PS6131 - COLLISTAR-ACCELERATORE ABBRONZATURA +71,5 Provvedimento n. 22233 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI i propri provvedimenti dell’ 11 novembre 2010 con i quali l’Autorità ha deliberato: a) ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, di disporre di una consulenza tecnica; b) ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, di prorogare il termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie; VISTO inoltre il provvedimento del 26 gennaio 2011, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, l’Autorità ha disposto un’ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Collistar S.p.A. (di seguito, Collistar) in qualità di professionista ai Consumo. La società, appartenente al Gruppo Bolton, è attiva nella all'estero, di prodotti cosmetici, di profumeria, igienici ed affini nonché la cura della persona e della casa. Il fatturato realizzato dalla società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre con un utile di esercizio di oltre tredici milioni di euro. sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del produzione e nel commercio, sia in Italia che di ogni tipo di prodotto occorrente per l’igiene e 2009 risulta pari a oltre novanta milioni di euro II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da Collistar, nella qualità di professionista, consistente nella diffusione – a mezzo stampa, via internet, per via radiofonica e sulle confezioni - di messaggi pubblicitari intesi a presentare il prodotto Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso – della linea Speciale abbronzatura perfetta, come innovativo e atto a garantire, fino allo specifico valore percentuale ivi indicato (71,5 %), una veloce ed intensa abbronzatura. 3. Il messaggio pubblicitario a stampa1 riporta l’immagine del flacone del Superabbronzante, di color arancio, sulla parte alta del quale è apposta, in riquadro giallo, la dicitura “acceleratore + 71,5%” e, sulla parte bassa, l’indicazione “Bassa protezione. UVA SPF 6”. Inoltre, sulla medesima pagina pubblicitaria, campeggia, in alto e centralmente, un cerchio del medesimo colore giallo sul quale compare, a caratteri dimensionalmente evidenziati, il claim “novità assoluta – abbronzatura più rapida e intensa + 71,5%”; più sotto e a lato, a caratteri molto minori, appare, tra varie, l’affermazione: “Unico nel suo genere, questo innovativo solare segna un decisivo passo avanti nel campo degli abbronzanti. La sua innovativa formulazione è infatti in grado di accelerare e potenziare fino a + 71,5%2 l’abbronzatura”. Accanto alla predetta percentuale è apposto un asterisco che rinvia, a fondo pagina, alla precisazione (in caratteri ancora più minuti) “Test condotti su 20 soggetti con applicazione del prodotto una volta al giorno per 12 giorni: incremento massimo di abbronzatura 71,5% rispetto al placebo (valore medio 42 %)”3. Si riproducono le immagini del messaggio a stampa nonché della parte anteriore della confezione cartonata: 1 [Presente a pag. 43 del settimanale Donna, allegato al quotidiano La Repubblica del 12 giugno 2010. ] 2 [ Il grassetto è evidenziato, nel testo originale, in color arancio.] 3 [La pagina pubblicitaria riporta anche le seguenti indicazioni: “-VERO E PROPRIO ATTIVATORE DI ABBRONZATURA, stimola ed incrementa la naturale produzione di melanina, consentendo di abbronzarsi in pochissimo tempo, anche quando il sole è poco intenso. Utilizzato alcuni giorni prima dell’esposizione al sole, prepara la pelle e favorisce l’abbronzatura – PUNTO DI FORZA DEL PRODOTTO è la sinergia superabbronzante dell’Unipertan® - esclusivo complesso intensificatore dell’abbronzatura che sta alla base dei solari Collistar – con l’oleil Tiroxina, il betacarotene e l’estratto di carota che ne potenziano l’efficacia e fanno sì che il colore ottenuto sia più luminoso e duri a lungo.-ABBRONZATURA ULTRA RAPIDA ma sicura grazie ai filtri UV-A e UV-B e Infrarossi, alla vitamina E che combatte i radicali liberi, all’Unicotrozon che protegge dai pericoli dell’ozono, a preziosi olii vegetali che idratano la pelle e la difendono dall’azione inaridente di vento e salsedine. – ADATTO SIA PER IL VISO CHE PER IL CORPO”.] 4. I suddetti claim compaiono anche sul sito internet facente capo al professionista4 ove è, inoltre, aggiunto che “l’efficacia di Superabbronzante Intensivo Ultra-Rapido nell’accelerare il processo di abbronzatura rispetto a un prodotto placebo è stata evidenziata nel corso di uno specifico studio clinico su 20 soggetti. In tale fase si è proceduto ad applicare in due diverse parti del corpo i due prodotti sia per i 7 giorni precedenti l’esposizione che per i successivi 5 di esposizione al sole simulata. Si è poi controllata a intervalli di tempo regolari la variazione del colore cutaneo, con il relativo indice di melanina, mediante una sonda colorimetrica. Risultato: rispetto all’area trattata con placebo e ugualmente esposta a dosi stabilite di radiazioni UV-A, quella trattata con Superabbronzante Intensivo Ultra-Rapido ha avuto un incremento massimo dell’abbronzatura di +71,5% (valore medio +42%)”. 5. Sul predetto sito internet, www.collistar.it, il professionista vantava, altresì, l’approvazione, da parte della Food and Drug Administration5, del mix di filtri protettivi, asseritamente presente nel medesimo prodotto. 6. La confezione cartonata reitera claim e informazioni già riportati nei messaggi a stampa e in internet riproducendo, ancora una volta con assoluta enfasi cromatica e dimensionale, il valore percentuale massimo di abbronzatura raggiungibile con l’uso del prodotto6. 7. La campagna promozionale si è svolta anche attraverso messaggi radiofonici che, sebbene senza spendita di valori percentuali, evidenziavano la performance abbronzante del prodotto in termini di massima rapidità. Il testo dello spot, recitato a due voci, è: “Dalla ricerca Collistar, Superabbronzante Intensivo ultrarapido speciale weekend, il nuovo solare Collistar che ti abbronza in metà tempo anche con sole poco intenso. Super abbronzante intensivo: la tua abbronzatura non è mai stata così rapida. Provalo! In profumeria. Collistar: io guardo il risultato”. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 8. Sulla base di dati acquisiti d’ufficio ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 28 luglio 2010 è stato comunicato l’avvio, con contestuale richiesta di informazioni, del procedimento istruttorio PS6131 a Collistar per presunta violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. In particolare, è stato contestato al professionista l’utilizzo, in seno alla comunicazione pubblicitaria, di indicazioni di incerta veridicità, non suffragate da adeguati riscontri scientifici, circa la reale efficacia del prodotto reclamizzato - i. e. le asserite garanzie di incremento di abbronzatura fino ad un massimo conseguibile nella precisa percentuale indicata – nonché il richiamo, privo di ulteriori specifiche, all’approvazione asseritamente acquisita, da parte di ente governativo estero, sul mix di filtri presenti nel prodotto solare. 9. Il 7 settembre 2010, Collistar ha trasmesso una nota di risposta, corredata di alcuni allegati; il 1° ottobre 2010, l’Autorità ha richiesto ulteriori documentate informazioni ed il 26 ottobre 2010 sono pervenuti i conseguenti riscontri del professionista. 10. In esito alla decisione dell’Autorità di affidare, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, un incarico peritale all’IFO/Istituti Fisioterapici Ospitalieri 7 - al fine di comprendere e valutare adeguatamente la documentazione tecnica 4 [In particolare, all’indirizzo: http://www.collistar.it/index.asp?IsCompress=y&GetToPost=y&GetToPostValue=AwAwbsAwAwdvAwAwAwAwTgTgAwAwWfTgArArAwAw Gv-Wf-CEbs-RiWf-AwAw-it-CERi (visualizzato l’8 luglio 2010 e tuttora accessibile), si legge: “Novità- Superabbronzante Intensivo UltraRapido SPF 6 Speciale week-end e sole poco intenso – Unico nel suo genere, questo rivoluzionario solare assicura un effetto abbronzante senza precedenti. Rigorosi test hanno infatti dimostrato che accelera e potenzia l’abbronzatura grazie all’associazione dell’Unipertan® - esclusivo complesso energizzante e intensificatore di abbronzatura che sta alla base dei solari Collistar - con l’oleil tirosina, il betacarotene e l’estratto di carota che ne potenziano l’efficacia. Vero e proprio attivatore di abbronzatura, il prodotto stimola, accelera e incrementa la naturale produzione di melanina, consentendo di abbronzarsi in pochissimo tempo, anche quando il sole è poco intenso. Inoltre, fa sì che il colore ottenuto sia più luminoso e duri più a lungo. La sua formula, ricca di vitamina E, glicerolo e preziosi oli vegetali, difende l’epidermide dall'azione inaridente di vento e salsedine e le assicura un’intensa azione nutriente, idratante e antinvecchiamento. Utilizzato alcuni giorni prima, prepara la pelle al sole”. (Il grassetto è nel testo).] 5 [Agenzia governativa statunitense che ha lo scopo di proteggere la salute dei cittadini mediante attività di regolamentazione e controllo circa l’immissione in commercio di varie tipologie di prodotti, ivi compresi i cosmetici.] 6 [Il fronte della confezione è interamente occupato dall’immagine del flacone, di color arancio, sul quale viene evidenziata, in giallo, la dicitura “acceleratore + 71,5 %”. A lato dell’immagine, compare la sezione di un cerchio recante, in campo giallo, la dicitura – a caratteri dimensionalmente maggiorati rispetto al resto del testo – “ABBRONZATURA PIU’ RAPIDA E INTENSA + 71,5%*”, ove la predetta percentuale ha dimensioni ancora più vistose. L’asterisco ivi apposto rinvia alla precisazione, apposta sul retro della confezione “Test condotti su 20 soggetti con applicazione del prodotto una volta al giorno per 12 giorni: incremento massimo di abbronzatura 71,5% rispetto al placebo (valore medio 42%)”. Tale precisazione, redatta in caratteri minutissimi, è preceduta dalla descrizione del prodotto, in caratteri solo poco più grandi: “SUPERABBRONZANTE INTENSIVO ULTRA-RAPIDO. Unico nel suo genere, questo rivoluzionario solare assicura un effetto abbronzante senza precedenti. Rigorosi test hanno, infatti dimostrato che accelera e potenzia fino al 71,5% l’abbronzatura. Tale straordinario risultato è stato ottenuto grazie all’associazione dell’Unipertan® - esclusivo complesso energizzante e intensificatore di abbronzatura che sta alla base dei solari Collistar – con l’oleil tirosina, il betacarotene e l’estratto di carota che ne potenziano l’efficacia. Vero e proprio attivatore di abbronzatura, il prodotto stimola, accelera e incrementa la naturale produzione di melanina consentendo di abbronzarsi in pochissimo tempo, anche quando il sole è poco intenso. Inoltre, fa sì che il colore ottenuto sia più luminoso e duri più a lungo. La sua formula, ricca di Vitamina E, glicerolo e preziosi olii vegetali, difende l’epidermide dall’azione inaridente di vento e salsedine e le assicura un’intensa azione nutriente, idratante ed antinvecchiamento. Adatto sia per il viso che per il corpo, viene prontamente assorbito garantendo alla pelle morbidezza e benessere anche dopo molte ore di sole. E’ consigliato con le lampade UV-A di cui potenzia l’effetto abbronzante” (il grassetto è nel testo).] 7 [Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) sono il primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS di Roma. Gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e che operano secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prodotta dalla parte a supporto delle attestazioni pubblicitarie sul prodotto – in data 17 novembre 2010 sono stati notificati a Collistar il provvedimento recante l’individuazione del consulente incaricato e il novero dei quesiti sottopostigli e la delibera di proroga del termine finale del procedimento. 11. In data 19 novembre 2010 è stata inoltrata all’IFO la richiesta di collaborazione tecnica: in esito all’accettazione dell’incarico, l’Ente ha trasmesso, il 30 dicembre 2010, i risultati della perizia che sono stati comunicati dall’Autorità a Collistar. 12. Il 21 gennaio 2011 sono pervenute le repliche del professionista, con allegata nota tecnica, che sono state inviate, in pari data, all’IFO per l’acquisizione di un parere; l’Ente si è espresso al riguardo con nota del 1° febbraio 2011. 13. In data 2 febbraio 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 14. Il 7 febbraio 2011, nel corso di un accesso agli atti eseguito presso gli uffici dell’Autorità, Collistar ha preso visione ed acquisito copia del parere dell’IFO del 1° febbraio 2011 e, il successivo 11 febbraio 2011, ha trasmesso brevi osservazioni conclusive. 2) Le evidenze acquisite La campagna promozionale: durata e modalità 15. Il prodotto Collistar - Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso è stato oggetto nel corso del 2010 - per il periodo da aprile a luglio – di una campagna promozionale modulata su diversificati supporti media recanti - omogeneamente e reiteratamente - i claim contestati nella comunicazione di avvio: i) a mezzo pagina di stampa (diramata oltre che nella modalità sopra illustrata, oggetto di contestazione, anche in versione distinta relativa all’intera gamma della linea solari Collistar8) nella quale è riservato estremo risalto cromatico e dimensionale, rispetto al resto, alla percentuale massima di abbronzatura ottenibile di “71,5 %”. La campagna a mezzo stampa è stata diramata su riviste ad ampia diffusione nazionale9; ii) mediante affissione stradale (210x280) riproducente, a tutto campo, l’immagine del flacone e, immediatamente accanto, su campo giallo e a caratteri cubitali, il claim “Novità, abbronzatura più rapida e intensa, + 71,5 %); iii) attraverso messaggi radiofonici della durata di venti secondi, trasmessi – nel periodo dal 14 al 27 giugno 2010 e per complessivi 1.099 passaggi - su diverse emittenti10; iv) sul sito internet aziendale a far tempo dal lancio commerciale del prodotto (ad oggi, tuttavia, il prodotto in esame non è più reclamizzato on line); v) sulla confezione cartonata e sul flacone del prodotto. La commercializzazione del prodotto 16. Il prodotto Collistar - Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso – è stato lanciato sul mercato nel mese di marzo 2010, attraverso l’esclusivo canale di vendita costituito dalle farmacie dislocate sul territorio nazionale. Nel periodo da marzo a settembre 2010 sono stati venduti complessivamente n. 43.042 pezzi con un fatturato pari a € 462.238,77. Il prodotto reclamizzato e la documentazione scientifica inviata dal professionista 17. Il Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso è un prodotto cosmetico la cui vantata performance consiste nella massimizzazione dell’azione dei raggi UV nell’indurre la formazione di melanina e, quindi, nell’azione di intensificazione e velocizzazione dell’abbronzatura. 18. A supporto scientifico dei dichiarati vanti prestazionali, il professionista ha trasmesso11: a) “Valutazione clinico-strumentale, in doppio cieco e controllata con placebo, dell’efficacia di un prodotto cosmetico acceleratore di abbronzatura”12 del 30 luglio 2009, condotta dall’azienda Farcoderm S.r.l. (con sede a S. Martino prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. ( Art. 1- D.L. 288/03). L’istituto conduce studi e sperimentazioni anche, tra altri, nello specifico settore dermatologico.] 8 [Anche se il messaggio riguarda l’intera linea solare Collistar (“Sole sicuro, abbronzatura rapida, colore intenso. Collistar, da sempre n. 1 in Profumeria, propone un’ampia gamma di solari e doposole: scegli quelli “su misura” per te. Solo in profumeria a prezzi invitanti”) e riproduce, in foto, tutti i relativi prodotti, a centro pagina campeggia – proprio in corrispondenza del flacone del Superabbronzante – un disco giallo che reca, in caratteri ben visibili, la dicitura “novità assoluta – abbronzatura più intensa + 71,5 %”.] 9 [“Uscite settimanali”: Su Sette de Il Corriere della Sera, Io-donna e Grazia (28 aprile-2maggio); su Venerdì de La Repubblica (3-9 maggio); su Diva e Donna (10-16 maggio); su Oggi (17-23 maggio); su Gioia (31 maggio-6 giugno); su La Repubblica delle Donne e Sportweek, (7-13 giugno); su Venerdì de La Repubblica, Io-donna, Famiglia Cristiana, Gente e Vanity Fair (14-20 giugno); su Chi (2127 giugno); su L’Espresso, Donna Moderna e Tu-Style (28 giugno-4 luglio). “Uscite mensili”: su Velvet (giugno); su Amica, Dove, Panorama Travel, Marie Claire Travel, Vogue, Traveller, In viaggio (luglio).] 10 [RDS (23), ITALIA 5 (173), INFO 45 circuito (109), RADIO 105 (14), RMC (14), 105 CLASSICS (14), RTL (16), DEEJAY (14), CAPITAL (14), RISMI (14), CNR circuito (658), R101 (14), RADIO 1-2-3 (22) (In parentesi, il numero dei passaggi).] 11 [In allegato alla nota del 6 settembre 2010, di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento] 12 [Detto studio clinico è stato condotto, nel periodo giugno/luglio 2009, per valutare l’efficacia del Superabbronzante Collistar, su un gruppo di venti donne – sane – aventi fototipo cutaneo III (secondo la classificazione Fitzpatrick) ed arruolate secondo specifici criteri di inclusione. Il protocollo seguito è stato il doppio cieco, controllato con placebo. Ogni soggetto è stato allocato in maniera casuale (randomizzata) ad uno dei due gruppi strumentali: quello di studio e quello di controllo. La sede di applicazione dei prodotti attivo e Siccomario- Pavia), in collaborazione con il laboratorio di Farmabiochimica dell’Università di Pavia, diretto dal Prof. Fulvio Marzatico13”; b) parere tecnico-scientifico del 2 settembre 2010, rilasciato da Farcoderm S.r.l. a commento del suddetto test clinicostrumentale eseguito14; c) relazione tecnica del Responsabile R&D Collistar, Dr. Alessandro Palmitano15; 19. In esito alla richiesta, avanzata in data 1° ottobre 2010, di ulteriori informazioni, Collistar ha, tra l’altro, inviato: d) scheda tecnica recante la formula quali-quantitativa del prodotto solare reclamizzato16; e) Ordine di produzione, Lista di prelievo e Controllo di qualità relativi al prodotto Collistar Superabbronzante intensivo ultrarapido effettuati, su ordine di Collistar S.p.A., presso areaDerma Laboratorio Cosmetico; f) test condotti dai Laboratori francesi Sederma in merito a Tyr-ol (“A photoprotective tanning activator”- marzo 1993)17; g) test condotti dai Laboratori francesi Sederma in merito al Tyr-Excel™ (“Tan enhancer and misture protecting agent”2003)18; h) slides descrittive del Tyr-Excel™ predisposte dai Laboratori francesi Sederma (“Tyr-Excel™ Tan enhancer” –data non precisata)19; i) test condotti dai laboratori svizzeri Induchem relativi all’ “Unipertan® Veg-24/242/2002 – Tanning accelerationCosmetic active ingredient complex for tanning acceleration”20. placebo è stata randomizzata dal responsabile dello studio. La valutazione di efficacia del prodotto è stata effettuata dopo applicazione ripetuta del prodotto ed esposizione ai raggi UV controllata su due siti cutanei adiacenti. Ulteriori due siti sono stati trattati con una formulazione placebo. Ad intervalli di tempo regolari, antecedenti ad ogni esposizione, l’efficacia del prodotto è stata valutata mediante sonda colorimetrica in grado di registrare variazioni del colore cutaneo (indice di melanina). La sezione 2 del documento reca distinte tabelle che riportano, per ciascuno dei volontari e per ogni giorno dell’esperimento, i “risultati indice di melanina trattata”, rispettivamente, “con il prodotto test” e con il placebo. Da esse risulta che, sulla zona trattata con il Superabbronzante, l’indice massimo di melanina rilevato è stato di 71,5% per un unico volontario mentre il valore medio di incremento rilevato al termine della sperimentazione è stato di 41,9%. Con riguardo, invece, alla zona trattata con il placebo, il massimo incremento di melanina raggiunto, da un solo soggetto - è stato di 41,4% mentre il valore medio di incremento rilevato al termine della sperimentazione è stato di 18,5 %. Le conclusioni dello studio attestano che l’applicazione cutanea ripetuta del Superabbronzante è “in grado di determinare una variazione dell’indice di melanina – misurato in situ mediante metodo colorimetrico – superiore rispetto a quanto accade in un’area trattata con un prodotto placebo ed ugualmente esposta a dosi stabilite di radiazione UVA. Le variazioni percentuali del parametro registrate nell’area cutanea trattata sono, infatti, mediamente circa 2 volte superiori rispetto a quelle registrate nell’area non trattata”.] 13 [Ricercatore in Farmacologia presso Università di Pavia, facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologiche-Antonio Fornari (banca dati MIUR-Cineca).] 14 [La nota illustra sinteticamente il protocollo osservato nel test effettuato sul Superabbronzante Collistar. L’azienda si sofferma, poi, sulla opportunità di fornire il vanto di efficacia del solare “sotto forma di variazione percentuale” in quanto “strumento idoneo a far comprendere al consumatore medio informazioni la cui comprensione rimarrebbe all’interno della comunità scientifica e/o comunque ristretta ad una elite di persone che ne possiede strumenti di decodifica”; in particolare, poi, il “termine percentuale massimale” sarebbe la modalità consueta per esemplificare specifici vanti di efficacia “per la quasi totalità di prodotti cosmetici”. Farcoderm richiama espressamente che “per sua natura e presentazione il prodotto si riferisce a consumatori melano-competenti” (ossia appartenenti a fototipo III) “così come i soggetti che hanno partecipato allo studio”. Inoltre, il Superabbronzante “esprime chiaramente la sua capacità di bassa protezione (SPF 6) che rappresenta il fattore di protezione minimo normativamente previsto”.] 15 [La nota richiama, molto sinteticamente, natura e sperimentazioni sulle materie prime -Tyr-ol e Tyr-Excel – impiegate nella fabbricazione del Superabbronzante nonché gli esiti del test eseguito da Farcoderm S.r.l. sul Superabbronzante aggiungendo che “Collistar ha, inoltre, deciso di dotare il prodotto di un SPF” (ossia un Sun Protective Factor, sigla che, convenzionalmente, individua il tipo di filtro protettivo presente nel prodotto solare) “basso pari a 6, conforme alla raccomandazione Colipa del 2006”.] 16 [La scheda reca la denominazione, la funzione e concentrazione (in percentuale) di ognuna delle sostanze componenti il Superabbronzante. L’elenco attesta la presenza nel prodotto, tra le altre, della oleyl tirosina, dell’olio di Luffa Cylindrica e dell’acido oleico.] 17 [Il Tyr-ol è un rafforzatore di abbronzatura sviluppato da Sederma nel 1993. E’ composto da N-Oleoyl-tyrosine (50%), acido oleico (20%) e Butylene glicol (30%). L’aminoacido Tyrosina è il principale precursore (ossia, in biochimica, una sostanza da cui viene prodotta un’altra – più attiva o più matura – attraverso il metabolismo) della melanina, il pigmento della pelle umana. L’efficacia del Tyr-ol è stata verificata mediante test in vivo, con placebo, sull’avambraccio di 15 volontari esposti ad irradiazione di raggi UVA per 10 minuti al giorno e per un periodo di due settimane (esclusi i weekend). Le misurazioni colorimetriche sono state effettuate sia su zona non trattata (controllo) sia su altre due zone distinte trattate, giornalmente, l’una con un placebo e l’altra con una crema contenente la percentuale di 1,75% di Tyr-ol. Le creme utilizzate (per il placebo e con il Tyr-ol) recavano filtro solare. Il colore della pelle è stato controllato ogni giorno in base ad usuali parametri. I risultati dello studio hanno attestato che la zona trattata con la crema recante il Tyr-ol ha raggiunto un incremento di abbronzatura di + 69% rispetto a quella trattata con placebo, evidenziando che detto composto è in grado, anche in presenza di filtri solari, di accelerare l’abbronzatura provocata dai raggi UVA e, pertanto, di, stimolare la melagenesi della pelle.] 18 [Il Tyr-Excel™ è un nuovo composto che “costituisce un ulteriore passo avanti della ricerca Sederma al fine di rafforzare la performance del Tyr-ol, senza alterare la tollerabilità della pelle”. E’ costituito da una “associazione di Oleoyl-Tyrosina e olio di Luffa Cilindrica” e uno studio in vitro ha dimostrato che il suo impiego nelle creme solari per viso e corpo - nella percentuale del 2% - è in grado di incrementare rapidamente l’abbronzatura dell’epidermide (esposta ad irradiazione di raggi UVA al 2.25J/cm²), lasciandola, nel contempo, morbida e idratata. ] 19 [Le schede illustrano, in estrema sintesi, caratteristiche e test già individuati nel documento sub g). ] 20 [L’UNIPERTAN® è un complesso che potenzia e accelera il processo della sintesi della melanina, migliorando la qualità dell'abbronzatura e aumentandone intensità e durata. La disponibilità biologica dell’Unipertan ed i suoi effetti come acceleratore ed intensificatore dell’abbronzatura sono stati valutati attraverso tre test clinico-dermatologici effettuati, secondo il protocollo illustrato nella dispensa, su 22 soggetti ambosessi e di mezza età, utilizzando un Cromatometro LF 90. In esito ad analisi comparative su tre creme (applicate sulla schiena dei volontari) contenenti rispettivamente il 5% di Unipertan® P-24, P-242 e P-2002 è stato dimostrato “Approvazione della Food and Drug Administration Usa” 20. In riferimento all’ approvazione, asseritamente acquisita, sul mix di filtri presenti nel prodotto solare in esame, da parte della Food and Drug Administration, il professionista ha espressamente precisato21 “che trattasi di un mero refuso sui testi che sono comparsi esclusivamente sul sito internet della società e non nei messaggi pubblicitari che sono stati diffusi a mezzo stampa e attraverso la radio. Infatti, l’approvazione della Food and Drug Administration si riferiva ai filtri solari dell’intera range dei prodotti solari Collistar, prodotti e distribuiti sino al 2009. Per la campagna 2010, invece, la società ha sostituito tutti i filtri impiegati in precedenza (e cioè, quelli approvati dall’Ente statunitense) sostituendoli con altri filtri, alcuni dei quali attualmente al vaglio della medesima Autorità per la nuova approvazione finale”. Il suddetto “refuso” è stato rimosso dal sito aziendale, sul quale, ad oggi, non vi è cenno di approvazione alcuna da parte del suddetto Ente. I risultati della perizia affidata ad IFO- Istituti Fisioterapici Ospitalieri 21. Al fine dell’ adeguata valutazione della documentazione clinica e delle informazioni scientifiche trasmesse dal professionista - in vista della compiuta verifica di correttezza del messaggio pubblicitario contestato - l’Autorità ha ritenuto opportuno conferire, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, all’IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri un incarico peritale nel quale sono stati formulati alcuni quesiti circa la suddetta documentazione (interamente trasmessa all’Ente) con riguardo alla correttezza della metodologia di analisi utilizzata, nonché alla rilevanza, alla pertinenza allo scopo e alla condivisibilità in ambito scientifico degli esiti della sperimentazione, segnatamente in relazione a componenti e principi attivi impiegati - nella specifica percentuale contenuta nel prodotto -, nonché alla dichiarata efficacia del Superabbronzante22. 22. Con nota pervenuta il 30 dicembre 2010, in riscontro ai quesiti posti dall’Autorità, l’IFO ha precisato che: a) la documentazione inviata non contiene studi “che dimostrino una correlazione tra dose impiegata ed effetto pigmentante dei principi” utilizzati, mentre da un lato conferma l’esistenza di “un condiviso consenso scientifico sull’attività di favorire la pigmentazione cutanea dei principi contenuti nel prodotto Unipertan®”; b) lo studio eseguito da Farcoderm S.r.l.23, pur essendo “metodologicamente corretto e con disegno statistico ben condotto”, risulta limitato a soggetti del Fototipo III della classificazione Fitzpatrick24 (lo stesso vale per lo studio Sederma svolto sul Tyr-excel, per il quale manca il fototipo secondo Fitzpratick dei quindici soggetti esaminati; c) lo studio Farcoderm sull’efficacia del prodotto, non riporta i “dati di range” e il “valore della mediana (+42%)” che “meglio avrebbe espresso l’efficacia del prodotto rispettivamente ad esso superiore del 50% dei 20 soggetti testati e ad esso inferiore nell’altro 50%”, mentre il valore riportato nel messaggio “<<Abbronzatura più rapida ed intensa + 71,5%>> si è verificato in un solo soggetto sui 20 in totale testati mentre in altri 2 sono stati rilevati un aumento dell’abbronzatura rispettivamente del 70% e 65%”. 23. Il 21 gennaio 2011 Collistar ha svolto osservazioni e prodotto una nota di commento e risposta della Farcoderm S.r.l. sui risultati della perizia. Dette osservazioni del professionista sono state sottoposte al parere del consulente tecnico che, in data 1° febbraio 2011, dopo aver effettuato alcune precisazioni25, ha ribadito che la percentuale di che la crema contenente il 5% di Unipertan® P-2002 ha ottenuto l’abbronzatura di massima intensità. Paragonato ai controlli, l’aumento conseguito è stato superiore al 40%. E’ stato anche dimostrato che l’ Unipertan® è atossico e ben tollerato dalla cute.] 21 [Nella nota del 6 settembre 2010, di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento.] 22 [In particolare, sono stati rivolti all’IFO i seguenti quesiti: i) se esista un condiviso consenso scientifico sull’efficacia del Tyr-Excel™ (sostanza che addiziona l’N-oleil-Tyrosina all’olio di semi di Luffa cilindrica) quale fattore atto a stimolare la melanogenesi e, quindi a intensificare, velocizzare e rendere durevole nel tempo l’effetto abbronzante sotto l’azione dei raggi UVA, precisando, altresì - anche in base alla documentazione scientifica prodotta dal professionista - se l’utilizzo di tale materia prima sia diffuso in ambito cosmetico oppure rivesta, al contrario, carattere di novità; ii) se l’efficacia attribuibile a detta sostanza sia riferibile anche alla specifica percentuale della stessa utilizzata nella composizione del prodotto, così come risultante dalla documentazione tecnico-scientifica prodotta dal professionista; iii) se esista un condiviso consenso scientifico sugli effetti dell’Unipertan® (ATP, Idrolizzato Proteico, Tirosina, Vitamina B2) descritto, nella comunicazione pubblicitaria in esame, quale “innovativo biocomplesso che accelera ed intensifica il naturale processo di pigmentazione della pelle…”; iv) l’attendibilità della documentazione tecnico-scientifica prodotta dal professionista a supporto degli specifici vanti pubblicitari di efficacia del prodotto relativamente alla sua capacità di determinare gli effetti di accelerazione della produzione di melanina nei valori percentuali indicati, chiarendo, altresì, se quest’ultima sia riferibile indistintamente alla pelle di tutti i fototipi (classificazione Fitzpatrick).] 23 [“Valutazione clinico-strumentale, in doppio cieco e controllata con placebo, dell’efficacia di un prodotto cosmetico acceleratore di abbronzatura”. Nella risposta si afferma anche che la Luffa cylindrica contenuta nel tyr-excel viene “correntemente impiegata con funzioni abbronzanti in cosmetologia” e di essa la letteratura medica riporta virtù antiossidanti e fotoprotettive; “tuttavia, vi è tuttora mancanza di dati scientifici riguardanti le proprietà termiche, meccaniche e chimiche di queste fibre”.] 24 [Il fototipo della pelle (TSS) è un sistema tradizionale di classificazione sviluppato dal dermatologo statunitense Thomas Fitzpatrick (1919-2003) e basato sulla variabile sensibilità epidermica dell’individuo alla luce del sole. La tabella riproduce schematicamente tale tradizionale classificazione (fonte: AIDECO-Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia): I fototipi bassi (I, II) sono i più sensibili e, pertanto, risultano maggiormente esposti a rischi - e danni – derivanti dall’esposizione solare. Non sono, tuttavia, del tutto immuni al fotodanneggiamento (radiazioni ultraviolette e fotosensibilizzazione) anche i fototipi successivi (III, IV e V), nonché il più alto (VI) tipico delle razze “di colore”. L’ individuazione del fototipo è, pertanto, elemento imprescindibile per scegliere la corretta protezione solare della pelle nonché per valutare efficacia e non nocività dei prodotti intesi, invece, a stimolare la melanogenesi. ] 25 [Il consulente afferma: i) di aver preso atto che il principio attivo contenuto nel prodotto reclamizzato sia il Tyr-ol/Tyr-Excel e che l’Olio di Luffa ne favorisce l’efficacia. Precisa, tuttavia che dalla letteratura non risulta che gli altri ingredienti inseriti nella composizione del prodotto siano da soli in grado di provocare un effetto abbronzante e, quindi, “appare tutto da dimostrare il possibile <<effetto efficacia (+ 71,5%) apposta con grande risalto nella comunicazione pubblicitaria in esame, “non evidenzia che, in realtà, tale valore si è verificato in un solo soggetto sui 20 in totale testati”. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 24. Nelle note trasmesse nel corso del procedimento26, il professionista ha rigettato integralmente la contestata scorrettezza della praticae richiama e rinviato tutta la documentazione scientifica prodotta in atti. Da essa risulterebbe inequivocamente dimostrata la natura innovativa e l’efficacia del cosmetico in esame circa “la massimizzazione dell’azione dei raggi UV nell’indurre la formazione di melanina e, quindi, nell’azione di intensificazione e velocizzazione dell’abbronzatura”. Inoltre, il prodotto sarebbe “in grado di svolgere anche un’azione protettiva che, come chiaramente indicato, sia nella confezione che in pubblicità, consiste in una proprietà di <<bassa protezione>> (SPF 6), fattore di protezione in linea con le prescrizioni legislative in vigore”. 25. Anche il valore percentuale massimo indicato in pubblicità – ha affermato la società - è un dato acclarato dalle risultanze di test clinico strumentale effettuato su un campione di consumatori, effettivamente raggiunto da uno dei soggetti esaminati “e pressoché conseguito anche in altri due casi”. Proprio in relazione all’indicazione di valore massimo conseguito, Collistar ha precisato trattarsi di una prassi pubblicitaria comunemente utilizzata nel mercato dei prodotti cosmetici – e dei solari, in particolare – “al punto che si ritiene ragionevolmente ipotizzabile che il consumatore medio, interessato all’acquisto di prodotti specifici in profumeria, sia in grado di valutare compiutamente la correttezza pubblicitaria dei dati numerici forniti, potendosi anche avvalere, nel caso specifico, della <<consulenza>> professionale che il profumiere è in grado di fornire su tutti i prodotti cosmetici posti in vendita”. 26. Inoltre, il 21 gennaio 2011 Collistar, nel produrre una nota di commento e risposta della Farcoderm S.r.l.27 sui risultati della perizia, ha osservato, altresì, che il parere reso dal consulente tecnico “appare, in ogni caso, parziale, in quanto non sembra abbia considerato adeguatamente e in modo completo la documentazione tecnica di supporto” complessivamente trasmessa dalla società “con particolare riferimento alla scheda tecnica indicante la concentrazione nel prodotto finito del principio attivo <<Oleyl Tyrosine>> (artefice della performance pigmentante accelerata), così come risultante dagli studi condotti dal produttore del Tyr-excel, Sederma S.A. (…). In tali studi, la citata <<Luffa Cylindrica>> (presa in considerazione dall’Istituto San Gallicano), in realtà, risulta svolgere solo un’azione di supporto al principio attivo <<Oleyl Tyrosine>>, provvedendo ad esaltarne l’efficacia”. 27. Con nota del 10 febbraio 2011, Collistar ha svolto osservazioni conclusive anche in relazione alle precisazioni formulate, da ultimo, dall’IFO28 aggiungendo che l’indicazione, in pubblicità, del valore percentuale massimo della performance abbronzante del prodotto è stata effettivamente verificata nel test eseguito in riferimento ad uno dei soggetti esaminati; per altri due soggetti, inoltre, il valore ottenuto è stato “molto vicino a quello massimo riportato”. Nella comunicazione pubblicitaria – prosegue il professionista – “è stata correttamente riportata, nelle note asteriscate, anche la percentuale media del risultato effettivamente conseguito nel test (vs placebo), pari al 42 %, percentuale puntualmente verificata anche dall’Istituto consultato dall’Autorità”. 28. Nella medesima nota, il professionista ha ribadito la veridicità, anche alla luce dei rilievi dell’IFO, di tutte le affermazioni pubblicitarie esaminate in quanto adeguatamente supportate e comprovate dalla documentazione tecnica prodotta. La società ha dichiarato, inoltre, di aver già provveduto a modificare il packaging del Superabbronzante29 nel senso di espungere, sia dal fronte anteriore che nella descrittiva sul retro della confesione, la percentuale oggetto di contestazione e di impegnarsi, da subito, ad eliminare “qualsiasi riferimento numerico” dalla futura pubblicità del prodotto. sinergico>> di questi ingredienti ai fini dell’abbronzatura”; ii) che, pur confermando che la percentuale di principio attivo impiegata nella fabbricazione del prodotto corrisponde a quella individuata nella documentazione tecnico-scientifica dei laboratori Sederma, risulta, comunque, non evidente, nella medesima documentazione, la base scientifica della scelta della percentuale dell’1,75% rispetto ad altra concentrazione; iii) che sarebbe stato utile inserire, nelle tabelle illustrate dallo studio eseguito da Farcoderm, “anche i valori assoluti min max” aggiungendo, inoltre, che “i soggetti della popolazione generale appartenenti al fototipo I e II non sanno di essere melanocompromessi”; iv) che nello studio Sederma (“Tan enhancer and misture protecting agent”- 2003), pur “metodologicamente corretto e statisticamente ben condotto, manca la definizione del fototipo dei 15 soggetti esaminati”. ] 26 [In data, rispettivamente, 6 settembre e 25 ottobre 2010 nonché 20 gennaio 2011.] 27 [Farcoderm precisa, tra l’altro, di aver effettuato il proprio studio a supporto del prodotto Collistar mentre quelli relativi a Tyr-ol e Tyr excel sono stati eseguiti nei laboratori del produttore, Sederma: in essi si evidenzia che l’olio di Luffa Cilindrica determina una migliore efficacia del principio Oleil Tyrosine, che è il principio attivo contenuto nell’ingrediente Tyr-Excel. Lo studio Farcoderm, mira a evidenziare l’efficacia pigmentante del Superabbronzante Collistar in base al fatto che la percentuale di Tyr-excel ivi impiegata (1,75%) è proprio quella utilizzata nella medesima sperimentazione di Sederma. In tal modo, secondo la società, si darebbe “ulteriore prova dell’efficacia del prodotto quale acceleratore di abbronzatura”. La Farcoderm ammette poi che il proprio studio sia stato limitato a soggetti appartenenti al Fototipo III motivando, da un lato, che i soggetti a fototipo più basso sono “melanocompromessi”, e, dall’altro, che il Superabbronzante Collistar “è chiaramente presentato con un fattore di protezione basso e tale informazione, esplicitata in pubblicità è, di per sé, in grado di fornire informazioni adeguate anche per i soggetti di fototipo I e II”.] 28 [ In relazione al mancato accenno – in parte della sperimentazione scientifica prodotta, nonché nel messaggio pubblicitario - ai fototipi , la società ha precisato che tale dato non viene, usualmente comunicato nelle reclame dei prodotti abbronzanti posto che “la legislazione cosmetica in vigore non prevede nulla al riguardo”. È difficile, inoltre – prosegue il professionista – che il consumatore medio sia effettivamente a conoscenza del proprio fototipo e, del resto, l’indicazione del fattore di protezione apposta sulla confezione del prodotto resta, di per sé, adeguata ed esaustiva circa i “possibili rischi di esposizione al sole”.] 29 [La società ha allegato, a comprova, la bozza grafica del nuovo flacone.] IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 29. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa, via internet e su supporto radiofonico, in data 14 febbraio 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 30. Con parere pervenuto in data 16 marzo 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame non risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, premettendo, in generale, che “con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in merito alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza all’acquisto del medesimo, il consumatore dev’essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità delle caratteristiche stesse del prodotto promosso”. Quanto al caso di specie, è stato, tuttavia, valutato che, in base alla complessiva documentazione versata in atti, ivi compresi i “documenti prodotti dall’Istituto Dermatologico San Gallicano (…), il professionista non risulta aver fornito ai consumatori informazioni non vere ovvero particolarmente incomplete in ordine alla natura, alle caratteristiche e ai risultati derivanti dall’uso del prodotto offerto; in particolare, si evidenzia che le informazioni in questione sarebbero sorrette da adeguati riscontri scientifici, soprattutto quelle attinenti ai valori percentuali indicati nei vari messaggi pubblicitari”. Detta Autorità ha, per l’effetto, ritenuto che la pratica in esame non sia tale da indurre in errore il consumatore, “non facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 31. Dall’istruttoria svolta emerge la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, della pratica commerciale posta in essere da Collistar, consistente nella diffusione – a mezzo stampa, internet, radio e sulle confezioni - di messaggi pubblicitari intesi a presentare il prodotto Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso – della linea Speciale abbronzatura perfetta, come idoneo a garantire un’elevata stimolazione dell’abbronzatura, evidenziata ed enfatizzata in una specifica percentuale. E’ stato rilevato, infatti – in difformità da quanto ritenuto nel parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - che tale indicazione di efficacia del prodotto, proprio per le peculiari modalità con le quali viene prospettata ai consumatori, non trovi un’adeguata e corretta corrispondenza con la documentazione scientifica versata in atti, anche alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico incaricato della perizia. La scorrettezza della pratica deriva, inoltre, dall’accertata insussistenza della, pur vantata, autorizzazione rilasciata, in merito al medesimo prodotto reclamizzato, dalla Food and Drug Administration americana. 32. Occorre, anzitutto, rilevare che a supporto della percentuale indicativa della massima efficacia abbronzante conseguibile - come esaltata nella comunicazione pubblicitaria - il professionista produce, tra l’altro, studi su taluni componenti presenti nel solare (elaborati dalle rispettive società produttrici) in seno ai quali, tuttavia, l’Ente incaricato della perizia - pur valutando in alcuni casi corretta la metodologia ivi utilizzata ovvero confermando il consenso scientifico sull’efficacia abbronzante di sostanze individuate - non ha rinvenuto la conferma dell’effetto abbronzante accreditato al prodotto nel suo complesso, né comunque la dimostrazione di alcun effetto sinergico dei vari componenti30. 33. Sempre sulla scorta delle valutazioni testualmente rilasciate dall’IFO, occorre soffermarsi sulle risultanze dell’unica sperimentazione scientifica effettuata direttamente sul solare, del pari prodotta dal professionista a supporto della spendita del valore percentuale massimo in seno alla propria comunicazione pubblicitaria. Da tale test è emerso che soltanto uno dei venti volontari sottopostisi all’indagine ha raggiunto, in esito all’uso del solare Collistar nel periodo prescritto, un massimo di abbronzatura pari al 71,5% rispetto alla data di inizio della sperimentazione; tutti gli altri soggetti esaminati si sono, invece, attestati su valori più bassi contribuendo a realizzare una media del 42% di incremento. 34. Ora, anche se l’indicazione di tale valore medio è riportata nella campagna pubblicitaria del Superabbronzante, l’indicazione medesima, a causa delle ridottissime dimensioni del carattere e della collocazione assolutamente defilata31 resta, evidentemente, del tutto offuscata dall’enfasi dimensionale, cromatica e di posizione riservata reiteratamente e su tutti i supporti media - al valore massimo di 71,5 %. 35. Come già stigmatizzato in numerosi precedenti dell’Autorità32, non è corretto rappresentare, per di più con grande risalto e reiterata enfasi pubblicitaria, il valore massimo risultante dalle sperimentazioni effettuate quale specifico 30 [Nella nota in data 30 dicembre 2010, l’IFO precisa, infatti, che “Non vi sono studi nella documentazione inviata che dimostrino una correlazione tra dose impiegata ed effetto pigmentante dei principi impiegati” ed aggiunge, in seno alla successiva nota del 1° febbraio 2011, che “dalla letteratura non risulta che gli altri ingredienti” - oltre al principio attivo Tyr-ol/Tyr-Excel inserito nella composizione del prodotto – “siano da soli in grado di provocare un effetto abbronzante e, quindi, appare tutto da dimostrare il possibile <<effetto sinergico>> di questi ingredienti ai fini dell’abbronzatura”.] 31 [Sul retro della confezione cartonata e del flacone nonché in calce al foglio a stampa ed alla relativa pagina web.] 32 [PS1474 – provv. del 16 settembre 2009, n. 20298, in Boll. n. 38/09; PS1730 - provv. del 18 novembre 2009, n. 20493, in Boll. n. 47/09; PS4030 - provv. del 3 marzo 2010, n. 20862, in Boll. n. 9/10; PS4331 - provv. del 6 maggio 2010, n. 21082, in Boll. n. 18/10.] vanto prestazionale di un prodotto cosmetico: tale indicazione, particolarmente attraente per il consumatore per via del prospettato supporto scientifico, non è, infatti, esemplificativa dell’efficacia attribuibile all’uso del prodotto per la generalità dei potenziali acquirenti. 36. Peraltro, nel caso de quo, la spendita con grande evidenza del valore percentuale, preceduto dal segno “più” e non circondato da altre specifiche di analogo rilievo, risulta ingannevole in quanto non chiarisce affatto il punto di partenza rispetto al quale può raggiungersi il pur vantato incremento di abbronzatura. In particolare, essendo tale misurazione riferita alla variazione assoluta del colore cutaneo dei soggetti sottoposti ad irradiazione UVA a cui era stato applicato il prodotto, la percentuale utilizzata non dà adeguata contezza della reale performance incrementale ascrivibile al prodotto, come sarebbe stato desumibile dalla differenza tra il valore medio risultante dal test con placebo ed il valore medio ottenuto nella contestuale sperimentazione sul solare. 37. Pertanto, la prospettazione di efficacia così conformata appare idonea - soprattutto perché è su di essa che si incentra la campagna promozionale del prodotto - ad indurre in errore il consumatore medio circa i risultati che si possono attendere dal suo uso, fuorviandolo da scelte commerciali consapevoli. 38. Va, inoltre evidenziata, in ordine ai vanti prestazionali accreditabili al Superabbronzante nella comunicazione pubblicitaria, l’osservazione dell’IFO circa la circoscritta rappresentatività del campione utilizzato nell’unica sperimentazione disponibile sul prodotto: in essa, infatti, la performance del solare è stata testata solo su soggetti di fototipo III, la cui epidermide – secondo la tradizionale classificazione di Fitzpatrick - è mediamente più resistente ai rischi derivanti dalla prolungata esposizione al sole. Anche sotto tale profilo, appare ingannevole la prospettazione di efficacia del Superabbronzante utilizzata nei messaggi ove si consideri che essa è spesa in modo da risultare valevole per tutti i consumatori, indipendentemente dal fototipo di appartenenza. Al riguardo, non può, infatti, condividersi l’assunto della Parte secondo cui l’indicazione del fattore di protezione 6 – il più basso consentito – contenuto nel Superabbronzante sia, di per sé, sufficiente a sostituire il dato mancante ed allertare adeguatamente i consumatori appartenenti al fototipo I e II. Essi, infatti, come rilevato espressamente dall’IFO, “non sanno di essere melanocompromessi”, ossia non sono precisamente edotti, in genere, del fatto di possedere un’epidermide più delicata e perciò maggiormente esposta ai rischi connessi all’esposizione solare, tanto più quando il prodotto da utilizzare sia, come in questo caso, un acceleratore di abbronzatura testato – per efficacia e rischi – su soggetti di pelle mediamente più “resistente”. Né, in merito, com’è evidente, potrebbe considerarsi dirimente per il consumatore la “consulenza professionale del profumiere”. 39. Il messaggio risulta, altresì, idoneo ad indurre in errore i consumatori circa il richiamo – già presente sul sito internet aziendale e non altrimenti corredato di altre specifiche - all’approvazione asseritamente acquisita - e, in realtà, mai rilasciata - da parte della Food and Drug Administration- USA sul mix di filtri presenti nello specifico prodotto solare. La pratica deve ritenersi scorretta, ai sensi dell’articolo 23, lettera d), del Codice, in quanto il professionista ha lasciato intendere, in modo non rispondente al vero, che il suo prodotto è stato validato da un organismo pubblico straniero di particolare rilevanza e indiscusso prestigio. 40. Come già richiamato dall’Autorità in alcuni precedenti33, è evidente quale grande suggestione - e lusinga all’acquisto - possa esercitare sul consumatore medio la prospettazione, in merito al dato prodotto, dell’approvazione ricevuta da un Ente autorevole e internazionalmente riconosciuto. Nel caso de quo, la spendita dell’ - inveritiero avallo scientifico da parte della Food ed Drug Administration circa il Superabbronzante ha conferito ulteriore valenza decettiva al messaggio suggerendosi, in tal modo, al consumatore medio un quid pluris – in termini di affidamento e riconoscimento circa le particolari caratteristiche di novità e scientificità del prodotto - in grado di falsarne le scelte commerciali. 41. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale della pratica descritta, non si riscontra nel caso di specie, da parte di Collistar, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento all’ambiguità e incompletezza dei contenuti informativi relativi alle possibilità d’impiego e ai risultati ottenibili attraverso l’uso del cosmetico pubblicizzato. Tale aspetto appare maggiormente rilevante in quanto trattasi di prodotto specificamente dedicato per l’esposizione solare e destinato, quindi, ad uso per il quale è richiesta, in ogni caso, maggiore avvertenza e cautela da parte dei consumatori al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e reazioni. 42. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che la pratica in esame integri una violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 43. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in 33 [PS411B – provv. del 3 luglio 2008, n. 18572, in Boll. n. 26/08; PS469 -provv. del 10 dicembre 2009, n. 20553, in Boll. n. 51/09.] particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 44. Con riguardo alla gravità della violazione, deve tenersi conto, nella fattispecie in esame, dell’importanza e della dimensione economica del professionista: Collistar , che fa parte di un gruppo – Bolton - di notevole dimensione ed importanza34, è presente, in posizione consolidata sul mercato nazionale ed internazionale con reti di vendite specifiche nel settore delle profumerie. Va aggiunto che la società presenta, nell’ultimo bilancio disponibile, ricavi di esercizio pari a oltre novanta milioni di euro35. 45. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampia e capillare diffusione del messaggio che - soprattutto via internet – è stata suscettibile di raggiungere un vasto pubblico di utenti visti anche i non scarsi dati di vendita del Superabbronzante intensivo ultra-rapido come forniti dalla Società. 46. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere da aprile a luglio 2010. 47. In considerazione di tutti tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei confronti di Collistar S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro). RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di cui agli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Collistar S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Collistar S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell’articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 34 [Sul sito internet dedicato, il gruppo è presentato come un “fast-growing international company manufacturing and marketing a wide range of high quality branded consumer goods worldwide. The Group brand portfolio is rich of more than 50 product lines ranging from Food and Household Care products through Adhesives and Glues to Personal Care and Beauty Care products” (http://www.boltongroup.net/pages/Today_detail.aspx?id=1). Dal medesimo sito, si evince che Bolton, nel corso degli ultimi dieci anni, ha raddoppiato le vendite, ha quasi duplicato gli investimenti in pubblicità, ha acquistato 11 grandi compagnie e relative marchi ed ha stabilito succursali in cinque paesi. Inoltre, proprio in Italia, il Gruppo ha realizzato il 48,8% delle vendite complessive. Inoltre, a pag. 4 della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31.12.2009, si legge che Collistar S.p.A. “ha in portafoglio, tra le immobilizzazioni finanziarie, il 23 % del capitale della Bolton Services S.p.A., società che, come per il passato, ha continuato a svolgere a favore delle società consorziate attività di consulenza e collaborazione di natura organizzativa, commerciale ed amministrativa”. ] 35 [A pag. 1 della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2009, si legge che “I ricavi di esercizio ammontano a Euro 93.078.909 ed evidenziano un incremento di 23.424 sul precedente esercizio. La Società ha migliorato la propria posizione sul mercato che, a sua volta, ha invece mostrato forti segni di cedimento. Si può, quindi, affermare che le vendite dell’esercizio sono risultate molto soddisfacenti rispetto alle attese anche grazie al lancio di nuovi prodotti”.] Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Luigi Fiorentino Antonio Catricalà