Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento
(lineamenti generali: novazione e remissione del debito)
Prof. Daniela Valentino
247-253
Modi di estinzione diversi dall’adempimento
Nozione: fattispecie che producono l'effetto estintivo del
rapporto obbligatorio, alternative all'adempimento.
Tali fattispecie sono: la novazione, la remissione del debito,
la compensazione, la confusione e l'impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al
debitore (artt. 1230-1259 c.c.).
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Modi di estinzione diversi dall’adempimento
Classificazioni
• satisfattori e non satisfattori: a seconda che l'estinzione del rapporto
obbligatorio si accompagni o meno alla soddisfazione degli interessi in
esso dedotti, o, comunque, al raggiungimento di un risultato sostitutivo
o equivalente, utile per il creditore. Costituiscono fattispecie estintive
satisfattorie la compensazione, la confusione e la novazione, non
satisfattorie, la remissione e l'impossibilità sopravvenuta della
prestazione.
• onerosi e gratuiti.
• negoziali e non negoziali: costituiscono fattispecie estintive
negoziali la compensazione volontaria, la remissione e la novazione,
non negoziali, la compensazione legale e giudiziale, la novazione
legale, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta.
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Novazione (artt. 1230-1235 c.c.)
Il codice civile disciplina la novazione soggettiva (art. 1235 c. c.) ed
oggettiva (artt. 1230 – 1234 c. c.).
Novazione soggettiva: mera sostituzione del soggetto passivo del rapporto
obbligatorio che non determina l'estinzione dello stesso, ma soltanto una
vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria. L’art. 1235
c.c. rinvia, infatti, alla disciplina della delegazione, dell’espromissione,
dell’accollo (artt. 1268 – 1276 c. c.) che non producono l’estinzione del
rapporto obbligatorio.
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Novazione
Novazione oggettiva: fattispecie che comporta l'estinzione di un un
rapporto obbligatorio e, simultaneamente, la costituzione di un nuovo
rapporto sostitutivo del primo.
Gli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie sono due:
1. Elemento oggettivo: modificazione dell'oggetto (bene o interesse
dedotto nell'obbligazione), o modificazione del titolo (ragione
giustificativa del rapporto obbligatorio).
2. Elemento soggettivo: volontà non equivoca di estinguere il rapporto
precedente (animus novandi).
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Novazione
Inefficacia della novazione (art. 1234 c.c.):
La novazione è inefficace - rectius, nulla – nelle ipotesi di
• nullità del titolo originario,
• annullabilità del titolo originario. In tal caso, tuttavia, la novazione è
comunque valida se il debitore ha assunto la nuova obbligazione conoscendo
il vizio del titolo originario.
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Remissione del debito (artt. 1236-1240 c.c.)
•Nozione: dichiarazione del creditore di rimettere l'obbligazione con
effetto estintivo del rapporto (1236 c.c.).
• Effetto estintivo: L’obbligazione si estingue quando la dichiarazione
del creditore è comunicata al debitore. Quest’ultimo può dichiarare in un
congruo termine di non volerne profittare.
La remissione del debito si distingue dalla rinunzia al credito:
• la prima estingue direttamente il rapporto obbligatorio,
• la seconda determina direttamente un effetto di mera dismissione della
titolarità della posizione creditoria e soltanto indirettamente, quale effetto
riflesso ed eventuale, l'estinzione del rapporto. La rinunzia presenta
sempre struttura unilaterale in quanto incide direttamente soltanto nella
sfera giuridica del rinunziante.
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Remissione del debito
Tesi relative alla struttura della remissione
• negozio unilaterale recettizio e rifiutabile: la dichiarazione del
debitore di non volerne profittare incide solo sugli effetti della
fattispecie;
• contratto (preferibile): questa tesi privilegia sia gli interessi sottesi ai
singoli concreti rapporti sia all'interesse del debitore. In tal caso la
dichiarazione del debitore incide sul perfezionamento della fattispecie.
Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un interesse del debitore a
mantenere in vita l'obbligazione o ad estinguerla mediante
l'adempimento la remissione avrà, comunque, struttura unilaterale
(variabilità della struttura).
La remissione è negozio a titolo gratuito e può realizzarsi anche mediante
comportamenti concludenti.
L'estinzione dell'obbligazione per remissione implica il venir meno delle
garanzie reali e personali (1239 c.c.).
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247 - 253 Modi di estinzione diversi dall