LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.25
lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla:
□ valutazione dei rischi
□ programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
□ predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori,
□ attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di
competenza)
□ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
□ attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»
secondo i principi della responsabilità sociale
lett.m.Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione
dei rischi e della sorveglianza sanitaria
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D.Lgs. 81/08 Titolo I
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell’8
ottobre 2004, e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI
GRAVIDANZA, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nonché QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI
GENERE, ALL’ETÀ, ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli
connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
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Gruppi particolari di lavoratori
􀂾Lavoratrici in stato di gravidanza
􀂾 Differenze di genere
􀂾 Differenze di età
􀂾 Differente provenienza geografica
􀂾 Lavoratori “ipersuscettibili”
􀂾 Lavoratori “patologici”
􀂾 Lavoratori “disabili” (L. 68/99)
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Medico Competente e DVR: documentazione
1. Protocollo Sanitario e programmazione del monitoraggio biologico
2. Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi
aziendali
3. Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza
sanitaria e dal monitoraggio biologico
4. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che riporta “i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata”
5. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro, i tecnici
consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori
6. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
7. NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
□ Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
□ La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso
il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente
□ La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va
compilata con i dati contenuti nell’all. 3 A con particolare riguardo ai fattori
di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione
individuali (artt. 186 “rischi fisici”e 230 “agenti chimici” D.Lgs 81/08)
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2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
□ Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto
professionale
□ Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia
della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie
relative alla conservazione della medesima.
□ L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del
datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da
altre disposizioni del presente decreto.
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE
PERIODICA
□ Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione
a tali agenti
□ Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe agli Rls
□ Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
□ Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35,
al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
4. SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
□ Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
□ L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve
essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi
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Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed
integra le informazioni già acquisite necessarie a definire
ed a valutare i rischi occupazionali.
Durante il sopralluogo il MC
verifica le condizioni igieniche, ergonomiche ed ambientali,
analizza il ciclo produttivo,
verifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le
condizioni operative reali,
dialoga con i lavoratori, il RLS, il RSPP e spesso anche
con il DDL.
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Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi, del sopralluogo è
opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano:
- data,
- ambito e motivo del sopralluogo,
- presenti al sopralluogo,
- eventuali osservazioni ed emergenze,
- azioni da intraprendere,
- responsabili delle azioni
- tempi di attuazione..
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
5. SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
□ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla
commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro
(art. 6)
□ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
□ Il m.c. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
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D.Lgs. 81/08
Titolo I – Capo I
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa
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SCOPO Sorveglianza Sanitaria
􀂾valutare l’idoneità specifica al lavoro
􀂾scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o
precliniche (diagnosi precoce);
􀂾prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione
secondaria);
􀂾valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;
􀂾rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e
salute;
La SORVEGLIANZA SANITARIA, dunque, essendo l’unico strumento
di rilevazione degli effetti sanitari precoci, deve essere
necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione
dei rischi
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel
programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo
indicando per ogni mansione:
I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali è istituita la
Sorveglianza Sanitaria ,
la periodicità della visita medica,
gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante
del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli
28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
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SORVEGLIANZA SANITARIA
gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio inseriti nel
programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al
rischio (art. 41 c.4 del D.Lgs. 81/2008)
si ritiene che il MC possa inserire, in accordo con la Direzione
Aziendale e con i RLS ed indicandolo nel protocollo suindicato,
anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto
in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di rischio fossero
indicati:
• effetti avversi/organi bersaglio
• accertamenti mirati di primo livello
• altri eventuali accertamenti di secondo livello
• eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi, linee guida)
• periodicità suggerite (in rapporto alle fasce di intensità di esposizione)
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Esempio
SORVEGLIANZA SANITARIA
Movimentazione Manuale Carichi/Pazienti
Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono queste
attività in modo non occasionale, sia nel corso del turno di lavoro,
che nel complesso dell’attività lavorativa.
Si concorda di considerare occasionale:
per le attività di MMC: operazione eseguite con frequenze medie
di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una
attività svolta alcune volte nell’arco del turno di lavoro o qualche
volta alla settimana per 1-2 ore è da considerarsi occasionale)
per le attività di MMP: si considerano attività occasionali quelle
situazioni nelle quali il numero di movimentazioni (di pazienti da
considerarsi non autosufficienti) sia <= a 1 mobilizzazione/turno
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Movimentazione Manuale Carichi
Effetti avversi/organi
bersaglio
1. Apparato locomotore, specie rachide LS;
2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC
accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato
Accertamenti mirati di primo
livello
1. Visita medica con anamnesi mirata e con
eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM];
2. ECG se la MMC è accompagnata da sforzo fisico
intenso e/o prolungato
Altri eventuali accertamenti
di secondo livello (esempi
non esaustivi)
Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG
Visita fisiatrica o di altro specialista;
visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti
(leggi, linee guida)
- D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d;
-Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94,
Documento n. 14 , 1996
-Linee guida SIMLII vol. 10, 2004
Periodicità suggerite in
rapporto alle fasce di
intensità di esposizione
Se Indice Sintetico di Rischio NIOSH:
>1: biennale
>0.75: almeno quadriennale
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Movimentazione Manuale Pazienti
Effetti avversi/organi
bersaglio
1. Apparato locomotore, specie rachide LS;
Accertamenti mirati di primo
livello
Altri eventuali accertamenti
di secondo livello (esempi
non esaustivi)
1. Visita medica con anamnesi mirata e con
eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM];
Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG
Visita fisiatrica o di altro specialista;
Eventuali riferimenti
(leggi, linee guida)
- D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d;
-Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94,
Documento n. 14 , 1996
-Linee guida SIMLII vol. 23, 2008
Periodicità suggerite in
rapporto alle fasce di
intensità di esposizione
se Indice MAPO:
>5: biennale;
compreso fra 1.5 e 5: almeno quadriennale
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La sorveglianza sanitaria comprende:
□ visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni
al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
mansione specifica;
□ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione speci f i c a
□ visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal m. c. correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento
a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica
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La sorveglianza sanitaria comprende:
□ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
dalla normativa vigente;
□ visita medica preventiva in fase preassuntiva
□ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica
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□ Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai
dipartimenti di prevenzione ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non
è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08
□ Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di
gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
□ Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli
esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio
□ Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, le visite mediche
sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e
di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
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□ Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di
rischio (requisiti minimi contenuti nell’all. 3A) predisposta su formato
cartaceo o informatizzato ( articolo 53)
□ Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche,
esprime uno dei seguenti giudizi d'idoneità relativi alla mansione specifica :
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
□ Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio
medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
□ Nei casi di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali
di validità
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6. RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA
□ Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in
fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
7. TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALL’ISPESL
□ Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento
il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.
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8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
□ I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel
quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno e i livelli di
esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico
competente.
□ In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia
all’ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio
del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro.
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SORVEGLIANZA SANITARIA:
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
1. Protocollo Sanitario
presente (di solito)
2. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che
riporta “i risultati sanitari anonimi collettivi ”
presente (di solito)
3. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro,
i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori
eccezioni
4. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR
eccezioni
5.Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro
talvolta assente/
carente
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SORVEGLIANZA SANITARIA:
ANALISI DEI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6. Firma del DVR da parte del M.C.
talvolta assente
7.Indicazioni del M.C. Sul Primo Soccorso
assenti
8 .Formazione addetti Primo Soccorso da parte del M.C. eccezione
9 .Promozione della salute: interventi del M.C.
eccezione
10.Segnalazioni M.P. da parte del M.C.
eccezioni
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu
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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
è punito:
Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell’art.25, comma 1, lettere d (a cessazione
dell’incarico consegna documentazione sanitaria al d.l.), ed e, primo
periodo (a cessazione del rapporto consegna documentazione
sanitaria al lavoratore).
Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1200 euro
per la violazione dell’art.25, comma 1, lettere b (programma ed
effettua la sorveglianza sanitaria), c (istituisce aggiorna e custodisce le
cartelle sanitarie), g (fornisce ai lavoratori informazioni sulla
sorveglianza sanitaria, ...ed, a richiesta ai RLS).
Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1600 euro
per la violazione all’art. 25, comma 1, lettera a con riferimento alla
valutazione dei rischi, e l (visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
l’anno).
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu
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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2000 euro per
la violazione dell’art.25 comma 1, lettere h (informa ogni lavoratore
dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia copia della
documentazione sanitaria), i (comunica per iscritto i risultati della
sorveglianza sanitaria),
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 4000 euro
per la violazione dell’art. 40, comma 1 (entro il primo trimestre
dell’anno successivo trasmette esclusivamente per via telematica ai
Servizi competenti per territorio secondo il modello Allegato 3B) e 41,
commi 3 (casi di divieto di visita medica),5 (esiti allegati alla cartella)
e 6-bis (esprime il giudizio per iscritto).
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu
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SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro
1600 (art.220) per la violazione degli artt.. 185 ( sorveglianza sanitaria
agenti fisici) e 186 (cartella sanitaria e di rischio).
Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 300 a 1200
(art.264) per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo
(monitoraggio biologico – agenti chimici) e comma 6 (informazione
individuale dei lavoratori e del datore di lavoro di effetti pregiudizievoli o
del superamento di un valore limite biologico – agenti chimici) , 230
(cartelle sanitarie e di rischio – agenti chimici) e 242 comma 4
(informazione del datore di lavoro in caso di anomalie dei risultati degli
accertamenti sanitari-cancerogeni/mutageni).
Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 200 a 800
euro (art.264) per la violazione dell’art. 243, comma 2 (cartelle
sanitarie e di rischio – cancerogeni/mutageni).
dr.Carlo Grassi U.O.I.S.L.L. Az.U.S.L.2 Lu
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La partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi