Regione Lombardia: Le disposizioni vigenti in materie di garanzie
e lo schema di polizza (D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461)
• ART. 2 - Delimitazione della garanzia - estensione della garanzia
al «…risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in
dipendenza dell’attività svolta… (per inadempienze commesse) nel
periodo di efficacia della garanzia stessa»
• ART.3 - Efficacia e durata della garanzia –«La presente garanzia
ha efficacia a partire dalla data odierna sino al..decorso tale periodo
la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione
da parte della Regione Lombardia/Prov. di…. tramite dichiarazione
scritta»
• ART. 4 – Facoltà di recesso–«La Società può recedere in qualsiasi
momento con l’effetto della cessazione….dal 30°giorno successivo
alla comunicazione …In tal caso la garanzia rimane efficace per le
eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo
anteriore….e la Regione Lombardia/Provincia di… può avvalersene
ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5»
2
Regione Lombardia: Settembre 2013 – La bozza della nuova
D.G.R., sostitutiva della D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461
• « .. nei casi in cui l’Autorità competente ha proceduto all’escussione
delle garanzie… si sono riscontrati limiti oggettivi nell’adeguatezza
della procedura e nella congruità dell’importo garantito a coprire le
spese… (per )…gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente e
della salute…» …considerata la necessità di:
• «…modificare lo schema di fideiussione …per assicurare
maggiore efficacia e facilitare l’escussione…»
• «… a) innalzare gli importi delle garanzie…b)…aggiornare
periodicamente gli importi delle garanzie (indice ISTAT)»
• «…le garanzie coprono anche gli eventuali interventi di ripristino
dello stato dei luoghi, compresa la rimozione delle strutture edilizie
realizzate… (per) il mancato avvio dell’esercizio di un impianto dopo
la sua realizzazione…»
• gestione post-operativa delle discariche: facoltà del Contraente di
effettuare un accantonamento su un c/c bancario vincolato a favore
del Beneficiario
3
Regione Lombardia: Settembre 2013 – La bozza del nuovo schema
di garanzia, sostitutivo di quello allegato alla D.G.R. 19.11.2004
n. 7/19461
• Art. 1 – Costituzione della garanzia - «…l’ammontare del rimborso
da parte del Garante sarà automaticamente maggiorato degli
interessi legali decorrenti dalla data odierna alla data di eventuale
richiesta di escussione, calcolati in ragione del tasso ufficiale in
vigore nello stesso periodo »
• Art. 2 – Delimitazione della garanzia – Estensione della garanzia
alle spese per « … indagini preliminari e la caratterizzazione…,… i
monitoraggi….nonché per il risarcimento di ulteriori danni
all’ambiente in dipendenza dell’ attività svolta…»
• Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia «…la garanzia rimarrà
comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte del
Beneficiario tramite dichiarazione scritta …»
4
Regione Lombardia: Settembre 2013 – La bozza del nuovo schema
di garanzia, sostitutivo di quello allegato alla D.G.R. 19.11.2004
n. 7/19461
• gestione post-operativa delle discariche: Art. 3 - Efficacia e durata
della garanzia «…efficacia…dalla data odierna sino ai 30 anni (o
5/10 anni) successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura...
decorso tale periodo la garanzia rimarrà comunque valida sino ad
avvenuta liberazione da parte del Beneficiario tramite dichiarazione
scritta …»
• Art. 4 – Escussione della garanzia finanziaria – « Il Garante
corrisponderà l’intero importo garantito a prima e semplice richiesta
scritta….non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità
di opposizione proposta dal Contraente..; al termine degli interventi
ed a seguito di rendicontazione saranno restituite al Garante le
eventuali somme eccedenti i costi sostenuti…»
• Deroghe agli artt. 1944, 1957 e 1247 del Codice Civile
5
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO
DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014
Bozza del nuovo testo di garanzia
• Art. 1 – Costituzione della garanzia - rispetto alla bozza della
Regione, si è convenuto che la garanzia opera fino a concorrenza
di un importo massimo garantito, senza l’applicazione di alcuna
maggiorazione automatica del massimale a titolo di interessi (in
caso di escussione)
• Rivalutazione ISTAT : prevista nella bozza della nuova D.G.R., è
un aspetto in fase di approfondimento da parte della Regione.
In linea di massima verrà richiesta in fase di rinnovo/proroga
della garanzia. Ove fosse inserita nel nuovo schema di polizza,
abbiamo proposto un articolo dedicato, che prevede:
• a) adeguamento del massimale su base quinquennale, previa
richiesta del Beneficiario al Contraente con la quantificazione
del relativo importo;
• b) obbligo del Contraente di provvedere, a pena di inadempi=
mento, secondo una delle modalità previste dalla L.348/1982
6
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO
DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014
Bozza del nuovo testo di garanzia
• Art. 2 – Delimitazione della garanzia: è stato opportunamente
precisato che l’operatività della garanzia per il risarcimento di
ulteriori danni derivanti all’ambiente è ai sensi della parte VI del
Dlgs. 152/2006.
• Art. 3 – Efficacia, durata e validità della garanzia : articolo per il
quale sono attualmente previste quattro diverse formulazioni, in
funzione della particolare tipologia di attività autorizzata:
•
•
•
•
a) attività di recupero rifiuti ed impianti sottoposti ad A.U.A.
b) gestione operativa delle discariche
c) gestione post operativa delle discariche
d) attività diverse dalle precedenti
7
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO
DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014
Bozza del nuovo testo di garanzia
• segue Art.3:clausole comuni e/o presenti nelle diverse formulazioni:
• a) efficacia della garanzia dalla data dell’avvenuta accettazione
della medesima da parte del Beneficiario;
• b) procedure semplificate/impianti A.U.A.: durata della garanzia,
(minimo 5 anni) anche inferiore a quella dell’autorizzazione, ma con
validità ed escutibilità nell’ulteriore periodo di 1/2 anni, decorsi i quali
interviene l’estinzione automatica;
• c) polizze con durata < durata autorizzazione: la mancata
proroga/rinnovo della polizza alla scadenza, da concordare con il
Garante, non rappresenta, di per sé, motivo di escussione della
garanzia;
• d) estinzione automatica della polizza a seguito di presentazione di
una nuova garanzia da parte del Contraente, accettata dal
Beneficiario; in ogni caso formalizzazione dello svincolo della
polizza prestata dal Garante originario;
8
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO
DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014
Bozza del nuovo testo di garanzia
• segue Art.3: gestione operativa delle discariche : Regione
Lombardia ha precisato che l’autorizzazione all’esercizio di una
discarica potrà avere una durata di 5, 6 (con certificazione ISO)
oppure 8 anni (con certificazione EMAS).
• l’articolo contempla due ipotesi, a seconda che intervenga o meno,
nel periodo di durata della polizza, la comunicazione di chiusura
dell’impianto di cui all’art. 12, comma 3, del Dlgs 36/2003
• in entrambi i casi la garanzia è valida ed escutibile nei due anni
successivi alla comunicazione di chiusura dell’impianto o alla
scadenza della polizza
• in considerazione della durata relativamente limitata dell’autorizza=
zione, verrà stralciata la clausola in forza della quale il mancato
rinnovo/proroga della polizza non rappresenta, di per sé, motivo di
escussione della garanzia
9
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO
DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014
Bozza del nuovo testo di garanzia
• segue Art.3: gestione post operativa delle discariche : come
noto, è la garanzia più critica (valida almeno 30 anni dalla
comunicazione di chiusura della discarica)
• l’articolo ha la medesima struttura di quello inerente alla gestione
operativa, con le predette due ipotesi, in funzione dell’avvenuta
chiusura o meno dell’impianto
• in entrambi i casi la garanzia è valida ed escutibile nei due anni
successivi alla comunicazione di chiusura/scadenza della
polizza. Il mancato rinnovo/proroga della polizza non è, di per
sè, motivo di escussione, ma , ove il Contraente non la produca
(fatta salva l’ipotesi del deposito di nuovo contratto emesso da
altro fideiubente) la chiamata in garanzia risulta inevitabile
• da affinare l’ipotesi del c/c bancario vincolato a favore del
Beneficiario, con svincolo parziale, su base annua, della
garanzia originariamente prestata, in funzione dell’entità delle
somme accantonate
10
Durata, validità e svincolo polizze
Durata
Durata iniziale
autorizzazione polizza (anni)
(anni)
Validità
oltre
durata
Svincolo
Procedura
semplificata
10
Minimo 5
1 anno
Alla scadenza. In assenza
di rinnovo intermedio,
decadenza immediata
dell’autorizzazione
A.U.A.
15
Minimo 5
1 anno
Come punto precedente
Gestione
operativa discarica
5/6/8
Pari alla durata
dell’autorizzazione
2 anni
a) chiusura discarica nel
periodo di durata della
polizza: svincolo decorsi
2 anni da tale data; b) no
chiusura: svincolo decorsi
2 anni dalla scadenza
naturale della polizza
Gestione post operativa discarica
5/6/8
Pari alla durata
dell’autorizzazione
2 anni
Come punto precedente.
Nota: il Contraente deve
comunque prestare
garanzia fino a 30 anni11
data chiusura impianto
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO
DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014
Bozza del nuovo testo di garanzia
• Art. 4 – Escussione della garanzia finanziaria – Le nuove
condizioni prevedono:
• escussione subordinata alla notifica di un provvedimento motivato;
• sostituzione della condizione di inopponibilità di alcuna
eccezione da parte del Garante con la formula, più aulica, ma
consolidata in tanti testi di polizza, che il pagamento del
Garante avverrà anche senza il consenso del Contraente, che
sarà semplicemente avvisato;
• introduzione della clausola di ripetizione nei confronti del
Beneficiario di somme pagate ed in tutto o in parte non dovute;
• interessi moratori, pari al tasso legale, dovuti dal Garante per
somme pagate con decorrenza dal 31° giorno successivo a
quello della ricezione della comunicazione di escussione
12
Scarica

Regione Lombardia