UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
La tassazione dei dividendi
transfrontalieri
25 febbraio 2008
Prof. Thomas Tassani
Dr. Fabrizio Bulgarelli
1
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Il diritto comunitario e l’armonizzazione
in materia di imposte dirette
2
IL DIRITTO COMUNITARIO
Primario:
 Trattato istitutivo della Comunità Europea (Roma, 25
Marzo 1957)
 Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 7 febbraio
1992)
 Trattato di Amsterdam (Amsterdam, 2 ottobre 1997)
 Trattato di Nizza (Nizza, 26 febbraio 2001)
Derivato:
 Regolamenti
 Decisioni
 Direttive
 Pareri e Raccomandazioni
3
IL DIRITTO COMUNITARIO


I trattati non attribuiscono alle istituzioni comunitarie
competenze in materia tributaria tali da permettere loro la
creazione di una propria imposta.
La politica fiscale comunitaria nasce come:
 politica negativa, finalizzata cioè a prevenire misure che
creino ostacoli alle libertà fondamentali di circolazione
all’interno dell’Unione
 politica positiva di armonizzazione e riavvicinamento
delle legislazioni fiscali degli Stati Membri
4
IL Diritto Comunitario - (Art. 2 Trattato CE)


Ai sensi dell’articolo 2 del Trattato CE, la Comunità ha il
compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle
attività economiche nell’insieme della Comunità,
un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità
accresciuta (…)
Questi scopi vasti ed ambiziosi sono perseguiti mediante
l’instaurazione di un mercato comune (…) e il graduale
riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati
membri.
5
Il Diritto Comunitario - (Art. 3 Trattato CE)
L’articolo 3 del Trattato CE, stabilisce una serie di misure
che dovrebbero costituire la base per la formazione di un
mercato comune:
 divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci
come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
 una politica commerciale comune;
 un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra
gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
 (…)
6
Il Diritto Comunitario - La Politica Negativa
Disposizioni tributarie del Trattato CE:
 Articolo 90 - stabilisce una divieto di ordine generale alle
discriminazioni fiscali nei confronti dei prodotti importati
dagli Stati membri; divieto di protezione prodotti
nazionali;
 Articolo 91 - aggiunge il divieto di tassare in modo più
severo le merci comunitarie importate rispetto ai prodotti
interni;
 Articolo 92 - costituisce una deroga ai precedenti principi,
da attuarsi solo in casi eccezionali e per periodi limitati,
permette l’applicazione di imposte speciali sulle
importazioni e la concessione di agevolazioni alle
esportazioni al fine di compensare eventuali divari fiscali
fra gli Stati membri
7
Il Diritto Comunitario
L’Armonizzazione delle legislazioni degli Stati
Disposizioni fiscali del Trattato CE:
 Articolo 93 - prevede l’armonizzazione delle legislazioni
fiscali degli Stati membri nella misura e nei limiti in cui
tale armonizzazione sia necessaria per un corretto
funzionamento del mercato interno.
La norma richiede che le disposizioni adottate per
raggiungere tale obiettivo siano approvate all’unanimità
dagli Stati membri e limita alle sole imposte indirette la
possibilità di intervento in questo ambito giuridico.
- Sesta direttiva in materia di IVA
8
Il Diritto Comunitario
Il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
Disposizioni generali del Trattato CE:
Articolo 94 - Consente al Consiglio degli Stati Membri di
intervenire qualora reputi che le differenze tra le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi aderenti
abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato
comune. Rimane il vincolo al principio di unanimità.



Direttiva Madre Figlia (n. 435/1990)
Direttiva sulle Riorganizzazioni Societarie (n. 434/1990)
Direttiva Interessi e Canoni (n. 49/2003)
9
Principi generali e libertà fondamentali del Trattato


Principi generali:
Art. 12: Principio di non discriminazione in base alla
nazionalità;
Art. 18: Cittadinanza dell’Unione (libertà di circolare e
soggiornare nel territorio degli Stati Membri);
Libertà fondamentali:
Art. 23: libera circolazione delle merci
Art. 39: libera circolazione dei lavoratori
Art. 43: libertà di stabilimento
Art. 49: libera prestazione di servizi
Art. 56: libera circolazione dei capitali e dei pagamenti
10
Principi generali e libertà fondamentali del Trattato



La Corte di Giustizia europea, investita dagli organi
giurisdizionali nazionali di una serie di problematiche
interpretative, è intervenuta laddove gli Stati membri
rischiavano di compromettere le libertà fondamentali.
Ha contribuito a sviluppare un’interpretazione dinamica
delle disposizioni del Trattato CE.
Numerose decisioni della Corte hanno prodotto effetti
importanti sulle legislazioni fiscali degli Stati membri,
comportando l’obbligo di adeguamento interno.
11
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
La tassazione dei dividendi
ed il contesto comunitario
12
L’imposizione sugli utili infragruppo
nell’Unione Europea





Le imposte dirette non sono armonizzate all’interno dell’Unione
Europea
Tale assenza di armonizzazione coinvolge non solo le imposte
sulle società, ma anche le ritenute applicate sui dividendi
Le aliquote di imposta differiscono da Stato membro a Stato
membro
La Commissione Europea non contrasta tale fenomeno, non
considerandolo manifestazione di concorrenza fiscale dannosa
Gli Stati membri possono utilizzare differenti sistemi per evitare
la doppia tassazione economica in caso di distribuzione di
dividendi: principalmente il sistema dell’imputazione e quello
della esenzione
13
L’imposizione sugli utili infragruppo
nell’Unione Europea




Numerosi problemi emergono in relazione alle distribuzioni di utili
tra soggetti con sedi in Stati membri diversi
La Direttiva Madre/Figlie ha solo parzialmente risolto tali problemi
Numerosi casi sono stati decisi e d altri sono attualmente pendenti
davanti alla Corte di Giustizia Europea
Una questione essenziale concerne la circostanza se in caso di
distribuzioni di dividendi transnazionali, sia legittimo sostenere
un’imposizione complessiva superiore (tenendo conto delle imposte
applicate in entrambi gli Stati membri) rispetto al caso di una
distribuzione di dividendi tra soggetti residenti nello stesso Stato
membro
14
La libera circolazione dei capitali

L’articolo 56, par. 1 del Trattato prevede che “sono vietate tutte le
restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati
membri e Paesi terzi”

L’articolo 58, par. 1 prevede che le disposizioni dell'articolo 56 non
pregiudicano il diritto degli Stati membri di distinguere tra
contribuenti che non sono nella stessa posizione per quanto
riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro
capitale

Lo stesso articolo al paragrafo 3, stabilisce che le misure e le
procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero
movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56
15
La libera circolazione dei capitali




Discriminazione:: quando si hanno situazioni paragonabili in cui
una specifica misura fiscale deve essere applicata nello stesso
modo
La Corte di Giustizia pone sempre particolare attenzione allo
scopo della misura specifica
Se la residenza non è un fattore rilevante, allora la misura fiscale
dovrà essere applicata sia ai residenti che ai non-residenti nella
stessa situazione
La residenza è normalmente un fattore non scriminante ai fini
dell’applicazione della misura fiscale
16
L’imposizione sugli utili infragruppo
nell’Unione Europea,
i Trattati contro le doppie imposizioni
e il Trattato dell’Unione




La Corte di Giustizia di regola rispetta i principi consolidati del diritto
internazionale tributario recepiti in Convenzioni contro le doppie
imposizioni
Ciò trova applicazione a diverse categorie di redditi, in relazione ai
quali il potere impositivo è attribuito in base alla Convenzione
In particolare per quanto concerne la tassazione dei dividendi in
genere il potere impositivo è esercitato da entrambi gli Stati membri
coinvolti: lo Stato della fonte, nonchè lo Stato delle residenza del
contribuente che riceve il reddito
Gli Stati membri hanno vari metodi di mitigare la doppia imposizione
economica internazionale e la Corte di Giustizia non ha interferito su
tali scelte
17
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
La tassazione dei dividendi
e le norme applicabili
18
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
 DIVIDENDI “IN USCITA”: distribuiti da un soggetto residente in
Italia (Stato fonte) ad un soggetto non residente (Stato del
percettore);
 DIVIDENDI
“IN ENTRATA”: distribuiti da un soggetto non
residente (Stato fonte) ad un soggetto residente in Italia (Stato del
percettore);
 DIVIDENDI
“COMUNITARI” (Dir 90/435/CEE): distribuiti da
società “FIGLIA” residente UE a società “MADRE” residente UE
(con partecipazione >= 15%, in precedenza 25%)
19
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
TRE LIVELLI DI NORME:

1) Norme interne

2) Norme convenzionali

3) Norme comunitarie
 Stato della fonte
 Stato della residenza
 (Art. 10 Convenzione Mod. OCSE)
 Recepite nello Stato della fonte
 Recepite nello Stato della residenza
20
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DISCIPLINA APPLICABILE:

Dividendi “Madre-figlia”: Direttiva (o regime convenzionale
più favorevole (art. 27 bis/600)) + Norme interne

Dividendi “in entrata” e ”in uscita”: Convenzione + Norme
interne
21
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
PRINCIPIO DI TASSAZIONE:
Art. 10 Modello OCSE (Potestà impositiva concorrente) :


Tassazione nello Stato di residenza

+
Facoltà di ritenuta nello Stato della Fonte
 (con clausola “effettivo beneficiario”)
 <= 5%
(partecipazione al capitale >= 25%)
 <= 15%
(altri casi)
22
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
NOZIONE DI “DIVIDENDO TRANSNAZIONALE”:

(Convenzione (art. 10) + rinvio a norma nazionale (art. 44, 1° co.,
lett. e) e f), Tuir))
NUCLEO DELLA NOZIONE (più ampia della nozione civilistica) :

“Redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote
minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili e i redditi da altre quote sociali assoggettati allo stesso
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legge dello Stato
della fonte”.
23
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
I dividendi in uscita
24
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI “IN USCITA”
Norma formale interna (individua l’Italia come Stato della fonte nei
confronti del socio non residente):



a) Persone fisiche: art. 23, comma 1, lett. b, Tuir
b) Società di capitali o enti commerciali: artt. 23, comma 1, lett. b,
e 152, comma 2, Tuir
c) Enti non commerciali: artt. 23, comma 1, lett. b, e 153, comma
2, Tuir
25
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI “IN USCITA”


Norma formale convenzionale (individua l’Italia come Stato della
fonte nei confronti del socio non residente):
Art. 10 Convenzione Mod. OCSE (potestà impositiva concorrente)
26
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI “IN USCITA”
Norma sostanziale interna:


art. 27, 3° co., D.p.r. n. 600/1973: ritenuta d’imposta 1,375% sugli
utili corrisposti a società ed enti soggetti ad imposta sul reddito
negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo, o “white list”; 27% negli altri casi
(12,5% agli azionisti di risparmio), (soggetto passivo è il
sostituto).
Rimborso max. 4/9 ai non residenti che dimostrino di aver pagato
l’imposta all’estero in via definitiva.
27
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI “IN USCITA”
Norma sostanziale convenzionale:



art. 10, nn. 2 e 4, Convenzione Mod. OCSE:
tassazione anche nello Stato della fonte, in conformità alla legge
ivi vigente:
 art. 27, D.p.r. n. 600/1973
 art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973 (Dividendi “Madre-figlia”)
La ritenuta “in uscita” non si applica se il socio non residente ha
una S.O. nello Stato della fonte.
28
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI “IN USCITA”

Art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973: Rimborso della ritenuta al
socio non residente (può essere più vantaggioso della
Direttiva “Madre” ”Figlia”) (ad. es. Convenzioni Francia,
Germania, Paesi Bassi e Regno Unito)
29
L’introduzione della “white list”
BLACK LIST
WHITE LIST
WHITE
LIST
Passaggio da un meccanismo di
individuazione dei “Paesi fiscalmente
pericolosi” a uno di individuazione dei
“Paesi fiscalmente compatibili”
30
L’introduzione della “white list”
Principali articoli del TUIR interessati:








art. 2
Trasferimento residenza fiscale
art. 47
Utili da partecipazione
art. 68-87
Plusvalenze
art. 73
Residenza dei soggetti Ires
art. 89
Dividendi
art. 110
Transazioni con paradisi fiscali
art. 167-168
art. 168-bis
CFC e collegate estere
Identificazione paese White List con
successivo D.M.
31
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
I dividendi in entrata
32
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI “IN ENTRATA”

Norma formale interna (localizza il percettore):

Norma formale convenzionale:
Socio persona fisica: art. 2 Tuir
Socio soggetto Ires: art. 73 Tuir
 art. 10 Convenzione Mod. OCSE: tassazione concorrente
anche nello Stato di residenza del socio
33
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI “IN ENTRATA”

Norme sostanziali interne:
 art. 47 Tuir (art. 27, 1° e 4° comma, D.p.r. 600/1973)
 art. 59 Tuir
 art. 89 Tuir (eccezione: art. 134, 1° comma, lett.
a) Tuir:
Consolidato Mondiale; limiti al credito d’imposta estero ex art. 165,
comma 19, Tuir; non si applica agli utili provenienti da Stati in Black
List; va calcolato, in caso di società percipienti, sul 5% dell’imposta
versata all’estero)
34
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Il regime “madre-figlia”
35
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI

DIVIDENDI COMUNITARI: derivano dalla partecipazione
al capitale della società figlia
36
Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”,
modificata con Direttiva 2003/123/CEE
Nessuna tassazione sui dividendi in capo alla casa madre
(tax max consentita su 5% dividendi ricevuti)
Nessuna ritenuta su distribuzione dividendi
37
Direttiva 90/435/CEE c.d. “Madre-Figlia”,
modificata con Direttiva 2003/123/CEE
Condizioni di applicabilità
 società residenti in Paesi UE;
 società madre partecipa > 15% nella figlia (in origine 25%; poi
20% dall’1/1/2005; 15% dall’1/1/2007 e 10% dall’1/1/2009);
 partecipazione detenuta per 2 anni;
 società madre e società figlia costituite in una delle forme
previste dalla direttiva;
 società madre e società figlia soggette ad imposte nello Stato di
residenza
38
Il regime di neutralità impositiva dei
dividendi infragruppo
- la Direttiva 2003/123
- l’estensione alle catene di società: nel caso di adozione del
metodo del credito di imposta, il riconoscimento della frazione
dell’imposta sulle società pagata non solo dalla società figlia,
ma anche da una sua affiliata che soddisfi i requisiti della
Direttiva
 l’estensione
alle società sottoposte ad imposizione nello
Stato membro di residenza, ma considerate trasparenti ai fini
fiscali da altri Stati membri (partnerships – S.A.S. e S.N.C.)
39
Il regime di neutralità impositiva dei
dividendi infragruppo
- la Direttiva 2003/123
I
soggetti destinatari della Direttiva ed il ruolo della forma
giuridica (l’estensione dell’elenco allegato)
 Il requisito del domicilio fiscale ed i criteri di collegamento
 Il
requisito dell’assoggettamento all’imposta sulle società
(orientamento privilegiante criteri economici; orientamento
privilegiante una più rigorosa interpretazione giuridica); il caso
di Maderia, delle Canarie, delle Azzorre…
 Il requisito della soglia di partecipazione ed i disallineamenti
(requisiti di partecipazione; soglia di partecipazione)
40
Il regime di neutralità impositiva dei
dividendi infragruppo
- la Direttiva 2003/123
 Il periodo minimo di detenzione
 La nozione di ritenuta ed il criterio funzionale adottato dalla
Corte in assenza di una definizione specifica
 La fungibilità dei metodi per evitare le doppie imposizioni ed
il riconoscimento del credito per le imposte a pagate all’estero
da società figlie di qualunque grado
 La
Direttiva e le Convenzioni per evitare le doppie
imposizioni: il rimborso del credito di imposta (il caso Oce’ Van
Der Grinten – Test Claimants in FII Group Litigation)
 Gli oneri non deducibili relativi alla partecipazione
41
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Il regime nazionale
42
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI UE “IN ENTRATA”:
Art. 89 Tuir:

Esclusi 95%
43
I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI
DIVIDENDI UE “IN USCITA”

Art. 27 bis, D.p.r. n. 600/1973:
 Diritto al rimborso della ritenuta “in uscita” subita ex art. 27,
comma 3, D.p.r. n. 600/1973.
 La società beneficiaria può chiedere alla società erogante la
disapplicazione della ritenuta
 Clausola “beneficial owner”
44
Il regime di parziale esenzione dei dividendi
nella riforma tributaria italiana
Con riferimento ai non residenti il regime di esenzione al 95% è
applicabile a condizione siano assimilabili alle azioni, le
partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non
residenti.
A tale fine gli strumenti partecipativi devono presentare le seguenti
caratteristiche:
 la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da
utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati
economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono
stati emessi);
 tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito
della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese
estero di residenza.
 non deve trattarsi di ente residente in uno Stato o in un territorio a
regime fiscale privilegiato, salvo interpello favorevole
45
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Esempi
46
L’applicazione del regime della Direttiva
ai casi triangolari di partecipazioni detenute
tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro
A S.p.A.
Italia
Francia
Stabile
organizzazione
di A
Germania
15%
B AG.
47
L’applicazione del regime della Direttiva
ai casi triangolari di partecipazioni detenute
tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro
A S.A.
Francia
Germania
Stabile
organizzazione
di A
Italia
15%
B S.r.l.
48
L’applicazione del regime della Direttiva
ai casi triangolari di partecipazioni
detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro
A AG.
Germania
Italia
Stabile
organizzazione
di A
Francia
15%
B S.A.
49
L’applicazione del regime della Direttiva
ai casi triangolari di partecipazioni
detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro
A S.p.A.
Italia
Germania
Stabile
organizzazione
di A
15%
B S.r.l.
50
L’applicazione del regime della Direttiva
ai casi triangolari di partecipazioni
detenute tramite stabili organizzazioni in altro Stato membro
A AG.
Germania
Italia
Stabile
organizzazione
di A
15%
B AG.
51
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Il regime “madre-figlie” e la trasparenza
fiscale nel contesto nazionale
52
Il regime “madre-figlia” e la possibilità
di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale
Italia
A S.r.l.
A1 S.p.A.
Condizioni per l’esercizio
dell’opzione per il regime di
trasparenza ex art. 115
Germania
50%
50%
B S.r.l.
15%
B AG.
53
Il regime “madre-figlia” e la possibilità
di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale
 L’articolo
2 della Direttiva prevede che ai fini della sua
applicazione, il termine “società di uno Stato membro” designa
qualsiasi società, che abbia i seguenti requisiti:
a) forma giuridica (tra quelle enumerate nell’allegato)
b) domicilio fiscale nello Stato membro
c) “che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e
senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte: …”
54
Il regime “madre-figlia” e la possibilità
di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

Una rigida interpretazione letterale della disposizione
parrebbe legittimare la disapplicazione del regime “madrefiglia” anche in caso di astratta possibilità di esercizio
dell’opzione per la trasparenza fiscale

Tuttavia una interpretazione più aderente allo scopo della
Direttiva escluderebbe che la sola astratta possibilità di optare
per il regime di trasparenza, legittimi la disapplicazione del
regime di neutralità dei dividendi
55
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale
Italia
A S.r.l.
A1 S.p.A.
Applicazione del regime di
trasparenza ex art. 115
Germania
50%
50%
B S.r.l.
15%
B AG.
56
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale
Tizio
Italia
Applicazione della trasparenza
ex art. 116
100%
B S.r.l.
Germania
15%
B AG.
57
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

A seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza
fiscale, ex articolo 115 o 116, lo Stato membro della società
figlia potrebbe negare l’esenzione dalla ritenuta ai dividendi in
uscita, avvalendosi dell’articolo 2, lettera c), della Direttiva

La società trasparente perderebbe in entrambi i casi la
propria soggettività passiva dell’imposta sulle società
58
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

Con riguardo al regime di trasparenza di cui all’art. 115, il
c.d. consortium relief, il dividendo sarebbe normalmente
imputato a soggetti passivi dell’IRES

In tal caso l’applicazione del regime di neutralità fiscale
della Direttiva sarebbe pienamente conforme allo scopo della
Direttiva, che attraverso l’eliminazione della doppia imposizione
sui dividendi mira a favorire la creazione di un mercato unico
59
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

Permettendo di imputare i dividendi provenienti da una
società figlia comunitaria, direttamente in capo alla persona
fisica socia della società madre, il regime di trasparenza di
cui all’art. 116 fa perdere alla società italiana la propria
soggettività passiva all’imposta sulle società a favore del
socio, che non è soggetto passivo di tale imposta
60
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

Poiché la Direttiva richiede che la società sia soggetto
passivo dell’imposta sulle società e tenendo conto che la
verifica caso per caso dell’assoggettamento ad IRES dei
soggetti cui i dividendi sono imputati sarebbe di difficile
applicazione da parte di uno Stato membro, il regime di
esenzione dalla ritenuta potrebbe legittimamente essere
disapplicato in ogni caso di esercizio dell’opzione per la
trasparenza.
61
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

Si applica comunque la disposizione di cui all’articolo 165,
comma 9, che riconosce il diritto alla detrazione per le imposte
pagate all’estero
62
Il regime di trasparenza ex articolo 115
per i soci non residenti ed il requisito
dell’esenzione da ritenuta alla fonte
sui dividendi ai fini dell’esercizio dell’opzione
A Ltd
A1 S.r.l.
Regno Unito
Applicazione del regime di
trasparenza ex art. 115
B S.r.l.
15%
10%
Italia
B1 S.r.l.
63
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

L’articolo 115 prevede che la soglia minima di
partecipazione riferita sia ai diritti di voto che agli utili, ai fini
dell’applicazione del regime di trasparenza fiscale sia non
inferiore al 10%

Tuttavia se i soci sono non residenti, l’esercizio dell’opzione
è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla
fonte sugli utili distribuiti (articolo 27 bis del DPR 600/1973)
64
La disapplicazione del regime “madre-figlia”
in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale

Le differenti condizioni richieste per l’esercizio dell’opzione
per la trasparenza fiscale, ex articolo 115, in caso di soci
residenti rispetto ai soci non residenti parrebbero restrittive ed
in conflitto con le libertà fondamentali del Trattato (libertà di
stabilimento di cui all’articolo 43 e libera circolazione dei
capitali di cui all’articolo 56)

Tale discriminazione potrà essere eliminata con il
recepimento della modifica della Direttiva che prevede la
riduzione della soglia di partecipazione sino al 10%
65
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Dividendi
e
persone fisiche non esercenti attività d’impresa
66
Dividendi
Abrogazione del credito d’imposta
Con la riforma tributaria del introdotta nel 2004 è stato
abrogato il meccanismo basato sul credito d’imposta.
La doppia imposizione è evitata attraverso l’applicazione
del meccanismo dell’esclusione del dividendo dal reddito
imponibile del percettore.
Sono state previste regole diverse a seconda del
percettore.
67
Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
Partecipazioni qualificate
La tassazione degli utili distribuiti da società residenti
in relazione a partecipazioni qualificate avviene in
dichiarazione.
In particolare, concorrono alla formazione del reddito
complessivo per il 40% del loro ammontare, con
applicazione dell’aliquota progressiva.
68
Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
Partecipazioni non qualificate
La tassazione degli utili distribuiti da società residenti
in relazione a partecipazioni non qualificate, avviene
mediante applicazione di una ritenuta del 12,5% a
titolo d’imposta, sul 100% dell’ammontare percepito
69
Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
Azioni di risparmio
La
tassazione degli utili derivanti dalle azioni di
risparmio avviene con applicazione di una ritenuta a
titolo d’imposta del 12,5%, sul 100% dell’ammontare
percepito, in quanto sono sempre considerate
partecipazioni non qualificate
70
Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
Azioni accentrate in Monte Titoli S.p.A.
Sono
assoggettati ad imposta sostitutiva da parte
dell’intermediario aderente al Monte, con le medesime
aliquote previste per gli altri dividendi.
L’importo
dell’imposta trova evidenza separata nel
Conto Unico, mediante accredito da effettuarsi con
valuta pari a quella dell’effettivo pagamento del
dividendo.
71
Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
Partecipazioni qualificate in società non residenti
Gli
utili relativi a partecipazioni qualificate distribuiti
da società non residenti sono assoggettati ad una
ritenuta a titolo d’acconto del 12,5%, commisurata al
c.d. “netto frontiera”, sul 40% dell’ammontare
percepito.
Se la società risiede in un Paese UE o incluso nella
cd White List il dividendo concorre integralmente alla
determinazione della base imponibile.
Spetta il credito d’imposta per eventuali imposte
pagate all’estero.
72
Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
Partecipazioni non qualificate in società non residenti
Gli
utili relativi a partecipazioni non qualificate
distribuiti da società non residenti sono assoggettati
ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%,
commisurata al c.d. “netto frontiera”, sul 100%
dell’ammontare percepito.
73
Dividendi – Persone fisiche non esercenti attività d’impresa
Riepilogo
Fonte italiana
Dividendi da partecipazioni qualificate
Dividendi da partecipazioni non qualificate
Concorso alla formazione del reddito imponibile per il
40% dell’ammontare dell’utile, con tassazione ad
aliquota marginale
Applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta
sul 100% dell’utile
Fonte estera
Dividendi da partecipazioni qualificate
Dividendi da partecipazioni non qualificate
Ritenuta del 12,5% a titolo d’acconto sul 40%
dell’ammontare dell’utile, al netto frontiera
Applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta
sul 100% dell’utile, al netto frontiera
Salvo UE o White list: tassazione ad aliquota
marginale sul 100%, salvo interpello favorevole
Slvo UE o White list: ritenuta del 12,5% a titolo
d’imposta 100%
74
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Dividendi
e
imprenditori individuali, società di persone,
società semplici e associazioni fra professionisti
75
Dividendi – Imprenditori Individuali, società di persone, società semplici
e associazioni fra professionisti
Partecipazioni in società residenti
Gli utili distribuiti da società residenti e percepiti da
imprenditori individuali, da società di persone, da società
semplici e da associazioni fra professionisti, concorrono
alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro
ammontare.
76
Dividendi – Imprenditori Individuali, società di persone, società semplici
e associazioni fra professionisti
Partecipazioni in società non residenti
Gli utili distribuiti da società non residenti e percepiti da
imprenditori individuali, da società di persone, da società
semplici e da associazioni fra professionisti, concorrono
alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro
ammontare.
Se la società che distribuisce l’utile non è residente in uno
Stato UE o incluso nella c.d. White List, il dividendo
concorre integralmente alla determinazione della base
imponibile, salvo interpello favorevole.
77
Dividendi – Imprenditori Individuali, società di persone, società semplici
e associazioni fra professionisti
Riepilogo
Fonte italiana
Fonte estera
Concorso alla formazione del reddito
imponibile per il 40% dell’ammontare
dell’utile
Concorso alla formazione del reddito
imponibile per il 40% dell’ammontare
dell’utile
Salvo UE o White list: imponibilità del
100% dell’utile, salvo interpello favorevole
78
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Dividendi
ed
enti non commerciali
79
Dividendi – Enti non commerciali
Partecipazioni in società residenti
Gli utili derivanti da partecipazioni in società residenti,
percepiti da enti non commerciali, sono imponibili per il 5%
del loro ammontare.
Si applica una ritenuta a titolo d’acconto del 12,5%.
80
Dividendi – Enti non commerciali
Partecipazioni in società non residenti
Gli utili derivanti da partecipazioni in società non residenti,
percepiti da enti non commerciali, sono imponibili per il 5%
del loro ammontare.
Si applica una ritenuta a titolo d’acconto del 12,5%,
commisurata al c.d. “netto frontiera”.
Se la società che distribuisce il dividendo non è residente
in uno Stato UE o nella c.d. White List, l’utile è imponibile
per il 100% del suo ammontare, salvo interpello favorevole
81
Dividendi – Enti non commerciali
Riepilogo
Fino a quando non sarà realizzata la sostituzione
dell’IRPEF con L’IRE
Fonte italiana
Fonte estera
Tassazione del 5% del dividendo.
Tassazione del 5% del dividendo.
Salvo UE o White list: imponibilità del
100% dell’utile, salvo interpello favorevole
82
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Dividendi
e
società di capitali
83
Dividendi – Società di capitali
Partecipazioni in società residenti
 Gli utili derivanti da partecipazioni in società residenti,
percepiti da società di capitali, sono imponibili per il 5% del
loro ammontare.
 Detto ammontare concorre alla determinazione della
base imponibile IRES, su cui viene applicata l’aliquota del
27,5%
84
Dividendi – Società di capitali
Partecipazioni in società non residenti
 Gli utili derivanti da partecipazioni in società non
residenti, percepiti da società di capitali, sono imponibili
per il 5% del loro ammontare.
 Detto ammontare concorre alla determinazione della
base imponibile IRES, su cui viene applicata l’aliquota del
27,5%.
 Se la società che distribuisce il dividendo non è
residente in uno Stato Ue o nella c.d. White List, il
dividendo è imponibile per il 100% del suo ammontare
salvo interpello favorevole
85
Dividendi – Società di capitali
Riepilogo
Fonte italiana
Inclusione nel reddito imponibile del 5%
del dividendo
Inclusione nel reddito imponibile del 5%
del dividendo
Fonte estera
Slavo UE o White list: imponibilità del
100% dell’utile, salvo interpello favorevole
86
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO
FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Dividendi
e
soggetti non residenti
87
Dividendi – Soggetti non residenti
Imponibilità, aliquota e credito d’imposta
 Gli utili percepiti da soggetti non residenti sono
assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 1,375%
sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad imposta
sul reddito negli Stati membri UE e aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo, o “white list”; 27% negli
altri casi, in relazione alle partecipazioni non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
 Sugli utili percepiti da soggetti non residenti, in relazioni
ad azioni di risparmio, si applica una ritenuta del 12,5% a
titolo d’imposta.
 I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei
4/9 della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver
pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello stato
88
estero
Dividendi – Soggetti non residenti
Qualified Intermediaries
Intermediari finanziari (italiani e di altri Paesi) che hanno stipulato un accordo
con l’Internal Revenue Service (IRS) statunitense
 I cittadini americani o i soggetti residenti in USA che
percepiscono dividendi o altri proventi periodici tramite
Qualified
Intermediaries
Revenue
Service
sono
segnalati
(Amministrazione
all’Internal
Finanziaria)
statunitense.
 Tutti gli altri soggetti non vengono segnalati, ma vi sono
regole più restrittive per l’identificazione anagrafica
89
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I DIVIDENDI TRANSFRONTALIERI