MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
analisi dell’art. 5 d.lgs.28/2010
Tassatività delle materie
 Trib. Varese 10.06.2010
 Trib. Pavia 27.10.2011
esclude art.2901
 Trib. Cassino 11.11.2011
esclude
diffamazione
 Trib. Bologna 01.12.2011
diffamazione
sms
«semplice»
esclude
tramite
Eccezione di improcedibilità
L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
art.420 «rito locatizio»
Art. 183 rito ordinario
Mancato esperimento della
mediazione
Mancata presentazione
istanza
Verbale negativo per
mancata comparizione
Il giudice assegna un
termine per la
presentazione dell’istanza
e rinvia
d.m. 145/2011
(art. 7 comma V
d.m. 180/2010)
«domanda giudiziale»: anche le
riconvenzionali?
 Favorevoli: Trib. Roma 15.03.2012
 Contrari: Trib. Palermo 11.07.2011
argomenti testuali
allungamento dei tempi
(strumentalizzazione ?)
Centralità della giurisdizione
Lo svolgimento della mediazione non preclude
in ogni caso la concessione dei provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della
domanda giudiziale.
Trib. Brindisi 09.01.2012
La parte che abbia richiesto ed ottenuto un sequestro “ante causam” per una
controversia rientrante in una delle materie di cui all’art. 5, comma I, d.lgs.
28/2010, pur volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi
dall’instaurare il giudizio di merito ex art. 669octies c.p.c. prima o nel corso della
mediazione stessa, in quanto, il termine di durata della procedura conciliativa ai
sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a 4 mesi, ed è dunque più ampio
rispetto al termine perentorio di cui all’art. 669-octies, comma 1 c.p.c. Di
conseguenza, la parte interessata, ove volesse attendere l’esito della mediaconciliazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di
mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a
seguito dell’inefficacia ex art. 669-novies c.p.c.
Paradossalmente, le altre due strade ipotizzabili, se da un lato consentireb-bero di
evitare il suddetto rischio, dall’altro produrrebbero comunque un irra-gionevole
aggravio per il diritto di difesa (in primis sul piano dei costi proces-suali) poiché:
attivando la mediazione contestualmente all’instaurazione del giudizio di merito,
specie ove la mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte
avrebbe sopportato invano anche le spese per intro-durre il giudizio, poi non più
necessario; instaurando solo il giudizio, la parte stessa andrebbe incontro ad una
pronunzia giudiziale di improcedibilità alla prima udienza, con conseguente invito a
procedere a mediazione ed a sopportarne i relativi costi.
Procedimenti esclusi
a) procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria
esecuzione;
b) procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del
codice di procedura civile;
c)procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;
Procedimenti esclusi
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale
Mediazione Delegata
Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio
di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato
prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non è prevista prima della discussione
della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la
mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
Trib. Milano ord. 29.10.2013
Valutazioni del giudice
«facoltà squisitamente
processuale»
opportunità
valore della lite
comportamento delle
parti
«facoltà di deroga
consensuale al criterio
della competenza
territoriale»
Trib. Firenze ord.19.03.2014
Il giudice
precisa
che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il
tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi
alla proposta del mediatore di procedere – adempiano
effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e
propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni
pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;
precisa
che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore
personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato
iscritto all’Albo.
Trib. Roma sentenza 29.09.2014
Con ordinanza del 20.12.2013 il giudice ha disposto la mediazione
demandata ai sensi del novellato art.5 co.II° del decr.lgsl.28/10.
Nel provvedimento oltre ad un proposta del giudice formulata ai
sensi dell’art.185 bis, in caso di non raggiungimento dell’accordo
veniva concesso un termine fino al 28.2.2014 per depositare presso
un organismo di mediazione la relativa domanda.
All’udienza del 19.6.2014 il (nuovo) difensore della XXX dava atto
che la domanda di mediazione non era stata introdotta.
Non venivano al riguardo offerte giustificazioni di alcun genere.
Le controparti (notaio YYY e i Lloyd’s) si opponevano eccependo
l’improcedibilità della domanda.
Essendo pacifico che il procedimento di mediazione non è stato avviato, e
non essendo stato addotto alcun motivo giustificativo, ne consegue la
improcedibilità della domanda.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il
giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo
migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M.
Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo a
carico dell’attrice anche per quanto riguarda l’assicurazione la cui
partecipazione al giudizio come terza chiamata è stata diretta conseguenza
della domanda attrice.
PQM
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e
deduzione respinta, così provvede:
DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione
demandata;
DICHIARA improcedibile la domanda di M.Z. ;
CONDANNA M.Z. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di
YYY in complessivi €.7.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali;
nonché degli Assicuratori dei Lloyd’s in persona del legale rappresentante
pro tempore in complessivi €.5.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese
generali.-
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Mediazione obbligatoria