Nuovi vincoli alla
spesa degli Enti Locali
Dott. Silvano Marchegiani
Segretario Generale della Provincia di Macerata
Dott. Silvano Marchegiani - Segretario Generale
Provincia di Macerata
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Riduzione dei costi della politica locale

Art. 5 comma 6 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da
un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto
dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o
presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è
dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città
metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo
pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente."
b) al comma 8: 1) è soppressa la lettera e) (indennità spettante al presidente della
provincia non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale)
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Riduzione dei costi della politica locale
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Art. 5 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma
8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate
ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non
inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a
500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con
popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione
tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per
cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi
dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000
abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone
di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal
presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque
di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche
non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma
siano essi percepiti.
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Riduzione dei costi della politica locale
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Art. 5 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)

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

U.P.I. – Nota di lettura sulle norme di natura
finanziaria che riguardano le Province – 3 agosto
2010;
Parere ANCITEL 26/08/2010 e 15/12/2010;
Comunicato sull’iter di emanazione del decreto
ministeriale che determinerà anche la decorrenza
delle nuove misure di indennità e gettoni di
presenza;
Appare opportuno attendere la sua emanazione
per l’adozione di provvedimenti amministrativi.
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Riduzione dei costi della politica locale
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Art. 5 comma 8 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
La norma che modifica l’art. 83 del TUEL stabilisce che i parlamentari
nazionali ed europei ed i consiglieri regionali non hanno diritto ad
alcun emolumento comunque denominato derivante dal ruolo di
amministratore provinciale.
Inoltre viene soppressa l’indennità di missione a cui avevano diritto
gli amministratori locali in relazione alla partecipazione ad organi o
commissioni connessa all’esercizio delle proprie funzioni.
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Riduzione dei costi della politica locale
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Art. 5 comma 9 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Attraverso una novella dell’art. 84 del TUEL si sopprime il rimborso
forfetario ed omnicomprensivo delle spese diverse da quelle di
viaggio, dovuto agli amministratori che, in ragione del loro mandato,
sono autorizzati a recarsi fuori dal capoluogo del Comune ove ha
sede il rispettivo ente.
In data 6/10/2010 è stato siglato un accordo in sede di Conferenza
Stato-Città e Autonomie che, nelle more del decreto previsto dall’Art.
84 comma 1del TUEL, stabilisce la misura del rimborso delle spese di
viaggio.
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Riduzione dei costi della politica locale
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Art. 5 comma 11 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Unico Emolumento
Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a
diversi livelli di governo non può comunque
ricevere più di un emolumento, comunque
denominato, a sua scelta.
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Riduzione dei costi della politica locale
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Art. 5 comma 11 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Unico Emolumento
Fermo restando la disciplina vigente in tema di incompatibilità, la
norma, pur se non specificato, sembrerebbe applicabile ai soli
amministratori locali, in quanto l’art. 83 del TUEL, come modificato dal
comma 8 dell’articolo in esame, dispone l’assoluto divieto di cumulo
da parte di parlamentari nazionali ed europei e dei consiglieri
regionali con le indennità dovute agli amministratori locali.
La nuova disciplina ha precluso la possibilità di percepire indennità di
funzione e gettoni di presenza previste per le cariche presso enti
diversi, consentito precedentemente dalla giurisprudenza nonostante
l’avvenuta abrogazione dal 2008 dell’art. 82, comma 6 del TUEL.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a
decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni
di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196,
incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di
studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla
regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al
20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Circolare Dipartimento della funzione Pubblica n. 3/2011 del 14/03/2011:
L’art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010, introduce un vincolo di riduzione della
spesa con decorrenza dal 2011 e si applica agli enti ed agli altri soggetti
che costituiscono il settore istituzionale della amministrazioni pubbliche,
tra cui sono ricompresi gli Enti Locali.
Vedi ISTAT comunicato del 24/07/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24/07/2010 n. 171.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Corte dei Conti Sezioni Riunite, delibera del 15/02/2005 n. 6/contr/05.


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gli incarichi di studio si realizzano nella consegna di una relazione scritta
finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del
programma da parte dell’amministrazione.
le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.
sono compresi:
• lo studio e la soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;
• le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri valutazioni espressione di giudizi;
• le consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio
dell’amministrazione;
• gli studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
• Non rientrano nella nozione di consulenza, studio e ricerca gli incarichi conferiti per gli
adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale
dell’amministrazione
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 8 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche […] non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
le medesime finalità.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, agli incontri
istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o
comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 8 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Corte dei Conti Lombardia, delibera del 03/03/2011 n. 116/2011/PAR
Ratio legis:
“… il legislatore non ha inteso perseguire l’obiettivo di ridurre in modo
automatico la spesa riferita agli specifici compiti e competenze
amministrative di ciascun ente, ma ha dettato alcune disposizioni
dirette a contenere le spese di carattere generale degli enti pubblici al
fine di razionalizzare l’insieme della spesa pubblica”.
Al fine di verificare se una spesa rientra nell’ambito delle limitazioni
previste dall’art. 6, comma 8, ogni ente deve esaminare ogni spesa e
verificare se rientra nell’ambito dell’attività tipica e delle competenze
dell’ente locale e nei programmi sviluppati da quest’ultimo.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 9 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 9 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)


Due interpretazioni
Ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione in senso positivo:
include soltanto le spese di pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria
immagine e che non coinvolga la forme di sostegno economico da realizzarsi in
base all’art. 12 L. 241/90;
Ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione in senso negativo: la
norma vieterebbe non solo i contratti richiamati nel punto precedente ma, anche,
tutte le erogazioni ed i contributi concessi annualmente per il sostegno di
manifestazioni ed iniziative di varia natura in cui non è presente un elemento
teleologico finalizzato al sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientrante nei
compiti dell’ente sulla base dei principi di sussidiarietà.
SUSSISTE ANCOR OGGI UNA CERTA INCERTEZZA
Corte dei Conti Marche, del. N. 13/2011/PAR del 29/03/2011 – Proposta di
deferimento alle Sezioni Riunite.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA
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Art. 6 comma 12 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche[…] non
possono effettuare spese per missioni, anche all'estero […] per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere
superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato
provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa
effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi […].
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA

Art. 6 comma 12 d.l. 78/2010 settimo periodo
(convertito in L. 122/2010)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973 n. 836 e della legge 26 luglio 1978
n. 417 e relative disposizioni di
attuazione,
non si applicano al personale contrattualizzato di
cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere
effetto eventuali analoghe disposizioni contenute
nei contratti collettivi.
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA

Art. 6 comma 13 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche[…] per attività esclusivamente di
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono
prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore
della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di
formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale
[…].
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA

Art. 6 comma 14 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche […]
non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto
limite può essere derogato, per il solo anno 2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
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Contenimento delle spese di carattere
generale delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto PA

Art. 6 comma 14 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Circolare n. 40 del 23/12/2010 del Ministero dell’economia e delle Finanze
“In merito all’applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica interessanti le
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A. […] si
chiarisce che ricadono nell’ambito applicativo delle citate disposizioni le spese sostenute
da ciascun ente, oggetto delle predette misure di contenimento, finanziate con le
risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di
finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione.
Si ritiene che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle spese sostenibili nel
rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute
nell’ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per
missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall’Unione europea o da altri
soggetti pubblici o privati. In tali casi la valutazione in merito all’inerenza e necessità
delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla responsabilità
degli amministratori ed alla verifica dell’organo interno di controllo”.
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Conferma della riduzione della spesa di
personale e vincoli alle assunzioni

Art. 14 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
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Conferma della riduzione della spesa di
personale e vincoli alle assunzioni

Art. 14 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali.
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22
Conferma della riduzione della spesa di
personale e vincoli alle assunzioni

Art. 14 comma 7 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione
coordinata
e
continuativa,
per
la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati
o
comunque
facenti
capo
all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.".
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Conferma della riduzione della spesa di
personale e vincoli alle assunzioni

Art. 14 comma 9 d.l. 78/2010
(convertito in L. 122/2010)
Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è
sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40%
delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti
enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente". La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1 ° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
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Conferma della riduzione della spesa di
personale e vincoli alle assunzioni

Riassumendo:
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Relazione Dott. Marchegiani Assemblea