UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO La tassazione dei dividendi transfrontalieri 25 febbraio 2008 Prof. Thomas Tassani Dr. Fabrizio Bulgarelli 1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Il diritto comunitario e l’armonizzazione in materia di imposte dirette 2 IL DIRITTO COMUNITARIO Primario: Trattato istitutivo della Comunità Europea (Roma, 25 Marzo 1957) Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 7 febbraio 1992) Trattato di Amsterdam (Amsterdam, 2 ottobre 1997) Trattato di Nizza (Nizza, 26 febbraio 2001) Derivato: Regolamenti Decisioni Direttive Pareri e Raccomandazioni 3 IL DIRITTO COMUNITARIO I trattati non attribuiscono alle istituzioni comunitarie competenze in materia tributaria tali da permettere loro la creazione di una propria imposta. La politica fiscale comunitaria nasce come: politica negativa, finalizzata cioè a prevenire misure che creino ostacoli alle libertà fondamentali di circolazione all’interno dell’Unione politica positiva di armonizzazione e riavvicinamento delle legislazioni fiscali degli Stati Membri 4 IL Diritto Comunitario - (Art. 2 Trattato CE) Ai sensi dell’articolo 2 del Trattato CE, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta (…) Questi scopi vasti ed ambiziosi sono perseguiti mediante l’instaurazione di un mercato comune (…) e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri. 5 Il Diritto Comunitario - (Art. 3 Trattato CE) L’articolo 3 del Trattato CE, stabilisce una serie di misure che dovrebbero costituire la base per la formazione di un mercato comune: divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; una politica commerciale comune; un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; (…) 6 Il Diritto Comunitario - La Politica Negativa Disposizioni tributarie del Trattato CE: Articolo 90 - stabilisce una divieto di ordine generale alle discriminazioni fiscali nei confronti dei prodotti importati dagli Stati membri; divieto di protezione prodotti nazionali; Articolo 91 - aggiunge il divieto di tassare in modo più severo le merci comunitarie importate rispetto ai prodotti interni; Articolo 92 - costituisce una deroga ai precedenti principi, da attuarsi solo in casi eccezionali e per periodi limitati, permette l’applicazione di imposte speciali sulle importazioni e la concessione di agevolazioni alle esportazioni al fine di compensare eventuali divari fiscali fra gli Stati membri 7 Il Diritto Comunitario L’Armonizzazione delle legislazioni degli Stati Disposizioni fiscali del Trattato CE: Articolo 93 - prevede l’armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati membri nella misura e nei limiti in cui tale armonizzazione sia necessaria per un corretto funzionamento del mercato interno. La norma richiede che le disposizioni adottate per raggiungere tale obiettivo siano approvate all’unanimità dagli Stati membri e limita alle sole imposte indirette la possibilità di intervento in questo ambito giuridico. - Sesta direttiva in materia di IVA 8 Il Diritto Comunitario Il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Disposizioni generali del Trattato CE: Articolo 94 - Consente al Consiglio degli Stati Membri di intervenire qualora reputi che le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi aderenti abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune. Rimane il vincolo al principio di unanimità. Direttiva Madre Figlia (n. 435/1990) Direttiva sulle Riorganizzazioni Societarie (n. 434/1990) Direttiva Interessi e Canoni (n. 49/2003) 9 Principi generali e libertà fondamentali del Trattato Principi generali: Art. 12: Principio di non discriminazione in base alla nazionalità; Art. 18: Cittadinanza dell’Unione (libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati Membri); Libertà fondamentali: Art. 23: libera circolazione delle merci Art. 39: libera circolazione dei lavoratori Art. 43: libertà di stabilimento Art. 49: libera prestazione di servizi Art. 56: libera circolazione dei capitali e dei pagamenti 10 Principi generali e libertà fondamentali del Trattato La Corte di Giustizia europea, investita dagli organi giurisdizionali nazionali di una serie di problematiche interpretative, è intervenuta laddove gli Stati membri rischiavano di compromettere le libertà fondamentali. Ha contribuito a sviluppare un’interpretazione dinamica delle disposizioni del Trattato CE. Numerose decisioni della Corte hanno prodotto effetti importanti sulle legislazioni fiscali degli Stati membri, comportando l’obbligo di adeguamento interno. 11 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO La tassazione dei dividendi ed il contesto comunitario 12 L’imposizione sugli utili infragruppo nell’Unione Europea Le imposte dirette non sono armonizzate all’interno dell’Unione Europea Tale assenza di armonizzazione coinvolge non solo le imposte sulle società, ma anche le ritenute applicate sui dividendi Le aliquote di imposta differiscono da Stato membro a Stato membro La Commissione Europea non contrasta tale fenomeno, non considerandolo manifestazione di concorrenza fiscale dannosa Gli Stati membri possono utilizzare differenti sistemi per evitare la doppia tassazione economica in caso di distribuzione di dividendi: principalmente il sistema dell’imputazione e quello della esenzione 13 L’imposizione sugli utili infragruppo nell’Unione Europea Numerosi problemi emergono in relazione alle distribuzioni di utili tra soggetti con sedi in Stati membri diversi La Direttiva Madre/Figlie ha solo parzialmente risolto tali problemi Numerosi casi sono stati decisi e d altri sono attualmente pendenti davanti alla Corte di Giustizia Europea Una questione essenziale concerne la circostanza se in caso di distribuzioni di dividendi transnazionali, sia legittimo sostenere un’imposizione complessiva superiore (tenendo conto delle imposte applicate in entrambi gli Stati membri) rispetto al caso di una distribuzione di dividendi tra soggetti residenti nello stesso Stato membro 14 La libera circolazione dei capitali L’articolo 56, par. 1 del Trattato prevede che “sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi” L’articolo 58, par. 1 prevede che le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di distinguere tra contribuenti che non sono nella stessa posizione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale Lo stesso articolo al paragrafo 3, stabilisce che le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 15 La libera circolazione dei capitali Discriminazione:: quando si hanno situazioni paragonabili in cui una specifica misura fiscale deve essere applicata nello stesso modo La Corte di Giustizia pone sempre particolare attenzione allo scopo della misura specifica Se la residenza non è un fattore rilevante, allora la misura fiscale dovrà essere applicata sia ai residenti che ai non-residenti nella stessa situazione La residenza è normalmente un fattore non scriminante ai fini dell’applicazione della misura fiscale 16 L’imposizione sugli utili infragruppo nell’Unione Europea, i Trattati contro le doppie imposizioni e il Trattato dell’Unione La Corte di Giustizia di regola rispetta i principi consolidati del diritto internazionale tributario recepiti in Convenzioni contro le doppie imposizioni Ciò trova applicazione a diverse categorie di redditi, in relazione ai quali il potere impositivo è attribuito in base alla Convenzione In particolare per quanto concerne la tassazione dei dividendi in genere il potere impositivo è esercitato da entrambi gli Stati membri coinvolti: lo Stato della fonte, nonchè lo Stato delle residenza del contribuente che riceve il reddito Gli Stati membri hanno vari metodi di mitigare la doppia imposizione economica internazionale e la Corte di Giustizia non ha interferito su tali scelte 17 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO La tassazione dei dividendi e le norme applicabili 18 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA”: distribuiti da un soggetto residente in Italia (Stato fonte) ad un soggetto non residente (Stato del percettore); DIVIDENDI “IN ENTRATA”: distribuiti da un soggetto non residente (Stato fonte) ad un soggetto residente in Italia (Stato del percettore); DIVIDENDI “COMUNITARI” (Dir 90/435/CEE): distribuiti da società “FIGLIA” residente UE a società “MADRE” residente UE (con partecipazione >= 15%, in precedenza 25%) 19 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI TRE LIVELLI DI NORME: 1) Norme interne 2) Norme convenzionali 3) Norme comunitarie Stato della fonte Stato della residenza (Art. 10 Convenzione Mod. OCSE) Recepite nello Stato della fonte Recepite nello Stato della residenza 20 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DISCIPLINA APPLICABILE: Dividendi “Madre-figlia”: Direttiva (o regime convenzionale più favorevole (art. 27 bis/600)) + Norme interne Dividendi “in entrata” e ”in uscita”: Convenzione + Norme interne 21 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI PRINCIPIO DI TASSAZIONE: Art. 10 Modello OCSE (Potestà impositiva concorrente) : Tassazione nello Stato di residenza + Facoltà di ritenuta nello Stato della Fonte (con clausola “effettivo beneficiario”) <= 5% (partecipazione al capitale >= 25%) <= 15% (altri casi) 22 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI NOZIONE DI “DIVIDENDO TRANSNAZIONALE”: (Convenzione (art. 10) + rinvio a norma nazionale (art. 44, 1° co., lett. e) e f), Tuir)) NUCLEO DELLA NOZIONE (più ampia della nozione civilistica) : “Redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili e i redditi da altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legge dello Stato della fonte”. 23 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO I dividendi in uscita 24 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Norma formale interna (individua l’Italia come Stato della fonte nei confronti del socio non residente): a) Persone fisiche: art. 23, comma 1, lett. b, Tuir b) Società di capitali o enti commerciali: artt. 23, comma 1, lett. b, e 152, comma 2, Tuir c) Enti non commerciali: artt. 23, comma 1, lett. b, e 153, comma 2, Tuir 25 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Norma formale convenzionale (individua l’Italia come Stato della fonte nei confronti del socio non residente): Art. 10 Convenzione Mod. OCSE (potestà impositiva concorrente) 26 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Norma sostanziale interna: art. 27, 3° co., D.p.r. n. 600/1973: ritenuta d’imposta 1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad imposta sul reddito negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, o “white list”; 27% negli altri casi (12,5% agli azionisti di risparmio), (soggetto passivo è il sostituto). Rimborso max. 4/9 ai non residenti che dimostrino di aver pagato l’imposta all’estero in via definitiva. 27 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Norma sostanziale convenzionale: art. 10, nn. 2 e 4, Convenzione Mod. OCSE: tassazione anche nello Stato della fonte, in conformità alla legge ivi vigente: art. 27, D.p.r. n. 600/1973 art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973 (Dividendi “Madre-figlia”) La ritenuta “in uscita” non si applica se il socio non residente ha una S.O. nello Stato della fonte. 28 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN USCITA” Art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973: Rimborso della ritenuta al socio non residente (può essere più vantaggioso della Direttiva “Madre” ”Figlia”) (ad. es. Convenzioni Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito) 29 L’introduzione della “white list” BLACK LIST WHITE LIST WHITE LIST Passaggio da un meccanismo di individuazione dei “Paesi fiscalmente pericolosi” a uno di individuazione dei “Paesi fiscalmente compatibili” 30 L’introduzione della “white list” Principali articoli del TUIR interessati: art. 2 Trasferimento residenza fiscale art. 47 Utili da partecipazione art. 68-87 Plusvalenze art. 73 Residenza dei soggetti Ires art. 89 Dividendi art. 110 Transazioni con paradisi fiscali art. 167-168 art. 168-bis CFC e collegate estere Identificazione paese White List con successivo D.M. 31 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO I dividendi in entrata 32 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN ENTRATA” Norma formale interna (localizza il percettore): Norma formale convenzionale: Socio persona fisica: art. 2 Tuir Socio soggetto Ires: art. 73 Tuir art. 10 Convenzione Mod. OCSE: tassazione concorrente anche nello Stato di residenza del socio 33 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI “IN ENTRATA” Norme sostanziali interne: art. 47 Tuir (art. 27, 1° e 4° comma, D.p.r. 600/1973) art. 59 Tuir art. 89 Tuir (eccezione: art. 134, 1° comma, lett. a) Tuir: Consolidato Mondiale; limiti al credito d’imposta estero ex art. 165, comma 19, Tuir; non si applica agli utili provenienti da Stati in Black List; va calcolato, in caso di società percipienti, sul 5% dell’imposta versata all’estero) 34 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Il regime “madre-figlia” 35 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI COMUNITARI: derivano dalla partecipazione al capitale della società figlia 36 Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”, modificata con Direttiva 2003/123/CEE Nessuna tassazione sui dividendi in capo alla casa madre (tax max consentita su 5% dividendi ricevuti) Nessuna ritenuta su distribuzione dividendi 37 Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”, modificata con Direttiva 2003/123/CEE Condizioni di applicabilità società residenti in Paesi UE; società madre partecipa > 15% nella figlia (in origine 25%; poi 20% dall’1/1/2005; 15% dall’1/1/2007 e 10% dall’1/1/2009); partecipazione detenuta per 2 anni; società madre e società figlia costituite in una delle forme previste dalla direttiva; società madre e società figlia soggette ad imposte nello Stato di residenza 38 Il regime di neutralità impositiva dei dividendi infragruppo - la Direttiva 2003/123 - l’estensione alle catene di società: nel caso di adozione del metodo del credito di imposta, il riconoscimento della frazione dell’imposta sulle società pagata non solo dalla società figlia, ma anche da una sua affiliata che soddisfi i requisiti della Direttiva l’estensione alle società sottoposte ad imposizione nello Stato membro di residenza, ma considerate trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri (partnerships – S.A.S. e S.N.C.) 39 Il regime di neutralità impositiva dei dividendi infragruppo - la Direttiva 2003/123 I soggetti destinatari della Direttiva ed il ruolo della forma giuridica (l’estensione dell’elenco allegato) Il requisito del domicilio fiscale ed i criteri di collegamento Il requisito dell’assoggettamento all’imposta sulle società (orientamento privilegiante criteri economici; orientamento privilegiante una più rigorosa interpretazione giuridica); il caso di Maderia, delle Canarie, delle Azzorre… Il requisito della soglia di partecipazione ed i disallineamenti (requisiti di partecipazione; soglia di partecipazione) 40 Il regime di neutralità impositiva dei dividendi infragruppo - la Direttiva 2003/123 Il periodo minimo di detenzione La nozione di ritenuta ed il criterio funzionale adottato dalla Corte in assenza di una definizione specifica La fungibilità dei metodi per evitare le doppie imposizioni ed il riconoscimento del credito per le imposte a pagate all’estero da società figlie di qualunque grado La Direttiva e le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni: il rimborso del credito di imposta (il caso Oce’ Van Der Grinten – Test Claimants in FII Group Litigation) Gli oneri non deducibili relativi alla partecipazione 41 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Il regime nazionale 42 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI UE “IN ENTRATA”: Art. 89 Tuir: Esclusi 95% 43 I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI DIVIDENDI UE “IN USCITA” Art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973: Diritto al rimborso della ritenuta “in uscita” subita ex art. 27, comma 3, D.p.r. n. 600/1973. La società beneficiaria può chiedere alla società erogante la disapplicazione della ritenuta Clausola “beneficial owner” 44 Il regime di parziale esenzione dei dividendi nella riforma tributaria italiana Con riferimento ai non residenti il regime di esenzione al 95% è applicabile a condizione siano assimilabili alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti. A tale fine gli strumenti partecipativi devono presentare le seguenti caratteristiche: la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi); tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. non deve trattarsi di ente residente in uno Stato o in un territorio a regime fiscale privilegiato, salvo interpello favorevole 45 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Esempi 46 L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro A S.p.A. Italia Francia Stabile organizzazione di A Germania 15% B AG. 47 L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro A S.A. Francia Germania Stabile organizzazione di A Italia 15% B S.r.l. 48 L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro A AG. Germania Italia Stabile organizzazione di A Francia 15% B S.A. 49 L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro A S.p.A. Italia Germania Stabile organizzazione di A 15% B S.r.l. 50 L’applicazione del regime della Direttiva ai casi triangolari di partecipazioni detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro A AG. Germania Italia Stabile organizzazione di A 15% B AG. 51 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Il regime “madre-figlie” e la trasparenza fiscale nel contesto nazionale 52 Il regime “madre-figlia” e la possibilità di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Italia A S.r.l. A1 S.p.A. Condizioni per l’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza ex art. 115 Germania 50% 50% B S.r.l. 15% B AG. 53 Il regime “madre-figlia” e la possibilità di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale L’articolo 2 della Direttiva prevede che ai fini della sua applicazione, il termine “società di uno Stato membro” designa qualsiasi società, che abbia i seguenti requisiti: a) forma giuridica (tra quelle enumerate nell’allegato) b) domicilio fiscale nello Stato membro c) “che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte: …” 54 Il regime “madre-figlia” e la possibilità di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Una rigida interpretazione letterale della disposizione parrebbe legittimare la disapplicazione del regime “madrefiglia” anche in caso di astratta possibilità di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Tuttavia una interpretazione più aderente allo scopo della Direttiva escluderebbe che la sola astratta possibilità di optare per il regime di trasparenza, legittimi la disapplicazione del regime di neutralità dei dividendi 55 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Italia A S.r.l. A1 S.p.A. Applicazione del regime di trasparenza ex art. 115 Germania 50% 50% B S.r.l. 15% B AG. 56 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Tizio Italia Applicazione della trasparenza ex art. 116 100% B S.r.l. Germania 15% B AG. 57 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale A seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, ex articolo 115 o 116, lo Stato membro della società figlia potrebbe negare l’esenzione dalla ritenuta ai dividendi in uscita, avvalendosi dell’articolo 2, lettera c), della Direttiva La società trasparente perderebbe in entrambi i casi la propria soggettività passiva dell’imposta sulle società 58 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Con riguardo al regime di trasparenza di cui all’art. 115, il c.d. consortium relief, il dividendo sarebbe normalmente imputato a soggetti passivi dell’IRES In tal caso l’applicazione del regime di neutralità fiscale della Direttiva sarebbe pienamente conforme allo scopo della Direttiva, che attraverso l’eliminazione della doppia imposizione sui dividendi mira a favorire la creazione di un mercato unico 59 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Permettendo di imputare i dividendi provenienti da una società figlia comunitaria, direttamente in capo alla persona fisica socia della società madre, il regime di trasparenza di cui all’art. 116 fa perdere alla società italiana la propria soggettività passiva all’imposta sulle società a favore del socio, che non è soggetto passivo di tale imposta 60 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Poiché la Direttiva richiede che la società sia soggetto passivo dell’imposta sulle società e tenendo conto che la verifica caso per caso dell’assoggettamento ad IRES dei soggetti cui i dividendi sono imputati sarebbe di difficile applicazione da parte di uno Stato membro, il regime di esenzione dalla ritenuta potrebbe legittimamente essere disapplicato in ogni caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza. 61 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Si applica comunque la disposizione di cui all’articolo 165, comma 9, che riconosce il diritto alla detrazione per le imposte pagate all’estero 62 Il regime di trasparenza ex articolo 115 per i soci non residenti ed il requisito dell’esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi ai fini dell’esercizio dell’opzione A Ltd A1 S.r.l. Regno Unito Applicazione del regime di trasparenza ex art. 115 B S.r.l. 15% 10% Italia B1 S.r.l. 63 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale L’articolo 115 prevede che la soglia minima di partecipazione riferita sia ai diritti di voto che agli utili, ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza fiscale sia non inferiore al 10% Tuttavia se i soci sono non residenti, l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (articolo 27 bis del DPR 600/1973) 64 La disapplicazione del regime “madre-figlia” in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale Le differenti condizioni richieste per l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, ex articolo 115, in caso di soci residenti rispetto ai soci non residenti parrebbero restrittive ed in conflitto con le libertà fondamentali del Trattato (libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 e libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 56) Tale discriminazione potrà essere eliminata con il recepimento della modifica della Direttiva che prevede la riduzione della soglia di partecipazione sino al 10% 65 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Dividendi e persone fisiche non esercenti attività d’impresa 66 Dividendi Abrogazione del credito d’imposta Con la riforma tributaria del introdotta nel 2004 è stato abrogato il meccanismo basato sul credito d’imposta. La doppia imposizione è evitata attraverso l’applicazione del meccanismo dell’esclusione del dividendo dal reddito imponibile del percettore. Sono state previste regole diverse a seconda del percettore. 67 Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa Partecipazioni qualificate La tassazione degli utili distribuiti da società residenti in relazione a partecipazioni qualificate avviene in dichiarazione. In particolare, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 40% del loro ammontare, con applicazione dell’aliquota progressiva. 68 Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa Partecipazioni non qualificate La tassazione degli utili distribuiti da società residenti in relazione a partecipazioni non qualificate, avviene mediante applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta, sul 100% dell’ammontare percepito 69 Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa Azioni di risparmio La tassazione degli utili derivanti dalle azioni di risparmio avviene con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%, sul 100% dell’ammontare percepito, in quanto sono sempre considerate partecipazioni non qualificate 70 Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa Azioni accentrate in Monte Titoli S.p.A. Sono assoggettati ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario aderente al Monte, con le medesime aliquote previste per gli altri dividendi. L’importo dell’imposta trova evidenza separata nel Conto Unico, mediante accredito da effettuarsi con valuta pari a quella dell’effettivo pagamento del dividendo. 71 Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa Partecipazioni qualificate in società non residenti Gli utili relativi a partecipazioni qualificate distribuiti da società non residenti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’acconto del 12,5%, commisurata al c.d. “netto frontiera”, sul 40% dell’ammontare percepito. Se la società risiede in un Paese UE o incluso nella cd White List il dividendo concorre integralmente alla determinazione della base imponibile. Spetta il credito d’imposta per eventuali imposte pagate all’estero. 72 Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa Partecipazioni non qualificate in società non residenti Gli utili relativi a partecipazioni non qualificate distribuiti da società non residenti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%, commisurata al c.d. “netto frontiera”, sul 100% dell’ammontare percepito. 73 Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa Riepilogo Fonte italiana Dividendi da partecipazioni qualificate Dividendi da partecipazioni non qualificate Concorso alla formazione del reddito imponibile per il 40% dell’ammontare dell’utile, con tassazione ad aliquota marginale Applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta sul 100% dell’utile Fonte estera Dividendi da partecipazioni qualificate Dividendi da partecipazioni non qualificate Ritenuta del 12,5% a titolo d’acconto sul 40% dell’ammontare dell’utile, al netto frontiera Applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta sul 100% dell’utile, al netto frontiera Salvo UE o White list: tassazione ad aliquota marginale sul 100%, salvo interpello favorevole Slvo UE o White list: ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta 100% 74 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Dividendi e imprenditori individuali, società di persone, società semplici e associazioni fra professionisti 75 Dividendi – Imprenditori Individuali, società di persone, società semplici e associazioni fra professionisti Partecipazioni in società residenti Gli utili distribuiti da società residenti e percepiti da imprenditori individuali, da società di persone, da società semplici e da associazioni fra professionisti, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare. 76 Dividendi – Imprenditori Individuali, società di persone, società semplici e associazioni fra professionisti Partecipazioni in società non residenti Gli utili distribuiti da società non residenti e percepiti da imprenditori individuali, da società di persone, da società semplici e da associazioni fra professionisti, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare. Se la società che distribuisce l’utile non è residente in uno Stato UE o incluso nella c.d. White List, il dividendo concorre integralmente alla determinazione della base imponibile, salvo interpello favorevole. 77 Dividendi – Imprenditori Individuali, società di persone, società semplici e associazioni fra professionisti Riepilogo Fonte italiana Fonte estera Concorso alla formazione del reddito imponibile per il 40% dell’ammontare dell’utile Concorso alla formazione del reddito imponibile per il 40% dell’ammontare dell’utile Salvo UE o White list: imponibilità del 100% dell’utile, salvo interpello favorevole 78 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Dividendi ed enti non commerciali 79 Dividendi – Enti non commerciali Partecipazioni in società residenti Gli utili derivanti da partecipazioni in società residenti, percepiti da enti non commerciali, sono imponibili per il 5% del loro ammontare. Si applica una ritenuta a titolo d’acconto del 12,5%. 80 Dividendi – Enti non commerciali Partecipazioni in società non residenti Gli utili derivanti da partecipazioni in società non residenti, percepiti da enti non commerciali, sono imponibili per il 5% del loro ammontare. Si applica una ritenuta a titolo d’acconto del 12,5%, commisurata al c.d. “netto frontiera”. Se la società che distribuisce il dividendo non è residente in uno Stato UE o nella c.d. White List, l’utile è imponibile per il 100% del suo ammontare, salvo interpello favorevole 81 Dividendi – Enti non commerciali Riepilogo Fino a quando non sarà realizzata la sostituzione dell’IRPEF con L’IRE Fonte italiana Fonte estera Tassazione del 5% del dividendo. Tassazione del 5% del dividendo. Salvo UE o White list: imponibilità del 100% dell’utile, salvo interpello favorevole 82 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Dividendi e società di capitali 83 Dividendi – Società di capitali Partecipazioni in società residenti Gli utili derivanti da partecipazioni in società residenti, percepiti da società di capitali, sono imponibili per il 5% del loro ammontare. Detto ammontare concorre alla determinazione della base imponibile IRES, su cui viene applicata l’aliquota del 27,5% 84 Dividendi – Società di capitali Partecipazioni in società non residenti Gli utili derivanti da partecipazioni in società non residenti, percepiti da società di capitali, sono imponibili per il 5% del loro ammontare. Detto ammontare concorre alla determinazione della base imponibile IRES, su cui viene applicata l’aliquota del 27,5%. Se la società che distribuisce il dividendo non è residente in uno Stato Ue o nella c.d. White List, il dividendo è imponibile per il 100% del suo ammontare salvo interpello favorevole 85 Dividendi – Società di capitali Riepilogo Fonte italiana Inclusione nel reddito imponibile del 5% del dividendo Inclusione nel reddito imponibile del 5% del dividendo Fonte estera Slavo UE o White list: imponibilità del 100% dell’utile, salvo interpello favorevole 86 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO Dividendi e soggetti non residenti 87 Dividendi – Soggetti non residenti Imponibilità, aliquota e credito d’imposta Gli utili percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 1,375% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad imposta sul reddito negli Stati membri UE e aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, o “white list”; 27% negli altri casi, in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Sugli utili percepiti da soggetti non residenti, in relazioni ad azioni di risparmio, si applica una ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello stato 88 estero Dividendi – Soggetti non residenti Qualified Intermediaries Intermediari finanziari (italiani e di altri Paesi) che hanno stipulato un accordo con l’Internal Revenue Service (IRS) statunitense I cittadini americani o i soggetti residenti in USA che percepiscono dividendi o altri proventi periodici tramite Qualified Intermediaries Revenue Service sono segnalati (Amministrazione all’Internal Finanziaria) statunitense. Tutti gli altri soggetti non vengono segnalati, ma vi sono regole più restrittive per l’identificazione anagrafica 89