che, per l’art. 23 del Codice
di Giustizia Sportiva, i reclami devono essere proposti direttamente dalle parti interessate e che, pertanto, se reclamante è una
società, il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente o da un rappresentante delegato alla firma con delega risultante dal
foglio di censimento della società o da successivo atto. Nella specie, il reclamo non risultando firmato dal presidente della
società, né da un rappresentante permanente di questa, ma da un Avvocato e non potendo la delega conferita dal vicepresidente a quest’ultimo valere come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del reclamo, ma
esclusivamente come conferimento della sola procura, il reclamo non era ammissibile, in quanto irrituale ai sensi della
soprarichiamata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 63 del 18 marzo 1999). Il reclamo del G.S. Tanas
Primavalle veniva invece parzialmente accolto. La Commissione Disciplinare ha condiviso, come giusta, la decisione del
Direttore di gara di non dar luogo all’incontro. La mancata disputa della gara era stata determinata dall’assenza, nella specie,
delle necessarie condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti (atteso anche che alcuni calciatori presentavano visibili ferite e
considerato che alla rissa aveva partecipato anche uno spettatore entrato nello spazio antistante gli spogliatoi). Rispetto a tale
decisione era stata del tutto ininfluente la dichiarazione del capitano della squadra avversaria di non poter disputare la gara
perché molti calciatori di questa si erano allontanati. La Commissione Disciplinare ha confermato, quindi, la sanzione della
punizione sportiva della perdita di questa con il punteggio di 0 -2 inflitta dal Giudice Sportivo. Tuttavia, in considerazione del
comportamento fattivo tenuto dai dirigenti di detta società, che si erano adoperati per far cessare la rissa, e non ricorrendo nella
specie né l’ipotesi di rinuncia, né la recidiva, annullava la sanzione relativa al punto di penalizzazione in classifica e riduceva
l’ammenda a L. 1.000.000 (Com. Uff. n. 63 del 18 marzo 1999). Entrambe le società hanno proposto appello. I due appelli, che
possono essere riuniti anche in questa sede, in quanto relativi ad un’unica fattispecie, devono essere rigettati. Per quanto
concerne l’appello dell’A.S. Pescatori Ostia, non possono che confermarsi le conclusioni alle quali è pervenuta la
Commissione Disciplinare. Legittimato a presentare un reclamo per conto di una società, ai sensi dall’art. 23 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, è solo il suo presidente ovvero chi sia munito di rappresentanza legale secondo il foglio di
censimento. Nella specie, il reclamo di primo grado non risulta sottoscritto da soggetto legittimato. Ciò è sufficiente a rendere
il reclamo stesso inammissibile. L’appello del G.S. Tanas Primavalle va respinto, in quanto non è per nulla censurabile la
decisione dell’arbitro di non fare disputare la gara e tanto meno sono censurabili le decisioni dei primi giudici di addossare la
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responsabilità della mancata disputa della gara ad entrambe le società. La rissa, con calci e pugni, che ha coinvolto a più
riprese i calciatori delle due squadre per più di quindici minuti, il ferimento di un calciatore, l’animosità manifestata, anche a
rissa sedata, dai calciatori delle due compagini, che lasciava presagire altri possibili episodi di violenza, appena se ne fosse
presentata la minima occasione, comportavano di necessità che la gara non dovesse essere disputata, al fine di salvaguardare
l’incolumità non solo degli Ufficiali di gara, ma degli stessi calciatori. Ciò senza dire che l’aggressività dimostrata dai
calciatori, se trasportata sul terreno di gioco, avrebbe potuto verosimilmente innescare altri episodi di violenza anche tra i
sostenitori delle due squadre. La decisione di non dare luogo all’incontro in tale situazione si rivela, pertanto, ad avviso di
questa C.A.F., la più appropriata. Che poi la responsabilità debba essere ascritta ad entrambe le società è evidente dalla sola
descrizione degli episodi verificatisi. Le tasse di reclamo versate dalle società appellanti, stante la reiezione degli appelli,
devono essere incamerate. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall’A.S. Pescatori Ostia di
Roma e dal G.S. Tanas Primavalle di Roma, li respinge ed ordina l’incameramento delle relative tasse.
3 - APPELLO DELL’U.S. BOYS PARTENOPEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZANESE/B. PARTENOPEI
DEL 7.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 18.3.1999)
All’esito della gara Arzanese/Boys Partenopei, disputata il 7.2.1999 nell’ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato
Regionale Campania e terminata con il punteggio di 2 a 0, l’U.S. Boys Partenopei proponeva rituale reclamo adducendo che la
partita non aveva avuto regolare svolgimento; in particolare l’istante denunciava che al termine del primo tempo, mentre i
calciatori si dirigevano verso gli spogliatoi, un gruppo di sostenitori locali, valutabile nell’ordine di una trentina di persone era
entrato nello spazio antistante gli spogliatoi ed aveva aggredito con pugni e calci alcuni suoi calciatori, cagionando lesioni
personali al portiere Zitola Roberto; che quest'ultimo era stato ricoverato in ospedale; che era stato necessario sostituire sia lo
Zitola che il calciatore Signoriello Marco, in preda ad una profonda crisi nervosa; che dopo un lungo intervallo la partita era
stata ripresa, al fine soprattutto di evitare ulteriori spiacevoli conseguenze. Chiedeva pertanto l’aggiudicazione dell'incontro "a
tavolino". Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 18
febbraio 1999, infliggeva alla società Arzanese la penalizzazione di tre punti in classifica e la squalifica dal campo di giuoco
per una giornata, e rigettava il reclamo dall’U.S. Boys Partenopei. Avverso la delibera proponevano reclamo l’U.S. Arzanese e
l’U.S. Boys Partenopei, ma la competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 18 marzo
1999, confermava la decisione del Giudice Sportivo. Propone appello l’U.S. Boys Partenopei, sostenendo che nell’occasione la
gara non ebbe regolare svolgimento; reitera quindi la richiesta di aggiudicazione dell’incontro in applicazione dall’art. 7
C.G.S.. L’appello non ha fondamento. Ed invero, sì come risulta dalle concordanti dichiarazioni della terna arbitrale, ribadite
in sede i chiarimenti, la gara ebbe un prosieguo regolare. I gravi episodi avvenuti nell’intervallo causarono quindi
esclusivamente un’alterazione del potenziale atletico dall’U.S. Boys Partenopei che, secondo un’attenta lettura del novellato
art. 7, 1° comma. 2a parte C.G.S., comporta non già la invocata sanzione della perdita della gara in danno dell'Arzanese, ma la
inflitta sanzione della penalizzazione, nonché quella della squalifica del campo, attesa la gravità dell’accaduto. L'impugnata
decisione, in tali sensi motivata, appare pertanto incensurabile. Il rigetto dell’appello comporta l’ incameramento delta tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’U.S. Boys Partenopei di Napoli e dispone
l’incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL’UDINESE CALCIO E DEL SIG. POZZO GIAMPAOLO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/EMPOLI DEL 17.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 325 del 19.3.1999)
Con provvedimento dei 21 gennaio 1999, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti Giampaolo Pozzo, socio della Società Udinese Calcio e la stessa società per rispondere: il primo della
violazione dall’art. 1 comma 3 C.G.S. per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di informazione, giudizi
lesivi della reputazione dell’arbitro; la Società della violazione dell’art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare deliberava di infliggere la sanzione dell’ammonizione
con diffida per Giampaolo Pozzo e quella dell’ammenda di L. 10.000.000 alta Società Udinese Calcio (Com. Uff. n. 325 del 19
marzo 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la Società Udinese Calcio, deducendo: 1° l’estraneità all’ordinamento sportivo del Pozzo che, all’epoca dei fatti, si era dimesso da amministratore e legale rappresentante
della società; 2° - l’incompetenza della Commissione Disciplinare rispetto al Pozzo e, conseguentemente, il venire meno della
responsabilità oggettiva in capo alla Società; 3° - la mancata motivazione del provvedimento impugnato. La società Udinese
Calcio chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento medesimo. L’appello è infondato. In relazione al primo argomento
deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, C.G.S., "ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere
pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale...". I
soggetti dell’ordinamento federale e la loro legittimazione passiva ad essere destinatari delle sanzioni in questione vengono
determinati a norma dall’art. 9 C.G.S. nei "dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione
dello Statuto, dei Regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente...". Nel caso in esame il deferimento concerne un
soggetto del quale non viene contestata la qualità di "socio" della Società Udinese Calcio. Quanto al secondo argomento, si
osserva, dunque, che la competenza della Commissione Disciplinare non pare contestabile né rispetto alla violazione dell’art.
1, comma 3, C.G.S. compiuta dal "socio" della Società Udinese Calcio, Pozzo, né rispetto alla responsabilità oggettiva della
società a norma dall’art. 6 comma 2. C.G.S. per il quale "le società sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri
dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari". In ordine al terzo argomento, si rileva che la decisione impugnata tiene
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esplicitamente conto degli atti e delle dichiarazioni delle parti e, in particolare, si sofferma sulle dichiarazioni rese dal Pozzo e
riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere dello Sport - Stadio"e "La Gazzetta dello Sport" del 18 gennaio 1999,
nonché sulla propria competenza in relazione alla posizione dello stesso Pozzo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello
come innanzi proposto dall’Udinese Calcio di Udine e dal Sig. Pozzo Giampaolo ed ordina l’incameramento della relativa
tassa.
5 - APPELLO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/REGGIO CALCIO A 5 DEL
14.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 in
data 19 marzo 1999, ha dichiarato inammissibile, perché non inviato contestualmente alla controparte, il reclamo proposto
dalla società A.S. Augusta avverso la delibera del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato n. 134 del 18 marzo 1999, il quale
aveva ritenuto regolare la disputa della gara del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Under 21 Augusta/Reggio Calcio a 5.
La società A.S. Augusta ha adito questa Commissione d’Appello Federale, chiedendo che venisse annullata la suddetta
decisione del Giudice Sportivo e disposta la ripetizione della gara. Si osserva che la reclamante nulla ha opposto avverso
l’inammissibilità dichiarata dalla Commissione Disciplinare, ma si è limitata a motivare le sue lagnanze nel merito della
decisione del Giudice Sportivo. La reclamante pertanto, non ha offerto la prova di avere osservato la disposizione di cui all’art.
23 n. 5 C.G.S. nel procedimento di primo grado e, pertanto, la decisione impugnata non merita censura e l’attuale reclamo va
respinto, posto che, ai sensi del successivo comma 10 del precitato art. 23 le "irregolarità procedurali che rendono
inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza. Per i suesposti motivi, la C.A.F.
respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Augusta di Augusta (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
6 - APPELLO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL VIRTUS ROMA/AUGUSTA DEL
6.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999)
La società A.S. Augusta proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti avverso la regolarità della
gara BNL Virtus Roma/Augusta, disputata il 6 febbraio 1999, valevole per la 4a giornata di ritorno del Campionato Nazionale
di Calcio a 5 Serie A, della quale chiedeva che venisse disposta la ripetizione per l’irregolarità del campo di giuoco, che
presentava le linee di delimitazione laterali in profilato di alluminio sollevate dal piano del pavimento. Avendo il Giudice
Sportivo respinto il reclamo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 24 febbraio 1999, l’A.S. Augusta
adiva la competente Commissione Disciplinare, lamentando che la decisione era stata assunta esclusivamente sulla scorta
dell’omologazione del rettangolo di giuoco senza che venisse disposto un accertamento tecnico al fine di evidenziare quanto
sostenuto da essa società. Faceva presente che lo stesso Giudice aveva respinto altro reclamo presentato dalla società Cagliari
Calcetto per la gara disputata il 23 gennaio 1999 contro la società BNL Virtus Roma con analoga motivazione. La
Commissione Disciplinare confermava, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 in data 19 marzo 1999, la
decisione impugnata e contro tale rigetto la società A.S. Augusta ha adito questa Commissione d’Appello Federale, ribadendo i
motivi esposti nei reclami proposti ai giudici di 1° e 2° istanza. Si osserva che l’art. 23 n.5 C.G.S. stabilisce che tutti i reclami
debbono essere inviati con te motivazioni alle parti interessate, cioè a quelle parti alle quali si estendono gli effetti disciplinari
della decisione impugnata ed in ogni caso quando per il loro interesse devono essere portati a conoscenza dei motivi del
reclamo o del ricorso e di conseguenza a contestarli o meno. Nel caso in esame è di tutta evidenza che parte interessata alla
decisione del reclamo è la BNL Virtus Roma, controparte della gara, di cui l’A.S. Augusta chiede la ripetizione. Tale società
ha, invece, trasmesso la copia del reclamo inviato alla Commissione Disciplinare presso la L.N.D. alla società Cagliari
Calcetto, la quale non ha alcun interesse alla decisione in ordine alla gara impugnata, mentre la BNL Virtus Roma non è stata
portata a conoscenza del reclamo proposto dall’A.S. Augusta, la quale per siffatto errore non ha ottemperato alla suddetta
prescrizione di cui all’art. 23 n. 5 C.G.S.. Ciò costituisce una insanabile violazione del contraddittorio, che rende, per specifica
previsione regolamentare (art. 23 n. 10 C.G.S.) il ricorso inammissibile. Il rilievo del motivo di inammissibilità del reclamo in
seconda istanza Comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata. La tassa va incamerata. Per i suesposti
motivi, la C.A.F., decidendo sull’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), annulla senza
rinvio, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per inammissibilità del reclamo in data 3.3.1999 dell’A.S. Augusta
dinanzi alla Commissione Disciplinare perché non rimesso in copia alla controparte, a norma dell’art. 23 n. 5 n. C.G.S..
Dispone l’incameramento della tassa versata.
7 - APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/MONTEPAONE DEL
15.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 23.3.1999)
Come da C.U. n. 17/C - Riunione del 4.2.1999, questa Commissione d’Appello annullava - ai sensi dell’art. 27 comma 5
C.G.S. - per difetto del contraddittorio, la delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria relativa alla gara Cetraro/Montepaone del 15.11.1998, in accoglimento del gravame interposto dell’A.C. Cetraro, la
quale lamentava di non aver potuto, per inosservanza del termine, produrre le proprie deduzioni difensive. Propone ora
nuovamente appello tale società, avverso la delibera adottata dalla medesima Commissione Disciplinare in merito alla suddetta
gara (C.U. n. 82 del 23 marzo 1999) lamentando che si sia ancora incorsi nella medesima violazione e chiedendo quindi altro
annullamento della decisione impugnata. L’appello é manifestatamente infondato. A seguito della decisione di questa C.A.F.,
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sopra richiamata, la A.C. Cetraro aveva avuto ampio spazio per proporre le deduzioni di cui censurava la mancata
presentazione per inosservanza dei termini riguardanti la prima delibera e che, ovviamente, non sussiste più per la seconda.
L’appellante é quindi venuta meno per propria negligenza all’esperimento di una facoltà difensiva conferitale dalle vigenti
norme, relativamente alla quale non può invocare alcuna violazione del procedimento. L’appello va dunque rigettato, con
incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Cetraro di
Cetraro (Cosenza) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
8 - APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/GASPERINA DEL 29.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 23.3.1999)
Come da C.U. n. 17/C - Riunione del 4.2.1999, questa Commissione d’Appello, in accoglimento del gravame proposto
dell’A.C. Cetraro, annullava -ai sensi dall’art. 27 comma 5 C.G.S.- per difetto del contraddittorio, la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, concernente la gara Cetraro/Gasperina del 29.11.1998 (C.U.
n. 55 del 12 gennaio 1999). Si appella ora la medesima società avverso la decisione adottata dalla suddetta Commissione
Disciplinare (C.U. n. 82 del 23 marzo 1999) nei riguardi della citata gara, lamentando analoga violazione dei propri diritti di
difesa, in quanto la comunicazione che il proprio reclamo sarebbe stato discusso nella seduta del 22.3.1999, le era stata data
con telegramma consegnato il 24.3.1999. Chiede pertanto l’annullamento ulteriore della decisione impugnata. L’appello é
manifestatamente infondato. Il telegramma fu spedito dalla Commissione Disciplinare il 18.3.1999 e pervenne all’indirizzo
indicato dalla società interessata - una casella postale - il giorno stesso; che poi la copia del messaggio sia stata ritirata solo
all’indomani della decisione impugnata, dipende dalla negligenza dell’appellante, la quale, come titolare del recapito sopra
indicato, doveva farsi parte diligente nell’accertare l’arrivo della corrispondenza. Ciò non avendo adempiuto, non può
lamentare alcuna violazione del procedimento. L’appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i
suesposti motivi la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Cetraro di Cetraro (Cosenza) ed ordina
l’incameramento della relativa tassa.
9-APPELLO DELL’A.S.C. TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRIONE/SPORTING BENEVENTO
DEL 28.2.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n.37 del 18.3.1999)
L’A.S.C. Torrione ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 37 del 18 marzo 1999,
con la quale veniva rigettato il ricorso contro il giudizio di primo grado relativo alla gara Torrione/Sporting Benevento
(sconfitta inflitta al Torrione per posizione irregolare del calciatore Gambino Fabrizio). Il Giudice di secondo grado ha infatti
ritenuto non accoglibile il ricorso perché non accompagnato dalla ricevuta, in originale, della raccomandata comprovante il
contestuale invio di copia alla controparte, bensì solo da una fotocopia. Questa Commissione, al contrario, ritiene che il ricorso
al Giudice Sportivo di 2° Grado sia stato ritualmente proposto, in quanto l’art. 37 n.1 C.G.S. nel prevedere che la ricevuta della
raccomandata alla controparte deve essere allegata al ricorso, non esclude che tale ricevuta possa essere mandata in fotocopia.
Che la raccomandata alla controparte fosse stata effettivamente inviata è dimostrato peraltro dal fatto che il FC. Sporting
Benevento è stato posto in condizione di costituirsi e controdedurre. La decisione in esame va quindi annullata e gli atti vanno
rimessi al giudice competente per il giudizio di merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi
proposto dall’A.S.C. Torrione di Forio d’Ischia (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 27 n.5 C.G.S., per
l’insussistenza dell’inammissibilità del reclamo in data 3.3.1999 proposto dall’A.S.C. Torrione, con rinvio degli atti al Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per l’esame di
merito. Ordina la restituzione della tassa versata.
10 - APPELLO DELL’A.C. VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINEROLO/VILLAFRANCA DEL
28.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta · Com. Uff. n. 43 del
25.3.1999)
All’esito della gara Pinerolo/Villafranca, disputata il 28.2.1999 nell’ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato
Regionale Piemonte-Valle d’Aosta e terminata col punteggio di 4 a 1, l’A.C. Villafranca proponeva rituale reclamo, adducendo
che nell’occasione la squadra avversaria non aveva osservato il disposto di cui al Com. Uff. n.1 del 1° luglio 1998,
comportante l’obbligatorietà di impiego di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1980 per tutta la durata della gara. Il
Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 dell’11
marzo 1999, accoglieva il reclamo e infliggeva al F.C. Pinerolo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 a 2. La società Pinerolo F.C. avanzava allora reclamo alla Commissione Disciplinare competente, che, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 25 marzo 1999, annullava quella del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato conseguito
sul campo. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.C. Villafranca, reiterando la
propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro "a tavolino". Il gravame é fondato. Risulta agli atti che al 26' del secondo
tempo il calciatore Dedominici Enrico del Pinerolo (unico rimasto in campo nato dopo il 1°gennaio 1980) veniva sostituito da
altro calciatore nato prima del 1° gennaio 1980, e che soltanto cinque minuti dopo veniva fatto entrare in campo il calciatore
Chioni Danilo,nato il 26.6.1980. In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 37 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti, il Consiglio di quella Lega ha stabilito, come si legge nel Comunicato Ufficiale n.1 del 1° luglio 1998,
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che nelle gare dell’attività ufficiale 1998/99 le società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione hanno
l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di
uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1980. La sanzione prevista per l’inosservanza di tale
disposizione é la perdita della gara sì come previsto dell’art. 7 n.5 C.G.S.. L’impugnata decisione, per potere affermare che la
gara suindicata ebbe regolare svolgimento, argomenta dalla breve durata del mancato impiego di un calciatore nato dopo il 1°
gennaio 1980 e dalla mancanza di effetti pratici dell’infrazione ai fini del risultato della partita. Però si rileva che la norma
citata non ammette deroghe, giacché fa obbligo della sua osservanza sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, di tal che le
considerazione contenute nella delibera della Commissione Disciplinare non possono essere in alcun modo condivise. Ritiene
pertanto la C.A.F. di dover accogliere l’appello dall’A.C. Villafranca, annullando la delibera impugnata e ripristinando quella
del Giudice Sportivo, che sanziona il comportamento della società Pinerolo con la punizione sportiva della perdita
dell’incontro. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dell’A.C. Villafranca di
Villafranca Piemonte (Torino), annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva al F.C.
Pinerolo la punizione sportiva di perdita per 0 a 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
11 - APPELLO DELL’A.S. VITTORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIA/PRO EBOLITANA DEL
14.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 104 del 26.3.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale, a seguito dell’esame degli atti di gara e della riserva scritta presentata
dalla Pro Ebolitana relativi alla gara Vittoria/Pro Ebolitana, disputata il 14.2.1999 per il Campionato Nazionale Dilettanti,
Girone I, e terminata con il risultato di 2-0 per la squadra di casa, irrogava alla A.S. Vittoria Calcio la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nel suo rapporto il Commissario di campo, infatti, aveva riferito che all’arrivo del
pullman della società ospite nel parcheggio interno dell’impianto sportivo, alcune persone non identificate aggredivano con
calci e pugni i calciatori della Pro Ebolitana, facendo scoppiare una rissa sedata solo a seguito dell’intervento della Forza
pubblica; che i calciatori della Pro Ebolitana, sebbene scortati dalla Forza pubblica, venivano nuovamente assaliti in prossimità
degli spogliatoi con calci e pugni; che il calciatore Guarnaccio Pasquale, a seguito di un violento pugno ricevuto nella seconda
aggressione, presentava "un marcato arrossamento all’orecchio sinistro". Il Giudice Sportivo rilevava che tali fatti di violenza e
più ancora il clima di intimidazione derivante da tali fatti avevano avuto sicura influenza sulle condizioni psicofisiche dei
calciatori aggrediti , indipendentemente dal fatto che gli stessi erano poi scesi regolarmente in campo per disputare la gara. Da
ciò la sanzione della punizione sportiva, in applicazione dell’art.7, comma 4, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva (Com.
Uff. n.68 del 3 marzo 1999). La delibera del Giudice Sportivo veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare,
adita dalla A.S. Vittoria (Com. Uff. n.104 del 26 marzo 1999). Propone appello in questa sede l’A.S. Vittoria, reiterando in
parte le doglianze già respinte dalla Commissione Disciplinare. L’appello é infondato. Ed invero, la circostanza che il Direttore
di gara nel suo rapporto non abbia riferito specificamente degli episodi verificatisi prima della gara, ma si sia limitato a fare
rinvio al rapporto del Commissario di campo ("consultare il referto del Commissario di campo") non può valere né a sminuire
la gravità dei fatti, né a far ritenere che essi siano stati ritenuti dal Direttore di gara ininfluenti, ma solo che questi, pur presente
ai fatti, si é rimesso quanto alla loro segnalazione agli organi competenti a valutarli, al resoconto che ne avrebbe fatto altro
ufficiale a ciò legittimato dalle disposizioni regolamentari. Dispone, infatti, l’art. 68 delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C. che i Commissari di campo, "riferiscono sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure
di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre". L’estrema gravità degli episodi riportati
nelle decisioni dei primi giudici, che hanno sorvolato su altri episodi pur riferiti dal Commissario di campo, quali i
comportamenti degli addetti agli spogliatoi, di minore gravità ma anch’essi sanzionabili, comporta che la sanzione inflitta
debba essere confermata. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F.
respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Vittoria di Vittoria (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
12 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CENCIONI ANDREA AVVERSO LA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 59 del 4.3.1999)
Il calciatore Cencioni Andrea, tesserato con il G.S. Nuova Muraldina, ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F., ai
sensi dell’art. 28 C.G.S.. avverso la squalifica a tutto il 30 giugno 2000, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Lazio in esito all’incontro del campionato di 2a Categoria, Girone A, Nuova Muraldina/Pescia Romana del 7.2.1999
(Com. Uff. n. 59 del 4 marzo 1999). Il Cencioni porta a motivo del ricorso l’avvenuta presentazione, da parte della società, di
un ricorso generico e senza motivazione alla Commissione Disciplinare e la mancata presentazione nei termini di un ricorso in
ultima istanza istanza alla C.A.F.. L’affidamento del calciatore nella difesa da parte della società, risultata inadeguata e
negligente, gli avrebbe, a dire dell’interessato, impedito di difendersi dalle contestazioni formulategli. Il ricorso é
inammissibile. Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione é accessibile solo quando
sia accertato che il caso sia riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell’art.28 C.G.S.. Ed invero, nessuna di tali ipotesi é
ravvisabile nel caso in esame. La presentazione di un ricorso da parte della società presso la quale é tesserato non preclude al
calciatore, infatti, l’esercizio di una propria autonoma iniziativa, nei termini previsti, a tutela delle proprie ragioni. Non
sussistono, pertanto, gli estremi di un ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 28 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Cencioni Andrea e dispone l’incameramento
dalla tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
13 - APPELLO DELLA POLICASSINO COOP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLICASSINO COOP/ATINA
DEL 14.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 del 25.3.1999)
La Policassino Coop ha proposto in data 2.4.1999 ricorso a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 1999, in merito alla gara Policassino
Coop/Atina del 14.3.1999.Il ricorso é peraltro inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, stabilito dell’art. 27 n.2 lett. a) C.G.S..Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 27 n.2 lett. a) C.G.S., per tardività l’appello come sopra proposto
dalla Policassino Coop di Cassino (Frosinone) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
14 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRO NESTA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 350 del 16.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 336 del 7
aprile 1999, avendo rilevato dal rapporto arbitrale che nel corso della gara del Campionato di Serie A Roma/Lazio, disputata
l’11 aprile 1999, il calciatore Nesta Alessandro, espulso per intervento falloso su un avversario, aveva rivolto all’arbitro una
volgare ingiuria. gli infliggeva la punizione sportiva della squalifica per tre giornate effettive di gara. Tale decisione veniva
confermata dalla Commissione Disciplinare, alla quale aveva fatto ricorso la società S.S.Lazio, non ritenendo che la frase fosse
"un'impropria imprecazione" come da questa sostenuto. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 350 del
16 aprile 1999, la S.S. Lazio ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale ed ha rinnovato la richiesta di
riduzione della squalifica suddetta. Ha motivato che "le espressioni utilizzate dal Nesta sono state pronunciate a causa del
particolare stato emotivo determinato dall’importanza della gara e non sono state connotate dalla volontà di voler offendere
l’onorabilità dell'Arbitro, in quanto espressione di uno sfogo; inoltre il comportamento dell’incolpato avrebbe dovuto essere
valutato con minore severità, anche tenendo conto dell’atteggiamento tenuto in seguito". Osserva questa Commissione che la
frase pronunciata dal Nesta costituisce, invece, la manifestazione della volontà di offendere il decoro e l’onorabilità dell’arbitro
e l’offensore non può essere giustificato per lo stato emotivo del momento. Oggetto della tutela è l’inviolabilità della
personalità morale, e precisamente dell’onore e del decoro della persona, la quale ha diritto di non essere lesa, anche in
presenza di un particolare atteggiamento psicologico dell’offensore. D’altra parte, è sempre indispensabile che il soggetto usi i
propri freni inibitori per non pronunziare offese anche al solo scopo di "sfogo" (come assume la reclamante) al fine di non
incorrere nell’animus iniurandi, sempre presente nelle espressioni offensive. Ritiene, tuttavia, la Commissione meritevole di
considerazione il comportamento successivo del trasgressore, dal quale si possa dedurre il suo ravvedimento e la volontà di
attenuare il danno morale cagionato all’offeso. Il Nesta, pubblicamente a mezzo della stampa nazionale, ha riconosciuto che la
sua espulsione era giusta e che l’arbitro non aveva alcun motivo per "infierire" contro di lui. Tali dichiarazioni sono
apprezzabili al fine di concedere una riduzione della sanzione della squalifica, la quale può essere determinata in due giornate
effettive di campionato ed un’ammenda di L. 10.000.000. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo. Per i suesposti
motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce a n. 2 giornate
effettive di gara con ammenda di L.10.000.000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Nesta
Alessandro. Ordina restituirsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 1999
1- APPELLO DELL’U.P. BIBBIENESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOCI/BIBBIENESE DEl 17.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 18.3.1999)
All’esito della gara Soci/Bibbienese, disputata il 17.1.1999 nell’ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale
Toscana e terminata col punteggio di 6 a 1, l’Unione Polisportiva Bibbienese proponeva rituale reclamo adducendo che,
nell’occasione l’arbitro aveva allontanato il medico di quella società dal recinto di giuoco, compromettendo di fatto il
rendimento di un suo calciatore che, a causa di un infortunio, non aveva potuto avvalersi delle cure del sanitario. Il Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com Uff. n. 30 del 18 febbraio 1999, respingeva il
reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare, che, in aggiunta, inviava gli atti alla
Procura Federale per l’esame di alcune espressioni contenute nel reclamo (Com. Uff. n. 34 del 18 marzo 1999). Propone
appello dinanzi a questa Commissione Federale l’Unione Polisportiva Bibbienese, reiterando la richiesta di aggiudicazione
dell’incontro "a tavolino". Il gravame non ha fondamento. Ed invero, rilevato che nell’occasione il medico sociale della
reclamante veniva legittimamente espulso per aver dato luogo ad intemperanze, la C.A.F. osserva che il peso della presenza del
medico sociale non è tale da influire decisamente sulla regolarità di una gara o da danneggiare, in sua mancanza, il rendimento
agonistico di una squadra. Nella specie poi manca del tutto la prova di un nocumento patito nella congiuntura da un calciatore
della reclamante, mentre è dimostrato che l’arbitro, nell’allontanare il sanitario dal recinto di giuoco, comunicava al dirigente
accompagnatore della Bibbienese che il medico sarebbe dovuto comunque restare a disposizione per ogni evenienza. Il rigetto
dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto
dell’U.S. Bibbienese di Bibbiena (Arezzo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
2- APPELLO DEL SANBENEDETTO CALCETTO CLUB AVVERSO DECISIONE MERITO GARA SANBENEDETTO
CALCETTO CLUB/FABRIANO FIVE 96 DEL 21.2.1999
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche- Com. Uff. n. 37 del 26.3.1999)
All’esito della gara Sanbenedetto Calcetto Club/Fabriano Five 96, disputata il 21.2.1999 nell’ambito del Campionato Juniores
Calcio a 5 del Comitato Regionale Marche, terminata col punteggio di 4 a 2, l’A.S. Fabriano Football 96 proponeva rituale
reclamo, adducendo che nell’occasione la squadra avversaria aveva usufruito di due time-out contravvenendo alla Regola 8
comma 4 del Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche. con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 4 marzo 1999 respingeva il reclamo, sanzionando la società Sanbenedetto con
l’ammenda di L. 350.000. Diversa decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare che, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 25 marzo 1999, accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione della gara, confermando per
il resto fa delibera impugnata. Di tanto si duole la società Sanbenedetto Calcetto Club, che chiede a questa Commissione
d’Appello Federale l’omologazione del risultato conseguito sul campo e la revoca della sanzione pecuniaria. L’appello è
infondato. L’arbitro della gara ha infatti riconosciuto di aver concesso al Sanbenedetto Calcio Club due time-out in
contravvenzione alla norma suindicata, e tanto giustifica la disposta ripetizione per l’acclarata irregolarità. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sanbenedetto Calcetto Club di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed
ordina l’incameramento della tassa versata.
3- APPELLO DELL’A.C. MONTELUPO 1930 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTELUPO 1930/GINESTRA
FIORENTINA DEL 27.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. UN. n. 35 del 25.3.1999)
L’A.C. Montelupo proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in esito alla gara
Montelupo/Ginestra. disputata il 27.2.1999 per il Campionato Juniores Provinciale e terminata con il risultato di 2-2. Deduceva
la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara il calciatore Bellacci Mirko in posizione
irregolare, in quanto tesserato per la stessa reclamante e non per la Pol. Ginestra e, quindi, chiedeva che venisse irrogata alla
società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il risultato di 0-2. La Commissione
Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 marzo 1999, respingeva il reclamo, sul rilievo che
l’art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva. prevede la sanzione richiesta dalla reclamante solo in caso di
partecipazione alla gara di "giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a parteciparvi". Il calciatore Bellacci,
rilevava la Commissione Disciplinare, risultava tesserato "anche per la Polisportiva Ginestra" sia pure come Bellacci Mirco e
non come Bellacci Mirko e anche se tale tesseramento è stato successivamente annullato (in data 9.3.1999). Propone appello
l’A.C. Montelupo deducendo l’erroneità della decisione. L’appello è fondato. E’ evidente dagli accertamenti esperiti presso il
competente Ufficio Tesseramento (e come è reso chiaro anche dal successivo annullamento del tesseramento per la
Polisportiva Ginestra) il doppio tesseramento del calciatore Bellacci. Questi, nato il 25.2.1980, tesserato per l’A.C. Montelupo
(dal 5.11.1996) si è tesserato nuovamente, il 4.10.1997, per la Polisportiva Ginestra sia pure con il diverso prenome di Mirco.
E' evidente, quindi, che il calciatore si trovava in posizione irregolare nella gara del 27.2.1999, non potendo ritenersi
validamente tesserato per la Polisportiva Ginestra. Ciò comporta che il calciatore in parola non aveva "titolo a prendere parte
alla gara" in contestazione e che, di conseguenza, in applicazione dall’art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva,
deve riformarsi la decisione appellata e irrogarsi alla Polisportiva Ginestra la punizione sportiva di perdita della gara di cui
trattasi con il punteggio di 0-2. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per i suesposti motivi, la C.A.F, in accoglimento
dell’appello come innanzi proposto dell’A.C. Montelupo 1930 di Montelupo Fiorentino (Firenze), annulla l’impugnata
delibera, infliggendo alla Pol. Ginestra Fiorentina la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la
restituzione della tassa versata.
4- APPELLO DELL’U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.10.2000
INFLITTA AL CALCIATORE DASSO MARCO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell'8.4.1999)
L’U.S. Lavagnese 1919 ha sporto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso
Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 35 dell’8 aprile 1999, con la
quale, in parziale accoglimento del reclamo di essa società, veniva ridotta a tutto il 31.10.2000 la sanzione della squalifica
irrogata, fino al 31.12.2000, al calciatore Dasso Marco dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato (Com. Uff. n. 30 del 4
marzo 1999), per aver sferrato all’arbitro della gara Lavagnese/Camogli del 21.12.1999 un calcio alla gamba, a seguito
dell’espulsione comminata ad un compagno di squadra. La ricorrente sostiene che la sanzione inflitta al calciatore seppur
ridotta di due mesi appare eccessiva in ragione sia della lievità del fatto sia della giovane età del Dasso stesso. Osserva questa
Commissione che, pur avendo l’arbitro confermato la volontarietà del gesto del calciatore, questi ha anche tenuto a precisare
che si era trattato di un calcio non violento e, inoltre, non può non essere evidenziato il gesto, sottolineato anche dall’arbitro,
del ragazzo che ha ritenuto doveroso andare a fine gara nello spogliatoio a scusarsi con il Direttore di gara. Ritiene pertanto
questo Collegio, valutate tutte le circostanze, che possa concedersi una ulteriore riduzione della sanzione di quattro mesi e
fissare quindi Ia squalifica fino al 30 giugno 2000. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come
sopra proposto dell’U.S. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova), riduce al 30.6.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai
primi giudici al calciatore Dasso Marco. Ordina la restituzione della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
5 - APPELLO DELL’A.C.R. SAN GIOVANNELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.2.2004
CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
INFLITTA AL SIG. FRANCHINA ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n.82 del 24.3.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com.
Uff. n. 69 del 10 febbraio 1999, infliggeva a Franchina Antonino, dirigente della Società A.C.R. San Giovannello, la sanzione
dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dall’art. 9 lett. e) C.G.S. fino al 10.2.2004, con richiesta al Presidente Federale
perché venisse dichiarata, nei confronti dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della
F.I.G.C.. La sanzione veniva inflitta "per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro, posto in essere
durante la gara" Gallico/San Giovannello disputata il 7.2.1999 "e per averlo colpito con un pugno alla spalla provocandogli
momentaneo dolore; per avere, mentre veniva allontanato, afferrato un pezzo di legno e tenuto un comportamento gravemente
offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; per avere, a fine gara, colpito violentemente ad una spalla l’arbitro con un
bastone di legno causandogli fortissimo dolore; per avere reiterato il comportamento offensivo e minaccioso colpendo con
pugni e calci la porta dello spogliatoio arbitrale e per aver fatto irruzione nello spogliatoio medesimo (veniva prontamente
bloccato dal Commissario di campo e da giocatori del Gallico); per reiterato tentativo di colpire l’arbitro con un bastone di
legno, non riuscito per l’intervento di propri dirigenti; per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti
dell’arbitro mentre questi, scortato dai Carabinieri, si apprestava ad abbandonare l’impianto sportivo a bordo della propria
autovettura" La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione di cui al Com. Uff. n.82 del
24 marzo 1999, rigettava il reclamo proposto dall’A.C.R. San Giovannello avverso la suddetta decisione, confermando la
sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Avverso quest’ultima decisione l’A.C.R. San Giovannello, nell’interesse di Franchina
Antonino, proponeva appello deducendo a motivi: -la mancata audizione del Commissario di campo avanti la Commissione
Disciplinare; -la mancata audizione in contraddittorio dell’arbitro; -la contraddittorietà di giudicato sulle medesime circostanze
di fatto e ritrattazione del precedente referto da parte dell’arbitro nei confronti dei calciatore Pratticò Piero;
- l’eccessività della pena inflitta. L’appello é infondato e va rigettato. Per quanto concerne la mancata audizione del
Commissario di campo svanii la Commissione Disciplinare si rileva che, ai sensi dell’art.25 C.G.S., il rapporto dell’arbitro
prevale su quello del Commissario di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati da entrambi, fatta eccezione per
quanto attiene al comportamento del pubblico. Nel caso in esame il referto arbitrale è completamente esaustivo nella
dettagliata descrizione dei fatti che hanno visto protagonista il Franchina. Altrettanto esaustivo é stato l’arbitro nella
descrizione dei fatti nella sua audizione avanti la Commissione Disciplinare, per cui non vi era, nel precedente grado di
giudizio, alcuno spazio per integrare la conoscenza dei medesimi fatti attraverso l’audizione del Commissario di campo, le cui
dichiarazioni non potevano comunque prevalere su quelle del Direttore di gara che hanno efficacia probatoria privilegiata. Con
riguardo alla doglianza relativa alla mancata audizione dell’arbitro in contraddittorio con la parte, osserva questa Commissione
che, per il combinato disposto degli arti. 25 n.1 e 26 n. 7 C.G.S., nei giudizi disciplinari sportivi per fatti inerenti ad una gara
non può mai instaurarsi un contraddittorio in senso tecnico. tra l’arbitro e il soggetto sottoposto a giudizio. Il motivo di
gravame é pertanto destituito di qualsiasi fondamento giuridico e normativo. Del pari infondato é il motivo relativo alla
presunta contraddittorietà del referto e delle dichiarazioni dell’arbitro, in relazione alla posizione del calciatore Pratticò.
Invero, l’arbitro dell’incontro, chiamato avanti la Commissione Disciplinare per meglio chiarire i fatti riportati nel referto, ha
ridimensionato l’episodio di violenza addebitato al predetto calciatore, confermando, invece, in modo dettagliato tutta la
dinamica dei fatti riferita al Franchina. Non si è trattato pertanto di sconfessione del primo referto arbitrale, ma soltanto di una
precisazione dei fatti che è, poi. lo scopo precipuo della convocazione dell’arbitro vanti agli Organi di giustizia sportiva,
secondo il disposto dei citati artt.25 e 26 C.G.S.. La circostanza che l’arbitro abbia diversamente valutato il caso del calciatore
Pratticò, mantenendo invece ferma la descrizione dei fatti di violenza posta in essere dal Franchina, sta a significare l’esatto
contrario di quanto ritenuto dall’appellante e cioè la ferma e coerente convinzione dell’arbitro stesso circa la effettiva dinamica
dell’accaduto, che ha visto protagonista in negativo il dirigente del San Giovannello. Quanto, infine alla natura e all’entità della
sanzione inflitta. essa appare del tutto congrua rispetto alla estrema gravità dei fatti contestati. Il Franchina, infatti, ha posto in
essere una serie incredibile di violenze fisiche e verbali nei confronti dell’arbitro, iniziate al 30° del primo tempo. culminate a
fine gara con una bastonata allo stesso arbitro e con una irruzione nel suo spogliatoio e terminate con un inseguimento a piedi
dell’auto del Direttore di gara, quando questi si accingeva a partire per tornare a casa. Questo comportamento contrario a tutti i
principi sportivi di lealtà, probità e correttezza, per la sua gravità e la pervicace reiterazione durante e dopo la gara, non può
trovare alcuna giustificazione e tanto meno può legittimare la richiesta di riduzione della pena. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C.R. San Giovannello di Reggio Calabria e dispone l’incameramento della
tassa versata.
6- APPELLO DELL’ALLENATORE GIGANTE FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 49I78 del 31.3.1999)
L’allenatore della U.S. Battipagliese, Sig. Gigante Fabrizio, ha proposto a questa Commissione d’Appello Federale reclamo
avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. pubblicata sul Com. Uff. n. 49/TB in
data 31 marzo 1999, con la quale è stata confermata la sua squalifica fino a tutto il 31.12.2000, inflittagli dal Giudice Sportivo,
con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/TB del 17 marzo 1999. Questi aveva rilevato che in occasione della gara
Battipagliese/Juve Stabia, disputata il 10 marzo precedente, il suddetto aveva reiteratamente offeso uno degli assistenti
dell’arbitro e, divincolatosi da coloro che tentavano di trattenerlo, lo aveva colpito con uno schiaffo. Il Gigante ha chiesto in
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
linea principale l’annullamento della suddetta sanzione disciplinare ed in subordine una congrua riduzione, assumendo di non
avere colpito l’assistente dell’arbitro. Come prova ha rilevato l'inverosimiglianza del suo comportamento per essersi presentato
all’arbitro dopo aver colpito il suo assistente in modo da potere essere identificato. Tale assunto difensivo costituisce un
maldestro tentativo di contestare le risultanze degli atti ufficiali con una versione interessata di parte. Il referto dell’assistente
di gara con una precisa e convincente relazione descrive la deprecabile azione del Gigante: mentre rientrava negli spogliatoi un
estraneo entrava sul terreno di giuoco dirigendosi verso l’arbitro; egli lo aveva invitato ad allontanarsi, ma l’altro dapprima lo
aveva offeso e successivamente, divincolatosi, lo aveva colpito con uno schiaffo. Tali risultanze non possono essere smentite
con l’argomento sostenuto dal Gigante a discolpa. Il fatto di essersi presentato all’arbitro dopo il suo ingiustificato gesto
violento non rende inequivocabile l’atto violento e la certezza del suo esecutore, né è necessario cercare la prova diretta od
indiretta del modo di identificazione del responsabile. Il reclamo va, pertanto, respinto, con l’incameramento della tassa. Per i
suesposti motivi, la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’allenatore Gigante Fabrizio e dispone incamerarsi
la tassa versata.
7 - APPELLO DELL’U.S. S. GIORGIO COLLATHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GIORGIO
COLLATHIA/POLESIANA DEL 14.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 56 del 8.4.1999)
Il calciatore Carella Giovanni, tesserato per L’U.S. S.Giorgio Collathia, veniva squalificato dal Giudice Sportivo presso il
Comitato Regionale Molise, con il Com. Uff. n. 33 del 73 dicembre 1998, per una gara effettiva. Egli si asteneva dal
partecipare alla gara successiva a tale comunicato, disputata dalla sua squadra contro la società Atletico Trivento, ma detta gara
veniva annullata da questa Commissione d’Appello Federale, che ne disponeva la ripetizione, con decisione pubblicata sul
Com. Uff. n. 21/C - Riunione del 4 marzo 1999. Il Carella partecipava alla gara successiva del 14 marzo 1999, disputata contro
la Pol. Polesiana e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, a seguito di reclamo da parte di
quest’ultima società, infliggeva alla U.S. S. Giorgio Collathia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-2, perché non poteva ritenersi scontata la squalifica del Carella con la mancata partecipazione alla gara annullata, per la
espressa statuizione dall’art. 12 n. 4 C.G.S. (Com. Uff. n. 56 dell’8 aprile 1999). Avverso tale decisione l’U.S. S. Giorgio
Collathia ha proposto reclamo a questa Commissione ed ha opposto che la Commissione Disciplinare aveva errato nel ritenere
che la comunicazione della decisione della Commissione d’Appello Federale sul Comunicato Ufficiale n. 50 costituisse
notifica alle parti, perché la conoscenza delle decisioni di tale Commissione si ha dalla data di recezione della raccomandata,
contenente il dispositivo della decisione, da parte della segreteria. Tale lettera era pervenuta alla società il 15 marzo e cioè in
data successiva alla gara in esame. Il reclamo è infondato. La segreteria di questa Commissione ha portato a conoscenza della
società reclamante la decisione adottata da quest’ultima, che annullava la delibera impugnata dall’A.S. Atletico Trivento e
disponeva la ripetizione della gara tra l’Atletico Trivento e la S. Giorgio Collathia, disputata il 28.12.1998. mediante
telegramma del 3 marzo 1999. Inoltre, la stessa società reclamante ammette che il dispositivo veniva pubblicato sul
Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. 50 in data 11 marzo 1999. Pertanto. l’U.S. S. Giorgio Collathia è
venuta a conoscenza della suddetta decisione con ampio margine di tempo rispetto alla data di disputa della gara in questione.
A seguito del rigetto del reclamo, la tassa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l’appello come
sopra proposto dell’U.S. S. Giorgio Collathia di Chieuti (Foggia) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
8 - APPELLO DEL CALCIATORE DELNEVO LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999)
Il calciatore Loris Delnevo, tesserato per il F.C. Messina Peloro ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 197/C del 5 maggio 1999, con la quale veniva
confermata la sanzione di due giornate di squalifica, inflittagli dal Giudice Sportivo, per un atto di violenza verso un avversario
posto in essere nell’intervallo della partita Catania/Messina Peloro del 25.4.1999 (Com. Uff. n. 192C del 27 aprile 1999).
L’appellante, ribadendo i motivi già dedotti nel precedente grado di giudizio, chiede una riduzione della sanzione inflittagli.
assumendo di essere stato provocato e di aver reagito ad un tentativo di aggressione posto in essere da un calciatore della
squadra avversaria che, fingendo un abbraccio, gli avrebbe sferrato un pugno alle spalle e gli avrebbe profferito parole
minacciose. L’appello non appare meritevole di accoglimento. Le affermazioni difensive del calciatore non trovano alcun
riscontro probatorio nel referto del Direttore di gara e nel supplemento inviato dallo stesso alla Commissione Disciplinare. Da
tali atti, che. ai sensi dall’art. 25 C.G.S., hanno efficacia probatoria privilegiata risulta che il Delnevo, n. 8 del Messina. e
Monaco Gennaro, n. 5 del Catania, al rientro negli spogliatoi si scambiavano "reciprocamente" manate in faccia, spintoni e
calci. In particolare, nel supplemento, l’arbitro ha confermato di aver assistito ad uno scambio di atti di violenza tra i due
calciatori avversari, ma di non essere in grado di precisare se vi sia stata una provocazione iniziale. Gli unici fatti accertali sono
quindi lo scambio reciproco di insulti e gli atti di violenza posti reciprocamente in essere, che legittimano la sanzione inflitta
dai primi giudici, del tutto congrua nella sua entità e non suscettibile di riduzione in considerazione della gravità del
comportamento antisportivo posto in essere. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore
Delnevo Loris e dispone l’incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 1999
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
1 - APPELLO DELLA S.P. BUSACHESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ORISTANESE/BUSACHESE DEL
28.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 35 dell'1.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara
Oristanese/Busachese disputatasi il 28.2.1999 nell’ambito del Campionato di 2° Categoria, Girone D, adottava i provvedimenti
della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, ai sensi dall’art. 7 comma 1 C.G.S. alla S.P. Busachese; della
penalizzazione alla stessa società di 7 punti in classifica; di porre a carico della S.P. Busachese le spese sanitarie eventualmente
sostenute e documentate dall’arbitro; della squalifica fino al 31.12.2001 del calciatore Crobu Antonio; della squalifica fino al
28.2.2003 del calciatore Mele Lino, della squalifica fino al 30.6.2003 del calciatore Fenudi Fabrizio, della squalifica fino al
30.6.2003 del calciatore Masala Bernardino; della squalifica fino al 28.2.2004 del calciatore Muntoni Efisio con la proposta,
quanto a quest’ultimo calciatore, affinché venisse dichiarata la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria
della F.I.G.C. considerata la particolare gravità dei fatti a lui addebitati e la persistenza della condotta violenta anche dopo che
vi era stato un rasserenamento degli animi grazie all’intervento della Forza Pubblica (Com. Uff.n. 31 del 4.3.1999). Avverso
tale decisione proponeva reclamo la S.P. Busachese, chiedendo la revoca ovvero la riduzione della punizione sportiva della
penalizzazione di 7 punti e delle squalifiche inflitte ai propri calciatori. La Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 35 del 1° aprile 1999, deliberava di annullare i provvedimenti
di squalifica inflitti ai calciatori Crobu Antonio e Mele Lino e di confermare, per il resto, le sanzioni decise dal Giudice
Sportivo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la S.P. Busachese chiedendo la riduzione della penalizzazione in
classifica e delle squalifiche inflitte ai propri calciatori. Il reclamo é parzialmente fondato. La sanzione della penalizzazione di
n. 7 punti in classifica, irrogata dai primi giudici, veniva motivata dalla responsabilità oggettiva della società per il
comportamento dei propri calciatori e per "l’accertato atteggiamento d’indifferenza" del capitano e dei dirigenti. La reclamante
non porta elementi idonei a sminuire la gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori squalificati e dai dirigenti in occasione
della gara. mentre risulta che, al momento del verificarsi degli incidenti, il capitano Mele Lino era assente dal campo perché
precedentemente espulso ed il vice-capitano Fadda Diego era assento dal campo perché precedentemente sostituito. Questi
ultimi, pertanto, non potevano assumere alcuna iniziativa. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell’appello
come innanzi proposto dalla S.P. Busachese di Busachi (Oristano), riduce a n. 2 punti la sanzione della penalizzazione in
classifica già inflitta alla reclamante dai primi giudici e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
2 - APPELLO DELL’A.S. LANCIANO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LANCIANO CLUB/SAN SALVO
DEL 13.3.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 34 dell’1.4.1999)
L’A.S. Lanciano Club proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica in esito alla gara Lanciano Ciub/San Salvo, disputata il 13.3.1999 per il Campionato
Allievi Regionali e terminata con il risultato di 3-3. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare
alla predetta gara i calciatori Tomeo Michele, nato il 24.1.1983, Forte Alessio, nato il 15.4.1983, Sorgente Marco. nato il
3.6.1983 e Di Bartolomeo Roberto. nato il 25.5.1983, in posizione irregolare, in quanto detti calciatori avevano contratto
tesseramento con vincolo biennale non consentito. avendo all’atto del tesseramento già compiuto il 14° anno di età, in base alla
disposizione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 1998/1999, alla pagina
24, punto 10, per la quale "ai calciatori giovani in età dai 12 anni ai 14 anni non compiuti è data facoltà di assumere vincolo
biennale per la società per la quale chiedono di essere tesserati o per fa quale sono già tesserati con vincolo annuale". La
reclamante chiedeva, quindi, che alla società avversaria venisse irrogata la punizione sportiva della perdita della suindicata
gara con il risultato di 0-2. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 1°
aprile 1999, respingeva il reclamo, rilevando che il tesseramento dei predetti calciatori era stato contratto nel 1997, quando la
disposizione invocata dalla reclamante non era ancora in vigore in quanto valevole solo per la stagione sportiva 1998/1999.
Propone appello l’A.S. Lanciano Club rilevando l’erroneità della decisione. L’appellante obietta che una norma dall’identico
tenore era già in vigore per la stagione sportiva 1997/1998. L’appello non merita accoglimento. E’ sufficiente al riguardo
rilevare che i predetti calciatori erano comunque tesserabili con cartellino del Settore Giovanile e che è pregnante la volontà di
assumere il vincolo di tesseramento anche se espressa su modulo errato. L’appello, in conclusione, va respinto. La tassa di
reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto
dall’A.S. Lanciano Club di Lanciano (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa versata.
3-APPELLO DELL’A,S.LANCIANO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELFRENTANO/LANCIANO
CLUB DEL 24.2.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 34 dell’1.4.1999)
Sportiva Lanciano Club ha proposto appello a questa C.A.F. contro la delibera del 1° aprile 1999, di cui al Com. Uff. n. 34, del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con la
quale è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso la regolarità dalla gara del Campionato Allievi Regionali
Castelfrentano/Lanciano Club del 24.2.1999, per tardività ai sensi dell’art. 37 n. 3 C.G.S..Sostiene l’appellante che l’impugnata
decisione sarebbe errata, in quanto il termine per la proposizione dei reclami avverso la posizione di tesserati è di trenta giorni
e non già di quindici come sostenuto dal Giudice Sportivo di 2° Grado. L’appello è infondato e va respinto. Rileva questa
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Commissione che l’art. 37 comma 3 C.G.S., come modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 19.6.1997 (Com. Uff.
n. 61/A pubblicato il 28.6.1997), prevede che i reclami avverso la posizione dei tesserati, devono essere proposti nel termine di
15 giorni dallo svolgimento della gara e, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado è del tutto conforme al dettato
regolamentare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Lanciano Club di Lanciano
(Chieti) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELL’U.S. MONTE TOMATICO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA ASOLO/MONTE TOMATICO
DEL 14.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 14.4.1999)
All’esito della gara Asolo/Monte Tomatico del 14.3.1999, disputata nell’ambito del Campionato di 2' Categoria del Comitato
Regionale Veneto e terminata col punteggio di 0 a 0, l’U.S. Monte Tomatico proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Battocchio Vittorio, in posizione irregolare.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 14 aprile 1999, respingeva il
reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l’U.S. Monte Tomatico, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione
dell'incontro "a tavolino". L’appello è infondato. Ed invero risulta agli atti che il calciatore Battocchio Vittorio è regolarmente
tesserato per l’A.S. Asolo dal 2.3.1999, e che se a volte egli è stato indicato come Battocchio Giovanni o come Battocchio
Vittorio ciò è stato dovuto al suo doppio nome (Giovanni Vittoria) e non ad una irregolare utilizzazione di un calciatore non
tesserato. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come
sopra proposto dell’U.S. Monte Tomatico di Feltre (Belluno) e dispone l’incameramento delta relativa tassa.
5 - APPELLO DELL’A.S. TORRI IN SABINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRI IN
SABINA/CASTELVERDE BRICOFER DEL 7.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 70 del 16.4.1999)
La gara Torri in Sabina/Castelverde Bricofer del 7.3.1999, valida per il Campionato Laziale di Promozione. iniziava con 45
minuti di ritardo a causa dell’impraticabilità del terreno di giuoco. Alle ore 14.30, la Società Castelverde, nella persona del
dirigente accompagnatore, chiedeva un cambio di lista, regolarmente concesso dall’arbitro. in quanto un calciatore si era
infortunato durante la fase di riscaldamento. Successivamente, con le squadre già schierate in campo e circa 15 minuti prima
dell'inizio effettivo della gara, si infortunava un altro calciatore e la stessa Società chiedeva un ulteriore cambio di lista che
l’arbitro non consentiva. Il calciatore infortunato veniva comunque sostituito e l’arbitro considerava il cambio, indicato nel
referto come avvenuto al 1° minuto del primo tempo, come una delle tre sostituzioni consentite nel corso della gara. Il Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 25 marzo 1999, accogliendo il
reclamo proposto dalla Pol. Castelverde Bricofer, annullava la gara e ne ordinava la ripetizione. Avverso questa decisione
proponeva reclamo l’A.S. Torri in Sabina e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 70
del 15 aprile 1999) respingeva il gravame. Contro quest’ultima decisione proponeva appello avanti questa Commissione l’A.S.
Torri in Sabina, deducendo che fa Pol. Castelverde Bricofer poteva comunque, nel corso della gara, chiedere la ipotetica quarta
sostituzione, che l’arbitro non avrebbe potuto non concedere e, in questo caso, sarebbe stata proprio la stessa società Torri in
Sabina l’unica legittimata a proporre reclamo. L’appello è infondato e va rigettato. Come risulta dal referto e dal supplemento
di rapporto l’arbitro non ha consentito il cambio di un calciatore richiesto dalla Pol. Castelverde Bricofer almeno un quarto
d’ora prima dell’inizio effettivo della gara, considerando il cambio stesso come una delle tre sostituzioni regolamentari,
indicandola come avvenuta al 1° minuto del primo tempo. Questa decisione del Direttore di gara costituisce un errore tecnico,
in quanto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di giuoco le squadre possono modificare i nominativi dei calciatori inseriti nella
lista fino a che non abbia avuto inizio l’incontro. Nel caso di specie, mancavano ancora quindici minuti all’inizio della gara
ritardata per le condizioni di impraticabilità del campo e, pertanto, quella richiesta dalla Pol. Castelverde Bricoter non era una
sostituzione, ma una variazione della lista dei calciatori. Questo errore non ha permesso alla squadra di usufruire delle tre
sostituzioni regolamentari nel corso della partita e costituisce quella circostanza eccezionale prevista dall’art. 7. n. 4, punto c)
C.G.S. che giustifica l’annullamento della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto
dall’A.S. Torri in Sabina di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.
6- APPELLO DELLA JUVETERRANOVA GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVETERRANOVA
GELA/TRAPANI CALCIO DEL 5.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 54/TB del 14.4.1999)
La Società Trapani Calcio, proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C in sito alla
gara Juveterranova Gela/Trapani Calcio disputata il 5.3.1999 per il Campionato Dante Berretti e terminata con il risultato di 10 per la squadra di casa. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara il calciatore
Commendatore Fabio, nato il 25.7.1983, in posizione irregolare, in quanto sprovvisto della autorizzazione di cui all’art. 34,
coma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La reclamante chiedeva, quindi, che venisse irrogata alla società
avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il risultato di 0-2. Il Giudice Sportivo accoglieva
il reclamo sul rilievo che effettivamente il calciatore, che non aveva ancora compiuto 16 anni, non era munito della prescritta
autorizzazione a partecipare all’attività agonistica e, per l’effetto, irrogava alla Società Juveterranova Gela la punizione
sportiva della perdita della gara in contestazione, con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 47IT8 del 26 marzo 1999). La decisione
veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare adita dalla Società Juveterranova Gela (Coni. Uff. n. 54/TB del
14 aprile 1999). La Commissione Disciplinare ha ritenuto che, pur rientrando nell’attività agonistica giovanile, il Campionato
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Berretti rientra pacificamente nell’attività agonistica organizzata dalla Lega Professionisti Serie C e che, pertanto, per la
partecipazione dei giovani calciatori minori di sedici anni deve ritenersi indispensabile l’autorizzazione di cui all’art. 34,
comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Propone appello la Società Juveterranova Gela deducendo
l’erronea interpretazione della norma ora citata da parte dei due primi giudici. L’appello è fondato. Rileva la C.A.F., sulla
scorta della propria ferma giurisprudenza al riguardo, che l’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, citato, norma posta a
tutela dei giovani calciatori, non è richiesta per l’attività agonistica giovanile, per l’attività, cioè, anche di competizione, ma
riservata esclusivamente ai giovani calciatori, qualunque sia la Lega organizzatrice di detta attività. Il Torneo "Dante Berretti",
ancorché organizzato dalla Lega Professionisti Serie C è una competizione riservata ai giovani calciatori che, pertanto, se
inferiori a sedici anni di età, non devono munirsi dell’autorizzazione di cui trattasi. Scopo dell’autorizzazione è infatti quello di
tutelare i giovani calciatori e verificarne l’idoneità all’attività agonistica. La decisione della Commissione Disciplinare deve
dunque essere riformata e, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società Juveterranova Gela. deve ripristinarsi il risultato
conseguito sul campo nella gara in contestazione. La tassa di reclamo, di conseguenza. va restituita all’appellante. Per i
suesposti motivi la C.A.F, in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Juveterranova Gela di Gela
(Caltanissetta), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina
restituirsi la relativa tassa.
7- APPELLO DELLA POL. VENZONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA
VENZONE/COSTALUNGA DEL 7.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 14.4.1999)
Il 7.3.1999. nell’ambito del Campionato di 1e Categoria, Girone B. del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, l’arbitro
disponeva il rinvio della gara Venzone/Costalunga. L’A.S. Costalunga proponeva rituale reclamo, adducendo che,
nell’occasione, la gara non aveva potuto avere luogo in quanto la società ospitante aveva provveduto in modo insufficiente alla
segnatura del terreno di giuoco e chiedeva, pertanto, che venisse deliberata la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2 alla Pol. Venzone ex art. 7, punto 1, C.G.S.. Il competente Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 34 del 24 marzo 1999, accoglieva il reclamo e infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-2 alla Pol. Venzone. La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla Pol.
Venzone (Coni. Uff. n. 36 del 14 aprile 1999). Avverso la predetta decisione propone appello la Pol. Venzone chiedendo
l’annullamento della predetta decisione e la ripetizione della gara. Il gravame è fondato. La Regola 5 del Regolamento di
giuoco del calcio, prevede che le decisioni dell’arbitro "...per questioni di fatto relative al giuoco sono inappellabili per quanto
concerne il risultato della gara". Nella stessa Regola, alla lettera d), si afferma il potere discrezionale "...di interrompere il
giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario a motivo
delle condizioni atmosferiche, dell’intrusione di estranei o per altre cause...". Nel caso di specie l’Arbitro, constatato che la
società ospitante non era riuscita a provvedere "alla segnatura delle linee e alta rimozione de!la neve" nel termine da lui
assegnato, decretava "il rinvio della gara". Tale decisione appare insindacabile da questa Commissione. Quanto. invece, alla
irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino, ai sensi dell’art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, si osserva che l’art. 60, punto 5, delle N.O.I.F. prevede che "l’obbligo de!lo sgombero della neve dai terreni di giuoco
è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica". In proposito il
Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia ha disposto che "le società partecipanti ai Campionati organizzati dal Comitato
Regionale hanno l’obbligo della spolatura della neve rendendo agibile il campo di giuoco. Tale obbligo decade quando la neve
sia caduta nelle settantadue ore precedenti l’inizio della gara..." (Com. Uff. n. 28 del 10.2.1999). Dalla documentazione
acquisita agli atti risulta che le ultime precipitazioni nevose sono avvenute lo stesso giorno nel quale avrebbe dovuto aver
luogo la gara e, pertanto, nelle settantadue ore richieste dal Comitato Regionale e che le avverse condizioni meteorologiche
avevano impedito la tempestiva segnatura del campo. Per i suesposti motivi la C.A.F., accoglie l’appello come sopra proposto
dalla Pol. Venzone di Venzone (Udine), annullando le impugnate delibare e disponendo l’effettuazione della suindicata gara.
Ordina la restituzione della tassa versata.
8- APPELLO DELL’A.S. TORRIMPIETRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALMAS ROMA/TORRIMPIETRA
DEL 14.4.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 20.4.1999)
All’esito della gara Almas Roma/Torrimpietra, disputata il 14.4.1999 nell’ambito del Campionato Allievi del Comitato
Regionale Lazio e terminata col punteggio di 2 a 0, l’Associazione Sportiva Torrimpietra proponeva rituale reclamo,
adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria. era stato schierato il calciatore Bellini Pierluca, squalificato.
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 20 aprile 1999, respingeva il reclamo, considerando che il provvedimento di
squalifica di Bellini Pierluca, pur comparso sul Com. Uff. n. 37 del 13.4.1999, indicava il calciatore come appartenente alla
società Real Tuscolano e poteva aver tratto in errore i responsabili della società Almas Roma. Avverso tale decisione ha
proposto appello l’A.S. Torrimpietra, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro "a tavolino". Il gravame è
fondato. Ed invero risulta agli atti che il calciatore Bellini Pierluca veniva squalificato per una gara dal Giudice Sportivo presso
il Comitato Regionale Lazio per avere indirizzato durante lo svolgimento della gara Real Tuscolano/Almas Roma, disputata il
giorno 11.4.1999 - un gesto scorretto all’indirizzo del pubblico, ma che sul Com. Uff. n. 37 contenente tale decisione,
pubblicato in data 13.4.1999, il provvedimento figurava erroneamente a carico del calciatore Pierluca Bellini quale tesserato
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
per Ia società Real Tuscolano anziché per la società Almas Roma, l’errore veniva poi rettificato con il successivo Com. Uff. n.
38 del 15.4.1999. L’assunto della società Almas Roma - di aver ritenuto che il provvedimento di squalifica non riguardasse il
loro calciatore - è poco credibile. Ed infatti l’addebito contestato risultava commesso in occasione della gara Real
Tuscolano/Almas Roma dell’11.4.1999, durante la quale ebbe a fornire la sua prestazione sportiva un solo Bellini Pierluca,
quello tesserato appunto per l’Almas Roma. La C.A.F. ritiene pertanto di dovere accogliere l’appello annullando l’impugnata
delibera e infliggendo alla società Almas Roma l’invocata punizione sportiva.Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello
come in epigrafe proposto dall’A.S. Torrimpietra di Roma, annullando l’impugnata delibera ed infliggendo all’Almas Roma la
punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
9- APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CALCIO PADOVA/VARESE DEL
3.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999)
Il F.C. Varese. con reclamo in data 7.4.1999, preceduto da riserva scritta presentata all’arbitro. chiedeva la non omologazione
della gara Padova/Varese del 3.4.1999, per inosservanza da parte del Padova dell’obbligo di utilizzo di calciatori nati dal 1°
gennaio 1978 in poi. Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, rilevato che al 30° e al 40° minuto del secondo
tempo della gara erano stati sostituiti i calciatori del Padova De Zerbi e Barone, nati rispettivamente il 6.6.1979 e il 30.4.1978,
con due calciatori nati entrambi nel 1966, in violazione di quanto prescritto dal Com. Uff. n. 1 dell'1.7.1998, infliggeva alla
società Calcio Padova la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 a favore del Varese. applicando la
sanzione prevista dell’art. 7, comma 5, C.G.S. (Com. Uff. n. 181/C dell’ 14 aprile 1999). Avverso la decisione del Giudice
Sportivo proponeva reclamo la società Calcio Padova,deducendo: - la non punibilità per il principio della retroattività della
norma più favorevole, in quanto il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C avrebbe abolito l’obbligo, per le
squadre di Serie C., di utilizzare per le partite di campionato almeno un giocatore al di sotto dei venti anni; - che il Comunicato
n. 1 dell’1.7.1998 del Consiglio Direttivo della Lega non aveva efficacia in quanto, essendo una nuova norma sull’ordinamento
interno delle Leghe, non era stata approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C., secondo il combinato disposto dell’art. 34
N.O.I.F. e dell’art. 21 dello Statuto Federale; - che la partecipazione di un giocatore ultraventenne per soli tre minuti (più
recupero) non potrebbe assumere il carattere della "rilevanza e decisività" che sarebbe richiesto per l’applicazione dall’art. 7
C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 197/C
del 5 maggio 1999, disattendeva tutti i motivi del gravame proposto dal Calcio Padova e confermava la decisione del Giudice
Sportivo. Contro questa decisione proponeva appello la società Calcio Padova, riproponendo gli stessi motivi del gravame
presentato alla Commissione Disciplinare, chiedendo la riforma della decisione impugnata e la conferma del risultato acquisito
sul campo. Il F.C. Varese presentava le sue controdeduzioni eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso presentato
dal Calcio Padova, in quanto la decisione della Commissione Disciplinare era stata pubblicata sul Com. Uff. n. 194/C del
29.4.1999 e il reclamo era stato inviato soltanto il 7.5.1999, oltre i termini perentori di cui al comma 12 dell’art. 23 C.G.S. e
chiedendo nel merito il rigetto dell’appello. Preliminarmente osserva la Commissione che il gravame è stato ritualmente
proposto nei termini previsti dall’art. 23 comma 72 C.G.S. La decisione impugnata è stata infatti pubblicata nel Com. Uff. n.
197/C del 5 maggio 1999 e il reclamo è stato proposto il 7 dello stesso mese. E’ indubbio che il termine per la proposizione
dell’appello decorre da tale data e non da quella di pubblicazione (29.4.1999) del Com. Uff. n. 794/C, che riportava soltanto il
dispositivo della decisione della Commissione Disciplinare, emessa nello stesso giorno, e non la motivazione pubblicata nel
comunicato successivo. Nel merito l’appello è infondato. Quanto al primo motivo di gravame, si rileva che. allo stato, non
risulta pubblicata su alcun comunicato ufficiale della Lega Professionisti Serie C la presunta delibera del Consiglio Direttivo
che eliminerebbe l’obbligo per le squadre di Serie C di utilizzare per le gare di campionato almeno un calciatore al i di sotto
dei venti anni di età. La decisione del Consiglio Direttivo della Lega, di cui riferisce soltanto un Comunicato ANSA del
16.4.1999, dovrebbe comunque decorrere dalla prossima stagione sportiva 1999/2000. Nella attuale stagione sportiva la
disposizione in vigore resta quella di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.7.1998, che prevede l’obbligo per le squadre di
schierare nelle gare ufficiali almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1979. Nel caso di specie non può pertanto trovare
applicazione il principio del "favor rei", con riferimento ad una disposizione più favorevole non ancora in vigore e comunque
priva di efficacia prima della prossima stagione sportiva. Come esattamente ha rilevato la Commissione Disciplinare. in ogni
caso, l’applicabilità della disciplina posteriore più favorevole deve essere esclusa, in difetto di una norma Specifica, trattandosi
di illecito non penale. In proposito va ribadito il principio, ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza, dell’assoluta autonomia
dell’Ordinamento sportivo rispetto a quello statale e la conseguente inapplicabilità di principi di altre procedure, corree quella
penale, che perseguono finalità differenti. In merito al secondo motivo di gravame. osserva la Commissione che, in linea di
fatto, non trovano riscontro le affermazione della Società ricorrente circa la mancata ratifica. da parte del Consiglio Federale,
della delibera del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C. pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 7.7.1998. La delibera,
infatti, risulta trasmessa alla Segreteria della F.I.G.C., con nota in data 20.6.1998: la Segreteria Federale, in riscontro della nota
predetta, in data 30.6.1998, ha comunicato che "il deliberato del Consiglio Direttivo di codesta Lega, peraltro, ha ottenuto il
benestare del Consiglio Federale nella riunione del 30 giugno 1998". La avvenuta approvazione - rectius ratifica - trova
riscontro al punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 116/A, laddove, tra le decisioni assunte dal Consiglio Federale nella seduta
del 30.6.1998 si cita espressamente: "approvazione modifiche regolamentari". Sono questi atti ufficiali, provenienti da Organi
della Federazione, che per la loro natura sono assistiti da presunzione di verità, che costituiscono la base per le decisioni degli
Organi di giustizia sportiva. Ritiene, comunque, la C.A.F. che la disposizione in esame, che obbliga le Società affiliate alla
Lega Professionisti Serie C di schierare nelle gare ufficiali almeno un calciatore sotto i venti anni, non introduce né modifica
alcuna norma del Regolamento della Lega Professionisti Serie C. Si tratta, invero, di una delibera di carattere esecutivo per lo
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
svolgimento del campionato, come ha correttamente ritenuto la Commissione di secondo grado, che, come tale, rientra nelle
competenze della Lega e non necessita dì approvazione da parte del Consiglio Federale, bensì di pubblicazione a mezzo
comunicato ufficiale. Tale deliberato del Consiglio Direttivo della Lega rientra infatti nella previsione dell’art. 26 n. 3 del
Regolamento della Lega Professionisti Serie C che affida alla Lega stessa la facoltà di stabilire, autonomamente. "le norme di
carattere esecutivo per lo svolgimento dei Campionati, non previste dal presente regolamento o non stabilite dalle norme della
F.I.G.C. con carattere di uniformità per tutta l’attività agonistica federale". Una norma analoga, con riferimento specifico alle
limitazioni di impiego dei calciatori si rinviene nell’art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che demanda
unicamente al Consiglio Direttivo la facoltà di rivedere annualmente specifici obblighi delle società affiliate nell’impiego dei
calciatori nelle gare ufficiali. Si tratta, pertanto, di una norma. quella dall’art. 26 del Regolamento della Lega Professionisti
Serie C che si armonizza completamente nel sistema e che lascia agli Organi direttivi delle singole Leghe la facoltà di stabilire
le modalità esecutive per lo svolgimento dei campionati, ricomprendendo in queste anche le limitazioni di impiego dei
calciatori che, tenuto conto delle peculiari esigenze e finalità di ciascuna Lega, non possono essere definite in modo uniforme
dalle norme federali. Del pari infondato è l’ultimo motivo di gravame, relativo alla pretesa ininfluenza sul risultato della gara
della prestazione del calciatore Landonio, impiegato soltanto negli ultimi tre minuti (più recupero) della gara in sostituzione
del calciatore al di sotto dei venti anni. La valutazione dell’incidenza del calciatore sul risultato della gara, come esattamente
rilevato nella decisione impugnata, non può trovare ingresso nel giudizio, trattandosi nel caso di specie di violazione di
carattere formale che non consente apprezzamenti sull’entità della trasgressione e che comporta "de iure" la punizione sportiva
della perdita della gara, secondo la previsione dall’art. 7, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come
innanzi proposto dal Calcio Padova di Padova e dispone incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C- RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 1999
1 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A
CARICO DEL SIG. FILIPPINI DANILO E DELL’A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999)
Con atto del 24.8.1998, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia il Vice-Presidente dall’A.C. Pro Patria et Libertate - Danilo Filippini - e la società stessa, perché rispondessero: il
primo, di violazione dall’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere, con distinte note del 23 e 27 luglio 1998, inviate per conto del
sodalizio, espresso giudizi gravemente offensivi delle istituzioni federali e di soggetti appartenenti allo stesso ordinamento; la
seconda, ai sensi dall’art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 30 del 18
febbraio 1999, la Commissione Disciplinare riteneva fondati gli addebiti, ma, preso atto delle dimissioni presentate nelle more
dal Filippini - quindi non più tesserato né tesserabile - si asteneva dall’infliggergli qualunque sanzione disciplinare, applicando
invece alla società l’ammenda di L. 1 .000.000. Avverso tale decisione si appella il Procuratore Federale, il quale, premesso
che il comportamento per cui il Filippini era stato deferito era stato tenuto in costanza di tesseramento federale - con la
conseguenza che le vicende successive non avevano alcuna rilevanza ai fini valutati dalla Commissione Disciplinare - chiede
che al medesimo sia inflitta l’inibizione per la durata di un anno, così come richiesto dal rappresentante della Procura Federale
nel corso del procedimento di prima istanza. L’appello è infondato, avendo la Commissione Disciplinare fatto corretta
applicazione dall’art. 36 comma 7 N.O.I.F, secondo il quale non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano
rinunziato ad un precedente tesseramento, in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico (come avvenuto nella specie).
Con tale norma si è voluto impedire il compimento di manovre elusive dell’assoggettamento disciplinare dei tesserati,
mediante dimissioni seguite da nuova assunzione di status di tesserato federale: chi si dimette nel corso del procedimento
disciplinare perde non solo la qualità di tesserato, ma anche quella di tesserabile, rinunciando per sempre a rientrare
nell’organizzazione calcistica con qualsivoglia veste. E’ questa la vera sanzione che il Legislatore federale ha voluto applicare
a persone uscite dalla sua giurisdizione; con la logica conseguenza che qualunque altro provvedimento disciplinare sarebbe
inutiliter dato. Il Procuratore Federale a sostegno del suo appello, ha prodotto due decisioni della Corte Federale: l’una,
pubblicata sul C.U. n. 9/Cf del 20.6.1997, non è conferente alla fattispecie, in quanto si limita ad affermare la giurisdizione
sportiva nei confronti di soggetto che abbia perduto la qualità di dirigente federale, senza peraltro specificare che ciò sia
avvenuto a seguito di dimissioni date in pendenza di procedimento disciplinare; l’altra, pubblicata nel C.U. n. 12/Cf del
24.2.1999, la quale afferma la irrilevanza della semplice "notizia" di dimissioni date da altro dirigente federale, aggiungendo
che non vi è stata alcuna ricusazione della giurisdizione sportiva e che comunque è nell’interesse del deferito essere giudicato,
proprio per evitare le conseguenze dell’applicazione dall’art. 36 comma 7 N.O.I.F,. Quindi, neppure questa seconda
deliberazione giova alla causa dell’appellante. Il gravame va conseguentemente rigettato. Per i suesposti motivi la C.A.F.
respinge l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
2 - APPELLO DELL’A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVO TERZIGNO/MAZARA
DEL 14.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 104 del 26.3.1999)
L’A.C. Nuovo Terzigno in data 27.3.1999 ha preannunciato appello a questa C.A.F. avverso la decisione dalia Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 104 del 26 marzo 1999, relativa alla gara Nuovo
Terzigno/Mazara del 14.2.1999, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, richiedendo nel contempo copia dei
relativi atti ufficiali. La società, tuttavia, dopo la ricezione degli atti ufficiali non ha provveduto ad inoltrare i motivi di appello.
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Per i suesposti motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi
dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come innanzi proposto dell’A.C. Nuovo Terzigno di
Terzigno (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
3 - APPELLO DELL’A.S. VALLEDOLMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLEDOLMO/EURO SCIARA
DEL 7.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 18.3.1999)
L’A.S. Valledolmo ha proposto appello avverso le decisioni della CommiSsione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia in merito alla gara Valledolmo/Euro Sciara del 7.2.1999, di cui al Com. Uff. n. 42 pubblicato il 18 marzo 1999.
L’appello è inammissibile per tardività. Secondo quanto dispone l’art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S. la richiesta di copia dei
documenti ufficiali, formulata come dichiarazione di reclamo. deve essere inviata all’organo competente a mezzo telegramma
entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare; è accaduto
invece che la dichiarazione di appello con richiesta di copia degli atti è stata inoltrata dall’A.S. Valledolmo solo il giorno
29.3.1999, ben oltre il termine di impugnativa con riferimento al Comunicato Ufficiale, pubblicato. come si è detto, il 18
marzo. Dalla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,
l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Valledolmo di Valledolmo (Palermo) e dispone l’incameramento della relativa
tassa.
4 - APPELLO DELL’A.S, TERNATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/TERNATESE
DE 21.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 dell’1.4.1999)
Il 21/2/1999 si disputava a Besnate l’incontro tra l’A.C. Besnatese e l’A.S. Ternatese Calcio, valido per il Campionato di 2
Categoria del Comitato Regionale Lombardia; la gara si concludeva con la vittoria per 2-0 della società ospitante. L’arbitro
segnalava nel rapporto che al 49° del secondo tempo (erano stati concessi sei minuti di recupero) aveva erroneamente espulso
per doppia ammonizione il calciatore Ossola della Ternatese, mentre in realtà si trattava solo della prima ammonizione. Sulla
base di tale dichiarazione il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo avanzato dalla Ternatese, disponeva la ripetizione
della gara. Di diverso avviso andava la Commissione Disciplinare che, investita dell’opposizione proposta dalla Besnatese
deliberava di convalidare il risultato acquisito sul campo. L’A.S. Ternatese Calcio ha quindi proposto appello a questa
Commissione chiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo. Rileva il Collegio che la fattispecie deve essere
valutata secondo il disposto dell’art. 7 n. 4 C.G.S. essendo pacifica l’errata espulsione del calciatore della Ternatese, si tratta di
stabilire se e in quale misura quel fatto abbia avuto decisiva influenza sulla regolarità di svolgimento della gara La norma
conferisce agli Organi della giustizia sportiva una opportuna discrezionalità a differenza di quanto si verifica in altre ipotesi (ad
esempio, quelle di cui al successivo n. 5 dello stesso articolo, che prevedono in modo assoluto la punizione sportiva della
perdita della gara). Nell’uso di questo potere si ritiene di poter condividere la motivazione adottata dalla Commissione
Disciplinare, la quale ha tenuto conto dell’insegnamento espresso da quest’Organo in precedente caso: considerato il punteggio
acquisito e l’ormai prossima chiusura dell’incontro non può ritenersi che dall’errata espulsione sia risultata compromessa la
regolarità di svolgimento della gara. L’appello va pertanto rigettato, con il conseguente incameramento della tassa versata. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Ternatese Calcio di Ternate (Varese) ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
5 - APPELLO DELLA POL. SAN VITTORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN VITTORE/RUBICONE
CALISESE DEL 14.3.1999
(Delibera délla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 34 bis dell’8.4.1999)
Con separate delibare riportate nel C.U. n.30 del 17 marzo 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di ForliCesena, preso atto che la gara San Vittore/Rubicone Calisese - valida per il Campionato di 3° Categoria e disputata il
14.3.1999 - era stata sospesa dall’arbitro a causa delle intemperanze dei calciatori locali ne confermava il risultato di 2 a 3,
acquisito sul campo all’atto della interruzione; infliggeva al dirigente della Pol. San Vittore, Pullini Andrea, l’inibizione fino al
31.8.1999,per avere immobilizzato l’arbitro in segno di protesta, impedendogli l’immediato rientro nello spogliatoio;
squalificava fino al 31.3.2000 il calciatore Tersi Enrico perché, espulso dal campo, vi rientrava colpendo l’arbitro con pallonate
al petto e alle braccia. Su reclamo della Pol. San Vittore,la Commissione Disciplinare competente con delibera pubblicata nel
C.U. n. 34 bis dell’8 aprile 1999,confermava quella impugnata, osservando che legittima era stata la decisione arbitrale di
interrompere anzitempo la gara, a seguito delle proteste, delle minacce e delle violenze subite da parte di numerosi tesserati per
la società ospitante; che sicura era stata l’identificazione del Tersi, come autore degli specifici atti di violenza a danno del
Direttore di gara, da questi descritti nei termini di cui sopra; che altrettanto restava confermato a carico del dirigente Pullini.
Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la Pol.San Vittore,sostenendo che l’arbitro aveva enfatizzato i fatti
accaduti; che incoerentemente aveva affermato essere rientrati in campo alcuni calciatori espulsi, dei quali, tuttavia, aveva
identificato il solo Tersi; che appariva improbabile il comportamento addebitato al Pullini, il quale senza alcuna animosità
aveva solo richiamato l’attenzione dell’arbitro sulla segnalazione di un guardalinee. Chiedeva, pertanto, che fosse disposta la
ripetizione della gara e ridotta la punizione inflitta ai due tesserati. L’appello è infondato. I fatti descritti negli atti ufficiali (ivi
compreso il supplemento di rapporto) sono stati adeguatamente valutati nella loro efficacia probatoria e nella loro rilevanza
disciplinare nel corso dei precedenti giudizi; apparendo pienamente giustificata la decisione dell'arbitro in ordine alla mancata
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prosecuzione della gara, vista la collettività della insubordinazione - accompagnata, peraltro, da specifici atti di violenza - nei
suoi riguardi, con impossibilità di un sereno andamento del giuoco. Lungi dall’avere enfatizzato (come si esprime l’appellante)
gli incidenti avvenuti, il Direttore di gara non ha indicato ulteriori responsabilità individuali, pur avendone evidentemente la
possibilità e così dimostrando di non voler affatto calcare la mano sulla società responsabile degli incidenti. A ciò va aggiunto
che appaiono congrue e non modificabili le sanzioni disciplinari inflitte al calciatore e al dirigente. L’appello va dunque
rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol.
San Vittore di San Vittore (Forlì) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
6- APPELLO DELL’U.S.CASTELSILANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELSILANO/CRUCOLESE
DEL 7.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 87 del 13.4.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con il Comunicato Ufficiale n. 87, pubblicato in data 1,3
aprile 1999, ha inflitto all’U.S. Castelsilano la punizione sportiva della perdita della gara Castelsilano/Crucolese, disputata il
7.2.1999, per il Campionato di 3° Categoria, con il punteggio di 0-2 ritenendo che I1 calciatore Curia Mario non avesse titolo a
parteciparvi, perché doveva ancora scontare la squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizioni maturata nel
precedente campionato, come da Comunicato Ufficiale n. 32 del 29 aprile 1998. La suddetta società U.S. Castelsilano ha adito
questa Commissione d’Appello Federale, asserendo nel suo reclamo che il Curia avrebbe scontato detta squalifica non
partecipando nel corso del corrente campionato alla gara Roccabernarda/Castelsilano disputata il 13.12.1998. Ha chiesto,
pertanto, l’annullamento della delibera impugnata. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Dalle risultanze degli atti ed in
particolare dalla distinta dei calciatori partecipanti alla gara di 3° Categoria Roccabernarda/Castelsilano si rileva che il Curia
non vi ha preso parte. Sì deve, pertanto, ritenere che questi ha scontato la squalifica per una giornata nella suddetta gara,
disputata il 13.12.1998, antecedentemente, quindi, alla data del 7 febbraio 1999 in cui è stata disputata la partita, oggetto del
reclamo in esame. La decisione impugnata deve essere, di conseguenza, annullata ed il risultato acquisito in campo deve essere
ripristinato. La tassa versata deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi
proposto dall’A.S. Castelsilano di Castelsilano (Crotone), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 - 1
conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
7 - APPELLO DELL’U.S. SOVERATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOVERATO/REAL S. MARIA DEL
14.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 87 del 13.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro, con decisione pubblicata sul Com Uff. n. 36 del 24 febbraio
1999, decidendo sul reclamo proposto dall’A.C. Real S.Maria avverso l’omologazione del risultato della gara Soverato/Real S.
Maria del 14.2.1999, infliggeva all’ U.S. Soverato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, per
aver violato quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria riportato sul Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998
non avendo utilizzato alcun calciatore nato dal 1 ° gennaio 1980 in poi. Avverso tale decisione proponeva reclamo l’U.S.
Soverato, eccependo in via preliminare che il reclamo proposto dell’A.C. Real S. Maria doveva ritenersi inammissibile, ai
sensi dell’art. 23 C.G.S., in quanto genericamente indirizzato alla L.N.D. Comitato Provinciale e non specificatamente al
Giudice competente e deducendo, nel merito, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria non avrebbe reso
obbligatorio l’impiego da parte delle società partecipanti al Campionato di 3' Categoria di uno o più calciatori nati dopo il 1°
gennaio 1980. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.
87 del 13 aprile 1999, respingeva il reclamo dall’U.S. Soverato, confermando la decisione di primo grado. Avverso
quest’ultima decisione interponeva appello la Società Soverato, riproponendo gli stessi motivi già dedotti avanti la
Commissione Disciplinare. L’appello è infondato e va respinto. Circa il primo motivo di doglianza si rileva in via di principio
che, secondo consolidata e univoca giurisprudenza in materia di procedimento disciplinare sportivo, i reclami indirizzati per
errore a giudice diverso da quello competente, se tempestivi e regolari per ogni altro verso. non sono mai inammissibili, ma
determinano soltanto l’esigenza di una traslatio d'ufficio al giudice all’uopo deputato per essere sottoposti alla sua cognizione e
decisione. Nel caso in specie, tuttavia, non si versa in questa ipotesi, in quanto il primo reclamo dall’A.C. Real S.Maria è stato
presentato al Comitato Provinciale di Catanzaro, nella sede del Giudice Sportivo competente per il Campionato di 3°
Categoria. Pur se mancante dell’intestazione formale "Giudice Sportivo, il reclamo è stato proposto nella sede dell’organo
competente ed è quindi inconferente il richiamo all’art. 23 comma 5 C.G.S. In ogni caso l’atto ha raggiunto il suo scopo in
quanto il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale adito è stato in grado di decidere regolarmente sul reclamo. Del pari
infondato è il motivo di merito del gravame. Nel Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. relativo alla stagione sportiva
1998/99, si stabilisce che i Comitati Regionali, in relazione alle gare dell’attività ufficiale svolta dalle società partecipanti ai
Campionati di 3° Categoria, possono facoltativamente rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori nati dal 1° gennaio
1980 in poi. Il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 3.7.1998, ha esercitato
la facoltà prevista dalla Lega Dilettanti, concernente il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, per il
campionato 1998/99. Si legge, infatti, in detto comunicato, alla pagina 2/66: "Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che
nelle gare dell’attività ufficiale 1998/99, le società partecipanti al Campionato Dilettanti di 3° Categoria hanno l’obbligo di
impiegare - sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più
partecipanti - almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1980 in poi. L’inosservanza della norma emanata in conformità alle
disposizioni della Lega Dilettanti e pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale Calabria, comporta
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l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 7 comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva secondo il
disposto dell’art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questo motivi la C.A.F. respinge l’appello come
sopra proposto dall’U.S. Soverato di Soverato (Catanzaro) e dispone l’incameramento della tassa versata.
8 - APPELLO DELL’U.S. VITORCHIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.3.2001
INFLITTA AL SIG. BAGNATO GIUSEPPE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 72 del 22.4.1999)
L’U.S. Vitorchiano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 72 del 22 aprite 1999, con la quale è stato respinto il proprio reclamo contro la
sanzione dell’inibizione fino al 20.3.2001 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo (C.U. n. 65 del 25 marzo
1999) al medico sociale Bagnato Giuseppe. Il fatto che ha originato il suddetto provvedimento si è verificato in occasione della
gara disputata a Viterbo il 21.3.1999 fra la ricorrente e la Pol. La Quercia allorché il suddetto Dott. Bagnato, dopo la partita,
ebbe ad inseguire l’arbitro - che con il proprio mezzo si accingeva al rientro in sede - e affiancandolo con la propria auto, dopo
averlo offeso e minacciato, tentava con manovre pericolose, per l’incolumità dell’arbitro stesso e degli altri automobilisti, di
mandarlo fuori strada. L’appello va respinto. Ed invero l’arbitro ha riferito dettagliatamente l’episodio nel suo referto e l’ha
pienamente confermato nelle dichiarazioni rese in sede di audizione avanti la Commissione Disciplinare. In particolare
l’arbitro s’è detto assolutamente certo di aver riconosciuto nel Bagnato colui che alla guida dell’auto, aveva tentato di farlo
uscire di strada. Allo stato, pertanto, posto che, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, le
responsabilità del Bagnato restano assodate senza ombra di dubbio alcuno e poiché il comportamento da questi tenuto appare
particolarmente grave, la sanzione irrogata non risulta suscettibile di alcuna riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge
l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Vitorchiano di Vitorchiano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
9 - APPELLO DEL CALCIATORE CODATO SIMONE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO
PER INATTIVITA', EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA S.S. SANGIORGINA
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 18.2.1999)
Con atto 3.8.1998 il calciatore Codato Simone reclamava avverso il provvedimento di reiezione della sua istanza di svincolo
per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., adottato dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. La Commissione Tesseramenti, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 - Riunione del 18 febbraio 1999, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ha
proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Codato Simone, insistendo nella propria richiesta. Il gravame non ha
fondamento. Ed invero, posto che la S.S. Sangiorgina avanzava regolare opposizione alla istanza, risulta agli atti che la
conclamata inattività del calciatore è attribuibile al medesimo e non già al sodalizio di appartenenza, che provvedeva a
convocare il tesserato per quattro volte per altrettante gare ufficiali e a contestare nei termini le relative mancate presenze. Il
rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto
dal calciatore Codato Simone e dispone incamerarsi la relativa tassa.
10 - APPELLO DELLA POL. BIVONA VIBOMARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIVONA
VIBOMARINA/NUOVA MILETO DEL 28.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999)
All’esito della gara Bivona Vibomarina/Nuova Mileto, disputata il 28.3.1999 nell’ambito del Campionato di Promozione del
Comitato Regionale Calabria e terminata col punteggio di 0 a 0, la società Nuova Mileto Calcio denunciava la posizione
irregolare del calciatore Tropeano Cristian, schierato nelle file della squadra avversaria. Assumeva la reclamante che il
calciatore, espulso nell’ultima gara del Campionato Juniores del 23.3.1999, poi squalificato per due giornate, avrebbe dovuto
scontare nella gara del 28.3.1999 la prima delle due giornate di squalifica, non rientrando per limiti di età per poter disputare
un ulteriore Campionato Juniores. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 4
maggio 1999, accoglieva il reclamo ed irrogava alla Pol. Bivona Vibomarina la sanzione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Bivona Vibomarina. invocando il ripristino del
risultato conseguito sul campo. Il reclamo è fondato. Ed invero l’art. 12 punto 6 C.G.S., alla luce anche dell’interpretazione
dettata nella circolare n. 4 della Lega Nazionale Dilettanti del 3.9.1993, impone al calciatore squalificato nel Torneo Juniores
che non rientri nei limiti di età per disputare un ulteriore Campionato Juniores di scontare la sanzione nella prima giornata di
campionato in cui gioca la prima squadra della società di appartenenza. La semplice lettura delle norme vigenti chiarisce che
per "prima giornata di campionato" debba intendersi quella del campionato della successiva annata sportiva, e non già la prima
giornata utile di campionato in cui gioca la prima squadra della società di appartenenza. L’impugnata decisione deve essere
quindi annullata, col conseguente ripristino del risultato conseguito in campo dalla due squadre. Per questi motivi la C.A.F., in
accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Bivona Vibomarina di Bivona (Vibo Valentia), annulla
l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 0 a 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della
tassa versata.
11 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 E
DELL’INIBIZIONE FINO AL 24 MAGGIO 1999 DEL SIG. JULIANO ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 7.5.1999)
Nessuna contraddizione è dato cogliere nella motivazione laddove, per quantificare l’entità della sanzione, viene considerata la
personalità dell’Ing. Ferlaino e il suo noto pluriennale rapporto con la Società Napoli. Nell’adeguare la sanzione alla effettiva
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
gravità del fatto, fermo restando che si versa in ipotesi di responsabilità oggettiva, non poteva non essere considerata la
personalità del Ferlaino, che sia pure considerato alla stregua di un qualsiasi sostenitore, per effetto della norma sanzionatoria
sopra menzionata. deve ritenersi persona particolarmente qualificata per il suo passato di presidente e di dirigente federale. Il
richiamo alla personalità del Ferlaino non opera sul piano della qualificazione giuridica del fatto, del resto non contestato
dall’appellante, bensì su quello della quantificazione della sanzione. Del resto non va trascurato il fatto che l’Ing. Ferlaino,
presumibilmente proprio per il suo prestigioso passato a tutti noto, era stato in grado di accedere tranquillamente nel recinto di
giuoco e di entrare in contatto con l’assistente dell’arbitro al termine del primo tempo della partita. La sua indebita presenza in
campo e l’effettiva gravità delle espressioni usate nei confronti dell’assistente ("Siete uno scandalo; vi dovete vergognare; siete
da ufficio inchieste") avvicinato proprio in virtù della sua particolare posizione che non può essere assimilata a quella di un
anonimo sostenitore della squadra, giustificano pienamente l’entità della sanzione inflitta. Del tutto congrua appare, altresì, la
sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Antonio Juliano per il comportamento tenuto nei confronti del Direttore di gara al
rientro negli spogliatoi, al termine del primo tempo della partita. Come risulta dal referto arbitrale - atto ufficiale che ha valore
di prova privilegiata, assistito da presunzione assoluta di verità - il Sig. Juliano, al termine del primo tempo, apostrofava il
Direttore di gara, al rientro negli spogliatoi, con le seguenti espressioni: 'Sei scandaloso. Ti rendi conto che stai rovinando la
partita, vergognati". All’invito a non ripresentarsi in campo alla ripresa del giuoco, irrompeva nello spogliatoio dell’arbitro con
fare minaccioso e intimidatorio, reiterando le espressioni ingiuriose nei confronti dello stesso Direttore di gara e venendo
allontanato a forza dagli addetti al servizio d’ordine. E' questo un comportamento sicuramente rilevante sotto il profilo
disciplinare, anche perché tenuto da una persona che rivestiva in quel momento la qualifica di dirigente accompagnatore
ufficiale, che non si è esaurito con una semplice manifestazione di dissenso tecnico, così come vorrebbe l’appellante, ma ha
avuto una reiterazione e uno sviluppo temporale in due fasi, anche se in un unico ambito (lo spogliatoio). La sanzione appare
correttamente graduata anche con riferimento ai precedenti specifici a carico dello stesso Juliano, puntualmente richiamati
nella decisione impugnata. Per questi motivi, la C.A.P respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli
e dispone l’incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 32/C - RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 1999
1 - APPELLO DELL’A.S. CASATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASATESE/LOMAGNA DEL 27.9.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 dell’1.4.1999)
All’esito della gara Casatese/Lomagna. disputata il 27.9.1999 nell’ambito del Campionato di Promozione del Comitato
Regionale Lombardia, l’A.C. Lomagna proponeva rituale reclamo adducendo che la partita era stata in realtà sospesa
dall’arbitro a pochi minuti dalla fine per impraticabilità del campo di giuoco. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale
Lombardia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 7 ottobre 1998, respingeva il reclamo e, nel rilevare che al 25' del
secondo tempo l’A.C. Lomagna aveva sostituito il calciatore Confalonieri Diego, nato nel 1980, con il calciatore Marengoni
Domenico, nato nel 1965, proseguendo quindi la gara senza utilizzare calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980 infliggeva alla
società Lomagna la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Tale decisione, a seguito di reclamo
proposto dell’A.C. Lomagna, veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare, che con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 36 del 1° aprile 1999, annullava la delibera di primo grado e disponeva il recupero dell’incontro. Propone
appello l’A.S. Casalese invocando l’assegnazione dell’incontro con il punteggio di 0 a 2 o, in Subordine, il ripristino del
risultato conseguito in campo dalle due squadre (3 a 1). L’appello non ha fondamento. Ed inverno, anche a seguito degli
accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagini, è stato acclarato che nella congiuntura il calciatore Confalonieri veniva sostituito
dal calciatore Locatelli, nato nell’aprile 1980, e che, sì come sostenuto dell’A.C. Lomagna nel primo reclamo, la gara era stata
sospesa al 36' del secondo tempo per impraticabilità del terreno di giuoco. Il rigetto del gravame comporta l’incameramento
della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Casalese di
Monticello (Como) e ordina l’incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. SIRACUSA, A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 5, C.G.S., IN
RELAZIONE ALLA GARA VITTORIA/SIRACUSA DEL 13.12.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 123 del 17.4.1999)
Con atto del 18.3.1999 il Procuratore Federate deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti
l’U.S. Siracusa per rispondere di responsabilità presunta ai sensi dall’art. 6 n. S C.G.S. "per avere consentito che non
tesserati..., a suo nome e nel suo interesse, compissero atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara
Vittoria/Siracusa del 13.12.1998, al fine di conseguire un vantaggio in classifica, con l’offerta al calciatore Runza Francesco.
tesserato per l’A.S. Vittoria, della somma di Lit. 4.000.000 in cambio di un suo disimpegno nella gara suddetta. Il deferimento
si fondava sugli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini dopo la denuncia sporta dall’A.S. Vittoria alla vigilia dell’incontro
di cui al capo di incolpazione e a seguito di quanto riferito dal calciatore Runza, questi precisava che il venerdì 11.12.1998 ara
stato richiesto telefonicamente da un suo conoscente, tale Marrone, come lui residente a Gela, di contattare una persona che gli
avrebbe dovuto parlare della gara della domenica successiva. II giorno dopo sabato, Runza si incontrava col Marrone il quale
gli precisava che la persona di cui si trattava, a nome Antolini, gli aveva detto di essere disponibile a offrire quattro milioni
perché il Runza non si impegnasse nella gara dell’indomani; il tentativo di Runza che nel frattempo aveva informato la società,
di entrare in contatto diretto con l’Antolini non aveva effetto. L’Ufficio Indagini completava. gli accertamenti con l’assunzione
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
a verbale di tutte le persone interessate, le cui deposizioni venivano poi raccolte in sede dibattimentale avanti la Commissione
Disciplinare. All’esito del procedimento detto organo assolveva l’U.S. Siracusa avendo ritenuto che difettasse la prova
dell’esistenza del fatto illecito di cui all’art. 2 n. 1 C.G.S.. Contro tale decisione ha appellato il Procuratore Federale insistendo
nella richiesta di condanna della società; per contrastare tale conclusioni l’U.S. Siracusa ha depositato memoria difensiva. Letti
gli atti e udite le parti, la C.A.F. rileva che in tema di responsabilità presunta per illecito sportivo, come più volte è stato
ribadito, occorre tenere distinta la prova del fatto illecito (art. 2 n. 1 C.G.S.), che incombe all’organo dell’accusa, da quella
della non colpevolezza o della ignoranza incolpevole, che è a carico della società (art. 6 n. 5 C.G.S.). Posta questa premessa,
osserva il Collegio che la prova del tentativo di illecito consiste nella dimostrazione dell’esistenza di atti non equivoci
intrinsecamente diretti a realizzare l’evento previsto dalla norma sopra citata. Nel caso concreto la prova può dirsi raggiunta,
ove si consideri che la proposta illecita, sia pure mediante l’intermediazione di un terzo soggetto è stata portata a conoscenza
della persona (il calciatore Runza) al quale era diretta, così da costituire quel comportamento di pericolo, avente in sé l’idoneità
ad assumere la fisionomia di un attentato al bene giuridico protetto, che realizza l’illecito sportivo. Accertata la ricorrenza degli
estremi materiali dell’illecito si deve esaminare se sussista o meno la responsabilità presunta della società Siracusa. Nel
sottolineare la mancanza di qualsivoglia elemento atto a configurare un suo collegamento con i non tesserati implicati nella
vicenda, detta società ha fondato la sua difesa sulle stesse fonti di prova emerse dall'istruttoria svolta, così come previsto dalla
normativa in tema di responsabilità presunta, invocando il riconoscimento del "fondato e serio dubbio" sancito dall’ultima
parte dall’art. 6 n. 5 C.G.S.. Tale correttivo, introdotto a suo tempo dal Legislatore federale in una con l’ampliamento del
ventaglio delle fonti (prove fornite dalla società, dall’istruttoria, dal dibattimento), porta ad escludere l’affermazione
automatica della responsabilità in applicazione del concetto del "cui prodest" e consente invece alla società incolpata di andare
esente da sanzione ove la sua estraneità risulti dagli atti, sia pure in via dubitativa. Nella fattispecie le modalità dell'azione,
quali emergono dalle risultanze istruttorie e dibattimentali, rispecchiano una obiettiva incertezza di risultanze processuali tale
da legittimare la conclusione di insufficienza di prove sulla colpevolezza della società; ne consegue che l’appello della Procura
Federale, tendente all’affermazione di responsabilità dall’U.S. Siracusa, non può essere accolto. Per questi motivi la C.A.F
respinge l’appel!o come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
3- APPELLO DEL C.S. BAGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIRRENIA/BAGNONE DEL 7.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 39 del 15.4.1999)
L’A.C. Tirrenia Ronchi presentava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla partita
Tirrenia Ronchi/Bagnone, valida per il Campionato di 2^ Categoria e disputata il 7.3.1999, chiedendo l’irrogazione al C.S.
Bagnane della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 7 C.G.S., per violazione della normativa relativa
all’obbligo di utilizzo di almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977, avendo detta società schierato, fin dall’inizio della
gara, un solo calciatore con tale requisito. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n 35 del 25 marzo 1999,
respingeva il reclamo, ritenendo che la disposizione della Lega Nazionale Dilettanti che prevede l’utilizzazione per tutta la
gara di almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977, non poteva trovare automatica applicazione e che, nel caso in
specie, il C.S. Bagnane, avendo a disposizione un solo calciatore rientrante in tale limite di età aveva schierato in campo
soltanto dieci giocatori. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul C.U.
n. 39 del 15 gennaio 1999, in accoglimento del reclamo proposto dell’A.C. Tirrenia Ronchi avverso Ia decisione del Giudice
Sportivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 5°, C.G.S., infliggeva al C S Bagnone la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso quest’ultima decisione interponeva appello la Società Bagnone, deducendo
che la disposizione di cui alla delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. di cui al C.U. n. 92 del 7.2.1998, sia "da sola anche
giuridicamente inapplicabile quando, come nel caso in esame, non sia possibile schierare in campo due calciatori nati dopo il
1° gennaio 1977 a causa di eventi quali la malattia, l’infortunio o la forza maggiore. L’appello è infondato e va respinto. Nel
Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti relativo alla stagione sportiva 1998/99, si stabilisce che i Comitati
Regionali, in relazione alle gare dell’attività ufficiale svolta dalle società partecipanti ai Campionati di 2^ Categoria, possono
facoltativamente rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori nati dal 1° gennaio 1980 in poi o più calciatori
appartenenti ad altre diverse fasce di età. Il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
1 dell’1.7.1998, ha esercitato la facoltà prevista dalla Lega Dilettanti, concernente il limite di partecipazione dei calciatori in
relazione all’età per il Campionato di 2^ Categoria 1998/99, stabilendo che le società hanno l’obbligo di impiegare, "comunque
e per l’intera durata delle stesse, almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1977 in poi. E’ questa una disposizione
regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per
la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ricorrente pertanto aveva
l’obbligo di impiegare "comunque e per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977, a nulla
rilevando il fatto che, disponendo di un solo calciatore rientrante in questa fascia di età, abbia disputato tutta la partita in dieci
uomini. L’inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Dilettanti e resa efficace con la
pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana comporta l’applicazione della sanzione della perdita
della gara prevista dell’art. 7, comma 5°, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall’art. 34 bis delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questo motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal C.S. Bagnane di
Bagnone (Massa) ed ordine l’incameramento della tassa versata.
4 APPELLO DELLA POL. SCARIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCARIO/CASALBUONO DEL 13.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n, 75 del 15.4.1999)
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La Pol. Scarto ha proposto a questa Commissione d’Appello Federale reclamo avverso il provvedimento della perdita della
gara Scario/Casalbuono, disputata il 13 marzo 1999, con il punteggio di 0-2, inflitto dalla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 15 aprile 1999, per la partecipazione in
posizione irregolare del calciatore La Terza Franco, il quale risultava tesserato per essa società nello stesso giorno della disputa
della suddetta gara. La reclamante ha motivato che con il Com. Uff. n. 108/A il Consiglio Federale, nella riunione del 4 giugno
1998, ha disposto che la decorrenza del tesseramento è "ad ogni effetto" dalla data di invio della raccomandata all’Organo
federale competente. La società U.S. Casalbuono ha controdedotto sostenendo che l'utilizzo del calciatore deve avvenire,
invece, dal giorno successivo alla richiesta di tesseramento, come è disposto dalle Carte Federali per tutte le decorrenze.
Ritiene questa Commissione che la tesi della reclamante non ha fondamento. Ed invero, la disposizione dall’art. 39 n. 3 delle
N.O.I.F. si riferisce alla decorrenza della validità del tesseramento e non a quella dell’utilizzazione del calciatore. Infatti,
dell’art. 61 n. 5 delle suddette N.O.I.F si argomenta che il calciatore può essere utilizzato nel caso che la società lo abbia
tesserato nel giorno precedente alla gara mediante la relativa richiesta. Il richiamo fatto dalla società alla disposizione
contenuta nel Com. Uff. n. 108/A non ha pregio, poiché, essa è soltanto esplicativa della norma dell’art. 39 n. 3 delle N.O.I.F. e
nessuna modifica ha apportato alla disposizione successiva dall’art. 61 n. 5. Il reclamo va, pertanto, respinto e la tassa va
incamerata. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Scario di Scario (Salerno) e dispone
l’incameramento della tassa versata.
5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. SERMIDE CALCIO AVVERSO DECISIONI DELLA C.A.F. IN
ORDINE ALLA GARA VILLIMPENTESE/SERMIDE DEL 10.1.1999
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 251C - Riunione dell’8.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Mantova, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara
Villimpentese/Sermide del 10.1.1999 nell’ambito del Campionato di 2° Categoria, adottava il provvedimento della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 a carico della Polisportiva Sermide, oltre a sanzioni di squalifica per
vari tesserati. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, investita del reclamo avanzato dalla
Società punita, lo dichiarava inammissibile e infine la C.A.F. respingeva l’appello della stessa Società. Tale decisione è stata
impugnata per revocazione. La Polisportiva Sermide chiede il riesame del reclamo, con la convocazione del Presidente e del
Direttore Sportivo e il loro confronto con l’arbitro dell’incontro; fonda tale richiesta sull’art. 28, lettere c), d), e) C.G.S., in
quanto l’avviso di convocazione avanti questa C.A.F. era stato recapitato il giorno successivo a quello fissato per l’esame
dell’appello. Il ricorso è inammissibile non ravvisandosi la sussistenza di alcuna della previsioni di cui al sopra citato art. 28
C.G.S.: non quella della lettera e), che riguarda la mancata presentazione di documenti, né quella della lettera d) che fa
riferimento a fatti decisivi non potuti conoscere ovvero fatti nuovi sopravvenuti, né infine quella della lettera e) che si
concretizza nella falsa rappresentazione della realtà. In conclusione, il vizio lamentato dalla ricorrente non è riconducibile ad
alcuna delle ipotesi indicate nell’atto di impugnazione e comunque a nessuna di quelle tassativamente elencate nell’art. 28
C.G.S., atte ad instaurare il procedimento di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per
revocazione come in epigrafe proposto dalla Pol. Sermide Calcio di Sermide (Mantova) e dispone l’incameramento della
relativa tassa.
6 - APPELLO DELLA POL. D.L.F. SAPRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA D.L.F. SAPRI/LIBERTAS SALA C.
PARMA DEL 15.11.1998
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 22.4.1999)
La Pol. D.L.F. Sapri in data 2.3,1999 proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica avverso la regolarità della gara disputata contro la società Libertas
Sala Consilina Parma il 15.11,1998 a Torre Orsaia, perché nella distinta della gara della società avversaria al calciatore De
Nigris Alessandro era stata attribuita una data di nascita diversa da quella risultante dal certificato di nascita che esibiva. Il
Giudice Sportivo rilevava che al reclamo non era stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio
di copia del reclamo alla società controparte. Pertanto, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 in data 22 aprile 1999,
rigettava il reclamo (rectius inammissibile). La Pol. D.L.F Sapri ha adito questa Commissione d’Appello Federale ed ha
allegato la suddetta ricevuta della raccomandata n. 30385 del 2 marzo 1999, spedita alla società Libertas Sala Consilina Parma
ed ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata con il rinvio degli atti processuali al Giudice di 2° Grado per l’esame
di merito. Questa Commissione osserva che la società ha offerto la prova dell’insussistenza della dichiarata inammissibilità.
Tuttavia, il reclamo proposto a questa Commissione non può essere accolto sussistendo altro motivo di inammissibilità. La
società reclamante non ha infatti osservato il termine di cui all’art. 37 n. 3 C.G.S. e cioè non ha inoltrato il reclamo al Giudice
Sportivo di 2° Grado entro il trentesimo giorno dalla data di svolgimento della gara, alla quale avrebbe preso parte il calciatore
in posizione irregolare. Tale motivo di inammissibilità non consente il rinvio al primo Giudice, come contemplato dell’art. 27
n. 5 C.G.S., Va disposto l’incameramento della tassa. Per questi motivi, la C.A.F., decidendo sull’appello come innanzi
proposto dalla Pol. D.L.F Sapri di Sapri (Salerno), annulla senza rinvio, ai sensi dall’art. 27 n. 5 C.G.S.. l’ipugnata delibera,
per tardività del reclamo in data 9.3.1999 della società appellante dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dispone incamerarsi la tassa versata.
7 - APPELLO DELL’U.S. ANGRI 1927 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI 1927/REAL PAGANESE
DELL’11.4.1999
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 6.5.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, esaminati i referti dell'arbitro dei due assistenti del Direttore di
gara e i rapporti dei due Commissari di campo relativi alla gara Angri 1927/Real Paganese, disputata l’11.4.1999 per il
Campionato di Eccellenza, rilevava che: la gara era iniziata con 5' di ritardo perché sostenitori della società locale erano entrati
nel recinto di gioco per collocare striscioni di incitamento per la propria squadra e si erano allontanati solo dopo l’intervento
dei dirigenti e del capitano della U.S. Angri 1927; che, al 15' del primo tempo, prendevano posto nel settore dello stadio loro
riservato i sostenitori della squadra ospitata i quali, fatti oggetto di urla e gesti di scherno, iniziavano un fitto lancio di grosse
pietre e di bengala, colpendo anche un assistente del Direttore di gara, fortunatamente senza conseguenze; che lo scontro tra le
due tifoserie. con il sopraggiungere di altri sostenitore dall’A.C. Real Paganese, si intensificava con fitti lanci di pietre, biglie
di ferro, pertardi e bombe carta; che un grosso petardo scoppiava ai piedi di uno dei Commissari di campo che perdeva
conoscenza e doveva essere trasportato nel vicino Ospedale di Scafati per essere sottoposto alle necessarie cure; che il
Direttore di gara, per consentire che venissero apprestati i primi soccorsi al Commissario di campo, sospendeva l’incontro; che, a questo punto, centinaia di sostenitori dell’U.S. Angri 1927 si avvicinavano al settore riservato ai tifosi ospiti,
continuando a lanciare oggetti vari e pietre, di tal che il Direttore di gara, verificato il progressivo deterioramento della
situazione, decideva di far rientrare negli spogliatoi i suoi assistenti e le due squadre, anche su suggerimento del responsabile
dell’ordine pubblico; che, dopo 50', il Direttore di gara constatava che la situazione non era migliorata e che, anzi,
continuavano gli scontri tra le due tifoserie anche all’esterno dello stadio, a stento disperse dalle Forze dell’Ordine, di tal che
decideva di sospendere definitivamente l’incontro; che i dirigenti dall’U.S. Angri 1927 facevano rilevare al Direttore di gara
che i servizi igienici dello stadio erano stati divelti dai sostenitori dall’A.C. Real Paganese per essere usati come oggetti da
scagliare contro i tifosi avversari; che, infine, sedati gli incidenti, gli ufficiali di gara potevano lasciare lo stadio accompagnati
dalle Forze di Polizia e che l’auto su cui avevano preso posto il Direttore di gara e i suoi assistenti veniva colpita da una pietra
nell’attraversamento del centro di Angri senza tuttavia subire danni. Per questi fatti il Giudice Sportivo, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 15.4.1999, ritenendo la responsabilità oggettiva delle due società, irrogava
all’A.C. Real Paganese la squalifica del campo per due giornate di gare e un’ammenda di L. 2.000.000 e all’U.S. Angri 1927 la
squalifica del campo per una giornata e lammenda di L. 1.500.000. Proponeva reclamo alla competente Commissione
Disciplinare l’U.S. Angri 1927 deducendo che il comportamento dei propri sostenitori trovava giustificazione negli atti
provocatori della tifoseria avversaria e sostenendo che le sanzioni non erano state graduate in relazione alle responsabilità
gravanti sulle due tifoserie, ma il reclamo veniva respinto con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 29
aprile 1999. Propone appello in questa sede l’U.S. Angri 1927. L'appello va rigettato, risultando infondati i due motivi addotti
dall’appellante (oltretutto diversi da quelli proposti nel precedente grado di giudizio). Con il primo, l’appellante sostiene che la
decisione del Giudice Sportivo sarebbe illegittima perché pronunciata senza attendere il suo reclamo preannunciato
telegraficamente come previsto dall’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva. Osserva la C.A.F. che la fattispecie concretizza
l’ipotesi tipica del procedimento che il Giudice Sportivo instaura d'ufficio, e non su reclamo di parte, ai sensi del citato art. 18,
comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che fonda esclusivamente "sui rapporti dell’arbitro, dei guardalinee e delleventuale
commissario di campo e che, pertanto sotto il profilo denunciato, la decisione del primo giudice è immune da censure. Con il
secondo motivo di appello, la reclamante deduce che la responsabilità per la mancata disputa della gara deve essere addossala
esclusivamente ai sostenitori dell’A.C. Real Paganese. Prima dell’ingresso di detti sostenitori nello stadio, cioè nei primi
quindici minuti della gara, nulla infatti era accaduto. I sostenitori dall’A.C. Real Paganese hanno iniziato a lanciare corpi
contundenti contro la tifoseria avversaria inducendo la loro reazione e, quindi, è stato il loro comportamento iniziale a creare le
condizioni che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara. La responsabilità è quindi oggettivamente imputabile solo all’A.C.
Real Paganese che, conseguentemente, deve essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2. È sufficiente a respingere detto motivo la sola descrizione dei fatti contenuta nei rapporti degli ufficiali di
gara, dai quali emergono con chiarezza anche il diverso grado di responsabilità delle due società. Queste trovano riscontro
anche nella graduazione delle sanzioni. L’appello dall’U.S. Angri 1927, come già rilevato, va quindi respinto. La tassa di
reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dell’U.S.
Angri 1927 di Angri (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
8 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN TAMMARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATELLA CLUB/SAN
TAMMARO DEL 21.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999)
La Società Sportiva Calcio San Tammaro ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 79 del 22 aprile 1999, con la quale, in accoglimento del
reclamo dell’A.S. Atena Club, veniva irrogata ad essa appellante la punizione sportiva di perdita della gara San
Tammaro/Atella Club del 21.3.1999, per aver schierato il calciatore Cavaliere Pasquale in posizione irregolare in quanto
tesserato per altra società. L’appello è inammissibile in quanto copia dei motivi non è stata contestualmente inviata, per
raccomandata alla società controparte, così come prescritto dall’art. 23 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dall’art. 23 n. 5 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S.C. San Tammaro di San Cipriano
d’Aversa (Caserta), per omesso invio di copia dei motivi di appello alla società controparte. Ordina incamerarsi la relativa
tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 1999
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
1 - RECLAMO DELL’U.S. NOCERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI SANGRO/NOCERINA
DEL 16.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 217/C del 25.5.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 211/C del 20 maggio 1999, con
riferimento alla gara Castel di Sangro/Nocerina del 16.5.1999, infliggeva all’U.S. Nocerina la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-2, con la squalifica del campo di giuoco della stessa Società fino al 31.12.1999, per numerosi
incidenti e atti di violenza da parte dei tifosi nocerini che avevano portato alla sospensione della gara da parte dell’arbitro.
Avverso questa decisione proponeva reclamo l’U.S. Nocerina, deducendo che non sussistevano i presupposti per la
sospensione della gara in quanto gli incidenti non avevano causato feriti e non risultava effettuata dai sostenitori nocerini
alcuna invasione di campo. La Commissione Disciplinare competente, con decisione di cui al C.U. n. 217/C in data 25 maggio
1999, respingeva la richiesta di ripetizione della gara avanzata dalla società Nocerina e riduceva la squalifica del campo sino al
31.70.1999. Ricorreva in appello l’U.S. Nocerina, chiedendo la ripetizione della gara e deducendo: - che nessun partecipante
alla gara aveva subito lesioni di alcun genere; che i danneggiamenti allo stadio del Castel di Sangro sarebbero stati
direttamente risarciti dell’U.S. Nocerina; che gli incidenti si erano verificati sugli spalti coinvolgendo soltanto le Forze
dell’Ordine e non le opposte tifoserie; che la società ricorrente nel corso del campionato non aveva subito alcun provvedimento
di diffida. L’appello è infondato e va respinto. La decisione del Direttore di gara di sospendere la partita Castel di
Sangro/Nocerina era ampiamente giustificata da fatti obiettivi ed evidenti che ne hanno impedito il regolare svolgimento.
Trattasi nel caso in specie di decisione che spetta al giudizio insindacabile dell’arbitro e che non risulta inficiata da alcun errore
tecnico. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, precisi, particolareggiati e concordanti, i sostenitori della Nocerina hanno
scatenato sugli spalti una vera e propria guerriglia, facendo venir meno, oggettivamente, le minime condizioni di sicurezza per
la prosecuzione dell’incontro. Già prima dell’inizio della gara i sostenitori nocerini avevano lanciato sul terreno di giuoco
rotoli di carta e fumogeni, uno dei quali aveva provocato l’incendio parziale di una rete della porta, causando un ritardo
nell’inizio dell’incontro. I lanci di oggetti vari erano proseguiti nel corso della gara e si erano verificate delle intemperanze da
parte dei tifosi che avevano costretto le Forze dell’Ordine ad intervenire energicamente. L’intensificarsi dei tumulti aveva poi
obbligato la Polizia ad effettuare delle vere e proprie cariche, mentre in campo alcuni calciatori avevano tentato di aggredire un
calciatore avversario. In tale contesto alcuni scalmanati della tifoseria della Nocerina erano riusciti ad abbattere un cancello di
accesso alla tribuna centrale e agli spogliatoi, mentre altri aggredivano violentemente le Forze dell’Ordine e davano luogo a
ripetuti lanci di sassi e oggetti vari, sfiorando con sassi uno degli assistenti arbitrali e colpendo l’altro alla testa. Quest’ultimo
aveva subito anche una forte irritazione agli occhi a causa dei lacrimogeni che la Polizia aveva dovuto impiegare per sedare i
disordini ed era stato accompagnato all’ospedale per le opportune cure. L’incontro subiva pertanto una interruzione, mentre si
intensificavano gli scontri tra tifosi della Nocerina e Forze dell’Ordine. Durante tale interruzione l’arbitro, nel frattempo
rientrato negli spogliatoi, veniva avvicinato dal funzionario di Polizia responsabile dell’ordine pubblico, il quale gli
comunicava che quindici agenti erano rimasti feriti negli scontri e che in quelle condizioni, rese ancora più critiche dal fatto
che i tifosi avevano divelto un cancello e alcuni vetri di recinzione della curva, era impossibile garantire le minime condizioni
di sicurezza e di ordine pubblico per la prosecuzione della gara. L’arbitro tornava comunque in campo per constatare i danni
alle infrastrutture dello stadio e per verificare se esistessero le condizioni per la ripresa del giuoco. Tornando nello spogliatoio
dopo il sopralluogo veniva nuovamente avvicinato dal responsabile dell’ordine pubblico il quale gli comunicava che non
poteva più garantire la sicurezza in caso di ripresa dell’incontro. A questo punto l’arbitro comunicava ai dirigenti delle due
squadre che la gara doveva ritenersi definitivamente sospesa al 44° del primo tempo. La decisione dell’arbitro, lungi dall'essere
stata adottata per errati convincimenti soggettivi, è stata determinata da circostanze obiettive di pericolo che non potevano in
alcun caso consentire la prosecuzione dell’incontro. A nulla rileva, così come vorrebbe la ricorrente, che non vi siano stati
feriti tra i partecipanti alla gara e che gli incidenti si siano svolti soltanto sugli spalti, coinvolgendo soltanto tifosi e Forze
dell’Ordine. Il contesto generale degli avvenimenti, così come risulta dagli atti ufficiali di gara, evidenzia invece una estrema
situazione di pericolo che non poteva non spiegare effetti diretti ed immediati sul regolare svolgimento del giuoco. In proposito
giova evidenziare che, come ripetutamente affermato da questa Commissione, gli Organi della giustizia sportiva possono
ordinare la ripetizione della gara soltanto in ipotesi eccezionali e sempreché il fattore inquinante la regolarità della gara non
risulti addebitabile ad un soggetto dell’Ordinamento federale gravato da specifiche responsabilità secondo il disposto dall’art.
7, comma 4, lett. c) C.G.S.. Nel caso in specie, gli scontri avvenuti sugli spalti, con conseguenti cariche della Polizia hanno
posto in concreto pericolo l’incolumità pubblica e hanno avuto un riflesso diretto nello svolgimento della gara. E’ sufficiente a
questo proposito ricordare il fitto lancio di oggetti in campo, l’interruzione del giuoco, il trasporto all’ospedale di uno degli
assistenti dell’arbitro per disturbi visivi dovuti ai lacrimogeni lanciati dalla Polizia e, soprattutto, la forzatura dei cancelli e
delle reti di recinzione che non potevano più consentire all’arbitro di fronteggiare la situazione e garantire l’incolumità di tutti i
partecipanti alla gara con i poteri disciplinari di sua competenza. Già in occasione della prima interruzione, il responsabile
dell’ordine pubblico aveva segnalato al Direttore di gara l’impossibilità di garantire le minime misure di sicurezza per la
prosecuzione del giuoco. L’arbitro aveva comunque voluto effettuare un sopralluogo per verificare la sussistenza della
situazione di pericolo segnalata, estremamente preoccupante soprattutto per il danneggiamento delle recinzioni in numerosi
punti dello stadio e solo all’esito di questa ricognizione e dopo l’ulteriore comunicazione del funzionario di Polizia che
ribadiva l’impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza e l’ordine pubblico, decideva di sospendere definitivamente
l’incontro. Alla luce di queste circostanze di fatto, la decisione dell’arbitro non solo appare adeguata all’impossibilità obiettiva.
direttamente constatata in campo, di riprendere il giuoco senza mettere in pericolo l’incolumità dei calciatori e degli Ufficiali
di gara, ma appare necessitata dall’intervento del responsabile dell’ordine pubblico che non era più in grado di fronteggiare la
situazione sugli spalti e la sicurezza del campo di giuoco. E’ infondata pertanto la richiesta di ripetizione della gara ai sensi
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
dall’art. 7 C.G.S. e deve essere confermata la decisione impugnata. Del pari deve ritenersi infondata la richiesta di riduzione
della squalifica del campo di giuoco, sanzione già adeguatamente ridotta dalla Commissione Disciplinare e congrua rispetto ai
gravi episodi di violenza registrati nel corso della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto
dell’U.S. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 1999
1 - APPELLO DELL’U.S. RUTIGLIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA
NUOVA NARDO’ CALCIO
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 20/D - Riunione del 25.2.1999)
L’U.S. Rutigliano ha presentato appello a questa C.A.F. contro la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche
nella riunione del 25 febbraio 1999 a seguito di procedimento introitato nei confronti della Nuova Nardò Calcio. Con il
reclamo introduttivo del 21.7.1998 l’U.S. Rutigliano lamentava che il pullman noleggiato per il trasporto della squadra e
parcheggiato all’interno dello stadio di Nardò in occasione dell’incontro disputato il 28.9.1997 era stato danneggiato da sassi e
pietre scagliati da sostenitori locali; chiedeva pertanto il risarcimento dei danni quantificati in L. 11.400.000, per altrettante
corrisposte al Sig. Losurdo Giuseppe, autista-noleggiatore del veicolo, come da fattura da questi rilasciata. L’adita
Commissione respingeva il reclamo ritenendo carenti tanto l’an (in quanto dei fatti esposti non vi era traccia negli atti ufficiali)
che il quantum (perché la fattura era stata emessa a distanza di mesi e mancava di quietanza) della pretesa. Il gravame dall’U.S.
Rutigliano appare fondato. Per quel che riguarda l’accertamento del fatto non può svalutarsi, così come ha fatto la C.V.E., il
valore probatorio costituito dal verbale di ricezione della dénuncia di danneggiamento dell’autobus avanzata dal Sig. Losurdo.
Innanzitutto va sottolineato che detta denuncia è stata presentata dalla persona legittimata a farlo quale noleggiatore del
veicolo, il giorno successivo al fatto ed era corredata da un preventivo di spesa per le riparazioni occorrenti rilasciato da
officina specializzata; né si vede come ci si potesse attendere un qualsiasi riscontro dagli atti ufficiali, posto che come è stato
dettagliatamente riferito dal denunciante, il danneggiamento del veicolo si verificò, in due occasioni, al di fuori di ogni
possibilità di controllo dell’arbitro e degli assistenti (va peraltro aggiunto che sono stati repertati, e adeguatamente sanzionati,
lanci di pietre da parte dei sostenitori locali contro i predetti Ufficiali di gara, dal che può ricavarsi una implicita conferma
dell’assunto della reclamante). La prova del danneggiamento subito dal pullman e la sua riferibilità ai sostenitori del Nardò può
dirsi pertanto certa. Circa il "quantum" del risarcimento va ricordato che la reclamante ha prodotto non solo la fattura della
Ditta Losurdo in data 24.6.1998 (in questa sede è stato esibito l’originale quietanzato) ma anche quella intestata al predetto
Losurdo, emessa il 14.11.1997 dall’autocarrozzeria che eseguì le riparazioni, conforme al preventivo di cui si è già detto, oltre
a documentazione fotografica dei danni riportati dall’automezzo. Dalla differenza tra le date delle due fatture la C.V.E. ricava
il sospetto di "finalità ritorsive del reclamo"; ribatte l’U.S. Rutigliano che il ritardo trae origine da tentativi di composizione
amichevole della vertenza. Come si vede la circostanza si presta a conclusioni non univoche. il che non può far escludere
l’efficacia probatoria del documento. Si ritiene equo riconoscere a saldo di ogni danno e spesa, compreso il fermo occorso per
le riparazioni, la somma globale di L. 8.000.000, oltre I.V.A. 20% come per legge. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento
dell’appello come in epigrafe proposto dell’U.S. Rutigliono di Rutigliano (Bari), fissa in L. 8.000.000 + I.V.A. l’indennizzo
che la Nuova Nardò Calcio
2- APPELLO DELL’A.C. DON BOSCO PARTINICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DON BOSCO
PARTINICO/CIMINNA del 28.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 29.4.1999)
L’A.C. Don Bosco Partinico ha inviato il 3.5.1999 preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Don Bosco Partinico/Ciminna del 28.8.1999 (Com. Uff. n.
49 del 29 aprile 1999). Con nota del 18.5.1999, l’A.C. Don Bosco Partinico ha comunicato di rinunciare al reclamo. Il reclamo
è pertanto inammissibile non avendo la ricorrente fatto pervenire i motivi. Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni a seguito di rinuncia, l’appello come innanzi
proposto dell’A.C. Don Bosco Partinico di Partinico (Trapani) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
3 - APPELLO DELLA POL. RIONE MAZZINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTANAROSA/RIONE
MAZZINI DEL 20.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999)
Il 20 febbraio 1999 si disputava a Gesualdo la gara Fontanarosa/Rione Mazzini, valida per il Campionato di Promozione del
Comitato Regionale Campania. Per le intemperanze poste in essere dai sostenitori locali (lanci di pietre e sputi all’indirizzo
dell’arbitro, degli assistenti dei calciatori della squadra ospite nel corso della gara e, durante i minuti di recupero del secondo
tempo, lancio di un oggetto contro un calciatore del Rione Mazzini, costretto al ricovero in Ospedale) il Giudice Sportivo
presso detto Comitato Regionale puniva il G.S.Fontanarosa con l’ammenda di L.1.500.000, mentre respingeva il reclamo col
quale la Polisportiva Rione Mazzini sollecitava la più grave sanzione della penalizzazione in classifica dei punti (3) conquistati
dalla squadra avversaria al termine della gara. La decisione trovava conferma in quella adottata dalla Commissione
Disciplinare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 22 aprile 1999. La Polisportiva Rione Mazzini ha quindi proposto
appello a questa Commissione invocando l’applicazione rigorosa della normativa di cui all’att. 7 n, 1 C.GS., con la
conseguente applicazione ai danni del G.S. Fontanarosa della penalizzazione di 3 punti in classifica. Il gravame non merita
accoglimento. E’ vero che l’art. 7 n. 1 del C.G.S. prevede a carico della società oggettivamente responsabile di fatti
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
comportanti unicamente alterazioni al potenziale atletico dell’avversaria la sanzione minima della penalizzazione di punti in
classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara; va però aggiunto che la stessa norma prevede
sanzioni diverse nelle ipotesi che il fatto venga giudicato di particolare tenuità (ovvero di particolare gravità). Nel primo caso
può essere irrogata una delle sanzioni previste alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dall’art. 8. E' evidente che il Giudice
Sportivo prima e la Commissione Disciplinare poi, con motivazione da ritenere implicita nei provvedimenti adottati, hanno
ravvisato che nella fattispecie ricorresse l’ipotesi del fatto di particolare tenuità, da sanzionare con l’ammenda. Considerate le
circostanze del caso (punteggio acquisito in campo e ormai prossima chiusura dell’incontro) tale giudizio può essere condiviso,
con il conseguente rigetto dell’appello cui deve far seguito l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Rione Mazzini di Avellino e dispone l’incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL’A.S. VILLANOVA PETRONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.8.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ZAZA SALVATORE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile
e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 29.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bologna, dall’esame del rapporto della gara del Campionato Allievi
Provinciali, disputata il giorno 11.4.1999 tra le società A.S. Villanova e A.P. Molinella rilevava che il calciatore Zaza
Salvotore tesserato con la società A.S. ViIlanova "espulso per reciproche scorrettezze nei confronti di un avversario reagiva
afferrando il braccio dell’arbitro e dandogli una leggera spinta e profferendo frasi gravemente offensive e minacciose.
Allontanato dai propri compagni continuava nelle offese e minacce. Nonostante lintervento dell’assistente di parte della società
Villanova, il Zaza Salvatore si divincolava, e mentre l’arbitro stava annotando sul taccuino la sua espulsione gli sferrava un
calcio che non andava a segno per l’intervento di un proprio compagno di squadra che si frapponeva fra l’arbitro e il giocatore.
A fine gara mentre l’arbitro si accingeva ad entrare nel proprio spogliatoio veniva raggiunto nuovamente dal Zaza che
continuava ad offenderlo e minacciare. E’ stato successivamente allontanato dai dirigenti della società Villanova". Pertanto con
decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del suddetto Comitato Provinciale n. 36 in data 15 aprile 1999 gli infliggeva il
provvedimento disciplinare della squalifica fino al 30 aprile 2001. A seguito del reclamo proposto dall’A.S. ViIlanova il
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna rilevato che le proteste di innocenza addotte dalla
reclamante non trovavano riscontro nel rapporto di gara, riteneva tuttavia che dei due episodi di violenza uno era di modesta
entità ed il secondo non era stato portato a termine e di conseguenza riduceva la squalifica al 31 agosto 2000. Avverso tale
decisione l’A.S. Villanova ha inoltrato reclamo a questa Commissione d’Appello Federale, con il quale ha riferito che lo Zaza
era venuto a diverbio con un calciatore avversario, che aveva commesso un fallo in danno di un collega non in perfette
condizioni fisiche, e l’arbitro lo aveva espulso; che egli aveva reagito in maniera inadeguata e sgarbata, e che aveva ecceduto
nelle offese, ma non aveva affatto minacciato l’arbitro. Ha chiesto, pertanto, una ulteriore congrua riduzione della sanzione. Il
ricorso va rigettato. In sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione devono essere accertati sulla base delle
risultanze degli atti ufficiali di gara, il cui contenuto non può essere inficiato da un'interessata ricostruzione della dinamica
dell’episodio. Tale presunzione di attendibilità può essere superata solo nel caso in cui sia evidenziata un’illogicità insanabile o
si rilevino contraddizioni. Gli atti acquisiti non presentano discordanze o affermazioni illogiche ed offrono invece la certezza
dell’effettiva imputabilità allo Zaza di tutti gli episodi incriminati. Infine, va rilevato che il Giudice di 2° Grado ha valutato con
equità il comportamento dello Zaza, riducendo la sanzione, nei giusti limiti. Si dispone l’incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Villanova Petroniano di Castenaso
(Bologna) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DELLA SOCIETÀ BARRESE ESTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARRESE
ESTER/SANGENNARESE DEL 21.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 82 del 29.4.1999)
All’esito della gara Barrese Ester/Sangennarese, disputata il 21.2.1999 nell’ambito del Campionato di Promozione del
Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 1 a 1, l’Associazione Barrese Ester proponeva rituale reclamo
adducendo che la squadra avversaria aveva realizzato la rete del pareggio allorquando i calciatori della società ricorrente,
ancora esultanti per un gol effettuato, non avevano assunto uno schieramento idoneo per affrontare la ripresa del giuoco. Il
Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 18 marzo 1999,
respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 82 del 29
aprile 1999). Propone appello l’Associazione Barrese Ester, reiterando la propria richiesta di ripetizione della gara. L’appello è
fondato. Ed invero l’art. 8 lett. a) e b) del Regolamento del Giuoco del Calcio richiede, per la ripresa del giuoco dopo la
segnatura di una rete, che i calciatori della squadra contrapposta a quella che dà inizio alla ripresa debbano trovarsi nella
propria metà campo, tenendosi a non meno di m. 9, 15 dal pallone fino a quando questo non sia stato giocato. E’ però lo stesso
arbitro dell’incontro a dire, in sede di chiarimenti, che, dopo la segnatura della rete che li aveva portati in vantaggio, i calciatori
della Barrese Ester non erano canonicamente schierati (e infatti si trovavano tutti a festeggiare l’autore del gol all’altezza della
propria area di rigore, in prossimità della linea laterale delimitante il campo) e che il portiere della Barrese non si trovava in
porta. E’ certo quindi che essi subirono la rete del pareggio segnata dalla squadra avversaria a porta vuota, con un tiro da
centrocampo - senza poter opporre non uno schieramento, ma una qualsiasi difesa in dipendenza della ripresa del giuoco,
disposta praticamente a loro insaputa. Hanno errato pertanto i primi giudici a limitarsi ad accertare solo se nella circostanza gli
atleti della Barrese Ester si trovassero "comunque" nella loro metà campo, e nel ritenere che pertanto la ripresa del giuoco fu
regolare. Come si è visto, la ripresa regolare non fu ed inficiò la restante parte della gara. Ricorrono quindi i presupposti
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
regolamentari per la ripetizione della stessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dall’Associazione Barrese Ester di Napoli, annulla le impugnate delibare del Giudice Sportivo e della Commissione
Disciplinare disponendo la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
6 - APPELLO DEL F.C. VOLCEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.1999 INFLITTA AL
CALCIATORE DEL CHIERICO GAETANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999)
11 F.C. Volcei ha presentato appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania di cui al C.U. n. 79 del 22 aprile 1999, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta
società riduceva dal 6.2.2000 al 30.11.1999 la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato
medesimo al calciatore Del Chierico Gaetano per aver "colpito con il pallone il volto dell’arbitro provocandogli forte dolore"
(Com. Uff. n, 65 del 4 marzo 1999). L’appello è inammissibile in quanto essendo la squalifica inferiore a 12 mesi, la stessa non
è impugnabile ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 35
n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Volcei di Buccino (Salerno) e dispone l’incameramento
della tassa versata.
7- APPELLO DELLA S.S. GROTTERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTERIA/NUOVA BENESTARE
DEL 28.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara
Grotteria/Nuova Benestare disputatasi il 28.3.1999 nell’ambito del Campionato di 2° Categoria. Girone F, rigettava il reclamo
presentato dalla S.S. Grotteria, con il quale si era chiesta la "vittoria a tavolino" per presunti comportamenti irregolari ed
intimidatori dei calciatori della società Nuova Benestare, e confermava il risultato conseguito sul campo di gara (Com. Uff. n.
34 del 14 aprile 1999). Avverso tale decisione proponeva reclamo la S.S. Grotteria, chiedendo nuovamente la "vittoria a
tavolino" per presunti comportamenti irregolari ed intimidatori dei calciatori della società Nuova Benestare. La Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 97 del 4 maggio 1999, rigettava
il predetto reclamo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la società Grotteria insistendo nella richiesta della
"vittoria a tavolino" per presunti comportamenti irregolari ed intimidatori dei calciatori della società Nuova Benestare. Il
ricorso non può trovare accoglimento. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale hanno valore di prova privilegiata
nel giudizio sportivo. Da tali atti non emerge una situazione quale quella rappresentata dalla reclamante a sostegno della
propria richiesta. La società d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in
occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della decisione assunta nei precedenti gradi di giudizio, Per questi
motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S Grotteria di Rosarno (Reggio Calabria) ed ordina
l’incameramento della relativa tassa.
8- APPELLO DELLO SPORT CLUB MAMERTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COSOLETO/SOLANO DEL
7.2.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999)
La società Sport Club Mamerto propone appello dinanzi questa Commissione Federale contro la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 97 del 4 maggio 1999) che riformando la decisione del
competente Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara CosoIeto/Solano del 7.2. 1999. L’appello presentato dalla
S.C. Mamerto quale "terza interessata" e inammissibile. Ed invero i reclami in ordine allo svolgimento di gare possono essere
proposti da terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica, nei soli casi di illecito sportivo, così come
sancito dell’art. 23 comma 3 C.G.S.. Nel caso che occupa avevano titolo a proporre eventuale reclamo soltanto le due società
che hanno disputato la gara, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 del su citato articolo. Per i suesposti motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall’art. 23 commi 2 e 5 C.G.S. per mancanza di legittimazione l’appello come sopra
proposto dallo Sport Club Mamerto di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) e dispone l’incameramento della tassa versata.
9 - APPELLO DELL’A.S. MATERASASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATERASASSI/VULTUR DEL
2.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 45 del 18.5.1999)
L’arbitro della gara Materasassi/Vultur, in programma il 2.5.1999 nell’ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato
Regionale Basilicata, riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere l’incontro al 37' del secondo tempo a cagione di
violenze e di intimidazioni gravi da parte degli spettatori che avevano posto in serio pericolo l’incolumità degli Ufficiali di
gara e dei calciatori ospiti. Per suo conto l’Associazione Sportiva Materasassi proponeva reclamo adducendo che, nella specie
non erano ricorsi i presupposti per poter sospendere la partita, che doveva essere, pertanto, ripetuta. Il Giudice Sportivo presso
il Comitato Regionale Basilicata respingeva il reclamo dell’A.S. Materasassi e infliggeva alla stessa la punizione sportiva di
perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 2; la squalifica del campo di giuoco per una giornata; addebitava alla stessa i danni
riportati dall’autovettura dell’arbitro e quelli patiti dalla società Vultur - consistiti nella sottrazione delle divise di gara ai propri
calciatori (Com. Uff. n. 44 del 12 maggio 1999). La Commissione Disciplinare competente (Com. Uff. n. 45 del 17 maggio
1999) confermava tale decisione. L’A.S. Materasassi proponeva appello dinanzi a questa Commissione Federale chiedendo la
revoca delle sanzioni ad essa inflitte. L’appello è infondato. Ed invero dagli atti ufficiali emerge che nell’occasione si
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
verificarono una fitta sassaiola e numerosi episodi di violenza verbale e fisica nei confronti del Direttore di gara, dei
guardalinee e del Commissario di campo, fatti oggetto di minacce, lanci di sputi, calci, per cui certamente ebbero a venir meno
le condizioni di sicurezza per poter proseguire la gara. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della relativa tassa. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Materasassi di Matera ed ordina incamerarsi la
relativa tassa.
10 - APPELLO DELL’A.S. MATERASASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATERASASSI/VULTUR DEL
2.5.1999 IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE SEPE PASOUALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 44 dei 13.5.1999)
All’esito della gara Materasassi/Vultur in programma il 2.5.1999 nell’ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato
Regionale Basilicata, l’Associazione Sportiva Moterasassi proponeva reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra
avversaria aveva schierato il calciatore Sepe Pasquale, in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare competente, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 13 maggio 1999, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello
dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Materasassi, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell’incontro "a
tavolino". L’appello è infondato. Ed invero risulta agli atti che il calciatore Sepe Pasquala è stato trasferito a titolo definito
dell’U.S. Altamura alla società C.S. Vultur in data 29.8.1998 e che pertanto la sua partecipazione alla gara suindicata fu
legittima. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in
epigrafe proposto dall’A.S. Materasassi di Matera e dispone l’incameramento delta relativa tassa.
ORDINANZE
11 - APPELLO DELLA POL. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1999
INFLITTA AL CALCIATORE CHIESA FABIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 1971C del 5.5.1999)
La C.A.F., su richiesta di parte, rinvia a nuovo ruolo l’appello come sopra proposto dalla Pol. Sassari Torres di Sassari.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 GIUGNO 1999
1 - APPELLO DEL G.S. SAN MINIATO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANGALLO/SAN MINIATO DEL
10.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 22.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Siena, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 17 marzo 1999,
irrogava ai calciatori del San Miniato. Romagnoli Duccio, Bertini Alessio. Simonetti Mauro, Bianchi Paolo e Tollapi Mauro, le
sanzioni della squalifica fino al 17.3.2004, per atti di violenza compiuti nei confronti del Direttore di gara nel corso della
partita San Miniato/Sangallo, disputatasi a Colle Val D’Elsa il 10,3.1999 e valida per la Coppa Toscana di 3° Categoria. Con la
stessa decisione veniva inflitta alla Società San Miniato l’ammenda di L. 1.000.000, al dirigente Valoriani l’inibizione della
durata di otto mesi, per una spinta nei confronti dell’arbitro, nonché l’inibizione di cinque anni e un mese al dirigente
Costantino Andrea, per aver volontariamente aggredito e percosso l’arbitro dell’incontro. Il provvedimento del Giudice
Sportivo veniva impugnato dai tesserati e dal G.S. San Miniato, escludendo qualsiasi aggressione fisica da parte di calciatori e
dirigenti nei confronti del Direttore di gara e rilevando che questi si era presentato al pronto soccorso soltanto ventiquattro ore
dopo la gara e che dopo tre giorni aveva arbitrato un altro incontro. La Commissione Disciplinare, accogliendo parzialmente il
reclamo, revocava la sanzione inflitta ai calciatori Romagnoli, Bertini e Bianchi, per l’incertezza di identificazione espressa
dall’arbitro nei loro confronti nel supplemento di rapporto e riduceva 12 squalifica ai calciatori Tollapi e Simonetti fino al
16.4.2000; riduceva inoltre la squalifica al dirigente Costantino fino al 16.3.2001 e quella al Valoriani fino al 16.9.1999;
riduceva infine la sanzione pecuniaria inflitta alla Società a L. 500.000. Avverso quest’ultima decisione interponeva appello il
G.S. San Miniato, i dirigenti Valoriani e Costantino nonché i calciatori Tollapi e Simonetti, reiterando le argomentazioni
difensive svolte davanti alla Commissione Dsciplinare e chiedendo la revoca delle sanzioni disciplinari e dell’ammenda inflitta
alla Società per responsabilità oggettiva. Rileva preliminarmente la Commissione che l’appello è inammissibile per quanto
concerne l’ammenda inflitta alla Società San Miniato e la sanzione irrogata al dirigente Valoriani, ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett.
d) C.G.S.. Trattandosi infatti i sanzione pecuniaria e di inibizione di tesserato che non supera i dodici mesi non è ammesso
ricorso alla Commissione d’Appello Federale. Nel merito, per quanto riguarda le sanzioni inflitte al dirigente Costantino e ai
calciatori Tollapi e Simonetti l’appello è infondato e va respinto. La decisione impugnata è aderente alle risultanze degli atti
ufficiali e del supplemento di rapporto dell’arbitro e congruamente motivata in ordine alle sanzioni inflitte. Da tali atti, che
hanno natura di fonte di prova privilegiata, risulta che il Costantino, dirigente del San Miniato, al 33° del secondo tempo
dell’incontro ha ingiuriato e minacciato l’arbitro, tentando di colpirlo al volto con un pugno e non riuscendo nell’intento per
l’intervento di altri due dirigenti. Al rientro negli spogliatoi, al termine della gara, lo stesso Costantino colpiva il Direttore di
gara con un pugno alla tempia destra. All’aggressione partecipavano anche i calciatori Tollapi e Simonetti, identificati con
certezza nel supplemento di referto, i quali colpivano l’arbitro con un calcio. Non possono pertanto esservi dubbi, sulla base di
tali risultanze, circa gli atti di violenza posti in essere nei confronti del Direttore di gara. In proposito non appare rilevante Il
fatto che nel referto medico trasmesso dall’arbitro si faccia riferimento soltanto ad un unico trauma contusivo alla gamba
sinistra in quanto non necessariamente le semplici percosse come i pugni e i calci lasciano dei segni visibili rilevabili
all’osservazione esterna. Quanto poi alle conseguenze fisiche delle percosse ricevute dall’arbitro, che sia pure limitate non
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
escludono di certo l’obiettivo verificarsi dell’evento, queste sono state adeguatamente valutate dalla Commissione Disciplinare
che ha operato una congrua riduzione delle sanzioni inflitte dal primo giudice una ulteriore riduzione non appare adeguata
all’obiettiva gravità dei fatti ascritti agli incolpati. Per i suesposti motivi la C.A.F., sull’appello come in epigrafe proposto dal
G.S. San Miniato di Siena, così decide: - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 16.3.2001 inflitta al
Sig. Costantino Andrea; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni
dell’inibizione fino al 16.9.1999 inflitta al Sig. Valoriani Ronaldo della squalifica fino al 16.4.2000 inflitta ai calciatori
Simonetti Mauro e Tollapi Marco e dell’ammenda di L. 500.000 alla Società; - ordina incamerarsi la relativa tassa.
2 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA
S. FRANCESCO/S. EGIDIESE DEL 13.3.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica Com. Uff. n. 32 del 18.3.1999)
Con atto 5.5.1999 il Presidente Delegato del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ha proposto reclamo, ex art. 27
comma 2 lettera c) C.G.S.. avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai provvedimenti disciplinari
adottati nei confronti dei calciatori Crugnale Andrea, Santilli Andrea, Mammarella Simone, Spacone Cristian e Ieluzzi Michele
della società San Francesco. I fatti ai quali la delibera impugnata ed il reclamo si riferiscono sono relativi alla gara S.
Francesco/S.Egidiese del 13.3.1999 valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi. Al termine della gara suddetta
l’arbitro considerava espulsi i calciatori sopra menzionati per atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti del Direttore
di gara che era stato anche ripetutamente spintonato. L’appellante nei suoi motivi sostiene che la pena applicata non sarebbe
proporzionata alla gravità dei fatti soprattutto perché "si tratta di giovanissimi la cui squadra è stata regolarmente sconfitta in
casa per 3-1 e perché avvenuto a fine gara. Le doglianze non sono fondate. Il Giudice di primo grado ha adottato sanzioni sulla
base delle risultanze oggettive ed ufficiali differenziando la posizione del Crugnale e del Santilli da quella degli altri calciatori.
La determinazione della sanzioni è conforme allo reale gravità degli addebiti coniestati ove si consideri, al riguardo, che due di
essi (quelli che hanno avuto la sanzione minore) non hanno spintonato l’arbitro, ma si sono limitati a minacciare il Direttore di
gara. Pertanto, sul piano generale non può certo convenirsi con quanto dedotto dal ricorrente circa la incongruità delle sanzioni
irrogate. In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Presidente Delegato del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
3 - APPELLO DELLA SOCIETA’ NUOVA RONCHESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
BERNAREGGIO/NUOVA RONCHESE DEL 7.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 40 del 29.4.1999)
La Polisportiva Nuova Ronchese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 29 aprile 1999, con la quale veniva, tra
l’altro, dichiarato inammissibile il reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara per violazione dall’art. 23 n. 5
C.G.S.. e venivano confermate le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Monza (Com. Uff.
n. 27 del 18 marzo 1999) ai calciatori Vanoli Luca (fino al 30.6.1999), Penati Carlo Omobono, Casiraghi Andrea Arcano
Antonio (fino al 7.11.1999) e Martinelli Cristian (fino al 30.6.2000), per atti di violenza compiuti a danno dell’arbitro della
gara Bernareggio/Nuova Ronchese del 7.3.1999. La società appellante contesta in modo del tutto generico quanto riparato
dall’arbitro nel proprio referto, non sopportato da alcun elemento che possa in qualche modo scalfire l’attendibilità del referto
gara, che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova. Peraltro, le squalifiche irrogate ai calciatori appaiono del tutto
congrue in rapporto alle condotte violente tenute dagli stessi, così come riferiti dall’arbitro, e non sono suscettibili di riduzione
alcuna. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Nuova Ronchese di Ronco Briantino (Milano)
ed ordina incamerarsi la tassa versata.
4 - APPELLO DELLA SOCIETA’ LI PUNTI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LI PUNTI/FULGOR DEL
18.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 6.5.1999)
APPELLO DEL G.S. FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LI PUNTI/FULGOR DEL 18.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 6.5.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, deliberando in merito alla gara Li Punti Calcio/Fulgor, svoltasi il
18.4.1999 per il Campionato di 2° Categoria, infliggeva ad entrambe le squadre la perdita della stessa, per gli incidenti
avvenuti in campo e refertati dall’arbitro, oltre a squalifiche concernenti i tesserati (C.U. n. 39 del 22 aprile 1999). Avverso tale
decisione ricorrevano entrambe le società alla Commissione Disciplinare, la quale rilevava anzitutto l’inammissibilità del
reclamo proposto dalla Società Li Punti Calcio per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 23 commi 5 e 10 C.G.S;
rigettava quello del G.S. Fulgor, rilevando che la rissa determinata da entrambe le squadre, correttamente descritta dal
Direttore di gara giustificava la decisione dal medesimo adottata di interromperla e, quindi, quella del Giudice Sportivo di
sanzionare entrambe le contendenti. Le due società si appellano ora a questa Commissione (con atti separati, oggi riuniti per
l’evidente connessione) insistendo tanto l’una che l’altra per la ripetizione della gara. Osserva fa C.A.F. che l’appello della
società Li Punti Calcio deve essere respinto, in quanto l’inammissibilità del reclamo rivolto alla Commissione Disciplinare non
può più esser sanata (art. 23 comma 10 C.G.S.). Quello del G.S. Fulgor è infondato Contrariamente, invero a quanto afferma
l’appellante la delibera impugnata, sia pure sinteticamente e con richiamo alla prima decisione, nonché al contenuto degli atti
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ufficiali, ha motivato circa la correttezza del comportamento dell’arbitro, il quale di fronte ad una rissa che coinvolgeva
numerosi appartenenti alle due squadre, dovendo espellerne un numero tale da non consentire la prosecuzione regolare del
giuoco, sospese la gara. Non vi è dunque alcun motivo che giustifichi una riforma della delibera impugnata, nel senso di
ordinare la ripetizione di un incontro il cui svolgimento è stato già giustamente sanzionato sul piano tecnico e disciplinare. Gli
appelli riuniti vanno dunque respinti, con incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli
come innanzi proposti dalla Li Punti Calcio e dal G.S. Fulgor entrambe di Sassari, li respinge e dispone l’incameramento delle
relative tasse.
5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI NEI CONFRONTI DEL SIG. PRADO
ALFREDO, PRESIDENTE DELL’A.S. AKRAGAS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999)
APPELLO DELL’A.S. AKRAGAS AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PRADO ALFREDO, NOCERA VINCENZO E DI ESSA SOCIETÀ, PER
VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999)
In esito agli atti relativi ad una denuncia sporta da Di Rosa Barbara, Alaimo Calogero e Alaimo Rosa, avente ad oggetto pretesi
comportamenti antiregolamentari dei dirigenti dell’A.S. Akragas, Prado Alfredo e Nocera Vincenzo, il Procuratore Federale,
con nota del 4.2.1999, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia i suddetti dirigenti,
imputando loro la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere falsificato e consentito che si falsificassero e comunque
fatto uso di due dichiarazioni apocrife a firma di De Rosa Barbara datate 11.7.1997 ed aventi ad oggetto il versamento da parte
dell’Akragas dei premi di preparazione relativi a calciatori dell’A.P. San Nicola, e per avere irritualmente escluso dall’A.S.
Akragas i soci Di Rosa Barbara, Alaimo Calogero e Alaimo Rosa senza la preventiva contestazione degli addebiti mossi nei
loro confronti. All’A.S. Akragas veniva contestata invece la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dall’art. 6 commi 1 e 2
C.G.S. in ordine ai descritti addebiti. La Commissione Disciplinare al termine del relativo procedimento, infliggeva a Nocera
Vincenzo, ritenuto responsabile di entrambe le imputazioni, la sanzione dell’inibizione temporanea per anni uno e mesi sei e a
Prado Alfrdo, ritenuto responsabile soltanto della seconda, la sanzione dell’inibizione temporanea per la durata di mesi sei;
infliggeva altresì all’A.S. Akragas l’ammenda di lire due milioni (Com. Uff. n. 51 del 12 maggio 1999). Avverso tale decisione
hanno proposto appello il Procuratore Federale e l’Associazione Sportiva Akragas. Il primo ha chiesto che il Prado venisse
punito anche per l’altra imputazione, quella avente ad oggetto l’uso delle dichiarazioni apocrife. La seconda ha chiesto la
revoca delle punizioni inflitte e, in subordine, una loro apprezzabile riduzione. Osserva la C.A.F. che l’appello dell’A.S.
Akragas, per la parte inerente la sanzione dell’inibizione temporanea di Prado Alfredo e dell’ammenda alla società, è
inammissibile ai sensi dall’art. 35 n. 4 lett d) C.G.S., che non contempla la possibilità di appello a questa Commissione per
l’entità delle sanzioni irrogate. Rileva altresì che la responsabilità di Nocera Vincenzo è stata pienamente provata
dall’istruttoria scritta e dibattimentale, essendo risultato che fu il Nocera a predisporre l’atto liberatorio e l’uso dello stesso,
nonché a trascrivere sui verbale di assemblea la formula liberatoria al fine di "lasciare sostanziale traccia di quanto concordato
e avvenuto, conferendo serietà ai fatti nella sua qualità di segretario sociale e presidente uscente. Adeguata appare peraltro la
sanzione inflitta che, in totale mancanza di attenuanti di sorta, dovrà essere quindi in questa sede confermata. Diversa appare
infine la posizione di Prado Alfredo, cui non può imputarsi - sì come vorrebbe il Procuratore Federale col preposto appello –
l’ulteriore responsabilità derivante dall’uso delle dichiarazioni apocrife, permanendo gli elementi di dubbio e di incertezza già
evidenziati nell’impugnata decisione. Non può comunque negarsi la sua partecipazione alla seconda infrazione, quella avente
ad oggetto l’irrituale esclusione dei soci senza la preventiva contestazione dei relativi addebiti; risulta agli atti che l’esclusione
non fu deliberata dal Consiglio Direttivo, sì come previsto dallo Statuto Sociale (art. 4) e che gli stessi Soci non furono messi
in condizione di partecipare all’assemblea. Gli appelli del Procuratore Federale e della società vanno, per gli espressi motivi,
respinti. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale e dall’A.S. Akragas,
così decide: - respinge quello del Procuratore Federale e dell’A.S. Akragas per la parte inerente la sanzione dell’inibizione
temporanea inflitta a Nocera Vincenzo; - dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., quello dell’A.S.
Akragas per la parte inerente la sanzione dell’inibizione temporanea a Prado Alfredo e dell’ammenda alla società.
6 - APPELLO DEL C.S. GREEN PARK CLUB AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MINGOLLA PIETRO E DI ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 5.5.1999)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale in data 17.3.1999, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con decisione riportata sul Com. Uff. n. 47 del 5 maggio
1999, infliggeva al Sig. Mingolla Pietro, dirigente della Società Green Park, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il
31.12.1999 e alla Società quella dell’ammenda di L. 500.000. La decisione è stata impugnata, con richiesta di applicazione
dall’art. 27 n. 5 C.G.S.. In via preliminare si rileva che non è consentilo l’esame del ricorso perché l’art. 35 n. a lettera d)
C.G.S. consente ai tesserati l’ulteriore grado di giudizio dinanzi a questa Commissione soltanto nell’ipotesi di provvedimenti di
inibizione che vadano oltre i 12 mesi, mentre resta esclusa la possibilità di ricorrere avverso sanzioni pecuniarie. Si deve
pertanto dichiarare la inammissibilità del reclamo, con il conseguente incameramento della relativa tassa. Per questi la C.A.F.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. l’appello come innanzi proposto dal C.S. Green Park di Latiano
(Brindisi) e dispone l’incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 1999
1 - APPELLO DEL CALCIATORE CESARE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 88 del 13.5.1999)
2 - APPELLO DEL CALCIATORE MERCALDO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 88 del 13.5.1999)
I calciatori Cesare Giovanni e Mercaldo Gennaro dall’A.C. Airola hanno proposto separati appelli avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 88 del 13 maggio 1999, con la quale,
in parziale accoglimento dei rispettivi reclami, venivano ridotte le squalifiche loro irrogate dal Giudice Sportivo - fino al
5.3.2002 al Cesare per ingiurie e minacce all’arbitro, nonché per averlo colpito con calci e pugni; fino al 5.9.2002 al Mercaldo
per aver colpito l’arbitro al volto con il pallone per averlo minacciato nonché aggredito con calci e pugni (Com. Uff. n. 72
dell’1 aprile 1999) - rispettivamente fino al 31,12.2000 ed al 30.6.2001. Gli appelli posson essere trattati congiuntamente,
riguardando entrambi episodi verificatisi nella gara Airola/Castelvenere del 6.3.1999. Ritiene questa Commissione che gli
appelli non possono essere accolti in quanto nessun elemento nuovo di rilievo viene addotto dagli interessati, che non fosse già
noto alla Commissione di secondo grado che proprio in considerazione degli argomenti portati dai ricorrenti, (in particolare
l'accertata diversa posizione dei protagonisti) ha ritenuto di ridurre congruamente le sanzioni già inflitte dal giudice di prima
istanza. Le sanzioni stesse, così ridotte, appaiono equamente commisurate alla gravità dei fatti e non suscettibili di ulteriore
riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dai calciatori Cesare Giovanni e
Mercaldo Gennaro, li respinge ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
3 - APPELLO DELL’U.S. CREMAPERGO 1908 AWERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000
INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 2021C del 12.5.1999)
Il Procuratore Federale procedeva al deferimento alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, nei
confronti del dirigente dall’U.S. Cremapergo, Sig. Bianchi Sergio, per avere, negli spogliatoi, al termine della gara con la Pro
Vercelli, disputata il 25 ottobre 1998 tenuto una condotta antiregolamentare, avendo formulato censure sull’allenatore, Sig.
Chierico Giampaolo, attribuendogli la colpa detto scarso impegno dei calciatori e colpendolo con una manata al volto.
Chiedeva, inoltre, che all’U.S. Cremapergo venisse contestata la responsabilità oggettiva, ai sensi dall’art. 6 comma 2 C.G.S., a
seguito della violazione ascritta al suo dirigente. La Commissione Disciplinare, all’esito del dibattimento, riconosciuta la
responsabilità del dirigente Bianchi, gli infliggeva l’inibizione fino al 31 luglio 1999 ed irrogava all’U.S. Cremapergo
l’ammenda di L. 1.000.000. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 202/C del 12 maggio 1999, la
società ha proposto appello a questa Commissione Federale al fine di ottenere l’annullamento dell’ammenda inflittale. Ha
motivato che il deferito dirigente si era accollato tutta la responsabilità dell’episodio contestato ed in tal modo aveva liberato
dal vincolo giuridico della responsabilità oggettiva la società. In effetti questa non aveva alcun legame con la vicenda, perché
la lite era chiaramente personale ed extrasportiva e si era verificata negli spogliatoi "per caso. Tali deduzioni non hanno alcun
fondamento giuridico. La responsabilità oggettiva, quale mezzo necessario e non iniquo dell’Ordinamento Federale, trova la
sua ragione d’essere nel rapporto tra la società ed i suoi tesserati per l’identità del centro di interessi o di profitto tra i due
soggetti: il tesserato con la violazione da lui commessa e sanzionata dalle Carte Federali agisce con o senza consapevolezza,
non solo nel proprio interesse, ma anche per quello della società cui è legato. Nella fattispecie in essere è di tutta evidenza
l’interesse sportivo che ha mosso il dirigente Bianchi a contestare la cattiva conduzione della squadra all’allenatore e lo
schiaffo non è altro che la conclusione della lite verbale. Il Bianchi ha accusato l’allenatore di essere un "timoniere" colpevole
per non sapere sistemare bene in campo la squadra e di non "spronare" i calciatori. La ragione di tale episodio è dovuta ad un
interesse esclusivamente sportivo, che è intimamente collegato al responsabile oggettivo, cioè la società, la quale ne risponde
ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Il reclamo va, pertanto, disatteso e la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la
C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dell’U.S. Cremapergo 1908 di Crema (Cremona) ed ordina incamerarsi la
relativa tassa.
4 - APPELLO DELLA SOCIETÀ SCINTILLAPISAEST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SCINTILLAPISAEST/PESCIA DEL 28.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 44 del 20.5.1999)
All’esito della gara Scintillapisaest/Pescia in programma il 28.3.1999 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria del
Comitato Regionale Toscana, il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 1° aprile 1999, infliggeva
all’A.S. Scintillapisaest la punizione sportiva della perdita dell’incontro col punteggio di 0 a 2, inibiva fino al 30.4.1999
Clemente Giuseppe, dirigente di quella società, squalificava fino al 1° agosto 1999 Galoppo Giuseppe, per cinque gare
Cittadini Daniele, per quattro Carboni Diego, per due giornate Buffo Giancarlo e Garzella Stefano, tutti calciatori della
Scintillapisaest. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società suindicata, con delibera pubblicata sul Com. Uff.
n. 44 del 20 maggio 1999, confermava la sanzione inflitta a Galoppo Giuseppe e respingeva il reclamo nella parte in cui sì
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invocava la ripetizione della gara, mentre riduceva la squalifica dei calciatori Cittadini e Carboni rispettivamente a quattro e tre
giornate. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Scintillapisaest, reiterando le proprie richieste.
L’appello non può essere accolto. Ed invero la gara veniva sospesa dall’arbitro al 32' del primo tempo e sul punteggio di 0 a 0
per la riduzione degli effettivi della squadra reclamante ad di sotto del minima regolamentare. Il rapporto del Direttore di gara
ed il relativo supplemento reso dinanzi alla Commissione Disciplinare smentiscono nel modo più pieno le asserzioni
dell’appellante e attestano che in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria veniva accerchiato
dai cinque calciatori indicati, poi offeso, inseguito con chiari intenti intimidatori, infine strattonato e spinto, allo scopo di
impedirgli il rientro negli spogliatoi. È lo stesso arbitro a chiarire che temendo che la situazione potesse ulteriormente
degenerare, evitava la notifica ufficiale delle cinque espulsioni, che avrebbero comunque segnato la fine della gara, e che
preferì sospenderla ritornando appunto negli spogliatoi. Avendo pertanto il Direttore di gara fatto buon governo dall’art. 64
comma 1 N.O.I.F e della Regola 3 del Regolamento di Giuoco, ricorrono gli estremi dell’intervenuta applicazione dall’art. 7
comma 1 C.G.S.. Non si rinvengono motivi per ridurre le altre sanzioni. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della
tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Società Scintillapisaest di Pisa e ordina
l’incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DEL CALCIATORE SICURANZA DINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 208/C del 19.5.1999)
Con provvedimento del 4 marzo 7999, prof. n. 313/217pf/GF/ms, la Procura Federale ha deferito tra l’altro, alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Sicuranza Dino per rispondere della violazione dall’art. 1
comma 1 C.G.S. "perché, al termine della gara La Spezia/Prato del 27 settembre 1998, colpiva l’avversario Milone Emiliano
con un pugno al viso, cagionandogli un trauma cranico-facciale giudicato guaribile in giorni venticinque". La Commissione
Disciplinare rilevava come "il complesso procedimento traesse "origine da accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini per
verificare compiutamente quanto accaduto al termine della partita La Spezia/Prato del 27.9.1998", e come "all’esito dei
medesimi la relazione del Collaboratore - atto ufficiale e di fede privilegiata - e le allegate escussioni testimoniali"
evindenziassero "la piena responsabilità del Sicuranza (autore di grave atto di violenza ai danni del calciatore avversario
Emiliano Milone) e del Magherini; che hanno responsabilmente ammesso di aver tenuto i comportamenti oggetto del
deferimento". La Commissione Disciplinare irrogava, quindi, le rispettive sanzioni, tra le quali la squalifica per quattro
giornate di gara per il Sicuranza (Com. Uff. n. 208/C del 19 maggio 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in
questa sede il calciatore Sicuranza Dino, deducendo di aver reagito ad una aggressione subita e di aver partecipato alla
colluttazione solo dopo aver visto un proprio compagno colpito. Il calciatore chiede, pertanto, la riforma del provvedimento
impugnato con la riduzione della sanzione irrogata. L'appello è infondato. Il ricorrente non ha, infatti, prodotto alcun elemento
di prova che possa far ritenere incongrua la sanzione irrogata nei suoi confronti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello
come sopra proposto dal calciatore Sicuranza Dino e dispone l’incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL’A.S.C. JUVEQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVEQUENSE/AEQUA DEL
14.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999)
All’esito della gara Juvequense/Aequa, disputata il 14.3.1999 nell’ambito del Campionato di 3° Categoria del Comitato
Regionale Campania, terminata col punteggio di 3 a 2, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Napoli, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 10 marzo 1999, nel rilevare che al 29' del secondo tempo l’arbitro senza apparente motivo
era stato colpito al volto con due "manate" dal calciatore Rapicano Carlo dell’U.S.C. Aequo e, non sentendosi più di portare a
termine l’incontro, aveva sospeso la partita, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 all’U.S.C. Aequo,
e squalificava fino al 15.3.2001 il calciatore Rapicano. Su reclamo dell’U.S.C. Aequo, la competente Commissione
Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 22 aprile 1999, riformava però totalmente tate decisione,
disponendo la ripetizione della gara. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S.C. Juvequense invocando
il ripristino della delibera del Giudice Sportivo. L’appello è infondato. Ed invero risulta agli atti che il Direttore di gara
riportato, a causa dell’aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo, nell’immediatezza del fatto, la piena e fattiva
collaborazione di entrambe le società, sicché nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo
incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell'incontro. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall'A.S.C. Juvequense di Vico Equense (Napoli) e dispone
incamerarsi la relativa tassa.
7 - APPELLO DELLA POL. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1999
INFLITTA AL CALCIATORE CHESSA FABIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 181/C del 14 aprile 1999,
in relazione alla gara Sassari Torres/Baracca Calcio, comminava al calciatore della Torres, Chessa Fabio la sanzione della
squalifica fino al 30 settembre 1999, per comportamento scorretto e violento nei confronti di un avversario. Avverso tale
provvedimento, proponeva reclamo la Pol. Sassari Torres, deducendo che la zuffa con il calciatore del Baracca Calcio era nata
a seguito di una serie di pesanti e razzistiche provocazioni da parte di quest’ultimo, il quale al termine della partita, al rientro
139
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
negli spogliatoi si era precipitato dalla parte della scalinata riservata ai calciatori della Sassari Torres e aveva aggredito prima
verbalmente e poi fisicamente il Chessa. All’aggressione, inoltre, avrebbe partecipato un altro calciatore del Baracca Calcio.
La competente Commissione Disciplinare, dopo aver richiesto un supplemento di rapporto all’arbitro dell’incontro, respingeva
il reclamo sul presupposto che la versione dei fatti fornita dalla reclamante non trovava riscontro negli atti ufficiali di gara
(Com. Uff. n. 197/C del 5 maggio 1999). Contro quest’ultima decisione proponeva appello la Polisportiva Sassari Torres,
deducendo, come unico motivo, che la Commissione Disciplinare aveva fondato la sua decisione sulla circostanza che esisteva
una sola scala di accesso agli spogliatoi. In realtà, secondo l’appellante, le scale di accesso agli spogliatoi erano due e separate
per ciascuna squadra. E il calciatore Mazzuccato del Baracca Calcio si era precipitato dalla parte della scala di competenza
della Sassari Torres, aggredendo il calciatore Chessa Fabio. L’appello è infondato e va rigettato. Come risulta dagli atti
ufficiali di gara ed è stato confermato dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto, il calciatore Fabio Chessa, dopo uno
scambio di insulti reciproci con il calciatore della squadra avversaria Mazzuccato, spingeva violentemente da tergo
quest’ultimo fancedolo precipitare lungo le scale e facendogli sbattere la schiena contro un muro di cemento. È questa la
condotta sanzionata con la squalifica, che neppure viene contestata dalla società appellante. La Commissione Disciplinare ha
correttamente fondato la sua decisione sulle risultanze degli atti ufficiali di gara, dai quali risultava la sopra indicata condotta
del calciatore Chessa. La circostanza che vi fossero due e non una sola scala di accesso agli spogliatoi non costituisce affatto
un punto determinante della decisione, ma è stata evidenziata nella decisione impugnata soltanto per escludere che vi sia stata
una precedente aggressione fisica del Chessa alla quale avrebbe partecipato anche un altro calciatore del Baracca Calcio, fatti
sicuramente non risultanti dal referto arbitrale. Invero, anche se non appare rilevante, giova precisare che in effetti le scale che
conducono negli spogliatoi dell'impianto sportivo della Sassari Torres sono due. L’arbitro dell’incontro, nel supplemento di
rapporto, ha tuttavia precisato che le "scale di accesso sono comuni ad entrambe le squadre". È priva di riscontro pertanto la
deduzione dell’appellante secondo cui il Mazzuccato avrebbe aggredito il Chessa precipitandosi nella scala riservata alla
squadra avversaria. La sanzione così come inflitta dal primo giudice è del tutto congrua rispetto alla grave condotta posta in
essere dal calciatore Chessa e non appare suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in
epigrafe proposto dalla Pol. Sassari Torres di Sassari e dispone l’incameramento della tassa versata.
ORDINANZE
8 - APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO LE SANZIONI
DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA
SANGIUSTESE/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999)
9 - APPELLO DELLA SANGIUSTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000
INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999)
10 - APPELLO DEL SIG. MANCINELLI FLORINDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999)
11 - APPELLO DELL’ALLENATORE SAGRINI COSTANTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER
ANNI 3 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche · Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999)
La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), dal Sig. Carestia
Franco, dalla Sangiustese Calcio di Monte San Giusto (Macerata), dal Sig. Mancinelli Florindo e dall'allenatore Sagrini
Costantino, ritenutane la necessità sospende il giudizio e dispone la segnalazione al Presidente Federale per l’eventuale
instaurazione di un procedimento dinanzi la Corte Federale per l’interpretazione delle norme circa la competenza degli Organi
disciplinari in riferimento al caso di specie.
ERRATA-CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 17/C - RIUNIONE DEL 4.2.1999
Si riporta qui di seguito il testo integrale della decisione di cui al punto 2 del su citato comunicato ufficiale:
2- APPELLO DELL’ORTONOVO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTONOVO CALCIO/FO.CE.
VARA DELL’1.11.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 22 del 10.12.1998)
La Società FO.CE. Vara 1998 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria in
ordine alla regolarità della gara Ortonovo Calcio/FO.CE. Vara, disputata per il Campionato di Promozione l’1.11.1998 e
terminata con il risultato di 0-0. Deduceva la reclamante che alla predetta gara l’Ortonovo Calcio aveva fatto partecipare il
calciatore Smerzi Lorenzo in posizione irregolare. Il calciatore, incorso nella squalifica per una giornata di gara per recidività
in ammonizioni formali nella "Coppa Liguria", annata sportiva 1997/1998, come da Comunicato Ufficiale n. 16 del 6.11.1997,
e successivamente nella squalifica per una giornata nel Campionato di 1 Categoria per la stagione sportiva 1997/1998, come da
140
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Comunicato Ufficiale n. 44 del 4.7.1998, non aveva scontato la squalifica inflittagli in "Coppa Liguria". Si opponeva la Società
Ortonovo Calcio, sostenendo, sia con controdeduzioni scritte che oralmente avanti la Commissione Disciplinare, che il
calciatore aveva scontato le squalifiche non prendendo parte alla prima gara della "Coppa Italia" (Migliarinese
Calcio/Ortonovo Calcio del 29.8.1998), per quanto riguarda la squalifica inflittagli in `Coppa Liguria, e alla prima gara del
Campionato di Promozione (Sesta Godano/Ortonovo Calcio del 20.9.1998) per la qualifica inflittagli nel Campionato di 1
categoria. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 dicembre 1998,
accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva alla Società Ortonovo Calcio la punizione sportiva della perdita della
suindicata gara con il punteggio di 0-2, in applicazione dall’art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevava la
Commissione Disciplinare che dal disposto dall'art. 9, comma 9, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale le
squalifiche riportate in una manifestazione si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione, coordinato con il
successivo art. 12, comma 6, per il quale le sanzioni sportive non scontate in tutto o in parte nell’annata sportiva in cui sono
state inflitte devono essere scontate nella stagiona successiva, deriva che per la mancata partecipazione della società alla
"Coppa Liguria" della stagione sportiva 1998/1999, entrambe le squalifiche a carico dello Smerzi dovevano essere scontate nel
Campionato di Promozione. Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara del Campionato di Promozione
disputata l’1,11.1998. Propone appello la società Ortonovo Calcio che reitera in sostanza le argomentazioni già dedotte davanti
alla Commissione Disciplinare. L’appello deve essere respinto, risultano ineccepibili le conclusioni alle quali è pervenuta la
Commissione Disciplinare nell'interpretazione della normativa attinente al regime delle squalifiche. Per i suesposti motivi la
C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall'Ortonovo Calcio di Ortonovo (La Spezia) ed ordina l'incameramento della
tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 1999
1 - APPELLO DELL’U.S. TABIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIDENTINA/TABIANO DEL 28.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 37 del 22.4.1999)
All’esito della gara Fidentina/Tabiano, disputata il 28.3.1999 nell’ambito del Campionato di 2' Categoria Girone B del
Comitato Regionale Emilia-Romagna, terminata con il punteggio di 0 a 1, il competente Giudice Sportivo deliberava, tra
l’altro, "di fissare il risultato di Fidentina/Tabiano 0-1 come conseguito al 47° del secondo tempo". Il Presidente del Comitato
Regionale Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 35, quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamava gli atti del
procedimento ritenendo che il provvedimento adottato fosse incongruo e non rispettoso delle norme del regolamento di
disciplina, lo dichiarava nullo ed investiva per un nuovo procedimento la competente Commissione Disciplinare (lettera del
14.4.1999). La competente Commissione Disciplinare adita ordinava la ripetizione della gara in parola con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 37 del 22 aprile 1999. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l’U.S. Tabiano. L’impugnazione
in esame è inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale
i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno
successivo alla data in cui ha ricevuto la richiesta copia degli atti ufficiali concernenti la decisione che si impugna. Nel caso in
esame tali atti risultano pervenuti alla ricorrente in data 17.5.1999, mentre i motivi dell’appello non sono a tutt’oggi pervenuti.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la
ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali l’appello come sopra proposto dell’U.S. Tabiano Calcio di Tabiano Terme
(Parma) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
2 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1999 INFLITTA
ALL’ALLENATORE AVIGLIANO ELIO
(Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 10.3.1999)
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 30 del 10 marzo 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, in
relazione alla gara Turrita Maratea/Bernalda del 28.2.1999, valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi, infliggeva
all’allenatore del Maratea, Avigliano Elio, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.1999, per aver
rivolto frasi ingiuriose al Direttore di gara e per aver colpito questi con un pugno. Avverso questa decisione proponeva
reclamo, ai sensi dall’art. 27, comma 2, lett. c) C.G.S., il Presidente Delegato per l’Attività Giovanile e Scolastica, deducendo
che l’episodio addebitato all’Avigliano doveva considerarsi di notevole gravità, trattandosi di un allenatore di settore giovanile
che dovrebbe svolgere funzione educativa e formativa dei giovani e chiedendo l’aggravamento della sanzione inflitta dal primo
giudice. Il reclamo è fondato e va accolto. Risulta dagli atti ufficiali di gara che al 10° del primo tempo il Sig. Avigliano Elio,
allenatore del Turrita Maratea, veniva allontanato dal campo per aver rivolto frasi gravemente ingiuriose nei confronti
dell’arbitro. Prima di allontanarsi lo stesso Avigliano colpiva con un pugno alla mandibola il Direttore di gara, continuando a
mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso, venendo poi definitivamente allontanato dal campo per il fattivo
intervento dei dirigenti delle due squadre. Il fatto, a giudizio di questa Commissione, si appalesa estremamente grave, sia per le
sue connotazioni oggettive sia per la particolare qualifica rivestita dal suo autore. Si tratta infatti di un comportamento
offensivo e minaccioso che ha avuto un lungo sviluppo temporale e che è culminato con un pugno sferrato alla mandibola
destra dell’arbitro. Tale comportamento, già di per sé rilevante, assume connotati ancor più gravi se si considera la qualifica di
allenatore di una squadra giovanissimi rivestita nell’incontro dall’Avigliano. Il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
disciplina l’attività dei giovani calciatori, perseguendo finalità tecniche, didattiche e sociali per favorire il valore educativo
della pratica sportiva. In questo speciale contesto, trattandosi di giovanissimi che vanno iniziati alla sana pratica dello sport,
tutti coloro che operano nel settore e, in particolar modo l’allenatore, dovrebbero fungere da esempio e svolgere un’azione
educativa e formativa dei giovani calciatori, infondendo loro il rispetto delle regole e delle decisioni arbitrali. L’esempio
negativo e fortemente diseducativo offerto platealmente in campo sotto gli occhi dei giovani calciatori posti sotto la sua guida,
impongono una sanzione ben più afflittiva di quella inflitta dal Giudice Sportivo. Sanzione equa e adeguata alla gravità dei fatti
appare pertanto quella dell’inibizione per anni tre. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi
proposto dal Presidente Delegato del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, infligge al Sig. Avigliano Elio la sanzione
dell’inibizione fino al 282.2002.
3 - APPELLO DELLA S.C. RINASCITA LICIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMICI
MUGNANO/RINASCITA LICIGNANO DEL 13.3.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 29.4.1999)
Con atto in data 8.5.1999 la S.C. Rinascita Licignano ha adito questa C.A.F. avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 49 del 29
aprile 1999, con la quale. in accoglimento del reclamo della S.C. Amici Mugnano venivano inflitte alla società ora appellante
la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Amici Mugnano/Rinascita Licignano del 13.3.1999, l’ammenda di L.
150.000 e l’inibizione dell’allenatore Marruocco Carmine fino al 31.5.1999, per partecipazione alla gara di diversi calciatori in
posizione irregolare. L'appello è inammissibile per tardività. Ed invero l’appello risulta proposto oltre il termine fissato
dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., di 7 giorni dalla data di pubblicazione (29 aprile 1999) del comunicato ufficiale riportante la
decisione impugnata, termine come noto, perentorio a norma dell’art. 23 n. 12 del Codice medesimo. Per i suesposti motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dalla S.C.
Rinascita Licignano di Castelnuovo di Napoli e dispone l’incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DEL SIG. CATOZZI MARCO AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.5.1999)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 20 maggio 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia-Romagna, su deferimento del Procuratore Federale, dichiarava Catozzi Marco, segretario dell’A.C.F. Ferrara, ora
A.C.F. Football Woman Ferrara. responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. perché, in concorso con altro
tesserato, aveva firmato, in data 6.7.1997, un falso verbale di riunione della società A.C.F. Ferrara, attribuendosi la carica di
cassiere-segretario, senza che fosse intervenuta in merito alcuna delibera societaria e, in tale veste, sottoscriveva la domanda di
iscrizione al campionato 1997/98. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Catozzi
Marco, invocando una riduzione della sanzione. Osserva la C.A.F. che dagli atti non risultano elementi che possano in qualche
modo giustificare l’attenuazione dell'entità della punizione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in
epigrafe proposto dal Sig. Catozzi Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.
5- APPELLI DEI SIGG.RI DONIGAGLIA GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SPAL, E RANZANI ROBERTO
DIRETTORE SPORTIVO, NONCHÉ DELLA S.P.A.L. DI FERRARA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI
DELL'’INIBIZIONE PER MESI 2, DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 E DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 LORO
INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3, E 6, COMMI 1 E 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 209/C del 19.5.1999)
Con provvedimento del 4.3.1999. il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C. Giovanni Donigaglia - Presidente della Spal S.p.A. -, Roberto Ranzani - Direttore sportivo - e la società medesima,
perché rispondessero: i primi due di violazione dall’art. 1 comma 3 C.G.S., per avere offeso l’onorabilità del Settore Arbitrale
e della Lega, rilasciando dichiarazioni offensive dell’operato dei rispettivi componenti; la società, di violazione dall’art. 6
commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, derivante dal comportamento dei suddetti tesserati. Con delibera
pubblicata nel C.U. n. 209/C del 19 maggio 1999. la Commissione Disciplinare riteneva provati gli addebiti, rilevando che le
pesami espressioni formulate dai due tesserati in intervista giornalistica erano non di carattere critico, ma lesive dell’operato
sia arbitrale che federale; inibiva conseguentemente gli stessi rispettivamente per mesi due e per quarantacinque giorni,
infliggendo poi alla società l’ammenda di L. 5.000.000. Avverso tale decisione si appellavano a questa Commissione - con atto
congiunto il Donigaglia, il Ranzani e la società. lamentando l’eccessività delle sanzioni inflitte; la condotta addebitata, invero,
traeva origine da una irritazione del Presidente verso il personale di manutenzione dello stadio e, nella concitazione del fine
gara, erano state pronunciate anche alcune frasi, peraltro ascoltate da un solo giornalista, che non avevano alcun intendimento
offensivo. Quanto al Ranzani, non aveva rilasciato le dichiarazioni contestate, che non aveva potuto smentire per avere
ignorato il relativo servizio giornalistico; ma, in ogni caso, esse non avevano carattere lesivo dell'onorabilità degli arbitri o enti
federali. Era dunque richiesta la riforma dell'impugnata delibera. Osserva preliminarmente la C.A.F. che l’appello inoltrato
nell’interesse della società Spal è inammissibile, in quanto sottoscritto dal Presidente che, versando in condizione di inibito,
non poteva legalmente rappresentarla in sede disciplinare, laddove cioè gli era dato di difendere solo se stesso. Difesa che,
peraltro, deve essere disattesa, in quanto anche ammettendo che le frasi percepite dal giornalista siano state pronunciate in stato
142
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
d’ira (difficilmente, però, ricollegabile a situazioni estranee al fatto agonistico) il loro contenuto ("mi sono stancato di assistere
a certe porcherie... devono vergognarsi sia l’A.I.A. che la Lega...") è di tale portata ingiuriosa da non poter essere messo in
discussione per la rilevanza disciplinare. Quanto al Ranzani, è sintomatico che te dichiarazioni attribuitegli siano contenute nel
medesimo servizio giornalistico, ciò che esclude una difettosa percezione o addirittura un’infedele riproduzione da parte
dell’ascoltatore professionista. E quanto al carattere offensivo delle stesse, la pesantezza della critica all'operato dell'arbitro sostanzialmente accusato di parzialità - appare evidente ("sfido chiunque a dimostrare che per valutare certi episodi gli arbitri
adottino lo stesso metro di misura"). Pertanto, anche in considerazione della congruità delle sanzioni inflitte, la decisione
impugnata merita integrale conferma. A seguito della come sopra dichiarata inammissibilità dell’appello della società Spal e
del rigetto degli altri, debbono incamerarsi le relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi
proposti dai Sigg. ri Donigaglia Giovanni e Ranzani Roberto nonché della Spal di Ferrara, così decide: respinge quelli proposti
dai Sigg.ri Donigaglia Giovanni e Ranzani Roberto, confermando le sanzioni dell’inibizione rispettivamente per mesi 2 e 45
giorni loro inflitte dai primi giudici; dichiara inammissibile quello della Spal, inerente la sanzione dell’ammenda, perché
sottoscritto dal legale rappresentante inibito; ordina l’incameramento delle relative tasse.
6- APPELLO DELL’U.S. CASTELSARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
FINO AL 31.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Comunicato Ufficiale n. 139 del 21.5.1999)
Per le gravi intemperanze poste in essere dai sostenitori locali nel corso e al termine della gara Castelsardo/Massese, disputata
il 25.4.1999 nell’ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone F, il Giudice Sportivo presso i! Comitato Nazionale per
l’Attività Interregionale sanzionava l’U.S. Castelsardo con la squalifica del campo fino al 30.6.2000 (Com. Uff. n. 84 del 28
aprile 1999).La punizione veniva ridotta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti che determinava
il periodo di squalifica a tutto il 31 marzo 2000 (Com. Uff. n. 139 del 21 maggio 1999). Contro questa decisione l’U.S.
Castelsardo ha proposto appello, lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone adeguata riduzione. Assume la
reclamante che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del lodevole comportamento dei propri tesserati in difesa della
terna arbitrale, aggredita da due energumeni il cui comportamento non può criminalizzare una compagine societaria sempre
distintasi per correttezza. L’appello non merita accoglimento. Osserva il Collegio che il numero dei facinorosi invasori di
campo non fu affatto esiguo: dapprima cinque persone, prontamente bloccate, e poi una cinquantina al fischio finale;
nell’occasione furono attinti i tre Ufficiali di gara nonché i calciatori della Massese. In particolare, l’arbitro fu colpito con un
calcio a una gamba, un assistente con tre calci alle gambe e un pugno al basso ventre e l’altro con un forte pugno al viso, tanto
da riportare la frattura composta delle ossa nasali con prognosi di trenta giorni. In sostanza, si è trattato di episodi di indubbia
gravità, esattamente valutati dai primi giudici e puniti, quindi, con una sanzione adeguata, nella cui determinazione si è
espressamente tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti e calciatori locali, valso ad evitare ulteriori conseguenze
agli Ufficiali di gara. II rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l’appello come in epigrafe proposto dell’U.S. Castelsardo di Castelsardo (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
7- APPELLO DELL’A.C. MILAN SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA COPPA
CAMPANIA AMATORI REAL SALUTE/MILAN SANNIO DELL’8.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 27.5.1999)
L'A.C. Milan Sannio ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania, di cui al Com. Uff. n. 90 del 27 maggio 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo, veniva confermata la
punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della gara Real Salute/Milan Sannio del 27.5.1999, valevole per la Coppa Campania
Amatori, inflittale dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 89 del 20 maggio 1999) a seguito della mancata disputa della gara
medesima per assenza di entrambe le squadre. L’appello è inammissibile. in quanto, trattandosi di gara per l’attività amatoriale,
ai sensi dall’art. 35 n. 4 bis C.G.S., è esclusa l’impugnazione avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla
regolarità ed allo svolgimento delle gare per l’attività ricreativa ed amatoriale. La tassa di reclamo non può essere restituita,
così come richiesto, benché la ricorrente abbia subito informato la Commissione del suo errore, ma va incamerata in ossequio
all'art. 23 n. 9 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 bis C.G.S., l’appello come
sopra proposto dell’A.C. Milan Sannio di Benevento ed ordina incamerarsi la tassa versata.
8- APPELLO DELL'A.C. PISTOIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINALE PLAY-OFF
PISTOIESE/LUMEZZANE DEL 13.6.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 247/C del 19.6.1999)
9- APPELLO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINALE PLAY-OFF
PISTOIESE/LUMEZZANE DEL 13.6.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionale Serie C - Com. Uff. n. 247/C del 19.6.1999)
L'A.C. Lumezzane proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C in relazione alla gara
Lumezzane/Pistoiese, disputata il 13 giugno 1999 sul campo neutro di Cremona per la finale di Play-off del Girone A di Serie
C1 e terminata con il risultato di 2 - 1 a favore della Pistoiese, chiedendo l’assegnazione della vittoria "a tavolino" o, in
subordine, l’annullamento della gara e la sua ripetizione. Dagli atti ufficiali risultava che al 20' del secondo tempo, in
occasione della seconda rete segnata dalla Pistoiese, una bomba carta (così definita nel rapporto dell’arbitro) scagliata dai
sostenitori di quella società esplodeva con grande fragore sul campo di giuoco a pochi metri dal portiere del Lumezzane, senza
colpirlo; il calciatore, accasciatosi al suolo con le mani sulla testa, veniva sostituito e quindi era trasportato all’Ospedale.
143
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
Secondo l’A.C. Lumezzane l’episodio aveva condizionato la squadra ed influito decisamente sul regolare svolgimento della
competizione, il che legittimava la richiesta di infliggere all’avversaria la punizione sportiva della perdita della gara o, quanto
meno, disporne la ripetizione. Il Giudice Sportivo riteneva che dal fatto era conseguita unicamente l’alterazione al potenziale
atletico della squadra del Lumezzane; escludeva pertanto l’applicabilità della penalizzazione di punti stante la particolare
natura della gara (finale Play-off), non ravvisava i presupposti di eccezionalità per disporre la ripetizione dell’incontro e,
quindi, respinto il reclamo del Lumezzane e confermato il risultato acquisito in campo, sanzionava la Pistoiese con la
squalifica del campo per una giornata, avendo assunta l’ipotesi del caso di "particolare tenuità". Contro tale delibera l’A.C.
Lumezzane proponeva opposizione, reiterando le argomentazioni e le conclusioni dedotte nel reclamo presentato al Giudice
Sportivo, con l’ulteriore richiesta di annullamento della promozione conseguita dalla Pistoiese (e conseguente assegnazione del
titolo sportivo al Lumezzane), suggerendo l’applicazione per "equivalenza analogica" del principio della penalizzazione dei
punti ottenuti in classifica. La Commissione Disciplinare, inquadrata la fattispecie, giudicata non di "particolare tenuità", nella
previsione disciplinata dalla seconda parte del primo comma dall’art. 7 C.G.S. ed ivi non ravvisando una sanzione applicabile,
riteneva di privilegiare il "principio di sportività" e, pertanto, in accoglimento del reclamo dall’A.C. Lumezzane ordinava la
ripetizione della gara ai sensi dell’art. 7 comma 4 lettera c) C.G.S.. Entrambe le società hanno impugnato la decisione. Secondo
la Pistoiese la delibera della Commissione Disciplinare doveva essere annullata per carenza di motivazione ed erronea
interpretazione dall’art. 7 comma 4 C.G.S.; ritenuta applicabile l’attenuante del fatto di "particolare tenuità" doveva disporsi a
carico di essa appellante sanzione di giustizia da identificare tra quelle indicate nel primo comma del già citato art. 7. Per il
Lumezzane, pur dandosi atto che la soluzione adottata dalla Commissione Disciplinare era quella da essa appellante proposta
in subordine, si insisteva per l’applicazione a carico della Pistoiese della penalizzazione di un numero di punti uguale a quelli
conseguiti sul campo (così da attribuire all’A.C. Lumezzane il secondo posto nel girone, per effetto della migliore posizione in
classifica ottenuta nel corso della stagione), ovvero per l’esclusione dal campionato di competenza alo la non assegnazione del
titolo di ammissione alla Serie B, come previsto dell’art. 8 comma 1 lettere h) ed i) C.G.S.. Preliminarmente è stata disposta la
riunione degli appelli per evidenti motivi di connessione e quindi i rappresentanti delle due società hanno ribadito le rispettive
posizioni. Tanto premesso ad illustrazione del fatto e delle questioni dibattute, la C.A.F. ricorda che a seguito della riforma di
recente introdotta l’art. 7 comma 1 seconda parte C.G.S. dispone che non si applica la punizione sportiva della perdita della
gara nell’ipotesi di fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato
unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrarmbe le società; in questo caso la società ritenuta responsabile,
anche oggettivamente. è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misuro aimeno pari a
quelli conquistati al termine della gara, fatta salva l’applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e) del comma
1 dell’art. 8, in luogo della penalizzazione, se il fatto o la situazione è di "particolare tenuità", ovvero l’aggiunta alla sanzione
minima di una di quelle previste alle lettere d) ed e) della norma appena citata nell’ipotesi di fatto o situazione di "particolare
gravità". A parere del Collegio il fatto, valutato in maniera difforme tanto dalle due società che dai primi giudici, non è da
considerare di "particolare tenuità" ma non è neppure qualificabile di "particolare gravità": non ricorre l’ipotesi della
"particolare tenuità°, tenuto conto della potenzialità offensiva dell’ordigno scagliato in campo, né quella della "particolare
gravità", atteso che il petardo venne lanciato in segno di esultanza e non al fine di colpire e che il portiere del Lumezzane non
ebbe a riportare danni di rilievo. Per concludere su questo punto, quanto accaduto nel corso dalia gara Lumezzane/Pistoiese del
13 giugno scorso si è tradotto unicamente nell’alterazione al potenziale atletico dall’A.C. Lumezzane, il che esclude in radice
l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Ed invero, scopo del nuovo testo dall’art. 7 C.G.S. è, da un lato,
quello di salvaguardare il risultato sportivo e quindi non premiare con la vittoria "a tavolino" la squadra che ha subito
unicamente l’alterazione al potenziale atletico (e ciò anche per scongiurare la possibilità di simulazioni ed eliminare la
strumentalizzazione della normativa precedente); inoltre la norma, mediante la sanzione della penalizzazione applicabile
nell’ipotesi "normale". cioè del fatto non particolarmente tenue o grave, persegue la finalità di non far comunque beneficiare la
società responsabile in via oggettiva dei punti conseguiti nella gara. Nella fattispecie è fuori discussione la responsabilità
oggettiva dall’A.C. Pistoiese, che deve pertanto essere punita: unica sanzione appropriata, per quanto detto sopra, non può
essere che quella della penalizzazione di punti in classifica. A questo proposito è appena il caso di rilevare: che la ripetizione
della gara, disposta dalla Commissione Disciplinare. non costituisce sanzione e trova luogo in ipotesi eccezionali, quando non
ricorre la responsabilità di soggetti all’ordinamento sportivo;- che non si rendono applicabili le sanzioni di cui alle lettere h) ed
i) dell’art. 8, sollecitate dell’A.C. Lumezzane, perché non previste nelle varie ipotesi sanzionatone dall’art. 7; - infine che la
squalifica del campo. adottata dal Giudice Sportivo, può ricorrere solo ne! caso di "particolare tenuità", che questo Collegio ha
ritenuto di dover escludere. La penalizzazione sul punteggio non è applicabile alla classifica del campionato testé conclusosi,
che si è ormai "consolidata" ed ha designato le squadre aventi diritto di effettuare i Play-off; né può essere inflitta con
riferimento ai punti conseguiti sul campo, perché non esiste punteggio e classifica dei Play-off. la cui formula è basata su
scontri diretti ad eliminazione. Ne consegue che la sanzione dovrà essere disposta con riferimento alla stagione sportiva
1999/2000, così come previsto dall’art. 8 lett. f) C.G.S., secondo cui la penalizzazione sul punteggio che si appalesi
praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare in tutto o in parte, nella stagione sportiva
seguente. In conclusione ritiene la C.A.F. che la soluzione adottata costituisce la puntuale applicazione delle norme vigenti nel
rispetto delle loro finalità:salvaguardia, per quanto possibile, del risultato conseguito sul campo e punizione adeguata, secondo
le disposizioni vigenti, a carico della società resposabile. Valutati tutti gli elementi del caso si ritiene sanzione congrua la
penalizzazione di quattro punti in classifica da scontare nella stagione 1999/2000. Per questi motivi la C.A.F., pronunciando
sui riuniti appelli come innanzi proposti dell’A.C. Pistoiese di Pistoia e dell’A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia), in
totale riforma dell’impugnata delibera della Commissione Disciplinare, convalida il risultato conseguito in campo nella
suindicata gara ed infligge all’A.C. Pistoiese la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica da scontarsi nella
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
stagione sportiva 1999/2000. Ordina la restituzione della tassa di reclamo all’A.C. Pistoiese e l’incameramento di quella
versata dell’A.C. Lumezzane.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 1999
1 - APPELLO DEL CLUB URAGANO CEP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTINSIEME/URAGANO CEP
DEL 17.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 12 maggio 1999 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia, su reclamo dell’A.S. Sportinsieme di S. Teresa di Riva (ME), infliggeva alla società Club Uragano Cep la punizione
sportiva della perdita della gara Sportinsieme/Club Uragano Cep del 17.4.1999 con il punteggio di 0 a 2 e l’ammenda di L.
200.000, al dirigente accompagnatore Marongiu Giovanni l’inibizione fino al 30.11.1999 ed al calciatore Utano Francesco una
ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale il Club
Uragano Cep, invocando la revoca delle inflitte sanzioni. Il reclamo è inammissibile. Esso infatti risulta proposto oltre il
termine di cui all’att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dal Club Uragano Cep di Messina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
2- APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’ALLENATORE
BORTOLETTO GIANNI E DEL NUOVO CALCIO TRENTO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER
VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3, E 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 218/C del 26.5.1999)
Il Procuratore Federale, in data 4.6.1999, preannunciava appello, e richiedeva copia degli atti, avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 218/C del 26 maggio 1999,
con la quale venivano prosciolti l’allenatore Bortoletto Gianni e la Società Nuovo Calcio Trento, deferiti rispettivamente per la
violazione degli arti. 1, comma 3, e 6, comma 2, C.G.S.. L’appello è inammissibile. La dichiarazione di appello del 4.6.1999
non risulta essere stata telegraficamente e contestualmente comunicata alle controparti, in violazione del disposto dell’art. 27.
comma 2, lett. a) e b) C.G.S.. Solo in data 15.6.1999 sono stati inviati i motivi dell’appello, a mezzo raccomandata, alla Società
Nuovo Calcio Trento e al Bortoletto. Peraltro a quest'ultimo la raccomandata è stata inviata ad un indirizzo sbagliato, in via
Giovanni XXIII a Treviso e non a Preganziol, luogo di effettiva residenza risultante dagli atti. Per questi motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alle controparti della contestuale
comunicazione telegrafica della richiesta di copia degli atti, l’appello come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale.
3- APPELLO DELL’A.S. NICOTERA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PIZZO/NICOTERA DEL 29.3.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 62 del 10.5.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia con il Com. Uff. n. 50 del 7 aprile 1999 infliggeva ai
calciatori dell’A.S. Nicotera, Marra Daniele e Massara Antonio, la sanzione della squalifica fino al 7.4.2001 perché al termine
della gara del Campionato Provinciale Allievi. disputata il 29.3.1999, insieme ad altri calciatori aggredivano l’arbitro,
colpendolo con pugni e schiaffi. A seguito del reclamo proposto dalla società Nicotera il Giudice Sportivo di 2° Grado presso
il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con il Com. Uff. n. 62 in data 10 maggio 1999,
riteneva di ridurre la squalifica inflitta ai suddetti calciatori, ma non indicava la nuova scadenza. Tale omissione veniva sanata
con l’errata-corrige" sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 18 maggio 1999, fissando la scadenza della squalifica al 31.12.2000.
Avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione Federale la società A.S. Nicotera, con raccomandata spedita
in data 27 maggio 1999, ed ha chiesto l’annullamento della suddetta punizione sportiva ed in subordine una sua ulteriore
riduzione. Il reclamo é inammissibile per non essere stato osservato il termine perentorio disposto dall’art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S.. Tale norma impone, infatti, che il ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado deve essere proposto
alla C.A.F. entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che si
intende impugnare. Nel caso in esame, occorre fare riferimento al Comunicato Ufficiale n. 62 del 10 maggio 1999 che ha
statuito sulle richieste della società richiedente, mentre il: Comunicato n. 64. pubblicato il 18 maggio successivo, conteneva
solo la correzione dell’errore commesso con la precedente decisione. Tale secondo comunicato, pertanto, non è idoneo a
spostare il termine de! precedente comunicato. Si osserva, comunque, che il ricorso in esame risulta fuori termine anche con
riferimento alla data di pubblicazione di quest’ ultimo comunicato. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi
dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.S. Nicotera di Nicotera (Vibo Valentia) e
dispone l’incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELL’A.S. LIBERTAS ERICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DON BOSCO
PARTINICO/LIBERTAS ERICE DEL 9.5,1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 27.5.1999)
All’esito della gara Don Bosco Partinico/Libertas Erice, disputata il 9.5.1999, nell’ambito del Campionato di Promozione
siculo, Girone A, terminata coi punteggio di 2 a 1, l’A.S. Libertas Erice proponeva rituale reclamo adducendo che.
nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Rappa Salvatore in posizione irregolare in
quanto non autorizzato ai sensi dall’art. 34 delle N.O.I.F.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
sul Com. Uff. n. 53 del 27 maggio 1999 respingeva il reclamo perché inammissibile, in quanto sottoscritto dal Presidente della
Società che risultava essere inibito alla data della sottoscrizione dell’atto. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.S.
Libertas Erice, chiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare. Il gravame è infondato. La questione
deve essere esaminata alla luce del comma 11 dall’art. 12 C.G.S., il quale prevede, che "tutti i provvedimenti, ad eccezione di
quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione
assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". Nella specie il Presidente della Libertas Erice è stato
inibito ai sensi dall’art. 9, lett. e), C.G.S. con provvedimento pubblicato il 13.5.1999 (Coni. Uff. n. 51) ed ha sottoscritto il
ricorso in parola il giorno successivo. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.
Libertas Erice di Casa Santa Erice (Trapani) e dispone l’incameramento della tassa versata.
5- RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CASTELLANETA/SQUINZANO DEL 17.1.1999
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 15.4.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio 1999, in
relazione alla gara Castellaneta/Squinzano del 17.1.1999, valida per il Campionato di Eccellenza, infliggeva all’U.S.
Squinzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, in quanto non aveva utilizzato dal 47° del
secondo tempo e fino al termine della gara almeno due calciatori nati dopo l’1.1.1979. Avverso la decisione del Giudice
Sportivo proponeva reclamo l’U.S. Squinzano, deducendo che sulla lista ufficiale erano stati invertiti i numeri dei calciatori
Valzano Giovanni e De loco Damiano, e che al 47° del secondo tempo non era uscito dal campo il calciatore distinto con il n.
11, bensì quello individuato con il n. 10. La Commissione Disciplinare, assunte le dichiarazioni dell’arbitro e dei due assistenti,
accoglieva il reclamo, annullando la decisione impugnata e ripristinando il risultato acquisito sul campo (Coni. Uff. n. 30 del
18 febbraio 1999). Contro tale decisione ricorreva in appello l’A.S. Castellaneta, assumendo che la decisione della
Commissione Disciplinare era stata adottata in contrasto con le risultanze del referto arbitrale, dando ingresso a valutazioni
soggettive e personali. In particolare deduceva che l’arbitro aveva chiaramente indicato nel proprio rapporto la sostituzione dei
calciatori e che tale rapporto non poteva essere invalidato sulla base di "freccette" apposte sulla lista dei calciatori, e che
comunque il referto arbitrale doveva prevalere sul rapporto contrastante del guardalinee. La C.A.F, con delibera pubblicata sul
Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 15.4.1999, rigettava l’appello proposto dall’A.S. Castellaneta, ritenendo: - che risultava per
certo, dalle concordi dichiarazioni rese dai due assistenti, che nel corso dell'identificazione dei calciatori dell’U.S Squinzano
erano stati invertiti i numeri 10, corrispondente a quello del calciatore De loco, e 11, corrispondente a quello del calciatore
Valzano, e che per rimediare all’errore l’inversione dei numeri era stata segnalata nella distinta con delle “freccette” - che non
risultava contrasto tra gli atti ufficiali di gara, in quanto l’arbitro, in sede di precisazioni richieste dalla Commissione
Disciplinare, aveva dichiarato di ricordare e di avere appuntato solo i numeri degli atleti e non già i loro nomi, al contrario
invece di quanto rimasto impresso nella memoria dei due assistenti che avevano proceduto alle formalità di identificazione e
rilevato l’errore nella compilazione della lista. L’A.S. Castellaneta propone ora, avanti questa stessa C.A.F. ricorso per
revocazione, riproponendo gli stessi motivi dedotti in sede di appello e in particolare che la decisione era la conseguenza di un
errore di fatto in quanto nella motivazione si era ritenuto che l’arbitro avesse appuntato solo i numeri e non i nomi degli atleti
sostituiti in palese contrasto con le risultanze del referto arbitrale. Il ricorso è inammissibile in quanto non ricorre alcuna delle
ipotesi paradigmaticamente previste dell’art. 28 C.G.S.. Secondo il costante orientamento di questa Commissione, l’errore di
fatto che può dar luogo alla revocazione deve concretarsi in una mera svista che abbia determinato la percezione della realtà in
modo contrario a quanto risulta manifestatamente dagli atti del procedimento. Il ricorso per revocazione è pertanto ammissibile
allorquando l’errore ricade su un elemento materiale ed oggettivo della fattispecie, ignorato 21 momento dei giudizio. Nel caso
in esame l’incidenza del referto arbitrale sull’accertamento del fatto è stata presa in esame e adeguatamente valutata dalla
C.A.F e quella che viene riproposta è una diversa valutazione di merito di fatti già risultanti dagli atti e sottoposti alla
cognizione dei giudici che hanno emanato la decisione. Nella decisione che si ritiene emessa sulla base di un preteso errore di
fatto, gli atti ufficiali di gara, tra cui il rapporto arbitrale, vengono presi in esame e viene stabilito, da un lato che in questo caso
non può parlarsi di "prevalenza" rispetto al rapporto dei guardalinee e, dall’altro, che tra questi atti non sussiste alcun
contrasto. Per completezza va ribadito che non sussiste alcun contrasto evidente tra quanto dichiarato in sede di precisazioni
dall’arbitro e quanto scritto nel referto. Con tutta evidenza l’arbitro, quando ha riferito di aver soltanto annotato i numeri e non
i nomi dei calciatori sostituiti intendeva riferirsi alle annotazioni fatte in campo, al momento delle sostituzioni, sul suo
cartellino personale e non certo al referto arbitrale, compilato successivamente sulla scorta dei suoi appunti e sulla base
dell’erronea indicazione dei nomi dei calciatori sulla lista ufficiale. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso
per revocazione come innanzi proposto dall’A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) ed ordina l’incameramento della
relativa tassa.
6- APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/IGEA VIRTUS DEL
2.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 153 del 3.6.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione
della gara Agrigento/Igea Virtus disputatasi il 2.5.1999 nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, rigettava il
reclamo presentato dalla società Igea Virtus, con il quale si era chiesta la "vittoria a tavolino' e confermava il risultato
conseguito sul campo di gara (Coni. Uff. n. 92 del 19 maggio 1999). Avverso tale decisione proponeva reclamo la società Igea
Virtus, chiedendo nuovamente la "vittoria a tavolino". La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 153 del 3 giugno 1999, rigettava il predetto reclamo. Contro tale ultima decisione ricorre
a questa C.A.F. la società Igea Virtus insistendo nella richiesta della "vittoria a tavolino". Il ricorso non può trovare
accoglimento. Il rapporto di gara ed il successivo supplemento di referto arbitrale, nonché i rapporti dei commissari di campo,
hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. Da tali atti non emerge una situazione quale quella rappresentata dalla
reclamante a sostegno della propria richiesta. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione
arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della decisione assunta nei precedenti
gradi di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal FC. Igea Virtus di Barcellona
Pozzo di Gotto (Messina) e dispone l’incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DELLA POL. LIBERTAS MARUGGIO AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI
ANNULLAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI N. 16 CALCIATORI IN FAVORE DELLA S.S. GIOVENTÙ MARUGGIO
E DI N. 2 CALCIATORI IN FAVORE DELLA POL. SAN MARZANO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 25.3.1999)
Con reclamo del 31.12.1998 la Polisportiva Libertas Maruggio adiva la Commissione Tesseramenti chiedendo l’annullamento
di "tutti i cartellini di trasferimento della Polisportiva Libertas Maruggio alla Gioventù Maruggio ed altre società firmati dal
Presidente dimissionario Gemma Domenico in data 17.10.1998". Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D - Riunione del
25.3.1999, la Commissione adita dichiarava di non poter provvedere in ordine al proposto reclamo, non avendo rinvenuto
alcun provvedimento di concessione della esecutività agli accordi di trasferimento dedotti. Avverso tale decisione propone
appello a questa Commissione Federale la Polisportiva Libertas Maruggio. Sostiene la reclamante che, contrariamente a
quanto affermato dalla Commissione Tesseramenti, "dai tabulati ufficiali della L.N.D. della Regione Puglia risulta chiaramente
il trasferimento delle 18 unità in contestazione". Reitera pertanto la propria richiesta di annullamento dei trasferimenti. Il
gravame non è fondato. Ed invero dai tabulati esibiti emerge che i calciatori Marasco Antonio, Mele Giuseppe, Pensa
Giuseppe, Summa Emilio e Valentini Vincenzo. pure indicati come trasferiti irregolarmente alla società Gioventù Maruggio,
figurano invece attualmente in forza alla stessa reclamante; non si rinvengono i nominativi degli altri calciatori, ma la
circostanza non è decisiva, potendosi attribuire al contenzioso in atto. Incensurabile appare pertanto l’impugnata decisione,
giacché la Commissione Tesseramenti non ha potuto decidere per la mancanza del provvedimento di concessione della
esecutività degli accordi. Dall’esame delle liste di trasferimento in atti si rileva infatti che esse non sono state completate dal
Comitato di appartenenza della società cessionaria, e risultano quindi prive della relativa ratifica. Ad abundantiam può
osservarsi che esse sono state redatte in epoca antecedente alle dimissioni del presidente Gemma Domenico. Il rigetto
dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla
Polisportiva Libertas Maruggio di Maruggio (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
8- APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/FIDELIS ANDRIA
DEL 13.6.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 449 del 25.6.1999)
9- APPELLO DELLA TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
PER N. 3 GIORNATE IN RELAZIONE ALLA GARA TERNANA/FIDELIS ANDRIA DEL 13.6.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 449 del 25.6.1999)
All’esito della gara Ternana/Fidelis Andria, disputata il 13.6.1999 nell’ambito del Campionato di Serie B e terminata col
punteggio di 2 a 1, l’A.S. Fidelis Andria proponeva rituale reclamo adducendo che l’incontro non aveva avuto regolare
svolgimento; denunciava all’uopo i fatti che a suo parere avrebbero dovuto giustificare l’irrogazione della punizione sportiva
prevista dall’art. 7 comma 1 C.G.S. in danno della società Ternana e, in subordine, la ripetizione della gara ai sensi del comma
4 dall’art. 7 C.G.S.: ferimento dell’allenatore Rumignani e del calciatore Abruzzese, con conseguente impossibilità dei due di
partecipare alla gara; reiterati episodi di minacce verbali posti in essere dai sostenitori della Ternana contro i tesserati della
Fidelis Andria anche nel corso dell’incontro; invasione di campo sul finire dello stesso. Con delibera pubblicata sul Com. Uff.
n. 449 del 23 giugno 1999, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti respingeva il reclamo, mentre per i fatti
non regolamentari posti in essere dai tifosi della società Ternana affermava la responsabilità oggettiva della stessa,
infliggendole le sanzioni della squalifica del campo per quattro giornate di gara e dell’ammenda di L. 4.000.0000. Avverso tale
decisione reclamavano l’A.S. Fidelis Andria e la società Ternana Calcio, ma la competente Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Ulf. n. 449 del 25 giugno 1999, respingeva il reclamo della prima e accoglieva per quanto di
ragione quello della seconda, riducendo la sanzione della squalifica del terreno di giuoco a tre giornate di gara. Hanno proposto
distinti appelli dinanzi a questa Commissione Federale l’A.S. Fidelis Andria e la società Ternana Calcio; i due gravami sono
stati riuniti per evidenti motivi di connessione. Ritiene la C.A.F che le due impugnazioni non abbiano fondamento. Nella
presente sede l’A.S. Fidelis Andria censura la gravata decisione riproponendo la tesi fatta valere senza fortuna nei precedenti
gradi di giudizio: a suo dire il ferimento dell'allenatore Rumignani e del calciatore Abruzzese, le minacce dei tifosi, l’invasione
sul terreno di giuoco e la presenza del pubblico a bordo campo nelle fasi finali della gara, oltre che a causare uno squilibrio
tecnico e tattico a favore della Ternana, avrebbero avuto una valenza intimidatoria tale da compromettere, nel loro complesso,
la "fisionomia tipica di un incontro di calcio. La tesi non trova conferma negli atti ufficiali. È noto che, per espressa
disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.), alle risultanze desumibili da tali atti è attribuito valore di fonte di prova
privilegiata; tanto non significa che le attestazioni ivi contenute debbano essere accettate in modo acritico: questa C.A.F ha più
volte affermato infatti che esse possono essere contestate, ma con elementi di obiettivo rilievo, di fatto o anche solamente
logico. Tuttavia la Fidelis Andria si limita ad affermare meramente che la sua squadra fu gravemente danneggiata dai tatti
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1998-1999
descritti quando risulta. per espressa dichiarazione degli Ufficiali di gara, che l'incontro ebbe un normale svolgimento, giacché
l’invasione di campo fu pacifica e contenuta, e che giammai i calciatori ospiti apparvero intimiditi dal pubblico o posti in
condizione di non esprimere al meglio le loro capacità tecniche ed agonistiche. L’appellante dà altresì per scontato che il
calciatore Abruzzese - che, secondo la denuncia, fu attinto da un sasso prima dell’incontro, nella stessa congiuntura che vide il
ferimento dell’allenatore Rumignani - riportò danni fisici tali da richiedere l’immediato intervento medico nel locale
nosocomio e da impedire quindi la sua partecipazione all’incontro, quando all’atleta fu riscontrata una escoriazione di minima
entità, non apprezzabile nemmeno ai fini dei giorni da indicare come occorrenti per la guarigione. Insiste inoltre la Fidelis
Andria nel dare particolare rilievo al ferimento del suo tecnico ed alla conseguente sua assenza per tutta la durata della gara.
Occorre qui dire che l’accaduto fu di notevole gravità sotto svariati profili, quello riguardante i danni fisici che il tecnico ha
riportato, quello etico sportivo - essendo difficile comprendere episodi di così gratuita violenza - e sotto il profilo sociale,
giacché fatti del genere attentano all’ordinato convivere. È fuor di dubbio che il Rumignani fu posto in condizione di non poter
svolgere i propri compiti di allenatore. Mancano però le prove (ne sovvengono per la verità di contrarie) che gli immediati
danni fisici riportati dallo stesso furono tanto spettacolari da poter turbare i calciatori pugliesi. L’abbondante sanguinamento di
cui si parla in appello non ha avuto infatti riscontri ufficiali, mentre è certo che i calciatori della Fidelis Andria poterono avere
conoscenza solo nell’intervallo degli accertamenti medici ai quali il loro trainer era stato sottoposto, e che parlavano di una
ferita lacero contusa superficiale, senza necessità di applicazione di punti di sutura al cuoio capelluto, e non, ovviamente,
dell’ulteriore sintomatologia patologica riscontrata solo in un secondo momento a suo carico. D’altro canto le cronache
sportive hanno reso noto che nell’occasione i calciatori dell’Andria diedero vita ad una prestazione gagliarda, condizionata
solo dall’opposta prestazione avversaria. e che la partita fu per essi negativa solo con riferimento al risultato. Obietta a tal
punto l’appellante che la forzata assenza del Rumignani si tradusse comunque in un ridotto supporto di istruzioni tecnicotattiche agli atleti di campo. È stato però nei precedenti gradi opportunamente sottolineato che la presenza dell’allenatore in
seconda, di una persona cioè che per definizione e ruolo contrattuali costituisce una sorta di "alter ego" dell’allenatore,
rappresentò comunque una forma di attenuazione del danno ed evitò in concreto il lamentato stravolgimento dei requisiti
minimi fondamentali di regolarità della competizione; anche su questo punto le cronache hanno chiarito che l’Andria poté
usufruire di una direzione tecnica effettiva e completa. Né può affermarsi che la mancanza dell'allenatore titolare concretizza
"in ogni caso" una irregolarità della gara. Questa C.A.F. ha avuto più volte modo di affermare (cfr. Com. Uff. n. 18/C
27.1.1983 - App. U.S.D. Ursus S. Donato; Com. Uff. n. 30/C - 23.3.1984 - App. Junior Francavilla; Com. Uff. n. 13/C 16.1.1985 - App. A.C. Cortoghiana) che il peso della presenza dell'allenatore non è tale da influire decisamente sul regolare
svolgimento della gara. Si è infatti osservato che il Legislatore sportivo ha previsto espressamente con l’art. 7 n. 5 C.G.S. le
ipotesi del calciatore e del guardalinee di parte in posizione irregolare quali cause di irrogazione della punizione sportiva,
escludendo quindi ("ubi lex non dixit") la ipotesi dell'allenatore: se questa venisse fatta rientrare nella previsione generale
dall'art. 7 n. 1, si aggiungerebbe indebitamente un caso a quelli specifici del Codice, ed in un certo senso si vanificherebbe la
forza normativa della previsione di cui all'att. 7 n. 5 C.G.S., chiaramente intesa a regolare tutte le ipotesi di anomala
partecipazione alla gara (alla quale - art. 63 n. 2 delle N.O.I.F - anche il guardalinee "partecipa"). Secondo i testi regolamentari
tra loro coordinati, l’allenatore quindi non partecipa, in questo senso ed a questi effetti, alla partita. Analogamente può dirsi che
non è consentito, in assenza di una previsione normativa, attribuire al ferimento di un allenatore ed al conseguente suo mancato
apporto l’effetto di inficiare la regolarità di una gara. Non può trovare del pari accoglimento la richiesta di ripetizione
dell'incontro. Gli Organi della Giustizia Sportiva possono ordinare la ripetizione dell'incontro solo in ipotesi eccezionali e
sempreché il fattore inquinante la regolarità della gara non risulti addebitabile ad un soggetto dell’Ordinamento Federale
gravato da specifiche responsabilità. Tale principio trova oggi puntuale riscontro e valido supporto nella disposizione prevista
dell’art. Z n. 4 lettera c) C.G.S.. Le ipotesi eccezionali possono riguardare, a titolo esemplificativo, l’errore tecnico emergente
dal rapporto arbitrale. la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta
impossibilità fisica dell’arbitro a proseguire nella direzione della partita, fatti questi, al pari di altri similari e pure produttivi
della surrichiamata ripetizione, comunque estranei alla responsabilità oggettiva delle società per intemperanze di loro tesserati,
soci e sostenitori (cfr. Com. Uff. n. 13/C - 21.12.1988 App. S.S. Lanerossi Vicenza). Nel caso che occupa, la violenza subita
dall’allenatore Rumignani comporta una specifica responsabilità disciplinare della squadra ospitante e pertanto si colloca su un
piano del tutto diverso da quello previsto dalla norma suindicata. L’appello proposto dalla A.S. Fidelis Andria deve essere
quindi respinto per la sua infondatezza. Analoga decisione va adottata per quello avanzato dalla società Ternana. Ed invero la
Commissione Disciplinare ha già provveduto a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo da quattro a tre giornate di
squalifica del campo di giuoco, attenuandola alla luce della fattiva collaborazione prestata alle Forze dell’Ordine nella
individuazione del responsabile delle lesioni subite. Un’ulteriore riduzione vanificherebbe gli effetti della sanzione. Per questi
motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S. Fidelis Andria e Delta Ternana Calcio S.r.l., li respinge.
Dispone l’incameramento delle relative tasse.
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Stagione sportiva 1998