L'EMERSIONE DEI CAPITALI ALL'ESTERO:
Legge 15 dicembre 2014 n. 186
Stefano Massarotto
BERGAMO, 23 MARZO 2015
Premessa
Pag. 2
PREMESSA
Trend internazionale verso un’accresciuta trasparenza fiscale:
−
accordo scambio informazioni su richiesta secondo standard OCSE:
•
Svizzera (23 febbraio 2015);
•
Lietchtestein (26 febbraio 2015);
•
Principato di Monaco (2 marzo 2015).
Pag. 3
PREMESSA
(segue)
Roadmap / Protocollo aggiuntivo:
−
esclusione da «black list» (scambio informazioni);
−
scambio automatico di informazioni;
−
periodo transitorio: «group requests» ex art. 26 OCSE:
•
identificazione clienti residenti in Italia che non partecipano alla VD;
•
«conti chiusi», «conti sostanzialmente chiusi», «conti inattivi».
Pag. 4
PREMESSA
(segue)
In ambito domestico:
−
−
novità Legge Europea 2013:
•
ampliamento monitoraggio bancario anche a non residenti;
•
nuovo Mod. RW e rilevanza titolare effettivo;
nuovi poteri di indagine GDF e UCIFI (prov. n. 105953 – 8 agosto 2014):
•
intermediari finanziari: operazioni, rilevate nell’AUI, relative a soggetti
diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono
informazioni;
•
professionisti e intermediari finanziari: identità “titolari effettivi”.
Pag. 5
PREMESSA
(segue)
In ambito domestico:
−
verifiche fiscali (Circolare AdE n. 25 del 6 agosto 2014):
•
illecito trasferimento e/o detenzione all’estero attività produttive di
reddito (anche per il tramite di soggetti esteri, interposti o esterovestiti);
−
applicativo S.O.N.O.R.E. raccoglie indizi di collegamento con territorio
nazionale (redditi ricorrenti, immobili o conti correnti, afflussi di capitale):
•
allocazione fittizia all’estero residenza fiscale;
•
stranieri che non hanno mai acquisito residenza in Italia, pur lavorandoci e
vivendoci da anni.
Pag. 6
CASO N. 1
PRIMA
DOPO
CH
CH
ITA
ITA
PANAMA
Pag. 7
CASO N. 2
PRIMA
DOPO
CH
CH
ITA
ITA
Pag. 8
Legge n. 186/2014
La «collaborazione volontaria»
Pag. 9
LEGGE 186/2014
LA «COLLABORAZIONE VOLONTARIA»
•
violazioni commesse fino al 30 settembre 2014;
•
attivabile solo una volta ed entro il 30 settembre 2015;
•
no «anonimato»;
•
coinvolgimento dei «soggetti collegati»;
•
integrale pagamento delle imposte ancora accertabili.
Effetti premiali
No sanzioni
penaltributarie
Introduzione reato di
autoriciclaggio
Riduzione sanzioni
amministrative
Pag. 10
TIPOLOGIE DI DISCLOSURE
−
Voluntary cd. «internazionale» (art. 1, comma 1): contribuenti tenuti agli
obblighi RW (es. persone fisiche residenti):
•
violazioni relative ad attività estere (investimenti e imponibili);
•
«all-in»: altre violazioni relative ad attività detenute in Italia (violazioni
«non conness[e] con le attività costituite o detenute all’estero»).
−
Voluntary «domestica» (art. 1, comma 2): riguarda altri soggetti (es. società
di persone e di capitali, anche se non residenti in Italia, contribuenti non
obbligati a RW o che vi abbiano correttamente adempiuto).
Pag. 11
VOLUNTARY INTERNAZIONALE
Presupposti
−
autodenuncia spontanea, completa e veritiera con regolarizzazione di tutte
le violazioni e di tutti i redditi non dichiarati;
−
principio
«all-in»
(Provvedimento
del
31
gennaio
2015:
l’adesione
«presuppone» anche la definizione delle violazioni non connesse con le
attività costituite o detenute all’estero);
−
obbligo di fornire via PEC, entro 30 giorni dalla trasmissione telematica
dell’istanza (integrabile una sola volta entro lo stesso termine), anche:
•
relazione di accompagnamento (redatta in base a specifico format); e
•
documentazione a supporto (tradotta in italiano se in lingua straniera).
Pag. 12
AMBITO OGGETTIVO («ALL-IN»)
La procedura internazionale (Circ. 10/E/2015):
−
a prescindere dalle violazioni connesse con le attività estere «non può che
riguardare l’intera posizione fiscale del contribuente che la richiede»;
−
«effetto attrattivo» limitato ai soli periodi d’imposta relativi ai redditi non
dichiarati connessi agli investimenti all’estero.
Inosservanza: «… dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività
estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili … fatta salva l’efficacia
degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, si dovrà procedere ad
interessare l’Autorità giudiziaria … » (Circ. 10/E, pag. 61).
Pag. 13
Voluntary disclosure
Internazionale
Pag. 14
VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNAZIONALE
Obblighi RW (art. 4 del D.L. n. 167/1990):
−
persone fisiche, enti non commerciali (es. trust) e società semplici ed
equiparate, residenti in Italia “che, nel periodo d’imposta, detengono
investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia”;
−
titolari effettivi dei predetti assets esteri secondo quanto previsto dall'articolo
1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007 (a partire
dal 2013).
Pag. 15
VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNAZIONALE
(segue)
Residenza:
−
status di «residente»: per almeno un'annualità interessata dalla procedura;
−
riguarda anche soggetti «esterovestiti» (in quanto residenti in Italia ai fini
delle imposte sui redditi) e i «titolari effettivi» (dal 2013).
Pag. 16
PROCURE E DELEGHE
Obbligo RW per il contribuente che risulta «possessore del reddito» di fonte
estera che si origina dalle attività estere ex art. 1 T.U.I.R. ? conferme:
−
presunzione di evasione ex art. 12 del D.L. n. 78/2009;
−
presunzione di fruttuosità ex art. 6 D.L. n. 167/1990;
−
«scudo fiscale» ex art. 13-bis D.L. n. 78/2009;
−
Legge Europea 2013: art. 4, comma 1, 2° periodo, D.L. n. 167/1990: «Sono
altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente
periodo che, pur non essendo possessori … ».
Pag. 17
PROCURE E DELEGHE
(segue)
La prassi dell’A.F.:
−
obbligo RW anche per coloro che, non titolari delle attività, ne hanno
disponibilità o possibilità di movimentazione (Circolare n. 38/E del 2013);
−
se un residente ha «la delega al prelievo su un conto corrente estero è
tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega
ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di
società» (Istruzioni RW Unico 2015 PF);
−
la “ratio delle norme sul monitoraggio fiscale … presuppongono una
relazione giuridica (intestazione delle somme) o di fatto (possesso o
detenzione) tra soggetto e disponibilità estere che non si esaurisce nella
semplice possibilità di disporre delle relative somme attraverso prelievi o
versamenti” (Circolare n. 10/E del 2014).
Pag. 18
PROCURE E DELEGHE (Circolare n. 10/E/2015)
(segue)
Procedura anche attività cointestate o nella disponibilità di più soggetti (es.
deleghe di firma ad operare su un conto):
−
istanza presentata «pro-quota» in maniera autonoma da ciascuno dei
soggetti interessati (secondo la presunzione dell’art. 5-quinquies comma 9) e
effetti solo nei confronti dei richiedenti ?
−
la prova contraria: «in caso di deleghe o procure, dovrà essere evidenziato il
sostanziale utilizzo al fine di meglio definire la presunzione di possesso in
quote uguali»;
−
presunzione anche ai fini dell’imputazione soggettiva dei redditi (e non solo ai
fini RW) ? Liberalità indirette ex art. 56-bis TUSD?
N.B.: per i soggetti che non abbiano aderito alla procedura di emersione si
applicano le regole generali (Circolare n. 45/E del 2010 e n. 38/E del 2013).
Pag. 19
SOGGETTI INTERPOSTI
Confermata la prassi dell’A.F.:
−
obbligo di RW anche in caso di possesso tramite “interposta persona”;
−
attività “detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri
fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari”;
−
l’interposizione
soggettiva
non
può
identificarsi
automaticamente
con
l’interessenza in un soggetto estero (anche se black list);
−
nozione di “interposta persona” da valutare in relazione alle caratteristiche e
alle modalità organizzative del soggetto (“rapporti fiduciari” conformi
a
schemi negoziali di diritto estero; mero intestatario del cespite).
Pag. 20
AMBITO SOGGETTIVO
I soggetti interponenti, in quanto responsabili degli obblighi tributari (fiscali e
valutari) connessi con il patrimonio “formalmente” intestato a soggetti meramente
interposti quali, ad esempio:
−
trust (interposto ai fini fiscali);
−
polizze (in caso di riqualificazione contrattuale);
−
fondazioni;
−
strutture societarie;
possono attivare la VD per regolarizzare violazioni tributari relative al predetto
patrimonio.
Pag. 21
TRUST INTERPOSTI
‟ogni qualvolta il trust … semplice schermo formale e la disponibilità dei beni
che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o
beneficiari del trust … il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve
essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità” (Circolare n.
38/E del 2013).
Obblighi RW: interponente (beneficiario o settlor)
Analisi norme di diritto comune e tributarie
Pag. 22
TRUST INTERPOSTI
(segue)
verifiche
tutti gli attori coinvolti (es., disponente, protector, advisor, beneficiari)
documentale
fattuale
Pag. 23
TRUST INTERPOSTI
(segue)
Verifica documentale:
−
pienezza proprietaria e “controllo” in capo al trustee;
−
obblighi e sanzioni che rafforzano la responsabilità del trustee;
−
poteri (es. disponente o protector) che limitano quelli del trustee (cfr. ad
esempio, indicatori di anomalie UIF Com. 2 dicembre 2013);
Pag. 24
TRUST INTERPOSTI
(segue)
verifica fattuale
soggetto che – a prescindere dalle risultanze documentali –
esercita l’effettivo controllo del trust
“nominee agreement”
(aventi la denominazione di trust)
“bare trust”
trustee ridotto a mandatario (rectius fiduciario interposto)
Pag. 25
TRUST INTERPOSTI
(segue)
L’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 61/E del 2010):
−
Criterio-guida: “non … validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust …
nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta … di essenziale importanza è
l’effettivo potere del trustee … e in ciò che emerge non soltanto dall’atto
istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto”;
−
esemplificazioni in linea col criterio-guida: (i) trust che il disponente (o il
beneficiario) può far cessare liberamente, (ii) trust in cui il disponente ha il
potere di porre termine anticipatamente;
−
altre esemplificazioni – forse – connotate da “eccessiva rigidità” (visione
patologica alla luce dei fatti di cronaca dell’epoca)? e non dovrebbero condurre
ad una “automatica” inesistenza giuridica del trust.
Pag. 26
TRUST NON INTERPOSTI
(segue)
Trust non interposti
in parte trasparenti
in parte opachi
trasparenti
opachi
Trust non interposti
residenti in Italia
non residenti in Italia
−
la posizione del trust (RW, imposte e violazioni connesse);
−
la posizione del beneficiario (RW, imposte e violazioni connesse).
Pag. 27
TRUST NON INTERPOSTI
(segue)
Legge Europea 2013 e “titolare effettivo” del trust
obbligo RW per “titolari effettivi” ex D.Lgs. n. 231/2007
Disponente A
Att. estere
TRUST
Beneficiari residenti (figli):
BeC
Pag. 28
POLIZZE ASSICURATIVE
In linea generale:
−
redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-quater) del T.U.I.R., percepiti:
•
alla scadenza del contratto;
•
in ipotesi di riscatto (anche parziale) della polizza;
•
anche in caso di cessione, tipicamente laddove la polizza attribuisca un
rendimento minimo garantito (art. 6, T.U.I.R.);
−
redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies) del T.U.I.R.,
realizzati in caso di cessione del contratto prima della scadenza della polizza.
Pag. 29
POLIZZE ASSICURATIVE
(segue)
Tra l’altro prevedono:
−
imposizione solo in caso di «monetizzazione» della polizza;
−
aliquota unica del 26% (12,5% per la quota riferibile ai titoli di Stato) a
prescindere dal sottostante;
−
la possibilità di compensare minus/plusvalenze senza limiti temporali;
−
esenzione dall'imposta di successione.
Dal 1 gennaio 2015, imponibili i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari a
copertura del rischio demografico, a seguito del decesso dell'assicurato (fino ad
allora esenti – Legge di stabilità 2015).
Pag. 30
POLIZZE ASSICURATIVE
(segue)
Il rischio di riqualificazione del contratto assicurativo (in altro prodotto finanziario)
dipende, tra l’altro, da:
−
effettiva incidenza del c.d. «rischio demografico» ai fini del pagamento del
capitale/rendita al verificarsi dell’evento assicurato;
−
modalità di selezione degli assets sottostanti la polizza (riservata al gestore
ovvero condivisa con il policyholder);
−
tipologia degli assets sottostanti la polizza;
−
anzianità del soggetto assicurato.
Pag. 31
POLIZZE ASSICURATIVE
(segue)
In caso di polizza meramente interposta tra il patrimonio ed il policyholder
il policyholder potrà attivare la VD per regolarizzare le violazioni degli obblighi
tributari relativi agli assets formalmente intestati alla compagnia assicurativa
Pag. 32
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Partecipazioni:
−
interposta;
−
reale:
•
residenza fiscale della società;
•
natura «qualificata» o «non qualificata» della partecipazione;
•
CFC black / white list ovvero collegata;
•
eventuali distribuzioni di utili.
Pag. 33
CAUSE OSTATIVE
La collaborazione non è ammessa:
−
se il contribuente (o concorrente nel reato o coobbligato solidale) ha «formale
conoscenza» di attività di accertamento tributario o indagine penale in
relazione «all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di
collaborazione volontaria»;
−
cause ostative distinte, quanto a effetti preclusivi, in relazione alla singola
annualità, al tributo e all’ambito («proprio» e «derivato nazionale»): Circ.
10/E, pag. 27;
−
è possibile rimuovere una causa ostativa (definizione dell’atto presupposto,
anche con ravvedimento) per poi accedere alla voluntary in relazione alle
rimanenti annualità o fattispecie non interessate da causa ostativa.
Pag. 34
CAUSE OSTATIVE
(segue)
Causa di inammissibilità occultata dal contribuente:
−
prima del perfezionamento della procedura: mancato perfezionamento
(sembrerebbe, in parte qua: «le violazioni relative al periodo d’imposta e al
tributo per il quale opera la preclusione saranno adeguatamente sanzionate,
anche in considerazione del grave comportamento del contribuente»);
−
successivamente:
•
«l’Ufficio si limiterà a rappresentare compiutamente i fatti all’Autorità
giudiziaria» (Circ. 10/E, pag. 30);
•
in caso di «esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal
contribuente … fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi
nell’ambito della procedura, si dovrà procedere ad interessare l’Autorità
giudiziaria competente» (Circ. 10/E, pag. 61).
Pag. 35
RIDUZIONE SANZIONI IMPOSTE SUI REDDITI
Sanzioni imposte sui redditi:
−
minimo edittale ridotto di ¼;
−
100% + 1/3 se dichiarazione infedele (120% + 1/3 se omessa);
−
raddoppio (dal 2008) se Paese di black list.
Pag. 36
RIDUZIONE SANZIONI RW
Sanzioni RW ridotte a ½ se:
a) attività trasferite in Italia o UE/SEE white list; ovvero
b) le attività trasferite in Italia o UE/SEE white list erano o sono ivi detenute;
ovvero
c) l’autore della violazione autorizza l’intermediario finanziario estero – c.d.
waiver – a trasmettere alla A.F. i dati relativi alle attività regolarizzate (da
allegare alla relazione controfirmata dall’intermediario).
In caso contrario sanzioni ridotte di ¼.
Regole particolari per il caso di successivo trasferimento del patrimonio in Paesi
non collaborativi.
Pag. 37
RIDUZIONE SANZIONI RW
(segue)
Alcune criticità:
•
rimpatrio «giuridico», a condizione che l’intermediario applichi le ritenute e/o
le imposte sostitutive (Circolare 10/E, pag. 50); efficacia del rimpatrio ai fini
«premiali» condizionata all’esonero dagli obblighi di RW? (coordinamento,
conseguente all’abolizione della ritenuta d’ingresso del 20% sui flussi esteri?);
•
waiver: modalità? Forma? Autorità destinataria?
•
soggetti non residenti a data di emersione?
La Circ. n. 10/E: i casi di assenza di attività alla data di emersione (donazione,
consumo).
Pag. 38
PAESI BLACK LIST
−
Se entro 60 gg. dalla legge sulla voluntary disclosure Paese black list firma
accordo ex art. 26 Modello OCSE con Italia (con retroattività):
•
sanzioni base RW: 3% (non 6% o 5%);
•
sanzioni imposte sui redditi: no raddoppio ex art. 12, D.L. n. 78/2009;
Pag. 39
PAESI BLACK LIST (CH, FL, MC)
(segue)
−
firma accordo ex art. 26 Mod. OCSE e contribuente autorizza la banca a
scambiare informazioni con l’A.F. (solo se attività vengono mantenute nello
Stato di black list «con scambio»):
•
no raddoppio termini di accertamento (ex art. 12, comma 2-bis, D.L. n.
78/2009);
•
no raddoppio termini di decadenza violazioni RW (ex art. 12, comma 2ter, D.L. n. 78/2009);
•
permane il tema relativo al «raddoppio penale» dei termini di
accertamento.
Pag. 40
PAESI BLACK LIST
(segue):
Periodi di imposta accertabili entro il 31 dicembre 2015:
Annualità accertabili
Termine ordinario
Termine raddoppiato
ex art. 12, D.L. n.
78/2009
Termine raddoppiato
ex art. 43, 3° co,
D.P.R. n. 600/1973
(«raddoppio penale»)
Omessa dichiarazione
dal 2009
dal 2004
dal 2004
Infedele dichiarazione
dal 2010
dal 2006
dal 2006
RW
dal 2009
dal 2004
n/a
Violazione
Pag. 41
PAESI BLACK LIST: LOCALIZZAZIONE ASSETS
−
Principio generale: localizzazione geografica (detenzione diretta) o valutaria
(indirettamente o per interposta persona) dell’attività ove è ubicata la stessa.
•
Veicolo per occultare la reale disponibilità (e quindi «interposto»?): rileva la
sede di quest’ultimo (anche se attività presso un paese collaborativo);
•
eccezione: se la localizzazione dell’attività è già idonea a garantire
l’occultamento al fisco italiano della reale detenzione;
•
effetti sui «raddoppi» ex art. 12, D.L. 78/2009 e sanzioni RW.
Pag. 42
CASO N. 1
FRANCIA
BVI
BVI
ITA
Pag. 43
CASO N. 2
CH
BVI
BVI
ITA
Pag. 44
CASO N. 3
CH
TRUST
New Zealand
ITA
Pag. 45
VD DOPO ACCORDO
SCAMBIO INFORMAZIONI ITA-CH
Ipotesi:
−
investimento estero black list con accordo (Svizzera) costituito pre-2004;
−
rendimento annuo (interessi c/c) del 2%;
−
dichiarazione infedele;
−
assenza di violazioni penali;
−
rimpatrio giuridico (mandato a fiduciaria).
Pag. 46
VD PRIMA ACCORDO
SCAMBIO INFORMAZIONI ITA-CH
Sanzione RW
IRPEF
Sanzione IRPEF
Anno
Consistenza
estera
al 31/12
Minimo
edittale
1/6
SANZIONE
Imp. sost.
(27% / 20%)
Minimo
edittale
Riduzione
di ¼
Definizione
ad 1/6
SANZIONE
2004
1.000,00
5%
0,83%
8,33
-
-
-
-
-
2005
1.020,00
5%
0,83%
8,50
-
-
-
-
-
2006
1.040,40
5%
0,83%
8,67
5,51
133%
100%
17%
0,92
2007
1.061,21
5%
0,83%
8,84
5,62
133%
100%
17%
0,93
2008
1.082,43
6%
1,00%
10,82
5,73
200%
150%
25%
1,43
2009
1.104,08
6%
1,00%
11,04
5,85
200%
150%
25%
1,46
2010
1.126,16
6%
1,00%
11,26
5,96
200%
150%
25%
1,49
2011
1.148,69
6%
1,00%
11,49
6,08
200%
150%
25%
1,52
2012
1.171,66
6%
1,00%
11,72
4,59
200%
150%
25%
1,15
2013
1.195,09
6%
1,00%
11,95
4,69
200%
150%
25%
1,17
102,63
44,03
10,07
TOTALE COSTO VD
13,11%
Pag. 47
VD DOPO ACCORDO
SCAMBIO INFORMAZIONI ITA-CH
Sanzione RW
IRPEF
Sanzione IRPEF
Anno
Consistenza
estera
al 31/12
Minimo
edittale
1/6
SANZIONE
Imp. sost.
(27% / 20%)
Minimo
edittale
Riduzione
di ¼
Definizione
ad 1/6
SANZIONE
2004
1.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2005
1.020,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2006
1.040,40
-
-
-
-
-
-
-
-
2007
1.061,21
-
-
-
-
-
-
-
-
2008
1.082,43
-
-
-
-
-
-
-
-
2009
1.104,08
3%
0,5%
5,52
-
-
-
-
-
2010
1.126,16
3%
0,5%
5,63
5,96
133%
100%
17%
0,99
2011
1.148,69
3%
0,5%
5,74
6,08
133%
100%
17%
1,01
2012
1.171,66
3%
0,5%
5,86
4,59
133%
100%
17%
0,76
2013
1.195,09
3%
0,5%
5,98
4,69
133%
100%
17%
0,78
28,73
21,32
3,55
TOTALE COSTO VD
4,48%
Pag. 48
REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA’ ESTERE
−
Origine dei capitali e movimenti avvenuti nei periodi di imposta aperti
(presunzione di evasione ex art. 12 D.L. n. 78/2009);
−
determinazione analitica:
•
regole in vigore nei singoli periodi d’imposta;
•
redditi sottratti a tassazione e trasferiti all’estero;
•
proventi degli investimenti esteri;
•
attività finanziarie: complessità dei patrimoni finanziari (qualificazione,
redditi di capitale e redditi diversi, EU-WHT, ecc. …);
•
immobili, partecipazioni.
Pag. 49
REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA’ ESTERE
(segue)
−
in caso di «impossibilità» di produrre il corredo documentale/informativo:
presunzione legale di redditività ex art. 6 D.L. n. 167/1990;
−
regime opzionale «conti pocket»:
•
Patrimoni </= 2 mio € (media giacenze rilevate al termine di ciascun
periodo):
meccanismo di forfettizzazione opzionale;
rendimento annuo: 5% consistenza;
imposta: 27% del rendimento.
− non opera la presunzione di cui all’art. 5-quinquies, comma 9;
− la presunzione ex art. 1854 e 1298 c.c. ? «le parti di ciascuno si presumono in
parti uguali se non risulta diversamente» ?
Pag. 50
ALCUNE CRITICITA’
−
Dichiarazione Unico 2015 e 2016: intervento legislativo ?
−
Modalità di pagamento imposte/sanzioni (home banking o intermediario
abilitato): riservatezza, antiriciclaggio.
Pag. 51
Allegati
Pag. 52
IL MODELLO DI ISTANZA (-1-)
Istanza
integrativa
Voluntary «internazionale»
o «domestica»
Dati
anagrafici
contribuente,
del
rappresentante
e
professionista
del
suo
del
Opzione «conti pocket» <
Eur 2m
Pag. 53
IL MODELLO DI ISTANZA (-2-)
Soggetti «collegati»:
• con le attività (campo 1)
• con i redditi evasi (campo 2)
Attività
estere
(finanziarie,
patrimoniali, etc.) per anno e per
country (B/L, W/L e B/L con accordo)
Apporti (no frutti)
Attività estere per luogo di
detenzione alla data di emersione
(per riduzione sanzioni RW ex art.
5-quinquies comma 4)
Maggiori imponibili (e rendimenti
determinati con forfait)
Pag. 54
IL MODELLO DI ISTANZA (-3-)
Alcune considerazioni:
−
«Soggetti collegati»: soggetti che hanno una posizione rilevante di collegamento:
•
con le somme (attività finanziarie e patrimoniali) detenute all’estero, oggetto di
emersione (es. i cointestatari), anche al fine di consentire la ripartizione ai sensi
del comma 9 dell’art. 5-quinquies tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità;
o
•
con i redditi oggetto di irregolarità;
−
si tratterebbe dei soggetti rilevabili tra i «documenti» e le «informazioni» che devono
essere fornite tramite PEC (es. cointestatari di conti correnti o soggetti collegati in
ragione dell’origine della provvista);
−
il tema, per la sua rilevanza, merita ulteriori chiarimenti: non si comprende se
riguardi soltanto i soggetti potenzialmente destinatari della procedura di emersione
ovvero anche altri soggetti (es. corrieri / emittenti di false fatture; danti causa di
compensi o corrispettivi «in nero»);
Pag. 55
IL MODELLO DI ISTANZA (-4-)
Esempi:
−
«Nuovi investimenti all’estero»: si tratta degli «apporti» diversi dai frutti;
•
secondo le Istruzioni, rileva ogni versamento di contanti, ogni bonifico in entrata
ovvero ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente
intestato al contribuente ovvero ad un soggetto interposto;
•
non è del tutto chiaro se vadano indicati tutti i movimenti in entrata su ciascun
c/c o deposito o solo quelli effettivamente aventi natura di «apporto» non
altrimenti giustificabile.
Pag. 56
LA RELAZIONE
La relazione di accompagnamento
−
Da redigere in base a specifico format;
−
divisa in 7 sezioni:
•
Introduzione: quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di
emersione, modalità con cui le stesse sono state realizzate e momenti in cui
sono state commesse; prospetto di riconciliazione tra documentazione
presentata e quanto riportato nel modello;
•
Soggetti collegati: informazioni di dettaglio in merito ai soggetti indicati in
Sezione I;
•
Attività estere: distinta delle Attività indicate in Sezione II, identificate con un
codice progressivo da A01. Illustrazione degli apporti nel corso degli anni
ancora accertabili, indicati in Sezione III, con elenco dei documenti allegati;
Pag. 57
LA RELAZIONE
(segue)
•
Redditi correlati alle attività estere: vanno dettagliati i redditi (cd. «frutti»)
derivanti dall’utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività
estere oggetto di emersione e l’elenco dei relativi documenti allegati;
•
Attività estere alla data di emersione: vanno riportate le informazioni
necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni RW ai sensi
dell’articolo 5-quinquies, comma 4, dettagliando i valori indicati alla Sezione IV;
•
Maggiori imponibili e ritenute (i.p. voluntary «domestica» e principio «all-in»):
composizione dei valori indicati nella sezione V relativi ai maggiori redditi (anche
i frutti) rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini IVA,
alle eventuali ritenute non operate che formano oggetto di emersione, con
elenco dei relativi documenti di supporto;
•
Effetti di precedenti «scudi fiscali»: indicazioni su dichiarazioni riservate che
si intendono opporre all’A.F: con elenco dei documenti allegati.
Pag. 58
LA PROCEDURA
La presentazione dell’istanza di emersione
−
l’istanza deve essere presentata in via telematica unicamente via Entratel o
Fisconline (direttamente o mediante intermediari abilitati) entro il 30 settembre
2015;
−
in caso di richiesta «originaria» trasmessa dopo il 26 settembre, l’invio dell’istanza
integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi; entro lo stesso termine
sembrerebbe possibile anche l’integrazione della documentazione allegata;
−
diversamente da quanto previsto dal D.L. 4/2014, la richiesta non può essere
consegnata a una delle sedi UCIFI dell’Agenzia delle Entrate, con la possibilità di
presentare tutta la documentazione allegata anche su supporto informatico non
riscrivibile (es. cd-rom o dvd);
−
non è confermato se, per ottenere informazioni sulle modalità di compilazione e
sulla documentazione da allegare, il contribuente possa fissare un appuntamento
con la competente sede UCIFI.
Pag. 59
LA PROCEDURA
La presentazione dell’istanza di emersione
−
entro 30 giorni dalla presentazione dell’Istanza «originaria», e (se precedente)
comunque entro il 30 settembre 2015, deve essere trasmessa via PEC tutta la
documentazione unitamente alla relazione di accompagnamento, con un prospetto
di riconciliazione tra la documentazione e i dati dichiarati nell’Istanza di emersione;
−
come nel contesto del D.L. 4/2014, non è prevista formalmente una fase di
contraddittorio «endoprocedimentale», né ulteriori attività istruttorie rispetto a
quanto disposto, ad esempio, dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973;
−
La Circolare 10/E prevede tuttavia una fase di contraddittorio in caso di errori o di
necessità di documentazione integrativa (sembrerebbe ai soli fini istruttori);
Pag. 60
LA PROCEDURA
L’esito dell’istanza di emersione
−
gli effetti della disclosure si producono solo in caso di versamento integrale, anche
in tre rate mensili, delle somme dovute in base:
a) all’invito al contraddittorio (non più all’avviso di accertamento) emesso ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 218/1997 (ovvero
all’accertamento con adesione); nonché
b) all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per
la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale;
−
entro 30 gg dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica
all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura (ai fini degli effetti
sul piano penaltributario).
Pag. 61
LA PROCEDURA
Termini per il versamento
−
Il pagamento della prima (o unica) rata deve essere effettuato secondo le regole
generali e quindi:
a) in relazione all’invito al contraddittorio: entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione; in alternativa
b) in caso di accertamento con adesione, entro venti giorni dalla redazione
dell’atto; in ogni caso
c) in relazione all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle
sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale entro il termine
per la proposizione del ricorso.
Pag. 62
LA PROCEDURA (-1/3-)
La procedura è quindi quella disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 e dall’art. 16
del D.Lgs. 472/1997. In sintesi, dovrebbe essere così articolata:
1. trasmissione dell’ istanza in via telematica;
2. entro 30 giorni, trasmissione:
a) dell’eventuale Istanza integrativa; e, in ogni caso
b) degli
allegati
e
della
relazione
illustrativa
all’indirizzo
PEC
generato
automaticamente dal sistema;
3. fase istruttoria «endoprocedimentale»;
4. notifica dell’invito al contraddittorio:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con
adesione;
(segue)
Pag. 63
LA PROCEDURA (-2/3-)
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in
caso di definizione agevolata (comma 1-bis);
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte,
ritenute e contributi;
4. se il contribuente ritiene fondato il contenuto e la motivazione dell’invito, procede
entro il 15esimo giorno antecedente la data per la comparizione a definizione
agevolata mediante versamento (integrale o della prima delle tre rate mensili), con
la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative collegate ai tributi oggetto di
definizione (già ridotte del 25%);
5. diversamente, il contribuente si presenta al contraddittorio e inizia la fase di vero e
proprio accertamento con adesione, all’esito della quale viene redatto l’atto di
adesione (art. 7, D.Lgs. 218/1997); in tal caso, il versamento deve avvenire entro
20gg dalla data dell’atto di adesione e le sanzioni amministrative sono ridotte a 1/3;
(segue)
Pag. 64
LA PROCEDURA (-3/3-)
6. notifica (separata) dell’atto di contestazione delle sanzioni relative alle violazioni
sul monitoraggio (ridotte ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 alle
condizioni previste dall’art. 5-quater);
7. definizione agevolata delle sanzioni con versamento delle stesse, ridotte a 1/3 del
minimo determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, entro il termine per la
proposizione del ricorso; in alternativa
8. sembra possibile la presentazione di deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, del
D.Lgs. 472/1997: tuttavia, in caso di rigetto, ciò preclude la definizione agevolata
dell’atto di irrogazione delle sanzioni (comma 7-bis, art. 16).
N.B.: l’art. 5-quater c. 1 lett. b) rinvia al termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto di
contestazione o irrogazione di cui all’art. 16, D.Lgs. 472; la presentazione di deduzioni difensive
(anche se non accolte), seguita dal versamento delle sanzioni (anche per l’intero) entro il termine per
l’impugnazione non sembra precludere il perfezionamento della procedura (anche se si segnala un
difetto di coordinamento con l’art. 5-quinquies, comma 10, che pone riferimento al solo atto di
contestazione e che il nuovo termine decadenziale è ancorato alla notifica dello stesso).
Pag. 65
EREDI
Possono aderire al programma anche gli eredi di investimenti e attività di natura
finanziaria detenute all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio
fiscale.
Effetti sulla procedura e sui termini (art. 65, D.P.R. n. 600/1973):
•
decesso ante 31 maggio 2015: presentazione dell’istanza dagli eredi in quanto tali (e
in proprio, per violazioni loro ascrivibili) entro il 30 settembre 2015;
•
decesso dopo il 31 maggio 2015: l’istanza può essere presentata dagli eredi (in
quanto tali e/o in proprio) entro il 31 dicembre 2015 (tenuto conto della proroga di 90
giorni dei termini per l’accertamento delle annualità in scadenza);
•
decesso successivo alla presentazione dell’istanza da parte del de cuius: facoltà
dell’erede di concludere la procedura presentando una nuova istanza in qualità di
erede (con proroga semestrale dei termini per gli adempimenti successivi: es.
pagamento anche in forma rateale).
In ogni caso: intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (art. 8, D.Lgs. n. 472 del 1997).
Pag. 66
EFFETTI DEL MANCATO VERSAMENTO
−
Diversamente dalle procedure deflative «a regime», che si perfezionano con il
versamento dell’unica o della prima rata, il mancato pagamento anche di una sola
delle rate mensili comporta il venir meno degli effetti dell’intera procedura (e
quindi non l’iscrizione a ruolo del residuo con irrogazione della sanzione del 30%
raddoppiata);
−
in tal caso l’Agenzia delle entrate è rimessa in termini (31 dicembre dell’anno
successivo all’emissione degli atti) per la notifica degli avvisi di accertamento/atti
di contestazione;
−
eventuale contenzioso tributario/avvio del procedimento penale.
Pag. 67
SINTESI PROCEDURA DISCLOSURE
Istanza di
disclosure
Invito al
contraddittorio
Atto di
contestazione
sanzioni RW
Def. + Versam.
Def. + Versam.
Contraddittorio
Deduzioni dif.ve
Atto di
adesione
Atto di
irrogazione
Def. + Versam.
Def. + Versam.
Perfezionamento
della procedura
Avviso di
accertamento
Studio Tributario Associato
Facchini Rossi & Soci
Sede di Milano
Foro Buonaparte 70
20121 Milano
tel. +39 02 890.132.28
fax +39 02 890. 131.09
[email protected]
Grazie
Stefano Massarotto
Sede di Roma
Via Bocca di Leone 78
00187 Roma
tel. +39 06 454.380.53
fax +39 06 454.380.31
[email protected]
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Pag. 69
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