Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 16 28.04.2015 Il punto sullo Split payment C.M. 1/E/2015, C.M. 6/E/2015, C.M. 15/E/2015, R.M. 15/E/2015, D.M. 23.01.2015 e D.M. 20.02.2015. Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Split payment L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in tema di Split payment. Dopo i chiarimenti forniti con le C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015, vengono affrontati altri dubbi applicativi con la C.M. 15/E/2015. È ora dunque di fare il punto sul nuovo istituto, che è stato oggetto più volte di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Per quanto riguarda la definizione dell’ambito soggettivo, dopo aver effettuato nella C.M. 1/E/2015, l’elencazione (non esaustiva) dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo Split payment, l’Amministrazione Finanziaria individua altri soggetti da ricomprendere o da escludere dall’ambito applicativo dello Split payment. Tra le operazioni da escludere dall’ambito applicativo dello Split payment vengono ricomprese quelle erogate dai soggetti che aderiscono a regimi speciali IVA che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante. Sul versante sanzioni, la mancanza della dicitura “scissione dei pagamenti” viene punita con la (pesante) sanzione da € 1.032 a € 7.746. Quest’ultima viene meno qualora il fornitore si “sia attenuto alle indicazioni fornite dalla PA in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare”. Considerate “le obiettive condizioni di incertezza” della disciplina in esame, l’Agenzia ribadisce che non sono applicabili sanzioni per le violazioni commesse fino al 13.4.2015 qualora l’IVA sia stata assolta. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Premessa L’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 17–ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di versamento dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici. In base alle nuove disposizioni, l’imposta esposta in fattura dal soggetto emittente (cedente/prestatore) non dovrà essere pagata dal cessionario/committente (ente pubblico), il quale dovrà: - effettuare il pagamento solo dell’imponibile; - trattenere l’Iva e versarla poi direttamente nelle casse dell’erario. L'imposta non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell’ente pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati con apposito D.M.1 In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni contemplate dalla norma (vedremo nel prosieguo quali sono questi enti pubblici), per i quali questi non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. La disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa. Gli interventi effettuati in tema di Split payment dall’Amministrazione Finanziaria sono le C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015, e, infine, la C.M. 15/E/2015. Soggetti pubblici tenuti all’applicazione dello Split payment Il novellato art. 17–ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, nel definire l’ambito soggettivo della disposizione, fa riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti “dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza”. 1 Ci si riferisce al D.M. 23.01.2015 come modificato dal D.M. 20.02.2015. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Uno dei dubbi sollevati dalla norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), riguardava i soggetti della PA destinatari della nuova disposizione. Nella relazione illustrativa al Decreto attuativo (D.M. 23.01.2015, modificato dal D.M. 20.02.2015), era stato confermato che lo Split payment va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi non fosse estendibile ad altri enti pubblici. Fattura emessa nei confronti di: Stato; organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica; enti pubblici territoriali; consorzi costituiti tra Enti pubblici territoriali; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; istituti universitari; aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Nella C.M. 1/E/2015, è stata invece effettuata una interpretazione estensiva della norma. È stato infatti chiarito che in considerazione della ratio antievasiva2 della nuova norma, occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell’art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuando, comunque, un’interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il Legislatore nell’adozione di tale norma rispetto al citato art. 6, quinto comma, dello stesso D.P.R. n. 633. Nel documento di prassi in questione, viene effettuata l’elencazione dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo Split payment. Ampliando il dettato normativo, rispetto a quanto previsto nel decreto attuativo, viene chiarito che quali sono i soggetti da ricomprendere e quelli da escludere dall’ambito applicativo dello Split payment. Diversamente, lo scopo dell’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, era quello di evitare ai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni espressamente individuate di anticipare l’imposta per operazioni rispetto alle quali il pagamento del corrispettivo e dell’imposta per rivalsa avviene normalmente con notevole ritardo. Trattandosi, pertanto, di una norma speciale avente carattere agevolativo e natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, non è stato possibile effettuare interpretazioni estensive della stessa. 2 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Soggetti ricompresi Soggetti esclusi 1. Tra gli organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità Ordini professionali; Enti ed istituti di ricerca; giuridica, sono compresi, ad esempio, le Agenzie fiscali; le istituzioni scolastiche e le istituzioni le Autorità amministrative per indipendenti l’alta formazione artistica, (quale, ad musicale e coreutica (AFAM). Tali esempio, l’Autorità per le soggetti, infatti, ancorché dotati di garanzie personalità comunicazioni – AGCOM); giuridica, considerarsi a tutti devono gli effetti nelle le Agenzie regionali per la amministrazioni statali, in quanto del protezione tutto (ARPA); compenetrati nella dell’ambiente organizzazione dello Stato in ragione gli di specifici elementi distintivi (cfr. provinciali, l’Agenzia per la Circolare del Ministero dell’Economia rappresentanza negoziale e delle Finanze – Dipartimento della delle Pubbliche Ragioneria Generale dello Stato n. 16 Amministrazioni (ARAN); del parere l’Agenzia per l’Italia Digitale dell’Avvocatura dello Stato n. 14720 (AgID), l’Istituto nazionale del 5 febbraio 2001); per l’assicurazione contro 20 marzo 2003 e 2. Sono compresi inoltre gli enti pubblici gli Automobile infortuni sul territoriali e gli altri enti locali indicati (INAIL), l’Istituto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 18 studio agosto 2000, n. 267, ossia Comunità oncologica (ISPO); montane, Comunità isolane e Unioni nonché di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, previdenziali di enti pubblici costituiti per l’esercizio privatizzati. e la club lavoro per lo prevenzione agli privati enti o associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati; 3. Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l’adesione in forza della riforma recata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 4. enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 sanitario 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche; 5. enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici assistenza che esercitano ospedaliera, ancorché dotati di i quali, personalità giuridica, operano in regime di diritto privato; 6. enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.); 7. enti pubblici beneficenza, di assistenza ossia, e Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); - enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) viene chiarito che può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. Vengono anche elencati, a titolo esemplificativo, alcune enti pubblici con le relative categorie IPA da annoverare tra i soggetti obbligati all’applicazione dello Split payment, sempre che non abbiano una natura privatistica. Descrizione Codice Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere L8 scientifico pubblici. Aziende pubbliche di servizi alla persona. L34 Aziende sanitarie locali. L7 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni regionali. L35 Città metropolitane. L45 Comuni e loro consorzi e associazioni. L6 Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni. L12 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM. Organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato. C11 L33 L43 C2 C1 L5 Province e loro consorzi e associazioni. Regioni, Province Autonome e loro consorzi e L4 associazioni. Unioni di comuni e loro consorzi e associazioni. L18 Università e Istituti di istruzione universitaria pubblici. L17 Restano esclusi, in ogni caso, dall’ambito soggettivo, gli Enti privati eventualmente ricompresi nelle predette categorie. Per i casi dubbi, si potrà presentare interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la definizione dell’ambito soggettivo, dopo aver effettuato nella C.M. 1/E/2015, l’elencazione (non esaustiva) dei soggetti pubblici destinatari delle norme sullo Split payment, dando la possibilità agli operatori di avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e presentare per i casi dubbi interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 15/E/2015 si diramano altre utili indicazioni. In particolare, nel richiamato documento di prassi, in conformità a quanto già affermato nell’apposita C.M. 1/E/2015, è stato chiarito che rientrano tra i soggetti destinatari dello Split payment anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti. In base a tale criterio, già adottato nell’individuazione degli enti pubblici indicati nella C.M. 1/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria individua altri soggetti da ricomprendere o da escludere dall’ambito applicativo dello Split payment. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Da ricomprendere Esclusi I Commissari delegati per la Banca d’Italia; ricostruzione Comitato eventi a seguito calamitosi di che Olimpico Nazionale Italiano (CONI); gestiscono fondi di apposite e gli enti previdenziali che non contabilità abbiano natura pubblica. speciali, qualificabili come organi dello Stato; Circa nonché i Consorzi di Bacino natura pubblica o privata di un imbrifero ente montani, in l’individuazione previdenziale, occorre conformità all’art. 31, comma innanzitutto, 7, del Decreto Legislativo n. qualificazione dell’ente eventualmente 267 operata con legge istitutiva. In assenza di del consorzi obbligatori 2000, tra ai in quanto enti locali una sensi della Legislatore, fare della riferimento qualificazione si operata reputa alla dal necessario Legge 27 dicembre 1953, n. effettuare un’indagine specifica, intesa ad 959; accertare la sussistenza degli elementi ed i consorzi interuniversitari sostanziali e formali che costituiscono costituiti, ai sensi dell’art. 91 indici distintivi dell’ente pubblico e che del D.P.R. n. 382 del 1980, per devono essere oggetto di un giudizio il perseguimento di finalità complessivo, istituzionali titolarità comuni alle università consorziate. di quali, ad poteri esempio: la autoritativi e amministrativi (che possono esplicarsi in poteri certificativi e disciplinari), la potestà di autotutela, l’ingerenza statale. Con riguardo agli enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, la citata Circolare n. 1/E del 2015 ha chiarito che devono ritenersi esclusi, in linea generale, gli enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento. Come precedentemente accennato, già nella C.M. 1/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria individuava come punto di riferimento per l’individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info C.M. 15/E/2015 - In caso di incertezza si è dell’avviso che per i fornitori sia sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla PA committente o cessionaria, nel presupposto che la predetta PA abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla riconducibilità della stessa nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti. In tale ultimo caso, il fornitore della PA non è sanzionabile per eventuali errori commessi in applicazione di quanto comunicato dall’ente pubblico. Ambito oggettivo Va preliminarmente evidenziato che sia nella C.M. 1/E/2015 che la C.M. 15/E/2015 chiariscono che “il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle PA”. Per espressa previsione normativa, Il meccanismo dello Split payment non trova applicazione quando: • l’ente pubblico è debitore d’imposta (es. operazioni soggette a Reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972); • per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta (leggasi d’acconto3) sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti. Nel corso dei vari interventi operati dall’Amministrazione Finanziaria a partire da mese di Gennaio, sono state escluse una serie di operazioni in ragione del contrasto tra la ratio del Legislatore e gli effetti che la norma avrebbe provocato. Riassumiamo di seguito tutte le operazioni che sono state escluse dall’applicazione dello Split payment, con gli opportuni riferimenti Legislativi e di prassi, integrando, ove necessario, con i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 15/E/2015. C.M. 6/E/2015, paragrafo 8.7 3 Esclusi i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto Vedi C.M. 6/E/2015, par. 8.7. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Su tale aspetto va evidenziato che il novellato art. 17–ter, co. 2, D.P.R. 633/1972, escludeva dall’applicazione dello Split payment “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Sulla questione, fortemente convinti che si trattasse di un’imprecisione del Legislatore, abbiamo escluso i professionisti dall’applicazione dello Split payment. È da evidenziare, tuttavia, che l’interpretazione letterale della norma si scontrava con quanto da noi sostenuto. In effetti, il riferimento ai “compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul redditi” portava ad escludere dallo Split payment esclusivamente: - i compensi erogati a soggetti non residenti per prestazioni rese in Italia alla PA (art. 25, co. 2, D.P.R. 600/1973); - nonché i compensi erogati dalla PA a soggetti non residenti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di “…processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico…”; sempreché per le suddette prestazioni l’ente pubblico non sia debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge. Sarebbe stato dunque necessario valutare per caso per caso la territorialità dell’IVA delle prestazioni rese dai soggetti non residenti alla PA e verificare i casi in cui l’IVA non è dovuta dall’ente pubblico. Con un comunicato stampa diffuso dalla Fondazione Nazionale Commercialisti si avallava la nostra tesi, tenendo conto più della lettura consequenziale delle parole usate dal Legislatore nonché della ratio ispiratrice della norma. Con una simile interpretazione, affermava la FNC, ci si accorge che è possibile confermare l’esclusione dello Split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Questa, del resto, pare la lettura maggiormente conforme alla volontà del Legislatore. Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 29.01.20154, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato l’interpretazione che esclude dall’applicazione dello Split payment i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto. Anche a parere dell’Amministrazione Finanziaria la volontà del Legislatore è quella di escludere dal meccanismo dello Split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto. 4 Vedi par. 8.7, C.M. 6/E/2015. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In merito a tale esclusione, nella C.M. 15/E/2015, viene chiarito che si fa riferimento solo alle ipotesi in cui è la stessa PA che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta, e non anche alle ipotesi in cui il meccanismo procedurale comporta che la ritenuta sia operata, in concreto, da un soggetto diverso, quale la banca del fornitore, come, ad esempio, nel caso del c.d. bonus energia, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell’8% da parte degli intermediari bancari. Il meccanismo non trova applicazione in C.M. 6/E/2015, relazione alle operazioni assoggettate a regimi paragrafo 8.5 speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (regime editoria, margine, regime speciale agenzie di viaggio, regime monofase art. 74 Tuir, regime di franchigia delle piccole imprese). Nonostante i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria rimanevano numerose questioni aperte. Regime speciale IVA L. 398/91 I soggetti che si avvalgono del regime speciale IVA L. 398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria. Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo Split payment, l’ente pubblico avrebbe corrisposto a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in fattura, cosicché l’associazione non avrebbe potuto esercitare la detrazione forfettaria. Di conseguenza, tali soggetti si sarebbero trovati in costante credito IVA, con connessi problemi finanziari, e con l’ulteriore difficoltà di poter accedere ai normali canali di rimborso IVA in quanto non tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA. Una possibile soluzione individuata era la possibilità di indicare in fattura (autocertificazione) l’applicazione del regime speciale L. 398/91. In questo modo, l’ente pubblico avrebbe potuto stabilire l’IVA che avrebbe dovuto trattenere e quella che invece avrebbe dovuto versare all’Erario. Altro caso era quello del settore agricolo Per quanto riguarda il settore agricolo spetta la detrazione determinata con le percentuali di compensazione per le cessione di beni, mentre per le prestazioni di servizio spetta la detrazione dell’Iva nella misura del 50% dell’Iva applicata in fattura. Anche in questo caso si sarebbe generato un credito IVA che rispetto al Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info precedente caso avrebbe potuto essere utilizzato sia in compensazione verticale che, nel rispetto dei requisiti previsti, in compensazione orizzontale ovvero con imposte/contributi diversi dall’IVA. Inoltre sarebbe stato possibile richiedere a rimborso l’eccedenza dell’IVA a credito nel rispetto dei requisiti statuiti dell’articolo 30 del D.P.R. 633/72. Con la C.M. 15/E/2015 viene risolta tale diatriba. SI chiarisce infatti che tra i soggetti per i quali è esclusa l’applicazione dello Split payment vengono ricomprese le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio: del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; del regime di cui alla Legge n. 398 del 1991; del regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Con la Circolare in commento, si escludono tali soggetti dall’ambito applicativo dello Split payment. C.M. 1/E/2015, art. 2 D.M. 23.01.2015 La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. L’esclusione rileva anche quando: Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info → successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l’operazione va ricondotta nello Split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale. Chiarisce l’Agenzia che in considerazione della “ratio” e delle caratteristiche del meccanismo di scissione dei pagamenti, il predetto meccanismo non sia applicabile alle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Rientrano, altresì, le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali di cui all’art. 73 del citato D.P.R. n. 633. Esigibilità dell’imposta ed efficacia delle disposizioni L’efficacia dello Split payment è subordinata ad autorizzazione comunitaria; tuttavia, nelle more del rilascio, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. Per le operazioni rientranti nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, il fornitore della PA non potrà più procedere all’emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata. L’elemento che aveva generato maggiore incertezza per operatori e amministrazioni riguardava l’efficacia temporale delle nuove disposizioni e più in particolare la gestione del periodo transitorio. A tal proposito, la norma fa riferimento alle operazioni la cui esigibilità dell’Iva sorge dal 1° gennaio 2015. Il disposto normativa sollevava dubbi in merito alle operazioni con emissione di fatture in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015. In tali casi si poneva il problema se applicare o meno lo Split payment all’atto del pagamento della PA. L’applicazione del disposto normativo faceva suppore che tali operazioni ricadessero nel c.d. Split payment e, pertanto, al cedente/prestatore, all’atto del pagamento da parte della PA, post 1° gennaio 2015, fosse erogato l’importo del Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale sarebbe stata corrisposta all’erario direttamente dal soggetto PA beneficiario della cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell’imposta secondo le modalità e i termini che verranno fissati con il decreto ministeriale. Tuttavia, con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, il MEF ha reso noto che “nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data” (vedi art. 9 D.M. 23.01.2015). Con tale previsione, si modifica il testo normativo che fa riferimento alle operazioni la cui esigibilità dell’Iva sorge dal 1° gennaio 2015. A seguito dei citati chiarimenti, lo Split payment: non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle - in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 fatturate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015; si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le - quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. In sostanza: - le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; - quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte allo Split payment. Split payment Non si applica: alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014. Si applica: alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Nell’articolo 9 del decreto attuativo (D.M. 23.01.2015), si conferma quanto anticipato con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, ovvero “che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info SI APPLICA FATTURE LO SPLIT PAYMENT? FATTURE EMESSE NEL 2014 ED INCASSATE NEL 2015 - SOGGETTE AL REGIME IVA DI ESIGIBILITÀ DIFFERITA NO DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 5 DEL D.P.R. N. 633/1972 FATTURE EMESSE NEL 2014, INCASSATE NEL 2014 NO Nella C.M. 1/E/2015 si amplia il concetto precedentemente indicato, chiarendo che: “…… il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014”. Esigibilità imposta In relazione a tali operazioni, l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento della fattura. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 23.01.2015, “Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura”. In tali casi, pertanto, ai fini degli adempimenti connessi alla scissione dei pagamenti non rileverà il pagamento del corrispettivo, ma il momento della ricezione della fattura. Viene ribadito, come peraltro chiarito nella Circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014 del Dipartimento delle Finanze – Dipartimento della Funzione Pubblica, che la fatturazione nei confronti della PA deve avvenire necessariamente in modalità elettronica. Si ricorda che il predetto obbligo di fattura elettronica riguarda, a decorrere dal 31 marzo 2015, anche le operazioni effettuate in favore di enti pubblici nazionali - diversi da Ministeri, Agenzie fiscali e Enti nazionali di previdenza - e Amministrazioni locali, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. Decreto bonus Irpef 2014), convertito, con modificazioni, nella Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. Ciò posto, ai fini dell’individuazione del momento di ricezione della fattura giova richiamare quanto precisato sempre nella Circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014 del Dipartimento delle Finanze – Dipartimento della Funzione Pubblica, in materia di fattura elettronica nei rapporti con la PA. Secondo il predetto documento di prassi “il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna, è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. Tale ricevuta, infatti, è rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente”. Gestione contabile operazioni Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emette fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17– ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico. Come chiarito nella C.M. 15/E/2015, i fornitori, ancorché debitori – verso l’Erario – dell’imposta addebitata in rivalsa alla PA, non devono computare nella liquidazione di periodo l’Iva a debito indicata in fattura, ancorché bisognerà registrare nel registro “Iva vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dalla PA. Al riguardo, si osserva che il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972), riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo. Al fine di illustrare i risvolti contabili della novità appena richiamata, si ritiene utile fornire alcuni esempi. Ipotizziamo che la società Alfa Srl abbia emesso, nei confronti del Comune di Roma, che agisce in veste istituzionale, in data 2 gennaio 2015, la seguente fattura e che il relativo incasso avverrà in data successiva. Alfa Srl Spett.le Comune di Roma Fattura n. 2 del 2 gennaio 2015 Si rimette fattura per servizi di pulizia prestati presso i Vostri locali. Imponibile: Euro 10.000. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Iva (22%): Euro 2.200 Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972. Totale fattura 12.200,00. Netto a pagare: Euro 10.000,00. Iva versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972. Come è possibile notare, nella fattura è comunque indicata l’Iva, sebbene la società Alfa Srl non la incasserà: sarà infatti il Comune di Roma a riversarla direttamente all’Erario (secondo le modalità fissate dal D.M. 23.01.2015). Per tale motivo, l’Iva sarà indicata anche nei registri Iva, anche se non concorrerà alla liquidazione Iva periodica. Il meccanismo dello Split payment, sebbene produca, sostanzialmente, gli stessi effetti del Reverse charge, rimane comunque una fattispecie diversa rispetto a quest’ultima. Se infatti, con il Reverse charge emettiamo fattura senza indicazione dell’Iva, per poi riportare l’imposta sia nel registro Iva acquisti che nel registro Iva vendite, con lo Split payment, l’Iva deve essere indicata in fattura e non andrà annotata anche nel registro Iva acquisti. ≠ Split payment Reverse charge + Se emettiamo una fattura che soggiace al nuovo regime dello Split payment non dobbiamo indicare l’Iva sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, ma solo in quello dell’Iva sulle vendite! A partire dal 1° gennaio, dunque, le imprese che intrattengono rapporti con le PA devono gestire con particolare attenzione le suddette operazioni, tenendo conto che la relativa IVA va annotata nel registro vendite ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. Da un punto di vista pratico, va in primo luogo chiarito cosa va indicato in fattura e successivamente procedere ad identificare le relative registrazioni contabili. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 16 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In merito al primo aspetto, nella fattura, relativa ad operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, andrà indicato che l’IVA non verrà mai incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. 633/1972 (Split payment). In particolare, l’art. 2 del D.M. 23.01.2015 prevede la necessità di indicare la dicitura scissione dei pagamenti ovvero Split payment come indicato dalla C.M. 15/E/2015. Tale IVA andrà stornata dal totale della fattura. Ad esempio, se l’impresa emette fattura di 10.000,00 euro + IVA 22%, questa dovrà indicare: - l’IVA di euro 2.200,00; - indicherà il totale fattura per euro 12.200 (10.000,00 + 2.200,00); - indicherà come netto da pagare euro 10.000,00. Da un punto di vista contabile, l’impresa registrerà il credito verso l’ente pubblico, annotando in contropartita l’IVA – Split payment e la voce di ricavo. Al fine di non far concorrere la suddetta IVA alla liquidazione periodica, l’IVA andrà stornata dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura. In sostanza: - si registrerà Crediti v/ente pubblico a IVA Split payment e Ricavi; - si stornerà l’IVA con apposita scrittura. Le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; per tali ultime operazioni all’atto dell’incasso sarà necessario esclusivamente registrare il sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita. In considerazione di quanto appena esposto possiamo ritenere che la società Alfa possa procedere alla redazione delle seguenti scritture contabili. Crediti verso Comune di Roma Iva –Split payment Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 a 12..200 Diversi Ricavi da servizi 10.000 Iva –Split payment 2.200 Crediti verso Comune a di Roma 2.200 2.200 17 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La società Alfa Srl potrebbe ricorrere anche ad un altro metodo di contabilizzazione, qualora lo ritenesse più opportuno. In ogni caso è necessario che il credito verso il cliente ente pubblico sia opportunamente rettificato. a Diversi Diversi Crediti verso Comune di Roma 10.000 Storno Iva –Split payment 2.200 Ricavi da servizi 10.000 Iva –Split payment 2.200 All’atto del pagamento della fattura: Crediti verso Comune Banca x c/c a di Roma 10.000 10.000 Come abbiamo precedentemente accennato, la nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Pertanto: se la fattura è stata emessa nel 2014 con Iva ad esigibilità differita ex art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972; e l’Iva diventa esigibile dopo il 1° gennaio 2015 (in quanto il pagamento, avviene, ad esempio, il 2 febbraio 2015); non trova applicazione il meccanismo dello Split payment. Fattura emessa nel 2014 Pagamento fattura il 2 febbraio 2015 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Iva per cassa Fattura emessa entro il 31.12.2014 18 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Non è applicabile la nuova norma sullo Split payment L’iva sarà incassata dal fornitore. L’iva sarà versata all’Erario dal fornitore. Alfa Srl Spett.le Comune di Roma Fattura n. 500 del 19.12.2014. Si rimette fattura per servizi di pulizia prestati presso i Vostri locali. Imponibile: Iva (22%): Euro 10.000. Euro 2.200 Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72. Totale Fattura: Euro 12.200. 19.12.2014 Crediti verso Comune di Roma a 12..200 Diversi Ricavi da servizi 10.000 Iva a debito differita 2.200 IPOTESI 1: Fattura incassata il 31.12.2014 Banca x c/c a Iva a debito differita a Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Crediti verso Comune di Roma Iva a debito 12.200 12.200 2.200 2.200 19 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Nulla cambia in caso di fattura incassata il 02.02.2015 Split payment e reverse charge Iva a debito differita a Banca x c/c a IVA a debito Crediti 2.200 verso Comune di Roma 2.200 12.200 12.200 Gli enti locali spesso ricevono fatture per pulizie o per l’installazione di impianti, o altre operazioni soggette all’inversione contabile. Con l’inversione contabile l’ente assolve l’imposta in luogo del fornitore, il quale emette fattura senza addebito dell’Iva che l’ente dovrà integrare con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e annotarla nel registro vendite e, ai fini della detrazione, anche nel registro acquisti. Gli uffici dovranno individuare se gli acquisti rientrano nelle fattispecie da assoggettare a reverse charge e in tal caso, se: - la fattura riguarda acquisti della sfera commerciale si dovrà applicare l’inversione contabile; - se la fattura riguarda acquisti della sfera istituzionale si dovrà applicare lo Split payment. Nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti. Se l’impianto è installato per un Comune, occorre distinguere se il servizio è prestato nell’ambito della sfera commerciale dell’ente e in questo caso si applica il Reverse charge (l’ente è debitore d’imposta), mentre se l’ente ha commissionato l’impianto nella sfera istituzionale l’Iva si applica con il nuovo sistema dello Split payment. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 20 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info FATTURE SI APPLICA Fattura di SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, COMPLETAMENTO + REVERSE CHARGE acquisti che concernono la sfera commerciale. Fattura di SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI MPIANTI, COMPLETAMENTO + SPLIT PAYMENT acquisti che concernono la sfera istituzionale. Come chiarito dalla C.M. 15/E/2015, nell’ambito del reverse charge sono ricondotte sia le operazioni intra-UE, dove la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è legata all’esigenza di semplificare il trattamento Iva delle operazione intra-UE, sia le operazioni “interne”, in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi. Si tratta, a titolo esemplificativo: degli acquisti, effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, ecc.); degli acquisti, effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; degli acquisti intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di euro 10.000 annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo dell’IVA ma che sia identificato agli effetti della stessa imposta, ai sensi degli articoli 47, comma 3, e 49 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l’applicazione dello Split payment ovvero del Reverse charge è importante stabilire quanto l’ente pubblico sia da considerarsi un soggetto passivo d’imposta. Per tale analisi, occorre operare una netta discriminazione tra le attività poste in essere nella qualità di pubblica autorità, ad esempio quelle riconducibili ad atti e provvedimenti formali tipici della Autorità localmente proposte alla cura di funzioni pubbliche (certificazioni per l’anagrafe, stato civile, leva, polizia locale, vigilanza urbana, ecc.) e le attività inquadrabili nella generale nozione di “attività commerciale o agricola”: le prime, esorbitanti dalla sfera tributaria, le seconde invece, integranti operazioni imponibili agli effetti dell’IVA. Si riporta di seguito una serie di attività da considerare non rientrati nello Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 21 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info svolgimento delle attività di pubblica autorità e pertanto che rientrano nel campo applicativo dell’IVA: a. distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore, servizi connessi; b. lavorazione e distribuzione di latte; c. trasporto di persone; d. trasporto di cose; e. gestione farmacie; f. gestione centri sportivi, d’istruzione e culturali, musei e biblioteche, servizi connessi; g. gestione vie pubbliche a pedaggio; h. servizi portuali e aeroportuali; i. gestione autoparcheggi; j. gestione mense, spacci, bar, dormitori; k. gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc.; l. essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni, lavatoi; m. mercati e fiere coperti, mostre, macelli, servizi connessi; n. fabbrica e vendita ghiaccio; o. servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie e analisi profilassi, disinfestazioni, derattizzazioni); p. canili comunali; q. lavori di studio e ricerca; r. attività editoriali e tipografica; s. cessione loculi cimiteriali; t. servizi d’affissione; u. operazioni di finanziamento; v. gestioni opifici, caseifici, ecc.; w. spesa pubblica; x. gestione beni demaniali e patrimoniali; y. cessioni prodotti agricoli, forestali o della pesca; z. servizi resi nell’interesse di privati e dietro corrispettivo. Nello svolgimento di tali attività, qualora gli enti pubblici ricevano prestazioni da assoggettare a Reverse charge, non potrà trovare applicazione lo Split payment. CASO SOGGETTO PASSIVO IVA MODALITÀ DI COMMITTENTE ASSOLVIMENTO ENTE PUBBLICO • CHE PRESTA LAVORI DI Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 DELL’IMPOSTA VESTE ISTITUZIONALE • SPLIT PAYMENT 22 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info PULIZIA IN UNA SCUOLA SOGGETTO PASSIVO IVA • VESTE CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA IN UN EDIFICIO ISTITUZIONALE • SPLIT PAYMENT • SPLIT PAYMENT • SPLIT PAYMENT • SPLIT PAYMENT • SPLIT PAYMENT • APPLICA REVERSE DELLA PROVINCIA SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA SU • VESTE ISTITUZIONALE UNA STRADA PUBBLICA SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO DI • ILLUMINAZIONE SU UNA VESTE ISTITUZIONALE STRADA PER CONTO DEL COMUNE SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO ELETTRICO • VESTE ISTITUZIONALE IN UN OSPEDALE SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN • VESTE ISTITUZIONALE IMPIANTO IDRAULICO SU UN EDIFICIO PUBBLICO SOGGETTO CHE POSA UN PAVIMENTO SU UN DA LETTERA A• EDIFICIO PUBBLICO SOGGETTO CHE CEDE • UNA CALDAIA AD ASL SOGGETTO TER), CO.6 ART.17 PASSIVO IVA D.P.R. 633/72 SOGGETTO PASSIVO IVA • SPLIT PAYMENT SPLIT PAYMENT NO REVERSE CHARGE SOGGETTO CHE CEDE E INSTALLA CLIMATIZZATORI NEL • TEATRO GESTITO DAL COMUNE SOGGETTO PASSIVO PER LE PRESTAZIONI RESE NELL’AMBITO DI UNA FORNITURA DI BENI CON POSA IN OPERA (R.M. 148/E/2007, 76/E/2008, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 23 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 97/E/2008, 187/E/2008, 246/E/2008 E 432/E/2008) MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO • • TEATRO PUBBLICO SERVIZI DI PULIZIA APPLICA REVERSE SOGGETTO DA LETTERA A- PASSIVO TER), CO.6 ART.17 D.P.R. 633/72 • SPIAGGIA SOGGETTO PASSIVO • SPLIT PAYMENT • APPLICA REVERSE DA LETTERA A- SERVIZIO DI PULIZIA • BIBLIOTECA COMUNALE SOGGETTO TER), CO.6 ART.17 PASSIVO D.P.R. 633/72 • NO Split PAYMENT SERVIZI DI PROGETTAZIONE IMMOBILE PER COMUNE • • DA SOGGETTO NON NO REVERSE VESTE DA LETTERA A- ISTITUZIONALE TER), RESIDENTE ART.17 CO.6 D.P.R. 633/72 FATTURE PROMISCUE Per gli enti pubblici si pone poi il problema dei servizi promiscui (es. pulizie degli edifici), che restano soggetti per una parte a Split payment e per un’altra parte a reverse charge. Assoggettare l’intera fattura a reverse charge produrrebbe distorsioni, particolarmente pesanti qualora all’interno di spazi di grandi dimensioni (es. municipio o scuole) vengano svolte attività commerciali di modesto rilievo quali, rispettivamente, il servizio fotocopie o la refezione scolastica. Nella C.M. 15/E/2015 viene chiarito che nel caso di beni e servizi acquistati dalla PA e destinati in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale non commerciale, per la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA: Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 24 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti. In base alle indicazioni fornite nel richiamato documento di prassi, sarà onere dell’Amministrazione committente indicare al fornitore la quota parte del servizio destinata all’attività commerciale, che ove necessario andrà fatturata in reverse charge, e la quota parte di servizio destinata all’attività istituzionale e che dunque andrà fatturata con l’indicazione scissione dei pagamenti. Viene proposto, a titolo esemplificativo, il caso, delle prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici, di cui all’art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972, che potrebbero riguardare parte dell’edificio destinata all’attività commerciale e parte all’attività istituzionale. In tali casi, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti. Da evidenziare che nella C.M. 14/E/2015, riferendosi genericamente agli enti non commerciali, viene invece chiarito che per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc. In questo caso non si prevede che sia l’ente a doversi attivare per comunicare al fornitore come ripartire la quota imponibile del servizio tra attività commerciale e attività istituzionale; sarà cura del fornitore individuare criteri oggettivi per effettuare tale ripartizione. Nel documento di prassi viene proposto il seguente esempio. Un’associazione culturale acquista, al costo di 7.200 euro, un servizio di pulizia dei propri locali [superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale]. Percentuale del locale adibito all’attività commerciale, rispetto all’area oggetto del contratto: x:100=30:400 100x30 = 7,5%. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 25 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Percentuale dello spazio adibito all’attività istituzionale, rispetto all’area oggetto del contratto: x:100=370:400 100x370 = 92,5%. Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività commerciale: 7.200x7,5%= euro 540. Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività istituzionale: 7.200x92,5%= euro 6.660. Il confronto tra i due documenti di prassi, evidenzia un’anomalia. Se infatti nella C.M. 15, riferita allo Split payment, si affida all’Amministrazione Finanziaria il compito di individuare e comunicare al fornitore i criteri oggettivi per la ripartizione del servizio “promiscuo”, nella C.M. 14, riferita all’applicazione del Reverse charge, si fa esclusivo riferimento a criteri oggettivi senza specificare altro. Dunque, mentre per l’applicazione dello Split payment è la PA che deve attivarsi, nell’applicazione del Reverse charge da parte degli enti non commerciali i criteri oggettivi devono essere individuati tramite l’analisi degli accordi contrattuali. In tale ultimo caso è possibile ipotizzare che difficilmente il fornitore potrà individuare criteri oggettivi per ripartire il servizio e fatturarlo con le corrette modalità. È evidente la necessità di estendere i chiarimenti in tema di Split payment anche per ciò che concerne l’applicazione del Reverse charge per gli enti non commerciali. Modalità di versamento degli enti pubblici ENTI PUBBLICI SOGGETTI PASSIVI IVA L’articolo 5 del D.M. 23.01.2015 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. Come chiarito dalla C.M. 15/E/2015, resta fermo, ovviamente, l’obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione, di registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta. In virtù di ciò, potrebbe accadere – continua l’Agenzia - che in relazione agli acquisti effettuati dalla PA in qualità di soggetto passivo, nessun versamento debba essere eseguito dalla PA, attesa la possibilità per l’amministrazione acquirente di utilizzare l’importo dell’IVA relativa all’operazione resa nei suoi Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 26 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info confronti dal fornitore in compensazione con altri crediti IVA vantati dalla medesima PA. Nella diversa ipotesi in cui l’IVA relativa all’acquisto non venisse completamente neutralizzata in sede di liquidazione, l’eventuale eccedenza a debito sarà versata con i normali codici tributo dell’IVA periodica, utilizzando l’F24 ovvero, ricorrendone i presupposti, l’F24EP. ENTI PUBBLICI NON SOGGETTI PASSIVI IVA Diversamente, per gli enti che non sono soggetti passivi, l’articolo 4, comma 1, del suddetto Decreto stabilisce che il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione acquirente: entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente; ovvero: a) con versamenti distinti dell’IVA, entro la medesima scadenza del 16 del mese successivo al momento di esigibilità: b) in ciascun giorno del mese, per il complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Il citato articolo 4, comma 1, del D.M. stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, prevedendo tre distinte modalità di versamento da parte degli enti pubblici: 1. Modalità di versamento Pubbliche Amministrazioni titolari di Tramite modello “F24 Enti conti presso la Banca d’Italia pubblici” Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. Attraverso il suddetto codice tributo, gli enti pubblici interessati potranno versare, mediante il modello F24 Enti pubblici, l’imposta trattenuta ai propri fornitori ai sensi dell’art. 17–ter, D.P.R. 633/1972. In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”: nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della Pubblica Amministrazione che effettua il versamento; nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati: • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 27 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo; • nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”; • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”. 2. Modalità di versamento Pubbliche Amministrazioni, diverse dalle precedenti, autorizzate a Mediante versamento detenere un conto corrente presso unificato di cui all’articolo una 17 del Decreto Legislativo banca l’Agenzia convenzionata delle Entrate con ovvero 9 luglio 1997, n. 241. presso Poste italiane. Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/1972” per consentire il versamento unificato di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”. 3. Modalità di versamento Direttamente all’entrata del bilancio Pubbliche Amministrazioni dello Stato con imputazione ad un diverse dalle precedenti articolo di nuova istituzione del capitolo 1203. Per i versamenti da effettuare con le modalità su descritte, si precisa che dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato. Per permettere l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti pubblici, il D.M. 23.01.2015 prevedeva che l’IVA divenuta esigibile da Gennaio a Marzo poteva essere versata entro il 16 Aprile 2015. La correzione degli errori Nella C.M. 15/E del 13.04.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha affrontato la questione della regolarizzazione delle fatture per le operazioni soggette allo Split payment. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 28 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Da evidenziare innanzitutto che con la precedente C.M. 1/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria, nel fornire chiarimenti in merito all’ambito applicativo dello Split payment, ha confermato la non sanzionabilità delle violazioni relative alle modalità di versamento IVA eventualmente commesse prima dell’emanazione della Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e dunque fino all’8 febbraio 2015. Veniva altresì chiarito che: ove le Pubbliche Amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non era necessario operare alcuna variazione; diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta. I chiarimenti della C.M. 6/E/2015 In occasione degli incontri con la stampa specializzata, messi per iscritto nella C.M. 6/E/2015, l’Agenzia aveva chiarito che nel caso in cui la Pubblica Amministrazione - in veste di soggetto passivo d’imposta – abbia ricevuto una fattura “irregolare”, fermo restando l’obbligo del versamento dell’imposta secondo le regole proprie dello Split payment, dovrà procedere alla regolarizzazione della stessa secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, ossia presentando all’Ufficio competente, entro il 30° giorno dalla registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le medesime indicazioni riportate nella fattura che si vuole integrare. I chiarimenti della C.M. 15/E/2015 Nel rispetto dei requisiti previsti, il fornitore della Pubblica Amministrazione può provvedere ad emettere delle note di variazione a rettifica delle fatture emesse. L’emissione delle note di variazione deve avvenire con modalità differenti a seconda che le stesse si riferiscano a fatture emesse ante o post il 1° gennaio 2015 e producono effetti differenti in capo alla PA a seconda che le stesse siano relative ad acquisti relativi alla sfera commerciale o istituzionale. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 29 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info I chiarimenti della C.M. 15/E/2015 Operazione Fornitore Pubblica Amministrazione Acquisto in Acquisto in veste veste commerciale commerciale La nota dovrà Dovrà In relazione essere numerata, provvedere alla alla parte indicare registrazione d’imposta l’ammontare della della nota di versata in variazione e della variazione nel eccesso, relativa imposta e registro “IVA rispetto fare esplicito vendite” di cui all’IVA riferimento alla agli artt. 23 e 24 indicata suddetta fattura. del D.P.R. n. 633 nell’originaria Non essendo l’IVA del 1972, fermo fattura, la PA confluita nella restando la potrà liquidazione contestuale computare periodica del registrazione tale maggior fornitore, lo stesso nel registro “IVA versamento a non avrà diritto a acquisti” di cui scomputo dei portare in all’art. 25 del successivi detrazione, ai medesimo versamenti sensi dell’art. 19 D.P.R., al fine di IVA da del D.P.R. n. 633, stornare la parte effettuare l’imposta di imposta nell’ambito corrispondente precedentement del Torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa Note di dovrà essere variazione numerata, indicare in aumento l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Note di variazione in diminuzione Riferita a operazioni soggette a Split payment Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 30 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info alla variazione, ma e computata nel meccanismo dovrà limitarsi a debito e della procedere solo ad rettificare scissione dei apposita l’imposta pagamenti. annotazione in detraibile rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA. Si applicheranno le regole ordinarie sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, Senza applicazione Split payment annotandola in rettifica nel registro di cui all’art. 23. In un’ottica di semplificazione, per le note di variazione in diminuzione ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che Dovrà registrare la variazione a Non dovrà norma effettuare dell’articolo 23 alcuna o dell’articolo variazione, 24 del fermo medesimo restando in D.P.R., salvo il ogni caso il suo diritto alla suo diritto restituzione alla dell’importo restituzione pagato al dell’importo cedente o originariamen prestatore a te pagato. titolo di rivalsa. si riferiscono ad una fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1° gennaio 2015, il Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 31 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info fornitore potrà applicare la disciplina della scissione dei pagamenti. Viene inoltre chiarito che: nel caso in cui il fornitore, dopo il 1° gennaio 2015, abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti e la PA non abbia corrisposto alcun corrispettivo comprensivo di imposta, e detta imposta, per effetto della esigibilità differita disposta dall’articolo 6, quinto comma del D.P.R. n. 633 del 1972, non sia stata ancora liquidata dal fornitore, lo stesso dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”; nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta. Rimborsi IVA Da un punto di vista finanziario, le imprese cha hanno come committenti prevalentemente enti pubblici, si troveranno, per effetto dell’applicazione dello Split payment, con un costante credito IVA, che certamente potrà causare crisi di liquidità. Per far fronte a tale situazione si è provveduto ad inserire i soggetti in questione tra coloro a cui spetta il rimborso IVA in via prioritaria. In caso di volumi d’affari elevati con le PA, che portino ad avere eccedenze di credito superiori ad euro 700.000,00, si dovrà fai conti con il limite annuale di compensazione. Per quanto riguarda il limite annuale di compensazione si ricorda che l’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014, ha aumentato da € 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24. Altra questione da non sottovalutare è le necessita che per utilizzare l’eccedenza di credito IVA di importo rilevante sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione. In particolare, la modifica dell’art. 38–bis del D.P.R. 633/1972 ad opera dell’art. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 32 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 13 del D.Lgs. Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288) con la modifica pressoché integrale della disciplina in materia di rimborsi Iva. Il novellato co. 1 dell’art. 38–bis del D.P.R. 633/1972, prevede che: i rimborsi previsti nell'art. 30, D.P.R. 633/1972, sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione. Si pone però il problema della eventuale presentazione della garanzia. Il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di € 15.000 possano essere eseguiti senza la presentazione della garanzia: previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo; a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: 1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; 2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; 3. l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 4. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 5. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. Ciò detto, va altresì evidenziato che il Decreto Attuativo dello Split payment (D.M. 23.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.01.2015) ha provveduto ad includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni soggette allo Split payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria. Tuttavia, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23.01.2015, le condizioni per ottenere il rimborso dell’IVA in via prioritaria sono le seguenti. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 33 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Condizioni per ottenere il rimborso dell’IVA in via prioritaria Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti ed eccedenza detraibile superiore ad euro 2.582,28 (art. 30, co. 2, lett. a), D.P.R. 633/1972. Esercizio dell’attività da almeno tre anni (art. 2, D.M. 22.03.2007). Eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale. Eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17-ter del Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. Con il D.M. 20.02.2015 si modifica il precedente D.M. 23.01.2015. Il Decreto si compone di due articoli e sopprime il riferimento operato dall’originario Decreto alla possibilità di ottenere i rimborsi in via prioritaria, per i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 del D.M. 22.03.2007. I punti della nuova norma A seguito delle suddette modifiche, per ottenere il rimborso IVA in via prioritaria basta integrare i presupposti generali stabiliti dall’art. 30 del Decreto IVA e dalla relativa lettera a) del comma 2, e, quindi: 1. il credito deve essere di importo superiore a 2.582,58 euro; 2. il contribuente deve svolgere un’attività con un’aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite. Resta ferma, in ogni caso, la limitazione in base alla quale il credito rimborsabile è esclusivamente quello generato dalle operazioni per le quali si rende applicabile il nuovo meccanismo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 34 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Split payment: rimborsi IVA e Modello TR Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione orizzontale (ovvero con imposte/contributi/ritenute diverse dall’IVA). Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate; dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; quando si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; quando si effettuano prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis). A seconda della condizione che dà diritto alla presentazione del Modello TR, si dovrà barrare nel quadro TD, sezione I, l’apposita casella. Nel caso si barri la casella dell’aliquota media: 1. nel rigo TD1 relativa all’aliquota media delle operazione attive, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 35 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info bisognerà indicare in termini percentuali seguente formula: 2. nel rigo TD1 relativa all’aliquota media delle operazione passive, bisognerà indicare in termini percentuali seguente formula: Con il Provvedimento n. 39968 del 20 Marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile. Numerose le novità del nuovo Modello: non è presente la richiesta dell’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a 15.000 euro; il campo 3 del rigo TD8 va compilato dai soggetti che sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi oltre 15.000 euro, alla duplice condizione di aver rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di aver fatto apporre negli appositi spazi il visto di conformità dal professionista o la sottoscrizione dell’organo di controllo; nel primo quadro è inserito il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni effettuate con il meccanismo dello Split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione che acquista o beneficia del servizio. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 36 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Problemi finanziari: soluzioni alternative La soluzione individuata dal Legislatore per sopperire ai problemi finanziari derivanti dall’applicazione dello Split payment in capo ai fornitori della Pubblica Amministrazione è l’inclusione di tali soggetti fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, D.P.R. n. 633 del 1972. La soluzione sopra esposta rischia di fare i conti con le lungaggini burocratiche di cui è vittima ormai da anni il nostro paese. Dunque, la preoccupazione è che nonostante venga riservata una corsia preferenziale ai soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per l’ottenimento a rimborso dell’eccedenza di credito IVA, si rischi di scontrarsi con l’effettiva capacità delle Amministrazioni Pubbliche di adempiere a tale obbligo. Per evitare di far pesare il rischio evasione (se siamo certi che realmente esista) – motivo dell’introduzione dello Split payment – sulle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione si dovrebbero utilizzare anche altri strumenti. Ad esempio, è auspicabile che venga innalzato il limite delle compensazioni orizzontali. Allo stato attuale, per effetto di quanto previsto dall’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014, il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24 ammonta ad € 700.000; il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto. Altra soluzione è equiparare i fornitori della Pubblica Amministrazione agli esportatori abituali, così che questi possano effettuare acquisti in sospensione d’imposta nel limite delle operazioni effettuate nel confronti degli enti pubblici e soggette allo Split payment. Com’è evidente, il nostro ordinamento tributario già contiene soluzioni che possano se non risolvere, almeno attenuare, gli effetti negativi dello Split payment. Bisogna solo applicarli. Sanzioni L’errata applicazione dello Split payment non è affatto indolore né per gli enti pubblici né per i loro fornitori. In primo luogo va evidenziato che, come previsto dal D.M. 23.01.2015, i fornitori sono tenuti a evidenziare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti” o “Split payment”. La mancanza di tale dicitura comporta l’applicazione della sanzione ex art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 1.032 a € 7.746). Con la C.M. 1/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria, nel fornire i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo dello Split payment, ha confermato la non sanzionabilità delle violazioni relative alle modalità di versamento IVA eventualmente commesse prima dell’emanazione della Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e dunque fino all’8 febbraio 2015. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 37 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Nel documento di prassi in commento, l’Amministrazione Finanziaria precisa che data l’incertezza applicativa, in conformità ai principi dello Statuto del Contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti, ai quali pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi (08.02.2015). In effetti, sebbene la norma sia entrata in vigore il 1° Gennaio 2015, i dubbi sono stati innumerevoli. I primi chiarimenti Ufficiali sono arrivati con comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015 (che ha anticipato il decreto attuativo) laddove è stato chiarito, ed esempio, che lo Split payment si applica alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA. Sempre nel citato comunicato stampa, è stato altresì chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”. Successivi chiarimenti sono giunti nel corso del Videoforum del 22.01.2015 e successivamente con la pubblicazione sul sito del MEF del Decreto attuativo e ancora nell’incontro con la stampa specializzata del 29.01.2015 (in quest’ultimo appuntamento sono stati esclusi dall’applicazione dello Split payment i professionisti soggetti a ritenuta a titolo d’acconto). Per quanto riguarda invece soggetti pubblici soggetti all’applicazione dello Split payment, i chiarimenti sono arrivato solo con il decreto attuativo ma parzialmente modificati dalla C.M. 1/E/2015. Considerando le numerose incertezze applicative, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 1/E/2015 ha chiarito che: - ove le Pubbliche Amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione; - diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 38 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Inoltre, nella C.M. 15/E/2015 viene chiarito che la sanzione non è applicabile qualora il fornitore si “sia attenuto alle indicazioni fornite dalla PA in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare”. Pur prevedendo sanzioni severe per l’errata applicazione dello Split payment, viene “prolungata” la clausola di salvaguardia. Con la C.M. 1/E/2015 era stato previsto che eventuali irregolarità nell’applicazione dello Split payment non fossero sanzionabili fino all’8 febbraio 2015 (data di emanazione della C.M. 1/E/2015). Con la C.M. 15/E/2015 si prevede che considerate “le obiettive condizioni di incertezza” della disciplina in esame, non sono applicabili sanzioni per le violazioni commesse fino al 13.4.2015 qualora l’IVA sia stata assolta. Oltre ad estendere fino al 13.04.2015 la clausola di salvaguardia, vengono previsti ulteriori possibilità di regolarizzazione. Nel caso in cui il fornitore, dopo il 1° gennaio 2015, abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti e la PA non abbia corrisposto alcun corrispettivo comprensivo di imposta, e detta imposta, per effetto della esigibilità differita disposta dall’articolo 6, quinto comma del D.P.R. n. 633 del 1972, non sia stata ancora liquidata dal fornitore, lo stesso dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta. Inoltre, in capo all’Ente pubblico, in caso di omesso/tardivo versamento dell’IVA riferita alle operazioni con applicazione dello Split payment, opera la sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97; le somme non versate saranno riscosse con atto di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 39 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Altri chiarimenti Adempiendo gli obblighi contrattuali nei confronti del fornitore con il pagamento del corrispettivo senza l’IVA, si è Verifiche dell’avviso che, relativamente alle operazioni rientranti nel telematiche regime della scissione contabile, l’obbligo di verifica ex art. dei pagamenti 48-bis del D.P.R. conseguenziale n. 602/1973 pagamento, al ricorra netto solo dell’IVA, se il risulti superiore a diecimila euro. Prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori le PA provvedono a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, attivano il c.d. “intervento sostitutivo” che consiste nel pagare l’importo dovuto direttamente all’istituto previdenziale o assicurativo creditore. DURC negativo Si ritiene che il procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello Split payment, deve essere avviato in riferimento all’importo dell’imponibile della fattura, quindi escluso IVA. L’intervento sostitutivo si manifesterà, pertanto, solo sulla parte del credito effettivamente vantata dal fornitore. Creditore Le modalità di pignoramento dei crediti presso terzi pignoratizio e dovranno allinearsi in presenza di PA terzo pignorato, alla debito nuova norma e stabilire il pignoramento di somme solo nel pignorato limite del debito esigibile, cioè al netto dell’IVA. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 40 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info