A Guido, Gloria e Claudia BREVE DELL’ARTE DEI CALZOLAI DI GUBBIO (1341 - 1611) a cura di Clara Cutini estratto dell’opera pag 1-78 Questa pubblicazione è stata realizzata con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Gubbio e con il contributo fondamentale delle società del gruppo Gold Holding Impaginazione Grafica e Prestampa: Venerucci Federico Referenze fotografiche: Gianfranco Gavirati, Riccardo Luzi, Federico Venerucci. 1a edizione: settembre 2012 © Copyright: Quando ho avuto il privilegio di sfogliare il Breve dei Calzolai di Gubbio ho provato una straordinaria sensazione di pregevolezza, di tradizione e di storica testimonianza. Entrare in contatto con questa opera, che possiamo definire un documento unico nel suo genere, è un’occasione importante per assaporare le radici umane e culturali, non solo di una realtà particolare come quella di Gubbio, ma dell’intero panorama della Penisola italiana del ‘300, caratterizzata da iniziative evolute legate alle arti e ai mestieri. Lavoro come motore della società, che va organizzato e sapientemente coordinato con particolare cura alla preservazione e diffusione di saperi e delle conoscenze proprie del singolo mestiere che non diventa più solo un modo per “sbarcare il lunario” ma una vera e propria arte. È questa la filosofia di vita che si evince dal Breve dei Calzolai di Gubbio organizzati in Università del tempo che contava migliaia di aderenti divisi nelle varie categorie professionali. Siamo fuori dai tempi? Ci accingiamo solo a recuperare un prezioso manoscritto? Io credo che la riflessione sull’arte del mestiere del “calzolaro” oggi, e più diffusamente dei mestieri artigiani in generale, possa rappresentare una valida risposta alla grande crisi economica che più violentemente ha colpito le aree meno ricche dei paesi industrializzati, vale a dire, in Italia, i piccoli centri urbani di provincia con particolare riferimento al Centro Sud. Se importanti Maison di moda internazionali e testate giornalistiche che fanno tendenza ci hanno avvicinato per avere l’opportunità di conoscere il Breve, ciò significa che siamo di fronte a qualcosa di così prezioso e unico da necessitare un’adeguata valorizzazione e promozione. Se l’unicità e l’esclusività è ciò che distingue e rende singolare nel mercato attuale il prodotto, allora possiamo dire con sicurezza che siamo in presenza di un inimitabile capolavoro storico che ancora oggi resiste ai tempi. Se città grandi e fastose, per esempio Firenze, hanno perso nei secoli istituzioni gloriose come l’Università dei Calzolari, Gubbio ha saputo invece portare fino ai nostri giorni questo patrimonio che fa dell’inventiva e dell’abilità la propria forza. Purtroppo il mestiere del “calzolaro” tradizionale sta scomparendo anche a Gubbio e quello che dovrebbe animare l’iniziativa privata e pubblica è questo grande patrimonio culturale che la professione ha maturato, proprio qui nella nostra città, e che rischia di essere perso. 8 Credo che sia possibile, invece, dare nuovo vigore a questa istituzione che può trarre virtù dall’attuale contesto economico consentendo una rivaluta- zione dei mestieri tradizionali, a partire certamente dalla lavorazione delle calzature, ma anche estendendo l’applicazione alla lavorazione della pelle e del pellame in generale. Sarebbe motivo di soddisfazione per gli amici calzolai di Gubbio vedere tornare l’Università a un ruolo capace di incidere sul tessuto economico, anche attraverso iniziative formative o imprenditoriali in questa direzione. È come se l’Università dei Calzolari fosse di fronte a una occasione storica da cogliere, a una nuova fase di sviluppo in cui tornare a giocare da protagonista. Per tutti questi motivi e per l’amore profondo che ci lega alla nostra città, abbiamo deciso di sostenere questa opera e questa iniziativa che consente, a un vasto pubblico, di conoscere le meraviglie e le curiosità contenute nello stesso Breve. Le istituzioni e la cittadinanza sono veramente in presenza di un pezzo fondamentale della nostra storia e di un patrimonio di conoscenza che ha permesso di costruire la società attuale nella quale viviamo e che, innegabilmente, fornirà ancora il proprio contributo alle generazioni a venire. Un sincero ringraziamento per questa opportunità va all’Università dei Calzolari e a quanti hanno collaborato affinché il Breve possa diventare sempre più icona delle migliori tradizioni della nostra città, della nostra regione e del nostro Paese, con l’auspicio di un nuovo sviluppo economico all’insegna di questo intramontabile mestiere. Giuseppe Colaiacovo 9 L’annuale ricorrenza della festività di San Crispino, protettore dell’Università dei Calzolari di Gubbio che ho l’onore di presiedere, quest’anno ha l’opportunità di arricchirsi di una nuova, importante componente celebrativa: l’edizione dell’antico Breve, il libro dell’Arte che documenta ben quattro secoli della storia della nostra associazione di mestiere, dalle prime manifestazioni in età comunale fino agli inizi del secolo XVII. L’aspetto venerando del manoscritto, oggi conservato presso l’Archivio di Stato, ne rivela l’uso costante da parte dei notai dell’Arte, chiamati a provvedere alla scrittura dei testi normativi, degli elenchi di iscritti e dei frequenti interventi di aggiornamento. Per la sua antichità e per i contenuti di tradizione e di memoria ad esso legati, il Breve ha rivestito e riveste tuttora un ruolo fondamentale nella vita dell’Università, i componenti della quale hanno condiviso con gioia il progetto della pubblicazione, avviato dai presidenti di allora, il compianto Carlo Bianconi e l’amico Nello Barbi, proseguito con Mario Ronchi e finalmente realizzato nel corso della carica da me rivestita: essenziale si è rivelato nella fase di stampa del lavoro l’apporto tecnico e finanziario offerto dal concittadino Giuseppe Colaiacovo, come sempre attento alle opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale eugubino. Unitamente agli amici del Consiglio sono pertanto veramente lieto che venga offerta a un più largo pubblico l’opportunità di conoscere il prezioso “libro” dei Calzolai in una veste resa ora accessibile da un paziente intervento editoriale. La pubblicazione è integrata da una parte introduttiva finalizzata alla conoscenza di momenti e aspetti della vita della nostra Università. A Clara Cutini e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento per l’impegnativo lavoro svolto e per i contenuti di amicizia mantenuti nel tempo. Marco Francioni Presidente Università dei Calzolari 10 Nota del curatore *** L’edizione del libro dell’Arte, oggi Università, dei Calzolai di Gubbio costituisce il risultato di un lavoro a più mani, concepito negli anni Novanta dall’Archivio di Stato di Perugia nell’ambito delle scelte di valorizzazione dell’Istituto archivistico eugubino, per il quale si aprivano concrete prospettive di disponibilità di una nuova e adeguata sede nella struttura di San Francesco. Nel clima di fervore suscitato dalla realizzazione di un obiettivo a lungo perseguito, si procedeva a una generale ricognizione delle fonti archivistiche per individuare le necessità di restauro del materiale conservato: si accertava così lo stato di degrado dell’antico codice che, insieme con altra documentazione selezionata, confluiva nel Laboratorio dell’Archivio di Stato di Perugia per gli interventi di recupero, rivelatisi per il registro di non breve durata. L’occasione del ripristino di idonee condizioni di tutela suggeriva l’idea dell’iniziativa editoriale, accolta con favore da Giancarlo Pellegrini e da Patrizia Castelli, principali referenti della vita culturale cittadina, e subito sostenuta con slancio dall’Università dei Calzolari, nel consapevole ruolo di erede di una tradizione secolare; l’interesse manifestato dai Presidenti del tempo, Carlo Bianconi e Nello Barbi, trovava continuità e sostegno in Mario Ronchi e nell’attuale Presidente, Marco Francioni, che raccogliendo il testimone e con il favore del Consiglio si attivava con determinazione per rendere certi i tempi della pubblicazione del volume. Nuovi segnali di attenzione e di liberalità provenivano nel corso del 2011 da parte di Giuseppe Colaiacovo, titolare d’impresa e insieme cultore di studi artistici e letterari, il quale metteva a disposizione le risorse tecniche e finanziarie necessarie per la stampa del lavoro: espressioni di spontanea gratitudine sono indirizzate al giovane imprenditore e allo staff dei collaboratori diretto da Alfonso Patruno. Il progetto editoriale appariva complesso in ragione della coesistenza nel breve di un corpus eterogeneo di scritture, nel quale erano evidenti le alterazioni prodotte nella successione e nella consistenza originaria dei fascicoli. Il lavoro da realizzare consigliava pertanto la formazione di un gruppo con il quale condividere criteri e interventi operativi: Costanza Maria Del Giudice si assumeva l’onere della trascrizione della parte più consistente del libro, comprensiva della sezione statutaria del 1341; Serena Balzani provvedeva a trascrivere i materiali cinquecenteschi, a partire dallo statuto riformato del 1568. Serena Balzani si faceva carico anche dell’arduo compito della rilettura dei testi che, a distanza di anni, richiedevano verifiche di uniformità. Nel riconoscere ancora un volta il merito e la qualità dell’impegno delle due funzionarie, da sempre protagoniste di felici esperienze di studio e di cura delle fonti conservate, rivolgo a Costanza e Serena pensieri di grata amicizia e di affettuoso riconoscimento del lineare, privilegiato percorso professionale e umano svolto insieme. 11 Da menzionare l’utilità fornita alla fine degli anni Novanta da un primo intervento di digitalizzazione dei materiali trascritti svolto da due giovani eugubini, Fabio Barbi e Francesca Profico, con la collaborazione del loro professore di latino, Adolfo Barbi. I contatti mantenuti con la Sezione di Archivio di Stato di Gubbio per i controlli documentari di volta in volta necessari inducono a manifestare un caloroso apprezzamento per l’apporto offerto, con la consueta sollecita disponibilità, dal personale di quell’Istituto: sentiti ringraziamenti a Raffaele Mastrini, abile indagatore dei fondi catastali cittadini, il quale ha ricostruito la situazione riferita all’Arte e raccolto i relativi dati patrimoniali; a Giampaolo Pesciaioli per la proficua collaborazione prestata alle ricerche nell’archivio della Sezione, senza dimenticare Riccardo Luzi, figura di recente acquisizione e prontamente integrata, il quale si è tra l’altro attivato per realizzare la riproduzione digitale del codice. Il manoscritto che si pubblica costituisce il retaggio dell’ordinamento di una corporazione testimoniato dal 1341 al 1611 e si configura come una fonte storica di formazione composita che presenta tutte le difficoltà interpretative di un registro-contenitore assemblato più volte, all’interno del quale gli unici nuclei organici sono le redazioni statutarie e di revisione (1341, 1495, 1568, 1589), in un’alluvione di altri documenti non sempre datati, di carte erase e di testi lacunosi. L’edizione è orientata a criteri di completezza e di scrupoloso rispetto dell’originale. In ragione di tali scelte, l’avvertita esigenza di agevolare gli approfondimenti sul testo edito giustifica l’inserimento di tabelle di sintesi nella parte introduttiva. L’affollato indice dei nomi e il rubricario degli statuti che corredano il volume sono elaborati da Simone Slaviero e da Laura Zazzerini. Risponde a un’istanza coralmente avvertita dall’Università dei Calzolari la volontà di riannodare i fili con il passato di una corporazione artigiana feconda di esperienze e di conservarne la memoria in una realtà economica e professionale oggi trasformata: qualche spazio è stato pertanto riservato alla riflessione su componenti e manifestazioni connesse con il percorso istituzionale dell’Arte fino al secolo XIX. Gubbio, 25 ottobre 2012 12 Clara Cutini INTRODUZIONE Introduzione Piatto posteriore del breve. Insegna dell’Arte in lamina di ottone (sec. XIV) 14 Introduzione Il breve e l’Arte Il libro dell’Arte è tramandato come breve, termine che ricorre con continuità nella pratica redazionale delle scritture del registro; ancora presente nelle numerose citazioni successive, la definizione resterà codificata fino a rientrare nella denominazione della raccolta di appartenenza1. In età comunale la forma documentaria del breve era quella parte dello statuto cittadino riservata alla trasposizione scritta delle formule di giuramento del patto tra cives e magistrati pro tempore2; negli statuti delle corporazioni la memoria del giuramento del patto di adesione troverà più compiuta definizione con la registrazione nominativa degli iscritti: i brevi delle arti risultano pertanto caratterizzati dalla coesistenza in un unico corpus di norme e di liste di giurati (statuti e matricole) intercalate da delibere consiliari e da altri materiali. Le più antiche testimonianze pervenute sulle società d’arte eugubine si ricollegano alla fase matura del governo di popolo3, periodo nel quale le corporazioni avevano conseguito l’esito politico di partecipazione alla vita pubblica mediante l’accesso di propri esponenti nel consolato e in altri organi dell’apparato comunale4. Nel 1327, in una solenne adunanza con1 Il documento è segnato Sezione di Archivio di Stato di Gubbio, Archivio storico del Comune di Gubbio [SASG, ASCG], Brevi delle arti, 3 [d’ora in poi Breve]. Nella Sezione sono confluite anche altre testimonianze della produzione statutaria dell’Arte: oltre a una copia secentesca del breve (Brevi delle arti, 4), si conservano l’originale dello statuto del 1740 (Brevi delle arti, 5) e l’edizione dello stesso, Statuti dell’Università de’ Calzolari di Gubbio, in Roma, nella Stamperia di Girolamo Mainardi, 1741 (Brevi delle arti, 11); nelle citazioni il riferimento è all’edizione a stampa. Sul significato del breve come nucleo originario ed elemento costitutivo degli statuti comunali cfr. E. Besta, Statuto [Statuti comunali], in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1950, XXXII, pp. 633-634: 633. 2 3 Il governo di popolo del Comune di Gubbio è segnato dai tentativi d’interferenza dei vicari pontifici e dalla progressiva influenza esercitata dalla consorteria dei Gabrielli: a fasi alterne, risolte spesso in forme di governo diarchico, l’egemonia della famiglia coesisterà con l’assetto comunale fino all’avvento della signoria dei Montefeltro, nel 1384. Il percorso tracciato dal breve dell’Arte dei Calzolai segue l’esperienza istituzionale fino alla conclusione del governo ducale. La storiografia su Gubbio ha affrontato solo in parte lo studio delle istituzioni comunali e della coeva dinamica delle componenti cittadine: per il periodo delle origini si dispone del lavoro di P. Cenci, Le relazioni fra Gubbio e Perugia nel periodo comunale, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria» xiii (1908), pp. 521-571. Approfondimenti sulle esperienze successive sono forniti da G. Franceschini, Gubbio dal comune alla signoria dei Montefeltro, in Storia e arte in Umbria in età comunale. Atti del vi Convegno di studi umbri (Gubbio, 26-30 maggio 1968), Perugia-Gubbio, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Perugia, 1971, ii, pp. 363-395; A. Pellegrini, Gubbio sotto i conti e duchi d’Urbino (1384-1632), in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», xi (1905), pp. 135-246, 483-535, e xii (1906), pp. 1-50; R. Paci, Politica ed economia in un comune del ducato d’Urbino: Gubbio tra ‘500 e ‘600, Urbino, Argalìa Editore, 1967. Doverosa è la segnalazione dei lavori di F. Costantini, Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Perugia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 1976 (Monografie Comunali, 9), e di P. L. Menichetti, Storia di Gubbio dalle origini all’Unità d’Italia, I-II, Città di Castello, Petruzzi Editore, 1987. 4 Nominativi di calzolai che hanno rivestito le cariche di gonfaloniere, di console e di consigliere maioris summe sono stati individuati in un sondaggio riferito agli anni 1349-1350, 1393-1394, 1341 e 1374; l’indagine è stata estesa ai ruoli per le prestanze obbligatorie degli anni 1378 e 1385 (cfr. C. M. Del Giudice, L’arte del cuoio a Gubbio nel secolo XIV, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», lxxxvii (1990), pp. 131-153: 151-153). I dati rilevati sono segnalati nelle note di commento all’edizione. 15 Introduzione vocata davanti alla residenza del Comune, i rappresentanti delle quindici arti cittadine prestavano formale giuramento e ricevevano in consegna dal capitano del popolo i rispettivi gonfaloni; la cerimonia si svolgeva alla presenza della generalità degli iscritti alle diverse associazioni e tra le arti intervenute occupava una posizione di rilievo quella dei Calzolai rappresentata da Thomassolus Dominici, in qualità di capitano5. In conformità con i valori recepiti in tal senso dallo statuto comunale del 13386, le corporazioni artigiane si ponevano quindi come componenti essenziali della costituzione cittadina e a loro volta produrranno statuti autonomi, con i limiti dettati dal coordinamento con la normativa del Comune7. Lo statuto del 1341 tramandato nel libro dell’Arte dei Calzolai costituisce la più antica redazione pervenuta, ma l’esistenza della corporazione trova presupposti istituzionali già nella figura del capitano Thomassolus che, in rappresentanza degli iscritti, interveniva alla riunione generale delle arti del 1327: anche in assenza di fonti statutarie preesistenti, è pertanto da anticipare almeno a quegli anni l’avvenuta definizione in forma societaria della categoria con connessa, indispensabile dotazione delle norme organizzative, nei confronti delle quali il testo del 1341 si configura come scansione successiva della vita dell’Arte. In relazione al numero delle arti convenute alla riunione del 1327, il quadro complessivo dei libri pervenuti lamenta numerose perdite8: nella produzione superstite emergono i brevi delle corporazioni dei falegnami, dei calzolai e dei fabbri, la redazione dei quali si colloca tra il 1334 e il 1346, in significativa coincidenza con la vitalità istituzionale di quel periodo. La limitata consistenza dei brevi conservati registra gli effetti di quel generale processo di dispersione dei materiali documentari delle arti, che sembra aver avuto inizio negli anni della Repubblica giacobina per proseguire poi per tutto il secolo XIX. Norme e provvedimenti che trovano composizione negli ordinamenta delle arti disciplinano organi e competenze, i rapporti tra esercenti le attività professionali, il commercio e l’esercizio della iurisdictio sul contenzioso 5 Il giuramento reso dai capitani delle arti sembra coincidere con l’inizio dei rispettivi periodi di carica (SASG, ASCG, Riformanze, 1, c. 147rv); il documento è edito in P. L. Menichetti, Le corporazioni delle arti e mestieri medioevali a Gubbio, Città di Castello, Tipolito Rubini & Petruzzi, 1980, pp. 7-8. SASG, ASCG, Statuti, 1; il testo è pubblicato con il titolo Statutum comunis et populi civitatis comitatus et districtus Eugubii. Con le aggiunte del 1376, a cura di A. Menichetti, Città di Castello, Petruzzi Editore, 2002. 6 7 Come è stato osservato, «la legislazione corporativa non precedé, seguì la legislazione comunale. E ricevette da questa caratteri e limiti»; l’espressione è di Enrico Besta ed è riferita da M. A. Benedetto, Statuti [Diritto intermedio], in Novissimo Digesto Italiano, xviii, Torino, UTET, 1971, pp. 385-399: 394). L’argomento è ripreso da C. Cutini, Statuti del Comune di Gubbio e brevi delle arti cittadine: relazioni e rinvii di norme, in Itinerarium. Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e percorsi storici. Atti del Convegno di studi (Gubbio, 12-14 gennaio 1990), a cura di E. Menestò e G. Pellegrini, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1994 (Quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Umbria», 35), pp. 203-220. 16 8 Per una sintesi della situazione dei brevi conservati presso la Sezione di Archivio di Stato di Gubbio si rinvia alla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 526-527. Introduzione economico del settore. A una lettura d’insieme, gli ordinamenti riflettono anche i valori della categoria e gli interessi individuati come meritevoli di tutela; in quanto specchio dell’organismo che li ha posti in essere, restano aperti nel tempo a interventi di modifica e di integrazione motivati dalle dinamiche espresse dal mondo economico e del lavoro, oppure imposti dalle politiche di governo. Le norme enunciate nei brevi assumevano il sistema giuridico comunale come principio informativo generale, essendo il vigore delle disposizioni subordinato all’approvazione cittadina9; le arti sottoponevano pertanto alla ratifica degli organi di governo le redazioni statutarie e le norme di riforma: nel contesto eugubino l’azione di verifica, originariamente di competenza delle autorità locali, dalla seconda metà del Trecento assumerà forme più complesse con l’avvenuta integrazione nell’esecutivo dei vicari pontifici e in seguito dei cancellieri o dei vicecancellieri in rappresentanza dei signori di Montefeltro. Nella produzione documentaria dell’Arte dei Calzolai riferita alla fase di governo dei Della Rovere, la ratifica dello statuto riformato del 1568 segnava l’avvio di una duplice procedura di approvazione, quella rilasciata dal Comune nelle forme consuete e, in posizione di chiara preminenza, quella diretta del duca espressa con la formula del placet10. Gubbio, Chiesa di Santa Croce della Foce. Emblemi dell’Arte nel riquadro che incornicia la Pietà A Gubbio, lo statuto del Comune disponeva: «Quod ordinamenta artium non approbata per dominum gonfalonierium et consules non valeant» (SASG, ASCG, Statuti, 1, lib. I, rub. 91). 9 10 Nel breve sono presenti le approvazioni date da Guidubaldo II e da Francesco Maria II; elementi costitutivi della formula adottata nella cancelleria di Pesaro sono le sottoscrizioni ducali, rese con le iniziali GUD e FMD, e quelle dei funzionari preposti. 17 Introduzione Aspetti di vita associativa Costituisce l’assunto di una condivisa riflessione storiografica il rilievo rivestito nella società medievale dalla lavorazione del cuoio, attività che nell’ambito del fenomeno corporativo dei secoli XIII e XIV nei territori umbro-marchigiani fu in grado di rivaleggiare con l’industria della lana e di acquisire una reputazione a vastissimo raggio11. Le diverse abilità del mestiere distinguevano gli addetti ai lavori in calzolai e in ciabattini: i primi, di più qualificata esperienza, erano i fabbricanti di calzature e intervenivano nelle fasi di trasformazione del pellame fino al prodotto finito e al suo commercio; l’attività del ciabattino era invece limitata alla riparazione di oggetti in pelle e alla realizzazione di calzature più a buon mercato. Nel breve dei calzolai quest’ultima qualifica connota alcuni immatricolati degli inizi del secolo XVI, confermando la coesistenza nella corporazione di entrambi gli operatori. Una specifica categoria coinvolta nel settore della lavorazione del cuoio era quella dei conciatori, i quali nell’esperienza eugubina erano tra i referenti dell’attività dei maestri e a loro volta destinatari di precise prescrizioni normative. La contiguità tra le due specializzazioni consentiva infatti ai conciatori l’iscrizione all’Arte e agevolava la concentrazione dei due mestieri in un unico soggetto: nel contesto esaminato la figura del calzolaio, anche in veste di conciatore o di titolare di concerie, doveva infatti rappresentare un’ulteriore opportunità economica, in particolare per gli iscritti domiciliati nel quartiere di San Martino in prossimità della Foce del Camignano. Nella bottega del calzolaio, tramandata spesso per generazioni, esercitavano anche lavoranti e discepoli, in una gerarchia di compiti che al termine del periodo di apprendistato consentiva di conseguire la qualifica di maestro. Per Gubbio, una situazione esemplificativa del profilo sociale ed economico di un calzolaio del secolo XV è desumibile da un inventario 18 11 I diversi aspetti dell’affermazione conseguita nel settore sono esaminati da J. C. Maire Vigueur, Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, Torino, UTET Libreria, 1987, p. 141. In materia di storia del lavoro si dispone di un’ampia e consolidata bibliografia generale; per quanto riguarda l’attività dei calzolai a Perugia e a Gubbio, si segnalano i contributi di N. Suppa, Lo statuto dell’Arte dei Calzolari di Assisi (1377), S. Maria degli Angeli-Assisi, Tip. Porziuncola, 1971; R. Pierotti, Aspetti del mercato e della produzione a Perugia fra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV. La bottega di cuoiame di Niccolò di Martino di Pietro, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», lxxii (1975), i, pp. 79-185; Parte seconda, lxxiii (1976), i, pp. 1-131; Ars cerdonum comunis Perusii. L’arte dei ciabattini di Perugia, a cura di R. Staccini, Perugia, Regione del’Umbria, 1987 (Archivi dell’Umbria. Inventari e ricerche, 11); M. L. Cianini Pierotti, Un imprenditore-artigiano perugino e la sua azienda conciaria tra XIV e XV secolo, in L’artigianato in Umbria. Dalle corporazioni all’associazione d’impresa, Perugia, Gramma, 1997, pp. 70-93. La consistenza patrimoniale dei calzolai e cuoiai perugini nel secolo XV è analizzata da A. Grohmann, Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI), Perugia, Volumnia Editrice, 1981, pp. 329380. Aspetti dell’arte eugubina dei calzolai sono studiati da Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., pp. 111-125; un saggio specifico si deve a Del Giudice, L’arte del cuoio a Gubbio, cit., pp. 131-153; sempre Del Giudice ha pubblicato La corporazione eugubina del cuoio nel secolo XIV: contenuti e caratteristiche formali del “libro” dell’Arte, in Itinerarium. Università, corporazioni, cit., pp. 221-233; per una lettura complessiva della situazione riferita al secolo XIX si rinvia al saggio di G. Pellegrini, La sopravvivenza delle Università eugubine nell’Ottocento: il caso dell’Università dei Calzolari, in Itinerarium. Università, corporazioni, cit., pp. 305-351. Introduzione dei beni ereditari di Melchior Antonii Dulcis, maestro del quartiere di San Pietro documentato più volte come capitano dell’Arte12. La consistenza dei beni è fornita al notaio nell’agosto 1452 dalla vedova che interviene in veste di tutrice e descrive con cura meticolosa materiali e strumenti di lavoro presenti nella bottega, nonché arredi, indumenti e altri beni mobili dell’abitazione. Nell’inventario sono annotate anche somme di denaro, in fiorini d’oro e bolognini d’argento, e la situazione dei crediti e debiti del defunto; si fa inoltre menzione al pellame dislocato presso la Foce del Camignano, luogo di concentrazione delle concerie cittadine. Nei due magazzini adiacenti alla bottega è segnalata l’esistenza di quantitativi di lana e di canapa, insieme a masserizie pertinenti all’arte della lana; l’attivazione degli artigiani del tempo in più settori produttivi appare del resto consueta in un’economia prodiga di esperienze e di occasioni di mercato. L’assetto della bottega è così definito nel documento inventariale: […] in apoteca in qua exercebat artem calzolarie paria lxv formarum magnarum item formarum parvarum paria viginti tria item aluctarum magnarum de vitelino paria tria cum formis item unum par aluctarum magnarum de montone cum formis item paria duo aluctarum resolatarum item paria octo aluctarum parvarum cum formis item duo paria aluctarum parvarum de montone item unum par planellarum novum item unum par planellarum vetus item duo paria soli tagliati item duo petia coraminis parva ponderis librarum undecim vel circa item thomarii coraminis vitellini libras quinque item soli vitelini libras tres item paria tria coraminis flancorum vitellini ad solum acta item unam infilzam fibularum ad artem item duos cultellos parvos ad artem, veteres item duas lesinas item pelles duas caprinas et duos caprettos non concios item unum par forpicum parvarum item banchum unum magnum ad scindendum coramen item duo paria stivalium resolatorum item duo paria stivalium veterum non solatorum item coraminis de montone libras decem […] item quinque manços inter integros et non integros item pellem unam cervi […] item paria otto tomariorum de manço, magna item duodecim collos vitellinos pro solis item paria otto flancorum ad solandum item schinas duas cum uno petio ad solum actas ponderis librarum viginti duarum. L’elenco delinea l’immagine di una bottega ben dotata, nella quale sono accumulati quantitativi di pellame grezzo e semilavorato, insieme a una varietà di scarpe, stivali, pianelle e a un corredo di fibbie; tra gli arnesi del 12 Il personaggio, iscritto nel 1429, risulta capitano negli anni 1435, 1438, 1444 (Breve, pp. 88, 166, 168). Per l’inventario cfr. SASG, Notarile, 89, cc. 31v-32v; il documento è segnalato e in parte pubblicato in Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., pp. 114-115. 19 Introduzione mestiere (banco da taglio, trincetti, lesine, forbici) si evidenzia l’elevato numero di forme da scarpa. Giovanni Maria Baldassini (attr.), La Pietà tra i santi Ubaldo e Crispino. Particolare con gli strumenti di lavoro del calzolaio (Gubbio, Università dei Calzolari) La domus dell’Arte La memoria cittadina tramanda l’esistenza secolare nel quartiere di San Martino della struttura edilizia denominata «Casa dei Calzolari», che era situata in prossimità della Foce del Camignano «de extra et prope portam Scatoni»13, l’odierna porta Metauro consueto varco di transito in direzione delle Marche. La domus era contigua alla chiesa di Santa Croce14, luogo religioso fortemente radicato nel tessuto urbano tanto da connotare con il 13 103r). Della contiguità tra le due strutture si parla in una delibera consiliare del 1755, con la quale si disponeva l’esecuzione di lavori nella «stanza del formaggio posta vicino alla stanza che conduce alla chiesa di Santa Croce»; la prossimità rilevata si conferma ancora nel 1779, in occasione di danni prodotti al «ponte di Santa Croce annesso» alla casa dei calzolai (AUCG, 9, cc. 119v-120r; ivi, 8, c. 93v). La chiesa di Santa Croce della Foce apparteneva alla confraternita laicale omonima, aggregata all’ordine di San Domenico nel 1274 (O. Lucarelli, Memorie e guida storica di Gubbio, Città di Castello, S. Lapi, 1888, pp. 607-608); tuttora sede di confraternita, costituisce un importante punto di riferimento per l’abituale processione del Venerdì Santo. Nelle decorazioni del soffitto ligneo della chiesa è presente l’emblema dell’Arte dei Calzolai, elemento che rinvia a una specifica committenza e a un coinvolgimento devozionale favorito dalla frequentazione degli stessi spazi. 14 20 La citazione risale all’anno 1508 (Archivio dell’Università dei Calzolari di Gubbio [d’ora in poi AUCG], 4, c. Introduzione proprio nome la limitrofa porta cittadina e la stessa zona della Foce15. La presenza della sede dell’Arte lungo il corso del Camignano riflette scelte coerenti con l’attività della conciatura, necessariamente legata all’uso dell’acqua, e orientate da una preesistente concentrazione nel quartiere di insediamenti abitativi di operatori interessati all’acquisto del materiale trattato, oppure essi stessi gestori di concerie: conciatori e calzolai privilegiano l’insediamento in San Martino in quanto funzionale al lavoro di entrambe le categorie16. Il breve si apre con il giuramento reso nel 1348 da due calzolai proprio in una casa del quartiere di San Martino, allora di proprietà del capitano in carica Mellus Accurroli sive Vaccarelli17, personaggio che sarà più tardi autore del trasferimento all’Arte di appartenenza della titolarità della casa stessa. La situazione emerge da testimonianze prodotte in un contenzioso giudiziario del 1410, che menzionano l’evento dell’acquisizione della suddetta struttura identificandola come sede dell’Arte e, nel contempo, come «hospitale de Fauce Camignani seu hospitale calçolariorum». Ancora leggibile nell’attuale assetto urbanistico, la domus era confinata tra la via pubblica, la Foce del Camignano e due case di privati, una delle quali di proprietà di una famiglia di calzolai18. L’immobile era pervenuto alla corporazione nel 1359, data desumibile dal ricordo di uno dei testi che fa coincidere l’acquisto con la carica di capitano rivestita dal padre Bartolo e da Genso Ceccholi19; la disponibilità della domus risulta comunque conseguita nel 1364 quando l’Arte designava due mantenitori per il governo della casa stessa20. Momenti associativi anteriori all’uso della domus trovarono spazio in contesti diversi, tra i quali la residenza pubblica, abitazioni private e la chiesa della confraternita dei laici di Santa Maria del Mercato21. Al pari dell’area della Foce del Camignano, la zona urbana del mercato prospicien15 La porta di Santa Croce della Foce, già porta Scatoni, è citata in un documento del 1632 (cfr. Menichetti, Storia di Gubbio, cit., I, pp. 459, 467); alla Foce di Santa Croce fa riferimento lo statuto dell’Arte del 1740 per definire l’ubicazione della domus (SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, p. 9). 16 Si ricorda in proposito che l’attenzione riservata dal Comune alla salvaguardia del Camignano si era tradotta in prescrizioni che riservavano alle ore notturne lo smaltimento nel fiume dei liquidi di conciatura (SASG, ASCG, Statuti, 1, lib. III, rub. 158); sull’argomento si veda Del Giudice, L’arte del cuoio a Gubbio, cit. p. 143. Breve, p. 59; il nominativo si completa con l’appellativo Vaccarelli nella matricola del quartiere di San Martino del 1349 (ivi, p. 65). 17 18 Per il fascicolo delle testimonianze cfr. SASG, Notarile, 13, cc. n.n.; il documento è segnalato in P. L. Menichetti, I 50 ospedali di Gubbio. Storia e documenti, Città di Castello, Tipolito Rubini & Petruzzi, 1975, pp. 171 e 173. Confinava con la casa di Mello l’abitazione di un componente della famiglia Marchelli, documentata nel breve dalla metà del Trecento fino all’inizio del secolo XVII. 19 Nel maggio 1359 la carica risulta in realtà esercitata da Genso Ceccholi insieme con Marino Forticelli (Breve, p. 105); Bartolo Ugolini, padre del teste, era stato capitano nel semestre precedente (ivi, p. 104). Il riferimento cronologico è attendibile in relazione al lasso di tempo di oltre trentacinque anni menzionato nella testimonianza. 20 Ivi, p. 101. Il palazzo pubblico aveva ospitato le assemblee dell’Arte negli anni 1354 e 1355 (ivi, pp. 69, 70). La sacrestia della chiesa di Santa Maria del Mercato costituirà luogo d’incontro frequente nel corso dell’intero secolo XIV. 21 21 Introduzione te la chiesa di San Francesco si poneva quale altro polo di aggregazione per le esigenze di commercio della categoria22; il refettorio del convento accoglierà saltuarie riunioni e nel 1406 i frati Minori riceveranno in consegna il bossolo delle elezioni degli ufficiali23. Il legame di fiducia e di devozione instaurato dai maestri calzolai con la comunità francescana tornerà a manifestarsi alla fine del secolo XVI con la testimonianza artistica della cappella, fatta erigere dall’Arte all’interno della chiesa. Dal disegno di Ignazio Cassetta, Pianta di Gubbio, Amsterdam, P. Mortier, 1704. Particolare dell’area di Porta della Foce. La lettera “C” in legenda indica Hospitale e Casa de i Calzolari (Gubbio, Sezione di Archivio di Stato) Nella domus si svolgeva l’attività riferita a consigli, giuramenti, amministrazione del contenzioso, riscossioni e registrazioni notarili e contabili, compiti istituzionali ai quali l’associazione, in linea con le istanze espresse dalle organizzazioni corporative del tempo, affiancava anche funzioni a carattere assistenziale e caritativo. La sede disponeva di un ambiente dove gli associati erano «solliti addunarsi» e di locali adibiti ad altro uso, compreso il granaio o «celarius» dell’Arte24. Un inventario «della robba movibile che 22 Era attribuito ai capitani il compito dell’assegnazione degli spazi di vendita nell’area della piazza (Breve, rub. 30, p. 138). Nel contenitore era inserita la rosa dei nominativi candidati alle cariche del quadriennio; l’apposizione del sigillo dell’Arte garantiva la sicurezza del bossolo (ivi, p. 163). 23 22 24 La citazione come luogo abituale di adunanza risale al 1568 (ivi, p. 210); il granaio è segnalato nel fascicolo di testimonianze del 1410. Introduzione esiste nella Casa de’ Calzolari», redatto nel 1816, elenca la presenza dei seguenti arredi: una cassa di nocie serrata una cassa di abeto per tenere la cera una tavola lunga da mangiare uno schritorio di nocie una chredenza d’archivio diversi banchi amurati quattro fondi da letti amurati. Oltre alle suppellettili utili alla scrittura degli atti e alla conservazione delle carte d’archivio, il documento rileva l’esistenza di letti nell’ambiente utilizzato per le funzioni assistenziali25. In linea con la formula prevista dalla generalità degli ordinamenti delle corporazioni, la connotazione ospitaliera legata alla storia dell’Arte dei Calzolai trova origine nella necessità di sovvenire alle situazioni di infermità e di indigenza degli iscritti, così come contemplato dal dettato trecentesco «De subveniendo pauperibus dicte artis»26 e ribadito nei successivi provvedimenti di riforma. Nel 1568 assumeva veste di obbligo la pratica già invalsa delle visite agli infermi dell’Arte assicurata dai mantenitori, così come quella della partecipazione dei maestri alle esequie degli iscritti27; nel 1589 si vincolavano le spese per gli infermi al benestare di due visitatori, misura che intendeva contenere le possibili disfunzioni in una gestione delle spese di spezieria tendenti a essere dilatate anche agli infermi «fuori della casa»28. Nella redazione settecentesca la cura dei calzolai indigenti tornava a essere affidata ai mantenitori, con rinvio all’approvazione del consiglio delle spese effettuate29. Il solidale sostentamento da assicurare ai calzolai in difficoltà si configura come un valore dell’associazione destinato a sopravvivere ai mutamenti istituzionali fino all’ultima formula statutaria del 1888. Altro contenuto dell’azione caritativa era l’elargizione di doti alle famiglie degli iscritti per matrimoni e monacazioni mediante un fondo annuale di cento scudi30; introdotta nel 1593, la concessione adotterà criteri di asse- 25 SASG, ASCG, Fondo Armanni, I.G.27. 26 Breve, rub. 15, p. 130. Ivi, capp. 20 e 8, pp. 218 e 215. La partecipazione ai funerali è documentata già nello statuto del 1341 (ivi, rub. 23, p. 134); nel 1363 per le messe di suffragio si istituiva l’obbligo di accantonare per ciascun decesso la somma di tre denari a testa (ivi, pp. 99-100). Con una riforma del 1439 veniva introdotto il precetto di celebrare ogni anno funzioni religiose per tutti i defunti dell’Arte (ivi, p. 153). La presenza ai funerali dei soci sarà confermata negli statuti successivi, con forme di pietà comprendenti anche l’elargizione di sussidi alle famiglie (Statuto o regolamento organico della Università de’ Calzolari di Gubbio, Gubbio, Tipografia Magni, 1870, art. 108; Università dei Calzolari in Gubbio. Statuto organico dell’Università approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1888, Gubbio, Tip. Romitelli, 1889 (rist. anast., Gubbio, L’Arte Grafica, 1988), artt. 56 e 57). 27 28 Breve, capp. 3 e XI, pp. 228, 230. 29 SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 7. 30 Breve, p. 232-233. 23 Introduzione “Pietre di proprietà” provenienti dai poderi di Monticelli e Portonaccio (Gubbio, Università dei Calzolari) Mappa del territorio di Monticelli. Le particelle 98 e 114 individuano le proprietà dell’Arte (Gubbio, Sezione di Archivio di Stato) gnazione variabili, nel permanere dei requisiti della condizione di maestro calzolaio e delle qualità morali delle destinatarie. L’attenzione da riservare a poveri e a pellegrini trova riscontri normativi soltanto nella redazione del 1740 che rinviava alla discrezionalità dei capitani l’elargizione di elemosine a «persone fuori dell’arte»31. Tracce anteriori di tale aspetto caritativo emergono invece dalle testimonianze raccolte in occasione della vertenza del 1410, che parlano della casa dei calzolai come di un «locus pius ad usum et substentationem pauperum et peregrinorum»32. 24 31 SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 14. 32 Per il fascicolo richiamato cfr. nota 18. Introduzione La domus, antica sede dell’Arte Nel 1505 l’assimilazione a luogo pio sarà recepita dall’autorità pontificia per motivare l’aggregazione dell’hospitale a quello di Santa Maria del Mercato33. A distanza di tre anni l’Arte riacquisirà l’autonomia di governo della casa e la titolarità dei beni, un patrimonio che secondo la formula adottata dalla generalità delle arti anche i calzolai avevano prudentemente intestato alla domus34. La decisa resistenza manifestata nei confronti del tentativo di ingerenza governativa conseguiva pertanto un subitaneo successo fondato sulla rivendicazione di esclusivi diritti di proprietà; determinazione e tenacia espresse in tal senso preserveranno l’istituzione anche dall’applicazione dei provvedimenti di soppressione attuati nei secoli XVIII e XIX. 33 Cfr. Menichetti, I 50 ospedali di Gubbio, cit. p. 173. Il provvedimento del 1508 che sanciva il riconoscimento dei diritti è trascritto nel ricorso prodotto dall’Arte nel 1798 al ministro dell’Interno per contestare la soppressione (AUCG, 4, cc. 102v-105r). La consuetudine delle arti di intitolare il patrimonio alle rispettive strutture ospedaliere era finalizzata a conseguire misure fiscali agevolate. 34 25 Introduzione L’antica domus con annesso ospedale della corporazione, alienata in tempi recenti, è oggi destinata a usi abitativi; l’identità storica resta evidente nei segni in pietra che tramandano il ricordo della dinamica vissuta. Nel 1984 l’Università dei Calzolari ha trasferito la propria sede in un locale di via Savelli della Porta, dove ha concentrato l’archivio e gli altri retaggi superstiti. Il patrimonio Il patrimonio dell’Arte era costituito dagli immobili acquisiti in città e da un complesso fondiario dislocato nel territorio. Oltre alla domus nel quartiere di San Martino, l’Arte era proprietaria di una casa ricevuta in donazione nel 1378, situata anch’essa presso la Foce del Camignano, ma nel versante del quartiere di San Giuliano35; entrambi i fabbricati non risultano censiti nella documentazione catastale, che fino al secolo XX fornisce invece dati utili a una ricostruzione relativamente definita dei possedimenti agrari gestiti36. Nel catasto descrittivo del 1674 la «Casa de’ Calzolari» è intestataria di poderi distribuiti nelle ville di Celle (voc. Pozzo de’ Calzolari), Sant’Angelo (voc. Val della Faggia), Monticelli, e San Lazzaro (voc. Arboretone): il valore complessivo attribuito è di scudi 13.080, con stime più elevate per i terreni di San Lazzaro e di Celle37. Nel catasto particellare settecentesco il patrimonio intestato all’«Arte dei Calzolai» insiste sempre nelle stesse località; la descrizione tecnica fornita segnala l’esistenza di terreni con case e caselle, coltivati e a pascolo, nonché macchie di cerri e di querce38. L’estimo fornito ammonta a 6.654 scudi, mentre una scrittura coeva riferisce una valutazione catastale quantificata in 17.000 scudi, il recente acquisto di altri due terreni e la disponibilità di una rendita annua pari a 310 scudi proveniente dalla locazione dei poderi39. La consistente differenza di valore che emerge tra le due stime trova una convincente spiegazione nella diverLa donazione della casa, motivata da non precisati servizi forniti dall’Arte alla proprietaria della struttura, era condizionata da usufrutto (AUCG, 4, cc. 98v-99r). 35 36 Le fonti esaminate comprendono la produzione comunale dei Catasti antichi; per il secolo XVIII la documentazione costituisce l’esito del poderoso lavoro in registri e mappe eseguito da Giuseppe Maria Ghelli negli anni tra il 1760 il 1768. Per la situazione del secoli XIX e XX si è tenuto conto degli elementi forniti dal Catasto Gregoriano. 37 SASG, Catasti, Catasti antichi, 1674, Quartiere di San Martino, I, c. 82v. Il podere in vocabolo Val della Faggia era nelle disponibilità dell’Arte già nel 1463 (cfr. Menichetti, I 50 ospedali di Gubbio, cit., p. 173). SASG, Catasti, Catasti antichi, Brogliardi, 57, mappa S. Agostino, c. 2v; ivi, 66, mappa Celle, c. 1rv; ivi, 69, mappa S. Cristoforo di Soffiano, c. 1v; ivi, 71, mappa Col Tortora, c. 1v; ivi, 76, mappa Monticelli, c. 3v. 38 26 39 La notizia è contenuta in una memoria del 29 settembre 1766 redatta dal notaio dell’Arte (Archivio storico diocesano di Gubbio, b. 28). Il cespite annuo degli affitti dei poderi segnerà graduali incrementi passando a 345 scudi nel 1782 e a 450 nel 1793 (AUCG, 8, c. 105r; ivi, 4, c. 17r). Introduzione sa natura delle forme documentarie esaminate: un accertamento amministrativo, da un lato, e dall’altro una relazione prodotta verosimilmente a difesa del buono stato economico dell’Arte. Tra Otto e Novecento il Catasto Gregoriano registra, in unità di misura e di moneta diverse, un complesso di 708 mine di terreno stimato nel 1823 in 7.514 scudi, valore pressoché dimezzato nel 1855 e che nel 1943 risulta di lire 19.439 per un totale di 3.145 tavole40. Il processo di devoluzione del patrimonio interessava nel 1981 i poderi residui, che venivano alienati per acquistare la nuova sede e altre unità immobiliari; tra le testimonianze conservate, restano a rievocare i beni fondiari posseduti due “pietre di proprietà” con data e simbolo dell’Arte, provenienti dalle località di Portonaccio e di Monticelli. Manifestazioni devozionali e testimonianze artistiche La vita dell’Arte era cadenzata dalla partecipazione ai rituali delle numerose ricorrenze festive previste dal calendario liturgico, occasioni che nella cerimonia della luminaria trovavano la principale espressione di coinvolgimento della collettività. Regolate dagli statuti cittadini, le processioni offrivano alle corporazioni l’opportunità di partecipare con le proprie insegne, in una successione ordinata e composta che rendeva visibile consistenza numerica e rilievo professionale41. Nella più antica formulazione del breve, la presenza alle luminarie si svolgeva alla luce delle fiaccole di cera che ciascun maestro era tenuto a portare in processione dalla piazza del mercato fino alle chiese dedicate ai santi Ubaldo e Giovanni Battista, protettori della città, alla Vergine e a santa Caterina42. L’elenco delle festività, domeniche comprese, era particolarmente fitto con prolungamenti devozionali estesi ai giorni precedenti e successivi alle ricorrenze43; la coincidenza del sabato con una festa comportava la sospensione del commercio, mentre per il sabato non festivo l’interruzione delle attività era usualmente fissata all’ora del vespro44. 40 Per gli elementi documentari forniti cfr. rispettivamente SASG, Catasti, Catasti antichi, reg. 132, c. 226v; ivi, Catasto Gregoriano, II, partita 451; ivi, reg. 51, mutazione 4144. Soggetto intestatario delle partite è, da tale data, l’Università dei Calzolai, individuata anche come Industria e come Società. Lo statuto del Comune disciplinava la partecipazione ai due appuntamenti annuali di maggiore importanza, coincidenti con le ricorrenze di sant’Ubaldo e di san Giovanni (SASG, ASCG, Statuti, 1, lib. I, rubb. 7, 9, 10). 41 42 Breve, rub. 26, p. 136; l’additio alla rub. 32 precisa che i calzolai residenti a oltre tre miglia dalla città erano esentati dall’obbligo di portare la fiaccola (ivi, p. 139). Ivi, rub. 33, p.139; l’ampio elenco dei giorni di festa sarà ridimensionato nel 1495. La regolamentazione delle processioni ricorre anche nelle successive redazioni statutarie. 43 Ivi, rub. 34, p.140. Lo statuto del 1568 renderà discrezionale la chiusura del sabato, con la motivazione che «quasi tutte le facende di tal mestiere si fanno per il più in quel giorno» (ivi, cap. 11, p. 216). 44 27 Introduzione 28 Cappella dell’Università dei Calzolari (Gubbio, Chiesa di San Francesco) Introduzione A metà aprile del 1349, nell’imminenza della celebrazione della festa del beato Ubaldo, i calzolai si conformavano all’uso delle altre corporazioni decidendo di dotare l’Arte di due grandi ceri destinati a essere trasportati accesi dai capitani fino alla chiesa nella processione della vigilia; analoga formalità veniva subito adottata anche nei rituali previsti per le ricorrenze di san Giovanni e dell’Assunzione45. Nel clima di rinnovato fervore religioso ispirato dalla Controriforma, la corporazione assumeva come specifici protettori i santi Crispino e Crispiniano, figure di tradizionale patrocinio degli operatori del settore: la ricorrenza del 25 ottobre era pertanto ricompresa nel calendario delle festività e diveniva oggetto di analoghe forme devozionali, che furono altresì estese alla cappella di nuova erezione all’interno della chiesa di San Francesco46. L’indulgenza plenaria concessa per la partecipazione alle celebrazioni mensili si avvalorava dei contenuti di legittimo orgoglio per il prestigio conseguito con la realizzazione di un’opera artistica che vantava la presenza di «celesti tesori»47; la cappella era stata infatti arricchita da importanti interventi pittorici eseguiti nel 1581 da Virgilio Nucci: un affresco con l’Ascensione nella cupola, altri dedicati ai santi protettori sulle pareti laterali e un grande quadro d’altare con la Deposizione. All’artista era stato corrisposto un compenso di 180 scudi, importo non comprensivo dei materiali necessari per l’ornamento del dipinto, quali il legno e l’oro, che erano stati forniti direttamente dalla corporazione48. A distanza di secoli, l’associazione ha conservato forte il legame di appartenenza con il proprio spazio in San Francesco, oggi visibile nell’assetto settecentesco che aveva eliminato la profondità originaria, coprendo così gli affreschi; in quell’occasione l’Arte aveva seguito con attenzione i lavori di ristrutturazione decisi dai padri conventuali, adoperandosi per evitare una diversa dislocazione della cappella49. I temi della crocifissione e della pietà costituiscono motivo ispiratore del complesso delle iniziative artistiche promosse e realizzate prevalentemente nel corso della seconda metà del secolo XVI: il quadro con la Deposizione era stato infatti preceduto nel 1556 dal pregevole bassorilievo marmoreo Breve, pp. 144-145; i due duplerii, da mantenere nel peso di trenta libbre di cera, erano utilizzati anche nei funerali degli iscritti. 45 46 La festività dei santi protettori è codificata nella riforma del 1589 e coesiste con la descrizione dei rituali di preghiera nella cappella da poco realizzata; per le direttive intese alla valorizzazione e al culto di quest’ultima cfr. ivi, capp. 1, 2 e 4, p. 228. 47 L’espressione è contenuta nel primo dei capitoli riformati del 1589. Il contratto di commissione, redatto dal notaio dell’Arte Giovanni Battista Feliziani, è pubblicato da L. Bonfatti in Memorie originali italiane riguardanti le belle arti, s. III (1842), pp. 140-143. Il dipinto replica la Deposizione eseguita da Daniele da Volterra nella chiesa romana di Trinità dei Monti; per un commento sull’opera si rinvia a E. Storelli, Benedetto e Virgilio Nucci, Todi, Ediart, 1992, pp. 125-129. 48 49 Cfr. AUCG, 9, cc. 4v-5v. Alla metà del secolo XVIII, in coincidenza con la sistemazione delle due lapidi nei pilastri ai lati dell’altare, si decideva di far ripulire gli arredi e di acquistare nuovi candelieri (ivi, cc. 107v-108v, 111v-112r, 121r-122r, 129v-130r). 29 Introduzione con l’Imago pietatis collocato sulla parete esterna della domus50; sempre il soggetto della Pietà ritorna nel dipinto centrale del soffitto della chiesa di Santa Croce, inserito in un riquadro ottagonale decorato con gli emblemi dell’Arte. E di nuovo la Pietà è raffigurata nella tela tuttora custodita nella sede dell’Ente51 e sulla faccia anteriore dello storico gonfalone52; rappresentazione visibile di identità e di valori, lo stendardo procedeva con la corporazione nelle processioni della città ed era trasportato a Roma a testimoniare la presenza dell’associazione nei consessi allargati delle ricorrenze giubilari53. Risale al giubileo del 1725 la notizia della «comparsa fatta in Roma della Compagnia dei Calzolari di Gubbio»: centodue confratelli vestiti di sacco nero che procedevano con il proprio gonfalone e ventiquattro torce; la descrizione fornita segnala l’esistenza, sul verso del drappo, dei riferimenti cronologici relativi agli eventi giubilari che si erano succeduti dal 1650 fino a quello allora in atto54. Una testimonianza successiva ricorda che in tali occasioni i calzolai sostavano a Roma tre giorni e che l’Università sosteneva per spese di viaggio e regali ben 1.300 scudi romani55. L’archivio La consistenza dell’archivio dell’Università, custodito dal 1984 nella sede in via Savelli della Porta, comprende circa cento unità interamente 50 L’opera è inserita in un’elegante edicola, alla base della quale è apposta una targa che reca l’iscrizione «Societatis calceolariorum domus ad publicam pietatem instauratur. Anno Domini MDLVI». Il dipinto è attribuito al pittore eugubino Giovanni Maria Baldassini, documentato tra il 1566 e il 1601; la connotazione del mestiere è rappresentata dal trincetto, tenuto in mano da san Crispino, e da altri arnesi da lavoro raccolti in un contenitore in foggia di cesto posto ai suoi piedi. In tempi recenti il quadro è stato oggetto di un intervento di restauro, per il quale si rinvia alla scheda di E. Sannipoli, in Istituto Statale d’Arte di Gubbio, Interventi di conservazione, 1988-1990 (Quaderni, 8-9), pp. 18-21. 51 52 Lo stendardo, realizzato a olio su tela, fu commissionato al pittore Giovanni Battista Michelini per il giubileo del 1650 (cfr. scheda di E. Sannipoli, in Federico Barocci e la pittura della maniera in Umbria, a cura di F.F. Mancini. Catalogo della mostra (Perugia, 27 febbraio - 6 giugno 2010), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2010, pp. 44-45). È conservato presso la Pinacoteca del Comune che lo aveva ricevuto in deposito dall’Università dei Calzolari nel 1928 (cfr. F. Rosati, Chiesa di S. Francesco. Gubbio. Raccolta documentario-bibliografica (secc. XIII-XX), Gubbio, Biblioteca San Francesco, 1989, p. 22). Nel 2006 l’Amministrazione comunale ha provveduto all’impegnativo lavoro di recupero. Una disposizione comunale del 1742 richiamava l’Arte dei Calzolai, insieme a quella della Mercanzia, all’obbligo di partecipare alle processioni «con le loro divise, breve ed arme, secondo il solito» (cfr. Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., p. 120). L’adesione ai giubilei era stata prevista dallo statuto del 1740 (SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 12). 53 Il resoconto della giornata dell’1 giugno 1725, che vedeva l’arrivo della compagnia eugubina e il suo incontro con le altre Università dei Calzolai, è pubblicato in Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., pp. 118-119. 54 30 55 Cfr. Archivio storico diocesano di Gubbio, b. 28, memoria del 29 settembre 1766. Si conserva il ricordo di altri pellegrinaggi per i giubilei del 1750 e del 1775, in previsione dei quali l’Università aveva provveduto a una manutenzione straordinaria del gonfalone (AUCG, 9, c. 75v; ivi, 8, cc, 29v-30r). Introduzione Giovanni Maria Baldassini (attr.), La Pietà tra i santi Ubaldo e Crispino (Gubbio, Università dei Calzolari) riferite agli ultimi tre secoli56; presso la Sezione di Archivio di Stato si conserva la principale testimonianza della documentazione più antica, vale a dire il breve, unico documento superstite per la storia della corporazione fino a tutto il secolo XVI. La complessa articolazione dei materiali confluiti nel codice riflette la dinamica archivistica corrispondente ai cambiamenti dell’assetto istituzionale intervenuti nelle fasi storiche attraversate. Richiami espliciti alla produzione documentaria si individuano nei precetti che fin dal 1341 affidavano alla figura notarile i compiti di redazione delle scritture; segnalazioni successive menzionano l’esistenza di una serie contabile con registri datati dal 135057 e di un «Libro de’ contratti della Casa raccolti nell’anno 1621» che doveva costituire il fondamento giuriIl dato quantitativo, risultato di una ricognizione del 1996, è stato fornito dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria, che si ringrazia. Per una sintetica descrizione della produzione archivistica conservata si veda www. google.it >SIUSA - Università dei Calzolari di Gubbio. 56 57 Cfr. Archivio storico diocesano di Gubbio, b. 28, memoria del 29 settembre 1766. 31 Introduzione 32 Imago pietatis. Bassorilievo marmoreo del secolo XVI sulla parete esterna della domus Introduzione dico del patrimonio immobiliare acquisito58. In linea con quanto emerge per il consueto modello di corporazione comunale, non potevano mancare nell’archivio dei calzolai i documenti riguardanti gli altri aspetti della vita associativa, come verbali di adunanze59, atti di giurisdizione nel settore di competenza, inventari e scritture riferite alle manifestazioni assistenziali e caritative. Per le esigenze connesse con la produzione e con la conservazione degli atti d’archivio, l’Arte disponeva di un’attrezzatura essenziale costituita da uno scrittoio in noce e da una credenza60. La custodia della documentazione è oggetto di un’attenzione recepita anche nella forma di precetti statutari: nel 1589 si ribadiva il compito dei mantenitori di compilare periodici elenchi di libri e scritture in occasione dell’avvicendarsi degli amministratori; nel 1740 i provvedimenti introdurranno più dettagliate modalità di tutela, prescrivendo ai capitani in carica di riporre in sicurezza le carte nell’«armario» dell’Arte, da serrare con tre chiavi «acciocché per negligenza o malizia d’alcuno non si perdano o libri, o scritture, com’è accaduto altre volte»61. La credenza richiamata era dislocata nella domus dell’Università, nello stesso «camerone» dove si riponeva lo stendardo, così come riferisce una delibera del 1839 che esortava gli iscritti ad assumere iniziative intese a rintracciare le scritture di antica redazione per reintegrare le lacune dell’archivio62. Il Regolamento del 1868 insisterà sulle misure da adottare per l’accesso all’archivio, prevedendo altresì il periodico aggiornamento del relativo inventario63; nel 1888 le carte saranno affidate a un segretario, responsabile anche della tenuta del protocollo, della redazione dei verbali, del registro dei soci e di quello riguardante il riscontro della situazione patrimoniale e contabile64. Si ignorano i fattori causali che possono aver determinato la perdita di gran parte della documentazione antica: la produzione pervenuta corrisponde in linea di massima alla sintetica descrizione che Giuseppe Mazzatinti forniva alla fine del secolo XIX, primi dati utili riferiti a una consistenza documentaria che appare già frantumata65. La consapevole attenzione riservata dall’Arte alla salvaguardia del materiale archivistico ha comunque consentito di preservare un nucleo di memorie relativamente consistente, sia pure limitato alle scritture di più recente formazione; nel confronto con Il registro segnalato, esito di una ricognizione complessiva, è descritto nel 1798 come «Libro legato in carta reale con coperte di tavolette, rubricellato e cartulato» (AUCG, 4, c. 98v). 58 59 Le unità superstiti della serie delle delibere conservate nella sede dell’Ente datano dal 1726. 60 Gli arredi sono segnalati nel già citato inventario del 1816 (cfr. p. 23 ). 61 Breve, cap. 5, cc. 105v-106r; SASG, ASCG Brevi delle arti, 11, cap. 15. 62 AUCG, 3, adunanza del 28 aprile 1839. 63 Statuto o regolamento organico, cit., artt. 29-31. 64 Università dei Calzolari in Gubbio. Statuto organico, cit., artt. 34-37, 41. Cfr. Gli archivi della storia d’Italia, a cura di G. Mazzatinti, i, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1897-1898 (rist. anast., Hildesheim, Olms, 1988), p. 40. 65 33 Introduzione Giovanni Battista Michelini, Gonfalone dei Calzolari (1649-1650) (Gubbio, Pinacoteca Comunale) 34 Introduzione la drammatica dispersione verificatasi per la generalità delle corporazioni di mestiere eugubine, l’Università dei Calzolari è in grado di vantare l’orgoglio di un’esperienza associativa particolarmente legata alla propria identità storica e, pertanto, alle fonti che ne costituiscono testimonianza. Conservato per secoli presso la domus, il libro dell’Arte veniva consegnato nel 1968 alla Sezione di Archivio di Stato di Gubbio dove entrava a far parte della raccolta Brevi delle arti. La ricostruzione delle vicende del codice trova spunti nelle notizie sugli archivi eugubini fornite da studiosi e da eruditi locali. Giuseppe Mazzatinti segnalava l’esistenza del registro presso la Società dei Calzolari, rilevando all’interno del codice la presenza di un inventario trecentesco «de rebus, massaritiis et arnensibus existentibus in domo calçolariorum», documento che non è pervenuto66. Un decennio più tardi Torquato Cuturi, autore di un’edizione parziale della copia secentesca del breve, avvertiva che l’originale era andato perduto67; nella situazione degli archivi di Gubbio rilevata nel 1957 è ancora silenzio sull’antico libro68, un silenzio destinato a perdurare anche in occasione della mostra realizzata a Spoleto nel 1966 dove veniva esposto l’esemplare in copia, che insieme con la documentazione comunale era stato nel frattempo depositato nella Sezione di Archivio69. Del codice si tornerà a parlare nel 1968 quando, finalmente riemerso, sarà affidato alla tutela dell’Amministrazione archivistica70. Il manoscritto Il codice, in pergamena, misura mm. 300x125 ed è costituito di 113 carte con numerazione a matita di mano recente. Una cartulazione anteriore, a inchiostro e in numeri arabi, fa riferimento ad almeno due interventi di diversa mano rilevabili nel nucleo comprendente le cc. 1-92; una terza 66 Ibid. Mazzatinti precisa che l’inventario era «ne’ primi fogli», espressione che ne richiama l’inserimento tra le prime carte. Cfr. T. Cuturi, Di alcuni statuti delle corporazioni delle arti nel Comune di Gubbio, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria», xiii (1908), pp. 253-396: 305. L’autore segnala la perdita dello statuto nella parte riservata all’edizione della copia; nell’introduzione, riferendo gli esiti di una ricognizione svolta in tempi pregressi sugli statuti delle corporazioni, accenna all’esistenza di non meglio precisati «ordinamenti» ancora nella sede dell’Arte (ivi, pp. 269-270). Si osserva che nel testo edito Cuturi cita come estremo cronologico la data del 20 febbraio 1611 (ivi, p. 341), la quale in realtà non compare nella copia, ma nell’originale (Breve, c. 112r). 67 68 Cfr. Soprintendenza Archivistica per il Lazio, l’Umbria e le Marche, Gli archivi dell’Umbria, Roma 1957 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, xxx), pp. 122-123. Cfr. R. Abbondanza, Documenti sulle corporazioni artigiane in Umbria, in Arti e corporazioni nella storia d’Italia. Catalogo della mostra (Spoleto, 25 giugno-17 luglio 1966), Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1966, pp. 62-79: 69. 69 70 SASG, Corrispondenza, nota del 5 agosto 1968. 35 Introduzione mano ha proseguito la numerazione fino a c. 98 dove termina lo statuto riformato del 1568. La cartulazione evidenzia l’assenza di un bifolio tra le attuali cc. 76 e 77; bianche le cc. 1v-2v, 3v, 76v, 82v, 84v, 112v, 113rv. Lo specchio di scrittura e il numero delle linee presentano varianti connesse con la ricorrente difformità dei testi contenuti. In particolare, per quanto riguarda lo statuto del 1341 lo specchio è di mm. 185x113 con un numero medio di 27 linee; la rigatura e la marginatura sono a piombo; in inchiostro rosso sono l’introduzione, i titoli delle rubriche, i capilettera e i segni paragrafali; la grande I iniziale dell’incipit è eseguita con inchiostro rosso e blu. Nei capitoli riformati del 1495 l’incipit è in rosso e dalla I iniziale si diparte un fregio che corre lungo tutto il margine sinistro; i titoli dei capitoli sono rubricati e i testi presentano iniziali rosse filigranate. I capitoli del testo statutario del 1568 sono introdotti da titoli rubricati. Funzionale a prevalenti usi di amministrazione interna, il breve presenta scritture tutte di tipologia notarile, le scritture d’uso degli amanuensi che nel tempo si erano avvicendati nell’ufficio di notaio dell’Arte; gli esiti grafici delle rispettive redazioni variano allora in ragione della regolarità del tratto, dell’ordine di impostazione e della natura documentaria dei testi: quest’ultimo aspetto trova specifico riscontro nelle matricole, con impianti che in alcuni casi evidenziano buoni livelli di uniformità grafica, carattere quasi sempre assente negli aggiornamenti degli elenchi stessi. I testi statutari costituiscono interventi di maggior respiro, tendenzialmente orientati a ricercare applicazioni di tipo librario. La redazione dello statuto del 1341 è di mano del notaio Nichola ser Harcolani; la tabula delle relative rubriche e delle riforme trecentesche è compilata da un altro notaio dell’Arte, Sabatellus ser Massarelli. La scrittura del testo statutario è ordinata e regolare, presenta modulo grande, rotondità di tracciato, ductus posato. Lo statuto riformato del 1568, redatto in lingua volgare, è privo della sottoscrizione notarile; il riferimento al notaio Giovanni Battista Feliziani si rileva nel verbale dell’adunanza preliminare alla riforma dei capitoli, per l’efficacia dei quali si fa espresso rinvio alla procedura di approvazione del governo ducale e del Comune. La scrittura rispetta le forme di un’umanistica tarda. Le grafie documentarie delle delibere, delle approvazioni e delle aggiunte si inseriscono nell’ambito della varietà di testimonianze grafiche notarili dei secoli XIV-XVII. Tra i numerosi nominativi di notai intervenuti nella redazione degli atti compare anche quello noto di Guererius ser Silvestri, che in qualità di cancelliere del Comune per conto di Federico da Montefeltro autentica le conferme deliberate dal governo cittadino71. 36 71 Notizie sul personaggio a p. 150, nota 1. Introduzione I margini laterali dei testi sono costellati di evidenze e annotazioni, con una pluralità di tracce e di mani; nelle matricole, a fianco dei nominativi degli iscritti, si individuano numerosi segni di varia simbologia (spuntature, lettere alfabetiche, segni di croce) e tracce di ceralacca. Le carte 1r e 101v, interamente miniate a tempera e oro, presentano decorazioni di contenuto analogo, ma non della stessa mano: in una cornice a motivi accartocciati è inserito lo stemma dei Della Rovere, duchi d’Urbino, caricato del palo della Chiesa e sormontato da una corona d’oro; nella prima miniatura, di più accurata tecnica esecutiva, l’emblema è arricchito dagli elementi araldici delle tre mete e dell’insegna del Toson d’oro. Il manoscritto è formato di 24 fascicoli, di composizione irregolare e disposti in una successione per lo più non riscontrabile in quella cronologica dei materiali. I fascicoli sono così distinti: i, un bifolio (cc. 1-2); ii, un quaterno (cc. 3-10); iii-iv, due ternioni con un bifolio inserito nel secondo ternione tra la quarta e la quinta carta (cc. 11-16, 17-24); v, un bifolio (cc. 25-26); vi, un duerno (cc. 27-30); vii-x, quattro quaterni (cc. 31-38, 3946, 47-54, 55-62); xi-xii, due bifoli (cc. 63-64, 65-66); xiii, un duerno (cc. 67-70); xiv-xv, due bifoli (cc. 71-72, 73-74); xvi, un duerno (cc. 75-78); xvii, un ternione (cc. 79-84); xviii, un bifolio (cc. 85-86); xix, un duerno (cc. 87-90); xx, un bifolio (cc. 91-92); xxi, un ternione (cc. 93-98); xxii, un duerno mutilo della terza e della quarta carta (cc. 99-100); xxiii, un duerno (cc. 101-104); xxiv, un quaterno con un bifolio mutilo inserito tra la settima e l’ottava carta, quest’ultima utilizzata come foglio di guardia (cc. 105-113). Le mutilazioni rilevate appaiono funzionali alla collocazione nel registro delle carte interessate; in particolare, l’intervento effettuato sul duerno delle cc. 99-100 è da collegare al recapito del bando del 1568 a Pesaro per l’approvazione ducale e, tornato a Gubbio nel 1575, all’operazione di inserimento in un contesto cronologico condizionato dalla redazione delle scritture precedenti e successive. Il codice, restaurato dall’Archivio di Stato di Perugia, presenta una legatura in assi di legno rivestite di cuoio, con due cinghie a fibbia metallica fissate da borchie72. Sul piatto anteriore, al centro, è applicata una lamina di ottone che riproduce il monte a cinque cime, stemma della città di Gubbio; in analoga lamina è il simbolo dell’Arte, trincetto e forma da scarpa, presente sul piatto posteriore. Le lamine stesse provengono probabilmente da una legatura preesistente e risultano comunque realizzate prima dei due mascheroni di gusto tardorinascimentale, sempre in ottone, adattati ai piatti della coperta e forniti di anello per fissare il codice. La carta di guardia che aderisce al piatto anteriore reca due appunti marginali: il primo, di mano cinquecentesca, annota «La festa del glorioso santo Chrispino protettore de’calzolari si celebra a dì 25 de ottobre»; del secondo emerge l’unica traccia del nome «sant’Ubaldo», patrono della città. Nel corso dell’intervento di restauro sono state reintegrate la cinghia e la fibbia superiore; è stato inoltre aggiunto il foglio di guardia iniziale. 72 37 Introduzione La struttura compositiva del breve non è organica; libro aperto73 dell’Arte e utilizzato con continuità, il registro contiene essenzialmente due tipi documentari: statuti e matricole, i quali coesistono con delibere, giuramenti, nonché approvazioni, ordini e autorizzazioni delle autorità di governo; modifiche introdotte nell’ordinamento si alternano così a esigenze di natura amministrativa e ad atti di regolamentazione in materia fiscale e commerciale. I materiali non sono disposti in ordine cronologico e si presentano in una successione interrotta da frequenti cesure e dal recupero estemporaneo degli spazi disponibili per la redazione di atti interni; erase le carte 9v, 10r, 12rv, 23rv, 30r, 60v (metà inferiore), 61r, 62v (metà superiore)74. Alla prima approvazione dello statuto del 1341 (c. 57r) seguono, con una periodicità discontinua collegata all’adozione di nuovi provvedimenti, le ratifiche del Comune dal 1350 al 1575 (cc. 8v, 10v, 11v, 14rv, 27v, 30v, 62rv, 64rv, 68r-71r, 72v, 85r-87v, 90v, 92rv, 99r, 103r) e quelle ducali del 1568, del 1575 e del 1593 (cc. 98v, 100r, 102v, 106v). Senza tener conto delle formule di approvazione, il contenuto del breve risultante dall’assemblaggio con il quale è pervenuto è costituito dagli atti riportati nella tabella che segue, con l’indicazione della pagina del volume e della carta del registro. 38 pagina carte tipologia documentaria 59 3r giuramenti 1348, 1355 61-64 4r-5r matricola 1349 (q. SP, q. SA) 64 5v giuramenti 1350, 1354 65-69 6r-8r matricola 1349 (q. SM, q. SG) 69 9r giuramenti 1355, 1360 70-71 9v-10r riforma 1354 72-74 11rv riforma 1367 74-75 12r propositio [sec. xiv] 75-76 13rv consilium [sec. xiv] 77-78 15rv riforma 1381 79-83 15v-16v riforma e procura 1388 84-90 17r-18v matricola [fine sec. xiv] 90-93 19r-20v matricola [i metà sec. xv] 93-96 21r-22v matricola [ii metà sec. xv] 96 23r giuramento 1499 96 24r riforma [sec. xv] 97-98 24rv giuramenti 1403, 1404, 1405 98-100 25r-26r riforma 1363 100-101 26rv nomina consiglieri e mantenitori 1364 101-102 26v giuramenti 1364, 1365, 1400 73 Si veda Del Giudice, La corporazione eugubina del cuoio, cit., p. 231. 74 La restituzione dei testi è stata effettuata con la lampada di Wood. Introduzione pagina carte tipologia documentaria 102-103 27r giuramenti 1357, 1360 104-106 28r-30r riforme 1358-1359, 1359 106-107 30v giuramenti 1362 107-115 31r-36r matricola 1360 115 36v giuramento 1418 115-119 37r-38r riforme 1372 119-120 38v giuramenti 1403, 1406, 1408, 1415 121-142 39r-56v statuto 1341 143-145 57v-59v nomina consiglieri e riforme 1348-[1349] 145-147 60rv riforma 1365 147-148 61v riforme 1366 148-149 62r giuramenti 1378 151-152 63r riforma 1424 153 63v giuramento 1426 153-154 63v riforma 1439 156-160 65rv matricola [1341] (q. SM) 160-161 66rv nomina consiglieri e riforma [sec. xiv] 161-163 67rv riforma 1406 171-172 71v-72r tabula [1372] 173-177 73r-74v matricola [ii metà sec. xv] 178-181 75r-76r capitoli riformati 1495 181-182 77r matricola [i metà sec. xvi] (q. SA, q. SP) 182-184 77v-78r giuramenti calzolai di Cantiano [1521]-1567 184 78r giuramenti 1585, 1587 184-186 78v-79r matricola [i metà sec. xvi] (q. SM, q. SG) 186-187 79r-80r aggiornamenti 1530-1569 190 80v giuramenti calzolai forestieri [ante1526]-1536 190-192 80v-81r giuramenti 1568-1584 192-193 81v ordine ducale 1524 193 82r supplica e rescritto ducale 1538 193-196 83r-84r giuramenti 1548, 1572-1580, 1590, 1604 201-203 88r-89r autorizzazione del luogotenente 1520 203-205 89r-90r atto di concordia 1521 205 90rv giuramento 1521 206-208 91rv sentenza del luogotenente 1513 210-220 93r-98v statuto riformato 1568 221-222 99v-100r bando del luogotenente 1568 222-223 100v-101r ordini ducali 1572, 1573 223-224 102rv istanza 1575 225 103v decreto ducale 1574 226-230 104r-106v capitoli riformati 1589 231 107rv giuramenti 1591, 1592, 1594 232-233 108rv riforma 1593 233-237 109r-112r giuramenti 1594-1611 39 Introduzione 40 Tabula della normativa trecentesca (Breve, c. 71v) Introduzione L’analisi della composizione e dei contenuti consente una ricostruzione attendibile del processo di sedimentazione delle scritture, tenuto conto delle alterazioni prodotte dagli interventi di assemblaggio gestiti dai notai dell’Arte. La tabula, predisposta con funzione di indice tematico, è di mano del notaio Sabatellus ser Massarelli. Il documento risale all’ottavo decennio del secolo XIV75 e costituisce l’unico elemento di riscontro ai fini dell’identificazione del corposo nucleo della produzione trecentesca: nella tabula, che non contiene rinvii alle carte, sono annotati tutti i titoli delle 37 rubriche dello statuto del 1341, seguiti dalle sintesi dei singoli argomenti delle riforme, ciascuna introdotta dal termine ordo (ordinamentum), in totale ventitré provvedimenti compresi nel periodo 1349-1372 (nell’edizione numerati 1-23)76. Nella fase di redazione dell’elenco, il notaio esaminava i fascicoli in una sequenza ancora rispondente alla connotazione tipo del libro d’arte, con lo statuto e le matricole in posizione iniziale (attuali fascicoli VIII-X), situazione che non è più ravvisabile nella legatura pervenuta77. Nella tabula non risultano elencate una delibera del 1354, l’ultima decisione assunta in un consiglio del 1359 e una delle disposizioni decise nella riunione del 137278 verbalizzata dal notaio Sabatello. Definita dal suo autore «tabula totius brevis», la corrispondenza dell’indice con i contenuti normativi appare quasi speculare, e conferma l’esistenza di una situazione originaria costituita dallo statuto del 1341, con relativa matricola, e dal graduale incremento determinato dalle delibere richiamate nella tabula e dai rinnovi di matricola; la consistenza dell’incremento prodotto a posteriori è commisurabile in almeno sei fascicoli, con l’approssimazione dovuta all’assenza delle carte contenenti sette delle riforme menzionate nell’indice. A un condizionamento successivo, eseguito con poca maestria, è da attribuire la responsabilità di aver modificato la disposizione delle scritture del secolo XIV, anteponendo i suddetti sei fascicoli al testo statutario; i criteri di tale impostazione trovano riscontro nell’appunto di mano notarile vergato a margine della carta iniziale del registro (c. 3r), che avverte: «Hoc quaternus debet esse primus», secondo una logica di ricomposizione proSabatellus ser Massarelli risulta notaio dell’Arte negli anni 1360, 1372 e 1381 (pp. 107, 119, 78); la compilazione della tabula è successiva al 10 ottobre 1372, data più tarda dei provvedimenti elencati. L’unica riforma redatta dal notaio nel 1381 non è compresa nell’indice. 75 76 Breve, pp. 71-172. L’ordine di successione dei testi riprodotto nella tabula è il seguente: le riforme 1-6 (cc. 57v-59v, 60rv, 61v) sono comprese nel x fascicolo contenente la parte finale dello statuto trecentesco (il testo della riforma 4 non è pervenuto); le riforme 7 e 8 sono perdute; la riforma 9 (c. 66rv) è redatta nel xii fascicolo; le riforme 10-13 (cc. 37r-38r) sono inserite nel vii fascicolo; le riforme 14-17 sono perdute; le riforme 18-20 (cc. 28r-30r) fanno parte del vi fascicolo; la riforma 21 (cc. 25r-26r) è presente nel v fascicolo; la riforma 22 (c. 11rv) è contenuta nel iii; la riforma 23 è perduta. 77 La riforma del 1354, il testo della quale è restituito nell’edizione, disciplina l’astensione dal lavoro nei venerdì di marzo, tema che sarà nuovamente oggetto di delibera nel 1372. La disposizione del 1359 riguarda il salario da corrispondere a lavoranti e discepoli nei giorni di sabato non festivi: a margine, è l’annotazione «chasso» (c. 28v). L’argomento della riforma del 1372 è riferito alla definizione dei compensi degli ufficiali. 78 41 Introduzione 42 Piatto anteriore del breve. Stemma della città di Gubbio in lamina di ottone (sec. XIV). Introduzione babilmente intesa ad avviare il libro con la matricola del 1349 che il notaio del tempo ravvisava come la prima redazione superstite completa di tutti i quartieri. L’assetto così conseguito, e rimasto invariato nella configurazione pervenuta, richiama la figura di Antonius Baldutii, notaio dell’Arte agli inizi del secolo XV79, il quale interveniva a movimentare i fascicoli, ne aggiungeva due con le riforme da lui rogate nel 1406 e nel 1424, e inseriva in fondo la tabula redatta da Sabatello. A margine delle riforme introdotte dal 1349 al 1439 è presente una numerazione da 2 a 44 pervenuta lacunosa per diversi numeri80; l’intervento, di mano quattrocentesca, appare finalizzato a una ricognizione della normativa, con una numerazione che non comprende lo statuto del 1341, contrassegna le riforme segnalate nella tabula e prosegue fino agli atti rogati da Antonius Baldutii e a un’ultima riforma redatta dal notaio Adammus Iohannis Santis. Tracce di un diverso intervento si rilevano a margine delle rubriche dello statuto, numerate saltuariamente da 1 a 15. L’esame della struttura del codice testimonia l’avvenuta unione al nucleo normativo del secolo XIV, riferito al periodo di autogoverno della corporazione, di ulteriori dieci fascicoli per una produzione documentaria che nella fase di affermazione dell’autorità pontificia e poi di aggregazione al ducato di Urbino comprende i capitoli del 1495, lo statuto riformato del 1568 e i capitoli del 1589, in una sedimentazione di materiali in gran parte rappresentati da matricole e giuramenti. L’esistenza di tracce che segnalano perdite e manomissioni depone a favore di assemblaggi scarsamente meditati, in una successione temporale che tra XV e XVI secolo vede attendibile l’inserimento di carte aggiunte, nonché la realizzazione di un ultimo intervento di legatura. Tra le alterazioni determinate da una procedura obbligata risultano invece quelle connesse con il vincolo del recapito a Pesaro, per il placet ducale, delle sole carte contenenti i testi di revisione dell’ordinamento, una movimentazione che rinviava la possibilità di ripristinare l’integrità del registro al momento del ritorno dei documenti nella sede dell’Arte. La presenza dell’antica cartulazione a inchiostro fino a c. 92, proseguita da altra mano fino a c. 98 dove termina lo statuto riformato del 1568, lascia supporre che l’inserimento delle carte residue, oggi numerate fino a c. 113 e contenenti le approvazioni ducali del 1575 e del 1593 possa anche essere avvenuto senza sconvolgere il condizionamento preesistente. In sintesi, il movimento dei fascicoli finali può essere così ricostruito: nel 1568 lo statuto riformato era recapitato a Pesaro per il placet di Guidubaldo II e a Pesaro tornerà ancora nel 1575 per la ratifica del successore, France- 79 Il notaio è documentato negli anni 1404-1406, 1408 e poi ancora nel 1424 (cc. 24v, 38v, 67v, 63r). Le lacune interessano i numeri 1, 9, 11, 14-20, 26-33, 38; i numeri 36, 37, 39 risultano corretti rispettivamente da 26, 27, 29. 80 43 Introduzione sco Maria II81. L’ultimo invio a Pesaro riguarda i capitoli riformati del 1589, approvati dallo stesso duca nel 1593. Coerente con l’assetto tardocinquecentesco del codice è la collocazione in posizione iniziale, con funzione di antiporta, della carta decorata che in origine doveva essere parte integrante del fascicolo trasmesso a Pesaro nel 156882; non ha invece subito spostamenti la miniatura collegata al fascicolo che era inviato a Pesaro nel 157583. Le sezioni normative del libro che si pubblica sono tramandate anche da una copia manoscritta, non autentica, databile agli inizi del secolo XVII; la conferma ducale di un privilegio di esenzione fiscale del 1612, inserita nel testo esemplato (c. 52rv) ma non nel breve originale, come pure il riferimento nel preambolo al nome di Francesco Maria II, titolare del ducato fino al 1631, costituiscono l’ambito cronologico nel quale si colloca la redazione della suddetta copia84. Una lettura del profilo normativo La struttura organizzativa dell’Arte delineata nello statuto del 1341 era conforme al modello delle corporazioni di mestiere del tempo, formulato sulla base dello schema costituito dall’ordinamento comunale. L’assemblea generale riuniva gli operatori formalmente immatricolati, della città e del contado, in consessi finalizzati a deliberare o ad eleggere gli organi rappresentativi; era riservata ai soli maestri, in numero non inferiore a cinquanta, la designazione dei dodici membri che insieme con i due capitani in carica eleggevano i capitani del semestre successivo85. L’iscrizione all’Arte prevedeva il ricorrere della condizione essenziale dell’esercizio del mestiere almeno per la maggior parte dell’anno: i capitani presenziavano alla produSotto il profilo formale, la dinamica di approvazione è testimoniata dalla presenza, accanto alla sottoscrizione di Guidubaldo, del sigillo di Francesco Maria quale segno di riconferma (p. 220v). 81 82 Lo stemma raffigurato nella miniatura è da attribuire a Guidubaldo II per la presenza delle tre mete e del collare del Toson d’oro, elementi che trovano riscontro nelle monete coniate durante il suo governo (cfr. Manifestazioni roveresche (24 ottobre-31 dicembre 1981). Catalogo della mostra, a cura di A. Brancati, Pesaro 1981, p.148). 83 Da rilevare che nello stemma riferito a Francesco Maria II non è rappresentato il collare del Toson d’oro, ordine che gli sarà conferito nel 1585 (cfr. M. Mei, Il Diario di Francesco Maria II Della Rovere. Un ritratto quasi privato, in La libraria di Francesco Maria II Della Rovere a Casteldurante, a cura di M. Mei e F. Paoli, Urbania, QuattroVenti, 2008, pp. 59-82: 67). 44 84 SASG, ASCG, Brevi delle arti, 4 (cc. 1-95; pp. 1-166). Il manoscritto cartaceo veniva individuato nell’archivio storico comunale da Francesco Arduini alla fine del secolo XIX (F. Arduini, Inventario dell’Archivio comunale di Gubbio, in «Archivio storico per le Marche e per l’Umbria», iv, 1889, pp. 401-466: 409). Estensore è il notaio eugubino Corinthus Baroncini, attivo dal 1608 al 1649; a c. 61v è presente l’annotazione «fece fare questo breve Leonardo di Girolamo Serluchi da Gubbio, mantenedore di detta casa». Il testo dello statuto del 1341 è reso in lingua volgare a partire dalla rubrica 14; analogo intervento si rileva per i capitoli riformati del 1495. 85 Breve, rub. 1, p. 123. Introduzione zione dell’istanza, al giuramento di osservanza dello statuto e al pagamento della quota d’iscrizione86. Nella vita associativa dell’Arte svolgeva una funzione determinante l’atto sacrale del giuramento, inteso come formale impegno di osservanza dello statuto e assunto altresì a fondamento etico della categoria: giurano gli operatori nel momento dell’adesione all’Arte, giurano gli organi istituzionali nell’assumere le rispettive funzioni e nel restituirle al termine del mandato, così come è previsto il ricorso al giuramento per riconfermare l’osservanza delle singole prescrizioni che regolavano la produzione e il commercio del settore87. L’attività esecutiva e rappresentativa faceva capo all’ufficio di due capitani, i quali nell’esercizio dei compiti si avvalevano di un camerlengo e di un gonfaloniere88; tra le funzioni attribuite ai capitani era anche la nomina dei due notai dell’Arte89. La formula «pro bono et utili dicte artis», richiamata più volte per definire l’azione dell’esecutivo, esplicitava contenuti e limiti delle ampie competenze attribuite: l’intera azione dei capitani doveva infatti perseguire benessere e interessi della corporazione. Il raccordo tra le scelte operative dei capitani e gli orientamenti degli iscritti era assicurato da preliminari consultazioni dell’assemblea generale che i capitani stessi dovevano convocare all’inizio del mandato90. I capitani designati provvedevano alla nomina di dodici consiglieri, da essi scelti tra i maestri migliori, destinati ad affiancarne la complessa sfera di attribuzioni91. Il consiglio condivideva con i capitani la responsabilità di esigere dagli iscritti imposizioni in denaro (colta) per corrispondere a sopravvenute necessità finanziarie dell’Arte92. Ai capitani era affidata la giurisdizione sui comportamenti trasgressivi delle prescrizioni statutarie e sul contenzioso riguardante il commercio del settore, un’attività enunciata con precetti di portata generale che prescrivevano pene di natura economica con ripartizione paritaria dei relativi proventi tra l’Arte, i capitani e il Comune; in caso di insolvenza, era previsto 86 Breve, rub. 21, pp. 133-134. La prevista quota di dieci soldi era confermata nel 1367 per i figli e per i nipoti degli iscritti, mentre per gli artigiani non legati da parentela e per i forestieri la quota d’ingresso era commisurata rispettivamente in venti e in quaranta soldi (ivi, p. 73). La problematica suscitata dal frequente ricorso al giuramento sarà oggetto nel 1372 di una riforma intesa a limitarne l’incidenza nelle diverse circostanze di esercizio delle attività (ivi, pp. 115-117). 87 88 Ivi, rubb. 6 e 8, pp. 126-127. Il gonfaloniere era affidatario di compiti connessi con la custodia del vessillo dell’Arte; nel 1327 i capitani di tutte le arti eugubine prestarono giuramento davanti alle magistrature comunali anche in veste di gonfalonieri (cfr. Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., pp. 7-8). L’organo non è più citato nelle riforme statutarie successive. 89 Ivi, rub. 7, pp. 126-127. 90 Ivi, rub. 9, p. 127. 91 Ivi, rub. 4, pp. 124-125. I criteri di ripartizione della colta, impostati per categorie di attività, sono enunciati nella rub. 36 (ivi, p. 141). Per quanto riguarda le contribuzioni dovute dai maestri del contado, lo statuto del 1568 ne uniformerà la corresponsione a due volte all’anno (ivi, cap. 19, p. 218). 92 45 Introduzione il ricorso al pignoramento dei beni93. La normativa procedurale adottava la formula del procedimento sommario de facto, sine aliqua scriptura et sine strepitu iudicii, in modo da consentire la rapida definizione delle cause. Al camerlengo era affidata la gestione di cassa, le uscite della quale dovevano essere preventivamente autorizzate dai capitani94; la regolarità dell’amministrazione era garantita dalla registrazione delle singole partite, attività che costituiva compito primario dei due notai dell’Arte, addetti anche alla redazione e autenticazione delle scritture. La durata degli uffici era rapportata a un periodo di sei mesi; il sistema adottato ai fini dell’assegnazione delle cariche era riferito all’articolazione territoriale-amministrativa degli immatricolati, l’iscrizione dei quali avveniva per quartieri di appartenenza, a loro volta ricompresi nelle due circoscrizioni urbane di oriente e di occidente95. La più antica previsione normativa sottoponeva a un’attenta procedura di controllo le mansioni del camerlengo, il quale era tenuto a rendere ragione al termine del mandato producendo ai nuovi capitani il rendiconto della propria gestione96. Due maestri sindacatori saranno istituiti nel 1495 con funzioni di controllo estese a tutti gli organi attivi nel semestre di carica e con l’introduzione di una specifica pena pecuniaria da comminare per le disfunzioni accertate97; l’ufficio risulta conservato ancora nei capitoli del 1589, con la variante costituita dalla destinazione di metà della pena alla Camera ducale98. Nel 1364 l’ordinamento veniva integrato con l’attivazione della carica di due mantenitori per il governo della casa dell’Arte, compito che ne1 1568 assumerà anche contenuti di amministrazione del patrimonio e di assistenza agli iscritti in difficoltà99. L’accresciuta destinazione di lasciti in favore della domus induceva l’esecutivo a richiedere un parere giuridico sulle procedure da adottare in merito alla esecuzione dei lasciti stessi; a tutela degli interessi della corporazione, il consilium segnalava l’opportunità di avvalersi della figura di un sindaco e richiamava il principio dell’esenzione dalla fiscalità ecclesiastica dei beni connessi con l’azione caritativa; a mar- 93 Breve, rubb. 25, 27, 35 e 20, pp. 132-133, 135, 136-137. 94 Ivi, rub. 6, p. 126. La parte orientale dell’area urbana comprendeva i quartieri di S. Andrea e di S. Pietro; nella parte occidentale erano quelli di S. Martino e di S. Giuliano. 95 46 96 Ivi, rub. 6, p. 125. 97 Ivi, cap. 4, p. 180. 98 Ivi, cap. 6, p. 229. La designazione dei mantinitores coincide con la prima citazione dell’esistenza della domus situata «in Fauce Camignani» (ivi, p. 102). Le modalità di elezione e le competenze dell’ufficio risultano regolate dallo statuto riformato del 1568 (ivi, capp. 3, 4, 20, pp. 213-214, 218). 99 Introduzione gine del testo, in forma sintetica, un’annotazione evidenzia: «commo se de’ fare li relicti a la casa de la dicta arte»100. Lo statuto del 1568 non introduceva sostanziali cambiamenti nell’organizzazione: il consiglio veniva ridimensionato a otto membri101, mentre risulta meglio definita la figura del sindaco-procuratore chiamato a operare di concerto con i mantenitori per seguire gli impegni contrattuali riferiti alla gestione dei beni102; con la riforma del 1589 le scelte concordate dai mantenitori e dal sindaco dovranno ottenere il consenso vincolante del consiglio103. Dal tenore dei capitoli esaminati emerge la necessità di una maggior cura degli interessi economici, avvertita dalla corporazione a seguito del costituirsi di una solida situazione patrimoniale, tale appunto da richiedere l’introduzione dell’ufficio del procuratore. Appare nel contempo potenziato il governo dell’attività ospitaliera mediante la designazione di due visitatori, ai quali competeva la verifica dei bisogni degli infermi dell’Arte per segnalarli ai mantenitori, tenuti a dare tempestiva esecuzione104; nel 1593 altre risorse, sempre di natura assistenziale, saranno destinate all’elargizione annuale di quattro doti a fanciulle in rapporto di parentela con gli immatricolati105. Nel diverso contesto politico determinato dal definitivo inserimento della città nello Stato della Chiesa, la corporazione provvedeva a una revisione complessiva delle proprie costituzioni, pervenendo nel 1740 alla redazione di un nuovo statuto, munito dell’approvazione pontificia e pubblicato a stampa nell’anno successivo106; il ruolo di patrocinatore della conferma era affidato al cardinale Alessandro Albani, in veste di protettore dell’Università107. Così come nelle precedenti esperienze di riforma, anche nella nuova normativa il profilo organizzativo dell’istituzione appariva pressoché immutato, con organi rappresentativi che mantenevano i nomi di capitani o consoli, sindaco, mantenitori e sindacatori; il consiglio veniva ora chiamato «dei dieci», comprendendo tra i membri anche i due capitani. Per quanto riguarda le competenze, emergeva un chiaro rafforzamento dell’e100 Breve, pp. 75-76. Il consilium, privo di data e del nominativo dell’autore, si colloca tra due approvazioni del Comune del 1372 e del 1377 che ne orientano il riferimento cronologico. 101 Ivi, cap. 2, p. 213; la riduzione del numero dei consiglieri era già invalsa da tempo. 102 Ivi, cap. 4, p. 214; l’elezione a sindaco non poteva essere recusata. Ivi, cap. 8, p. 229. Nell’ambito di una più dettagliata esposizione degli obblighi dell’ufficio, si imponeva ai mantenitori di compilare l’inventario dei beni, vale a dire «libri, scritture, denari, grano, vino, frutti, massaritie e mobile d’ogni sorte», da consegnare ai successori al termine del mandato. 103 104 Ivi, cap. 3, p. 228. 105 Ivi, pp. 232-233. SASG, ASCG, Brevi delle arti, 5 e 11 (v. p. 15, nota 1); lo statuto costituisce il risultato di una lunga gestazione durata dal 1735 al 1740, anno dell’approvazione. 106 107 Nel 1780, alla morte del cardinale, l’Università designerà quale protettore il nipote Giovanni Francesco, confermando la fiducia nella famiglia Albani che da oltre un secolo assicurava favore e appoggio alla comunità dei calzolai eugubini (AUCG, 8, c. 97v). 47 Introduzione secutivo che si manifestava con maggiore evidenza in quella sfera originaria della giurisdizione affidata ai capitani108 e nelle attribuzioni riservate al consiglio109; l’ufficio del camerlengo era definitivamente ricompreso nelle competenze dei mantenitori, individuati anche con il nome di «custodi della casa»110. La tradizione della categoria, da sempre fondata su valori di correttezza e di onestà professionale, recepiva ora anche la diretta influenza della cultura religiosa di emanazione governativa: la normativa riformata insisteva pertanto sui contenuti etici ai quali dovevano essere ispirati i rapporti economici e personali tra gli iscritti e accentuava l’impegno dei capitani nella repressione delle situazioni devianti111. I cambiamenti intervenuti nella sfera concettuale del sistema associativo della categoria si riflettevano in una più articolata divisione del lavoro e nella definitiva separazione tra precetti statutari e iscrizioni all’Arte, essendo ormai venuta meno la consapevolezza dell’interdipendenza giuridica tra norme e immatricolati: la memoria dell’avvenuta aggregazione era infatti affidata a un apposito autonomo «Libro Maestro»112. Quello che è stato definito «il tramonto delle corporazioni» si avviava alla fine del secolo XVIII investendo anche l’Arte dei Calzolai, che sin dall’inizio opporrà alle ripetute iniziative di soppressione le ragioni della legittima titolarità e dell’antica formazione del patrimonio acquisito. Il riconosciuto fondamento delle prerogative rivendicate consentirà la sopravvivenza dell’Ente, che sarà in grado di adattare la propria formula istituzionale al variare delle istanze di accentramento manifestate dai governi del tempo. Così avverrà nei confronti dei provvedimenti disposti nelle fasi della Repubblica romana, dello Stato pontificio restaurato113 e poi dell’Impero francese, tutti intesi all’incameramento dei beni; con rescritto pontificio del 15 giugno 1814 la corporazione veniva reintegrata nella titolarità del patrimonio, sia pure in un contesto connotato dall’azione di controllo dell’autorità ecclesiastica114. Con l’adeguamento alla legislazione del Regno d’Italia, l’Università produceva nel 1868 un nuovo Regolamento, qualificandosi come «Istituto di Ai capitani era attribuita anche la facoltà di procedere d’ufficio nei confronti degli iscritti per la repressione delle diverse inadempienze; la rapidità dei giudizi trovava riscontro nella previsione di procedimenti sommari di durata non superiore a dieci giorni (SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 3). 108 109 Ivi, cap. 5. 110 Ivi, cap. 7. 111 Ivi, cap. 19. 112 Ivi, cap. 17. Nel 1802 il ripristino dell’ordinamento pontificio introduceva nella vita dell’Università criteri che privilegiavano gli aspetti di mutua assistenza, beneficenza e culto; la natura dell’Ente era pertanto assimilata a quella di «corporazione laicale per cause pie», con mantenimento dell’ospedale per l’alloggio dei pellegrini. La cappella laicale con l’altare del Crocifisso assumeva l’intestazione dei beni ed era posta sotto la protezione del cardinale Albani (cfr. AUCG, 4, cc. 163v-167r; Pellegrini, La sopravvivenza delle Università eugubine, cit., p. 335). 113 48 114 Ivi, p. 336. Introduzione Soccorso per i soli individui esercenti l’Arte del Calzolaio» nell’ambito delle istituzioni di assistenza e beneficenza115. Era retta da un consiglio di maestranza all’interno del quale erano designati annualmente due capitani e il sindaco, quest’ultimo in veste di custode e responsabile dei beni immobili e mobili116. L’accentramento delle scelte nel consiglio di maestranza si traduceva nell’emarginazione della categoria dei lavoranti; la situazione di disagio veniva recuperata nella redazione statutaria del 1888 che superava la distinzione tra maestri e lavoranti, tutti equiparati a soci dell’istituzione e, come tali, ugualmente destinatari delle forme di solidarietà e di mutuo soccorso. Le cariche diventavano elettive e l’amministrazione era affidata a un presidente e a un consiglio riservato ai capi bottega, il quale interveniva nella gestione del patrimonio; all’assemblea generale competeva l’approvazione dei bilanci e dei trasferimenti di proprietà117. Ancora una volta l’Università rivendicava di essere in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie finalità: «I mezzi con i quali l’opera pia provvede al suo scopo sono le rendite di vari terreni che possiede»118. Allo statuto ottocentesco, tuttora valido nei criteri e nei principi che lo avevano ispirato, l’Università ha voluto rendere omaggio nel 1988 con la celebrazione del centenario e la ristampa del testo. Norme di disciplina del lavoro La distinzione introdotta nello statuto del 1341 tra gli esercenti il mestiere iscritti all’Arte menziona maestri, lavoranti e discepoli della città e del contado di Gubbio, individuati quali membri in ragione del giuramento prestato. L’assegnazione degli uffici era riservata ai soli maestri, qualifica riconosciuta ai soggetti forniti di un’esperienza lavorativa svolta «pro maiori parte anni»119. A distanza di secoli, il possesso di tale requisito sarà ancora richiamato a garanzia della capacità acquisita dall’artigiano, congiuntamente alla dimostrazione pratica «del taglio alla banca» da eseguire davanti ai capitani: l’esito positivo della prova autorizzava il maestro ad aprire bottega per «lavorare le scarpe di nuovo»120. La disciplina dei rap115 Lo Stato italiano aveva regolato l’amministrazione delle opere pie con Legge 3 agosto 1862, n. 753. Statuto o regolamento organico, cit., 17, 18, 23, 26, 28. Il numero dei maestri, limitato a ventiquattro, coincideva con quello dei componenti il consiglio di maestranza, mentre il numero dei lavoranti era illimitato, con iscrizione sottoposta a determinati requisiti (ivi, artt. 2-5). 116 Università dei Calzolari in Gubbio. Statuto organico, cit., artt. 2, 6, 7, 13, 15, 30-32; la regolamentazione di mutuo soccorso fa riferimento agli artt. 52-57 e 58-64. 117 118 Ivi, art. 1. 119 Breve, rubr. 21, pp. 133-134. 120 SASG, ASCG, Brevi delle arti, 11, cap. 17. 49 Introduzione porti dei maestri con i subalterni rinviava a intese concordate in forma scritta; il controllo dell’Arte vincolava lavoranti e discepoli al rispetto dei tempi e delle condizioni di lavoro, e nel contempo si manifestava con l’imposizione ai maestri del divieto di sottrarre personale già assunto in altre botteghe senza espressa licenza dei conduttori interessati121. La terminologia statutaria adottata per individuare le categorie di esercenti pone qualche incertezza di conoscenza in relazione alla sovrapposizione nel testo dei lavoranti con i conciatori: negli enunciati normativi la tendenziale assimilazione non esaurisce in particolare il profilo del lavorante, operatore che doveva necessariamente affiancare l’attività produttiva e commerciale del maestro. I frequenti richiami alla lavorazione delle pelli mettono del resto in luce la labilità dei confini esistenti tra calzolai e conciatori, protagonisti di un’esperienza di lavoro spesso acquisita in modo congiunto. La conciatura era riservata agli iscritti e regolamentata con la previsione delle soglie minime di cuoi e pelli da trattare; l’evidente esigenza di tutelare gli interessi economici dei conciatori trovava riscontro nella stretta vigilanza affidata ai capitani sui comportamenti trasgressivi e sui luoghi delle operazioni122. L’obiettivo di sostenere tali fasi lavorative si riproporrà alla fine del secolo XIV, quando i conciatori saranno autorizzati a operare anche per la domanda esterna all’Arte e ad ampliare in pari tempo la consistenza minima del pellame da trattare123. L’attenzione riservata alla cura della materia prima si traduceva in singoli dettati mirati a garantire la qualità degli approvvigionamenti: si esortavano gli operatori ad acquistare soltanto pellame esente da difetti, l’eventuale presenza dei quali era rimessa alla valutazione dei capitani. Si prescriveva di limitare l’impiego di pelle d’asino alle suole delle calzature; si proibiva altresì di utilizzare cuoio «cum aliquo osse, cornubus, cacioppa vel zancha», divieto che verrà meno nel 1359 probabilmente a seguito del verificarsi di difficoltà di reperimento del materiale124. Sempre a finalità di tutela della qualità e del commercio rispondeva la misura dell’apposizione del bollo dell’Arte sul pellame da utilizzare per le calzature125. Dell’esistenza di bolli a disposizione dell’eseBreve, rub. 24, p. 135. L’ordinamento del 1568 continuerà a condizionare le assunzioni all’assolvimento degli obblighi contratti con i precedenti datori di lavoro (ivi, cap. 10, p. 216). 121 122 Ivi, rubb. 17 e 29, pp. 131, 137; le prescrizioni imponevano per ciascuna concia quantitativi non inferiori a sei cuoi o a trenta pelli, operazioni garantite da periodiche ispezioni. Con la riforma del 1495 si precisava che nel corso dei sopralluoghi ai calcinai i capitani erano tenuti a verificare il numero delle pelli e la rispettiva appartenenza (ivi, cap. 5, p. 180). 123 La delibera, approvata dall’assemblea il 28 ottobre 1388, muoveva dalla cospicua richiesta avanzata da soggetti non iscritti (ivi, pp. 82-83); l’apertura introdotta comportava l’imposizione del pagamento al camerlengo di somme rapportate alla natura delle pelli da conciare. L’atto è ripetuto a p. 80 con data 29 ottobre. Ivi, rubb. 18 e 11, pp. 132, 128-129, 104. I tempi lunghi richiesti dalla lavorazione del cuoio risultano precisati in un capitolo dello statuto del 1568, che rapporta a sei mesi l’asciugatura «su la stanga» e ad altri sei mesi la permanenza «nel concime» (ivi, cap. 17, p. 218). 124 50 125 Ivi, rub. 31, p. 138. Introduzione cutivo resta traccia nel titolo di una riforma che fa riferimento alla realizzazione di due sigilli, rispettivamente segnati con l’arme del Comune e con quella dell’Arte126. Per la sicurezza del controllo sul trattamento di pelli e cuoiame, il governo ducale approvava nel 1568 il precetto della corporazione relativo all’introduzione dello strumento della «bulletta», una specifica licenza rilasciata dai capitani e destinata a seguire il materiale nei lavori di conciatura127; analoga autorizzazione otterrà la riproposizione del criterio protezionistico di originaria formulazione che riservava la conciatura ai soli iscritti128. Le misure restrittive intese ad assicurare alla città le migliori opportunità di mercato, assunto di portata generale nell’economia dei periodi considerati, nel caso della categoria dei calzolai interessavano necessariamente il movimento del pellame e delle sostanze concianti. Le misure protezionistiche si accentueranno nella seconda metà del secolo XVI in relazione alle scelte economiche della politica ducale, traducendosi in ulteriori provvedimenti di controllo della materia prima129; le difficoltà di reperimento del pellame sul mercato e la generale consapevolezza di vedere «le cose de l’arte andare ogni dì di male in peggio» si porranno infatti tra le motivazioni che nel 1568 indurranno la corporazione a riformulare l’ordinamento interno, ritenuto non più idoneo a garantire l’utile e il beneficio degli operatori130. 126 Il testo della riforma non è pervenuto; il contenuto è sintetizzato nella tabula dell’ordinamento trecentesco (Breve, ordo 23). È da presumere che per la bollatura fosse contemplato il pagamento di un corrispettivo, altra possibile fonte di entrata per l’associazione. Ivi, cap. 14, p. 217. L’espediente della bolletta era invalso a seguito della disposizione del 1424 che aveva aggiornato le quote imposte sul pellame da conciare, facendo obbligo al camerlengo di registrare i quantitativi dichiarati dagli operatori; a margine del testo è apposta l’annotazione: «che non se possa mectare in calcina sença bolecta» (ivi, p. 151). 127 Ivi, cap. 15, p. 217; il disposto confermava la rubrica 17 dello statuto del 1341, il contenuto della quale era reso pubblico con bando del luogotenente (ivi, p. 221). 128 129 Ivi, capp. 12 e 13, pp. 216-217: «Che le pelle non si possino né comprar né vendere fuori de le porte»; «Che non si possi cavare pellame non concio fuori del territorio»; nel coevo bando del luogotenente gli stessi dettati sono pubblicati per il pellame conciato e per il «catollo». Esigenze di natura protezionistica si erano già manifestate nel 1538, quando l’Arte aveva indirizzato alla duchessa di Urbino una petizione per ottenere il divieto di esportazione dalla città e dal ducato del catollo «quale se adopera in conciare il corame grosso peloso» (ivi, p. 193). Con decreto del 1574 venivano disciplinate le modalità di esportazione del cuoiame, che riservavano la priorità dell’acquisto agli operatori cittadini (ivi, p. 225); ancora nel 1594 il duca autorizzava l’introduzione del divieto di esportazione di cuoio, pellame e scotano (cfr. Menichetti, Le corporazioni delle arti, cit., p. 118). La considerazione è espressa nella premessa al testo di riforma (Breve, cap. 1, p. 212). Capitani in carica erano Pietro De Marino di Cenne e Pietro del Picino. 130 51 Introduzione Le matricole Gli iscritti alla corporazione erano oggetto di censimenti effettuati con periodicità variabile per accertarne la consistenza ai fini dell’azione di controllo della professione e della verifica degli adempimenti, anche economici, che vincolavano gli associati. Gli elenchi, ovvero matricole, erano redatti per scansioni temporali che appaiono connesse con i ricambi generazionali o con le fasi di produzione di nuove normative; le liste d’impianto erano disposte per quartieri di appartenenza, che a Gubbio si identificano con quelli di San Pietro, Sant’Andrea, San Martino e San Giuliano. Il rinnovo era deciso dal consiglio dell’Arte in relazione all’esigenza di “contare” i soggetti attivi, la dinamica personale dei quali si rifletteva nelle operazioni di aggiornamento determinate dall’iscrizione di nuovi soci e dalla cassazione dei calzolai defunti: le matricole risultano pertanto connotate dall’intervento di più mani e costellate da una varietà di segni grafici, non sempre di agevole interpretazione. Nel breve le matricole si succedono in ordine sparso, con un’impostazione formale suscettibile di cambiamenti: sul finire del secolo XIV inizia a comparire, accanto alle nuove iscrizioni, la data del giuramento, elemento che nelle liste successive ricorre con sempre maggiore frequenza fino a identificarsi con l’iscrizione stessa; nella seconda metà del secolo XVI viene meno la distribuzione per quartieri. Nel corso del Cinquecento muta anche l’aspetto grafico delle registrazioni, che perde linearità e assume forme più disordinate. Le liste complete sono sette e soltanto due datate, quella del 1349 redatta dal notaio dell’Arte Lucas Putii, e il rinnovo del 1360 attuato da Sabatellus ser Massarelli131. Per le cinque matricole prive di data la sequenza è ricostruita sulla base del confronto dei dati onomastici e cronologici forniti dagli impianti e dai rispettivi aggiornamenti, nonché da richiami contenuti in altri atti del breve. Muovendo dalle matricole del 1349 e del 1360, si rileva che quelle non datate si collocano in successione per un arco cronologico che dalla fine del secolo XIV giunge fino ai primi decenni del XVI132. Non sono emersi elementi utili per l’attribuzione della prima delle liste non datate all’anno 1367, quando il consiglio aveva ravvisato l’opportunità di procedere al rinnovo133. L’attribuzione temporale degli ulteriori impianti ha assunto come elementi distintivi i dati cronologici rilevati negli aggiornamenti. Nell’ultima lista è inserito un elenco di calzolai e conciatori di 131 Nell’intestazione della matricola è aggiunto il dato cronologico «sub anno Domini millesimo CCCLX», di mano dello stesso notaio (Breve p. 107). Si rileva che nell’impianto attribuito alla fine del sec. XIV confluiscono alcuni dei nominativi già nelle matricole del 1349 e del 1360. 132 52 133 Ivi pp. 72-73. 11r; la decisione appare conseguente alla revisione della quota d’ingresso deliberata nella stessa adunanza. Introduzione Cantiano, che è possibile datare al 1521134, con giuramenti resi anche in forma estesa; a seguire, un breve elenco di operatori «forestieri» risalente al terzo-quarto decennio del Cinquecento e ancora iscrizioni di calzolai cittadini, tutte della seconda metà del secolo. La matricola relativa all’unico quartiere di San Martino (cc. 156-160), collocata in posizione isolata, è da presumere costituisca traccia superstite dell’impianto coevo allo statuto del 1341, i quanto vi figurano come laboratores nominativi di soggetti che sono definiti maestri nella matricola del 1349135. La lettura dei nomi presenti nelle matricole conferma anche per la categoria dei calzolai il fenomeno della continuità che nel lungo periodo connota la generalità delle attività artigianali; la trasmissione del mestiere da padre a figlio dava luogo a situazioni consolidate, comprovate a Gubbio dalla persistenza nel tempo di tale importante componente economico-sociale: tra i numerosi esempi si segnala il percorso della famiglia Orselli, i rappresentanti della quale muovono dalla matricola 1349 con Iacobus Lelli136, del quartiere di San Martino, proseguono con il figlio Orsellus e con gli esponenti delle generazioni successive, sempre insediati in San Martino, fino al 1593, quando l’Arte disponeva la dotazione delle figlie di un membro della famiglia, chiamata ormai con il cognome Orselli137; l’iscrizione di un ultimo componente è documentata nel 1603. I dati quantitativi desunti dalle matricole sono riepilogati nella tabella che segue; la consistenza riferita è limitata alle registrazioni d’impianto, restando esclusa la possibilità di accertare le dimensioni dell’avvicendamento tra operatori defunti e nuovi iscritti. La tabella fornisce pertanto una lettura orientativa delle oscillazioni numeriche che si verificarono tra XIV e XVI secolo: il dato che emerge con chiarezza è rappresentato dall’apice di 147 iscritti risultante alla metà del Trecento138, in significativa coincidenza con la fase di piena affermazione delle corporazioni; altro aspetto d’interesse è quello che riguarda la distribuzione per quartiere, nella quale si evidenzia come il rione di San Martino conservi nei secoli la priorità del numero degli esercenti. La compilazione dell’elenco si pone in coincidenza con l’intesa raggiunta nel 1521 a conclusione di una lunga controversia con i calzolai di Cantiano, i quali contestavano la soggezione all’Arte eugubina (Breve, pp. 203-205). 134 135 In quell’anno il notaio Lucas Putii annotava di aver redatto la matricola «de novo» su mandato dei capitani (ivi, p. 61). Iacobus Lelli, insieme con il fratello Cecchus, era proprietario di un conciatoio sul fiume Camignano; su entrambi i personaggi si veda Del Giudice, L’arte de cuoio a Gubbio, cit., p. 147. 136 137 Breve, p. 233. L’elevato numero di 147 associati trova conferma in quello di 101 maestri presenti a un’adunanza generale del 1363 (ivi, p. 100). 138 53 Introduzione Dati quantitativi impianto [1341] 1349 1360 [fine sec. xiv] [I metà sec. xv] [ii metà sec. xv] [ii metà sec. xv] [i metà sec. xvi] SM quartiere 43 SP SA SM SG 36 20 48 26 SP SA SM SG 24 29 73 21 SM SG SP SA 41 23 11 14 SM SG SP SA 19 13 10 6 SM SG SA SP 29 10 9 11 SM SG SA SP 37 12 8 13 SA SP SM SG 10 11 42 7 iscritti date di aggiornamento tot. 43 tot. 130 tot. 147 tot. 89 tot. 48 tot. 59 tot. 70 tot. 70 1394, 1425 1399, 1401 1425 1426-1453 1427-1451 1427-1452 1424-1452 1454-1469 1453-1469 1453-1467 1453-1479 1470-1479 1472-1492 1470-1476 1473-1479 1480-1499 1480-1568 1479-1591 1481-1568 1524-1569 1516-1568 1526-1567 1530-1568 Criteri di edizione Si è rispettata la configurazione con la quale il codice è pervenuto, affidando alla parte descrittiva le considerazioni emerse su modalità e tempi di legatura di un libro di difficile lettura e di scarsa linearità. La trascrizione dei materiali realizzata a due mani in un tempo prolungato, è conforme 54 Introduzione a criteri consolidati e tiene conto delle soluzioni di semplificazione maturate in materia dalle più recenti esperienze editoriali139. È stata ritenuta superflua la riproduzione dei segni di paragrafo, nonché quella dei numerosi segni grafici (spuntature diverse, lettere alfabetiche, segni di croce) rilevabili nel vissuto delle matricole. Negli elenchi degli iscritti sono riportate a destra, in corpo minore, le annotazioni apposte accanto ai singoli nominativi (mortuus, non, solvit, cassus...); la disposizione in duplice colonna viene resa in successione verticale con la distinzione a margine delle lettere a) e b). L’introduzione delle parentesi quadre è strumentale alle omissioni di parole, alla perdita e alla restituzione della scrittura; l’uso delle tonde è riservato allo scioglimento delle abbreviazioni per lettera iniziale dei nomi propri. Gli spazi lasciati in bianco sono contrassegnati con asterischi. Nella segnalazione in nota di evidenze e appunti marginali si omette il ricorrente riferimento “di mano successiva”. Sono rispettate le corruzioni della lingua latina e le varianti dei termini utilizzati con maggior frequenza; gli errori palesi di scrittura sono emendati con avvertenza in nota. Per i testi in volgare sono stati adottati i criteri moderni relativamente all’uso dell’accento e dell’apostrofo; è stata mantenuta la maiuscola di dignità. Si è lasciata invariata la morfologia di congiunzioni e avverbi; sono trascritte separate le preposizioni articolate con l scempia. Non si è tenuto conto dei nessi œ/æ, scarsamente presenti, come pure della lettera e caudata, peraltro utilizzata in maniera discontinua e spesso impropria. Le formule di approvazione ducale della normativa statutaria, introdotte dai termini placet e confirmamus, non sono evidenziate da caratteri grafici particolari. Gli ordinamenta elencati nella tabula dello statuto trecentesco, i capitoli del 1495 e quelli dello statuto riformato del 1568 sono stati numerati progressivamente; per gli ulteriori provvedimenti del 1568 e per i capitoli del 1589 si è riprodotta la numerazione esistente, di mano posteriore alla redazione dei testi. Si richiama in proposito la qualità della pubblicazione Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli, con A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 2000 (Fonti per la storia dell’Umbria, 23, 24). 139 55 Il MANOSCRITTO Serena Balzani Costanza Maria del Giudice IL MANOSCRITTO Stemma miniato di Guidubaldo II Della Rovere, duca di Urbino (Breve, c. 1r) 58 IL MANOSCRITTO 1r stemma miniato di Guidubaldo II Della Rovere, duca di Urbino 1v-2vbianche 3r In nomine Christi, amen. Infrascripti sunt magistri et discipuli [civitatis]a et comitatus Eugubii qui iuraverunt dictam artem calçolarie facere et fieri facere bona fide sine fraude et observare et observari facere omnia et singula ordinamenta et reformationes dicte artis facta et facienda per dictam artem et obedire mandatis capitaneorum dicte artis qui modo sunt et qui pro tempore erunt in dicta arte, qui etiam iuraverunt dictam artem tempore discretorum virorum Cecchi Andrucciolib quarterii Sancti Petri et Melli Accurroli1 quarterii Sancti Martini capitaneorum dicte artis, sub millesimo cccxlviii, indictione prima, tempore domini Clementis pape vi, diebus et mensibus infrascriptis. Die xviii mensis decembris. Actum in domo suprascripti Melli capitanei de prope Eugubium, presentibus Angnolello Salvutii, Ventura Martinelli, Ceccharellusc Oddoli, Petrutius Dominici, Vannes Andrucoli, Vannes Bencevennis, Putius Amatutii2 et Angnolellus Silvestri maiori parte dictorum calçariorumd sive dicte artis ipsorum, presentibus volentibus et consentientibus iuramento infrascriptorum hominum magistrorume quorum nomina hec sunt: Francischellus et Cambucciolus Iohannolif quarterii Sancti Martini iuraverunt coram dictis capitaneis et magistris pro magistris. In nomine Christi, amen. Anno Domini millesimo ccclv, inditione viii, tempore domini Innocentii pape vi, die xvi mensis aprelis. Actum Eugubii in quarterio Sancti Andree, in domo sive camera Lelli Condei barbitonsoris, presentibus Marino Vagnoççi camerario dicte artis calçolariorum et Marino Vagnoli3 et Francisco Plebani de Eugubio et de arte calçolariorum testibus ad hec vocatis habitis et rogatis. Constitutus Matolus Petrucoli de Eugubio quarterii Sancti Andree calçolarius coram discreto viro Putio Nercoli de Eugubio quarterii Sancti Petri capitaneo artisg calçolariorum et coram Vanne Rossci vocato Mencacho et Ceccho Angelutii Lulgli de Eugubio quarterii Sancti Andree consiliariis dicte artis iuravit ad sancta Dei evangelia corporaliter manu tactis scripturis parere et hobedire mandatis capitaneorum dicte artis et observare capitula brevis dicte artis et dictam artem facere et operare et exercere bona fide sine fraude secundum formam capitulorum brevis artis prefate. (a) inchiostro sbiadito (b) nel margine sinistro Quod omnes de dicta arte teneantur observare contenta in brevi (c) così nel ms.; al nominativo anche i nomi successivi (d) così per calçolariorum (e) in sopralinea con segno di richiamo (f) individuati con il patronimico Cortoli nelle matricole del quartiere (pp. 66, 160) (g) nel margine sinistro Hoc (così) quaternus debet esse primus Console nel febbraio 1350 (SASG, ASCG, Riformanze, 4, c. 369r). Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 16v). 3 Iscritto nei ruoli di prestanza comunale del 1378 e del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 88r; ivi, 12, c. 10r). 1 2 59 IL MANOSCRITTO Carta iniziale del libro dell’Arte. Nel margine sinistro, l’annotazione «Hoc quaternus debet esse primus» (Breve, c. 3r) 60 IL MANOSCRITTO Et ego Francisschus Guidi de Eugubio imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius dicte artis predicta presens interfui et rogatus et de mandato dictorum capitaneorum scripsi. / 3v bianca 4r In nomine Christi, amen. Infrascripti sunt omnes et singuli magistri artis calçolariorum civitatis Eugubii iurati et scripti ad breve dicte artis secundum formam ordinamentorum artis predicte, tempore discretorum virorum Melli Accorroli et Cecchi Andruccioli capitaneorum dicte artis et scripti per me de novo Lucam Putii de Eugubio notarium dicte artis sub anno Domini millesimo cccxlviiii, indictione secundaa, tempore domini Clementis pape vi, de mense madii. De quarterio Sancti Petri Bartolellus Ceccoli Angelutius Bastianib mortus Marianus Cencii Salinbene Putii Putius Nercoli Antonius Bartoli Pascutius Baldelli Marinus Angelutii sive Diambre Bencius Recolic mortuus Cecchus Symonelli Cecchus Andruccioli Mathiolus Pascutii Michele Munaldid mortuus Mellus Iovagnoli Putius Venture Bietricee Marinutius Marini / 4v Andreas magistri Mercati Ceccharellus Calamai Baldus Mathioli sive Blaxie Vannes Nicolutiif Vannes Mathioli Filippoli1 Paulellus et Vannis Francisci Santutius (a) in sopralinea, in sostituzione di prima depennato (b) depennato (c) depennato (d) depennato (e) nominativo aggiunto, come il successivo (f) depennato; seguono tracce di un nominativo aggiunto Priore della confraternita di S. Maria del Mercato nel 1389 (SASG, ASCG, Riformanze, 14, c. 67r); console nel bimestre maggio-giugno 1393 (ivi, 15, c. 14v). 1 61 IL MANOSCRITTO Matricola del 1349. Quartiere di San Pietro (Breve, c. 4r) 62 IL MANOSCRITTO Arcolanus Ciucciarini olim de Perusio Lellus Moni Muricoli de Perusio Coradutius Michelis Munaldi Vannes Iohannis Ugutii Angnolellus Iohannis Ianuarii Massarellus Petrutii sive Purcinalisa Baldellus Ravanelli alias dictus Boccius Mascius Manni Caselle1 Teus Nercoli Nerconisb defuntus est mortus Nicolaus Monis Ianuarii olim de Perusio Venturutius Christofori Venturec Stefanus Andrutii Tadei2 Barilles Cicholi Baldutius Barcis Bartholus Petri Massarellus Angelutii Bastianid Iohannes de la Pace Angelutius Vannis Nasscioli xi die aprilis Andrutius Vannis Nascioli // 5r De quarterio Sanctii Andree (a) Vagnoççus Putii Vannes Rubeie Vannes Mingni Vannes Sabbatelli3 Masscius Ruffine Vannes Rubei dictus Menchaccus Lucolus Dominici4 Mathiolus Rossi Angnolellus Ceccoli Baldellus Cambii dictus Tanus Gensus Ceccoli Buturi5 Marinus Vagnoli Francischellus Vannis Ceccoli Cecchus Angelutii (a) depennato (b) depennato (c) depennato Nascioli nominativi aggiunti (e) depennato (d) da Massarellus Angelutii Bastiani a Andrutius Vannis Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 10r). Console nel bimestre luglio-agosto 1394 (SASG, ASCG, Riformanze, 15, c. 47v). 3 Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 10v). 4 Console nell’ottobre 1349 (SASG, ASCG, Riformanze, 4, c. 233r). 5 Console nel dicembre 1349 (SASG, ASCG, Riformanze, 4, c. 298v). 1 2 63 IL MANOSCRITTO Iacobus Bartolutii Ianuarii Santutius Mafei Bentevengne Angelutius Nerii Pascutii Petrutius Iohannoli Francischus Piovani Cecchus Angelutii Ceccholi1 Petrutius Butia Marinus Vagnocçi Thomassus Angelutii2 Maggius Crescoli Phylippus Sabatutii dicto Stantiolo (b) Munaldus Vanutii Benedictus Petrutii Iohannelli die xi aprilis Bartolus Acomandutii Francischus Baldi mccccxl die ultima octobris / mcccl, indictione tertia, tempore domini Clementis pape vi, die xxv mensis aprelis. Constitutus coram Putio Nercoli et Vanne Cambii capitaneis dicte artis calçolarie et me notario existentibus in domo mei notarii, Blaxius Angelutii de quarterio Sancti Andree iuravit observare ordinamenta brevis dicte artis et suum officium bene et legaliter operari bona fide sine fraude et adtendere omnia ordinamenta facta et fienda et cetera. Ego Baldus Cambii predicta rogatus de mandato dictorum capitaneorum scripsi. 5v Millesimo cccliiii, indictione vii, tempore domini Innocentii pape vi, die xviiii mensis maii. Constitutus coram providis viris Baldello Cambii vocato Tano quarterii Sancti Andree et Vanne Cambii quarterii Sancti Martini capitaneis artis calçolarie et me notario existentibus ante palatium dominorum confalonerii et consulum, Marinus Vagnoçi quarterii Sancti Andree iuravit observare ordinamenta brevis dicte artis et suum officium bene et legaliter operari bona fide sine fraude et atendere et observareb omnia ordinamenta dicte artis facta et facienda et obedire dictis capitaneis tam presentibus quam futuris. Ego Deotaiuti Mathioli de Eugubio notarius dicte artis de mandato dictorum capitaneorum scripsi et rogatus fui. In dicto millesimo et etiam dicta die et loco. (a) da Petrutius Buti a Francischus Baldi nominativi aggiunti 64 (b) in sopralinea con segno di richiamo Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 88v); priore della confraternita di S. Maria del Mercato nel 1389 (ivi, 14, c. 67r). 2 Priore della confraternita di S. Maria del Mercato nel 1391 (SASG, ASCG, Riformanze, 14, c. 139v). 1 IL MANOSCRITTO Thomassus Angelutii quarterii Sancti Andree constitutus coram discretis viris Baldello Cambii vocato Tano quarterii Sancti Andree et Vanne Cambii quarterii Sancti Martini capitaneis dicte artis calçolarie et mea notario infrascripto iuravit ad sancta Dey evangelia corporaliter tactis scripturis observare ordinamenta brevisb dicte artis facta et facienda et suum officium bene et fideliter et legaliter observare bona fide sine fraude et obedire mandatis dictorum capitaneorum tam presentium quam futurorum et atendere et observare omnia ordinamenta dicti brevis facta et fienda. Ego Deotaiuti Mathioli de Eugubio predicta rogatus de mandato dictorum capitaneorum scripsi. // 6r De quarterio Sancti Martini Vannes Bencevennis Paschutius They Ciutius Santutii Ceccharellus Oddoli Mellus Accorroli sive Vaccarellic mortuus Ceccharellusd et mortuus Macchabrini Marchellus Vannes Cambii Iannis Symon Ianuarii Bondi Paulutius Morici Nutius et Martinelli Ventura Cione Mathiolie mortuus Nercone Carlutiif mortuus Bartolus Ugolinelli Angnolellus Uccioli1 Santutius Iohannolig mortuus Vannes Angeli Vannes Perii Symon dictus Tacchus Severinus Tenti Cecchus Venturelleh mortuus Putius Colunbe Blaxius Cionisi mortuus Petrutius Paulutii Baldutius Amadorinij / (a) in sopralinea (b) in sopralinea con segno di richiamo (c) depennato (d) depennato; mortuus ripetuto al lato sinistro (e) depennato (f) depennato (g) depennato (h) depennato (i) depennato (j) nominativo aggiunto 1 Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 84r). 65 IL MANOSCRITTO 6v 7r Mutius Pelosi Petrutius Dominici Salinbenis Cambiutius Iohannoli Francischellus et Cortoli Cambucciolus Dominicus Lucoli dictus Bianchellus Iacobus Cennis Iacobia mortuus est Andreas Nuti Paulus Baldelli Filiputii Iacobus Massoli Iacomelli Cecchus Lelli Petri1 Marinus Petri Iohannoli Petrutius Andrucioli Torci Meus magistri Amati Romei Tadeus Angeli Alberti Vicus Ceccoli Angelutiib mortuus Baldellus Bencevennis Pauli Bartolellus Angeli Guadangni Antonius Giobboli Venture Filipellus Pacis Venutelli Angnolellus Luce Iacobic Baldus Angelutii Berardini2 Lucas Bucarini Nicolaus ser Ugolinid Antonius Massarelli Iohannes Paschutii Petrutius Baldutii Vita Symonis vocati Taccho Baldutius Pascutii [...] Massolie // Mone Silvestri Iunte Petrutius Raynaldi Ranaldutii Lellus Petrucolif Baldutius Luche Agnolellus Cuçhe Marinus Lelli Andruccioli Cecchus Valecti Nicolellus Putii dicti Lampaionis (a) depennato (b) depennato (c) depennato (d) da Nicolaus ser Ugolini a Iohannes Luce Bucarini nominativi aggiunti (e) rifilatura del margine inferiore (f) depennato 66 Proprietario di una conceria sul Camignano (SASG, ASCG, Riformanze, 14, c. 12r, a. 1388); gonfaloniere di giustizia nel bimestre maggio-giugno 1389 (ivi, 14, c. 48v). 1 Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 84r). 2 IL MANOSCRITTO Petrutius Ceccholi Alevoli dicto Brollaa Angnolellus Massoli Biene Symon dicti Tacchi Vichus Paulutii Petrutius Matioli dicti Mançigaro Andreas Bartoli sive Roçane Nicolellus Çanpette vocatus Corpus Iohannes Santutii1 Iohannes Rossci Taddeus Severini de la Focie Paulus Foresini Arcolanus Cecchi Maggius Saveris2 Iacobus Lelli Petrus ser Vannis Iohannoli3 Iohannes Ceccoli vocati Çavorre Petrutius Ceccharelli Paulus Putii Codane Francisschus Ugulini Pacis Baldutius Cambii Francisschus Petrucholi4 Antonius Cole Andree Iohannes Luce Bucarinib iuravit et cetera / 7v De quarterio Sancti Iuliani Marinus Forticellic Antonius Angelutii mortuus Putius Amatutii Angnolellus Salvutii mortus Vannes Venturutii Puchus Angelutie Baldellus Brunamontis mortuus Mantia Antonii Iohaninus olim de Castro Durante mortuus (a) depennato depennati (b) con segno abbreviativo superfluo (c) da Marinus Forticelli a Angnolellus Silvestri nominativi Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 13v). Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 12v); console nel bimestre marzo-aprile 1394 (ivi, 15, c. 41r). 3 Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 13r); gonfaloniere di giustizia nel bimestre gennaio-febbraio 1394 (ivi, 15, c. 29v). 4 Iscritto nei ruoli di prestanza comunale del 1378 e del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 84r; ivi, 12, c. 12v). 1 2 67 IL MANOSCRITTO Angnolellus Silvestri Dominicus Angelutii vocatus Manaia1 Bectus Coradi Cambiutius Ghelfi Andreas dictus Maronusa Petrutius Margole dictus Bragalante mortuus Cecchus Corsi Baldutius Gherardutii Symon Amatuti Cambius Pauli2 Angelutius Bonatellib mortuus Blaxius Petri dictus Gabususc Andriolus Paulelli Rigi Iohannes Arbated Iacobus Meliorati PaulusVannis dicto Scilingnana Iohannes Vannis Actutii Francischus [...]e // 8r Vannes Andree Benecase Alexius Pauli Datoli Vegnatellus Corboni Benamati Brunectus Petri Petri olim de comitatu Perusii Antonius Corsi Petrif mortuus Cambius Iohannoli Puchus Rubei Siverii Franciscus Munaldutii Baronci Petrutius Thoffi Philippus Cini domine Luchese Meus Bartolelli Anthonius Tomassi de Fauce Camingnani Paulus Iohannoli Andreas Christofani de Fauce Camignani non solvitg Lucas Venturutii Baldellus Matioli vocatus Pilicciaio Petrus Buchari Bartolellus Chini Iohannes dicto Factore (a) da Andreas dictus Maronus a Symon Amatuti nominativi depennati (b) depennato (c) depennato (d) da Iohannes Arbate a Francischus […] nominativi aggiunti (e) rifilatura del margine inferiore (f) depennato; da Antonius Corsi Petri a Iacobus Andree Iohannis nominativi aggiunti (g) depennato 68 Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 14r). Iscritto nei ruoli di prestanza comunale del 1378 e del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 85r; ivi, 12, c. 12r). 1 2 IL MANOSCRITTO Iohannes Tardutii Iohannes Angnolelli Sylvestri Iacobus Andree Iohannis de castro Collis Pergule (ST) Et ego Lucas Putii de Eugubio imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius artis et universitatis calçolariorum supradictos magistros dicte artis in dicto quaterno de mandato supradictorum Melli Accurroli et Cechi Andrucioli capitaneorum de novo rescripsi. / 8v In nomine Dei patris, amen. Anno a nativitate ipsius mcccl, indictione tertia, die ultimo mensis iunii. Nobiles et prudentes viri domini gonfalonerius iustitie et consules populi civitatis Eugubii una cum certis sapientibus ad hec per eos electis more solito in dicto palatio congregati, facto et misso partito inter eos ad bussolas et palluctas de consensu dicti domini gonfalonerii et priorum dominorum consuluma predictorum et obtento per omnes concorditer, suprascriptum breve et omnia et singula capitula dicti brevis approbaverunt confirmaverunt et ratificaverunt ex vigore et arbitrio eorum offitii et auctoritatis eis concesse per formam statutorum comunis Eugubii et omni modo et iure quibus melius potuerunt. Hoc tamen salvo expresso et intellecto quod si qua essent in dicto brevib vel capitulis eiusdem contra formam statutorum ordinamentorum vel reformationum comunis Eugubii pro approbatis confirmatis vel ratificatis minime habeantur. (ST) Ego Gregorius olim domini Angeli de Corbeçis de Aretio imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus et tunc notarius reformationum et cancellarius comunis Egubii predictis omnibus cum agerentur interfui eaque vigore mei offitii scripsi et publicavi. // 9r In nomine Domini, amenc. Anno Domini mccclv, indictione viii, tempore domini Innocentii pape sexti, die xxi mensis septembris. Constituti coram providis viris Nutio Martinelli de quarterio Sancti Martini et Gienso Ceccholi de quarterio Sancti Andree capitaneis artis calçolariorum existentibus ind palatio habitationis dominorum gonfalonerii et consulum dicti comunis Eugubii in adunantia dicte artis ibi congregata pro electione novorum capitaneorum dicte artis, Cecchus et Iohannes Vagnocçi et Colae Petrucoli de quarterio Sancti Andree dicte civitatis operarii et operantes dictam artem iuraverunt ad sancta Dei evangelia dictam artem operari et facere et exercere secundum formam dicte artis bona fide sine fraude, remotis et cetera. Ego Nicola ser Harcolani de Eugubio notarius publicus et nunc notarius dicte artis predictis omnibus presensf interfui eaque rogatus de licentia capitaneorum predictorum nomina predictorum in presenti brevi scripsi. (a) nel margine sinistro approbatio brevis (b) ms. bre (c) ripetuto e depennato (e) nel margine sinistro Iuramentum de attendendo contenta in brevi (f) segue r depennata (d) segue pplo depennato 69 IL MANOSCRITTO In nomine Iesu Christi, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo, indictione xiii, tempore domini Inocentii pape vi, die xvi mensis iunii, presentibus Santutio Maffey, Vanne Migni et Francisscho Piovani et Iohanne Vagnocçi de Eugubio, quarterii Sancti Andree, calçolariis de Eugubio testibus ad hec vocatis et habitis. Costitutusa coram provido viro Ceccho Angelutii de Eugubio quarterii Sancti Andree uno ex capitaneis dicte artis existente in domo habitationis ipsius Cecchi capitanei, Iohannes Amatutii de Eugubio quarterii Sancti Andree operarius et qui operatur dictam artem iuravit ad sancta Dei evangelia corporaliter manu tactis scripturis dictam artem operare et operari facere et exercere secundum formam brevis dicte artis et consuetudinem ipsius artis bona fide sine fraude, remotis et cetera, et omnia facere et exercere que facere tenetur et debet secundum formam dicti brevis, et omnia et singula capitula dicti brevis et in posterum fienda observare et observari facere bona fide sine fraude et cetera. Et ego Matheus condam Vannis Ciarnupoli de Eugubio imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictis omnibus supra mea manu scriptis presens interfui et ea rogatus de licentia et mandato dicti Cecchi capitanei scripsi. / 9vInb nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo cccliiii, indictione vii, tempore domini Innocentii pape vi, die xxi mensis martii. Convocata et congregata universitate hominum artis calçolariorum civitatis Eugubii in sala inferiori dicti palatii dominorum gonfalonerii et consulum civitatis Eugubii ut moris estc, de mandato providorum virorum Baldelli Cambii alias dicti Tani quarterii Sancti Andree [et] Vannis Cambii de quarterio Sancti Martini civitatis Eugubii capitaneorum artis calçolariorum civitatis Eugubii predicte. In qua quidem adunantia et congregatione et universitate predicta proponant et dicant dicti Baldellus et Vannes [vel] quilibet ipsorum de voluntate et consensu supradictorum eorum consiliariorum quid placet presenti universitati dicte artis calçolariorum et adunantie providere et ordinare et reformare super celebratione et veneratione omnium dierum veneris de mense martii tantum, ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei [...] semper virginis Marie matris eius et eius santissime passionis. Super qua proposita petunt dicti Baldellus et Vannes et quilibet eorum nomine eorum et dicte artis sibi sanum et utile consilium exhiberi. In qua quidem adunantia auditis primo et intellectis dictis consiliariorum super dicta proposita aregantium firmatum et obtentum fuit, misso partito inter eos per me Deotaiuti Mathioli [notarium] infrascriptum ad bussolas et medallias per xiii consiliarios in dicta adunantia et congregatione existentes qui eorum medallias miserunt in bussolam rubeam affirmativam, non obstante uno contrario qui medalliam misit in bussolam albam negativam, et iterato et im70 (a) nel margine sinistro Iuramentum pralinea con segno di richiamo (b) scrittura erasa alle cc. 9v-10r; testo letto con la luce di Wood (c) in so- IL MANOSCRITTO mediate misso partito de voluntate dictorum capitaneorum firmatum et obtentum fuit per dictos consiliarios in dicta adunantia et congregatione existentes qui eorum paluctas miserunt in bussulam rubeam affirmativam, quod omnes homines dicte artis calçolariorum quoquo modo dictam artem operantes et operari facientes teneantur et debeant vinculo prestiti iuramenti et ad penam infrascriptam directe custodire et per eorum discipulos custodiri facere omnes et singulos dies veneris mensis martii [...] et in ipsis diebus veneris dicti mensis martii nullum laborerium facere nec fieri facere in dicta arte calçolarie. Qui vero contrafecerit condempnetur per capitaneos dicte artis vel alterum ipsorum qui pro tempore fuerint de facto sine aliqua scriptura in xx soldis denariorum ravennatensium, et de predictis teneantur et debeant dicti capitanei qui pro tempore fuerinta inquirere et repertos culpabiles punire et condemnareb; et quilibet possit accusare et denuntiare coram dictis capitaneis vel eorum altero qui pro tempore fuerint cum sacramento et probatione unius testis bone condictionis et fame. 10r Cuius condempnationis // tertia pars sit dicti comunis Eugubii et tertia pars sit accusantis et reliqua tertia pars sit dictorum capitaneorum condempnantium. Et quod dicti capitanei teneantur et debeant facere baniri in locis publicis et consuetis dicte civitatis Eugubii quolibet anno in principio cuiuslibet mensis martii quod omnes et singuli homines de dicta arte calçolariorum supradictam artem calçolariorum operantes teneantur et debeant vinculo prestiti iuramenti et pena xx soldorum ravennatensium dictum ordinamentum et omnia in eo contenta observare modo [...] supradicto. Et si dicti capitanei qui pro tempore fuerint vel eorum alter negligentes extiterint vel contempserint predicta facere et executioni mandare, condemnentur per capitaneos futuros vel alterum eorum in xx soldis ravennatensium et de facto summarie et sine strepitu et figura iudicii. Cuius condemnationis tertia pars sit dicti comunis et alia tertia pars sit dictorum capitaneorum condemnantium et reliqua tertia pars sit dicte artis. Cum hac addictione apposita et declarata, videlicet quod si contingerit aliquem de dicta arte habere in aliquo die dictorum dierum veneris martii aliqua coria, pelles vel coiamen in concia et oporteret de necessitate quod illa concia perficeretur et quod dicta coria, pelles et coiamenc ea die, quod sit licitum cuilibet homini de dicta arte et dictam artem calçolarie operanti quolibet die dictorum dierum veneris martii dictam conciam perficere et dicta coria, pelles et coiamen actare et conciare et actari et conciari facere, habita prius et obtenta licentia a dictis capitaneis vel eorum altero qui pro tempore fuerint et aliter non. Qui capitanei qui pro tempore fuerint vel alter ipsorum possint et eis licitum sit dictam licentiam cuilibet petenti dare si dictis capitaneis vel alteri eorum videbitur fore dandam. (a) qui… fuerint in sopralinea con segno di richiamo illeggibile (c) da integrare con actarentur (b) nel margine sinistro, con segno di richiamo, aggiunta 71 IL MANOSCRITTO Et ego Deotaiuti Mathioli de Eugubio inperiali auctoritate notarius publicus predictis omnibus et singulis interfui rogatusa et ut supra legitur de licentia et mandato dictorum capitaneorum dicte artis predicta scripsi et publicavi (ST). / 10v In nomine Dei patris, amen. Anno a nativitate ipsius mcccliiii, indictione vii, die xxviiii mensis martii. Congregati ad invicem domini gonfalonerius iustitie et consules populi civitatis Eugubii in cancellaria palatii populi dicte civitatis in quo habitant, facto et misso partito inter eos adb bussolas et palluctas de consensu et voluntate dicti domini gonfalonerii et priorum eorum et obtento per vii ex eis qui miserunt in bussolam rubeam del sì et non obstante uno contrario qui missit in bussolam albam del non, vigore eorum offitii et arbitrii approbaverunt confirmaverunt et ratificaverunt predictum ordinamentum superius proxime scriptum tamquam debitum licitum et honestum et laudabiliter ordinatum. (ST) Ego Gregorius olim domini Angeli de Aretio tunc cancellarius et notarius reformationum comunis Eugubii predictam confirmationem et approbationem dicti ordinamenti mandato dictorum dominorum gonfalonerii et consulum et vigore dicti mei offitii ut supra legitur scripsi et publicavi. In Dei nomine, amen. Anno Domini mcccliiii, indictione vii, die xxvii ottubris. Congregati ad invicem in palatio eorum habitationis domini gonfalonerius iustitie et consules populi civitatisc Eugubii, facto et misso partito inter eos ad bussulas et palluctas ut moris est per me cancellarium infrascriptum et obtento per omnes concorditer, omni modo via et forma quibus melius potuerunt, approbaverunt confirmaverunt et ratificaverunt suprascripta ordinamenta et breve calçolariorum tamquam licita et honesta et cum diligentia ordinata. (ST) Ego Ioachinus filius ser Micchelis de Loro imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predictam confirmationem et aprobationem mandato dictorum dominorum gonfalonerii et consulum rogatus scripsi. // 11r In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, indictione quinta, tempore domini Urbani pape quinti, die octava mensis iunii. Convenientes in unum in sacristia fraternitatis laycorum Virginis Marie de Mercatali de Eugubio Angelellusd Uccioli Minni de Eugubio quarterii Sancti Martini et Nicholellus ser Petri de Eugubio quarterii Sancti Andree capitanei artis calçolarie civitatis comitatus et districtus Eugubii una cum providis viris: Ceccho Andrucciali Genso Ceccholi 72 (a) in sopralinea (b) nel margine sinistro approbatio nistro de’ porse en su lo breve (c) nel margine sinistro Approbatio (d) nel margine si- IL MANOSCRITTO Alexio Paulia Ceccho Corsi Andrea Bartoli Baldo Ceccoli Petro ser Vannis Severino Tenti consiliariis et de numero consiliariorum dicte artis calçolarie dicte civitatis et una cum providis et discretis viris Cambio Pauli, Vanne Matheoli, Cecco Angelutii, Sanctutio et Paulello Vannis, Vanne Sabatelli, Baldello Cambii et Petrutio Dominici calçolariisb de Eugubio et de dicta arte calçolariorum de mandato et requisitione ipsorum capitaneorum, habito inter eos consilio colloquio et deliberatione ac tractatu sollempni, et ipsi consiliarii et homines dicte artis suprascripti pro honore comodo augmento et utilitate dicte artis facto prius et misso partito inter eos per me Vannem Donati notarium ipsorum et artis predictec de ipsorum beneplacito et mandato ad bussulas et fabas et obtento per xvii ex eis qui eorum fabas miserunt in bussulam rubeam affirmativam de sic, nond obstante uno qui suam fabam misit in bussulam albam negativam de non, addentes capitulo brevis dicte artis posito sub rubrica xxi «De pena scribentis aliquem in dicto brevi et cetera», ordinaverunt stantiaverunt statuerunt et refirmaverunt quod quicumque voluerit se scribi facere in brevi dicte artis et in arte predicta si fuerit filius aut nepos calçolarii et fuerit de civitate comitatu vel districtu Eugubii solvat et solvere teneatur et debeat camerario dicte artis pro ipsa arte recipienti soldos decem ravennatensium. Si vero alia persona et fuerit Eugubinus aut de comitatu vel districtu Eugubii solvat et solvere teneatur et debeat dicto camerario pro dicta arte recipienti soldos viginti denariorum ravennatensium. Si vero fuerit forensis solvat et solvere teneatur et debeat soldos quadraginta denariorum ravennatensium. Item comuniter et concorditer facto inter eos et misso partito ut supra, ipsorum nemine discordante, deliberaverunt ordinaverunt et firmaverunt quod nomina calçolariorum de novo rescribantur in libro brevis dicte artis prout et sicut dictis capitaneis infrascriptis videbitur convenire. Et quod ipsi capitanei circa expensas eorum tempore capitaneatus occursas et ocurendase / et unde qualiter 11v et quomodo habeatur pecunia pro ipsis expensis solvendis in dicta arte habeant plenum arbitrium providendi faciendi et exigendi prout et sicut eorum discretioni videbitur convenire. Et quicquid per eos in predictis et circa predicta provisum factum ordinatum et deliberatum fuerit, valeat et teneat et mandetur executioni ac si per totam dictam artem factum foret. (a) nel margine sinistro 2 (b) ms. calçolarii (c) nel margine destro moderatio capituli sub rubrica 21 a carta 47 (d) nel margine sinistro de scribentibus in arte solvant (e) nel margine inferiore: quanto se de’ pagare per farse scrivare nel breve; refermato; Quanti solvere debeat faciens se scribere in breve distincte 73 IL MANOSCRITTO In nomine Domini, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, indictione decima, tempore domini Gregorii pape undecimi, die xiii mensis decembris. Nobilis et potens vir Mastinus Caccie de Roccha Contrada pro sancta Romana Ecclesia vicarius civitatis comitatus et districtus Eugubii et honorabiles viri domini gonfalonerius iustitie eta consules populi civitatis Eugubii existentes et convenientes simul in unum congregati in cappella palatii comunis Eugubii solite habitationis et residentie consuete predicti domini vicarii, vigore cuiusdam ordinamenti facti per nobilem et egregium legum doctorem dominum Iohannem de Ciuffutis de Esculo olim et tunc reformatorem officiorum consiliariorum et regiminum comunis et populi civitatis Eugubii, presens breve prescriptum artis calçolariorum et omnia et singula capitula et ordinamenta predicta in presenti volumine scripta, omni modo et iure quibus melius potuerunt, approbaverunt ratificaverunt et confirmaverunt. Salvo semper et reservato quod si predicta ordinamenta et capitula vel aliquod ipsorum in totum vel in partem essent contra iurisdictionem libertatem et honorem sancte Romane Ecclesie vel bonos mores vel contra statuta ordinamenta reformationes decreta comunis et populi civitatis Eugubii vel preiudicialia aliquorum hominum et personarum non exercentium dictam artem, in ea parte in qua essent contra iurisdictionem libertatem et honorem Ecclesie prelibate vel bonos mores vel contra statuta ordinamenta reformationes et decreta comunis et populi civitatis Eugubii vel preiudicialia aliquorum hominum et personarum non exercentium dictam artem cassaverunt reprobaverunt et annullaverunt et nullius esse voluerunt valoris efficacie vel momenti. (ST) Et ego Lodovichus Ciccholi de Interampne imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc pro sancta Romana Ecclesia notarius reformationum et cancellarius comunis civitatis Eugubii predicte approbationi ratificationi et confirmationi dicti brevis et ordinamentorum et capitulorum predictorum et reservationibus supra positis dum sic agerentur in cappella predicta interfui et ea rogatus scribere scripsi et publicavi. // 12r Inb nomine Christi, amen. Convocata et coadunata universitate hominum artifficum artis calçolariorum civitatis Eugubii in fraternitate Beate Marie de Mercatali de mandato providorum virorum Vici Paulutii et Vannis Sabatelli capitaneorum dicte artis, ad requisitionem Alegii Christofori baiuli et numptii dicte artis ex commissione sibi facta per ipsos capitaneos ut patet manu mei notarii [...], inc qua quidem convocatione et congregatione interfuerunt ultra duas partes hominum et artifficum dicte artis civitatis Eugubii. Et in ipsa congregatione proponuntd dicti capitanei inter dictos homines artiffices dicte artis quid placet providere ordinare stantiare et reformare pro utilitate hominum dicte artis quod […] calçolarius civitatis et comitatus Eugubii modo aliquo presumat nec 74 (a) nel margine sinistro approbatio brevis (b) scrittura dell’intera carta erasa; testo letto con la luce di Wood (c) nel margine sinistro annotazione illeggibile (d) nel margine sinistro 3 IL MANOSCRITTO possita debeat faciat vel fieri faciat ungere vel dare aliquod segum vel grassum ad aliquod coiamen vel in aliquo coiamine nec ad solum nec ad [...] cum sit in dampno artifficum dicte artis, nec vendere vel vendi facere alicui artiffici aliquod coiamen untum cum aliquo sego vel grasso, salvo et exceptuato sego cavalino vel asinino et grasso porcino cum quibus [...] possit ungere et vendere, sub pena que per vos apponeturb. / 12v testo erasoc 13r Ind nomine Christi, amen. Super facto cerdonum seu calçolariorum civitatis Eugubii dicho et consulo prout michi videbitur esse taliter providendum videlicet. Quod fiat congregatio dicte artis in qua firmetur et ordinetur quod elligentur duo vel quatuor secundum quod eis videbitur consiliarii de hominibus dicte artis tempore quo dicte artis capitaney elliguntur de sex mensibus in sex menses. Et quod dicti consiliarii cum capitaneys et syndico dicte artis ad hec deputando seu in congregatione dicte artis elligendo habeant per se ipsos seu maiorem partem ex eis licentiam arbitrium et liberam potestatem omnia et singula relicta facta et fienda per quamcumque personam collegio seu universitati dicte artis capere distribuere et expendere ad substentationem pauperum miserabilium personarum et ad alios usus prout eis videbitur et placebit, ita tamen quod eorum provisio expensa seu distributio sit et esse intelligatur largitas seu donatio inter vivos, et ita quod non subiaceat dispositioni vel legi seu diminutioni alicuiuse diocesani domini vel prelati, ad quam noluerunt hanc eorum provisionem seu quod factum fuerit per dictos capitaneos consiliarios vel sindichum vel maiorem partem ex eis includi vel modo aliquo subiacere. Et omnis casus qui subiaceret vel includeretur sub diocesani dispositione vel regula vel alterius domini vel prelati sit et esse intelligatur ab hac provisione exclusus et exceptuatus. Et quod dictus syndicus elligendus possit de eo quod receperit finire et quietare solventes seu illos qui ad dicta legata tenentur vel tenebuntur in futurum, et eos liberare cum plenitudine iuris vice et nomine universitatis seu collegii dicte artis. Et quod per eos factum fuerit vel maiorem partem ipsorum preter quam in casibus exceptuatis predictis valeat et teneat et plenam obtineat roboris firmitatem ac si factum esset per universitatem seu collegium dicte artis. Postf hec proponant capitaney de electione dicti syndici in adunantia dicte artis de syndico elligendo, et secundum quod consultum fuerit et dictis capitaneys videbitur fiat ellectio dicti syndici ad finiendum et quietandum cuicumque persone qui seu que aliquid solveret seu satisfaceret de aliquo relicto seu legato facto seu quod fieri contingerit in futurum universitati seu collegio dicte artis, et ad promictendum ipsius collegii seu universitatis nomine ratum et firmum totum (a) nel margine sinistro annotazione illeggibile (b) seguono 8 linee di scrittura erase (c) erase 26 linee di scrittura (d) nel margine superiore Consilium super dispensatione pauperum; nel margine sinistro: vedi e segno di indice; Conseglio supre a la dispensatione de’ poveri (e) nel margine sinistro: 4; refermato con la seconda e corretta su o (f) nell’interspazio Consilium de ellettione sindici; nel margine sinistro cogitent si volunt elligere camerarium qui peccuniam recipiat nomine dicte artis 75 IL MANOSCRITTO et quidquid factum fuerit per dictum syndicum in predictis habere et tenere et cetera, sub obligatione bonorum dicte universitatis et cetera. / 13v Relicta que fient seu legata collegio seu universitati predicte michi videbitur quod fiant infrascripta forma videlicet. Item reliquid et dari iussit collegio seu universitati artis cerdonum seu calçolariorum de civitate Eugubii . . tantam quantitatem distribuendam et expendendam per capitaneos et consiliarios dicte artis cum syndico seu procuratore dicte artis seu collegii habente mandatum sufficiens, qui fuerint per tempora, ad illos usus et illis personis secundum quod eis videbitur et placebit. Iubens et mandans dictam quantitatem absque expresso et spontaneo consensu et voluntate dictorum capitaneorum et consiliariorum ad alios usus seu expensam converti non posse, et sia secus fieri contingerit voluit dictum relictum seu legatum haberi pro non facto et iuribus vacuare et dictam quantitatem legatamb pervenire ad illum vel illos quem vel quos capitaney dicte artis et consiliarii vel maior pars ipsorum duxerint elligendum, asserens et affirmans hanc ipsius dispositionem carere fraude simulatione et dolo; et sic sine alicuius incomodo de ipsius testatoris pura et libera procedere voluntate. Etc iussit voluit et mandavit quod huius testamenti vigore dictus syndicus procurator et capitanei et consiliarii aut maior pars ex eisd hanc dilationem seu tempus ad exequendum nullo certo tempore seu terminum cohartatum. Et quod illud quod syndicus seu capitanei unius temporis obmiserint seu ceperint et non perfecerint possit exequi capi expediri et executioni mandari aliquo non obstante. Que omnia et per condictionem et tempore voluit inesse in legato et dispositione predictis. // 14r (ST) In Dei nomine, amen. Anno Domini millesimo ccclxxvii, indictione xv, tempore sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorii divina providentia pape xi, die xviiii mensis febbruarii. Nobiles et prudentes viri domini . . gonfalonerius iustitie et consules populi civitatis Eugubii una cum prudentibus viris civibus per eos ad hec electis existentibus simul in cappella palatii dicti comunis et habitationis dictorum dominorum gonfalonerii et consulum, presens breve artis calçolariorum et omniae et singula et ordinamenta predicta et in presenti volumine scripta, omni modo et iure quibus magis et melius potuerunt, approbaverunt et confirmaverunt prout iacent et scripta sunt. Salvo semper et reservato quod si predicta capitula et ordinamenta aut aliquod ipsorum in totum vel in partem essent contra iurisdictionem libertatem aut honorem et bonos mores comunis Eugubii, aut in aliqua parte sui dictarent contra aliquem civem sive comitatinum dicte civitatis Eugubii non suppositum et scriptum arti prefate calçolariorum, aut preter formam alicuius capituli statutorum dicti comunis aut reformationum ordinamentorum reformationum et decretorum comunis prefati aut contra ipsa directe vel indirecte, 76 (a) nel margine sinistro vedi commo se de’ fare li relicti a la casa de la dicta arte (b) in sopralinea con segno di richiamo (c) nel margine sinistro refermato (d) omesso il verbo (e) nel margine sinistro Confirmatio et approbatio IL MANOSCRITTO tacite vel expresse loquerentur dictarentur aut scripta essent, illa ex nunc capsaverunt annullaverunt irritaverunt et retractaverunt et pro capsis irritis annullatis et retractatis haberi voluerunt et mandaverunt et esse voluerunt et decreverunt nullius efficacie momenti seu valoris. Et ego Iacopus condam Luce de Sancto Quirico civis Senarum imperiali dignitate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius reformationum et cancellarius dicti comunis Eugubii correctioni approbationi et confirmationi predictis interfui et ea de mandato dictorum dominorum gonfalonerii et consulum et ex mei offitii debito scripsi et fideliter publicavi et signum meum apposui consuetum. / 14v In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo octavo, indictione prima, tempore domini Urbani pape sexti, die xxiii mensis iunii. Viri nobiles domini gonfalonerius iustitie et consules populi civitatisa Eugubii existentes et convenientes simul in unum ad collegium in caminata palatii populi dicte civitatis, facto et misso inter eos sollempni et diligenti partito ad bussolas et palluctas de mandato et licentia consensu presentia et voluntate predicti domini gonfalonerii et priorum consulum predictorumb per me notarium et cancellarium infrascriptum et obtento concorditer inter ipsos, presens breve artis calçolariorum et omnia et singula ordinamenta predicta in presenti volumine scripta, omni modo et iure quibus melius potuerunt, approbaverunt ratificaverunt et confirmaverunt. Salvo semper et reservato quod si predicta ordinamenta seu aliquod eorundem in totum vel in partem essent contra bonos mores vel contra statuta ordinamenta reformationes et decreta comunis et populi civitatis Eugubii vel preiudicialia aliquorum hominum non exercentium dictam artem, in ea parte in qua essent contra bonos mores vel contra statuta ordinamenta reformationes et decreta predictorum comunis et populi vel preiudicialia aliquorum hominum non exercentium dictam artem cassaverunt reprobaverunt et anullaverunt et nullius esse voluerunt valoris efficacie vel momenti. (ST) Et ego Lodovicus Ciccoli de Interampne imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius reformationum et cancellarius comunis Eugubii predictis omnibus dum sic agerentur in caminata predicta interfui et rogatus ex debito mei officii scripsi et publicavi. // 15r In nomine Christi, amen. Anno Domini millesimo ccclxxxi, indictione iiii, tempore domini Urbani pape vi, die vi mensis octubris. Convenientesc in unum Laççarinus Ceccholi et Santutius Pape capitanei artis calçolariorum civitatis Eugubii in fraternitate Beate Marie de Mercatali una cum certis eorum consiliariis dicte artis ad tractandum et ordinandum super factis dicte artis, videlicet: (a) nel margine sinistro pro (b) nel margine sinistro confirmatio et approbatio capitaneorum notarii et camerarii (c) nel margine sinistro de salario 77 IL MANOSCRITTO Census Ceccholi Masscius Manni Angelutiusa Vannis1 Filippolus Matioli2 Putiusb Amatutii Petrutius Ceccharelli Iohannes ser Mathei3 etc Francisschus Massoli4 consiliarii predicti advertentes quod necessarie sunt expense fiende pro arted et pro salariis capitaneorum camerarii et notarii dicte artis et modo pro presentibus dicte expense secundum breve homines dicte artis sint agravati quod in arte parum et nichil lucratur per homines adeo quod ipse expense fieri possinte, et ne propter quod dicti homines dicte artis non lucrentur ars predicta remaneat inconsulte sine offitialibus cum quibus si aliquid pro arte restaret ad providendum possint providere utilitati dicte artis. Ideo predicti capitanei una cum eorum predictorumf consiliariis et ipsi consiliarii ex auctoritate potestate et baylia eis atributa et data per capitula brevis dicte artis et omni modo via iure et forma quibus melius fieri potest, vigore eorum arbitrii pro utilitate dicte artis, non obstante aliquo capitulo seu ordinamento facto retro per homines dicte artis, facto et misso partito inter eos ad bussulas et medallias nullo ipsorum contrario, unanimiter et concorditer ordinaverunt providerunt et firmaverunt quod deinceps futuri capitanei et qui capitaneatus offitium pro dicta arte et etiam camerariatus et notariatus exercuerint, habeant et habere debeant de avere et peccunia dicte artis pro eorum salario, videlicet dicti capitanei qui pro tempore fuerint sex mensium soldos triginta ravennatensium pro quolibet eorum, et camerarius et notarius qui pro tempore fuerint habeant et habere debeantg pro eorum salario sex mensium proxime futurorum soldos viginti pro quolibet eorum et ultra petere se habere non possint, facto et misso dicto partito per me notarium infrascriptum et obtento per omnes concorditerh. / 15v Et ego Sabatellus ser Massarelli de Eugubio imperiali auctoritate notarius predictis omnibus dum agerentur interfui et de hiis omnibus scribere rogatus scripsi et publicavi (ST). (a) nel margine sinistro 5 (b) nel margine sinistro refermato (c) nel margine sinistro fuit reformatum (d) con segno abbreviativo superfluo (e) i corretta da u (f) p corretta su q (g) omesso segno abbreviativo (h) nel margine inferiore De salario capitaneorum notarii et camerarii fuit reformatum, carta 53 primo officio loquente Il soggetto risulta iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze, 12, c. 14r). Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1378 (SASG, ASCG, Riformanze, 10, c. 89r); console nei bimestri gennaio-febbraio e luglio-agosto 1394 (ivi, 15, cc. 29v, 47v). 3 Iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (SASG, ASCG, Riformanze 12, c. 13r). 4 Consigliere maioris summe nel 1374 (SASG, ASCG, Riformanze, 5, c. 28v); iscritto nel ruolo di prestanza comunale del 1385 (ivi, 12, c. 13v). 1 2 78 IL MANOSCRITTO Indice del volume Presentazioni Giuseppe Colaiacovo, Marco Francioni .................................................................. 8 Nota del curatore............................................................................................................ 11 Introduzione Il breve e l’Arte .......................................................................................................... 15 Aspetti di vita associativa ........................................................................................ 18 L’archivio ...................................................................................................................30 Il manoscritto ........................................................................................................... 35 Una lettura del profilo normativo ..........................................................................44 Norme di disciplina del lavoro................................................................................49 Le matricole............................................................................................................... 52 Criteri di edizione.....................................................................................................54 Il manoscritto Testo............................................................................................................................59 Indici Indice dei nomi........................................................................................................240 Rubricario degli statuti........................................................................................... 281 rogatus ex debito mei officii scripsi et publicavi. // 15r In nomine Christi, amen. Anno Domini millesimo ccclxxxi, indictione iiii, tempore 79