Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 50
13.02.2015
IVA per cassa: modalità dichiarative
I soggetti che hanno aderito al regime dell’IVA per cassa
a decorrere dall’1.12.2012 per il 2015 devono scegliere
se proseguire o revocare l’opzione
Categoria: IVA
Sottocategoria: Dichiarazione annuale
I soggetti che hanno aderito al regime dell’IVA per cassa a decorrere dall’1.12.2012 (opzione comunicata
nel quadro VO del mod. IVA 2013) sono stati obbligati a mantenere lo stesso per il triennio 2012 – 2014.
Tali soggetti per il 2015 devono scegliere se:
proseguire con l’IVA per cassa e quindi con le medesime modalità fino ad ora adottate, senza
necessità di comunicare alcunché;
applicare il regima IVA ordinario revocando la scelta fatta nel 2012. In tal caso le fatture emesse
per le operazioni effettuate dall’1.1.2015 non riporteranno più il richiamo all’IVA per cassa e la
revoca dell’opzione dovrà essere comunicata barrando l’apposita casella nel quadro VO del
mod. IVA 2016 relativo al 2015.
I contribuenti che adottano il regime dell’IVA per cassa a decorrere dal 1.1.2015 sono vincolati nella
scelta fino al 31.12.2017.
Tali soggetti dovranno emettere le fatture complete della relativa dicitura per le operazioni effettuate a
decorrere dall’1.1.2015 e comunicare la scelta del regime nel modello IVA 2016 relativo al 2015. Il regime
andrà applicato obbligatoriamente fino al 31.12.2017, ferma restando la decadenza in caso di
superamento del limite massimo di volume d’affari (€ 2 mln).
Premessa
A decorrere dall’1.12.2012 è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione
“IVA per cassa”, introdotto dall’art. 32-bis, DL n. 83/2012 (in sostituzione del
precedente regime ex art. 7, DL n. 185/2008).
La citata normativa prevede che il nuovo regime si applichi:
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“………per
le
cessioni
di
beni
e
per
le
prestazioni
di
servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2
milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono
nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto
diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i
medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa
agli
acquisti
dei
beni
del pagamento dei relativi
o
dei
corrispettivi.
servizi
sorge
In
caso,
ogni
al
il
momento
diritto
alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia
stato ancora pagato … L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso
del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. … Il
regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del
contribuente,
da
esercitare
secondo
le
modalità
individuate
con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.
Nella seguente tabella si riassumo le caratteristiche del regime dell’IVA per
cassa.
Tabella n. 1 – Il regime dell’IVA per cassa ex. art. 32 – bis, D.L. 83/2012
Condizioni di accesso
Inferiore a due milioni d euro.
Volume d’affari
In caso di inizio dell’attività in corso d’anno il volume
d’affari non va ragguaglio ad anno.
Comportamento
concludente
con
opzione
da
esercitarsi nella prima dichiarazione IVA successiva
Opzione
all’esercizio
dell’opzione,
da
intendersi,
ordinariamente, come quella relativa all’anno in cui è
esercitata
l’opzione
mediante
comportamento
concludente.
Caratteristiche regime IVA per cassa
Il regime in esame si applica alle cessioni di
beni/prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti
che agiscono nell’esercizio d’impresa/arte professione.
Sono escluse dall’applicazione del suddetto regime le
Ambito oggettivo
seguenti operazioni:
1.
ATTIVE:
→ operazioni con applicazione di “regimi speciali
di determinazione” dell’IVA;
→ operazioni con “IVA ad esigibilità differita” ex
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art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72;
→ operazioni con assolvimento dell’imposta da
parte dell’acquirente / committente mediante
il “reverse charge”;
→
cessioni intraUE / esportazioni ex artt. 8, 8-bis
e 9, DPR n. 633/72.
2.
PASSIVE:
→ acquisti di beni / servizi soggetti al “reverse
charge”;
→ acquisti intraUE di beni;
→ importazioni di beni;
→ estrazioni di beni da depositi IVA.
Non è possibile gestire separatamente le operazioni
attive /passive escluse dal regime “IVA per cassa” salvo
che le stesse configurino un’attività separata ex. art. 36,
D.P.R. n. 633/72.
Al momento dell’incasso e comunque entro un
anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 1/E/2013 ha
chiarito che nel caso di pagamento tramite mezzi
diversi dal denaro (ad esempio, bonifico bancario) il
corrispettivo si
Esigibilità IVA
dell’effettiva
considera incassato nel momento
disponibilità
della
somma
sul
c/c
bancario, a partire quindi dalla c.d. “data disponibile”,
corrispondente al giorno a partire dal quale quanto
accreditato può essere effettivamente utilizzato.
Non rileva la “formale conoscenza” dell’operazione che
avviene
attraverso
l’invio
della
documentazione
contabile da parte della banca.
Al
Detrazione IVA
momento
del
pagamento
è
comunque
detraibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di
effettuazione dell’operazione.
Detrazione
cessionario/commi
Momento di effettuazione dell’operazione
ttente
Nelle
Procedure
operative
fatture
emesse
va
riportata
una
specifica indicazione dell’adozione della disciplina in
esame:
“Operazione con “IVA per cassa” ex art. 32-bis, Decretolegge 22 giugno 2012, n. 83”.
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L’Amministrazione Finanziaria nella C.M 44/E/2012 ha
evidenziato che la mancata indicazione della riportata
dicitura “non inficia l’applicazione del regime per
cassa nel
presupposto
che
il comportamento
concludente sia altrimenti riscontrabile”.
Esercizio
opzione
01.01.2015
Per i soggetti che intendono avvalersi del regime dell’IVA per cassa ex art. 32 –
bis, D.L. 83/2012 a partire dal 01.01.2015:
→
La verifica del volume d’affari va fatti in riferimento al modello IVA 2015,
periodo d’imposta 2014, rigo VE40.
→
L’opzione andrà esercitata nel Modello IVA 2016, periodo d’imposta 2015.
Per i soggetti che hanno aderito al regime dell’IVA per cassa ex. art. 32 – bis, D.L.
83/2012 a partire dal 01.01.2014:
→
L’opzione andrà esercitata nel Modello IVA 2015, periodo d’imposta 2014.
x
L’opzione:
-
ha effetto a decorrere dall’1.1 dell’anno in cui la stessa viene esercitata, o
dalla data di inizio dell’attività;
-
è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del
previsto limite del volume d’affari (in tal caso torna applicabile il regime
ordinario);
-
decorso il triennio l’opzione si rinnova automaticamente di anno in
anno, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità
dell’opzione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.11.2012, n. 44/E,
l’assenza di detta dicitura non inficia l’applicazione della liquidazione IVA per
cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti
riscontrabile (modalità di versamento e di detrazione dell’IVA)
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→ I contribuenti che hanno adottato l’IVA per cassa a decorrere
dall’1.12.2012 (opzione comunicata nel quadro VO del mod. IVA 2013)
sono stati obbligati a mantenere lo stesso per il triennio 2012 – 2014.
Tali soggetti per il 2015 detti soggetti devono scegliere se:
-
proseguire con l’IVA per cassa e quindi con le medesime modalità
fino ad ora adottate, senza necessità di comunicare alcunché;
-
applicare il regima IVA ordinario revocando la scelta fatta nel 2012.
In tal caso le fatture emesse per le operazioni effettuate dall’1.1.2015
non riporteranno più il richiamo all’IVA per cassa e la revoca
dell’opzione dovrà essere comunicata barrando l’apposita casella nel
quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015.
→ i contribuenti che hanno adottato l’IVA per cassa a decorrere
dall’1.1.2013 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2015;
→ i contribuenti che hanno adottato l’IVA per cassa a decorrere
dall’1.1.2014 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2016;
→ Ii contribuenti che adottanno il regime dell’IVA per cassa a decorrere
dal 1.1.2015 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2017.
Tabella n. 2 – Opzione regime IVA per cassa
Decorrenza
Esercizio opzione
Durata
regime
Modello IVA 2014,
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
periodo d’imposta
Revoca
Modello IVA
31.12.2014
2016, relativo
2013
al 2015
Modello IVA 2014,
Modello IVA
periodo d’imposta
31.12.2015
2017, relativo
2013
al 2016
Modello IVA 2015,
Modello IVA
periodo d’imposta
31.12.2016
2018, relativo
2014
al 2017
Modello IVA 2016,
Modello IVA
periodo d’imposta
31.12.2017
2015
2019, relativo
al 2018
In caso di fuoriuscita dal regime, il soggetto interessato deve computare
a debito nella liquidazione periodica relativa all’ultimo mese/trimestre di
applicazione del regime l’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni effettuate
i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà
possibile detrarre l’IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati.
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Esempio 1:
operazioni
attive
Si propone il seguente esempio.
Un soggetto passivo IVA ha aderito dal 01.01.2013 al nuovo regime dell’IVA per
cassa.
L’opzione andava esplicitata nel Modello IVA 2014, periodo d’imposta 2013.
Le operazioni effettuate dal contribuente nel 2013 ammontavano ad euro
100.000 + IVA 22%.
Di queste sono state incassate nel 2013 fatture per euro 50.000 + IVA.
Compilazione Modello IVA 2014, periodo d’imposta 2013
50.000
11.000
50.000
50.000
100.000
Ipotizziamo che nel 2014:
→ vengono incassate le fatture del 2013 relative al regime dell’IVA per
cassa per euro 50.000+IVA 22%;
In tal caso, nel Modello IVA 2015, periodo d’imposta 2014:
i 50.000,00 andranno indicati nel rigo VE22 e concorreranno alla
determinazione dell’imposta;
per evitare duplicazione del volume d’affare, essendo operazioni che
hanno concorso a formare il volume d’affari nel precedente periodo
d’imposta, l’importo verrà sterilizzato con l’indicazione nel rigo VF38
con segno meno.
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50.000
11.000
50.000
Esempio 2:
operazioni
passive
Per quanto riguarda le operazioni passive, va ribadito, il diritto alla detrazione
sorge al momento del pagamento e comunque dopo il decorso di 1 anno dal
momento di effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda le operazioni passive 2014:
-
quelle per le quali l’IVA è divenuta detraibile nel 2014 andranno
indicate tra gli acquisti imponibili (fatture 2013 pagate nel 2014 o
comunque per le quali è decorso un anno dal momento di
effettuazione);
-
quelle annotate nel 2014 per le quali invece l’imposta non è non è
divenuta detraibile entro fine anno andranno indicate nel quadro VF,
rigo VF19, colonne 1 e 2.
Nell'anno successivo in cui avrà luogo alla detrazione dell'Iva, le stesse saranno
indicate tra gli acquisti imponibili del quadro VF e l'imponibile verrà indicato in
diminuzione, in quanto avrà già concorso alla determinazione del totale degli
acquisti relativo al 2014.
Ipotizziamo che un soggetto passivo Iva ha aderito, partire dal 1° Dicembre
2012, al regime di cui all’art. 32-bis, D.L. 83/2012.
ha ricevuto fatture nel 2014 per euro 30.000,00 + Iva 22%; di queste
ne sono state pagate 15.000,00 + IVA;
ha pagato fatture del 2013 nel 2014 per euro 15.000,00 + IVA.
Le fatture pagate nel 2014 andranno indicate nel rigo VF11.
30.000
6.600
Le fatture ricevute nel 2014 ma non pagate andranno indicate nel rigo VF19,
colonna 1 e 2.
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15.000
15.000
15.000
Tali operazioni concorreranno al totale degli acquisti 2014.
Per quanto riguarda invece le fatture 2013 pagate nel 2014 queste andranno
indicate nel rigo VF20, con segno negativo.
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