APPELLO 22/2014 40° CAMPIONATO NAZIONALE WINDSURFER Centro Velico Piombinese – GDV LNI Piombino Classe WINDSURFER ITA 205 contro ITA 202 Regola 61.1(a) e B5 appendice B del Regolamento di regata ISAF. Una barca, ovvero una tavola, quando intende protestare per un incidente avvenuto nell’area di regata che ha visto o la vede coinvolta, deve gridare “protesto” alla prima ragionevole occasione. La Giuria d’ Appello riunita nelle persone di Eugenio Torre, ( Pres. ), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, ( membri ), con Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo ( membri supplenti ) ha assunto la seguente decisione sull’appello proposto dalla tavola a vela ITA 205 avverso la decisione con la quale, in data 13.9.2013 il C.d.P. del 40° CAMPIONATO NAZIONALE WINDSURFER, organizzato dal Centro Velico Piombinese congiuntamente al GDV LNI Piombino nei giorni 13 e 14 settembre 2014, ha dichiarato invalida la protesta presentata dallo stesso ITA 205 contro ITA 202 per un incidente, senza danni, avvenuto nell’ ultimo lato del percorso. Si premette che a conclusione di regolare udienza tenuta a seguito della protesta presentata da ITA 205 contro ITA 202, il CdP accertava che nell’ ultimo lato di percorso, poco dopo aver girato la boa di poppa, tra le tavole a vela ITA 205 ed ITA 202 interveniva un leggero contatto senza danni e che il protestante non aveva avvisato il protestato della sua volontà di protestare se non dopo l’arrivo del protestato. Tanto premesso il CdP concludeva che ITA 205 non si era attenuta alla prescrizione di cui alla RR 61.1.(a), la quale impone al protestante di gridare “protesto” alla prima ragionevole occasione, e respingeva la 1 protesta poiché invalida. Con atto di appello tempestivamente proposto a mezzo mail in data 27.09.2014 il rappresentante di ITA 205 esponeva che : - qualche decina di metri dopo il giro della boa di poppa, sull’ ultimo lato del percorso, ITA 202, dalla posizione di libero dalla poppa stabiliva un ingaggio da sopravvento con ITA 205 che si difendeva orzando lentamente; - ITA 202 non rispondeva all’orzata e proseguiva dritto senza tenersi discosta come richiesto dalla RRS 11; avveniva un contatto tra il boma di ITA 202 ed il concorrente della tavola ITA 205 nonché tra le due tavole; - durante le fasi concitate dell’ingaggio il concorrente della tavola ITA 205 gridava più volte a gran voce al concorrente di ITA 2002: “ACQUA!!!!,ACQUA!!!!ACQUA!!!! COSI’ NON SI FA, E’ SCORRETTO!”; - subito dopo l’ incidente il concorrente della tavola ITA 205 intimava ad ITA 2002: “FAI LA PENALITA’! FAI LA PENALITA” - soltanto dopo l’arrivo, avvenuto ad una breve manciata di secondi dall’ incidente, il concorrente della tavola ITA 205 ha avvertito il protestato con la frase “TI PROTESTO” e il Comitato di Regata in barca Giuria, che ha dichiarato di aver udito; - la prima occasione utile per gridare al protestato “TI PROTESTO” si sarebbe presentata al protestante solo dopo l’arrivo in quanto pochi secondi prima ITA 202 aveva ancora margine per compiere la penalità; - pertanto la decisione la decisione del Cdp di ritenere invalida la protesta sarebbe erronea ed ingiusta e dunque meritevole di essere riformata. Il CdP ha fatto pervenire proprie osservazioni con le quali tiene a precisare che alla fine della terza prova, svoltasi in condizioni di mare calmo e vento leggero di 6/7 nodi, tra le due tavole vi è 2 stato un lieve contatto senza danni, circa venti metri dopo aver girato la boa di poppa del secondo giro ed aver percorso all’ incirca un quarto del bordo di circa 80/90 metri di lunghezza che conduceva all'arrivo. Ed aggiunge che nella fase di inizio dell’udienza il Comitato delle Proteste ha accertato che il protestante aveva avvisato il protestato, soltanto, dopo l'arrivo, per come peraltro confermato dal protestante nello stesso modulo di protesta e quindi di non aver ottemperato per come previsto dalla Regola 61.1(a), per come modificata dalla Regola 61 dell’appendice B per le tavole a vela, a gridare "Protesto” alla prima ragionevole occasione, che si era di già concretizzata per aver percorso l'ultimo bordo ad ampia portata di voce e per una buona parte a breve distanza dal protestato. L’appello non merita accoglimento e va perciò respinto. La regola 61.1 ( a ) nel porre a carico di una barca che intenda protestare l’obbligo di rendere edotta l’altra barca di questo suo intendimento richiede che ciò avvenga alla prima ragionevole occasione. Inoltre, se la sua protesta riguarda un incidente avvenuto nell’area di regata che la vede coinvolta o che essa ha visto, deve gridare ‘Protesto!’ alla prima ragionevole occasione. Come questa Giuria d’Appello ha avuto modo di affermare a più riprese nelle ipotesi di incidente che veda coinvolte imbarcazioni ragionevole che entrino occasione per tra loro gridare in contatto, “protesto” la si prima realizza immediatamente dopo l’incidente salvo che non si verifichino situazioni del tutto eccezionali che impediscano di richiamare prontamente alla voce il protestato (caduta in mare, scuffia etc.). Per quanto riguarda le tavole a vela, la RRS B5, recante la modifica delle prime tre frasi della RRS 61.1(a), conferma che 3 una tavola, quando intende protestare per un incidente avvenuto nell’area di regata, deve gridare “protesto” alla prima ragionevole occasione. Nel caso di specie il CdP è giunto alla corretta conclusione che il protestante aveva avvisato il protestato soltanto dopo l'arrivo benchè la prima ragionevole occasione si fosse già concretizzata per aver percorso l'ultimo bordo ad ampia portata di voce e per una buona parte a breve distanza dal protestato. Del resto è lo stesso concorrente della tavola ITA 205 ad affermare nel proprio atto di appello che subito dopo l’ incidente ebbe modo di intimare al protestato: “FAI LA PENALITA’! FAI LA PENALITA”. Né il termine protesto che il regolamento di regata impone di utilizzare può essere sostituito da sinonimi o altre locuzioni verbali (es. fai la penalità, vai a casa, ritirati etc) in quanto il richiamo oltre a dover rendere chiaro ed inequivocabile al destinatario la volontà del dichiarante di presentare protesta si propone anche la finalità di richiamare l'attenzione degli altri concorrenti presenti nelle vicinanze che abbiano assistito all’ incidente affinchè possano mantenere più chiaro il ricordo ed intervenire in udienza per rendere testimonianza. Per i suesposti motivi la Giuria d’Appello respinge l’appello e conferma la decisione impugnata. Così deciso in Genova il 7 febbraio 2015 f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d’Appello copia conforme all’originale 4