L’IVA NEGLI ENTI
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
Studio Tributario Paolo Parodi
Principi generali in
materia di IVA
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DPR 633/1972:
PRESUPPOSTI E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
1) PRESUPPOSTI
2) OPERAZIONI
- OGGETTIVO
- SOGGETTIVO
- TERRITORIALE
(artt. 2 – 3)
(artt. 4 – 5)
(art. 7 – 7septies)
IN CAMPO APPLICAZIONE IVA
- IMPONIBILI
(art. 1)
- NON IMPONIBILI
(artt. 8 – 8bis – 9, 41
DL 331)
- ESENTI
(art. 10)
FUORI CAMPO APPLICAZIONE O ESCLUSE
- PER CARENZA DI UNO DEI 3 PRESUPPOSTI
- PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA
(ad es. art. 15)
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Art. 2, DPR 633/1972
CESSIONE DI BENI: atti a titolo oneroso con trasferimento
della proprietà o altro diritto reale di godimento
co. 2 - OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI DI BENI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
vendite con riserva di proprietà
locazioni vincolanti per entrambe le parti
contratti di commissione
cessioni gratuite
autoconsumo esterno
assegnazioni ai soci
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PRESTAZIONI DI SERVIZI
CONTRATTI:
1. d’opera; 2. appalto; 3. trasporto;
4. mandato; 5. spedizione; 6. agenzia;
7. mediazione; 8. deposito;
prestazioni di servizio
soggette ad IVA ex art. 3,
DPR 633/72
IL SINALLAGMA
Costituiscono prestazioni di servizio le prestazioni
VERSO CORRISPETTIVO
derivanti in genere da obbligazioni di
fare, non fare e permettere
quale ne sia la fonte.
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ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI
art. 4, co. 4 e 5, DPR 633/1972
 sono
soggetti passivi IVA solo quando effettuano
in via non occasionale operazioni commerciali o agricole.
 per le operazioni effettuate nell’ambito della propria
attività istituzionale restano estranei all’ambito di
applicazione del tributo.
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ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI
D.L. 179/12, art. 38 co. 2 lett. a)
Viene espressamente inserita nell’art. 4 del Dpr 633/72 la
previsione secondo la quale
sono escluse da Iva
«le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico
nell'ambito di attività di pubblica autorità»;
Trattasi di principio già presente nella Direttiva 112/06 e
comunque mitigato dal fatto che si deve comunque trattare di
attività la cui esclusione da Iva non genera fenomeni distorsivi
della concorrenza e che non sono comprese nell’elenco di quelle
considerate commerciali anche se esercitate da enti pubblici
7
COMMERCIALITA’ IVA
(VI DIR. E ART. 4 DPR 633/72)

ESCLUSIONE PER
 ATTIVITA
SVOLTE IN VESTE DI PUBBLICA
AUTORITA’
 A CONDIZIONE CHE NON GENERINO FENOMENI
DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA

CONDIZIONE PER LA COMMERCIALITA’
 RICOMPRENSIONE
NELL’ELENCO ART. 4
 SINALLAGMA CONTRATTUALE
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ATTIVITA’ COMMERCIALI AI FINI
IVA PER LEGGE
SONO CONSIDERATE ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA, ANCHE
SE POSTE IN ESSERE DA ENTI NON COMMERCIALI :










Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
Erogazione di acqua, fognatura e depurazione, gas e energia
elettrica
Gestione fiere ed esposizioni a carattere commerciale
Gestione spacci aziendali, mense e somministrazione pasti
Trasporto e deposito merci
Trasporto di persone
Organizzazione viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere
e di alloggio
Servizi portuali e aeroportuali
Pubblicità commerciale
Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
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ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA, se per esse esiste corrispettivo
-
Somministrazione di alimenti e bevande nelle mense studenti,
bar e servizi sostitutivi
Servizi di alloggio e foresterie
Servizi di fotocopiatura , accesso a banche dati, utilizzo centri
Organizzazione di congressi, seminari e simili a pagamento
Sponsorizzazioni per meetings e simili
Gestione musei
Attività editoriale
Sfruttamento diritti d’autore
10
IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI
SERVIZI DI MENSA STUDENTI
ATTIVITA’ RILEVANTE : regime di imponibilità con Iva 4% (tabella A,
parte II, voce 37, all. al Dpr 633/72; si veda anche circ. 207/E/00)
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA ACQUISTI : spettante
MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI : esonero
dall’obbligo di fatturazione (che comunque deve essere rilasciata se
richiesta non oltre il momento del pagamento) ex art. 22 del Dpr 633/72
e dall’obbligo di scontrino e ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett.
i) del Dpr 696/96
REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI : sul registro corrispettivi
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IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI
SERVIZI ALBERGHIERI DI ALLOGGIO E FORESTERIE
ATTIVITA’ RILEVANTE : regime di imponibilità con Iva 10% (tabella A,
parte III, voce 120, all. al Dpr 633/72); non può essere equiparata alla
mera locazione quando, unitamente all’alloggio, vengono forniti servizi
aggiuntivi (anche non congiuntamente), quali fornitura e cambio
biancheria, riassetto dell’alloggio, colazione, portierato, ecc.
Riaddebito utenze e pulizia, in quanto prestazioni accessorie ex art. 12,
sono soggetti al 10%; la lavanderia al 22%
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA ACQUISTI : spettante
MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI : soggetti
all’obbligo di fatturazione con possibilità alternativa di rilascio di ricevuta
fiscale o scontrino fiscale
REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI : sul registro fatture emesse o, in
caso di ricevuta fiscale/scontrino, sul registro corrispettivi
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IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI
SERVIZIO MENSA E ALLOGGIO COLLEGATI ALLA DIDATTICA
In caso di erogazione dei servizi di vitto e alloggio da parte dell’Università
o di Fondazioni universitarie o comunque di enti annessi o dipendenti o
funzionalmente collegati con l’Università (o con la P.A. che eroga la
formazione),
permane la rilevanza Iva
ma si applica la norma di esenzione di cui all’art. 10 co. 1 n. 20) del Dpr
633/72.
Ciò implica:
- Dover comunque adempiere a tutti gli obblighi Iva, salvo venga
esercitata l’opzione per la dispensa da adempimenti ai sensi dell’art.
36-bis del Dpr 633/72
- Non dover scorporare l’Iva sui corrispettivi incassati
- Non poter esercitare il diritto alla detrazione per l’iva assolta sugli
acquisti
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IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI
SERVIZIO MENSA/ALLOGGIO E BORSE
In caso di erogazione borse mediante permutazione con
servizi, occorre ricordare che si è comunque in presenza di
due distinte operazioni (ai fini Iva, si veda l’art. 11 del Dpr
633/72):
- Prestazione di servizi effettuata dall’Ente, con rilevanza Iva
e conseguente obbligo di corrispettivo/fattura, calcolo Iva a
debito, registrazione
- Erogazione di borsa esente da Irpef, per la quale – dal
2013 – occorre obbligatoriamente emettere il CUD.
Gli obblighi Iva nascono nel momento in cui si emette
l’ordinativo di pagamento della borsa
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IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI
SERVIZIO MENSA E ALLOGGIO E BORSE: un’ipotesi alternativa
Laddove l’Ente optasse per l’erogazione di borse
esclusivamente monetarie (senza la quota servizi)
tenendo a proprio carico l’intero onere dei servizi
mensa/alloggio e conseguentemente si configurasse
assenza totale di corrispettivi, si avrebbe l’irrilevanza
Iva delle operazioni in discorso.
Corollario di quanto sopra,
indetraibilità dell’Iva acquisti
sarebbe
la
totale
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I registri e il diritto alla detrazione
REGISTRI OBBLIGATORI
 REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE
 REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
 REGISTRO DEGLI ACQUISTI
ALTRI REGISTRI:
- registro riepilogativo: obbligatorio in caso di opzione
ex art. 36 per la tenuta della contabilità separata;
- registro degli acquisti intracomunitari istituzionali;
- registro degli acquisti di servizi dall’estero
istituzionali;
- eventuali altri obbligatori per specifiche operazioni
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DETRAIBILITA’ DELL’IMPOSTA
L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE:
- è addebitata con una fattura;
- è relativa ad un’operazione inerente all’attività commerciale;
- non rientra nei casi di indetraibilità oggettiva;
- viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione;
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DIRITTO ALLA DETRAZIONE : ART. 19
PRINCIPI GENERALI :
Detraibilità
Dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, è detraibile:
- l’imposta addebitata a titolo di rivalsa al soggetto passivo (con fattura),
- l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo (in Dogana o con reverse
charge)
Nell’esercizio di impresa ovvero di arti e professioni (di qui il problema per
gli enti non commerciali)
Tempistica
Il diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
Può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
periodo d’imposta successivo a quello in cui è sorto, ma alle condizioni
esistenti nel momento in cui è sorto.
19
INDETRAIBILITA’ TOTALE PER DESTINAZIONE
art. 19, co. 2,
DPR 633/1972
ACQUISTI AFFERENTI:
 OPERAZIONI ESENTI
 OPERAZIONI NON SOGGETTE
 MANIFESTAZIONI A PREMIO
Art. 19, co. 3 e co. 5-bis - Il divieto di detrazione non si applica:
- alle operazioni non imponibili ex artt. 8,8bis,9 e cessioni intra;
- alle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che, se territoriali, avrebbero
conferito diritto alla detrazione;
- alcune operazioni fuori campo IVA;
- alle spese di rappresentanza per beni non superiori a 25,82;
- alle cessioni di oro;
- alle cessioni effettuate nei regimi speciali ex art. 74, co. 1, DPR 633/1972;
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INDETRAIBILITA’ PRO - QUOTA
art. 19, co. 4,
DPR 633/1972
IN PRESENZA DI:
 OPERAZIONI NON SOGGETTE
 BENI O SERVIZI UTILIZZATI
AD USO PROMISCUO
(utilizzo per fini privati o estranei
all’esercizio di impresa, arte o
professione)
21
DIRITTO ALLA DETRAZIONE
PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
ART. 19 COMMA 4:
Detraibilità
Per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni istituzionali, l’imposta
non è detraibile per la parte ad esse imputabile
Occorre individuare tale parte secondo criteri oggettivi
Il criterio oggettivo si può tradurre in una misura percentuale
Tale misura percentuale, determinata a periodo d’imposta chiuso, può
essere provvisoriamente utilizzata per il periodo successivo, salvo
conguaglio finale
Esempi di criteri oggettivi percentualizzabili
Impianti sportivi : ore di utilizzazione
Porzioni di immobili : ripartizione millesimale delle unità immobiliari
Utenze di riscaldamento comuni : cubatura dei locali serviti
Macchinari : ore lavorate
Auto : chilometri percorsi
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DIRITTO ALLA DETRAZIONE
PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
ART. 19 TER:
Condizioni per l’esercizio del diritto
Occorre contabilità separata per l’attività commerciale e questa deve
essere tenuta secondo le regole previste per le imprese commerciali
Situazioni particolari
La tenuta della contabilità pubblica obbligatoria, con evidenziazione
separata delle fattispecie rilevanti ai fini Iva (e dei registri Iva), consente la
detrazione.
Per gli enti in contabilità finanziaria occorre contrassegnare come
«rilevanti ai fini Iva» i capitoli su cui si movimentano le attività commerciali.
Per enti in contabilità economico-patrimoniale, occorre vare distinte serie
di conti (o sottoconti/rilevazioni di analitica) per individuare i costi
commerciali, i costi istituzionali e quelli promiscui (in tal senso, si veda ris.
86/E/02)
23
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
REGISTRO DEGLI ACQUISTI:
Condizioni per l’esercizio del diritto
Occorre aver registrato il documento
La registrazione – e dunque la detrazione – può avvenire entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta
successivo a quello in cui è sorto; le regole da applicare, però, rimangono
quelle in vigore nel momento in cui il diritto è sorto
Acquisti promiscui
La fattura è un documento unico e quindi non è corretto registrarla solo
parzialmente ai fini Iva.
La registrazione deve avvenire separando la parte commerciale
(detraibile) da quella istituzionale (indetraibile).
L’intero imposto deve essere indicato nel quadro VF della dichiarazione
annuale Iva (ovviamente in righi distinti)
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DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER GLI ENTI NON
COMMERCIALI : OPERAZIONI ESENTI
ART. 36 BIS:
In caso di effettuazione di operazioni attive esenti, è possibile
optare per la dispensa dagli obblighi di fatturazione,
registrazione e dichiarazione.
Ne consegue però la preclusione totale all’esercizio del diritto
alla detrazione.
Permane comunque l’obbligo di emettere fattura se il cliente
la richiede non oltre il momento di effettuazione
dell’operazione
25
INDETRAIBILITA’ PRO - RATA
art. 19, co.5,
DPR 633/1972
PREVISTA IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
CHE DA LUOGO AD OPERAZIONI IMPONIBILI ED
OPERAZIONI ESENTI:
Op. impon. + Op. assim.
Pro-rata di detraibilità = _______________________________________
Op. impon. + Op. assim. + Op. esenti
La percentuale di detrazione è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte
decimale superi o meno 5 decimi
Nel calcolo della percentuale non si tiene conto:
- delle cessioni di beni ammortizzabili;
- dei passaggi interni fra più attività;
- di alcune operazioni non soggette ad IVA (cessione di denaro, campioni gratuiti;
- delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione
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I MECCANISMI DEL PRO-RATA
ESEMPI :
Caso a)
Totale operazioni esenti
: 300
Totale operazioni imponibili : 700
Pro-rata di detraibilità
: 70%
Caso b)
Totale operazioni esenti
: 300
Totale operazioni imponibili : 600
Operazioni escluse art. 7-ter : 100
Pro-rata di detraibilità
: 70%
27
I MECCANISMI DEL PRO-RATA
APPLICAZIONI OPERATIVE :
In corso d’anno
La detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione del pro-rata
determinato per l’anno precedente
Al 16 febbraio occorre però aver già determinato il pro-rata definitivo
dell’anno precedente, per applicarlo sulla liquidazione di gennaio.
In caso di inizio attività, si deve operare sulla base di dati presunti
Conguaglio
Entro il 16 marzo (ovvero entro il termine di versamento delle II.DD., ma
con maggiorazione dello 0,40% a mese o frazione in caso di versamento)
occorre determinare il pro-rata definitivo.
Le differenze, in contabilità generale, sono “spese generali” se il pro-rata
di detraibilità è sceso ovvero “altri proventi” o minori “oneri diversi di
gestione” se il pro-rata è salito
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RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
art. 19 bis2,
DPR 633/1972
beni ammortizzabili
PREVISTA IN CASO DI VARIAZIONE SUCCESSIVA
DELLE CONDIZIONI CHE HANNO DETERMINATO
L’EFFETTUAZIONE DELLA DETRAZIONE DELL’IVA
SUGLI ACQUISTI
servizi
beni non ammortizzabili
Le rettifiche vanno effettuate nella DICHIARAZIONE IVA relativa all’anno in cui si
verificano gli eventi che le determinano, anche relativamente a mutamento di regime.
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RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
Beni non ammortizzabili e servizi
Rileva esclusivamente il momento della prima utilizzazione
A questi fini, non si considerano beni ammortizzabili quelli di costo unitario
non superiore a 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento ai fini
delle II.DD. è superiore al 25%
Le disposizioni relative ai beni ammortizzabili sono riferite anche alle
immobilizzazioni immateriali
Beni ammortizzabili
Sono previste le seguenti tipologie di rettifiche (art. 19-bis2):
- co 2 : diverso utilizzo in ambito commerciale/istituzionale/personale
nell’anno di entrata in funzione e nei 4 successivi
- co. 3 : mutamento del regime fiscale delle operazioni attive
- co. 4 : mutamento del pro-rata di oltre 10 punti percentuali
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IL NUOVO
SPESOMETRO 2013
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Elenchi clienti e fornitori: versione 2010 e 2011
Base normativa
D.L. 78/2010
Art. 21
Provvedimento
Agenzia entrate
22 dicembre 2010
Provvedimento
Agenzia Entrate
21 giugno 2011
Provvedimento
AGE 16.09.11
Istituzione
Prima attuazione:
Annualità 2010 e 2011
(Gli enti per il diritto allo studio
furono esclusi dall’obbligo)
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Elenchi clienti e fornitori versione 2012 e seguenti
Base normativa
D.L. 78/2010
Art. 21
Istituzione: immutata
Provvedimento
Agenzia entrate
2 agosto 2013
Nuova versione:
n. 2013/94908
Annualità 2012 e seguenti
MODELLO
POLIVALENTE e
istruzioni del
10.10.13
(Normativa dettaglio + tracciati record +
modello + istruzioni)
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MODELLO POLIVALENTE. versione 2012 e seguenti
NUOVE FUNZIONALITA’ (è consentito l’uso dei vecchi modelli fino a dicembre 2013
PER LE
OPERAZIONI
COMUNICAZIONI
EFFETTUATE
BLACK LIST
DAL 1.10.13
PER LE
OPERAZIONI
ANNOTATE
DAL 1.10.13
COMUNICAZIONI
ACQUISTI DA SAN MARINO
Senza addebito di IVA
(per gli enti non commerciali: limitatamente a quelle
effettuate in ambito commerciale)
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 21 DL 78/10
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono
individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio
per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione
della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e
fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive
effettuate.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione
della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata
qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro
3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
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Elenchi clienti e fornitori
SOGGETTI ESCLUSI DAL PRECEDENTE OBBLIGO
STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
Enti soggetti
passivi che
svolgono sia
attività
commerciale che
istituzionale
(identificati ai fini
Iva)
Esclusi dall’obbligo di comunicazione dal
Provvedimento AGE 21 giugno 2011 con la
seguente motivazione :
le modalità della tenuta della contabilità possono
rendere particolarmente onerosa la separazione
fra sfera commerciale e sfera istituzionale.
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36
SPESOMETRO
PROVVEDIMENTO 5 NOVEMBRE 2013
STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
Provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle
Entrate n.
2013/128483 in
data 5 novembre
2011
E’ stata disposta l'esclusione dall'obbligo di
comunicazione ai fini del cosiddetto spesometro per
Stato, Regioni, Province, Comuni e per tutti gli
organismi di diritto pubblico.
Tale esclusione opera per gli anni 2012 e 2013,
mentre dal 1° gennaio 2014 vi sarà obbligo x tutte le
operazioni non documentate da fattura elettronica.
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37
ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO



A partire dal 2014, anche i predetti soggetti – se in
possesso di partita Iva - dovranno predisporre e
trasmettere la comunicazione delle operazioni attive e
passive effettuate relativamente alla propria sfera
“commerciale” non documentate da fattura elettronica.
La soppressione del punto 2.2. del Provvedimento 2.8.13
apre il dubbio sull’inclusione anche delle operazioni
istituzionali.
Il principio generale è costituito dal fatto che l’obbligo di
comunicazione grava su tutti i soggetti passivi: ecco
dunque il coinvolgimento limitato in prima battuta ai soli
enti pubblici in possesso di identificativo Iva, in quanto
soggetti che pongono in essere operazioni attive rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO



Torna il problema degli acquisti promiscui e cioè degli
acquisti di beni e servizi impiegati sia nella sfera
“commerciale” sia anche in quella “istituzionale”.
Si tratta comunque di acquisti effettuati in qualità di
soggetti passivi Iva, ancorchè in parte destinati ad una
sfera diversa; le fatture in questione sono quindi soggette
a registazione sul registro Iva acquisti per l’ammontare
complessivo del documento, mentre la detrazione dell’Iva
è solo parziale.
Conseguenza di ciò è l’inclusione nella nuova
comunicazione telematica assumendo l’intero importo – e
non solo quello afferente la sfera commerciale.
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ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO



Ulteriore problema sorge poi in relazione a linee operative spesso
adottate dagli enti pubblici : laddove la parte imputabile alla sfera
commerciale non sia chiaramente ed oggettivamente individuabile,
molti enti scelgono la strada rinunciare al diritto alla detrazione e di
non registrare ad Iva la fattura.
Ci si domanda però a questo punto se sia lecito non comprendere
nella nuova comunicazione le fatture in questione in quanto
legittimamente non registrate ai fini Iva (e la data di registrazione è un
elemento da inserire in comunicazione, in caso di indicazione analitica
delle fatture di acquisto).
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di registrare
comunque a Iva l’intero documento e di inserirlo nella comunicazione
ancorchè non sia stata effettuata detrazione.
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ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
Per organismo di diritto pubblico di deve intendere qualunque ente che sia
(si veda Corte di Cassazione, sent. N. 24722 del 7.10.08) :
- dotato di personalità giuridica
- sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il
controllo della gestione o l’ingerenza nella nomina degli organi
- istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale, non
aventi carattere industriale o commerciale
Conformemente a Corte di Giustizia (sent. nella causa C-214/2000), un
organismo di diritto pubblico può avere personalità giuridica di diritto
privato : non è tanto la veste giuridica che conta, ma l’effettiva realtà
dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di
bisogni (si vedano anche le sentenze 10/11/1998 in causa C-360/96 e
22.05.2003 in causa C-18/2001).
Nonostante quanto sopra, si ritiene che le società, anche se a totale
partecipazione pubblica, non possano (né potessero prima d’ora)
ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione ex art. 21 DL 78/10
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iva andisu a n di s u