ALLEGATO 1 DISCIPLINARE E CAPITOLATO TECNICO OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio comprendente l’istallazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica e semiautomatica di bevande e altri generi di conforto da collocarsi su spazi di proprietà o in disponibilità della Provincia di Ancona (d’ora in poi Provincia).– CIG: X96084D3D4 1. NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE Le apparecchiature dovranno essere istallate secondo il seguente schema: Distributori Distributore automatici di automatici di Alimenti e Bevande Calde Bevande Fredde Ancona, Via Ruggeri n. 5 1 2 Ancona, Via Menicucci n. 1 - 1° piano 1 1 Ancona, Via Menicucci n. 1 - 2° piano 1 1 Ancona, Strada di Passo Varano 19/a - piano terra 1 1 Ancona, Strada di Passo Varano 19/a - 1° piano 1 1 Ancona, Via Ruggeri n. 3, piano terra - (Ciof Ancona) 1 1 Jesi, Viale del Lavoro n. 32 - (Ciof Jesi) 1 1 Fabriano, Via Nenni n. 7 - (Ciof Fabriano) 1 1 Senigallia, Via Campo Boario (angolo via Rossini) - (Ciof Senigallia) 1 1 I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche: • essere a norma con le vigenti norme in materia d’igiene, sicurezza, antinfortunistica e fiscale (in particolare alle prescrizioni di cui all’art.32 del DPR 26/03/1980 n.327 e s.m.i. e al D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.); • essere di recente fabbricazione privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico nel tempo, l’illuminazione Led a basso voltaggio, bassa rumorosità; • essere dotati di idonea omologazione e marchio CE; • permettere il pagamento anche tramite chiavi elettroniche o sistemi similari, con credito ricaricabile presso ogni distributore; • essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto; • prevedere la possibilità di ingegni antivandalici a seconda dei siti di istallazione, • riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura istallata; • riportare chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo; • riportare chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti (evidenziando gli eventuali prodotti provenienti dal mercato equo e solidale, da agricoltura biologica, prodotti per celiaci); • riportare una targhetta visibile con il nominativo del Responsabile del servizio, il nominativo e la ragione sociale dell’Impresa e il relativo recapito telefonico, • avere un capace autonomia di bicchierini e palette. Il rifornimento di acqua potabile per uso alimentare dei distributori, qualora non fosse possibile attingere direttamente dall’impianto idrico dell’Ente, deve avvenire esclusivamente da confezioni sigillate di produzione industriale garantite all’origine, fornite a cura e spese del concessionario. L’Impresa si impegna a sostituire i distributori su motivata e giustificata richiesta della Provincia, quali ad esempio frequenti malfunzionamenti degli stessi distributori. Pagina 1 di 13 L’Impresa comunica, se previsto dalle norme vigenti, alle Autorità competenti, l’istallazione dei distributori. In caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti l’Impresa garantisce la restituzione del denaro indebitamente trattenuto. L’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione degli apparecchi distributori nel più breve tempo possibile, concordando con gli uffici e la ditta uscente data e modalità (max 30 giorni) che non creino disagi e non lascino mai negli spazi oggetto di concessione gli apparecchi nuovi in compresenza degli apparecchi vecchi. L’Aggiudicataria dovrà impegnarsi a regolare i rapporti economici con l’Impresa uscente ove non riuscisse a portare a termine tali operazioni in breve tempo e dovrà comunque versare il canone a partire dall’avvio dell’istallazione del primo apparecchio distributore. Al termine del contratto gli spazi oggetto della concessione devono essere lasciati liberi e perfettamente puliti. Nel caso questo non avvenga la Provincia al fine del ottenere il rilascio coattivo potrà procedere anche ai sensi dell’art.823 secondo comma del codice civile. L’Impresa non è tenuta a ripristinare i locali nello stato in cui si trovavano precedentemente alla stipula del contratto, ma è tenuta restituirli non danneggiati e puliti; in caso contrario sarà tenuta al pagamento di una penale da € 200,00 ad € 500,00 e comunque non inferiore al costo sostenuto dalla Provincia per le pulizie e/o riparazioni. Nel corso dell’esecuzione del servizio la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di modificare in aumento o in riduzione l’uso degli spazi. Qualora la Provincia ravvisi la necessità di cui sopra, l’importo contrattuale è modificato previo confronto tra le parti riquantificando l’importo del canone in proporzione al numero di distributori istallati inizialmente. Le variazioni contrattuali relative al presente articolo non costituiscono per l’Impresa motivo di risoluzione anticipata del contratto. La ditta dovrà inoltre installare recipienti portarifiuti da litri 100 (indicativamente n. 1 per ciascun distributore di bevande calde, n. 1 per lattine/plastica/tetrapak nel caso di bevande fredde), tutti mantenuti in perfette condizioni igieniche. I rifiuti dovranno essere smaltiti a cura e spese dell’aggiudicatario secondo le modalità e con le procedure previste dalle vigenti norme in materia. 2. PRODOTTI DA EROGARE I prodotti dovranno avere le caratteristiche minime: a) bevande calde: • caffè corto e lungo • caffè a cialde • caffè d’orzo • thè • caffè macchiato • cappuccino • cioccolata b) bevande fredde: • acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia da 500 ml. • succhi di frutta, thè in confezione di almeno 200 ml. • bevande gassate in lattina da 330 ml. c) alimenti preconfezionati • schiacciatine,snack salati, taralli confezionati singolarmente; • prodotti di pasticceria lievitata, croissant, tortine, plum cake, paste al cioccolato tipo”FIESTA” e “KINDER DELICE”, confezionati singolarmente; • barrette al cioccolato tipo "MARS" "BOUNTY" "MILKA" "TWIX" "LION" "KIT/KAT" – biscotti tipo "HURRA' SAIWA" "LOACHER" "RINGO" "BAIOCCHI" - M&M'S, confezionati singolarmente. I prodotti erogati dovranno essere di prima qualità e presentare le caratteristiche qualitative minime previste dalle norme di legge vigenti in materia, e comunque ottemperare alle disposizioni contenute nell’art.33 del DPR 327/1980. Tutti i prodotti dovranno indicare chiaramente prezzo, marca, ingredienti. Pagina 2 di 13 I prezzi di vendita devono essere esposti in modo visibile all’utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici istallate. E’ a totale cura dell’Impresa fornire i dipendenti della Provincia di strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione (chiavetta) utilizzabile in ogni apparecchio istallato che consenta uno sconto minimo sui prezzi al pubblico di almeno € 0,10 per singolo prodotto. La ditta dovrà indicare la disponibilità a fornire prodotti appartenenti al circuito equo e solidale: • Almeno n.2 prodotti per la categorie a) bevande calde • Almeno n.3 prodotti per la categoria c) alimenti preconfezionati. Il prezzo offerto non dovrà comunque essere superiore al 15% del prezzo offerto dalla ditta per la corrispondente categoria indicata nell’offerta economica. Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno le caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/98 A4-198/98, dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/99 - COM 1999/619, e dall’allegato 1 della Risoluzione A60207/2006 sono da intendersi idonee per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale. Successivamente all’espletamento della procedura di gara verranno presi accordi con la ditta aggiudicataria in merito alla distribuzione nelle varie sedi provinciali dei prodotti suddetti. 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE La concessione del servizio avverrà al criterio di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi: Offerta economica: punti 100 di cui: A1 - CANONE punti 27 A2 - PREZZO EROGAZIONI punti 70 A3 – CERTIFICAZIONI SISTEMA DI QUALITA’ punti 3 La ditta concorrente deve presentare la propria offerta sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, compilando in ogni sua parte, a pena di esclusione, la Scheda d’Offerta Economica composta dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente capitolato: • ALLEGATO 3 – Modulo offerta economica CANONE • ALLEGATO 4 – Modulo offerta economica PREZZO EROGAZIONI • ALLEGATO 5 – Modulo offerta economica CERTIFICAZIONI DI QUALITA’. Criteri di valutazione: A1) Canone annuo distributori - Punteggio massimo punti 27 Il canone annuale offerto non dovrà essere inferiore ad € 3.102,00 e dovrà essere indicato utilizzando l’ALLEGATO 3. Il punteggio massimo verrà attribuito all’Impresa che avrà presentato il migliore canone. Per le altre Imprese il punteggio sarà assegnato in modo direttamente proporzionale rispetto al miglior prezzo secondo la formula: Canone offerto : Miglior canone = X : 27 X= (Co x 27) / C Dove Co= Canone offerto; C= Migliore canone; X= Punteggio assegnato Non verranno prese in considerazioni offerte che propongano un canone annuo inferiore ad € 3.102,00. A2) Prezzo prodotti erogati – Punteggio massimo punti 70 Il prezzo offerto dovrà essere unico per ciascuna categoria di prodotto indicata nell’ ALLEGATO 4. Per ciascuna categoria, si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi: a) Caffè corto/lungo - punteggio massimo punti 10 b) Caffè a cialde – punteggio punti 9 c) Caffè macchiato, cappuccino, cioccolata, thè, caffè d’orzo – punteggio massimo punti 9 Pagina 3 di 13 d) e) f) g) h) Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia da 500 ml.- punteggio massimo punti 9 Succhi di frutta, thè in confezione di almeno 200 ml.- punteggio massimo punti 7 Bevande gassate in lattina da 330 ml.- punteggio massimo punti 7 Schiacciatine,snack salati, taralli - punteggio massimo punti 7 Prodotti di pasticceria lievitata, croissant, tortine, plum cake, paste al cioccolato tipo”FIESTA” e “KINDER DELICE”- punteggio massimo punti 6 i) Barrette al cioccolato tipo "MARS" "BOUNTY" "MILKA" "TWIX" "LION" "KIT/KAT" – biscotti tipo "HURRA' SAIWA" "LOACHER" "RINGO" "BAIOCCHI" - M&M'S - punteggio massimo punti 6 Il punteggio massimo per ogni singola categoria dei prodotti sopra detti sarà attribuito all’Impresa che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo unitario. Alle altre offerte sarà assegnato, per ogni singola categoria dei prodotti sopra detti, un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula: X = (Pb x punteggio massimo di a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) / Po Dove Po= Prezzo offerto; Pb= Prezzo più basso; X= punteggio assegnato. Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. A3) Certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee in materia di igiene alimentare, sicurezza ed ambiente – Punteggio massimo punti 3 Verrà attribuito un punteggio pari a 0,5 per ogni certificazione di qualità, conforme alle norme europee, nell’ambito dell’igiene, della sicurezza alimentare e dell’ambiente, fino ad un massimo di punti 3. L’Impresa in possesso di tali certificazioni dovrà fare apposita dichiarazione utilizzando l’ ALLEGATO 5. L’offerta economica è formulata dall’Impresa concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, parziali o quelle espresse in modo indeterminato. L'aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di presentazione di un’unica offerta valida. Con la presentazione dell’offerta l’Impresa concorrente si impegna ad accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente disciplinare e schema di convenzione, che dovranno essere firmati per accettazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare motivatamente la gara. In caso di offerte uguali, si procederà: - in primis alla richiesta di un miglioramento dell’offerta; - in secundis all’estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti propone un’offerta migliorativa. In allegato all’offerta: • utilizzando l’ALLEGATO 6 la ditta dovrà indicare la disponibilità a fornire prodotti appartenenti al circuito equo e solidale per le categorie a) bevande calde e c) alimenti preconfezionati (almeno 2 tipologie di prodotti per la categoria a) e almeno 3 tipologie di prodotti per la categoria c). Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno le caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/98 A4-198/98, dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/99 - COM 1999/619, e dall’allegato 1 della Risoluzione A6-0207/2006 sono da intendersi idonee per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale; • utilizzando l’ALLEGATO 7 la ditta dovrà produrre una tabella con indicati tutti gli altri prodotti che intende distribuire con indicazione, per ciascuno, del prezzo di erogazione. Questi prodotti non concorreranno all’assegnazione del punteggio. Pagina 4 di 13 4. DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione avrà la durata di 36 mesi con decorrenza iniziale dal 01/07/2013 e pertanto sino al 30/06/2016. Se allo scadere del termine la Provincia non avrà provveduto a riaffidare la concessione, l’Impresa sarà tenuta a prorogare il servizio medesimo per il tempo strettamente necessario per l’espletamento di una nuova gara, pagando alla Provincia il canone offerto in sede di gara per il tempo di durata della proroga. Alla scadenza della concessione l’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’istallazione medesima. 5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO Le Imprese interessate a partecipare sono tenute ad effettuare un sopralluogo preventivo nei luoghi in cui dovranno esser svolti i servizi in oggetto, alla presenza di un dipendente della Provincia (previo appuntamento con il tecnico dell’Ente referente per il servizio, Geometra Noris Secchiaroli dell’U.O.S. Gestione Patrimonio mobiliare dell’Area Provveditorato (071/5894274 – 335/1427837): orario di servizio da lunedì al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00). Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione esclusivamente alle persone di seguito indicate, munite di documento di riconoscimento: • Titolare dell’Impresa • Legale rappresentante • Direttore Tecnico dell’Impresa • Altra persona munita di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’Impresa. L’Impresa dichiara in sede di partecipazione alla gara in oggetto di avere effettuato tale sopralluogo preventivo. 6. MISURE IN MATERIA DI SANITA’ ED IGIENE - SISTEMA HACCP Il concessionario è tenuto all’adozione del manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D. Lgs. 155/97 e al D. Lgs. 6/11/2007 n. 193. Gli oneri relativi all’autocontrollo sono a totale carico del concessionario. I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e richiesta dell’Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del concessionario è eseguito, nelle varie sedi in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o loro incaricati e, comunque, dall’Area Economato dell’Ente. Gli accertamenti e le verifiche potranno avere ad oggetto la composizione, la grammatura, le date di scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio. 7. ASSISTENZA, MANUTENZIONE, PULIZIE L’Impresa si obbliga alla verifica on site dello stato di rifornimento della fornitura almeno una volta alla settimana. Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dall’Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt.34 e 37 del DPR 327 del 26/03/1980. Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico dell’impresa nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente alla Provincia. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità. In ogni caso l’Impresa è l’unica responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. In caso di segnalazione per esaurimento prodotti per fax o e-mail, l’Impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della suddetta segnalazione L’Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto dall’apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti. Pagina 5 di 13 8. RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA – IL REFERENTE Prima dell’inizio del servizio l’Impresa deve nominare un referente preposto alla direzione del servizio dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale. Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di cellulare. In caso di sostituzione il nuovo nominativo deve essere comunicato alla Provincia entro 7 giorni. 9. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tutti gli obblighi conseguenti, compresi il versamento degli oneri previdenziali e assicurativi sono assolti dal concessionario che manleva la Provincia di Ancona da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Il concessionario deve comunicare preventivamente i nominativi del personale impiegato. Stessa comunicazione deve essere fatta ogni qual volta vi sia un cambio di personale. La Provincia di Ancona può ritenere il personale addetto non compatibile con gli ambienti in cui il servizio deve essere svolto. In tal caso il concessionario ha l’obbligo di sostituirlo pena la decadenza dal contratto. Il personale deve essere in possesso di regolare tessera sanitaria e dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio. 10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E TEMPI DEL PROCEDIMENTO Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene individuato quale responsabile unico del procedimento, l’Economo Provinciale Dott.ssa Meri Mengoni tel. 071/5894370. La gestione del contratto è di competenza dell’Area Economato Patrimonio Mobiliare e Servizi Scolastici. Eventuali chiarimenti in merito alla procedura potranno essere richiesti a: Meri Mengoni: (tel. 071/5894370 – e-mail [email protected]) Daniela Solfanelli : (tel. 071/5894254 – e-mail [email protected]) Il procedimento di gara si conclude con l’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva. I tempi del procedimento di gara sono previsti in max mesi 3. 11. AUTORIZZAZIONI L’Impresa dovrà provvedere, a proprie spese, a quanto necessario all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni. L’Impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà • dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni previste da D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 114 art. 17 circolare MICA del 28 maggio 1999 n° 3467/C risoluz ione MICA n° 500254 del 9 gennaio 2001, Legge Regionale Marche n.27/2007 e Regolamento n.5 del 04/08/2011, trasmettendone copia. • dimostrare di aver adottato il manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D. Lgs. 155/97 e al D. Lgs. 6/11/2007 n. 193 trasmettendone copia. 12. PARTECIPAZIONE ALLA GARA - REQUISITI DI ORDINE GENERALE Sono ammesse alla procedura le imprese invitate in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. Per la partecipazione alla gara l’Impresa deve: - essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, nello specifico settore di attività; - essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2000; - essere in regola con le autorizzazioni commerciale e sanitaria previste dalla normativa vigente nazionale e regionale ( D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 art. 17; circolare MICA 28/05/1999 n. 3467/C; risoluzione MICA n. 500254 del 9/01/2001; Legge Regione Marche n.27/2007 e Regolamento n.5 del 04/08/2011); Pagina 6 di 13 - aver adottato il manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D. Lgs. 155/97 e al D. Lgs. 6/11/2007 n. 193 - essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Con riferimento ai suddetti requisiti l’impresa dovrà presentare apposita dichiarazione (ALLEGATO 8). A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia della documentazione sopra detta. 13. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO L’importo offerto in sede di gara si intende quale corrispettivo per: • il canone di concessione in esclusiva degli spazi ai fini dell’istallazione degli apparecchiature di distribuzione automatica o semiautomatica di bevande o altri generi di conforto; • il rimborso forfettario per il consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano. Il canone di concessione verrà fatturato semestralmente e anticipatamente per un importo pari alla metà del canone annuale dovuto entro 15 giorni dall’inizio del semestre e precisamente: • per l’anno 2013 : pagamento del 50% del canone annuo entro 15 giorni dalla stipula della convenzione • per l’anno 2014 : pagamento del 50% del canone annuo entro il 15/01/2014 ed il restante 50% entro il 15/07/2014, • per l’anno 2015 : pagamento del 50% del canone annuo entro il 15/01/2015 ed il restante 50% entro il 15/07/2015, • per l’anno 2016 : pagamento del 50% del canone annuo entro il 15/01/2016. Con le stesse modalità dovranno essere versate le penalità eventualmente applicate nel periodo contrattuale. Il canone dovuto per l’affidamento in concessione del servizio dovrà essere versato direttamente all’Istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria della Provincia di Ancona, Banca delle Marche Spa, via Menicucci 4/6, Ag. di Ancona, IBAN IT 20 E 06055 02600 000000004015. Le spese sostenute dalla Provincia di Ancona per la fornitura di energia elettrica e di acqua si intendono comprese nel canone. Il Fornitore è tenuto al rispetto della normativa fiscale in vigore. Il mancato pagamento anche di una sola rata costituirà in mora il fornitore con la conseguente facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’ente. 14. REVISIONE DEL CORRISPETTIVO Il canone del servizio in concessione e del rimborso forfettario per il consumo di energia elettrica ed acqua saranno aggiornati annualmente al 100% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (indice FOI) del mese di giugno. Al fine di tutelare l’interesse dell’Impresa è applicabile una percentuale inferiore solo ed esclusivamente al verificarsi di effettive circostanze che abbiano contemporaneamente il requisito di essere eccezionali, impreviste ed imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione dell’offerta e delle quali non era prevedibile l’avveramento. A titolo esemplificativo non è da considerarsi un evento con le caratteristiche di cui sopra il sopravvenuto nuovo CCNL 15.CAUZIONE DEFINITIVA L’aggiudicataria sarà tenuta a presentare immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria una cauzione definitiva, con indicato espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2 c.c., e la sua operatività a prima richiesta entro 15 giorni dalla richiesta in misura pari al 10% dell’importo contrattuale (ridotta al 5% nel caso in cui l’Impresa sia in possesso della certificazione di qualità ai sensi dell’art.75 c.7 del D.Lgs. 163/2006). La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentata tramite produzione di copia conforme all’originale. Pagina 7 di 13 La Provincia ha la facoltà di richiedere il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Il mancato reintegro della cauzione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. 16. RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA Il concessionario assume ogni e qualsivoglia responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Provincia di Ancona o a terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio nonché per tutte le attività connesse all’esecuzione del servizio o all’allestimento dei distributori automatici svolte da soggetti terzi. La Provincia di Ancona non assume alcuna responsabilità per danni, furti, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa, come è sollevata da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei terzi che usufruiscono del servizio nelle sedi provinciali. Il concessionario si impegna a manlevare e mantenere indenne la Provincia di Ancona da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. E’ obbligo del concessionario stipulare apposita polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con un massimale per sinistro di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC e/o Atti Vandalici già attivata, aventi le medesime caratteristiche. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la stessa copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione provinciale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). Copia della polizza o dell’appendice, dovranno essere trasmesse all’Amministrazione provinciale in copia conforme all’originale unitamente alla quietanza dell’avvenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio 17. PENALITA’ REVOCA DECADENZA Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all’esecuzione delle prestazioni, non altrimenti disciplinato dal presente disciplinare e capitolato tecnico, la Provincia di Ancona procederà a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa ed all’applicazione della penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento e quantificata a sua discrezione per un importo da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempimento. E’ in ogni caso fatto salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc. saranno comunicate alle autorità di rispettiva competenza. Sarà facoltà della Provincia di Ancona revocare la concessione qualora la ditta appaltatrice non ottemperi ai seguenti obblighi: • rispetto delle norme igienico sanitarie; • rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza; • arbitraria sospensione del servizio salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate all’ente; • rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dall’ente, nei termini ivi imposti, in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato; • ripetute irregolarità o gravi anomalie nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall’ente. In caso di revoca per fatto del concessionario nulla è dovuto allo stesso; l’ente si riserva di provvedere all’incameramento della cauzione definitiva oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali danni maggiori. Pagina 8 di 13 La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione dell’impresa concessionaria. La Provincia di Ancona ha inoltre la facoltà di revocare la concessione con un preavviso almeno di tre mesi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove esigenze organizzative o alla definizione del processo di revisione costituzionale per le istituzioni provinciali. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Provincia di Ancona si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt.1453-1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto. Si potrà procedere alla risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c. nei seguenti casi: a) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato e/o di prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell’ente; b) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti; c) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall’ente dopo due diffide formali dell’ente; d) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio; e) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie; f) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di personale; g) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore, tempestivamente notificate all’ente; h) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall’ente, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato; i) eventuale processo di revisione costituzionale dell’istituzione provinciale ovvero dell’Ente provinciale; e) subappalto non autorizzato; f) nel caso in cui le transizioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse così come previsto dall’art.3 c.8 della L.136/2010. La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall’ente a suo insindacabile giudizio. In caso di risoluzione per fatto del concessionario nulla è dovuto allo stesso; l’ente si riserva di incamerare la cauzione definitiva oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni. La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione dell’impresa concessionaria. 19.PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DI PENALITA’ E/O RISOLUZIONE L’applicazione delle penali e/o dell’istituto della risoluzione saranno precedute da formale contestazione alla quale l’Impresa avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC, fax o raccomandata A/R. Nel caso le controdeduzioni non siano accolte dall’Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo. L’Impresa dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate. 20. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA L’Impresa aggiudicataria si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 che qui s’intendono richiamati e trascritti, assumendone tutti gli oneri di spesa, nonché a rispettare e a far rispettare dai propri preposti, dipendenti e collaboratori, tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. n. 196/2003 si informa che: Pagina 9 di 13 • i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo svolgimento del procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; • il trattamento dei dati sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori all’uopo incaricati mediante l’utilizzo di supporti informatici o cartacei; • il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione alla gara; • i dati che ne sono oggetto non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, né diffusi se non in conformità od in forza di obblighi derivanti da disposizioni normative; • titolare del trattamento è la Provincia di Ancona; • responsabile del trattamento è la Dirigente il I Settore del Dipartimento II; • in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS. n. 196/2003 nei confronti del soggetto titolare del trattamento, rivolgendosi alla Provincia di Ancona. 22. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 “piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e smi. In particolare, salvo quanto più specificatamente previsto negli artt. 3 e 6 della citata legge, l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio pubblico aggiudicato dall’Amministrazione. 23. FORO COMPETENTE Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’impresa e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il foro di Ancona 24. STIPULA DELLA CONVENZIONE La convenzione verrà stipulato nella forma della scrittura privata semplice. Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione. 25. SCHEMA DI CONVENZIONE Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia allo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. I concorrenti dovranno firmare digitalmente per accettazione il presente disciplinare e l’allegato schema di convenzione. Pagina 10 di 13 ALLEGATO 2 - SCHEMA DI CONVENZIONE CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E LA DITTA ---------------------------- PER l’affidamento in concessione del servizio comprendente l’istallazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica e semiautomatica di bevande e altri generi di conforto da collocarsi su spazi di proprietà o in disponibilità della Provincia di Ancona Con la presente scrittura privata TRA La Dirigente del Dipartimento II Settore I Bilancio, Società partecipate e Politiche comunitarie, Economato e Patrimonio mobiliare della Provincia di Ancona -------------------------- nata ad -----------, C.F. ------------------------, la quale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, interviene al presente atto in qualità di rappresentante della Provincia di Ancona (C.F.: 00369930425), domiciliata per la carica presso la sede della Provincia, via Ruggeri, n.5 - Ancona; E Il Sig.-------------------------- nato a ---------(----) il ------------- (C.F. ------------------------) e residente a ----------------- (----) in via --------------, n. ------, che interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa ------------------, con sede legale in ------------------, Via ------------------- , n. -------C.F. e P. IVA -----------------------iscritta presso la C.C.I.A.A di --------------- N. R.E.A ----------------- dal -------------------- (d’ora in poi concessionario); SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Contenuto delle convenzione Oggetto della presente convenzione è l’affidamento in concessione del servizio comprendente l’istallazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica e semiautomatica di bevande e altri generi di conforto da collocarsi su spazi di proprietà o in disponibilità della Provincia di Ancona, in esecuzione di quanto previsto nel Disciplinare e Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione dal concessionario e nella determinazione del dirigente del Dipartimento II Settore I n. ---- del --/--/----; Art. 2 Durata e revoca della convenzione La presente convenzione ha durata triennale e decorre dal 01.07 2013 fino al 31.06.2016. Se allo scadere del termine la Provincia non avrà provveduto a riaffidare la concessione, l’Impresa è tenuta a prorogare il servizio medesimo per il tempo strettamente necessario per l’espletamento di una nuova gara, pagando alla Provincia il canone offerto in sede di gara per il tempo di durata della proroga. La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l’immobile nel quale sono installati i distributori non sia più destinato a sede degli uffici provinciali. La Provincia si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute, motivate esigenze organizzative, di servizio o di necessità, in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Pagina 11 di 13 Il concessionario può altresì rinunciare alla concessione per giustificato motivo. Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine, non inferiore a tre mesi, a partire dal quale la revoca o la rinuncia devono avere esecuzione. Art. 3 Canone La concessione è subordinata al pagamento all’Amministrazione provinciale del canone concessivo, definito in € --------------- annui, comprensivo del rimborso forfetario per il consumo di energia elettrica e acqua. Detto canone è da corrispondersi in due rate semestrali anticipate. Art. 4 Obblighi del concessionario Il concessionario dovrà provvedere: • ad acquistate, trasportare ed istallare a proprio carico i distributori automatici richiesti dall’Amministrazione; • ad eseguire l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed alla rete idrica a regola d’arte e secondo le norme CEI; • a sostituire i prodotti difettosi e/o scaduti; • a rifornire regolarmente i distributori stessi di prodotti, sulla base del consumo giornaliero; • alla pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria); • a rimuovere i distributori automatici non funzionanti; • a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori istallati, ad intervenire in caso di guasti, malfunzionamenti o richiesta di rifornimenti entro 24 ore dalla segnalazione e ove non fosse possibile la riparazione sostituire con altra apparecchiatura con le stesse caratteristiche; • ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono); • a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Provinciale eventuali modifiche che dovessero essere apportate rispetto a quanto concesso. Non è consentita, sotto pena di immediata rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi forma di sub contratto totale o parziale del servizio. Art. 5 Norme di sicurezza La ditta aggiudicataria garantisce che le apparecchiature ed i materiali utilizzati sono conformi alle leggi vigenti con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza delle attrezzature ed a quelle relative alla tutela dell’ambiente e della sicurezza delle persone. La ditta aggiudicataria è tenuta a porre in atto gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso delle attività del servizio affidato le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D. Lgs. 4/04/2008 n. 81. In applicazione del comma 8 dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà esporre apposito cartellino di riconoscimento, corredato da fotografia, contenente le generalità del dipendente e l’indicazione del datore di lavoro. Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività secondo quanto stabilito dal D.U.V.R.I. allegato al presente contratto. Il servizio deve essere fornito con apparecchiatura rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme in materia di igiene e sanità. La Provincia di Ancona è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta. Ogni Pagina 12 di 13 eventuale danno a cose e/o persone derivante dal malfunzionamento delle apparecchiature è a carico del concessionario che solleva a tal fine la Provincia di Ancona da ogni responsabilità. Art. 6 Revisione del corrispettivo Il canone del servizio in concessione e del rimborso forfettario per il consumo di energia elettrica ed acqua saranno aggiornati annualmente al 100% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (indice FOI) del mese di giugno. Al fine di tutelare l’interesse dell’Impresa è applicabile una percentuale inferiore solo ed esclusivamente al verificarsi di effettive circostanze che abbiano contemporaneamente il requisito di essere eccezionali, impreviste ed imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione dell’offerta e delle quali non era prevedibile l’avveramento. A titolo esemplificativo non è da considerarsi un evento con le caratteristiche di cui sopra il sopravvenuto nuovo CCNL Art. 7 Assicurazioni e garanzie Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature e degli spazi concessi. Il concessionario deve produrre alla Provincia di Ancona, prima dell’inizio del servizio ed a pena di decadenza, apposita polizza di assicurazione stipulata a propria cura e spese, con massimali di copertura di importo non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) a sinistro. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni per qualsivoglia natura cagionati all’ente, a terzi, a cose di terzi ed agli addetti ai lavori, da predisporsi senza l’apposizione di clausole limitative della responsabilità con validità per tutta la durata della concessione. Art. 8 Cauzione definitiva L’aggiudicataria sarà tenuta a presentare immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria una cauzione definitiva, con indicato espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2 c.c., e la sua operatività a prima richiesta entro 15 giorni dalla richiesta in misura pari al 10% dell’importo contrattuale (ridotta al 5% nel caso in cui l’Impresa sia in possesso della certificazione di qualità ai sensi dell’art.75 c.7 del D.Lgs. 163/2006). La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentata tramite produzione di copia conforme all’originale. La Provincia ha la facoltà di richiedere il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Il mancato reintegro della cauzione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. Letto, confermato e sottoscritto. Ancona, IL CONCESSIONARIO ( LA DIRIGENTE ) ( _________________________ ) ______________________ Pagina 13 di 13