UFFICIO DI VIGILANZA
TUTELA
DELLA
SALUTE E SICUREZZA
NEI
LUOGHI DI LAVORO
UFFICIO DI VIGILANZA
D. L.vo 81/08
Supp. Ord. N. 108/L della G.U. n. 101
del 30 aprile 2008
D. L.vo 106/09
Suppl. Ord. N 142/L della G.U. n. 180
del 3 agosto 2009
UFFICIO DI VIGILANZA
Art. 13 D.L.vo 81/08
Nei luoghi di lavoro delle Forze armate,
delle Forze di Polizia e dei Vigili del
Fuoco la Vigilanza è svolta da Servizi
interni
UFFICIO DI VIGILANZA
L’Ufficio di Vigilanza è
- inquadrato a livello di servizio nell’ambito
dell’Ufficio centrale Ispettivo
- è diretto da un Dirigente superiore medico
- ha sette sedi periferiche dirette da Primi
dirigenti medici: Roma, Firenze, Torino,
Milano, Padova, Napoli, Catania
UFFICIO DI VIGILANZA
Svolge attività
programmata ed emergente


Nel primo caso viene inviata una check
list con un elenco di notizie da fornire e
poi viene effettuato il controllo
Nel secondo caso viene fatto un accesso
di P.S.
UFFICIO DI VIGILANZA
Svolge attività di vigilanza per le aree
riservate del Dipartimento, della
Polizia di Stato, delle Prefetture.
Collabora con il VISAG
Esamina i ricorsi avverso il giudizio del
medico competente
Autorizza “in deroga” l’uso di locali
UFFICIO DI VIGILANZA
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutti i settori di attività, privati e pubblici
Tutte le tipologie di rischio
Tutti i lavoratori subordinati ed autonomi
UFFICIO DI VIGILANZA
D.L.vo 81/08
FORZE DI POLIZIA
Art. 3, commi 2 e 3 - Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia
le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo
conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarità organizzative
Tali esigenze devono essere individuate entro e non oltre 24 mesi
dalla sua entrata in vigore con decreti dei Ministri competenti
Fino alla scadenza del termine sono fatte salve le disposizioni del
D. L.vo 626/94 e dei relativi decreti di attuazione
Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente decreto
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FIGURE COINVOLTE







Lavoratori
Datore di lavoro
Dirigenti delegati
RSPP
Preposti
Medico competente
RLS
UFFICIO DI VIGILANZA
LAVORATORE
Chiunque svolga un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un
Datore di Lavoro
indipendentemente
dal tipo di contratto e dalla retribuzione
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DATORE DI LAVORO
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo
UFFICIO DI VIGILANZA
DIRIGENTE
Su incarico del Datore di lavoro, ed in
ragione delle competenze professionali
e dei poteri gerarchici e funzionali
adeguati all'incarico conferitogli, attua
le sue direttive organizzando l'attività
lavorativa e vigilando su di essa
UFFICIO DI VIGILANZA
PREPOSTO
Su incarico del Datore di lavoro, ed in
ragione delle competenze professionali e
nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali
adeguati, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori
UFFICIO DI VIGILANZA
RSPP
Viene designato dal Datore di Lavoro, a
cui risponde, per coordinare il Servizio
di Prevenzione e Protezione dai rischi.
In alcuni casi il Datore di Lavoro può
assumere direttamente l’incarico di
RSPP ma deve, comunque, aver
frequentato un corso di formazione
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RSPP
Deve essere in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore nonché di
un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative - (Art. 32)
UFFICIO DI VIGILANZA
MISURE GENERALI DI TUTELA
-
-
-
programmare la prevenzione
valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza
eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al
minimo ed, ove possibile, ridurli alla fonte
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è
di meno
limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio
UFFICIO DI VIGILANZA
MISURE GENERALI DI TUTELA
-
-
-
controllo sanitario dei lavoratori
le misure di emergenza da attuare in caso di
primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione e di pericolo grave e immediato
regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti
programmare la prevenzione
UFFICIO DI VIGILANZA
MISURE GENERALI DI TUTELA
-
-
-
informare e formare in maniera adeguata
i lavoratori
informare e formare in maniera adeguata i
dirigenti e i preposti
fornire istruzioni adeguate ai lavoratori
garantire la partecipazione e la consultazione
degli RLS
UFFICIO DI VIGILANZA
DOVERI DEL DATORE DI LAVORO
-
-
Valutare i rischi
Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi
Informare, formare ed addestrare i lavoratori
Effettuare la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori sulla
base dell’art. 41
Gestire le emergenze
Assicurare l’esercizio di rappresentanza dei lavoratori
Comunicare alla ASL ed all’Ufficio di Vigilanza la
pertinenza delle aree riservate
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DOVERI DEL DATORE DI LAVORO
Per adempiere ai suoi obblighi deve:
(dopo aver consultato i RLS)
-
Designare il RSPP
Nominare il Medico Competente
Designare i lavoratori incaricati della gestione
delle emergenze
UFFICIO DI VIGILANZA
DELEGA DI FUNZIONI
Il Datore di Lavoro può delegare le sue
funzioni ad eccezione della valutazione
di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del DVR e la designazione
del RSPP
UFFICIO DI VIGILANZA
DELEGA DI FUNZIONI
-
-
-
l’atto di delega deve essere scritto e con
data certa
il delegato deve essere in possesso di
requisiti adeguati
La delega deve essere accettata per
iscritto e debitamente pubblicizzata
UFFICIO DI VIGILANZA
DELEGA DI FUNZIONI
Il delegato può a sua volta, previa intesa
con il datore di lavoro, delegare
specifiche funzioni alle stesse condizioni
Il soggetto così delegato non può a sua
volta delegare
UFFICIO DI VIGILANZA
DELEGA DI FUNZIONI
La delega non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in
ordine al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni
trasferite
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Collabora con il Datore di lavoro per:
Individuare e valutare i rischi e le misure di sicurezza
Elaborare le misure preventive e protettive ed i
relativi sistemi di controllo
Elaborare le procedure di sicurezza
Elaborare e proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori
Fornire informazioni ai lavoratori
UFFICIO DI VIGILANZA
DVR
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Viene redatto sulla base della valutazione dei rischi
effettuata dal Datore di lavoro in collaborazione con
l’RSPP e, nei casi previsti, con il Medico Competente,
previa consultazione con gli RSL
Deve avere data certa, attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione dell’RSPP, degli RLS e del MC
UFFICIO DI VIGILANZA
DVR
Deve essere custodito presso l’unità produttiva
a cui si riferisce
Può essere tenuto su supporto informatico
In caso di nuove imprese, la valutazione deve
essere immediata ed il DVR deve essere
redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività
UFFICIO DI VIGILANZA
CONTENUTI del DVR
Il Datore di lavoro può scegliere liberamente i criteri
per la redazione del DVR ma è opportuno che riporti:
-
come è stata fatta la valutazione
cosa è stato fatto per la prevenzione e protezione
cosa deve ancora essere fatto
qual è attività di prevenzione e protezione
a chi sono affidati specifici compiti, RSPP, MC, addetti
quando è stato redatto
UFFICIO DI VIGILANZA
RIELABORAZIONE DEL DVR
La valutazione deve essere immediatamente
rielaborata se ci sono state modifiche del
processo produttivo o dell’organizzazione del
lavoro, se ci sono stati infortuni significativi,
quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne rilevino la necessità
Il DVR deve essere rielaborato entro 30 gg
UFFICIO DI VIGILANZA
DUVRI
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZA
È il documento che il Datore di lavoro
committente deve elaborare al fine di
ridurre al minimo i rischi da interferenza
in caso di contratto d’appalto o di opera
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il Datore di lavoro deve provvedere alla gestione delle
emergenze
(primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori, casi di pericolo grave ed immediato)
Deve designare i lavoratori incaricati della gestione delle
emergenze
(non possono rifiutare se non per giustificato motivo)
UFFICIO DI VIGILANZA
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il Datore di lavoro deve provvedere affinchè gli
impianti ed i dispositivi di sicurezza siano
sottoposti a regolare manutenzione ed al
controllo del loro funzionamento e che le vie
di circolazione e le uscite di emergenza siano
sgombre
In tale ambito il preposto deve vigilare
sull’osservanza delle disposizioni
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
PRIMO SOCCORSO
Designare i lavoratori incaricati dell’attività di
primo soccorso
Disporre delle attrezzature minime di soccorso,
pacchetti di medicazione o cassette di primo
soccorso
Fornire agli addetti al primo soccorso i DPI
necessari
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
PREVENZIONE INCENDI
Misure finalizzate alla prevenzione incendi o a
limitarne le conseguenze
Metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e attrezzature
Criteri per la gestione delle emergenze
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
-
-
designare i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, di
evacuazione, di salvataggio, di primo
soccorso e di gestione delle emergenze
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
-
-
-
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale (DPI), sentito l’RSPP ed il MC
prendere misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali di uso dei MPC e DPI messi a disposizione
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
-
-
-
inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37
consentire ai lavoratori di verificare, mediante gli
RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
-
-
-
consegnare tempestivamente agli RLS, su
richiesta, copia del DVR, anche su supporto
informatico
il DVR è consultabile esclusivamente in
azienda
consultare gli RLS quando previsto (art. 50)
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
-
-
-
-
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'art. 35
aggiornare le misure di prevenzione in relazione a
rilevanti mutamenti organizzativi e produttivi
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo
di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni, restano a carico dell'amministrazione
tenuta alla loro fornitura e manutenzione
Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL DIRIGENTE
-
Vigilare sull’adempimento degli obblighi dei preposti,
lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori
e medico competente, di cui agli articoli 19, 20, 22,
23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità
degli stessi qualora la mancata attuazione degli
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non
sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
-
-
vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali e di uso dei MPC e DPI messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti
verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone a rischio
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle
attrezzature e dei DPI, sia ogni altra condizione di
pericolo delle quali venga a conoscenza
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Casi più frequenti in Polizia sono:
- MMC
- VDT
- Rumore
- Campi elettromagnetici
- Piombo
- Agenti chimici e biologici
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Casi più rari in Polizia sono:
- Amianto
- Radiazioni ionizzanti
- Alcolismo
- Tossicodipendenze
- Lavoro notturno donne in gravidanza
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
-
-
-
-
prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro
osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute
partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro
sottoporsi ai controlli sanitari previsti o
comunque disposti dal MC
UFFICIO DI VIGILANZA
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
-
-
-
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i
dispositivi di sicurezza nonché i DPI
segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui sopra nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e
dandone notizia al RLS
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
UFFICIO DI VIGILANZA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il Datore di lavoro deve formare il lavoratore
quando:
- viene assunto
- in caso di trasferimento o cambio di mansioni
- in caso di introduzione di nuove attrezzature
- in caso di insorgenza di nuovi rischi
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tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro