DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 n. 112 ( G.U. n. 147 del 25.06.2008 ) coordinato con la Legge di conversione 06.08.2008 n. 133 ( G.U. n. 195 del 21.08.2008 – supplemento ordinario n. 196 ). Sintesi dei contenuti INDIETRO Art. 19 Art. 27 Art. 29 “Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro”. “Taglia carta”. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la diffusione della G.U. è sostituita dall’abbonamento telematico. “Trattamento dei dati personali”. Si tratta di importati modiche formali e sostanziali al codice della privacy di cui al D. Lgs 196/03. INDIETRO Art. 46 “ Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella PA “. Art. 46 bis “ Revisioni dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali “. Art. 47 “ Controlli su incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi “. INDIETRO Art. 64 “ Disposizioni in materia di organizzazione scolastica “ A partire dall’a.s. 2009/2010 si procede ad incrementare di un punto il rapporto alunni / docenti da realizzare comunque entro l’a.s. 2011/2012. Si procede altresì alla revisione dei criteri e dei parametri degli organici del personale ATA, per raggiungere nel triennio 2009/2011 una riduzione complessiva del 17% dell’attuale consistenza di organico INDIETRO segue - Art. 64 “ Disposizioni in materia di organizzazione scolastica “ Per l’attuazione del piano si procederà con appositi regolamenti entro 12 mesi, attenendosi ai seguenti criteri: A. Razionalizzazione e accorpamento classi di concorso; B. Ridefinizione dei curricoli, dei piani di studio e dei relativi quadri orari; C. Revisione criteri formazione classi; D. Rimodulazione organizzazione didattica scuola primaria; INDIETRO segue - Art. 64 “ Disposizioni in materia di organizzazione scolastica “ E. F. G. H. Revisione criteri e parametri per organici personale docente e ATA; Ridefinizione assetto organizzativo – didattico dei centri di istruzione per gli adulti; definizione tempi, criteri e modalità di ridimensionamento della rete scolastica; per chiusure o accorpamenti di istituti nei piccoli comuni, Stato, Regioni e Enti Locali possono prevedere specifiche misure per ridurre il disagio degli utenti. INDIETRO segue - Art. 64 “ Disposizioni in materia di organizzazione scolastica “ L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale ( D. Lgs. 266/05 ); Dirigenti Ministeriali e Dirigenti Scol. coinvolti nel processo di razionalizzazione ne assicurano la realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta responsabilità dirigenziali. Una quota parte dell’economia di spesa derivante dalle disposizioni di cui all’art. 64, nella misura del 30% è destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a partire dal 2010. INDIETRO Art. 67 contrattazione integrativa e controllo dei contratti nazionali ed integrativi Anche le scuole dovranno inviare alla Corte dei Conti entro il 31 maggio di ogni anno, tramite il MEF Dip. della RGS, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno (Revisori dei Conti ); Art. 70 “ Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio “; INDIETRO Art. 71 “ Assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle PP.AA. “ A. B. Per i periodi di assenza di malattia di qualunque durata ai dipendenti delle PP.AA. nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avanti carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (RPD, la CIA, l’indennità di direzione, il compenso per funzioni strumentali ed incarichi specifici ed anche quello per i Collaboratori del DS ). Resta fermo il trattamento più favorevole per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero o in day hospital, assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salva vita; INDIETRO Art. 71 “ Assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle PP.AA. “ Per malattia protratta per un periodo superiore ai 10 giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza deve essere giustificata con certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica ( è stato chiarito con il parere UPPA 45/08 e con la circolare Brunetta n. 7/08 che sono validi i certificati rilasciati dai medici convenzionati con il SSN, mentre non lo sono quelli rilasciati da un medico libero professionista ); INDIETRO Art. 71 “ Assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle PP.AA. “ Le amministrazioni dispongono il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative ( nella circolare n. 7/08 del Ministro Brunetta è stata chiarita l’obbligatorietà della richiesta di visita fiscale anche per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze di giornata ). Per le segreterie scolastiche sarà necessario emettere appositi atti di indirizzo da parte del D.S INDIETRO Art. 71 “ Assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle PP.AA. “ Le fasce di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, sono dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorati ed i festivi; INDIETRO Art. 71 – comma 4 Il comma 4 dell’art. 71 contiene criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. “Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.”. INDIETRO segue - Art. 71 comma 4 “La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente” Cfr circolare n 7/08 ministro Brunetta La norma quindi non è immediatamente applicabile al comparto scuola poiché l’art. 15 CCNL 29.11.2007 non prevede l’alternativa tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi in parola INDIETRO Art. 72 “ Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo “ Non c’è più il diritto automatico del dipendente al trattenimento dopo il 65-esimo anno ma è data facoltà all’amministrazione di accogliere la richiesta. La domanda di trattenimento deve essere presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento al riposo. La tempistica della domanda dovrà essere coordinata con la normativa della scuola che prevede le decorrenze per anno scolastico; Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente le pubbliche amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi; INDIETRO Art. 73 “ Part time “ All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate, fra l’altro, le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»; INDIETRO