A Guido, Gloria e Claudia
BREVE DELL’ARTE DEI
CALZOLAI DI GUBBIO
(1341 - 1611)
a cura di
Clara Cutini
estratto dell’opera pag 1-78
Questa pubblicazione è stata realizzata con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia,
Comune di Gubbio e con il contributo fondamentale delle società del gruppo Gold Holding
Impaginazione Grafica e Prestampa:
Venerucci Federico
Referenze fotografiche:
Gianfranco Gavirati, Riccardo Luzi, Federico Venerucci.
1a edizione: settembre 2012
© Copyright:
Quando ho avuto il privilegio di sfogliare il Breve dei Calzolai di Gubbio
ho provato una straordinaria sensazione di pregevolezza, di tradizione e di
storica testimonianza. Entrare in contatto con questa opera, che possiamo
definire un documento unico nel suo genere, è un’occasione importante
per assaporare le radici umane e culturali, non solo di una realtà particolare come quella di Gubbio, ma dell’intero panorama della Penisola italiana
del ‘300, caratterizzata da iniziative evolute legate alle arti e ai mestieri.
Lavoro come motore della società, che va organizzato e sapientemente coordinato con particolare cura alla preservazione e diffusione di saperi e
delle conoscenze proprie del singolo mestiere che non diventa più solo un
modo per “sbarcare il lunario” ma una vera e propria arte. È questa la filosofia di vita che si evince dal Breve dei Calzolai di Gubbio organizzati
in Università del tempo che contava migliaia di aderenti divisi nelle varie
categorie professionali.
Siamo fuori dai tempi? Ci accingiamo solo a recuperare un prezioso manoscritto?
Io credo che la riflessione sull’arte del mestiere del “calzolaro” oggi, e più
diffusamente dei mestieri artigiani in generale, possa rappresentare una
valida risposta alla grande crisi economica che più violentemente ha colpito le aree meno ricche dei paesi industrializzati, vale a dire, in Italia, i piccoli centri urbani di provincia con particolare riferimento al Centro Sud.
Se importanti Maison di moda internazionali e testate giornalistiche che
fanno tendenza ci hanno avvicinato per avere l’opportunità di conoscere il Breve, ciò significa che siamo di fronte a qualcosa di così prezioso e
unico da necessitare un’adeguata valorizzazione e promozione. Se l’unicità
e l’esclusività è ciò che distingue e rende singolare nel mercato attuale il
prodotto, allora possiamo dire con sicurezza che siamo in presenza di un
inimitabile capolavoro storico che ancora oggi resiste ai tempi.
Se città grandi e fastose, per esempio Firenze, hanno perso nei secoli istituzioni gloriose come l’Università dei Calzolari, Gubbio ha saputo invece portare fino ai nostri giorni questo patrimonio che fa dell’inventiva e
dell’abilità la propria forza.
Purtroppo il mestiere del “calzolaro” tradizionale sta scomparendo anche a
Gubbio e quello che dovrebbe animare l’iniziativa privata e pubblica è questo grande patrimonio culturale che la professione ha maturato, proprio
qui nella nostra città, e che rischia di essere perso.
8
Credo che sia possibile, invece, dare nuovo vigore a questa istituzione che
può trarre virtù dall’attuale contesto economico consentendo una rivaluta-
zione dei mestieri tradizionali, a partire certamente dalla lavorazione delle
calzature, ma anche estendendo l’applicazione alla lavorazione della pelle
e del pellame in generale. Sarebbe motivo di soddisfazione per gli amici
calzolai di Gubbio vedere tornare l’Università a un ruolo capace di incidere
sul tessuto economico, anche attraverso iniziative formative o imprenditoriali in questa direzione. È come se l’Università dei Calzolari fosse di fronte
a una occasione storica da cogliere, a una nuova fase di sviluppo in cui tornare a giocare da protagonista.
Per tutti questi motivi e per l’amore profondo che ci lega alla nostra città,
abbiamo deciso di sostenere questa opera e questa iniziativa che consente,
a un vasto pubblico, di conoscere le meraviglie e le curiosità contenute nello stesso Breve.
Le istituzioni e la cittadinanza sono veramente in presenza di un pezzo
fondamentale della nostra storia e di un patrimonio di conoscenza che ha
permesso di costruire la società attuale nella quale viviamo e che, innegabilmente, fornirà ancora il proprio contributo alle generazioni a venire.
Un sincero ringraziamento per questa opportunità va all’Università dei
Calzolari e a quanti hanno collaborato affinché il Breve possa diventare
sempre più icona delle migliori tradizioni della nostra città, della nostra
regione e del nostro Paese, con l’auspicio di un nuovo sviluppo economico
all’insegna di questo intramontabile mestiere.
Giuseppe Colaiacovo
9
L’annuale ricorrenza della festività di San Crispino, protettore dell’Università dei Calzolari di Gubbio che ho l’onore di presiedere, quest’anno ha
l’opportunità di arricchirsi di una nuova, importante componente celebrativa: l’edizione dell’antico Breve, il libro dell’Arte che documenta ben
quattro secoli della storia della nostra associazione di mestiere, dalle prime
manifestazioni in età comunale fino agli inizi del secolo XVII.
L’aspetto venerando del manoscritto, oggi conservato presso l’Archivio di
Stato, ne rivela l’uso costante da parte dei notai dell’Arte, chiamati a provvedere alla scrittura dei testi normativi, degli elenchi di iscritti e dei frequenti interventi di aggiornamento. Per la sua antichità e per i contenuti di
tradizione e di memoria ad esso legati, il Breve ha rivestito e riveste tuttora
un ruolo fondamentale nella vita dell’Università, i componenti della quale
hanno condiviso con gioia il progetto della pubblicazione, avviato dai presidenti di allora, il compianto Carlo Bianconi e l’amico Nello Barbi, proseguito con Mario Ronchi e finalmente realizzato nel corso della carica da
me rivestita: essenziale si è rivelato nella fase di stampa del lavoro l’apporto
tecnico e finanziario offerto dal concittadino Giuseppe Colaiacovo, come
sempre attento alle opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale
eugubino.
Unitamente agli amici del Consiglio sono pertanto veramente lieto che
venga offerta a un più largo pubblico l’opportunità di conoscere il prezioso
“libro” dei Calzolai in una veste resa ora accessibile da un paziente intervento editoriale. La pubblicazione è integrata da una parte introduttiva finalizzata alla conoscenza di momenti e aspetti della vita della nostra Università.
A Clara Cutini e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento per l’impegnativo lavoro svolto e per i contenuti di amicizia mantenuti nel tempo.
Marco Francioni
Presidente Università dei Calzolari
10
Nota del curatore
***
L’edizione del libro dell’Arte, oggi Università, dei Calzolai di Gubbio costituisce il risultato di un lavoro a più mani, concepito negli anni Novanta
dall’Archivio di Stato di Perugia nell’ambito delle scelte di valorizzazione
dell’Istituto archivistico eugubino, per il quale si aprivano concrete prospettive di disponibilità di una nuova e adeguata sede nella struttura di San
Francesco. Nel clima di fervore suscitato dalla realizzazione di un obiettivo
a lungo perseguito, si procedeva a una generale ricognizione delle fonti archivistiche per individuare le necessità di restauro del materiale conservato: si accertava così lo stato di degrado dell’antico codice che, insieme con
altra documentazione selezionata, confluiva nel Laboratorio dell’Archivio
di Stato di Perugia per gli interventi di recupero, rivelatisi per il registro di
non breve durata. L’occasione del ripristino di idonee condizioni di tutela
suggeriva l’idea dell’iniziativa editoriale, accolta con favore da Giancarlo
Pellegrini e da Patrizia Castelli, principali referenti della vita culturale cittadina, e subito sostenuta con slancio dall’Università dei Calzolari, nel consapevole ruolo di erede di una tradizione secolare; l’interesse manifestato
dai Presidenti del tempo, Carlo Bianconi e Nello Barbi, trovava continuità
e sostegno in Mario Ronchi e nell’attuale Presidente, Marco Francioni, che
raccogliendo il testimone e con il favore del Consiglio si attivava con determinazione per rendere certi i tempi della pubblicazione del volume.
Nuovi segnali di attenzione e di liberalità provenivano nel corso del
2011 da parte di Giuseppe Colaiacovo, titolare d’impresa e insieme cultore
di studi artistici e letterari, il quale metteva a disposizione le risorse tecniche e finanziarie necessarie per la stampa del lavoro: espressioni di spontanea gratitudine sono indirizzate al giovane imprenditore e allo staff dei
collaboratori diretto da Alfonso Patruno.
Il progetto editoriale appariva complesso in ragione della coesistenza nel
breve di un corpus eterogeneo di scritture, nel quale erano evidenti le alterazioni prodotte nella successione e nella consistenza originaria dei fascicoli. Il lavoro da realizzare consigliava pertanto la formazione di un gruppo con il quale condividere criteri e interventi operativi: Costanza Maria
Del Giudice si assumeva l’onere della trascrizione della parte più consistente del libro, comprensiva della sezione statutaria del 1341; Serena Balzani
provvedeva a trascrivere i materiali cinquecenteschi, a partire dallo statuto
riformato del 1568. Serena Balzani si faceva carico anche dell’arduo compito della rilettura dei testi che, a distanza di anni, richiedevano verifiche di
uniformità. Nel riconoscere ancora un volta il merito e la qualità dell’impegno delle due funzionarie, da sempre protagoniste di felici esperienze di
studio e di cura delle fonti conservate, rivolgo a Costanza e Serena pensieri
di grata amicizia e di affettuoso riconoscimento del lineare, privilegiato
percorso professionale e umano svolto insieme.
11
Da menzionare l’utilità fornita alla fine degli anni Novanta da un primo
intervento di digitalizzazione dei materiali trascritti svolto da due giovani
eugubini, Fabio Barbi e Francesca Profico, con la collaborazione del loro
professore di latino, Adolfo Barbi.
I contatti mantenuti con la Sezione di Archivio di Stato di Gubbio per
i controlli documentari di volta in volta necessari inducono a manifestare
un caloroso apprezzamento per l’apporto offerto, con la consueta sollecita
disponibilità, dal personale di quell’Istituto: sentiti ringraziamenti a Raffaele Mastrini, abile indagatore dei fondi catastali cittadini, il quale ha ricostruito la situazione riferita all’Arte e raccolto i relativi dati patrimoniali;
a Giampaolo Pesciaioli per la proficua collaborazione prestata alle ricerche
nell’archivio della Sezione, senza dimenticare Riccardo Luzi, figura di recente acquisizione e prontamente integrata, il quale si è tra l’altro attivato
per realizzare la riproduzione digitale del codice.
Il manoscritto che si pubblica costituisce il retaggio dell’ordinamento
di una corporazione testimoniato dal 1341 al 1611 e si configura come una
fonte storica di formazione composita che presenta tutte le difficoltà interpretative di un registro-contenitore assemblato più volte, all’interno del
quale gli unici nuclei organici sono le redazioni statutarie e di revisione
(1341, 1495, 1568, 1589), in un’alluvione di altri documenti non sempre datati, di carte erase e di testi lacunosi.
L’edizione è orientata a criteri di completezza e di scrupoloso rispetto
dell’originale. In ragione di tali scelte, l’avvertita esigenza di agevolare gli
approfondimenti sul testo edito giustifica l’inserimento di tabelle di sintesi
nella parte introduttiva.
L’affollato indice dei nomi e il rubricario degli statuti che corredano il
volume sono elaborati da Simone Slaviero e da Laura Zazzerini.
Risponde a un’istanza coralmente avvertita dall’Università dei Calzolari
la volontà di riannodare i fili con il passato di una corporazione artigiana
feconda di esperienze e di conservarne la memoria in una realtà economica
e professionale oggi trasformata: qualche spazio è stato pertanto riservato
alla riflessione su componenti e manifestazioni connesse con il percorso
istituzionale dell’Arte fino al secolo XIX.
Gubbio, 25 ottobre 2012
12
Clara Cutini
INTRODUZIONE
Introduzione
Piatto posteriore del breve. Insegna dell’Arte in lamina di ottone (sec. XIV)
14
Introduzione
Il breve e l’Arte
Il libro dell’Arte è tramandato come breve, termine che ricorre con continuità nella pratica redazionale delle scritture del registro; ancora presente
nelle numerose citazioni successive, la definizione resterà codificata fino a
rientrare nella denominazione della raccolta di appartenenza1. In età comunale la forma documentaria del breve era quella parte dello statuto cittadino riservata alla trasposizione scritta delle formule di giuramento del
patto tra cives e magistrati pro tempore2; negli statuti delle corporazioni la
memoria del giuramento del patto di adesione troverà più compiuta definizione con la registrazione nominativa degli iscritti: i brevi delle arti risultano pertanto caratterizzati dalla coesistenza in un unico corpus di norme e
di liste di giurati (statuti e matricole) intercalate da delibere consiliari e da
altri materiali.
Le più antiche testimonianze pervenute sulle società d’arte eugubine
si ricollegano alla fase matura del governo di popolo3, periodo nel quale
le corporazioni avevano conseguito l’esito politico di partecipazione alla
vita pubblica mediante l’accesso di propri esponenti nel consolato e in altri
organi dell’apparato comunale4. Nel 1327, in una solenne adunanza con1
Il documento è segnato Sezione di Archivio di Stato di Gubbio, Archivio storico del Comune di Gubbio
[SASG, ASCG], Brevi delle arti, 3 [d’ora in poi Breve]. Nella Sezione sono confluite anche altre testimonianze della
produzione statutaria dell’Arte: oltre a una copia secentesca del breve (Brevi delle arti, 4), si conservano l’originale
dello statuto del 1740 (Brevi delle arti, 5) e l’edizione dello stesso, Statuti dell’Università de’ Calzolari di Gubbio, in
Roma, nella Stamperia di Girolamo Mainardi, 1741 (Brevi delle arti, 11); nelle citazioni il riferimento è all’edizione a
stampa.
Sul significato del breve come nucleo originario ed elemento costitutivo degli statuti comunali cfr. E. Besta,
Statuto [Statuti comunali], in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1950, XXXII, pp. 633-634: 633.
2
3
Il governo di popolo del Comune di Gubbio è segnato dai tentativi d’interferenza dei vicari pontifici e dalla
progressiva influenza esercitata dalla consorteria dei Gabrielli: a fasi alterne, risolte spesso in forme di governo
diarchico, l’egemonia della famiglia coesisterà con l’assetto comunale fino all’avvento della signoria dei Montefeltro,
nel 1384. Il percorso tracciato dal breve dell’Arte dei Calzolai segue l’esperienza istituzionale fino alla conclusione
del governo ducale. La storiografia su Gubbio ha affrontato solo in parte lo studio delle istituzioni comunali e della
coeva dinamica delle componenti cittadine: per il periodo delle origini si dispone del lavoro di P. Cenci, Le relazioni
fra Gubbio e Perugia nel periodo comunale, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria» xiii (1908),
pp. 521-571. Approfondimenti sulle esperienze successive sono forniti da G. Franceschini, Gubbio dal comune alla
signoria dei Montefeltro, in Storia e arte in Umbria in età comunale. Atti del vi Convegno di studi umbri (Gubbio,
26-30 maggio 1968), Perugia-Gubbio, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Perugia, 1971, ii,
pp. 363-395; A. Pellegrini, Gubbio sotto i conti e duchi d’Urbino (1384-1632), in «Bollettino della Deputazione di
storia patria per l’Umbria», xi (1905), pp. 135-246, 483-535, e xii (1906), pp. 1-50; R. Paci, Politica ed economia in
un comune del ducato d’Urbino: Gubbio tra ‘500 e ‘600, Urbino, Argalìa Editore, 1967. Doverosa è la segnalazione dei
lavori di F. Costantini, Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Perugia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, 1976 (Monografie Comunali, 9), e di P. L. Menichetti, Storia di Gubbio dalle origini all’Unità d’Italia,
I-II, Città di Castello, Petruzzi Editore, 1987.
4
Nominativi di calzolai che hanno rivestito le cariche di gonfaloniere, di console e di consigliere maioris
summe sono stati individuati in un sondaggio riferito agli anni 1349-1350, 1393-1394, 1341 e 1374; l’indagine è stata
estesa ai ruoli per le prestanze obbligatorie degli anni 1378 e 1385 (cfr. C. M. Del Giudice, L’arte del cuoio a Gubbio nel
secolo XIV, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», lxxxvii (1990), pp. 131-153: 151-153). I
dati rilevati sono segnalati nelle note di commento all’edizione.
15
Introduzione
vocata davanti alla residenza del Comune, i rappresentanti delle quindici
arti cittadine prestavano formale giuramento e ricevevano in consegna dal
capitano del popolo i rispettivi gonfaloni; la cerimonia si svolgeva alla presenza della generalità degli iscritti alle diverse associazioni e tra le arti intervenute occupava una posizione di rilievo quella dei Calzolai rappresentata da Thomassolus Dominici, in qualità di capitano5. In conformità con i
valori recepiti in tal senso dallo statuto comunale del 13386, le corporazioni
artigiane si ponevano quindi come componenti essenziali della costituzione cittadina e a loro volta produrranno statuti autonomi, con i limiti dettati
dal coordinamento con la normativa del Comune7.
Lo statuto del 1341 tramandato nel libro dell’Arte dei Calzolai costituisce la più antica redazione pervenuta, ma l’esistenza della corporazione
trova presupposti istituzionali già nella figura del capitano Thomassolus
che, in rappresentanza degli iscritti, interveniva alla riunione generale delle arti del 1327: anche in assenza di fonti statutarie preesistenti, è pertanto
da anticipare almeno a quegli anni l’avvenuta definizione in forma societaria della categoria con connessa, indispensabile dotazione delle norme
organizzative, nei confronti delle quali il testo del 1341 si configura come
scansione successiva della vita dell’Arte.
In relazione al numero delle arti convenute alla riunione del 1327, il
quadro complessivo dei libri pervenuti lamenta numerose perdite8: nella
produzione superstite emergono i brevi delle corporazioni dei falegnami,
dei calzolai e dei fabbri, la redazione dei quali si colloca tra il 1334 e il 1346,
in significativa coincidenza con la vitalità istituzionale di quel periodo. La
limitata consistenza dei brevi conservati registra gli effetti di quel generale
processo di dispersione dei materiali documentari delle arti, che sembra
aver avuto inizio negli anni della Repubblica giacobina per proseguire poi
per tutto il secolo XIX.
Norme e provvedimenti che trovano composizione negli ordinamenta
delle arti disciplinano organi e competenze, i rapporti tra esercenti le attività professionali, il commercio e l’esercizio della iurisdictio sul contenzioso
5
Il giuramento reso dai capitani delle arti sembra coincidere con l’inizio dei rispettivi periodi di carica (SASG,
ASCG, Riformanze, 1, c. 147rv); il documento è edito in P. L. Menichetti, Le corporazioni delle arti e mestieri medioevali
a Gubbio, Città di Castello, Tipolito Rubini & Petruzzi, 1980, pp. 7-8.
SASG, ASCG, Statuti, 1; il testo è pubblicato con il titolo Statutum comunis et populi civitatis comitatus et
districtus Eugubii. Con le aggiunte del 1376, a cura di A. Menichetti, Città di Castello, Petruzzi Editore, 2002.
6
7
Come è stato osservato, «la legislazione corporativa non precedé, seguì la legislazione comunale. E ricevette da
questa caratteri e limiti»; l’espressione è di Enrico Besta ed è riferita da M. A. Benedetto, Statuti [Diritto intermedio], in
Novissimo Digesto Italiano, xviii, Torino, UTET, 1971, pp. 385-399: 394). L’argomento è ripreso da C. Cutini, Statuti
del Comune di Gubbio e brevi delle arti cittadine: relazioni e rinvii di norme, in Itinerarium. Università, corporazioni
e mutualismo ottocentesco: fonti e percorsi storici. Atti del Convegno di studi (Gubbio, 12-14 gennaio 1990), a cura
di E. Menestò e G. Pellegrini, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1994 (Quaderni del «Centro per il
collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Umbria», 35), pp. 203-220.
16
8
Per una sintesi della situazione dei brevi conservati presso la Sezione di Archivio di Stato di Gubbio si rinvia
alla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale
per i beni archivistici, 1986, pp. 526-527.
Introduzione
economico del settore. A una lettura d’insieme, gli ordinamenti riflettono
anche i valori della categoria e gli interessi individuati come meritevoli di
tutela; in quanto specchio dell’organismo che li ha posti in essere, restano
aperti nel tempo a interventi di modifica e di integrazione motivati dalle dinamiche espresse dal mondo economico e del lavoro, oppure imposti dalle
politiche di governo.
Le norme enunciate nei brevi assumevano il sistema giuridico comunale come principio informativo generale, essendo il vigore delle disposizioni subordinato all’approvazione cittadina9; le arti sottoponevano pertanto alla ratifica degli organi di governo le redazioni statutarie e le norme
di riforma: nel contesto eugubino l’azione di verifica, originariamente di
competenza delle autorità locali, dalla seconda metà del Trecento assumerà
forme più complesse con l’avvenuta integrazione nell’esecutivo dei vicari
pontifici e in seguito dei cancellieri o dei vicecancellieri in rappresentanza
dei signori di Montefeltro. Nella produzione documentaria dell’Arte dei
Calzolai riferita alla fase di governo dei Della Rovere, la ratifica dello statuto riformato del 1568 segnava l’avvio di una duplice procedura di approvazione, quella rilasciata dal Comune nelle forme consuete e, in posizione
di chiara preminenza, quella diretta del duca espressa con la formula del
placet10.
Gubbio, Chiesa di Santa Croce della Foce. Emblemi dell’Arte nel riquadro che incornicia la Pietà
A Gubbio, lo statuto del Comune disponeva: «Quod ordinamenta artium non approbata per dominum
gonfalonierium et consules non valeant» (SASG, ASCG, Statuti, 1, lib. I, rub. 91).
9
10
Nel breve sono presenti le approvazioni date da Guidubaldo II e da Francesco Maria II; elementi costitutivi
della formula adottata nella cancelleria di Pesaro sono le sottoscrizioni ducali, rese con le iniziali GUD e FMD, e
quelle dei funzionari preposti.
17
Introduzione
Aspetti di vita associativa
Costituisce l’assunto di una condivisa riflessione storiografica il rilievo
rivestito nella società medievale dalla lavorazione del cuoio, attività che
nell’ambito del fenomeno corporativo dei secoli XIII e XIV nei territori
umbro-marchigiani fu in grado di rivaleggiare con l’industria della lana
e di acquisire una reputazione a vastissimo raggio11. Le diverse abilità del
mestiere distinguevano gli addetti ai lavori in calzolai e in ciabattini: i primi, di più qualificata esperienza, erano i fabbricanti di calzature e intervenivano nelle fasi di trasformazione del pellame fino al prodotto finito e al
suo commercio; l’attività del ciabattino era invece limitata alla riparazione
di oggetti in pelle e alla realizzazione di calzature più a buon mercato. Nel
breve dei calzolai quest’ultima qualifica connota alcuni immatricolati degli inizi del secolo XVI, confermando la coesistenza nella corporazione di
entrambi gli operatori. Una specifica categoria coinvolta nel settore della
lavorazione del cuoio era quella dei conciatori, i quali nell’esperienza eugubina erano tra i referenti dell’attività dei maestri e a loro volta destinatari
di precise prescrizioni normative. La contiguità tra le due specializzazioni
consentiva infatti ai conciatori l’iscrizione all’Arte e agevolava la concentrazione dei due mestieri in un unico soggetto: nel contesto esaminato la
figura del calzolaio, anche in veste di conciatore o di titolare di concerie,
doveva infatti rappresentare un’ulteriore opportunità economica, in particolare per gli iscritti domiciliati nel quartiere di San Martino in prossimità
della Foce del Camignano.
Nella bottega del calzolaio, tramandata spesso per generazioni, esercitavano anche lavoranti e discepoli, in una gerarchia di compiti che al termine del periodo di apprendistato consentiva di conseguire la qualifica di
maestro. Per Gubbio, una situazione esemplificativa del profilo sociale ed
economico di un calzolaio del secolo XV è desumibile da un inventario
18
11
I diversi aspetti dell’affermazione conseguita nel settore sono esaminati da J. C. Maire Vigueur, Comuni e
signorie in Umbria, Marche e Lazio, Torino, UTET Libreria, 1987, p. 141. In materia di storia del lavoro si dispone
di un’ampia e consolidata bibliografia generale; per quanto riguarda l’attività dei calzolai a Perugia e a Gubbio, si
segnalano i contributi di N. Suppa, Lo statuto dell’Arte dei Calzolari di Assisi (1377), S. Maria degli Angeli-Assisi,
Tip. Porziuncola, 1971; R. Pierotti, Aspetti del mercato e della produzione a Perugia fra la fine del secolo XIV e la
prima metà del XV. La bottega di cuoiame di Niccolò di Martino di Pietro, in «Bollettino della Deputazione di storia
patria per l’Umbria», lxxii (1975), i, pp. 79-185; Parte seconda, lxxiii (1976), i, pp. 1-131; Ars cerdonum comunis
Perusii. L’arte dei ciabattini di Perugia, a cura di R. Staccini, Perugia, Regione del’Umbria, 1987 (Archivi dell’Umbria.
Inventari e ricerche, 11); M. L. Cianini Pierotti, Un imprenditore-artigiano perugino e la sua azienda conciaria tra
XIV e XV secolo, in L’artigianato in Umbria. Dalle corporazioni all’associazione d’impresa, Perugia, Gramma, 1997,
pp. 70-93. La consistenza patrimoniale dei calzolai e cuoiai perugini nel secolo XV è analizzata da A. Grohmann,
Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI), Perugia, Volumnia Editrice, 1981, pp. 329380. Aspetti dell’arte eugubina dei calzolai sono studiati da Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., pp. 111-125; un
saggio specifico si deve a Del Giudice, L’arte del cuoio a Gubbio, cit., pp. 131-153; sempre Del Giudice ha pubblicato La
corporazione eugubina del cuoio nel secolo XIV: contenuti e caratteristiche formali del “libro” dell’Arte, in Itinerarium.
Università, corporazioni, cit., pp. 221-233; per una lettura complessiva della situazione riferita al secolo XIX si rinvia al
saggio di G. Pellegrini, La sopravvivenza delle Università eugubine nell’Ottocento: il caso dell’Università dei Calzolari,
in Itinerarium. Università, corporazioni, cit., pp. 305-351.
Introduzione
dei beni ereditari di Melchior Antonii Dulcis, maestro del quartiere di San
Pietro documentato più volte come capitano dell’Arte12. La consistenza dei
beni è fornita al notaio nell’agosto 1452 dalla vedova che interviene in veste
di tutrice e descrive con cura meticolosa materiali e strumenti di lavoro
presenti nella bottega, nonché arredi, indumenti e altri beni mobili dell’abitazione. Nell’inventario sono annotate anche somme di denaro, in fiorini
d’oro e bolognini d’argento, e la situazione dei crediti e debiti del defunto;
si fa inoltre menzione al pellame dislocato presso la Foce del Camignano,
luogo di concentrazione delle concerie cittadine. Nei due magazzini adiacenti alla bottega è segnalata l’esistenza di quantitativi di lana e di canapa,
insieme a masserizie pertinenti all’arte della lana; l’attivazione degli artigiani del tempo in più settori produttivi appare del resto consueta in un’economia prodiga di esperienze e di occasioni di mercato.
L’assetto della bottega è così definito nel documento inventariale:
[…] in apoteca in qua exercebat artem calzolarie paria lxv formarum magnarum
item formarum parvarum paria viginti tria
item aluctarum magnarum de vitelino paria tria cum formis
item unum par aluctarum magnarum de montone cum formis
item paria duo aluctarum resolatarum
item paria octo aluctarum parvarum cum formis
item duo paria aluctarum parvarum de montone
item unum par planellarum novum
item unum par planellarum vetus
item duo paria soli tagliati
item duo petia coraminis parva ponderis librarum undecim vel circa
item thomarii coraminis vitellini libras quinque
item soli vitelini libras tres
item paria tria coraminis flancorum vitellini ad solum acta
item unam infilzam fibularum ad artem
item duos cultellos parvos ad artem, veteres
item duas lesinas
item pelles duas caprinas et duos caprettos non concios
item unum par forpicum parvarum
item banchum unum magnum ad scindendum coramen
item duo paria stivalium resolatorum
item duo paria stivalium veterum non solatorum
item coraminis de montone libras decem […]
item quinque manços inter integros et non integros
item pellem unam cervi […]
item paria otto tomariorum de manço, magna
item duodecim collos vitellinos pro solis
item paria otto flancorum ad solandum
item schinas duas cum uno petio ad solum actas ponderis librarum viginti
duarum.
L’elenco delinea l’immagine di una bottega ben dotata, nella quale sono
accumulati quantitativi di pellame grezzo e semilavorato, insieme a una
varietà di scarpe, stivali, pianelle e a un corredo di fibbie; tra gli arnesi del
12
Il personaggio, iscritto nel 1429, risulta capitano negli anni 1435, 1438, 1444 (Breve, pp. 88, 166, 168). Per
l’inventario cfr. SASG, Notarile, 89, cc. 31v-32v; il documento è segnalato e in parte pubblicato in Menichetti, Le
corporazioni delle arti, cit., pp. 114-115.
19
Introduzione
mestiere (banco da taglio, trincetti, lesine, forbici) si evidenzia l’elevato numero di forme da scarpa.
Giovanni Maria Baldassini (attr.), La Pietà tra i santi Ubaldo e Crispino.
Particolare con gli strumenti di lavoro del calzolaio
(Gubbio, Università dei Calzolari)
La domus dell’Arte
La memoria cittadina tramanda l’esistenza secolare nel quartiere di San
Martino della struttura edilizia denominata «Casa dei Calzolari», che era
situata in prossimità della Foce del Camignano «de extra et prope portam
Scatoni»13, l’odierna porta Metauro consueto varco di transito in direzione delle Marche. La domus era contigua alla chiesa di Santa Croce14, luogo
religioso fortemente radicato nel tessuto urbano tanto da connotare con il
13
103r).
Della contiguità tra le due strutture si parla in una delibera consiliare del 1755, con la quale si disponeva
l’esecuzione di lavori nella «stanza del formaggio posta vicino alla stanza che conduce alla chiesa di Santa Croce»;
la prossimità rilevata si conferma ancora nel 1779, in occasione di danni prodotti al «ponte di Santa Croce annesso»
alla casa dei calzolai (AUCG, 9, cc. 119v-120r; ivi, 8, c. 93v). La chiesa di Santa Croce della Foce apparteneva alla
confraternita laicale omonima, aggregata all’ordine di San Domenico nel 1274 (O. Lucarelli, Memorie e guida storica
di Gubbio, Città di Castello, S. Lapi, 1888, pp. 607-608); tuttora sede di confraternita, costituisce un importante punto
di riferimento per l’abituale processione del Venerdì Santo. Nelle decorazioni del soffitto ligneo della chiesa è presente
l’emblema dell’Arte dei Calzolai, elemento che rinvia a una specifica committenza e a un coinvolgimento devozionale
favorito dalla frequentazione degli stessi spazi.
14
20
La citazione risale all’anno 1508 (Archivio dell’Università dei Calzolari di Gubbio [d’ora in poi AUCG], 4, c.
Introduzione
proprio nome la limitrofa porta cittadina e la stessa zona della Foce15. La
presenza della sede dell’Arte lungo il corso del Camignano riflette scelte coerenti con l’attività della conciatura, necessariamente legata all’uso
dell’acqua, e orientate da una preesistente concentrazione nel quartiere
di insediamenti abitativi di operatori interessati all’acquisto del materiale
trattato, oppure essi stessi gestori di concerie: conciatori e calzolai privilegiano l’insediamento in San Martino in quanto funzionale al lavoro di
entrambe le categorie16.
Il breve si apre con il giuramento reso nel 1348 da due calzolai proprio
in una casa del quartiere di San Martino, allora di proprietà del capitano
in carica Mellus Accurroli sive Vaccarelli17, personaggio che sarà più tardi autore del trasferimento all’Arte di appartenenza della titolarità della
casa stessa. La situazione emerge da testimonianze prodotte in un contenzioso giudiziario del 1410, che menzionano l’evento dell’acquisizione della suddetta struttura identificandola come sede dell’Arte e, nel contempo,
come «hospitale de Fauce Camignani seu hospitale calçolariorum». Ancora leggibile nell’attuale assetto urbanistico, la domus era confinata tra la via
pubblica, la Foce del Camignano e due case di privati, una delle quali di
proprietà di una famiglia di calzolai18. L’immobile era pervenuto alla corporazione nel 1359, data desumibile dal ricordo di uno dei testi che fa coincidere l’acquisto con la carica di capitano rivestita dal padre Bartolo e da
Genso Ceccholi19; la disponibilità della domus risulta comunque conseguita
nel 1364 quando l’Arte designava due mantenitori per il governo della casa
stessa20.
Momenti associativi anteriori all’uso della domus trovarono spazio in
contesti diversi, tra i quali la residenza pubblica, abitazioni private e la
chiesa della confraternita dei laici di Santa Maria del Mercato21. Al pari
dell’area della Foce del Camignano, la zona urbana del mercato prospicien15
La porta di Santa Croce della Foce, già porta Scatoni, è citata in un documento del 1632 (cfr. Menichetti,
Storia di Gubbio, cit., I, pp. 459, 467); alla Foce di Santa Croce fa riferimento lo statuto dell’Arte del 1740 per definire
l’ubicazione della domus (SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, p. 9).
16
Si ricorda in proposito che l’attenzione riservata dal Comune alla salvaguardia del Camignano si era tradotta
in prescrizioni che riservavano alle ore notturne lo smaltimento nel fiume dei liquidi di conciatura (SASG, ASCG,
Statuti, 1, lib. III, rub. 158); sull’argomento si veda Del Giudice, L’arte del cuoio a Gubbio, cit. p. 143.
Breve, p. 59; il nominativo si completa con l’appellativo Vaccarelli nella matricola del quartiere di San Martino
del 1349 (ivi, p. 65).
17
18
Per il fascicolo delle testimonianze cfr. SASG, Notarile, 13, cc. n.n.; il documento è segnalato in P. L.
Menichetti, I 50 ospedali di Gubbio. Storia e documenti, Città di Castello, Tipolito Rubini & Petruzzi, 1975, pp. 171 e
173. Confinava con la casa di Mello l’abitazione di un componente della famiglia Marchelli, documentata nel breve
dalla metà del Trecento fino all’inizio del secolo XVII.
19
Nel maggio 1359 la carica risulta in realtà esercitata da Genso Ceccholi insieme con Marino Forticelli
(Breve, p. 105); Bartolo Ugolini, padre del teste, era stato capitano nel semestre precedente (ivi, p. 104). Il riferimento
cronologico è attendibile in relazione al lasso di tempo di oltre trentacinque anni menzionato nella testimonianza.
20
Ivi, p. 101.
Il palazzo pubblico aveva ospitato le assemblee dell’Arte negli anni 1354 e 1355 (ivi, pp. 69, 70). La sacrestia
della chiesa di Santa Maria del Mercato costituirà luogo d’incontro frequente nel corso dell’intero secolo XIV.
21
21
Introduzione
te la chiesa di San Francesco si poneva quale altro polo di aggregazione per
le esigenze di commercio della categoria22; il refettorio del convento accoglierà saltuarie riunioni e nel 1406 i frati Minori riceveranno in consegna
il bossolo delle elezioni degli ufficiali23. Il legame di fiducia e di devozione
instaurato dai maestri calzolai con la comunità francescana tornerà a manifestarsi alla fine del secolo XVI con la testimonianza artistica della cappella, fatta erigere dall’Arte all’interno della chiesa.
Dal disegno di Ignazio Cassetta, Pianta di Gubbio, Amsterdam, P. Mortier, 1704.
Particolare dell’area di Porta della Foce. La lettera “C” in legenda indica Hospitale e Casa de i Calzolari
(Gubbio, Sezione di Archivio di Stato)
Nella domus si svolgeva l’attività riferita a consigli, giuramenti, amministrazione del contenzioso, riscossioni e registrazioni notarili e contabili,
compiti istituzionali ai quali l’associazione, in linea con le istanze espresse
dalle organizzazioni corporative del tempo, affiancava anche funzioni a carattere assistenziale e caritativo. La sede disponeva di un ambiente dove gli
associati erano «solliti addunarsi» e di locali adibiti ad altro uso, compreso
il granaio o «celarius» dell’Arte24. Un inventario «della robba movibile che
22
Era attribuito ai capitani il compito dell’assegnazione degli spazi di vendita nell’area della piazza (Breve, rub.
30, p. 138).
Nel contenitore era inserita la rosa dei nominativi candidati alle cariche del quadriennio; l’apposizione del
sigillo dell’Arte garantiva la sicurezza del bossolo (ivi, p. 163).
23
22
24
La citazione come luogo abituale di adunanza risale al 1568 (ivi, p. 210); il granaio è segnalato nel fascicolo di
testimonianze del 1410.
Introduzione
esiste nella Casa de’ Calzolari», redatto nel 1816, elenca la presenza dei seguenti arredi:
una cassa di nocie serrata
una cassa di abeto per tenere la cera
una tavola lunga da mangiare
uno schritorio di nocie
una chredenza d’archivio
diversi banchi amurati
quattro fondi da letti amurati.
Oltre alle suppellettili utili alla scrittura degli atti e alla conservazione
delle carte d’archivio, il documento rileva l’esistenza di letti nell’ambiente
utilizzato per le funzioni assistenziali25.
In linea con la formula prevista dalla generalità degli ordinamenti delle
corporazioni, la connotazione ospitaliera legata alla storia dell’Arte dei Calzolai trova origine nella necessità di sovvenire alle situazioni di infermità
e di indigenza degli iscritti, così come contemplato dal dettato trecentesco
«De subveniendo pauperibus dicte artis»26 e ribadito nei successivi provvedimenti di riforma. Nel 1568 assumeva veste di obbligo la pratica già invalsa delle visite agli infermi dell’Arte assicurata dai mantenitori, così come
quella della partecipazione dei maestri alle esequie degli iscritti27; nel 1589
si vincolavano le spese per gli infermi al benestare di due visitatori, misura
che intendeva contenere le possibili disfunzioni in una gestione delle spese
di spezieria tendenti a essere dilatate anche agli infermi «fuori della casa»28.
Nella redazione settecentesca la cura dei calzolai indigenti tornava a essere
affidata ai mantenitori, con rinvio all’approvazione del consiglio delle spese
effettuate29. Il solidale sostentamento da assicurare ai calzolai in difficoltà
si configura come un valore dell’associazione destinato a sopravvivere ai
mutamenti istituzionali fino all’ultima formula statutaria del 1888.
Altro contenuto dell’azione caritativa era l’elargizione di doti alle famiglie degli iscritti per matrimoni e monacazioni mediante un fondo annuale
di cento scudi30; introdotta nel 1593, la concessione adotterà criteri di asse-
25
SASG, ASCG, Fondo Armanni, I.G.27.
26
Breve, rub. 15, p. 130.
Ivi, capp. 20 e 8, pp. 218 e 215. La partecipazione ai funerali è documentata già nello statuto del 1341 (ivi,
rub. 23, p. 134); nel 1363 per le messe di suffragio si istituiva l’obbligo di accantonare per ciascun decesso la somma
di tre denari a testa (ivi, pp. 99-100). Con una riforma del 1439 veniva introdotto il precetto di celebrare ogni anno
funzioni religiose per tutti i defunti dell’Arte (ivi, p. 153). La presenza ai funerali dei soci sarà confermata negli
statuti successivi, con forme di pietà comprendenti anche l’elargizione di sussidi alle famiglie (Statuto o regolamento
organico della Università de’ Calzolari di Gubbio, Gubbio, Tipografia Magni, 1870, art. 108; Università dei Calzolari
in Gubbio. Statuto organico dell’Università approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1888, Gubbio, Tip. Romitelli, 1889
(rist. anast., Gubbio, L’Arte Grafica, 1988), artt. 56 e 57).
27
28
Breve, capp. 3 e XI, pp. 228, 230.
29
SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 7.
30
Breve, p. 232-233.
23
Introduzione
“Pietre di proprietà” provenienti
dai poderi di Monticelli e
Portonaccio
(Gubbio, Università dei Calzolari)
Mappa del territorio di Monticelli. Le particelle 98 e 114 individuano le
proprietà dell’Arte
(Gubbio, Sezione di Archivio di Stato)
gnazione variabili, nel permanere dei requisiti della condizione di maestro
calzolaio e delle qualità morali delle destinatarie.
L’attenzione da riservare a poveri e a pellegrini trova riscontri normativi
soltanto nella redazione del 1740 che rinviava alla discrezionalità dei capitani l’elargizione di elemosine a «persone fuori dell’arte»31. Tracce anteriori
di tale aspetto caritativo emergono invece dalle testimonianze raccolte in
occasione della vertenza del 1410, che parlano della casa dei calzolai come di
un «locus pius ad usum et substentationem pauperum et peregrinorum»32.
24
31
SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 14.
32
Per il fascicolo richiamato cfr. nota 18.
Introduzione
La domus, antica sede dell’Arte
Nel 1505 l’assimilazione a luogo pio sarà recepita dall’autorità pontificia
per motivare l’aggregazione dell’hospitale a quello di Santa Maria del Mercato33. A distanza di tre anni l’Arte riacquisirà l’autonomia di governo della
casa e la titolarità dei beni, un patrimonio che secondo la formula adottata
dalla generalità delle arti anche i calzolai avevano prudentemente intestato
alla domus34.
La decisa resistenza manifestata nei confronti del tentativo di ingerenza governativa conseguiva pertanto un subitaneo successo fondato sulla
rivendicazione di esclusivi diritti di proprietà; determinazione e tenacia
espresse in tal senso preserveranno l’istituzione anche dall’applicazione
dei provvedimenti di soppressione attuati nei secoli XVIII e XIX.
33
Cfr. Menichetti, I 50 ospedali di Gubbio, cit. p. 173.
Il provvedimento del 1508 che sanciva il riconoscimento dei diritti è trascritto nel ricorso prodotto dall’Arte
nel 1798 al ministro dell’Interno per contestare la soppressione (AUCG, 4, cc. 102v-105r). La consuetudine delle arti
di intitolare il patrimonio alle rispettive strutture ospedaliere era finalizzata a conseguire misure fiscali agevolate.
34
25
Introduzione
L’antica domus con annesso ospedale della corporazione, alienata in
tempi recenti, è oggi destinata a usi abitativi; l’identità storica resta evidente nei segni in pietra che tramandano il ricordo della dinamica vissuta.
Nel 1984 l’Università dei Calzolari ha trasferito la propria sede in un
locale di via Savelli della Porta, dove ha concentrato l’archivio e gli altri
retaggi superstiti.
Il patrimonio
Il patrimonio dell’Arte era costituito dagli immobili acquisiti in città
e da un complesso fondiario dislocato nel territorio. Oltre alla domus nel
quartiere di San Martino, l’Arte era proprietaria di una casa ricevuta in
donazione nel 1378, situata anch’essa presso la Foce del Camignano, ma nel
versante del quartiere di San Giuliano35; entrambi i fabbricati non risultano
censiti nella documentazione catastale, che fino al secolo XX fornisce invece dati utili a una ricostruzione relativamente definita dei possedimenti
agrari gestiti36.
Nel catasto descrittivo del 1674 la «Casa de’ Calzolari» è intestataria di
poderi distribuiti nelle ville di Celle (voc. Pozzo de’ Calzolari), Sant’Angelo (voc. Val della Faggia), Monticelli, e San Lazzaro (voc. Arboretone): il
valore complessivo attribuito è di scudi 13.080, con stime più elevate per i
terreni di San Lazzaro e di Celle37. Nel catasto particellare settecentesco il
patrimonio intestato all’«Arte dei Calzolai» insiste sempre nelle stesse località; la descrizione tecnica fornita segnala l’esistenza di terreni con case
e caselle, coltivati e a pascolo, nonché macchie di cerri e di querce38. L’estimo fornito ammonta a 6.654 scudi, mentre una scrittura coeva riferisce
una valutazione catastale quantificata in 17.000 scudi, il recente acquisto
di altri due terreni e la disponibilità di una rendita annua pari a 310 scudi
proveniente dalla locazione dei poderi39. La consistente differenza di valore
che emerge tra le due stime trova una convincente spiegazione nella diverLa donazione della casa, motivata da non precisati servizi forniti dall’Arte alla proprietaria della struttura,
era condizionata da usufrutto (AUCG, 4, cc. 98v-99r).
35
36
Le fonti esaminate comprendono la produzione comunale dei Catasti antichi; per il secolo XVIII la
documentazione costituisce l’esito del poderoso lavoro in registri e mappe eseguito da Giuseppe Maria Ghelli negli
anni tra il 1760 il 1768. Per la situazione del secoli XIX e XX si è tenuto conto degli elementi forniti dal Catasto
Gregoriano.
37
SASG, Catasti, Catasti antichi, 1674, Quartiere di San Martino, I, c. 82v. Il podere in vocabolo Val della Faggia
era nelle disponibilità dell’Arte già nel 1463 (cfr. Menichetti, I 50 ospedali di Gubbio, cit., p. 173).
SASG, Catasti, Catasti antichi, Brogliardi, 57, mappa S. Agostino, c. 2v; ivi, 66, mappa Celle, c. 1rv; ivi, 69,
mappa S. Cristoforo di Soffiano, c. 1v; ivi, 71, mappa Col Tortora, c. 1v; ivi, 76, mappa Monticelli, c. 3v.
38
26
39
La notizia è contenuta in una memoria del 29 settembre 1766 redatta dal notaio dell’Arte (Archivio storico
diocesano di Gubbio, b. 28). Il cespite annuo degli affitti dei poderi segnerà graduali incrementi passando a 345 scudi
nel 1782 e a 450 nel 1793 (AUCG, 8, c. 105r; ivi, 4, c. 17r).
Introduzione
sa natura delle forme documentarie esaminate: un accertamento amministrativo, da un lato, e dall’altro una relazione prodotta verosimilmente a difesa del buono stato economico dell’Arte. Tra Otto e Novecento il Catasto
Gregoriano registra, in unità di misura e di moneta diverse, un complesso
di 708 mine di terreno stimato nel 1823 in 7.514 scudi, valore pressoché dimezzato nel 1855 e che nel 1943 risulta di lire 19.439 per un totale di 3.145
tavole40.
Il processo di devoluzione del patrimonio interessava nel 1981 i poderi residui, che venivano alienati per acquistare la nuova sede e altre unità immobiliari; tra le testimonianze conservate, restano a rievocare i beni
fondiari posseduti due “pietre di proprietà” con data e simbolo dell’Arte,
provenienti dalle località di Portonaccio e di Monticelli.
Manifestazioni devozionali e testimonianze artistiche
La vita dell’Arte era cadenzata dalla partecipazione ai rituali delle numerose ricorrenze festive previste dal calendario liturgico, occasioni che
nella cerimonia della luminaria trovavano la principale espressione di
coinvolgimento della collettività. Regolate dagli statuti cittadini, le processioni offrivano alle corporazioni l’opportunità di partecipare con le proprie
insegne, in una successione ordinata e composta che rendeva visibile consistenza numerica e rilievo professionale41.
Nella più antica formulazione del breve, la presenza alle luminarie si
svolgeva alla luce delle fiaccole di cera che ciascun maestro era tenuto a
portare in processione dalla piazza del mercato fino alle chiese dedicate
ai santi Ubaldo e Giovanni Battista, protettori della città, alla Vergine e a
santa Caterina42. L’elenco delle festività, domeniche comprese, era particolarmente fitto con prolungamenti devozionali estesi ai giorni precedenti e
successivi alle ricorrenze43; la coincidenza del sabato con una festa comportava la sospensione del commercio, mentre per il sabato non festivo
l’interruzione delle attività era usualmente fissata all’ora del vespro44.
40
Per gli elementi documentari forniti cfr. rispettivamente SASG, Catasti, Catasti antichi, reg. 132, c. 226v;
ivi, Catasto Gregoriano, II, partita 451; ivi, reg. 51, mutazione 4144. Soggetto intestatario delle partite è, da tale data,
l’Università dei Calzolai, individuata anche come Industria e come Società.
Lo statuto del Comune disciplinava la partecipazione ai due appuntamenti annuali di maggiore importanza,
coincidenti con le ricorrenze di sant’Ubaldo e di san Giovanni (SASG, ASCG, Statuti, 1, lib. I, rubb. 7, 9, 10).
41
42
Breve, rub. 26, p. 136; l’additio alla rub. 32 precisa che i calzolai residenti a oltre tre miglia dalla città erano
esentati dall’obbligo di portare la fiaccola (ivi, p. 139).
Ivi, rub. 33, p.139; l’ampio elenco dei giorni di festa sarà ridimensionato nel 1495. La regolamentazione delle
processioni ricorre anche nelle successive redazioni statutarie.
43
Ivi, rub. 34, p.140. Lo statuto del 1568 renderà discrezionale la chiusura del sabato, con la motivazione che
«quasi tutte le facende di tal mestiere si fanno per il più in quel giorno» (ivi, cap. 11, p. 216).
44
27
Introduzione
28
Cappella dell’Università dei Calzolari
(Gubbio, Chiesa di San Francesco)
Introduzione
A metà aprile del 1349, nell’imminenza della celebrazione della festa del
beato Ubaldo, i calzolai si conformavano all’uso delle altre corporazioni
decidendo di dotare l’Arte di due grandi ceri destinati a essere trasportati
accesi dai capitani fino alla chiesa nella processione della vigilia; analoga
formalità veniva subito adottata anche nei rituali previsti per le ricorrenze
di san Giovanni e dell’Assunzione45.
Nel clima di rinnovato fervore religioso ispirato dalla Controriforma, la
corporazione assumeva come specifici protettori i santi Crispino e Crispiniano, figure di tradizionale patrocinio degli operatori del settore: la ricorrenza del 25 ottobre era pertanto ricompresa nel calendario delle festività
e diveniva oggetto di analoghe forme devozionali, che furono altresì estese
alla cappella di nuova erezione all’interno della chiesa di San Francesco46.
L’indulgenza plenaria concessa per la partecipazione alle celebrazioni mensili si avvalorava dei contenuti di legittimo orgoglio per il prestigio conseguito con la realizzazione di un’opera artistica che vantava la presenza di
«celesti tesori»47; la cappella era stata infatti arricchita da importanti interventi pittorici eseguiti nel 1581 da Virgilio Nucci: un affresco con l’Ascensione nella cupola, altri dedicati ai santi protettori sulle pareti laterali e un
grande quadro d’altare con la Deposizione. All’artista era stato corrisposto
un compenso di 180 scudi, importo non comprensivo dei materiali necessari per l’ornamento del dipinto, quali il legno e l’oro, che erano stati forniti
direttamente dalla corporazione48.
A distanza di secoli, l’associazione ha conservato forte il legame di appartenenza con il proprio spazio in San Francesco, oggi visibile nell’assetto
settecentesco che aveva eliminato la profondità originaria, coprendo così
gli affreschi; in quell’occasione l’Arte aveva seguito con attenzione i lavori
di ristrutturazione decisi dai padri conventuali, adoperandosi per evitare
una diversa dislocazione della cappella49.
I temi della crocifissione e della pietà costituiscono motivo ispiratore del
complesso delle iniziative artistiche promosse e realizzate prevalentemente
nel corso della seconda metà del secolo XVI: il quadro con la Deposizione
era stato infatti preceduto nel 1556 dal pregevole bassorilievo marmoreo
Breve, pp. 144-145; i due duplerii, da mantenere nel peso di trenta libbre di cera, erano utilizzati anche nei
funerali degli iscritti.
45
46
La festività dei santi protettori è codificata nella riforma del 1589 e coesiste con la descrizione dei rituali di
preghiera nella cappella da poco realizzata; per le direttive intese alla valorizzazione e al culto di quest’ultima cfr. ivi,
capp. 1, 2 e 4, p. 228.
47
L’espressione è contenuta nel primo dei capitoli riformati del 1589.
Il contratto di commissione, redatto dal notaio dell’Arte Giovanni Battista Feliziani, è pubblicato da L.
Bonfatti in Memorie originali italiane riguardanti le belle arti, s. III (1842), pp. 140-143. Il dipinto replica la Deposizione
eseguita da Daniele da Volterra nella chiesa romana di Trinità dei Monti; per un commento sull’opera si rinvia a E.
Storelli, Benedetto e Virgilio Nucci, Todi, Ediart, 1992, pp. 125-129.
48
49
Cfr. AUCG, 9, cc. 4v-5v. Alla metà del secolo XVIII, in coincidenza con la sistemazione delle due lapidi
nei pilastri ai lati dell’altare, si decideva di far ripulire gli arredi e di acquistare nuovi candelieri (ivi, cc. 107v-108v,
111v-112r, 121r-122r, 129v-130r).
29
Introduzione
con l’Imago pietatis collocato sulla parete esterna della domus50; sempre il
soggetto della Pietà ritorna nel dipinto centrale del soffitto della chiesa di
Santa Croce, inserito in un riquadro ottagonale decorato con gli emblemi
dell’Arte. E di nuovo la Pietà è raffigurata nella tela tuttora custodita nella
sede dell’Ente51 e sulla faccia anteriore dello storico gonfalone52; rappresentazione visibile di identità e di valori, lo stendardo procedeva con la
corporazione nelle processioni della città ed era trasportato a Roma a testimoniare la presenza dell’associazione nei consessi allargati delle ricorrenze
giubilari53. Risale al giubileo del 1725 la notizia della «comparsa fatta in
Roma della Compagnia dei Calzolari di Gubbio»: centodue confratelli vestiti di sacco nero che procedevano con il proprio gonfalone e ventiquattro
torce; la descrizione fornita segnala l’esistenza, sul verso del drappo, dei riferimenti cronologici relativi agli eventi giubilari che si erano succeduti dal
1650 fino a quello allora in atto54. Una testimonianza successiva ricorda che
in tali occasioni i calzolai sostavano a Roma tre giorni e che l’Università
sosteneva per spese di viaggio e regali ben 1.300 scudi romani55.
L’archivio
La consistenza dell’archivio dell’Università, custodito dal 1984 nella
sede in via Savelli della Porta, comprende circa cento unità interamente
50
L’opera è inserita in un’elegante edicola, alla base della quale è apposta una targa che reca l’iscrizione
«Societatis calceolariorum domus ad publicam pietatem instauratur. Anno Domini MDLVI».
Il dipinto è attribuito al pittore eugubino Giovanni Maria Baldassini, documentato tra il 1566 e il 1601; la
connotazione del mestiere è rappresentata dal trincetto, tenuto in mano da san Crispino, e da altri arnesi da lavoro
raccolti in un contenitore in foggia di cesto posto ai suoi piedi. In tempi recenti il quadro è stato oggetto di un
intervento di restauro, per il quale si rinvia alla scheda di E. Sannipoli, in Istituto Statale d’Arte di Gubbio, Interventi
di conservazione, 1988-1990 (Quaderni, 8-9), pp. 18-21.
51
52
Lo stendardo, realizzato a olio su tela, fu commissionato al pittore Giovanni Battista Michelini per il giubileo
del 1650 (cfr. scheda di E. Sannipoli, in Federico Barocci e la pittura della maniera in Umbria, a cura di F.F. Mancini.
Catalogo della mostra (Perugia, 27 febbraio - 6 giugno 2010), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2010, pp. 44-45).
È conservato presso la Pinacoteca del Comune che lo aveva ricevuto in deposito dall’Università dei Calzolari nel 1928
(cfr. F. Rosati, Chiesa di S. Francesco. Gubbio. Raccolta documentario-bibliografica (secc. XIII-XX), Gubbio, Biblioteca
San Francesco, 1989, p. 22). Nel 2006 l’Amministrazione comunale ha provveduto all’impegnativo lavoro di recupero.
Una disposizione comunale del 1742 richiamava l’Arte dei Calzolai, insieme a quella della Mercanzia,
all’obbligo di partecipare alle processioni «con le loro divise, breve ed arme, secondo il solito» (cfr. Menichetti, Le
corporazioni delle arti, cit., p. 120). L’adesione ai giubilei era stata prevista dallo statuto del 1740 (SASG, ASCG, Brevi
delle arti, 11, cap. 12).
53
Il resoconto della giornata dell’1 giugno 1725, che vedeva l’arrivo della compagnia eugubina e il suo incontro
con le altre Università dei Calzolai, è pubblicato in Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., pp. 118-119.
54
30
55
Cfr. Archivio storico diocesano di Gubbio, b. 28, memoria del 29 settembre 1766. Si conserva il ricordo
di altri pellegrinaggi per i giubilei del 1750 e del 1775, in previsione dei quali l’Università aveva provveduto a una
manutenzione straordinaria del gonfalone (AUCG, 9, c. 75v; ivi, 8, cc, 29v-30r).
Introduzione
Giovanni Maria Baldassini (attr.),
La Pietà tra i santi Ubaldo e Crispino
(Gubbio, Università dei Calzolari)
riferite agli ultimi tre secoli56; presso la Sezione di Archivio di Stato si conserva la principale testimonianza della documentazione più antica, vale a
dire il breve, unico documento superstite per la storia della corporazione
fino a tutto il secolo XVI. La complessa articolazione dei materiali confluiti nel codice riflette la dinamica archivistica corrispondente ai cambiamenti dell’assetto istituzionale intervenuti nelle fasi storiche attraversate.
Richiami espliciti alla produzione documentaria si individuano nei precetti che fin dal 1341 affidavano alla figura notarile i compiti di redazione
delle scritture; segnalazioni successive menzionano l’esistenza di una serie
contabile con registri datati dal 135057 e di un «Libro de’ contratti della
Casa raccolti nell’anno 1621» che doveva costituire il fondamento giuriIl dato quantitativo, risultato di una ricognizione del 1996, è stato fornito dalla Soprintendenza archivistica
per l’Umbria, che si ringrazia. Per una sintetica descrizione della produzione archivistica conservata si veda www.
google.it >SIUSA - Università dei Calzolari di Gubbio.
56
57
Cfr. Archivio storico diocesano di Gubbio, b. 28, memoria del 29 settembre 1766.
31
Introduzione
32
Imago pietatis. Bassorilievo marmoreo del secolo XVI sulla parete esterna della domus
Introduzione
dico del patrimonio immobiliare acquisito58. In linea con quanto emerge
per il consueto modello di corporazione comunale, non potevano mancare
nell’archivio dei calzolai i documenti riguardanti gli altri aspetti della vita
associativa, come verbali di adunanze59, atti di giurisdizione nel settore di
competenza, inventari e scritture riferite alle manifestazioni assistenziali
e caritative. Per le esigenze connesse con la produzione e con la conservazione degli atti d’archivio, l’Arte disponeva di un’attrezzatura essenziale
costituita da uno scrittoio in noce e da una credenza60.
La custodia della documentazione è oggetto di un’attenzione recepita
anche nella forma di precetti statutari: nel 1589 si ribadiva il compito dei
mantenitori di compilare periodici elenchi di libri e scritture in occasione
dell’avvicendarsi degli amministratori; nel 1740 i provvedimenti introdurranno più dettagliate modalità di tutela, prescrivendo ai capitani in carica
di riporre in sicurezza le carte nell’«armario» dell’Arte, da serrare con tre
chiavi «acciocché per negligenza o malizia d’alcuno non si perdano o libri, o scritture, com’è accaduto altre volte»61. La credenza richiamata era
dislocata nella domus dell’Università, nello stesso «camerone» dove si riponeva lo stendardo, così come riferisce una delibera del 1839 che esortava
gli iscritti ad assumere iniziative intese a rintracciare le scritture di antica
redazione per reintegrare le lacune dell’archivio62. Il Regolamento del 1868
insisterà sulle misure da adottare per l’accesso all’archivio, prevedendo altresì il periodico aggiornamento del relativo inventario63; nel 1888 le carte
saranno affidate a un segretario, responsabile anche della tenuta del protocollo, della redazione dei verbali, del registro dei soci e di quello riguardante il riscontro della situazione patrimoniale e contabile64.
Si ignorano i fattori causali che possono aver determinato la perdita di
gran parte della documentazione antica: la produzione pervenuta corrisponde in linea di massima alla sintetica descrizione che Giuseppe Mazzatinti
forniva alla fine del secolo XIX, primi dati utili riferiti a una consistenza
documentaria che appare già frantumata65. La consapevole attenzione riservata dall’Arte alla salvaguardia del materiale archivistico ha comunque
consentito di preservare un nucleo di memorie relativamente consistente,
sia pure limitato alle scritture di più recente formazione; nel confronto con
Il registro segnalato, esito di una ricognizione complessiva, è descritto nel 1798 come «Libro legato in carta
reale con coperte di tavolette, rubricellato e cartulato» (AUCG, 4, c. 98v).
58
59
Le unità superstiti della serie delle delibere conservate nella sede dell’Ente datano dal 1726.
60
Gli arredi sono segnalati nel già citato inventario del 1816 (cfr. p. 23 ).
61
Breve, cap. 5, cc. 105v-106r; SASG, ASCG Brevi delle arti, 11, cap. 15.
62
AUCG, 3, adunanza del 28 aprile 1839.
63
Statuto o regolamento organico, cit., artt. 29-31.
64
Università dei Calzolari in Gubbio. Statuto organico, cit., artt. 34-37, 41.
Cfr. Gli archivi della storia d’Italia, a cura di G. Mazzatinti, i, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1897-1898 (rist.
anast., Hildesheim, Olms, 1988), p. 40.
65
33
Introduzione
Giovanni Battista Michelini, Gonfalone dei Calzolari (1649-1650)
(Gubbio, Pinacoteca Comunale)
34
Introduzione
la drammatica dispersione verificatasi per la generalità delle corporazioni di
mestiere eugubine, l’Università dei Calzolari è in grado di vantare l’orgoglio
di un’esperienza associativa particolarmente legata alla propria identità storica e, pertanto, alle fonti che ne costituiscono testimonianza.
Conservato per secoli presso la domus, il libro dell’Arte veniva consegnato nel 1968 alla Sezione di Archivio di Stato di Gubbio dove entrava a
far parte della raccolta Brevi delle arti. La ricostruzione delle vicende del
codice trova spunti nelle notizie sugli archivi eugubini fornite da studiosi
e da eruditi locali. Giuseppe Mazzatinti segnalava l’esistenza del registro
presso la Società dei Calzolari, rilevando all’interno del codice la presenza di un inventario trecentesco «de rebus, massaritiis et arnensibus existentibus in domo calçolariorum», documento che non è pervenuto66. Un
decennio più tardi Torquato Cuturi, autore di un’edizione parziale della
copia secentesca del breve, avvertiva che l’originale era andato perduto67;
nella situazione degli archivi di Gubbio rilevata nel 1957 è ancora silenzio
sull’antico libro68, un silenzio destinato a perdurare anche in occasione della mostra realizzata a Spoleto nel 1966 dove veniva esposto l’esemplare in
copia, che insieme con la documentazione comunale era stato nel frattempo depositato nella Sezione di Archivio69. Del codice si tornerà a parlare
nel 1968 quando, finalmente riemerso, sarà affidato alla tutela dell’Amministrazione archivistica70.
Il manoscritto
Il codice, in pergamena, misura mm. 300x125 ed è costituito di 113 carte con numerazione a matita di mano recente. Una cartulazione anteriore,
a inchiostro e in numeri arabi, fa riferimento ad almeno due interventi
di diversa mano rilevabili nel nucleo comprendente le cc. 1-92; una terza
66
Ibid. Mazzatinti precisa che l’inventario era «ne’ primi fogli», espressione che ne richiama l’inserimento tra
le prime carte.
Cfr. T. Cuturi, Di alcuni statuti delle corporazioni delle arti nel Comune di Gubbio, in «Bollettino della
Deputazione di storia patria per l’Umbria», xiii (1908), pp. 253-396: 305. L’autore segnala la perdita dello statuto
nella parte riservata all’edizione della copia; nell’introduzione, riferendo gli esiti di una ricognizione svolta in tempi
pregressi sugli statuti delle corporazioni, accenna all’esistenza di non meglio precisati «ordinamenti» ancora nella
sede dell’Arte (ivi, pp. 269-270). Si osserva che nel testo edito Cuturi cita come estremo cronologico la data del 20
febbraio 1611 (ivi, p. 341), la quale in realtà non compare nella copia, ma nell’originale (Breve, c. 112r).
67
68
Cfr. Soprintendenza Archivistica per il Lazio, l’Umbria e le Marche, Gli archivi dell’Umbria, Roma 1957
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, xxx), pp. 122-123.
Cfr. R. Abbondanza, Documenti sulle corporazioni artigiane in Umbria, in Arti e corporazioni nella storia
d’Italia. Catalogo della mostra (Spoleto, 25 giugno-17 luglio 1966), Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo,
1966, pp. 62-79: 69.
69
70
SASG, Corrispondenza, nota del 5 agosto 1968.
35
Introduzione
mano ha proseguito la numerazione fino a c. 98 dove termina lo statuto
riformato del 1568. La cartulazione evidenzia l’assenza di un bifolio tra le
attuali cc. 76 e 77; bianche le cc. 1v-2v, 3v, 76v, 82v, 84v, 112v, 113rv.
Lo specchio di scrittura e il numero delle linee presentano varianti connesse con la ricorrente difformità dei testi contenuti. In particolare, per
quanto riguarda lo statuto del 1341 lo specchio è di mm. 185x113 con un
numero medio di 27 linee; la rigatura e la marginatura sono a piombo; in
inchiostro rosso sono l’introduzione, i titoli delle rubriche, i capilettera e i
segni paragrafali; la grande I iniziale dell’incipit è eseguita con inchiostro
rosso e blu. Nei capitoli riformati del 1495 l’incipit è in rosso e dalla I iniziale si diparte un fregio che corre lungo tutto il margine sinistro; i titoli
dei capitoli sono rubricati e i testi presentano iniziali rosse filigranate. I
capitoli del testo statutario del 1568 sono introdotti da titoli rubricati.
Funzionale a prevalenti usi di amministrazione interna, il breve presenta scritture tutte di tipologia notarile, le scritture d’uso degli amanuensi
che nel tempo si erano avvicendati nell’ufficio di notaio dell’Arte; gli esiti
grafici delle rispettive redazioni variano allora in ragione della regolarità
del tratto, dell’ordine di impostazione e della natura documentaria dei testi: quest’ultimo aspetto trova specifico riscontro nelle matricole, con impianti che in alcuni casi evidenziano buoni livelli di uniformità grafica,
carattere quasi sempre assente negli aggiornamenti degli elenchi stessi.
I testi statutari costituiscono interventi di maggior respiro, tendenzialmente orientati a ricercare applicazioni di tipo librario.
La redazione dello statuto del 1341 è di mano del notaio Nichola ser
Harcolani; la tabula delle relative rubriche e delle riforme trecentesche è
compilata da un altro notaio dell’Arte, Sabatellus ser Massarelli. La scrittura del testo statutario è ordinata e regolare, presenta modulo grande, rotondità di tracciato, ductus posato.
Lo statuto riformato del 1568, redatto in lingua volgare, è privo della
sottoscrizione notarile; il riferimento al notaio Giovanni Battista Feliziani
si rileva nel verbale dell’adunanza preliminare alla riforma dei capitoli, per
l’efficacia dei quali si fa espresso rinvio alla procedura di approvazione del
governo ducale e del Comune. La scrittura rispetta le forme di un’umanistica tarda.
Le grafie documentarie delle delibere, delle approvazioni e delle aggiunte si inseriscono nell’ambito della varietà di testimonianze grafiche
notarili dei secoli XIV-XVII. Tra i numerosi nominativi di notai intervenuti nella redazione degli atti compare anche quello noto di Guererius ser Silvestri, che in qualità di cancelliere del Comune per conto di
Federico da Montefeltro autentica le conferme deliberate dal governo
cittadino71.
36
71
Notizie sul personaggio a p. 150, nota 1.
Introduzione
I margini laterali dei testi sono costellati di evidenze e annotazioni, con
una pluralità di tracce e di mani; nelle matricole, a fianco dei nominativi
degli iscritti, si individuano numerosi segni di varia simbologia (spuntature, lettere alfabetiche, segni di croce) e tracce di ceralacca.
Le carte 1r e 101v, interamente miniate a tempera e oro, presentano decorazioni di contenuto analogo, ma non della stessa mano: in una cornice
a motivi accartocciati è inserito lo stemma dei Della Rovere, duchi d’Urbino, caricato del palo della Chiesa e sormontato da una corona d’oro; nella
prima miniatura, di più accurata tecnica esecutiva, l’emblema è arricchito
dagli elementi araldici delle tre mete e dell’insegna del Toson d’oro.
Il manoscritto è formato di 24 fascicoli, di composizione irregolare e disposti in una successione per lo più non riscontrabile in quella cronologica
dei materiali. I fascicoli sono così distinti:
i, un bifolio (cc. 1-2); ii, un quaterno (cc. 3-10); iii-iv, due ternioni con un bifolio
inserito nel secondo ternione tra la quarta e la quinta carta (cc. 11-16, 17-24); v, un
bifolio (cc. 25-26); vi, un duerno (cc. 27-30); vii-x, quattro quaterni (cc. 31-38, 3946, 47-54, 55-62); xi-xii, due bifoli (cc. 63-64, 65-66); xiii, un duerno (cc. 67-70);
xiv-xv, due bifoli (cc. 71-72, 73-74); xvi, un duerno (cc. 75-78); xvii, un ternione
(cc. 79-84); xviii, un bifolio (cc. 85-86); xix, un duerno (cc. 87-90); xx, un bifolio
(cc. 91-92); xxi, un ternione (cc. 93-98); xxii, un duerno mutilo della terza e della
quarta carta (cc. 99-100); xxiii, un duerno (cc. 101-104); xxiv, un quaterno con
un bifolio mutilo inserito tra la settima e l’ottava carta, quest’ultima utilizzata
come foglio di guardia (cc. 105-113).
Le mutilazioni rilevate appaiono funzionali alla collocazione nel registro delle carte interessate; in particolare, l’intervento effettuato sul duerno
delle cc. 99-100 è da collegare al recapito del bando del 1568 a Pesaro per
l’approvazione ducale e, tornato a Gubbio nel 1575, all’operazione di inserimento in un contesto cronologico condizionato dalla redazione delle
scritture precedenti e successive.
Il codice, restaurato dall’Archivio di Stato di Perugia, presenta una legatura in assi di legno rivestite di cuoio, con due cinghie a fibbia metallica
fissate da borchie72. Sul piatto anteriore, al centro, è applicata una lamina
di ottone che riproduce il monte a cinque cime, stemma della città di Gubbio; in analoga lamina è il simbolo dell’Arte, trincetto e forma da scarpa,
presente sul piatto posteriore. Le lamine stesse provengono probabilmente da una legatura preesistente e risultano comunque realizzate prima dei
due mascheroni di gusto tardorinascimentale, sempre in ottone, adattati ai
piatti della coperta e forniti di anello per fissare il codice. La carta di guardia che aderisce al piatto anteriore reca due appunti marginali: il primo, di
mano cinquecentesca, annota «La festa del glorioso santo Chrispino protettore de’calzolari si celebra a dì 25 de ottobre»; del secondo emerge l’unica
traccia del nome «sant’Ubaldo», patrono della città.
Nel corso dell’intervento di restauro sono state reintegrate la cinghia e la fibbia superiore; è stato inoltre
aggiunto il foglio di guardia iniziale.
72
37
Introduzione
La struttura compositiva del breve non è organica; libro aperto73 dell’Arte e utilizzato con continuità, il registro contiene essenzialmente due tipi
documentari: statuti e matricole, i quali coesistono con delibere, giuramenti, nonché approvazioni, ordini e autorizzazioni delle autorità di governo; modifiche introdotte nell’ordinamento si alternano così a esigenze
di natura amministrativa e ad atti di regolamentazione in materia fiscale
e commerciale. I materiali non sono disposti in ordine cronologico e si
presentano in una successione interrotta da frequenti cesure e dal recupero estemporaneo degli spazi disponibili per la redazione di atti interni;
erase le carte 9v, 10r, 12rv, 23rv, 30r, 60v (metà inferiore), 61r, 62v (metà
superiore)74.
Alla prima approvazione dello statuto del 1341 (c. 57r) seguono, con una
periodicità discontinua collegata all’adozione di nuovi provvedimenti, le
ratifiche del Comune dal 1350 al 1575 (cc. 8v, 10v, 11v, 14rv, 27v, 30v, 62rv,
64rv, 68r-71r, 72v, 85r-87v, 90v, 92rv, 99r, 103r) e quelle ducali del 1568, del
1575 e del 1593 (cc. 98v, 100r, 102v, 106v).
Senza tener conto delle formule di approvazione, il contenuto del breve risultante dall’assemblaggio con il quale è pervenuto è costituito dagli atti
riportati nella tabella che segue, con l’indicazione della pagina del volume
e della carta del registro.
38
pagina
carte
tipologia documentaria
59
3r
giuramenti 1348, 1355
61-64
4r-5r
matricola 1349 (q. SP, q. SA)
64
5v
giuramenti 1350, 1354
65-69
6r-8r
matricola 1349 (q. SM, q. SG)
69
9r
giuramenti 1355, 1360
70-71
9v-10r
riforma 1354
72-74
11rv
riforma 1367
74-75
12r
propositio [sec. xiv]
75-76
13rv
consilium [sec. xiv]
77-78
15rv
riforma 1381
79-83
15v-16v
riforma e procura 1388
84-90
17r-18v
matricola [fine sec. xiv]
90-93
19r-20v
matricola [i metà sec. xv]
93-96
21r-22v
matricola [ii metà sec. xv]
96
23r
giuramento 1499
96
24r
riforma [sec. xv]
97-98
24rv
giuramenti 1403, 1404, 1405
98-100
25r-26r
riforma 1363
100-101
26rv
nomina consiglieri e mantenitori 1364
101-102
26v
giuramenti 1364, 1365, 1400
73
Si veda Del Giudice, La corporazione eugubina del cuoio, cit., p. 231.
74
La restituzione dei testi è stata effettuata con la lampada di Wood.
Introduzione
pagina
carte
tipologia documentaria
102-103
27r
giuramenti 1357, 1360
104-106
28r-30r
riforme 1358-1359, 1359
106-107
30v
giuramenti 1362
107-115
31r-36r
matricola 1360
115
36v
giuramento 1418
115-119
37r-38r
riforme 1372
119-120
38v
giuramenti 1403, 1406, 1408, 1415
121-142
39r-56v
statuto 1341
143-145
57v-59v
nomina consiglieri e riforme 1348-[1349]
145-147
60rv
riforma 1365
147-148
61v
riforme 1366
148-149
62r
giuramenti 1378
151-152
63r
riforma 1424
153
63v
giuramento 1426
153-154
63v
riforma 1439
156-160
65rv
matricola [1341] (q. SM)
160-161
66rv
nomina consiglieri e riforma [sec. xiv]
161-163
67rv
riforma 1406
171-172
71v-72r
tabula [1372]
173-177
73r-74v
matricola [ii metà sec. xv]
178-181
75r-76r
capitoli riformati 1495
181-182
77r
matricola [i metà sec. xvi] (q. SA, q. SP)
182-184
77v-78r
giuramenti calzolai di Cantiano [1521]-1567
184
78r
giuramenti 1585, 1587
184-186
78v-79r
matricola [i metà sec. xvi] (q. SM, q. SG)
186-187
79r-80r
aggiornamenti 1530-1569
190
80v
giuramenti calzolai forestieri [ante1526]-1536
190-192
80v-81r
giuramenti 1568-1584
192-193
81v
ordine ducale 1524
193
82r
supplica e rescritto ducale 1538
193-196
83r-84r
giuramenti 1548, 1572-1580, 1590, 1604
201-203
88r-89r
autorizzazione del luogotenente 1520
203-205
89r-90r
atto di concordia 1521
205
90rv
giuramento 1521
206-208
91rv
sentenza del luogotenente 1513
210-220
93r-98v
statuto riformato 1568
221-222
99v-100r
bando del luogotenente 1568
222-223
100v-101r
ordini ducali 1572, 1573
223-224
102rv
istanza 1575
225
103v
decreto ducale 1574
226-230
104r-106v
capitoli riformati 1589
231
107rv
giuramenti 1591, 1592, 1594
232-233
108rv
riforma 1593
233-237
109r-112r
giuramenti 1594-1611
39
Introduzione
40
Tabula della normativa trecentesca
(Breve, c. 71v)
Introduzione
L’analisi della composizione e dei contenuti consente una ricostruzione attendibile del processo di sedimentazione delle scritture, tenuto conto
delle alterazioni prodotte dagli interventi di assemblaggio gestiti dai notai
dell’Arte.
La tabula, predisposta con funzione di indice tematico, è di mano del
notaio Sabatellus ser Massarelli. Il documento risale all’ottavo decennio del
secolo XIV75 e costituisce l’unico elemento di riscontro ai fini dell’identificazione del corposo nucleo della produzione trecentesca: nella tabula, che
non contiene rinvii alle carte, sono annotati tutti i titoli delle 37 rubriche
dello statuto del 1341, seguiti dalle sintesi dei singoli argomenti delle riforme, ciascuna introdotta dal termine ordo (ordinamentum), in totale ventitré provvedimenti compresi nel periodo 1349-1372 (nell’edizione numerati
1-23)76. Nella fase di redazione dell’elenco, il notaio esaminava i fascicoli in
una sequenza ancora rispondente alla connotazione tipo del libro d’arte,
con lo statuto e le matricole in posizione iniziale (attuali fascicoli VIII-X),
situazione che non è più ravvisabile nella legatura pervenuta77. Nella tabula non risultano elencate una delibera del 1354, l’ultima decisione assunta
in un consiglio del 1359 e una delle disposizioni decise nella riunione del
137278 verbalizzata dal notaio Sabatello. Definita dal suo autore «tabula totius brevis», la corrispondenza dell’indice con i contenuti normativi appare
quasi speculare, e conferma l’esistenza di una situazione originaria costituita dallo statuto del 1341, con relativa matricola, e dal graduale incremento determinato dalle delibere richiamate nella tabula e dai rinnovi di
matricola; la consistenza dell’incremento prodotto a posteriori è commisurabile in almeno sei fascicoli, con l’approssimazione dovuta all’assenza
delle carte contenenti sette delle riforme menzionate nell’indice.
A un condizionamento successivo, eseguito con poca maestria, è da attribuire la responsabilità di aver modificato la disposizione delle scritture
del secolo XIV, anteponendo i suddetti sei fascicoli al testo statutario; i criteri di tale impostazione trovano riscontro nell’appunto di mano notarile
vergato a margine della carta iniziale del registro (c. 3r), che avverte: «Hoc
quaternus debet esse primus», secondo una logica di ricomposizione proSabatellus ser Massarelli risulta notaio dell’Arte negli anni 1360, 1372 e 1381 (pp. 107, 119, 78); la compilazione
della tabula è successiva al 10 ottobre 1372, data più tarda dei provvedimenti elencati. L’unica riforma redatta dal
notaio nel 1381 non è compresa nell’indice.
75
76
Breve, pp. 71-172.
L’ordine di successione dei testi riprodotto nella tabula è il seguente: le riforme 1-6 (cc. 57v-59v, 60rv, 61v)
sono comprese nel x fascicolo contenente la parte finale dello statuto trecentesco (il testo della riforma 4 non è
pervenuto); le riforme 7 e 8 sono perdute; la riforma 9 (c. 66rv) è redatta nel xii fascicolo; le riforme 10-13 (cc. 37r-38r)
sono inserite nel vii fascicolo; le riforme 14-17 sono perdute; le riforme 18-20 (cc. 28r-30r) fanno parte del vi fascicolo;
la riforma 21 (cc. 25r-26r) è presente nel v fascicolo; la riforma 22 (c. 11rv) è contenuta nel iii; la riforma 23 è perduta.
77
La riforma del 1354, il testo della quale è restituito nell’edizione, disciplina l’astensione dal lavoro nei venerdì
di marzo, tema che sarà nuovamente oggetto di delibera nel 1372. La disposizione del 1359 riguarda il salario da
corrispondere a lavoranti e discepoli nei giorni di sabato non festivi: a margine, è l’annotazione «chasso» (c. 28v).
L’argomento della riforma del 1372 è riferito alla definizione dei compensi degli ufficiali.
78
41
Introduzione
42
Piatto anteriore del breve. Stemma della città di Gubbio in lamina di ottone (sec. XIV).
Introduzione
babilmente intesa ad avviare il libro con la matricola del 1349 che il notaio
del tempo ravvisava come la prima redazione superstite completa di tutti
i quartieri. L’assetto così conseguito, e rimasto invariato nella configurazione pervenuta, richiama la figura di Antonius Baldutii, notaio dell’Arte
agli inizi del secolo XV79, il quale interveniva a movimentare i fascicoli, ne
aggiungeva due con le riforme da lui rogate nel 1406 e nel 1424, e inseriva
in fondo la tabula redatta da Sabatello.
A margine delle riforme introdotte dal 1349 al 1439 è presente una numerazione da 2 a 44 pervenuta lacunosa per diversi numeri80; l’intervento,
di mano quattrocentesca, appare finalizzato a una ricognizione della normativa, con una numerazione che non comprende lo statuto del 1341, contrassegna le riforme segnalate nella tabula e prosegue fino agli atti rogati
da Antonius Baldutii e a un’ultima riforma redatta dal notaio Adammus
Iohannis Santis. Tracce di un diverso intervento si rilevano a margine delle
rubriche dello statuto, numerate saltuariamente da 1 a 15.
L’esame della struttura del codice testimonia l’avvenuta unione al nucleo normativo del secolo XIV, riferito al periodo di autogoverno della corporazione, di ulteriori dieci fascicoli per una produzione documentaria che
nella fase di affermazione dell’autorità pontificia e poi di aggregazione al
ducato di Urbino comprende i capitoli del 1495, lo statuto riformato del
1568 e i capitoli del 1589, in una sedimentazione di materiali in gran parte
rappresentati da matricole e giuramenti. L’esistenza di tracce che segnalano perdite e manomissioni depone a favore di assemblaggi scarsamente meditati, in una successione temporale che tra XV e XVI secolo vede
attendibile l’inserimento di carte aggiunte, nonché la realizzazione di un
ultimo intervento di legatura. Tra le alterazioni determinate da una procedura obbligata risultano invece quelle connesse con il vincolo del recapito
a Pesaro, per il placet ducale, delle sole carte contenenti i testi di revisione
dell’ordinamento, una movimentazione che rinviava la possibilità di ripristinare l’integrità del registro al momento del ritorno dei documenti nella
sede dell’Arte. La presenza dell’antica cartulazione a inchiostro fino a c. 92,
proseguita da altra mano fino a c. 98 dove termina lo statuto riformato del
1568, lascia supporre che l’inserimento delle carte residue, oggi numerate
fino a c. 113 e contenenti le approvazioni ducali del 1575 e del 1593 possa
anche essere avvenuto senza sconvolgere il condizionamento preesistente.
In sintesi, il movimento dei fascicoli finali può essere così ricostruito: nel
1568 lo statuto riformato era recapitato a Pesaro per il placet di Guidubaldo
II e a Pesaro tornerà ancora nel 1575 per la ratifica del successore, France-
79
Il notaio è documentato negli anni 1404-1406, 1408 e poi ancora nel 1424 (cc. 24v, 38v, 67v, 63r).
Le lacune interessano i numeri 1, 9, 11, 14-20, 26-33, 38; i numeri 36, 37, 39 risultano corretti rispettivamente
da 26, 27, 29.
80
43
Introduzione
sco Maria II81. L’ultimo invio a Pesaro riguarda i capitoli riformati del 1589,
approvati dallo stesso duca nel 1593.
Coerente con l’assetto tardocinquecentesco del codice è la collocazione
in posizione iniziale, con funzione di antiporta, della carta decorata che in
origine doveva essere parte integrante del fascicolo trasmesso a Pesaro nel
156882; non ha invece subito spostamenti la miniatura collegata al fascicolo
che era inviato a Pesaro nel 157583.
Le sezioni normative del libro che si pubblica sono tramandate anche da
una copia manoscritta, non autentica, databile agli inizi del secolo XVII;
la conferma ducale di un privilegio di esenzione fiscale del 1612, inserita
nel testo esemplato (c. 52rv) ma non nel breve originale, come pure il riferimento nel preambolo al nome di Francesco Maria II, titolare del ducato
fino al 1631, costituiscono l’ambito cronologico nel quale si colloca la redazione della suddetta copia84.
Una lettura del profilo normativo
La struttura organizzativa dell’Arte delineata nello statuto del 1341 era
conforme al modello delle corporazioni di mestiere del tempo, formulato
sulla base dello schema costituito dall’ordinamento comunale. L’assemblea
generale riuniva gli operatori formalmente immatricolati, della città e del
contado, in consessi finalizzati a deliberare o ad eleggere gli organi rappresentativi; era riservata ai soli maestri, in numero non inferiore a cinquanta,
la designazione dei dodici membri che insieme con i due capitani in carica
eleggevano i capitani del semestre successivo85. L’iscrizione all’Arte prevedeva il ricorrere della condizione essenziale dell’esercizio del mestiere
almeno per la maggior parte dell’anno: i capitani presenziavano alla produSotto il profilo formale, la dinamica di approvazione è testimoniata dalla presenza, accanto alla sottoscrizione
di Guidubaldo, del sigillo di Francesco Maria quale segno di riconferma (p. 220v).
81
82
Lo stemma raffigurato nella miniatura è da attribuire a Guidubaldo II per la presenza delle tre mete e del
collare del Toson d’oro, elementi che trovano riscontro nelle monete coniate durante il suo governo (cfr. Manifestazioni
roveresche (24 ottobre-31 dicembre 1981). Catalogo della mostra, a cura di A. Brancati, Pesaro 1981, p.148).
83
Da rilevare che nello stemma riferito a Francesco Maria II non è rappresentato il collare del Toson d’oro,
ordine che gli sarà conferito nel 1585 (cfr. M. Mei, Il Diario di Francesco Maria II Della Rovere. Un ritratto quasi
privato, in La libraria di Francesco Maria II Della Rovere a Casteldurante, a cura di M. Mei e F. Paoli, Urbania,
QuattroVenti, 2008, pp. 59-82: 67).
44
84
SASG, ASCG, Brevi delle arti, 4 (cc. 1-95; pp. 1-166). Il manoscritto cartaceo veniva individuato nell’archivio
storico comunale da Francesco Arduini alla fine del secolo XIX (F. Arduini, Inventario dell’Archivio comunale di
Gubbio, in «Archivio storico per le Marche e per l’Umbria», iv, 1889, pp. 401-466: 409). Estensore è il notaio eugubino
Corinthus Baroncini, attivo dal 1608 al 1649; a c. 61v è presente l’annotazione «fece fare questo breve Leonardo di
Girolamo Serluchi da Gubbio, mantenedore di detta casa». Il testo dello statuto del 1341 è reso in lingua volgare a
partire dalla rubrica 14; analogo intervento si rileva per i capitoli riformati del 1495.
85
Breve, rub. 1, p. 123.
Introduzione
zione dell’istanza, al giuramento di osservanza dello statuto e al pagamento della quota d’iscrizione86.
Nella vita associativa dell’Arte svolgeva una funzione determinante
l’atto sacrale del giuramento, inteso come formale impegno di osservanza
dello statuto e assunto altresì a fondamento etico della categoria: giurano
gli operatori nel momento dell’adesione all’Arte, giurano gli organi istituzionali nell’assumere le rispettive funzioni e nel restituirle al termine del
mandato, così come è previsto il ricorso al giuramento per riconfermare l’osservanza delle singole prescrizioni che regolavano la produzione e il
commercio del settore87.
L’attività esecutiva e rappresentativa faceva capo all’ufficio di due capitani, i quali nell’esercizio dei compiti si avvalevano di un camerlengo e di
un gonfaloniere88; tra le funzioni attribuite ai capitani era anche la nomina
dei due notai dell’Arte89. La formula «pro bono et utili dicte artis», richiamata più volte per definire l’azione dell’esecutivo, esplicitava contenuti e limiti delle ampie competenze attribuite: l’intera azione dei capitani doveva
infatti perseguire benessere e interessi della corporazione. Il raccordo tra le
scelte operative dei capitani e gli orientamenti degli iscritti era assicurato
da preliminari consultazioni dell’assemblea generale che i capitani stessi
dovevano convocare all’inizio del mandato90. I capitani designati provvedevano alla nomina di dodici consiglieri, da essi scelti tra i maestri migliori, destinati ad affiancarne la complessa sfera di attribuzioni91. Il consiglio
condivideva con i capitani la responsabilità di esigere dagli iscritti imposizioni in denaro (colta) per corrispondere a sopravvenute necessità finanziarie dell’Arte92.
Ai capitani era affidata la giurisdizione sui comportamenti trasgressivi
delle prescrizioni statutarie e sul contenzioso riguardante il commercio del
settore, un’attività enunciata con precetti di portata generale che prescrivevano pene di natura economica con ripartizione paritaria dei relativi proventi tra l’Arte, i capitani e il Comune; in caso di insolvenza, era previsto
86
Breve, rub. 21, pp. 133-134. La prevista quota di dieci soldi era confermata nel 1367 per i figli e per i nipoti
degli iscritti, mentre per gli artigiani non legati da parentela e per i forestieri la quota d’ingresso era commisurata
rispettivamente in venti e in quaranta soldi (ivi, p. 73).
La problematica suscitata dal frequente ricorso al giuramento sarà oggetto nel 1372 di una riforma intesa a
limitarne l’incidenza nelle diverse circostanze di esercizio delle attività (ivi, pp. 115-117).
87
88
Ivi, rubb. 6 e 8, pp. 126-127. Il gonfaloniere era affidatario di compiti connessi con la custodia del vessillo
dell’Arte; nel 1327 i capitani di tutte le arti eugubine prestarono giuramento davanti alle magistrature comunali
anche in veste di gonfalonieri (cfr. Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., pp. 7-8). L’organo non è più citato nelle
riforme statutarie successive.
89
Ivi, rub. 7, pp. 126-127.
90
Ivi, rub. 9, p. 127.
91
Ivi, rub. 4, pp. 124-125.
I criteri di ripartizione della colta, impostati per categorie di attività, sono enunciati nella rub. 36 (ivi, p.
141). Per quanto riguarda le contribuzioni dovute dai maestri del contado, lo statuto del 1568 ne uniformerà la
corresponsione a due volte all’anno (ivi, cap. 19, p. 218).
92
45
Introduzione
il ricorso al pignoramento dei beni93. La normativa procedurale adottava la
formula del procedimento sommario de facto, sine aliqua scriptura et sine
strepitu iudicii, in modo da consentire la rapida definizione delle cause.
Al camerlengo era affidata la gestione di cassa, le uscite della quale
dovevano essere preventivamente autorizzate dai capitani94; la regolarità
dell’amministrazione era garantita dalla registrazione delle singole partite,
attività che costituiva compito primario dei due notai dell’Arte, addetti anche alla redazione e autenticazione delle scritture.
La durata degli uffici era rapportata a un periodo di sei mesi; il sistema
adottato ai fini dell’assegnazione delle cariche era riferito all’articolazione
territoriale-amministrativa degli immatricolati, l’iscrizione dei quali avveniva per quartieri di appartenenza, a loro volta ricompresi nelle due circoscrizioni urbane di oriente e di occidente95. La più antica previsione normativa sottoponeva a un’attenta procedura
di controllo le mansioni del camerlengo, il quale era tenuto a rendere ragione al termine del mandato producendo ai nuovi capitani il rendiconto della
propria gestione96. Due maestri sindacatori saranno istituiti nel 1495 con
funzioni di controllo estese a tutti gli organi attivi nel semestre di carica e
con l’introduzione di una specifica pena pecuniaria da comminare per le
disfunzioni accertate97; l’ufficio risulta conservato ancora nei capitoli del
1589, con la variante costituita dalla destinazione di metà della pena alla
Camera ducale98.
Nel 1364 l’ordinamento veniva integrato con l’attivazione della carica di
due mantenitori per il governo della casa dell’Arte, compito che ne1 1568
assumerà anche contenuti di amministrazione del patrimonio e di assistenza agli iscritti in difficoltà99. L’accresciuta destinazione di lasciti in favore della domus induceva l’esecutivo a richiedere un parere giuridico sulle
procedure da adottare in merito alla esecuzione dei lasciti stessi; a tutela
degli interessi della corporazione, il consilium segnalava l’opportunità di
avvalersi della figura di un sindaco e richiamava il principio dell’esenzione
dalla fiscalità ecclesiastica dei beni connessi con l’azione caritativa; a mar-
93
Breve, rubb. 25, 27, 35 e 20, pp. 132-133, 135, 136-137.
94
Ivi, rub. 6, p. 126.
La parte orientale dell’area urbana comprendeva i quartieri di S. Andrea e di S. Pietro; nella parte occidentale
erano quelli di S. Martino e di S. Giuliano.
95
46
96
Ivi, rub. 6, p. 125.
97
Ivi, cap. 4, p. 180.
98
Ivi, cap. 6, p. 229.
La designazione dei mantinitores coincide con la prima citazione dell’esistenza della domus situata «in Fauce
Camignani» (ivi, p. 102). Le modalità di elezione e le competenze dell’ufficio risultano regolate dallo statuto riformato
del 1568 (ivi, capp. 3, 4, 20, pp. 213-214, 218).
99
Introduzione
gine del testo, in forma sintetica, un’annotazione evidenzia: «commo se de’
fare li relicti a la casa de la dicta arte»100.
Lo statuto del 1568 non introduceva sostanziali cambiamenti nell’organizzazione: il consiglio veniva ridimensionato a otto membri101, mentre risulta meglio definita la figura del sindaco-procuratore chiamato a operare
di concerto con i mantenitori per seguire gli impegni contrattuali riferiti
alla gestione dei beni102; con la riforma del 1589 le scelte concordate dai
mantenitori e dal sindaco dovranno ottenere il consenso vincolante del
consiglio103.
Dal tenore dei capitoli esaminati emerge la necessità di una maggior
cura degli interessi economici, avvertita dalla corporazione a seguito del
costituirsi di una solida situazione patrimoniale, tale appunto da richiedere l’introduzione dell’ufficio del procuratore. Appare nel contempo potenziato il governo dell’attività ospitaliera mediante la designazione di due
visitatori, ai quali competeva la verifica dei bisogni degli infermi dell’Arte
per segnalarli ai mantenitori, tenuti a dare tempestiva esecuzione104; nel
1593 altre risorse, sempre di natura assistenziale, saranno destinate all’elargizione annuale di quattro doti a fanciulle in rapporto di parentela con
gli immatricolati105.
Nel diverso contesto politico determinato dal definitivo inserimento
della città nello Stato della Chiesa, la corporazione provvedeva a una revisione complessiva delle proprie costituzioni, pervenendo nel 1740 alla redazione di un nuovo statuto, munito dell’approvazione pontificia e pubblicato
a stampa nell’anno successivo106; il ruolo di patrocinatore della conferma
era affidato al cardinale Alessandro Albani, in veste di protettore dell’Università107. Così come nelle precedenti esperienze di riforma, anche nella
nuova normativa il profilo organizzativo dell’istituzione appariva pressoché immutato, con organi rappresentativi che mantenevano i nomi di capitani o consoli, sindaco, mantenitori e sindacatori; il consiglio veniva ora
chiamato «dei dieci», comprendendo tra i membri anche i due capitani. Per
quanto riguarda le competenze, emergeva un chiaro rafforzamento dell’e100
Breve, pp. 75-76. Il consilium, privo di data e del nominativo dell’autore, si colloca tra due approvazioni del
Comune del 1372 e del 1377 che ne orientano il riferimento cronologico.
101
Ivi, cap. 2, p. 213; la riduzione del numero dei consiglieri era già invalsa da tempo.
102
Ivi, cap. 4, p. 214; l’elezione a sindaco non poteva essere recusata.
Ivi, cap. 8, p. 229. Nell’ambito di una più dettagliata esposizione degli obblighi dell’ufficio, si imponeva ai
mantenitori di compilare l’inventario dei beni, vale a dire «libri, scritture, denari, grano, vino, frutti, massaritie e
mobile d’ogni sorte», da consegnare ai successori al termine del mandato.
103
104
Ivi, cap. 3, p. 228.
105
Ivi, pp. 232-233.
SASG, ASCG, Brevi delle arti, 5 e 11 (v. p. 15, nota 1); lo statuto costituisce il risultato di una lunga gestazione
durata dal 1735 al 1740, anno dell’approvazione.
106
107
Nel 1780, alla morte del cardinale, l’Università designerà quale protettore il nipote Giovanni Francesco,
confermando la fiducia nella famiglia Albani che da oltre un secolo assicurava favore e appoggio alla comunità dei
calzolai eugubini (AUCG, 8, c. 97v).
47
Introduzione
secutivo che si manifestava con maggiore evidenza in quella sfera originaria della giurisdizione affidata ai capitani108 e nelle attribuzioni riservate al
consiglio109; l’ufficio del camerlengo era definitivamente ricompreso nelle competenze dei mantenitori, individuati anche con il nome di «custodi
della casa»110.
La tradizione della categoria, da sempre fondata su valori di correttezza
e di onestà professionale, recepiva ora anche la diretta influenza della cultura religiosa di emanazione governativa: la normativa riformata insisteva
pertanto sui contenuti etici ai quali dovevano essere ispirati i rapporti economici e personali tra gli iscritti e accentuava l’impegno dei capitani nella
repressione delle situazioni devianti111. I cambiamenti intervenuti nella sfera concettuale del sistema associativo della categoria si riflettevano in una
più articolata divisione del lavoro e nella definitiva separazione tra precetti
statutari e iscrizioni all’Arte, essendo ormai venuta meno la consapevolezza dell’interdipendenza giuridica tra norme e immatricolati: la memoria
dell’avvenuta aggregazione era infatti affidata a un apposito autonomo «Libro Maestro»112.
Quello che è stato definito «il tramonto delle corporazioni» si avviava alla fine del secolo XVIII investendo anche l’Arte dei Calzolai, che sin
dall’inizio opporrà alle ripetute iniziative di soppressione le ragioni della
legittima titolarità e dell’antica formazione del patrimonio acquisito. Il riconosciuto fondamento delle prerogative rivendicate consentirà la sopravvivenza dell’Ente, che sarà in grado di adattare la propria formula istituzionale al variare delle istanze di accentramento manifestate dai governi
del tempo. Così avverrà nei confronti dei provvedimenti disposti nelle fasi
della Repubblica romana, dello Stato pontificio restaurato113 e poi dell’Impero francese, tutti intesi all’incameramento dei beni; con rescritto pontificio del 15 giugno 1814 la corporazione veniva reintegrata nella titolarità
del patrimonio, sia pure in un contesto connotato dall’azione di controllo
dell’autorità ecclesiastica114.
Con l’adeguamento alla legislazione del Regno d’Italia, l’Università produceva nel 1868 un nuovo Regolamento, qualificandosi come «Istituto di
Ai capitani era attribuita anche la facoltà di procedere d’ufficio nei confronti degli iscritti per la repressione
delle diverse inadempienze; la rapidità dei giudizi trovava riscontro nella previsione di procedimenti sommari di
durata non superiore a dieci giorni (SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 3).
108
109
Ivi, cap. 5.
110
Ivi, cap. 7.
111
Ivi, cap. 19.
112
Ivi, cap. 17.
Nel 1802 il ripristino dell’ordinamento pontificio introduceva nella vita dell’Università criteri che
privilegiavano gli aspetti di mutua assistenza, beneficenza e culto; la natura dell’Ente era pertanto assimilata a quella
di «corporazione laicale per cause pie», con mantenimento dell’ospedale per l’alloggio dei pellegrini. La cappella
laicale con l’altare del Crocifisso assumeva l’intestazione dei beni ed era posta sotto la protezione del cardinale Albani
(cfr. AUCG, 4, cc. 163v-167r; Pellegrini, La sopravvivenza delle Università eugubine, cit., p. 335).
113
48
114
Ivi, p. 336.
Introduzione
Soccorso per i soli individui esercenti l’Arte del Calzolaio» nell’ambito delle istituzioni di assistenza e beneficenza115. Era retta da un consiglio di maestranza all’interno del quale erano designati annualmente due capitani e
il sindaco, quest’ultimo in veste di custode e responsabile dei beni immobili e mobili116. L’accentramento delle scelte nel consiglio di maestranza si
traduceva nell’emarginazione della categoria dei lavoranti; la situazione di
disagio veniva recuperata nella redazione statutaria del 1888 che superava
la distinzione tra maestri e lavoranti, tutti equiparati a soci dell’istituzione
e, come tali, ugualmente destinatari delle forme di solidarietà e di mutuo
soccorso. Le cariche diventavano elettive e l’amministrazione era affidata a
un presidente e a un consiglio riservato ai capi bottega, il quale interveniva
nella gestione del patrimonio; all’assemblea generale competeva l’approvazione dei bilanci e dei trasferimenti di proprietà117. Ancora una volta l’Università rivendicava di essere in grado di provvedere in modo autonomo
alle proprie finalità: «I mezzi con i quali l’opera pia provvede al suo scopo
sono le rendite di vari terreni che possiede»118. Allo statuto ottocentesco,
tuttora valido nei criteri e nei principi che lo avevano ispirato, l’Università
ha voluto rendere omaggio nel 1988 con la celebrazione del centenario e la
ristampa del testo.
Norme di disciplina del lavoro
La distinzione introdotta nello statuto del 1341 tra gli esercenti il mestiere iscritti all’Arte menziona maestri, lavoranti e discepoli della città e
del contado di Gubbio, individuati quali membri in ragione del giuramento prestato. L’assegnazione degli uffici era riservata ai soli maestri, qualifica riconosciuta ai soggetti forniti di un’esperienza lavorativa svolta «pro
maiori parte anni»119. A distanza di secoli, il possesso di tale requisito sarà
ancora richiamato a garanzia della capacità acquisita dall’artigiano, congiuntamente alla dimostrazione pratica «del taglio alla banca» da eseguire
davanti ai capitani: l’esito positivo della prova autorizzava il maestro ad
aprire bottega per «lavorare le scarpe di nuovo»120. La disciplina dei rap115
Lo Stato italiano aveva regolato l’amministrazione delle opere pie con Legge 3 agosto 1862, n. 753.
Statuto o regolamento organico, cit., 17, 18, 23, 26, 28. Il numero dei maestri, limitato a ventiquattro,
coincideva con quello dei componenti il consiglio di maestranza, mentre il numero dei lavoranti era illimitato, con
iscrizione sottoposta a determinati requisiti (ivi, artt. 2-5).
116
Università dei Calzolari in Gubbio. Statuto organico, cit., artt. 2, 6, 7, 13, 15, 30-32; la regolamentazione di
mutuo soccorso fa riferimento agli artt. 52-57 e 58-64.
117
118
Ivi, art. 1.
119
Breve, rubr. 21, pp. 133-134.
120
SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 17.
49
Introduzione
porti dei maestri con i subalterni rinviava a intese concordate in forma
scritta; il controllo dell’Arte vincolava lavoranti e discepoli al rispetto dei
tempi e delle condizioni di lavoro, e nel contempo si manifestava con l’imposizione ai maestri del divieto di sottrarre personale già assunto in altre
botteghe senza espressa licenza dei conduttori interessati121.
La terminologia statutaria adottata per individuare le categorie di esercenti pone qualche incertezza di conoscenza in relazione alla sovrapposizione nel testo dei lavoranti con i conciatori: negli enunciati normativi la
tendenziale assimilazione non esaurisce in particolare il profilo del lavorante, operatore che doveva necessariamente affiancare l’attività produttiva e commerciale del maestro. I frequenti richiami alla lavorazione delle
pelli mettono del resto in luce la labilità dei confini esistenti tra calzolai e
conciatori, protagonisti di un’esperienza di lavoro spesso acquisita in modo
congiunto.
La conciatura era riservata agli iscritti e regolamentata con la previsione delle soglie minime di cuoi e pelli da trattare; l’evidente esigenza di tutelare gli interessi economici dei conciatori trovava riscontro nella stretta
vigilanza affidata ai capitani sui comportamenti trasgressivi e sui luoghi
delle operazioni122. L’obiettivo di sostenere tali fasi lavorative si riproporrà
alla fine del secolo XIV, quando i conciatori saranno autorizzati a operare anche per la domanda esterna all’Arte e ad ampliare in pari tempo la
consistenza minima del pellame da trattare123. L’attenzione riservata alla
cura della materia prima si traduceva in singoli dettati mirati a garantire
la qualità degli approvvigionamenti: si esortavano gli operatori ad acquistare soltanto pellame esente da difetti, l’eventuale presenza dei quali era
rimessa alla valutazione dei capitani. Si prescriveva di limitare l’impiego di
pelle d’asino alle suole delle calzature; si proibiva altresì di utilizzare cuoio
«cum aliquo osse, cornubus, cacioppa vel zancha», divieto che verrà meno
nel 1359 probabilmente a seguito del verificarsi di difficoltà di reperimento
del materiale124. Sempre a finalità di tutela della qualità e del commercio
rispondeva la misura dell’apposizione del bollo dell’Arte sul pellame da
utilizzare per le calzature125. Dell’esistenza di bolli a disposizione dell’eseBreve, rub. 24, p. 135. L’ordinamento del 1568 continuerà a condizionare le assunzioni all’assolvimento degli
obblighi contratti con i precedenti datori di lavoro (ivi, cap. 10, p. 216).
121
122
Ivi, rubb. 17 e 29, pp. 131, 137; le prescrizioni imponevano per ciascuna concia quantitativi non inferiori a sei
cuoi o a trenta pelli, operazioni garantite da periodiche ispezioni. Con la riforma del 1495 si precisava che nel corso
dei sopralluoghi ai calcinai i capitani erano tenuti a verificare il numero delle pelli e la rispettiva appartenenza (ivi,
cap. 5, p. 180).
123
La delibera, approvata dall’assemblea il 28 ottobre 1388, muoveva dalla cospicua richiesta avanzata da
soggetti non iscritti (ivi, pp. 82-83); l’apertura introdotta comportava l’imposizione del pagamento al camerlengo di
somme rapportate alla natura delle pelli da conciare. L’atto è ripetuto a p. 80 con data 29 ottobre.
Ivi, rubb. 18 e 11, pp. 132, 128-129, 104. I tempi lunghi richiesti dalla lavorazione del cuoio risultano
precisati in un capitolo dello statuto del 1568, che rapporta a sei mesi l’asciugatura «su la stanga» e ad altri sei mesi la
permanenza «nel concime» (ivi, cap. 17, p. 218).
124
50
125
Ivi, rub. 31, p. 138.
Introduzione
cutivo resta traccia nel titolo di una riforma che fa riferimento alla realizzazione di due sigilli, rispettivamente segnati con l’arme del Comune e con
quella dell’Arte126.
Per la sicurezza del controllo sul trattamento di pelli e cuoiame, il governo ducale approvava nel 1568 il precetto della corporazione relativo all’introduzione dello strumento della «bulletta», una specifica licenza rilasciata
dai capitani e destinata a seguire il materiale nei lavori di conciatura127;
analoga autorizzazione otterrà la riproposizione del criterio protezionistico
di originaria formulazione che riservava la conciatura ai soli iscritti128.
Le misure restrittive intese ad assicurare alla città le migliori opportunità di mercato, assunto di portata generale nell’economia dei periodi considerati, nel caso della categoria dei calzolai interessavano necessariamente
il movimento del pellame e delle sostanze concianti. Le misure protezionistiche si accentueranno nella seconda metà del secolo XVI in relazione alle
scelte economiche della politica ducale, traducendosi in ulteriori provvedimenti di controllo della materia prima129; le difficoltà di reperimento del
pellame sul mercato e la generale consapevolezza di vedere «le cose de l’arte
andare ogni dì di male in peggio» si porranno infatti tra le motivazioni che
nel 1568 indurranno la corporazione a riformulare l’ordinamento interno,
ritenuto non più idoneo a garantire l’utile e il beneficio degli operatori130.
126
Il testo della riforma non è pervenuto; il contenuto è sintetizzato nella tabula dell’ordinamento trecentesco
(Breve, ordo 23). È da presumere che per la bollatura fosse contemplato il pagamento di un corrispettivo, altra possibile
fonte di entrata per l’associazione.
Ivi, cap. 14, p. 217. L’espediente della bolletta era invalso a seguito della disposizione del 1424 che aveva
aggiornato le quote imposte sul pellame da conciare, facendo obbligo al camerlengo di registrare i quantitativi
dichiarati dagli operatori; a margine del testo è apposta l’annotazione: «che non se possa mectare in calcina sença
bolecta» (ivi, p. 151).
127
Ivi, cap. 15, p. 217; il disposto confermava la rubrica 17 dello statuto del 1341, il contenuto della quale era reso
pubblico con bando del luogotenente (ivi, p. 221).
128
129
Ivi, capp. 12 e 13, pp. 216-217: «Che le pelle non si possino né comprar né vendere fuori de le porte»; «Che
non si possi cavare pellame non concio fuori del territorio»; nel coevo bando del luogotenente gli stessi dettati sono
pubblicati per il pellame conciato e per il «catollo». Esigenze di natura protezionistica si erano già manifestate nel
1538, quando l’Arte aveva indirizzato alla duchessa di Urbino una petizione per ottenere il divieto di esportazione
dalla città e dal ducato del catollo «quale se adopera in conciare il corame grosso peloso» (ivi, p. 193). Con decreto
del 1574 venivano disciplinate le modalità di esportazione del cuoiame, che riservavano la priorità dell’acquisto agli
operatori cittadini (ivi, p. 225); ancora nel 1594 il duca autorizzava l’introduzione del divieto di esportazione di cuoio,
pellame e scotano (cfr. Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., p. 118).
La considerazione è espressa nella premessa al testo di riforma (Breve, cap. 1, p. 212). Capitani in carica erano
Pietro De Marino di Cenne e Pietro del Picino.
130
51
Introduzione
Le matricole
Gli iscritti alla corporazione erano oggetto di censimenti effettuati con
periodicità variabile per accertarne la consistenza ai fini dell’azione di controllo della professione e della verifica degli adempimenti, anche economici, che vincolavano gli associati. Gli elenchi, ovvero matricole, erano redatti
per scansioni temporali che appaiono connesse con i ricambi generazionali
o con le fasi di produzione di nuove normative; le liste d’impianto erano
disposte per quartieri di appartenenza, che a Gubbio si identificano con
quelli di San Pietro, Sant’Andrea, San Martino e San Giuliano. Il rinnovo
era deciso dal consiglio dell’Arte in relazione all’esigenza di “contare” i soggetti attivi, la dinamica personale dei quali si rifletteva nelle operazioni di
aggiornamento determinate dall’iscrizione di nuovi soci e dalla cassazione
dei calzolai defunti: le matricole risultano pertanto connotate dall’intervento di più mani e costellate da una varietà di segni grafici, non sempre di
agevole interpretazione.
Nel breve le matricole si succedono in ordine sparso, con un’impostazione formale suscettibile di cambiamenti: sul finire del secolo XIV inizia
a comparire, accanto alle nuove iscrizioni, la data del giuramento, elemento che nelle liste successive ricorre con sempre maggiore frequenza fino a
identificarsi con l’iscrizione stessa; nella seconda metà del secolo XVI viene
meno la distribuzione per quartieri. Nel corso del Cinquecento muta anche
l’aspetto grafico delle registrazioni, che perde linearità e assume forme più
disordinate.
Le liste complete sono sette e soltanto due datate, quella del 1349 redatta
dal notaio dell’Arte Lucas Putii, e il rinnovo del 1360 attuato da Sabatellus
ser Massarelli131. Per le cinque matricole prive di data la sequenza è ricostruita sulla base del confronto dei dati onomastici e cronologici forniti dagli impianti e dai rispettivi aggiornamenti, nonché da richiami contenuti
in altri atti del breve. Muovendo dalle matricole del 1349 e del 1360, si rileva che quelle non datate si collocano in successione per un arco cronologico che dalla fine del secolo XIV giunge fino ai primi decenni del XVI132.
Non sono emersi elementi utili per l’attribuzione della prima delle liste non
datate all’anno 1367, quando il consiglio aveva ravvisato l’opportunità di
procedere al rinnovo133. L’attribuzione temporale degli ulteriori impianti
ha assunto come elementi distintivi i dati cronologici rilevati negli aggiornamenti. Nell’ultima lista è inserito un elenco di calzolai e conciatori di
131
Nell’intestazione della matricola è aggiunto il dato cronologico «sub anno Domini millesimo CCCLX», di
mano dello stesso notaio (Breve p. 107).
Si rileva che nell’impianto attribuito alla fine del sec. XIV confluiscono alcuni dei nominativi già nelle
matricole del 1349 e del 1360.
132
52
133
Ivi pp. 72-73. 11r; la decisione appare conseguente alla revisione della quota d’ingresso deliberata nella stessa
adunanza.
Introduzione
Cantiano, che è possibile datare al 1521134, con giuramenti resi anche in
forma estesa; a seguire, un breve elenco di operatori «forestieri» risalente
al terzo-quarto decennio del Cinquecento e ancora iscrizioni di calzolai
cittadini, tutte della seconda metà del secolo. La matricola relativa all’unico quartiere di San Martino (cc. 156-160), collocata in posizione isolata, è
da presumere costituisca traccia superstite dell’impianto coevo allo statuto
del 1341, i quanto vi figurano come laboratores nominativi di soggetti che
sono definiti maestri nella matricola del 1349135.
La lettura dei nomi presenti nelle matricole conferma anche per la categoria dei calzolai il fenomeno della continuità che nel lungo periodo connota la generalità delle attività artigianali; la trasmissione del mestiere da
padre a figlio dava luogo a situazioni consolidate, comprovate a Gubbio
dalla persistenza nel tempo di tale importante componente economico-sociale: tra i numerosi esempi si segnala il percorso della famiglia Orselli, i
rappresentanti della quale muovono dalla matricola 1349 con Iacobus Lelli136, del quartiere di San Martino, proseguono con il figlio Orsellus e con
gli esponenti delle generazioni successive, sempre insediati in San Martino,
fino al 1593, quando l’Arte disponeva la dotazione delle figlie di un membro della famiglia, chiamata ormai con il cognome Orselli137; l’iscrizione di
un ultimo componente è documentata nel 1603.
I dati quantitativi desunti dalle matricole sono riepilogati nella tabella
che segue; la consistenza riferita è limitata alle registrazioni d’impianto,
restando esclusa la possibilità di accertare le dimensioni dell’avvicendamento tra operatori defunti e nuovi iscritti. La tabella fornisce pertanto
una lettura orientativa delle oscillazioni numeriche che si verificarono tra
XIV e XVI secolo: il dato che emerge con chiarezza è rappresentato dall’apice di 147 iscritti risultante alla metà del Trecento138, in significativa coincidenza con la fase di piena affermazione delle corporazioni; altro aspetto
d’interesse è quello che riguarda la distribuzione per quartiere, nella quale
si evidenzia come il rione di San Martino conservi nei secoli la priorità del
numero degli esercenti.
La compilazione dell’elenco si pone in coincidenza con l’intesa raggiunta nel 1521 a conclusione di una lunga
controversia con i calzolai di Cantiano, i quali contestavano la soggezione all’Arte eugubina (Breve, pp. 203-205).
134
135
In quell’anno il notaio Lucas Putii annotava di aver redatto la matricola «de novo» su mandato dei capitani
(ivi, p. 61).
Iacobus Lelli, insieme con il fratello Cecchus, era proprietario di un conciatoio sul fiume Camignano; su
entrambi i personaggi si veda Del Giudice, L’arte de cuoio a Gubbio, cit., p. 147.
136
137
Breve, p. 233.
L’elevato numero di 147 associati trova conferma in quello di 101 maestri presenti a un’adunanza generale
del 1363 (ivi, p. 100).
138
53
Introduzione
Dati quantitativi
impianto
[1341]
1349
1360
[fine sec. xiv]
[I metà sec. xv]
[ii metà sec. xv]
[ii metà sec. xv]
[i metà sec. xvi]
SM
quartiere
43
SP
SA
SM
SG
36
20
48
26
SP
SA
SM
SG
24
29
73
21
SM
SG
SP
SA
41
23
11
14
SM
SG
SP
SA
19
13
10
6
SM
SG
SA
SP
29
10
9
11
SM
SG
SA
SP
37
12
8
13
SA
SP
SM
SG
10
11
42
7
iscritti
date di aggiornamento
tot. 43
tot. 130
tot. 147
tot. 89
tot. 48
tot. 59
tot. 70
tot. 70
1394, 1425
1399, 1401
1425
1426-1453
1427-1451
1427-1452
1424-1452
1454-1469
1453-1469
1453-1467
1453-1479
1470-1479
1472-1492
1470-1476
1473-1479
1480-1499
1480-1568
1479-1591
1481-1568
1524-1569
1516-1568
1526-1567
1530-1568
Criteri di edizione
Si è rispettata la configurazione con la quale il codice è pervenuto, affidando alla parte descrittiva le considerazioni emerse su modalità e tempi
di legatura di un libro di difficile lettura e di scarsa linearità. La trascrizione dei materiali realizzata a due mani in un tempo prolungato, è conforme
54
Introduzione
a criteri consolidati e tiene conto delle soluzioni di semplificazione maturate in materia dalle più recenti esperienze editoriali139.
È stata ritenuta superflua la riproduzione dei segni di paragrafo, nonché quella dei numerosi segni grafici (spuntature diverse, lettere alfabetiche, segni di croce) rilevabili nel vissuto delle matricole. Negli elenchi degli
iscritti sono riportate a destra, in corpo minore, le annotazioni apposte accanto ai singoli nominativi (mortuus, non, solvit, cassus...); la disposizione
in duplice colonna viene resa in successione verticale con la distinzione a
margine delle lettere a) e b).
L’introduzione delle parentesi quadre è strumentale alle omissioni di
parole, alla perdita e alla restituzione della scrittura; l’uso delle tonde è riservato allo scioglimento delle abbreviazioni per lettera iniziale dei nomi
propri. Gli spazi lasciati in bianco sono contrassegnati con asterischi. Nella
segnalazione in nota di evidenze e appunti marginali si omette il ricorrente
riferimento “di mano successiva”.
Sono rispettate le corruzioni della lingua latina e le varianti dei termini
utilizzati con maggior frequenza; gli errori palesi di scrittura sono emendati con avvertenza in nota.
Per i testi in volgare sono stati adottati i criteri moderni relativamente
all’uso dell’accento e dell’apostrofo; è stata mantenuta la maiuscola di dignità. Si è lasciata invariata la morfologia di congiunzioni e avverbi; sono
trascritte separate le preposizioni articolate con l scempia. Non si è tenuto
conto dei nessi œ/æ, scarsamente presenti, come pure della lettera e caudata, peraltro utilizzata in maniera discontinua e spesso impropria.
Le formule di approvazione ducale della normativa statutaria, introdotte dai termini placet e confirmamus, non sono evidenziate da caratteri grafici particolari.
Gli ordinamenta elencati nella tabula dello statuto trecentesco, i capitoli del 1495 e quelli dello statuto riformato del 1568 sono stati numerati
progressivamente; per gli ulteriori provvedimenti del 1568 e per i capitoli
del 1589 si è riprodotta la numerazione esistente, di mano posteriore alla
redazione dei testi.
Si richiama in proposito la qualità della pubblicazione Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di
Perugia, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli, con A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria
per l’Umbria, 2000 (Fonti per la storia dell’Umbria, 23, 24).
139
55
Il MANOSCRITTO
Serena Balzani
Costanza Maria del Giudice
IL MANOSCRITTO
Stemma miniato di Guidubaldo II Della Rovere, duca di Urbino
(Breve, c. 1r)
58
IL MANOSCRITTO
1r
stemma miniato di Guidubaldo II Della Rovere, duca di Urbino
1v-2vbianche
3r In nomine Christi, amen. Infrascripti sunt magistri et discipuli [civitatis]a et
comitatus Eugubii qui iuraverunt dictam artem calçolarie facere et fieri facere
bona fide sine fraude et observare et observari facere omnia et singula ordinamenta et reformationes dicte artis facta et facienda per dictam artem et obedire
mandatis capitaneorum dicte artis qui modo sunt et qui pro tempore erunt in
dicta arte, qui etiam iuraverunt dictam artem tempore discretorum virorum
Cecchi Andrucciolib quarterii Sancti Petri et Melli Accurroli1 quarterii Sancti
Martini capitaneorum dicte artis, sub millesimo cccxlviii, indictione prima,
tempore domini Clementis pape vi, diebus et mensibus infrascriptis.
Die xviii mensis decembris. Actum in domo suprascripti Melli capitanei de
prope Eugubium, presentibus Angnolello Salvutii, Ventura Martinelli,
Ceccharellusc Oddoli, Petrutius Dominici, Vannes Andrucoli, Vannes
Bencevennis, Putius Amatutii2 et Angnolellus Silvestri maiori parte dictorum
calçariorumd sive dicte artis ipsorum, presentibus volentibus et consentientibus
iuramento infrascriptorum hominum magistrorume quorum nomina hec sunt:
Francischellus et Cambucciolus Iohannolif quarterii Sancti Martini iuraverunt
coram dictis capitaneis et magistris pro magistris.
In nomine Christi, amen. Anno Domini millesimo ccclv, inditione viii, tempore domini Innocentii pape vi, die xvi mensis aprelis. Actum Eugubii in quarterio Sancti Andree, in domo sive camera Lelli Condei barbitonsoris, presentibus
Marino Vagnoççi camerario dicte artis calçolariorum et Marino Vagnoli3 et
Francisco Plebani de Eugubio et de arte calçolariorum testibus ad hec vocatis
habitis et rogatis.
Constitutus Matolus Petrucoli de Eugubio quarterii Sancti Andree calçolarius
coram discreto viro Putio Nercoli de Eugubio quarterii Sancti Petri capitaneo artisg calçolariorum et coram Vanne Rossci vocato Mencacho et Ceccho Angelutii
Lulgli de Eugubio quarterii Sancti Andree consiliariis dicte artis iuravit ad sancta Dei evangelia corporaliter manu tactis scripturis parere et hobedire mandatis
capitaneorum dicte artis et observare capitula brevis dicte artis et dictam artem
facere et operare et exercere bona fide sine fraude secundum formam capitulorum brevis artis prefate.
(a) inchiostro sbiadito
(b) nel margine sinistro Quod omnes de dicta arte teneantur observare contenta in brevi
(c) così nel ms.; al nominativo anche i nomi successivi
(d) così per calçolariorum
(e) in sopralinea con
segno di richiamo
(f) individuati con il patronimico Cortoli nelle matricole del quartiere (pp. 66, 160)
(g) nel margine sinistro Hoc (così) quaternus debet esse primus
Console nel febbraio 1350 (SASG, ASCG, Riformanze, 4, c. 369r).
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 16v).
3
Iscritto nei ruoli di prestanza comunale del 1378 e del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 88r; ivi, 12, c. 10r).
1
2
59
IL MANOSCRITTO
Carta iniziale del libro dell’Arte. Nel margine sinistro, l’annotazione «Hoc quaternus debet esse primus»
(Breve, c. 3r)
60
IL MANOSCRITTO
Et ego Francisschus Guidi de Eugubio imperiali auctoritate notarius et iudex
ordinarius et nunc notarius dicte artis predicta presens interfui et rogatus et de
mandato dictorum capitaneorum scripsi. /
3v bianca
4r
In nomine Christi, amen. Infrascripti sunt omnes et singuli magistri artis
calçolariorum civitatis Eugubii iurati et scripti ad breve dicte artis secundum
formam ordinamentorum artis predicte, tempore discretorum virorum Melli
Accorroli et Cecchi Andruccioli capitaneorum dicte artis et scripti per me de
novo Lucam Putii de Eugubio notarium dicte artis sub anno Domini millesimo
cccxlviiii, indictione secundaa, tempore domini Clementis pape vi, de mense
madii.
De quarterio Sancti Petri
Bartolellus Ceccoli
Angelutius Bastianib mortus
Marianus Cencii
Salinbene Putii
Putius Nercoli
Antonius Bartoli
Pascutius Baldelli
Marinus Angelutii sive Diambre
Bencius Recolic mortuus
Cecchus Symonelli
Cecchus Andruccioli
Mathiolus Pascutii
Michele Munaldid mortuus
Mellus Iovagnoli
Putius Venture Bietricee
Marinutius Marini /
4v
Andreas magistri Mercati
Ceccharellus Calamai
Baldus Mathioli sive Blaxie
Vannes Nicolutiif
Vannes Mathioli Filippoli1
Paulellus et
Vannis Francisci
Santutius
(a) in sopralinea, in sostituzione di prima depennato
(b) depennato
(c) depennato
(d) depennato
(e) nominativo aggiunto, come il successivo
(f) depennato; seguono tracce di un nominativo aggiunto
Priore della confraternita di S. Maria del Mercato nel 1389 (SASG, ASCG, Riformanze, 14, c. 67r); console nel
bimestre maggio-giugno 1393 (ivi, 15, c. 14v).
1
61
IL MANOSCRITTO
Matricola del 1349. Quartiere di San Pietro
(Breve, c. 4r)
62
IL MANOSCRITTO
Arcolanus Ciucciarini olim de Perusio
Lellus Moni Muricoli de Perusio
Coradutius Michelis Munaldi
Vannes Iohannis Ugutii
Angnolellus Iohannis Ianuarii
Massarellus Petrutii sive Purcinalisa
Baldellus Ravanelli alias dictus Boccius
Mascius Manni Caselle1
Teus Nercoli Nerconisb defuntus est mortus
Nicolaus Monis Ianuarii olim de Perusio
Venturutius Christofori Venturec
Stefanus Andrutii Tadei2
Barilles Cicholi
Baldutius Barcis
Bartholus Petri
Massarellus Angelutii Bastianid
Iohannes de la Pace
Angelutius Vannis Nasscioli xi die aprilis
Andrutius Vannis Nascioli //
5r De quarterio Sanctii Andree
(a) Vagnoççus Putii
Vannes Rubeie
Vannes Mingni
Vannes Sabbatelli3
Masscius Ruffine
Vannes Rubei dictus Menchaccus
Lucolus Dominici4
Mathiolus Rossi
Angnolellus Ceccoli
Baldellus Cambii dictus Tanus
Gensus Ceccoli Buturi5
Marinus Vagnoli
Francischellus Vannis Ceccoli
Cecchus Angelutii
(a) depennato (b) depennato (c) depennato
Nascioli nominativi aggiunti (e) depennato
(d) da Massarellus Angelutii Bastiani a Andrutius Vannis
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 10r).
Console nel bimestre luglio-agosto 1394 (SASG, ASCG, Riformanze, 15, c. 47v).
3
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 10v).
4
Console nell’ottobre 1349 (SASG, ASCG, Riformanze, 4, c. 233r).
5
Console nel dicembre 1349 (SASG, ASCG, Riformanze, 4, c. 298v).
1
2
63
IL MANOSCRITTO
Iacobus Bartolutii Ianuarii
Santutius Mafei Bentevengne
Angelutius Nerii Pascutii
Petrutius Iohannoli
Francischus Piovani
Cecchus Angelutii Ceccholi1
Petrutius Butia
Marinus Vagnocçi
Thomassus Angelutii2
Maggius Crescoli
Phylippus Sabatutii dicto Stantiolo
(b) Munaldus Vanutii
Benedictus Petrutii Iohannelli die xi aprilis
Bartolus Acomandutii
Francischus Baldi mccccxl die ultima octobris /
mcccl, indictione tertia, tempore domini Clementis pape vi, die xxv mensis
aprelis.
Constitutus coram Putio Nercoli et Vanne Cambii capitaneis dicte artis calçolarie et me notario existentibus in domo mei notarii, Blaxius Angelutii de quarterio Sancti Andree iuravit observare ordinamenta brevis dicte artis et suum
officium bene et legaliter operari bona fide sine fraude et adtendere omnia ordinamenta facta et fienda et cetera. Ego Baldus Cambii predicta rogatus de mandato dictorum capitaneorum
scripsi.
5v
Millesimo cccliiii, indictione vii, tempore domini Innocentii pape vi, die
xviiii mensis maii.
Constitutus coram providis viris Baldello Cambii vocato Tano quarterii
Sancti Andree et Vanne Cambii quarterii Sancti Martini capitaneis artis calçolarie et me notario existentibus ante palatium dominorum confalonerii et consulum, Marinus Vagnoçi quarterii Sancti Andree iuravit observare ordinamenta
brevis dicte artis et suum officium bene et legaliter operari bona fide sine fraude
et atendere et observareb omnia ordinamenta dicte artis facta et facienda et obedire dictis capitaneis tam presentibus quam futuris.
Ego Deotaiuti Mathioli de Eugubio notarius dicte artis de mandato dictorum
capitaneorum scripsi et rogatus fui.
In dicto millesimo et etiam dicta die et loco.
(a) da Petrutius Buti a Francischus Baldi nominativi aggiunti
64
(b) in sopralinea con segno di richiamo
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 88v); priore della confraternita
di S. Maria del Mercato nel 1389 (ivi, 14, c. 67r).
2
Priore della confraternita di S. Maria del Mercato nel 1391 (SASG, ASCG, Riformanze, 14, c. 139v).
1
IL MANOSCRITTO
Thomassus Angelutii quarterii Sancti Andree constitutus coram discretis viris
Baldello Cambii vocato Tano quarterii Sancti Andree et Vanne Cambii quarterii
Sancti Martini capitaneis dicte artis calçolarie et mea notario infrascripto iuravit ad sancta Dey evangelia corporaliter tactis scripturis observare ordinamenta
brevisb dicte artis facta et facienda et suum officium bene et fideliter et legaliter
observare bona fide sine fraude et obedire mandatis dictorum capitaneorum tam
presentium quam futurorum et atendere et observare omnia ordinamenta dicti
brevis facta et fienda.
Ego Deotaiuti Mathioli de Eugubio predicta rogatus de mandato dictorum
capitaneorum scripsi. //
6r
De quarterio Sancti Martini
Vannes Bencevennis
Paschutius They
Ciutius Santutii
Ceccharellus Oddoli
Mellus Accorroli sive Vaccarellic mortuus
Ceccharellusd et mortuus
Macchabrini
Marchellus
Vannes Cambii Iannis
Symon Ianuarii Bondi
Paulutius Morici
Nutius et
Martinelli
Ventura
Cione Mathiolie mortuus
Nercone Carlutiif mortuus
Bartolus Ugolinelli
Angnolellus Uccioli1
Santutius Iohannolig mortuus
Vannes Angeli
Vannes Perii
Symon dictus Tacchus
Severinus Tenti
Cecchus Venturelleh mortuus
Putius Colunbe
Blaxius Cionisi mortuus
Petrutius Paulutii
Baldutius Amadorinij /
(a) in sopralinea
(b) in sopralinea con segno di richiamo (c) depennato (d) depennato; mortuus ripetuto al
lato sinistro (e) depennato (f) depennato (g) depennato (h) depennato (i) depennato
(j) nominativo aggiunto
1
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 84r).
65
IL MANOSCRITTO
6v
7r
Mutius Pelosi
Petrutius Dominici Salinbenis
Cambiutius Iohannoli
Francischellus et
Cortoli
Cambucciolus Dominicus Lucoli dictus Bianchellus
Iacobus Cennis Iacobia mortuus est
Andreas Nuti
Paulus Baldelli Filiputii
Iacobus Massoli Iacomelli
Cecchus Lelli Petri1
Marinus Petri Iohannoli
Petrutius Andrucioli Torci
Meus magistri Amati Romei
Tadeus Angeli Alberti
Vicus Ceccoli Angelutiib mortuus
Baldellus Bencevennis Pauli
Bartolellus Angeli Guadangni
Antonius Giobboli Venture
Filipellus Pacis Venutelli
Angnolellus Luce Iacobic
Baldus Angelutii Berardini2
Lucas Bucarini
Nicolaus ser Ugolinid
Antonius Massarelli
Iohannes Paschutii
Petrutius Baldutii
Vita Symonis vocati Taccho
Baldutius Pascutii
[...] Massolie //
Mone Silvestri Iunte
Petrutius Raynaldi Ranaldutii
Lellus Petrucolif
Baldutius Luche
Agnolellus Cuçhe
Marinus Lelli Andruccioli
Cecchus Valecti
Nicolellus Putii dicti Lampaionis
(a) depennato (b) depennato (c) depennato (d) da Nicolaus ser Ugolini a Iohannes Luce Bucarini nominativi
aggiunti (e) rifilatura del margine inferiore
(f) depennato
66
Proprietario di una conceria sul Camignano (SASG, ASCG, Riformanze, 14, c. 12r, a. 1388); gonfaloniere di giustizia
nel bimestre maggio-giugno 1389 (ivi, 14, c. 48v).
1
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 84r).
2
IL MANOSCRITTO
Petrutius Ceccholi Alevoli dicto Brollaa
Angnolellus Massoli
Biene Symon dicti Tacchi
Vichus Paulutii
Petrutius Matioli dicti Mançigaro
Andreas Bartoli sive Roçane
Nicolellus Çanpette vocatus Corpus
Iohannes Santutii1
Iohannes Rossci
Taddeus Severini de la Focie
Paulus Foresini
Arcolanus Cecchi
Maggius Saveris2
Iacobus Lelli
Petrus ser Vannis Iohannoli3
Iohannes Ceccoli vocati Çavorre
Petrutius Ceccharelli
Paulus Putii Codane
Francisschus Ugulini Pacis
Baldutius Cambii
Francisschus Petrucholi4
Antonius Cole Andree
Iohannes Luce Bucarinib iuravit et cetera /
7v
De quarterio Sancti Iuliani
Marinus Forticellic
Antonius Angelutii mortuus
Putius Amatutii
Angnolellus Salvutii mortus
Vannes Venturutii
Puchus Angelutie
Baldellus Brunamontis mortuus
Mantia Antonii
Iohaninus olim de Castro Durante mortuus
(a) depennato
depennati
(b) con segno abbreviativo superfluo
(c) da Marinus Forticelli a Angnolellus Silvestri nominativi
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 13v).
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 12v); console nel bimestre
marzo-aprile 1394 (ivi, 15, c. 41r).
3
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 13r); gonfaloniere di giustizia nel
bimestre gennaio-febbraio 1394 (ivi, 15, c. 29v).
4
Iscritto nei ruoli di prestanza comunale del 1378 e del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 84r; ivi, 12, c. 12v).
1
2
67
IL MANOSCRITTO
Angnolellus Silvestri
Dominicus Angelutii vocatus Manaia1
Bectus Coradi
Cambiutius Ghelfi
Andreas dictus Maronusa
Petrutius Margole dictus Bragalante mortuus
Cecchus Corsi
Baldutius Gherardutii
Symon Amatuti
Cambius Pauli2
Angelutius Bonatellib mortuus
Blaxius Petri dictus Gabususc
Andriolus Paulelli Rigi
Iohannes Arbated
Iacobus Meliorati
PaulusVannis dicto Scilingnana
Iohannes Vannis Actutii
Francischus [...]e //
8r
Vannes Andree Benecase
Alexius Pauli Datoli
Vegnatellus Corboni Benamati
Brunectus Petri Petri olim de comitatu Perusii
Antonius Corsi Petrif mortuus
Cambius Iohannoli
Puchus Rubei Siverii
Franciscus Munaldutii Baronci
Petrutius Thoffi
Philippus Cini domine Luchese
Meus Bartolelli
Anthonius Tomassi de Fauce Camingnani
Paulus Iohannoli
Andreas Christofani de Fauce Camignani non solvitg
Lucas Venturutii
Baldellus Matioli vocatus Pilicciaio
Petrus Buchari
Bartolellus Chini
Iohannes dicto Factore
(a) da Andreas dictus Maronus a Symon Amatuti nominativi depennati (b) depennato (c) depennato (d) da
Iohannes Arbate a Francischus […] nominativi aggiunti
(e) rifilatura del margine inferiore (f) depennato; da
Antonius Corsi Petri a Iacobus Andree Iohannis nominativi aggiunti (g) depennato
68
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 14r).
Iscritto nei ruoli di prestanza comunale del 1378 e del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 85r; ivi, 12, c. 12r).
1
2
IL MANOSCRITTO
Iohannes Tardutii
Iohannes Angnolelli Sylvestri
Iacobus Andree Iohannis de castro Collis Pergule
(ST) Et ego Lucas Putii de Eugubio imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius artis et universitatis calçolariorum supradictos magistros dicte artis in dicto quaterno de mandato supradictorum Melli Accurroli et
Cechi Andrucioli capitaneorum de novo rescripsi. /
8v In nomine Dei patris, amen. Anno a nativitate ipsius mcccl, indictione tertia,
die ultimo mensis iunii.
Nobiles et prudentes viri domini gonfalonerius iustitie et consules populi civitatis Eugubii una cum certis sapientibus ad hec per eos electis more solito in dicto palatio congregati, facto et misso partito inter eos ad bussolas et palluctas de
consensu dicti domini gonfalonerii et priorum dominorum consuluma predictorum et obtento per omnes concorditer, suprascriptum breve et omnia et singula
capitula dicti brevis approbaverunt confirmaverunt et ratificaverunt ex vigore et
arbitrio eorum offitii et auctoritatis eis concesse per formam statutorum comunis Eugubii et omni modo et iure quibus melius potuerunt. Hoc tamen salvo expresso et intellecto quod si qua essent in dicto brevib vel capitulis eiusdem contra
formam statutorum ordinamentorum vel reformationum comunis Eugubii pro
approbatis confirmatis vel ratificatis minime habeantur.
(ST) Ego Gregorius olim domini Angeli de Corbeçis de Aretio imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et tunc notarius reformationum
et cancellarius comunis Egubii predictis omnibus cum agerentur interfui eaque
vigore mei offitii scripsi et publicavi. //
9r
In nomine Domini, amenc. Anno Domini mccclv, indictione viii, tempore
domini Innocentii pape sexti, die xxi mensis septembris.
Constituti coram providis viris Nutio Martinelli de quarterio Sancti Martini
et Gienso Ceccholi de quarterio Sancti Andree capitaneis artis calçolariorum
existentibus ind palatio habitationis dominorum gonfalonerii et consulum dicti
comunis Eugubii in adunantia dicte artis ibi congregata pro electione novorum
capitaneorum dicte artis, Cecchus et Iohannes Vagnocçi et Colae Petrucoli de
quarterio Sancti Andree dicte civitatis operarii et operantes dictam artem iuraverunt ad sancta Dei evangelia dictam artem operari et facere et exercere secundum formam dicte artis bona fide sine fraude, remotis et cetera.
Ego Nicola ser Harcolani de Eugubio notarius publicus et nunc notarius dicte
artis predictis omnibus presensf interfui eaque rogatus de licentia capitaneorum
predictorum nomina predictorum in presenti brevi scripsi.
(a) nel margine sinistro approbatio brevis (b) ms. bre
(c) ripetuto e depennato
(e) nel margine sinistro Iuramentum de attendendo contenta in brevi
(f) segue r depennata
(d) segue pplo depennato
69
IL MANOSCRITTO
In nomine Iesu Christi, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo, indictione xiii, tempore domini Inocentii pape vi, die xvi
mensis iunii, presentibus Santutio Maffey, Vanne Migni et Francisscho Piovani
et Iohanne Vagnocçi de Eugubio, quarterii Sancti Andree, calçolariis de Eugubio
testibus ad hec vocatis et habitis.
Costitutusa coram provido viro Ceccho Angelutii de Eugubio quarterii Sancti
Andree uno ex capitaneis dicte artis existente in domo habitationis ipsius Cecchi
capitanei, Iohannes Amatutii de Eugubio quarterii Sancti Andree operarius et
qui operatur dictam artem iuravit ad sancta Dei evangelia corporaliter manu
tactis scripturis dictam artem operare et operari facere et exercere secundum
formam brevis dicte artis et consuetudinem ipsius artis bona fide sine fraude,
remotis et cetera, et omnia facere et exercere que facere tenetur et debet secundum formam dicti brevis, et omnia et singula capitula dicti brevis et in posterum
fienda observare et observari facere bona fide sine fraude et cetera.
Et ego Matheus condam Vannis Ciarnupoli de Eugubio imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictis omnibus supra mea manu scriptis presens
interfui et ea rogatus de licentia et mandato dicti Cecchi capitanei scripsi. /
9vInb nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo cccliiii, indictione vii,
tempore domini Innocentii pape vi, die xxi mensis martii.
Convocata et congregata universitate hominum artis calçolariorum civitatis
Eugubii in sala inferiori dicti palatii dominorum gonfalonerii et consulum civitatis Eugubii ut moris estc, de mandato providorum virorum Baldelli Cambii
alias dicti Tani quarterii Sancti Andree [et] Vannis Cambii de quarterio Sancti
Martini civitatis Eugubii capitaneorum artis calçolariorum civitatis Eugubii predicte. In qua quidem adunantia et congregatione et universitate predicta proponant et dicant dicti Baldellus et Vannes [vel] quilibet ipsorum de voluntate et
consensu supradictorum eorum consiliariorum quid placet presenti universitati
dicte artis calçolariorum et adunantie providere et ordinare et reformare super
celebratione et veneratione omnium dierum veneris de mense martii tantum, ad
honorem et reverentiam omnipotentis Dei [...] semper virginis Marie matris eius
et eius santissime passionis. Super qua proposita petunt dicti Baldellus et Vannes
et quilibet eorum nomine eorum et dicte artis sibi sanum et utile consilium exhiberi.
In qua quidem adunantia auditis primo et intellectis dictis consiliariorum super dicta proposita aregantium firmatum et obtentum fuit, misso partito inter
eos per me Deotaiuti Mathioli [notarium] infrascriptum ad bussolas et medallias per xiii consiliarios in dicta adunantia et congregatione existentes qui eorum medallias miserunt in bussolam rubeam affirmativam, non obstante uno
contrario qui medalliam misit in bussolam albam negativam, et iterato et im70
(a) nel margine sinistro Iuramentum
pralinea con segno di richiamo
(b) scrittura erasa alle cc. 9v-10r; testo letto con la luce di Wood
(c) in so-
IL MANOSCRITTO
mediate misso partito de voluntate dictorum capitaneorum firmatum et obtentum fuit per dictos consiliarios in dicta adunantia et congregatione existentes
qui eorum paluctas miserunt in bussulam rubeam affirmativam, quod omnes
homines dicte artis calçolariorum quoquo modo dictam artem operantes et operari facientes teneantur et debeant vinculo prestiti iuramenti et ad penam infrascriptam directe custodire et per eorum discipulos custodiri facere omnes et
singulos dies veneris mensis martii [...] et in ipsis diebus veneris dicti mensis
martii nullum laborerium facere nec fieri facere in dicta arte calçolarie. Qui vero
contrafecerit condempnetur per capitaneos dicte artis vel alterum ipsorum qui
pro tempore fuerint de facto sine aliqua scriptura in xx soldis denariorum ravennatensium, et de predictis teneantur et debeant dicti capitanei qui pro tempore
fuerinta inquirere et repertos culpabiles punire et condemnareb; et quilibet possit
accusare et denuntiare coram dictis capitaneis vel eorum altero qui pro tempore fuerint cum sacramento et probatione unius testis bone condictionis et fame.
10r
Cuius condempnationis // tertia pars sit dicti comunis Eugubii et tertia pars sit
accusantis et reliqua tertia pars sit dictorum capitaneorum condempnantium. Et
quod dicti capitanei teneantur et debeant facere baniri in locis publicis et consuetis dicte civitatis Eugubii quolibet anno in principio cuiuslibet mensis martii
quod omnes et singuli homines de dicta arte calçolariorum supradictam artem
calçolariorum operantes teneantur et debeant vinculo prestiti iuramenti et pena
xx soldorum ravennatensium dictum ordinamentum et omnia in eo contenta
observare modo [...] supradicto. Et si dicti capitanei qui pro tempore fuerint vel
eorum alter negligentes extiterint vel contempserint predicta facere et executioni
mandare, condemnentur per capitaneos futuros vel alterum eorum in xx soldis
ravennatensium et de facto summarie et sine strepitu et figura iudicii. Cuius condemnationis tertia pars sit dicti comunis et alia tertia pars sit dictorum capitaneorum condemnantium et reliqua tertia pars sit dicte artis.
Cum hac addictione apposita et declarata, videlicet quod si contingerit aliquem de dicta arte habere in aliquo die dictorum dierum veneris martii aliqua
coria, pelles vel coiamen in concia et oporteret de necessitate quod illa concia
perficeretur et quod dicta coria, pelles et coiamenc ea die, quod sit licitum cuilibet homini de dicta arte et dictam artem calçolarie operanti quolibet die dictorum dierum veneris martii dictam conciam perficere et dicta coria, pelles et
coiamen actare et conciare et actari et conciari facere, habita prius et obtenta
licentia a dictis capitaneis vel eorum altero qui pro tempore fuerint et aliter non.
Qui capitanei qui pro tempore fuerint vel alter ipsorum possint et eis licitum sit
dictam licentiam cuilibet petenti dare si dictis capitaneis vel alteri eorum videbitur fore dandam.
(a) qui… fuerint in sopralinea con segno di richiamo
illeggibile (c) da integrare con actarentur
(b) nel margine sinistro, con segno di richiamo, aggiunta
71
IL MANOSCRITTO
Et ego Deotaiuti Mathioli de Eugubio inperiali auctoritate notarius publicus
predictis omnibus et singulis interfui rogatusa et ut supra legitur de licentia et
mandato dictorum capitaneorum dicte artis predicta scripsi et publicavi (ST). /
10v In nomine Dei patris, amen. Anno a nativitate ipsius mcccliiii, indictione
vii, die xxviiii mensis martii.
Congregati ad invicem domini gonfalonerius iustitie et consules populi civitatis Eugubii in cancellaria palatii populi dicte civitatis in quo habitant, facto et
misso partito inter eos adb bussolas et palluctas de consensu et voluntate dicti
domini gonfalonerii et priorum eorum et obtento per vii ex eis qui miserunt in
bussolam rubeam del sì et non obstante uno contrario qui missit in bussolam
albam del non, vigore eorum offitii et arbitrii approbaverunt confirmaverunt et
ratificaverunt predictum ordinamentum superius proxime scriptum tamquam
debitum licitum et honestum et laudabiliter ordinatum.
(ST) Ego Gregorius olim domini Angeli de Aretio tunc cancellarius et notarius reformationum comunis Eugubii predictam confirmationem et approbationem dicti ordinamenti mandato dictorum dominorum gonfalonerii et consulum
et vigore dicti mei offitii ut supra legitur scripsi et publicavi.
In Dei nomine, amen. Anno Domini mcccliiii, indictione vii, die xxvii ottubris.
Congregati ad invicem in palatio eorum habitationis domini gonfalonerius
iustitie et consules populi civitatisc Eugubii, facto et misso partito inter eos ad
bussulas et palluctas ut moris est per me cancellarium infrascriptum et obtento
per omnes concorditer, omni modo via et forma quibus melius potuerunt, approbaverunt confirmaverunt et ratificaverunt suprascripta ordinamenta et breve
calçolariorum tamquam licita et honesta et cum diligentia ordinata.
(ST) Ego Ioachinus filius ser Micchelis de Loro imperiali auctoritate notarius
et iudex ordinarius predictam confirmationem et aprobationem mandato dictorum dominorum gonfalonerii et consulum rogatus scripsi. //
11r In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo
septimo, indictione quinta, tempore domini Urbani pape quinti, die octava mensis iunii.
Convenientes in unum in sacristia fraternitatis laycorum Virginis Marie de
Mercatali de Eugubio Angelellusd Uccioli Minni de Eugubio quarterii Sancti
Martini et Nicholellus ser Petri de Eugubio quarterii Sancti Andree capitanei
artis calçolarie civitatis comitatus et districtus Eugubii una cum providis viris:
Ceccho Andrucciali
Genso Ceccholi
72
(a) in sopralinea (b) nel margine sinistro approbatio
nistro de’ porse en su lo breve
(c) nel margine sinistro Approbatio
(d) nel margine si-
IL MANOSCRITTO
Alexio Paulia
Ceccho Corsi
Andrea Bartoli
Baldo Ceccoli
Petro ser Vannis
Severino Tenti
consiliariis et de numero consiliariorum dicte artis calçolarie dicte civitatis
et una cum providis et discretis viris Cambio Pauli, Vanne Matheoli, Cecco
Angelutii, Sanctutio et Paulello Vannis, Vanne Sabatelli, Baldello Cambii et
Petrutio Dominici calçolariisb de Eugubio et de dicta arte calçolariorum de mandato et requisitione ipsorum capitaneorum, habito inter eos consilio colloquio et
deliberatione ac tractatu sollempni, et ipsi consiliarii et homines dicte artis suprascripti pro honore comodo augmento et utilitate dicte artis facto prius et misso partito inter eos per me Vannem Donati notarium ipsorum et artis predictec
de ipsorum beneplacito et mandato ad bussulas et fabas et obtento per xvii ex
eis qui eorum fabas miserunt in bussulam rubeam affirmativam de sic, nond obstante uno qui suam fabam misit in bussulam albam negativam de non, addentes
capitulo brevis dicte artis posito sub rubrica xxi «De pena scribentis aliquem
in dicto brevi et cetera», ordinaverunt stantiaverunt statuerunt et refirmaverunt
quod quicumque voluerit se scribi facere in brevi dicte artis et in arte predicta si
fuerit filius aut nepos calçolarii et fuerit de civitate comitatu vel districtu Eugubii
solvat et solvere teneatur et debeat camerario dicte artis pro ipsa arte recipienti
soldos decem ravennatensium. Si vero alia persona et fuerit Eugubinus aut de comitatu vel districtu Eugubii solvat et solvere teneatur et debeat dicto camerario
pro dicta arte recipienti soldos viginti denariorum ravennatensium. Si vero fuerit
forensis solvat et solvere teneatur et debeat soldos quadraginta denariorum ravennatensium.
Item comuniter et concorditer facto inter eos et misso partito ut supra, ipsorum nemine discordante, deliberaverunt ordinaverunt et firmaverunt quod nomina calçolariorum de novo rescribantur in libro brevis dicte artis prout et sicut
dictis capitaneis infrascriptis videbitur convenire. Et quod ipsi capitanei circa
expensas eorum tempore capitaneatus occursas et ocurendase / et unde qualiter
11v
et quomodo habeatur pecunia pro ipsis expensis solvendis in dicta arte habeant plenum arbitrium providendi faciendi et exigendi prout et sicut eorum discretioni videbitur convenire. Et quicquid per eos in predictis et circa predicta
provisum factum ordinatum et deliberatum fuerit, valeat et teneat et mandetur
executioni ac si per totam dictam artem factum foret.
(a) nel margine sinistro 2 (b) ms. calçolarii
(c) nel margine destro moderatio capituli sub rubrica 21 a carta 47
(d) nel margine sinistro de scribentibus in arte solvant (e) nel margine inferiore: quanto se de’ pagare per farse
scrivare nel breve; refermato; Quanti solvere debeat faciens se scribere in breve distincte
73
IL MANOSCRITTO
In nomine Domini, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, indictione decima, tempore domini Gregorii
pape undecimi, die xiii mensis decembris.
Nobilis et potens vir Mastinus Caccie de Roccha Contrada pro sancta Romana
Ecclesia vicarius civitatis comitatus et districtus Eugubii et honorabiles viri domini gonfalonerius iustitie eta consules populi civitatis Eugubii existentes et convenientes simul in unum congregati in cappella palatii comunis Eugubii solite
habitationis et residentie consuete predicti domini vicarii, vigore cuiusdam ordinamenti facti per nobilem et egregium legum doctorem dominum Iohannem
de Ciuffutis de Esculo olim et tunc reformatorem officiorum consiliariorum et
regiminum comunis et populi civitatis Eugubii, presens breve prescriptum artis
calçolariorum et omnia et singula capitula et ordinamenta predicta in presenti
volumine scripta, omni modo et iure quibus melius potuerunt, approbaverunt
ratificaverunt et confirmaverunt. Salvo semper et reservato quod si predicta ordinamenta et capitula vel aliquod ipsorum in totum vel in partem essent contra
iurisdictionem libertatem et honorem sancte Romane Ecclesie vel bonos mores
vel contra statuta ordinamenta reformationes decreta comunis et populi civitatis
Eugubii vel preiudicialia aliquorum hominum et personarum non exercentium
dictam artem, in ea parte in qua essent contra iurisdictionem libertatem et honorem Ecclesie prelibate vel bonos mores vel contra statuta ordinamenta reformationes et decreta comunis et populi civitatis Eugubii vel preiudicialia aliquorum
hominum et personarum non exercentium dictam artem cassaverunt reprobaverunt et annullaverunt et nullius esse voluerunt valoris efficacie vel momenti.
(ST) Et ego Lodovichus Ciccholi de Interampne imperiali auctoritate notarius
et iudex ordinarius et nunc pro sancta Romana Ecclesia notarius reformationum
et cancellarius comunis civitatis Eugubii predicte approbationi ratificationi et
confirmationi dicti brevis et ordinamentorum et capitulorum predictorum et reservationibus supra positis dum sic agerentur in cappella predicta interfui et ea
rogatus scribere scripsi et publicavi. //
12r Inb nomine Christi, amen. Convocata et coadunata universitate hominum
artifficum artis calçolariorum civitatis Eugubii in fraternitate Beate Marie de
Mercatali de mandato providorum virorum Vici Paulutii et Vannis Sabatelli
capitaneorum dicte artis, ad requisitionem Alegii Christofori baiuli et numptii
dicte artis ex commissione sibi facta per ipsos capitaneos ut patet manu mei notarii [...], inc qua quidem convocatione et congregatione interfuerunt ultra duas
partes hominum et artifficum dicte artis civitatis Eugubii. Et in ipsa congregatione proponuntd dicti capitanei inter dictos homines artiffices dicte artis quid
placet providere ordinare stantiare et reformare pro utilitate hominum dicte artis quod […] calçolarius civitatis et comitatus Eugubii modo aliquo presumat nec
74
(a) nel margine sinistro approbatio brevis (b) scrittura dell’intera carta erasa; testo letto con la luce di Wood
(c) nel margine sinistro annotazione illeggibile (d) nel margine sinistro 3
IL MANOSCRITTO
possita debeat faciat vel fieri faciat ungere vel dare aliquod segum vel grassum
ad aliquod coiamen vel in aliquo coiamine nec ad solum nec ad [...] cum sit in
dampno artifficum dicte artis, nec vendere vel vendi facere alicui artiffici aliquod
coiamen untum cum aliquo sego vel grasso, salvo et exceptuato sego cavalino vel
asinino et grasso porcino cum quibus [...] possit ungere et vendere, sub pena que
per vos apponeturb. /
12v testo erasoc
13r Ind nomine Christi, amen. Super facto cerdonum seu calçolariorum civitatis
Eugubii dicho et consulo prout michi videbitur esse taliter providendum videlicet.
Quod fiat congregatio dicte artis in qua firmetur et ordinetur quod elligentur
duo vel quatuor secundum quod eis videbitur consiliarii de hominibus dicte artis
tempore quo dicte artis capitaney elliguntur de sex mensibus in sex menses. Et
quod dicti consiliarii cum capitaneys et syndico dicte artis ad hec deputando seu
in congregatione dicte artis elligendo habeant per se ipsos seu maiorem partem
ex eis licentiam arbitrium et liberam potestatem omnia et singula relicta facta et
fienda per quamcumque personam collegio seu universitati dicte artis capere distribuere et expendere ad substentationem pauperum miserabilium personarum
et ad alios usus prout eis videbitur et placebit, ita tamen quod eorum provisio expensa seu distributio sit et esse intelligatur largitas seu donatio inter vivos, et ita
quod non subiaceat dispositioni vel legi seu diminutioni alicuiuse diocesani domini vel prelati, ad quam noluerunt hanc eorum provisionem seu quod factum
fuerit per dictos capitaneos consiliarios vel sindichum vel maiorem partem ex eis
includi vel modo aliquo subiacere. Et omnis casus qui subiaceret vel includeretur sub diocesani dispositione vel regula vel alterius domini vel prelati sit et esse
intelligatur ab hac provisione exclusus et exceptuatus. Et quod dictus syndicus
elligendus possit de eo quod receperit finire et quietare solventes seu illos qui ad
dicta legata tenentur vel tenebuntur in futurum, et eos liberare cum plenitudine
iuris vice et nomine universitatis seu collegii dicte artis. Et quod per eos factum
fuerit vel maiorem partem ipsorum preter quam in casibus exceptuatis predictis
valeat et teneat et plenam obtineat roboris firmitatem ac si factum esset per universitatem seu collegium dicte artis.
Postf hec proponant capitaney de electione dicti syndici in adunantia dicte artis de syndico elligendo, et secundum quod consultum fuerit et dictis capitaneys
videbitur fiat ellectio dicti syndici ad finiendum et quietandum cuicumque persone qui seu que aliquid solveret seu satisfaceret de aliquo relicto seu legato facto
seu quod fieri contingerit in futurum universitati seu collegio dicte artis, et ad
promictendum ipsius collegii seu universitatis nomine ratum et firmum totum
(a) nel margine sinistro annotazione illeggibile (b) seguono 8 linee di scrittura erase (c) erase 26 linee di scrittura
(d) nel margine superiore Consilium super dispensatione pauperum; nel margine sinistro: vedi e segno di indice;
Conseglio supre a la dispensatione de’ poveri (e) nel margine sinistro: 4; refermato con la seconda e corretta su o
(f) nell’interspazio Consilium de ellettione sindici; nel margine sinistro cogitent si volunt elligere camerarium qui
peccuniam recipiat nomine dicte artis
75
IL MANOSCRITTO
et quidquid factum fuerit per dictum syndicum in predictis habere et tenere et
cetera, sub obligatione bonorum dicte universitatis et cetera. /
13v Relicta que fient seu legata collegio seu universitati predicte michi videbitur
quod fiant infrascripta forma videlicet.
Item reliquid et dari iussit collegio seu universitati artis cerdonum seu calçolariorum de civitate Eugubii . . tantam quantitatem distribuendam et expendendam per capitaneos et consiliarios dicte artis cum syndico seu procuratore dicte
artis seu collegii habente mandatum sufficiens, qui fuerint per tempora, ad illos
usus et illis personis secundum quod eis videbitur et placebit. Iubens et mandans
dictam quantitatem absque expresso et spontaneo consensu et voluntate dictorum capitaneorum et consiliariorum ad alios usus seu expensam converti non
posse, et sia secus fieri contingerit voluit dictum relictum seu legatum haberi pro
non facto et iuribus vacuare et dictam quantitatem legatamb pervenire ad illum
vel illos quem vel quos capitaney dicte artis et consiliarii vel maior pars ipsorum duxerint elligendum, asserens et affirmans hanc ipsius dispositionem carere
fraude simulatione et dolo; et sic sine alicuius incomodo de ipsius testatoris pura
et libera procedere voluntate. Etc iussit voluit et mandavit quod huius testamenti
vigore dictus syndicus procurator et capitanei et consiliarii aut maior pars ex eisd
hanc dilationem seu tempus ad exequendum nullo certo tempore seu terminum
cohartatum. Et quod illud quod syndicus seu capitanei unius temporis obmiserint seu ceperint et non perfecerint possit exequi capi expediri et executioni
mandari aliquo non obstante. Que omnia et per condictionem et tempore voluit
inesse in legato et dispositione predictis. //
14r (ST) In Dei nomine, amen. Anno Domini millesimo ccclxxvii, indictione
xv, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorii divina providentia pape xi, die xviiii mensis febbruarii.
Nobiles et prudentes viri domini . . gonfalonerius iustitie et consules populi
civitatis Eugubii una cum prudentibus viris civibus per eos ad hec electis existentibus simul in cappella palatii dicti comunis et habitationis dictorum dominorum gonfalonerii et consulum, presens breve artis calçolariorum et omniae et
singula et ordinamenta predicta et in presenti volumine scripta, omni modo et
iure quibus magis et melius potuerunt, approbaverunt et confirmaverunt prout
iacent et scripta sunt. Salvo semper et reservato quod si predicta capitula et ordinamenta aut aliquod ipsorum in totum vel in partem essent contra iurisdictionem libertatem aut honorem et bonos mores comunis Eugubii, aut in aliqua
parte sui dictarent contra aliquem civem sive comitatinum dicte civitatis Eugubii
non suppositum et scriptum arti prefate calçolariorum, aut preter formam alicuius capituli statutorum dicti comunis aut reformationum ordinamentorum reformationum et decretorum comunis prefati aut contra ipsa directe vel indirecte,
76
(a) nel margine sinistro vedi commo se de’ fare li relicti a la casa de la dicta arte (b) in sopralinea con segno di
richiamo (c) nel margine sinistro refermato (d) omesso il verbo (e) nel margine sinistro Confirmatio et
approbatio
IL MANOSCRITTO
tacite vel expresse loquerentur dictarentur aut scripta essent, illa ex nunc capsaverunt annullaverunt irritaverunt et retractaverunt et pro capsis irritis annullatis
et retractatis haberi voluerunt et mandaverunt et esse voluerunt et decreverunt
nullius efficacie momenti seu valoris.
Et ego Iacopus condam Luce de Sancto Quirico civis Senarum imperiali dignitate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius reformationum et cancellarius dicti comunis Eugubii correctioni approbationi et confirmationi predictis
interfui et ea de mandato dictorum dominorum gonfalonerii et consulum et ex
mei offitii debito scripsi et fideliter publicavi et signum meum apposui consuetum. /
14v In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo
septuagesimo octavo, indictione prima, tempore domini Urbani pape sexti, die
xxiii mensis iunii.
Viri nobiles domini gonfalonerius iustitie et consules populi civitatisa Eugubii
existentes et convenientes simul in unum ad collegium in caminata palatii populi
dicte civitatis, facto et misso inter eos sollempni et diligenti partito ad bussolas et
palluctas de mandato et licentia consensu presentia et voluntate predicti domini
gonfalonerii et priorum consulum predictorumb per me notarium et cancellarium infrascriptum et obtento concorditer inter ipsos, presens breve artis calçolariorum et omnia et singula ordinamenta predicta in presenti volumine scripta, omni modo et iure quibus melius potuerunt, approbaverunt ratificaverunt
et confirmaverunt. Salvo semper et reservato quod si predicta ordinamenta seu
aliquod eorundem in totum vel in partem essent contra bonos mores vel contra
statuta ordinamenta reformationes et decreta comunis et populi civitatis Eugubii
vel preiudicialia aliquorum hominum non exercentium dictam artem, in ea parte in qua essent contra bonos mores vel contra statuta ordinamenta reformationes et decreta predictorum comunis et populi vel preiudicialia aliquorum hominum non exercentium dictam artem cassaverunt reprobaverunt et anullaverunt
et nullius esse voluerunt valoris efficacie vel momenti.
(ST) Et ego Lodovicus Ciccoli de Interampne imperiali auctoritate notarius
et iudex ordinarius et nunc notarius reformationum et cancellarius comunis
Eugubii predictis omnibus dum sic agerentur in caminata predicta interfui et
rogatus ex debito mei officii scripsi et publicavi. //
15r
In nomine Christi, amen. Anno Domini millesimo ccclxxxi, indictione iiii,
tempore domini Urbani pape vi, die vi mensis octubris.
Convenientesc in unum Laççarinus Ceccholi et Santutius Pape capitanei artis
calçolariorum civitatis Eugubii in fraternitate Beate Marie de Mercatali una cum
certis eorum consiliariis dicte artis ad tractandum et ordinandum super factis
dicte artis, videlicet:
(a) nel margine sinistro pro (b) nel margine sinistro confirmatio et approbatio
capitaneorum notarii et camerarii
(c) nel margine sinistro de salario
77
IL MANOSCRITTO
Census Ceccholi
Masscius Manni
Angelutiusa Vannis1
Filippolus Matioli2
Putiusb Amatutii
Petrutius Ceccharelli
Iohannes ser Mathei3 etc
Francisschus Massoli4
consiliarii predicti advertentes quod necessarie sunt expense fiende pro arted et
pro salariis capitaneorum camerarii et notarii dicte artis et modo pro presentibus dicte expense secundum breve homines dicte artis sint agravati quod in arte
parum et nichil lucratur per homines adeo quod ipse expense fieri possinte, et
ne propter quod dicti homines dicte artis non lucrentur ars predicta remaneat
inconsulte sine offitialibus cum quibus si aliquid pro arte restaret ad providendum possint providere utilitati dicte artis. Ideo predicti capitanei una cum eorum predictorumf consiliariis et ipsi consiliarii ex auctoritate potestate et baylia
eis atributa et data per capitula brevis dicte artis et omni modo via iure et forma
quibus melius fieri potest, vigore eorum arbitrii pro utilitate dicte artis, non obstante aliquo capitulo seu ordinamento facto retro per homines dicte artis, facto
et misso partito inter eos ad bussulas et medallias nullo ipsorum contrario, unanimiter et concorditer ordinaverunt providerunt et firmaverunt quod deinceps
futuri capitanei et qui capitaneatus offitium pro dicta arte et etiam camerariatus
et notariatus exercuerint, habeant et habere debeant de avere et peccunia dicte
artis pro eorum salario, videlicet dicti capitanei qui pro tempore fuerint sex mensium soldos triginta ravennatensium pro quolibet eorum, et camerarius et notarius qui pro tempore fuerint habeant et habere debeantg pro eorum salario sex
mensium proxime futurorum soldos viginti pro quolibet eorum et ultra petere se
habere non possint, facto et misso dicto partito per me notarium infrascriptum
et obtento per omnes concorditerh. /
15v Et ego Sabatellus ser Massarelli de Eugubio imperiali auctoritate notarius predictis omnibus dum agerentur interfui et de hiis omnibus scribere rogatus scripsi
et publicavi (ST).
(a) nel margine sinistro 5 (b) nel margine sinistro refermato (c) nel margine sinistro fuit reformatum (d) con
segno abbreviativo superfluo
(e) i corretta da u
(f) p corretta su q (g) omesso segno abbreviativo (h) nel
margine inferiore De salario capitaneorum notarii et camerarii fuit reformatum, carta 53 primo officio loquente
Il soggetto risulta iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 14r).
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 89r); console nei bimestri
gennaio-febbraio e luglio-agosto 1394 (ivi, 15, cc. 29v, 47v).
3
Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze 12, c. 13r).
4
Consigliere maioris summe nel 1374 (SASG, ASCG, Riformanze, 5, c. 28v); iscritto nel ruolo di prestanza comunale
del 1385 (ivi, 12, c. 13v).
1
2
78
IL MANOSCRITTO
Indice del volume
Presentazioni
Giuseppe Colaiacovo, Marco Francioni .................................................................. 8
Nota del curatore............................................................................................................ 11
Introduzione
Il breve e l’Arte .......................................................................................................... 15
Aspetti di vita associativa ........................................................................................ 18
L’archivio ...................................................................................................................30
Il manoscritto ........................................................................................................... 35
Una lettura del profilo normativo ..........................................................................44
Norme di disciplina del lavoro................................................................................49
Le matricole............................................................................................................... 52
Criteri di edizione.....................................................................................................54
Il manoscritto
Testo............................................................................................................................59
Indici
Indice dei nomi........................................................................................................240
Rubricario degli statuti........................................................................................... 281
rogatus ex debito mei officii scripsi et publicavi.
//
15r
In nomine Christi,
amen. Anno Domini
millesimo
ccclxxxi,
indictione iiii, tempore
79
Scarica

Clicca qua per scaricare un estratto del libro