Le immobilizzazioni finanziarie e i
principi contabili internazionali
Nuova definizione di immobilizzazioni finanziarie secondo gli iAS e
impatto sulle norme fiscali
Valutazione dei titoli: problematiche fiscali relative alla valutazione
al fair value
Concetto di mercato attivo
Costi di transazione
Acquisto di azioni e obbligazioni proprie
MONTECARLO 25 NOVEMBRE 2006
Avv. Giuseppe Corasaniti
Studio Uckmar
[email protected]
La classificazione degli strumenti finanziari
- Strumenti detenuti per negoziazione
(HFT) o oggetto di valutazione al fair
value, acquisiti principalmente con lo scopo
di generare un reddito dalle fluttuazioni di
breve termine nei prezzi o negli spread.
Criterio di valutazione: fair value con
imputazione a Conto Economico
Criterio valutativo
- fair value: il corrispettivo al quale
un’attività può essere scambiata, o una
passività estinta, in una libera transazione
fra parti consapevoli e indipendenti
La classificazione degli strumenti finanziari
- Investimenti detenuti fino a scadenza
(HTM), con pagamenti fissi o determinabili
e vita residua determinata che l’impresa ha
l’effettiva intenzione ed è in grado di
detenere fino alla scadenza
Criterio di valutazione: costo/costo
ammortizzato
Criterio valutativo
- costo ammortizzato: il valore a cui l’attività
o la passività finanziaria è stata misurata al
momento della rilevazione iniziale al netto
dei rimborsi di capitale, aumentato o
diminuito dall’ammortamento complessivo
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo
su qualsiasi differenza tra il valore iniziale
e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi
riduzione di valore o di irrecuperabilità
La classificazione degli strumenti finanziari
- Crediti e debiti non detenuti per
negoziazione o disponibili per la vendita
(LR), originati dall’impresa tramite la
fornitura di denaro, beni o servizi
direttamente ad un debitore, che non siano
originati con l’intento di essere venduti
immediatamente o nel breve termine.
Criterio di valutazione: costo/costo
ammortizzato
La classificazione degli strumenti finanziari
- Strumenti finanziari disponibili per la
vendita (AFS), attività che non siano:
crediti
o
finanziamenti
originati
dall’impresa, investimenti detenuti alla
scadenza; attività finanziarie detenute per la
negoziazione.
Criterio di valutazione: fair value (con
imputazione a patrimonio netto)
La classificazione delle partecipazioni
Partecipazioni in società:
- controllate;
- collegate;
- soggette a controllo congiunto (joint
ventures)
Criterio di valutazione: costo o in
conformità con lo IAS 39
Principi ispiratori
del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
La relazione al d. lgs. n. 38/2005 afferma:
“la considerazione della circostanza che alcuni contribuenti
IRES applicheranno (obbligatoriamente o in via
facoltativa) i principi contabili internazionali ha indotto a
mantenere immutati i meccanismi di determinazione
della base imponibile, fondati sul principio di derivazione
dal risultato del conto economico, apportando alla
normativa
solo
quelle
modifiche
strettamente
indispensabili a consentire l’applicazione ai soggetti che
utilizzeranno i principi internazionali, salvaguardando,
nei limiti del possibile, la neutralità dell’imposizione
rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio”
Definizione fiscale di immobilizzazione
finanziaria (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 38/2005)
Il Tuir differenzia il regime impositivo degli
strumenti finanziari sulla base della
classificazione
costituita
dalle
immobilizzazioni e dall’attivo circolante.
I principi contabili internazionali rilevano le
predette classificazioni in ragione della
finalità di detenzione e non della natura
degli strumenti finanziari
Definizione fiscale di immobilizzazione
finanziaria (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 38/2005)
L’art. 11, comma 2 d.lgs. n. 38/2005, prevede che ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del Tuir,
per le società che applicano gli IAS si considerano
immobilizzazioni finanziarie:
- le partecipazioni di controllo e di collegamento;
- gli strumenti finanziari detenuti fino alla
scadenza e quelli disponibili per la vendita.
Definizione fiscale di immobilizzazione
finanziaria (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 38/2005)
Tale precisazione rileva non solo ai fini
dell’applicazione dell’art. 110, TUIR, recante le
norme generali sulle valutazioni, ma anche ai fini
dell’applicazione della participation exemption,
disciplinata dall’art. 87 TUIR.
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS (ABI)
• La bipartizione attivo circolante/immobilizzazioni
dei PCN
• Il superamento della tradizionale bipartizione da
parte degli IAS
• Art. 11.2 d.lgs.38/05: “si considerano
immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni
di controllo e di collegamento, nonché gli
strumenti finanziari detenuti fino a scadenza
e quelli disponibili per la vendita”
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS
• Controllo
– Presunzione (relativa) se possesso diretto o
indiretto di più del 50% dei diritti di voto
• Collegamento
– Presunzione se possesso diretto o indiretto del
20% dei diritti di voto
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS
• Quid se una partecipazione di controllo o
collegamento è acquistata per essere
rivenduta a breve termine? Iscrizione in
Held for sale
– Ai fini fiscali può considerarsi
immobilizzazione finanziaria?
come
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS
Strumenti finanziari detenuti sino a scadenza (Held to maturity)
-
si tratta di strumenti (non derivati) con pagamenti fissi o determinabili
e con scadenza fissa che l’ente ha intenzione e capacità di mantenere
fino alla scadenza, tranne quelli:
- che sono designati come Fair value through profit or loss
- che sono designati come Available for sale
- che sono classificati come Finanziamenti e Crediti
(Loans&Receivables) (attività finanziarie non derivate con pagamenti
fissi o determinabili non quotate in un mercato attivo)
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS
• Non possono essere inclusi tra gli HTM:
– Gli strumenti di capitale, perché non hanno
scadenza predefinita
– Debiti irredimibili
– Quote di OICR quando hanno durata indefinita
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS
• Available for sale > categoria residuale
• Si tratta infatti degli strumenti non
classificabili come
– L&R
– FVTPL
– HTM
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS
• FVTPL > si tratta di
– Strumenti detenuti per la negoziazione (HFT)
• E cioè quando detenuti per la rivendita a breve
• Oppure quando detenuti per ritrarre un profitto nel
breve periodo
– Derivati (tranne che di copertura)
– Altre attività designate come tali
La definizione di immobilizzazioni finanziarie per
i soggetti IAS e il tuir (ABI)
• Quid per le categorie non incluse nell’art.
11.2
(fair
value
option
e
loans&receivables)?
• Interpretazione estensiva > l’elencazione
dell’art. 11.2 non è tassativa
• Questo garantisce la neutralità fiscale tra
soggetti IAS/non IAS
La rilevanza fiscale dei componenti imputati a
patrimonio
• Art. 83 TUIR il reddito di impresa è determinato
“apportando all’utile o alla perdita d’esercizio risultante
dal conto economico, …, aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei principi contabili
internazionali sono imputati direttamente a patrimonio,
le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione”
• Conferma del principio di derivazione dal bilancio del
reddito imponibile
La rilevanza fiscale dei componenti imputati a
patrimonio
• Art. 109 (4) TUIR “si considerano imputati a conto
economico i componenti imputati direttamente a
patrimonio per effetto dei principi contabili
internazionali”.
• Per la deducibilità fiscale dei componenti negativi di
reddito non è necessaria l’imputazione a conto economico
Valutazione fiscale delle azioni e degli strumenti
finanziari similari alle azioni - immobilizzazioni (art. 110,
comma 1, lett. d) TUIR)
• Irrilevanza fiscale delle valutazioni
• L’art. 110, comma 1, lett. d), TUIR prevede il regime di
neutralità fiscale
delle valutazioni (svalutazioni e
rivalutazioni) delle azioni, dato che:
• - il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari, assimilati alle azioni non è comprensivo dei
maggiori o minori valori iscritti, i quali non concorrono
alla formazione del reddito, né alla determinazione del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali
azioni, quote e strumenti.
Valutazione fiscale delle azioni e degli strumenti
finanziari similari alle azioni - trading (art. 94, comma 4,
art. 110, comma 1, lett. d) TUIR)
• Irrilevanza fiscale delle valutazioni
Valutazione fiscale delle obbligazioni - trading
(art. 94,TUIR)
• Le obbligazioni, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, di cui all’art. 85, primo comma, lett. e),
TUIR, esistenti al termine dell’esercizio sono valutati
applicando le disposizioni di cui all’art. 92 TUIR in
tema di valutazione delle rimanenze, salvo sia
diversamente stabilito nell’art. 94 TUIR.
Valutazione fiscale delle obbligazioni - trading
Rilevanza delle svalutazioni (art. 94, comma 4, TUIR)
• L’art. 94, comma 4, TUIR, prevede il riconoscimento
fiscale del valore minimo per i titoli obbligazionari non
costituenti immobilizzazioni finanziarie,determinato come
segue:
- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai
prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’ultimo mese
dell’esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell’ultimo mese;
Valutazione fiscale delle obbligazioni - trading
Rilevanza delle svalutazioni (art. 94, comma 4, TUIR)
• - per gli altri titoli, in base al valore normale dei titoli
aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad
altri elementi determinabili in modo obiettivo.
Valutazione fiscale delle obbligazioni - trading
rilevanza delle rivalutazioni
Art. 110, comma 1, lett. c), tuir
Valutazione fiscale delle obbligazioni - trading
e IAS
Le disposizioni citate si applicano ai titoli
obbligazionari di negoziazione (HFT) e ai
titoli obbligazionari non quotati iscritti tra i
crediti e finanziamenti (LR)
Valutazione fiscale delle obbligazioni - immobilizzazioni
(art. 101, comma 2, TUIR, art. 110, comma 1, lett. c) TUIR)
• Oltre al rinvio alle disposizioni dell’art. 94 TUIR,
l’art, 101, comma 2, TUIR, prevede per i titoli
obbligazionari, costituenti immobilizzazioni
finanziarie, che le minusvalenze sono deducibili
in misura non eccedente la differenza tra il
valore fiscalmente riconosciuto e quello
determinato in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell’ultimo semestre.
•
Valutazione fiscale delle obbligazioni - immobilizzazioni
(art. 110, comma 1, lett. c) TUIR)
• Il d. lgs. n. 38/2005 ha integrato l’art. 110, comma
1, lett. c) TUIR, che prevede per le obbligazioni e
titoli similari, iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie, l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze
iscritte, salvo che si tratti di riprese di precedenti
svalutazioni dedotte.
Valutazione fiscale delle obbligazioni - immobilizzazioni
e IAS
• Tali disposizioni si applicano ai titoli
obbligazionari disponibili per la vendita (HFS) e
ai titoli obbligazionari detenuti sino alla scadenza
(HTM)
I costi e ricavi di transazione
Si tratta delle componenti di carattere economico
direttamente attribuibili all’acquisizione, emissione o
dismissione di un’attività o passività finanziaria
Art. 110.1, lett. b) tuir: sono inclusi nel costo gli oneri
accessori di diretta imputazione
Quid per ricavi? Per l’ABI anch’essi vanno inclusi nella
valutazione dello strumento finanziario, nonostante la
lettera della legge non si esprima sul punto.
Con riguardo ai ricavi, applicabilità dell’art. 109, comma
2, lett. b), tuir
Il concetto di mercato “attivo”
• Si tratta dei mercati in cui si effettuano con
regolarità rilevazioni dei prezzi rappresentativi di
normali e regolari transazioni
• Divergenza rispetto al concetto di mercato
regolamentato ai fini tuir (per es. art. 94.4)
• Rischio di “doppio binario” ai fini IAS/fiscali
• Auspicabile un intervento legislativo sul punto
(circ. ABI)
Obbligazioni proprie
• Ai fini IAS (32) le operazioni di riacquisto e di
rivendita di obbligazioni proprie sono equiparate
all’estinzione o alla nuova emissione di tali
strumenti
• Conseguenze del riacquisto:
– Annullamento del valore delle obbligazioni dal passivo
dello stato patrimoniale
– Rilevazione nel conto economico del differenziale tra il
presso di acquisto e il valore di bilancio
…segue
• Conseguenze della rivendita
– Applicazione delle disposizioni per la
rilevazione e valutazione previste per il
portafoglio di destinazione
• Quanto alla fiscalità vale il principio di
derivazione, per cui il trattamento fiscale
segue quello contabile
Azioni proprie
• Relativamente alle azioni proprie, le stesse
operazioni appena descritte non comportano la
rilevazione nel conto economico di alcun utile o
perdita:
– i corrispettivi pagati e/o incassati, infatti, transitano
direttamente nel patrimonio netto, determinando la sola
variazione di quest’ultimo
– in bilancio l’ammontare di azioni “riacquistate” e
detenute deve essere indicato in una riserva separata di
patrimonio
Gli IAS e la determinazione della base
imponibile IRAP
• Rinvio ad apposito regolamento (ancora da emanare)
• Medio tempore: calcolo in base agli schemi di bilancio non
IAS (art. 12, comma 1, d.lgs. 38/05)
• Modifica dell’art. 11bis decreto IRAP ad opera dell’art. 12,
comma 2, d.lgs. 38/05 > per dare rilevanza IRAP alle
imputazioni a patrimonio in base agli IAS di elementi che
prima andavano a conto economico
• L’incidente del correttivo IRES che elimina l’integrazione
dell’art.
11bis:
auspicio
di
un
intervento
chiarificatore(ABI)
L’IRAP e il principio di correlazione
- Problema per i titoli appartenenti al comparto trading
prima dell’introduzione degli IAS e che sono
immobilizzazioni finanziarie ai fini fiscali (per es.,
“available for sale”)
- Le successive variazioni di valore di tali titoli, di norma
irrilevanti ai fini IRAP, possono essere considerate
rilevanti in base al principio di correlazione, giacché in
passato hanno originato componenti positivi o negativi
rilevanti in quanto titoli di trading?
- Se così fosse però vi sarebbero gravi problemi applicativi,
derivanti dall’impossibilità di ricondurre le componenti
rilevate ai fini IRAP in precedenza agli specifici titoli che
adesso sono considerati come immobilizzazioni finanziarie
in base al d.lgs. 38/05
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Intervento Corasaniti