La gestione del quadro RW
ATTENZIONE: SANZIONI DEL QUADRO RW
Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni:
• 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di
corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della
sezione I;
• 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la
confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle
violazioni riferite alla sezione II (fino a tutto il 2007 la sanzione
prevista era dal 5 al 25%);
• 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel
caso di violazioni relative alla sezione III (anche in tal caso fino a
tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%).
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PROBLEMA PER IL PASSATO
il quadro RW è riferito ai contribuenti residenti e prescinde dalla
modalità con cui si sono formati i capitali all’estero, non essendo
dunque collegato all’evasione. A stretto rigore normativo dunque
devono compilarlo anche:
• I lavoratori dipendenti in Italia (conti correnti per i figli all’estero,
case o multiproprietà in vacanza, etc.), anche se non hanno mai
evaso;
• Gli stranieri residenti che presentano la dichiarazione in Italia
RESTA FORTE IL PROBLEMA PER LE VIOLAZIONI DEL PASSATO
FATTE IN BUONA FEDE (NON ERRORE SCUSABILE). IN ASSENZA
DI SCUDO, SI E’ ESPOSTI ALLE SANZIONI RW
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ATTENZIONE AL PASSATO
• È evidente che compilare per la prima volta il quadro RW e
specificatamente solo la sezione II (consistenza al 31 dicembre
2010), relativamente a disponibilità estere che dovevano essere
monitorate anche negli anni precedenti, nei casi in cui non si può
invocare la disapplicazione delle sanzioni ex art. 6, comma 2, del
D. Lgs. 472/97 per obiettive condizioni di incertezza, significa
automaticamente esporsi alle sanzioni per gli anni precedenti.
• Sul punto, la circolare n. 11 del 2010 ha chiarito che la sanzione
irrogabile sarà definibile in misura agevolata come previsto
dall’art. 16, comma 3, del medesimo D. Lgs. 472/97
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VIOLAZIONI SORTE NEL 2009
Se la violazione del monitoraggio relativamente a stock e flussi è
sorta nel 2009, è conveniente procedere alla dichiarazione
integrativa di Unico 2010, compilando debitamente le sezioni
incriminate
Si deve provvedere al pagamento delle relative sanzioni nella
misura ridotta di 1/10 trattandosi di violazioni antecedenti il 1
febbraio 2011 (in sostanza, 0,5% per la sezione I e 1% per
ciascuna delle sezioni II e III).
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Sezioni II e III
Solitamente le sezioni II e III sono strettamente collegate.
Può accadere che si compili solo:
• la sezione II (se nell’anno da dichiarare non sono avvenuti flussi
riferiti agli stock da monitorare, oppure gli stessi sono di importo
inferiore a 10 mila euro)
• la sezione III (evento che si configura nel caso in cui alla fine
dell’anno non si hanno più “stock” all’estero, ovvero sono di
importo complessivo inferiore a 10 mila euro).
le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente
dall’origine delle attività e investimenti (ad esempio, successione
o donazione) e dall’eventuale intervento di un intermediario
residente.
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AMBITO SOGGETTIVO
•
•
•
•
Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo
Enti non commerciali
Società semplici
Associazioni professionali
Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento
Per quanto concerne la residenza, si deve fare riferimento
all'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale
si considerano residenti "le persone che per la maggior parte
del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato
il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile",
tenendo anche conto della presunzione relativa contenuta nel
comma 2-bis che opera nei confronti dei cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
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RESIDENZA
art.2, co.2, del Tuir, si considerano residenti: "le persone che per la
maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il
domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Più precisamente, essendo tali condizioni alternative, è sufficiente
che se ne sia verificata almeno una nel corso dell’anno. Il riscontro
può essere effettuato solo a fine anno, acquisendosi il requisito ex
tunc per l’intero periodo d’imposta (circolare n. 201/1996).
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quadro RW
RW
ESONERATI DA RW
SCUDO
Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente
ai beni scudati.
In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al
rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare
il quadro RW.
Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nella
seguente situazione:
• chi ha “scudato” entro il 15 dicembre 2009 deve
riprendere il monitoraggio in Unico 2011. Solo in
presenza di cause ostative risolte entro il 31 dicembre 2010
si è esonerati in Unico 2011;
• chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entro
il 30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico
2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla
compilazione di RW a partire da Unico 2012
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RW
ESONERATI DA RW
ART.
38
D.L.
78/10
• i dipendenti che prestano in via continuativa attività
lavorative presso la Commissione Europea ed altri
organismi comunitari e internazionali e la cui residenza è
stabilita in Italia ex lege, nonché i dipendenti di ruolo
pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i
quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi
delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
sulle relazioni consolari, sono esonerati da ogni
adempimento in termini di monitoraggio in relazione a
qualsiasi disponibilità detenuta all’estero, sia finanziaria
che patrimoniale
• i frontalieri”, sono esonerati ma limitatamente alle
disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nel paese
di svolgimento dell’attività lavorativa
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quadro RW
RW
ESONERATI DA RW
RIS.
128/
10
Alla data del 31 dicembre il lavoratore “pubblico” non
deve essere rientrato in Italia e il dipendente “privato”
deve ancora prestare la propria attività lavorativa in una
zona di frontiera.
Tali condizioni devono essere caratterizzate da un
elemento di continuità
A tal fine, l’attività lavorativa può considerarsi prestata
all’estero in via continuativa qualora sia svolta per un
numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno.
Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da considerare non
deve necessariamente risultare ininterrotto essendo
sufficiente che il soggetto presti la propria attività
all’estero per più di 183 giorni nel periodo d’imposta
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AMBITO OGGETTIVO
Attività finanziarie:
• azioni e strumenti finanziari assimilati
(quotati e non quotati);
• quote di società, ancorché non
rappresentate da titoli;
• titoli obbligazionari;
• certificati di massa;
• quote di partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio;
• polizze assicurative produttive di redditi
di natura finanziaria;
• finanziamenti a soggetti esteri;
• metalli preziosi allo stato grezzo o
monetato;
• Finanziamenti infruttiferi (circolare 49
del 2009)
Attività patrimoniali:
• immobili e diritti reali
immobiliari;
• oggetti preziosi;
• opere d’arte;
• yacht.
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CIRCOLARE 49 DEL 2009:
RICORDARSI CHE
l’iscrizione ad un fondo pensione estero comporta l’obbligo di
indicare l’ammontare dei contributi versati al fondo (consistenza)
nella Sezione II del Modulo RW e i trasferimenti relativi ai
contributi effettuati nel periodo d’imposta nella Sezione III del
medesimo modulo. Inoltre, nell’ipotesi in cui la forma
pensionistica estera eroghi in via anticipata i rendimenti ovvero
corrisponda prestazioni pensionistiche, i trasferimenti ad essi
relativi vanno anch’essi indicati nella citata sezione III
fanno eccezione le previdenze complementari obbligatorie tipo il
II pilastro svizzero (circolare 11 del 2010 – attenzione al III
pilastro, che è di tipo facoltativo)
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CIRCOLARE 49 DEL 2009:
RICORDARSI CHE
le stock option sono da indicare nel modulo RW solo nei casi in
cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia
inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in
questo caso il beneficiario dispone di un valore all’estero.
La sola eccezione si ha nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione
delle stock option prevede che l’assegnatario non possa
esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un
determinato periodo (cd. vesting period): in tal caso le stesse
non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non
sia spirato tale termine.
le stock option devono essere sempre indicate in RW, però, se
sono cedibili (anche durante il vesting period)
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quadro RW
RW
CONTI CORRENTI
Circ.
45/10
Non devono essere indicati in RW i conti correnti
all’estero rispetto ai quali i soggetti detentori diano
disposizione
all’istituto
estero
di
bonificare
automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad
un conto italiano, dando specificazione nella causale
dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata
all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di
operare la ritenuta in ingresso sull’ammontare lordo degli
interessi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). In tal caso,
peraltro, non si deve nemmeno compilare il quadro RM
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ALTRE ATTIVITÀ
A partire da Unico 2010 (per 2009) vanno sempre indicate nel
modulo RW gli investimenti all’estero di altra natura
indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi
imponibili in Italia.
Immobili tenuti a disposizione
Yacht
Oggetti preziosi e opere d’arte
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RW
VALORI DA INDICARE
•
•
•
•
Gli importi in valuta estera devono essere rapportati
all’euro, facendo riferimento al provvedimento del direttore
dell’Agenzia Entrate dell’11 aprile 2011.
Le disponibilità estere devono essere indicate sulla
base del relativo costo storico idoneamente documentato.
In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle
disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente
riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione
laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante.
Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad
una perizia di stima.
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quadro RW
RW
• esempio 1: APERTURA CONTO CORRENTE
• Invio di 30 mila euro all’estero per apertura di conto corrente
1
30.000
Dati banca italiana
2
1
30.000
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quadro RW
RW
Movimentazione estero/Italia da conto
corrente
• Esempio 2
• Conto corrente con saldo iniziale di 12.000 €, nel corso d’anno
rientro in Italia di 5.000 €. Inoltre, sul conto corrente sono
accreditati 102 € di interessi.
• In sede di dichiarazione, il contribuente non deve compilare
il quadro RW.
• Infatti, la consistenza all’estero sarà pari a 7.102 €, importo inferiore
alla soglia che obbliga al monitoraggio. Identiche osservazioni si
pongono per la sezione III, laddove i flussi complessivi sono pari a
5.000 €, inferiori all’importo di 10.000 €. Gli interessi, invece,
devono sempre essere indicati nel quadro RM.
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RW
• Esempio 7: Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi
• Saldo pari a 24 mila euro.
• L’adempimento in questione deve essere effettuato analizzando le
possibilità di disposizione in capo ai cointestatari. In particolare, se
entrambi i coniugi possono disporre liberamente del conto corrente,
secondo la citata giurisprudenza, confermata dalla circolare n. 45
del 2010, ciascuno di essi deve segnalare, nella propria
dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, la consistenza del conto
corrente in valori assoluti.
• In sostanza, ogni coniuge dovrà compilare il proprio quadro
RW indicando quale consistenza l’importo di 24 mila euro.
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quadro RW
RW
CONTI ALL’ESTERO DELLE SOCIETÀ
• Telefisco 2011
• è da ritenersi esclusa, in sostanza, l’esistenza di un autonomo
obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la
disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un
mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione
di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso, ad
esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti
correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità
di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi
redditi”;
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quadro RW
RW
IMMOBILI COINTESTATI AI CONIUGI
• Esempio 7 bis
• La compilazione in riferimento alla propria quota di competenza
avviene solo nelle ipotesi in cui la disponibilità dell’attività detenuta
sia vincolata al consenso degli altri intestatari.
• È il caso, ad esempio, dell’immobile all’estero intestato ad entrambi i
coniugi.
• In questa ipotesi, essendo impossibile disporre del bene per intero
senza il consenso del cointestatario/comproprietario, è evidente
che il monitoraggio fiscale debba far riferimento alla sola
quota di proprietà.
• Ad esempio, immobile cointestato da costo storico pari a 250 mila
euro, ogni coniuge indica nel proprio RW il valore di 125 mila
euro
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quadro RW
RW
SOLDI INVIATI A FAMILIARI
ALL’ESTERO
Esempio 8
Casistiche:
• A: genitore manda i soldi al figlio ed ha disponibilità del conto.
Figlio non residente. Il genitore compila RW, il figlio no;
• B: genitore con disponibilità del conto e figlio residente. Entrambi
compilano RW;
• C: genitore senza disponibilità del conto. Figlio non residente.
Nessuno compila RW
• D: genitore senza disponibilità. Figlio residente. Solo il figlio
compila RW
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quadro RW
RW
• esempio 8: genitore con disponibilità del conto all’estero e
invio di 24 mila euro al figlio. Compilazione genitore
1
24.000
Dati banca italiana
2
1
24.000
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quadro RW
RW
•esempio 8: Compilazione figlio residente. In particolare, si
compila la sezione 3 anche se non si provvede personalmente
all’invio
1
24.000
Dati banca italiana (padre)
2
1
24.000
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quadro RW
RW
ACCONTI
• Esempio 9
• Compromesso di acquisto di immobile all’estero con flusso dei soldi a
favore del notaio estero o dell’azienda estera costruttrice. L’ipotesi
potrebbe essere l’invio monetario nel corso del 2010 relativamente
ad un immobile, però, ancora non esistente al 31 dicembre. Come si
legge chiaramente dalle istruzioni al quadro RW, pagina 32 del
fascicolo 2, “non devono essere indicati gli acconti versati per
acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo
d’imposta”.
• Dunque il quadro RW non deve essere compilato, a
prescindere dagli importi inviati all’estero.
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quadro RW
RW
NUDA PROPRIETÀ E USUFRUTTO
• Esempio 10
• entrambi i soggetti (nudo proprietario e usufruttario), sono
tenuti all’adempimento dichiarativo.
• La risoluzione n. 142 del 2010 afferma che il valore della nuda
proprietà e quello dell’usufrutto devono essere riportati nel quadro RW
così come risultano nell’atto costitutivo dei medesimi diritti.
• Il costo storico come risultante dalla relativa documentazione
probatoria, può essere maggiorato degli eventuali oneri accessori quali,
ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad
esclusione degli interessi passivi,
• Non sussiste alcun obbligo di aggiornamento di tale valore
negli anni successivi.
• Si ritiene, laddove non sia “identificabile” il costo di acquisto del diritto
o dei diritti attraverso l’atto, che gli stessi possano essere valorizzati
mediante l’applicazione delle norme in materia di imposizione indiretta
tenendo conto del momento in cui gli stessi sono sorti.
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COMPILAZIONE RW
• Esempio 11
• Possesso di un natante all’estero. Si deve prescindere
dall’eventuale registrazione dell’imbarcazione in base alla
normativa di competenza, per evitare differenziazioni altrimenti
non giustificate (ad esempio, una imbarcazione potrebbe essere
soggetta a registrazione in Italia, in considerazione della stazza,
ma non in altri paesi).
• A partire da unico 2010, come precisato dalla circolare
n.43/2009, le imbarcazioni devono essere indicate in RW. Anche
in tal caso si deve fare riferimento al prezzo storico o comunque
ad altra documentazione fiscale idonea.
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COMPILAZIONE RW
• Esempio 12
• Imbarcazione registrata all’estero ma ancorata in acque italiane.
Comunque deve procedersi alla compilazione del quadro RW,
trattandosi di un investimento detenuto all’estero.
• Viceversa, se trattasi di una imbarcazione registrata in Italia ma
ancorata all’estero, non deve procedersi al monitoraggio fiscale.
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Diapositiva 1 - Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di