I principi generali dell’IVA
• L’imposta sul valore aggiunto (Iva) si configura come tributo
“indiretto”, in quanto non colpisce direttamente la capacità
contributiva di un soggetto nelle due forme tipiche del patrimonio o
del reddito, bensì il consumo, ossia un altro indice della stessa
capacità contributiva (art. 53 Cost.) che indirettamente rivela
l’esistenza di una ricchezza.
Fonti normative
• L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è
stata introdotta negli Stati membri dell’Unione attraverso due
direttive (Direttive 11 aprile 1967, nn. 227/67/CE e 228/67/CEE).
• Direttiva comunitaria n. 77/388/CE del 17 maggio 1977 (c.d. VI
direttiva)
• Direttiva n. 2006/112/CE, pubblicata l’11 dicembre 2006 nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (in vigore dal 1° gennaio
2007)
• DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
L’iva
• L’IVA è definita come un tributo a «due facce» in quanto grava
sui consumi
Acquisti effettuati da
soggetti che destinano i
beni e servizi all’uso e
consumo personale o
familiare
Contribuenti di fatto
sugli scambi
Colpisce tutte le forniture di
beni e le prestazioni di servizi
rese da imprenditori e
professionisti, anche se non
sono rivolte a favore di
consumatori finali
Contribuenti di diritto
I contribuenti di fatto
Sopportano economicamente il peso
del tributo ma non sono soggetti agli
oneri e agli adempimenti previsti dalle
leggi fiscali
I contribuenti di diritto
Non subiscono alcun impoverimento
economico a seguito dell’applicazione del
tributo ma sono i destinatari delle leggi fiscali
La legge affida loro il compito di applicare e riscuotere
il tributo, gravandoli di obblighi e adempimenti fiscali
Riepilogo
• Funzione economica
Colpisce i consumi
Grava sui consumatori
finali
• Meccanismo giuridico
Colpisce gli scambi di beni
e servizi effettuati da
operatori economici
(per i quali non è un costo)
Contribuenti di diritto
Contribuenti di fatto
Controlli del Fisco
Meccanismo di applicazione
L’iva è un’imposta:
• ad applicazione istantanea (Colpisce i singoli atti economici al
momento del loro verificarsi. I presupposti per la sua applicazione
vengono individuati in un momento ben preciso nel tempo (a differenza
delle imposte sul reddito che per la loro definizione richiedono il
compimento di un intervallo temporale definito “periodo d’imposta”)
• plurifase non cumulativa, in quanto ad ogni passaggio non è
colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto del
bene o servizio
Funzionamento dell’Iva
Cliente consumatore
finale
Il fornitore soggetto Iva
addebita al cliente l’Iva
sulle vendite
Cliente imprenditore
o lavoratore
autonomo
Paga l’Iva
Non la detrae e
la tassazione si
compie
Paga l’Iva
La detrae con
diritto di credito
per l’eventuale
eccedenza
Il cliente è a sua volta fornitore dei propri clienti e il meccanismo prosegue:
si arresta solo quando trova clienti consumatori finali
Presupposti dell’Iva
Cessione di beni (art. 2)
Presupposto oggettivo
Prestazione servizi (art. 3)
Esercizio d’impresa (art. 4)
Presupposto soggettivo
Esercizio di arti o professioni (art. 5)
Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato
Presupposto territoriale
(art 7)
No: operazioni effettuate al di fuori dello Stato
Sono assoggettate ad Iva, altresì, le importazioni di beni da chiunque
effettuate.
Presupposto oggettivo
Trasferimento a titolo oneroso della
proprietà o di altro diritto reale di godimento
su beni di ogni genere
Cessione di beni
(art.2)
Analoghe operazioni a titolo gratuito,
esclusi i casi in cui il bene ceduto ha un
valore inferiore a 25,82 Euro e non è oggetto
dell’attività di impresa
Destinazione di beni dell’azienda ad uso
o consumo personale o familiare
dell’imprenditore o professionista
Assegnazione ai soci di beni della società
Presupposto oggettivo
Operazioni a titolo oneroso dipendenti da
contratti di prestazioni d’opera e in genere
da obbligazioni di fare, non fare e
permettere
Prestazione di servizi
(art.3)
Prestazioni di servizi gratuite, destinate
al consumo personale dell’imprenditore
o ad altre finalità estranee all’impresa
se di valore superiore a 25,82 Euro
Affitti, noleggi, ecc.
Servizi di ristorazione
Presupposto soggettivo
Società commerciali e enti commerciali
Esercizio di imprese
(qualsiasi sia l’operazione=presunzione
(art. 4)
assoluta)
Persone fisiche e enti non commerciali
che svolgono attività commerciale o
agricola in maniera abituale
Esercizio di arti e professioni
(art.5)
Persone fisiche, associazioni professionali
e società semplici che svolgono attività
diversa da quella di impresa in maniera
autonoma e a carattere abituale
Attività di impresa
• per esercizio di imprese si intende “l’esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate
in forma di impresa”.
• Sono rilevanti anche le attività che, purché organizzate in forma di
impresa, non rientrano tra quelle suddette indicate dall’art. 2195 c.c.
(cioè attività non propriamente commerciali, quali, ad esempio
servizi didattici, sanitari, traduzioni ecc.).
Attività di impresa
• L’abitualità e la professionalità sussistono ogniqualvolta un soggetto
pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una
pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento
di uno scopo. In altri termini, non si ha soggettività di imposta solo
nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via
meramente occasionale Specularmente, l’occasionalità, con la
conseguente esclusione dall’Iva, si ha quando l’attività è posta in
essere in modo accidentale o sporadico, senza che il soggetto abbia
predisposto nulla per effettuarla.
16
Ricapitolando:
Si possono quindi ricavare le seguenti regole generali sulla soggettività di
imposta:
A.Imprenditore individuale: è soggetto d’imposta solo quando effettua
operazioni nell’esercizio della sua attività;
B.Società di persone ed assimilate, società di capitali, società cooperative,
di mutua assicurazione e di armamento, società costituite all’estero (2507
c.c.) e società di fatto: sono, per presunzione assoluta di legge, soggetti
d’imposta per qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata
nei confronti sia di terzi che dei propri soci.
C.Enti diversi dalle società:
• sono equiparabili alle società se hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;
• se trattasi di enti non commerciali, si considerano soggetti passivi
quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o
agricole e limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio delle
stesse attività.
Esercizio di arti o professioni
• Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di
lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di
società semplici o di associazioni senza personalità giuridica
costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle
attività stesse.
• Vi rientrano pertanto tutte le attività di lavoro autonomo e non solo
le attività artistiche e professionali in senso stretto (ossia quelle il
cui esercizio richiede l'iscrizione in albi od elenchi).
• In questo modo la categoria in esame sembra includere
qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle
d'impresa e non svolta con un vincolo di subordinazione.
Esclusioni
• Operazioni occasionali effettuate da persone
fisiche e enti non commerciali
Esercizio di imprese
• Attività di mero godimento/detenzione beni
• Attività non autonome (lavoro dipendente)
Esercizio di arti o
professioni
• Attività non autonome
• Collaborazioni coordinate e continuative
• Prestazioni di lavoro autonomo occasionale
Differenze
Imprenditore
Lavoratore autonomo
Autoconsumo
Sono prestazioni
Non sono prestazioni
di servizi e prestazioni rilevanti ai fini Iva se di rilevanti ai fini Iva
gratuite
valore superiore a
€ 25,82
Semplificazioni
contabili
Possibilità di emettere Obbligo di emettere
documenti in
sempre la fattura
sostituzione della
fattura
Presupposto di territorialità (Art. 7)
Per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio
della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di
Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago
di Lugano.
Fanno parte del territorio soggetto alla sovranità della
Repubblica Italiana:
•lo spazio terrestre compreso negli attuali confini;
•il soprassuolo ed il sottosuolo in corrispondenza al confine
terrestre;
•il mare territoriale, cioè la fascia di mare costiero,
21
Presupposto di territorialità (Art. 7)
Per “Comunità“ o “territorio della Comunità” si
intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea con le seguenti esclusioni:
•Repubblica ellenica, il Monte Athos;
•Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Busingen;
•Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
22
Presupposto di territorialità (Art. 7)
• Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie.
Al contrario, il Principato di Monaco e l'isola di
Man si intendono compresi nel territorio
rispettivamente della Repubblica francese e
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord [art. 7, comma 1 lett. c)].
Ambito territoriale
Individuazione del
territorio
Art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Territorio Extracomunitario,
Paesi terzi (Livigno &
Campione): importazioni/
esportazioni)
Territorio Nazionale =
Operazioni interne
Territorio Comunitario =
operazioni intracomunitarie.
23
23
Classificazione delle operazioni
Imponibili
In campo Iva
Non imponibili
Esenti
Concorrono a determinare il volume d’affari
Per mancanza di uno dei requisiti
Fuori campo Iva
(cd. escluse)
Per esplicita esclusione
da parte della legge (artt. 2, 3, 15)
Non concorrono a determinare il volume d’affari
Operazioni imponibili
• Scontano l’applicazione del tributo
• Assoggettate agli adempimenti formali
• Consentono la detrazione
OPERAZIONI NON IMPONIBILI
• SONO OPERAZIONI NON IMPONIBILI:
1
QUELLE SULLE QUALI NON SI APPLICA L’IMPOSTA;
2
COMPORTANO L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI FORMALI
(FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI E LORO
REGISTRAZIONE SU APPOSITI REGISTRI);
3
CONCORRONO A DETERMINARE IL VOLUME D’AFFARI;
4
CONSENTONO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
DELL’IMPOSTA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI.
Operazioni esenti (art. 10)
• Non si applica il tributo
• Assoggettate agli adempimenti formali
• Non consentono la detrazione
Operazioni escluse
• Non si applica il tributo
• Non devono essere né fatturate né annotate nei registri
• Non consentono detrazioni
• Sono estranee al volume d’affari
L’IVA nei rapporti con l’estero
dall’Unione Europea
Acquisti intracomunitari
soggetti ad apposito
regime
dal di fuori dell’UE
Importazioni soggette
ad iva al momento del
transito in dogana
Verso l’Unione
Europea
Cessioni intracomunitarie
soggette ad apposito
regime
Al di fuori dell’UE
Sono esportazioni e
beneficiano del regime
di non imponibilità
Acquisti
Beni
Cessioni
CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
•
•
SI TRATTA DI CESSIONI DI BENI INVIATI FUORI
DALL’UNIONE EUROPEA E QUINDI “NON IMPONIBILI”
PERCHE’ DESTINATE AD ESSERE IMMESSE AL CONSUMO
NEL PAESE ESTERO.
SI DISTINGUE TRA:
ESPORTAZIONI DIRETTE PROPRIE (triangolari e congiunte)
(art. 8, I comma, lettera a)
ESPORTAZIONI DIRETTE IMPROPRIE
(art. 8, I comma, lettera b)
ESPORTAZIONI INDIRETTE
(art. 8, I comma, lettera c) e art. 8, II comma
ESPORTAZIONI DIRETTE
art. 8, I comma, lettera a
FATTURA
cedente
cessionario residente
TRASPORTA
DIRETTAMENTE
A
A (cedente) fattura a B (cessionario)
e trasporta direttamente
all’estero
LE ESPORTAZIONI
Il regime di non imponibilità è subordinato alla dimostrazione dell’effettiva
esportazione dei beni.
PROCEDURA
•le merci vanno presentate all’ufficio doganale di esportazione;
•eseguiti i controlli e autorizzato lo svincolo delle merci, l’ufficio
doganale di esportazione provvede alla stampa e alla consegna al
dichiarante del DAE ed alla comunicazione dei dati alla dogana
uscita;
•l’ufficio doganale di uscita riceve dall’esportatore il DAE per
effettuare l’immediato riconoscimento a sistema dell’operazione e
per l’effettuazione degli adempimenti connessi all’uscita delle
merci dal territorio comunitario;
LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
Nel concetto di operazioni dirette rientrano anche le operazioni
triangolari
Impresa A (fornitore)
Impresa B (cedente)
Impresa C (acquirente finale)
LE ESPORTAZIONI INDIRETTE
GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE
(art. 8, II comma)
• ACQUISTO IN SOSPENSIONE
NEI LIMITI DI UN
AMMONTARE
PREDETERMINATO
(COSIDDETTO PLAFOND) A
CONDIZIONE CHE
L’OPERATORE POSSA ESSERE
DEFINITO ESPORTATORE
ABITUALE
• IL PLAFOND PUO’ ESSERE:
1
FISSO (SE RIFERITO
ALL’ANNO PRECEDENTE);
2
VARIABILE (SE
RIFERITO AI 12 MESI
PRECEDENTI).
segu
e
35
GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
Al fine di evitare il formarsi di un eccessivo credito IVA, i
soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili per
più del 10% del volume d’affari, possono acquistare beni e
servizi per un determinato ammontare (cd.“plafond”) senza
l’applicazione dell’IVA.
segu
e
36
GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE
D’IMPOSTA
Le operazioni non
imponibili che si possono
prendere in considerazione
sono:
-Esportazioni
-Vendite a San Marino e
Città del Vaticano
-Operazioni assimilate
alle esportazioni
-Servizi internazionali
-Cessioni intracomunitarie
-Servizi intracomunitari
segu
e
37
GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE
D’IMPOSTA
I soggetti interessati dalla normativa sul plafond
sono i cd. ESPORTATORI ABITUALI.
Questo status sussiste quando le operazioni non imponibili
in precedenza indicate :
Superano il 10% del volume d’affari dell’anno
solare o dei dodici mesi precedenti;
Sono registrate nell’anno solare o nei dodici mesi
precedenti.
segu
e
38
GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE
D’IMPOSTA
Quando le operazioni imponibili superano il 10% del
volume d’affari e sono state registrate nel periodo di
riferimento, allora il loro ammontare costituisce il plafond
nel cui limite l’esportatore può acquistare o importare senza
applicazione dell’IVA.
segu
e
39
GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE
D’IMPOSTA
Beni esclusi
dal plafond
- Beni e servizi ad IVA indetraibile
- Fabbricati
- Aree fabbricabili
GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE
D’IMPOSTA
Obblighi degli
esportatori abituali
- prima
dell’effettuazione
dell’operazione;
- può riguardare
una singola
operazione o più
operazioni tra le
stesse parti.
-Consegna o spedizione
della
dichiarazione d’intento;
- relativa registrazione;
- compilazione quadro VC
della dichiarazione annuale.
Esportatori abituali
• Sono soggetti alla rivalsa Iva ad opera dei loro fornitori
• Se sono soggetti Iva possono portare l’Iva pagata in detrazione
dall’Iva addebitata ai clienti sulle vendite
• Se però una parte delle loro vendite è effettuata verso clienti esteri
non possono addebitare a questi l’Iva
Esportatori abituali
• Si troverebbero in costante situazione di credito nei confronti
dell’erario
Soluzione: possono acquistare dai
loro fornitori in regime di non imponibilità
(senza pagare l’IVA)
Per un ammontare di acquisti pari all’ammontare delle
vendite non imponibili effettuate nel corso dell’anno
(cd. plafond)
OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI
ALL’ESPORTAZIONE
•
SONO COSTITUITE DA:
1
2
3
CESSIONI DI NAVI
CESSIONI DI AEROMOBILI
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A LAVORI NAVALI ED
ACCESSORIE
CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
INCORPORATE NELLE NAVI E NEGLI AEROMOBILI O
RELATIVE AL VETTOVAGLIAMENTO
4
•
SONO ESCLUSE: LA NAVIGAZIONE AVENTE FINALITA’
SPORTIVA E RICREATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO, CIOE’ IL
SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Momento di effettuazione delle
operazioni
• E’ il momento in cui si verifica la sussistenza dei presupposti
• Segna il punto di riferimento per l’insorgenza degli adempimenti
contabili
Solo da quel momento l’imposta sarà dovuta dal
soggetto passivo
Fatturazione, registrazione, versamento,
dichiarazione
Momento di applicazione dell’Iva
Mobili
alla spedizione
Cessione di beni
Immobili
Prestazione di servizi
Alla consegna o
Alla stipulazione contratto
Al pagamento del corrispettivo
Momento di applicazione dell’Iva
Cessioni di beni
Se nel contratto le parti stabiliscono che
il passaggio di proprietà avvenga
successivamente a tali eventi l’effettuazione
dell’operazione si considera rinviata al
momento del passaggio della proprietà
Somministrazioni
Si fa riferimento al momento del
pagamento del prezzo
Anticipazione
Il momento impositivo è anticipato:
• Al momento del pagamento del prezzo o di una
parte di esso
• Al momento dell’emissione della fattura
Il soggetto passivo può emettere la fattura prima del
verificarsi delle condizioni (cd. fatturazione volontaria);
Es.: bolletta telefonica
Eccezione (art. 6, co.5)
Poiché le Amministrazioni Pubbliche spesso non pagano
Sollecitamente i loro fornitori l’art. 6 prevede che l’Iva sulle
Fatture emesse nei confronti dello Stato, degli enti territoriali,
ecc., diviene esigibile solo dopo che è avvenuto il pagamento.
Differenze
Cessione di beni
Prestazioni di servizio
Momento impositivo
Consegna, spedizione o Pagamento
stipulazione del contratto
Autoconsumo e
prestazioni gratuite
Imponibili se effettuati sia Imponibili solo se
da imprenditori che da
effettuati da imprenditori
professionisti
Rapporti con l’estero
Regime di non
imponibilità
(artt. 8, 8 bis, 9)
Acquisti da commercianti Obbligo di richiedere
al minuto
fattura se rientranti
nell’oggetto dell’attività
Esclusione o imponibilità
(art. 7)
Facoltativo in ogni caso
richiedere fattura
Base imponibile
In linea generale l’Iva deve essere applicata sull’ammontare
complessivo di tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore quale
controprestazione della cessione di beni o della prestazione di
servizi. La base imponibile è costituita, pertanto, dall’ammontare
complessivo dei corrispettivi previsti contrattualmente, compresi gli
oneri accessori.
Per effetto delle disposizioni dell’articolo 12 d.P.R. 633 del 1972
nella base imponibile dell’operazione principale rientrano anche le
operazioni accessorie alla cessione o prestazione resa (montaggio,
trasporto, etc.): queste non sono autonomamente soggette ad Iva,
ma vanno sommate al corrispettivo pattuito per l’operazione
principale, per scontarne la medesima aliquota
Base imponibile – valore normale
• la base imponibile è ancorata al valore normale per le seguenti
operazioni in cui manca un corrispettivo contrattualmente pattuito:
• cessioni gratuite, autoconsumo, assegnazioni gratuite ai soci, di cui
ai nn. 4, 5, 6 dell’art. 2;
• prestazioni in luogo dell’adempimento (datio in solutum) ed
operazioni permutative, di cui all’art. 11, primo comma. Per queste
ultime la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o
servizi che formano oggetto di ciascuna operazione. Non assumono
pertanto rilevanza gli eventuali conguagli in danaro, già considerati
all’atto della determinazione del valore normale dei beni;
Definizione «valore normale»
• Circa la nozione di valore normale, il terzo comma dell’art. 14
precisa che esso è rappresentato “dal prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari
in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata
l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”, soggiungendo
che per l’accertamento di detto valore deve farsi riferimento, ove
possibile, in primo luogo ai listini della Camera di commercio più
vicina, nonché ai listini di borsa ed alle tariffe professionali.
Operazione escluse dalla base imponibile
•Sono escluse dalla base imponibile alcune somme che, pur essendo
addebitate alla controparte, non hanno natura vera e propria di
controprestazione per la cessione del bene o la prestazione del servizio (e
quindi non configurano, tecnicamente, un corrispettivo). Diversamente
dalle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta, tali
corresponsioni, pur se escluse dalla contabilizzazione, devono comunque
risultare in fattura con separata annotazione. Si tratta delle ipotesi che
seguono:
Operazione escluse dalla base imponibile
1. Interessi di mora e risarcimento danni;
2. Sconti, premi o abbuoni in natura;
3. Sconti in denaro (previsti contrattualmente o successivamente).
Nel primo caso, se viene accordato direttamente in fattura, lo
sconto riduce automaticamente la base imponibile, in forza della
norma dell’articolo 15, e si verifica una vera e propria esclusione
dalla base imponibile; se, viceversa, viene erogato dopo il rilascio
della fattura, il rapporto sarà regolarizzato con l’emissione di una
nota di accredito ai sensi dell’art. 26 senza limiti di tempo,
trattandosi di sconto previsto nel contratto originario
4. Rimborsi anticipazioni in nome e per conto cliente
(documento intestato al cliente – spese forfettarie imponibili)
Aliquote IVA
L’imposta sul valore aggiunto si applica con aliquote differenziate in
relazione alle varie tipologie di beni e di servizi. L’art. 16 prevede
un’aliquota ordinaria generale del 21% , ma sono stabilite aliquote
speciali ridotte del 4% e del 10% per determinate categorie
merceologiche o di servizi, indicate, rispettivamente, nella Tabella
A, Parte II e III.
L’aliquota ridotta riguarda, in via generale, i beni ed i servizi
destinati a soddisfare bisogni di prima necessità (ad es. prodotti
alimentari di base, “prima casa”, etc.), per cui è prevista l’aliquota
4%; ovvero comunque meritevoli di un particolare trattamento
agevolato (fornitura di energia elettrica, somministrazione di gas
per usi domestici, medicinali, interventi di recupero del patrimonio
edilizio, ecc.), assoggettati all’aliquota del 10%.
La rivalsa
• La rivalsa di cui all’art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 è lo strumento che
attua la traslazione dell’imposta e consente al contribuente,
provvisoriamente inciso, di addebitare in fattura l’imposta ad altro
soggetto passivo e così di seguito sino al consumatore finale che è
colui che – privo del diritto alla detrazione – sopporta
definitivamente il tributo.
• La rivalsa dell’Iva è pertanto obbligatoria e sono vietati patti
contrari
Rivalsa
E’ un dovere:
• Il cedente ha l’obbligo
di addebitare
all’acquirente l’IVA
• E’ nullo ogni patto
contrario
E’ un diritto
• Il cessionario ha
diritto di ricevere la
fattura con addebito
dell’imposta
• Il diritto è in funzione
della detrazione
Rapporto di rivalsa
• Un rapporto tra privati, distinto dal rapporto tributario tra Fisco e
contribuente, ma a questo correlato.
• Non è disponibile: l’art. 18, co. 4 sancisce la nullità dei patti che
escludano l’obbligo di rivalsa.
La
detrazione
(condizioni):
è
consentita
• Requisito soggettivo: beni e servizi
acquistati nell’esercizio d’impresa (principio
di inerenza);
• Requisito oggettivo: beni e servizi
destinati ad attività imponibili;
• Requisito di fatto: esigibilità dell’imposta;
• Requisito temporale:esercizio del diritto
nel limite temporale del secondo anno
successivo a quello in cui sorge
59
Inerenza (due
condizioni)
60
Beni e servizi acquistati nell’esercizio d’impresa
Beni e servizi destinati ad attività imponibili
L’imposta è esigibile quando le operazioni si
considerano effettuate (art. 6. ult. co DPR
633/72)
61
Beni immobili: nel momento della stipulazione
Beni mobili: nel momento della consegna o
spedizione
Limitazioni all’esercizio della detrazione
Iva
• limitazioni oggettive, ma indipendenti
dalla natura dei beni e servizi acquistati;
• limitazioni oggettive in relazione a
particolari tipologie di beni e servizi
acquistati (art. 19-bis1 DPR)
• pro rata fisico (art. 19, 4 c.)
• pro rata percentuale (art. 19, 5 c.)
62
63
Criterio fondamentale per la detrazione
dell’Iva
Destinazione dell’acquisto
Operazioni
imponibili
Operazioni detassate
detrazione
(art. 19, 1 c.)
Si veda la slide
successiva
64
Operazioni detassate (art. 19, c. 2 e 3)
non soggette
esenti
destinazione
totale
destinazione
pro-quota
destinazione
totale
destinazione
pro-quota
Indetraibilità
Pro – rata fisico
(art. 19, 4 c.)
Indetraibilità
Pro – rata
percentuale
(art. 19, 5 c.)
65
Acquisti di beni e servizi destinati
integralmente ad operazioni non soggette
Iva indetraibile
Iva detraibile
La detraibilità trova origine in alcune
eccezioni previste alla regola generale
dall’art. 19, c. 3
66
beni e servizi destinati ad operazioni non soggette
Iva detraibile
eccezioni alla regola generale – art. 19, c. 3
1. Operazioni non imponibili – artt. 8, 8-bis, 9 o
operazioni intracomunitarie;
2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che
se effettuate nel territorio darebbero diritto alla
detrazione;
3. Operazioni di cui all’art. 2, 3 c., lett. a), b), d) ed f);
4. Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7,
8 e 9.
Eccezioni alla regola generale – Iva detraibile –
art. 19, c. 3 – Esempi:
• è detraibile l’Iva relativa alla fattura di un consulente
fiscale riguardante la cessione di un ramo di azienda (art.
19, c. 3, lett. c);
• è detraibile l’Iva relativa alla fattura di un consulente
emessa in relazione ad un’operazione di fusione;
• è detraibile l’Iva relativa alle fatture emesse dai consulenti
di un’azienda per la cessione di un marchio effettuata nei
confronti di un’azienda francese – Ai sensi dell’art. 7, 4 c.,
ltt. d) la cessione del marchio è fuori campo di applicazione
dell’Iva per carenza del presupposto di territorialità, l’Iva
risultante dalle fatture dei consulenti è detraibile ai sensi
dell’art. 19, 3 c., lett. b).
67
Limitazioni all’esercizio della detrazione Iva
68
Iva per l’acquisto di beni e servizi destinati in parte
ad operazioni non rilevanti ai fini Iva o esenti
Iva parzialmente detraibile
Determinazione della quota di Iva detraibile
Pro – rata fisico
(art. 19, 4 c.)
Pro – rata
percentuale
(art. 19, 5 c.)
Pro-rata definizione:
E’ un meccanismo che consente di determinare la
parte di Iva detraibile degli acquisti destinati ad attività
fuori campo di applicazione dell’Iva o ad attività esenti
La destinazione parziale dei beni è un elemento
essenziale per l’applicazione del pro-rata. Pertanto
l’applicazione del meccanismo presuppone che i beni
ed i servizi acquistati siano destinati parzialmente ad
un’attività imponibile e, parzialmente ad un’attività non
soggetta ad imposta ovvero esente
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PRO - RATA
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Beni e servizi destinati
per intero ad un’attività
non soggetta ad Iva o
esente
Beni e servizi destinati
parzialmente
ad
un’attività non soggetta
ad Iva o esente
Non si applica il pro - rata
Si applica il pro - rata
Iva totalmente indetraibile
Iva detraibile in parte in
base alla percentuale di
pro - rata
Pro – rata fisico – art. 19 c. 4
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Richiede una valutazione fisica, cioè effettiva, della quota
di acquisto dei beni e servizi destinati all’attività imponibile
Due ipotesi di applicazione del pro – rata fisico
l’utilizzo dell’acquisto per
operazioni che, nell’ambito
dell’attività economica siano
in parte con detrazione ed
in parte fuori campo Iva
La destinazione promiscua
dell’acquisto
ad
attività
economiche
(cioè
con
detrazione) e a finalità
estranee a tali attività. Ad
esempio consumi personali
dell’imprenditore
Applicazione del pro – rata fisico
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Valutazione fisica della porzione dei beni e
servizi destinati all’attività con Iva detraibile
Condizione per l’applicazione del pro – rata fisico
I beni e servizi devono essere, per loro natura,
parcellizzabili, cioè devono consentire una
valutazione pro - rata
la valutazione deve essere eseguita mediante
l’applicazione di parametri oggettivi e coerenti
con la natura dei beni e servizi acquistati
Parametri oggettivi e coerenti – Soluzioni ai
problemi
• Un parametro oggettivo e coerente può essere rappresentato dalle
tariffe professionali per la determinazione della quota di compenso
relativa alla consulenza prestata per la vendita del terreno non
edificabile. La fattura del professionista potrebbe indicare
distintamente la quota di compensi e dell’iva relativa per l’attività di
consulenza prestata in favore dell’impresa e la quota riguardante
l’operazione relativa al predetto terreno. L’iva detraibile è solo
quella relativa alla prima prestazione;
• il medesimo parametro può essere applicato per suddividere la
quota dei compensi relativi alla dichiarazione dei redditi contenente
il reddito d’impresa ed i redditi aventi natura personale (fondiari e
così via);
• ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un
fabbricato sia per l’attività imponibile sia per un’attività esclusa, un
criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei
rispettivi locali
73
74
Alcune tipologie particolari di beni e servizi: spese
telefoniche – energia elettrica, etc.
problema
non sono suddivisibili
Una soluzione interpretativa
Operazioni imponibili + operazioni che danno diritto alla detrazione
Ammontare totale delle operazioni effettuate
Pro – rata percentuale – art. 19 c. 5
75
È un criterio forfetario necessario per la determinazione
della percentuale di detraibilità dell’Iva assolta sugli
acquisti e che non richiede una valutazione fisica, cioè
effettiva, della quota di acquisto dei beni e servizi destinati
all’attività imponibile
Condizione per
percentuale
l’applicazione
del
pro
–
rata
Il contribuente deve esercitare una (o più) attività in
parte imponibile/i ed in parte esente/i
Applicazione del pro – rata percentuale
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Si applica con riferimento alle attività esenti
Sono escluse le operazioni esenti di tipo occasionale
Esempio: società che ha per oggetto la compravendita di
macchinari - perizia su un immobile oggetto di cessione
esente da Iva - art. 10 n. 8-bis
pro – rata
percentuale
NO
pro – rata
fisico
NO
criterio di
destinazione
SI Iva
indetraibile
Calcolo del pro - rata
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Il rapporto consente di determinare la percentuale di
detraibilità che deve essere applicata a tutti gli acquisti
effettuati nell’anno e non solo a quelli utilizzati
promiscuamente
Calcolo – art. 19 c. 2
Operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva
Operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva +
operazioni esenti
Calcolo del pro - rata
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Op. imp + operazioni non soggette ma assimilate (art. 19, 3 c.)
Operazioni imp. + operaz. assimilate + operaz. Esenti
Al numeratore vanno indicate anche
1. Operazioni non imponibili – artt. 8, 8-bis, 9 o operazioni
intracomunitarie;
2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che se
effettuate nel territorio darebbero diritto alla detrazione;
3. Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7, 8 e 9.
Ad esempio le cessioni all’esportazioni vano indicate al numeratore
Sono escluse ai fini del calcolo del pro – rata (al
numeratore e al denominatore):
• le operazioni esenti indicate dai nn. da 1 a 9 (escluso il n. 6) dell’art.
10 non rientranti nell’attività propria del soggetto passivo;
• le cessioni di oro indicate al n. 11 dell’art. 10;
• le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’Iva ai
sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a), b), d) e f) e cioè le cessioni di denaro, i
conferimenti d’azienda o di rmami aziendali, le cessioni di campioni
gratuite di modico valore, i passaggi di beni in occasione di fusioni,
cessioni e così via;
• le operazioni esenti, di cui all’art. 10, n. 27-quinquies (es. cessione di
autovettura con Iva integralmente indetraibile al momento
dell’acquisto);
• le cessioni di beni ammortizzabili;
• i passaggi interni di beni tra attività gestite con contabilità separate
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Sono escluse dal calcolo del pro – rata (esempi):
• La cessione di un macchinario se costituisce bene
strumentale;
• la cessione di un fabbricato a destinazione abitativa non
effettuata da un’impresa costruttrice (non rientrante
nell’attività propria) – op. esente ex art. 10, n. 8-bis;
• la cessione di ramo d’azienda ex art. 2, c. 3, lett. b). In linea di
principio è un’operazione che dà diritto alla detrazione
dell’Iva (es. è detraibile l’Iva del consulente per l’operazione di
cessione), ma non se ne deve tenere conto ai fini del calcolo
del pro – rata (art. 19-bis c. 2);
• I passaggi interni di beni (che costituiscono cessioni) tra
un’attività e l’altra gestite dal contribuente con contabilità
separata. Le operazioni devono essere fatturate, il volume
d’affari è rappresentato dal valore normale, ma l’importo
risultante dalle fatture non rileva ai fini del calcolo del pro rata
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Esempio calcolo del pro – rata:
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1. Volume d’affari euro 80.000 (di cui euro 19.000 per
esportazioni);
2. cessioni beni ammortizzabili euro 4.000;
3. operazioni esenti tipiche (rientranti nell’oggetto) euro 30.000;
4. operazioni esenti art. 10 n. 27 quinquies euro 1.000
5. Iva sugli acquisti dell’anno euro 7.200;
(80.000 – 4.000 – 30.000 – 1.000)
(80.000 – 4.000 – 1.000)
=
45.000
75.000
= 60%*
Iva sugli acquisti 7.200 X 60% = euro 4.320 Iva detraibile
*
Il pro – rata va arrotondato all’unità inferiore se la parte
decimale non è superiore allo 0,5 o all’unità superiore negli
altri casi
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I presupposti dell`Iva