ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
di Ivrea-Pinerolo-Torino
Gruppo di Lavoro “Rapporti Internazionali”
FONDAMENTI DI
DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO
La Direttiva Madre-Figlia
Mauro Ranalli - Emanuele Chieli
Torino, 7 febbraio 2007
-
Ambito di applicazione
La norma e l’implementazione
IV.
V.
VI.
VII.
Documenti e certificazioni
Esempi
Casi
Ultimi sviluppi
•
•
•
I. i presupposti di applicabilità
II. la norma anti-abuso
III. l’eliminazione della doppia imposizione
Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990 - Direttiva 2003/123/CE del 23
dicembre 2003 - D.Lgs. 6 marzo 1993 n. 136 - Art. 27-bis del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 600 - Art. 89 TUIR - D.Lgs. 12 dicembre 2006
(attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Obiettivo
uniformità del regime impositivo dei trasferimenti di utili
nei raggruppamenti di società che operano in Stati diversi della Comunità.
mediante la completa e uniforme
eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione
economica e giuridica sui flussi di utili tra società appartenenti al medesimo
raggruppamento
purché si tratti di flussi tra società Madri/Figlie, come qualificate dal comb.
disp. artt. 2 e 3 della Direttiva
AMBITO DI APPLICAZIONE:
LA DISTRIBUZIONE DI UTILI
Distribuzione di UTILI, non soltanto di dividendi
Che cosa si intende per utile ?
La Direttiva M/F non fornisce criteri di individuazione dell’utile
Vale la nozione “interna” di utile
a nulla ostando che sia diversa nell’ordinamento dello Stato della Madre e in quello
della Figlia.
Lo Stato di residenza della Madre non è vincolato alla qualificazione di utile dello
Stato della fonte, e viceversa.
Conflitti di qualificazione dell’utile
sono accentuati dalla norme antielusive (es. capitalizzazione sottile).
Pochi rimedi efficaci
(ad es.: Convenzione arbitrale sui prezzi di trasferimento, 90/436/CE).
Per la Direttiva M/F non deve trattarsi di utili distribuiti in occasione della
liquidazione (non è però cosi per la norma interna)
Norma interna
Circ. 26/E del 2004 (§. 4.8, ritenute): il regime M/F si applica agli utili da partecipazione e alla
remunerazione dei finanziamenti eccedenti (art. 98 TUIR)
D.Lgs. 12 dicembre 2006.
Il regime M/F (“in uscita”) spetta anche per
- remunerazione dei finanziamenti eccedenti
(art. 98 TUIR, capitalizzazione sottile):
- utili da associazioni in partecipazione e da contratti di
cointeressenza (art. 2554 c.c.),
se l’apporto non è costituto esclusivamente da prestazioni di lavoro;
- remunerazione dei titoli e degli strumenti finanziari “assimilati”
alle azioni
(con remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati
economici dell’emittente, di altre società del gruppo o dello specifico affare;
v. art. 44 co.2 lett.a TUIR)
purché remunerazione o utili siano pagati a una Madre ai sensi della
Direttiva M/F che detiene una partecipazione diretta del 15% nel
capitale della società italiana che la corrisponde o distribuisce
I. – I PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA’
A. DIVIDENDI IN ENTRATA
Direttiva M/F
tre presupposti soggettivi
1) forma delle società; 2) residenza fiscale delle società; 3) soggezione ad
imposta sul reddito
due presupposti oggettivi
1) entità della partecipazione diretta al capitale della società Figlia; 2) periodo
di possesso della partecipazione;
Norma interna
“In entrata”, non esiste più un regime diverso da quello ordinario dell’art. 89
che si applica anche ai proventi “assimilati” a utili da partecipazione (co. 2).
Percipiente residente: soggetto Ires
Non residente che distribuisce l’utile: società e enti di qualsiasi tipo, con o
senza personalità giuridica (non oerò una CFC ai sensi dell’art. 167 TUIR).
Non sono prescritte condizioni oggettive
(es.: entità della partecipazione o periodo di possesso).
B. DIVIDENDI IN USCITA
Nella Direttiva M/F, per i dividenti in uscita i presupposti di applicabilità sono gli stessi dei
dividendi in entrata. La norma interna li segue.
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
1. Forma delle società
Direttiva M/F
Elenco nell’allegato
anche la Società Europea. Non si tratta soltanto di società. Per l’Italia: spa, sapa,
srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati con
attività totalmente o principalmente commerciale
Norma interna
I d e m (art. 27-bis co. 1 lett. a)
2. Residenza delle società
Direttiva M/F
è richiesto il domicilio fiscale in uno Stato membro
secondo la legislazione di tale Stato.
criterio di collegamento quello stabilito dalla legislazione in concreto applicabile
(ad es: sede legale, sede amministrativa, oggetto principale)
Conflitto di residenza - doppia residenza fiscale
Direttiva M/F
tra Stato membro e Stato terzo:
il regime M/F non si applica alle società che hanno la residenza fiscale fuori
dalla Comunità ai sensi di una Convenzione con uno Stato terzo
seppur fiscalmente residenti in uno Stato membro secondo la legislazione interna (residenza
esclusiva, v. art. 4 ult.co. del Modello OCSE – place of effective management).
tra Stati membri
non è influente
perché la Direttiva M/F resta applicabile
Norma interna
“Residenza ai fini fiscali” invece di “domicilio fiscale”.
D.Lgs 12 dicembre 2006: “senza esser considerate, ai sensi di una Convenzione
con uno Stato terzo, residenti fuori dell’Unione europea".
Sembra una norma interpretativa piuttosto che il recepimento tardivo della Direttiva.
La lettera precedente non ostava alla prescrizioni della Direttiva in materia di doppia residenza
(v. relazione illustrativa al D.Lgs. n. 136 del 1993).
3. Soggezione ad imposte dirette determinate
A. soggezione ad una delle imposte elencate all’art. 2
della direttiva (o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituirle);
mera assoggettabilità di carattere generale, teorica:
è sufficiente che la società si qualifichi come soggetto passivo di
imposta nel suo Stato
potenzialmente soggette all’imposta (circ. 47/E del 2005, § 2.2)
ancorché godano di agevolazioni compatibili con la normativa comunitaria
ammesse le esenzioni oggettive
(attività; localizzazione).
non ammesse le esenzioni soggettive
(connaturate alla forma societaria).
B. senza possibilità di opzione e senza esserne esentati
(per la norma interna: senza fruire di regimi di opzione e di esonero che non
siano temporalmente o territorialmente limitati);
L’interpretazione è controversa; secondo alcuni:
ammesse le esenzioni dirette a contrastare la doppia imposizione
economica o giuridica su determinati redditi (es: redditi di fonte estera,
redditi di partecipazione, ...);
non ammesse quelle non conformi alla normativa comunitaria, ad
esempio perchè violano l’art. 87 ss. TCE (aiuti di Stato)
non ammessi i regimi di opzione per le imposte sostitutive
PRESUPPOSTI OGGETTIVI
1. Partecipazione diretta: entità
Direttiva M/F
non inferiore al 15% dal 1° gennaio 2007 (al 10% dal 1° gennaio 2009).
partecipazione nel capitale
E’ irrilevante il fatto che alla società Madre spetti il diritto di voto. La Direttiva consente però
agli Stati membri di sostituire, mediante accordi bilaterali, il criterio della partecipazione al
capitale con quello del diritto di voto.
in proprietà
non diritto reale di godimento o di garanzia
Norma interna
idem
D.Lgs. 12 dicembre 2006, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
2. Partecipazione diretta: periodo di detenzione
Direttiva M/F
gli Stati membri hanno facoltà di non applicare il regime M/F alle società che non
conservano la partecipazione ininterrottamente per almeno due anni.
Norma interna
per almeno un anno ( art. 27-bis, co. 1 lett. d)
CORTE DI GIUSTIZIA: il caso Denkavit del 1996.
Gli Stati membri non possono subordinare il regime M/F alla condizione che il perio-do minimo
di possesso si sia già verificato al momento della distribuzione dell’utile;
esso può ben completarsi anche dopo.
La legge n. 28 del 1999 eliminò dall’art. 27-bis la condizione che il possesso ininterrotto
dovesse verificarsi alla data della relativa delibera di distribuzione.
circ. 60/E del 2001 e 109/E del 2005: le società figlie non possono applicare il regime M/F
prima che sia trascorso l’anno di detenzione; peraltro,
al successivo concretizzarsi del requisito, può essere presentata istanza di rimborso.
II. LA NORMA ANTI-ABUSO
Norma interna
Art. 27-bis co. 5: se la società Madre è controllata direttamente o indirettamente da soggetti
non residenti nella Comunità europea, occorre
dimostrare che non detiene la partecipazione allo scopo esclusivo o principale
di beneficiare del regime Madre-Figlia
(ante D.Lgs. 12.dic. 2006: “che non è stata costituita allo scopo esclusivo …”)
inversione dell’onere della prova
attraverso la procedura dell’art. 11 co. 12 L. n. 413/1991, con facoltà di interpello ex co. 13).
dar prova di un’attività effettiva
che giustifichi economicamente l’esistenza della società
Esempio
(dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 136 del 1993):
società Madre di comodo costituita in altro Stato membro da soggetti extracomunitari allo
scopo di beneficiare: del regime M/F sulle ritenute in Italia, ; della più favorevole
Convenzione tra lo Stato della Madre e quello dei soci extracomunitari.
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DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO
La Direttiva Madre-Figlia
Mauro Ranalli - Emanuele Chieli
Torino, 7 febbraio 2007
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE:
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
La Direttiva M/F (art. 4) prevede l’eliminazione della doppia
imposizione economica attraverso due metodi alternativi:
a) esenzione nello Stato di residenza della “Madre”
(“classical system”)
b) credito d’imposta nello stato di residenza della
“Madre” (“imputation system”)
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE:
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
La Direttiva prevede inoltre l’eliminazione della doppia imposizione
giuridica (artt. 5 e 6) attraverso la previsione di:
esenzione da ritenuta, nello Stato di residenza
della “Figlia”, sui dividendi in uscita
esenzione da ritenuta, nello Stato di residenza
della “Madre”, sui dividendi in entrata
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE: L’ELIMINAZIONE
DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
DIVIDENDI IN ENTRATA
Norma Interna: l’art. 89, comma 3, del T.U.I.R. prevede l’esclusione da
imposizione del 95% dei dividendi percepiti da società italiana: norma
generale che prescinde quindi dai limiti della Direttiva M/F
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE: L’ELIMINAZIONE
DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Ai fini della Direttiva M/F la norma italiana non prevede pertanto l’esenzione
totale, ma bensì l’imponibilità del 5% dei dividendi in entrata
La scelta del legislatore italiano è comunque compatibile con la Direttiva
M/F: il 5% è il limite forfetario massimo di indeducibilità dei costi di gestione
relativi alla partecipazione
A fronte dell’imponibilità del 5% degli utili, l’art. 109, comma 5, del T.U.I.R.
prevede la piena deducibilità dei costi specifici connessi alla gestione della
partecipazione
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE:
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
DIVIDENDI IN USCITA
Norma interna: l’art. 27bis, D.P.R. 600/1973, prevede la facoltà di
rimborso / non applicazione della ritenuta alla fonte del 27% sui
dividendi distribuiti dalla “Figlia” italiana alla “Madre” comunitaria
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE:
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
La facoltà prevista dall’art. 27bis è subordinata al rispetto di
determinati requisiti di carattere:
soggettivo
oggettivo
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE:
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
REQUISITI SOGGETTIVI
Residenza nella Comunità Europea
Costituzione in una delle forme legali
tassativamente previste dalla Direttiva M/F
Assoggettamento a imposta sui redditi nello
Stato di residenza, come previsto dalla Direttiva
M/F, senza fruire di regimi opzionali o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente
limitati
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE: L’ELIMINAZIONE
DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
ESTENSIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI: LA STABILE
ORGANIZZAZIONE
La Direttiva 2003/123/CE ha
l’applicabilità della Direttiva M/F
esteso
alle
stabili
organizzazioni
Ai fini della direttiva M/F per stabile organizzazione si intende una sede
fissa di affari con cui una società di uno Stato Membro esercita la propria
attività in altro Stato Membro, a condizione che gli utili siano ivi assoggettati
ad imposta
LA NORMA E L’IMPLEMENTAZIONE:
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
REQUISITI OGGETTIVI
Partecipazione qualificata: 15% dal 2007
Detenzione per almeno un anno
DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI
RIMBORSO DELLA RITENUTA ALLA FONTE
Presentazione da parte della “Madre” di apposita istanza, ex art. 38
D.P.R. 602/1973, entro 48 mesi dalla data del prelievo d’imposta (al
Centro Operativo di Pescara), congiuntamente a:
certificazione delle autorità fiscali dello Stato di
residenza attestante il possesso dei requisiti
[forma
giuridica,
residenza
fiscale,
assoggettamento a imposte]
documentazione da cui risulti il possesso
qualificato della partecipazione da almeno un anno
DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI
ESONERO DIRETTO
Ove esistano le condizioni per il rimborso della ritenuta, possibile la
disapplicazione diretta
La stessa documentazione prevista per l’istanza di rimborso deve
essere acquisita e conservata dalla “Figlia” fino alla scadenza dei
termini di accertamento relativi all’esercizio di pagamento dei
dividendi
ESEMPI: DIVIDENDI IN ENTRATA
ITA
15%
IRL
€
ESEMPI: DIVIDENDI IN ENTRATA
“Figlia” irlandese:
•
Utile ante imposte
1.000,00
•
Imposta (12,5%)
125,00
•
Utile netto
875,00
•
Dividendo in uscita
875,00
“Madre” italiana:
•
Dividendo in entrata
875,00
•
Base imponibile (5%)
43,75
•
Ires (33%)
14,44
•
Utile Netto
860,56
Tassazione Complessiva
139,34
ESEMPI: DIVIDENDI IN USCITA
NL
15%
ITA
€
ESEMPI: DIVIDENDI IN USCITA
“Figlia” italiana:
•
Utile ante imposte
1.000,00
•
Ires (33%)
330,00
•
Utile netto
670,00
•
Ritenuta (0/(27%))
0,00/(180,90)
•
Dividendo in uscita
670,00/(489,10)
“Madre” olandese:
•
Dividendo in entrata
•
Imposta locale
•
Utile Netto
Tassazione Complessiva
670,00
0,00
670,00
330,00
ESEMPI: STABILE ORGANIZZAZIONE
COMUNITARIA DI SOCIETA’ ITALIANA
ITA
FRA
15%
ITA
€
ESEMPI: STABILE ORGANIZZAZIONE
COMUNITARIA DI SOCIETÁ ITALIANA
“Figlia” italiana:
•
Utile ante imposte
•
“Figlia” italiana:
1.000,00
•
Utile ante imposte
1.000,00
Ires (33%)
330,00
•
Ires (33%)
330,00
•
Utile netto
670,00
•
Utile netto
670,00
•
Dividendo in uscita
670,00
•
Dividendo in uscita
670,00
Stabile organizzazione francese:
•
Dividendo in entrata
670,00
•
Base imponibile (5%)
33,50
•
Imp. locale (33,33%)
11,17
•
Utile Netto
658,83
“Madre” italiana:
•
Utile lordo
•
“Madre” italiana:
670,00
•
Utile lordo
Base imponibile (5%)
33,50
•
Base imponibile (5%)
33,50
•
Ires
11,06
•
Ires
11,06
•
Credito d’imposta
-
670,00
0,56
Tassazione complessiva 351,66
Tassazione complessiva 341,06
IV. CASI
1. Trasparenza fiscale
Si ritiene che, nell’ambito dell’art. 27-bis, siano ammesse al regime M/F
le società figlie che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale dell’art. 115 TUIR,
nonostante esse perdano temporaneamente la veste di soggetti passivi Ires.
Il principale argomento a favore è l’art. 115 co .2
del TUIR: se i soci non sono residenti,
l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte (v. anche art. 4,
co.1 lett h della legge delega 2003). La condizione si verifica quando il socio estero trasparente è una
società Madre ai sensi della Direttiva M/F (circ. 22 novembre 2004 n. 49/E, § 2.5, n.1). La ratio dell’art. 115
co. 2 risiede nel fatto che “a voler ammettere tutte le società non residenti al regime di trasparenza, la
tassazione avrebbe colpito soltanto il redito imputato per trasparenza ai soci esteri, posto che le successive
distribuzioni di dividendi non avrebbero concorso a formare il reddito dei percettori”
La disapplicazione della ritenuta al socio estero trasparente è comunque un
fenomeno connaturato alla trasparenza fiscale.
La società Madre non residente assolve l’imposte in Italia sul reddito
imputatole per trasparenza [v. art. 23, co. 1, lett. g) del TUIR].
L’art. 4, par. 1-bis della Direttiva M/F permette allo lo Stato della Madre di
sottoporre ad imposizione la quota di utile imputato per trasparenza (purché si
astenga poi dal tassare gli utili effettivamente distribuiti).
Inoltre, lo Stato membro della Madre potrebbe eccepire che la Figlia non è
assoggettata a Ires (v. art. 2, lett. c) al fine di negare l’applicazione del regime M/F.
Sussiste il rischio di doppia imposizione economica.
2. Capitalizzazione sottile
La Figlia italiana non opera le ritenute se può già qualificare l’interesse come
remunerazione eccedente ai sensi dell’art. 98 TUIR.
Nell’art. 27-bis le remunerazioni eccedenti dell’art. 98 del TUIR sono ora equiparate
ai dividendi (v. D.Lgs. 12 dicembre 2006, art. 1, lett.b); era peraltro già stato
ammesso dall’Agenzia delle Entrate.
La determinazione dei finanziamenti eccedenti il rapporto stabilito dall’art. 98 può
avvenire soltanto al termine del periodo d’imposta ossia in un momento in cui gli
interessi potrebbero esser già stati pagati.
Di norma, anche il flusso di interessi non avrebbe dovuto scontare la ritenuta
alla fonte in Italia per effetto della Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 sul
regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e royalties tra
consociate (D.Lgs 30 maggio 2005 n. 143; art. 26-quater del DPR n. 600 del
1973).
Diversamente, la società Madre non residente potrà chiedere il rimborso della
ritenuta anche per il tramite della società Figlia (v. ad es. Circ. 17 marzo 2005,
n. 11/E, § 6).
3. Azioni detenute dalla società Madre per il tramite di una
società fiduciaria italiana (ris, 13 marzo 2006, n. 37/E)
L’intestazione fiduciaria di azioni di una società Madre comunitaria in una
Figlia italiana, non può precludere l’applicazione del regime M/F purché
ricorrano tutte le condizioni prescritte dall’art. 27-bis.
La richiesta di disapplicazione della ritenuta (art. 27-bis co. 3) deve
essere consegnata dalla società Madre non residente alla fiduciaria,
unitamente alle certificazioni e alla documentazione a tal fine prescritta.
La fiduciaria conserverà i documenti e comunicherà alla Figlia la
sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime M/F, alla quale
rilascerà anche una dichiarazione attestante che “tutta la documentazione è
in suo possesso e che si impegna a conservarla”.
4. Utili da liquidazione
La Direttiva M/F esplicitamente esclude (art. 4) dal trattamento di favore,
dalla stessa Direttiva previsto, gli utili distribuiti in occasione della
liquidazione della “Figlia”.
L’art. 89 del T.U.I.R. non preclude il trattamento di favore agli utili da
liquidazione (a differenza del previgente 96 bis)
A maggior ragione si esclude che l’esenzione di cui all’art. 27bis del D.P.R.
600/1973 si riferisca solamente a utili distribuiti in occasione diversa dalla
liquidazione
5. L’ambito di applicazione territoriale della Direttiva
La Direttiva M/F non prevede alcuna delimitazione territoriale all’interno
della Comunità.
Problemi interpretativi: Gibilterra (esempio)
Gibilterra ha provveduto all’attuazione della Direttiva, in base alle
previsioni del T.CE. (art. 299).
La Direttiva M/F tuttavia non si ritiene possa essere estesa a Gibilterra,
stante la tassativa elencazione delle forme giuridiche societarie e delle
imposte -senza inclusione di Gibilterra (che ha autonomia impositiva e
diritto societario propri).
VII. – ULTIMI SVILUPPI
1. entrata in vigore e decorrenza il D.Lgs. 12 dic. 2006
Si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
La soglia minima di partecipazione è del 20%
decorrenza dal 1° gennaio 2005 (fino al 31/12/2006)
con
istanza di rimborso
In occasione dell’attuazione tardiva della Direttiva 2003/49/CE
(interessi e royalties), l’art. 4 del D.Lgs. 143/05 stabilì invece una
specifica procedura di restituzione e compensazione.
Il rimborso poté allora essere direttamente effettuato dal sostituto
d’imposta che fu ammesso, mediante la procedura di
compensazione, a recuperare le somme rimborsate, anche oltre il
limite di euro 516.456,90 (circ. 2/11/2005 n. 47).
2. La sentenza Denkavit del 14 dicembre 2006
Costituisce restrizione discriminatoria della libertà di stabilimento (artt.
43 e 48 TCE) una legge nazionale che fa gravare l’onere d’imposizione dei
dividendi su una società madre non residente ma ne dispensa quasi
totalmente le madri residenti
I dividendi in uscita non possono essere assoggettati nello Stato della
fonte ad un livello di imposizione superiore a quello applicabile ai
dividendi interni.
3. Procedimenti di infrazione della Commissione contro
l’Italia
A) 22 gennaio 2007 (caso 2004/4350)
deferimento alla Corte di Giustizia per la tassazione discriminatoria dei
dividendi in uscita (caso 2004/4350)
Le norme fiscali vigenti in Italia possono comportare una tassazione più
gravosa dei dividendi in uscita che di quelli interni.
Gli Stati membri non possono però tassare i dividendi pagati alle società di altri Stati
membri in modo più gravoso dei dividendi pagati alle società nazionali
Gli sviluppi, al momento imprevedibili, potrebbero interessare anche le persone
fisiche non residenti e le società madri extracomunitarie e la norma anti-abuso
italiana (v. art. 27 bis, ult. co.).
La Commissione è andata oltre le conclusioni della sentenza Denkavit del 2006,
contestando anche la violazione dell’art. 56 TCE (libertà di circolazione dei
capitali) che, appunto, rileva anche rispetto ai Paesi terzi.
B. 9 gennaio 2007
(caso 2005/4047)
richiesta formale di porre fine all’applicazione della ritenuta alla fonte
sui dividendi distribuiti a società madri dei Paesi Bassi
La Commissione ha rilevato che l’amministrazione fiscale italiana
rifiuta di rimborsare agli azionisti olandesi la ritenuta del 5% prevista
dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, sulla base di una
giurisprudenza della Corte di cassazione risalente al precedente sistema
del credito d’imposta sui dividendi,
La Convenzione con i Paesi Bassi prevedeva il rimborso della
maggiorazione di conguaglio italiana. Si presume che il caso riguardi l’art.
7 par. 2 della Direttiva M/F (è impregiudicata l’applicazione delle
disposizioni convenzionali intese a sopprimere la doppia imposizione
economica, ad esempio mediante il rimborso del credito d’imposta sui
dividendi).
Peraltro, il D.Lgs 12 dicembre 2006 abroga la corrispondente norma
di attuazione (art. 27-bis, co. 4)
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