DECRETO-LEGGE
25 giugno 2008 n. 112
( G.U. n. 147 del 25.06.2008 ) coordinato con la Legge di
conversione 06.08.2008 n. 133 ( G.U. n. 195 del
21.08.2008 – supplemento ordinario n. 196 ).
Sintesi dei contenuti
INDIETRO
 Art.
19
 Art.
27
 Art.
29
“Abolizione dei limiti al cumulo tra
pensione e redditi di lavoro”.
“Taglia carta”. A decorrere dal 1°
gennaio 2009 la diffusione della G.U. è sostituita
dall’abbonamento telematico.
“Trattamento dei dati personali”. Si
tratta di importati modiche formali e sostanziali al
codice della privacy di cui al D. Lgs 196/03.
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 Art.
46
“
Riduzione
delle
collaborazioni e consulenze nella PA
“.
 Art. 46 bis “ Revisioni dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi
sindacali “.
 Art. 47 “ Controlli su incompatibilità,
cumuli di impieghi e incarichi “.
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Art. 64 “ Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica “
A partire dall’a.s. 2009/2010 si procede ad
incrementare di un punto il rapporto
alunni / docenti da realizzare comunque
entro l’a.s. 2011/2012.
 Si procede altresì alla revisione dei criteri
e dei parametri degli organici del
personale ATA, per raggiungere nel
triennio
2009/2011
una
riduzione
complessiva
del
17%
dell’attuale
consistenza di organico

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segue - Art. 64 “ Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica “
Per l’attuazione del piano si procederà con
appositi regolamenti entro 12 mesi,
attenendosi ai seguenti criteri:
A. Razionalizzazione e accorpamento classi di
concorso;
B. Ridefinizione dei curricoli, dei piani di
studio e dei relativi quadri orari;
C. Revisione criteri formazione classi;
D. Rimodulazione
organizzazione didattica
scuola primaria;
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segue - Art. 64 “ Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica “
E.
F.
G.
H.
Revisione criteri e parametri per organici
personale docente e ATA;
Ridefinizione assetto organizzativo –
didattico dei centri di istruzione per gli
adulti;
definizione tempi, criteri e modalità di
ridimensionamento della rete scolastica;
per chiusure o accorpamenti di istituti
nei piccoli comuni, Stato, Regioni e Enti
Locali possono prevedere specifiche
misure per ridurre il disagio degli utenti.
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segue - Art. 64 “ Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica “



L’obbligo di istruzione si assolve anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale (
D. Lgs. 266/05 );
Dirigenti Ministeriali e Dirigenti Scol. coinvolti nel
processo di razionalizzazione ne assicurano la
realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi comporta responsabilità dirigenziali.
Una quota parte dell’economia di spesa derivante
dalle disposizioni di cui all’art. 64, nella misura
del 30% è destinata ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per iniziative dirette alla
valorizzazione ed allo sviluppo professionale della
carriera del personale della scuola a partire dal
2010.
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Art. 67 contrattazione integrativa e
controllo dei contratti nazionali ed
integrativi
Anche le scuole dovranno inviare alla
Corte dei Conti entro il 31 maggio di ogni
anno, tramite il MEF Dip. della RGS,
specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di
controllo interno (Revisori dei Conti );
 Art.
70 “ Esclusione di trattamenti
economici
aggiuntivi
per
infermità
dipendente da causa di servizio “;

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Art. 71 “ Assenza per malattia e per
permesso retribuito dei dipendenti
delle PP.AA. “
A.
B.
Per i periodi di assenza di malattia di qualunque
durata ai dipendenti delle PP.AA. nei primi 10
giorni di assenza è corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento, comunque denominati,
avanti carattere fisso o continuativo, nonché di
ogni altro trattamento accessorio (RPD, la CIA,
l’indennità di direzione, il compenso per funzioni
strumentali ed incarichi specifici ed anche quello
per i Collaboratori del DS ).
Resta fermo il trattamento più favorevole per
infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero
ospedaliero o in day hospital, assenze relative a
patologie gravi che richiedono terapie salva vita;
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Art. 71 “ Assenza per malattia e per
permesso retribuito dei dipendenti
delle PP.AA. “
Per malattia protratta per un periodo
superiore ai 10 giorni e dopo il secondo
evento di malattia nell’anno solare
l’assenza deve essere giustificata con
certificazione
medica
rilasciata
da
struttura sanitaria pubblica ( è stato
chiarito con il parere UPPA 45/08 e con la
circolare Brunetta n. 7/08 che sono validi i
certificati
rilasciati
dai
medici
convenzionati con il SSN, mentre non lo
sono quelli rilasciati da un medico libero
professionista );
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Art. 71 “ Assenza per malattia e per
permesso retribuito dei dipendenti
delle PP.AA. “

Le amministrazioni dispongono il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative ( nella circolare n. 7/08 del Ministro
Brunetta è stata chiarita l’obbligatorietà della
richiesta di visita fiscale anche per un solo giorno,
salvo particolari impedimenti del servizio del
personale derivanti da un eccezionale carico di
lavoro o urgenze di giornata ). Per le segreterie
scolastiche sarà necessario emettere appositi atti
di indirizzo da parte del D.S
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Art. 71 “ Assenza per malattia e per
permesso retribuito dei dipendenti
delle PP.AA. “
Le fasce di reperibilità del lavoratore,
entro
le
quali
devono
essere
effettuate le visite di controllo, sono
dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 14,00
alle 20,00 di tutti i giorni, compresi i
non lavorati ed i festivi;
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Art. 71 – comma 4

Il comma 4 dell’art. 71 contiene criteri per
la contrattazione collettiva. In particolare,
si esprime la direttiva che i permessi
retribuiti che possono essere fruiti a giorni
o alternativamente ad ore debbano essere
quantificati comunque ad ore. “Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente, per ciascuna
tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo
avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza.”.
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segue - Art. 71 comma 4

“La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in
sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i
contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la
fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando
già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad
applicare direttamente” Cfr circolare n 7/08 ministro
Brunetta
La norma quindi non è immediatamente
applicabile al comparto scuola poiché l’art.
15 CCNL 29.11.2007 non prevede
l’alternativa tra la fruizione a giornate e
quella ad ore dei permessi in parola
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Art. 72 “ Personale dipendente
prossimo al compimento dei limiti
di età per il collocamento a riposo “


Non c’è più il diritto automatico del dipendente al
trattenimento dopo il 65-esimo anno ma è data
facoltà all’amministrazione di accogliere la
richiesta. La domanda di trattenimento deve
essere presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il
compimento del limite di età per il collocamento
al riposo. La tempistica della domanda dovrà
essere coordinata con la normativa della scuola
che prevede le decorrenze per anno scolastico;
Nel caso di compimento dell’anzianità massima
contributiva di 40 anni del personale dipendente
le pubbliche amministrazioni possono risolvere il
rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi;
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Art. 73 “ Part time “
 All'articolo
1, comma 58, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate, fra l’altro, le seguenti
modificazioni:
al primo periodo le parole: «avviene
automaticamente» sono sostituite
dalle seguenti: «può essere concessa
dall'amministrazione»;
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PPT - Ufficio Scolastico Regionale per l`Umbria