IDROELETTRICO 1. Procedure comunali Rientrano all’interno di questo paragrafo tutti gli interventi contemplati ai punti 11 e 12 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per i quali è necessario presentare una semplice comunicazione o una Procedura abilitativa semplificata, corredata dall’opportuna documentazione, al Comune nel cui territorio si intende realizzare l’impianto. 1.1 Comunicazione Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, qualora gli interventi vengano considerati di edilizia libera, devono essere realizzati previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale anche per via telematica. Rientrano, nei suddetti lavori, gli impianti idroelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 123, comma 1, secondo periodo e dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. 280 del 2001): • realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; • aventi una capacità compatibile con il regime di scambio sul posto (200 kW). Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 6, comma 2 lettera a), del D.P.R. 380 del 2001, ossia nei casi di interventi di manutenzione straordinaria, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: • le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, come ad esempio la concessione a derivare per scopi idroelettrici (RR 10R/2003); • i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “titolo abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui all’art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001. 1 1.2 Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) Sono realizzabili mediante Procedura abilitativa semplificata gli impianti non ricadenti fra quelli assoggettabili a semplice comunicazione ed aventi capacità di generazione inferiori a 100 kW. Qualora un intervento soggetto a P.A.S. comporti l’ottenimento di concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità le stesse devono essere acquisite ed allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all’art.1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli interventi soggetti ad attività edilizia libera e a P.A.S. l’autorità competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico, illustrato nel paragrafo successivo. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale procedimento unico. 2 2. Procedure provinciali L’autorizzazione di un impianto idroelettrico, prevede il coordinamento di differenti procedure ed in particolare tra la concessione a derivare (rilasciata ai sensi del RR 10R/2003 e R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), la Verifica e la Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi della l.r. 40/98 e s.m.i. e del DLgs 152/06 e s.m.i.) e l’autorizzazione unica (ai sensi del DLgs 387/03 e s.m.i.). Essendo tali procedimenti assai differenti tra loro sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo amministrativo, non risulta possibile individuare un procedimento univoco, ma quest’ultimo dipenderà fortemente dalle condizioni al contorno che si verificheranno caso per caso. In tal senso, nelle more di possibili semplificazioni regionali, previste al punto 18.3 delle Linee Guida Nazionali, le presenti linee guida vogliono essere un atto di indirizzo provinciale, volto ad individuare, nelle differenti casistiche, le modalità di presentazione e di svolgimento delle summenzionate procedure. In funzione di ciò è stato predisposto uno schema a blocchi che riassume, nel dettaglio, le differenti possibilità. In particolare, risulterà necessario procedere secondo il seguente schema logico: 1. Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della l.r. 40/98 e del DLgs 152/06 e s.m.i.: Preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi procedimento autorizzativo o concessorio, qualora sussistano le condizioni previste all’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i., sulla base di un progetto preliminare, dovrà essere svolto il procedimento di verifica di assoggettabilità, funzionale ad individuare la necessità o meno di una fase di Valutazione di Impatto Ambientale durante la fase autorizzativa. L’unica deroga a tale priorità è determinata dalla necessità di presentare una pratica di concessione a derivare in regime di concorrenza. Come indicato infatti nella nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, qualora “uno o più progetti di derivazioni ammessi in concorrenza con una precedente istanza di derivazione d’acqua non sottoposta alla fase di valutazione di cui alla l.r. 40/1998, debbano essere sottoposti ad una delle fasi procedurali di VIA di cui alla citata legge regionale, l’autorità preposta al rilascio della concessione di derivazione d’acqua sospende l’istruttoria per consentire l’espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA e, nel caso un progetto debba essere sottoposto alla fase di valutazione, per consentire la presentazione degli elaborati prescritti”. Pertanto se un proponente vuole presentare un progetto per il quale si evidenzia un’incompatibilità tecnica con altre già agli atti e quindi si configura una potenziale concorrenza con queste ultime, preliminarmente dovrà essere avviata una procedura di concessione a derivare secondo quanto prescritto dal RR 10R del 2003. Una volta valutata la procedibilità e l’effettiva incompatibilità tecnica di quest’ultima, essa verrà sospesa per poter permettere la presentazione e lo svolgimento della necessaria fase di Verifica di Impatto Ambientale. Solo una volta esperita quest’ultima, il procedimento concessorio potrà riprendere il suo decorso. 2. Procedura autorizzativa – Esclusione dalla VIA: Qualora la fase di Verifica di Assoggettabilità si concluda con l’esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale, oppure l’impianto non ricada nelle condizioni previste all’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i., la procedura autorizzativa successiva richiederà quindi di procedere con la richiesta di concessione a derivare ai sensi del RR 10R del 2003. Solo una volta concluso favorevolmente detto procedimento ed ottenuta la concessione a derivare per scopi idroelettrici, sarà possibile richiedere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto. Quest’ultima potrà svilupparsi in due modalità differenti: a) P.A.S. o semplice comunicazione presso il comune di competenza, qualora sussistano le condizioni previste al punto 12.6 del DM 10/9/2010. b) Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03 e s.m.i., qualora non sussistano le condizioni del punto 12.6 sopra indicato. 3 3. Procedura autorizzativa – Sottoposizione a VIA: Qualora la fase di Verifica di Assoggettabilità si concluda con la sottoposizione alla Valutazione di Impatto Ambientale, i procedimenti sopra elencati (ovvero concessione a derivare, VIA e Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 387/03) verranno svolti contestualmente. Questo è dovuto al fatto che nel caso risulti necessario avviare una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, quest’ultima deve essere svolta in parallelo con l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03. Parimenti, come previsto al comma 3 dell’art. 26 del RR 10R del 2003, “Le derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all’istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata”. Pertanto, alla luce della legislazione vigente, per poter avviare una procedura così strutturata, dovrà essere presentata istanza relativa al DLgs 387/03 corredata di tutta la documentazione di cui al punto 13 delle Linee Guida Nazionali (DM 10/09/2010) e all’Allegato 1 della D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012, nonchè di tutta la documentazione necessaria per poter avviare le procedure sopracitate. Risulta evidente che qualora sussistano motivi ostativi che non permettano la conclusione favorevole di uno dei procedimenti, si procederà con la stesura di un provvedimento di diniego, il quale sarà relativo non soltanto all’endoprocedimento in questione, ma a tutte le procedure ad esso correlate. 4 NUOVE DOMANDE PER IMPIANTI IDROELETTRICI NON SUSSISTE INCOMPATIBILITA’ TECNICA IN PRESENZA DI INCOMPATIBILITÁ TECNICA CON ALTRI PROGETTI È AMMESSO 10R/2003 SI NECESSITÁ DI VERIFICA VIA? VERIFICA V.I.A. NO V.I.A. NO NO 387/03 + V.I.A. + 10R/2003 10R/2003 AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE SOSPENSIONE 387 NO CONDIZIONI PUNTO 12.6 LGN SI CONDIZIONI PUNTO 12.6 LGN SVOLGIMENTO V.I.A. + 10R/2003 387/03 CONCLUSIONE 10R/2003 NO NO AVVIO 387/03 OK CONCLUSIONE V.I.A. NO OK OK CONCLUSIONE 387/03 P.A.S. O COMUNICAZIONE NO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO OK PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO OK PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO + DELIBERA V.I.A. + CONCESSIONE DINIEGO 5 Condizioni di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) Qualora gli impianti in oggetto presentino le caratteristiche indicate nel punto n. 41 dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. (impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all’autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta) saranno soggetti a procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della suddetta L.R. Le soglie dimensionali sopra riportate devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono, anche parzialmente, in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata. Se l’impianto sarà soggetto a Verifica, tale procedura dovrà essere esperita prima dell’avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs 387/03 e, se il progetto risulterà da assoggettare a Valutazione, l’iter, ai sensi del D.Lgs 387/03, verrà avviato contestualmente alla procedura di V.I.A. Nel caso in cui sia necessaria la Verifica dovrà essere presentata la documentazione indicata nell’art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. nonché nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., provvedendo a consegnare: a) n. 1 copia in formato cartaceo del Progetto preliminare; b) n. 1 copia in formato cartaceo dello Studio preliminare ambientale contenente gli elementi di verifica di cui all’allegato E della L. R. 40/98 e s.m.i. così come modificato dalla DCR n. 211-34747 del 30.07.2008; c) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento; d) n. 3 copie conformi in formato elettronico - cd (files in formato standard pubblicabile su web - .pdf) del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui ai punti a) e b). e) l’attestazione di avvenuto deposito della documentazione presso il/i Comune/i sede/i di intervento. L’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i. Ai sensi del D.Lgs. 112/98, recepito dalla Regione Piemonte tramite Legge Regionale 44/00, è delegata alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 387/03 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, fatti salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, dopo la ricezione dei pareri di tutte le amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’autorizzazione. Va infatti sottolineato come l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 sia relativa alla “Costruzione ed all’esercizio” dell’impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, dove occorre, costituisca anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere attraverso un procedimento ed un’autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l’impianto. 6 In tutti i casi non indicati nel punto 12.6 delle linee guida nazionali (DM 10/09/2010), per i quali è sufficiente avviare una procedura comunale così come prevista nel capitolo precedente, sarà necessario avviare la procedura ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Qualora il progetto debba essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA, tale fase dovrà essere esperita prima dell’avvio del procedimento ai sensi del sopraccitato decreto, come indicato nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Se a seguito di detta Verifica il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) quest’ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Gli esiti della stessa, della Valutazione di Incidenza, ove prevista, nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiranno nella Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90 i lavori della Conferenza rimarranno sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il termine per la conclusione del procedimento unico, qualora venga svolto in concomitanza con la procedura di VIA, non potrà essere superiore ai 150 giorni previsti, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall’articolo 24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso D.Lgs. 152/2006. Procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica Sulla base di quanto contenuto nel Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione: • dell’utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all’articolo 5 del suddetto Regolamento; • dell’utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata; • dell’uso dell’acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici; • del riutilizzo delle acque reflue depurate; • dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonchè la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo; • dei prelievi non destinati all’utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del suddetto Regolamento; • delle acque minerali e termali. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda che può essere inoltrata da chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica. La domanda di concessione, conforme alle imposte di bollo vigenti (marca da 14,62 €), unitamente al relativo progetto, è redatta secondo le specifiche indicate nella modulistica allegata in relazione alla tipologia del corpo idrico interessato dal prelievo ed è presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse, insieme alla scheda riepilogativa della concessione ed al progetto di cui al Regolamento 10/R del 2003. Qualora, ad un primo esame, l’ufficio riscontri la mancanza di uno o più documenti previsti dichiara l’improcedibilità della domanda. Allorché la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o una regolarizzazione, l’ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti. Decorso senza esito il suddetto termine il procedimento si conclude con il rigetto della domanda. 7 La domanda di concessione è trasmessa dall’ufficio all’autorità di bacino del fiume Po e, ove necessario, all’autorità idraulica competente. Concluso positivamente l’esame preliminare, l’ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti. Successivamente l’ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell’avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interessati e l’inserimento nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione per un periodo di quindi giorni consecutivi. L’ordinanza è trasmessa all’istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi ed è sempre inoltrata, per l’espressione dell’eventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica, ove prevista, ovvero del progetto della derivazione, nonchè della corografia e planimetria delle opere: a. alla Regione, nel caso di grandi derivazioni; b. all’A.R.P.A.; c. al Comando militare territorialmente interessato; d. all’ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un’area protetta; e. all’autorità d’ambito e all’A.S.L. territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano; f. all’autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi; g. ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonchè agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia. Le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda. La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, l’ufficio: • raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorità; • procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario; • redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione. Ove l’ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede dell’ufficio medesimo. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria. Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l’ufficio conclude l’istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa. La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine: 8 • • • • • • • alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata; alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d’acqua interessati; alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell’interesse pubblico; agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell’istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell’istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione; all’importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate; i canoni ed eventuali sovracanoni da richiedere, con l’indicazione dei relativi calcoli; alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti. Per la domanda prescelta l’ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. FASE A: ricevimento dell’istanza di autorizzazione Documenti da presentare: 1. Istanza L’istanza, così come prevista dalla modulistica scaricabile dal sito internet (http://www.provincia.cuneo.it/risorse_naturali/modulistica) deve essere presentata alla Provincia di Cuneo, conforme alle imposte di bollo (marca da bollo da 14,62 €) e firmata dal proponente. 2. Scheda della derivazione idrica La scheda della derivazione, così come prevista dalla modulistica scaricabile dal sito internet (http://www.provincia.cuneo.it/risorse_naturali/modulistica) deve essere presentata alla Provincia di Cuneo, compilata in ogni sua parte e firmata dal progettista. Tale scheda risulta fondamentale per sveltire il complesso iter istruttorio. 9 3. Progetto completo della derivazione In allegato agli elaborati sopra riportati, deve essere presentato il progetto completo in un’unica copia cartacea e in un’unica copia su supporto informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal proponente e dal progettista avente le seguenti caratteristiche: grandezza dei files inferiore a 14 Mb; formato dei files .pdf; nome del file non superiore a 25 caratteri; nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette…); dovrà essere presente un file contenente l’elenco dei documenti tecnici presenti sul supporto informatico, numerati in ordine progressivo; il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita all’elenco di cui al punto precedente. Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al procedimento e, se presente, l’indirizzo di posta elettronica certificata. DOCUMENTAZIONE GENERALE D.P.G.R. N°10/R-03 (Allegato A Parte II) ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI • NUOVA CONCESSIONE Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto e tenendo conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle della presa per le esigenze di tutela della qualità ambientale del corpo idrico. Alla domanda di derivazione devono essere allegati: A 1. la sintesi non tecnica nel caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di 100 litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per derivazioni che prevedono scarichi A 2. la relazione tecnica particolareggiata A 3. la corografia A 4. la planimetria A 5. i profili longitudinali e trasversali A 6. i disegni particolareggiati delle principali opere d’arte A 7. il piano finanziario delle opere progettate A 8. il cronoprogramma dei lavori A 9. la scheda del catasto derivazioni idriche A 10. lo studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto A 11. il piano di gestione e manutenzione delle opere Qualora l’opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998, agli effetti dell’istruttoria integrata di cui al comma 3 dell’articolo 26 del presente regolamento, vale quanto segue: * l’elaborato di cui al punto A1 potrà essere sostituito dalla sintesi in linguaggio non tecnico dello studio di impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato; * l’elaborato di cui al punto A7 potrà essere sostituito dal quadro programmatico dello studio di impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato; * gli elaborati di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente regolamento; 10 * gli elaborati di cui al punto A10 potranno essere sostituiti dal quadro ambientale dello studio di impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato. A 1. Sintesi non tecnica La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano l’istanza di derivazione, nonché una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto. Le informazioni minime da inserire nella sintesi in linguaggio non tecnico riguardano: o la motivazione, il costo e i tempi dell’intervento; o l’ubicazione delle opere di presa; o le caratteristiche del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo); o le caratteristiche dell’opera di presa; o le caratteristiche delle infrastrutture a servizio dell’opera di presa e di quelle finalizzate all’uso dell’acqua; o l’ubicazione delle eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione; o l’inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti; o le finalità dell’opera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale; o l’analisi dei prevedibili impatti che la derivazione comporterà sul corpo idrico e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti. L’elaborato deve essere redatto utilizzando un linguaggio che permetta la facile comprensione a un ampio pubblico. Al fine di consentirne l’agevole riproducibilità, il documento dovrà essere presentato in formato A4 con la sola eccezione della corografia e della planimetria che dovranno essere prodotte in formato A3. A 2. Relazione tecnica particolareggiata La relazione tecnica particolareggiata dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione, nonché della capacità finanziaria del proponente. Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall’intervento in progetto di seguito indicati. Fabbisogno Idrico Per le derivazioni ad uso potabile deve essere illustrata e giustificata l’effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore. Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all’estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell’apposita metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso di progettazione di centrali idroelettriche, destinate a cedere energia alla rete, deve essere dimostrata la coerenza con le linee del Piano regionale energetico ambientale. Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d’acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l’acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l’utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico. Per l’uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo. 11 Per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti. L’eventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che dimostri l’inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili. Idrologia La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisce in un sistema di razionale utilizzazione del corso d’acqua e del relativo bacino imbrifero. Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare, di norma effettuato a partire da serie storiche di misure, dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti all’anno medio e all’anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate medie con frequenza di superamento dell’80%. Ove il prelievo massimo istantaneo richiesto superi la portata media annua del corso d’acqua e sia comunque superiore a 1.000 litri/secondo, la caratterizzazione del regime idrologico nella sezione di presa deve essere sempre basata su misure dirette di portata. Nel caso di corsi d’acqua sprovvisti di stazioni fisse di monitoraggio il proponente dovrà validare la ricostruzione del regime di portate effettuata con i classici metodi dell’idrologia (ad esempio utilizzando criteri di similitudine idrologica con riferimento a bacini analoghi, strumentati) con i dati di portata misurati in continuo nella sezione di presa per un periodo non inferiore ad un anno idrologico. In tali casi la rilevazione dei dati dovrà proseguire anche durante l’iter istruttorio dell’istanza di concessione di derivazione e nella successiva fase di utilizzazione dell’acqua, ove il prelievo sia autorizzato. Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati in termini di frequenza e persistenza delle portate. I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in una curva di durata delle portate disponibili e di quelle utilizzabili. E’ ammesso il ricorso a determinazioni basate su formule di regionalizzazione opportunamente interpretate in relazione alle effettive utilizzazioni in atto sul bacino, solo per derivazioni di portata massima inferiore al 15% della portata media annua del corso d’acqua, quantificata nella sezione di presa e comunque inferiori a 100 litri al secondo. Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido in sospensione al fine di valutare l’apporto complessivo di sedimenti. Determinazione del minimo deflusso vitale Il proponente deve quantificare, secondo le norme vigenti, la portata minima che dovrà essere lasciata fluire in alveo a valle dell’opera di presa mediante una opportuna regolazione dei dispositivi di rilascio. Quadro degli utilizzi esistenti Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate nel tratto di corso d’acqua interessato dal nuovo prelievo. Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l’accessibilità dei luoghi. A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del decreto 12 ministeriale 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti fra di loro. Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché le soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d’acqua a valle della captazione e il transito dell’ittiofauna. Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte dall’inserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni. Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonché dei dispositivi di limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo. Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere fornita una stima della produzione di energia nell’anno medio espressa in gigawattora nonché una valutazione del costo di produzione del chilowattora. Nella relazione devono essere esposte le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l’utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni. Il proponente deve inoltre allegare un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal quale risulti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonché l’elencazione di tutti i vincoli esistenti sull’area oggetto dell’intervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche. A 3. Corografia La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d’acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l’ubicazione delle medesime. La corografia dovrà essere eseguita in scala idonea, in modo che l’elaborato possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere. A 4. Planimetria La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell’area. A 5. Profili longitudinali e trasversali Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d’acqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte dell’opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato di massima piena, nonché il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire. In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dell’acqua dovrà essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d’acqua di cui saranno evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti. Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, nonché le opere progettate. Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza lungo l’asse dei medesimi. 13 Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento. Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d’ordinario nel rapporto di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali. Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell’ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile. Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili longitudinali. A 6. Disegni particolareggiati delle principali opere d’arte I disegni delle principali opere d’arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dell’opera. Particolare attenzione dovrà essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate. A 7. Piano finanziario delle opere progettate Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione della derivazione nel suo complesso ai prezzi correnti. Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione. A 8. Cronoprogramma dei lavori Il crono programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d’attuazione A 9. Scheda del catasto derivazioni idriche Il proponente deve allegare all’istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall’Amministrazione regionale. A 10. Compatibilità ambientale del prelievo idrico Per le derivazioni sottoposte alla fase di valutazione prevista dalla l.r. 40/1998 gli elaborati di seguito elencati, congiuntamente a quelli descritti ai punti da A1 ad A9, costituiscono requisito essenziale per l’istruttoria integrata di cui all’articolo 26, comma 3 del presente regolamento. In tale sede l’autorità concedente verificherà la corrispondenza dei contenuti del Quadro progettuale e ambientale con i requisiti minimi di cui al presente allegato. Le presenti disposizioni costituiscono inoltre elemento di riferimento per l’espressione del parere dell’autorità concedente in merito alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 11 della l.r. 40/98. Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al rilascio della concessione l’autorità concedente, oltre alla presentazione degli allegati tecnici di cui ai punti da A1 ad A9, ha facoltà di richiedere, motivandolo, anche per le derivazioni che sottoposte alla fase di verifica di cui all’articolo 10 della l.r. 40/98 risultino escluse dalla fase di valutazione, la presentazione di un’apposita relazione di compatibilità ambientale del prelievo relativamente a specifiche componenti ambientali, in funzione delle caratteristiche tecniche dell’opera ed alle peculiarità del contesto ambientale coinvolto. Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale prevista con gli approfondimenti necessari in relazione alle componenti ambientali interessate dalla derivazione, sviluppati secondo i criteri di seguito illustrati, in caso di derivazioni non soggette ad alcuna procedura di valutazione ambientale nazionale o regionale, la cui portata massima richiesta sia uguale o maggiore al 15% del deflusso medio annuo del corso d’acqua naturale calcolato alla sezione di presa e che insistano: 14 o su corsi d’acqua che richiedono protezione o miglioramento per esser idonei alla vita dei pesci, come designati e classificati da atti regionali attuativi degli articoli 10 e seguenti del d.lgs. 152/1999; o su tratti fluviali che, per scarsa antropizzazione e assenza di prelievi, hanno conservato un elevato grado di naturalità. Sono comunque escluse dalla presentazione dei predetti approfondimenti le domande per derivazioni soggette a procedura semplificata ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento. La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo va basata sull’analisi delle interazioni che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sul corso d’acqua e relative pertinenze (fasce fluviali) con particolare approfondimento relativamente all’ecosistema fluviale. Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti: o morfologia dell’alveo o acquiferi o qualità dell’acqua o ittiofauna o vegetazione o paesaggio Le azioni connesse alla realizzazione e all’esercizio dell’opera da considerare nell’ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, già caratterizzate secondo i requisiti minimi di cui ai punti A2, A3, A4, A5 ed A6, sono le seguenti: o variazioni di portata o variazioni del profilo della corrente o variazione dell’idrodinamica fluviale o interruzione della continuità del corso d’acqua o inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente (alveo, sponde, golene). La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente all’analisi di ogni componente ambientale, va articolata secondo il seguente schema logico: - Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente ambientale considerata in assenza dell’opera; - Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere, che lo stato di esercizio dell’opera; - Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata, specificando opportuni dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione dell’opera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure intraprese. La “regione idrologica” da considerare nell’ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo dovrà avere la seguente estensione: o a monte dell’opera di presa: fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato (calcolato al punto A2) e comunque almeno sino ad una distanza a monte dell’opera di presa pari a 10 volte la larghezza della sezione dell’alveo naturale inciso in tale tratto; o a valle dell’opera di presa: se la derivazione prevede una restituzione puntuale l’estremo di valle della regione idrologica andrà individuato ad una distanza a valle della sezione di restituzione pari ad almeno 10 volte la larghezza della sezione dell’alveo naturale inciso in tale tratto. Nel caso di derivazioni senza restituzione l’estremo di valle andrà individuato ad una sezione posta a valle dell’immissione del primo affluente naturale che determina un significativo aumento del DMV idrologico del corso d’acqua su cui insiste la derivazione 15 (>10%), ad una distanza pari a 10 volte la larghezza dell’alveo naturale inciso misurata immediatamente a valle di tale nodo idraulico. Eventuali deroghe al predetto valore andranno adeguatamente motivate; o estensione laterale sponde-golene: limite della fascia A come individuata dal Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione dell’Autorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n.1. Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette componenti ambientali nell’ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente alle fasi A e B. L’eventuale mancata conformità a tali requisiti minimi dovrà essere adeguatamente motivata. Morfologia dell’alveo Fase A Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze evolutive del corso d’acqua ed alla stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d’acqua e redazione della “Carta geomorfologica” (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l’intera regione idrologica ed evidenziando i seguenti aspetti: andamento plani-altimetrico del corso d’acqua, eventuali aree di divagazione laterale dell’alveo, forme fluviali relitte (paleoalvei, alvei epigenetici, meandri abbandonati (cut-offs), etc.), terrazzi alluvionali e relativi orli di scarpata, alveo di magra e principali bracci di crescita, tratti di sponda in erosione e tratti con tendenza alla sedimentazione, principali barre longitudinali, zone inattive nei confronti dei deflussi, localizzazione di fenomeni di instabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d’acqua, localizzazione di singolarità naturali e dovute ad infrastrutture e manufatti preesistenti (arginature, briglie, soglie, attraversamenti, etc.). Analisi granulometrica del materiale costituente il fondo alveo e le sponde almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell’opera di presa ed in una del tratto a valle. Caratterizzazione quali-quantitativa del trasporto solido e determinazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate (applicazione della teoria del moto incipiente di Shields o equivalenti) per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni). Fase B Sulla base della caratterizzazione delle caratteristiche del substrato di fondo alveo a valle dell’opera di presa, valutazione della possibile ramificazione pluricursale delle portate rilasciate - Valutazione dell’attitudine dell’alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione. Sulla base del tracciamento dei profili di superficie libera relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena, valutazione delle eventuali interazioni tra opera e le tendenze evolutive del corso d’acqua e la stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d’acqua. Quantificazione del fenomeno di interrimento dell’alveo a monte dell’opera di presa e dell’interrimento delle opere di derivazione, specificando le modalità e le tempistiche previste per il ripristino della funzionalità delle opere. Quantificazione della variazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni). Valutazione dell’erosione localizzata a valle dei manufatti in alveo per la portata di piena (Tr=100 anni). Quantificazione dei volumi di materiale movimentati (scavi e riporti) durante le fasi di cantiere con specificazione della destinazione di eventuali materiali di risulta. Acquiferi Fase A Inquadramento idrogeologico relativo alla regione idrologica considerata, con localizzazione e caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree 16 limitrofe al corso d’acqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure dirette e/o metodi geofisici, l’andamento della superficie piezometrica, la soggiacenza rispetto al piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue del livello di falda, la qualità delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i rapporti di interdipendenza diretta tra corso d’acqua ed acquiferi. Redazione della “Carta idrogeologica” (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l’intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra. Fase B Sulla base della caratterizzazione della permeabilità del substrato di fondo alveo a valle dell’opera di presa, valutazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione dell’attitudine dell’alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione. Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dell’opera di presa in funzione delle previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e quantificazione dell’estensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su “Carta idrogeologica”). Valutazione della possibile alterazione della qualità chimico-fisica delle acque dovuta agli interscambi corso d’acqua/acquifero a monte ed a valle dell’opera di presa. Qualità dell’acqua Fase A Caratterizzazione quali-quantitativa e localizzazione di tutti gli elementi di pressione (scarichi, prelievi, carichi inquinanti sul bacino, etc.) insistenti sul bacino sotteso sino all’estremo di valle della regione idrologica considerata. Integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti relativi alla caratterizzazione della qualità delle acque superficiali mediante apposite campagne di monitoraggio almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell’opera di presa ed in una del tratto a valle in condizioni idrologiche di magra (prossime al valore di DMV), ed ordinarie (prossime al valore di portata media annua), nonché, ove applicabile, durante il periodo di massimo carico antropico per affluenza turistica: valutazione dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale ai sensi del d.lgs. 152/1999 e s.m.i. (prevedere in ogni caso valutazione dell’indice IBE, analisi ecotossicologiche e sui sedimenti). Fase B Valutazione dell’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di acqua e sedimenti a monte dell’opera di presa. Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale nel tratto di valle. In caso di presenza di scarichi simulazione delle nuove condizioni qualitative indotte dall’opera di presa in funzione dei rilasci previsti e valutazione delle eventuali esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nel corso d’acqua in funzione delle attività antropiche esistenti. Valutazione dell’impatto sulle comunità di macroinvertebrati acquatici e della eventuale conseguente modifica della classe di qualità biologica (indice IBE). Ittiofauna Fase A Caratterizzazione della popolazione ittica e degli ambienti significativi (tratti d’alveo nei quali i pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica) presenti lungo la regione idrologica considerata: integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti 17 mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo) almeno in un tratto rappresentativo del corso d’acqua che comprenda la sezione di presa. Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate, della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di elevato pregio e valore naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase del ciclo vitale, migrazioni, etc.). Fase B Valutazione dei prevedibili impatti sull’ittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata, tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di trasporto solido e qualità dell’acqua nei diversi periodi dell’anno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie campionate. Valutazione dei prevedibili impatti sull’ittiofauna dovuti all’interruzione del corso d’acqua e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento. Vegetazione Fase A Inquadramento delle principali caratteristiche floristico-vegetazionali della regione idrologica considerata, localizzando e caratterizzando su entrambe le sponde l’eventuale presenza di specie rare e/o protette e biotopi segnalati e non, e le principali tipologie vegetazionali classificate in base alla tipologia ambientale (Corine) e corredate da relativo elenco floristico, desunto da dati bibliografici ed osservazioni dirette, anche mediante rilievi fitosociologici sulle formazioni di maggior pregio. Ove applicabile effettuare approfondimenti su greto, arbusteto e bosco ripariale. Nel caso di aree a bosco effettuare considerazioni di carattere forestale-selvicolturale (valutazione della stabilità del bosco, tramite determinazione del grado di evoluzione della vegetazione, della complessità strutturale, dell’età del popolamento e della presenza di aree di rinnovamento). Redazione della “Carta della vegetazione” (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4 - o di maggior dettaglio) includendo l’intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra. Fase B Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste d’accesso e delle opere in progetto quantificare l’estensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie interessate e stima del numero di esemplari interessati per specie, specificando le modalità di gestione e ripristino vegetazionale di suolo (terreno vegetale) e soprassuolo. In funzione delle previste variazioni del profilo della corrente e della conseguente variazione dei livelli di falda a monte e valle dell’opera di presa, valutazione dei più probabili impatti sulla vegetazione presente nelle aree interessate. Paesaggio Fase A Individuare l’interessamento di zone di interesse paesistico, naturalistico, culturale, architettonico, urbanistico ed archeologico e di aree protette. Localizzazione e caratterizzazione (stima dell’entità numerica dei potenziali osservatori ed effettuazione riprese fotografiche in periodo estivo ed invernale) dei principali punti di vista dai quali è visibile la sezione di presa e la regione idrologica influenzata dal prelievo. 18 Fase B Simulazione mediante tecniche di “fotomontaggio” dell’intrusione visiva delle opere riproducendone con particolare cura le dimensioni (specialmente quelle verticali), i materiali di costruzione, i colori e la riflettività alla luce solare. A 11. Piano di gestione e manutenzione delle opere Il piano di gestione e manutenzione delle opere è il documento che prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle opere. Il piano contiene le seguenti informazioni: o la collocazione delle parti menzionate; o la rappresentazione grafica; o la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e manutenzione dell’opera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio, allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni, sgrigliatori e modalità di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalità di gestione dell’interrimento dell’invaso e delle opere di presa) o le modalità di uso corretto delle opere; o il livello minimo delle prestazioni; o un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dell’opera; o un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dell’opera. Altri riferimenti normativi di interesse: • DEFLUSSO MINIMO VITALE - D.P.G.R. N°8/R-07 • MISURATORI DELLE PORTATE D.P.G.R. N°7/R-03 19 20 3. Iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico (in base al D.Lgs. 387/03 e s.m.i.) FASE A: ricevimento dell’istanza di autorizzazione L’istanza, così come prevista dalla modulistica allegata, deve essere presentata alla Provincia di Cuneo, provvista di marca da bollo da 14,62 €. Il gestore che intende installare un impianto nuovo presenta, in allegato all’istanza, così come disposto al punto 13 della Parte Terza del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 e all’Allegato1 della D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012, la documentazione sotto riportata in un’unica copia cartacea e in un’unica copia su supporto informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal proponente e dal progettista avente le seguenti caratteristiche: grandezza dei files inferiore a 14 Mb; formato dei files .pdf; nome del file non superiore a 25 caratteri; nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette…); dovrà essere presente un file contenente l’elenco dei documenti tecnici presenti sul supporto informatico, numerati in ordine progressivo; il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita all’elenco di cui al punto precedente. Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al procedimento e, se presente, l’indirizzo di posta elettronica certificata. DOCUMENTAZIONE GENERALE a) il progetto definitivo dell’impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale. Detto progetto dovrà contenere anche gli eventuali interventi di tipo accessorio (quali, ad esempio, modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso all’impianto) nonché le opere di mitigazione; b) una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, a firma di tecnico abilitato, in cui siano riportati: 1. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale, in corso di validità, con dicitura antimafia; 2. le caratteristiche principali dell’impianto ossia la costituzione di massima dell’impianto, il bilancio di energia, il rendimento globale di impianto (da valutare sia in condizione massima di esercizio, che in condizione media annuale), la potenza globale installata, la definizione del numero di ore di funzionamento annue e la data prevista di entrata in esercizio; 3. la descrizione del ciclo produttivo ossia i principi di funzionamento, i componenti principali; 4. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e delle misure di reinserimento e di recupero ambientale proposte; 5. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e delle misure di reinserimento e di recupero ambientale, attualizzato all’anno di dismissione, in cui dovranno essere conteggiati anche i costi di smaltimento delle attrezzature; 6. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW; c) la concessione di derivazione di acqua per uso idroelettrico, qualora già acquisita; 21 d) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o dell’intervento; e) l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari all’acquisizione, da parte della Provincia, del certificato di destinazione urbanistica e dell’estratto dei mappali, delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005; f) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori che, sulla base di quanto determinato con D.G.P. n. 356 del 30/11/2010 “Spese di istruttoria per procedure relative allo sfruttamento delle risorse idriche, minerarie ed energetiche”, dovranno essere pari allo 0,03% dell’importo dell’investimento. Dovrà pertanto essere allegato anche il computo metrico estimativo, finalizzato ad individuare univocamente l’importo dell’investimento; il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato a Provincia di Cuneo IBAN IT91T0200810290000100560565, presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di Cuneo, Piazza Galimberti, inserendo come causale “D.Lgs 387/03, spese di istruttoria relative al progetto di…” g) l’impegno alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo al soggetto inadempiente; al fine di contrastare le attività meramente speculative dovrà essere presentato inoltre l’impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50 €/kW) per assicurare l’effettiva realizzazione dell’impianto; h) una copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza: nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 il proponente deve, infatti, effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica; VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO i) una valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 redatta in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616; data la tipologia di impianto sarà necessario che la VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche nel periodo notturno; la VPIA, infine, dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, per consentire alla Ditta istante di valutare la necessità di chiedere, per tale fase, una deroga al rispetto dei limiti vigenti; tale deroga dovrà essere stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune, contenente i limiti temporali della deroga, nonché le prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo (art. 9, L.R. 52/00); DISPONIBILTA’ DEL SITO j) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale 22 documentazione dovrà essere aggiornata dal proponente nel caso in cui il progetto subisca delle modifiche durante la fase istruttoria; CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA k) il preventivo per la connessione (cosiddetta TICA) redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive diposizioni in materia, esplicitamente accettato; al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati devono comprendere tutti gli schemi utili alla definizione della connessione così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico allegata (allegato 1); l) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva dell’istruttoria, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete; m) la verifica, mediante valutazioni previsionali, del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) ed ai relativi decreti attuativi. In particolare dovrà essere calcolata la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) a cui l’induzione magnetica scende a 3 µT, secondo le indicazioni del D.M. 29 maggio 2008, sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, compreso quello necessario per l’allacciamento alla rete MT esistente, sia per le cabine secondarie di trasformazione BT/MT; sono ovviamente fatte salve le esclusioni previste dal suddetto D.M.; dovrà quindi essere verificato che all’interno di tale Dpa non ricadano abitazioni, ambienti gioco per l’infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ritiene utile che la Ditta produca una rappresentazione planimetrica del tracciato della linea MT esistente a cui si intende consegnare l’energia elettrica prodotta, delle linee MT di nuova realizzazione (compresa quella necessaria per l’allacciamento alla rete MT esistente), nonché delle cabine di trasformazione e riporti in tale planimetria anche l’indicazione delle fasce corrispondenti alla Dpa per tali manufatti; EVENTUALI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI Qualora sull’area oggetto di intervento vi sia la presenza di vincoli o vi sia la necessità di ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell’allegato 1 delle Linee Guida Nazionali, dovrà essere presentata in allegato all’istanza, ed in aggiunta a quanto precedentemente indicato, tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter istruire le singole pratiche correttamente. A titolo esemplificativo: i. Vincolo idrogeologico: relazione geologica e progettazione della regimazione acque come prevista dalla l.r. 45/89 e s.m.i.; ii. Vincolo paesaggistico: relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005; 23 iii. Valutazione di incidenza: relazione contenente gli elementi previsti dall’Allegato G al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dall’articolo 43 della legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Nel caso in cui l’impianto in oggetto richieda lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in allegato a quanto esposto dovrà essere presentata la documentazione prevista dalla L.R. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto di cui alla lettera a) quale, ad esempio: lo Studio di Impatto ambientale e la Sintesi non tecnica. Il proponente dovrà inoltre avere cura di effettuare tutti gli adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente in materia di VIA, quali, a mero titolo esemplificativo, la pubblicazione di avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Poiché la ratio del “procedimento unico” è di permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti con un provvedimento unico, il proponente, al fine di porre tutti gli enti coinvolti in condizione di effettuare, in sede di Conferenza dei Servizi, una disamina esaustiva e quindi rilasciare la propria autorizzazione, dovrà presentare un’istanza unica, così come allegata alla presente modulistica, nonché tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter mettere in condizioni tutti i soggetti coinvolti alla conferenza dei servizi di esprimere parere per quanto di competenza. In caso di modifica di un impianto esistente sarà cura dell’ente competente individuare se si tratta di modifica sostanziale, e quindi soggetta a nuova autorizzazione, o non sostanziale. FASE B: verifica documentale Ricevuta la suddetta documentazione il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio nomina il responsabile del procedimento. Si procederà quindi ad un verifica formale della documentazione inoltrata e della conformità di quest’ultima con quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali modelli predisposti dagli uffici. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza la Provincia, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’esito di tale verifica che potrà essere: o positivo: verrà pertanto avviato l’iter procedurale e convocata la prima conferenza dei servizi o negativo: in base alla carenza documentale si procederà con: • • Dichiarazione di improcedibilità per sostanziale carenza documentale Richiesta integrativa ai fini dell’avvio del procedimento qualora la carenza non sia ritenuta sostanziale FASE C: convocazione della Conferenza dei Servizi C.1) La Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’istanza in esame è convocata a cura dell’Ufficio Energia. Con la lettera di convocazione della suddetta Conferenza vengono indicati, ai soggetti che dovranno intervenire, l’indirizzo internet e l’apposita password per accedere alla copia digitale di tutta la documentazione pervenuta ed il nominativo del responsabile del procedimento. C.2) Copia della lettera di convocazione è pubblicata all’Albo Pretorio (online) della Provincia per darne pubblicità a chiunque vi abbia interesse. 24 FASE D: Conferenza dei Servizi La Conferenza dei Servizi è svolta secondo le procedure istituite dalla L. 241/90 e s.m.i. e ad essa partecipano, oltre alla ditta istante, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti. Nel corso della Conferenza dei Servizi, qualora non sia necessario richiedere integrazioni, vengono concordate dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, le eventuali prescrizioni previste per l’impianto in esame. Successivamente alla Conferenza dei servizi sono espletati i seguenti adempimenti: • predisposizione del verbale a cura del Segretario della Conferenza; • predisposizione di eventuali richieste di integrazioni, emerse nel corso della Conferenza. La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Alla ricezione delle integrazioni richieste, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi per la riunione decisoria, ove sia stato così stabilito dai partecipanti al termine della precedente Conferenza. FASE E: rilascio o diniego di autorizzazione Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi viene emesso dal Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, o viene adottato provvedimento di diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione dei motivi ostativi. 25 ALLEGATO 1 Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica Oggetto: Procedimento per il rilascio dei Nulla Osta ai sensi dell’ art. 95 D. L.vo 259/03 per linee elettriche aeree ed interrate di classe zero, I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel D.P.R. 21.06.1968, n 1062; tenuto conto delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti Rinnovabili “ di cui al D.M. 10 settembre 2010. 4. Procedimento 1) Il proponente per il rilascio di autorizzazione unica invia al/ai gestore/i di Comunicazioni Elettroniche (Telecom, Wind, Fastweb etc) n. 3 planimetrie in scala 1:25000 e n. 3 planimetrie in scala 1:2.000, con sopra riportato il progetto completo (impianto di rete e impianto di utenza) riferito ai tracciati delle condutture elettriche che si intende costruire, modificare o spostare, al fine di acquisire dati e notizie sulla posizione delle linee telefoniche che eventualmente verranno ad interferire per effetto della costruzione del nuovo elettrodotto modifica e/o spostamento di quello esistente. Detta richiesta con allegata n.1 planimetria dovrà essere inviata, per conoscenza, anche a questo Ministero. 2) Il/i gestore/i di Comunicazioni Elettroniche, dopo aver riportato sulle planimetrie la posizione dei propri impianti ed i tipi di protezione adottate, restituisce/scono due delle tre copie al proponete di autorizzazione unica. 3) Il proponente di autorizzazione unica può inviare anche tramite la Provincia o Regione deputata ad indire la conferenza dei servizi, ai sensi della 387/2003, la seguente specifica documentazione, a corredo/integrazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica: • n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 14,62) – della richiesta del Nulla Osta; • n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 0,52) – della planimetria di cui al punto 2 unitamente alla documentazione relativa alla presenza di eventuali interferenze del gestore di Comunicazione Elettroniche; • n. 1 Dichiarazione d’impegno sulle norme tecniche da osservare per la realizzazione dell’impianto; • originale o copia conforme all’originale dell’atto di sottomissione per le società che producono per la prima volta istanza per il rilascio del nulla osta; • attestazione originale di un versamento di euro 114,00 (centoquattordici/00) quali oneri di istruttoria, salvo conguaglio, su c.c.p. n. 71935720 intestato alla Tes. Viterbo Prestazioni Conti Terzi art.6 co.2, d.lgs 366/2003 – con la causale “ Art.2 comma 1 –let. E) del D.M. 15.02.2006 – Capo 18 –Capitolo 2569/0 fatto salvo eventuale conguaglio finale”. 4) Il proponente o la Provincia o la Regione competente trasmette detta documentazione a questo Ispettorato per il rilascio del nulla osta. 5) L’Ispettorato comunica alle parti l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., esamina la documentazione ricevuta al fine rilasciare l’eventuale nulla osta nei termini previsti, attualmente 90 giorni al netto del tempo richiesto per 26 l’effettuazione di tutti gli accertamenti tecnici e/o amministrativi a carico dell’istante (D.P.C.M. n. 273 del 22.12.2010). 6) Comunicazione formale a mezzo Fax di inizio lavori e fine presunta dei lavori da parte del gestore elettrico. 7) Dichiarazione sostitutiva della società elettrica e/o produttore di energia elettrica dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle norme osservate per la realizzazione dell’impianto, con allegata la copia di un documento valido del Legale rappresentante o procuratore o produttore della relativa società ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 ). N.B. eventuale modulistica da produrre può essere richiesta. Si precisa che tutti gli allegati all’istanza ( compreso le planimetrie con sopra riportato il tracciato dell’impianto) devono essere firmati dal Legale Rappresentante della società. Sulla planimetrie oltre che riportare il tracciato della conduttura elettrica in maniera inequivocabile è necessaria anche una legenda con colorazioni diverse. 27