Disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento, di inserimento
e reinserimento e dei tirocini estivi
in Regione Piemonte
Il 20 giugno 2013 è stata pubblicata sul BUR Regione
Piemonte la D.G.R. n. 74-5911 del 3/6/2013 di attuazione
dei tirocini formativi e di orientamento, di inserimento e
reinserimento e dei tirocini estivi a seguito dell’accordo
approvato in sede di Conferenza permanente Stato –
Regioni il 24 gennaio 2013.
L’Accordo Stato – Regioni detta linee guida nell’ambito
delle quali le Regioni e le Province autonome hanno
esercitato le potestà legislative e regolamentari di propria
competenza per qualificare lo strumento del tirocinio anche
al fine di rispondere agli obiettivi dettati dalla Strategia
Europea per l’Occupazione (SEO).
Ambito di applicazione e principi
La nuova disciplina regola i tirocini promossi nel
territorio della Regione Piemonte, anche in caso di
soggetti ospitanti multilocalizzati con sede legale in
altre regioni.
Il tirocinio è definito misura formativa di politica
attiva, finalizzata a creare un contatto diretto fra
soggetto ospitante e tirocinante allo scopo di
favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze,
l’acquisizione di competenze professionali e
l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Definizioni e tipologie
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al
lavoro e di formazione,
NON CONFIGURA RAPPORTO DI LAVORO.
Il limite di età per svolgere il tirocinio è 16 anni.
Le tipologie definite sono:
 tirocini curriculari,
 tirocini formativi e di orientamento,
 tirocini di inserimento / reinserimento lavorativo,
 tirocini rivolti a disabili, soggetti svantaggiati e
particolarmente svantaggiati,
 tirocini estivi.
Tirocini curriculari
Sono i tirocini che danno diritto a crediti formativi e
sono inclusi nei piani di studio degli Istituti scolastici o
Università o previsti all’interno di un percorso formale
di istruzione o formazione sebbene non direttamente
finalizzati al conseguimento di crediti formativi.
Non si applica ad essi la normativa in esame, ma
sono disciplinati dall’ordinamento didattico del
percorso di istruzione formale nel quale sono previsti.
Non prevedono indennità né comunicazione
obbligatoria.
Tirocini formativi e di orientamento
Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e a
migliorare l’occupabilità dei giovani nel percorso di
transizione dalla scuola al lavoro, mediante l’esperienza
formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro
 sono rivolti a soggetti che escono da un percorso di
studi, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
(qualifica, diploma, laurea, master, dottorato di ricerca)
 prevedono la definizione di un progetto formativo riferito
al repertorio regionale/nazionale delle competenze da
acquisire
 hanno durata massima di 6 mesi,
 prevedono indennità e comunicazione obbligatoria.

Tirocini di inserimento/reinserimento
Sono finalizzati alla collocazione o ricollocazione di
soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
inoccupati, disoccupati, in mobilità, sospesi in regime di
CIG (in presenza di specifici accordi per l’attuazione di
politiche attive),
 prevedono la definizione di un progetto formativo riferito
alla mansione / posizione organizzativa da ricoprire
presso il soggetto ospitante,
 hanno durata massima di 6 mesi,
 prevedono indennità (solo se rivolti a soggetti NON
percettori di ammortizzatori sociali) e comunicazione
obbligatoria.

Tirocini rivolti a disabili,
persone svantaggiate e persone
particolarmente svantaggiate
Sono finalizzati al recupero sociale, formativo ed
orientativo ed all’obiettivo dell’inserimento/reinserimento
lavorativo,
 sono rivolti a disabili (ai sensi della legge n. 68/1999)
 persone svantaggiate (a sensi della legge n. 381/1991),
detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione,
 persone particolarmente svantaggiate DGR n. 54 e n.
91/2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa
dimora),
 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e
umanitaria

Tirocini rivolti a disabili,
persone svantaggiate e persone
particolarmente svantaggiate
Il progetto formativo è da definire in relazione alla
situazione di disabilità o svantaggio del tirocinante,

hanno durata massima di 24 mesi per i disabili, 12
mesi per i soggetti svantaggiati o particolarmente
svantaggiati,


prevedono indennità e comunicazione obbligatoria.
Tirocini estivi
Hanno finalità orientativa e di
addestramento pratico,
 sono rivolti a studenti iscritti ad un istituto
scolastico e formativo di ogni ordine e grado,
studenti iscritti all’Università,
 vengono definiti sulla base di un progetto
di orientamento.
 hanno durata massima di 3 mesi,
 non vi è obbligo di un compenso
economico (discrezionale una borsa di studio)

Soggetti promotori
Sono soggetti pubblici e privati, deputati a presidiare la
qualità dell’esperienza di tirocinio, individuati dalle
Regioni e dalle Province autonome, autorizzati o accreditati,
possono promuovere il tirocinio nel territorio di loro
competenza. Fra questi:
- i Servizi per l’impiego,
- le Università,
- i Centri di formazione professionale,
- le ASL, gli Enti gestori dei servizi sociali, le comunità
terapeutiche, le cooperative sociali,
- i soggetti autorizzati all’intermediazione nel mercato del
lavoro (agenzie di somministrazione).
Soggetti ospitanti
e limiti numerici
Possono essere soggetti pubblici e privati. In relazione al
numero di dipendenti a tempo indeterminato o assunti a tempo
determinato per periodi superiori a 6 mesi, stagionali con
contratto non inf. ai 3 mesi compresi soci o coadiuvanti,
possono essere inseriti tirocinanti con i seguenti limiti riferiti alla
sede operativa interessata:
nessun dipendente  un tirocinante
- fino a 5 dipendenti  un tirocinante
- tra 6 e 20 dipendenti  due tirocinanti
- oltre 20 dipendenti  tirocinanti in misura non superiore al 10%
dei dipendenti. (arrotondamento circ. min 92/98)
SPETTA AL SOGGETTO OSPITANTE ASSICURARE LA
REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI TIROCINIO SECONDO
QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO FORMATIVO.
-
Limiti di attivazione
NON possono ospitare tirocini:
- le imprese che abbiano in corso sospensioni di
lavoratori con ricorso alla CIG ordinaria, straordinaria
o in deroga*,
- le imprese che nei sei mesi precedenti abbiano
provveduto a licenziamenti collettivi o individuali per
giustificato motivo oggettivo*,
- le imprese che prevedono in tal modo di sostituire
proprio personale o di ricoprire ruoli fondamentali
all’organizzazione delle stesse.
* Limitatamente alle aree organizzative e alle figure professionali
interessate.
Limiti di attivazione
Il tirocinio NON può essere utilizzato per tipologie di
attività lavorative per le quali NON sia necessario un
periodo formativo (in riferimento alla referenziazione
CP ISTAT 2011),
Può essere utilizzato per l’acquisizione di
professionalità elementari, connotate da compiti
generici e ripetitivi, SOLO nel caso in cui abbia natura
riabilitativa e di inclusione sociale nei confronti dei
soggetti disabili, svantaggiati e particolarmente
svantaggiati.
Limiti di durata
Il soggetto ospitante NON può realizzare più
di un tirocinio con il medesimo tirocinante,
fatta salva la possibilità di proroga entro i
limiti di durata massima,
Il periodo di tirocinio può essere sospeso
SOLO in caso di maternità, infortunio,
malattia lunga (superiore ad un terzo della
durata del tirocinio) del tirocinante o
chiusura collettiva. Il periodo di sospensione
non concorre ai limiti di durata massima.
Compiti del tirocinante
svolgere
le attività previste dal progetto formativo,
osservando gli orari concordati e i regolamenti
aziendali;
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad
essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o
altre evenienze;
rispettare le disposizioni di cui all’art. 20 del Decreto
Legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”);
mantenere la necessaria riservatezza per quanto
attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo
svolgimento del tirocinio..
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
I tirocini sono regolati da apposite convenzioni,
stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti
sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali
approvati.
Il soggetto ospitante si impegna a rispettare la
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dell’applicazione del CCNL di riferimento e
della legge n. 68/1999, qualora ad essa sottoposto.
Il soggetto ospitante non in regola con la legge n.
68/1999 ospitando un tirocinio di soggetto disabile
può sanare l’inadempienza.
IL PROGETTO FORMATIVO
La convenzione di tirocinio include il progetto formativo
sottoscritto anche dal tirocinante.
Il progetto formativo deve essere definito in riferimento al
settore di attività economica dell’azienda (codici di
classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica,
area professionale di riferimento dell’attività di tirocinio
(codici di classificazione CP ISTAT) con indicazione della
figura / profilo professionale di riferimento nel repertorio
nazionale di cui alla legge n. 92/2012 (in attesa della
definizione del repertorio nazionale si fa riferimento al
repertorio regionale degli standard formativi).
Il progetto formativo viene articolato indicando le
competenze da sviluppare dettagliando le conoscenze
e le abilità.
ATTESTAZIONE DELLE
COMPETENZE
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla
base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una
attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le
competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite
Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul
libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere
partecipato almeno al 75% della durata prevista dal
progetto formativo.
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ prevista per il tirocinante un’indennità di partecipazione
minima mensile di:
Euro 300,00 lordi per un impegno massimo fino a 20 ore
settimanali, che aumenta proporzionalmente fino ad un
importo di Euro 600,00 lordi per un impegno massimo di 40
ore settimanali.
L’indennità corrisposta è considerata reddito assimilato
a lavoro dipendente.
Nel caso di lavoratori sospesi o percettori di ammortizzatori
sociali è possibile prevedere SOLO il rimborso di spese
documentate.
DEROGHE
Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità
proprie dei tirocini a favore di disabili, persone
svantaggiate e persone particolarmente svantaggiate
la Regione potrà definire misure di agevolazione o
sostegno, nonché prevedere al solo fine di garantire
l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in
materia di corresponsione e di ammontare
dell’indennità.
GARANZIE ASSICURATIVE
Per il percorso di tirocinio è prevista l’assicurazione
obbligatoria INAIL e la copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi, a carico del soggetto
ospitante o del soggetto promotore oppure di
soggetto terzo nell’ambito di progetti di politica attiva
o di inclusione sociale.
RIFERIMENTI
Articoli 38 e 41 della legge regionale n. 34 del
22/12/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”,
Art. 1, c. 34, 35 e 36 della legge n. 92 del 28/6/2012
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”,
Linee guida in materia di tirocini – accordo quadro del
24/1/2013 fra Governo, Regioni e Province Autonome,
D.G.R. n. 74-5911 del 3/6/2013 - Provvedimento di
attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, di
inserimento/reinserimento e tirocini estivi,
FAQ e modulistica sul sito della Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm
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