QUADERN / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Nell’omessa riassunzione in rinvio cartella con termine non univoco Termini differiti per le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari / Giovambattista PALUMBO L’integrativa relativa al 2015 dovrà essere inviata entro il 31 marzo e le comunicazioni mensili di gennaio e febbraio 2016 entro il 30 aprile Uno dei problemi che a volte investono il contenzioso tributario concerne la delineazione del termine entro cui, a seguito di omessa o tardiva riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione, va notificata la cartella di pagamento. In base a un primo orientamento (si veda “Nell’estinzione del processo termine per notificare la cartella «differenziato»” del 1° aprile 2015), opera il termine di decadenza biennale di cui all’art. 25 del DPR 602/73, in quanto non si tratta di una fattispecie in cui la pretesa deriva da giudicato (il che aprirebbe le porte, secondo il più recente orientamento della Cassazione, alla prescrizione decennale), ma di un atto ormai definitivo per estinzione del giudizio (Cass. n. 4574 del 2015). Una più recente sentenza (la n. 556 dello scorso 15 [...] / Paola RIVETTI Come anticipato nei giorni scorsi su Eutekne.info (si veda “Archivio dei rapporti finanziari, per il tracciato unificato istruzioni in arrivo” del 22 gennaio 2016), è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento del 25 gennaio 2016 n. 13352 con cui sono definite le tempistiche e le modalità per l’invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria mediante il tracciato unificato previsto dal provvedimento del 10 febbraio 2015 n. 18269. La trasmissione di tale file potrà avvenire esclusivamente tramite l’infrastruttura SID. Per quanto riguarda le modalità operative, il provvedimento fornisce: - le istruzioni dettagliate sulle regole a cui attenersi nella compilazione del tracciato unificato (allegato. n. 1); - le specifiche tecniche del tracciato unificato (allegato n. 2); - nonché il tracciato per la restituzione, ai soggetti che hanno effettuato l’invio, delle ricevute (allegato n. 4). Tale nuovo formato dovrà essere utilizzato a A PAGINA 2 A PAGINA 3 INEVIDENZA FISCO Bonus del 50% anche per il condomino che sostiene tutte le “spese comuni” Nessuna responsabilità se l’omesso versamento IVA non supera la soglia Sgravio contributivo per le assunzioni limitato anche nella durata “Tutelato” il diritto agli utili del socio di società di persone ALTRENOTIZIE partire dalla comunicazione integrativa annuale dei dati 2015 e dalla comunicazione mensile per il mese di gennaio 2016. Per quanto concerne l’integrazione e la correzione dei dati comunicati, a modifica delle precedenti disposizioni, viene stabilito che: - non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati è possibile solo con comunicazione straordinaria; - le variazioni ordinarie riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto (ad esclusione del tipo rapporto e delle date di inizio e fine rapporto) intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione). Interessante è anche l’ulteriore precisazione in merito all’efficacia delle comunicazioni parziali, soprattutto in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile. Viene, infatti, affermato che “non costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione l’invio, seppur nei termini, di parte della [...] / A PAGINA 9 Percentuali di compensazione IVA più alte in agricoltura / Antonio PICCOLO La legge di stabilità 2016 ha previsto, tra i provvedimenti riservati al settore agricolo, anche l’aumento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e per gli animali vivi delle specie bovina e suina. Nello specifico il comma 908 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 ha demandato a un decreto interministeriale (MEF e MIPAAF), da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 34 (Regime speciale per i [...] A PAGINA 7 ancora IL CASO DEL GIORNO Nell’omessa riassunzione in rinvio cartella con termine non univoco Il dies a quo, però, decorre sempre dallo spirare dei sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio / Giovambattista PALUMBO Uno dei problemi che a volte investono il contenzioso tributario concerne la delineazione del termine entro cui, a seguito di omessa o tardiva riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione, va notificata la cartella di pagamento. In base a un primo orientamento (si veda “Nell’estinzione del processo termine per notificare la cartella «differenziato»” del 1° aprile 2015), opera il termine di decadenza biennale di cui all’art. 25 del DPR 602/73, in quanto non si tratta di una fattispecie in cui la pretesa deriva da giudicato (il che aprirebbe le porte, secondo il più recente orientamento della Cassazione, alla prescrizione decennale), ma di un atto ormai definitivo per estinzione del giudizio (Cass. n. 4574 del 2015). Una più recente sentenza (la n. 556 dello scorso 15 gennaio), invece, opta per il termine prescrizionale di dieci anni, e si sofferma sul problema relativo al dies a quo del medesimo. Nel caso di specie, era stato impugnato un accertamento sull’anno 1992, notificato nel 1998, e, dopo la sentenza di cassazione con rinvio della Suprema Corte depositata nel 2008, il contribuente non riassumeva nel termine (all’epoca di un anno, ora di sei mesi in ragione del “nuovo” art. 63 del DLgs. 546/92), ricevendo quindi la cartella di pagamento per la totalità delle somme nel 2010. Contro tale cartella il contribuente proponeva ricorso, deducendo l’intervenuta prescrizione della pretesa, sul presupposto che la notifica della cartella, non preceduta da atti interruttivi, era intervenuta a distanza di oltre dieci anni da quella dell’avviso di accertamento. La Cassazione ha ribadito in primo luogo che l’estinzione del processo ex art. 63, comma 2 del DLgs. 546/1992, per omessa riassunzione della causa, comporta la definitività dell’avviso impugnato, giacché detto avviso (incorporando la pretesa tributaria) non è un atto processuale, ma l’oggetto del giudizio. Pertanto, in caso di estinzione del processo per / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 omessa riassunzione, il dies a quo del termine di prescrizione va ancorato alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa, posto che solo da tale data, per effetto della definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può far valere il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione (tanto più in presenza di sentenze di primo e di secondo grado ad essa sfavorevoli, dato l’obbligo di restituzione del tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dal giudice tributario). L’atto impugnato non rileva mai per il termine Se, quindi, in linea generale, per quanto detto, è pacifico che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio estingua l’intero processo e che ciò determini il consolidamento dell’atto originariamente impugnato (con conseguente disinteresse dell’Amministrazione alla riassunzione), il problema è stabilire poi la data in cui l’atto impugnato si considera effettivamente definitivo, ovvero da quando decorre il termine per la notifica della cartella di pagamento. Tale termine, come ora chiarito dalla Corte, decorre solo una volta trascorso il termine per la riassunzione, in quanto l’estinzione, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma c.p.c., opera di diritto. Deve dunque ritenersi superata la posizione secondo cui la decorrenza del termine di notifica della cartella, conseguente al consolidarsi dell’avviso di accertamento impugnato, retroagisce al momento di notificazione dell’atto originario. Pertanto, a prescindere da quale sia il corretto termine operante (se quello di prescrizione decennale o di decadenza biennale), dovrebbe essere chiaro che questo decorre dallo spirare dei sei mesi (o dell’anno, per le situazioni ante DLgs. 156/2015) dalla data di deposito della sentenza di cassazione con rinvio. / 02 ancora FISCO Termini differiti per le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari L’integrativa relativa al 2015 dovrà essere inviata entro il 31 marzo e le comunicazioni mensili di gennaio e febbraio 2016 entro il 30 aprile / Paola RIVETTI Come anticipato nei giorni scorsi su Eutekne.info (si veda “Archivio dei rapporti finanziari, per il tracciato unificato istruzioni in arrivo” del 22 gennaio 2016), è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento del 25 gennaio 2016 n. 13352 con cui sono definite le tempistiche e le modalità per l’invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria mediante il tracciato unificato previsto dal provvedimento del 10 febbraio 2015 n. 18269. La trasmissione di tale file potrà avvenire esclusivamente tramite l’infrastruttura SID. Per quanto riguarda le modalità operative, il provvedimento fornisce: - le istruzioni dettagliate sulle regole a cui attenersi nella compilazione del tracciato unificato (allegato. n. 1); - le specifiche tecniche del tracciato unificato (allegato n. 2); - nonché il tracciato per la restituzione, ai soggetti che hanno effettuato l’invio, delle ricevute (allegato n. 4). Tale nuovo formato dovrà essere utilizzato a partire dalla comunicazione integrativa annuale dei dati 2015 e dalla comunicazione mensile per il mese di gennaio 2016. Per quanto concerne l’integrazione e la correzione dei dati comunicati, a modifica delle precedenti disposizioni, viene stabilito che: - non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati è possibile solo con comunicazione straordinaria; - le variazioni ordinarie riferite alle anagrafiche o ai dati / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 descrittivi del rapporto (ad esclusione del tipo rapporto e delle date di inizio e fine rapporto) intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione). Interessante è anche l’ulteriore precisazione in merito all’efficacia delle comunicazioni parziali, soprattutto in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile. Viene, infatti, affermato che “non costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione l’invio, seppur nei termini, di parte della comunicazione”. Per la comunicazione relativa a dicembre 2015, termine a fine mese Quanto alle tempistiche, il provvedimento: - differisce il termine per l’invio della sola comunicazione integrativa annuale dei dati 2015 al 31 marzo 2016 (pur restando ferma la scadenza, a regime, del 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni); - posticipa al 30 aprile 2016 i termini per l’invio delle comunicazioni mensili dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016 (entro tale termine, eccezionalmente, l’invio è considerato come una comunicazione ordinaria). Sulla base di quanto sopra, ne consegue che, per le comunicazioni mensili relative al mese di dicembre 2015, da effettuare entro la fine di gennaio, sono utilizzabili i precedenti formati da inviare tramite Entratel/Fisconline. / 03 ancora FISCO Bonus del 50% anche per il condomino che sostiene tutte le “spese comuni” Per la Provinciale di Napoli rileva la presenza della fattura emessa nei suoi confronti e l’apposita certificazione dell’amministratore di condominio / Alessandro BORGOGLIO La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali spetta anche se è il singolo condomino a farsi carico di tutta la relativa spesa, pagata con bonifico speciale, a fronte di fattura emessa nei suoi confronti e di apposita certificazione dell’amministratore di condominio. L’ha stabilito la C.T. Prov. di Napoli, con la recente sentenza n. 24003/2015. Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata inserita nel corpus normativo del TUIR, rendendo, di fatto, strutturale il beneficio fiscale. Il nuovo art. 16-bis del TUIR reca in sé tutta la disciplina dell’agevolazione originariamente introdotta dall’art. 1 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e poi modificata e prorogata con le successive leggi. Per quel che qui rileva, l’art. 16-bis, comma 1, lett. a) del TUIR consente la detrazione, attualmente stabilita nella misura potenziata al 50% fino al 31 dicembre 2016, delle spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo sulle parti comuni condominiali. Il comma 9 del predetto art. 16-bis prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo relative alla detrazione per le spese riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’art. 1, comma 3 del citato regolamento prevede che il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In caso di lavori su parti comuni condominiali, pertanto, è l’amministratore di condominio a porre in essere tutti gli adempimenti previsti, compreso il bonifico speciale poc’anzi descritto, affinché i condomini possano usufruire della detrazione in oggetto in base all’effettiva spesa sostenuta, certificata da apposita attestazione rilasciata dallo stesso amministratore, la quale, peraltro, deve essere esibita in sede di controllo da parte del Fisco. Nel caso oggetto della pronuncia in commento, però, a fronte dell’inerzia degli altri, un solo condomino si era attivato per i lavori eseguiti sulle parte comuni condominiali, sicché / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 l’impresa che aveva effettuato tali lavori aveva poi fatturato direttamente a tale condomino, il quale aveva eseguito il bonifico speciale a suo nome, avendo sostenuto la spesa corrispondente all’intero importo fatturato. L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973, recuperava la detrazione, ritenuta non spettante per mancanza di documentazione. Il condomino si opponeva, eccependo che nulla ostava alla detrazione in oggetto anche se il bonifico era stato da lui direttamente eseguito, anziché dall’amministrazione condominiale. I giudici di merito, ricordando quanto disposto dal terzo comma dell’art. 1 del predetto decreto interministeriale, hanno stabilito che, nel caso di specie, le modalità previste per la fruizione del beneficio fiscale erano state rispettate, avendo il condomino prodotto la documentazione relativa al bonifico bancario dimostrante il sostenimento delle spese per opere condominiali, un provvedimento del Tribunale di Napoli che attestava la sua attivazione nell’inerzia degli altri condomini, nonché la fattura emessa dalla ditta esecutrice dei lavori nei suoi confronti per il medesimo importo considerato ai fini della detrazione e, infine, la certificazione dell’amministratore del condominio. In sostanza, le spese erano ammissibili perché riguardavano interventi su parti comuni condominiali; il destinatario della fattura era il condomino, che aveva effettivamente sostenuto le spese; il pagamento di queste ultime era stato eseguito secondo il previsto bonifico speciale: tutti gli adempimenti, pertanto, risultavano posti in essere ai fini della fruizione del beneficio in oggetto. Da qui l’accoglimento del ricorso del contribuente. Si ricorda, al riguardo, che, invece, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini della detrazione in oggetto, i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni condominiali devono essere intestati al condominio, mentre il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio stesso (cfr. circ. n. 57/1998, § 6), condizioni che, in verità, nel caso di specie non sarebbero state rispettate (si veda anche, in proposito, la circ. n. 21/2014, § 4.3, in relazione alla ripartizione delle spese in assenza di condominio, fattispecie che potrebbe avere qualche analogia con la situazione rappresentata nella sentenza in commento). / 04 ancora FISCO Nessuna responsabilità se l’omesso versamento IVA non supera la soglia La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità è quella per cui “il fatto non sussiste” / Maria Francesca ARTUSI Resta attuale la problematica sulla qualificazione giuridica delle soglie di punibilità previste nei reati tributari e, in particolare, sulle conseguenze processuali che tale qualificazione può comportare. La Cassazione, con la sentenza n. 3098 depositata ieri, si è pronunciata sul delitto di omesso versamento IVA previsto dall’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, attinente ad un caso in cui un socio amministratore di una snc ometteva di versare l’imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo di 51.229 euro, dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2009. Il tribunale di primo grado aveva assolto tale soggetto “in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, motivando tale decisione con riferimento all’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 80/2014, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva le condotte per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, a 103.291,38 euro. Oggetto del ricorso è proprio la formula assolutoria utilizzata dal tribunale, in considerazione delle potenziali conseguenze sfavorevoli, sia in sede civile, sia in sede amministrativa, riconducibili ad essa: sarebbe, invece, stata preferibile la declaratoria di insussistenza del fatto, che esclude ogni possibile rilevanza anche in ambiti diversi dal diritto penale. La questione che la Cassazione è chiamata a risolvere attiene, dunque, alla sentenza di assoluzione che deve essere pronunciata, qualora non risulti integrata la soglia di punibilità richiesta dalla norma. Tale domanda rileva tanto nel caso di specie (dove il limitesoglia, rilevante per quello spazio temporale, è stato elevato da 50.000 euro a 103.291,38 euro), quanto per le ipotesi che debbono essere regolate ai sensi della riforma tributaria di cui al DLgs. 158/2015, che ha elevato ulteriormente la soglia di punibilità prevista dall’art. 10-ter, portandola a 250.000 euro. Per la corretta soluzione della questione prospettata, è necessario stabilire quale ruolo svolgano le soglie di punibilità nella struttura del reato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, divisa nel qualificarle come elemento costitutivo del reato ovvero condizione obiettiva di punibilità. L’orientamento che propende per quest’ultima soluzione è stato anche recentemente ribadito (Cass. n. 6705/2015). Mentre l’indirizzo contrario ritiene che la soglia di punibilità rientri tra gli elementi costitutivi del / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 reato, pervenendo alla conclusione che la mancata integrazione della soglia, nel delitto di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, comporta l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”. Anche le Sezioni Unite hanno preso posizione in tal senso, affermando tra l’altro, che, per l’omesso versamento IVA, è sufficiente la conoscenza e volontà di non versare all’erario le ritenute effettuate nel periodo considerato e tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di punibilità che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore (Cass SS.UU. n. 37424/2013). Dottrina divisa sul punto La dottrina resta divisa sul punto, ma la Cassazione ha recentemente ribadito quest’ultimo orientamento (Cass. n. 891/2016), e la sentenza in commento conferma la medesima impostazione, precisando che nell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, così come nelle fattispecie ad esso analoghe, le soglie non possono essere inquadrate tra le condizioni di punibilità, ma integrano elementi costitutivi del reato, cosicché devono essere necessariamente coperte dal dolo o, secondo i casi, dalla colpa dell’agente. L’integrazione della soglia quantitativa non dipende, infatti, da un evento futuro e incerto “esterno”, ma dallo stesso comportamento dell’agente che, nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, sottrae all’imposizione, con il mancato versamento, una quantità di tributo che, integrata la soglia, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico. L’obbligazione tributaria viene definita dai giudici di legittimità come un’“obbligazione legale”, sottratta, nel momento in cui essa sorge, al potere negoziale delle parti, e il suo contenuto, anche in relazione alla determinazione e quantificazione dell’imposta, non dipende dalla volontà dell’Amministrazione finanziaria che, pur godendo di poteri autoritativi, non ha alcuna facoltà discrezionale in proposito. In conclusione, dunque, la formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 è quella per cui “il fatto non sussiste”, cioè una formula “totalmente assolutoria”, che esclude ogni tipo di responsabilità per l’imputato (come precisato da Corte Cost. n. 85/2008). / 05 ancora LAVORO & PREVIDENZA Sgravio contributivo per le assunzioni limitato anche nella durata L’esonero, ridotto nella sua portata dalla legge di stabilità 2016, cesserà allo scadere del secondo anno dall’assunzione / Luca MAMONE e Elisa TOMBARI La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l’art. 1, commi da 178 a 181 ha confermato anche per il 2016 l’applicazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Beneficiari dello sgravio in oggetto sono i datori di lavoro privati, comprese le agenzie di somministrazione e le società cooperative (indipendentemente dai limiti dimensionali e dai settori di attività), mentre sono esplicitamente escluse le Pubbliche Amministrazioni; viene confermata, quindi, la volontà di perseguire una maggiore stabilità sul fronte occupazionale. Con quest’ultimo intervento, tuttavia, il legislatore ha apportato delle modifiche alla precedente normativa, riducendo la portata dell’incentivo per il 2016, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista della durata, mentre, in assenza di diverse disposizioni, restano immutate le modalità applicative l’utilizzo dello sgravio. In particolare, per quanto attiene alla portata dell’incentivo, la norma in questione stabilisce che i datori di lavoro ne potranno beneficiare (con esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato, con contratto di lavoro domestico e intermittente), in misura ridotta rispetto alle assunzioni effettuate nell’anno appena passato (100%), in quanto i contributi previdenziali complessivamente esonerabili, a carico del datore di lavoro, sono ora limitati al 40%. Inoltre, la legge di stabilità 2016 riduce il massimale annuo da applicarsi al beneficio che passa così da 8.060 a 3.250 euro; occorre tuttavia precisare che l’INPS nelle circolari n. 17 del 2015 e n. 178 del 2015, ha chiarito che tale importo nel caso di contratto a tempo parziale, va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo. Anche la durata dell’agevolazione subisce un ridimensionamento, poiché l’esonero non potrà più essere applicato per tre anni, ma cesserà allo scadere del secondo anno dall’assunzione. In aggiunta alle esclusioni di tipo “contrattuale” in precedenza citate (ovvero quelle legate alla natura del contratto di assunzione posto in essere), anche un periodo di lavoro svolto / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 immediatamente prima dell’assunzione esclude lo sgravio; in particolare, sono esclusi dall’applicazione dello sgravio contributivo tutti i lavoratori occupati, nei 6 mesi precedenti, con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, nonché i lavoratori che nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016, avessero in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con aziende collegate o controllate con il nuovo datore di lavoro o comunque riconducibili anche indirettamente alla medesima proprietà. Sgravio nel settore agricolo in base all’ordine cronologico delle domande Per i datori di lavoro del settore agricolo (comma 179) le disposizioni di cui sopra si applicano, nel rispetto dei limiti finanziari individuati dalla normativa, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Anche in questo caso, la manovra prevede che siano esclusi dai benefici i lavoratori già occupati a tempo indeterminato nel 2015, i lavoratori occupati a tempo determinato con almeno 250 giornate di lavoro nel 2015 e i contratti di apprendistato. Lo sgravio nel settore agricolo, inoltre, è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Beneficeranno del nuovo sgravio contributivo anche le assunzioni effettuate in attuazione di quanto previsto dall’art. 54 del DLgs. n. 81/2015, norma che consente di stabilizzare, a tempo indeterminato, le collaborazioni coordinate continuative anche a progetto e le partite IVA, estinguendo anche eventuali violazioni in materia di obblighi amministrativi, contributivi e fiscali inerenti il rapporto pregresso. Infine, la legge di stabilità, innovando la precedente disciplina, prevede che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto, assumendo, anche in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo, un lavoratore per il quale era in corso l’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo nei limiti della durata e della misura residua. / 06 ancora FISCO Percentuali di compensazione IVA più alte in agricoltura Entro il 31 gennaio va adottato un decreto interministeriale con l’aumento per alcuni prodotti lattiero-caseari e animali vivi delle specie bovina e suina / Antonio PICCOLO La legge di stabilità 2016 ha previsto, tra i provvedimenti riservati al settore agricolo, anche l’aumento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e per gli animali vivi delle specie bovina e suina. Nello specifico il comma 908 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 ha demandato a un decreto interministeriale (MEF e MIPAAF), da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli), comma 1 del DPR n. 633/1972, l’innalzamento delle percentuali di compensazione che permetterà ai soggetti interessati di non versare quota parte dell’IVA dovuta sulle cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate. Tale meccanismo, che sarà sottoposto al vaglio dell’Unione europea poiché si presta a essere utilizzato come aiuto di Stato (art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), non è nuovo nel nostro ordinamento tributario. Le prime percentuali di compensazione dell’IVA “a monte”, in armonia con i criteri indicati nell’art. 25 della VI direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388, sono state previste con DM 29 marzo 1979 e DM 13 aprile 1979, in misura differenziata per gruppi di prodotti e applicabili sulle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato DPR n. 633/72, purché effettuate da produttori agricoli (R.M. n. 697/80). In seguito altre percentuali di compensazione sono state stabilite con DM 12 maggio 1992, art. 2, comma 6, DL n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997) e DM 23 dicembre 2005. Il nuovo decreto interministeriale, per espressa previsione del comma 908, dovrà aumentare per l’anno 2016 le percentuali di compensazione applicabili: - a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10% (fino al 2015 la percentuale è stata dell’8,8%); - agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8% (fino al 2015 le percentuali sono state rispettivamente del 7% e del 7,3%). Per i produttori agricoli che adottano il regime speciale IVA (art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972) le percentuali di compensazione applicate sugli imponibili delle cessioni di prodotti agricoli – ma anche sugli importi non imponibili per le cessioni effettuate fuori dal territorio dello Stato – corrispondono alla detrazione che sostituisce l’IVA sugli acquisti. Ne discende che se l’imposta assolta sugli acquisti è inferio/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 re a quella detraibile con le percentuali di compensazione, la differenza rappresenta un vantaggio per il produttore agricolo, equiparabile a un’integrazione del prezzo. Ad esempio, poiché per il latte la percentuale di compensazione passerà dall’8,8% al 10% (misura massima), il produttore agricolo non verserà la differenza tra l’IVA addebitata ai clienti e quella pagata sugli acquisti, ma la differenza fra il 10% e l’8,8%, cioè l’1,2%. Di solito la detrazione dell’8,8% è superiore all’imposta assolta sugli acquisti da un produttore di latte, con la conseguenza che l’aumento della percentuale di compensazione comporterà l’incremento dell’aiuto o sovvenzione per il produttore stesso. In termini numerici, se ipotizziamo un prezzo del latte pari a 0,40 euro al litro ovvero a 40 euro al quintale, si avrà un aiuto (differenza percentuale 1,2%) pari a 0,0048 euro al litro ovvero a 0,48 euro al quintale. Tale aiuto è riservato soltanto ai produttori agricoli che operano in regime speciale IVA, con esclusione quindi dei produttori che hanno optato per il regime di detrazione ordinario. Il termine di adozione del decreto interministeriale, stabilito per il 31 gennaio 2016, non può essere considerato semplicemente ordinatorio, dato che i produttori agricoli hanno la necessità di conoscere le nuove misure delle percentuali di compensazione entro il 16 febbraio 2016, cioè entro la scadenza per l’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA relativa all’anno 2016. Si ricordano infine le fattispecie in cui le percentuali di compensazione assumono anche la funzione di aliquota IVA. La prima è la cessione di prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli in regime di esonero IVA, cioè da soggetti con volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente non superiore a 7.000 euro (art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972). In tal caso, la fattura è emessa dal soggetto acquirente (cessionario) che applica l’imposta nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione. L’altra fattispecie si realizza nell’ambito della cooperativa (che provvede alla cessione dei prodotti anche previa manipolazione e trasformazione), con i passaggi di prodotti agricoli da parte dei soci, purché entrambi i soggetti (socio e cooperativa) siano in regime speciale IVA. Naturalmente appena saranno note le percentuali di compensazione i produttori agricoli interessati, che si trovano in regime ordinario IVA, potranno valutare di revocare l’opzione per tale regime (se è trascorso il periodo triennale), con le modalità stabilite dal DPR 442/97. / 07 ancora IMPRESA “Tutelato” il diritto agli utili del socio di società di persone La Suprema Corte riconosce al socio l’azione diretta, ex art. 2395 c.c., in caso di mancata presentazione del rendiconto per la relativa approvazione / Maurizio MEOLI Il diritto agli utili del socio di società di persone è al centro dell’attenzione della sentenza n. 1261 della Cassazione depositata ieri. I giudici di legittimità, in particolare, dopo aver ricordato la stretta correlazione che esiste in questo tipo di società tra diritto agli utili ed approvazione del rendiconto, sottolineano come dalla mancata presentazione dello stesso possa derivare un danno diretto al socio, azionabile ai sensi dell’art. 2395 c.c., dettato in tema di spa, ma applicabile in via analogica. Numerosi ed interessanti, peraltro, sono i precedenti di legittimità ripresi per supportare tali conclusioni. Innanzitutto, come precisato dalle pronunce della Cassazione n. 28806/2013 e n. 1240/1996, per rendiconto deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di bilancio, e che è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Le sentenze della Suprema Corte n. 1045/2007 e n. 2846/1996, invece, hanno sottolineato come, dal momento che le società di persone costituiscono un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché prive di autonoma personalità giuridica, riguardo ad esse è configurabile una responsabilità degli amministratori non solo verso la società, ma anche nei confronti dei singoli soci; ciò in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in tema di spa, gli artt. 2393 e 2395 c.c. Alla luce di tali indicazioni, poi, la sentenza della Cassazione n. 16416/2007 ha ulteriormente specificato che la natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 c.c. e sull’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non si presenti come il mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale, ma si sostanzi in danni direttamente causati al socio, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. Ebbene, l’omessa presentazione dei rendiconti, con conseguente mancata attribuzione degli utili al socio, essendo un comportamento assunto in violazione di norme che stabiliscono diritti dei soci immediatamente azionabili, determina un danno diretto al socio e lo legittima al ricorso all’azione in questione (cfr. Cass. n. 2846/1996). Tale conclusione – sottolinea la sentenza in commento – non si pone in contrasto con quanto stabilito, in relazione alle società di capitali, nelle sentenze n. 9295/2010 e n. 10271/2004. In tali pronunce la Suprema Corte ha stabilito che, essendo gli utili parte del patrimonio sociale fin quando / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 l’assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita degli stessi ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota. Di conseguenza, è stata esclusa, per il singolo socio, l’azione ex art. 2395 c.c., che presuppone l’esistenza di un danno subito dallo stesso direttamente, e non come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società può chiedere il risarcimento tramite gli organi abilitati e seguendo il prescritto procedimento. Il diritto agli utili è conseguenza dell’approvazione del rendiconto In relazione a tali profili, infatti, è evidente la differenza tra le società di persone e le società di capitali. Nelle prime, l’art. 2262 c.c. prevede che ciascun socio, dopo l’approvazione del rendiconto, ha diritto alla percezione degli utili (salvo patto contrario). Nelle società di capitali, invece, occorre, a tali fini, la previa deliberazione assembleare ex art. 2433 c.c. ; decisione che, preso atto della sussistenza di utili in bilancio, ne autorizza la distribuzione. Ed allora, se il diritto agli utili per il socio di società di persone è subordinato alla sola approvazione del rendiconto, la lesione di detto diretto può essere fatta valere come danno diretto ed immediato proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte dell’amministratore degli obblighi inerenti: presentazione del rendiconto ai fini dell’approvazione e distribuzione dei relativi utili (ovviamente, ove sussistenti). Diversa sarebbe, invece, la conclusione nel caso in cui il socio facesse valere in giudizio la mancata percezione degli utili quale conseguenza di differenti condotte gestorie tenute dall’amministratore. In tali ipotesi, infatti, il danno lamentato verrebbe a configurarsi come conseguenza del danno arrecato alla società, e solo in seconda battuta al socio. In conclusione, la sentenza in commento enuncia il seguente principio di diritto: nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi, in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. e, ove siano dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato. / 08 ancora IMPRESA Crisi di gruppo, potere al curatore di richiedere il fallimento di altre imprese Il CNDCEC ha proposto la misura in caso di fallimento di un’impresa del gruppo qualora le altre si trovino in stato di insolvenza / Michele BANA L’art. 3 dello Schema di “Disegno di legge delega recante la riforma e il riordino delle procedure concorsuali”, elaborato dalla Commissione istituita dal Ministero della Giustizia, ha definito i principi cardine della disciplina che dovrà essere introdotta in materia di crisi ed insolvenza dei gruppi d’impresa (si veda “Crisi d’impresa, necessaria una normativa per i gruppi” del 18 gennaio). A questo proposito, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – in occasione dell’audizione ministeriale del 2 dicembre 2015 – ha proposto alcune specifiche disposizioni, a partire dalla definizione di “gruppo di imprese”, che dovrebbe essere inteso come il complesso delle imprese, anche non societarie, legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., e soggette ad una direzione comune. Sotto quest’ultimo profilo, è richiamata l’applicabilità dell’art. 2497-sexies c.c., secondo cui, salvo prova contraria, l’attività di direzione e coordinamento di società si presume esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci, o che comunque le controlla a norma del predetto art. 2359 c.c. Il CNDCEC si è soffermato, in particolare, sul fallimento di un’impresa del gruppo (c.d. liquidazione giudiziale, secondo il disegno di legge delega), ritenendo indispensabile attribuire al curatore il diritto di richiedere al tribunale – su parere conforme del comitato dei creditori – il fallimento di altre imprese del gruppo, qualora si trovino in stato di insolvenza, e sussistano consistenti ragioni idonee a far ritenere che la gestione unitaria delle crisi delle imprese coinvolte consenta un migliore soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori. Sono, inoltre, esaminate alcune particolari casistiche che possono verificarsi, come le c.d. procedure integrate di gruppo, ricorrenti nel caso di fallimenti aperti, anche in tempi successivi, dal medesimo tribunale, nei confronti di imprese differenti appartenenti al medesimo gruppo: al ricorrere di tale ipotesi, è ritenuta necessaria la nomina del medesimo giudice delegato preposto alla procedura aperta per pri- / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 ma, restando, peraltro, diversi i rispettivi comitati dei creditori. Procedure integrate di gruppo con stesso giudice Diversamente, in presenza delle c.d. procedure coordinate di gruppo, rappresentate da una plularità di fallimenti dichiarati da tribunali differenti, a carico di imprese ricomprese nella medesima aggregazione, il CNDCEC auspica l’introduzione – in capo ai rispettivi curatori – dell’obbligo di reciproca informazione e cooperazione. In particolare, è raccomandata la statuizione del dovere di comunicare, senza ritardo, qualsiasi informazione che possa essere utile alle altre procedure, con riguardo all’insinuazione e alla verifica dei crediti, nonché alle prospettive di chiusura, anche tramite concordato, della procedura. È, inoltre, proposto di riconoscere ai curatori, previo parere favorevole dei rispettivi comitati dei creditori, la facoltà di stipulare protocolli d’intesa, soprattutto per coordinare eventuali azioni di recupero o risarcitorie, la definizione e lo svolgimento di rapporti infragruppo, e il perfezionamento di soluzioni compositive. Tali protocolli, ad avviso del CNDCEC, dovrebbero, inoltre, essere approvati dai rispettivi giudici delegati, con la conseguente autorizzazione all’esecuzione degli atti ad essi conformi: questi magistrati, pertanto, potrebbero, a propria volta, instaurare, forme di consultazione e coordinamento fra di loro, eventualmente attribuendo ad uno di essi funzioni di impulso o raccordo. Alla luce delle suddette previsioni, è pure prospettato il riconoscimento del potere del tribunale e del curatore – al fine di accertare l’esistenza di rapporti di gruppo, analogamente a quanto già stabilito dall’art. 3 del disegno di legge delega – di richiedere informazioni alla Consob e ad ogni altro pubblico ufficio, da evadere entro 15 giorni dalla relativa domanda. / 09 ancora FISCO In arrivo nuove regole per il prestito sociale nelle cooperative Si è conclusa la consultazione pubblica della Banca d’Italia sulla revisione della raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche / Luca BAGNOLI e Serena BITOSSI Il prestito sociale rappresenta un istituto tipico per il settore cooperativo che si affianca alla sottoscrizione di capitale sociale, per sua natura limitata in quanto l’entità non incide sul diritto di voto e soggiace altresì al rischio d’impresa. Si tratta di un fenomeno di notevole importanza, che riguarda circa 1,3 milioni di soci e circa 15 miliardi di euro di prestiti. Il 19 novembre 2015 è stato pubblicato sul sito della Banca d’Italia il Dossier della consultazione pubblica relativa alla revisione della disciplina regolamentare della raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche contenuta nella circolare n. 229/99. In base al testo provvisorio posto in consultazione, la Banca d’Italia ipotizza di intervenire con riferimento alla disciplina del prestito sociale nelle società cooperative come segue: - il valore del patrimonio da assumere a riferimento per il calcolo del rapporto CICR sarà quello risultante dal bilancio consolidato, qualora la società abbia l’obbligo di redigerlo. In mancanza di un bilancio consolidato, il valore del patrimonio individuale dovrà essere rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società del gruppo. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa; - è eliminata la possibilità di computare nel patrimonio un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili strumentali ai fini dell’imposta locale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Pertanto, l’eventuale rivalutazione degli immobili potrà essere utile ai fini dei limiti di raccolta soltanto se e nella misura in cui si rifletta nelle valutazioni di bilancio (consolidato o individuale a seconda dei casi, come sopra esposto); - vengono previste nel dettaglio le informazioni minime da inserire nel regolamento sul prestito sociale; - vengono previsti nel dettaglio i contenuti dell’informativa da inserire nella Nota integrativa al bilancio e nelle relazioni semestrali; / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 - vengono disciplinate in modo dettagliato le caratteristiche della garanzia da attivare obbligatoriamente nei casi di cooperative con numero di soci superiore a 50 il cui ammontare di raccolta supera il rapporto CICR. Più in generale, per tutti i soggetti diversi dalle banche che effettuano raccolta del risparmio (quindi anche per le società cooperative), con l’inderogabilità del preavviso di 24 ore verrà rafforzato il divieto di rimborso “a vista” del risparmio raccolto e il divieto di pubblicizzarlo come tale. Non verrebbero invece modificate le sezioni inerenti la raccolta del risparmio (anche da parte delle società cooperative) presso i propri dipendenti e nell’ambito dei gruppi (ivi compresi i c.d. “gruppi cooperativi” che fanno capo alle cooperative “finanziarie” non operanti fra il pubblico). Uno dei punti deboli rimasti nel testo della circolare n. 229, ormai del tutto anacronistico tenuto conto dell’inquadramento giuridico delle società cooperative tra le società di capitali, e dell’obbligo di redazione del bilancio secondo il formato CEE, è il riferimento al “patrimonio” come sommatoria di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili ivi comprese quelle indivisibili, così definito dalla nota 2, sez. V in comb. disp. con il par. 2, sez. I del cap. 2, Titolo IX delle Disposizioni. Lo stesso Ministero dello Sviluppo economico, quale Autorità di vigilanza sugli enti cooperativi, nella parte del verbale che accerta il rispetto del rapporto CICR, fa infatti riferimento al patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato (DM 23 febbraio 2015, All. 1, punto 31), dato ovviamente più prudenziale, nell’ottica della tutela dei risparmiatori, perché tiene conto anche delle poste negative (perdite d’esercizio e perdite pregresse). La consultazione si è conclusa il 18 gennaio 2016. Si attende a questo punto l’emanazione della normativa definitiva da parte della Banca d’Italia, tenuto conto dei commenti pervenuti nel corso della consultazione. / 10 ancora FISCO Indeducibilità assoluta per gli interessi sul prestito sociale La regola richiamata al comma 6 dell’art. 96 del TUIR è prioritaria rispetto al meccanismo di deducibilità generale / Luca BAGNOLI e Serena BITOSSI Il prestito sociale, particolare forma di finanziamento per le cooperative, è disciplinato sia sotto il profilo tributario, attraverso un peculiare trattamento fiscale, sia sotto il profilo bancario, con finalità di tutela del socio in quanto risparmiatore. Fiscalmente, l’art. 13 del DPR 601/73 fissa le seguenti condizioni: - il prestito sociale deve essere impiegato solo per il conseguimento dell’oggetto sociale; - la raccolta non può superare un limite massimo individuale, adeguato ogni tre anni in base alle variazioni dell’indice ISTAT: per il 2016-18 il limite è 73.054,21 euro per ciascun socio di cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di produzione e lavoro, nonché di abitazione, mentre è pari a 36.527,10 euro per le altre cooperative; - gli interessi corrisposti non possono superare la misura massima degli interessi dei buoni postali fruttiferi maggiorata di 2,5 punti. Se il prestito sociale soddisfa queste condizioni, gli interessi versati ai soci persone fisiche residenti – cooperatori e sovventori, esclusi i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa – sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%. In capo alla cooperativa gli interessi sul prestito sociale soggiacciono, prima che al meccanismo di deducibilità generale di cui all’art. 96 del TUIR, a una regola di indeducibilità assoluta richiamata al comma 6 dello stesso articolo. L’art. 1 comma 465 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 prevede che gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall’art. 13 del DPR 601/73, “sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 0,90”. Sotto il profilo della disciplina bancaria, secondo l’art. 11 comma 3 del DLgs. 385/93 (TUB) non costituisce raccolta pubblica di risparmio quella presso specifiche categorie individuate dal CICR in ragione di rapporti societari o di lavoro. Con riferimento alle società (deliberazioni CICR 19 luglio 2005 n. 1058 e 22 febbraio 2006 n. 240), si ammette tale raccolta purché sia prevista nello statuto e sia preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Per le cooperative la raccolta tra i soci è ammessa senza limiti di sorta qualora non abbiano più di 50 soci. / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 26 GENNAIO 2016 Per le società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare complessivo della raccolta non deve eccedere il triplo del patrimonio: - dato da capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, comprese le riserve indivisibili. Nel patrimonio (circ. Banca d’Italia 21 aprile 1999 n. 229) può essere computato il 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ai fini dell’imposta locale sugli immobili e quanto risultante dal bilancio al netto degli ammortamenti. - escluse prudenzialmente le perdite d’esercizio; - e inclusa la parte di utili d’esercizio destinata dall’assemblea a riserva. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30%, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia, ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali disciplinato dalla Banca d’Italia. Attualmente, in attesa di quanto verrà statuito dalla Banca d’Italia (si veda “In arrivo nuove regole per il prestito sociale nelle cooperative” di oggi), una cooperativa per ricorrere al prestito sociale dovrà inserire un’apposita clausola nello statuto e far approvare all’assemblea il regolamento di funzionamento del prestito sociale (in assenza di altre indicazioni, preferibilmente con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi dell’art. 2521 u.c. c.c.). Inoltre, la società cooperativa all’interno della Nota integrativa dovrà: indicare nella voce 12 suddivisione di interessi e altri oneri finanziari gli interessi corrisposti sul prestito sociale, dimostrando il rispetto dei limiti massimi di remunerazione nonché di quelli di deducibilità; informare, a integrazione della voce 19-bis finanziamenti effettuati da soci alla società, circa la consistenza del prestito sociale, evidenziando il rispetto dei limiti di raccolta complessiva (triplo del patrimonio eventualmente integrato del differenziale di valore degli immobili, garanzia da parte di soggetti vigilati Banca d’Italia, adesione a uno schema di garanzia) e per singolo socio; documentare il rispetto del vincolo di esclusivo impiego per il conseguimento dell’oggetto sociale. Infine, la cooperativa, in attuazione dell’art. 2 comma 36septiesdecies del DL 138/2011, deve comunicare all’Amministrazione finanziaria l’elenco dei soci che hanno effettuato finanziamenti o apporti in denaro a qualsiasi titolo nonché il relativo importo, ove superiori a 3.600 euro (provv. Agenzia delle Entrate nn. 166485/2011 e 94904/2013). / 11 ancora LETTERE Tra legge di stabilità e invio dei dati sanitari, quando ci faremo sentire? Gentile Redazione, nei giorni festivi d’inizio anno, nel calore familiare, ho affrontato lo studio delle nuove norme. La compagnia di un brano dei Pink Floyd mi ha fatto riflettere: Is there anybody out there? C’è qualcuno là fuori? Da tempo non leggo lettere di colleghi nella consueta rubrica. Nessun commento alla legge di stabilità, al discorso di fine anno del Presidente Mattarella, ai nuovi obblighi sulle spese mediche. Nulla! C’è qualcuno là fuori? Allora, questa volta, la lettera la scrivo io! Legge di stabilità: abbiamo raggiunto mille commi! Alla faccia della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. È tale il disprezzo dei politici nei confronti dei cittadini/sudditi, che ogni legge calpesta forme e diritti precedenti, ovviamente nel rispetto del gettito fiscale. Esisterà sicuramente una norma che avrà rimediato a queste mie osservazioni, che io ignoro, in deroga allo Statuto del contribuente; resta comunque il fatto che sia una legge illeggibile. Io non riesco a capire come sia possibile accettare tutto questo supinamente. È tale il timore, nostro e dei nostri rappresentanti, che dimentichiamo che politici e funzionari pubblici sono nostri dipendenti e che sarebbe nostro precipuo dovere pretendere almeno il rispetto! Quello di scrivere una legge a modo! Discorso del Presidente della Repubblica: è uno degli appuntamenti che non puoi evitare, forse perché poi ti chiedono cosa pensi dell’evasione fiscale, ora che ne ha parlato il Presidente. E qui io penso: ma davvero il Presidente ha così poca dimestichezza col tema evasione fiscale? Ma davvero il nostro Consiglio nazionale non ha chiarimenti ufficiali da dare al Presidente, o ai politici sempre in tv? Che so, spiegare che se recuperiamo 60 miliardi di evasione, per assumere 325.000 persone, la pressione fiscale, già alta, diventa stratosferica, così come la spesa pubblica? Oppure dobbiamo delegare i chiarimenti a Confindustria? Obblighi sulle spese mediche: ovvero come fornire i dati dei nostri malanni all’Agenzia. Va bene che esiste il DLgs. 175/2014 per imporre tale obbligo agli esclusi dal Sistema TS, ovvero medici privati, per visite private; va bene che esiste il Parere del Garante della privacy; va bene che esiste un provvedimento che concede al suddito, pardon contribuente, il diritto a non “far comunicare” i propri dati, ma solo dal 2016 (salvo corsa ad ostacoli per il 2015), ma: a cosa servono tutti questi dati inutili? Sì, perché ad esser chiari, lo scorso anno solo l’1% dei contribuenti ha aderito al 730 precompilato; a nessuno interessa questa interferenza dell’Agenzia! È ovvio il perché: l’Agenzia non ha tutti gli oneri del contribuente. Quindi il meccanismo è semplice: i contribuenti rinunciano alle detrazioni in cambio del salvacondotto dell’Agenzia e lo Stato incassa le conseguenti imposte! Sudditi sì, fessi no! E soprattutto, perché l’Agenzia deve conoscere le nostre malattie? Sì, perché è ovvio che se vado dallo psichiatra ho certi problemi; dov’è il mio diritto alla privacy? Perché lo psichiatra deve inviare i dati e lo psicologo no? Perché l’officina protesica sì e l’ottico no? Che sia un modo per dire che queste spese non sono più detraibili? O non lo saranno domani? Se così non è, che senso ha inviare solo parte dei dati all’Agenzia? L’insuccesso è assicurato! E i costi di tale insuccesso? Nostri! Esiste altro motivo per cui l’Agenzia debba venire in possesso di questi dati? Esiste una ragione per cui il nostro Consiglio nazionale esponga noi commercialisti a un lavoro così “estraneo” ai nostri compiti, pena l’abbandono dei nostri clienti alle loro disavventure? Dobbiamo aspettare la CGIA di Mestre per le osservazioni del caso o ci decideremo a creare un Centro Studi in grado di avere notorietà nazionale? Il nostro Consiglio nazionale farà mai sentire la sua voce su argomenti importanti o si occuperà “solo” di deontologia? Is there anybody out there? Stefano Pietretti Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze Direttore Editoriale: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO