LA FINANZIARIA 2007
le novità in materia di lavoro
Milano
17 gennaio 2007
Gabriele Bonati
Finanziaria 2007: la nuova curva IRPEF
• La legge finanziaria (Legge N. 296 del 27 dicembre 2006),
composta da un solo articolo e da ben 1364 commi
(provvedimento quindi di difficile lettura, viste le molteplici
materie trattate), ha apportato significative modificazioni al
TUIR con particolare riguardo alla determinazione
dell’imposta delle persone fisiche (modificando anche la
sequenza degli articoli).Il provvedimento (commi da 6 a 11)
ha provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2007, a:
– ridisegnare la curva IRPEF (aliquote per scaglioni di
reddito);
– ripristinare le detrazioni d’imposta (al posto delle
deduzioni, che conseguentemente risultano abrogate) per i
redditi di lavoro (dipendente, pensione e autonomo) e per i
carichi di famiglia;
– aggiornare l’ammontare dell’assegno per il nucleo
familiare, per non penalizzare, fiscalmente, le famiglie a
seguito della modifica della curva IRPEF.
La nuova curva IRPEF
Scaglioni di reddito
Aliquote
Da € 0,00 a € 15.000,00
23%
Da 15.000,01 a € 28.000,00
27%
Da 28.000,01 a € 55.000,00
38%
Da 55.000,01 a € 75.000,00
41%
Oltre € 75.000
43%
Confronto Aliquote 2006 con aliquote
preposte per il 2007
Redditi
Aliquote
2006
2007
Differenza
(*)
Da € 0,00 a € 15.000,00
23%
23%
-
Da € 15.000,01 a € 26.000,00
23%
27%
+4
Da € 26.000,01 a € 28.000,00
33%
27%
-6
Da € 28.000,01 a € 33.500,00
33%
38%
+5
Da € 33.500,01 a € 55.000
39%
38%
-1
Da 55.000,01 a € 75.000,00
39%
41%
+2
Da € 75.000,01 a € 100000,00
39%
43%
+4
Oltre € 100.000,0
43%
43%
-
(*) Complessivamente per i redditi fino a € 100.000 +1,78%
Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Carichi di famiglia
• Dal 1°-1-2007, i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a
carico a norma dell’art. 433 del codice civile) danno diritto a
detrazioni d’imposta, le cui caratteristiche sono:
– spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo (computando anche le
retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della chiesa cattolica) non superiori a € 2.840,51, al lordo
degli oneri deducibili;
– Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste;
– il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del
richiedente;
– le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto
anche per i periodi successivi.
Detrazioni familiari a carico
1. Coniuge non legalmente ed
effettivamente separato
Scaglioni di reddito
Detrazione annua (1)
Reddito complessivo fino a € 15.000 € 800 – [110 x (RC(2) /
15.000)(3)]
Reddito complessivo oltre € 15.000
e fino a € 40.000
Reddito complessivo oltre € 40.000
e fino a € 80.000
€ 690(4)
Reddito complessivo oltre € 80.000
-
€ 690 x [(80.000 – RC(2))
/ 40.000(5)]
Detrazioni familiari a carico - Coniuge - note
(1) Spetta al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge,
ovvero l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato.
(2) RC = reddito complessivo
(3) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690, se è
uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime
4 cifre decimali
(4) La detrazione è aumentata di:
€ 10 per RC superiore a € 29.000 ma non a € 29.200
€ 20 per RC superiore a € 29.200 ma non a € 34.700
€ 30 per RC superiore a € 34.700 ma non a € 35.000
€ 20 per RC superiore a € 35.000 ma non a € 35.100
€ 10 per RC superiore a € 35.100 ma non a € 35.200
(5) Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra
zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali
Detrazioni familiari a carico
2. Figli e altre persone a carico (1)
Maggiorazioni per ogni figlio (cumulabili)
Persone a
carico
Detrazione
annua
Minore di 3
anni
Portatore di
handicap
800
€ 100
€ 220
2
€ 1.600
€ 100
€ 220
3
€ 2.400
€ 100
€ 220
4
€ 3.200
€ 100
€ 220
€ 800
Per ogni figlio
ulteriore
€
800
€ 100
€ 220
€ 200
Altri familiari
a carico (art.
433 cpc)(3)
€
750
Figli (2):
1
€
Nucleo con
almeno 4
figli
Detrazioni familiari a carico - Figli - Note
(1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a €
2.840,51 al lordo degli oneri deducibili
(2) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del
coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( € 95.000+15.000
per n. figli successivi al primo) – reddito complessivo] : (€ 95.000+ €
15.000 per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di
zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se
compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce
applicando il coefficiente – 4 cifre decimali – al valore nominale della
detrazione stessa)
(3) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del
coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€ 80.000 – reddito
complessivo) : € 80.000= coefficiente (se minore di zero o pari a zero
o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione
spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro
decimali – a € 750).
(4) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le
sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli
unilaterali
Detrazioni familiari a carico – Figli e altre persone - Note
N.B.
a) La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il
coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più
elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all’affidatario
in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in
mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno
dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al
secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è
tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per
cento della detrazione stessa.
b) La detrazione per le altre persone a carico è ripartita in pro quota tra
coloro che hanno diritto alla detrazione
Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi
diversi
• Dal 1°-1-2007, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente,
autonomo e diversi sono:
– Per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, con
esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art.
50 del TUIR lettere: a) compensi soci di cooperative; b)
indennità e compensi percepiti a carico di terzi: c) borse di
studio; c-bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; hbis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per
lavori socialmente utili);
– Per i redditi di pensione (art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR);
– Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettere: e)
attività intramuraria personale S.S.N.; f) gettoni di presenza; g)
indennità dei membri del parlamento nazionale e europeo, per
cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h)
rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione
previdenziale; i) altri assegni periodici comunque denominati alla
cui produzione non concorrono né capitale né lavoro);
Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo
e redditi diversi
– Redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR);
– Redditi imprese minori (art. 66 del TUIR);
– Redditi diversi (art. 67 del TUIR lettere: i) attività
commerciale non esercitata abitualmente; l) attività
di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere).
• Le detrazioni non sono cumulabili tra loro.
Detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilato
a) € 1.840 se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in ogni caso non può
essere inferiore a € 690). Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380;
b) € 1.338 più € 502 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 8.000 e €
15.000) : € 7.000;
c) € 1.338 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000) : €
40.000
D) € 0 se il reddito è superiore a € 55.000
Note
• Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di
zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4
cifre decimali;
• La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per la corretta
applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circolare
del Min. Fin. N. 3/1998);
• La detrazione nella situazione c, è aumentata di
–
–
–
–
–
€ 10 per reddito complessivo superiore a € 23.000 ma non a € 24.000
€ 20 per reddito complessivo superiore a € 24.000 ma non a € 25.000
€ 30 per reddito complessivo superiore a € 25.000 ma non a € 26.000
€ 40 per reddito complessivo superiore a € 26.000 ma non a € 27.700
€ 25 per reddito complessivo superiore a € 27.700 ma non a € 28.000
Detrazioni per reddito di pensione
Pensionati meno di 75 anni
a) € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500 (in ogni caso non può
essere inferiore a € 690);
b) € 1.255 più € 470x (15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.500 e
15.000): € 7.500;
c) € 1.255 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e €
55.000): € 40.000
Pensionati con 75 e più anni
a) € 1.783 se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in ogni caso non può
essere inferiore a € 713)
b) € 1.297 + 486 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.750 e €
15.000): € 7.250
c) € 1.297 x (e € 55.000- reddito complessivo compreso tra € 15.000 e €
55.000): € 40.000
Note
1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di
zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime
4 cifre decimali;
2. La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell’anno.
Detrazioni per altri redditi assimilati al lavoro dipendente,
per lavoro autonomo e per rediti diversi
a) € 1.104 se il reddito complessivo non supera €
4.800;
b) € 1.104 x (€ 55.000 – reddito complessivo
compreso tra € 4.800 e € 55.000): € 50.200
Nota
• Se il risultato dei rapporti sopra definiti
determina un coefficiente maggiore di zero, lo
stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione,
si assume nelle prime 4 cifre decimali.
Finanziaria 2007: disposizioni fiscali
Clausola di salvaguardia per i TFR
Il comma 9 della legge finanziaria introduce una clausola
di salvaguardia per i lavoratori dipendenti percettori di
somme a titolo di Trattamento di fine rapporto, indennità
equipollenti e altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro (tassazione separata).
Con la nuova curva IRPEF, il calcolo della aliquota di
tassazione (utilizzando i relativo reddito di riferimento),
potrebbe, in numerosi casi, risultare penalizzante per il
lavoratore, conseguentemente, per evitare un aggravio
di imposte, risulterà possibile applicare, se più favorevoli,
le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al 31-12-2006.
Sembrerebbe che in tale occasione la clausola di
salvaguardia sia verificata ed applicata dal sostituto
d’imposta (per la conferma si dovrà attendere la
circolare dell’Agenzia delle entrate).
Finanziaria 2007: disposizioni fiscali
Arretrati anni precedenti
Il sistema di tassazione non è cambiato se non nella parte in cui
risulta possibile assegnare le detrazioni non usufruite.
Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del
biennio precedente (2006 e 2005), verrà preso al netto delle
deduzioni “no tax area” e “no tax family area”. A decorrere dal 2008,
il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà ad
essere un po’ più elevato per effetto dell’uscita delle deduzioni nel
calcolo del reddito imponibile (anno 2007). Dal 2009 il reddito del
biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni. Dal
2008 potranno però essere di nuovo applicate le detrazioni
d’imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente),
eventualmente non usufruite nell’anno a cui si riferiscono i redditi
arretrati (art 23, c. 2, lett. c), DPR 600/1973, come modificato dalla
finanziaria 2007 - art. 21, c. 4, del TUIR, quest’ultimo dovrà invece
essere armonizzato con il nuovo art. 13 del medesimo TUIR). I
lavoratori destinatari degli arretrati dovranno dichiarare al proprio
sostituto d’imposta l’ammontare delle detrazioni giù usufruite.
Finanziaria 2007: disposizioni fiscali
Detrazioni e non residenti
•
Dal 1’ gennaio 2007 ai non residenti sarà possibile assegnare le seguenti
detrazioni d’imposta (conseguentemente, le modifiche apportate alla
normativa dal D.L. 223/2006, L. 248/2006 e dal D.L. 262/2006, non
entreranno mai in vigore):
– per lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente, per redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore e per i redditi diversi (vedere precedente
tabella 3);
– per oneri di cui all’art. 15, c. 1, del TUIR, lettere: a), interessi passivi e
relativi accessori per mutui o prestiti; b) interessi passivi e relativi accessori
per mutui garantiti da ipoteca; g), le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate; h), le
erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo
di lucro; h-bis), il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le
attività di cui alla precedente lettera h); i), le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a
favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed
il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari
settori dello spettacolo.
Finanziaria 2007: disposizioni fiscali
Detrazioni e non residenti
• Le detrazioni per carichi di famiglia, in via generale,
non competono.
• Tuttavia il comma 1324 stabilisce quanto segue: Per i
soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di
famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR (così come
riformulato dalla legge finanziaria), spettano per gli
anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi
dimostrino, con idonea documentazione, individuata con
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da emanarsi entro il 30 gennaio 2007, che le persone alle
quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a €
2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun
beneficio fiscale connesso ai carichi familiari
Finanziaria 2007: disposizioni fiscali
Detrazioni extracomunitari non residenti
•
Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il
sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni
per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del
Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione
da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
•
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima
presentazione della predetta documentazione deve essere
accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della
situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora
i dati certificati debbano essere aggiornati.
Tassazione corrente nel periodo di paga
Emolumenti soggetti a ritenute
- (meno)
Ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie a carico lavoratore
(comprese le trattenute ai pensionati)
= (uguale)
Base imponibile
Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga
(E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata
– Ris. 199/2001)
= (uguale)
Imposta lorda
- (meno)
Detrazioni d’imposta
= (uguale)
Imposta netta da trattenere al dipendente
TASSAZIONE MENSILITA’ AGGIUNTIVE
Ammontare lordo corrisposto
- (meno)
Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore
(comprese le trattenute ai pensionati)
= (uguale)
Base imponibile IRPEF (da non sommare ai compensi correnti)
Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga
(E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata –
Ris. 199/2001)
= (uguale)
Imposta da trattenere al dipendente
TASSAZIONE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
Ammontare lordo corrisposto
- (meno)
Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore
= (uguale)
Base imponibile IRPEF da non sommare ai compensi correnti
Applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito percepito nel
biennio precedente (in mancanza di redditi si utilizza l'aliquota minima).
= (uguale)
Imposta lorda corrispondente
- (meno)
Eventuali detrazioni non usufruite nel periodo interessato alla retribuzione
arretrata
= (uguale)
Imposta netta da trattenere al dipendente
Finanziaria 2007: A.N.F.
• Per non penalizzare le famiglie con la nuova
curva IRPEF e per effetto dell’abolizione del
sistema delle deduzioni (quelle per i carichi
di famiglia abbattevano anche la base di
calcolo delle addizionali), il comma 11 della
legge finanziaria ha provveduto a modificare
anche i valori dell’assegno per il nucleo
familiare.
Finanziaria 2007: A.N.F.
•
Il provvedimento ha stabilito quanto segue:
– nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
in cui non siano presenti componenti inabili e nuclei familiari con
un solo genitore e un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili: dal 1’-1-2007, i livelli di reddito e gli importi
annuali dell’assegno sono rideterminati secondo quanto disposto nella
tabella 1 allegata alla legge finanziaria. Sarà cura dell’INPS elaborare
nuove tabelle;
– restanti nuclei familiari con figli: dal 1’ di gennaio 2007 gli importi degli
assegni sono rivalutati del 15%;
– tutti i nuclei familiari: i livelli di reddito e gli importo degli assegni
possono essere ulteriormente modulati con apposto decreto
interministeriale (ministeri: delle politiche per le famiglie, del lavoro,
della solidarietà sociale e dell’economia e delle finanze);
– nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni
compiuti: ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei
figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a
21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti;
– rivalutazione scaglioni di reddito: restano fermi i criteri di rivalutazione
annuale (ogni 1’ luglio) degli scaglioni di reddito, secondo quanto
disposto dal D.L. 69/1988, art. 2, comma 12 (L. 153/1988), con la
precisazione che la prossima rivalutazione sarà effettuata il 1’ luglio
2008 (conseguentemente, nessuna rivalutazione automatica
interverrà nel 2007).
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
• I commi 142 e 143 della legge finanziaria
hanno apportato significative modificazioni
alla normativa in materia di addizionale
all’IRPEF:
– i comuni possono fissare l’aliquota del tributo
locale fino a un massimo dello 0,8%;
– con apposito regolamento i comuni possono
stabilire un soglia di esenzione in ragione del
possesso di alcuni specifici requisiti reddituali;
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
– per il versamento dell’imposta è istituito il criterio
dell’acconto. In particolare l’addizionale è dovuta al
comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa (in precedenza era previsto al 31
dicembre). Il versamento dell’addizionale è effettuato
in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento
dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota
deliberata dal comune al reddito imponibile
dell’anno precedente. Ai fini della determinazione
dell’acconto, l’aliquota è assunta nella misura
deliberata per l’anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il
15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura
vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione
successiva al predetto termine.
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
– Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai
sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in
un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a
partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale
dovuta è determinato all’atto delle operazioni di
conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è
prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e
quello trattenuto sono indicati nella certificazione CUD.
Tale informazione ha trovato già spazio nel CUD/2007
(redditi 2006)
Finanziaria 2007:
Addizionale comunale all’IRPEF
– A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il
versamento dell’addizionale comunale deve
essere effettuato direttamente ai comuni di
riferimento, attraverso apposito codice tributo
assegnato a ciascun comune. Le modalità di
attuazione saranno definite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge.
Per il solo anno 2007, si avrà l’intera
trattenuta dell’addizionale comunale 2006 e
la trattenuta del 30% relativa all’acconto
2007.
Finanziaria 2007
• Frontalieri (comma 398): viene confermata a tutto il
2007 la franchigia di esenzione fiscale, redditi fino a €
8.000, per i lavoratori frontalieri.
• Contributi a casse e fondi di assistenza sanitaria
integrativa (comma 399): viene confermato in €
3.615,20, anche per il 2007, il limite di deducibilità dei
contributi e delle somme versate a casse e fondi di
assistenza sanitaria integrativa (art. 51, c. 2, lettera a),
del TUIR).
• Auto aziendali in uso promiscuo (comma 324):
l’aumento del fringe benefit per le auto aziendali
concesse ai dipendenti in uso promiscuo (costo
chilometrico ACI per 7.500 chilometri anziché 4.500),
disposto dal D. L. 262/2006, L. 286/2006, si applica a
partire dal 1’ gennaio 2007.
Finanziaria 2007
• Base imponibile fiscale (comma 336): il
provvedimento stabilisce, modificando l’art. 3 del
TUIR, che a decorrere dal 1’.1.2007, sono in ogni
caso escluse dalla base imponibile le somme
corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo
italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e
intese internazionali.
• Assistenza fiscale e compensi (comma 333): a
decorrere dal 1’ gennaio 2006, il compenso dello
Stato per ogni dichiarazione di mod. 730 elaborata
e trasmessa, spetta oltre ai CAF anche agli iscritti
nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
Finanziaria 2007
• Compensazioni con il mod. F24 (commi 30, 31
e 32): viene introdotta una disposizione che
impone ai titolari di partita IVA che intendono
effettuare compensazioni, con il mod. F24, di
importo superiore a € 10.000, di comunicare
(entro il quinto giorno precedente quello in cui si
intende
procedere
alla
compensazione)
all’Agenzia delle Entrate, in via telematica,
l’ammontare del credito che si intende
compensare. La mancata risposta dell’Agenzia
delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a
quello di comunicazione, equivale a silenzio
assenso. Le modalità operative saranno però
definite con apposito decreto dell’Agenzia delle
entrate.
Finanziaria 2007
• Sanzioni (commi 33 e 34): la sanzione
amministrativa (da € 516,46 a € 5.164,57) a carico
degli intermediari abilitati prevista per la tardiva o
omessa trasmissione delle dichiarazioni, può, dal
2007, essere oggetto di ravvedimento operoso.
Per le violazioni già contestate non si da luogo a
restituzioni
• Modelli di dichiarazione (comma 67): ai fini della
presentazione delle dichiarazione dei redditi (art.
2, DPR 322/1998) il provvedimento stabilisce che I
modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati sono resi disponibili in formato elettronico
dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio
Finanziaria 2007: Cuneo fiscale
• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati interventi
finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in particolare, attraverso la
riscrittura dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla
conferma delle attuali agevolazioni:
– l’introduzione di una nuova deduzione forfetaria (sono esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione
delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) pari
a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (per
l’operatività occorre attendere l’autorizzazione delle competenti
autorità europee e il beneficio decorrerà dal mese di febbraio
2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal
successivo mese di luglio, con ragguaglio ad anno della
deduzioni in questione). Detta deduzione, nelle regole del de
minimis, è aumentata a 10.000 euro per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo
d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Finanziaria 2007: Cuneo fiscale
• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati
interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in
particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D.
Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle
attuali agevolazioni:
– La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali
relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (sono
esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione
e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle
acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti). Per
l’operatività
occorre
attendere
l’autorizzazione
delle
competenti autorità europee e il beneficio decorrerà dal mese di
febbraio 2007 per il 50% e per l’intero ammontare a decorrere dal
successivo mese di luglio;
Finanziaria 2007: Cuneo fiscale
• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati
interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in
particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D.
Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle
attuali agevolazioni:
– In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato (a norma delle disposizione U.E. - regolamento CE n.
2204/2002, 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell’occupazione), in alternativa alla deduzione maggiorata per
l’occupazione aggiuntiva nella aree del sud obiettivo 1
(quintuplicazione) e svantaggiate Obiettivo 2 (triplicazione), di cui
all’art. 1, c. 347 della L. 311/2004 e successive modificazioni,
l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e
per cinque (l’intera maggiorazione spetta però nei limiti di intensità
nonché alle condizioni previsti dal citato regolamento dell’U.E.
previste per l’assunzione di lavoratori svantaggiati);
Finanziaria 2007: Cuneo fiscale
• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati
interventi finalizzati a ridurre il costo del
lavoro, in particolare, attraverso la riscrittura
dell’art. 11 del D. Lgs. 446/1997, si prevede,
oltre alla conferma delle attuali agevolazioni:
– Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni
ammesse dai commi 1 (le diverse deduzioni previste
per il costo del lavoro), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di
2000 euro) e 4-quater (deduzione per incremento
occupazionale),
del D. Lgs. 446/1997 non può
comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico
del datore di lavoro
Finanziaria 2007: Cuneo fiscale
• IRAP (Commi 266-269): Sono regolamentati
interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro, in
particolare, attraverso la riscrittura dell’art. 11 del D.
Lgs. 446/1997, si prevede, oltre alla conferma delle
attuali agevolazioni:
– Per ciascun dipendente l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera a), numeri 2) (deduzione forfetaria di 5.000 euro
per dipendente a tempo indeterminato), 3) (deduzione forfetaria di
10.000 euro per dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle
regioni del sud e svantaggiate) e 4) (deduzione dei contributi
previdenziali e assistenziali del personale a tempo indeterminato),
del D. Lgs. 446/1997, è alternativa alla fruizione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) (deduzione
totale per apprendisti, CFL, inserimento, e personale addetto alla
ricerca), 4-bis.1 (deduzione forfetaria di 2.000 euro), 4-quater
(deduzione per nuove assunzioni in soprannumero), 4-quinquies
(deduzione maggiorata per le assunzioni in soprannumero) e 4sexies (deduzione maggiorata delle donne rientranti nella
definizione U.E. di lavoratore svantaggiato) del medesimo decreto.
Finanziaria 2007: Cuneo fiscale
• IRAP (Commi 266-269): Se l'attività è
esercitata nel territorio di più regioni, le deduzioni
previste dall’art. 11 del D. Lgs. 446/1997 si
applicano sul valore della produzione netta
prima della ripartizione dello stesso su base
regionale.
• IRAP aliquote agricoltura (comma 390): Viene
stabilito, per il settore agricolo, il ripristino, per
l’anno 2006, dell’aliquota all’1,9% (dal 2007
l’aliquota salirà al 3,75%).
Finanziaria 2007
• Contributo di solidarietà sulle liquidazioni (comma
222): A decorrere dal 1’ gennaio 2007 e per un periodo di
tre anni, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità
premio di fine servizio e sull’indennità di buonuscita,
nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei
cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori
dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro,
rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto
sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di
solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di attuazione delle predette
disposizioni.
Finanziaria 2007
 Contributi per lavoro dipendente (commi 769 e 773): il
provvedimento incrementa di 0,30 punti percentuali
l’aliquota IVS a carico dipendente. I contributi a carico
datore di lavoro per gli apprendisti passeranno dall’attuale
contributo fisso settimanale a un contributo in
percentuale sulla retribuzione, nella misura del 10%
(ovvero dell’1,5% e del 3% per i datori di lavoro che
occupano un numero di addetti inferiore a 10,
rispettivamente per il primo e il secondo anno di
contratto). Con apposito decreto ministeriale (da emanare
entro il 28-2-2007) verrà stabilita la ripartizione tra le
gestioni previdenziali interessate, tra le quali dovrà essere
individuata anche l’aliquota per il finanziamento
dell’indennità economica di malattia che, a decorrere dal
1’-1-2007, è riconosciuta anche agli apprendisti. L’aliquota
a carico dell’apprendista sale a 5,84% per effetto
dell’aumento dell’aliquota IVS di 0,30 punti percentuali.
L’aliquota del 10% va applicata anche ai lavoratori ai quali,
con riferimento agli obblighi contributivi, si rinvia alla
normativa apprendisti.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Lavoro dipendente: adeguamenti contributivi
Tutti i lavoratori
IVS a carico
lavoratore: più 0,30
punti percentuali
Complessivamente:
9,19% o 9,49%
Contribuzione apprendisti
Datore di lavoro
Apprendista
Fino a 9 addetti
Con almeno
10 addetti
Tutti
1’ anno: 1,5%
10%
5,84%
2’ anno: 3,0%
Dal 3’ anno:
10%
Si applica
anche alle
assunzioni
agevolate
Finanziaria 2007
• Settore agricolo (commi 785, 786 e 1172):
L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di
legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai
commi 1-bis (reclusione fino a tre anni e multa fino
a € 1032, per omesso versamento dei contributi
trattenuti ai lavoratori; la sanzione non si applica
se il versamento interviene entro 3 mesi dalla
contestazione o dalla notifica della violazione), 1ter (termini di presentazione della denuncia di
reato per il caso di cui al precedente comma 1-bis)
e 1-quater (sospensione prescrizione nel periodo
di tre mesi di tempo che il datore ha a disposizione
per effettuare il versamento) dell’art. 2 del D.L.
463/1983 (L. 638/1983).
Finanziaria 2007
• Cooperative sociali (comma 787): il provvedimento
stabilisce che per la categoria dei lavoratori soci di
cooperative sociali (L. 381/1991), e di cooperative che
esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali,
sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative,
operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati
adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari (DPR 797/1955), decreti
ministeriali ai fini del versamento dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione
giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei
contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata
secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di
calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento
per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il
calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra
la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente
minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma
1, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989).
Finanziaria 2007
• Cooperative sociali (comma 787): Base
imponibile contributiva
Retribuzione contrattuale
- (meno)
Retribuzione convenzionale
= (uguale)
Differenza
2007
X 30%
+ (più)
Retrib.conv.
= (Uguale)
Retrib. Impon.
2008
x 60%
+ (più)
Retrib. Conv.
= (uguale)
Retrib. Impon.
2009
x 100%
+ (più
Retrib. Conv.
= (uguale)
Retrib. Impon.
Finanziaria 2007
• Contribuzione figurativa (commi 789 e 790): la facoltà
di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia
(art. 4, c. 2, L. 53/2000) è stata estesa anche ai periodi
antecedenti il 31-12-1996 (le modalità attuative saranno
adottate con D.M. da emanarsi entro il 28-2-2007).
• Premi INAIL (comma 779, 780 e 781): il provvedimento
introduce una disposizione che autorizza il Ministero del
lavoro, mediante apposito decreto, a ridurre (già a
partire dal 2007), nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate, i premi per l’assicurazione infortuni
dovuti dalle imprese artigiane. Le riduzioni, a partire
dal 2008, secondo le regole fissate dal comma 780,
saranno possibili se le imprese: risultano in regola con
gli adempimenti in materia di sicurezza; abbiano
adottato piani pluriennali per l’eliminazione delle fonti di
rischio e per migliorare le condizioni di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro; non abbiano registrato
infortuni nel biennio precedente.
Finanziaria 2007
 CIGS e mobilità (comma 1156): il
provvedimento conferma la proroga a tutto il
2007 della CIGS e mobilità per le imprese
commerciali da 50 a 200 dipendenti, per le
agenzie di viaggio e turismo (compresi gli
operatori turistici) con più di 50 dipendenti e
per le imprese di vigilanza con più di 15
dipendenti. Dette imprese dovranno quindi
continuare a versare la corrispondente
contribuzione (CIGS: 0,90% di cui 0,30% a
carico dipendente; mobilità: 0,30%).
Finanziaria 2007
• CIGS e mobilità (comma 1156): Il Ministero del lavoro ha
la possibilità di disporre, entro il 31-12-2007, in deroga alle
vigenti normativa, proroghe, anche senza soluzione di
continuità, di CIGS, Mobilità e disoccupazione speciale nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in
sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che
recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
• Il Ministero del lavoro può altresì disporre proroghe,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006.
Finanziaria 2007
• Procedure concorsuali e licenziamenti (comma 1157 e
1158): il provvedimento stabilisce che,In via sperimentale per
l’anno 2007 (in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali), al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da
parte di imprese interessate da processi di cessione
nell’ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa
(nei limiti degli stanziamenti previsti) ai datori di lavoro
cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle
facoltà di cui al c. 4 dell’art. 63 del D. Lgs. 270/1999 (vendita
aziende in esercizio), a titolo di sperimentazione per la durata
di un anno (fino al 31-12-2007) ed in riferimento
all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle
predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione
salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti
dall’articolo 8, commi 4 e 4-bis (contributo pari al 50%
dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta ai
lavoratori), e dall’articolo 25, comma 9 (per assunzioni a
tempo indeterminato, contributo apprendisti per 18 mesi),
della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure
ivi previste.
Finanziaria 2007
• Procedure concorsuali e licenziamenti (comma
1157 e 1158): Per le vendite che intervengono nel
2007, con decreto del Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo
sindacale stipulato in sede governativa e di
apposita relazione tecnica del Ministero dello
sviluppo economico che attesti la necessità
dell’intervento per evitare il licenziamento dei
lavoratori dipendenti, la concessione delle
agevolazioni contributive di cui alla precedente
slide, che si applicano a decorrere dalla data
della effettiva cessione dell’azienda o del ramo
di azienda.
Finanziaria 2007
• Agevolazioni piccola pesca (comma 391):
è stato prorogato a tutto il 2007 lo sconto
contributivo del 70% per i dipendenti del
settore piccola Pesca.
• Contributi per artigiani e commercianti
(comma 768): viene fissato l’aumento
dell’aliquota contributiva pensionistica al
19,5% (20% dal 2008).
Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare
Regolarizzazione (riallineamento retributivo e contributivo)
Entro il 30 settembre 2007
L’istanza
L’agevolazione
Possibile:
- Con accordo sindacale Sottoscrizione atti conciliativi
con i lavoratori
2/3 dei contributi dovuti di cui:
- 1/5 all’atto dell’istanza
- Il resto in 60 rate mensili
Il versamento comporta l’estinzione dei reati previsti da
leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi,
nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi
Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare
• Nei confronti dei datori di lavoro che presentano l’istanza
di regolarizzazione, per la durata di un anno a
decorrere dalla data di presentazione, sono sospese
le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli
organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto
della regolarizzazione anche con riferimento a quelle
concernenti la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
• Le agevolazioni contributive di cui sopra sono
temporaneamente sospese nella misura del 50 per
cento e definitivamente concesse al termine di ogni
anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei
lavoratori regolarizzati. La concessione delle
agevolazioni resta altresì condizionata al mantenimento
in servizio del lavoratore per un periodo non
inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di
licenziamento per giusta causa.
Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare
• Nei confronti dei datori di lavoro che presentano l’istanza
di regolarizzazione, per la durata di un anno a
decorrere dalla data di presentazione, sono sospese
le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli
organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto
della regolarizzazione anche con riferimento a quelle
concernenti la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
• Le agevolazioni contributive di cui sopra sono
temporaneamente sospese nella misura del 50 per
cento e definitivamente concesse al termine di ogni
anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei
lavoratori regolarizzati. La concessione delle
agevolazioni resta altresì condizionata al mantenimento
in servizio del lavoratore per un periodo non
inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di
licenziamento per giusta causa.
Finanziaria 2007: lavoro dipendente irregolare
• Sospensione agevolazioni: esemplificazione ipotizzata:
– Contributi complessivamente dovuti: € 12.000
– Da versare: complessivamente € 8.000, 1/5 all’atto della
presentazione della domanda (€ 1.600) il resto in 60 rate mensili
(€ 106,6)
Agevolazione: complessiva € 4.000
Sospensione:
€ 4.000/5 = 800 x 50% = € 400 da versare a garanzia all’atto
della presentazione della domanda
€ 4.000 – 800 = € 3.200/ 60 rate = 53,3 x 50% = 26,65 da
versare a garanzia alla scadenza di ogni singola rata
• Dette somme saranno restituite al termine di ogni anno di
lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori
regolarizzati.
Finanziaria 2007: riforma previdenza complementare
• Il Provvedimento anticipata (attuando l’accordo Governo,
Confindustria e sindacati del 19/23 ottobre 2006):
– al 1’ gennaio 2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza
complementare (D. lgs. 252/2005);
– istituisce un fondo presso l’INPS al quale far confluire, da parte
delle imprese con almeno 50 addetti, il TFR maturando dei
dipendenti che optano per tenerlo in azienda;
– conferma l’esonero contributivo del FGTFR in proporzione al TFR
che esce dall’azienda e fissa al 1’ gennaio 2008 l’ulteriore esonero
contributivo delle gestioni assistenziali minori INPS, sempre in
proporzione al TFR che esce dall’azienda. Per tale argomento si
rinvia all’apposito intervento.
• Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti (€.
5.164,57) sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo (inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni).
Finanziaria 2007: Collaborazioni
• il
provvedimento
prevedono:
introduce
disposizioni
che
– l’istituzione dell’indennità giornaliera di malattia per i
collaboratori non pensionati e non iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria (per la certificazione si applicano le
disposizioni del D.L. 663/1979, L. 33/1980, e successive
modificazioni), per un numero di giorni pari a un sesto della
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Si applicano
altresì le fasce orario di reperibilità previste per i lavoratori
dipendenti
– l’estensione anche ai collaboratori dell’indennità economica per
congedo parentale (anche per adozioni o affidi), limitatamente
ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a
riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. La
presente disposizione si applica per gli eventi di parti verificatisi dal
1’-1-2007
Finanziaria 2007: Collaborazioni
• il
provvedimento
prevedono:
introduce
disposizioni
che
– l’incremento al 23,5% (al 16% per i pensionati e per gli
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) dell’aliquota
contributiva dovuta alla gestione separata INPS (2/3
committente; 1/3 collaboratore), di cui 0,5% per le assistenze.
Detto incremento contributivo non può in ogni caso determinare
una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore
superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si
assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto
alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto
mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal
lavoratore con il medesimo committente; i compensi corrisposti
ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga
professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento;
Finanziaria 2007: Collaborazioni
• il
provvedimento
prevedono:
introduce
disposizioni
che
– la procedura, agevolata, c.d. di “stabilizzazione”, per la
trasformazione dei contratti di collaborazione in rapporto di
lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi), attraverso la
stipula di accordi aziendali o territoriali, entro il 30 aprile 2007 e
la stipula di atti di conciliazione individuali con i lavoratori
interessati (a norma degli artt. 410 e 411 del C.p.C.). I contratti
di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici
previsti dalla legislazione vigente. Per la predetta stabilizzazione
il committente deve versare alla gestione separata un contributo
straordinario pari al 50% della contribuzione a carico del
committente per il periodo di vigenza del contratto di
collaborazione. All’INPS devono essere depositati: il contratto di
lavoro, l’atto conciliativo e l’attestazione di versamento pari a un
terzo del dovuto (il resto può essere versato in 36 rate mensili).
La procedura agevolata può essere utilizzata anche da
committenti destinatari di provvedimenti amministrativi non
definitivi.
FINANZIARIA: COLLOCAMENTO
Comunicazioni al centro per l’impiego
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei singoli rapporti di lavoro
(vale a dire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro).
Mediante documentazione avente data certa di comunicazione
La comunicazione andrà effettuata per i lavoratori subordinati (tutte le
tipologie contrattuali), per i collaboratori coordinati e continuativi anche a
progetto (sono compresi anche gli agenti e rappresentati di commercio), per
i soci lavoratori di cooperative, per gli associati in partecipazione (con
apporto di lavoro), per gli stagisti (o tirocini di formazione e di orientamento)
e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (per esempio
borse lavoro e lavori socialmente utili).
A regime la comunicazione sarà esclusivamente per via telematica
Finanziaria 2007: collocamento
• Il contenuto delle comunicazioni: dati
anagrafici lavoratore; data assunzione; data
di cessazione per i contratti a termine
(anche presunta); tipologia contrattuale;
qualifica
professionale;
trattamento
economico e normativo riconosciuto.
Finanziaria 2007: collocamento
• L’assunzione effettuata in caso di urgenza
connessa a esigenze produttive ovvero per evitare
danni alle persone e alle cose occorre sempre
darne comunicazione al centro per l’impiego il
giorno antecedente fornendo, in tale occasione,
solo le generalità del datore di lavoro e del
lavoratore e la data di assunzione, le restanti
informazioni saranno fornite entro i cinque giorni
successivi.
• Sono escluse dalla comunicazione anticipata le
assunzioni effettuate a causa di forza maggiore
(per esempio a causa di aventi naturali
catastrofici). In tali casi la comunicazione deve
essere effettuata entro 5 giorni dall’assunzione.
Finanziaria 2007: collocamento
• Trasformazioni del rapporto: occorrerà altresì comunicare,
nell’ambito delle trasformazioni del rapporto (entro 5 giorni), di
cui all’art. 4-bis, c. 5, del D. Lgs. 181/2000, i trasferimenti dei
lavoratori, i distacchi e i trasferimenti d’azienda (o rami di essa)
nonché la modifica della ragione sociale del datore di lavoro
(secondo il ministero anche per la trasformazione del contratto
di inserimento). L’obbligo decorre con l’approvazione del
modello unificato (fatte salve anticipazioni a livello
regionale o di province autonome).
• Agenzie di somministrazione: tali soggetti continueranno ad
effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga
dei lavoratori somministrati, entro il 20 del mese successivo alla
data di assunzione o di proroga o di cessazione.
Finanziaria 2007: collocamento
• Le
comunicazioni
di
assunzione,
variazione/trasformazione e cessazione saranno
valide, a decorrere dall’adozione da parte del
Ministero
del
modello
unificato
di
comunicazione (art. 4-bis, commi 6 e 7, D. Lgs.
181/2000), ai fini degli obblighi nei confronti della
DPL/DRL, dell’INPS, dell’INAIL (per l’eliminazione
della DNA all’INAIL occorrerà però attendere
anche l’effettiva operatività delle modalità di
trasferimento dei dati contenuti nel modulo
unificato ai singoli enti) e, per gli extracomunitari,
delle prefetture UTG.
Finanziaria 2007: collocamento
• Nel frattempo le comunicazioni devono essere
effettuate secondo le seguenti istruzioni (nota Min.
Lav. 440/2007):
– comunicazione di instaurazione: per il lavoro
subordinato utilizzando il consueto C/ASS (o analoga
modulistica in uso); per i collaboratori il modulo deve
contenere il tipo rapporto (co.co.co, lavoro a progetto,
rapporto di agenzia), data inizio e data fine rapporto,
corrispettivo lordo, attività e mansioni; per i soci di
cooperative valgono le disposizioni relative al lavoro
subordinato o autonomo, in funzione del tipo di rapporto
aggiuntivo, rispetto a quello associativo, instaurato;
– comunicazione di cessazione: per tutte le tipologie di
rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL (o
analoga modulistica in uso);
Finanziaria 2007: collocamento
• Nel frattempo le comunicazioni devono essere effettuate
secondo le seguenti istruzioni (nota Min. Lav. 440/2007)
– comunicazione di trasformazione: nei casi previsti (l’obbligo
non è ancora in vigore) utilizzando il mod. C/CTRL, indicando la
data di trasformazione;
– assunzione, proroga e cessazione da parte delle agenzie
per il lavoro: utilizzando l’attuale modello unificato/temp;
– datori di lavoro agricolo: fino all’entrata in vigore del decreto
che individua la modulistica unificata la comunicazione dovrà
essere effettuata all’INPS;
– prefettura UTG: in attesa del modello unificato si continua ad
effettuare la comunicazione con le attuali modalità entro 5 giorni
dall’assunzione.
Non è più obbligatorio comunicare l’assunzione dei lavoratori
extracomunitari (entro 48 ore) alla pubblica sicurezza.
Finanziaria 2007:
collocamento e sanzioni
• L’art. 19 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che le
violazioni al termini previsti per le comunicazioni ai
centri per l’impiego sono punite con la seguente
sanzione amministrativa:
– Da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (Circ. Min. lav. N.
37/2003)
Ravvedimento operoso (abrogato) – La sanzione si
riduce alla metà del minimo qualora l’inadempimento
della
comunicazione
venga
effettuato
spontaneamente entro il termine di 5 giorni
decorrenti dalla data di inizio dell’omissione
Finanziaria 2007
• Liste di mobilità (comma 1211): viene prorogata al 3112-2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei
lavoratori licenziati dalle imprese, per le quali non ricorrono
le condizioni per l’attivazione delle procedure di
mobilità,che occupano anche meno di 15 dipendenti, per
giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione dell’attività o di lavoro.
• Solidarietà (comma 1212): Viene prorogata al 31-12-2007
la possibilità di sottoscrivere contratti di solidarietà difensivi
da parte delle imprese non soggette alla CIGS.
• Disoccupazione (comma 1167): Vengono confermate le
disposizioni introdotte dall’art. 13, c. 2, lettera a) del D.L.
35/2005 - L. 80/2005 (meno di 50 anni: 7 mesi di indennità,
6 al 50% e 1 al 40% - contribuzione figurativa 6 mesi; pari
o più di 50 anni: 10 mesi, 6 al 50%, 3 al 40% e 1 al 30% contribuzione figurativa 9 mesi).
Finanziaria 2007
 DURC (commi 1175 e 1176): viene
precisato che il DURC rappresenterà il
documento che permetterà di mantenere i
benefici contributivi e normativi previsti dalla
vigente normativa, fermi restando gli altri
obblighi di legge e il rispetto degli accordi e
contratti collettivi. Entro il 31-3-2007
saranno emanate le disposizioni attuative
con apposito decreto del Ministero del
lavoro (In attesa, sono fatte salve le vigenti
disposizioni
speciali
in
materia
di
certificazione di regolarità contributiva
dell’edilizia e dell’agricoltura).
Finanziaria 2007
 Lavoratori over 55 anni, part time e nuove
assunzioni (commi 1160 e 1161): viene riproposta la
disposizione (accordi di solidarietà) che regolamenta
la possibilità di trasformare (su base volontaria), per i
lavoratori con più di 55 anni, il contratto di lavoro da
tempo pieno in contratto di lavoro a tempo parziale
con la corrispondente assunzione di nuovi lavoratori
(giovani disoccupati e inoccupati di età inferiore a 25
anni ovvero a 29 anni se laureati) con contratto a
tempo parziale per un orario pari a quello ridotto dei
citati lavoratori anziani. Le modalità operative
(modalità della stipula e i contenuti degli accordi di
solidarietà, i requisiti di accesso al finanziamento e le
modalità di ripartizione delle risorse assegnate per
l’attuazione degli accordi) saranno definite con
apposito decreto ministeriale (da emanare entro 60
giorni).
Finanziaria 2007
 Sanzioni amministrative (commi 1177 e
1178): viene prevista la quintuplicazione
delle sanzioni amministrative entrate in
vigore prima del 1°-1-1999. Viene altresì
aggiornata la sanzione per l’omessa
istituzione e per l’omessa esibizione dei libri
matricola e paga. La nuova sanzione viene
fissata da € 4.000 a € 12.000 (non è
ammessa la procedura di diffida).
Finanziaria 2007
 Sicurezza e appalti (commi 910 e 911): all’art. 7 del D.
Lgs. 626/1994 (recante contratto di appalto e contratto
d’opera) viene aggiunto un obbligo solidale, in particolare
si precisa che l’imprenditore committente risponde in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore,
dipendente
dall’appaltatore
o
dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell’INAIL. Il provvedimento modifica altresì il comma 2
dell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), recante
disposizioni in materia di obblighi solidali (corresponsione
ai lavoratori dei trattamenti retributivi e contributivi) negli
appalti, ampliandone la portata. In particolare: è stata
eliminata la possibilità riservata ai contratti collettivi di
disporre previsioni diverse; il committente risulta obbligato
solidale non solo con l’appaltatore ma anche con ciascuno
degli eventuali ulteriori subappaltatori; il periodo in cui vige
l’obbligo solidale passa da uno a due anni.
Finanziaria 2007
• Congedi parentali (comma 1266): il provvedimento stabilisce
che i soggetti, destinatari del congedo straordinario retribuito
(massimo due anni nella vita lavorativa – Art. 42, c. 5, D. Lgs.
151/2001) per i figli (o fratelli) portatori di handicap, che
usufruiscono dei citati permessi per un periodo continuativo non
superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non
retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario
che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo,
senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
• Età per l’accesso al lavoro (comma 622): il provvedimento
stabilisce che l’istruzione obbligatoria è fissata in almeno dieci
anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età . L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre
dall’anno scolastico 2007/2008. Lo stesso comma fissa, come
conseguenza, l’innalzamento a 16 anni l’età minima per
l’accesso al lavoro (dovrà essere chiarito, da parte del ministero,
l’esatta decorrenza di tale innalzamento).
Finanziaria 2007
 Servizio ispezione del lavoro (comma 544
e 571): Al fine di fronteggiare le esigenze
scaturenti dalla legge finanziaria 2007, con
particolare riferimento alle politiche di
contrasto del lavoro sommerso e di
prevenzione degli incidenti sul lavoro e del
fenomeno delle morti bianche, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato all’immissione in servizio fino a
trecento nuovi ispettori. E’ altresì previsto
l’incremento di 60 unità del Commando dei
carabinieri per la tutela del lavoro.
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TFR e previdenza complementare