La semplificazione dei costi dei Fondi Strutturali: aspetti normativi e indicazioni derivanti dalla nota COCOF/09/0025/04 19 - 20 Settembre 2012 Sintesi del quadro normativo di riferimento Regolamento 1081/06 Regolamento 396/2009 3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alla normativa nazionale comprese quelle in materia contabile e alle condizioni specifiche sottoindicate: 3. IDEM a) OMISSIS a) OMISSIS b) Nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino al 20% dei costi diretti di un’operazione b) nel caso di sovvenzioni: I. i costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino al 20% dei costi diretti di un’operazione II. i costi fissi applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; III. somme forfetarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione. La somma forfetaria di cui al primo comma, lettera b), punto iii) non eccede i 50.000 euro. 2 Aspetti attuativi e di audit • Presentazione del documento di nota COCOF /09/0025/04 sulle opzioni di semplificazione dei costi, in particolare le tabelle unitarie di costo standard Le opzioni di semplificazione dei costi Obiettivi del documento della CE • Presentare le tre opzioni di semplificazione dei costi e la loro rispettiva origine • Costruire una comune base interpretativa su queste opzioni • Fornire un orientamento tecnico su come adottarle e rendicontarle • Promuovere buone pratiche e renderle condivise dalle diverse Autorità • Comprendere in un unico documento tutte le opzioni e tutti gli aspetti di gestione e di audit. L’origine delle opzioni della tabella standard di unità di costo • Regolamento FSE 2007-2013: possibilità di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria: il CUS è un’estensione in termini di ulteriore semplificazione • La maggioranza degli errori riscontrati dalla Corte dei Conti europea nella spesa per le azioni strutturali dovuti alla complessità delle regole Rapporto annuale 2007 della Corte dei Conti europea: fare maggiormente ricorso all’utilizzo delle ‘somme forfettarie’ o ai pagamenti sulla base di ‘costi fissi’ piuttosto che di ‘costi reali’ Parere della Corte dei Conti europea, n.1/2010: concentrarsi maggiormente sugli output piuttosto che sull’input • Opzione già esistente nel Regolamento Finanziario Perché il FSE? Perché è una semplificazione? Il FSE sostiene la spesa per operazioni immateriali finanziate principalmente attraverso sovvenzioni e giustificate da documenti di spesa in base ai costi effettivamente sostenuti Presenza di un gran numero di documenti di supporto necessari a giustificare la spesa anche per importi limitati Molteplicità di costi ammissibili (spesso le regole sono complesse e di difficile generalizzazione) Molti interventi di importo limitato e/o realizzati da soggetti di piccole dimensioni, anche non profit, con capacità limitate di gestione finanziaria comportano comunque attività amministrative spesso onerose. Gli emendamenti ai Regolamenti FSE/FESR • A seguito dell’emendamento (Reg. 396/2009 e Reg. 397/2009), vi sono 4 opzioni per gestire le sovvenzioni co-finanziate dai Fondi Strutturali 1. a costi reali, 2. su forfetizzazione dei costi indiretti (nuova per il FESR, ma già esistente per il FSE) 3. tabella standard di unità di costo 4. somme forfettarie La disposizione è riservata alle sovvenzioni Le opzioni di semplificazione dei costi si applicano unicamente alle sovvenzioni: se l’operazione o il progetto sono stati selezionati tramite appalti pubblici di servizi o procedure in economia, non vi è possibilità di ricorrere alle opzioni di semplificazione dei costi. Infatti, in caso di appalto pubblico si acquista un servizio o la fornitura di un lavoro contro un pagamento che viene effettuato in base ad un prezzo stabilito nel contratto, senza dover ricorrere alla giustificazione dei costi reali Come definire la metodologia di calcolo? • Nessun metodo è definito dal Regolamento. • La nota Cocof definisce le condizioni, i principi ed i criteri che dovranno essere rispettati • La Commissione non verificherà le motivazioni per aver scelto un metodo rispetto ad un altro, ma esclusivamente il rispetto dei criteri previsti. • La scelta della metodologia è di competenza esclusiva dell’Autorità di Gestione del Programma. Come definire la metodologia di calcolo? • Il metodo di calcolo deve essere: – Stabilito in anticipo la possibilità del loro utilizzo deve essere prevista da parte dell’Autorità di gestione, per esempio, nell’invito a presentare proposte (avviso pubblico), o al più tardi nell’atto di concessione o in un atto avente effetti giuridici equivalenti; – Giusto: ragionevole, realistico, né eccessivo, né estremo. Debitamente giustificato e motivato. – Equo: non teso a favorire taluni beneficiari o tipi di operazioni rispetto ad altri. – Verificabile: basato su evidenze documentali che si possano verificare (pista di controllo). Definizione exnihilo dei tassi non ammessa. Alcuni esempi di metodologia di calcolo Per ciascuna tipologia di operazione: • Analisi dei dati storici: studio, analisi statistica, studio dedicato, ecc. • Analisi di mercato: indagine sui costi vigenti per una stessa tipologia di attività in diversi contesti Combinazione delle opzioni Possibilità di combinare le opzioni di semplificazione dei costi (con o senza costi reali) in presenza di due condizioni: – Diverse categorie di costi ammissibili – Diversi progetti nell’ambito della stessa operazione Qualora sia prevista tale possibilità occorre comunque evitare il rischio di doppio finanziamento Impatto delle opzioni di semplificazione dei costi sulla certificazione di spesa Modifica il concetto di spesa “sostenuta" dai beneficiari: cambia la definizione di quella che viene considerata la spesa da certificare alla Commissione. Tabelle standard di costi unitari / somme forfettarie: certificazione della sovvenzione da parte dell’Autorità di Certificazione in base al reale progresso dell’operazione e non alla spesa effettiva (reale). Finalità, opportunità e criticità del regime semplificato PRODOTTI Costi unitari standard FINALITA’ Pagamento sulla base di tavole standard di unità di costo OPPORTUNITA’ Semplificazione amministrativofinanziaria CRITICITA’ • variabilità dei dati tra diverse tipologie di intervento • variabilità dei dati all’interno della stessa tipologia di intervento • verifica degli elementi qualitativi dell’intervento 14 Fasi di attività per la definizione dei costi unitari standard I FASE 1.1.Definizione Definizionedi diun un metodo di calcolo metodo di calcolo 4.4.Creazione Creazionebanca banca dati datieeraccolta raccoltadati dati 2. Definizione 2. Definizione dell’universo dell’universodi di riferimento riferimento 5.5.Analisi Analisidei deidati dati 3.3.Identificazione Identificazionedel del campione oggetto campione oggetto dell’analisi dell’analisi II FASE 1. Identificazione ed esclusione dal campione di riferimento, relativo alla tipologia di intervento presa in esame, dei valori anomali (outliers) Tabella standard di unità di costo (esclusa la macrovoce B.2.3 “Attività di sostegno all’utenza”) Tabella CUS 6.6.Calcolo Calcolocosto costo standard standard 2. Rideterminazione del costo standard in seguito all’introduzione di un fattore correttivo legato alla semplificazione amministrativa [Quota fissa x num. ore Formazione Complessiva realizzate ] + [Quota variabile] [Rideterminazione derivante dalla semplificazione amministrativa]. 15 Ammontare del contributo erogabile In linea generale, l’importo massimo del contributo erogabile è dato dalla somma tra: • il prodotto tra l’unità di costo standard individuata (parametro fisso) e la formazione complessiva • il prodotto tra l’unità di costo ora allievo (parametro variabile) e la somma delle ore di formazione teoriche frequentabili da parte dei corsisti iscritti. • la macrovoce di spesa B2.3 “Attività di sostegno all’utenza”, se prevista. 16 La procedura di approvazione ed impiego dei CUS • Alla luce della normativa comunitaria e della metodologia definita dall’AdG, sono in corso di definizione i criteri per l’attuazione delle tabelle di costi standard per costi unitari. • Il documento sarà approvato dalla Giunta. • L’Amministrazione Provinciale determinerà, in sede di programmazione annuale delle attività, gli interventi formativi su cui intende applicare le tabelle standard per costi unitari. 17 Alcuni elementi da considerare Il documento sulle modalità di applicazione dei CUS definirà anche: 1. la documentazione da presentare in fase di dichiarazione trimestrale di attività e di dichiarazione finale di attività; 2. i casi di decurtazione del parametro standard 3. le modalità di svolgimento dell’attività di controllo di primo livello; 4. le modalità di certificazione della spesa. 18 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 19