Seminario di diritto processuale civile
I MEZZI DI IMPUGNAZIONE
ORDINARI
Artt. 339 – 359 c.p.c.
L’APPELLO
Milano, 6 dicembre 2006
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I CARATTERI GENERALI dell’appello:

È un’impugnazione dall’EFFETTO
DEVOLUTIVO
permette di sottoporre ad un giudice diverso
e superiore lo stesso oggetto sul quale ha
già pronunciato il giudice a quo
Limite: TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUR
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I CARATTERI GENERALI dell’appello:

Ha natura SOSTITUTIVA
Mira
normalmente
non
alla
mera
eliminazione della sentenza impugnata bensì
alla pronuncia di una nuova decisione sul
merito della causa, la quale prende in ogni
caso il posto della sentenza di primo grado,
anche quando sia di contenuto identico (cioè
quando l’appello sia stato ritenuto infondato)
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I CARATTERI GENERALI dell’appello:

Ha natura SOSTITUTIVA
ECCEZIONE: CASI DI CUI AGLI ARTT.
353- 354. La sentenza impugnata viene
solo annullata (fase rescindente). Il
giudizio rescissorio sarà compiuto da un
altro giudice (giudice di primo grado)
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I CARATTERI GENERALI dell’appello:

È un’impugnazione a CRITICA
LIBERA
è utilizzabile a fonte di qualunque vizio della
sentenza di primo grado, sia in procedendo
sia in iudicando
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Astrattamente sono configurabili due modelli
teorici per questo mezzo di impugnazione:

Appello come
NOVUM IUDICIUM

Appello come REVISIO
PRIORIS ISTANTIAE
prosecuzione del giudizio di primo grado,
nel quale le parti possono liberamente
dedurre, entro i confini tracciati dalla
domanda originaria, nuove difese, nuove
eccezioni e nuove prove ed il giudice è
potenzialmente investito, con cognizione
piena e per effetto della sola impugnazione,
della medesima controversia sottoposta al
primo giudice e la sua decisione può
differire dalla precedente anche a
prescindere dall’errore del giudice a quo
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giudizio circoscritto al
riesame e al controllo
dell’operato del primo
giudice e finalizzato,
dunque, all’eliminazione
degli errori da questi
commessi, con
l’esclusione di nuove
allegazioni o prove
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APPELLABILITA’ DELLE SENTENZE

-
ART. 339 I comma : possono essere
impugnate con appello le sentenze
pronunciate in primo grado, purchè
l’appello non sia escluso
dalla legge
dall’accorso delle parti
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SENTENZE INAPPELLABILI ovvero
SENTENZE IN UNICO GRADO


Le sentenze pronunciate secondo
equità su concorde richiesta delle
parti riguardo diritti disponibili, a
norma dell’art. 114 – art. 339 II
comma le sentenze del tribunale sulla sola
competenza (soggette al
regolamento di competenza
necessario)
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SENTENZE INAPPELLABILI

le sentenze del giudice di pace
pronunciate secondo equità a norma
dell’art. 113 II co. (cause di valore non
eccedente 1100€) salvo per violazione
delle norme sul procedimento, di
norme costituzionali o comunitarie o
violazione dei principi regolatori della
materia – art. 339 III co. come
sostituito dal d.lgs. 40/2006
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SENTENZE INAPPELLABILI


le sentenze nei cui confronti le parti si
siano accordate per omettere l’appello
e impugnare direttamente (per
saltum) con ricorso per cassazione per
violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360, II co.)
Le sentenze rese nei giudizi di
opposizione ad ordinanze di
ingiunzione irrogative di sanzioni
amministrative (art. 23 l. 689/1981)
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SENTENZE INAPPELLABILI


le sentenze che hanno pronunciato
su un’opposizione agli atti esecutivi
le sentenze per le quali la legge
prevede, quale rimedio di carattere
generale, un’”opposizione” dinnanzi
allo stesso ufficio giudiziario (es.
sentenza dichiarativa di fallimento –
art. 18 l. fall.)
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IL GIUDICE D’APPELLO – Art. 341 cpc

Competente per il giudizio d’appello
è il giudice immediatamente
superiore a quello che ha
pronunciato la sentenza impugnata
TRIBUNALE (in composizione
monocratica – art. 350) per le
sentenze pronunciate dal
Giudice di Pace
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CORTE D’APPELLO per le
sentenze pronunciate dal
Tribunale
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LA COMPETENZA TERRITORIALE del
GIUDICE D’APPELLO – Art. 341

Competente per territorio nel
giudizio d’appello è l’ufficio
giudiziario (tribunale o corte
d’appello) nella cui circoscrizione ha
sede il giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata (giudice di
pace o tribunale)
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ART. 359 cpc: RINVIO ALLE NORME
RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI
AL TRIBUNALE
“Nei procedimenti d’appello
davanti alla corte o al tribunale si
osservano, in quanto applicabili,
le norme dettate per il
procedimento di primo grado
davanti al tribunale, se non sono
incompatibili con le disposizioni
del presente capo”
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Art. 342 cpc: FORMA DELL’APPELLO
“L’appello si propone con CITAZIONE
contenente l’esposizione sommaria
dei fatti ed i motivi specifici
dell’impugnazione nonché le
indicazioni prescritte nell’art. 163.
Tra il giorno della citazione e quello
della prima udienza devono
intercorrere termini liberi non minori
di quelli previsti dall’art. 163 bis”
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Art. 347 cpc: FORMA e TERMINI della
COSTITUZIONE IN APPELLO
“La costituzione in appello avviene secondo
le forme e i termini per i procedimenti
davanti al tribunale.
L’appellante deve inserire nel proprio
fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168
e richiede la trasmissione del fascicolo
d’ufficio al cancelliere del giudice di primo
grado ”
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Art. 345 cpc: DOMANDE ed
ECCEZIONI NUOVE
1° comma: “Nel giudizio d’appello
non possono proporsi domande
nuove e, se proposte, debbono
essere dichiarate inammissibili
d’ufficio. Possono tuttavia
domandarsi gli interessi, i frutti e gli
accessori maturati dopo la sentenza
impugnata, nonché il risarcimento
dei danni sofferti dopo la sentenza
stessa”
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Art. 345 cpc: DOMANDE ed
ECCEZIONI NUOVE
2° comma: “Non possono proporsi nuove
eccezioni, che non siano rilevabili anche
d’ufficio”.
3° comma: “Non sono ammessi nuovi
mezzi di prova, salvo che il collegio non li
ritenga indispensabili ai fini della decisione
della causa ovvero che la parte dimostri di
non aver potuto proporli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non
imputabile. Può sempre deferirsi il
giuramento decisorio”
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I cd. NOVA in appello

DOMANDE NUOVE
Riguardanti :
- INTERESSI
- FRUTTI
- ACCESSORI
-RISARCIMENTO DANNI
VENUTI A ESISTENZA DOPO
LA SENTENZA IMPUGNATA
AMMISSIBILI
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Riguardanti FATTI
VERIFICATISI PRIMA
DELLA SENTENZA
IMPUGNATA
INAMMISSIBILI
N.B. referente temporale è
l’udienza di precisazione delle
conclusioni
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I cd. NOVA in appello

ECCEZIONI NUOVE
ECCEZIONI IN SENSO STRETTO
(rilevabili solo su istanza di parte)
Relative :
- alla SENTENZA
IMPUGNATA
- alle DOMANDE
NUOVE AMMISSIBILI
- ai FATTI
SOPRAVVENUTI
- allo IUS
SUPERVENIENS
Relative a FATTI
OGGETTO DI
GIUDIZIO IN
PRIMO GRADO
ECCEZIONI IN
SENSO LATO
(rilevabili anche
d’ufficio dal
giudice)
AMMISSIBILI
INAMMISSIBILI
AMMISSIBILI
Milano, 6 dicembre 2006
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I cd. NOVA in appello

NUOVI MEZZI DI PROVA
PROVE
PRECOSTITUITE
DOCUMENTI
PROVE COSTITUENDE
INDISPENSABILI
AI FINI DELLA
DECISIONE
GIURAMENTO
DECISORIO
AMMISSIBILI
AMMISSIBILI
In senso contrario
Cass. 20 aprile
2005 n. 8202
Milano, 6 dicembre 2006
NON INDISPENSABILI AI FINI
DELLA DECISIONE
AMMISSIBILE
AMMISSIBILI
ALTRE PROVE
INAMMISSIBILI
non proposte nel
giudizio di primo
grado per causa non
imputabile alla parte
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Art. 346 cpc: DECADENZA DALLE
DOMANDE ED ECCEZIONI NON
RIPROPOSTE
“Le domande e le eccezioni NON
ACCOLTE (= domande NON
ESAMINATE perché ASSORBITE e
eccezioni sia RIGETTATE sia NON
ESAMINATE perché ASSORBITE)
nella sentenza di primo grado,
che non sono espressamente
riproposte in appello, si
intendono rinunciate”
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DOMANDE RIGETTATE: APPELLO
INCIDENTALE – ART. 343 CPC
“L’appello incidentale si propone, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta,
all’atto della costituzione in cancelleria ai
sensi dell’art. 166.
Se l’interesse a proporre appello
incidentale sorge dalla impugnazione
proposta da altra parte che non sia
l’appellante principale, tale appello si
popone nella prima udienza successiva alla
proposizione dell’impugnazione stessa”
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DOMANDE ED ECCEZIONI NON
ACCOLTE

DOMANDE
RIGETTATE
APPELLO INCIDENTALE

DOMANDE o ECCEZIONI
ASSORBTE e ECCEZIONI
RIGETTATE
RIPROPOSIZIONE
NELLA COMPARSA DI RISPOSTA
Depositata in cancelleria
almeno venti giorni prima
dell’udienza di comparizione
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Depositata anche
all’udienza di comparizione
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Art. 344 cpc: INTERVENTO IN
APPELLO
“Nel giudizio d’appello è
ammesso soltanto
l’INTERVENTO DI TERZI CHE
POTREBBERO PROPORRE
OPPOSIZIONE A NORMA
DELL’ART. 404 cpc”
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RIMESSIONE DELLA CAUSA AL
GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353
– 354 cpc)


REGOLA: se il giudice d’appello
accoglie l’impugnazione decide nel
merito
ECCEZIONI TASSATIVE: nei casi
previsti dagli artt.353 -354 il giudice
d’appello rimette la causa al giudice
di primo grado
Milano, 6 dicembre 2006
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RIMESSIONE DELLA CAUSA AL
GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353
– 354 cpc)
LA SENTENZA DI 1°GRADO
1)
2)
Aveva negato la
giurisdizione del
giudice ordinario
Aveva dichiarato
irritualmente la
contumacia del
convenuto
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IL GIUDICE D’APPELLO
1)
Riconosce la
giurisdizione del
giudice ordinario
2)
Dichiara la nullità
della notificazione
dell’atto
introduttivo
&
&
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RIMESSIONE DELLA CAUSA AL
GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353
– 354 cpc)
LA SENTENZA DI 1°GRADO
3)
4)
Era stata
pronunciata senza
che fossero stati
chiamati in causa
tutti i litisconsorti
Era stata
pronunciata dopo
l’estromissione di
una parte
Milano, 6 dicembre 2006
IL GIUDICE D’APPELLO
&
3)
Deve trattarsi di
ipotesi di
LITISCONSORZIO
NECESSARIO
Riconosce che
doveva essere
integrato il
contraddittorio
4)
Riconosce che
non doveva
essere
estromessa
una parte
&
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RIMESSIONE DELLA CAUSA AL
GIUDICE DI PRIMO GRADO (Artt. 353
– 354 cpc)
LA SENTENZA DI 1°GRADO
5)
6)
E’ priva della
sottoscrizione del
giudice o è
comunque
inesistente
Aveva
pronunciato
l’estinzione del
processo
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IL GIUDICE D’APPELLO
5)
Dichiara la
nullità –
inesistenza
della sentenza
di primo grado
6)
Dichiara che
non si era
verificata la
causa di
estinzione del
processo
&
&
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RIMESSIONE DELLA CAUSA AL
GIUDICE DI PRIMO GRADO (Art. 353,
II e III comma)
“Nei casi previsti dagli artt.353 -354 il
giudice d’appello pronuncia sentenza con la
quale rimanda le parti davanti al giudice di
primo grado.
Le parti devono riassumere il processo nel
termine perentorio di sei mesi dalla
notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d’appello è proposto
ricorso per cassazione, il termine è
interrotto”
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Art. 354 IV comma
“Se il giudice d’appello dichiara la
nullità di altri atti compiuti in primo
grado, ne ordina, in quanto possibile,
la rinnovazione a norma dell’art. 356”
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