LA FINANZIARIA 2007
le novità per le istituzioni
scolastiche
Dott. Maria Rosaria Tosiani
Finanziaria 2007: la nuova curva IRPEF
• La legge finanziaria (Legge N. 296 del 27 dicembre 2006),
composta da un solo articolo e da ben 1364 commi
(provvedimento quindi di difficile lettura, viste le molteplici
materie trattate), ha apportato significative modificazioni al
TUIR con particolare riguardo alla determinazione
dell’imposta delle persone fisiche (modificando anche la
sequenza degli articoli).Il provvedimento (commi da 6 a 11)
ha provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2007, a:
– ridisegnare la curva IRPEF (aliquote per scaglioni di
reddito);
– ripristinare le detrazioni d’imposta (al posto delle
deduzioni, che conseguentemente risultano abrogate) per i
redditi di lavoro (dipendente, pensione e autonomo) e per i
carichi di famiglia;
– aggiornare l’ammontare dell’assegno per il nucleo
familiare, per non penalizzare, fiscalmente, le famiglie a
seguito della modifica della curva IRPEF.
La nuova curva IRPEF
Scaglioni di reddito
Aliquote
Da € 0,00 a € 15.000,00
23%
Da 15.000,01 a € 28.000,00
27%
Da 28.000,01 a € 55.000,00
38%
Da 55.000,01 a € 75.000,00
41%
Oltre € 75.000
43%
Confronto Aliquote 2006 con aliquote
preposte per il 2007
Redditi
Aliquote
2006
2007
Differenza
(*)
Da € 0,00 a € 15.000,00
23%
23%
-
Da € 15.000,01 a € 26.000,00
23%
27%
+4
Da € 26.000,01 a € 28.000,00
33%
27%
-6
Da € 28.000,01 a € 33.500,00
33%
38%
+5
Da € 33.500,01 a € 55.000
39%
38%
-1
Da 55.000,01 a € 75.000,00
39%
41%
+2
Da € 75.000,01 a € 100000,00
39%
43%
+4
Oltre € 100.000,0
43%
43%
-
(*) Complessivamente per i redditi fino a € 100.000 +1,78%
Finanziaria 2007- irpef
2006
IMPONIBILE LORDO
23.688.00
Meno deduzione no family area
4.724,45
IMPONIBILE ADDIZIONALI
IMPONIBILE NETTO
18.963,55
2.829,75
16.133,80
ALIQUOTE
IMPOSTA NETTA
( 23%)
3.710
2007
IMPONIBILE
23.688,00 ( IRPEF E ADDIZ.)
ALIQUOTE
IMPOSTA LORDA
MENO DETRAZIONE LAV. DIP
MENO DETRAZIONE FAMILIARI
IMPOSTA NETTA
( 23%- 27%)
5.795,76
1.047,38
1290,52
3.457,86
Meno deduzione non tax area
Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Carichi di famiglia
• Dal 1°-1-2007, i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a
carico a norma dell’art. 433 del codice civile) danno diritto a
detrazioni d’imposta, le cui caratteristiche sono:
– spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo (computando anche le
retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della chiesa cattolica) non superiori a € 2.840,51, al lordo
degli oneri deducibili;
– Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste;
– il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del
richiedente;
– le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto
anche per i periodi successivi.
Detrazioni familiari a carico
1. Coniuge non legalmente ed
effettivamente separato
Scaglioni di reddito
Detrazione annua (1)
Reddito complessivo fino a € 15.000 € 800 – [110 x (RC(2) /
15.000)(3)]
Reddito complessivo oltre € 15.000 € 690(4)
e fino a € 40.000
Reddito complessivo oltre € 40.000 € 690 x [(80.000 – RC(2))
e fino a € 80.000
/ 40.000(5)]
Reddito complessivo oltre € 80.000 -
Detrazioni familiari a carico - Coniuge - note
(1) Spetta al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge,
ovvero l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato.
(2) RC = reddito complessivo
(3) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690, se è
uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime
4 cifre decimali
(4) Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra
zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA DETRAZIONE BASE PER CONIUGE: MISURA E CALCOLO
Reddito
Misura fissa
800
Rapporto
oltre 15.000 e fino
a 40.000
690
690 +……
Oltre 40.000 e fino
a 80.000
690
PER
80.000-red.compl.
40.000
fino a 15.000
MENO
(110x (redd.comples.)
15.000
LA DETRAZIONE SPETTA SE IL CONIUGE NON E’ LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE
SEPARATO
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA DETRAZIONE AGGIUNTIVA PER CONIUGE: MISURA
Reddito
Misura (euro)
Da 29.000,01 a 29.200,00
10
oltre 29.200 fino a 34.700
20
Oltre 34.700 e fino a 35.000
30
Oltre 35.000 e fino a 35.100
20
Da 35.100 e fino a 35.200
10
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA DETRAZIONE BASE PER CONIUGE: MISURA E CALCOLO
Reddito
Misura
(fino a 15.000)
10.000
800 Meno (110 X 10.000 :15.000) 73,33
800 – 73,33 = 726,66
(oltre 15.000 e fino
a 40.000)
30.000,00
(Oltre 40.000 e fino
a 80.000)
60.000,00
690 + 20 =
710
690 x ( 80.000 - 60.000 : 40.000) 0,5000
690 x 0,500 = 345,00
Detrazioni familiari a carico
2. Figli e altre persone a carico (1)
Maggiorazioni per ogni figlio (cumulabili)
Persone a
carico
Detrazione
annua
Minore di 3
anni
Portatore di
handicap
800
€ 100
€ 220
2
€ 1.600
€ 100
€ 220
3
€ 2.400
€ 100
€ 220
4
€ 3.200
€ 100
€ 220
€ 800
Per ogni figlio
ulteriore
€
800
€ 100
€ 220
€ 200
Altri familiari
a carico (art.
433 cpc)(3)
€
750
Figli (2):
1
€
Nucleo con
almeno 4
figli
Detrazioni familiari a carico - Figli - Note
(1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a €
2.840,51 al lordo degli oneri deducibili
(2) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del
coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( € 95.000+15.000
per n. figli successivi al primo) – reddito complessivo] : (€ 95.000+ €
15.000 per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di
zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se
compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce
applicando il coefficiente – 4 cifre decimali – al valore nominale della
detrazione stessa)
(3) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del
coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€ 80.000 – reddito
complessivo) : € 80.000= coefficiente (se minore di zero o pari a zero
o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione
spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro
decimali – a € 750).
(4) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le
sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli
unilaterali
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER
FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- REGOLE GENERALI
-Spetta per i figli legittimi, naturali , adottivi, affidati o affiliati
-E’ ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati, eccetto il caso in cui un genitore sia a carico
dell’altro.
-Previo accordo tra gli stessi spetta per intero al genitore che ha un
reddito complessivo più elevato
-In caso di separazione o divorzio spetta , in mancanza di accordo ,
al genitore affidatario .
-In caso di affidamento congiunto , la detrazione è ripartita, in
mancanza di accordo, ad entrambi nella misura del 50%
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- REGOLE GENERALI
-Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei due genitori, in
caso di affidamento congiunto , non possa usufruire in tutto o in
parte della detrazione per limiti di reddito , la detrazione è
assegnata per intero al secondo genitore, il quale , salvo diverso
accordo, sarà tenuto a riversare all’altro rispettivamente il 100% o
il 50% della detrazione .
-In caso di mancanza fisica ( orfano) o giuridica ( figlio naturale)
di uno dei due genitori, la detrazione per il primo figlio spetta
all’altro genitore( non coniugato) in misura pari, se più
favorevole , a quella prevista per il coniuge
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO
1 figlio maggiore di tre anni non portatore di handicap
800 X ( 95.000 – reddito c. : 95.000)
Reddito 25.000,00
800 x ( 95.000 – 25.000 : 95.000) 0,73684
800,00 x 0,73684 = 589,47
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO
1 figlio minore di tre anni non portatore di handicap (+100)
900,00 X ( 95.000 – reddito c. : 95.000)
Reddito 25.000,00
900,00x ( 95.000 – 25.000 : 95.000) 0,73684
900,00 x 0,73684 = 663,16
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO
figlio minore di tre anni portatore di handicap (+ 220,00)
1.120,00 X ( 95.000 – reddito c. : 95.000)
Reddito 25.000,00
1.120,00x ( 95.000 – 25.000 : 95.000) 0,73684
1.120,00 x 0,73684 = 825,26
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 2 FIGLI
Entrambi maggiori di tre anni e non portatori di handicap
1.600,00 ( 800 + 800 ) X ( 110.000 – reddito c. : 110.000)
( 95.000,00 + 15)
Reddito 25.000,00
1.600,00x ( 110.000 – 25.000 : 110.000) 0,7727
1.600,00 x 0,7727 = 1.236,32
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 2 FIGLI
Uno minore ed uno maggiore di tre anni e non portatori di
handicap
1.700,00 (900 + 800 ) X ( 110.000 – reddito c. : 110.000)
( 95.000,00 + 15)
Reddito 25.000,00
1.700,00x ( 110.000 – 25.000 : 110.000) 0,7727
1.700,00 x 0,7727 = 1. 313,59
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- 3 FIGLI
Uno minore e due maggiori di tre anni e non portatori di
handicap
2.500,00 (900 + 800 +800) X ( 125.000 – reddito c. : 125.000)
( 95.000,00 + 15+15)
Reddito 25.000,00
2.500,00x ( 125.000 – 25.000 : 125.000) 0,8000
2.500,00 x 0,8000 = 2.000,00
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI - 4 FIGLI
Uno minore e tre maggiori di tre anni e non portatori di
handicap ( + 2OO)
4.100,00 (1.100 +1.000 +1.000 +1.000) X ( 140.000 – R.C. : 140.000)
( 95.000,00 + 15+15+15)
Reddito 25.000,00
4.100,00x ( 140.000 – 25.000 : 140.000) 0,82114
4.100,00 x 0,82114 = 3.367.85
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI
•La detrazione spetta per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c., gli
ascendenti, i generi, le nuore, i suoceri, le suocere, i fratelli e le sorelle germani
o unilaterali, i nipoti.
•Si considerano a carico quando, oltre a non possedere redditi superiori a €
2.840,51, al lordo degli oneri deducibili convivono con il contribuente, oppure
percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
750,00 X ( 80.000 – reddito c. : 80.000)
Reddito 25.000,00
750,00 x ( 80.000 – 25.000 : 80.000) 0,6875
750,00 x 0,6875 = 515,62
Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi
diversi
• Dal 1°-1-2007, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente,
autonomo e diversi sono:
– Per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, con
esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art.
50 del TUIR lettere: a) compensi soci di cooperative; b)
indennità e compensi percepiti a carico di terzi: c) borse di
studio; c-bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; hbis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per
lavori socialmente utili);
– Per i redditi di pensione (art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR);
– Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettere: e)
attività intramuraria personale S.S.N.; f) gettoni di presenza; g)
indennità dei membri del parlamento nazionale e europeo, per
cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h)
rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione
previdenziale; i) altri assegni periodici comunque denominati alla
cui produzione non concorrono né capitale né lavoro);
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
Rapportata a periodo di lavoro
REDDITI
IMPORTO
BASE
DETERMINAZIONE
Fino a 8.000,00
1.840,00
Detrazione effettiva non inferiore a euro
690,00. Per i tempi determinati non
inferiore a 1.380,00
Oltre 8.000 e fino a
15.000
1.338
PIU’
[502 x (15.000 – redd.comp)]
7.000
Oltre 15.000 e fino a 1.338
55.000
PER
55.000-reddito compl.
40.000
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
Rapportata a periodo di lavoro
REDDITI
DETERMINAZIO
NE
CALCOLO
Fino a 8.000,00
1.840,00
Detrazione effettiva non inferiore a euro
690,00. Per i tempi determinati non
inferiore a 1.380,00
7.000 ( per tutto
l’anno)
1840,00 fino a concorrenza con l’imposta
lorda.
7.000 x 23% = 1610,00
7.000 ( per tre
mesi, T:D )
1.840,00 : 365 x 91= 458,73 –
non può essere inferiore a 1.380,00, comunque
fino a concorrenza con l’imposta lorda
7.000 x 23% = 1610,00 – 1.610,00 = 0
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
Rapportata a periodo di lavoro
Oltre 8.000 e
fino a 15.000
1.338 PIU’
13.000 ( per tutto
l’anno)
Imposta lorda
13.000 x 23% = 2.990
Detrazione : 1.338 più
502 x (15.000 – 13.000 : 7.000) 0,2857 =143,42
1338 + 143,42 = 1.481,42
Imposta netta : 2990 – 1.481,42 = 1.508,57
13.000 ( per sei
mesi, T.D )
Imposta lorda
13.000 x 23% = 2.990
Detrazione : 1.338 più
502 x (15.000 – 13.000 : 7.000) 0,2857 =143,42
1338 + 143,42 = 1.481,42 : 365 x181 = 730,56
Imposta netta : 2990 – 730,56 = 2.259,43
[502 x (15.000 – redd.comp)]
7.000
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
Rapportata a periodo di lavoro
Oltre 15.000 e fino a
55.000
1.338 MOLTIPLICATO
55.000-reddito compl.: 40.000 ( con correttivo )
25.000 ( per tutto l’anno)
Imposta lorda
25.000 x 27%- 600 = 6.150
Detrazione : 1.338+ 20 MOLTIPLICATO
55.000-25.000: 40.000 = 0,750
1358 X 0,750 = 1.018,5
Imposta netta : 6150,00 – 1.018,5 = 5.131,5
25.000 ( per sei mesi TD)
Imposta lorda
25.000 x 27%- 600 = 6.150
Detrazione : 1.338 +20 MOLTIPLICATO
55.000-25.000: 40.000 = 0,750
1358 X 0,750 = 1.003,5 : 365 x 180 = 494,87
Imposta netta : 6150,00 – 494,87 =5.655,12
LA NUOVA IRPEF
LE ALTRE DETRAZIONi “AGGIUNTIVE” PER LAV DIP. E ASSIM.
Reddito
Misura (euro)
Da 23.000,01 a 24.000,00
oltre 24.000 fino a 25.000
oltre 25.000 e fino a 26.000
oltre 26.000 e fino a 27.700
da 27.700 e fino a 28.000
10
20
30
40
25
LA NUOVA IRPEF
LE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE ) : MISURA E CALCOLO
Ante 75 anni di età
Reddito
Misura max
Rapporto di detrazione
Fino a 7.500,00
1.725,00
detrazione effettiva non inferiore a euro
690,00
Oltre 7.500 e fino a
15.000
1.255 +(470 x (15.000 – redd.comp))
7.500
Oltre 15.000 e fino a
55.000
1.255,00
55.000-reddito compl.
40.000
LA NUOVA IRPEF
LE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE) : MISURA E CALCOLO
Da 75 anni di età
Reddito
Misura max
Rapporto di detrazione
Fino a 7.750,00
1.783,00
detrazione effettiva non
inferiore a euro 713,00
Oltre 7.750 e
fino a 15.000
1.297 +(486 x (15.000 – redd.comp))
7.250
Oltre 15.000 e
fino a 55.000
1.297,00
55.000-reddito compl.
40.000
LA NUOVA IRPEF
LE ALTRE DETRAZIONI
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA
Reddito
Misura max
Fino a
4.800,00
1.104,00
Oltre 4.800 e
fino a 55.000
1.104,00
Rapporto di detrazione
(55.000 – redd.comp))
50.200
LA NUOVA IRPEF
TASSAZIONE TFR E INDENNITA’ EQUIVALENTI
↓
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
↓
APPLICAZIONE ALIQUOTE E SCAGLIONI FINO AL 31.12.06
(se più favorevoli)
Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo
e redditi diversi
– Redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR);
– Redditi imprese minori (art. 66 del TUIR);
– Redditi diversi (art. 67 del TUIR lettere: i) attività
commerciale non esercitata abitualmente; l) attività
di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere).
• Le detrazioni non sono cumulabili tra loro.
Finanziaria 2007: disposizioni fiscali
Arretrati anni precedenti
Il sistema di tassazione non è cambiato se non nella parte in cui
risulta possibile assegnare le detrazioni non usufruite.
Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del
biennio precedente (2006 e 2005), verrà preso al netto delle
deduzioni “no tax area” e “no tax family area”. A decorrere dal 2008,
il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà ad
essere un po’ più elevato per effetto dell’uscita delle deduzioni nel
calcolo del reddito imponibile (anno 2007). Dal 2009 il reddito del
biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni. Dal
2008 potranno però essere di nuovo applicate le detrazioni
d’imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente),
eventualmente non usufruite nell’anno a cui si riferiscono i redditi
arretrati (art 23, c. 2, lett. c), DPR 600/1973, come modificato dalla
finanziaria 2007 - art. 21, c. 4, del TUIR, quest’ultimo dovrà invece
essere armonizzato con il nuovo art. 13 del medesimo TUIR). I
lavoratori destinatari degli arretrati dovranno dichiarare al proprio
sostituto d’imposta l’ammontare delle detrazioni giù usufruite.
Tassazione corrente nel periodo di paga
Emolumenti soggetti a ritenute
- (meno)
Ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie a carico lavoratore
(comprese le trattenute ai pensionati)
= (uguale)
Base imponibile
Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga
(E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata
– Ris. 199/2001)
= (uguale)
Imposta lorda
- (meno)
Detrazioni d’imposta
= (uguale)
Imposta netta da trattenere al dipendente
TASSAZIONE MENSILITA’ AGGIUNTIVE
Ammontare lordo corrisposto
- (meno)
Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore
(comprese le trattenute ai pensionati)
= (uguale)
Base imponibile IRPEF (da non sommare ai compensi correnti)
Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga
(E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata –
Ris. 199/2001)
= (uguale)
Imposta da trattenere al dipendente
TASSAZIONE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
Ammontare lordo corrisposto
- (meno)
Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore
= (uguale)
Base imponibile IRPEF da non sommare ai compensi correnti
Applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito percepito nel
biennio precedente (in mancanza di redditi si utilizza l'aliquota minima).
= (uguale)
Imposta lorda corrispondente
- (meno)
Eventuali detrazioni non usufruite nel periodo interessato alla retribuzione
arretrata
= (uguale)
Imposta netta da trattenere al dipendente
Alcuni esempi
Reddito complessivo =
reddito imponibile
.
30.000
Irpef lorda
15.000,00 x 23% + 12.999 (da
15.001,00 a 28.000,00) x 27% +
1.999 (da 28.001,00 a 30.000,00)
7.720,00
Detrazioni lavoro dipendente
La maggiorazione non si
applica in quanto il reddito è
superiore a 28.000,00 euro
1.338 x (55.000-R.c.)/40.000 =
1.338 x (55.000-30.000)/40.000=
1.388 x 0,625 = 836,25
Rapportato
a
giorni
836,25x365/365
-836,25
Detrazione coniuge a carico
690
Maggiorazione detrazione
coniuge
20
-710,00
Due figli a carico:
-uno di età inf. 3 anni;
-Uno di età sup. 3 anni
800+900=1.700
1.700
x
(110.000,0030.000,00)/110000 = 1.700 x
0,7272 = 1.236,24
- 1.236,24
IRPEF NETTA
4.937,51
Alcuni esempi
Reddito complessivo =
reddito imponibile
20.000
.
-Oneri deducibili (eventuali)
Irpef lorda
15.000,00 x 23% + 4.800 x 27%
Detrazioni lavoro dipendente
La maggiorazione non si
applica in quanto il reddito è
superiore a 28.000,00 euro
1.338 x (55.000-R.c.)/40.000 =
1.338 x (55.000-19.800)/40.000=
1.388 x 0,88 = 1.221,44
Rapportato
a
giorni
1.221,44x365/365
Detrazione coniuge a carico
690
Due figli a carico:
-uno di età inf. 3 anni;
900
x
(95.000,0019.800,00)/95.000 =
900 x
0,7916 = 712,42
IRPEF NETTA
-200
4.746,00
-1.221,44
- 690,00
- 712,42
2.122,14
Finanziaria 2007: A.N.F.
• Per non penalizzare le famiglie con la
nuova curva IRPEF e per effetto
dell’abolizione
del
sistema
delle
deduzioni (quelle per i carichi di famiglia
abbattevano anche la base di calcolo
delle addizionali), il comma 11 della
legge finanziaria ha provveduto a
modificare anche i valori dell’assegno
per il nucleo familiare.
Finanziaria 2007: A.N.F.
•
Il provvedimento ha stabilito quanto segue:
– nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
in cui non siano presenti componenti inabili e nuclei familiari con
un solo genitore e un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili: dal 1’-1-2007, i livelli di reddito e gli importi
annuali dell’assegno sono rideterminati secondo quanto disposto nella
tabella 1 allegata alla legge finanziaria. Sarà cura dell’INPS elaborare
nuove tabelle;
– restanti nuclei familiari con figli: dal 1’ di gennaio 2007 gli importi degli
assegni sono rivalutati del 15%;
– tutti i nuclei familiari: i livelli di reddito e gli importo degli assegni
possono essere ulteriormente modulati con apposto decreto
interministeriale (ministeri: delle politiche per le famiglie, del lavoro,
della solidarietà sociale e dell’economia e delle finanze);
– nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
compiuti: ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei
figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a
21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti;
– rivalutazione scaglioni di reddito: restano fermi i criteri di rivalutazione
annuale (ogni 1’ luglio) degli scaglioni di reddito, secondo quanto
disposto dal D.L. 69/1988, art. 2, comma 12 (L. 153/1988), con la
precisazione che la prossima rivalutazione sarà effettuata il 1’ luglio
2008 (conseguentemente, nessuna rivalutazione automatica
interverrà nel 2007).
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
• I commi 142 e 143 della legge finanziaria
hanno apportato significative modificazioni
alla normativa in materia di addizionale
all’IRPEF:
– i comuni possono fissare l’aliquota del tributo
locale fino a un massimo dello 0,8%;
– con apposito regolamento i comuni possono
stabilire un soglia di esenzione in ragione del
possesso di alcuni specifici requisiti reddituali;
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
– per il versamento dell’imposta è istituito il criterio
dell’acconto. In particolare l’addizionale è dovuta al
comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa (in precedenza era previsto al 31
dicembre). Il versamento dell’addizionale è effettuato
in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento
dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota
deliberata dal comune al reddito imponibile
dell’anno precedente. Ai fini della determinazione
dell’acconto, l’aliquota è assunta nella misura
deliberata per l’anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il
15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura
vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione
successiva al predetto termine.
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
– Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai
sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in
un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a
partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale
dovuta è determinato all’atto delle operazioni di
conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è
prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e
quello trattenuto sono indicati nella certificazione CUD.
Tale informazione ha trovato già spazio nel CUD/2007
(redditi 2006)
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
– A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il
versamento dell’addizionale comunale deve
essere effettuato direttamente ai comuni di
riferimento, attraverso apposito codice tributo
assegnato a ciascun comune. Le modalità di
attuazione saranno definite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge.
Per il solo anno 2007, si avrà l’intera
trattenuta dell’addizionale comunale 2006 e
la trattenuta del 30% relativa all’acconto
2007.
Finanziaria 2007
• Compensazioni con il mod. F24 (commi 30, 31
e 32): viene introdotta una disposizione che
impone ai titolari di partita IVA che intendono
effettuare compensazioni, con il mod. F24, di
importo superiore a € 10.000, di comunicare
(entro il quinto giorno precedente quello in cui si
intende
procedere
alla
compensazione)
all’Agenzia delle Entrate, in via telematica,
l’ammontare del credito che si intende
compensare. La mancata risposta dell’Agenzia
delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a
quello di comunicazione, equivale a silenzio
assenso. Le modalità operative saranno però
definite con apposito decreto dell’Agenzia delle
entrate.
Finanziaria 2007
• Sanzioni (commi 33 e 34): la sanzione
amministrativa (da € 516,46 a € 5.164,57) a carico
degli intermediari abilitati prevista per la tardiva o
omessa trasmissione delle dichiarazioni, può, dal
2007, essere oggetto di ravvedimento operoso.
Per le violazioni già contestate non si da luogo a
restituzioni
• Modelli di dichiarazione (comma 67): ai fini della
presentazione delle dichiarazione dei redditi (art.
2, DPR 322/1998) il provvedimento stabilisce che I
modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati sono resi disponibili in formato elettronico
dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio
Finanziaria 2007
 Contributi per lavoro dipendente (comma 769)
: il provvedimento incrementa di 0,30 punti
percentuali l’aliquota contributiva per gli
iscritti alla gestione obbligatoria
ed alle
forme sostitutive ed esclusive, per la quota a
carico del lavoratore. In ogni caso le aliquote
complessive (quote dovute dal datore di lavoro
e dal lavoratore) non possono superare il 33%
(comma 769)8,75 + 0,3% = 9,05% – ridotto
a 8,80% in quanto il totale di contributi a
carico datore di lavoro e lavoratore non deve
superare il 33% - 24,20%+8,80%=33%.
Finanziaria 2007: Collaborazioni
• il
provvedimento
prevedono:
introduce
disposizioni
che
– l’istituzione dell’indennità giornaliera di malattia per i
collaboratori non pensionati e non iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria (per la certificazione si applicano le
disposizioni del D.L. 663/1979, L. 33/1980, e successive
modificazioni), per un numero di giorni pari a un sesto della
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Si applicano
altresì le fasce orario di reperibilità previste per i lavoratori
dipendenti
– l’estensione anche ai collaboratori dell’indennità economica per
congedo parentale (anche per adozioni o affidi), limitatamente
ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a
riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. La
presente disposizione si applica per gli eventi di parti verificatisi dal
1’-1-2007
Finanziaria 2007: Collaborazioni
• il
provvedimento
prevedono:
introduce
disposizioni
che
– l’incremento al 23,5% (al 16% per i pensionati e per gli
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) dell’aliquota
contributiva dovuta alla gestione separata INPS (2/3
committente; 1/3 collaboratore), di cui 0,5% per le assistenze.
Detto incremento contributivo non può in ogni caso determinare
una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore
superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si
assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto
alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto
mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal
lavoratore con il medesimo committente; i compensi corrisposti
ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga
professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento;
Finanziaria 2007: Collaborazioni
• il
provvedimento
prevedono:
introduce
disposizioni
che
– la procedura, agevolata, c.d. di “stabilizzazione”, per la
trasformazione dei contratti di collaborazione in rapporto di
lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi), attraverso la
stipula di accordi aziendali o territoriali, entro il 30 aprile 2007 e
la stipula di atti di conciliazione individuali con i lavoratori
interessati (a norma degli artt. 410 e 411 del C.p.C.). I contratti
di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici
previsti dalla legislazione vigente. Per la predetta stabilizzazione
il committente deve versare alla gestione separata un contributo
straordinario pari al 50% della contribuzione a carico del
committente per il periodo di vigenza del contratto di
collaborazione. All’INPS devono essere depositati: il contratto di
lavoro, l’atto conciliativo e l’attestazione di versamento pari a un
terzo del dovuto (il resto può essere versato in 36 rate mensili).
La procedura agevolata può essere utilizzata anche da
committenti destinatari di provvedimenti amministrativi non
definitivi.
FINANZIARIA: COLLOCAMENTO
Comunicazioni al centro per l’impiego
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei singoli rapporti di lavoro
(vale a dire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro).
Mediante documentazione avente data certa di comunicazione
La comunicazione andrà effettuata per i lavoratori subordinati (tutte le
tipologie contrattuali), per i collaboratori coordinati e continuativi anche a
progetto (sono compresi anche gli agenti e rappresentati di commercio), per
i soci lavoratori di cooperative, per gli associati in partecipazione (con
apporto di lavoro), per gli stagisti (o tirocini di formazione e di orientamento)
e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (per esempio
borse lavoro e lavori socialmente utili).
A regime la comunicazione sarà esclusivamente per via telematica
Finanziaria 2007: collocamento
• Il contenuto delle comunicazioni: dati
anagrafici lavoratore; data assunzione; data
di cessazione per i contratti a termine
(anche presunta); tipologia contrattuale;
qualifica
professionale;
trattamento
economico e normativo riconosciuto.
Finanziaria 2007: collocamento
• L’assunzione effettuata in caso di urgenza
connessa a esigenze produttive ovvero per evitare
danni alle persone e alle cose occorre sempre
darne comunicazione al centro per l’impiego il
giorno antecedente fornendo, in tale occasione,
solo le generalità del datore di lavoro e del
lavoratore e la data di assunzione, le restanti
informazioni saranno fornite entro i cinque giorni
successivi.
• Sono escluse dalla comunicazione anticipata le
assunzioni effettuate a causa di forza maggiore
(per esempio a causa di aventi naturali
catastrofici). In tali casi la comunicazione deve
essere effettuata entro 5 giorni dall’assunzione.
Finanziaria 2007: collocamento
• Trasformazioni del rapporto: occorrerà altresì comunicare,
nell’ambito delle trasformazioni del rapporto (entro 5 giorni), di
cui all’art. 4-bis, c. 5, del D. Lgs. 181/2000, i trasferimenti dei
lavoratori, i distacchi e i trasferimenti d’azienda (o rami di essa)
nonché la modifica della ragione sociale del datore di lavoro
(secondo il ministero anche per la trasformazione del contratto
di inserimento). L’obbligo decorre con l’approvazione del
modello unificato (fatte salve anticipazioni a livello
regionale o di province autonome).
• Agenzie di somministrazione: tali soggetti continueranno ad
effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga
dei lavoratori somministrati, entro il 20 del mese successivo alla
data di assunzione o di proroga o di cessazione.
Finanziaria 2007: collocamento
• Le
comunicazioni
di
assunzione,
variazione/trasformazione e cessazione saranno
valide, a decorrere dall’adozione da parte del
Ministero
del
modello
unificato
di
comunicazione (art. 4-bis, commi 6 e 7, D. Lgs.
181/2000), ai fini degli obblighi nei confronti della
DPL/DRL, dell’INPS, dell’INAIL (per l’eliminazione
della DNA all’INAIL occorrerà però attendere
anche l’effettiva operatività delle modalità di
trasferimento dei dati contenuti nel modulo
unificato ai singoli enti) e, per gli extracomunitari,
delle prefetture UTG.
Finanziaria 2007: collocamento
• Nel frattempo le comunicazioni devono essere
effettuate secondo le seguenti istruzioni (nota Min.
Lav. 440/2007):
– comunicazione di instaurazione: per il lavoro
subordinato utilizzando il consueto C/ASS (o analoga
modulistica in uso); per i collaboratori il modulo deve
contenere il tipo rapporto (co.co.co, lavoro a progetto,
rapporto di agenzia), data inizio e data fine rapporto,
corrispettivo lordo, attività e mansioni; per i soci di
cooperative valgono le disposizioni relative al lavoro
subordinato o autonomo, in funzione del tipo di rapporto
aggiuntivo, rispetto a quello associativo, instaurato;
– comunicazione di cessazione: per tutte le tipologie di
rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL (o
analoga modulistica in uso);
Finanziaria 2007: collocamento
• Nel frattempo le comunicazioni devono essere
effettuate secondo le seguenti istruzioni (nota Min.
Lav. 440/2007)
– comunicazione di trasformazione: nei casi previsti (l’obbligo
non è ancora in vigore) utilizzando il mod. C/CTRL, indicando la
data di trasformazione;
– assunzione, proroga e cessazione da parte delle agenzie
per il lavoro: utilizzando l’attuale modello unificato/temp;
– datori di lavoro agricolo: fino all’entrata in vigore del decreto
che individua la modulistica unificata la comunicazione dovrà
essere effettuata all’INPS;
– prefettura UTG: in attesa del modello unificato si continua ad
effettuare la comunicazione con le attuali modalità entro 5 giorni
dall’assunzione.
Non è più obbligatorio comunicare l’assunzione dei lavoratori
extracomunitari (entro 48 ore) alla pubblica sicurezza.
Finanziaria 2007:
collocamento e sanzioni
• L’art. 19 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che le
violazioni al termini previsti per le comunicazioni ai
centri per l’impiego sono punite con la seguente
sanzione amministrativa:
– Da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (Circ. Min. lav. N.
37/2003)
Ravvedimento operoso (abrogato) – La sanzione si
riduce alla metà del minimo qualora l’inadempimento
della
comunicazione
venga
effettuato
spontaneamente entro il termine di 5 giorni
decorrenti dalla data di inizio dell’omissione
Altre disposizioni per le scuole
• Acquisti tramite CONSIP
• Le scuole di ogni ordine e grado sono
escluse dall'obbligo di presentare ricorso
al mercato elettronico (art. 11, d.P.R.
04.04.2002, n. 101) per gli acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, come precisato dalla
finanziaria 2007 (art. 1, comma 450).
Altre disposizioni sulle scuole
• Istituzione di fondi specifici per le istituzioni
scolastiche (commi 601-602)
• E' prevista l'istituzione del "Fondo per le competenze
dovute al personale del istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del personale a
tempo indeterminato e determinato" e del "Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche". I fondi
saranno accreditati direttamente dal MPI in quanto il
Ministero stesso dovrà saper individuare con grande
attenzione parametri e indicatori idonei a sostenere
un'azione efficiente per un risultato efficace. Non
confluiranno nei suddetti "Fondi" le assegnazioni
operate annualmente a favore delle istituzioni
scolastiche per effetto della legge 440/97.
Altre disposizioni sulle scuole
• Istituzione di fondi specifici per le istituzioni
scolastiche (commi 601-602)
• Secondo la previsione legislativa l'istituzione di
due soli capitoli per le assegnazioni finanziarie agli
istituti scolastici, permetterà una migliore
utilizzazione delle risorse finanziarie a tutto
vantaggio dell'efficienza del funzionamento delle
scuole medesime.
Altre disposizioni sulle scuole
• Istituzione di fondi specifici per le istituzioni scolastiche
(commi 601-602)
•
•
•
•
•
•
•
I capitoli di bilancio interessati alla confluenza nel "Fondo per le
competenze al personale.." dovrebbero essere quelli relativi alle:
spese per supplenze brevi, comprensive dell'imposta regionale sulle
attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa;
spese per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore comprensivi dell'Irap e degli oneri a carico dello
Stato;
spese relative alla fruizione della mensa gratuita da parte del personale
della scuola dell'infanzia, elementare e media;
compensi e indennità per gli esami di idoneità, di licenza, qualifica
professionale, per i corsi integrativi e per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione, comprensivi dell'Irap e degli oneri a carico dello
Stato;
somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e
oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte
ai dipendenti.
Altre disposizioni sulle scuole
• Istituzione di fondi specifici per le istituzioni scolastiche
(commi 601-602)
•
•
•
•
•
•
I capitoli interessati alla confluenza nel "Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche";
spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi
con alunni handicappati;
spese per la realizzazione di iniziative di carattere nazionale in
materia di sicurezza nelle scuole;
spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni
altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione della
persona handicappata;
fondo per l'integrazione delle spese per il funzionamento
amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche;
fondo per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Altre disposizioni sulle scuole
• Istituzione di fondi specifici per le istituzioni
scolastiche (commi 601-602)
• Il comma 602 consente, inoltre, alle istituzioni
scolastiche di utilizzare nell'esercizio successivo a
quello di competenza le disponibilità finanziarie
provenienti dalla legge 440 del 18 dicembre 1997.
Altre disposizioni sulle scuole
•
1.
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di
sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese revisione ordinamenti istruzione professionale (comma
605)
Formazione classi. La lettera a) del co. 605 prevede la
revisione dei criteri e dei parametri per la formazione
delle classi, necessitata molto probabilmente dalle
continue evoluzioni del sistema di istruzione. L'obiettivo è
quello di elevare, a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, dello 0,4% la media nazionale del rapporto
alunni/classi, portandola dall'attuale valore di 20,6 al
valore di 21,0.
Altre disposizioni sulle scuole
•
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di
sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese revisione ordinamenti istruzione professionale (comma
605)
2. Dotazione organica del personale ATA e adozione di
interventi di prevenzione e contrasto insuccessi
scolastici. Ulteriori misure destinate a ridurre le spese
per oneri di personale, inserite sempre nella lett. a) del co.
605, sono la revisione dei criteri e dei parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica
del personale ATA e l'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze. Ai fini della stima del risparmio, è stata
considerata una riduzione del 10% del numero dei ripetenti
dei primi due anni di corso della scuola secondaria di
secondo grado...
Altre disposizioni sulle scuole
•
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di
sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese revisione ordinamenti istruzione professionale (comma
605)
3. Ridefinizione rapporto docenti di sostegno/alunni. La
norma inserita alla lett.b) del co. 605 è finalizzata a
razionalizzare i processi di attribuzione del sostegno agli
alunni diversamente abili con il perseguimento della
individuazione di nuovi organici corrispondenti alle
effettive esigenze e conseguente sostituzione dell'attuale
criterio 1 a 138. La disposizione legislativa non comporta,
almeno per il momento, nessun contenimento di spesa.
Altre disposizioni sulle scuole
•
4.
5.
(comma 605)
Piano triennale di immissioni in ruolo.Per gli anni
2007/2009 è previsto alla lett. c) del co. 605 un piano
triennale di immissione in ruolo per il personale docente, a
favore di 150 mila unità e per il personale ATA, di 20 mila
unità. Dal citato piano di immissioni in ruolo non derivano
nuove o maggiori spese a carico della finanza statale. Anzi
determina, tenuto conto della consistenza numerica dei
collocamenti a riposo, un contenimento della spesa dovuto
alla differenza dell'importo fra stipendi del personale
collocato a riposo e gli stipendi degli immessi in ruolo.
Trasformazione delle graduatorie permanenti ad
esaurimento. A decorrere dal 1 gennaio 2007 le
graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge
4.6.2004, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 4
giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. Lo scopo è quello di non alimentare con nuovi
ingressi in graduatoria il precariato. La previsione
legislativa non comporta nuove o maggiori spese.
Altre disposizioni sulle scuole
•
(comma 605)
6.Monitoraggio assenze. La norma introdotta alla lett. d) del
co. 605 ha lo scopo di avviare una massiccia attività di
monitoraggio e di verifica delle assenze del personale del
comparto scuola al fine di ricondurre gli scostamenti più
significativi ai valori medi nazionali.
7.Corsi di formazione per insegnamento lingua inglese.
L'attività prevista alla lett. e) del co. 605 riguardante
l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti
della scuola primaria finalizzato al conseguimento delle
competenze necessarie per l'insegnamento della lingua
inglese, L'iniziativa di formazione consentirà, secondo
alcune stime, di diminuire la spesa di personale supplente
di circa 14 mila unità, tanti quanti sono i docenti specialisti
cui è affidato attualmente l'insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria.
Altre disposizioni sulle scuole
•
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di
sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese revisione ordinamenti istruzione professionale (comma
605)
•
Revisione ordinamenti istruzione professionale. Sono
previsti interventi alla lett.f) del co. 605 concernenti il
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli attuali
ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso
la riduzione dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo maggiori criteri di flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio. Dalla rideterminazione dei citati carichi orari,
operata ad invarianza di organico, deriverà una maggiore
disponibilità di ore di servizio del personale docente che
possono essere destinate alla sostituzione di colleghi
assenti. .
•
•
•
Altre disposizioni sulle scuole
Mobilità per inidonei e soprannumerari (comma 608)
L'art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002 aveva già disposto
che il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute ed in seguito ad appositi accertamenti collocato fuori
ruolo
avrebbe
potuto
chiedere
di
transitare
nei
ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o di
ente pubblico; qualora non transitasse in altro ruolo, sarebbe stato
mantenuto in servizio per un periodo massimo di 5 anni (il termine
viene a scadenza il 31 dicembre 2007). La previsione normativa del
co. 608 prevede l'attuazione di un piano organico di mobilità,
relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai
compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Ai fini che qui
interessa, va detto che la consistenza organica di tale personale
raggiunge complessivamente circa 10 mila unità, equamente ripartite
tra le due tipologie. L'avvio di procedure finalizzate alla mobilità
verso altre amministrazioni pubbliche determina un significativo
risparmio per il bilancio dell'istruzione.
E' prevista, inoltre, la riconversione professionale per gli insegnanti
in esubero. Questo comporterà la frequenza a corsi abilitanti
obbligatori, per consentire la mobilità dei docenti di ruolo in
eccedenza rispetto all'organico. La riconversione potrà avvenire
anche mediante frequenza a corsi di specializzazione per il sostegno.
Altre disposizioni sulle scuole
• Revisori dei conti (comma 616)
• La legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), al comma 616
dell'art. 1 dispone che: "Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche
statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministero della
pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del
presente comma resta a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate".
•
Altre disposizioni sulle scuole
• Revisori dei conti (comma 617)
• Il successivo comma 617 precisa che: "I revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal
competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino
all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri
e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di
modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione ammnistrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" di cui al decreto del ministero della pubblica
istruzione 1° febbraio 2001, n. 44".
Altre disposizioni sulle scuole
• Revisori dei conti (commi 616 e 617)
• La nota prot. n. 1 del 3.1.2007 del MPI, nel
recepire i disposti della Finanziaria 2007, afferma
che - fino all'entrata in vigore del provvedimento
di modifica del suddetto decreto - l'attività di
revisione amministrativo-contabile continuerà ad
essere svolta dai due revisori appartenenti al
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e al
Ministero della Pubblica Istruzione già nominati,
mentre sono revocati gli incarichi conferiti ai
revisori appartenenti, di norma, agli Enti Locali.
ALTRE DISPOSIZIONI SULLE SCUOLE
Comma 622, 623 e 624 - Scuola dell’obbligo
• Cambiano i criteri per ottenere l’istruzione
obbligatoria. Ecco i punti principali:
- L’istruzione impartita per almeno dieci anni è
obbligatoria a partire dall’anno scolastico
2007/2008 ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età.
- L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da 15 a 16 anni.
Comma 622, 623 e 624 - Scuola dell’obbligo
• A regime l’adempimento dell’obbligo di istruzione si realizza:
- con il conseguimento del titolo di studio del primo ciclo; l’acquisizione delle competenze previste dai curricula relativi ai primi
due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore anche sulla
base di intese tra Ministero dell’istruzione e Regioni;
- Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti
percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Fino alla messa a regime proseguono i percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del Dlgs 17
ottobre 2005, n. 226.
Nella provincia di Bolzano l’ultimo anno della scuola dell’obbligo può
essere speso anche in scuole professionale abbinate ad adeguate forme
di apprendistato.
Finanziaria 2007
• Congedi parentali (comma 1266): il provvedimento stabilisce
che i soggetti, destinatari del congedo straordinario retribuito
(massimo due anni nella vita lavorativa – Art. 42, c. 5, D. Lgs.
151/2001) per i figli (o fratelli) portatori di handicap, che
usufruiscono dei citati permessi per un periodo continuativo non
superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario
che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo,
senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
• Età per l’accesso al lavoro (comma 622): il provvedimento
stabilisce che l’istruzione obbligatoria è fissata in almeno dieci
anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età . L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre
dall’anno scolastico 2007/2008. Lo stesso comma fissa, come
conseguenza, l’innalzamento a 16 anni l’età minima per
l’accesso al lavoro (dovrà essere chiarito, da parte del ministero,
l’esatta decorrenza di tale innalzamento).
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