Avv. Aldo Bottini
Il lavoro autonomo coordinato. Collaborazioni coordinate e continuative e
contratti a progetto
Avv. Aldo Bottini
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Giovedì, 24 aprile 2014
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Avv. Aldo Bottini
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Le conseguenze sul lavoro
autonomo dopo la «Riforma Fornero»
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Avv. Aldo Bottini
Lavoro autonomo / Lavoro subordinato
Lavoro autonomo (art. 2222 Cod. Civ.)
«Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti di un committente»
Lavoro subordinato (art. 2094 Cod. Civ.)
«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore»
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Avv. Aldo Bottini
Lavoro autonomo / Lavoro subordinato
Da sempre, la Cassazione afferma che: «ogni attività umana economicamente rilevante può essere
oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto
di lavoro autonomo» (Cass. Sez. Lav. 8 febbraio 2010 n. 2728)
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Avv. Aldo Bottini
La professioni intellettuali «protette»
Una species del tipo lavoro autonomo è la prestazione d’opera
intellettuale di cui agli artt. 2230 ss. cod. civ., correntemente
individuata sulla base degli indici caratterizzanti le
professioni intellettuali per l’esercizio delle quali «è
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi» ai sensi
dell’art. 2229 cod. civ. A tali professioni definite «protette» si accede con abilitazione
o autorizzazione o altri requisiti legali, accertati da ordini,
collegi o associazioni professionali
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Avv. Aldo Bottini
La distinzione tra «lavoro autonomo» e lavoro subordinato
I tratti salienti del lavoro autonomo, interpretando a contrario i criteri giurisprudenziali che
definiscono la tipologia «lavoro subordinato» sono essenzialmente:
Assenza di eterodirezione
Assenza di potere di controllo e disciplinare
Non inserimento del lavoratore nell’impresa
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In via residuale
‣ Assenza di continuità giuridica o materiale della prestazione
‣ Assenza di vincoli di orario
‣ Retribuzione non a tempo
‣ Assunzione di rischio imprenditoriale in capo al lavoratore
‣ Obbligazione di risultato e non di mezzi
‣ Non esclusività della dipendenza da un solo committente
‣ Organizzazione dell’attività in capo al lavoratore
‣ Aleatorietà della retribuzione
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Avv. Aldo Bottini
La distinzione tra «lavoro autonomo» e lavoro subordinato
La distinzione tra “lavoro subordinato” e “lavoro autonomo” costituisce un tratto
ricorrente in tutti i sistemi giuridici europei
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Il diritto del lavoro, che ha per oggetto il lavoro subordinato, è ispirato ad istanze
di tutela del lavoratore, considerato - giuridicamente e socialmente - la parte debole
del contratto
!
Il lavoro autonomo, invece, è trattato come un contratto disciplinato secondo le
regole generali dettate dal diritto civile e, in molti casi, dal diritto commerciale
!
I rapporti di lavoro che si pongono a metà strada tra l’area della subordinazione e
quella del lavoro autonomo costituiscono la cosiddetta “zona grigia”
!
(European Commission, study on Economically dependant work / parasubordinate (quasi-subordinate) work, by
Prof. Adalberto Perulli, October 2002)
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Avv. Aldo Bottini
La distinzione tra «lavoro autonomo» e lavoro subordinato
Il 18% dei lavoratori autonomi è classificato come
“povero”, contro il 6% del lavoratori dipendenti
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Avv. Aldo Bottini
Il lavoro autonomo coordinato
LE PRINCIPALI TAPPE EVOLUTIVE:
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1973. Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie (L. 11-8-1973 n. 533);
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1995. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: la gestione separata
INPS (L. 08-08-1995, n. 335);
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2003. La “Legge Biagi”: la disciplina del lavoro a progetto (Artt. 61 e ss. D.Lgs. 10-09-2003,
n. 276) e della certificazione dei contratti (Artt. 75 e ss. D.Lgs. 10-09-2003, n. 276);
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2004/2008. progressiva estensione di alcune tutele minime in materia di salute e sicurezza,
malattia e infortunio, gravidanza;
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2010. Il “Collegato Lavoro” (Artt. 30, 32 e 50 L. 04-11-2010, n. 183).
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2012. La Riforma “Fornero” (L. 28 giugno 2012, n.92)
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Avv. Aldo Bottini
Il lavoro autonomo coordinato
Art. 409 n. 3 Cod. Proc. Civ.
Si osservano le disposizioni sulle controversie in materia di lavoro
anche nelle controversie relative a: «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti
di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato»
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Avv. Aldo Bottini
Il confine tra lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative
Il fondamentale discrimine tra prestazioni “autonome” vere e proprie e prestazioni
“coordinate e continuative” è costituito dalla presenza in queste ultime dei tre
seguenti requisiti:
la continuità, di una prestazione che non sia occasionale ma che perduri nel tempo e
comporti un impegno costante del collaboratore a favore del committente
la “prevalente personalità” della prestazione, intesa come prevalenza del lavoro
personale del collaboratore
il coordinamento, inteso come connessione o collegamento funzionale con la struttura
organizzativa del committente
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Avv. Aldo Bottini
Il confine tra lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative
IL COORDINAMENTO
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Collegamento funzionale tra le prestazioni dedotte in contratto e l’organizzazione
del committente
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Perché sia configurabile un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3
cod. proc. civ. è necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo
con il preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che
l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per
contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira.
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(Cass. 1 ottobre 2008, n. 24361)
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto
Art. 61 D. Lgs. 276/2003 (cd. Legge Biagi)
«i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3 Cod.
Proc. Civ., devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa »
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto
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Art. 69, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto
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1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto
a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
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Avv. Aldo Bottini
I titolari di Partita I.V.A.
I lavoratori autonomi svolgono la propria attività in regime I.V.A. ai
sensi del D.P.R. 633/1972, ove all’art. 1 è previsto che sono
operazioni imponibili quelle consistenti «nell'esercizio di arti e
professioni»
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972: «Per esercizio di arti e
professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di
persone fisiche» La norma, infine, esclude dal regime I.V.A. le «prestazioni di
servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa»
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Avv. Aldo Bottini
La relazione ministeriale al Disegno di Legge che ha
portato alla riforma del 2012
«La riforma interviene su forme contrattuali che si sono non di
rado prestate, per le loro caratteristiche, ad un uso distorto in
funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro subordinato»
«In particolare, la ratio è quella di valorizzare le caratteristiche
professionali delle predette attività, accentuandone il carattere di
autonomia e incidendo su quei profili che hanno facilitato un uso
distorto di tali istituti»
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Avv. Aldo Bottini
Obiettivi della riforma del 2012
Il primo comma dell’art. 1 della L. 92/2012
Lo scopo dichiarato della legge è quello di: «realizzare un mercato del lavoro
inclusivo e dinamico in grado di contribuire alla creazione di occupazione...
‣
...ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune del
rapporto di lavoro;
‣
...contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità
progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie
contrattuali;
‣
...contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti
contrattuali esistenti»
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Avv. Aldo Bottini
Obiettivi della riforma del 2012
Incentivare il lavoro subordinato limitando l’utilizzo del lavoro
autonomo alle sole ipotesi in cui il rapporto abbia genuine
caratteristiche di autonomia attraverso diversi strumenti:
‣ l’aumento delle aliquote contributive
‣ una più stringente definizione del progetto
‣ un articolato sistema di presunzioni (e di relative eccezioni)
‣ la previsione (per il contratto a progetto) di un corrispettivo
proporzionato e non inferiore a quello dei lavoratori subordinati
“analoghi”
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Avv. Aldo Bottini
Aumento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi
L’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti
presso la Gestione separata INPS, attualmente per l’anno 2013
pari al 27%, aumenterà progressivamente (28% nel 2014; 30%
nel 2015; 31% nel 2016; 32% nel 2017) fino a raggiungere il
33% a decorrere dall’anno 2018
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Avv. Aldo Bottini
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Lavoro a progetto
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Avv. Aldo Bottini
Definizione di progetto prima della riforma del 2012
Rilevanza del risultato
Il progetto non può limitarsi ad indicare le modalità esecutive della prestazione o a descrivere il
contenuto tipico delle mansioni affidate, ma deve delineare con precisione il risultato richiesto
al collaboratore, inteso come esito dell’attività prestata. In tal senso, «la costruzione del
contratto a progetto come obbligazione di risultato è quella più fondatamente legata al dato
normativo ed alla ratio legis, pur dovendosi dare atto dell’esistenza nella disciplina legislativa di
previsioni incoerenti ed equivoche (cfr. art. 66) e delle incertezze legate all’omessa definizione
delle nozioni di progetto, programma di lavoro o fase di esso; il risultato non può essere quello
cui tende l’organizzazione del committente quale interesse finale dell’impresa (…) ma è
quello dotato di una sua compiutezza ed autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la
propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione»
Trib. di Modena, ord. 21 febbraio 2006, in LG, 2006, p. 477
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Avv. Aldo Bottini
Definizione di progetto prima della riforma del 2012
Estraneità del progetto dall’attività ordinaria
PROGETTO:
I contratto: «la ricerca iconografica sia tramite collegamenti Internet e sia su siti di agenzie fotografiche
nostre fornitrici della realizzazione dei servizi speciali per il nuovo periodo progetto Oscar per le
pubblicazioni previste per l’anno 2004 e inizio 2005»;
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II contratto: «l’archivio fotografico per il nostro settimanale Film TV per le pubblicazioni previste per
l’anno 2005 e inizio 2006».
DECISIONE: Sembrano piuttosto genericamente descritte le mansioni attribuite alla lavoratrice
senza alcun accenno all’obiettivo che avrebbe dovuto raggiungere. Non solo, in concreto le attività
demandatele sono ordinarie attività a cui sono preposti gli impiegati della società. (...)
Pertanto, il rapporto instaurato tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato fin dalla stipulazione del primo contratto.
Tribunale di Milano, dott.ssa Peragallo, Ord. 23 gennaio 2007
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Avv. Aldo Bottini
Definizione di progetto prima della riforma del 2012
La specificità del progetto
PROGETTO: Esecuzione lavori di assistenza al cantiere, consistenti nell’esecuzione di
lavori di muratura, di assistenza all’impianto elettrico, di assistenza tecnica al cantiere.
DECISIONE: Sono illegittimi i contratti di lavoro a progetto stipulati tra una Cooperativa e i soci
lavoratori, qualora il progetto consista nell’attività coincidente con l’oggetto sociale della
Cooperativa, sicchè i progetti consistono nella mera descrizione dell’attività che la Cooperativa
svolge senza alcun riferimento al risultato da raggiungere attraverso il progetto, né alla
realizzazione di un preciso piano di lavoro. In tal caso, mancando il progetto, il rapporto tra le
parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Trib. Monza, dott.ssa Pizzi, 23 gennaio 2009, in LG, 2009, 4, p. 417
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Avv. Aldo Bottini
Definizione di progetto prima della riforma del 2012
La specificità del progetto
PROGETTO: individuazione presso la clientela, mediante attività di telemarketing o di teleselling, delle
seguenti informazioni: connessioni tra bisogni e domanda rispetto ai valori di acquisto della clientela;
divisione della clientela per comportamenti simili; valutazione dell’efficacia dei veicoli di comunicazione
e loro frequenza. L’attività di analisi e monitoraggio del collaboratore deve consentire al committente di
acquisire/aumentare la fedeltà del cliente con conseguente incremento della profittabilità nel tempo. In
particolare al collaboratore viene affidato il compito di individuare le motivazioni che orientano le scelte
della clientela (...).
DECISIONE: Manca nella fattispecie in esame quello che può definirsi “progetto”, ossia un preciso e
circostanziato piano di lavoro o risultato, posto che i contenuti del contratto si pongono più come regole
comportamentali di carattere generale che come elementi caratterizzanti il contenuto del progetto stesso.
Inoltre, non vi è alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche
e funzionali al suo conseguimento.
Trib. Milano, dott. Atanasio, 3 dicembre 2009, in NGL, 2010, p. 434
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Avv. Aldo Bottini
Definizione di progetto prima della riforma del 2012
Lo svolgimento non occasionale di attività estranea al progetto
Con riferimento ai contratti di lavoro a progetto di cui all’art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, lo
svolgimento non occasionale o non meramente eventuale di attività estranea al progetto indicato nel
contratto realizza l’ipotesi prevista dall’art. 69, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 276/2003 con la
conseguenza che il rapporto di lavoro deve essere considerato subordinato a far data dalla costituzione del
rapporto.
Trib. Milano, dott.ssa Porcelli, 15 ottobre 2009,
in NGL, 2009, p. 580
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Avv. Aldo Bottini
Definizione di progetto prima della riforma del 2012
La gestione autonoma del lavoratore e la verifica dei risultati
Ammesso che il progetto potesse consistere nell’impegno a stipulare un certo numero minimo di contratti
nel mese, l’attività di un collaboratore autonomo, come tale pur sempre individuato dall’art. 61 del
D.Lgs. n. 276/2003, non potrà essere verificata che alla scadenza fissata per il raggiungimento del
numero minimo di contratti previsto dal progetto, con possibilità di rinnovarlo, se a quel momento la
prestazione non sarà considerata soddisfacente; non deve invece avere alcun rilievo, ai sensi del D.Lgs. n.
276/2003, quanto tempo quotidianamente si è impiegato per ottenere la stipulazione dei contratti, purché
l’obiettivo sia stato raggiunto nei termini generali di cui al progetto.
Trib. di Torino, dott.ssa Malanetto, 15 aprile 2005
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012
Art. 69 D. Lgs. 276/2003: Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto
«I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto»
Presunzione di subordinazione
Le presunzioni legali sono quelle il cui valore probatorio è riconosciuto una volta per tutte dalla
legge, senza che il giudice le possa valutare liberamente. Le presunzioni legali si suddividono a
seconda del grado di vincolo in:
Presunzioni legali assolute (o iuris et de
iure) contro cui non è ammessa la prova
contraria
Presunzioni legali relative (o iuris
tantum) contro cui è possibile fornire
una prova contraria
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012
Relativa
Assoluta
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dubbi di legittimità costituzionale (artt. 3, 24 e
41 Cost.)
principio dell’indisponibilità del tipo
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Corte Costituzionale n. 121/93 e 115/94:
«Non sarebbe comunque consentito al legislatore
negare la qualificazione giuridica di rapporti di
lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente
abbiano tale natura, ove da ciò derivi
l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste
dall’ordinamento per dare attuazione ai principi,
alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a
tutela del lavoro subordinato»
tenore letterale (perentorio) della disposizione:
la “conversione” del contratto in lavoro
subordinato si configura come vera e propria
conseguenza sanzionatoria a carico del datore
di lavoro
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012
Presunzione assoluta
10 contratti a progetto stipulati tra il 6/03/2006 e il 31/12/2008
PROGETTO: «Pipe stress analisys» ossia progettazione, acquisto materiali e supervisione al montaggio ed
all’avviamento di impianti industriali finalizzati alla realizzazione di impianti chimici.
DECISIONE: «La semplice successione dei singoli contratti ha già una sua concludenza, in
rapporto ad un bisogno stabile della società e all’inserimento del “collaboratore” nell’organico
aziendale e nell’organizzazione produttiva».
La formula legislativa contenuta nell’articolo 69 del d.lgs. 276/2003 introduce una presunzione
assoluta, non segnalandosi nella disposizione alcuna locuzione (del tipo “salvo che”) idonea a
giustificare un diverso inquadramento.
L’interpretazione dell’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 rende, inoltre, evidente che il progetto (o il
programma) deve essere del collaboratore, non dell’azienda e, pertanto, laddove il progetto declini
esclusivamente una prestazione di lavoro, non può ritenersi osservata la prescrizione normativa.
Trib. Milano, dott. Mariani, 12 gennaio 2010, in OGL, 2010, p. 598
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012
Presunzione assoluta
PROGETTO: ha ad oggetto «il trasporto e la consegna dei prodotti editoriali, nonché il ritiro dei resi dai
punti vendita e lo scarico del prodotto stesso. In particolare, il collaboratore si impegna ad eseguire il
servizio di trasporto e consegna del prodotto editoriale e di ritiro degli eventuali resi nell’area geografica G.»
DECISIONE: la piena coincidenza tra il progetto e l’oggetto sociale della committente
integra la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (...).
Il contratto contiene infatti una descrizione del tipo di attività e dei tempi di esecuzione
della medesima assolutamente incompatibile con il carattere autonomo della prestazione.
Trib. Bergamo, dott. Bertoncini, 20 maggio 2010, n. 416
in OGL, 2010, p. 43
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012
Presunzione relativa
Il raccordo tra gli articoli 62 e 69 del D.Lgs. n. 276/2003 va inteso nel
senso che, stante il requisito della forma scritta previsto soltanto ad
probationem del contratto a progetto, in suo difetto o in presenza di sue
carenze si dà una mera presunzione “iuris tantum” della natura
subordinata del rapporto di lavoro, vincibile qualora risulti provata
l’autonomia del rapporto e non la mera natura coordinata e continuativa o
subordinata della prestazione.
Tribunale di Bologna, 16 marzo 2010, dott. Coco, in LG,
2010, 6, p. 628
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012
Presunzione relativa
L’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma
di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, siano considerati rapporti di
lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto. Tale norma non implica
una trasformazione automatica del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, nel
caso di assenza o non specificità del progetto. A tal fine è infatti necessaria la prova
degli indici di subordinazione da parte del lavoratore. In ogni caso, è sempre
ammessa, in capo al datore di lavoro, la prova contraria circa la natura autonoma e
non subordinata del rapporto.
Tribunale di Roma, 11 febbraio 2009, dott. Micciché, in LG,
2009, 6, p. 632
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto a seguito della riforma del 2012
Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma
il progetto:
1) non può consistere semplicemente nell’oggetto sociale del
committente
2) deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale
indicato nel contratto
3) non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi
o ripetitivi
Sparisce ogni riferimento al “programma” o “fase di esso”
Il committente può recedere prima del tempo solo per giusta causa o
oggettiva inidoneità professionale del collaboratore
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Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012
1) Non coincidenza con l’oggetto sociale del committente
Il progetto, pur potendo rientrare “nel ciclo produttivo dell’impresa” e
insistere in attività che rappresentano il “core business aziendale”, deve
essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi
(ad esempio: nell’ambito di una azienda di software, creazione di un programma
informatico avente particolari caratteristiche; nell’ambito di una attività di rilevazione di
dati per finalità statistiche, raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione di uno
specifico obiettivo di ricerca)
Il progetto non è genuino qualora consista in una mera riproposizione
dell’oggetto sociale del committente
(ad esempio: “creazione di software per la clientela”)
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Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012
2) Collegamento ad un determinato risultato finale
Oggi è esplicitamente richiesta la “descrizione del progetto” (prima si
richiedeva la mera “indicazione del progetto”), “con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”
Il risultato finale che si attende dalla attività prestata dal collaboratore costituisce
oggi parte integrante del progetto ed è allo stesso tempo elemento necessario
ai fini della sua validità
Per risultato finale si intende una modificazione della realtà materiale che il
collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio: sviluppo di uno specifico software e non l’attività ordinariamente necessaria ai
fini della sua gestione; l’ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di
uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco)
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Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012
3) Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi
“compiti meramente esecutivi” sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione
di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun
margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore
per “compiti meramente ripetitivi” si intendono quelle attività elementari tali
da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in
volta dal committente (ad esempio il cameriere, il barista ecc.)
È quindi possibile riconoscere una genuina collaborazione a progetto solo nella
misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche
operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati
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Avv. Aldo Bottini
PRESUNZIONI / SANZIONI
Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma
Se manca l’individuazione di uno specifico progetto (o quando lo stesso sia carente dei requisiti indicati - collegamento ad un
determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto
sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente,
svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi)
Presunzione assoluta
di lavoro subordinato a tempo
indeterminato
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Avv. Aldo Bottini
PRESUNZIONI / SANZIONI
Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma
Se l’attività è analoga a quella dei dipendenti del committente (salve le
prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai CCNL)
Presunzione relativa
di lavoro subordinato a
tempo indeterminato
Tuttavia la circolare Min. Lav. 29/2012 chiarisce che non è precluso al
collaboratore lo svolgimento delle medesime attività dei lavoratori
dipendenti, purchè le svolga con modalità organizzative radicalmente
diverse
38
Avv. Aldo Bottini
Presunzione relativa di subordinazione?
La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 indica a titolo esemplificativo,
sulla base di orentamenti giurisprudenziali già esistenti, una serie di attività che
difficilmente sono inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di
collaborazione a progetto, ancorchè astrattamente riconucibili a rapporti di natura
autonoma, per le quali opererebbe una sorta di “presunzione relativa di
subordinazione”
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
addetti alla distribuzione di bollete o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
addetti alle agenzie ippiche
addetti alle pulizie
autisti e autotrasportatori
baristi e camerieri
commessi e addetti alle vendite
custodi e portieri
segue...
39
Avv. Aldo Bottini
Presunzione relativa di subordinazione?
...ed ancora
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
estetiste e parrucchieri
facchini
istruttori di autoscuola
letturisti di contatori
magazzinieri
manutentori
muratori e qualifiche operaie dell’edilizia
piloti e assistenti di volo
prestatori di manodopera nel settore agricolo
addetti alle attività di segreteria e terminalisti
addetti alla somministrazione di cibi o bevande
prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound
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Avv. Aldo Bottini
Ogni attività umana può essere oggetto sia di lavoro autonomo
sia di lavoro subordinato ?
Cass. 19 maggio 2000, n. 6570
(contra, ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728)
Non corrisponde al vero che non siano ipotizzabili attività lavorative che siano tipicamente
subordinate (si pensi, ad es., all'attività lavorativa del maggiordomo). Invero, quando questa Corte
ha affermato che ogni attività umana può essere oggetto di rapporto di lavoro autonoma o
subordinato ha inteso semplicemente precisare che la natura dell'attività svolta del lavoratore deve
indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto
della prestazione lavorativa (ad es. di quella del maggiordomo intesa a esaudire le esigenze
personali della persona a cui egli è addetto), bensì in relazione agli elementi tipici della
subordinazione, costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale
(domestica, commerciale o industriale) del datore di lavoro e dalla soggezione conseguente del
lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (ad es. per il maggiordomo la
subordinazione è ravvisabile nel fatto che egli è inserito nell'organizzazione domestica del
palazzo signorile ove svolge la sua attività ed è assoggettato alle direttive e alle eventuali sanzioni
disciplinari della persona cui egli è addetto).
41
Avv. Aldo Bottini
Il contratto a progetto a seguito della riforma del 2012
Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito
e alla natura della prestazione e del contratto che la regola
Non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in
sulla base dei minimi salariali applicabili nel settore medesimo e alle
equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata a livelli decentrati
settore di
ogni caso
mansioni
a livello
In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore
alle retribuzioni minime previste dai CCNL di categoria applicati nel settore di
riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia
analogo a quelle del collaboratore a progetto
42
Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 precisa che
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di corrispettivo per i
collaboratori a progetto, deve ritenersi definitivamente abrogata la disciplina sul
compenso del lavoro a progetto introdotta dalla Finanziaria del 2007 che faceva
riferimento ai “compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga
professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi di riferimento”
In ogni caso, in attesa che la contrattazione collettiva si esprima al riguardo, il
personale ispettivo dovrà astenersi dall’adottare provvedimenti di diffida
accertativa in quanto tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi,
oggettivi e quindi inequivocabili
43
Avv. Aldo Bottini
Estinzione del contratto e preavviso
Art. 67, D.lgs. n. 276/2003
Prima della riforma del 2012
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al
momento della realizzazione del progetto o del programma o
della fase di esso che ne costituisce l’oggetto
!
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine
per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità,
incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale
44
Avv. Aldo Bottini
Art. 67, D.lgs. n. 276/2003
Estinzione del contratto e preavviso
Dopo la riforma del 2012
Il comma 2 dell’art. 67, D.lgs. n. 276/2003 è stato così modificato:
!
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della
scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso,
nel caso in cui tale possibilità sia prevista dal contratto individuale
di lavoro
45
Avv. Aldo Bottini
Altre disposizioni sul lavoro a progetto
obbligo di riservatezza e di non concorrenza (art. 64 d.lgs. n. 276/2003)
diritto del collaboratore ad essere riconosciuto autore delle proprie
invenzioni (art. 65 d.lgs. n. 276/2003)
sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio, senza
corrispettivo e senza proroga (art. 66 d.lgs. n. 276/2003)
proroga del rapporto in caso di gravidanza (art. 66 cit., co. 3)
applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (art. 66 cit., co. 4, e art. 3 d.lgs. n. 81/2008)
46
Avv. Aldo Bottini
!
Le c.d. «Partite I.V.A.» dopo la riforma del 2012
!
47
Avv. Aldo Bottini
La disciplina delle c.d. «Partite I.V.A.» dopo la riforma del 2012
Le prestazioni lavorative svolte da titolari di partite I.V.A., se ricorrono
almeno due dei seguenti presupposti:
Collaborazione con il medesimo committente di durata
complessivamente superiore a otto mesi annui (241 giorni) per
due anni consecutivi;
Corrispettivo superiore all’ 80% dei compensi complessivamente
percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi;
Postazione fissa di lavoro presso il committente
si considerano co.co.co. salvo prova contraria
48
Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012
1) Durata della collaborazione
Il periodo in questione deve individuarsi nell’ambito di ciascun
anno civile (1°gennaio - 31 dicembre)
Ai fini dell’accertamento gli ispettori terranno in considerazione i
periodi di attività desumibili da elementi documentali (lettere di
incarico, fatture ecc.) o anche testimoniali assunti in sede di
verifica ispettiva
La condizione potrà concretamente realizzarsi solo al termine del
2014 (a partire dai periodi 1°gennaio - 31 dicembre degli anni
2013 e 2014)
49
Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012
2) Corrispettivo derivante dalla collaborazione
Nel calcolo vanno considerati solo i corrispettivi derivanti da
prestazioni autonome (non potrà tenersi conto di eventuali somme
percepite in forza di presazioni di lavoro subordinato o lavoro
accessorio o redditi di altra natura)
Vanno considerati i corrispettivi comunque “fatturati”,
indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite
Rientrano nel computo i compensi dovuti da più soggetti comunque
“riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi”
50
Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012
3) Postazione di lavoro fissa
Non è necessario che la postazione sia di uso esclusivo del
collaboratore
La condizione si verifica anche se il collaboratore “possa usufruire
di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente,
indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque
attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività”
51
Avv. Aldo Bottini
«Presunzione di regolarità?» della prestazione lavorativa
La presunzione di co. co. co. non opera qualora la prestazione
lavorativa:
sia connotata da competenze teoriche di grado elevato o da
capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell’esercizio concreto di attività
sia svolta da un soggetto con un reddito annuo da lavoro autonomo
non inferiore (per l’anno 2012) ad Euro 18.000 circa
Secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012, ai fini
dell’esclusione dal campo applicativo della presunzione di co. co. co.,
i due requisiti devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore
52
Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012
1) Competenze teoriche di “grado elevato” o capacità tecnopratiche acquisite attraverso “rilevanti esperienze”
Devono essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore e possono essere
comprovate attraverso
‣ il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione (licei e istituti professionali)
‣ il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea)
‣ il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato
‣ il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un
rapporto di lavoro subordinatoe in applicazione del CCNL di riferiemnto
‣ lo
svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo
reddituale, da almeno 10 anni
53
Avv. Aldo Bottini
La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012
2) Reddito annuo da lavoro autonomo
Il reddito in questione è da intentendersi come “lordo” e
legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con
esclusione di ogni altro reddito derivante si a da prestazioni
di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio
Il minimale, per l’anno 2012 era pari ad Euro 18.662,50
54
Avv. Aldo Bottini
Attività professionali qualificate
È esclusa l’operatività della presunzione di co. co. co anche qualora
la prestazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per
le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi
professionali qualificati, che il Ministero ha provveduto, con
Decreto del 20 dicembre 2012, ad elencare a titolo esemplificativo:
‣Ordine Nazionale del Notariato
‣Ordine Nazionale Ingegneri
‣Ordine Nazionale Forense
‣Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
‣Federzione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
‣Ordine Nazionale dei Giornalisti
‣Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...
55
Avv. Aldo Bottini
La disciplina delle c.d. «Partite I.V.A.» dopo la riforma del 2012
In caso di conversione in co. co. co., gli oneri contributivi
derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata
dell’INPS sono a carico per 2/3 del datore di lavoro e per 1/3 del
collaboratore, il quale nel caso in cui la legge gli imponga
l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente
56
Avv. Aldo Bottini
L’entrata in vigore delle disposizioni sulle c.d. «partite I.V.A.»
La nuova disciplina si applica a tutti i rapporti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore della riforma
Per i rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della
riforma la nuova disciplina si applica decorsi dodici mesi
dall’entrata in vigore della riforma, al fine di consentire gli
opportuni adeguamenti
Resta ferma la possibilità da parte del lavoratore autonomo o del
personale ispettivo, di far valere “direttamente” un rapporto di
subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. ove sussistano gli
“ordinari” criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici
57
Avv. Aldo Bottini
!
Associazione in partecipazione
!
58
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione
Art. 2549 cod. civ.
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante
attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato
apporto
L’apporto dell’associato può consistere in una prestazione:
‣ di natura patrimoniale (come il conferimento di un bene o di un
capitale)
‣ di natura personale (come la realizzazione di un’opera o di un
servizio o lo svolgimento di un’attività lavorativa)
59
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione prima della riforma
Art. 86, 2° comma, Dlgs. 276/2003
«Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore
ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella
posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di
contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di
settore analogo...»
60
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione prima della riforma
La giurisprudenza individuava come elementi rilevanti ai fini
della distinzione tra associazione in partecipazione e lavoro
subordinato:
‣
Il rischio d’impresa a carico dell’associato (effettiva partecipazione agli utili)
‣
L’obbligo di rendiconto
‣
Il «nomen iuris» (la volontà delle parti espressa nel contratto)
61
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione prima della riforma
Il rischio d’impresa a carico dell’associato
Cass. sez. lav., 22 novembre 2006 n. 24781
«La partecipazione al rischio d’impresa da parte dell’associato caratterizza la causa
tipica dell’associazione in partecipazione»
Cass. sez. lav., 30 marzo 2009 n. 7586
«Il rapporto di associazione in partecipazione ha quale indefettibile elemento
essenziale, che ne connota la causa, il sinallagma tra la partecipazione al rischio
dell’impresa gestita dall’associante e conferimento dell’apporto lavorativo
dell’associato»
62
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione prima della riforma
Il rischio d’impresa a carico dell’associato
Cass. sez. lav., 28 maggio 2010 n. 13179
«L'associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di
distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il sinallagma tra
partecipazione al rischio d'impresa gestita dall'associante e conferimento dell'apporto
lavorativo dell'associato. Ne consegue che l'associato il cui apporto consista in una
prestazione lavorativa deve partecipare sia agli utili che alle perdite, non essendo
ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un'impresa senza
partecipazione alle perdite, tenuto conto dell'espresso richiamo, contenuto nell'art.
2554, secondo comma cod. civ., all'art. 2102 cod. civ., il quale prevede la
partecipazione del lavoratore agli utili "netti" dell'impresa»
63
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione prima della riforma
L’obbligo di rendiconto
Cass. sez. lav., 24 febbraio 2001 n. 26939
«la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige
un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle
modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due
contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del
rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di
impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di
subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e
istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare
della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione
dell'azienda»
64
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione prima della riforma
Il criterio del «nomen iuris»
Cass. sez. lav., 22 febbraio 2006 n. 24781
«l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare
pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa da parte
dell'associato e l'espletamento di analoga prestazione lavorativa da parte di un
lavoratore subordinato»
65
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione prima della riforma
Il criterio del «nomen iuris»
Cass. sez. lav., 18 aprile 2007 n. 9264
«Il riferimento al nomen iuris dato dalle parti al negozio, risulta di maggiore utilità rispetto alle altre - in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due (o
più) figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che
quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in
cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, si da
concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei
rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto
quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un
coerente comportamento delle parti stesse. La valutazione del documento negoziale,
tanto più rilevante quanto più labili appaiono i confini tra le figure contrattuali
astrattamente configurabili, non può, dunque, non assumere una incidenza decisoria
anche allorquando tra dette figure vi sia quella del rapporto di lavoro subordinato»
66
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione a seguito della riforma
Dalla data di entrata in vigore della riforma del 2012, ad eccezione dei contratti certificati, che restano
in vigore fino alla scadenza
Più di 3 associati (salvo coniugi,
parenti o affini) il cui apporto consista
anche in una prestazione di lavoro
(fatti salvi i contratti certificati prima
dell’entrata in vigore della legge)
Presunzione assoluta
di subordinazione per gli associati il cui
apporto consiste anche in
una prestazione di lavoro
67
Avv. Aldo Bottini
Associazione in partecipazione a seguito della riforma
Dalla data di entrata in vigore della riforma del 2012, ad eccezione dei contratti certificati, che restano
in vigore fino alla scadenza
Manca un’effettiva partecipazione agli
utili
Manca la consegna del rendiconto
L’apporto è fornito da un soggetto che
non abbia:
‣ competenze teoriche elevate ‣ capacità tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze
Presunzione relativa
di subordinazione
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Avv. Aldo Bottini
!
Q & A
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Il lavoro autonomo coordinato - Ordine degli Avvocati di Milano