PICCOLA GUIDA UIL/UILP
SUL NUOVO ISEE
SCHEDA DI LETTURA PER LA
CONTRATTAZIONE TERRITORIALE
Febbraio 2015
Il Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011), introduce una
diversa misurazione della condizione economica
delle famiglie (ISEE), per regolare l’accesso (in
moneta o in servizi), alle prestazioni socio-sanitarie
erogate dai diversi livelli di governo (centrale,
regionale e comunale).
In linea generale l’ISEE è utilizzato per fissare tariffe
differenziate in relazione alla condizione economica,
o per determinare soglie di reddito oltre le quali non
si ha diritto ad una prestazione, oppure tra i criteri
che regolano l’accesso ad una prestazione.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM 159/2013), contiene il regolamento attuativo
inerente le modalità e i campi di applicazione
dell’ISEE.
Rispetto alle norme già in vigore il DPCM non
modifica né la definizione né il metodo di calcolo
dell’ISEE, pertanto la situazione economica viene
misurata in funzione di 3 fattori:
1. Il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
2. Una quota (il 20%) del loro patrimonio mobiliare
ed immobiliare;
3. Una scala di equivalenza che tiene conto della
composizione del nucleo familiare e delle sue
caratteristiche.
ISEE=
REDDITO + 20% PATRIMONIO
--------------------------SCALA EQUIVALENTE
LA SCALA DI EQUIVALENZA
I parametri della scale di equivalenza sono i seguenti:
Numero componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
I suddetti parametri sono aumentati di 0,35 per ogni ulteriore
componente il nucleo familiare.
Sono applicate inoltre le seguenti maggiorazioni:
0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli; 0,35 con 4 figli; 0,5 in caso
di almeno 5 figli;
0,2 per nuclei con figli minorenni elevata a 0,3 in caso di figlio
minore di 3 anni.
Con il Decreto attuativo si interviene invece modificando:
• differenziazione dell’ISEE in base alla prestazione richiesta;
• i parametri dell’indicatore della situazione reddituale (ISR);
• l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP).
In sintesi il nuovo ISEE:
• consente una differenziazione legata al tipo di prestazione
richiesta con una pluralità di indicatori;
• considera tutte le
fiscalmente esenti;
forme
di
reddito,
comprese
quelle
• si dà più peso alla componente patrimoniale;
• da più peso alle famiglie numerose con 3 o più figli e quelle con
persone disabili;
• riduce la discrezionalità dell’autodichiarazione.
DIFFERENZIAZIONE DELL’ISEE IN BASE ALLA
PRESTAZIONE RICHIESTA
Vengono stabilite modalità di calcolo differenti
dell’ISEE con la conseguenza che non vi è più solo un
ISEE valido per tutte le prestazioni socio sanitarie,
bensì una pluralità di ISEE.
Non ci sarà più, quindi un ISEE standard o ordinario,
ma più ISEE specifici in base alla prestazione da
richiedere, delle caratteristiche del richiedente e del
suo nucleo familiare.
Gli ISEE previsti dalla riforma sono:
• ISEE STANDARD O ORDINARIO per la generalità
delle prestazioni sociali agevolate;
• ISEE UNIVERSITARIO per l’accesso alle prestazioni
per il diritto allo studio universitario;
• ISEE SOCIO-SANITARIO per l’accesso alle prestazioni
socio-sanitarie ad esempio assistenza domiciliare;
•ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE per l’accesso alle
prestazioni socio sanitarie di tipo residenziale;
• ISEE MINORENNI per prestazioni agevolate rivolte ai minori
con genitori non coniugati e non conviventi;
• ISEE CORRENTE consente di calcolare il reddito in cui nei 18
mesi precedenti sia intervenuta una variazione della situazione
lavorativa di un componente del nucleo (cassa integrazione,
disoccupazione ecc,)
ISEE UNIVERSITA’
Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio
universitario vengono stabilite modalità differenti di
calcolo del reddito ISEE.
Va identificato il nucleo familiare di riferimento dello
studente, indipendentemente dalla sua residenza
anagrafica.
Per le sole prestazioni inerenti i corsi di dottorato di
ricerca è possibile scegliere un nucleo familiare
ristretto.
ISEE SOCIO SANITARIO
Le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria sono
assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati
rivolte a persone con disabilità o limitazioni
dell’autonomia che consistono in interventi di aiuto
domestico (es. assistenza domiciliare); di ospitalità
alberghiera
presso
strutture
residenziali
o
semiresidenziali (per persone non assistibili a
domicilio); atti a favorire l’inserimento sociale (inclusi
interventi di natura economica o buoni spendibili per
l’acquisto di servizi).
Per la richiesta si prestazioni socio sanitarie rivolte a
persone
maggiorenni
con
disabilità
o
non
autosufficienti si ha facoltà di scegliere un nucleo
familiare “ristretto”, rispetto al quello ordinario
composto
esclusivamente
dal
beneficiario,
dall’eventuale coniuge e dai figli minorenni e
maggiorenni a carico.
ISEE SOCIO SANITARIO -RESIDENZE
Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo
continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la
determinazione del reddito ISEE.
Nel calcolo non si applicano le detrazioni per le spese per i
servizi dei collaboratori domestici e addetti all’assistenza
personale o per la retta dovuta per il ricovero.
Inoltre fermo restando la possibilità di optare per un nucleo
familiare ristretto rispetto a quello standard, nel calcolo si tiene
conto della condizione economica dei figli del beneficiario non
inclusi nel nucleo familiare integrando l’ISEE di una
componente aggiuntiva per ciascun figlio calcolata sulla base
della situazione economica dei soli figli.
Tale previsione non è calcolata in presenza di figli disabili o
quando è accertata l’estraneità del figlio rispetto al genitore in
termini di rapporti affettivi ed economici.
INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
L’indicatore della situazione reddituale è la somma dei redditi
di ciascun componente il nucleo familiare.
Viene introdotta una definizione più ampia di reddito, ma
anche specifiche deduzioni.
Nel calcolo vengono inclusi oltre la reddito IRPEF:
• redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (cedolare secca,
premi di produttività, contribuenti minimi ecc.);
• tutti i redditi esenti (assegni al nucleo familiare, pensioni di
invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento,
vuocher, assegni di cura, contributi economici sociali ecc);
• proventi da attività agricole (imponibile IRAP);
• i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività
finanziarie;
• assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli.
Una volta sommate tali voci vengono sottratti (deduzioni):
• una quota pari al 20% (massimo 3 mila euro), se il reddito è da
lavoro dipendente, fino ad un massimo di mille euro, invece, se
il reddito è da pensione;
• assegni corrisposti al coniuge e per i figli;
• le spese sanitarie delle persone disabili indicate nella
dichiarazione dei redditi (cani guida, interpretariato per sordi,
spese mediche e di assistenza specifica), fino ad un massimo di
5 mila euro;
• canone di locazione fino ad un massimo di 7 mila euro
(aumentato di 500 euro ogni figlio convivente successivo al
secondo);
• per le persone non autosufficienti le spese certificate per i
collaboratori domestici, gli addetti all’assistenza personale, le
rette in caso di ricovero;
• per le persone con disabilità: disabilità media franchigia di 4
mila euro (5.500 euro se minorenne); disabilità grave 5.500
euro (7.500 euro se minorenne); non autosufficienti 7 mila euro
(9.500 euro se minorenne).
LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO
Il Tar del Lazio l’11 Febbraio 2015, con 3 sentenze (2454
/2015, 2558/2015 e 2459 /2015), ha accolto seppur
parzialmente 3 ricorsi presentati da alcune associazioni
che operano nel volontariato.
In particolare le sentenze del TAR del Lazio modificano
parzialmente l’impianto di calcolo dell’ISEE nella parte
reddituale in quanto agiscono su due componenti:
• escludono dal calcolo dell’indicatore della situazione
reddituale i redditi derivanti da trattamenti assistenziali
previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a
qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
• annulla l’incremento delle franchigie per le persone
disabili per i soli minorenni.
Cosa significa?
Per quanto riguarda l’esclusione dai redditi dei
trattamenti previdenziali ed assistenziali, significa che,
tutte le pensioni, assegni, indennità civili, assegni sociali,
indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura,
contributi per la vita indipendente (contributi affitto,
vuocher per assistenza, ecc.), non dovranno più essere
conteggiati nei calcoli del reddito.
Per quanto riguarda le deduzioni la sentenza annulla le
franchigie riservate ai soli minorenni: per le persone con
disabilità: disabilità media franchigia di 4 mila euro
(5.500 euro se minorenne); disabilità grave 5.500 euro
(7.500 euro se minorenne); non autosufficienti 7 mila
euro (9.500 euro se minorenne).
Tali sentenze sono immediatamente applicative, ma non
sappiamo se saranno operative nel breve periodo, in
quanto il Ministero del Lavoro potrebbe impugnare al
Consiglio di Stato le sentenze oppure non dare
disposizioni per farle applicare.
Come Sindacato, a livello nazionale, dovremmo spingere
il Ministero a fare chiarezza, mentre a livello regionale
tali sentenze sono un motivo in più per chiedere alel
Regioni di far slittare i tempi per l’entrata in vigore del
nuovo ISEE.
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
L’indicatore
della
situazione
patrimoniale
è
determinato sommando il valore degli immobili e il
valore dei beni mobili (risparmi), di ciascun
componente il nucleo familiare.
Le principali novità introdotte riguardano la
valorizzazione degli immobili; il trattamento
dell’abitazione principale; la considerazione del
patrimonio estero; la franchigia relativa al
patrimonio mobiliare.
In sintesi il valore della componente patrimoniale
cambia in quanto per gli immobili vengono rivalutati
ai fini IMU, anziché ICI; per gli immobili si considera
solo il valore che eccede il valore del mutuo ancora in
essere; si riduce la franchigia dei beni mobili, che
viene, però, articolata in funzione del numero dei
componenti il nucleo familiare.
Per quanto riguarda l’abitazione principale alla
rendita catastale rivalutata ai fini IMU si detrae
l’ammontare dell’eventuale debito residuo per il
mutuo, si detrae poi la franchigia pari a 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. La parte eccedente tale valore
viene considerata per i 2/3.
Per qunato riguarda il patrimonio mobiliare vengono
confermate tutte le componenti già previste (conti
correnti, titoli di Stato, obbligazioni, azioni certificati
di deposito, contratti di assicurazione ecc).
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae una
franchigia pari a 6 mila euro, incrementata di 2 mila
euro per ogni componente il nucleo familiare fino a
un massimo di 10 mila euro. Tale soglia è
incrementata di mille euro per ogni figlio successivo
al secondo.
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI
Una grande novità del nuovo ISEE sta nelle modalità
di raccolta delle informazioni e di rafforzamento dei
controlli e l'istituzione presso l'Inps di una banca dati
delle prestazioni sociali agevolate condizionate
all'ISEE, che dovrebbero garantire una maggiore
veridicità delle informazioni che il cittadino
autodichiara.
Infatti, con il nuovo sistema solo una parte dei dati
utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata.
Con le nuove modalità di compilazione i dati fiscali
più importanti (reddito complessivo) e i dati relativi
alle prestazioni ricevute dall’Inps saranno compilati
direttamente dall’Amministrazione (INPS tramite
interrogazioni degli archivi propri e di quelli
dell’Agenzia delle Entrate).
Ciò
dovrebbe
evitare
il
fenomeno
delle
sottodichiarazioni, considerando anche che verranno
fatti controlli anche sul patrimonio mobiliare.
In particolare, con riferimento al patrimonio
mobiliare, risulta evidente la sottodichiarazione, se
alla fine del 2011, quando è stata annunciata la
riforma, l’80% dei nuclei familiare dichiarava di non
possedere neanche un conto corrente o libretto di
risparmio.
Tutto ciò dovrebbe evitare l’indebita fruizione di
prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini
a scapito di altri maggiormente bisognosi, nonché la
penalizzazione dei cittadini più onesti.
Inoltre gli “Enti Erogatori”, dovranno eseguire tutti i
controlli necessari, diversi da quelli già effettuati, in
base ai dati in proprio possesso.
Il nuovo ISEE costituisce:
“livello essenziale delle prestazioni, fatte salve le
competenze regionali in materia di normazione,
programmazione e gestione delle politiche sociale e
socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei
Comuni.” Restano intatte le prerogative delle Regioni
a statuto speciale e delle Province Autonome.
Cosa significa?
Che fermo restando la valutazione della condizione
economica complessiva del nucleo familiare
attraverso l’ISEE, le Regioni e gli “enti erogatori”
possono prevedere accanto all’ISEE ulteriori criteri
di selezione volti a identificare specifiche platee di
beneficiari.
ALCUNE IDEE PER LA CONTRATTAZIONE
TERRITORIALE
Come UIL dovremmo :
• evitare che le Regioni tendano a non aggravare le
proprie competenze istituzionali;
• evitare che i Comuni tendano a incrementare i costi
e conseguentemente limitare il più possibile
all’utenza la compartecipazione alla spesa;
• chiedere (pretendere?), che l’ISEE, oltre ad essere
uno strumento per l’accesso ai servizi e per misurare
la capacità contributiva dell’utente, sia anche uno
strumento
vero
di
contrasto
al
fenomeno
dell’evasione fiscale.
Il nuovo ISEE presenta un uniformità di calcolo
valida su tutto il territorio nazionale e per tutte le
prestazioni
sociali,
con
criteri
univoci
di
accertamento
della capacità economica delle
famiglie.
Tuttavia, questa uniformità può rappresentare, al
tempo stesso, un limite perché le caratteristiche per
l’accesso o per determinare il concorso alla spesa
potrebbero essere diverse a seconda del tipo di
prestazione.
Per questo a livello regionale è possibile (la norma lo
prevede), prevedere ulteriori parametri prettamente
territoriali e sociali, al fine di rendere più equo
l’ISEE anche per quelle famiglie monopersonali
ormai sempre più numerose.
Si tratta di apportare, con delle linee guida regionali
in favore di un utilizzo più flessibile dell’ISEE, dei
correttivi e di individuare un indicatore che a
seconda del tipo delle prestazioni tenga conto di un
modo diverso delle peculiarità familiari.
In sostanza si tratta di far sì che l’accertamento dei
“mezzi” possa essere diverso nel caso di un anziano
che accede a una casa di riposo o RSA, rispetto a
quello di un bambino che usufruisce del nido di
infanzia.
Inoltre le Regioni (anche i Comuni), per alcuni
servizi, per i quali non sono stati definiti i livelli
essenziali, possono prevedere accanto all’ISEE
ulteriori parametri ci calcolo (ad esempio
un’ulteriore correttore della scala equivalente,
oppure un diverso modo di far pesare il reddito a
seconda del grado di parentela ecc.).
A livello comunale occorre aprire dei confronti con i
Comuni per:
• adeguamento dei Regolamenti Comunali in materia di
accesso ai servizi e agevolazioni tariffarie, che
garantiscano l’universalità dell’accesso ai servizi e la
presa in carico degli utenti;
• revisione delle Delibere Comunali che definiscono le
soglie di compartecipazione alla spesa, in quanto, il
rischio concreto è l’uscita di “persone deboli” dal sistema
di protezione sociale;
• prevedere soglie di contribuzione improntate a criteri di
progressività, ovvero prevedere un numero di fasce più
alto in modo da distribuire il carico delle tariffe su più
livelli reddituali;
• l’ISEE quale strumento “principe” per combattere
l’evasione fiscale.
A livello comunale occorre aprire dei confronti con i
Comuni per:
• adeguamento dei Regolamenti Comunali in materia di
accesso ai servizi e agevolazioni tariffarie, che
garantiscano l’universalità dell’accesso ai servizi e la
presa in carico degli utenti;
• revisione delle Delibere Comunali che definiscono le
soglie di compartecipazione alla spesa, in quanto, il
rischio concreto è l’uscita di “persone deboli” dal sistema
di protezione sociale;
• prevedere soglie di contribuzione improntate a criteri di
progressività, ovvero prevedere un numero di fasce più
alto in modo da distribuire il carico delle tariffe su più
livelli reddituali;
• l’ISEE quale strumento “principe” per combattere
l’evasione fiscale.
Esempi di atti che dovrebbero essere oggetto di revisione:
Nel Comune X per favorire la mobilità delle persone over 65
anni è stato introdotto un contributo per l’acquisto di
abbonamenti mensili.
Nella delibera è previsto che chi possiede un ISEE compreso tra
0 e 7.500 euro il contributo copre l’intero costo
dell’abbonamento; per chi possiede un ISEE tra i 7501 euro e i
10 mila euro il contributo è pari al 50% del costo.
Ecco questo è un esempio che racchiude 2 elementi: la
determinazione della soglia di accesso (10 mila euro), la quale
probabilmente sarà superata da molti utenti e la non
progressività della prestazione.
Sempre il Comune X il 19 Dicembre 2014 ha deliberato le tariffe
dei centri diurni per le persone disabili: 3 euro al giorno con
ISEE fino a 10 mila euro; 4 euro al giorno con ISEE sopra ai 10
mila euro. E’ una Delibera, anche questa, che dovrebbe essere
rivista.
ESEMPI DI ISEE “SEMI PROGRESSIVO”
Comune Y servizio pasti a domicilio costo per ogni pasto 11,15 euro
Fasce
Da
a
contribuzione
1
0
5.000
gratuito
2
5.001
7.500
0,55 euro
3
7.501
10.000
1,67 euro
4
10.001
12.600
2,79 euro
5
Da 12.601 in poi
11,15 euro
Comune di Y servizio assistenza domiciliare integrata costo 12,16 euro
l’ora
Fasce
Da
a
contribuzione
1
0
5.000
gratuito
2
5.001
7.500
0,55 euro
3
7.501
10.000
1,67 euro
4
10.001
12.600
2,79 euro
5
Da 12.601 in poi
11,15 euro
ESEMPI DI ISEE PROGRESSIVO
Comune di Z servizio case di riposo la retta giornaliera è: 40,30 euro al giorno
per persone autosufficienti; 58,90 euro per persone parzialmente
autosufficienti; 63,40 euro per persone non autosufficienti
Fasce
Da
a
% di
contribuzione
1
0
5.250
esente
2
5.250,01
6.250
10%
3
6.250,01
7.250
15%
4
7.250,01
8.250
20%
5
8.250,01
9.250
25%
6
9.250,01
10.250
30%
7
10.250,01
11.250
35%
8
11.250,01
12.250
40%
9
12.250,01
13.250
50%
10
13.250,01
14.250
60%
11
14.250,01
15.250
70%
12
15.250,01
16.250
80%
13
16.250,01
17.250
90%
14
17.250,01 in poi
100%
ESEMPI DI ISEE PROGRESSIVO
Comune di Z servizio di accoglienza abitativa temporanea retta giornaliera
12,80 euro
Fasce
Da
a
Contribuzione
1
0
5.250
esente
2
5.250,01
6.250
2,30 euro
3
6.250,01
7.250
3,30 euro
4
7.250,01
8.250
4,40 euro
5
8.250,01
9.250
5,50 euro
6
9.250,01
10.250
6,60 euro
7
10.250,01
11.250
7,60 euro
8
11.250,01
12.250
8,70 euro
9
12.250,01
13.250
9,80 euro
10
13.250,01
14.250
11,20 euro
11
14.250,01
15.250
12,20 euro
12
Da 15.250,01 in poi
12,80 euro
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