Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
10.03.2015
N. 79
IVA: regole compensazioni dal 16.03
Categoria: IVA
Sottocategoria: Dichiarazione annuale
Chi ha presentato la Dichiarazione IVA in forma autonoma può effettuare compensazioni “orizzontali”
per importi superiori ad € 5.000,00 dal prossimo 16.03. Per compensazioni superiori ad € 15.000,00 è
necessario aver apposto il visto di conformità in Dichiarazione.
In sintesi:
il credito IVA 2014 poteva essere già utilizzato in compensazione orizzontale dal 01.01.2015 fino
all’ammontare di € 5.000;
ogni ulteriore compensazione per importi compresi tra € 5.000,00 e € 15.000,00 può avvenire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015. Di conseguenza:
i soggetti che hanno presentato la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro lo scorso
28.02 possono utilizzare il credito IVA per importi compresi tra € 5.000,00 e € 15.000 già
dal prossimo 16.03;
diversamente, chi ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 potrà utilizzare il
credito IVA solo a partire dal 16.04;
nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione
dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.
Premessa
La compensazione orizzontale del credito IVA annuale/trimestrale trova una
serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende
utilizzare per il versamento di imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso.
Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2014 utilizzato in
compensazione “orizzontale” e non all’ammontare complessivo risultante dalla
dichiarazione annuale.
In sostanza, le compensazioni IVA su IVA sono libere già a partire dal 01.01.2015.
Utilizzo credito IVA 2014
Compensazioni IVA su IVA (verticali o interne).
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Libere - dal 01.01.2015.
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Diversamente, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 40.000, lo stesso può
essere utilizzato in compensazione “orizzontale” (con imposte/contributi diversi
dall’IVA) senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino
all’ammontare di € 5.000.
In presenza di un utilizzo del credito IVA 2014 per importi pari o inferiori a €
5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono
applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti
tributari/previdenziali.
Fino
Compensazioni
ad
euro
5.000,00
poteva essere utilizzato già
orizzontali libere
dal 01.01.2015.
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000,
la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.
Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la
sottoscrizione) è unico e vale sia per l’uno (rimborso) che per l’altra
(compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la
dichiarazione sostitutiva (C.M. 32/E/2014).
Tabella riepilogativa
Utilizzo in compensazione “orizzontale” senza la
necessità di presentare la dichiarazione annuale
Utilizzo pari o inferiore fino all’ammontare di € 5.000.
a € 5.000
Fino a concorrenza del suddetto importo dunque il
credito IVA 2014 era già utilizzabile a partire dal
01.01.2015.
Utilizzo compreso tra
€ 5.000 ed € 15.000,00
Utilizzo superiore
a € 15.000
Oltre 5.000 euro, ogni ulteriore compensazione può
avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello
di presentazione del mod. IVA 2015.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare
somme superiori a € 15.000, la dichiarazione doveva
inoltre essere dotata del visto di conformità.
Credito IVA 2014 17.000,00:
da utilizzare in compensazione orizzontale 5.000,00.
In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014
fino a € 5.000 già dal 01.01.2015.
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Utilizzo credito IVA 2014
Fino a 5.000,00 euro.
Limiti massimi
di
compensazione
Dal 01.01.2015.
Va preliminarmente osservato che la compensazione c.d. “orizzontale” del
credito IVA annuale (o trimestrale) trova una serie di limitazioni collegate
all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di
imposte/contributi/premi dovuti dallo stesso.
L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014:
ha aumentato da € 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e
contributivi che possono essere compensati mediante modello F24;
il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il
volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per
almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto.
Compensazioni
bloccate in
presenza di
debiti erariali
superiori a
1.500 euro
La possibilità di effettuare compensazioni orizzontali deve fare i conti con la
preclusione generale sancita dall’art. 31 del D.Lgs. 78/2010.
La richiamata disposizione prevede che le compensazioni orizzontali siano
precluse fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore ad
euro 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è
scaduto il termine di pagamento.
Per poter sbloccare le compensazioni è necessario procedere al pagamento
dei debiti scaduti, anche mediante compensazione.
Utilizzo del
credito IVA per
importi
superiori ad
euro 5.000
Come precedentemente accennato, il credito IVA 2014 può essere utilizzato in
compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la Dichiarazione
annuale fino all’ammontare di € 5.000.
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.
Chi ha provveduto a presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma
entro il 02.03.2015 (il 28.02 è caduto di sabato) può anticipare l’utilizzo in
compensazione del credito IVA.
Si evidenzia che:
chi ha presentato la Dichiarazione IVA entro il 28.02 può utilizzare il
credito IVA già a partire dal 16.03;
diversamente, chi ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 potrà
utilizzare il credito IVA solo a partire dal 16.04.
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Dichiarazione IVA
Utilizzo credito IVA 2014 in compensazione dal
autonoma presentata
16.03.2015 per importi superiori ad euro 5.000,00 e
entro il 28.02.2015
fino ad euro 15.000,00.
Dichiarazione IVA
Utilizzo credito IVA 2014 in compensazione dal
autonoma presentata il
16.04.2015 per importi superiori ad euro 5.000,00 e
02.03.2015
fino ad euro 15.000,00.
Se la Dichiarazione IVA è presentata all’interno del mod. UNICO è necessario
attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il
credito per importi superiori a € 5.000 annui.
Con il Provvedimento del 21 dicembre 2009 è stato precisato che le deleghe
recanti compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori ad
euro 5.000,00 e fino ad euro 15.000,00 possono essere presentate a partire dal
10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Credito IVA 2014 20.000,00. Dichiarazione IVA presentata il 26.02.2015:
da utilizzare in compensazione orizzontale 13.000,00.
In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014
fino a € 5.000. Per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA
superiore al predetto importo (8.000,00) è necessaria la preventiva
presentazione della Dichiarazione IVA.
Avendo presentato la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il
28.02.2015, il credito IVA 2014 potrà essere utilizzato per importi compresi tra
euro 5.000,00 e fino ad euro 15.000,00 già a partire dal 16.03.2015.
Credito IVA 2014 20.000,00. Dichiarazione IVA presentata il 02.03.2015:
da utilizzare in compensazione orizzontale 13.000,00.
In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014
fino a € 5.000. Per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA
superiore al predetto importo (8.000,00) è necessaria la preventiva
presentazione della Dichiarazione IVA.
Avendo presentato la Dichiarazione IVA a in forma autonoma il 02.03.2015, il
credito IVA 2014 potrà essere utilizzato per importi compresi tra euro
5.000,00 e fino ad euro 15.000,00 solo a partire dal 16.04.2015.
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Tabella riepilogativa
Utilizzo credito IVA 2014
Fino a 5.000,00 euro
Dal 01.01.2015
Dal 16.03.2015 se si è presentata la Dichiarazione
IVA in forma autonoma entro il 28.02.2015.
Dal 16.04.2015 se si è presentata la Dichiarazione
Per importi eccedenti
IVA in forma autonoma il 02.03.2015.
5.000,00 euro (euro
Se la Dichiarazione IVA è presentata all’interno
8.000,00)
del mod. UNICO è necessario attendere la
presentazione
prima di
poter utilizzare
in
compensazione il credito per importi superiori a
€ 5.000 annui.
Compensazioni
superiori ad
euro 15.000,00
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000,
la dichiarazione deve inoltre essere dotata del visto di conformità. Dunque, per
poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi
dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori
a € 15.000 annui, è necessario attendere il mese successivo a quello di
presentazione della Dichiarazione ed inoltre, è necessario il rilascio del visto di
conformità da parte di un soggetto abilitato.
Credito IVA 2014 27.000,00:
da utilizzare in compensazione orizzontale 17.000,00.
In tale situazione il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014
fino a € 5.000 dal 01.01.2015. Per l’utilizzo in compensazione orizzontale del
credito IVA superiore al predetto importo è necessaria la preventiva
presentazione della Dichiarazione IVA. Il contribuente deve richiedere
l’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione
orizzontale il credito IVA 2014 per importi superiori a € 15.000.
Utilizzo credito IVA 2014
Fino a 5.000,00 euro
Dal 01.01.2015
Dal
Per importi eccedenti
5.000,00 euro fino a
15.000,00 euro
16.03.20015
se
si
è
presentata
la
Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il
28.02.2015.
Dal
16.04.20015
Dichiarazione
IVA
se
in
si
è
forma
presentata
autonoma
la
il
02.03.2015.
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Se la Dichiarazione IVA è presentata all’interno
del mod. UNICO è necessario attendere la
presentazione
prima di
poter utilizzare
in
compensazione il credito per importi superiori a
€ 5.000 annui.
Per importi eccedenti
15.000,00 euro
Credito IVA
2013
Necessaria apposizione visto di conformità.
Il credito IVA del 2013 (su cui è già stato posto il visto di conformità) potrà
essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la
Dichiarazione annuale IVA per il 2014 all’interno della quale il credito dell’anno
precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA
maturato nel 2014.
Presentando la Dichiarazione annuale entro il 02.03.2015 vi è l'assorbimento del
credito residuo del 2013 nella Dichiarazione annuale del 2014.
Credito Iva 2013 57.000,00:
utilizzato in compensazione orizzontale nel 2014 30.000,00.
In tale situazione il credito IVA 2013 è stato “certificato” nel mod. IVA 2014 e
pertanto è possibile utilizzarlo nel 2015 fino a quando non sarà fatto
confluire nel mod. IVA 2015, ossia fino a quando non viene “rigenerato” quale
credito IVA 2014.
È utilizzabile liberamente l’importo pari ad euro 27.000,00 (57.000 –
30.000,00).
Con la presentazione della Dichiarazione IVA, le limitazioni all’utilizzo del
credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2015.
Credito Iva 2013 20.000,00.
Utilizzato in compensazione orizzontale nel 2014 4.000,00.
In tale situazione il credito IVA 2013 non è stato “certificato” nel mod. IVA
2014 e pertanto è possibile utilizzarlo nel 2015 liberamente fino all’importo
di euro 15.000,00, sempre fino a quando non sarà fatto confluire nel mod. IVA
2015.
Sanzioni
Le violazioni nell’utilizzo del credito IVA sono punite con la sanzione
amministrativa pari al 30% del credito IVA utilizzato in compensazione
illegittimamente.
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