Avv. Aldo Bottini Il lavoro autonomo coordinato. Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto Avv. Aldo Bottini ! Giovedì, 24 aprile 2014 1 Avv. Aldo Bottini ! Le conseguenze sul lavoro autonomo dopo la «Riforma Fornero» ! 2 Avv. Aldo Bottini Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 Cod. Civ.) «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente» Lavoro subordinato (art. 2094 Cod. Civ.) «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore» 3 Avv. Aldo Bottini Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Da sempre, la Cassazione afferma che: «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo» (Cass. Sez. Lav. 8 febbraio 2010 n. 2728) 4 Avv. Aldo Bottini La professioni intellettuali «protette» Una species del tipo lavoro autonomo è la prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt. 2230 ss. cod. civ., correntemente individuata sulla base degli indici caratterizzanti le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali «è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi» ai sensi dell’art. 2229 cod. civ. A tali professioni definite «protette» si accede con abilitazione o autorizzazione o altri requisiti legali, accertati da ordini, collegi o associazioni professionali 5 Avv. Aldo Bottini La distinzione tra «lavoro autonomo» e lavoro subordinato I tratti salienti del lavoro autonomo, interpretando a contrario i criteri giurisprudenziali che definiscono la tipologia «lavoro subordinato» sono essenzialmente: Assenza di eterodirezione Assenza di potere di controllo e disciplinare Non inserimento del lavoratore nell’impresa ! In via residuale ‣ Assenza di continuità giuridica o materiale della prestazione ‣ Assenza di vincoli di orario ‣ Retribuzione non a tempo ‣ Assunzione di rischio imprenditoriale in capo al lavoratore ‣ Obbligazione di risultato e non di mezzi ‣ Non esclusività della dipendenza da un solo committente ‣ Organizzazione dell’attività in capo al lavoratore ‣ Aleatorietà della retribuzione 6 Avv. Aldo Bottini La distinzione tra «lavoro autonomo» e lavoro subordinato La distinzione tra “lavoro subordinato” e “lavoro autonomo” costituisce un tratto ricorrente in tutti i sistemi giuridici europei ! Il diritto del lavoro, che ha per oggetto il lavoro subordinato, è ispirato ad istanze di tutela del lavoratore, considerato - giuridicamente e socialmente - la parte debole del contratto ! Il lavoro autonomo, invece, è trattato come un contratto disciplinato secondo le regole generali dettate dal diritto civile e, in molti casi, dal diritto commerciale ! I rapporti di lavoro che si pongono a metà strada tra l’area della subordinazione e quella del lavoro autonomo costituiscono la cosiddetta “zona grigia” ! (European Commission, study on Economically dependant work / parasubordinate (quasi-subordinate) work, by Prof. Adalberto Perulli, October 2002) 7 Avv. Aldo Bottini La distinzione tra «lavoro autonomo» e lavoro subordinato Il 18% dei lavoratori autonomi è classificato come “povero”, contro il 6% del lavoratori dipendenti 8 Avv. Aldo Bottini Il lavoro autonomo coordinato LE PRINCIPALI TAPPE EVOLUTIVE: ! 1973. Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (L. 11-8-1973 n. 533); ! 1995. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: la gestione separata INPS (L. 08-08-1995, n. 335); ! 2003. La “Legge Biagi”: la disciplina del lavoro a progetto (Artt. 61 e ss. D.Lgs. 10-09-2003, n. 276) e della certificazione dei contratti (Artt. 75 e ss. D.Lgs. 10-09-2003, n. 276); ! 2004/2008. progressiva estensione di alcune tutele minime in materia di salute e sicurezza, malattia e infortunio, gravidanza; ! 2010. Il “Collegato Lavoro” (Artt. 30, 32 e 50 L. 04-11-2010, n. 183). ! 2012. La Riforma “Fornero” (L. 28 giugno 2012, n.92) 9 Avv. Aldo Bottini Il lavoro autonomo coordinato Art. 409 n. 3 Cod. Proc. Civ. Si osservano le disposizioni sulle controversie in materia di lavoro anche nelle controversie relative a: «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato» 10 Avv. Aldo Bottini Il confine tra lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative Il fondamentale discrimine tra prestazioni “autonome” vere e proprie e prestazioni “coordinate e continuative” è costituito dalla presenza in queste ultime dei tre seguenti requisiti: la continuità, di una prestazione che non sia occasionale ma che perduri nel tempo e comporti un impegno costante del collaboratore a favore del committente la “prevalente personalità” della prestazione, intesa come prevalenza del lavoro personale del collaboratore il coordinamento, inteso come connessione o collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente 11 Avv. Aldo Bottini Il confine tra lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative IL COORDINAMENTO ! Collegamento funzionale tra le prestazioni dedotte in contratto e l’organizzazione del committente ! Perché sia configurabile un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. è necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo con il preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira. ! (Cass. 1 ottobre 2008, n. 24361) 12 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto Art. 61 D. Lgs. 276/2003 (cd. Legge Biagi) «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3 Cod. Proc. Civ., devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa » 13 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto ! Art. 69, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto ! 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. 14 Avv. Aldo Bottini I titolari di Partita I.V.A. I lavoratori autonomi svolgono la propria attività in regime I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972, ove all’art. 1 è previsto che sono operazioni imponibili quelle consistenti «nell'esercizio di arti e professioni» Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972: «Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche» La norma, infine, esclude dal regime I.V.A. le «prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» 15 Avv. Aldo Bottini La relazione ministeriale al Disegno di Legge che ha portato alla riforma del 2012 «La riforma interviene su forme contrattuali che si sono non di rado prestate, per le loro caratteristiche, ad un uso distorto in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro subordinato» «In particolare, la ratio è quella di valorizzare le caratteristiche professionali delle predette attività, accentuandone il carattere di autonomia e incidendo su quei profili che hanno facilitato un uso distorto di tali istituti» 16 Avv. Aldo Bottini Obiettivi della riforma del 2012 Il primo comma dell’art. 1 della L. 92/2012 Lo scopo dichiarato della legge è quello di: «realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico in grado di contribuire alla creazione di occupazione... ‣ ...ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune del rapporto di lavoro; ‣ ...contrastando l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; ‣ ...contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti» 17 Avv. Aldo Bottini Obiettivi della riforma del 2012 Incentivare il lavoro subordinato limitando l’utilizzo del lavoro autonomo alle sole ipotesi in cui il rapporto abbia genuine caratteristiche di autonomia attraverso diversi strumenti: ‣ l’aumento delle aliquote contributive ‣ una più stringente definizione del progetto ‣ un articolato sistema di presunzioni (e di relative eccezioni) ‣ la previsione (per il contratto a progetto) di un corrispettivo proporzionato e non inferiore a quello dei lavoratori subordinati “analoghi” 18 Avv. Aldo Bottini Aumento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi L’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti presso la Gestione separata INPS, attualmente per l’anno 2013 pari al 27%, aumenterà progressivamente (28% nel 2014; 30% nel 2015; 31% nel 2016; 32% nel 2017) fino a raggiungere il 33% a decorrere dall’anno 2018 19 Avv. Aldo Bottini ! Lavoro a progetto ! 20 Avv. Aldo Bottini Definizione di progetto prima della riforma del 2012 Rilevanza del risultato Il progetto non può limitarsi ad indicare le modalità esecutive della prestazione o a descrivere il contenuto tipico delle mansioni affidate, ma deve delineare con precisione il risultato richiesto al collaboratore, inteso come esito dell’attività prestata. In tal senso, «la costruzione del contratto a progetto come obbligazione di risultato è quella più fondatamente legata al dato normativo ed alla ratio legis, pur dovendosi dare atto dell’esistenza nella disciplina legislativa di previsioni incoerenti ed equivoche (cfr. art. 66) e delle incertezze legate all’omessa definizione delle nozioni di progetto, programma di lavoro o fase di esso; il risultato non può essere quello cui tende l’organizzazione del committente quale interesse finale dell’impresa (…) ma è quello dotato di una sua compiutezza ed autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione» Trib. di Modena, ord. 21 febbraio 2006, in LG, 2006, p. 477 21 Avv. Aldo Bottini Definizione di progetto prima della riforma del 2012 Estraneità del progetto dall’attività ordinaria PROGETTO: I contratto: «la ricerca iconografica sia tramite collegamenti Internet e sia su siti di agenzie fotografiche nostre fornitrici della realizzazione dei servizi speciali per il nuovo periodo progetto Oscar per le pubblicazioni previste per l’anno 2004 e inizio 2005»; ! II contratto: «l’archivio fotografico per il nostro settimanale Film TV per le pubblicazioni previste per l’anno 2005 e inizio 2006». DECISIONE: Sembrano piuttosto genericamente descritte le mansioni attribuite alla lavoratrice senza alcun accenno all’obiettivo che avrebbe dovuto raggiungere. Non solo, in concreto le attività demandatele sono ordinarie attività a cui sono preposti gli impiegati della società. (...) Pertanto, il rapporto instaurato tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla stipulazione del primo contratto. Tribunale di Milano, dott.ssa Peragallo, Ord. 23 gennaio 2007 22 Avv. Aldo Bottini Definizione di progetto prima della riforma del 2012 La specificità del progetto PROGETTO: Esecuzione lavori di assistenza al cantiere, consistenti nell’esecuzione di lavori di muratura, di assistenza all’impianto elettrico, di assistenza tecnica al cantiere. DECISIONE: Sono illegittimi i contratti di lavoro a progetto stipulati tra una Cooperativa e i soci lavoratori, qualora il progetto consista nell’attività coincidente con l’oggetto sociale della Cooperativa, sicchè i progetti consistono nella mera descrizione dell’attività che la Cooperativa svolge senza alcun riferimento al risultato da raggiungere attraverso il progetto, né alla realizzazione di un preciso piano di lavoro. In tal caso, mancando il progetto, il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Trib. Monza, dott.ssa Pizzi, 23 gennaio 2009, in LG, 2009, 4, p. 417 23 Avv. Aldo Bottini Definizione di progetto prima della riforma del 2012 La specificità del progetto PROGETTO: individuazione presso la clientela, mediante attività di telemarketing o di teleselling, delle seguenti informazioni: connessioni tra bisogni e domanda rispetto ai valori di acquisto della clientela; divisione della clientela per comportamenti simili; valutazione dell’efficacia dei veicoli di comunicazione e loro frequenza. L’attività di analisi e monitoraggio del collaboratore deve consentire al committente di acquisire/aumentare la fedeltà del cliente con conseguente incremento della profittabilità nel tempo. In particolare al collaboratore viene affidato il compito di individuare le motivazioni che orientano le scelte della clientela (...). DECISIONE: Manca nella fattispecie in esame quello che può definirsi “progetto”, ossia un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, posto che i contenuti del contratto si pongono più come regole comportamentali di carattere generale che come elementi caratterizzanti il contenuto del progetto stesso. Inoltre, non vi è alcun accenno all’obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento. Trib. Milano, dott. Atanasio, 3 dicembre 2009, in NGL, 2010, p. 434 24 Avv. Aldo Bottini Definizione di progetto prima della riforma del 2012 Lo svolgimento non occasionale di attività estranea al progetto Con riferimento ai contratti di lavoro a progetto di cui all’art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, lo svolgimento non occasionale o non meramente eventuale di attività estranea al progetto indicato nel contratto realizza l’ipotesi prevista dall’art. 69, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 276/2003 con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve essere considerato subordinato a far data dalla costituzione del rapporto. Trib. Milano, dott.ssa Porcelli, 15 ottobre 2009, in NGL, 2009, p. 580 25 Avv. Aldo Bottini Definizione di progetto prima della riforma del 2012 La gestione autonoma del lavoratore e la verifica dei risultati Ammesso che il progetto potesse consistere nell’impegno a stipulare un certo numero minimo di contratti nel mese, l’attività di un collaboratore autonomo, come tale pur sempre individuato dall’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, non potrà essere verificata che alla scadenza fissata per il raggiungimento del numero minimo di contratti previsto dal progetto, con possibilità di rinnovarlo, se a quel momento la prestazione non sarà considerata soddisfacente; non deve invece avere alcun rilievo, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, quanto tempo quotidianamente si è impiegato per ottenere la stipulazione dei contratti, purché l’obiettivo sia stato raggiunto nei termini generali di cui al progetto. Trib. di Torino, dott.ssa Malanetto, 15 aprile 2005 26 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012 Art. 69 D. Lgs. 276/2003: Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto «I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto» Presunzione di subordinazione Le presunzioni legali sono quelle il cui valore probatorio è riconosciuto una volta per tutte dalla legge, senza che il giudice le possa valutare liberamente. Le presunzioni legali si suddividono a seconda del grado di vincolo in: Presunzioni legali assolute (o iuris et de iure) contro cui non è ammessa la prova contraria Presunzioni legali relative (o iuris tantum) contro cui è possibile fornire una prova contraria 27 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012 Relativa Assoluta ! dubbi di legittimità costituzionale (artt. 3, 24 e 41 Cost.) principio dell’indisponibilità del tipo ! Corte Costituzionale n. 121/93 e 115/94: «Non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato» tenore letterale (perentorio) della disposizione: la “conversione” del contratto in lavoro subordinato si configura come vera e propria conseguenza sanzionatoria a carico del datore di lavoro 28 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012 Presunzione assoluta 10 contratti a progetto stipulati tra il 6/03/2006 e il 31/12/2008 PROGETTO: «Pipe stress analisys» ossia progettazione, acquisto materiali e supervisione al montaggio ed all’avviamento di impianti industriali finalizzati alla realizzazione di impianti chimici. DECISIONE: «La semplice successione dei singoli contratti ha già una sua concludenza, in rapporto ad un bisogno stabile della società e all’inserimento del “collaboratore” nell’organico aziendale e nell’organizzazione produttiva». La formula legislativa contenuta nell’articolo 69 del d.lgs. 276/2003 introduce una presunzione assoluta, non segnalandosi nella disposizione alcuna locuzione (del tipo “salvo che”) idonea a giustificare un diverso inquadramento. L’interpretazione dell’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 rende, inoltre, evidente che il progetto (o il programma) deve essere del collaboratore, non dell’azienda e, pertanto, laddove il progetto declini esclusivamente una prestazione di lavoro, non può ritenersi osservata la prescrizione normativa. Trib. Milano, dott. Mariani, 12 gennaio 2010, in OGL, 2010, p. 598 29 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012 Presunzione assoluta PROGETTO: ha ad oggetto «il trasporto e la consegna dei prodotti editoriali, nonché il ritiro dei resi dai punti vendita e lo scarico del prodotto stesso. In particolare, il collaboratore si impegna ad eseguire il servizio di trasporto e consegna del prodotto editoriale e di ritiro degli eventuali resi nell’area geografica G.» DECISIONE: la piena coincidenza tra il progetto e l’oggetto sociale della committente integra la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (...). Il contratto contiene infatti una descrizione del tipo di attività e dei tempi di esecuzione della medesima assolutamente incompatibile con il carattere autonomo della prestazione. Trib. Bergamo, dott. Bertoncini, 20 maggio 2010, n. 416 in OGL, 2010, p. 43 30 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012 Presunzione relativa Il raccordo tra gli articoli 62 e 69 del D.Lgs. n. 276/2003 va inteso nel senso che, stante il requisito della forma scritta previsto soltanto ad probationem del contratto a progetto, in suo difetto o in presenza di sue carenze si dà una mera presunzione “iuris tantum” della natura subordinata del rapporto di lavoro, vincibile qualora risulti provata l’autonomia del rapporto e non la mera natura coordinata e continuativa o subordinata della prestazione. Tribunale di Bologna, 16 marzo 2010, dott. Coco, in LG, 2010, 6, p. 628 31 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto: presunzioni prima della riforma del 2012 Presunzione relativa L’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, siano considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto. Tale norma non implica una trasformazione automatica del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, nel caso di assenza o non specificità del progetto. A tal fine è infatti necessaria la prova degli indici di subordinazione da parte del lavoratore. In ogni caso, è sempre ammessa, in capo al datore di lavoro, la prova contraria circa la natura autonoma e non subordinata del rapporto. Tribunale di Roma, 11 febbraio 2009, dott. Micciché, in LG, 2009, 6, p. 632 32 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto a seguito della riforma del 2012 Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma il progetto: 1) non può consistere semplicemente nell’oggetto sociale del committente 2) deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale indicato nel contratto 3) non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi Sparisce ogni riferimento al “programma” o “fase di esso” Il committente può recedere prima del tempo solo per giusta causa o oggettiva inidoneità professionale del collaboratore 33 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 1) Non coincidenza con l’oggetto sociale del committente Il progetto, pur potendo rientrare “nel ciclo produttivo dell’impresa” e insistere in attività che rappresentano il “core business aziendale”, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi (ad esempio: nell’ambito di una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche; nell’ambito di una attività di rilevazione di dati per finalità statistiche, raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca) Il progetto non è genuino qualora consista in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (ad esempio: “creazione di software per la clientela”) 34 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 2) Collegamento ad un determinato risultato finale Oggi è esplicitamente richiesta la “descrizione del progetto” (prima si richiedeva la mera “indicazione del progetto”), “con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire” Il risultato finale che si attende dalla attività prestata dal collaboratore costituisce oggi parte integrante del progetto ed è allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità Per risultato finale si intende una modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio: sviluppo di uno specifico software e non l’attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l’ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco) 35 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 3) Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi “compiti meramente esecutivi” sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore per “compiti meramente ripetitivi” si intendono quelle attività elementari tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente (ad esempio il cameriere, il barista ecc.) È quindi possibile riconoscere una genuina collaborazione a progetto solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati 36 Avv. Aldo Bottini PRESUNZIONI / SANZIONI Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma Se manca l’individuazione di uno specifico progetto (o quando lo stesso sia carente dei requisiti indicati - collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi) Presunzione assoluta di lavoro subordinato a tempo indeterminato 37 Avv. Aldo Bottini PRESUNZIONI / SANZIONI Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma Se l’attività è analoga a quella dei dipendenti del committente (salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai CCNL) Presunzione relativa di lavoro subordinato a tempo indeterminato Tuttavia la circolare Min. Lav. 29/2012 chiarisce che non è precluso al collaboratore lo svolgimento delle medesime attività dei lavoratori dipendenti, purchè le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse 38 Avv. Aldo Bottini Presunzione relativa di subordinazione? La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 indica a titolo esemplificativo, sulla base di orentamenti giurisprudenziali già esistenti, una serie di attività che difficilmente sono inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione a progetto, ancorchè astrattamente riconucibili a rapporti di natura autonoma, per le quali opererebbe una sorta di “presunzione relativa di subordinazione” ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ addetti alla distribuzione di bollete o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici addetti alle agenzie ippiche addetti alle pulizie autisti e autotrasportatori baristi e camerieri commessi e addetti alle vendite custodi e portieri segue... 39 Avv. Aldo Bottini Presunzione relativa di subordinazione? ...ed ancora ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ estetiste e parrucchieri facchini istruttori di autoscuola letturisti di contatori magazzinieri manutentori muratori e qualifiche operaie dell’edilizia piloti e assistenti di volo prestatori di manodopera nel settore agricolo addetti alle attività di segreteria e terminalisti addetti alla somministrazione di cibi o bevande prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound 40 Avv. Aldo Bottini Ogni attività umana può essere oggetto sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato ? Cass. 19 maggio 2000, n. 6570 (contra, ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728) Non corrisponde al vero che non siano ipotizzabili attività lavorative che siano tipicamente subordinate (si pensi, ad es., all'attività lavorativa del maggiordomo). Invero, quando questa Corte ha affermato che ogni attività umana può essere oggetto di rapporto di lavoro autonoma o subordinato ha inteso semplicemente precisare che la natura dell'attività svolta del lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa (ad es. di quella del maggiordomo intesa a esaudire le esigenze personali della persona a cui egli è addetto), bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione, costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (domestica, commerciale o industriale) del datore di lavoro e dalla soggezione conseguente del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (ad es. per il maggiordomo la subordinazione è ravvisabile nel fatto che egli è inserito nell'organizzazione domestica del palazzo signorile ove svolge la sua attività ed è assoggettato alle direttive e alle eventuali sanzioni disciplinari della persona cui egli è addetto). 41 Avv. Aldo Bottini Il contratto a progetto a seguito della riforma del 2012 Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e alla natura della prestazione e del contratto che la regola Non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in sulla base dei minimi salariali applicabili nel settore medesimo e alle equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi interconfederale o di categoria ovvero in via delegata a livelli decentrati settore di ogni caso mansioni a livello In mancanza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai CCNL di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quelle del collaboratore a progetto 42 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 precisa che Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di corrispettivo per i collaboratori a progetto, deve ritenersi definitivamente abrogata la disciplina sul compenso del lavoro a progetto introdotta dalla Finanziaria del 2007 che faceva riferimento ai “compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi di riferimento” In ogni caso, in attesa che la contrattazione collettiva si esprima al riguardo, il personale ispettivo dovrà astenersi dall’adottare provvedimenti di diffida accertativa in quanto tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi, oggettivi e quindi inequivocabili 43 Avv. Aldo Bottini Estinzione del contratto e preavviso Art. 67, D.lgs. n. 276/2003 Prima della riforma del 2012 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto ! 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale 44 Avv. Aldo Bottini Art. 67, D.lgs. n. 276/2003 Estinzione del contratto e preavviso Dopo la riforma del 2012 Il comma 2 dell’art. 67, D.lgs. n. 276/2003 è stato così modificato: ! 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale possibilità sia prevista dal contratto individuale di lavoro 45 Avv. Aldo Bottini Altre disposizioni sul lavoro a progetto obbligo di riservatezza e di non concorrenza (art. 64 d.lgs. n. 276/2003) diritto del collaboratore ad essere riconosciuto autore delle proprie invenzioni (art. 65 d.lgs. n. 276/2003) sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio, senza corrispettivo e senza proroga (art. 66 d.lgs. n. 276/2003) proroga del rapporto in caso di gravidanza (art. 66 cit., co. 3) applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 66 cit., co. 4, e art. 3 d.lgs. n. 81/2008) 46 Avv. Aldo Bottini ! Le c.d. «Partite I.V.A.» dopo la riforma del 2012 ! 47 Avv. Aldo Bottini La disciplina delle c.d. «Partite I.V.A.» dopo la riforma del 2012 Le prestazioni lavorative svolte da titolari di partite I.V.A., se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti: Collaborazione con il medesimo committente di durata complessivamente superiore a otto mesi annui (241 giorni) per due anni consecutivi; Corrispettivo superiore all’ 80% dei compensi complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi; Postazione fissa di lavoro presso il committente si considerano co.co.co. salvo prova contraria 48 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012 1) Durata della collaborazione Il periodo in questione deve individuarsi nell’ambito di ciascun anno civile (1°gennaio - 31 dicembre) Ai fini dell’accertamento gli ispettori terranno in considerazione i periodi di attività desumibili da elementi documentali (lettere di incarico, fatture ecc.) o anche testimoniali assunti in sede di verifica ispettiva La condizione potrà concretamente realizzarsi solo al termine del 2014 (a partire dai periodi 1°gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014) 49 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012 2) Corrispettivo derivante dalla collaborazione Nel calcolo vanno considerati solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (non potrà tenersi conto di eventuali somme percepite in forza di presazioni di lavoro subordinato o lavoro accessorio o redditi di altra natura) Vanno considerati i corrispettivi comunque “fatturati”, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite Rientrano nel computo i compensi dovuti da più soggetti comunque “riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi” 50 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012 3) Postazione di lavoro fissa Non è necessario che la postazione sia di uso esclusivo del collaboratore La condizione si verifica anche se il collaboratore “possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività” 51 Avv. Aldo Bottini «Presunzione di regolarità?» della prestazione lavorativa La presunzione di co. co. co. non opera qualora la prestazione lavorativa: sia connotata da competenze teoriche di grado elevato o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività sia svolta da un soggetto con un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore (per l’anno 2012) ad Euro 18.000 circa Secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012, ai fini dell’esclusione dal campo applicativo della presunzione di co. co. co., i due requisiti devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore 52 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012 1) Competenze teoriche di “grado elevato” o capacità tecnopratiche acquisite attraverso “rilevanti esperienze” Devono essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore e possono essere comprovate attraverso ‣ il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (licei e istituti professionali) ‣ il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea) ‣ il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato ‣ il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinatoe in applicazione del CCNL di riferiemnto ‣ lo svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni 53 Avv. Aldo Bottini La circolare del Ministero del Lavoro n. 32/2012 2) Reddito annuo da lavoro autonomo Il reddito in questione è da intentendersi come “lordo” e legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante si a da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio Il minimale, per l’anno 2012 era pari ad Euro 18.662,50 54 Avv. Aldo Bottini Attività professionali qualificate È esclusa l’operatività della presunzione di co. co. co anche qualora la prestazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, che il Ministero ha provveduto, con Decreto del 20 dicembre 2012, ad elencare a titolo esemplificativo: ‣Ordine Nazionale del Notariato ‣Ordine Nazionale Ingegneri ‣Ordine Nazionale Forense ‣Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ‣Federzione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ‣Ordine Nazionale dei Giornalisti ‣Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili... 55 Avv. Aldo Bottini La disciplina delle c.d. «Partite I.V.A.» dopo la riforma del 2012 In caso di conversione in co. co. co., gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS sono a carico per 2/3 del datore di lavoro e per 1/3 del collaboratore, il quale nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente 56 Avv. Aldo Bottini L’entrata in vigore delle disposizioni sulle c.d. «partite I.V.A.» La nuova disciplina si applica a tutti i rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma Per i rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della riforma la nuova disciplina si applica decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della riforma, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti Resta ferma la possibilità da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, di far valere “direttamente” un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. ove sussistano gli “ordinari” criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici 57 Avv. Aldo Bottini ! Associazione in partecipazione ! 58 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione Art. 2549 cod. civ. Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto L’apporto dell’associato può consistere in una prestazione: ‣ di natura patrimoniale (come il conferimento di un bene o di un capitale) ‣ di natura personale (come la realizzazione di un’opera o di un servizio o lo svolgimento di un’attività lavorativa) 59 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione prima della riforma Art. 86, 2° comma, Dlgs. 276/2003 «Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo...» 60 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione prima della riforma La giurisprudenza individuava come elementi rilevanti ai fini della distinzione tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato: ‣ Il rischio d’impresa a carico dell’associato (effettiva partecipazione agli utili) ‣ L’obbligo di rendiconto ‣ Il «nomen iuris» (la volontà delle parti espressa nel contratto) 61 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione prima della riforma Il rischio d’impresa a carico dell’associato Cass. sez. lav., 22 novembre 2006 n. 24781 «La partecipazione al rischio d’impresa da parte dell’associato caratterizza la causa tipica dell’associazione in partecipazione» Cass. sez. lav., 30 marzo 2009 n. 7586 «Il rapporto di associazione in partecipazione ha quale indefettibile elemento essenziale, che ne connota la causa, il sinallagma tra la partecipazione al rischio dell’impresa gestita dall’associante e conferimento dell’apporto lavorativo dell’associato» 62 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione prima della riforma Il rischio d’impresa a carico dell’associato Cass. sez. lav., 28 maggio 2010 n. 13179 «L'associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il sinallagma tra partecipazione al rischio d'impresa gestita dall'associante e conferimento dell'apporto lavorativo dell'associato. Ne consegue che l'associato il cui apporto consista in una prestazione lavorativa deve partecipare sia agli utili che alle perdite, non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, tenuto conto dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 2554, secondo comma cod. civ., all'art. 2102 cod. civ., il quale prevede la partecipazione del lavoratore agli utili "netti" dell'impresa» 63 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione prima della riforma L’obbligo di rendiconto Cass. sez. lav., 24 febbraio 2001 n. 26939 «la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda» 64 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione prima della riforma Il criterio del «nomen iuris» Cass. sez. lav., 22 febbraio 2006 n. 24781 «l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa da parte dell'associato e l'espletamento di analoga prestazione lavorativa da parte di un lavoratore subordinato» 65 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione prima della riforma Il criterio del «nomen iuris» Cass. sez. lav., 18 aprile 2007 n. 9264 «Il riferimento al nomen iuris dato dalle parti al negozio, risulta di maggiore utilità rispetto alle altre - in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due (o più) figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, si da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse. La valutazione del documento negoziale, tanto più rilevante quanto più labili appaiono i confini tra le figure contrattuali astrattamente configurabili, non può, dunque, non assumere una incidenza decisoria anche allorquando tra dette figure vi sia quella del rapporto di lavoro subordinato» 66 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione a seguito della riforma Dalla data di entrata in vigore della riforma del 2012, ad eccezione dei contratti certificati, che restano in vigore fino alla scadenza Più di 3 associati (salvo coniugi, parenti o affini) il cui apporto consista anche in una prestazione di lavoro (fatti salvi i contratti certificati prima dell’entrata in vigore della legge) Presunzione assoluta di subordinazione per gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro 67 Avv. Aldo Bottini Associazione in partecipazione a seguito della riforma Dalla data di entrata in vigore della riforma del 2012, ad eccezione dei contratti certificati, che restano in vigore fino alla scadenza Manca un’effettiva partecipazione agli utili Manca la consegna del rendiconto L’apporto è fornito da un soggetto che non abbia: ‣ competenze teoriche elevate ‣ capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze Presunzione relativa di subordinazione 68 Avv. Aldo Bottini ! Q & A 69