Allegato 1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ALLEGATO “A” DEL DECRETO DIRIGENZIALE n. 3225/2014 RECANTE “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SESSIONI D’ESAME A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA – A.F. 2013/14”, 1. AMMISSIONE ALLIEVI ESTERNI Al punto 7.2 “Allievi esterni” Il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fermo restando il vicolo dell’età minima, possono essere ammessi all’esame anche alunni con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di primo ciclo di istruzione, che non abbiano mai frequentato il percorso o sostenuto l’esame finale di primo ciclo e che abbiano avuto un’ammissione ai percorsi di scuola secondaria superiore.” 2. PUNTEGGI DELLE PROVE D’ESAME Il Paragrafo 9. “Punteggi” è sostituito dal seguente: “Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell’esame è pari a 100 massimo, secondo la seguente declinazione: credito formativo di ammissione: min. punti 18 - max punti 30; prova centralizzata: max punti 25, così articolati: — Qualifica professionale competenze di lingua italiana: max 10 punti competenze di lingua straniera: max 6 punti competenze matematico/scientifiche: max 9 punti — Diploma professionale competenze di lingua italiana: max 10 punti competenze di lingua straniera: max 6 punti competenze matematico/scientifiche: max 9 punti prova professionale: max punti 35; colloquio: max punti 10. Il punteggio minimo per il superamento dell’esame ed il conseguimento dell’idoneità è di 60 punti su 100. Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti e in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore del profilo complessivo del candidato.” 3. COMPENSI Con riferimento al Paragrafo 16. “Compensi”, si precisa che la riunione preliminare e lo scrutinio finale, anche nel caso di durata inferiore alle tre ore, sono comunque da considerarsi come “turni”. 4. REQUISITI DEI PRESIDENTI Si precisa che tra i requisiti di compatibilità per l’assunzione e l’espletamento della funzione di Presidente della Commissione va considerato anche l’assenza di rapporti con l’Istituzione che ha erogato il/i percorso/i almeno negli ultimi due anni.