INCONTRO INFORMATIVO
“IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO OFFERTO DA
ANCE VERONA”
GARANZIE E COPERTURE
ASSICURATIVE PER LE
IMPRESE EDILI
Coperture assicurative “tipiche” impresa edile
 Responsabilità civile verso dipendenti e soggetti con contratti
di cui al d. lgs. n. 276/2003
 Responsabilità civile verso terzi
 Obblighi assicurativi relativi ad appalti pubblici
 Obblighi assicurativi per decennale postuma (l. 210/04)
 Garanzia fideiussoria per crisi del costruttore (l. 210/04)
 Eventuali polizze responsabilità civile amministratori
 Eventuali coperture per danni a beni di proprietà dell’impresa o
per i macchinari o beni in leasing
 RC Auto per veicoli aziendali
 Eventuali polizze tutela legale
1) Responsabilità civile verso dipendenti e
soggetti con contratti di cui al d. lgs. n.
276/2003
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitale interessi e spese) quale civilmente
responsabile ai sensi di legge per danni sofferti
dai dipendenti del Contraente a seguito di
infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di
servizio
o
malattia
professionale.
IMPORTANTE VERIFICARE CHE SIANO RICOMPRESE
NELLA
POLIZZA
LE
MALATTIE
PROFESSIONALI
IMPORTANTE VERIFICARE CHE LA COPERTURA
ASSICURATIVA RIGUARDI ANCHE I PRESTATORI DI
LAVORO DI CUI AL D. LGS. N. 276/93, DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE BIAGI (es. collaboratori a progetto)
Definizione di lavoratore secondo art. 2 d. lgs.
n. 81/2008
a) "lavoratore": persona che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
Segue….
Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto,
che presta la sua attivita' per conto delle societa' e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e
di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori
in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile; il lavoratore socialmente
utile
Definizione di datore di lavoro secondo
l’art.
2
d.
lgs.
81/2008
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria
attivita',
ha
la
responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita'
produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali
e
di
spesa.
Gli Assicuratori sono pertanto obbligati a tenere
indenne l’Assicurato delle somme che l’Assicurato
sia
legalmente
tenuto
a
pagare:
- all’infortunato, ai prossimi congiunti o agli aventi
causa degli stessi, a titolo di danno o di maggior
danno (danno differenziale rispetto a quanto
riconosciuto
dall’INAIL);
- ad INAIL, INPS o altri a titolo di regresso;
Caso concreto
Infortunio mortale avvenuto durante il caricamento di
lastre di marmo.
Lavoratore con due figli di 8 e 4 anni
Sentenza del Tribunale di Verona che condanna il datore
di lavoro (società a r.l.) e, in via solidale, anche il legale
rappresentante della stessa, personalmente, in qualità di
RSPP, come da seguente dispositivo:
A questa condanna, segue
azione di regresso INAIL
Nel caso di specie, scoperto
rispetto al massimale di polizza di
circa un milione di euro.
Necessaria attenta verifica dei
massimali.
2.
Responsabilità
civile
verso
terzi
Gli Assicuratori si obbligano a tenere
indenne l'Assicurato di quanto questi sia
tenuto
a
pagare
quale
civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni cagionati a terzi, nell’esercizio delle
attività
indicate
in
questa
polizza.
Esempi:
-
RISCHI SPECIFICI COMMITTENZA AI SENSI DEL D.
LGS. N. 81/2008.
Per l’art. 26 c. 4 d. lgs. n. 81/2008, “Ferme restando le
disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita'
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei
contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore,
nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita'
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Responsabilità nei confronti dei
subappaltatori:
dal
giornale “L’Arena”
31.03.2011
del
Responsabilità nei confronti dei lavoratori
autonomi:
Sentenze recenti hanno riconosciuto
responsabile nei confronti di lavoratori autonomi
il committente
Caso concreto
Un committente di lavori edili da svolgersi nella
sua abitazione consentiva a lavoratore
autonomo di svolgere i lavori in assenza di
cautela atta a scongiurare i rischi di caduta
dall’alto. Il lavoratore autonomo, privo di cintura
di sicurezza, cadeva da un’impalcatura non
munita di parapetti.
Con sentenza n. 42465 del 10.12.2010, la
Cassazione penale ha affermato che, in caso di
prestazione autonoma d’opera, il lavoratore
autonomo non può comunque essere considerato
l’unico responsabile della sua sicurezza. Il
proprietario (committente) che affida lavori edili in
economia a lavoratore autonomo di non verificata
professionalità e in assenza di qualsiasi
apprestamento di presidi anticaduta a fronte di
lavorazioni in quota superiori ai metri due, è
titolare
di
una
posizione
di
garanzia.
Una
particolare
attenzione
all’orientamento giurisprudenziale
sopra indicato dovrà essere
prestato dalle società immobiliari.
COPERTURA IMPRESA AFFIDATARIA
definizione impresa affidataria:
impresa titolare del contratto di appalto,
con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi.
Affidataria non esecutrice dei lavori
Poiché l’impresa affidataria, anche se non
esecutrice, deve comunque far controllare
le condizioni di sicurezza del cantiere da un
proprio rappresentante, vanno coperti i
rischi lavorativi di quest’ultimo e gli
eventuali danni collegati al mancato
controllo
del
cantiere.
Affidataria
esecutrice
dei
lavori
Vanno coperti sia i rischi della propria fase
lavorativa che gli eventuali danni collegati
all’omesso controllo delle condizioni di
sicurezza dei lavori affidati.
- TERZI PRESENTI SUL LUOGO DI
LAVORO CANTIERE
Caso Concreto
Infortunio con lesioni gravissime a
dipendente di una società che, nell’aiutare
spontaneamente il dipendente di una ditta
di trasporti a caricare una piattaforma
elevabile su un autoarticolato, veniva
colpito alla testa da una molla con
conseguente stato comatoso.
Anche se riconosciuta una
corresponsabilità del lavoratore,
condanna al pagamento di:
- somma complessiva a moglie, due
figli minori, genitori e tre sorelle,
€. 3.000.000,00;
- regresso INAIL: €. 500.000,00
Polizza RCT con massimale €.
1.032.913,80
Scoperto di €. 2.500.000,00
- RISCHI DI FURTO LEGATI ALL’UTILIZZO DEL
PONTEGGIO
Con sentenza n. 292/2011, la Corte di
Cassazione, sez. III civile, ha ritenuto
responsabile la società di costruzioni che
operava in un cantiere edile attiguo all’immobile
ove era ubicato l’appartamento svaligiato,
ponendo a carico dei derubati un concorso di
colpa nella misura del 30% e condannando
l’impresa al pagamento della somma di €.
21.691,19.
3) Obblighi assicurativi relativi ad
appalti pubblici.
Previsioni Codice contratti pubblici e
correlate previsioni del recente
regolamento d’attuazione
L’art. 129 d. lgs. n. 163/2006 contenente “Codice dei
Contratti
Pubblici”,
prevede
quanto
segue:
al comma 1: polizza rischi di esecuzione e
responsabilità
civile
per
danni
a
terzi
“l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
Segue…
al comma 2: polizza indennitaria decennale e polizza
responsabilità civile terzi di durata decennale per
rischi rovina e rischi gravi difetti costruttivi
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una
polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il Decreto del Ministero dei LLPP del
01/12/2000, ha limitato tali polizze alle
opere il cui importo sia superiore a 10
milioni di DSP (circa 11 milioni di Euro).
Previsioni regolamento
esecutivo ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici:
Art. 125 DPR n. 207/2010, L'esecutore dei lavori e'
obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del
codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra
i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che
l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo
del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che
detta somma sia superiore all'importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel
corso
dell'esecuzione
dei
lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilita' civile verso terzi e' pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Segue…
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della
polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima
della
consegna
dei
lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia
Ai sensi dell’art. 126 DPR n. 207/2010 «1. Per i lavori di cui
all'art. 129 c. 2 del codice, l'esecutore dei lavori e' obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni
di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla
natura
dell'opera.
Segue…
2. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare, per i
lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per
cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000
euro
ed
un
massimo
di
5.000.000
di
euro.
3. La liquidazione della rata di saldo e' subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
La polizza CAR (Constructor All Risks)
garantisce sia i danni subiti dall'opera
in costruzione che la responsabilità
civile verso i terzi durante l'esecuzione
della stessa
4) Obblighi assicurativi per decennale
postuma
Quadro normativo: l. 210/04 contenente
“Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire” e d. lgs. n. 122/05 contenente
“Disposizioni per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire”
Art. 4 d. lgs. 122/05: “Il costruttore è obbligato a
contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del
trasferimento della proprietà una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e
con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a
copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,
compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi
dell'art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o
parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle
opere, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione,
e
comunque
manifestatisi
successivamente alla stipula del contratto definitivo di
compravendita
o
di
assegnazione”.
La giurisprudenza di legittimità ha fornito
un’interpretazione estensiva dell’art. 1669 c.c.
con riferimento ai gravi difetti costruttivi. Ne
consegue che sono da considerarsi tali anche
quelle carenze costruttive incidenti su elementi
secondari ed accessori dell'opera (quali
impermeabilizzazione,
rivestimenti,
infissi,
pavimentazione, impianti ecc.) in grado di
compromettere la funzionalità e l'abitabilità
dell’immobile.
Caso concreto
Cass. Civ. n. 8140/04: ritenuto grave difetto
il caso in cui le mattonelle del pavimento
dei singoli appartamenti si erano scollate e
rotte in misura percentuale notevole
rispetto alla superficie rivestita
5) Garanzia fideiussoria per crisi del
costruttore
Quadro normativo: l. 210/04 contenente “Delega
al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire” e d. lgs.
n. 122/05 contenente “Disposizioni per la tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili
da costruire”
Ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 122/2005, “All'atto della stipula di
un contratto [es. contratto preliminare di acquisto] che abbia
come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di
altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di
un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento
precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del
contratto che può essere fatta valere unicamente
dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare
all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente
alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo
che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le
modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere
dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di
altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le
somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da
un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti
da
autonoma
garanzia”.
Il decreto prevede l’obbligo a carico dei
costruttori
di
garantire,
mediante
una
fideiussione, il rimborso delle somme versate a
titolo
di
anticipo
dai
“promissari”
acquirenti/assegnatari, prima del trasferimento
della proprietà. La fideiussione deve essere
prevista, a pena di nullità, nel compromesso
(contratto preliminare di compravendita) od in
qualsiasi altro atto o contratto volto al
trasferimento non immediato della proprietà.
La fidejussione garantisce l’acquirente nel caso
di inadempienza dei costruttori per effetto di
determinate “situazioni di crisi” (fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo, sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza).
La fideiussione deve essere rilasciata da una
banca o in alternativa da un impresa
assicurativa o da intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
Testo Unico Bancario
6) Eventuali polizze responsabilità civile
amministratori
Assicurazione che copre i rischi di
responsabilità del management che abbia
commesso un errore, sia di colpa lieve sia
grave, causando un danno patrimoniale a
terzi portatori di interessi nella società.
Casi concreti
Responsabilità dell’Amministratore delegato
L'Amministratore Delegato può essere chiamato a rispondere,
civilmente, ad esempio, per i danni subiti dall'ente in
conseguenza della mancata adozione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
Sentenza Tribunale di Milano 13.02.2008, n. 1774: la società
era stata sottoposta ad indagine per mancata predisposizione
di un adeguato modello organizzativo e gestorio ai sensi del d.
lgs n. 231/01. L’Amministratore delegato e Presidente del CdA
aveva il dovere di attivare lo stesso CdA al fine di adottare un
adeguato modello organizzativo.
Essendo rimasto inerte al riguardo, l’Amministratore veniva
condannato a risarcire alla società i danni da quest’ultima subiti
in connessione con l’omessa adozione di un adeguato modello
organizzativo.
Responsabilità
dei
consiglieri
d’amministrazione:
Nella sentenza n. 38891/2010, la Corte di Cassazione
ha precisato che “anche di fronte alla presenza di una
eventuale delega di gestione conferita ad uno o più
amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di
deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la
portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori
componenti del consiglio, ma non escluderla
interamente, poiché non possono comunque essere
trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento
della gestione e di intervento sostitutivo in caso di
mancato
esercizio
della
delega.”
7)
RC
Auto
per
veicoli
aziendali
8) Eventuali coperture per danni a beni di proprietà
dell’impresa o per i macchinari o beni in leasing
(incendio; eventi atmosferici, atti vandalici ed eventi
socio politici; terremoto – alluvione – inondazione;
danni indiretti es. interruzione attività; furto)
9) Eventuali polizze tutela legale: in caso di
contenzioso, copre le spese per l’intervento di un legale
di fiducia, dei consulenti tecnici e delle eventuali spese
di
controparte,
in
caso
di
soccombenza.
Prospettive
future:
applicazione linee guida BBS:
possibilità di sconti per
polizze assicurative private
Scarica

garanzie e coperture assicurative per le imprese edili