CHUV (centre hospitalier universitaire vaudois), Lausanne / Suisse
Santé et migration et autres vulnérabilités
21 mai 2015
"L’ AFFETTIVITÀ IN CARCERE"
L'ESPERIENZA SVIZZERA IN PARTICOLARE QUELLA DEL CANTONE TICINO
Gentili Signore, Signori,
sono stato invitato a presentare l'esperienza del Cantone Ticino sull'affettività e le relazioni
familiari nella vita delle persone detenute. Un tema che ha sempre suscitato imbarazzo,
perplessità nel parlarne, tenuto quasi nascosto, rimosso sin dalle origini dei penitenziari. E
come è vero che la stessa terminologia del luogo rimanda al concetto di penitenza, con
tutta la valenza significativa e profonda che ciò ha comportato, allora parlare di affettività in
carcere, un'affettività che ingloba anche quella sessuale, può apparire fuori luogo. Nella
penitenza del carcere, con il richiamo delle sue celle a quelle conventuali, si voleva
mortificare anche la "carne" e di conseguenza si opprimeva quanto rinviava al piacere.
Anzi, allora era proibito già parlarne fuori dal carcere, immaginiamoci poterne discutere
all'interno o, dall'esterno, proporlo per l'interno delle strutture penitenziarie. Il discorso
sull'affettività, che alla fin fine lo si riduce a quello del "sesso in carcere", è sicuramente un
inizio di discorso audace e per tanti versi coraggioso, talmente tale che lo si è voluto
rivelare con le dovute cautele, aggirandone persino la terminologia diretta, pur di salvare
una certa parvenza di discrezione e contegno.
Se da un lato il monaco sceglie liberamente la reclusione e la cella e abbandona il mondo,
dall’altro, diversa è la situazione della persona che viene costretta ad essere reclusa,
perché ha commesso un crimine e che nella reclusione, non solo perde la libertà, ma la si
obbliga a redimersi, anche bloccando tutto ciò che richiama l’affettività, compresa la sua
sessualità. Se l’ascetismo è accettabile per l’uomo libero che vive il tempo e lo spazio
superandoli, diversamente per il detenuto.
Mi chiedo come è possibile una sana affettività in carcere, luogo chiuso e di segregazione
per eccellenza, dove viene preclusa la libertà, dove il tempo e le scelte vengono scandite
dalle autorità preposte all'esecuzione delle condanne. Dove lo stesso affetto viene
bandito, isolato, e ai limiti del possibile, voluto in tempi determinati, secondo la scansione
del tempo dei regolamenti carcerari, dove lo stesso "affetto" è imposto, in certi casi
sorvegliato, deciso da altri o cercato verso altri lidi proibiti. Poiché diciamolo pure: l'essere
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umano ha bisogno d'affetto, non importa di che tipo, importante che sia affetto. Nella
repressione degli affetti si verificano le deviazioni affettuose, comprese quelle sessuali. A
questo proposito mi si permetta una citazione di Friedrich Nietzsche: "È noto che la
fantasia sessuale viene moderata, anzi quasi repressa, dalla regolarità dei rapporti
sessuali, e che al contrario diventa sfrenata e dissoluta per la continenza e il disordine dei
rapporti." (Umano, troppo umano, I, n. 141).
Se così, allora la soluzione va cercata in una politica esecuzione penale che privilegi
immediatamente, sin dall'inizio dell'esecuzione della condanna, l'uscita dal carcere,
l'incontro coi propri cari e non il distacco, la separazione, causa di infiniti problemi
esistenziali, di relazione e interpersonali.
Come vedremo in seguito, In Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, si è realizzato un
sistema esecuzione penale diversificato che favorisce l'affettività all'esterno del carcere,
ma che l'agevola, in senso intramurario, anche per quei casi che per motivi legati alle
condizioni del tipo di criminalità non possono essere favoriti quelli extramurari.
Però quando affrontiamo lo studio dell’affettività in carcere, non possiamo prescindere, e
in questo sarò breve, dalla storia delle istituzioni penitenziarie che lo hanno generato e che
appartengono alla nostra cultura e civiltà, sorte a seguito all’avvento dello Stato moderno
occidentale. Quindi, se in parte potrà sembrare tedioso quanto sto per dire, dall’altro non
possiamo farne a meno se vogliamo comprendere il fenomeno, espressione del passato
che comunque, ancora oggi, vuoi direttamente, vuoi indirettamente, domina il presente, se
in maniera meno marcata nella società laica e libera, diversamente nelle istituzioni chiuse
e totali come possono essere quelle penitenziarie.
Nietzsche affermava che la delinquenza richiede tanta energia e ricordava tutte le
istituzioni delegate alla soluzione del problema criminalità, dal giudice, al poliziotto agli
educatori (Umano troppo umano, II, 186). Oggi aggiungeremmo soluzione del problema
affettività in carcere. Ma il filosofo andava oltre e con le sue solite provocazioni, pur di
risolvere il problema criminalità, ci sfidava, proponendoci di "eliminare dal mondo il
concetto del peccato e di spedirgli subito appresso il concetto della pena (Aurora, 202)".
Già lui, allora, individuava un certo legame tra il concetto di peccato e pena. O lo stesso
Dostoewskij nei "Ricordi della casa dei morti", scritti dopo la sua prigionia ad Omsk, in
Siberia, là dove afferma "ognuno converrà che vi sono alcuni delitti che sempre, ovunque
e con qualsiasi legge, dacché esiste il mondo, sono stati considerati delitti e tali saranno
considerati finché l'uomo sarà uomo. Soltanto in carcere ho udito il racconto degli atti più
orrendi, più contro natura, degli assassini più atroci, fatti con un sorriso fanciullesco,
allegro, non trattenuto". Oppure, a proposito del tema di questa relazione sull’affettività,
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affermava: “Il carcere sviluppa nel delinquente la sete dei piaceri proibiti e una terribile
leggerezza”. Ma nonostante questo, lo scrittore russo invitava a trattare i delinquenti in
maniera umana. "Sì, un trattamento umano può riumanizzare anche colui nel quale si è da
molto tempo ottenebrata l'immagine di Dio”.
Il Cantone Ticino e la Confederazione hanno sempre preso parte alla storia d'Europa, alla
sua cultura e formazione spirituale. La stessa storia delle istituzioni carcerarie e
penitenziarie ha da sempre preoccupato tutti coloro che si sono succeduti alla gestione
della cosa pubblica. In questa storia, dopotutto, rientrano anche le istituzioni presenti nel
Cantone Ticino, all'ideologia che ha dato vita in tutta Europa a questa nuova forma di
sanzionare i reati, mediante la privazione della libertà da scontare in un penitenziario,
libertà come bene unico e inviolabile per poter realizzare se stesso nella sua totalità di
uomo e persona umana. La prigione è assurta all'unica forma punitiva per eccellenza.
Possiamo suddividere il percorso della nascita delle istituzioni penitenziarie in tre tendenze
ideologiche che ne hanno determinato e la nascita e il continuo persistere nel mondo
moderno. Queste tre tendenze possiamo brevemente riassumerle in:
a) spiegazione socioeconomica della nascita del carcere (lettura marxista: RuscheKirchheimer, con tutti i filoni che ne sono seguiti);
b) carcere/penitenziario come analisi dell’esercizio del potere dello stato;
c) in ultimo una corrente di pensiero che individua nel penitenziario profondi influssi
religiosi.
I penitenziari nel corso della storia, in particolare a partire dalla metà dell'800, subiscono
influssi sia economici sia sociali, con una accentuata presenza del fenomeno religioso. Il
trinomio cultura, lavoro, preghiera li ritroviamo alle origine del penitenziario e sono vivi
tutt'oggi, anche se in altre forme, più laicizzate e razionalizzate da un personale sempre
più specializzato. Ricordo brevemente il Rasphuis di Amsterdam (1595), nato in epoca
mercantilistica, il carcere di San Michele a Roma (1704) voluto da Papa Clemente XI,
quello di Gand in Belgio del 1773. O a tutti quelli nati a seguito l'influsso di Cesare
Beccaria o del filantropo John Howard, il quale ricavò la sua concezione di penitenziario
dall'ascetismo protestante olandese e dalla tradizione monastica cattolica, ma fu anche
influenzato dalla filantropia olandese. Penso all'influsso di Jeremy Bentham e al suo
carcere panopticon, riscoperto da quel Michel Foucault che predilige l'analisi del carcere
come esercizio del potere dello Stato. Ai sistemi filadelfiano e auburniano voluti dalla
comunità religiosa dei Quaccheri alla fine del '700 inizi '800 per ovviare alla pena capitale,
contraria allo spirito cristiano. Pensiamo a Tocqueville (Du Systéme penitentiaire aux
Etats-Units et de son application en France, 1833) che su proposta del governo francese
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si reca negli Stati Uniti d'America per studiarvi il sistema penitenziario per ritornare in
Francia e presentare le sue proposte che avvieranno quel dibattito che porterà il governo
francese ad optare per il sistema auburniano. Lo stesso faranno altri stati europei al
momento in cui dovettero decidere quale sistema punitivo adottare che rispecchiasse le
società liberali nascenti a seguito alla Rivoluzione Francese del 1789. Penso alla nascita
in Inghilterra del penitenziario di Pentonville (1842), in Svizzera, Lenzburg (1864), al primo
penitenziario di Lugano (1874), ormai non più esistente, in Italia, per fare dei nomi, quelli di
Regina Coeli a Roma, San Vittore a Milano. Tutti a sistema panottico. Infine al sistema
Crofton della metà dell'800 definito comunemente sistema progressivo che ridava
speranza al condannato che voleva redimersi e che è il sistema ancora oggi in auge nei
paesi europei, compresa la Svizzera, anche se non più così rigido, poiché definito troppo
meccanicistico.
Giustamente lo studioso Domenico Schiappoli scriveva: "Il sistema della prigionia,
escogitato dal diritto canonico, passò nelle varie legislazioni penali ed è la base del nostro
sistema penitenziario, con la differenza che, mentre il diritto canonico voleva che il reo
espiasse la sua colpa con la mortificazione della carne e con la preghiera, il diritto attuale
mira alla rigenerazione del condannato mediante il lavoro." (Diritto penale canonico, in
Enciclopedia del diritto penale italiano, 1905, vol. I, pag. 625). Le categorie del lavoro e
della disciplina come idealismo da perseguire e realizzare nella nuova società emergente
e in parallelo sperimentarli all'interno degli istituti di pena che si vogliono edificare nei
paesi europei. Questo idealismo, fuso con un certo filantropismo umanitario e religioso,
risultò essere il sistema punitivo dei tempi moderni. Un sistema penitenziario risultato oggi
di una secolarizzazione e istituzionalizzazione moderne che ha perso gran parte del suo
idealismo iniziale, ma che rispecchia il sistema punitivo delle società democratiche.
In Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, si è realizzato, nel tempo, un sistema penale
diversificato che favorisce l'uscita dal carcere quanto prima. Questa modalità rimane
anche per il nuovo codice penale entrato in vigore il 1° gennaio 2007, anzi vengono
agevolati maggiormente i permessi esterni, si privilegiano nei limiti più estensivi possibile
l'esecuzione delle pene in carceri aperti, come si esprime l'art. 76 e segg. del Codice
penale svizzero (in seguito Cps). Si è rinunciato ad una separazione assoluta, riguardo il
collocamento in un carcere aperto o chiuso. Si è tenuto conto soltanto della pericolosità
del detenuto e del rischio che commetta nuovi reati. "Di regola le pene detentive sono
scontate in un penitenziario aperto. Il detenuto può essere collocato in un penitenziario
chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla
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fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati." (art. 76, c. 1 e 2 Cps). Il carcere solo
come “ultima ratio”.
Nella Confederazione, l'esecuzione delle sentenze che vengono emanate dai tribunali
penali cantonali, è di competenza dei Cantoni (art. 123, comma 3 della Costituzione
federale e artt. 372, c. 1, 377 e segg. del Cps); lo stesso per l'organizzazione dei tribunali
e l'amministrazione della giustizia. I Cantoni usufruiscono di un ampio margine di manovra
in
tema
di
esecuzione
penale.
Indirettamente
la
Confederazione
può
influire
sull'esecuzione delle pene, affinché queste avvengono a norma di legge e secondo i
parametri del Consiglio d'Europa, al momento in cui viene sollecitata a sovvenzionare la
costruzione degli stabilimenti di pena (art. 123, c. 3 Cost. fed.), o quando è chiamata ad
approvare progetti pilota in campo esecuzione penale e misure di sicurezza. Questo
sistema esecuzione penale di tipo cantonale ha comportato che i Cantoni, di propria
iniziativa, per norma costituzionale (art. 48 Cost. fed.), tra la fine degli anni '50 e gli inizi
degli anni '60, varassero delle norme comuni nel settore dell'esecuzione delle sanzioni,
firmando degli accordi intercantonali. I Cantoni, attraverso questi accordi, si sono dati una
politica comune in campo esecuzione penale e di armonizzazione del diritto penitenziario,
ovviando, anche sul piano della concretezza, alla costruzione di parecchi istituti, sia per
l'esecuzione di pene privative della libertà, sia di strutture indirizzate a diverse categorie di
condannati che si trovano a scontare forme diverse di sanzioni. Questi accordi si riducono
a tre: Concordato svizzera centrale e nord-ovest, al quale aderiscono 11 Cantoni;
Concordato svizzera orientale, 8 Cantoni; Concordato latino, 7 Cantoni e si propongono di
armonizzare l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, come anche di utilizzare
in comune alcuni istituti, ripartendone i costi. Per esempio le autorità competenti
all'esecuzione di questi accordi, per il Ticino e i Cantoni di lingua francese: Conferenza
latina, Commissione concordataria, Commissione dell’assistenza riabilitativa, prendono
decisioni riguardo l'ammontare della retribuzione per i detenuti che lavorano negli istituti
penali, congedi e forme particolari di esecuzione delle pene, formazione e istruzione dei
detenuti, ecc.. In caso di trasferimento di un detenuto da un Cantone ad un altro, il
Cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative
all'esecuzione della pena o della misura, salvo che le deleghi al Cantone che accoglie il
detenuto nella continuazione dell'esecuzione della sua pena o misura (art. 17, c. 1
Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti).
Materia di competenza cantonale, come si è detto, delegata ai direttori degli istituti di
pena, con ampi poteri decisionali, ai fini di realizzare certi principi richiesti dall'esecuzione
delle sanzioni.
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Quindi in Svizzera ritroviamo un sistema esecuzione penale strutturato su vari livelli e
competenze, con ampia autonomia per i direttori dei penitenziari. Mentre la
Confederazione definisce il quadro generale e gli accordi intercantonali quella di politica
comune tra i Cantoni, i direttori delle carceri hanno la facoltà di realizzare principi di
politica reale nel rispetto delle normative generali sì, ma adattandoli alla realtà locale e alle
esigenze cantonali.
Sin dagli anni '70 del secolo scorso i direttori dei penitenziari hanno la facoltà di gestire e
facilitare gli incontri coi familiari dei detenuti. Nel Cantone Ticino, già dal 1987, si è offerta
ai condannati che scontano una pena negli istituti del Cantone la possibilità di facilitare
incontri affettivi più intimi coi familiari. Possibilità in vigore, da quanto mi risulta, con
modalità diverse, anche in altri penitenziari della Confederazione. Penso a Bostadel
(Cantone di Zugo), Pöschwies (Zurigo) o all' Etablissements de la Plaine de l' Orbe
(Canton Vaud).
La legislazione del Cantone Ticino, e anche concordataria, afferma che il condannato ad
una pena privativa della libertà potrà usufruire di un primo congedo, della durata di 24 ore,
dopo aver scontato un terzo della pena. In Ticino questo primo congedo è autorizzato dal
giudice dei provvedimenti coercitivi che funge anche da giudice dell’applicazione della
pena, quelli successivi dalla direzione carceraria. La durata del congedo aumenta nel
tempo sino ad un massimo di 54 ore. Quando ottenere un congedo ordinario appare
difficoltoso, per motivi legati alla pericolosità del detenuto, allora la possibilità di ottenere
un "colloquio gastronomico" o un "congedo interno" o colloqui "Pollicino" tra il
condannato e i propri bambini vengono facilitati e incoraggiati. Nei particolari:
1) Il "colloquio gastronomico" consiste nella possibilità di poter consumare un pasto in
compagnia di familiari ed amici, tra le 12.00 e le 14.00. Lo può chiedere il condannato che
ha scontato 10 mesi in carcere. Tra un colloquio e l’altro devono intercorrere due mesi.
2) Il "congedo interno" dà la possibilità al detenuto di trascorrere sei ore coi propri
familiari, conoscenti ed amici, dalle 10.00 alle 16.00 e di consumare il pranzo in comune in
una casetta “La Silva”, situata al di fuori del perimetro di alta sicurezza, ma all'interno di
una recinzione securizzata (vedi “Immagine 1”, a fine documento, pag. 10). Lo può
richiedere il condannato che è privato della libertà da 18 mesi. Possono parteciparvi tre
persone adulte, oltre ai figli o soltanto la persona cara con la quale si vuole rimanere in
intimità. Tra un congedo e l'altro devono intercorrere due mesi. Si può scegliere tra il
"colloquio gastronomico" e il "congedo interno". Importante che tra una possibilità e l'altra
intercorrano due mesi. Menù a scelta tra cinque possibilità: con carne, senza carne di
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maiale, vegetariano, celiaco e per diabetico; costo per pranzo fr. 6.- per persona visitatore;
il detenuto non paga.
3) Il colloquio "Pollicino" si propone di mantenere i rapporti tra la persona privata
momentaneamente della libertà e i propri figli. Questi colloqui avvengono, in particolare, la
domenica, durante il normale svolgimento delle visite dei famigliari ed amici, tra le 09.30 e
le 11.30 e si tengono in una saletta adibita per accogliere i bambini. Il Servizio "Pollicino"
nato negli anni '90 fa capo ad un'associazione privata per la prevenzione e autonomia
della prima infanzia. Gli incontri tra genitori in esecuzione pena e i propri bambini vengono
preparati, organizzati e gestiti da due psicologi responsabili del servizio.
Questo affinché il detenuto continui a mantenere quei contatti tanto importanti coi propri
cari che si erano distanziati a seguito la commissione del reato. Questi contatti coi propri
familiari sono codificati all’art. 84 del Codice penale svizzero che dichiara: "Al detenuto
dev’essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.” Alla possibilità di usufruire di
questi incontri si affiancano naturalmente anche quelli di ottenere delle visite da parte dei
familiari ed amici, contatti epistolari, colloqui telefonici, in videoconferenza e via
rete
elettronica,
nonché
la
partecipazione
dei
familiari
dei
detenuti
alle
manifestazioni organizzate in penitenziario (1° maggio, Festa in famiglia, Natale,
ecc.).
Inoltre l'ordinamento penitenziario garantisce tutti quei servizi che hanno il compito di
salvaguardare la salute, la socialità e la spiritualità delle persone condannate. Penso alla
medicina penitenziaria (medicina generale, servizio psicologico e psichiatrico), al
servizio sociale e di assistenza riabilitativa a quello religioso in generale (cattolico,
riformato, musulmano, ortodosso), al servizio formazione e istruzione detenuti.
Per riassumere, da questi pochi dati si può dedurre come in Svizzera, in particolare nel
Cantone Ticino, grazie ad una politica federale che privilegia l'autonomia e quindi anche il
decentramento nel settore dell'esecuzione delle condanne e grazie anche al fatto che in
Ticino si opera in una realtà di piccoli numeri, si sia potuta trovare una soluzione meno
rigida ai problemi generali che presentano i detenuti durante l'esecuzione delle loro
condanne, problemi anche legati all'affettività in carcere. Si privilegiano i contatti diretti coi
propri cari. E questo a partire quasi subito dopo l'inizio dell'esecuzione delle sentenze,
sino alla possibilità di curare, quanto più possibile, la relazione con il mondo extramurario.
Nonostante quanto si affermi sul carcere in generale, e mi riferisco in particolare agli studi
sui sistemi penitenziari cui accennavo prima, che facevano risalire le sue origini alla
fabbrica e alla nascita della società industriale o all'esercizio del potere dello stato, non
bisogna dimenticare che il penitenziario nasce anche come istituzione con profondi influssi
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religiosi, come abbiamo avuto modo di dire e come è sempre stato nella storia delle civiltà
dei popoli. Influssi che hanno determinato, indirizzato anche la concezione che è venuta
conformandosi nel tempo sull'affettività. Il problema è storico, ci rimanda indietro nel
tempo, alle origini dei penitenziari e a ciò che ci si proponeva di raggiungere mediante la
reclusione. Un tema che andrebbe risolto anche a ritroso, con una presa di posizione
verso una cultura che con la segregazione si proponeva anche quella del corpo con tutta
la sua valenza sessuale. Se si pensa all'importanza che la religione e la cultura dominanti
in materia hanno da sempre dato al sesso, allora una rivisitazione e una presa di
posizione più spassionata e razionale credo siano necessarie e storicamente di
fondamentale importanza se si vuole, una volta per tutte, trovare una possibile soluzione
che causa forze maggiori ci risospinge, ogniqualvolta ci si trova ad affrontare il problema,
a quelle origini che lo hanno visto nascere. È chiaro il
problema è arduo poiché la
soluzione richiede un cambiamento di rotta, una nuova concezione di pensare e di vivere,
una nuova "cultura carceraria", una nuova “etica penitenziaria”.
Ripercorrere e rivedere tutta la nostra tradizione e concezione culturale religiosa in
materia, ereditata in duemila anni di storia dell'Occidente che ha accompagnato e influito
sul concetto di sesso, del piacere in generale, il piacere visto, vissuto ed analizzato come
peccato, male necessario solo per la procreazione e per la salvaguardia della specie. E
qui mi viene d'aiuto Tomasi di Lampedusa, il quale ne "Il Gattopardo" ricorda i rapporti con
la moglie Stella: "Sono un peccatore, lo so, doppiamente peccatore, dinanzi alla legge
divina e dinanzi all'affetto umano di Stella…Pecco, è vero, ma pecco per non peccare più,
per strapparmi questa spina carnale, per non essere trascinato in guai maggiori…come fo
ad accontentarmi di una donna che, a letto, si fa il segno della croce prima di ogni
abbraccio e che, dopo, nei momenti di maggiore emozione non sa dire che: Gesummaria!.
Quando ci siamo sposati tutto ciò mi esaltava; ma adesso…sette figli ho avuto con lei,
sette; e non ho mai visto il suo ombelico. È giusto questo?". Lampedusa definisce
“peccato” i rapporti sessuali extraconiugali o che si consumano per il solo piacere e non
intesi per la procreazione.
Anche se la secolarizzazione abbia inciso, in maniera capillare, su tutti gli aspetti del
vivere civile, compreso quello religioso, mostra notevoli difficoltà ad incidere nella vita
carceraria intima dei detenuti. Giustamente, affermerebbero alcuni, poiché in caso
contrario, autorizzando i rapporti sessuali all'interno del carcere si verrebbe a svilire quel
valore fondamentale che è il concetto dell'amore, il quale combinato con l'erotica e la
sessualità raggiunge qualcosa di assoluto e di sublime, mentre se, come si dà ad
intendere, nel caso della sessualità in carcere, rimane solo sessualità o erotismo si
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trasforma in un semplice rapporto meccanico, anche se naturale che abbassa l'uomo e lo
svilisce nella sua persona umana. Visione cristiana della vita sessuale di coppia, coppia
che si realizza nell'amore infinito. Con difficoltà la società riesce ad accettare che
all'interno delle strutture carcerarie avvengono incontri intimi sessuali. L'immaginario
collettivo e una sensibilità a questo genere di problematiche influenzano e continuano ad
influenzare il diritto e l'etica sessuale dei detenuti.
In ogni caso occorre affermare che il carcere non può creare quell'intimità, spontaneità del
momento dell'incontro e dell'intimo, poiché in caso contrario l'intimità si limiterebbe al solo
atto meccanico che nulla ha a che vedere con "l'affettività". L'affettività rimanda all'amore
che è qualcosa che nasce, si coltiva nel tempo e comunica spiritualmente. Gli incontri
intramurari devono essere pensati unicamente come "ultima ratio" e per mantenere, coi
limiti che ciò comporta, quegli affetti che se non continuati durante la carcerazione
causerebbero gravi conseguenze psicofisiche, comportamentali e della personalità.
Per concludere, ancora una volta, ci viene incontro l’artista, nel caso specifico, il pittore, il
quale con la sua sensibilità ci aiuta a comprendere più profondamente il dramma della
mancanza di affettività dovuta alla privazione della libertà. Van Gogh che con il suo dipinto
“La ronda dei carcerati” (vedi “Immagine 2”, a fine documento, pag. 11) trasmette il dolore
dei carcerati rinchiusi, curvi su sé stessi, tristi che come degli automi, privi di qualsiasi
speranza, poiché hanno perso la virtù, la purezza e la gioia di vivere, fanno la loro ronda
circolare, sempre la stessa, sorvegliati dalle guardie che esprimono l’istituzione, come le
mura che sovrastano gli stessi carcerati. Dalle finestre delle celle che si affacciano sul
cortile della ronda, non vi si riesce a vedere nulla, nemmeno l’azzurro del cielo, ma solo le
mura della prigione; la vita, da quel luogo, si è ritirata. Ma l’artista con la sua
immaginazione inserisce in alto due farfalle bianche, segno di purezza e di virtù che
possono volare in alto, superare le mura della prigione e librarsi libere, riacquistare quella
libertà perduta, senza la quale l’essere umano non può definirsi tale, poiché è la libertà
che ci fa dire una vita degna di essere vissuta nella sua globalità.
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Serafino Privitera
Lugano, 21 maggio 2015
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Repubblica e Cantone Ticino
http://www.ti.ch
Dipartimento delle istituzioni / Divisione della giustizia
Strutture carcerarie cantonali
Serafino Privitera, responsabile della formazione
tel: +41 91 8150242 / 8150046
Casella Postale 6277; CH-6901 Lugano
[email protected]
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Immagine 1
Strutture carcerarie cantone Ticino, con annessa casetta “La Silva”, in zona agricola,
solitaria, il alto, verso il bosco.
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Immagine 2
Van Gogh, Vincent, “La ronda dei carcerati (1890), Olio su tela – cm 80 x 64, Museo
Puskin, Mosca; dipinto ispirato da un’incisione di Gustav Doré. Un’analogia tra manicomio
e carcere. In alto due farfalle bianche, simbolo di virtù e innocenza che volano in alto,
verso la libertà.
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Scarica

relazione convegno su "carcere: salviamo gli affetti"