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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
1. Dalle Comunità europee all’Unione europea
2. Alle origini del Trattato di Lisbona
3. L’organizzazione e le istituzioni dell’Unione europea
4. Il funzionamento dell’Unione europea
5. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano
6. L’Unione e il suo peculiare ordinamento davanti alla crisi
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L’ordinamento dell’Unione europea
LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: I TRATTATI
• Trattato di Parigi (1951): Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (CECA)
• Trattato di Roma (1957): Comunità economica europea (CEE),
Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM)
• Trattato di fusione (1965): Consiglio unico, Commissione unica,
bilancio unico delle Comunità europee
• Atto unico europeo (1986): cooperazione politica europea,
modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee
• Trattato di Maastricht (1992): Unione europea (UE), Comunità
europea (CE), Unione economica e monetaria
• Trattato di Amsterdam (1997): modifiche al trattato UE e ai trattati
istitutivi delle Comunità europee
• Trattato di Nizza (2001): modifiche al trattato UE e ai trattati
istitutivi delle Comunità europee
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L’ordinamento dell’Unione europea
LA RIFORMA DEI TRATTATI (2001-2009) [1]
• dicembre 2001: Dichiarazione di Laeken
• febbraio 2002-luglio 2003: Convenzione sul futuro dell’Unione
europea
• ottobre 2003-giugno 2004: Conferenza intergovernativa
• ottobre 2004: viene firmato a Roma il Trattato che istituisce
una Costituzione per l’Europa
• novembre-dicembre 2004: prime ratifiche statali
• aprile 2005: l’Italia è il quinto stato a ratificare il Trattato
costituzionale (l. 57/05)
• maggio-giugno 2005: il Trattato costituzionale è respinto nei
referendum in Francia e nei Paesi Bassi
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA RIFORMA DEI TRATTATI (2001-2009) [2]
• giugno 2007: viene abbandonato il Trattato costituzionale e il
Consiglio europeo convoca una nuova Conferenza
intergovernativa
• dicembre 2007: viene firmato il Trattato di Lisbona
• giugno 2008: il Trattato di Lisbona è respinto nel referendum
in Irlanda
• agosto 2008: l’Italia ratifica il Trattato di Lisbona (l. 130/08)
• gennaio 2009: data inizialmente prevista per l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona
• ottobre 2009: il Trattato di Lisbona è approvato con un nuovo
referendum in Irlanda
• novembre 2009: ultima ratifica della Repubblica ceca
• dicembre 2009: entrata in vigore del Trattato di Lisbona
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L’ordinamento dell’Unione europea
DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI
• 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi (6)
• 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)
• 1981: Grecia (10)
• 1986: Portogallo, Spagna (12)
• 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)
• 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)
• 2007: Bulgaria, Romania (27)
• dal 2013: Croazia (28)
Paesi candidati: Islanda, Macedonia, Montenegro, Turchia
Potenziali candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA STRUTTURA DELL’UNIONE EUROPEA PRE-LISBONA.
I «PILASTRI»: METODO COMUNITARIO E INTERGOVERNATIVO
Preambolo
DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I Tue)
COMUNITÀ
EUROPEE
(Trattati Ce,
Ceca, Euratom)
POLITICA ESTERA
E DI SICUREZZA
COMUNE
(Titolo V Tue)
COOPERAZIONE DI
POLIZIA E
GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE
(Titolo VI Tue)
COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII Tue)
DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII Tue)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
I TRATTATI DOPO LISBONA
• TUE: Trattato sull’Unione europea
• TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europa (ex
Trattato che istituisce la Comunità europea, Tce)
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «ha lo
stesso valore giuridico dei trattati» (art. 6 Tue)
• TCEEA: Trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
• Preambolo
• Titolo I: disposizioni comuni (artt. 1-8)
• Titolo II: disposizioni relative ai principi democratici (artt.
9-12)
• Titolo III: disposizioni relative alle istituzioni (artt. 13-19)
• Titolo IV: disposizioni sulle cooperazioni rafforzate (art.
20)
• Titolo V: disposizioni generali sull’azione esterna
dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e
di sicurezza comune (artt. 21-46)
• Titolo VI: disposizioni finali (artt. 47-55)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
Art. 1 Tue
«Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono
tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”,
alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire
i loro obiettivi comuni.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione
di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le
decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più
vicino possibile ai cittadini.
L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati “i
trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione
sostituisce e succede alla Comunità europea».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
EUROPEA
• Preambolo
• Parte prima: principi (artt. 1-17)
• Parte seconda: non discriminazione e cittadinanza
dell’Unione (artt. 18-25)
• Parte terza: politiche e azioni interne dell’Unione (artt. 26197)
• Parte quarta: associazione dei paesi e territori d’oltremare
(artt. 198-204)
• Parte quinta: azione esterna dell’Unione (artt. 205-222)
• Parte sesta: disposizioni istituzionali e finanziarie (artt. 223334)
• Parte settima: disposizioni generali e finali (artt. 335-358)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
EUROPEA
Art. 1 Tfue
«1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e
determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle
sue competenza.
2. Il presente trattato e il trattato sull’Unione europea
costituiscono i trattati su cui è fondata l’Unione. I due trattati, che
hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati I “trattati”».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 13 Tue
«L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i
valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi
cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la
continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell’Unione sono:
– il Parlamento europeo [v. art. 14 Tue, artt. 223-234 Tfue],
– il Consiglio europeo [v. art. 15 Tue, artt. 235-236 Tfue],
– il Consiglio [v. art. 16 Tue, artt. 237-243 Tfue],
– la Commissione europea (in appresso “Commissione”) [v. art. 17 Tue,
artt. 244-250 Tfue],
– la Corte di giustizia dell’Unione europea [v. art. 19 Tue, artt. 251-281
Tfue],
– la Banca centrale europea [v. artt. 127-133, 282-284 Tfue],
– la Corte dei conti [v. 285-287 Tfue]».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL CONSIGLIO EUROPEO
• È composto dai capi di stato o di governo degli stati membri, dal
suo presidente e dal presidente della Commissione
• Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi
• È presieduto dal presidente del Consiglio europeo, eletto per un
mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta (non può
avere incarichi nazionali)
• È l’organo di indirizzo politico dell’Ue («dà all’Unione l’impulso
necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le
priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative»)
• Decide per consenso (salvo che per talune deliberazioni
mediante votazione previste dai trattati)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL CONSIGLIO [1]
• È composto da un rappresentante per ogni stato membro a
livello di ministro, autorizzato a impegnare il proprio governo
• Si riunisce «in varie formazioni» (affari generali, affari esteri,
economia e finanza, giustizia e affari interni, agricoltura e pesca,
ambiente, ecc.)
• È presieduto a turno dai rappresentanti di ciascun stato
membro per sei mesi (tranne il Consiglio affari esteri, presieduto
dall’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di
sicurezza)
• Esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio
(insieme al Parlamento europeo)
• Garantisce il coordinamento e la sorveglianza delle politiche
economiche, adottando indirizzi e raccomandazioni
• Prende le decisioni sulla politica estera e di sicurezza comune
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL CONSIGLIO [2]
• Decide a maggioranza qualificata (a meno che i trattati non
dispongano diversamente)
• La maggioranza qualificata si ottiene con il 55% degli stati
membri i quali rappresentino almeno il 65% della popolazione
dell’Unione, ma non è ammesso che tre soli stati blocchino le
decisioni anche se la loro popolazione supera il 35% (tutto ciò
dal 1° novembre 2014)
• Decide all’unanimità solo quando i trattati lo prevedono
espressamente (ad es. sulla politica estera e di sicurezza
comune)
• Ogni seduta è divisa in due parti, pubblica (quando il
Consiglio discute e vota progetti di atti legislativi) e non pubblica
• Le riunioni sono preparate da un comitato di rappresentanti
permanenti degli stati membri (Co.re.per)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LE DECISIONI DEL CONSIGLIO (FINO AL 2014)
Distribuzione dei voti per stato membro
• 29 voti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito
• 27 voti: Polonia, Spagna
• 14 voti: Romania
• 13 voti: Paesi Bassi
• 12 voti: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria
• 10 voti: Svezia, Austria, Bulgaria
• 7 voti: Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Lituania
• 4 voti: Lettonia, Slovenia, Cipro, Estonia, Lussemburgo
• 3 voti: Malta
Maggioranza qualificata
• 14 stati membri su 27 (ma in alcuni casi due terzi degli stati: 18)
• 255 voti su 345 (73,9% del totale)
• Eventuale conferma su richiesta di uno stato membro (62% della
popolazione totale)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO
• È composto da 754 membri (legislatura 2009-2014; dal
2014 entro un tetto massimo di 751)
• I membri sono eletti a suffragio universale diretto per 5
anni
• Lo status giuridico è uguale per tutti i membri («statuto
dei deputati al Parlamento europeo»)
• I membri si ripartono in gruppi politici (non meno di 25
deputati eletti in almeno un quarto degli stati)
• I lavori sono suddivisi in venti commissioni
• Ha un regolamento approvato a maggioranza dei
membri
• Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
I SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO (FINO AL 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Distribuzione dei seggi per stato membro
99 seggi: Germania
74 seggi: Francia
73 seggi: Italia, Regno Unito
54 seggi: Spagna
51 seggi: Polonia
33 seggi: Romania
26 seggi: Paesi Bassi
22 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria
20 seggi: Svezia
19 seggi: Austria
18 seggi: Bulgaria
13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia
12 seggi: Irlanda, Lituania
9 seggi: Lettonia
8 seggi: Lettonia, Slovenia
6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Art. 223 Tfue
«Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le
disposizioni necessarie per permettere l’elezione dei suoi
membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura
uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a
tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura
legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento
europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo
compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali
disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati
membri
conformemente
alle
loro
rispettive
norme
costituzionali» [v. decisione 2002/772/CE].
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
I GRUPPI POLITICI NEL PARLAMENTO EUROPEO
Legislatura 2009-2014
• Gruppo del Partito popolare europeo (democratico
cristiano)
• Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e
democratici al Parlamento europeo
• Gruppo dell’Alleanza dei democratici e dei liberali per
l’Europa
• Conservatori e riformisti europei
• Gruppo Verde/Alleanza libera europea
• Gruppo confederale della Sinistra unitaria
europea/Sinistra verde nordica
• Gruppo Europa della libertà e della democrazia
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
I PARTITI POLITICI EUROPEI
Art. 10.4 Tue
«I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare
una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei
cittadini dell’Unione».
Art. 224 Tfue
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria,
determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di
cui all’articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull’Unione
europea, in particolare le norme relative al loro
finanziamento» [v. regolamento (CE) n. 2004/2003].
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO
• Esercita «congiuntamente al Consiglio» la funzione
legislativa (nella maggior parte dei casi secondo la procedura
legislativa ordinaria) e la funzione di bilancio (secondo una
procedura legislativa speciale)
• Esercita funzioni di controllo politico e funzioni consultive
• Elegge il presidente della Commissione e ha il potere di
obbligare alle dimissioni collettive i membri della
Commissione
• Può istituire commissioni d’inchiesta
• Può rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio
• Può formulare raccomandazioni al Consiglio e all’alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
• Elegge il Mediatore europeo
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA COMMISSIONE
• È composta da 27 membri (uno per stato), incluso il presidente
e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
(che è uno dei vicepresidenti)
• Dura in carica 5 anni
• È responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo
• È l’organo che «promuove l’interesse generale dell’Unione e
adotta le iniziative appropriate a tal fine»
• Agisce «in piena indipendenza» (i membri non possono
sollecitare o accettare istruzioni da alcun governo e i governi si
impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di
influenzarli)
• Esercita i suoi compiti nel quadro degli orientamenti del suo
presidente (che decide l’organizzazione interna, ripartisce le
competenze e può obbligare alle dimissioni un qualsiasi membro)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA NOMINA DELLA COMMISSIONE
CONSIGLIO EUROPEO:
propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente
della Commissione (tenendo conto dei risultati delle elezioni europee)
PARLAMENTO EUROPEO:
elegge il candidato presidente a maggioranza dei membri
CONSIGLIO:
adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare
membri della Commissione in base alle proposte degli stati
PARLAMENTO EUROPEO:
approva collettivamente la Commissione (presidente, alto
rappresentante e altri membri)
CONSIGLIO:
nomina la Commissione in seguito all’approvazione del Parlamento
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA CENSURA PARLAMENTARE ALLA COMMISSIONE
Art. 234 Tfue
«Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura
sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima
che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio
pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti
espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento
europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro
funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria
amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 17 del
trattato sull’Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della
Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il
mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente
dalle loro funzioni».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
I POTERI DELLA COMMISSIONE
• Ha l’iniziativa degli atti legislativi (che spetta alla
Commissione e a nessun altro organo)
• Dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione
• Presenta il progetto annuale di bilancio e dà esecuzione
al bilancio
• Vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto dell’Unione
• Può ricorrere alla Corte di giustizia mediante la
procedura d’infrazione e nell’ambito della procedura di
controllo degli aiuti di stato
• Ha poteri di avvertimento e sorveglianza sulle politiche
economiche e di bilancio
• Può iniziare una procedura per disavanzo eccessivo
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
• È composta da 27 giudici (uno per stato), assistiti da 8
avvocati generali
• I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai
governi fra personalità di indiscussa indipendenza e
competenza
• I giudici eleggono al proprio interno il presidente
• Ha un proprio statuto (protocollo n. 3 allegato ai trattati) e un
proprio regolamento
• Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati»
• Giudica le controversie fra stati membri, fra l’Unione e uno
stato membro, fra istituzioni dell’Unione, fra persone fisiche o
giuridiche e l’Unione (solo in alcuni casi)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL TRIBUNALE
• Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un
giudice per stato membro
• È competente per le azioni intraprese da persone fisiche
o giuridiche (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni),
nonché per le controversie fra l’Unione e i propri funzionari
• Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di
giustizia solo per motivi di legittimità
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
• Artt. 258-260 Tfue: ricorsi per inadempimento contro le infrazioni
degli stati membri, proposti dalla Commissione o da uno stato
membro
• Artt. 263-264 Tfue: ricorsi di annullamento contro gli atti
dell’Unione illegittimi, proposti da uno stato membro, dal
Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, da
persone fisiche o giuridiche
• Art. 265 Tfue: ricorsi per carenza contro le omissioni delle
istituzioni dell’Unione, proposti dagli stati membri, dalle istituzioni
dell’Unione, da persone fisiche o giuridiche
• Art. 267 Tfue: ricorsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del
diritto dell’Unione, proposti dai tribunali nazionali
• Art. 268 Tfue: ricorsi per responsabilità extracontrattuale contro i
danni cagionati dalle istituzioni Ue, proposti dagli stati o dai privati
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
IL RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Art. 267 Tfue
«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale:
a) sull’interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli
organi o dagli organismi dell’Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo
giurisdizionae di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su
questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti
a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale
è tenuta a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti
a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di
detenzione, la Corte statuisce il piùrapidamente possibile».
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA BANCA CENTRALE EUROPEA
• È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di
indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi
• Ad essa sono attribuiti poteri normativi
• Gli organi della Bce sono il presidente e il comitato esecutivo,
che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali
costituiscono il consiglio direttivo
• Il presidente e gli altri cinque membri del comitato esecutivo
sono nominati dai governi per 8 anni, con mandato non rinnovabile
• Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in
euro all’interno dell’Unione»
• La Bce e le bance centrali nazionali costituiscono il Sistema
europeo delle banche centrali (Sebc), con il compito di assicurare
«il mantenimento della stabilità dei prezzi» e sostenere «le
politiche economiche generali dell’Unione»
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
I criteri di convergenza economica e monetaria
• Raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi (tasso
medio di inflazione che non supera di oltre 1,5 punti percentuali
quello dei tre stati con i migliori risultati)
• Sostenibilità della situazione della finanza pubblica (assenza di
un disavanzo eccessivo: deficit non superiore al 3% del PIL,
rapporto debito/PIL inferiore al 60%)
• Rispetto dei margini normali di fluttuazione del meccanismo di
cambio del Sistema monetario europeo (assenza di svalutazioni
per due anni)
• Stabilità dei livelli dei tassi di interesse a lungo termine (tasso
d’interesse che non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali
quello dei tre stati con i migliori risultati)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
L’ADOZIONE DELLA MONETA UNICA
• 1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e
ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano
l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna)
• 1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in
circolazione in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più
la Grecia ammessa nel 2001)
• 1° marzo 2002: l’euro è moneta unica circolante negli
stati che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati
successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta,
Slovacchia, Estonia: al 1° gennaio 2012 diciassette stati in
tutto)
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA CORTE DEI CONTI
• È composta da 27 membri (uno per stato) nominati per 6
anni dal Consiglio previa consultazione del Parlamento
europeo
• I membri esercitano le funzioni «in piena indipendenza,
nell’interesse generale dell’Unione»
• Assicura il controllo dei conti attraverso l’esame di tutte le
entrate e le spese dell’Unione e di ogni organo da essa
istituito
• Controlla «la legittimità e la regolarità» delle entrate e delle
spese e accerta «la sana gestione finanziaria»
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
GLI ORGANI CONSULTIVI DELL’UNIONE
Art. 13.4 Tue, art. 300.1 Tfue
«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono
assistiti da un Comitato economico e sociale e da un
Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive».
• Comitato economico e sociale: costituito da rappresentanti
delle categorie economiche e produttive, fino a 350, nominati
dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 301-304 Tfue)
• Comitato delle regioni: costituito da rappresentanti degli
enti regionali e locali, fino a 350, nominati dal Consiglio su
proposta degli stati (artt. 305-307 Tfue)
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L’ordinamento dell’Unione europea
LE SEDI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
• Consiglio europeo: Bruxelles
• Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo)
• Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie
aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale)
• Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo)
• Corte di giustizia e Tribunale: Lussemburgo
• Banca centrale europea: Francoforte
• Corte dei conti: Lussemburgo
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L’ordinamento dell’Unione europea
I PRESIDENTI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE (2012)
• Consiglio europeo: Herman Van Rompuy
• Consiglio: la presidenza di turno spetta alla Danimarca
(gennaio-giugno) e a Cipro (luglio-dicembre); il presidente del
Consiglio affari esteri è l’alto rappresentante per gli affari esteri e
la politica di sicurezza Catherine Ashton
• Parlamento europeo: Martin Schultz
• Commissione: José Manuel Barroso
• Corte di giustizia: Vassilios Skouris; Tribunale: Marc Jaeger
• Banca centrale europea: Mario Draghi
• Corte dei conti: Vitor Manuel da Silva Caldeira
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LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE
• Fonti originarie: trattati (Trattato Ue, Trattato Tfue,
Carta dei diritti fondamentali, Trattato Ceea)
• Fonti derivate: regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri
• Altre fonti: principi generali del diritto dell’Unione,
accordi internazionali
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L’ordinamento dell’Unione europea
I VALORI DELL’UNIONE
Art. 2 Tue
«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi
i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi
valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione,
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla
parità tra donne e uomini».
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L’ordinamento dell’Unione europea
LA VIOLAZIONE DEI VALORI DELL’UNIONE
Art. 7 Tue
• Constatazione dell’esistenza di «un evidente rischio di
violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui
all’articolo 2»: decisione del Consiglio a maggioranza di quattro
quinti
• Constatazione dell’esistenza di «una violazione grave e
persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui
all’articolo 2»: decisione del Consiglio europeo all’unanimità,
con eventuale sospensione di «alcuni dei diritti derivanti allo
Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati,
compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale
Stato membro in seno al Consiglio
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L’ordinamento dell’Unione europea
GLI OBIETTIVI DELL’UNIONE [1]
Art. 2 Tue
• Promuovere «la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli»
• Offrire ai suoi cittadini «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone
insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere
esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta
contro quest’ultima»
• Instaurare «un mercato interno», adoperarsi «per lo sviluppo sostenibile
dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei
prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela
e di miglioramento della qualità dell’ambiente», promuovere «il progresso
scientifico e tecnologico»
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L’ordinamento dell’Unione europea
GLI OBIETTIVI DELL’UNIONE [2]
Art. 2 Tue
• Combattere «l’esclusione sociale e le discriminazioni», promuovere «la
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra
le generazioni e la tutela dei diritti del minore»
• Promuovere «la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà
tra gli Stati membri»
• Rispettare «la riccchezza della sua diversità culturale e lingustica», vigilare
«sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»
• Istituire «un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro»
• Contribuire «alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra,
alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed
equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in
particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del
diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle
Nazioni Unite»
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L’ordinamento dell’Unione europea
DELIMITAZIONE ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZE
DELL’UNIONE
Art. 5.1 Tue
«La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul
principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze
dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità».
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L’ordinamento dell’Unione europea
IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE
Art. 5.2 Tue
«In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce
esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono
attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli
obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non
attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri».
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L’ordinamento dell’Unione europea
LE COMPETENZE DELL’UNIONE
• Competenza esclusiva nei settori di cui all’art. 3 Tfue: «solo l’Unione
può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti» (es.: unione
doganale, politica monetaria per gli stati della zona euro, politica
commerciale comune…)
• Competenza concorrente nei settori di cui all’art. 4 Tfue: «gli Stati
membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non
ha esercitato» o «ha deciso di cessare di esercitare la propria» (es.:
mercato interno, agricoltura e pesca, ambiente, spazio di libertà,
sicurezza e giustizia…)
• Competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o
completare l’azione degli Stati membri» nei settori di cui all’art. 6 Tfue:
l’Unione non si sostituisce tuttavia alla competenza degli stati (es.:
tutela della salute umana, industria, cultura, turismo…)
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L’ordinamento dell’Unione europea
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
Art. 5.2 Tue
«In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di
sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in
quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo
della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere
conseguiti meglio a livello dell’Unione.
Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà
conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano
sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura
prevista in detto protocollo».
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L’ordinamento dell’Unione europea
IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
Art. 5.3 Tue
«In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma
dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà
conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità».
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L’ordinamento dell’Unione europea
LA CITTADINANZA EUROPEA
Artt. 20-25 Tfue
«È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si
aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei
trattati [...]».
• Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri
• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle
elezioni comunali nello stato in cui si risiede
• Diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
stato membro nel territorio di paesi terzi nei quali lo stato di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato
• Diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al
Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione e di ricevere
risposta in una delle lingue ufficiali
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L’ordinamento dell’Unione europea
I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA
Art. 6 Tue
«1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007
a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione
definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle
disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione
e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella
Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze
dell’Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi
generali».
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L’ordinamento dell’Unione europea
IL DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI
Art. 11.4 Tue
«Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la
cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono
prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito
delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie
in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico
dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati».
Art. 24.1 Tue
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la
presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 del
trattato sull’Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri
da cui i cittadini che la presentano devono provenire» [v. regolamento
(UE) n. 211/2011].
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L’ordinamento dell’Unione europea
LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA
Parte terza Tfue (artt. 26-198)
• Mercato interno
• Libera circolazione delle merci
• Agricoltura e pesca
• Libera circolazione delle persone, dei
servizi e dei capitali
• Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
• Trasporti
• Norme comuni sulla concorrenza, sulla
fiscalità e sul ravvicinamento delle
legislazioni
• Politica economica e monetaria
• Occupazione
• Politica sociale
• Fondo sociale europeo
• Istruzione, formazione professionale,
gioventù, sport
• Cultura
• Sanità pubblica
• Protezione dei consumatori
• Reti transeuropee
• Industria
• Coesione economica, sociale e territoriale
• Ricerca e sviluppo tecnologico, spazio
• Ambiente
• Energia
• Turismo
• Protezione civile
• Cooperazione amministrativa
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L’ordinamento dell’Unione europea
LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
(ARTT. 21-46 TUE)
• Riguarda «tutti i settori della politica estera e tutte le questioni
relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione
progressiva di una politica di difesa comune che può condurre
a una difesa comune»
• È «soggetta a norme e procedure specifiche» (titolo V del
Tue)
• È condotta attraverso la definizione di «orientamenti
generali», l’adozione di «decisioni che definiscono i) le azioni
che l’Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l’Unione
deve assumere», il rafforzamento della «cooperazione
sistematica tra gli stati membri per la conduzione della loro
politica»
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L’ordinamento dell’Unione europea
L’ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA
Artt. 18 e 27 Tue
• Guida la politica estera e di sicurezza comune,
contribuisce alla sua elaborazione e la attua in qualità di
mandatario del Consiglio
• Rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella
politica estera e di sicurezza comune
• Presiede il Consiglio affari esteri
• È uno dei vicepresidenti della Commissione
• Partecipa ai lavori del Consiglio europeo
• Si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna
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LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
E DI POLIZIA (ARTT. 82-89 TFUE)
• Comprende tutto ciò che riguarda la sicurezza interna, la
prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le forme più gravi di
criminalità aventi dimensione transnazionale
• È disciplinata nel titolo V della parte terza del Tfue («spazio di
libertà, sicurezza e giustizia»)
• È fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie e sul ravvicinamento delle norme penali
• Attribuisce compiti all’ufficio europeo di polizia (Europol) e
all’unità di cooperazione giudiziaria (Eurojust)
• Prevede l’stituzione di una procura europea, competente per i
reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione
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L’ordinamento dell’Unione europea
LA REVISIONE DEI TRATTATI
• Procedura di revisione ordinaria: prevede la convocazione di
una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti
nazionali, dei capi di stato o di governo, del Parlamento europeo
e della Commissione (tranne in caso di modifiche modeste) e di
una conferenza intergovernativa (art. 48 parr. 2-5 Tue)
• Procedure di revisione semplificate: evitano sia la convenzione
sia la conferenza intergovernativa, ma possono riguardare solo
decisioni che modificano la parte terza del Tfue (art. 48 par. 6
Tue) o decisioni che consentono al Consiglio di deliberare a
maggioranza qualificata anziché all’unanimità o che consentono
l’adozione di atti legislativi secondo la procedura legislativa
ordinaria anziché una procedura legislativa speciale (art. 48 par.
7 Tue)
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L’ordinamento dell’Unione europea
LE FONTI DERIVATE DELL’UNIONE
Art. 288 Tfue
• Regolamento: atto avente portata generale, obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli stati membri
• Direttiva: atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, entro un certo
termine, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi
• Decisione: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma
soltanto nei confronti dei destinatari se da essa designati
• Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti
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L’ordinamento dell’Unione europea
GLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE
• Atti legislativi: «gli atti giuridici adottati mediante procedura
legislativa», siano essi regolamenti, direttive o decisioni (art.
289.3 Tfue)
• Atti delegati: «atti non legislativi di portata generale che
integrano o modificano determinati elementi non essenziali
dell’atto legislativo», adottati su delega alla Commissione
contenuta in un atto legislativo (art. 290 Tfue)
• Atti di esecuzione: atti adottati previo conferimento di
«competenze di esecuzione» alla Commissione, o in casi
specifici al Consiglio, per assicurare «condizioni uniformi di
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione»
(art. 292 Tfue)
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L’ordinamento dell’Unione europea
I PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
Art. 289 Tfue
«1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione
congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una
decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su
proposta della Commissione. Tale procedura è definita
all’articolo 294.
2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un
regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del
Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da
parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento
europeo costituisce una procedura legislativa speciale».
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L’ordinamento dell’Unione europea
LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
COMMISSIONE (iniziativa):
presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
PARLAMENTO EUROPEO (prima lettura):
approva un testo e lo trasmette al Consiglio
CONSIGLIO (prima lettura):
a) approva lo stesso testo (l’atto si considera adottato)
b) approva il testo con emendamenti e lo trasmette al Parlamento
COMMISSIONE:
illustra la sua posizione al Parlamento
PARLAMENTO EUROPEO (seconda lettura):
a) approva lo stesso testo o non si pronuncia entro tre mesi (l’atto si
considera adottato)
b) respinge il testo (l’atto si considera non adottato)
c) approva emendamenti e il testo torna al Consiglio e alla Commissione
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A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 2012
L’ordinamento dell’Unione europea
LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
[segue]
COMMISSIONE:
formula un parere sugli emendamenti del Parlamento
CONSIGLIO (seconda lettura):
a) approva tutti gli emendamenti del Parlamento, all’unanimità in caso di
parere negativo della Commissione (l’atto si considera adottato)
b) non approva tutti gli emendamenti del Parlamento e viene convocato un
comitato di conciliazione
COMITATO DI CONCILIAZIONE PARLAMENTO/CONSIGLIO
(con la partecipazione della Commissione):
a) approva un progetto comune entro sei settimane (l’atto deve essere
successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio in terza lettura)
b) non approva un progetto comune (l’atto si considera non adottato)
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L’ordinamento dell’Unione europea
LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI
Es.: art. 113 Tfue
«Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e
previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,
adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle
imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella
misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il
funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza».
Es.: art. 19.1 Tfue
«Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi
conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura
legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i
provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza
o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale».
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L’ordinamento dell’Unione europea
L’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA
Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
(ratifica ed esecuzione del Trattato Cee)
Legge 3 novembre 1992, n. 454
(ratifica ed esecuzione del Trattato Ue)
• Qual è il fondamento costituzionale dell’assunzione da
parte dello Stato italiano degli obblighi derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea?
• Come partecipano gli organi e soggetti costituzionali italiani
alla formazione del diritto dell’Unione (fase ascendente)?
• Come si dà attuazione al diritto dell’Unione, una volta
formato, in particolare alle direttive (fase discendente)?
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L’ordinamento dell’Unione europea
CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [1]
• L’Unione fondata su trattati che hanno durata illimitata
• Il Trattato come «carta costituzionale di una comunità di diritto»,
con quasi tutti i contenuti delle moderne carte costituzionali (valori,
obiettivi e principi, disposizioni istituzionali, sistema delle fonti, carta
dei diritti)
• Un ordinamento con autonomi meccanismi per la produzione di
norme aventi come destinatari tutti i soggetti degli stati membri
• L’applicazione diretta del diritto dell’Unione, come interpretato
dalla Corte di giustizia, e il primato del diritto dell’Unione sul diritto
dei singoli stati
• La cittadinanza europea e lo sviluppo di un sistema partitico
europeo
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L’ordinamento dell’Unione europea
CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [2]
• La rappresentanza negli organi legislativi dell’Unione sia dei
governi degli stati sia dei cittadini e popoli europei
• L’obbligo giuridico per alcune istituzioni di agire nel solo interesse
dell’Unione
• L’assunzione delle decisioni a maggioranza qualificata, tranne
alcuni ambiti tuttora soggetti a decisioni all’unanimità
• Il finanziamento del bilancio dell’Unione integralmente tramite
risorse proprie
• La previsione di una procedura di sospensione dei diritti di uno
stato membro in caso di violazione dei valori fondamentali
dell’Unione
• L’adesione di altri stati europei tramite accordi ratificati da tutti gli
stati membri e il recesso di uno stato membro negoziato dall’Unione
con tale stato
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COSA È L’UNIONE EUROPEA?
• Una organizzazione sovranazionale: un tertium genus, una
nuova dimensione del diritto pubblico, a cavallo fra diritto
interno e diritto internazionale
• Un ordinamento pre-federativo: un ordinamento in
trasformazione, non ancora federale ma in procinto di
diventarlo in un futuro non prestabilito
• Una federazione di stati nazione: formula con la quale si
cerca di conciliare sia gli sviluppi in senso federale sia la
difesa delle identità nazionali
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L’UNIONE EUROPEA DAVANTI ALLA CRISI FINANZIARIA
• La modifica dell’art. 136 Tfue (decisione del Consiglio
europeo del 25 marzo 2011)
– «3. Gli stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di
stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro
nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria
nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità»
• Il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità
(firmato l’11 luglio 2011 dai diciassette stati della zona euro)
• Il «nuovo patto di bilancio» (concordato dai capi di stato e di
governo della zona euro il 9 dicembre 2011)
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