La semplificazione dei costi dei Fondi
Strutturali:
aspetti normativi e indicazioni derivanti dalla
nota COCOF/09/0025/04
19 - 20 Settembre 2012
Sintesi del quadro normativo di riferimento
Regolamento 1081/06
Regolamento 396/2009
3. Le spese seguenti sono considerate
ammissibili a un contributo del
Fondo ai sensi del paragrafo 1,
purché siano sostenute
conformemente alla normativa
nazionale comprese quelle in
materia contabile e alle condizioni
specifiche sottoindicate:
3. IDEM
a) OMISSIS
a)
OMISSIS
b) Nel caso di sovvenzioni, i costi
indiretti dichiarati su base forfetaria
fino al 20% dei costi diretti di
un’operazione
b)
nel caso di sovvenzioni:
I.
i costi indiretti dichiarati su base forfetaria
fino al 20% dei costi diretti di un’operazione
II. i costi fissi applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo
Stato membro;
III.
somme forfetarie destinate a coprire
l’insieme o una parte dei costi di
un’operazione.
La somma forfetaria di cui al primo comma, lettera b), punto iii) non eccede i 50.000 euro.
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Aspetti attuativi e di audit
• Presentazione del documento di nota COCOF
/09/0025/04 sulle opzioni di semplificazione dei
costi, in particolare le tabelle unitarie di costo
standard
Le opzioni di semplificazione dei costi
Obiettivi del documento della CE
• Presentare le tre opzioni di semplificazione dei
costi e la loro rispettiva origine
• Costruire una comune base interpretativa su
queste opzioni
• Fornire un orientamento tecnico su come
adottarle e rendicontarle
• Promuovere buone pratiche e renderle condivise
dalle diverse Autorità
• Comprendere in un unico documento tutte le
opzioni e tutti gli aspetti di gestione e di audit.
L’origine delle opzioni della tabella
standard di unità di costo
• Regolamento FSE 2007-2013: possibilità di dichiarare i
costi indiretti su base forfettaria: il CUS è un’estensione in
termini di ulteriore semplificazione
• La maggioranza degli errori riscontrati dalla Corte dei
Conti europea nella spesa per le azioni strutturali dovuti
alla complessità delle regole
Rapporto annuale 2007 della Corte dei Conti europea: fare
maggiormente ricorso all’utilizzo delle ‘somme forfettarie’ o
ai pagamenti sulla base di ‘costi fissi’ piuttosto che di ‘costi
reali’
Parere della Corte dei Conti europea, n.1/2010:
concentrarsi maggiormente sugli output piuttosto che
sull’input
• Opzione già esistente nel Regolamento Finanziario
Perché il FSE? Perché è una semplificazione?
Il FSE sostiene la spesa per operazioni immateriali finanziate
principalmente attraverso sovvenzioni e giustificate da
documenti di spesa in base ai costi effettivamente sostenuti
Presenza di un gran numero di documenti di supporto
necessari a giustificare la spesa anche per importi limitati
Molteplicità di costi ammissibili (spesso le regole sono
complesse e di difficile generalizzazione)
Molti interventi di importo limitato e/o realizzati da soggetti di
piccole dimensioni, anche non profit, con capacità limitate di
gestione finanziaria comportano comunque attività
amministrative spesso onerose.
Gli emendamenti ai Regolamenti FSE/FESR
•
A seguito dell’emendamento (Reg. 396/2009 e
Reg. 397/2009), vi sono 4 opzioni per gestire le
sovvenzioni co-finanziate dai Fondi Strutturali
1. a costi reali,
2. su forfetizzazione dei costi indiretti (nuova per il
FESR, ma già esistente per il FSE)
3. tabella standard di unità di costo
4. somme forfettarie
La disposizione è riservata alle sovvenzioni
Le opzioni di semplificazione dei costi si applicano
unicamente alle sovvenzioni: se l’operazione o il
progetto sono stati selezionati tramite appalti pubblici di
servizi o procedure in economia, non vi è possibilità di
ricorrere alle opzioni di semplificazione dei costi.
Infatti, in caso di appalto pubblico si acquista un servizio
o la fornitura di un lavoro contro un pagamento che
viene effettuato in base ad un prezzo stabilito nel
contratto, senza dover ricorrere alla giustificazione dei
costi reali
Come definire la metodologia di calcolo?
• Nessun metodo è definito dal Regolamento.
• La nota Cocof definisce le condizioni, i principi ed i criteri
che dovranno essere rispettati
• La Commissione non verificherà le motivazioni per aver
scelto un metodo rispetto ad un altro, ma esclusivamente il
rispetto dei criteri previsti.
• La scelta della metodologia è di competenza esclusiva
dell’Autorità di Gestione del Programma.
Come definire la metodologia di calcolo?
• Il metodo di calcolo deve essere:
– Stabilito in anticipo la possibilità del loro utilizzo deve
essere prevista da parte dell’Autorità di gestione, per
esempio, nell’invito a presentare proposte (avviso
pubblico), o al più tardi nell’atto di concessione o in un
atto avente effetti giuridici equivalenti;
– Giusto: ragionevole, realistico, né eccessivo, né estremo.
Debitamente giustificato e motivato.
– Equo: non teso a favorire taluni beneficiari o tipi di
operazioni rispetto ad altri.
– Verificabile: basato su evidenze documentali che si
possano verificare (pista di controllo). Definizione exnihilo dei tassi non ammessa.
Alcuni esempi di metodologia di calcolo
Per ciascuna tipologia di operazione:
• Analisi dei dati storici: studio, analisi statistica,
studio dedicato, ecc.
• Analisi di mercato: indagine sui costi vigenti per
una stessa tipologia di attività in diversi contesti
Combinazione delle opzioni
Possibilità di combinare le opzioni di semplificazione
dei costi (con o senza costi reali) in presenza di due
condizioni:
– Diverse categorie di costi ammissibili
– Diversi progetti nell’ambito della stessa operazione
Qualora sia prevista tale possibilità occorre comunque
evitare il rischio di doppio finanziamento
Impatto delle opzioni di semplificazione dei
costi sulla certificazione di spesa
Modifica il concetto di spesa “sostenuta" dai beneficiari:
cambia la definizione di quella che viene considerata la
spesa da certificare alla Commissione.
Tabelle standard di costi unitari / somme forfettarie:
certificazione della sovvenzione da parte dell’Autorità di
Certificazione in base al reale progresso dell’operazione e
non alla spesa effettiva (reale).
Finalità, opportunità e criticità del regime
semplificato
PRODOTTI
Costi unitari
standard
FINALITA’
Pagamento
sulla base di
tavole
standard di
unità di costo
OPPORTUNITA’
Semplificazione
amministrativofinanziaria
CRITICITA’
• variabilità dei dati tra diverse
tipologie di intervento
• variabilità dei dati all’interno
della stessa tipologia di
intervento
• verifica degli elementi qualitativi
dell’intervento
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Fasi di attività per la definizione dei costi unitari standard
I FASE
1.1.Definizione
Definizionedi
diun
un
metodo
di
calcolo
metodo di calcolo
4.4.Creazione
Creazionebanca
banca
dati
datieeraccolta
raccoltadati
dati
2. Definizione
2. Definizione
dell’universo
dell’universodi
di
riferimento
riferimento
5.5.Analisi
Analisidei
deidati
dati
3.3.Identificazione
Identificazionedel
del
campione
oggetto
campione oggetto
dell’analisi
dell’analisi
II FASE
1. Identificazione ed
esclusione dal
campione di
riferimento, relativo
alla tipologia di
intervento presa in
esame, dei valori
anomali (outliers)
Tabella standard di
unità di costo
(esclusa la macrovoce
B.2.3 “Attività di
sostegno all’utenza”)
Tabella CUS
6.6.Calcolo
Calcolocosto
costo
standard
standard
2. Rideterminazione
del costo standard in
seguito
all’introduzione di
un fattore correttivo
legato alla
semplificazione
amministrativa
[Quota fissa x num. ore
Formazione Complessiva
realizzate ] + [Quota
variabile] [Rideterminazione derivante
dalla semplificazione
amministrativa].
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Ammontare del contributo erogabile
In linea generale, l’importo massimo del contributo
erogabile è dato dalla somma tra:
• il prodotto tra l’unità di costo standard individuata
(parametro fisso) e la formazione complessiva
• il prodotto tra l’unità di costo ora allievo (parametro
variabile) e la somma delle ore di formazione teoriche
frequentabili da parte dei corsisti iscritti.
• la macrovoce di spesa B2.3 “Attività di sostegno
all’utenza”, se prevista.
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La procedura di approvazione ed impiego dei
CUS
•
Alla luce della normativa comunitaria e della
metodologia definita dall’AdG, sono in corso di
definizione i criteri per l’attuazione delle tabelle di costi
standard per costi unitari.
•
Il documento sarà approvato dalla Giunta.
•
L’Amministrazione Provinciale determinerà, in sede di
programmazione annuale delle attività, gli interventi
formativi su cui intende applicare le tabelle standard
per costi unitari.
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Alcuni elementi da considerare
Il documento sulle modalità di applicazione dei CUS
definirà anche:
1. la documentazione da presentare in fase di
dichiarazione trimestrale di attività e di
dichiarazione finale di attività;
2. i casi di decurtazione del parametro standard
3. le modalità di svolgimento dell’attività di controllo di
primo livello;
4. le modalità di certificazione della spesa.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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La semplificazione dei costi dei Fondi Strutturali