I principi generali dell’IVA • L’imposta sul valore aggiunto (Iva) si configura come tributo “indiretto”, in quanto non colpisce direttamente la capacità contributiva di un soggetto nelle due forme tipiche del patrimonio o del reddito, bensì il consumo, ossia un altro indice della stessa capacità contributiva (art. 53 Cost.) che indirettamente rivela l’esistenza di una ricchezza. Fonti normative • L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata introdotta negli Stati membri dell’Unione attraverso due direttive (Direttive 11 aprile 1967, nn. 227/67/CE e 228/67/CEE). • Direttiva comunitaria n. 77/388/CE del 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva) • Direttiva n. 2006/112/CE, pubblicata l’11 dicembre 2006 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (in vigore dal 1° gennaio 2007) • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 L’iva • L’IVA è definita come un tributo a «due facce» in quanto grava sui consumi Acquisti effettuati da soggetti che destinano i beni e servizi all’uso e consumo personale o familiare Contribuenti di fatto sugli scambi Colpisce tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi rese da imprenditori e professionisti, anche se non sono rivolte a favore di consumatori finali Contribuenti di diritto I contribuenti di fatto Sopportano economicamente il peso del tributo ma non sono soggetti agli oneri e agli adempimenti previsti dalle leggi fiscali I contribuenti di diritto Non subiscono alcun impoverimento economico a seguito dell’applicazione del tributo ma sono i destinatari delle leggi fiscali La legge affida loro il compito di applicare e riscuotere il tributo, gravandoli di obblighi e adempimenti fiscali Riepilogo • Funzione economica Colpisce i consumi Grava sui consumatori finali • Meccanismo giuridico Colpisce gli scambi di beni e servizi effettuati da operatori economici (per i quali non è un costo) Contribuenti di diritto Contribuenti di fatto Controlli del Fisco Meccanismo di applicazione L’iva è un’imposta: • ad applicazione istantanea (Colpisce i singoli atti economici al momento del loro verificarsi. I presupposti per la sua applicazione vengono individuati in un momento ben preciso nel tempo (a differenza delle imposte sul reddito che per la loro definizione richiedono il compimento di un intervallo temporale definito “periodo d’imposta”) • plurifase non cumulativa, in quanto ad ogni passaggio non è colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio Funzionamento dell’Iva Cliente consumatore finale Il fornitore soggetto Iva addebita al cliente l’Iva sulle vendite Cliente imprenditore o lavoratore autonomo Paga l’Iva Non la detrae e la tassazione si compie Paga l’Iva La detrae con diritto di credito per l’eventuale eccedenza Il cliente è a sua volta fornitore dei propri clienti e il meccanismo prosegue: si arresta solo quando trova clienti consumatori finali Presupposti dell’Iva Cessione di beni (art. 2) Presupposto oggettivo Prestazione servizi (art. 3) Esercizio d’impresa (art. 4) Presupposto soggettivo Esercizio di arti o professioni (art. 5) Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato Presupposto territoriale (art 7) No: operazioni effettuate al di fuori dello Stato Sono assoggettate ad Iva, altresì, le importazioni di beni da chiunque effettuate. Presupposto oggettivo Trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere Cessione di beni (art.2) Analoghe operazioni a titolo gratuito, esclusi i casi in cui il bene ceduto ha un valore inferiore a 25,82 Euro e non è oggetto dell’attività di impresa Destinazione di beni dell’azienda ad uso o consumo personale o familiare dell’imprenditore o professionista Assegnazione ai soci di beni della società Presupposto oggettivo Operazioni a titolo oneroso dipendenti da contratti di prestazioni d’opera e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere Prestazione di servizi (art.3) Prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa se di valore superiore a 25,82 Euro Affitti, noleggi, ecc. Servizi di ristorazione Presupposto soggettivo Società commerciali e enti commerciali Esercizio di imprese (qualsiasi sia l’operazione=presunzione (art. 4) assoluta) Persone fisiche e enti non commerciali che svolgono attività commerciale o agricola in maniera abituale Esercizio di arti e professioni (art.5) Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici che svolgono attività diversa da quella di impresa in maniera autonoma e a carattere abituale Attività di impresa • per esercizio di imprese si intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa”. • Sono rilevanti anche le attività che, purché organizzate in forma di impresa, non rientrano tra quelle suddette indicate dall’art. 2195 c.c. (cioè attività non propriamente commerciali, quali, ad esempio servizi didattici, sanitari, traduzioni ecc.). Attività di impresa • L’abitualità e la professionalità sussistono ogniqualvolta un soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, non si ha soggettività di imposta solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale Specularmente, l’occasionalità, con la conseguente esclusione dall’Iva, si ha quando l’attività è posta in essere in modo accidentale o sporadico, senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarla. 16 Ricapitolando: Si possono quindi ricavare le seguenti regole generali sulla soggettività di imposta: A.Imprenditore individuale: è soggetto d’imposta solo quando effettua operazioni nell’esercizio della sua attività; B.Società di persone ed assimilate, società di capitali, società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, società costituite all’estero (2507 c.c.) e società di fatto: sono, per presunzione assoluta di legge, soggetti d’imposta per qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nei confronti sia di terzi che dei propri soci. C.Enti diversi dalle società: • sono equiparabili alle società se hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole; • se trattasi di enti non commerciali, si considerano soggetti passivi quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole e limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio delle stesse attività. Esercizio di arti o professioni • Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse. • Vi rientrano pertanto tutte le attività di lavoro autonomo e non solo le attività artistiche e professionali in senso stretto (ossia quelle il cui esercizio richiede l'iscrizione in albi od elenchi). • In questo modo la categoria in esame sembra includere qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle d'impresa e non svolta con un vincolo di subordinazione. Esclusioni • Operazioni occasionali effettuate da persone fisiche e enti non commerciali Esercizio di imprese • Attività di mero godimento/detenzione beni • Attività non autonome (lavoro dipendente) Esercizio di arti o professioni • Attività non autonome • Collaborazioni coordinate e continuative • Prestazioni di lavoro autonomo occasionale Differenze Imprenditore Lavoratore autonomo Autoconsumo Sono prestazioni Non sono prestazioni di servizi e prestazioni rilevanti ai fini Iva se di rilevanti ai fini Iva gratuite valore superiore a € 25,82 Semplificazioni contabili Possibilità di emettere Obbligo di emettere documenti in sempre la fattura sostituzione della fattura Presupposto di territorialità (Art. 7) Per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Fanno parte del territorio soggetto alla sovranità della Repubblica Italiana: •lo spazio terrestre compreso negli attuali confini; •il soprassuolo ed il sottosuolo in corrispondenza al confine terrestre; •il mare territoriale, cioè la fascia di mare costiero, 21 Presupposto di territorialità (Art. 7) Per “Comunità“ o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni: •Repubblica ellenica, il Monte Athos; •Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; •Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare; 22 Presupposto di territorialità (Art. 7) • Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie. Al contrario, il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [art. 7, comma 1 lett. c)]. Ambito territoriale Individuazione del territorio Art. 7 D.P.R. n. 633/1972 Territorio Extracomunitario, Paesi terzi (Livigno & Campione): importazioni/ esportazioni) Territorio Nazionale = Operazioni interne Territorio Comunitario = operazioni intracomunitarie. 23 23 Classificazione delle operazioni Imponibili In campo Iva Non imponibili Esenti Concorrono a determinare il volume d’affari Per mancanza di uno dei requisiti Fuori campo Iva (cd. escluse) Per esplicita esclusione da parte della legge (artt. 2, 3, 15) Non concorrono a determinare il volume d’affari Operazioni imponibili • Scontano l’applicazione del tributo • Assoggettate agli adempimenti formali • Consentono la detrazione OPERAZIONI NON IMPONIBILI • SONO OPERAZIONI NON IMPONIBILI: 1 QUELLE SULLE QUALI NON SI APPLICA L’IMPOSTA; 2 COMPORTANO L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI FORMALI (FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI E LORO REGISTRAZIONE SU APPOSITI REGISTRI); 3 CONCORRONO A DETERMINARE IL VOLUME D’AFFARI; 4 CONSENTONO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI. Operazioni esenti (art. 10) • Non si applica il tributo • Assoggettate agli adempimenti formali • Non consentono la detrazione Operazioni escluse • Non si applica il tributo • Non devono essere né fatturate né annotate nei registri • Non consentono detrazioni • Sono estranee al volume d’affari L’IVA nei rapporti con l’estero dall’Unione Europea Acquisti intracomunitari soggetti ad apposito regime dal di fuori dell’UE Importazioni soggette ad iva al momento del transito in dogana Verso l’Unione Europea Cessioni intracomunitarie soggette ad apposito regime Al di fuori dell’UE Sono esportazioni e beneficiano del regime di non imponibilità Acquisti Beni Cessioni CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE • • SI TRATTA DI CESSIONI DI BENI INVIATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA E QUINDI “NON IMPONIBILI” PERCHE’ DESTINATE AD ESSERE IMMESSE AL CONSUMO NEL PAESE ESTERO. SI DISTINGUE TRA: ESPORTAZIONI DIRETTE PROPRIE (triangolari e congiunte) (art. 8, I comma, lettera a) ESPORTAZIONI DIRETTE IMPROPRIE (art. 8, I comma, lettera b) ESPORTAZIONI INDIRETTE (art. 8, I comma, lettera c) e art. 8, II comma ESPORTAZIONI DIRETTE art. 8, I comma, lettera a FATTURA cedente cessionario residente TRASPORTA DIRETTAMENTE A A (cedente) fattura a B (cessionario) e trasporta direttamente all’estero LE ESPORTAZIONI Il regime di non imponibilità è subordinato alla dimostrazione dell’effettiva esportazione dei beni. PROCEDURA •le merci vanno presentate all’ufficio doganale di esportazione; •eseguiti i controlli e autorizzato lo svincolo delle merci, l’ufficio doganale di esportazione provvede alla stampa e alla consegna al dichiarante del DAE ed alla comunicazione dei dati alla dogana uscita; •l’ufficio doganale di uscita riceve dall’esportatore il DAE per effettuare l’immediato riconoscimento a sistema dell’operazione e per l’effettuazione degli adempimenti connessi all’uscita delle merci dal territorio comunitario; LE OPERAZIONI TRIANGOLARI Nel concetto di operazioni dirette rientrano anche le operazioni triangolari Impresa A (fornitore) Impresa B (cedente) Impresa C (acquirente finale) LE ESPORTAZIONI INDIRETTE GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE (art. 8, II comma) • ACQUISTO IN SOSPENSIONE NEI LIMITI DI UN AMMONTARE PREDETERMINATO (COSIDDETTO PLAFOND) A CONDIZIONE CHE L’OPERATORE POSSA ESSERE DEFINITO ESPORTATORE ABITUALE • IL PLAFOND PUO’ ESSERE: 1 FISSO (SE RIFERITO ALL’ANNO PRECEDENTE); 2 VARIABILE (SE RIFERITO AI 12 MESI PRECEDENTI). segu e 35 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Al fine di evitare il formarsi di un eccessivo credito IVA, i soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili per più del 10% del volume d’affari, possono acquistare beni e servizi per un determinato ammontare (cd.“plafond”) senza l’applicazione dell’IVA. segu e 36 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Le operazioni non imponibili che si possono prendere in considerazione sono: -Esportazioni -Vendite a San Marino e Città del Vaticano -Operazioni assimilate alle esportazioni -Servizi internazionali -Cessioni intracomunitarie -Servizi intracomunitari segu e 37 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA I soggetti interessati dalla normativa sul plafond sono i cd. ESPORTATORI ABITUALI. Questo status sussiste quando le operazioni non imponibili in precedenza indicate : Superano il 10% del volume d’affari dell’anno solare o dei dodici mesi precedenti; Sono registrate nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti. segu e 38 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Quando le operazioni imponibili superano il 10% del volume d’affari e sono state registrate nel periodo di riferimento, allora il loro ammontare costituisce il plafond nel cui limite l’esportatore può acquistare o importare senza applicazione dell’IVA. segu e 39 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Beni esclusi dal plafond - Beni e servizi ad IVA indetraibile - Fabbricati - Aree fabbricabili GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA Obblighi degli esportatori abituali - prima dell’effettuazione dell’operazione; - può riguardare una singola operazione o più operazioni tra le stesse parti. -Consegna o spedizione della dichiarazione d’intento; - relativa registrazione; - compilazione quadro VC della dichiarazione annuale. Esportatori abituali • Sono soggetti alla rivalsa Iva ad opera dei loro fornitori • Se sono soggetti Iva possono portare l’Iva pagata in detrazione dall’Iva addebitata ai clienti sulle vendite • Se però una parte delle loro vendite è effettuata verso clienti esteri non possono addebitare a questi l’Iva Esportatori abituali • Si troverebbero in costante situazione di credito nei confronti dell’erario Soluzione: possono acquistare dai loro fornitori in regime di non imponibilità (senza pagare l’IVA) Per un ammontare di acquisti pari all’ammontare delle vendite non imponibili effettuate nel corso dell’anno (cd. plafond) OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE • SONO COSTITUITE DA: 1 2 3 CESSIONI DI NAVI CESSIONI DI AEROMOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A LAVORI NAVALI ED ACCESSORIE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI INCORPORATE NELLE NAVI E NEGLI AEROMOBILI O RELATIVE AL VETTOVAGLIAMENTO 4 • SONO ESCLUSE: LA NAVIGAZIONE AVENTE FINALITA’ SPORTIVA E RICREATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO, CIOE’ IL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO Momento di effettuazione delle operazioni • E’ il momento in cui si verifica la sussistenza dei presupposti • Segna il punto di riferimento per l’insorgenza degli adempimenti contabili Solo da quel momento l’imposta sarà dovuta dal soggetto passivo Fatturazione, registrazione, versamento, dichiarazione Momento di applicazione dell’Iva Mobili alla spedizione Cessione di beni Immobili Prestazione di servizi Alla consegna o Alla stipulazione contratto Al pagamento del corrispettivo Momento di applicazione dell’Iva Cessioni di beni Se nel contratto le parti stabiliscono che il passaggio di proprietà avvenga successivamente a tali eventi l’effettuazione dell’operazione si considera rinviata al momento del passaggio della proprietà Somministrazioni Si fa riferimento al momento del pagamento del prezzo Anticipazione Il momento impositivo è anticipato: • Al momento del pagamento del prezzo o di una parte di esso • Al momento dell’emissione della fattura Il soggetto passivo può emettere la fattura prima del verificarsi delle condizioni (cd. fatturazione volontaria); Es.: bolletta telefonica Eccezione (art. 6, co.5) Poiché le Amministrazioni Pubbliche spesso non pagano Sollecitamente i loro fornitori l’art. 6 prevede che l’Iva sulle Fatture emesse nei confronti dello Stato, degli enti territoriali, ecc., diviene esigibile solo dopo che è avvenuto il pagamento. Differenze Cessione di beni Prestazioni di servizio Momento impositivo Consegna, spedizione o Pagamento stipulazione del contratto Autoconsumo e prestazioni gratuite Imponibili se effettuati sia Imponibili solo se da imprenditori che da effettuati da imprenditori professionisti Rapporti con l’estero Regime di non imponibilità (artt. 8, 8 bis, 9) Acquisti da commercianti Obbligo di richiedere al minuto fattura se rientranti nell’oggetto dell’attività Esclusione o imponibilità (art. 7) Facoltativo in ogni caso richiedere fattura Base imponibile In linea generale l’Iva deve essere applicata sull’ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore quale controprestazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. La base imponibile è costituita, pertanto, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti contrattualmente, compresi gli oneri accessori. Per effetto delle disposizioni dell’articolo 12 d.P.R. 633 del 1972 nella base imponibile dell’operazione principale rientrano anche le operazioni accessorie alla cessione o prestazione resa (montaggio, trasporto, etc.): queste non sono autonomamente soggette ad Iva, ma vanno sommate al corrispettivo pattuito per l’operazione principale, per scontarne la medesima aliquota Base imponibile – valore normale • la base imponibile è ancorata al valore normale per le seguenti operazioni in cui manca un corrispettivo contrattualmente pattuito: • cessioni gratuite, autoconsumo, assegnazioni gratuite ai soci, di cui ai nn. 4, 5, 6 dell’art. 2; • prestazioni in luogo dell’adempimento (datio in solutum) ed operazioni permutative, di cui all’art. 11, primo comma. Per queste ultime la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o servizi che formano oggetto di ciascuna operazione. Non assumono pertanto rilevanza gli eventuali conguagli in danaro, già considerati all’atto della determinazione del valore normale dei beni; Definizione «valore normale» • Circa la nozione di valore normale, il terzo comma dell’art. 14 precisa che esso è rappresentato “dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”, soggiungendo che per l’accertamento di detto valore deve farsi riferimento, ove possibile, in primo luogo ai listini della Camera di commercio più vicina, nonché ai listini di borsa ed alle tariffe professionali. Operazione escluse dalla base imponibile •Sono escluse dalla base imponibile alcune somme che, pur essendo addebitate alla controparte, non hanno natura vera e propria di controprestazione per la cessione del bene o la prestazione del servizio (e quindi non configurano, tecnicamente, un corrispettivo). Diversamente dalle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta, tali corresponsioni, pur se escluse dalla contabilizzazione, devono comunque risultare in fattura con separata annotazione. Si tratta delle ipotesi che seguono: Operazione escluse dalla base imponibile 1. Interessi di mora e risarcimento danni; 2. Sconti, premi o abbuoni in natura; 3. Sconti in denaro (previsti contrattualmente o successivamente). Nel primo caso, se viene accordato direttamente in fattura, lo sconto riduce automaticamente la base imponibile, in forza della norma dell’articolo 15, e si verifica una vera e propria esclusione dalla base imponibile; se, viceversa, viene erogato dopo il rilascio della fattura, il rapporto sarà regolarizzato con l’emissione di una nota di accredito ai sensi dell’art. 26 senza limiti di tempo, trattandosi di sconto previsto nel contratto originario 4. Rimborsi anticipazioni in nome e per conto cliente (documento intestato al cliente – spese forfettarie imponibili) Aliquote IVA L’imposta sul valore aggiunto si applica con aliquote differenziate in relazione alle varie tipologie di beni e di servizi. L’art. 16 prevede un’aliquota ordinaria generale del 21% , ma sono stabilite aliquote speciali ridotte del 4% e del 10% per determinate categorie merceologiche o di servizi, indicate, rispettivamente, nella Tabella A, Parte II e III. L’aliquota ridotta riguarda, in via generale, i beni ed i servizi destinati a soddisfare bisogni di prima necessità (ad es. prodotti alimentari di base, “prima casa”, etc.), per cui è prevista l’aliquota 4%; ovvero comunque meritevoli di un particolare trattamento agevolato (fornitura di energia elettrica, somministrazione di gas per usi domestici, medicinali, interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.), assoggettati all’aliquota del 10%. La rivalsa • La rivalsa di cui all’art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 è lo strumento che attua la traslazione dell’imposta e consente al contribuente, provvisoriamente inciso, di addebitare in fattura l’imposta ad altro soggetto passivo e così di seguito sino al consumatore finale che è colui che – privo del diritto alla detrazione – sopporta definitivamente il tributo. • La rivalsa dell’Iva è pertanto obbligatoria e sono vietati patti contrari Rivalsa E’ un dovere: • Il cedente ha l’obbligo di addebitare all’acquirente l’IVA • E’ nullo ogni patto contrario E’ un diritto • Il cessionario ha diritto di ricevere la fattura con addebito dell’imposta • Il diritto è in funzione della detrazione Rapporto di rivalsa • Un rapporto tra privati, distinto dal rapporto tributario tra Fisco e contribuente, ma a questo correlato. • Non è disponibile: l’art. 18, co. 4 sancisce la nullità dei patti che escludano l’obbligo di rivalsa. La detrazione (condizioni): è consentita • Requisito soggettivo: beni e servizi acquistati nell’esercizio d’impresa (principio di inerenza); • Requisito oggettivo: beni e servizi destinati ad attività imponibili; • Requisito di fatto: esigibilità dell’imposta; • Requisito temporale:esercizio del diritto nel limite temporale del secondo anno successivo a quello in cui sorge 59 Inerenza (due condizioni) 60 Beni e servizi acquistati nell’esercizio d’impresa Beni e servizi destinati ad attività imponibili L’imposta è esigibile quando le operazioni si considerano effettuate (art. 6. ult. co DPR 633/72) 61 Beni immobili: nel momento della stipulazione Beni mobili: nel momento della consegna o spedizione Limitazioni all’esercizio della detrazione Iva • limitazioni oggettive, ma indipendenti dalla natura dei beni e servizi acquistati; • limitazioni oggettive in relazione a particolari tipologie di beni e servizi acquistati (art. 19-bis1 DPR) • pro rata fisico (art. 19, 4 c.) • pro rata percentuale (art. 19, 5 c.) 62 63 Criterio fondamentale per la detrazione dell’Iva Destinazione dell’acquisto Operazioni imponibili Operazioni detassate detrazione (art. 19, 1 c.) Si veda la slide successiva 64 Operazioni detassate (art. 19, c. 2 e 3) non soggette esenti destinazione totale destinazione pro-quota destinazione totale destinazione pro-quota Indetraibilità Pro – rata fisico (art. 19, 4 c.) Indetraibilità Pro – rata percentuale (art. 19, 5 c.) 65 Acquisti di beni e servizi destinati integralmente ad operazioni non soggette Iva indetraibile Iva detraibile La detraibilità trova origine in alcune eccezioni previste alla regola generale dall’art. 19, c. 3 66 beni e servizi destinati ad operazioni non soggette Iva detraibile eccezioni alla regola generale – art. 19, c. 3 1. Operazioni non imponibili – artt. 8, 8-bis, 9 o operazioni intracomunitarie; 2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che se effettuate nel territorio darebbero diritto alla detrazione; 3. Operazioni di cui all’art. 2, 3 c., lett. a), b), d) ed f); 4. Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7, 8 e 9. Eccezioni alla regola generale – Iva detraibile – art. 19, c. 3 – Esempi: • è detraibile l’Iva relativa alla fattura di un consulente fiscale riguardante la cessione di un ramo di azienda (art. 19, c. 3, lett. c); • è detraibile l’Iva relativa alla fattura di un consulente emessa in relazione ad un’operazione di fusione; • è detraibile l’Iva relativa alle fatture emesse dai consulenti di un’azienda per la cessione di un marchio effettuata nei confronti di un’azienda francese – Ai sensi dell’art. 7, 4 c., ltt. d) la cessione del marchio è fuori campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto di territorialità, l’Iva risultante dalle fatture dei consulenti è detraibile ai sensi dell’art. 19, 3 c., lett. b). 67 Limitazioni all’esercizio della detrazione Iva 68 Iva per l’acquisto di beni e servizi destinati in parte ad operazioni non rilevanti ai fini Iva o esenti Iva parzialmente detraibile Determinazione della quota di Iva detraibile Pro – rata fisico (art. 19, 4 c.) Pro – rata percentuale (art. 19, 5 c.) Pro-rata definizione: E’ un meccanismo che consente di determinare la parte di Iva detraibile degli acquisti destinati ad attività fuori campo di applicazione dell’Iva o ad attività esenti La destinazione parziale dei beni è un elemento essenziale per l’applicazione del pro-rata. Pertanto l’applicazione del meccanismo presuppone che i beni ed i servizi acquistati siano destinati parzialmente ad un’attività imponibile e, parzialmente ad un’attività non soggetta ad imposta ovvero esente 69 PRO - RATA 70 Beni e servizi destinati per intero ad un’attività non soggetta ad Iva o esente Beni e servizi destinati parzialmente ad un’attività non soggetta ad Iva o esente Non si applica il pro - rata Si applica il pro - rata Iva totalmente indetraibile Iva detraibile in parte in base alla percentuale di pro - rata Pro – rata fisico – art. 19 c. 4 71 Richiede una valutazione fisica, cioè effettiva, della quota di acquisto dei beni e servizi destinati all’attività imponibile Due ipotesi di applicazione del pro – rata fisico l’utilizzo dell’acquisto per operazioni che, nell’ambito dell’attività economica siano in parte con detrazione ed in parte fuori campo Iva La destinazione promiscua dell’acquisto ad attività economiche (cioè con detrazione) e a finalità estranee a tali attività. Ad esempio consumi personali dell’imprenditore Applicazione del pro – rata fisico 72 Valutazione fisica della porzione dei beni e servizi destinati all’attività con Iva detraibile Condizione per l’applicazione del pro – rata fisico I beni e servizi devono essere, per loro natura, parcellizzabili, cioè devono consentire una valutazione pro - rata la valutazione deve essere eseguita mediante l’applicazione di parametri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati Parametri oggettivi e coerenti – Soluzioni ai problemi • Un parametro oggettivo e coerente può essere rappresentato dalle tariffe professionali per la determinazione della quota di compenso relativa alla consulenza prestata per la vendita del terreno non edificabile. La fattura del professionista potrebbe indicare distintamente la quota di compensi e dell’iva relativa per l’attività di consulenza prestata in favore dell’impresa e la quota riguardante l’operazione relativa al predetto terreno. L’iva detraibile è solo quella relativa alla prima prestazione; • il medesimo parametro può essere applicato per suddividere la quota dei compensi relativi alla dichiarazione dei redditi contenente il reddito d’impresa ed i redditi aventi natura personale (fondiari e così via); • ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato sia per l’attività imponibile sia per un’attività esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali 73 74 Alcune tipologie particolari di beni e servizi: spese telefoniche – energia elettrica, etc. problema non sono suddivisibili Una soluzione interpretativa Operazioni imponibili + operazioni che danno diritto alla detrazione Ammontare totale delle operazioni effettuate Pro – rata percentuale – art. 19 c. 5 75 È un criterio forfetario necessario per la determinazione della percentuale di detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti e che non richiede una valutazione fisica, cioè effettiva, della quota di acquisto dei beni e servizi destinati all’attività imponibile Condizione per percentuale l’applicazione del pro – rata Il contribuente deve esercitare una (o più) attività in parte imponibile/i ed in parte esente/i Applicazione del pro – rata percentuale 76 Si applica con riferimento alle attività esenti Sono escluse le operazioni esenti di tipo occasionale Esempio: società che ha per oggetto la compravendita di macchinari - perizia su un immobile oggetto di cessione esente da Iva - art. 10 n. 8-bis pro – rata percentuale NO pro – rata fisico NO criterio di destinazione SI Iva indetraibile Calcolo del pro - rata 77 Il rapporto consente di determinare la percentuale di detraibilità che deve essere applicata a tutti gli acquisti effettuati nell’anno e non solo a quelli utilizzati promiscuamente Calcolo – art. 19 c. 2 Operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva Operazioni che danno diritto alla detrazione dell’Iva + operazioni esenti Calcolo del pro - rata 78 Op. imp + operazioni non soggette ma assimilate (art. 19, 3 c.) Operazioni imp. + operaz. assimilate + operaz. Esenti Al numeratore vanno indicate anche 1. Operazioni non imponibili – artt. 8, 8-bis, 9 o operazioni intracomunitarie; 2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che se effettuate nel territorio darebbero diritto alla detrazione; 3. Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7, 8 e 9. Ad esempio le cessioni all’esportazioni vano indicate al numeratore Sono escluse ai fini del calcolo del pro – rata (al numeratore e al denominatore): • le operazioni esenti indicate dai nn. da 1 a 9 (escluso il n. 6) dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria del soggetto passivo; • le cessioni di oro indicate al n. 11 dell’art. 10; • le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a), b), d) e f) e cioè le cessioni di denaro, i conferimenti d’azienda o di rmami aziendali, le cessioni di campioni gratuite di modico valore, i passaggi di beni in occasione di fusioni, cessioni e così via; • le operazioni esenti, di cui all’art. 10, n. 27-quinquies (es. cessione di autovettura con Iva integralmente indetraibile al momento dell’acquisto); • le cessioni di beni ammortizzabili; • i passaggi interni di beni tra attività gestite con contabilità separate 79 Sono escluse dal calcolo del pro – rata (esempi): • La cessione di un macchinario se costituisce bene strumentale; • la cessione di un fabbricato a destinazione abitativa non effettuata da un’impresa costruttrice (non rientrante nell’attività propria) – op. esente ex art. 10, n. 8-bis; • la cessione di ramo d’azienda ex art. 2, c. 3, lett. b). In linea di principio è un’operazione che dà diritto alla detrazione dell’Iva (es. è detraibile l’Iva del consulente per l’operazione di cessione), ma non se ne deve tenere conto ai fini del calcolo del pro – rata (art. 19-bis c. 2); • I passaggi interni di beni (che costituiscono cessioni) tra un’attività e l’altra gestite dal contribuente con contabilità separata. Le operazioni devono essere fatturate, il volume d’affari è rappresentato dal valore normale, ma l’importo risultante dalle fatture non rileva ai fini del calcolo del pro rata 80 Esempio calcolo del pro – rata: 81 1. Volume d’affari euro 80.000 (di cui euro 19.000 per esportazioni); 2. cessioni beni ammortizzabili euro 4.000; 3. operazioni esenti tipiche (rientranti nell’oggetto) euro 30.000; 4. operazioni esenti art. 10 n. 27 quinquies euro 1.000 5. Iva sugli acquisti dell’anno euro 7.200; (80.000 – 4.000 – 30.000 – 1.000) (80.000 – 4.000 – 1.000) = 45.000 75.000 = 60%* Iva sugli acquisti 7.200 X 60% = euro 4.320 Iva detraibile * Il pro – rata va arrotondato all’unità inferiore se la parte decimale non è superiore allo 0,5 o all’unità superiore negli altri casi