CORSO DI FORMAZIONE
PER IL PASSAGGIO DALL’AREA B ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1
“Rapporti con il cittadino nell’esercizio
della tutela del patrimonio e delle
attività culturali”
Dott.ssa Simonetta Bombardi
1
Il nuovo rapporto amministrazione-cittadino.
Attività amministrativa.
Le principali linee di azione politica, volte a realizzare interventi strutturali
per il risanamento finanziario e la crescita socio-economica del Paese,
hanno investito direttamente e continuano ad interessare la pubblica
amministrazione.
Gli interventi del legislatore, a partire dagli anni ’90, sono stati indirizzati
prioritariamente a superare il modello burocratico che interpretava l’attività
amministrativa quale complesso di adempimenti formali e ad affermare una
cultura della responsabilità, della pianificazione, della definizione di
strategie, programmi, processi, obiettivi, della valutazione dei risultati
conseguiti.
→ Esigenza di assicurare economicità, rapidità, efficacia ed efficienza
all’azione della P.A., per l’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico.
2
L’attenzione alle esigenze del cittadino.
Con il crescere delle aspettative e delle richieste del cittadino, la P.A.
ha avviato un processo di trasformazione e modernizzazione improntato
in particolare al miglioramento delle prestazione ed allo sviluppo dei
servizi in favore del cittadino stesso.
→ cultura dell’orientamento al cittadino: ascolto dei fabbisogni, qualità
dei servizi resi disponibili, accessibilità ai servizi anche attraverso canali
telematici, rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali, misurazione
della soddisfazione dell’utenza.
Viene preso come riferimento il modello anglosassone del civil servant,
la cui finalità è di porsi al servizio dei cittadini e della comunità in
maniera professionale ed imparziale.
3
Il cittadino ed il procedimento amministrativo.
Nell’ambito del sistema complessivo delle riforme operate in Italia negli
anni ’90, la legge 7 agosto 1990, n. 241, ha il compito di disciplinare
il modello dell’azione amministrativa e gli istituti di democrazia
procedimentale.
La legge 241/1990:
• realizza direttamente i principi di buon andamento e imparzialità
dell’art. 97 della Costituzione → ha una valenza “subcostituzionale”;
• recepisce i più importanti principi regolatori del procedimento
amministrativo elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza;
• recepisce i principi e gli indirizzi statuiti a livello comunitario circa le
modalità di esercizio dei poteri pubblici.
4
La legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è fondamentalmente
diretta ad uniformare l’azione della P.A. a due principi:
1) principio di efficienza: la P.A. ha l’obbligo di adottare modelli
organizzativi e procedurali idonei a realizzare tempestivamente i propri
fini istituzionali e ad ottenere il massimo risultato con il minor dispendio
di risorse;
→ utilizzo di strumenti di semplificazione; uso della telematica.
2) principio di trasparenza: i cittadini possono esercitare un “controllo
democratico” sulla correttezza e sull’imparzialità dell’azione
amministrativa;
→ pubblicità e conoscibilità degli atti; diritto di partecipare al
procedimento.
5
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(artt. 4 e 5, legge n. 241 del 1990)
E’ la figura che gestisce l’intero iter procedimentale nelle sue varie
fasi e rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento dei cittadini
e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.
Il suo ruolo è quello di garantire la trasparenza, la semplificazione e la
corretta ed unitaria gestione del procedimento.
Già la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali
(oggi d.lsg. n. 267/2000), prevedeva all’art. 7 che i regolamenti delle
amministrazioni comunali e provinciali individuassero i responsabili dei
procedimenti.
Unità organizzativa.
Per ciascun tipo di procedimento di propria competenza, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a determinare l’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
6
•
•
Identificazione del responsabile del procedimento.
il dirigente dell’unità organizzativa, competente al procedimento, assegna
l’istruttoria e la responsabilità del procedimento a sé o ad un dipendente
dell’unità organizzativa (fino a quando non viene effettuata
l’assegnazione, la responsabilità è del dirigente);
la nomina del responsabile può essere fatta con un atto apposito volta per
volta,
oppure
può
essere
previamente
stabilito
che
un
dipendente/funzionario sia responsabile di una determinata categoria di
procedimenti.
Il dirigente mantiene comunque il compito di coordinare e controllare le
attività dei responsabili dei procedimenti (art. 17, d.lgs. n. 165/2001).
Il dirigente può altresì esercitare il potere di sostituzione in caso di inerzia
del responsabile.
All’avvio del procedimento, devono essere comunicati ai soggetti coinvolti
l’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del
procedimento.
7
La mancata nomina o l’omessa comunicazione del responsabile non dà
luogo a vizio né determina l’illegittimità del provvedimento finale.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che in mancanza di
designazione la responsabilità del procedimento resta in capo al dirigente
dell’unità organizzativa procedente, agevolmente individuabile.
L’attività amministrativa viene quindi “personalizzata” ed i funzionari
pubblici responsabilizzati in modo diretto in ordine alla regolarità ed alla
conclusione del procedimento.
All’unicità dell’unità organizzativa corrisponde l’unicità della persona
responsabile del procedimento.
→ finalità interna: evitare la frammentazione ed il rallentamento
dell’azione amministrativa, nonché duplicazioni di procedure.
→ finalità esterna: consentire al cittadino l’esercizio delle forme
partecipative previste.
8
COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(art. 6, legge n. 241 del 1990)
Il responsabile ha il compito di coordinare le attività procedimentali.
In particolare:
a) valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del
provvedimento;
Preliminare è l’esame dell’ammissibilità della domanda: deve sussistere un obbligo
di procedimento derivante dall’idoneità della domanda e deve sussistere quindi la
competenza dell’amministrazione a provvedere sulla richiesta.
b)
Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
Dispone di ampio potere di iniziativa per il compimento degli atti istruttori necessari.
Il limite è comunque imposto dal divieto di aggravamento del procedimento, se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria,
disposto dall’art. 1, comma 2, delle legge medesima.
9
Il procedimento deve essere attuato con un iter semplice e celere, secondo i tempi
ed i modi previsti. La P.A. non può “ampliare” il procedimento con atti inutili o
adducendo motivi di approfondimenti non realmente necessari.
Questa disposizione è derogabile solo in casi straordinari e motivati, qualora
l’istruttoria del procedimento lo renda necessario.
Il responsabile deve attivarsi affinché venga integrata, qualora necessario, la
documentazione presentata e deve altresì invitare l’interessato a rettificare
eventuali irregolarità formali.
Resta comunque ferma la necessità di assicurare parità di trattamento rispetto
agli altri interessati e/o controinteressati
c)
propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi di cui all’articolo 14;
Al fine di snellire l’azione amministrativa, deve valutare l’opportunità di una
conferenza di servizi, in relazione ai vari interessi coinvolti.
10
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
(Il Consiglio di Stato ha affermato che l’attività di informazione sullo stato di una
pratica, da parte del responsabile del procedimento, rientra tra quelle di
competenza del predetto funzionario, senza che ciò comporti una alterazione del
quadro gerarchico né una violazione di doveri derivanti dal rapporto d’impiego).
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo
competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso
dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle
risultanze
dell’istruttoria
condotta
dal
responsabile
del
procedimento
se non indicandone
la motivazione
nel
provvedimento.
L’ultimo periodo, inserito dalla novella del 2005, esalta il ruolo istruttorio rispetto a
quello decisorio: il procedimento rappresenta la sede sia dell’accertamento dei
fatti che della ponderazione dei vari interessi, pubblici e privati, coinvolti.
(Il responsabile del procedimento diventa anche responsabile del provvedimento).
11
RESPONSABILITA’
Il responsabile del procedimento in caso di inosservanza, senza
giustificato motivo, delle disposizioni e dei termini relativi al
procedimento può incorrere in responsabilità civile per danni cagionati
a terzi, responsabilità amministrativa e disciplinare, nonché in
responsabilità penale (omissione di atti di ufficio – art. 323, comma 2,
c.p.).
Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica
Amministrazione n. 8 del 6 dicembre 2007: le amministrazioni sono tenute ad
avviare azione disciplinare qualora i dipendenti responsabili dei procedimenti
violino le prescrizioni della legge 241/1990 ovvero adempiano secondo
modalità inadeguate e/o incomplete (condotta negligente).
12
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.
Le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento modificano
completamente il rapporto tra amministrazione e cittadino.
I cittadini da spettatori del procedimento divengono protagonisti del
medesimo.
La P.A. da amministrazione-autorità diviene amministrazione di servizio,
nell’interesse della tutela dei fini pubblici. (Caringella)
Istituti partecipativi:
- comunicazione di avvio del procedimento;
- diritto degli interessati di intervenire nel procedimento e di presentare
memorie scritte e documenti;
- stipulazione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.
LE NORME SULLA PARTECIPAZIONE NON SI APPLICANO ALL’ATTIVITA’ DELLA P.A. DIRETTA
ALL’EMANAZIONE
DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI
PROGRAMMAZIONE, ED AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.
13
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (C.A.P.)
(artt. 7 e 8, legge n. 241 del 1990)
L’amministrazione
procedimento a:
i diretti interessati, nei
confronti dei quali il
provvedimento finale è
destinato a produrre
effetti (ampliativi o
restrittivi).
procedente
è
tenuta
a
comunicare
l’avvio
del
i soggetti che per legge
devono intervenire nel
procedimento
i terzi che possono
subire un pregiudizio dal
provvedimento (solo se
(solitamente altri enti ed
organi pubblici)
individuati o facilmente
individuabili)
14
La comunicazione è personale e deve indicare:
- l’amministrazione competente;
- l’oggetto del procedimento promosso;
- l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell’amministrazione;
- la data di presentazione dell’istanza (nei procedimenti ad iniziativa di
parte);
- l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti.
In caso di destinatari molto numerosi, se la comunicazione personale non è
possibile o è troppo gravosa, l’amministrazione può ricorrere ad idonee
forme di pubblicità.
La comunicazione va effettuata in coincidenza con l’inizio del procedimento
e prima o contemporaneamente all’avvio dell’istruttoria, al fine di premettere
al cittadino di partecipare a tutto l’iter procedimentale. La tardiva
comunicazione può essere equiparabile a difetto di comunicazione.
15
La c.a.p. realizza il principio del giusto procedimento, in base al quale i
cittadini devono essere messi in grado di esporre le proprie ragioni sia a
tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione con l’amministrazione
nell’interesse pubblico.
Deroghe all’obbligo di comunicazione:
•
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, ossia qualora un eventuale rallentamento del procedimento
può compromettere l’interesse pubblico;
Secondo il Consiglio di Stato, le ragioni di urgenza devono essere “obiettive, concrete
ed attuali” e devono essere rappresentate nel provvedimento finale.
•
provvedimenti cautelari e d’urgenza;
•
atti disciplinati da particolari normative di settore, come i procedimenti
segreti e riservati;
•
altre deroghe formulate dal legislatore (es. procedimenti tributari, atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione).
16
Ulteriori casi.
L’articolo
21-octies della legge n. 241/1990 dispone che il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento:
1) nel caso di provvedimento a natura vincolata;
2) nel caso di provvedimento, anche a natura non vincolata, qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
(→ onere della prova a carico dell’amministrazione).
Concetto ribadito dal Consiglio di Stato: l’obbligo sussiste solo quando la
comunicazione stessa apporti una qualche utilità all’azione amministrativa,
ricevendo questa arricchimento dalla partecipazione del destinatario del
provvedimento.
Parimenti, lo stesso Consiglio di Stato ha più volte affermato che l’articolo 7
costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, la cui finalità è
assicurare piena visibilità all’azione amministrativa e garantire al contempo la
partecipazione del destinatario dell’atto finale della fase istruttoria; le
interpretazioni che ne escludono l’applicazione vanno rifiutate se non autorizzate
da specifiche norme d’eccezione.
17
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI
ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
(art. 10-bis, legge n. 241 del 1990)
La disposizione costituisce una ulteriore fase di contraddittorio, successiva
a quella determinata dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente
corredate da documenti. (Si apre quindi un sub procedimento di
contraddittorio).
La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni previsti per il
contraddittorio.
18
→ incertezza sul significato de “i termini …. iniziano nuovamente a decorrere”. Il procedimento
infatti potrebbe richiedere un tempo quasi doppio rispetto a quello previsto, qualora il preavviso di
diniego fosse comunicato quasi alla scadenza dei termini del procedimento, con compromissione
della celerità dell’azione amministrativa.
Per questa ragione parte della dottrina intende la disposizione come una “sospensione”, per cui il
termine non riprende a decorrere ex novo.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
-
La disposizione non si applica a:
procedure concorsuali;
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale gestiti da enti
previdenziali.
N.B. La mancata comunicazione anche in questo caso non determina l’annullabilità del
provvedimento amministrativo nei casi previsti dall’articolo 21-octies della legge n.
241/1990.
19
ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO
(art. 11, legge n. 241 del 1990)
•
•
L’amministrazione procedente, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel
perseguimento dell’interesse pubblico, può concludere accordi con gli
interessati:
per determinare il contenuto del provvedimento finale (accordo
procedimentale);
in sostituzione del provvedimento stesso (accordo sostitutivo).
Il responsabile del procedimento gestisce anche in questo caso l’istruttoria,
disponendo incontri con il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati.
L’attività amministrativa utilizza in questi casi strumenti di diritto privato; intese
consensuali in luogo di potere autoritativo, allo scopo di accelerare la
conclusione del procedimento ed evitare conflitti e contenzioso.
L’articolo 1, comma 1-bis dispone infatti che la P.A., quando non agisce come autorità,
utilizzi strumenti di diritto privato, ponendosi quindi su un piano di parità con il privato.
20
Disposizioni a tutela dell’interesse pubblico:
- gli accordi sostitutivi dei provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli
previsti per i provvedimenti;
- l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo in caso di
sopravvenuti motivi di pubblico interesse; (in questo caso si provvede alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi recati al privato)
- al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione
amministrativa, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una
determinazione dell’organo competente per l’adozione del provvedimento;
nella determinazione dovranno quindi essere esplicitate le motivazioni e le valutazioni
effettuate che hanno determinato il ricorso all’accordo.
Una volta concluso l’accordo, il privato non ha interesse a ricorrere (solo nel caso di
accordo procedimentale, qualora il provvedimento finale se ne discosti).
Sono invece legittimati ad impugnare gli accordi gli eventuali controinteressati.
21
I TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(art. 2, legge n. 241 del 1990)
•
•
•
Le amministrazioni sono tenute ad adottare regolamenti governativi (D.P.R.)
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, in cui siano indicati i procedimenti di competenza, le
unità organizzative e gli uffici a cui sono affidati ed i termini entro i quali
devono concludersi (in caso non siano già stabiliti per legge);
in assenza di regolamento e di previsione di legge, il termine di conclusione
è di 90 giorni;
i termini di conclusione possono essere sospesi qualora sia prevista
l’acquisizione di valutazioni tecniche (per non più di 90 giorni) e per
l’acquisizione di informazioni e certificazioni di fatti, stati e qualità che non
siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o che
possono essere acquisiti direttamente presso un’altra amministrazione
(per una volta soltanto);
22
•
•
i termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici
tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;
scaduto il termine previsto per la conclusione del procedimento, può essere
proposto ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione (entro 1 anno).
L’inosservanza
del
termine
del
procedimento
comporta
l’amministrazione obbligo di risarcimento nei confronti del privato.
per
L’art. 17, lett. f), della legge n. 59/1997 ha previsto, per i casi di mancato
rispetto del termine del procedimento e di mancata o ritardata adozione del
provvedimento, forme di indennizzo automatico e forfettario a favore degli
istanti.
Il privato può chiedere il risarcimento del danno ulteriore (mancato
godimento dell’utilità del provvedimento, qualora ne aveva diritto; danno da
ritardo; eventuali ulteriori spese sostenute per aggravamento del
procedimento).
23
I termini dei procedimenti del Mibac.
Per le materie attualmente di competenza del Mibac sono ancora vigenti:
- il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n.
495 e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182.
(La precedente formulazione dell’articolo prevedeva infatti decreti ministeriali; il
legislatore nella novella del 2005 ha previsto invece regolamenti adottati con D.P.R.
al fine di assicurare una forma di coordinamento ed unitarietà tra le diverse
Amministrazioni).
24
La predisposizione del nuovo schema di regolamento.



Piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione:
documento di indirizzo politico-amministrativo del Governo per la
realizzazione di una strategia unitaria ai fini della semplificazione e della
qualità della regolazione.
Il primo Piano d’azione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15
giugno 2007, prevedeva alcune aree di intervento prioritario, tra cui:
semplificazione normativa;
riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini;
riduzione e certezza dei tempi e delle procedure amministrative.
obiettivo: revisione ed adeguamento dei regolamenti di cui all’art. 2
della legge n. 241/1990; pubblicazione sui siti web delle amministrazioni
delle informazioni relative ai procedimenti, ai termini degli stessi, alla
documentazione da presentare, agli indirizzi e numeri di telefono degli uffici.
25
Termine previsto per il conseguimento dell’obiettivo: 31 dicembre 2007.
Nel mese di luglio 2007 è stato costituito un Gruppo di lavoro con
rappresentanti delle Direzioni generali e dell’Ufficio legislativo, che ha
proceduto ad una revisione del precedente provvedimento, operando
secondo i seguenti indirizzi:
- aggiornamento dei procedimenti e della normativa di riferimento;
- razionalizzazione dei procedimenti (soppressione procedimenti non più di
competenza, eliminazione duplicazioni, accorpamento, unificazione di varie
fasi di uno stesso procedimento, ecc…);
- individuazione delle unità organizzative competenti per ogni procedimento,
sulla base del nuovo assetto organizzativo del Ministero;
- distinzione delle fasi endoprocedimentali nei casi di provvedimenti di
competenza di altre amministrazioni;
- riduzione tendenziale dei termini procedimentali, ove possibile.
Si vedano, per un raffronto, gli esempi che seguono.
26
Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici,
artistici e storici
(DM n. 495/1994)
N.
PROCEDIMENTO
UNITA’
ORGANIZZATIVA
TERMINE
85
Dichiarazione interesse particolarmente
importante di beni mobili (art. 3, L. 1°
giugno 1939, n. 1089)
Div. V
gg. 120
86
Dichiarazione interesse artistico e
storico (art. 5, 1° comma, L. 1° giugno
1939, n. 1089)
Div. V
gg. 210
87
Autorizzazione smembramento collezioni
o serie di oggetti (art. 5, 2° comma, L. 1°
giugno 1939, n. 1089)
Div. V
gg. 180
88
Autorizzazione demolizione, rimozione,
modificazione, restauro beni mobili (artt.
11 e 12, L. 1° giugno 1939, n. 1089)
Div. V
gg. 210
27
Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
(schema di regolamento)
NUMERO
UNITA’
ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO
NORMATIVA
TERMINE
3
Dichiarazione interesse
particolarmente importante di
beni mobili
Art. 10, c. 3, lett. a) e
d), e art. 13, D.Lgs.
22 gennaio 2004, n.
42
Servizio I (funzione di
norma delegata alla
Direzione regionale
competente per territorio,
ex art. 9, c. 3, DPR 10
giugno 2004, n. 173)
90 gg.
5
Dichiarazione eccezionale
interesse di beni mobili
Art. 10, c. 3, lett. e), e
art. 13, D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42
Servizio I (funzione di
norma delegata alla
Direzione regionale
competente per territorio,
ex art. 9, c. 3, DPR 10
giugno 2004, n. 173)
90 gg.
9
Autorizzazione
smembramento collezioni,
serie e raccolte di oggetti
Art. 21, c. 1, lett. c),
D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42
Servizio I
60 gg.
10
Autorizzazione demolizione,
rimozione o spostamento di
beni mobili
Art. 21, c. 1, lett. a) e
b), D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42
Servizio I
60 gg.
28
Ufficio Centrale per i beni archivistici
(DM n. 495/1994)
N.
PROCEDIMENTO
UNITA’
ORGANIZZATIVA
TERMINE
5
Autorizzazione alla chiusura temporanea al
pubblico degli Archivi di Stato (Art. 1, L. 27
giugno 1985, n. 332).
Div. II
15
8
Scarto documenti degli Uffici dello Stato:
a) procedura ordinaria
b) procedura semplificata
(Artt. 25 e 27, D.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409; art. 69, R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163).
Div. II
9
Nomina commissione esaminatrice Scuole
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
degli Archivi di Stato (Art. 14, D.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409; artt. 61/63, R.D. 2
ottobre 1911, n. 1163).
Div. II
60
10
Nomina insegnati Scuole di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica degli Archivi di
Stato (Art. 14, D.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409; art. 58, R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163;
L. 8 maggio 1989, n. 168).
Div. II
180
a)
b)
180
90
29
Direzione generale per gli archivi
(schema di regolamento)
NUMERO
PROCEDIMENTO
UNITA’
ORGANIZZATIVA
NORMATIVA
TERMINE
2
Autorizzazione alla chiusura
temporanea al pubblico degli
Archivi di Stato
Art. 102, D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42
Servizio II
10 gg.
4
Scarto documenti degli Uffici
dello Stato:
a) procedura ordinaria
b) procedura semplificata
Art. 41, c. 5, D. Lgs.
22 gennaio 2004, n.
42; DPR 8 gennaio
2001, n. 37
a)
b)
a)
b)
5
Nomina commissione
esaminatrice scuole di
archivistica, paleografia e
diplomatica degli Archivi di
Stato
Art. 14, DPR 30
settembre 1963, n.
1409; artt. 61 e 63,
RD 2 ottobre 1911, n.
1163.
Servizio II
60 gg.
6
Nomina commissione
esaminatrice scuole di
archivistica, paleografia e
diplomatica degli Archivi di
Stato
Art. 14, DPR 30
settembre 1963, n.
1409; artt. 58, RD 2
ottobre 1911, n.
1163.
Servizio II
90 gg.
Servizio II
Archivio di Stato
120 gg.
30 gg.
30
GLI STRUMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO
•
•
•
•
•
•
Alcuni principi sanciti dal “Codice dell’amministrazione digitale” (decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), entrato in vigore
il 1° gennaio 2006, e dalle direttive in materia:
il diritto per i cittadini e le imprese di richiedere ed ottenere l’uso delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la P.A. e con i gestori di
pubblici servizi statali;
possibilità di partecipare al procedimento e di esercitare il diritto di accesso
ai documenti amministrativi in modalità informatica;
l’obbligo per le amministrazione di essere facilmente raggiungibile per via
telematica e di rendere disponibili sui propri siti istituzionali gli indirizzi di
posta elettronica, anche certificata, per i cittadini;
l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui siti i procedimenti di
competenza, i termini, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria,
nonché i bandi di gara e di concorso;
attivazione di servizi on-line;
conferenza di servizi on-line.
31
L’utilizzo di questi strumenti realizza i seguenti obiettivi prioritari:
-
abbattimento degli oneri a carico del cittadino e dell’amministrazione (Direttiva
18 novembre 2005 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie: “la prosecuzione delle
tradizionali forme di comunicazione, nonostante sussista la possibilità di ricorrere alla posta
elettronica, configura l’inosservanza di una disposizione di legge e una fattispecie di improprio uso
di denaro pubblico”);
-
semplificazione, snellimento e celerità delle procedure;
maggiori possibilità di partecipazione e di fruizione di servizi da parte dei
cittadini;
conoscibilità e trasparenza dell’attività svolta dall’amministrazione, a
garanzia dell’imparzialità della stessa.
DUE EFFETTI FONDAMENTALI
INCREMENTO DELLA
COMPETITIVITA’ DEL PAESE
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ DELLA VITA SOCIALE
32
Alcuni esempi di best practice del Mibac.
Presentazione on-line delle domande per i contributi nel settore cinema e
spettacolo: sui siti della Direzione generale per il cinema e della Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo è possibile sia stampare la modulistica
sia accedere, tramite procedure di registrazione ed autenticazione
dell’utente, a formulari per la compilazione on-line delle istanze.
Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici: sistema informativo per il procedimento di verifica
dell’interesse culturale. Sono disponibili, tra l’altro, la guida al sistema, la
sintesi del procedimento, con la descrizione delle fasi e l’indicazione dei
soggetti coinvolti, la lista dei provvedimenti di tutela (www.benitutelati.it).
Direzione generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la
qualificazione professionale e le relazioni sindacali: sistema per la
presentazione on-line delle domande di ammissione ai concorsi per il
reclutamento di 500 unità di personale. Il sistema verrà utilizzato per gestire
le successive comunicazioni con i candidati.
33
Scarica

Rapporti con il cittadino nell`esercizio della tutela del patrimonio e