Il ruolo strategico dell’Agenzia del
Territorio nella manovra finanziaria 2011.
Legge 122 del 30 luglio 2010 , art. 19
Giornata di lavoro
Relatore: Stefano Sanfelice
Agenzia del Territorio – Piazza Malpighi,11 – Bologna – 08/10/2010
8 ottobre 2010
Scopo dell’incontro
1. Anagrafe Immobiliare Integrata
2. Fabbricati mai dichiarati in catasto
3. Adempimenti previsti dal comma
14 art.19
3.1 Chiarimenti tecnici sulle
dichiarazioni di uniformità allo stato
di fatto
Scopo dell’incontro
Il decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78
convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010
riporta all’art.19 una serie di disposizioni
che assegnano all’ Agenzia del Territorio un
ruolo strategico negli interventi di contrasto
all’evasione ed elusione fiscale nel settore
immobiliare.
Gli elementi principali dell’articolo 19,
oggetto del presente incontro, possono
essere
riassunti
seguendo
i
punti
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sottoelencati.
• Attivazione
a
decorrere
dall’1.1.2011
dell’Anagrafe Immobiliare Integrata (commi
1 e 3);
• Attività
correlate
alla
identificazione
degli immobili non dichiarati in catasto
(commi da 7 a 13);
• Obbligo di inserimento negli atti e nelle
richieste di registrazione dei contratti di
locazione di riferimenti ed indicazioni di
natura catastale (commi 14 e 15).
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1. -
Anagrafe Immobiliare Integrata
Banca Dati Catastale
Banca Dati Ipotecaria
Con l’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata
è previsto il definitivo allineamento delle banche dati
catastali ed ipotecarie che consentirà l’erogazione
dell’
“ATTESTAZIONE
INTEGRATA
IPOTECARIOCATASTALE” che prevede l’univoca individuazione
dell’immobile, la relativa base imponibile nonché il
soggetto titolare di diritti reali quale soggetto passivo
di imposta .
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1. -
Anagrafe Immobiliare Integrata
Per tale attestazione, che costituisce uno dei
punti fortemente innovativi della manovra,
l’Adt è giunta ad uno stadio avanzato per il
suo rilascio.
A breve è prevista l’emanazione dei relativi
provvedimenti
che
stabiliranno
effetti,
modalità di erogazione e la progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e
servizi.
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2. - Fabbricati mai dichiarati in Catasto
In base all’art. 2 comma 36 della Legge
286/2006
e
successive
modifiche
ed
integrazioni,
l’Agenzia
ha
individuato
i
fabbricati non dichiarati in Catasto con la
sovrapposizione delle ortofoto digitali alla
cartografia catastale.
Per tali immobili, inclusi negli elenchi
pubblicati in Gazzetta Ufficiale e consultabili
sul
sito
“www.agenziaterritorio.it”,
era
previsto un termine di 7 mesi per presentare,
ai
fini
fiscali,
la
dichiarazione
di
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aggiornamento catastale.
2. - Fabbricati mai dichiarati in
Catasto
L’immagine tratta
dal sito del Sian
individua con un
“red dot” il
fabbricato
segnalato
dall’analisi delle
differenze tra
mappa catastale
e immagine
aerea
2. - Fabbricati mai dichiarati in
Catasto
Nella mappa
catastale non
esiste alcun
fabbricato nella
posizione
individuata dalla
foto aerea
2. - Fabbricati mai dichiarati in
Catasto
La legge 122/10 ha di fatto prorogato al
31 dicembre 2010 la possibilità per i titolari
di diritti reali di regolarizzare la propria
posizione. Scaduto tale termine senza aver
provveduto, l’Agenzia, nelle more della
definitiva iscrizione in Catasto, provvede ad
attribuire una rendita presunta anche sulla
base di elementi tecnici forniti dai Comuni
interessati.
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2. - Fabbricati mai dichiarati in
Catasto
Entro il 31 dicembre 2010 è previsto
l’obbligo della regolarizzazione catastale
anche per gli immobili oggetto di interventi
edilizi che hanno determinato variazioni non
dichiarate di consistenza o di destinazione.
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2. - Fabbricati mai dichiarati in
Catasto
In sede di conversione il legislatore ha precisato
che sono “…fatte salve le procedure previste dal
comma 336 dell’art.1 della Legge 30 dicembre
2004, n.311, nonché le attività da svolgere in
surroga da parte dell’Agenzia del Territorio per i
fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali … nonché quelle di accertamento relative
agli immobili iscritti in Catasto, come fabbricati o
loro porzioni, in corso di costruzione o di
definizione, che siano divenuti abitabili o servibili
all’uso cui sono destinati”.
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3. - Adempimenti previsti dal comma 14
art.19
In base alle modifiche introdotte dalla legge
n.122/2010 il testo del comma 1 bis dell’articolo 29
della Legge n.52 del 27 febbraio 1985 è il seguente:
“1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate
tra
vivi
aventi
ad
oggetto
il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,
ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unità immobiliari urbane,
a pena di nullità,
…….
....
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3. - Adempimenti previsti dal comma 14
art.19
……..
oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
resa in atti dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
sulla base delle disposizioni
vigenti in materia
catastale.
Trattasi quindi di verificare la “coerenza oggettiva” .
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3. - Adempimenti previsti dal comma 14
art.19
La dichiarazione può essere sostituita da una
attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti
di aggiornamento catastale. Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali
e verifica la loro
conformità con le risultanze dei registri
immobiliari”.
Tale capoverso ha lo scopo di verificare la
“coerenza soggettiva”.
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
La norma ha validità per i fabbricati esistenti.
E’ necessario distinguere le modalità di
accatastamento a seconda che si tratti di
fabbricati esistenti ma non idonei ad essere
dichiarati agibili dai fabbricati esistenti ed
ultimati e quindi idonei ad essere dichiarati
agibili.
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Per i fabbricati esistenti ma non ancora idonei
ad essere dichiarati agibili non è previsto
l’obbligo di accatastamento e pertanto sono
esclusi dalle verifiche tecniche da effettuare
per il rilascio delle dichiarazioni di conformità.
Si tratta nello specifico:
a) degli immobili o porzioni immobiliari
riportati nelle categorie fittizie del gruppo F ;
b) dei Beni Comuni non Censibili.
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
a) categorie fittizie
Le unità ascrivibili nelle categorie fittizie sono
individuate
esclusivamente
nell’elaborato
planimetrico con esclusione della presentazione
delle singole planimetrie (Circolare n.9/2001 AdT)
e si distinguono in:
F1
Aree urbane
F2
Unità collabenti
F3
Unità in corso di costruzione
F4
Unità in corso di definizione
F5
Lastrici solari
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
b) Beni comuni non censibli
Per Beni Comuni non Censibili, cioè beni
comuni a più unità immobiliari e privi di
autonoma capacità reddituale, comuni ad
alcune o a tutte le u.i.u., ovvero per la loro
specifica funzione di utilizzazione indivisa,
sono da intendersi scale, androni, aree di
passaggio,
cortili,
terrazzi
condominiali,
locale Centrale Termica.
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Beni comuni censibili
Per i Beni Comuni Censibili (es. alloggio del
portiere) la dichiarazione di conformità va
resa
solo
nel
caso
di
autonomo
trasferimento (in questo caso infatti il bene
perde
la
sua
funzione
di
bene
condominiale).
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Unità afferenti
La dichiarazione di conformità va resa anche
per
le
unità
immobiliari
cosiddette
“afferenti” e cioè relative all’edificazione di
nuovi piani o corpi di fabbrica realizzati su
un lotto già edificato e censito al Catasto
urbano (es. autorimesse, ecc.)
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Interventi che influiscono sul classamento e
sulla rendita catastale.
-costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed
interrate;
-ampliamenti delle uiu esistenti con variazione della
sagoma
esterna
dell’edificio
(es.
chiusura
e
trasformazione di un terrazzo in un vano principale o
accessorio);
-variazioni di superficie delle unità immobiliari derivanti
da interventi di ristrutturazione edilizia
o di
manutenzione straordinaria (es. fusione di due o più
uiu);
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Interventi che influiscono sul classamento e
sulla rendita catastale.
-variazioni interne
ridistribuzione e
degli accessori;
alle unità immobiliari con
modifica del numero di vani e
-variazioni di destinazione d’uso;
-interventi di riqualificazione delle unità immobiliari
comportanti la realizzazione o l’integrazione dei
servizi igienici;
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Interventi che influiscono sul classamento e sulla
rendita catastale.
- Altri interventi significativi di riqualificazione delle
unità immobiliari (installazione e/o integrazione
impianti, ecc…)
- Fabbricati ove è stato installato uno o più ascensori;
- Fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di
riqualificazione delle parti comuni;
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Interventi che non influiscono sul classamento e
sulla rendita catastale.
Interventi che riguardano opere conservative di
riparazione, sostituzione
o rinnovamento delle
finiture e quelle necessarie a tenere in efficienza gli
impianti esistenti;
- Opere e modifiche necessarie per rinnovare
sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- Interventi
edilizi
conservativo;
di
restauro
e
e
risanamento
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3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni
di conformità allo stato di fatto
Interventi che non influiscono sul classamento e
sulla rendita catastale.
- Interventi di adeguamento degli impianti tecnologici
alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione
e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e
conservazione degli elementi edilizi strutturali.
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