CHUV (centre hospitalier universitaire vaudois), Lausanne / Suisse Santé et migration et autres vulnérabilités 21 mai 2015 "L’ AFFETTIVITÀ IN CARCERE" L'ESPERIENZA SVIZZERA IN PARTICOLARE QUELLA DEL CANTONE TICINO Gentili Signore, Signori, sono stato invitato a presentare l'esperienza del Cantone Ticino sull'affettività e le relazioni familiari nella vita delle persone detenute. Un tema che ha sempre suscitato imbarazzo, perplessità nel parlarne, tenuto quasi nascosto, rimosso sin dalle origini dei penitenziari. E come è vero che la stessa terminologia del luogo rimanda al concetto di penitenza, con tutta la valenza significativa e profonda che ciò ha comportato, allora parlare di affettività in carcere, un'affettività che ingloba anche quella sessuale, può apparire fuori luogo. Nella penitenza del carcere, con il richiamo delle sue celle a quelle conventuali, si voleva mortificare anche la "carne" e di conseguenza si opprimeva quanto rinviava al piacere. Anzi, allora era proibito già parlarne fuori dal carcere, immaginiamoci poterne discutere all'interno o, dall'esterno, proporlo per l'interno delle strutture penitenziarie. Il discorso sull'affettività, che alla fin fine lo si riduce a quello del "sesso in carcere", è sicuramente un inizio di discorso audace e per tanti versi coraggioso, talmente tale che lo si è voluto rivelare con le dovute cautele, aggirandone persino la terminologia diretta, pur di salvare una certa parvenza di discrezione e contegno. Se da un lato il monaco sceglie liberamente la reclusione e la cella e abbandona il mondo, dall’altro, diversa è la situazione della persona che viene costretta ad essere reclusa, perché ha commesso un crimine e che nella reclusione, non solo perde la libertà, ma la si obbliga a redimersi, anche bloccando tutto ciò che richiama l’affettività, compresa la sua sessualità. Se l’ascetismo è accettabile per l’uomo libero che vive il tempo e lo spazio superandoli, diversamente per il detenuto. Mi chiedo come è possibile una sana affettività in carcere, luogo chiuso e di segregazione per eccellenza, dove viene preclusa la libertà, dove il tempo e le scelte vengono scandite dalle autorità preposte all'esecuzione delle condanne. Dove lo stesso affetto viene bandito, isolato, e ai limiti del possibile, voluto in tempi determinati, secondo la scansione del tempo dei regolamenti carcerari, dove lo stesso "affetto" è imposto, in certi casi sorvegliato, deciso da altri o cercato verso altri lidi proibiti. Poiché diciamolo pure: l'essere 1 umano ha bisogno d'affetto, non importa di che tipo, importante che sia affetto. Nella repressione degli affetti si verificano le deviazioni affettuose, comprese quelle sessuali. A questo proposito mi si permetta una citazione di Friedrich Nietzsche: "È noto che la fantasia sessuale viene moderata, anzi quasi repressa, dalla regolarità dei rapporti sessuali, e che al contrario diventa sfrenata e dissoluta per la continenza e il disordine dei rapporti." (Umano, troppo umano, I, n. 141). Se così, allora la soluzione va cercata in una politica esecuzione penale che privilegi immediatamente, sin dall'inizio dell'esecuzione della condanna, l'uscita dal carcere, l'incontro coi propri cari e non il distacco, la separazione, causa di infiniti problemi esistenziali, di relazione e interpersonali. Come vedremo in seguito, In Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, si è realizzato un sistema esecuzione penale diversificato che favorisce l'affettività all'esterno del carcere, ma che l'agevola, in senso intramurario, anche per quei casi che per motivi legati alle condizioni del tipo di criminalità non possono essere favoriti quelli extramurari. Però quando affrontiamo lo studio dell’affettività in carcere, non possiamo prescindere, e in questo sarò breve, dalla storia delle istituzioni penitenziarie che lo hanno generato e che appartengono alla nostra cultura e civiltà, sorte a seguito all’avvento dello Stato moderno occidentale. Quindi, se in parte potrà sembrare tedioso quanto sto per dire, dall’altro non possiamo farne a meno se vogliamo comprendere il fenomeno, espressione del passato che comunque, ancora oggi, vuoi direttamente, vuoi indirettamente, domina il presente, se in maniera meno marcata nella società laica e libera, diversamente nelle istituzioni chiuse e totali come possono essere quelle penitenziarie. Nietzsche affermava che la delinquenza richiede tanta energia e ricordava tutte le istituzioni delegate alla soluzione del problema criminalità, dal giudice, al poliziotto agli educatori (Umano troppo umano, II, 186). Oggi aggiungeremmo soluzione del problema affettività in carcere. Ma il filosofo andava oltre e con le sue solite provocazioni, pur di risolvere il problema criminalità, ci sfidava, proponendoci di "eliminare dal mondo il concetto del peccato e di spedirgli subito appresso il concetto della pena (Aurora, 202)". Già lui, allora, individuava un certo legame tra il concetto di peccato e pena. O lo stesso Dostoewskij nei "Ricordi della casa dei morti", scritti dopo la sua prigionia ad Omsk, in Siberia, là dove afferma "ognuno converrà che vi sono alcuni delitti che sempre, ovunque e con qualsiasi legge, dacché esiste il mondo, sono stati considerati delitti e tali saranno considerati finché l'uomo sarà uomo. Soltanto in carcere ho udito il racconto degli atti più orrendi, più contro natura, degli assassini più atroci, fatti con un sorriso fanciullesco, allegro, non trattenuto". Oppure, a proposito del tema di questa relazione sull’affettività, 2 affermava: “Il carcere sviluppa nel delinquente la sete dei piaceri proibiti e una terribile leggerezza”. Ma nonostante questo, lo scrittore russo invitava a trattare i delinquenti in maniera umana. "Sì, un trattamento umano può riumanizzare anche colui nel quale si è da molto tempo ottenebrata l'immagine di Dio”. Il Cantone Ticino e la Confederazione hanno sempre preso parte alla storia d'Europa, alla sua cultura e formazione spirituale. La stessa storia delle istituzioni carcerarie e penitenziarie ha da sempre preoccupato tutti coloro che si sono succeduti alla gestione della cosa pubblica. In questa storia, dopotutto, rientrano anche le istituzioni presenti nel Cantone Ticino, all'ideologia che ha dato vita in tutta Europa a questa nuova forma di sanzionare i reati, mediante la privazione della libertà da scontare in un penitenziario, libertà come bene unico e inviolabile per poter realizzare se stesso nella sua totalità di uomo e persona umana. La prigione è assurta all'unica forma punitiva per eccellenza. Possiamo suddividere il percorso della nascita delle istituzioni penitenziarie in tre tendenze ideologiche che ne hanno determinato e la nascita e il continuo persistere nel mondo moderno. Queste tre tendenze possiamo brevemente riassumerle in: a) spiegazione socioeconomica della nascita del carcere (lettura marxista: RuscheKirchheimer, con tutti i filoni che ne sono seguiti); b) carcere/penitenziario come analisi dell’esercizio del potere dello stato; c) in ultimo una corrente di pensiero che individua nel penitenziario profondi influssi religiosi. I penitenziari nel corso della storia, in particolare a partire dalla metà dell'800, subiscono influssi sia economici sia sociali, con una accentuata presenza del fenomeno religioso. Il trinomio cultura, lavoro, preghiera li ritroviamo alle origine del penitenziario e sono vivi tutt'oggi, anche se in altre forme, più laicizzate e razionalizzate da un personale sempre più specializzato. Ricordo brevemente il Rasphuis di Amsterdam (1595), nato in epoca mercantilistica, il carcere di San Michele a Roma (1704) voluto da Papa Clemente XI, quello di Gand in Belgio del 1773. O a tutti quelli nati a seguito l'influsso di Cesare Beccaria o del filantropo John Howard, il quale ricavò la sua concezione di penitenziario dall'ascetismo protestante olandese e dalla tradizione monastica cattolica, ma fu anche influenzato dalla filantropia olandese. Penso all'influsso di Jeremy Bentham e al suo carcere panopticon, riscoperto da quel Michel Foucault che predilige l'analisi del carcere come esercizio del potere dello Stato. Ai sistemi filadelfiano e auburniano voluti dalla comunità religiosa dei Quaccheri alla fine del '700 inizi '800 per ovviare alla pena capitale, contraria allo spirito cristiano. Pensiamo a Tocqueville (Du Systéme penitentiaire aux Etats-Units et de son application en France, 1833) che su proposta del governo francese 3 si reca negli Stati Uniti d'America per studiarvi il sistema penitenziario per ritornare in Francia e presentare le sue proposte che avvieranno quel dibattito che porterà il governo francese ad optare per il sistema auburniano. Lo stesso faranno altri stati europei al momento in cui dovettero decidere quale sistema punitivo adottare che rispecchiasse le società liberali nascenti a seguito alla Rivoluzione Francese del 1789. Penso alla nascita in Inghilterra del penitenziario di Pentonville (1842), in Svizzera, Lenzburg (1864), al primo penitenziario di Lugano (1874), ormai non più esistente, in Italia, per fare dei nomi, quelli di Regina Coeli a Roma, San Vittore a Milano. Tutti a sistema panottico. Infine al sistema Crofton della metà dell'800 definito comunemente sistema progressivo che ridava speranza al condannato che voleva redimersi e che è il sistema ancora oggi in auge nei paesi europei, compresa la Svizzera, anche se non più così rigido, poiché definito troppo meccanicistico. Giustamente lo studioso Domenico Schiappoli scriveva: "Il sistema della prigionia, escogitato dal diritto canonico, passò nelle varie legislazioni penali ed è la base del nostro sistema penitenziario, con la differenza che, mentre il diritto canonico voleva che il reo espiasse la sua colpa con la mortificazione della carne e con la preghiera, il diritto attuale mira alla rigenerazione del condannato mediante il lavoro." (Diritto penale canonico, in Enciclopedia del diritto penale italiano, 1905, vol. I, pag. 625). Le categorie del lavoro e della disciplina come idealismo da perseguire e realizzare nella nuova società emergente e in parallelo sperimentarli all'interno degli istituti di pena che si vogliono edificare nei paesi europei. Questo idealismo, fuso con un certo filantropismo umanitario e religioso, risultò essere il sistema punitivo dei tempi moderni. Un sistema penitenziario risultato oggi di una secolarizzazione e istituzionalizzazione moderne che ha perso gran parte del suo idealismo iniziale, ma che rispecchia il sistema punitivo delle società democratiche. In Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, si è realizzato, nel tempo, un sistema penale diversificato che favorisce l'uscita dal carcere quanto prima. Questa modalità rimane anche per il nuovo codice penale entrato in vigore il 1° gennaio 2007, anzi vengono agevolati maggiormente i permessi esterni, si privilegiano nei limiti più estensivi possibile l'esecuzione delle pene in carceri aperti, come si esprime l'art. 76 e segg. del Codice penale svizzero (in seguito Cps). Si è rinunciato ad una separazione assoluta, riguardo il collocamento in un carcere aperto o chiuso. Si è tenuto conto soltanto della pericolosità del detenuto e del rischio che commetta nuovi reati. "Di regola le pene detentive sono scontate in un penitenziario aperto. Il detenuto può essere collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla 4 fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati." (art. 76, c. 1 e 2 Cps). Il carcere solo come “ultima ratio”. Nella Confederazione, l'esecuzione delle sentenze che vengono emanate dai tribunali penali cantonali, è di competenza dei Cantoni (art. 123, comma 3 della Costituzione federale e artt. 372, c. 1, 377 e segg. del Cps); lo stesso per l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia. I Cantoni usufruiscono di un ampio margine di manovra in tema di esecuzione penale. Indirettamente la Confederazione può influire sull'esecuzione delle pene, affinché queste avvengono a norma di legge e secondo i parametri del Consiglio d'Europa, al momento in cui viene sollecitata a sovvenzionare la costruzione degli stabilimenti di pena (art. 123, c. 3 Cost. fed.), o quando è chiamata ad approvare progetti pilota in campo esecuzione penale e misure di sicurezza. Questo sistema esecuzione penale di tipo cantonale ha comportato che i Cantoni, di propria iniziativa, per norma costituzionale (art. 48 Cost. fed.), tra la fine degli anni '50 e gli inizi degli anni '60, varassero delle norme comuni nel settore dell'esecuzione delle sanzioni, firmando degli accordi intercantonali. I Cantoni, attraverso questi accordi, si sono dati una politica comune in campo esecuzione penale e di armonizzazione del diritto penitenziario, ovviando, anche sul piano della concretezza, alla costruzione di parecchi istituti, sia per l'esecuzione di pene privative della libertà, sia di strutture indirizzate a diverse categorie di condannati che si trovano a scontare forme diverse di sanzioni. Questi accordi si riducono a tre: Concordato svizzera centrale e nord-ovest, al quale aderiscono 11 Cantoni; Concordato svizzera orientale, 8 Cantoni; Concordato latino, 7 Cantoni e si propongono di armonizzare l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, come anche di utilizzare in comune alcuni istituti, ripartendone i costi. Per esempio le autorità competenti all'esecuzione di questi accordi, per il Ticino e i Cantoni di lingua francese: Conferenza latina, Commissione concordataria, Commissione dell’assistenza riabilitativa, prendono decisioni riguardo l'ammontare della retribuzione per i detenuti che lavorano negli istituti penali, congedi e forme particolari di esecuzione delle pene, formazione e istruzione dei detenuti, ecc.. In caso di trasferimento di un detenuto da un Cantone ad un altro, il Cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative all'esecuzione della pena o della misura, salvo che le deleghi al Cantone che accoglie il detenuto nella continuazione dell'esecuzione della sua pena o misura (art. 17, c. 1 Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti). Materia di competenza cantonale, come si è detto, delegata ai direttori degli istituti di pena, con ampi poteri decisionali, ai fini di realizzare certi principi richiesti dall'esecuzione delle sanzioni. 5 Quindi in Svizzera ritroviamo un sistema esecuzione penale strutturato su vari livelli e competenze, con ampia autonomia per i direttori dei penitenziari. Mentre la Confederazione definisce il quadro generale e gli accordi intercantonali quella di politica comune tra i Cantoni, i direttori delle carceri hanno la facoltà di realizzare principi di politica reale nel rispetto delle normative generali sì, ma adattandoli alla realtà locale e alle esigenze cantonali. Sin dagli anni '70 del secolo scorso i direttori dei penitenziari hanno la facoltà di gestire e facilitare gli incontri coi familiari dei detenuti. Nel Cantone Ticino, già dal 1987, si è offerta ai condannati che scontano una pena negli istituti del Cantone la possibilità di facilitare incontri affettivi più intimi coi familiari. Possibilità in vigore, da quanto mi risulta, con modalità diverse, anche in altri penitenziari della Confederazione. Penso a Bostadel (Cantone di Zugo), Pöschwies (Zurigo) o all' Etablissements de la Plaine de l' Orbe (Canton Vaud). La legislazione del Cantone Ticino, e anche concordataria, afferma che il condannato ad una pena privativa della libertà potrà usufruire di un primo congedo, della durata di 24 ore, dopo aver scontato un terzo della pena. In Ticino questo primo congedo è autorizzato dal giudice dei provvedimenti coercitivi che funge anche da giudice dell’applicazione della pena, quelli successivi dalla direzione carceraria. La durata del congedo aumenta nel tempo sino ad un massimo di 54 ore. Quando ottenere un congedo ordinario appare difficoltoso, per motivi legati alla pericolosità del detenuto, allora la possibilità di ottenere un "colloquio gastronomico" o un "congedo interno" o colloqui "Pollicino" tra il condannato e i propri bambini vengono facilitati e incoraggiati. Nei particolari: 1) Il "colloquio gastronomico" consiste nella possibilità di poter consumare un pasto in compagnia di familiari ed amici, tra le 12.00 e le 14.00. Lo può chiedere il condannato che ha scontato 10 mesi in carcere. Tra un colloquio e l’altro devono intercorrere due mesi. 2) Il "congedo interno" dà la possibilità al detenuto di trascorrere sei ore coi propri familiari, conoscenti ed amici, dalle 10.00 alle 16.00 e di consumare il pranzo in comune in una casetta “La Silva”, situata al di fuori del perimetro di alta sicurezza, ma all'interno di una recinzione securizzata (vedi “Immagine 1”, a fine documento, pag. 10). Lo può richiedere il condannato che è privato della libertà da 18 mesi. Possono parteciparvi tre persone adulte, oltre ai figli o soltanto la persona cara con la quale si vuole rimanere in intimità. Tra un congedo e l'altro devono intercorrere due mesi. Si può scegliere tra il "colloquio gastronomico" e il "congedo interno". Importante che tra una possibilità e l'altra intercorrano due mesi. Menù a scelta tra cinque possibilità: con carne, senza carne di 6 maiale, vegetariano, celiaco e per diabetico; costo per pranzo fr. 6.- per persona visitatore; il detenuto non paga. 3) Il colloquio "Pollicino" si propone di mantenere i rapporti tra la persona privata momentaneamente della libertà e i propri figli. Questi colloqui avvengono, in particolare, la domenica, durante il normale svolgimento delle visite dei famigliari ed amici, tra le 09.30 e le 11.30 e si tengono in una saletta adibita per accogliere i bambini. Il Servizio "Pollicino" nato negli anni '90 fa capo ad un'associazione privata per la prevenzione e autonomia della prima infanzia. Gli incontri tra genitori in esecuzione pena e i propri bambini vengono preparati, organizzati e gestiti da due psicologi responsabili del servizio. Questo affinché il detenuto continui a mantenere quei contatti tanto importanti coi propri cari che si erano distanziati a seguito la commissione del reato. Questi contatti coi propri familiari sono codificati all’art. 84 del Codice penale svizzero che dichiara: "Al detenuto dev’essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.” Alla possibilità di usufruire di questi incontri si affiancano naturalmente anche quelli di ottenere delle visite da parte dei familiari ed amici, contatti epistolari, colloqui telefonici, in videoconferenza e via rete elettronica, nonché la partecipazione dei familiari dei detenuti alle manifestazioni organizzate in penitenziario (1° maggio, Festa in famiglia, Natale, ecc.). Inoltre l'ordinamento penitenziario garantisce tutti quei servizi che hanno il compito di salvaguardare la salute, la socialità e la spiritualità delle persone condannate. Penso alla medicina penitenziaria (medicina generale, servizio psicologico e psichiatrico), al servizio sociale e di assistenza riabilitativa a quello religioso in generale (cattolico, riformato, musulmano, ortodosso), al servizio formazione e istruzione detenuti. Per riassumere, da questi pochi dati si può dedurre come in Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, grazie ad una politica federale che privilegia l'autonomia e quindi anche il decentramento nel settore dell'esecuzione delle condanne e grazie anche al fatto che in Ticino si opera in una realtà di piccoli numeri, si sia potuta trovare una soluzione meno rigida ai problemi generali che presentano i detenuti durante l'esecuzione delle loro condanne, problemi anche legati all'affettività in carcere. Si privilegiano i contatti diretti coi propri cari. E questo a partire quasi subito dopo l'inizio dell'esecuzione delle sentenze, sino alla possibilità di curare, quanto più possibile, la relazione con il mondo extramurario. Nonostante quanto si affermi sul carcere in generale, e mi riferisco in particolare agli studi sui sistemi penitenziari cui accennavo prima, che facevano risalire le sue origini alla fabbrica e alla nascita della società industriale o all'esercizio del potere dello stato, non bisogna dimenticare che il penitenziario nasce anche come istituzione con profondi influssi 7 religiosi, come abbiamo avuto modo di dire e come è sempre stato nella storia delle civiltà dei popoli. Influssi che hanno determinato, indirizzato anche la concezione che è venuta conformandosi nel tempo sull'affettività. Il problema è storico, ci rimanda indietro nel tempo, alle origini dei penitenziari e a ciò che ci si proponeva di raggiungere mediante la reclusione. Un tema che andrebbe risolto anche a ritroso, con una presa di posizione verso una cultura che con la segregazione si proponeva anche quella del corpo con tutta la sua valenza sessuale. Se si pensa all'importanza che la religione e la cultura dominanti in materia hanno da sempre dato al sesso, allora una rivisitazione e una presa di posizione più spassionata e razionale credo siano necessarie e storicamente di fondamentale importanza se si vuole, una volta per tutte, trovare una possibile soluzione che causa forze maggiori ci risospinge, ogniqualvolta ci si trova ad affrontare il problema, a quelle origini che lo hanno visto nascere. È chiaro il problema è arduo poiché la soluzione richiede un cambiamento di rotta, una nuova concezione di pensare e di vivere, una nuova "cultura carceraria", una nuova “etica penitenziaria”. Ripercorrere e rivedere tutta la nostra tradizione e concezione culturale religiosa in materia, ereditata in duemila anni di storia dell'Occidente che ha accompagnato e influito sul concetto di sesso, del piacere in generale, il piacere visto, vissuto ed analizzato come peccato, male necessario solo per la procreazione e per la salvaguardia della specie. E qui mi viene d'aiuto Tomasi di Lampedusa, il quale ne "Il Gattopardo" ricorda i rapporti con la moglie Stella: "Sono un peccatore, lo so, doppiamente peccatore, dinanzi alla legge divina e dinanzi all'affetto umano di Stella…Pecco, è vero, ma pecco per non peccare più, per strapparmi questa spina carnale, per non essere trascinato in guai maggiori…come fo ad accontentarmi di una donna che, a letto, si fa il segno della croce prima di ogni abbraccio e che, dopo, nei momenti di maggiore emozione non sa dire che: Gesummaria!. Quando ci siamo sposati tutto ciò mi esaltava; ma adesso…sette figli ho avuto con lei, sette; e non ho mai visto il suo ombelico. È giusto questo?". Lampedusa definisce “peccato” i rapporti sessuali extraconiugali o che si consumano per il solo piacere e non intesi per la procreazione. Anche se la secolarizzazione abbia inciso, in maniera capillare, su tutti gli aspetti del vivere civile, compreso quello religioso, mostra notevoli difficoltà ad incidere nella vita carceraria intima dei detenuti. Giustamente, affermerebbero alcuni, poiché in caso contrario, autorizzando i rapporti sessuali all'interno del carcere si verrebbe a svilire quel valore fondamentale che è il concetto dell'amore, il quale combinato con l'erotica e la sessualità raggiunge qualcosa di assoluto e di sublime, mentre se, come si dà ad intendere, nel caso della sessualità in carcere, rimane solo sessualità o erotismo si 8 trasforma in un semplice rapporto meccanico, anche se naturale che abbassa l'uomo e lo svilisce nella sua persona umana. Visione cristiana della vita sessuale di coppia, coppia che si realizza nell'amore infinito. Con difficoltà la società riesce ad accettare che all'interno delle strutture carcerarie avvengono incontri intimi sessuali. L'immaginario collettivo e una sensibilità a questo genere di problematiche influenzano e continuano ad influenzare il diritto e l'etica sessuale dei detenuti. In ogni caso occorre affermare che il carcere non può creare quell'intimità, spontaneità del momento dell'incontro e dell'intimo, poiché in caso contrario l'intimità si limiterebbe al solo atto meccanico che nulla ha a che vedere con "l'affettività". L'affettività rimanda all'amore che è qualcosa che nasce, si coltiva nel tempo e comunica spiritualmente. Gli incontri intramurari devono essere pensati unicamente come "ultima ratio" e per mantenere, coi limiti che ciò comporta, quegli affetti che se non continuati durante la carcerazione causerebbero gravi conseguenze psicofisiche, comportamentali e della personalità. Per concludere, ancora una volta, ci viene incontro l’artista, nel caso specifico, il pittore, il quale con la sua sensibilità ci aiuta a comprendere più profondamente il dramma della mancanza di affettività dovuta alla privazione della libertà. Van Gogh che con il suo dipinto “La ronda dei carcerati” (vedi “Immagine 2”, a fine documento, pag. 11) trasmette il dolore dei carcerati rinchiusi, curvi su sé stessi, tristi che come degli automi, privi di qualsiasi speranza, poiché hanno perso la virtù, la purezza e la gioia di vivere, fanno la loro ronda circolare, sempre la stessa, sorvegliati dalle guardie che esprimono l’istituzione, come le mura che sovrastano gli stessi carcerati. Dalle finestre delle celle che si affacciano sul cortile della ronda, non vi si riesce a vedere nulla, nemmeno l’azzurro del cielo, ma solo le mura della prigione; la vita, da quel luogo, si è ritirata. Ma l’artista con la sua immaginazione inserisce in alto due farfalle bianche, segno di purezza e di virtù che possono volare in alto, superare le mura della prigione e librarsi libere, riacquistare quella libertà perduta, senza la quale l’essere umano non può definirsi tale, poiché è la libertà che ci fa dire una vita degna di essere vissuta nella sua globalità. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Serafino Privitera Lugano, 21 maggio 2015 _______________________________________________________________________________________________ Repubblica e Cantone Ticino http://www.ti.ch Dipartimento delle istituzioni / Divisione della giustizia Strutture carcerarie cantonali Serafino Privitera, responsabile della formazione tel: +41 91 8150242 / 8150046 Casella Postale 6277; CH-6901 Lugano [email protected] 9 Immagine 1 Strutture carcerarie cantone Ticino, con annessa casetta “La Silva”, in zona agricola, solitaria, il alto, verso il bosco. 10 Immagine 2 Van Gogh, Vincent, “La ronda dei carcerati (1890), Olio su tela – cm 80 x 64, Museo Puskin, Mosca; dipinto ispirato da un’incisione di Gustav Doré. Un’analogia tra manicomio e carcere. In alto due farfalle bianche, simbolo di virtù e innocenza che volano in alto, verso la libertà. 11