IDROELETTRICO
1. Procedure comunali
Rientrano all’interno di questo paragrafo tutti gli interventi contemplati ai punti 11 e 12 del Decreto
Ministeriale 10 settembre 2010, per i quali è necessario presentare una semplice comunicazione o
una Procedura abilitativa semplificata, corredata dall’opportuna documentazione, al Comune nel cui
territorio si intende realizzare l’impianto.
1.1 Comunicazione
Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, qualora gli
interventi vengano considerati di edilizia libera, devono essere realizzati previa comunicazione
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale anche per via
telematica.
Rientrano, nei suddetti lavori, gli impianti idroelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai
sensi dell’art. 123, comma 1, secondo periodo e dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. 280 del
2001):
• realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino
modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
• aventi una capacità compatibile con il regime di scambio sul posto (200 kW).
Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 6,
comma 2 lettera a), del D.P.R. 380 del 2001, ossia nei casi di interventi di manutenzione
straordinaria, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
• le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, come ad
esempio la concessione a derivare per scopi idroelettrici (RR 10R/2003);
• i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una
relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con
l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per
essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “titolo
abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui all’art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 380
del 2001.
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1.2 Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)
Sono realizzabili mediante Procedura abilitativa semplificata gli impianti non ricadenti fra quelli
assoggettabili a semplice comunicazione ed aventi capacità di generazione inferiori a 100 kW.
Qualora un intervento soggetto a P.A.S. comporti l’ottenimento di concessioni di derivazione ad uso
idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico,
della salute o della pubblica incolumità le stesse devono essere acquisite ed allegate alla P.A.S.,
salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all’art.1, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, per gli interventi soggetti ad attività edilizia libera e a P.A.S. l’autorità
competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico, illustrato nel paragrafo
successivo. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale
procedimento unico.
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2. Procedure provinciali
L’autorizzazione di un impianto idroelettrico, prevede il coordinamento di differenti procedure ed
in particolare tra la concessione a derivare (rilasciata ai sensi del RR 10R/2003 e R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775), la Verifica e la Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi della l.r. 40/98 e s.m.i. e
del DLgs 152/06 e s.m.i.) e l’autorizzazione unica (ai sensi del DLgs 387/03 e s.m.i.). Essendo tali
procedimenti assai differenti tra loro sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo amministrativo,
non risulta possibile individuare un procedimento univoco, ma quest’ultimo dipenderà fortemente
dalle condizioni al contorno che si verificheranno caso per caso.
In tal senso, nelle more di possibili semplificazioni regionali, previste al punto 18.3 delle Linee
Guida Nazionali, le presenti linee guida vogliono essere un atto di indirizzo provinciale, volto ad
individuare, nelle differenti casistiche, le modalità di presentazione e di svolgimento delle
summenzionate procedure. In funzione di ciò è stato predisposto uno schema a blocchi che
riassume, nel dettaglio, le differenti possibilità.
In particolare, risulterà necessario procedere secondo il seguente schema logico:
1. Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della l.r. 40/98 e
del DLgs 152/06 e s.m.i.:
Preliminarmente allo svolgimento di qualsiasi procedimento autorizzativo o concessorio,
qualora sussistano le condizioni previste all’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i., sulla base di un
progetto preliminare, dovrà essere svolto il procedimento di verifica di assoggettabilità,
funzionale ad individuare la necessità o meno di una fase di Valutazione di Impatto Ambientale
durante la fase autorizzativa. L’unica deroga a tale priorità è determinata dalla necessità di
presentare una pratica di concessione a derivare in regime di concorrenza. Come indicato infatti
nella nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, qualora “uno o più progetti di
derivazioni ammessi in concorrenza con una precedente istanza di derivazione d’acqua non
sottoposta alla fase di valutazione di cui alla l.r. 40/1998, debbano essere sottoposti ad una
delle fasi procedurali di VIA di cui alla citata legge regionale, l’autorità preposta al rilascio
della concessione di derivazione d’acqua sospende l’istruttoria per consentire l’espletamento
delle eventuali fasi preliminari di VIA e, nel caso un progetto debba essere sottoposto alla fase
di valutazione, per consentire la presentazione degli elaborati prescritti”. Pertanto se un
proponente vuole presentare un progetto per il quale si evidenzia un’incompatibilità tecnica con
altre già agli atti e quindi si configura una potenziale concorrenza con queste ultime,
preliminarmente dovrà essere avviata una procedura di concessione a derivare secondo quanto
prescritto dal RR 10R del 2003. Una volta valutata la procedibilità e l’effettiva incompatibilità
tecnica di quest’ultima, essa verrà sospesa per poter permettere la presentazione e lo
svolgimento della necessaria fase di Verifica di Impatto Ambientale. Solo una volta esperita
quest’ultima, il procedimento concessorio potrà riprendere il suo decorso.
2. Procedura autorizzativa – Esclusione dalla VIA:
Qualora la fase di Verifica di Assoggettabilità si concluda con l’esclusione dalla Valutazione di
Impatto Ambientale, oppure l’impianto non ricada nelle condizioni previste all’Allegato B2
della l.r. 40/98 e s.m.i., la procedura autorizzativa successiva richiederà quindi di procedere con
la richiesta di concessione a derivare ai sensi del RR 10R del 2003. Solo una volta concluso
favorevolmente detto procedimento ed ottenuta la concessione a derivare per scopi idroelettrici,
sarà possibile richiedere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto.
Quest’ultima potrà svilupparsi in due modalità differenti:
a) P.A.S. o semplice comunicazione presso il comune di competenza, qualora sussistano le
condizioni previste al punto 12.6 del DM 10/9/2010.
b) Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03 e s.m.i., qualora non sussistano le
condizioni del punto 12.6 sopra indicato.
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3. Procedura autorizzativa – Sottoposizione a VIA:
Qualora la fase di Verifica di Assoggettabilità si concluda con la sottoposizione alla Valutazione
di Impatto Ambientale, i procedimenti sopra elencati (ovvero concessione a derivare, VIA e
Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 387/03) verranno svolti contestualmente. Questo è
dovuto al fatto che nel caso risulti necessario avviare una procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, quest’ultima deve essere svolta in parallelo con l’Autorizzazione Unica ai sensi del
D.Lgs. 387/03. Parimenti, come previsto al comma 3 dell’art. 26 del RR 10R del 2003, “Le
derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti
all’istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi
disciplinata”.
Pertanto, alla luce della legislazione vigente, per poter avviare una procedura così strutturata,
dovrà essere presentata istanza relativa al DLgs 387/03 corredata di tutta la documentazione di
cui al punto 13 delle Linee Guida Nazionali (DM 10/09/2010) e all’Allegato 1 della D.G.R. n.
5-3314 del 30 gennaio 2012, nonchè di tutta la documentazione necessaria per poter avviare le
procedure sopracitate.
Risulta evidente che qualora sussistano motivi ostativi che non permettano la conclusione
favorevole di uno dei procedimenti, si procederà con la stesura di un provvedimento di diniego,
il quale sarà relativo non soltanto all’endoprocedimento in questione, ma a tutte le procedure ad
esso correlate.
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NUOVE DOMANDE PER IMPIANTI IDROELETTRICI
NON SUSSISTE
INCOMPATIBILITA’
TECNICA
IN PRESENZA DI
INCOMPATIBILITÁ TECNICA CON
ALTRI PROGETTI È AMMESSO
10R/2003
SI
NECESSITÁ DI
VERIFICA VIA?
VERIFICA
V.I.A.
NO V.I.A.
NO
NO
387/03 + V.I.A. +
10R/2003
10R/2003
AVVIO
PROCEDIMENTO
CONCESSIONE
SOSPENSIONE 387
NO CONDIZIONI
PUNTO 12.6 LGN
SI CONDIZIONI
PUNTO 12.6 LGN
SVOLGIMENTO
V.I.A. + 10R/2003
387/03
CONCLUSIONE
10R/2003
NO
NO
AVVIO 387/03
OK
CONCLUSIONE
V.I.A.
NO
OK
OK
CONCLUSIONE
387/03
P.A.S.
O
COMUNICAZIONE
NO
PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO
OK
PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO
OK
PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO +
DELIBERA V.I.A. +
CONCESSIONE
DINIEGO
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Condizioni di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
Qualora gli impianti in oggetto presentino le caratteristiche indicate nel punto n. 41 dell’Allegato
B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. (impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza
installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata
superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R.
del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o
uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati
all’autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da
assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta) saranno soggetti a
procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della suddetta L.R. Le soglie
dimensionali sopra riportate devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono, anche
parzialmente, in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area
protetta interessata.
Se l’impianto sarà soggetto a Verifica, tale procedura dovrà essere esperita prima dell’avvio del
procedimento ai sensi del D.Lgs 387/03 e, se il progetto risulterà da assoggettare a Valutazione,
l’iter, ai sensi del D.Lgs 387/03, verrà avviato contestualmente alla procedura di V.I.A.
Nel caso in cui sia necessaria la Verifica dovrà essere presentata la documentazione indicata
nell’art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. nonché nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., provvedendo
a consegnare:
a) n. 1 copia in formato cartaceo del Progetto preliminare;
b) n. 1 copia in formato cartaceo dello Studio preliminare ambientale contenente gli elementi di
verifica di cui all’allegato E della L. R. 40/98 e s.m.i. così come modificato dalla DCR n.
211-34747 del 30.07.2008;
c) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione
e dell’esercizio dell’opera o intervento;
d) n. 3 copie conformi in formato elettronico - cd (files in formato standard pubblicabile su
web - .pdf) del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui ai punti a) e
b).
e) l’attestazione di avvenuto deposito della documentazione presso il/i Comune/i sede/i di
intervento.
L’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i.
Ai sensi del D.Lgs. 112/98, recepito dalla Regione Piemonte tramite Legge Regionale 44/00, è
delegata alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati
a fonti rinnovabili.
Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 387/03 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n.
28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, fatti
salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, dopo la ricezione dei pareri di tutte le
amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’autorizzazione.
Va infatti sottolineato come l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 sia relativa alla “Costruzione
ed all’esercizio” dell’impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, dove
occorre, costituisca anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere
attraverso un procedimento ed un’autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà
concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i
nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l’impianto.
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In tutti i casi non indicati nel punto 12.6 delle linee guida nazionali (DM 10/09/2010), per i quali è
sufficiente avviare una procedura comunale così come prevista nel capitolo precedente, sarà
necessario avviare la procedura ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.
Qualora il progetto debba essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA, tale fase dovrà
essere esperita prima dell’avvio del procedimento ai sensi del sopraccitato decreto, come indicato
nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
Se a seguito di detta Verifica il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) quest’ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal
D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Gli esiti della stessa, della Valutazione di Incidenza, ove prevista, nonché di
tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all’art. 26 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., dovranno essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiranno
nella Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90 i lavori della
Conferenza rimarranno sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il
termine per la conclusione del procedimento unico, qualora venga svolto in concomitanza con la
procedura di VIA, non potrà essere superiore ai 150 giorni previsti, decorrenti dalla data di
ricevimento dell’istanza ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall’articolo
24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso D.Lgs. 152/2006.
Procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica
Sulla base di quanto contenuto nel Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R sono soggette a
concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:
• dell’utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui
all’articolo 5 del suddetto Regolamento;
• dell’utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di
proprietà privata;
• dell’uso dell’acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di
singoli edifici;
• del riutilizzo delle acque reflue depurate;
• dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le
fontane e i lavatoi pubblici, nonchè la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle
pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
• dei prelievi non destinati all’utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6
del suddetto Regolamento;
• delle acque minerali e termali.
Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione
della relativa domanda che può essere inoltrata da chiunque (persone fisiche, in forma singola o
associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa
idrica.
La domanda di concessione, conforme alle imposte di bollo vigenti (marca da 14,62 €), unitamente
al relativo progetto, è redatta secondo le specifiche indicate nella modulistica allegata in relazione
alla tipologia del corpo idrico interessato dal prelievo ed è presentata alla provincia nel cui territorio
insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse, insieme alla scheda riepilogativa della
concessione ed al progetto di cui al Regolamento 10/R del 2003.
Qualora, ad un primo esame, l’ufficio riscontri la mancanza di uno o più documenti previsti dichiara
l’improcedibilità della domanda.
Allorché la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro
completamento o una regolarizzazione, l’ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a
dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.
Decorso senza esito il suddetto termine il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.
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La domanda di concessione è trasmessa dall’ufficio all’autorità di bacino del fiume Po e, ove
necessario, all’autorità idraulica competente.
Concluso positivamente l’esame preliminare, l’ufficio invita il richiedente ad effettuare il
versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione
degli atti.
Successivamente l’ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell’avvio del procedimento
mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
nonchè mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interessati e l’inserimento
nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione per un periodo di quindi giorni
consecutivi.
L’ordinanza è trasmessa all’istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura
delle opere e dei luoghi ed è sempre inoltrata, per l’espressione dell’eventuale parere, unitamente a
copia della sintesi non tecnica, ove prevista, ovvero del progetto della derivazione, nonchè della
corografia e planimetria delle opere:
a. alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b. all’A.R.P.A.;
c. al Comando militare territorialmente interessato;
d. all’ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in
un’area protetta;
e. all’autorità d’ambito e all’A.S.L. territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia
in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
f. all’autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione
richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
g. ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonchè agli
ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.
Le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda
pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni
dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima
domanda.
La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi).
Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, l’ufficio:
• raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla
osta delle pubbliche autorità;
• procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
• redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli
interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente
la concessione.
Ove l’ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta
presso la sede dell’ufficio medesimo.
Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio
avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle
opere della derivazione, ove necessaria.
Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l’ufficio conclude
l’istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in
rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico
interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la
salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.
La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
8
•
•
•
•
•
•
•
alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni
locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;
alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli
interessi dei terzi; in particolare inquadra la concessione nella pianificazione nazionale,
regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la
derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei
corsi d’acqua interessati;
alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell’interesse pubblico;
agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell’istruttoria, alle eventuali
controdeduzioni dell’istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio
della concessione;
all’importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
i canoni ed eventuali sovracanoni da richiedere, con l’indicazione dei relativi calcoli;
alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti.
Per la domanda prescelta l’ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di
comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare ed invita il richiedente a firmarlo
entro un congruo termine.
Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e
contiene le condizioni della concessione.
FASE A: ricevimento dell’istanza di autorizzazione
Documenti da presentare:
1. Istanza
L’istanza, così come prevista dalla modulistica scaricabile dal sito internet
(http://www.provincia.cuneo.it/risorse_naturali/modulistica) deve essere presentata alla
Provincia di Cuneo, conforme alle imposte di bollo (marca da bollo da 14,62 €) e firmata dal
proponente.
2. Scheda della derivazione idrica
La scheda della derivazione, così come prevista dalla modulistica scaricabile dal sito internet
(http://www.provincia.cuneo.it/risorse_naturali/modulistica) deve essere presentata alla
Provincia di Cuneo, compilata in ogni sua parte e firmata dal progettista. Tale scheda risulta
fondamentale per sveltire il complesso iter istruttorio.
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3. Progetto completo della derivazione
In allegato agli elaborati sopra riportati, deve essere presentato il progetto completo in un’unica
copia cartacea e in un’unica copia su supporto informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal
proponente e dal progettista avente le seguenti caratteristiche:
grandezza dei files inferiore a 14 Mb;
formato dei files .pdf;
nome del file non superiore a 25 caratteri;
nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette…);
dovrà essere presente un file contenente l’elenco dei documenti tecnici presenti sul
supporto informatico, numerati in ordine progressivo;
il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita
all’elenco di cui al punto precedente.
Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al
procedimento e, se presente, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
DOCUMENTAZIONE GENERALE
D.P.G.R. N°10/R-03 (Allegato A Parte II)
ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE
SUPERFICIALI
• NUOVA CONCESSIONE
Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime
idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto e
tenendo conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle della presa per le esigenze
di tutela della qualità ambientale del corpo idrico.
Alla domanda di derivazione devono essere allegati:
A 1. la sintesi non tecnica nel caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di
100 litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per derivazioni che prevedono scarichi
A 2. la relazione tecnica particolareggiata
A 3. la corografia
A 4. la planimetria
A 5. i profili longitudinali e trasversali
A 6. i disegni particolareggiati delle principali opere d’arte
A 7. il piano finanziario delle opere progettate
A 8. il cronoprogramma dei lavori
A 9. la scheda del catasto derivazioni idriche
A 10. lo studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto
A 11. il piano di gestione e manutenzione delle opere
Qualora l’opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della
l.r. 40/1998, agli effetti dell’istruttoria integrata di cui al comma 3 dell’articolo 26 del presente
regolamento, vale quanto segue:
* l’elaborato di cui al punto A1 potrà essere sostituito dalla sintesi in linguaggio non tecnico dello
studio di impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti
minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
* l’elaborato di cui al punto A7 potrà essere sostituito dal quadro programmatico dello studio di
impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi
strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
* gli elaborati di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11 potranno essere sostituiti dal quadro
progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché
contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente regolamento;
10
* gli elaborati di cui al punto A10 potranno essere sostituiti dal quadro ambientale dello studio di
impatto ambientale di cui all’allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi
strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato.
A 1. Sintesi non tecnica
La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni più significative presenti nella
relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano l’istanza di derivazione, nonché
una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in
progetto.
Le informazioni minime da inserire nella sintesi in linguaggio non tecnico riguardano:
o la motivazione, il costo e i tempi dell’intervento;
o l’ubicazione delle opere di presa;
o le caratteristiche del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed eventuale
modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo);
o le caratteristiche dell’opera di presa;
o le caratteristiche delle infrastrutture a servizio dell’opera di presa e di quelle finalizzate all’uso
dell’acqua;
o l’ubicazione delle eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione;
o l’inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;
o le finalità dell’opera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale;
o l’analisi dei prevedibili impatti che la derivazione comporterà sul corpo idrico e la descrizione
delle misure previste per limitarne gli effetti.
L’elaborato deve essere redatto utilizzando un linguaggio che permetta la facile comprensione a un
ampio pubblico.
Al fine di consentirne l’agevole riproducibilità, il documento dovrà essere presentato in formato A4
con la sola eccezione della corografia e della planimetria che dovranno essere prodotte in formato
A3.
A 2. Relazione tecnica particolareggiata
La relazione tecnica particolareggiata dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del
fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione, nonché della capacità finanziaria del
proponente.
Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall’intervento in progetto di
seguito indicati.
Fabbisogno Idrico
Per le derivazioni ad uso potabile deve essere illustrata e giustificata l’effettiva necessità
quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve
risultare coerente con la pianificazione di settore.
Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle
colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di
coltura, all’estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta
Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere
quantificato sulla base dell’apposita metodologia approvata con deliberazione della Giunta
regionale.
Nel caso di progettazione di centrali idroelettriche, destinate a cedere energia alla rete, deve essere
dimostrata la coerenza con le linee del Piano regionale energetico ambientale.
Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del
processo produttivo e le relative quantità d’acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo
nel quale l’acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l’utilizzo delle tecnologie
che permettono di massimizzare risparmio idrico.
Per l’uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le
corrispondenti tonnellate di peso vivo.
11
Per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in
relazione agli utilizzi previsti.
L’eventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per
un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o
l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi
dell’articolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che
dimostri l’inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.
Idrologia
La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisce in un sistema di razionale
utilizzazione del corso d’acqua e del relativo bacino imbrifero.
Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare, di norma effettuato a partire da
serie storiche di misure, dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella
sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti all’anno
medio e all’anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il
termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate medie con frequenza di
superamento dell’80%.
Ove il prelievo massimo istantaneo richiesto superi la portata media annua del corso d’acqua e sia
comunque superiore a 1.000 litri/secondo, la caratterizzazione del regime idrologico nella sezione di
presa deve essere sempre basata su misure dirette di portata. Nel caso di corsi d’acqua sprovvisti di
stazioni fisse di monitoraggio il proponente dovrà validare la ricostruzione del regime di portate
effettuata con i classici metodi dell’idrologia (ad esempio utilizzando criteri di similitudine
idrologica con riferimento a bacini analoghi, strumentati) con i dati di portata misurati in continuo
nella sezione di presa per un periodo non inferiore ad un anno idrologico. In tali casi la rilevazione
dei dati dovrà proseguire anche durante l’iter istruttorio dell’istanza di concessione di derivazione e
nella successiva fase di utilizzazione dell’acqua, ove il prelievo sia autorizzato.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno
essere caratterizzati in termini di frequenza e persistenza delle portate.
I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in una curva di durata delle portate
disponibili e di quelle utilizzabili.
E’ ammesso il ricorso a determinazioni basate su formule di regionalizzazione opportunamente
interpretate in relazione alle effettive utilizzazioni in atto sul bacino, solo per derivazioni di portata
massima inferiore al 15% della portata media annua del corso d’acqua, quantificata nella sezione di
presa e comunque inferiori a 100 litri al secondo.
Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati
e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido in sospensione al fine di valutare
l’apporto complessivo di sedimenti.
Determinazione del minimo deflusso vitale
Il proponente deve quantificare, secondo le norme vigenti, la portata minima che dovrà essere
lasciata fluire in alveo a valle dell’opera di presa mediante una opportuna regolazione dei dispositivi
di rilascio.
Quadro degli utilizzi esistenti
Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate
nel tratto di corso d’acqua interessato dal nuovo prelievo.
Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento
La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle
problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilità costruttiva
delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l’accessibilità dei luoghi.
A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni
interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura
ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del decreto
12
ministeriale 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; la
caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti fra
di loro.
Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si
intendono installare, nonché le soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo
vitale nel corso d’acqua a valle della captazione e il transito dell’ittiofauna.
Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte
dall’inserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con
tempo di ritorno di 100 anni.
Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere:
canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonché dei dispositivi di
limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo.
Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere fornita una stima della produzione di energia
nell’anno medio espressa in gigawattora nonché una valutazione del costo di produzione del
chilowattora.
Nella relazione devono essere esposte le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore
evidenza l’utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni.
Il proponente deve inoltre allegare un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal
quale risulti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere,
nonché l’elencazione di tutti i vincoli esistenti sull’area oggetto dell’intervento in progetto e le
possibili interferenze con infrastrutture pubbliche.
A 3. Corografia
La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve
comprendere il corso d’acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare
per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l’ubicazione delle
medesime.
La corografia dovrà essere eseguita in scala idonea, in modo che l’elaborato possa comprendere le
principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere.
A 4. Planimetria
La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve
evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell’area.
A 5. Profili longitudinali e trasversali
Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo andrà disegnato il profilo
longitudinale del corso d’acqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte
dell’opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato
di massima piena, nonché il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di
massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a
capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire.
In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale
restituzione dell’acqua dovrà essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le
lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d’acqua di cui saranno
evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle
arginature, quando queste siano presenti.
Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di
acque ordinarie e di massima piena, nonché le opere progettate.
Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali
documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza
lungo l’asse dei medesimi.
13
Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano
orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.
Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d’ordinario nel rapporto di
1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.
Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in
progetto e il loro inserimento nell’ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del
canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei
livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.
Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili
longitudinali.
A 6. Disegni particolareggiati delle principali opere d’arte
I disegni delle principali opere d’arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in
scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dell’opera.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una
funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate.
A 7. Piano finanziario delle opere progettate
Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione della derivazione nel suo
complesso ai prezzi correnti.
Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite
attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di
idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.
A 8. Cronoprogramma dei lavori
Il crono programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie
per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d’attuazione
A 9. Scheda del catasto derivazioni idriche
Il proponente deve allegare all’istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche,
preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito
dall’Amministrazione regionale.
A 10. Compatibilità ambientale del prelievo idrico
Per le derivazioni sottoposte alla fase di valutazione prevista dalla l.r. 40/1998 gli elaborati di
seguito elencati, congiuntamente a quelli descritti ai punti da A1 ad A9, costituiscono requisito
essenziale per l’istruttoria integrata di cui all’articolo 26, comma 3 del presente regolamento.
In tale sede l’autorità concedente verificherà la corrispondenza dei contenuti del Quadro progettuale
e ambientale con i requisiti minimi di cui al presente allegato.
Le presenti disposizioni costituiscono inoltre elemento di riferimento per l’espressione del parere
dell’autorità concedente in merito alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale di cui all’articolo 11 della l.r. 40/98.
Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al rilascio della concessione l’autorità concedente, oltre alla
presentazione degli allegati tecnici di cui ai punti da A1 ad A9, ha facoltà di richiedere,
motivandolo, anche per le derivazioni che sottoposte alla fase di verifica di cui all’articolo 10 della
l.r. 40/98 risultino escluse dalla fase di valutazione, la presentazione di un’apposita relazione di
compatibilità ambientale del prelievo relativamente a specifiche componenti ambientali, in funzione
delle caratteristiche tecniche dell’opera ed alle peculiarità del contesto ambientale coinvolto.
Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale prevista con gli approfondimenti
necessari in relazione alle componenti ambientali interessate dalla derivazione, sviluppati secondo i
criteri di seguito illustrati, in caso di derivazioni non soggette ad alcuna procedura di valutazione
ambientale nazionale o regionale, la cui portata massima richiesta sia uguale o maggiore al 15% del
deflusso medio annuo del corso d’acqua naturale calcolato alla sezione di presa e che insistano:
14
o su corsi d’acqua che richiedono protezione o miglioramento per esser idonei alla vita dei pesci,
come designati e classificati da atti regionali attuativi degli articoli 10 e seguenti del d.lgs.
152/1999;
o su tratti fluviali che, per scarsa antropizzazione e assenza di prelievi, hanno conservato un
elevato grado di naturalità.
Sono comunque escluse dalla presentazione dei predetti approfondimenti le domande per
derivazioni soggette a procedura semplificata ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento.
La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo va basata sull’analisi delle interazioni
che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può
esercitare sul corso d’acqua e relative pertinenze (fasce fluviali) con particolare approfondimento
relativamente all’ecosistema fluviale.
Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:
o morfologia dell’alveo
o acquiferi
o qualità dell’acqua
o ittiofauna
o vegetazione
o paesaggio
Le azioni connesse alla realizzazione e all’esercizio dell’opera da considerare nell’ambito della
valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, già caratterizzate secondo i requisiti minimi
di cui ai punti A2, A3, A4, A5 ed A6, sono le seguenti:
o variazioni di portata
o variazioni del profilo della corrente
o variazione dell’idrodinamica fluviale
o interruzione della continuità del corso d’acqua
o inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente (alveo, sponde,
golene).
La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente all’analisi di ogni
componente ambientale, va articolata secondo il seguente schema logico:
- Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente ambientale considerata in assenza
dell’opera;
- Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto
comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere,
che lo stato di esercizio dell’opera;
- Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista
ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata,
specificando opportuni dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione
dell’opera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure intraprese.
La “regione idrologica” da considerare nell’ambito della valutazione della compatibilità
ambientale del prelievo dovrà avere la seguente estensione:
o a monte dell’opera di presa: fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di
piena, dalle opere di sbarramento progettato (calcolato al punto A2) e comunque almeno sino
ad una distanza a monte dell’opera di presa pari a 10 volte la larghezza della sezione dell’alveo
naturale inciso in tale tratto;
o a valle dell’opera di presa: se la derivazione prevede una restituzione puntuale l’estremo di
valle della regione idrologica andrà individuato ad una distanza a valle della sezione di
restituzione pari ad almeno 10 volte la larghezza della sezione dell’alveo naturale inciso in tale
tratto. Nel caso di derivazioni senza restituzione l’estremo di valle andrà individuato ad una
sezione posta a valle dell’immissione del primo affluente naturale che determina un
significativo aumento del DMV idrologico del corso d’acqua su cui insiste la derivazione
15
(>10%), ad una distanza pari a 10 volte la larghezza dell’alveo naturale inciso misurata
immediatamente a valle di tale nodo idraulico. Eventuali deroghe al predetto valore andranno
adeguatamente motivate;
o estensione laterale sponde-golene: limite della fascia A come individuata dal Progetto di Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione dell’Autorità di bacino del
fiume Po 11 maggio 1999, n.1.
Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette
componenti ambientali nell’ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo,
relativamente alle fasi A e B. L’eventuale mancata conformità a tali requisiti minimi dovrà essere
adeguatamente motivata.
Morfologia dell’alveo
Fase A
Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze
evolutive del corso d’acqua ed alla stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d’acqua e
redazione della “Carta geomorfologica” (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la
planimetria - punti A3 ed A4) includendo l’intera regione idrologica ed evidenziando i seguenti
aspetti: andamento plani-altimetrico del corso d’acqua, eventuali aree di divagazione laterale
dell’alveo, forme fluviali relitte (paleoalvei, alvei epigenetici, meandri abbandonati (cut-offs), etc.),
terrazzi alluvionali e relativi orli di scarpata, alveo di magra e principali bracci di crescita, tratti di
sponda in erosione e tratti con tendenza alla sedimentazione, principali barre longitudinali, zone
inattive nei confronti dei deflussi, localizzazione di fenomeni di instabilità di sponde e versanti
insistenti sul corso d’acqua, localizzazione di singolarità naturali e dovute ad infrastrutture e
manufatti preesistenti (arginature, briglie, soglie, attraversamenti, etc.).
Analisi granulometrica del materiale costituente il fondo alveo e le sponde almeno in una sezione
rappresentativa del tratto a monte dell’opera di presa ed in una del tratto a valle.
Caratterizzazione quali-quantitativa del trasporto solido e determinazione del diametro minimo
stabile nelle sezioni considerate (applicazione della teoria del moto incipiente di Shields o
equivalenti) per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).
Fase B
Sulla base della caratterizzazione delle caratteristiche del substrato di fondo alveo a valle dell’opera
di presa, valutazione della possibile ramificazione pluricursale delle portate rilasciate - Valutazione
dell’attitudine dell’alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal
punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.
Sulla base del tracciamento dei profili di superficie libera relativo agli stati di magra, ordinario e di
massima piena, valutazione delle eventuali interazioni tra opera e le tendenze evolutive del corso
d’acqua e la stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d’acqua.
Quantificazione del fenomeno di interrimento dell’alveo a monte dell’opera di presa e
dell’interrimento delle opere di derivazione, specificando le modalità e le tempistiche previste per il
ripristino della funzionalità delle opere.
Quantificazione della variazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate per portata
media annua e portata di piena (Tr=100 anni).
Valutazione dell’erosione localizzata a valle dei manufatti in alveo per la portata di piena (Tr=100
anni).
Quantificazione dei volumi di materiale movimentati (scavi e riporti) durante le fasi di cantiere con
specificazione della destinazione di eventuali materiali di risulta.
Acquiferi
Fase A
Inquadramento idrogeologico relativo alla regione idrologica considerata, con localizzazione e
caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree
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limitrofe al corso d’acqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure
dirette e/o metodi geofisici, l’andamento della superficie piezometrica, la soggiacenza rispetto al
piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue
del livello di falda, la qualità delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i
rapporti di interdipendenza diretta tra corso d’acqua ed acquiferi.
Redazione della “Carta idrogeologica” (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la
planimetria - punti A3 ed A4) includendo l’intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed
evidenziando le informazioni di cui sopra.
Fase B
Sulla base della caratterizzazione della permeabilità del substrato di fondo alveo a valle dell’opera
di presa, valutazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione
dell’attitudine dell’alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal
punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.
Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dell’opera di presa in funzione delle
previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e
quantificazione dell’estensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione
delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su “Carta idrogeologica”).
Valutazione della possibile alterazione della qualità chimico-fisica delle acque dovuta agli
interscambi corso d’acqua/acquifero a monte ed a valle dell’opera di presa.
Qualità dell’acqua
Fase A
Caratterizzazione quali-quantitativa e localizzazione di tutti gli elementi di pressione (scarichi,
prelievi, carichi inquinanti sul bacino, etc.) insistenti sul bacino sotteso sino all’estremo di valle
della regione idrologica considerata.
Integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti relativi alla
caratterizzazione della qualità delle acque superficiali mediante apposite campagne di monitoraggio
almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell’opera di presa ed in una del tratto a
valle in condizioni idrologiche di magra (prossime al valore di DMV), ed ordinarie (prossime al
valore di portata media annua), nonché, ove applicabile, durante il periodo di massimo carico
antropico per affluenza turistica: valutazione dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale
ai sensi del d.lgs. 152/1999 e s.m.i. (prevedere in ogni caso valutazione dell’indice IBE, analisi
ecotossicologiche e sui sedimenti).
Fase B
Valutazione dell’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di acqua e sedimenti a
monte dell’opera di presa.
Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale nel
tratto di valle. In caso di presenza di scarichi simulazione delle nuove condizioni qualitative indotte
dall’opera di presa in funzione dei rilasci previsti e valutazione delle eventuali esigenze di
diluizione degli inquinanti veicolati nel corso d’acqua in funzione delle attività antropiche esistenti.
Valutazione dell’impatto sulle comunità di macroinvertebrati acquatici e della eventuale
conseguente modifica della classe di qualità biologica (indice IBE).
Ittiofauna
Fase A
Caratterizzazione della popolazione ittica e degli ambienti significativi (tratti d’alveo nei quali i
pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di
ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica) presenti lungo la regione
idrologica considerata: integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti
17
mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo)
almeno in un tratto rappresentativo del corso d’acqua che comprenda la sezione di presa.
Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate,
della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di elevato pregio e valore
naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase
del ciclo vitale, migrazioni, etc.).
Fase B
Valutazione dei prevedibili impatti sull’ittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera
funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata,
tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di trasporto solido e qualità dell’acqua nei diversi periodi
dell’anno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie
campionate.
Valutazione dei prevedibili impatti sull’ittiofauna dovuti all’interruzione del corso d’acqua e delle
esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento.
Vegetazione
Fase A
Inquadramento delle principali caratteristiche floristico-vegetazionali della regione idrologica
considerata, localizzando e caratterizzando su entrambe le sponde l’eventuale presenza di specie
rare e/o protette e biotopi segnalati e non, e le principali tipologie vegetazionali classificate in base
alla tipologia ambientale (Corine) e corredate da relativo elenco floristico, desunto da dati
bibliografici ed osservazioni dirette, anche mediante rilievi fitosociologici sulle formazioni di
maggior pregio.
Ove applicabile effettuare approfondimenti su greto, arbusteto e bosco ripariale. Nel caso di aree a
bosco effettuare considerazioni di carattere forestale-selvicolturale (valutazione della stabilità del
bosco, tramite determinazione del grado di evoluzione della vegetazione, della complessità
strutturale, dell’età del popolamento e della presenza di aree di rinnovamento).
Redazione della “Carta della vegetazione” (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la
planimetria - punti A3 ed A4 - o di maggior dettaglio) includendo l’intera regione idrologica
influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.
Fase B
Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste d’accesso e delle opere in progetto
quantificare l’estensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le
tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o
reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie interessate e stima del numero di
esemplari interessati per specie, specificando le modalità di gestione e ripristino vegetazionale di
suolo (terreno vegetale) e soprassuolo.
In funzione delle previste variazioni del profilo della corrente e della conseguente variazione dei
livelli di falda a monte e valle dell’opera di presa, valutazione dei più probabili impatti sulla
vegetazione presente nelle aree interessate.
Paesaggio
Fase A
Individuare l’interessamento di zone di interesse paesistico, naturalistico, culturale, architettonico,
urbanistico ed archeologico e di aree protette. Localizzazione e caratterizzazione (stima dell’entità
numerica dei potenziali osservatori ed effettuazione riprese fotografiche in periodo estivo ed
invernale) dei principali punti di vista dai quali è visibile la sezione di presa e la regione idrologica
influenzata dal prelievo.
18
Fase B
Simulazione mediante tecniche di “fotomontaggio” dell’intrusione visiva delle opere
riproducendone con particolare cura le dimensioni (specialmente quelle verticali), i materiali di
costruzione, i colori e la riflettività alla luce solare.
A 11. Piano di gestione e manutenzione delle opere
Il piano di gestione e manutenzione delle opere è il documento che prevede, pianifica e programma
l’attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, l’efficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un
sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di
una corretta gestione delle opere.
Il piano contiene le seguenti informazioni:
o la collocazione delle parti menzionate;
o la rappresentazione grafica;
o la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e
manutenzione dell’opera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio,
allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni,
sgrigliatori e modalità di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze
potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalità di gestione
dell’interrimento dell’invaso e delle opere di presa)
o le modalità di uso corretto delle opere;
o il livello minimo delle prestazioni;
o un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in
momenti successivi della vita dell’opera;
o un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dell’opera.
Altri riferimenti normativi di interesse:
• DEFLUSSO MINIMO VITALE - D.P.G.R. N°8/R-07
• MISURATORI DELLE PORTATE D.P.G.R. N°7/R-03
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20
3. Iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico (in base al
D.Lgs. 387/03 e s.m.i.)
FASE A: ricevimento dell’istanza di autorizzazione
L’istanza, così come prevista dalla modulistica allegata, deve essere presentata alla Provincia di
Cuneo, provvista di marca da bollo da 14,62 €. Il gestore che intende installare un impianto nuovo
presenta, in allegato all’istanza, così come disposto al punto 13 della Parte Terza del Decreto
Ministeriale del 10 settembre 2010 e all’Allegato1 della D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012, la
documentazione sotto riportata in un’unica copia cartacea e in un’unica copia su supporto
informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal proponente e dal progettista avente le seguenti
caratteristiche:
grandezza dei files inferiore a 14 Mb;
formato dei files .pdf;
nome del file non superiore a 25 caratteri;
nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette…);
dovrà essere presente un file contenente l’elenco dei documenti tecnici presenti sul
supporto informatico, numerati in ordine progressivo;
il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita
all’elenco di cui al punto precedente.
Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al
procedimento e, se presente, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
DOCUMENTAZIONE GENERALE
a) il progetto definitivo dell’impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete,
delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e delle
misure di reinserimento e recupero ambientale. Detto progetto dovrà contenere anche gli
eventuali interventi di tipo accessorio (quali, ad esempio, modifiche, adeguamenti o
costruzioni di strade di accesso all’impianto) nonché le opere di mitigazione;
b) una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, a firma di tecnico abilitato, in cui
siano riportati:
1. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 comprendenti, nel caso di
impresa, copia di certificato camerale, in corso di validità, con dicitura antimafia;
2. le caratteristiche principali dell’impianto ossia la costituzione di massima
dell’impianto, il bilancio di energia, il rendimento globale di impianto (da valutare
sia in condizione massima di esercizio, che in condizione media annuale), la potenza
globale installata, la definizione del numero di ore di funzionamento annue e la data
prevista di entrata in esercizio;
3. la descrizione del ciclo produttivo ossia i principi di funzionamento, i componenti
principali;
4. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei
complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e delle misure di
reinserimento e di recupero ambientale proposte;
5. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e delle misure di reinserimento e di
recupero ambientale, attualizzato all’anno di dismissione, in cui dovranno essere
conteggiati anche i costi di smaltimento delle attrezzature;
6. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche
dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;
c) la concessione di derivazione di acqua per uso idroelettrico, qualora già acquisita;
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d) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da
acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o dell’intervento;
e) l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari
all’acquisizione, da parte della Provincia, del certificato di destinazione urbanistica e
dell’estratto dei mappali, delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in
riferimento alle aree interessate nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al
D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
f) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori che, sulla base di quanto determinato con
D.G.P. n. 356 del 30/11/2010 “Spese di istruttoria per procedure relative allo sfruttamento
delle risorse idriche, minerarie ed energetiche”, dovranno essere pari allo 0,03%
dell’importo dell’investimento. Dovrà pertanto essere allegato anche il computo metrico
estimativo, finalizzato ad individuare univocamente l’importo dell’investimento; il
versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato a Provincia di Cuneo IBAN
IT91T0200810290000100560565, presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di Cuneo,
Piazza Galimberti, inserendo come causale “D.Lgs 387/03, spese di istruttoria relative al
progetto di…”
g) l’impegno alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia
dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da
versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o
assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province
delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di
reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione
che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o
recupero ambientale in luogo al soggetto inadempiente; al fine di contrastare le attività
meramente speculative dovrà essere presentato inoltre l’impegno alla prestazione di
congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50 €/kW) per assicurare l’effettiva
realizzazione dell’impianto;
h) una copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza: nei casi in cui l’impianto
non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 il proponente deve,
infatti, effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la
sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza
di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
unica;
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
i)
una valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 redatta in
conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616; data la tipologia di
impianto sarà necessario che la VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche nel
periodo notturno; la VPIA, infine, dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, per
consentire alla Ditta istante di valutare la necessità di chiedere, per tale fase, una deroga al
rispetto dei limiti vigenti; tale deroga dovrà essere stabilita con autorizzazione rilasciata dal
Comune, contenente i limiti temporali della deroga, nonché le prescrizioni atte a ridurre al
minimo il disturbo (art. 9, L.R. 52/00);
DISPONIBILTA’ DEL SITO
j)
la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione
dell’impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di
esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla documentazione riportante
l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale
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documentazione dovrà essere aggiornata dal proponente nel caso in cui il progetto subisca
delle modifiche durante la fase istruttoria;
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
k) il preventivo per la connessione (cosiddetta TICA) redatto dal gestore della rete elettrica
nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della
Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive diposizioni in materia, esplicitamente accettato;
al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione
degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché
gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal
proponente. Entrambi i predetti elaborati devono comprendere tutti gli schemi utili alla
definizione della connessione così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo
Economico allegata (allegato 1);
l) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta
potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a
valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al
produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall’azienda
in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva
dell’istruttoria, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare,
oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le
considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e contenere l’impatto
ambientale delle infrastrutture di rete;
m) la verifica, mediante valutazioni previsionali, del rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) ed ai
relativi decreti attuativi. In particolare dovrà essere calcolata la Distanza di Prima
Approssimazione (Dpa) a cui l’induzione magnetica scende a 3 µT, secondo le indicazioni
del D.M. 29 maggio 2008, sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, compreso quello
necessario per l’allacciamento alla rete MT esistente, sia per le cabine secondarie di
trasformazione BT/MT; sono ovviamente fatte salve le esclusioni previste dal suddetto
D.M.; dovrà quindi essere verificato che all’interno di tale Dpa non ricadano abitazioni,
ambienti gioco per l’infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non
inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto
D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ritiene utile che la Ditta produca una
rappresentazione planimetrica del tracciato della linea MT esistente a cui si intende
consegnare l’energia elettrica prodotta, delle linee MT di nuova realizzazione (compresa
quella necessaria per l’allacciamento alla rete MT esistente), nonché delle cabine di
trasformazione e riporti in tale planimetria anche l’indicazione delle fasce corrispondenti
alla Dpa per tali manufatti;
EVENTUALI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI
Qualora sull’area oggetto di intervento vi sia la presenza di vincoli o vi sia la necessità di ottenere
autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura che confluiscono nel procedimento
unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell’allegato 1 delle Linee Guida Nazionali, dovrà
essere presentata in allegato all’istanza, ed in aggiunta a quanto precedentemente indicato, tutta la
documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter istruire le singole pratiche
correttamente. A titolo esemplificativo:
i.
Vincolo idrogeologico: relazione geologica e progettazione della regimazione acque
come prevista dalla l.r. 45/89 e s.m.i.;
ii.
Vincolo paesaggistico: relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005;
23
iii.
Valutazione di incidenza: relazione contenente gli elementi previsti dall’Allegato G
al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dall’articolo 43 della legge Regionale 29 giugno
2009, n. 19.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Nel caso in cui l’impianto in oggetto richieda lo svolgimento della Valutazione di Impatto
Ambientale in allegato a quanto esposto dovrà essere presentata la documentazione prevista dalla
L.R. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto di cui alla lettera a) quale, ad esempio: lo Studio di Impatto
ambientale e la Sintesi non tecnica. Il proponente dovrà inoltre avere cura di effettuare tutti gli
adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente in materia di VIA, quali, a mero titolo
esemplificativo, la pubblicazione di avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso
l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, a propria cura e spese, su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
Poiché la ratio del “procedimento unico” è di permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni
necessarie da parte degli enti competenti con un provvedimento unico, il proponente, al fine di
porre tutti gli enti coinvolti in condizione di effettuare, in sede di Conferenza dei Servizi, una
disamina esaustiva e quindi rilasciare la propria autorizzazione, dovrà presentare un’istanza unica,
così come allegata alla presente modulistica, nonché tutta la documentazione prevista dalla
legislazione vigente al fine di poter mettere in condizioni tutti i soggetti coinvolti alla conferenza
dei servizi di esprimere parere per quanto di competenza.
In caso di modifica di un impianto esistente sarà cura dell’ente competente individuare se si tratta di
modifica sostanziale, e quindi soggetta a nuova autorizzazione, o non sostanziale.
FASE B: verifica documentale
Ricevuta la suddetta documentazione il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio
nomina il responsabile del procedimento.
Si procederà quindi ad un verifica formale della documentazione inoltrata e della conformità di
quest’ultima con quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali modelli predisposti dagli
uffici. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza la Provincia, verificata la completezza
formale della documentazione, comunica al richiedente l’esito di tale verifica che potrà essere:
o positivo: verrà pertanto avviato l’iter procedurale e convocata la prima conferenza
dei servizi
o negativo: in base alla carenza documentale si procederà con:
•
•
Dichiarazione di improcedibilità per sostanziale carenza documentale
Richiesta integrativa ai fini dell’avvio del procedimento qualora la
carenza non sia ritenuta sostanziale
FASE C: convocazione della Conferenza dei Servizi
C.1) La Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’istanza in esame è convocata a cura
dell’Ufficio Energia. Con la lettera di convocazione della suddetta Conferenza vengono indicati, ai
soggetti che dovranno intervenire, l’indirizzo internet e l’apposita password per accedere alla copia
digitale di tutta la documentazione pervenuta ed il nominativo del responsabile del procedimento.
C.2) Copia della lettera di convocazione è pubblicata all’Albo Pretorio (online) della Provincia per
darne pubblicità a chiunque vi abbia interesse.
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FASE D: Conferenza dei Servizi
La Conferenza dei Servizi è svolta secondo le procedure istituite dalla L. 241/90 e s.m.i. e ad essa
partecipano, oltre alla ditta istante, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti.
Nel corso della Conferenza dei Servizi, qualora non sia necessario richiedere integrazioni, vengono
concordate dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli
altri atti di analoga natura, le eventuali prescrizioni previste per l’impianto in esame.
Successivamente alla Conferenza dei servizi sono espletati i seguenti adempimenti:
•
predisposizione del verbale a cura del Segretario della Conferenza;
•
predisposizione di eventuali richieste di integrazioni, emerse nel corso della Conferenza.
La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Alla
ricezione delle integrazioni richieste, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi per la
riunione decisoria, ove sia stato così stabilito dai partecipanti al termine della precedente
Conferenza.
FASE E: rilascio o diniego di autorizzazione
Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi viene emesso dal Dirigente del Settore
Gestione Risorse del Territorio il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, o viene adottato provvedimento di
diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione dei
motivi ostativi.
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ALLEGATO 1
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica
Oggetto: Procedimento per il rilascio dei Nulla Osta ai sensi dell’ art. 95 D. L.vo 259/03 per linee
elettriche aeree ed interrate di classe zero, I classe e di II classe secondo le definizioni di
classe adottate nel D.P.R. 21.06.1968, n 1062; tenuto conto delle “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti da fonti Rinnovabili “ di cui al D.M. 10 settembre 2010.
4.
Procedimento
1) Il proponente per il rilascio di autorizzazione unica invia al/ai gestore/i di
Comunicazioni Elettroniche (Telecom, Wind, Fastweb etc) n. 3 planimetrie in scala
1:25000 e n. 3 planimetrie in scala 1:2.000, con sopra riportato il progetto completo
(impianto di rete e impianto di utenza) riferito ai tracciati delle condutture elettriche
che si intende costruire, modificare o spostare, al fine di acquisire dati e notizie sulla
posizione delle linee telefoniche che eventualmente verranno ad interferire per
effetto della costruzione del nuovo elettrodotto modifica e/o spostamento di quello
esistente. Detta richiesta con allegata n.1 planimetria dovrà essere inviata, per
conoscenza, anche a questo Ministero.
2) Il/i gestore/i di Comunicazioni Elettroniche, dopo aver riportato sulle planimetrie la
posizione dei propri impianti ed i tipi di protezione adottate, restituisce/scono due
delle tre copie al proponete di autorizzazione unica.
3) Il proponente di autorizzazione unica può inviare anche tramite la Provincia o
Regione deputata ad indire la conferenza dei servizi, ai sensi della 387/2003, la
seguente specifica documentazione, a corredo/integrazione dell’istanza per il rilascio
dell’autorizzazione unica:
• n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 14,62) – della richiesta del Nulla
Osta;
• n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 0,52) – della planimetria di cui al
punto 2 unitamente alla documentazione relativa alla presenza di eventuali
interferenze del gestore di Comunicazione Elettroniche;
• n. 1 Dichiarazione d’impegno sulle norme tecniche da osservare per la
realizzazione dell’impianto;
• originale o copia conforme all’originale dell’atto di sottomissione per le
società che producono per la prima volta istanza per il rilascio del nulla
osta;
• attestazione
originale di un versamento di euro 114,00
(centoquattordici/00) quali oneri di istruttoria, salvo conguaglio, su c.c.p.
n. 71935720 intestato alla Tes. Viterbo Prestazioni Conti Terzi art.6 co.2,
d.lgs 366/2003 – con la causale “ Art.2 comma 1 –let. E) del D.M.
15.02.2006 – Capo 18 –Capitolo 2569/0 fatto salvo eventuale conguaglio
finale”.
4) Il proponente o la Provincia o la Regione competente trasmette detta
documentazione a questo Ispettorato per il rilascio del nulla osta.
5) L’Ispettorato comunica alle parti l’avvio del procedimento ai sensi della legge
241/90 e s.m.i., esamina la documentazione ricevuta al fine rilasciare l’eventuale
nulla osta nei termini previsti, attualmente 90 giorni al netto del tempo richiesto per
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l’effettuazione di tutti gli accertamenti tecnici e/o amministrativi a carico dell’istante
(D.P.C.M. n. 273 del 22.12.2010).
6) Comunicazione formale a mezzo Fax di inizio lavori e fine presunta dei lavori da
parte del gestore elettrico.
7) Dichiarazione sostitutiva della società elettrica e/o produttore di energia elettrica
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto
delle norme osservate per la realizzazione dell’impianto, con allegata la copia di un
documento valido del Legale rappresentante o procuratore o produttore della relativa
società ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 ).
N.B. eventuale modulistica da produrre può essere richiesta.
Si precisa che tutti gli allegati all’istanza ( compreso le planimetrie con sopra riportato il tracciato
dell’impianto) devono essere firmati dal Legale Rappresentante della società. Sulla planimetrie
oltre che riportare il tracciato della conduttura elettrica in maniera inequivocabile è necessaria
anche una legenda con colorazioni diverse.
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Scarica

Iter autorizzativo per impianti IDROELETTRICI