Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione
di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. E’
titolare del potere esecutivo e svolge sia una attività di governo, sia un’attività
amministrativa in senso stretto. la sua attività è diretta a realizzare un
determinato programma politico; l’attività amministrativa in senso stretto,
invece, è diretta a soddisfare concretamente i bisogni pubblici e dare esecuzioni
alle leggi.
PALAZZO CHIGI - ROMA
Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di
specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili.
CONSIGLIO DEI MINISTRI ;
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ;
MINISTRI .
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ;
I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO ;
I SOTTOSEGRETARI ;
I COMMISSARI STRAORDINARI .
Il CONSIGLIO DEI MINISTRI è formato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio
dei ministri e dai singoli ministri , che stabilisce
l’indirizzo politico e garantisce l’unità dell’azione
del Governo.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI dirige la politica generale del
Governo e promuove e coordina l’attività dei
singoli ministri (rispetto ai quali ha un ruolo
di superiorità dal punto di vista politico ma
non dal punto di vista giuridico).
I MINISTRI partecipano
alle deliberazioni del
consiglio dei ministri e
dirigono il ministero cui
sono preposti.
La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo,
i ministri". Stando a tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un
vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un
complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase
preparatoria), da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina; a queste potrebbe
aggiungersene una ulteriore che si risolve nell'effettuazione del giuramento prescritto dall'art.
93 e della fiducia dei due rami del Parlamento.
Il Presidente svolge le consultazioni, per prassi costituzionale, per
individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un
governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento.
Il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un
mandato esplorativo che si rende necessario quando le
consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al
di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico
direttamente alla personalità che può costituire un governo
ed ottenere la fiducia dal Parlamento.
L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve
giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato
per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del
Consiglio e i Ministri devono prestare
giuramento. Entro dieci giorni dal decreto di
nomina, il Governo è tenuto a presentarsi
davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto
di fiducia.
“ Giuro di essere fedele alla Repubblica, di
osservarne lealmente la Costituzione e le leggi
e di esercitare le mie funzioni nell'interesse
esclusivo della nazione ! "
I membri del Governo sono
responsabili politicamente nei
confronti del Parlamento e quindi
indirettamente del corpo elettorale,
nel senso che devono ottenere e
mantenere la fiducia di entrambe le
Camere.
I membri del governo sono responsabili
politicamente nei confronti del parlamento e,
indirettamente, nei confronti degli elettori. Il
Presidente del Consiglio è responsabile per la
politica generale del Governo: i singoli
ministri sono responsabili collegialmente per
le decisioni del Consiglio dei ministri e
individualmente per gli atti del ministero cui
sono preposti.
I membri del governo sono responsabili giuridicamente per gli atti compiuti in
violazione di norme giuridiche.
Tale responsabilità è:
CIVILE, per i danni causati ingiustamente a terzi; AMMINISTRATIVA, per i danni
causati alla pubblica amministrazione;
PENALE, per i
reati commessi. In materia penale un membro del Governo può essere giudicato
solo a seguito dell’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.
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