APPELLO 22/2014
40° CAMPIONATO NAZIONALE WINDSURFER
Centro Velico Piombinese – GDV LNI Piombino
Classe WINDSURFER
ITA 205 contro ITA 202
Regola 61.1(a) e B5 appendice B del Regolamento di regata ISAF.
Una barca, ovvero una tavola, quando intende protestare per un
incidente avvenuto nell’area di regata che ha visto o la vede coinvolta,
deve gridare “protesto” alla prima ragionevole occasione.
La Giuria d’ Appello
riunita nelle persone di Eugenio Torre, ( Pres. ), Riccardo
Antoni, Fabio Donadono, ( membri ), con Anna Maria Bonomo e
Giuseppe Russo ( membri supplenti ) ha assunto la seguente
decisione
sull’appello proposto dalla tavola a vela ITA 205 avverso la
decisione con la quale, in data 13.9.2013 il C.d.P. del 40°
CAMPIONATO
NAZIONALE
WINDSURFER,
organizzato
dal
Centro Velico Piombinese congiuntamente al GDV LNI Piombino
nei giorni 13 e 14 settembre 2014, ha dichiarato invalida la
protesta presentata dallo stesso ITA 205 contro ITA 202 per un
incidente, senza danni, avvenuto nell’ ultimo lato del percorso.
Si premette che a conclusione di regolare udienza tenuta a
seguito della protesta presentata da ITA 205 contro ITA 202, il
CdP accertava che nell’ ultimo lato di percorso, poco dopo aver
girato la boa di poppa, tra le tavole a vela ITA 205 ed ITA 202
interveniva un leggero contatto senza danni e che il protestante
non aveva avvisato il protestato della sua volontà di protestare se
non dopo l’arrivo del protestato. Tanto premesso il CdP
concludeva che ITA 205 non si era attenuta alla prescrizione di
cui alla RR 61.1.(a), la quale impone al protestante di gridare
“protesto” alla prima ragionevole occasione, e respingeva la
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protesta poiché invalida.
Con atto di appello tempestivamente proposto a mezzo mail in
data 27.09.2014 il rappresentante di ITA 205 esponeva che :
- qualche decina di metri dopo il giro della boa di poppa, sull’
ultimo lato del percorso, ITA 202, dalla posizione di libero dalla
poppa stabiliva un ingaggio da sopravvento con ITA 205 che si
difendeva orzando lentamente;
- ITA 202 non rispondeva all’orzata e proseguiva dritto senza
tenersi discosta come richiesto dalla RRS 11; avveniva un
contatto tra il boma di ITA 202 ed il concorrente della tavola ITA
205 nonché tra le due tavole;
- durante le fasi concitate dell’ingaggio il concorrente della
tavola ITA 205 gridava più volte a gran voce al concorrente di ITA
2002: “ACQUA!!!!,ACQUA!!!!ACQUA!!!! COSI’ NON SI FA, E’
SCORRETTO!”;
- subito dopo l’ incidente il concorrente della tavola ITA 205
intimava ad ITA 2002: “FAI LA PENALITA’! FAI LA PENALITA”
- soltanto dopo l’arrivo, avvenuto ad una breve manciata di
secondi dall’ incidente, il concorrente della tavola ITA 205 ha
avvertito il protestato con la frase “TI PROTESTO” e il Comitato
di Regata in barca Giuria, che ha dichiarato di aver udito;
- la prima occasione utile per gridare al protestato “TI
PROTESTO” si sarebbe presentata al protestante solo dopo
l’arrivo in quanto pochi secondi prima ITA 202 aveva ancora
margine per compiere la penalità;
- pertanto la decisione la decisione del Cdp di ritenere invalida
la protesta sarebbe erronea ed ingiusta e dunque meritevole di
essere riformata.
Il CdP ha fatto pervenire proprie osservazioni con le quali tiene
a precisare che alla fine della terza prova, svoltasi in condizioni
di mare calmo e vento leggero di 6/7 nodi, tra le due tavole vi è
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stato un lieve contatto senza danni, circa venti metri dopo aver
girato la boa di poppa del secondo giro ed aver percorso all’
incirca un quarto del bordo di circa 80/90 metri di lunghezza
che conduceva all'arrivo.
Ed aggiunge che nella fase di inizio dell’udienza il Comitato
delle Proteste ha accertato che il protestante aveva avvisato il
protestato, soltanto, dopo l'arrivo, per come peraltro confermato
dal protestante nello stesso modulo di protesta e quindi di non
aver ottemperato per come previsto dalla Regola 61.1(a), per
come modificata dalla Regola 61 dell’appendice B per le tavole a
vela, a gridare "Protesto” alla prima ragionevole occasione, che si
era di già concretizzata per aver percorso l'ultimo bordo ad
ampia portata di voce e per una buona parte a breve distanza
dal protestato.
L’appello non merita accoglimento e va perciò respinto.
La regola 61.1 ( a ) nel porre a carico di una barca che intenda
protestare l’obbligo di rendere edotta l’altra barca di questo suo
intendimento richiede che ciò avvenga alla prima ragionevole
occasione.
Inoltre, se la sua protesta riguarda un incidente avvenuto
nell’area di regata che la vede coinvolta o che essa ha visto, deve
gridare ‘Protesto!’ alla prima ragionevole occasione.
Come questa Giuria d’Appello ha avuto modo di affermare a
più riprese nelle ipotesi di incidente che veda coinvolte
imbarcazioni
ragionevole
che
entrino
occasione
per
tra
loro
gridare
in
contatto,
“protesto”
la
si
prima
realizza
immediatamente dopo l’incidente salvo che non si verifichino
situazioni del tutto eccezionali che impediscano di richiamare
prontamente alla voce il protestato (caduta in mare, scuffia etc.).
Per quanto riguarda le tavole a vela, la RRS B5, recante la
modifica delle prime tre frasi della RRS 61.1(a), conferma che
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una tavola, quando intende protestare per un incidente avvenuto
nell’area di regata, deve gridare “protesto” alla prima ragionevole
occasione.
Nel caso di specie il CdP è giunto alla corretta conclusione che
il protestante aveva avvisato il protestato soltanto dopo l'arrivo
benchè la prima ragionevole occasione si fosse già concretizzata
per aver percorso l'ultimo bordo ad ampia portata di voce e per
una buona parte a breve distanza dal protestato.
Del resto è lo stesso concorrente della tavola ITA 205 ad
affermare nel proprio atto di appello che subito dopo l’ incidente
ebbe modo di intimare al protestato: “FAI LA PENALITA’! FAI LA
PENALITA”.
Né il termine protesto che il regolamento di regata impone di
utilizzare può essere sostituito da sinonimi o altre locuzioni
verbali (es. fai la penalità, vai a casa, ritirati etc) in quanto il
richiamo oltre a dover rendere chiaro ed inequivocabile al
destinatario la volontà del dichiarante di presentare protesta si
propone anche la finalità di richiamare l'attenzione degli altri
concorrenti presenti nelle vicinanze che abbiano assistito all’
incidente affinchè possano mantenere più chiaro il ricordo ed
intervenire in udienza per rendere testimonianza.
Per i suesposti motivi la Giuria d’Appello respinge l’appello e
conferma la decisione impugnata.
Così deciso in Genova il 7 febbraio 2015
f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d’Appello
copia conforme all’originale
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