Le opportunità di pianificazione fiscale
Tavole sinottiche a cura di
Giulio Andreani
Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze di Roma
dottore commercialista
1
Giulio Andreani
Le opportunità di pianificazione fiscale

Il nuovo regime fiscale delle operazioni di finanza straordinaria

L’affrancamento dei valori fiscali tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva

La rideterminazione dei valori fiscali dei terreni e delle partecipazioni posseduti
al 1° gennaio 2008
2
Giulio Andreani
Le operazioni straordinarie prima della Legge Finanziaria 2008
Conferimenti di aziende e rami d’azienda (art. 176 TUIR)

Regime di neutralità fiscale: irrilevanza fiscale dei maggiori valori contabili emersi.

Soggetto conferitario: società di capitali.

Esclusione dell’applicazione della norma antielusiva (art- 37-bis) in caso successiva cessione
delle partecipazioni nella società conferitaria.

Riduzione del prezzo di cessione delle partecipazioni per tenere conto del minore valore
fiscale dei beni trasferiti alla società conferitaria.
Conferimenti di aziende e rami di aziende e di partecipazioni di controllo e collegamento
(art. 175 TUIR)

Regime di “realizzo controllato”: rilevanza fiscale dei maggiori valori contabili emersi.
Fusioni e scissioni

Regime di neutralità fiscale: irrilevanza fiscale dei maggiori valori contabili emersi.
Cessione d’azienda

Regime di realizzo: rilevanza fiscale dei maggiori valori emersi.
3
Giulio Andreani
3
Novità in tema di operazioni straordinarie
Conferimenti di aziende e rami d’azienda (art. 176 TUIR)
 Previsto il regime di neutralità fiscale o l’affrancamento mediante pagamento di
imposta sostitutiva.
 Tali regimi si applicano anche ai conferimenti in società di persone.
 Scompaiono invece i regimi realizzativi.
Conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento (art. 175 TUIR)
 Viene confermato il regime di “realizzo controllato”.
 Non è applicabile la nuova imposta sostitutiva.
Fusioni e scissioni
 Viene confermato il regime di neutralità fiscale ma è introdotta la possibilità di
affrancare i disavanzi mediante pagamento dell’imposta sostitutiva
4
Giulio Andreani
4
Imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda
Aliquote e scaglioni dell’imposta sostitutiva dell’IRES/IRPEF e dell’IRAP
SCAGLIONI (€)
ALIQUOTA
fino a 5 milioni
12%
da 5 a 10 milioni
14%
oltre 10 milioni
16%
 L’imposta sostitutiva “deve” essere versata in tre rate annuali, la prima
delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%.
 Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del
2,5%.
5
Giulio Andreani
5
Imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda
Decorrenza
La società conferitaria può esercitare l’opzione:
 nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata
posta in essere l’operazione,
o, al più tardi,
 nella dichiarazione del periodo di imposta successivo.
L’opzione è esercitabile per le:
 operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007.
Il soggetto conferente non può esercitare l’opzione in relazione alle partecipazioni
ricevute in cambio del conferimento.
6
Giulio Andreani
6
Imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda
Beni rivalutabili totalmente o parzialmente
immobilizzazioni materiali
Beni rivalutabili
immobilizzazioni immateriali
7
Giulio Andreani
7
Norme antielusive
Norme antielusive
 I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai
fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è
esercitata l’opzione;
tuttavia
 In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo
a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a
imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta
sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e
79.
In ogni caso è confermato che
 Non rileva ai fini della disciplina antielusiva di all’art. 37-bis DPR 600/73 il
conferimento dell’azienda in regime di imposta sostitutiva e la successiva
cessione della partecipazione per usufruire del regime della participation
exemption
8
Giulio Andreani
8
Con le nuove norme è dunque prospettabile:
conferimento dell’azienda o del ramo d’azienda in una società conferitaria di nuova
costituzione in regime di neutralità ex art. 176 Tuir;
riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti mediante il pagamento dell’imposta
sostitutiva del 12%, 14% e 16%;
cessione a terzi delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento (anche prima
del decorso dell’ holding period).
In questa ipotesi:
non trova applicazione l’art. 37-bis;
l’acquirente delle partecipazioni non può chiedere la riduzione del prezzo di cessione.
9
Giulio Andreani
9
Imposta sostitutiva su fusioni e scissioni
Applicabilità a fusioni e scissioni
 Art. 172 TUIR comma 10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva sui conferimenti
d’azienda può essere applicato, con le stesse modalità, condizioni e termini anche
dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
 Art. 173 TUIR comma 15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva sui conferimenti
d’azienda può essere applicato, con le stesse modalità, condizioni e termini anche
dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali
operazioni.
10
Giulio Andreani
10
Imposta sostitutiva e bonus aggregazioni
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni
attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione
dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242
a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Finanziaria 2007] in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali.
Imposta sostitutiva
Bonus aggregazioni
•
Affrancamento a pagamento
•
•
Applicabile a conferimenti di
aziende, fusioni e scissioni
Affrancamento gratuito nel limite di €
5 milioni
•
Applicabile
a
conferimenti
aziende, fusioni e scissioni
•
Rivalutabili
immobilizzazioni
materiali e immateriali
•
Rivalutabili beni strumentali materiali
e immateriali e avviamento
•
Non previsti requisiti di indipendenza
e di operatività
•
Previsti requisiti di indipendenza
•
Previsti requisiti di operatività
•
Interpello preventivo
11
Giulio Andreani
11
di
Imposta sostitutiva sui disallineamenti
Applicabilità ai disallineamenti tra valori di bilancio e valori fiscali emergenti da
operazioni straordinarie effettuate in passato
 L’imposta sostitutiva può essere applicata anche per il riallineamento dei valori
fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni straordinarie
effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31/12/2007, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo
successivo
 Disallineamenti risultanti dal quadro RV di Unico
12
Giulio Andreani
12
Imposta sostitutiva sui disallineamenti (segue)
Altri casi di disallineamenti per i quali è possibile optare per l’affrancamento
mediante imposta sostitutiva (art. 1 commi 48 e 49 Finanziaria 2008)
Che derivano dalle
deduzioni extra contabili
L’applicazione dell’imposta
sostitutiva può essere anche
parziale e, in tal caso,deve
essere richiesta per classi
omogenee di deduzioni
extracontabili
Che derivano dal consolidato
fiscale e trasparenza
Differenze generate ai
sensi degli artt. 128,
141 e 115 del TUIR
(norme transitorie)
13
Giulio Andreani
13
Confronto con il vecchio regime di imposizione sostitutiva
D.Lgs 358/1997
Finanziaria 2008
36% + 4,25% =
27,5% + 3,9% =
40,25%
31,4%
Aliquota IRES + IRAP
19%
Imposta sostitutiva
12%
-
14% - 16%
(27% fino al 2000)
Differenza tra aliquote
ordinarie e imposta
sostitutiva
21,25%
19,4% - 17,4% - 15,4%
14
Giulio Andreani
14
Confronto con il vecchio regime – durata minima ammortamento
D.Lgs. 358/1997
Finanziaria 2008
10 anni
Avviamento
18 anni
(dal 1/1/1998)
10 anni
Marchio
18 anni
(dal 1/1/1998)
Beni materiali
Ammortamento anticipato e
accelerato
Solo ammortamento ordinario
Leasing immobiliare
8 anni
18 anni
15
Giulio Andreani
15
Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni
 L’art. 1 comma 91 della Finanziaria 2008 riapre i termini della rivalutazione di
terreni e di partecipazioni originariamente previsto dall’art. 2 del D.L. 24 dicembre
2002, n. 282.
Art. 5 L. 448/2001
 valutazione al 1° gennaio 2002
Art. 2 D.L. 282/2002
 valutazione al 1° gennaio 2003
Art. 39 c. 14 undecies D.L. 269/2003
 valutazione al 1° luglio 2003
Art. 11 quaterdecies c. 4 D.L. 203/2005
 valutazione al 1° gennaio 2005
Art. 1 c. 91 Finanziaria 2008
 valutazione al 1° gennaio 2008
16
Giulio Andreani
16
Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni
 Si tratta di partecipazioni e terreni detenuti, al di fuori dell’attività di impresa, da
persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
 Rivalutazione ai fini delle determinazione dei redditi diversi (plusvalenze) di cui
agli artt. 67 e 68 del TUIR
 Decorrenza e termini:
a)
beni posseduti al 1° gennaio 2008 (anziché il 1° gennaio 2005 previsto dal
D.L. 303/2005)
b)
pagamento dell’imposta sostitutiva a partire dal 30 giugno 2008 (anziché il
30 giugno 2006)
c)
redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2008 (anziché il 30
giugno 2006)
17
Giulio Andreani
17
Riapertura dei termini per rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni
Partecipazioni non
qualificate < 20% (25%)
Imposta sostitutiva del 2% sul valore
rideterminato
Partecipazioni qualificate
>20% (25%)
Imposta sostitutiva del 4% sul valore
rideterminato
Terreni
Imposta sostitutiva del 4% sul valore
rideterminato
La rideterminazione non è applicabile per le partecipazioni in società quotate.
Ai fini della determinazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, non rileva il
“cumulo” delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi previsto dall’art.
67, comma 1, lett. c, del Tuir, ma solo la percentuale dei diritti di voto o di
partecipazioni detenute al 1° gennaio 2008.
18
Giulio Andreani
18
Plusvalenze su partecipazioni – regime del capital gain
Regime attuale
Partecipazioni non
qualificate
Partecipazioni
qualificate
Partecipazioni in paesi
“black listed”
Partecipazioni non
qualificate
< futuro
20%
Regime
imposta sostitutiva del
12,5%
imposta sostitutiva del 20% ?
aliquota marginale Irpef sul
40% della plusvalenza
aliquota marginale Irpef sul 55% ?
max 17,2%
aliquota marginale Irpef sul
100% del provento (max 43%)
(art. 1 c. 38 Finanziaria 2008)
Ridefinizione dei paesi inclusi
nella white list
E’ inoltre prevista la possibilità di compensare (nei limiti del 40% per le
partecipazioni qualificate) le minusvalenze pregresse o di periodo appartenenti al
medesimo comparto (fino al 4° anno successivo).
19
Giulio Andreani
19
Plusvalenze su partecipazioni – regime del capital gain (segue)
L’art. 1 comma 38 della Finanziaria 2008 prevede che al fine di garantire l’invarianza del
livello di tassazione complessivo dei dividendi e delle plusvalenze, la riduzione di aliquota
IRES sarà seguita da una rideterminazione delle percentuali previste dal TUIR in tema di
tassazione degli utili da partecipazione (art. 47, co. 1), delle plusvalenze (art. 58, co. 2 e art.
69), dei dividendi (art. 59), a seguito di apposito decreto ministeriale.
Reddito società
Aliquota IRES
Imposte società
Dividendo distribuibile
Quota imponibile socio
Reddito socio
Aliquota Irpef (max)
Imposte socio
Imposte totali
Ante riduzione
aliquota IRES
Post riduzione
aliquota IRES
Post aumento
perc. imponibile
149
33%
49
100
40%
40
43%
17,2
66,3
149
27,5%
41
108
40%
43
43%
18,6
59,6
149
27,5%
41
108
55%
59
43%
25,4
66,3
In ogni caso la Manovra 2008 comporterà minori imposte in capo alla società e
maggiori imposte in capo ai soci.
20
Giulio Andreani
20
Valutazioni di convenienza
Tenuto conto che l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rideterminato e che,
invece, la tassazione ordinaria si applica solo sulla plusvalenza emergente in caso di
cessione (art. 67 TUIR) la rivalutazione risulta conveniente se:
a) PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA
corrispettivo superiore al costo almeno del 19%
b) PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
aliquota IRPEF 23% se corrispettivo superiore al costo almeno del 76%
aliquota IRPEF 33% se corrispettivo superiore al costo almeno del 43%
aliquota IRPEF 39% se corrispettivo superiore al costo almeno del 33%
aliquota IRPEF 43% se corrispettivo superiore al costo almeno del 30%
21
Giulio Andreani
21
Partecipazioni – determinazione del capital gain
Determinazione del costo di riferimento per partecipazioni ricevute per
successione o donazione
Partecipazioni
ricevute per
successione
Partecipazioni
ricevute per
donazione
Prima del 19 ottobre
2001
Valore assoggettato ad
imposta di successione
Costo riconosciuto in capo al
donante
Dal 19 ottobre 2001 al
2 ottobre 2006
Costo sostenuto dal de cuius
Costo riconosciuto in capo al
donante
Dal 3 ottobre 2006
Valore dichiarato ai fini
della successione
Costo riconosciuto in capo al
donante
22
Giulio Andreani
22
Confronto con il regime IRES
Confronto con regime di participation exemption soggetti IRES
Regime PEX soggetti IRES
Aliquota 27,5% sul 5% = 1,375%
Trasferimento della plusvalenza da regime capital gain a regime pex soggetti IRES
- conferimento in neutralità fiscale dell’azienda della partecipata in una Newco (ex art.
176 TUIR) e successiva cessione della partecipazione in regime Pex.
- conferimento in neutralità fiscale delle partecipazioni di controllo e collegamento in
una Newco (ex art. 177 TUIR, comma 2) e successiva cessione della partecipazione
in regime Pex.
23
Giulio Andreani
23
Imposta sostitutiva, leverage cash out e passaggi generazionali
La rideterminazione del valore delle partecipazioni può essere utilizzato ai fini di
operazioni di leverage cash out eventualmente collegate a passaggi generazionali.
1. I soci persone fisiche rideterminano il valore delle partecipazioni in Alfa S.r.l. con
pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% (2%).
2. Successivamente cedono le partecipazioni sulla base del valore rideterminato alla
società Beta S.r.l. (riconducibile agli stessi soci di Alfa o solamente ad alcuni di
essi) con differimento del pagamento del corrispettivo oppure contraendo un
finanziamento bancario.
3. Beta S.r.l. incorpora Alfa S.r.l. ex art. 501-bis C.C. ed estingue il debito (verso gli
ex soci di Alfa o verso la banca) utilizzando i cash flow di Alfa.
24
Giulio Andreani
24
Rivalutazione dei terreni edificabili
VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
 La rivalutazione dei terreni edificabili è sempre conveniente rispetto a quella
delle partecipazioni in quanto la plusvalenza risulta sempre ed interamente
tassata, con aliquota marginale IRPEF.
 Il riferimento per la rivalutazione è il 1° gennaio 2008, pertanto potranno essere
considerate le variazioni urbanistiche intervenute a detta data.
 A differenza delle partecipazioni la perizia deve essere asseverata prima
dell’eventuale vendita del terreno in quanto i valori di perizia costituiscono quelli
minimi ai fini delle imposte indirette (oltre che per quelle indirette).
 si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 del D.L. 223/06,
ai fini delle imposte sui redditi un terreno è considerato “edificabile”:
- a seguito dell’adozione dello strumento urbanistico generale da parte del
Comune;
- indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi.
25
Giulio Andreani
25
Scarica

Andreani - Opportunita di pianificazione