Gelsia S.r.l., Direzione e coordinamento AEB SpA,
Via Palestro, 33, 20831 Seregno (MB)
Reg. Imprese Monza e Brianza n. 05970420963
R.E.A. 1854004 - Cod. Fisc. e P.IVA 05970420963
Capitale Sociale € 20.345.267,38 i.v.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PMI e P.IVA
ART. 1 - DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti di queste Condizioni Generali di Fornitura e ai fini delle stesse, le espressioni e i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso
indicato:
“AEEG”: l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
“CLIENTE”: il soggetto definito tale nelle Condizioni Particolari di
Fornitura;
“Condizioni Particolari di Fornitura”: le Condizioni Particolari
di Fornitura che costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto;
“Contratto”: il Contratto di Fornitura;
“Contratto di Dispacciamento”: il contratto con TERNA per il
Servizio di Dispacciamento;
“Contratto di Trasporto”: il contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Distribuzione;
“Distributore”: soggetto che localmente svolge il Servizio di
Distribuzione;
“Dispacciamento”: determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell’immissione
o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come
approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema
elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso
e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell’energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;.
“Fornitura”: la fornitura/somministrazione di energia elettrica;
“GELSIA”: Gelsia S,r,l, con sede legale in Seregno (MB), Via Palestro, 33, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05970420963, capitale sociale di Euro 20.345.267,38 i.v., iscritta al n. 05970420963 – R.E.A.
1854004 nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza;
“Misuratore”: dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva,
ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza
rispetto al tempo
“Punto di Prelievo”: il singolo punto in cui l’energia elettrica viene
prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte
di un cliente finale.
“Rete di Distribuzione”: la rete gestita dal Distributore;
“Servizio di Dispacciamento”: il servizio di Dispacciamento
dell’energia elettrica effettuato da TERNA;
“Servizio di Distribuzione”: il servizio di distribuzione esercitato
in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia
elettrica sulle reti di distribuzione;
“Servizio di Misura”: attività di misura dell’energia elettrica svolto
dal Distributore;
“Servizio di Trasmissione”: il servizio di trasmissione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale
“TERNA”: la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di cui
al DPCM 11 maggio 2004, responsabile della trasmissione e del
dispacciamento dell’energia elettrica sull’intero territorio nazionale;
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIVA
GELSIA metterà a disposizione del CLIENTE la potenza e l’energia indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura e somministrerà
al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare in via esclusiva da GELSIA, fatta salva l’eventuale quota di energia elettrica
autoprodotta ed autoconsumata, i quantitativi di energia necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di
Prelievo indicato/i, che rientrano tutti nella disponibilità negoziale
del CLIENTE (anche nel caso di CLIENTE Consorzio), come dallo
stesso sottoscritto con l’accettazione delle Condizioni Particolari di
Fornitura.
ART. 3 - PUNTO/I DI PRELIEVO E UTILIZZO DELL’ENERGIA FASCE ORARIE
3.1 Il CLIENTE dichiara che il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nelle Condizioni Particolari di Fornitura risulta/no già adeguatamente
collegati alla Rete di Distribuzione e che le opere realizzate per il
collegamento sono adeguate ai propri fabbisogni energetici. In ogni
caso, saranno a carico del CLIENTE gli eventuali costi derivanti da
adeguamenti che si rendessero necessari per l’avvio ed in corso
della Fornitura. Ogni mutamento dei Punti di Prelievo sopra citati
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazione di opzione
tariffaria, aumento di potenza, cambiamento di sede o indirizzo, …)
durante il periodo di validità del Contratto, dovrà essere preventivamente comunicato a GELSIA e concordato con il Distributore.
Qualora si dovesse rendere necessario provvedere al loro adeguamento, il CLIENTE prenderà i necessari accordi direttamente con il
Distributore. GELSIA si riserva la possibilità di proporre modifiche
e/o nuove condizioni economiche-contrattuali qualora le suddette
variazioni siano tali da mutare i presupposti del presente contratto.
3.2 L’energia fornita ai sensi del Contratto non potrà essere utilizzata presso Punto/i di Prelievo diverso/i da quello/i indicato/i nelle
Condizioni Particolari di Fornitura,né potrà essere ceduta in qualsiasi forma a terzi.
3.3 Le fasce orarie per la scomposizione dei consumi mensili, sono
determinate in conformità a quanto di volta in volta previsto dall’autorità competente e saranno quelle adottate nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
3.4 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, venisse installato al
CLIENTE, munito di Misuratore integratore, un Misuratore orario,
GELSIA, a partire dal mese successivo a quello di installazione del
nuovo Misuratore, provvederà ad applicare le componenti tariffarie
previste per i clienti dotati di Misuratore orario. Il prezzo dell’energia
elettrica che verrà applicato è quello a fasce riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE.
ART. 4 – SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO
4.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art.
1705 c.c. (il “Mandato”) a GELSIA affinché questa stipuli, in nome
proprio e per conto del CLIENTE, il Contratto di Trasporto con il
Distributore e il Contratto di Dispacciamento con TERNA relativamente al/i Punto/i di Prelievo..
4.2 Il Mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla
stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo,
avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato.
4.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari
al fine di cui al comma 4.1 del presente articolo, ivi comprese le
Condizioni Tecniche fornite dal Distributore. Il CLIENTE si impegna
inoltre, qualora ciò sia ritenuto necessario da GELSIA, a formalizzare ulteriormente il Mandato conferito.
4.4 Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura.
4.5 Si intendono posti a carico del CLIENTE i corrispettivi per il
Servizio di Trasporto, comprese le maggiorazioni (A, UC, MCT),
pmi e p.iva
energia
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il
Contratto di Fornitura di energia elettrica, salvo espressa
deroga contenuta nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
pag 1/5
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Ai fini del Contratto, per quanto concerne l’energia elettrica, si definiscono:
- Misuratore orario, il Misuratore atto a rilevare il consumo ora per
ora;
- Misuratore integratore, il Misuratore che rileva il consumo di energia complessivamente prelevata.
Per i siti dotati di Misuratore orario o di Misuratore integratore, l’energia complessivamente prelevata, quale rilevata dal Distributore,
è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore
stesso.
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO
5.1 La Fornitura di cui al Contratto avrà inizio alla data indicata
nelle Condizioni Particolari di Fornitura e avrà la durata specificata
nelle stesse.
5.2 La Fornitura si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno,
salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante lettera
raccomandata A/R da far pervenire all’altra almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
5.3 Il CLIENTE potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione a GELSIA mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso
di 3 (tre) mesi.
5.4 GELSIA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto
comunicandolo al Cliente mediante lettera raccomandata A/R con
un preavviso di 6 (sei) mesi.
5.5 L’esercizio da parte di una delle Parti del diritto di recesso impegnerà entrambe a compiere quanto di rispettiva competenza per
la conseguente estinzione dei contratti di cui al precedente art. 4.1,
nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del CLIENTE di rimborsare al GELSIA al più presto e, comunque, entro e
non oltre lo spirare del termine di preavviso,,le somme dallo stesso
anticipate alle relative controparti nell’interesse del CLIENTE. A tal
fine il GELSIA potrà procedere all’escussione, totale o parziale, del
deposito cauzionale costituito ai sensi del successivo art 10
ART. 6 - PATTO DI PREFERENZA
IL CLIENTE, per il caso di disdetta o di recesso dal presente Contratto, si obbliga a dare la preferenza a GELSIA nella stipulazione di
un successivo contratto di fornitura di energia elettrica relativo allo/
agli stesso /i Punto/i di Prelievo.
Il CLIENTE comunicherà a GELSIA, nelle forme previste dal successivo art. 15, le condizioni propostegli da terzi.
GELSIA, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, dovrà dichiarare al CLIENTE, nelle forme
previste dal successivo art. 15, se intende valersi del diritto di preferenza alle medesime condizioni.
Nel caso in cui GELSIA si avvalga del diritto di preferenza, il nuovo
contratto di fornitura produrrà i suoi effetti a decorrere dalla scadenza o dallo spirare del periodo di preavviso previsti nel presente
Contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1566 c.c.
ART. 7 - PREZZO DELLA FORNITURA
7.1 Per l’acquisto di energia elettrica e dei connessi servizi di
trasmissione, di distribuzione e di misura oggetto del Contratto il
CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA il prezzo come di
seguito indicato.
7.1.1 Il prezzo dell’energia elettrica sarà quello previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
7.1.2 Al cliente verranno fatturati i corrispettivi per la vendita di
energia elettrica previsti dalla tariffa bassa tensione per usi diversi
dai domestici del mercato in maggior tutela (Del n. 156/07), nonché
per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elet-
pmi e p.iva
energia
nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto presentate
dal Distributore alla cui rete è connesso ogni singolo Punto di Prelievo (delibera dell’AEEG n. 348/07 e successive modifiche e/o integrazioni). Eventuali oneri per energia reattiva e fattore di potenza
restano a carico del CLIENTE. Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o
costi aggiuntivi saranno sostenuti dal CLIENTE.
4.6 Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente ai servizi
citati ai precedenti commi o all’importo dei corrispettivi previsti, saranno automaticamente recepite nel presente Contratto che sarà
pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti con i
criteri indicati ai successivi articoli 12 e 13,1 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
4.7. Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo, anche attraverso
l’introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla
data di stipula del Contratto, ovvero prevedano nuovi oneri relativi a
servizi e prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, gli eventuali nuovi costi sopportati da GELSIA verranno posti a carico del
CLIENTE con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. Nelle more della definizione dalle modalità di applicazioni
della nuova normativa, continueranno ad essere posti a carico del
CLIENTE i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le
modalità sopra descritte.
4.8 Resta inteso che il CLIENTE conserverà il rapporto con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e
condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Il CLIENTE si impegna a porre in essere quant’altro richiesto
e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale
e dell’erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti
gestori.
4.9 La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle condizioni
tecniche ed al livello di qualità previsti dalla vigente normativa.
Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore, microinterruzioni,
buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. attengono al rapporto tra CLIENTE e Distributore. Pertanto tali aspetti tecnici non
riguardano l’esecuzione del Contratto di Fornitura sottoscritto con
GELSIA e, comunque, il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni
responsabilità al riguardo.
Le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura non sono
imputabili a GELSIA e pertanto non comporteranno alcun obbligo
di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo tra il CLIENTE e il
Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali
danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di
un prelievo in eccedenza.
4.10 Gli impianti e gli apparecchi utilizzatori del CLIENTE dovranno
rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti
in materia. GELSIA non risponderà a nessun titolo di eventuali vizi
ed errori di funzionamento dei Misuratori,,nonché di loro manomissioni. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la
manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.
Il Distributore è responsabile della misura dell’energia e della potenza. La misurazione del consumo di energia elettrica viene effettuata dal Distributore, che la comunica di volta in volta a GELSIA.
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verranno fatturati con la seguente periodicità:
- bimestralmente per i CLIENTI con disponibile fino a 30 kW;
- mensilmente per i CLIENTI con potenza disponibile superiore a
30 kW.
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data
di scadenza indicata in fattura, che comunque non potrà essere
inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse,
mediante addebito pre-autorizzato in c/c come da modello R.I.D.
allegato.
9.2 La fatturazione dell’energia elettrica e dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura avrà luogo sulla base dei dati di consumo
del/i Punto/i di Prelievo, resi disponibili a GELSIA dal Distributore. Qualora quest’ultimo non renda disponibili tali dati a GELSIA
in tempi compatibili con la data di fatturazione, GELSIA si riserva
la facoltà di fatturare in acconto sulla base dei consumi dell’anno
precedente ovvero, se questi non sono disponibili, sulla base dei
consumi indicati nella tabella all’articolo 2 delle Condizioni Particolari di Fornitura. In tal caso, al ricevimento dei dati certificati dal
Distributore, GELSIA effettuerà gli eventuali conguagli. In caso di
malfunzionamento del Misuratore, GELSIA fatturerà al CLIENTE gli
importi che risultassero ancora dovuti sulla base della ricostruzione
dei prelievi effettuata dal Distributore.
9.3 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con
eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di GELSIA, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra
le Parti.
9.4 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse
da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare
delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino alla data dell’effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5
punti percentuali. Qualora il ritardato pagamento delle fatture risulti
superiore ai 15 (quindici) giorni, sarà facoltà di GELSIA, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 c.c., risolvere il contratto per inadempimento del CLIENTE e cessare la Fornitura, fatta salva ogni altra ragione ed azione della società fornitrice che si riserva inoltre il diritto
di addebitare al CLIENTE le eventuali spese sostenute per il recupero del credito. Saranno inoltre a carico del CLIENTE gli eventuali
corrispettivi che il Distributore e/o TERNA dovessero pretendere da
GELSIA a seguito della risoluzione del Contratto.
9.5 In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine
indicato nella fattura stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla
data di scadenza per il pagamento della fattura, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure, previste in caso di morosità,
inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata anticipata via fax,
apposita comunicazione di messa in mora. Qualora il Cliente non
provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella nota
di messa mora, fermo restando il diritto di risolvere il contratto in
virtù di quanto previsto nel comma precedente, GELSIA, trascorsi
almeno 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o dell’avviso postale, potrà inoltrare al Distributore la richiesta
di sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica, addebitando
al CLIENTE la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale
riattivazione) della fornitura.
L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato
e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione
da parte del CLIENTE esclusivamente via fax al n. 0362.225330,
riportando gli estremi del bonifico bancario (il conto di c’accredito
sarà indicato nella nota di messa in mora) ed il CRO relativo al
pmi e p.iva
energia
trica stabiliti dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas (di seguito, AEEG) n. 05/04 e sue successive modifiche o
integrazioni. Con riferimento ai soli corrispettivi relativi al servizio di
distribuzione, determinati dal distributore locale mediante opzioni
tariffarie elaborate sulla base dei criteri stabiliti dall’AEEG in applicazione della delibera n. 05/04 di cui sopra, GELSIA SRL applicherà al CLIENTE i corrispettivi relativi alla opzione tariffaria prevista
per i clienti nel mercato in maggior tutela relativa alle caratteristiche
del/dei Punto/i di consegna.
7.1.3 Fatto salvo quanto previsto agli art. 12 e 13 che seguono,
qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto le componenti, gli
elementi e/o i parametri previsti dalla deliberazione AEEG n. 05/04
e sue successive modifiche o integrazioni dovessero subire delle
variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori componenti,
elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo
dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’AEEG o da altro organo competente per i clienti
del mercato vincolato e/o per la tipologia del/i Punto/i di Consegna.
In particolare tale metodologia verrà applicata con riferimento alla
direttiva Europea 2003/87/CE. Verranno inoltre fatturati come onere di sbilanciamento forfettario 0,5 Euro/MWh per ogni kWh consumato dal Cliente.
7.2. L’energia relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata
secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’AEEG e sarà posta a
carico del CLIENTE alle stesse condizioni e prezzi stabiliti al paragrafo 7.1.1.
7.3 Verrà addebitato al CLIENTE il corrispettivo relativo ai costi di
commercializzazione sostenuti dal Fornitore come richiamato dalla
Delibera 156/07 (corrispettivo PCV), e sue modifiche ed integrazioni.
7.4 Con riferimento all’art. 11 del Decreto Legislativo 16 Marzo
1999, n° 79, GELSIA si riserva di applicare un ulteriore corrispettivo che tenga conto della eventuale quota d’obbligo prevista per il
fornitore dalla emananda disciplina valorizzata al prezzo di mercato
dei Certificati Verdi definito dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.,
e che verrà applicato all’energia oggetto di fornitura al lordo delle
perdite di rete.
ART. 8 - ONERI FISCALI
8.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e del D.P.R. 26/4/1986 le
prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell’esercizio d’impresa e sono quindi assoggettate a IVA. Sono a carico del CLIENTE, e
saranno esposte in fattura con voce separata, le imposte sui consumi di energia elettrica. Per tali imposte, GELSIA si impegna ad
effettuare le dichiarazioni agli Uffici Tecnici di Finanza competenti
e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge,
salvo diverse disposizioni o regolamentazioni o diversa dichiarazione scritta del CLIENTE.
8.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta,
modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico
del CLIENTE o di GELSIA, ovvero di entrambe, secondo quanto
disposto dalle norme di legge.
8.3 Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali riduzioni di
oneri fiscali, il CLIENTE dovrà presentare a GELSIA la documentazione comprovante il diritto al beneficio.
8.4 L’imposta di bollo e quella di registro, in caso d’uso, relative al
Contratto, sono a carico del CLIENTE.
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONE,
PAGAMENTI
9.1 Gli importi dovuti per la somministrazione di energia elettrica
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della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente a reintegrarla.
10.4 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 5.2 delle presenti Condizioni Generali.
10.5 In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà
facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c. e cessare la Fornitura.
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO
11.1 Il Contratto si intenderà risolto di diritto in caso di risoluzione
del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento.
11.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, tramite semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo
raccomandata all’altra Parte, qualora, relativamente a quest’ultima,
si manifestasse una delle seguenti condizioni:
1) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
2) interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
3) istanza od inizio di una procedura concorsuale;
4) insolvenza od iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti.
11.3 In tali ipotesi, fermo restando l’impegno di GELSIA di recedere
tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, saranno posti a carico del CLIENTE gli eventuali
corrispettivi che il Distributore e/o TERNA dovessero pretendere
da GELSIA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento
di ulteriori danni.
ART. 12 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE
E DI CLAUSOLE NEGOZIALI
In accordo con quanto stabilito dall’articolo 2 della Deliberazione
dell’ AEEG n 78/99, il Contratto, durante il periodo di validità, si intende modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa AEEG potrà definire
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 79/99.
ART. 13 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI
ECONOMICI
13.1. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con
abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali
condizioni e/o prescrizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti emanati da autorità pubbliche o da altri soggetti competenti
nell’esercizio dei propri legittimi poteri.
13.2. Fatto salvo quanto sopra, GELSIA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al
CLIENTE (intendendosi per tale anche l’avviso in bolletta) secondo
adeguata forma e modalità, e con un preavviso non inferiore a 60
(sessanta) giorni rispetto alla decorrenza della variazione. La comunicazione di cui al presente comma dovrà contenere, tra l’altro,
per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla variazione introdotta;
c) la decorrenza della variazione introdotta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza
oneri.
13.3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per
“giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti economici utilizzati da GELSIA per la formulazione delle condizioni
pmi e p.iva
energia
pagamento avvenuto.
Per i Contratti di Fornitura di energia elettrica, come previsto dalla
delibera AEEG n. 4/08 e successive modifiche ed integrazioni.:
-
GELSIA ha diritto a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE;
-
qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, in caso di morosità del CLIENTE, prima della sospensione
della fornitura, per i punti in bassa tensione verrà effettuata dal
Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15%
della potenza disponibile; decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione
della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del
CLIENTE, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, darà seguito alla sospensione della fornitura.
GELSIA, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al CLIENTE, all’immediata sospensione della fornitura in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione
per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura
dei sigilli del Misuratore o di manomissione dello stesso, ovvero in
caso di accertata non conformità dell’impianto interno del CLIENTE
alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti.
In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell’eventuale danno subito da
GELSIA. Sarà infatti posto a carico del CLIENTE ogni eventuale
corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere da GELSIA a causa della sospensione e/o
risoluzione del Contratto.
Il CLIENTE è comunque tenuto:
- a pagare le spese, relative alla sospensione e alla eventuale
riattivazione della fornitura, previste dalla normativa vigente e dai
prezziari delle società di distribuzione;
- a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute
da GELSIA;
- a saldare integralmente fatture/bollette non pagate o pagate
parzialmente;
- a ripristinare, ove richiesto, l’eventuale deposito cauzionale versato.
ART. 10 - GARANZIA
10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione
di energia elettrica oggetto del Contratto il CLIENTE si impegna a
costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il
Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari
all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei
consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Prelievo nei 12
(dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, comprensivo di I.V.A.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA
almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della Fornitura
e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i
successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si
obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA,
senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del
CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per
la fideiussione allegato al Contratto.
10.2 In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso
termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto
da GELSIA SRL per tutta la durata del contratto e per i successivi 3
(tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali.
10.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA
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Gelsia S.r.l., Direzione e coordinamento AEB SpA,
Via Palestro, 33, 20831 Seregno (MB)
Reg. Imprese Monza e Brianza n. 05970420963
R.E.A. 1854004 - Cod. Fisc. e P.IVA 05970420963
Capitale Sociale € 20.345.267,38 i.v.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PMI e P.IVA
modo fino al al/i Punto/i di Prelievo.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il
Foro di Monza.
ART. 20 - VARIAZIONI E DICHIARAZIONI
Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni
di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre
situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o
delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA potrà apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza
chiedendo, se del caso, documentazione integrativa.
Seregno, ___________________
pmi e p.iva
energia
economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge
o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una
data di applicazione anticipata, le variazioni saranno applicate a
far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente. In caso di dissenso, il CLIENTE potrà recedere
senza oneri dal Contratto, con comunicazione trasmessa a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà al più tardi
pervenire all’indirizzo di GELSIA entro il trentesimo giorno solare
dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del
giorno precedente quello in cui le variazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.
ART. 14 - RISERVATEZZA
14.1 Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al
Contratto stesso se non con espresso consenso dell’altra, per tutta
la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza
e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso.
14.2 Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie
che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al
fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi
oggetto del Contratto.
ART. 15 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto, compresa
qualunque variazione relativa al/i Punto/i di Prelievo, dovrà essere
fatta per iscritto e trasmessa con modalità tale da precostituire la
prova dell’effettiva ricezione in capo all’altra Parte..
ART. 16 - DIRITTI DI IMPORTAZIONE, DI ENERGIA CIP6
E DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
GELSIA ed il CLIENTE collaboreranno per ottenere il massimo beneficio connesso alle allocazioni di energia CIP6 e di energia di
importazione, restando inteso che GELSIA manterrà integralmente
il beneficio di prezzo derivante dalle allocazioni.
ART. 17 - DISPOSIZIONI VARIE
Il Mandato di cui alle presenti Condizioni Generali viene assunto
da GELSIA a titolo gratuito e, fatto salvo quanto previsto dall’art.
1229 c.c., con esonero da qualunque responsabilità in relazione
all’eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto del Mandato stesso.
ART. 18 - RESPONSABILITÀ
18.1 GELSIA quale “cliente grossista” ai sensi dell’art. 2 comma 5,
del D.Lgs. 79/99, si limita ad acquistare e vendere energia, senza
esercitare alcuna attività di trasmissione o di distribuzione.
18.2 In merito all’attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società autorizzata
alla sola vendita dell’energia elettrica, si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore e non
assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte
che a valle del/i Punto/i di Prelievo, e alle attività di competenza del
Distributore locale e/o del CLIENTE.
18.3 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo
o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal
CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino dei
danni causati dall’energia somministrata ovvero delle interruzioni
e/o sospensioni della somministrazione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione ovvero
di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili
al distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi,
l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a
GELSIA di provvedere al trasporto dell’energia elettrica in qualsiasi
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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Condizioni generali PMI - P.IVA