Ai Signori Clienti
Loro Sedi
Treviso, 13 febbraio 2009
ACCERTAMENTO: LE NOVITA’ DEL PROVVEDIMENTO ANTICRISI
Il cosiddetto “Decreto Anticrisi” (già oggetto di nostre precedenti Circolari Informative) ha
previsto una serie di novità in tema di accertamento, interpello antielusivo e riscossione. La
presente Circolare le approfondisce.
A) ACCERTAMENTO.
I. DEFINIZIONE CON ADESIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITORIO.
Viene modificato l’istituto dell’accertamento con adesione nelle imposte sui redditi, Iva e altre
imposte indirette, prevedendo:
a) l’integrazione del contenuto dell’invito a comparire inviato dall’Ufficio al contribuente.
L’invito dovrà indicare, oltre ai periodi d’imposta suscettibili di accertamento, al giorno e al
luogo della comparizione per la definizione, anche a) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata (cioè la rappresentazione della
pretesa tributaria dell’Ufficio); b) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte, ritenute e contributi.
b) L’introduzione dell’istituto della definizione con adesione degli inviti al contraddittorio.
Viene data al contribuente la facoltà di prestare adesione al contenuto dell’invito mediante
comunicazione al competente Ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo
giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Il contribuente, accettando in toto la
pretesa tributaria, così come delineata dall’Ufficio, rinuncia al contraddittorio e quindi a
qualsiasi possibilità di ottenere un ridimensionamento degli imponibili accertati; riceve, in
cambio, l’applicazione agevolata delle sanzioni pecuniarie amministrative previste in caso di
accertamento con adesione, le quali sono ridotte ad un ottavo del minimo. Lo stesso beneficio è
previsto nel caso di omessa impugnazione dell’avviso di accertamento o di liquidazione, che
non sia stato preceduto dall’invito al contraddittorio.
La comunicazione dell’adesione:
a) deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate 10/9/2008 previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione;
b) deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte e
allegare la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o dell’unica rata. Il pagamento delle
somme dovute deve essere effettuato secondo le modalità previste dall’art. 8, D.L.vo 1997, n.
218 (senza tuttavia prestazione di alcuna garanzia nel caso di pagamento rateale).
La nuova modalità di adesione agli inviti al contraddittorio non è ammessa in relazione agli
inviti preceduti dai processi verbali di constatazione, definibili ai sensi dell’art. 5-bis, comma
primo, D.L.vo 1997/218, per i quali non sia stata prestata adesione.
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Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente agli inviti emessi dagli Uffici a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
II. LIMITI AGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN CASO DI ADESIONE AGLI INVITI
A COMPARIRE AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE.
L’adesione agli inviti al contraddittorio riguardanti gli studi settore, relativi ai periodi
d’imposta in corso al 31/12/2006 e successivi, preclude ulteriori accertamenti presuntivi a
condizione:
a) che l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o
inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti;
b) che non siano irrogabili, per l’annualità oggetto dell’invito, le sanzioni previste per le ipotesi
di omessa o infedele dichiarazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause
di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
III. MISURE CAUTELARI A TUTELA DEL CREDITO ERARIALE.
L’iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo sui beni del contribuente, compresa
l’azienda, possono essere richiesti, in base al processo verbale di constatazione, non solo a
garanzia del pagamento delle sanzioni pecuniarie, ma anche dei tributi e relativi interessi.
Le suddette misure cautelari, dopo la notifica degli avvisi di accertamento, si applicano a tutti
gli importi dovuti, in caso di pericolo per la riscossione.
IV. ACCERTAMENTI SULLE GRANDI IMPRESE E SU PARTICOLARI CATEGORIE DI
CONTRIBUENTI.
Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Iva delle imprese di più rilevante
dimensione, l’Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l’anno
successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni.
Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari
o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a 100
milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il controllo sostanziale è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio
concernenti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o, se disponibile, sul profilo di
rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto
anche dai precedenti fiscali.
V. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.
Le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 13, D.L.vo 1997, n. 472, sono ridotte, a far data dal
29/11/2008, come segue:
a) 1/12 (anziché 1/8) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) 1/10 (anziché 1/5) del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
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violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione
o dall’errore;
c) 1/12 (anziché 1/8) del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni e 1/12 del
minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in
materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai
trenta giorni.
B) INTERPELLO ANTIELUSIVO (art. 21, legge 30/12/1991, n. 413).
Si prevede che la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro
120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente
(presentata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate) equivale a silenzio assenso.
C) RISCOSSIONE.
I. INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 27, commi 16-20).
Sono introdotte le seguenti nuove misure al fine di contrastare l’illegittima pratica dell’indebita
compensazione di crediti inesistenti:
a) salvo i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di
denuncia penale per il reato di indebita compensazione, l’atto di recupero motivato deve essere
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello
dell’utilizzo del credito. Tale disposizione si applica dalla data di presentazione del modello di
pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in
anni con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto anti-crisi (29/11/2008),
siano ancora pendenti i termini per l’accertamento;
b) l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è
punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi;
c) in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non
inferiore ai sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non
definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari, ai sensi dell’art. 15-bis, D.P.R. 1973, n. 602.
III. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE.
L’aggio dell’agente della riscossione è fissato nella misura del 9% delle somme iscritte a ruolo
riscosse e dei relativi interessi di mora. L’aggio è a carico del debitore: a) in misura del 4,65%
delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella (la restante parte è carico dell’ente creditore); b) integralmente, in caso contrario.
IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSAZIONE FISCALE IN SEDE DI
CONCORDATO PREVENTIVO.
Modificando l’art. 182-ter della legge fallimentare, è previsto che, con il piano di ammissione
al concordato preventivo, il debitore può proporre:
a) il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei
relativi accessori nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e
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assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi che costituiscono risorse
proprie dell’Unione Europea (ad esempio i dazi doganali);
b) con riguardo all’Iva, esclusivamente la dilazione di pagamento.
Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che
hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il
trattamento non può essere differenziato rispetto a quelli degli altri creditori chirografari
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un
trattamento più favorevole.
Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto col Ministro dell’Economia, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalità di applicazione, nonché i criteri e le condizioni di accettazione da
parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
V. PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO
DI SOMME DA CONDONO.
Sono inasprite le sanzioni nei confronti dei contribuenti che hanno aderito ai condoni fiscali
previsti dalla legge 27/12/2002, n. 289, e non hanno versato gli importi dovuti. In relazione alle
somme iscritte a ruolo, è previsto:
a) che il limite di importo del debito, oltre il quale l’Agente della Riscossione può procedere
all’espropriazione immobiliare, è ridotto da 8000 euro a 5000 euro;
b) che se anche l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del
valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, l’agente della riscossione, prima di
procedere all’esecuzione, non deve iscrivere ipoteca;
c) che l’Agente della Riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, può utilizzare i dati contenuti nell’anagrafe dei conti
bancari.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.
A cura dell’Avv. Claudio Tiberti
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