Le società di capitali: tipologia,
caratteristiche, costituzione
ITC
CLASSE 4°
RICORDA ………………………
Il contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o
servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo
scopo di dividerne gli utili (art.2247 C.C.)
Motivazioni di questa scelta
A. Possibilità di reperire maggior volume di capitali
B. Frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone
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Tipologia delle società di capitali
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La società per azioni
“Nella
società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni” (art. 2325 c.c.).
Di conseguenza la spa è dotata di personalità giuridica.
Non vi è alcuna responsabilità personale dei soci nei confronti dei terzi, al di là
del conferimento effettuato.
Pertanto la spa gode di autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio sociale, nettamente distinto da quello dei soci, è dunque l’unica
garanzia che viene offerta ai terzi per le obbligazioni assunte dalla società nei
loro confronti. Si configura, quindi, un regime di responsabilità limitata.
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Caratteristiche delle società per azioni
Nelle società per azioni (spa) il capitale sociale è rappresentato da azioni.
La possibilità di suddividere il capitale sociale in tante piccole frazioni
(azioni) consente di diffondere il capitale di rischio tra una molteplicità di
persone, convogliando verso la stessa società risorse monetarie spesso
molto elevate.
Gli azionisti ricevono un dividendo variabile in relazione all’utile
conseguito dall’impresa e alle decisioni deliberate dall’assemblea dei soci.
Le società per azioni, entro i limiti imposti dalla legge e nell’ambito della
propria autonomia statutaria, possono emettere varie categorie di azioni
(ordinarie, privilegiate, di risparmio, garantite) fornite di diritti diversi. Il
codice civile prevede anche l’emissione di particolari strumenti finanziari di
partecipazione al capitale dedicato ad uno specifico affare.
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Le azioni
Il capitale della società per azioni è suddiviso in azioni.
Le azioni sono titoli di credito che rappresentano una frazione (o quota-parte) del
capitale sociale di una spa (o di una sapa).
Il soggetto che acquista le azioni diventa comproprietario (socio o azionista)
dell’azienda che le ha emesse e partecipa quindi al rischio di impresa in proporzione al
numero di titoli posseduti.
Il D.Lgs 213/98 ha disposto la dematerializzazione delle azioni (e di altri strumenti
finanziari, tra i quali le obbligazioni). Il titolo azionario non è più rappresentato da un
certificato cartaceo ma da iscrizioni in conti aperti presso banche o altri intermediari
abilitati.
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Caratteristiche delle azioni
Hanno identico valore nominale, indicato sul titolo e determinato dal rapporto tra
capitale sociale e numero delle azioni emesse.
Sono indivisibili: in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un
rappresentante comune.
Sono titoli nominativi o al portatore.
Conferiscono ai possessori uguali diritti.
Non possono essere emesse sotto la pari.
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Le società per azioni si distinguono in:
A) Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (Fiat, Enel, ecc.).
A loro volta possono essere distinte in:
1. società quotate, con azioni quotate in mercati regolamentati
(Borsa
valori);
2. società non quotate, non ricorrono alla quotazione di borsa,
tuttavia sono aperte al mercato del capitale di rischio poiché
hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso i
risparmiatori.
B) Società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: non
ricorrono al pubblico risparmio, sono società chiuse, formate da un ristretto
numero di soci.
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I valori delle azioni
Valore nominale
Corrisponde da una frazione del capitale sociale;
può anche non essere indicato
Valore di
emissione
Coincide con il prezzo che l’azionista deve versare alla
società emittente per acquistare l’azione all’atto
delle sua emissione; le azioni possono essere
emesse alla pari, ossia ad un prezzo uguale al valore
nominale, sopra la pari: ad un prezzo superiore al
valore nominale.
Valore corrente
È il prezzo che si forma sul mercato; se la
contrattazione avviene in mercati regolamentati tale
prezzo prende il nome di quotazione
Valore contabile
È dato dal rapporto tra patrimonio netto e numero
delle azioni in circolazione.
Valore di
rimborso
È il valore corrisposto all’azionista in caso di
scioglimento della società; il valore di rimborso di
un’azione coincide con la corrispondente frazione di
quanto realizzato attraverso la liquidazione dei beni
della società
Tipologia di azioni
ORDINARIE
•
•
•
•
•
Diritto di
partecipazione
agli utili
Diritto d’opzione
Diritto al
rimborso alla
liquidazione
della società
Diritto di
partecipazione e
di voto nelle
assemblee
ordinarie e
straordinarie
Diritti di
informazione
Permettono di
influire nella
conduzione della
società
PRIVILEGIATE
•
•
•
Privilegi nella
ripartizione
degli utili e nel
rimborso del
capitale
Diritto di voto
limitato alle
assemblee
straordinarie
Diritto
d’opzione
Permettono di
influire
limitatamente nella
conduzione della
società
DI RISPARMIO
•
•
•
Privilegi nella
ripartizione
degli utili e nel
rimborso del
capitale
Prive del diritto
di voto
Diritto
d’opzione
Non permettono di
influire nella
conduzione della
società
SPECIALI
•
•
Azioni
postergate
Azioni di
godimento
Sono create con
disposizioni
statutarie e fornite
di diritti diversi
Le società in accomandita per azioni (sapa)
a) Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni:
b) Sono una derivazione delle spa;
c) Vi sono due categorie di soci:
1. Soci accomandatari = rispondono solidalmente e illimitatamente per
le obbligazioni sociali e si assumono per legge l’amministrazione
dell’impresa e ne sopportano i relativi rischi;
2. Soci accomandanti = rispondono solo per le quote sottoscritte.
d) I soci accomandatari provvedono in modo permanente alla gestione dell’impresa in quanto ne
assumono per legge l’amministrazione e ne sopportano anche i rischi relativi.
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Le società a responsabilità limitata (srl)
a) Modello societario a ristretta compagine sociale;
b) Le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del
risparmio presso il pubblico;
c) I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali (banche, SIM, ecc.).
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Confronto tra spa,sapa e srl
Spa e sapa
Il capitale minimo stabilito è in € 120.000
Srl
Il capitale sociale minimo è stabilito in
€ 10.000
Il capitale sociale è rappresentato da azioni
Il capitale sociale è diviso in quote
Le azioni devono essere di uguale valore
ma possono attribuire diritti diversi a
seconda della categoria (ordinarie,
privilegiate, di risparmio,
garantite,rappresentative del capitale
destinato a uno specifico affare)
Le quote possono essere di importo diverso; i
diritti sociali, salvo diversa disposizione
dell’atto costitutivo, spettano ai soci in
misura proporzionale alle quote possedute
Possono far ricorso alla raccolta del
risparmio presso il pubblico attraverso
l’emissione di titoli di debito (obbligazioni)
I titoli di debito emessi dalla società possono
essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale
a norma di leggi speciali
Società unipersonali
Le spa e le srl possono costituirsi anche come società unipersonali (artt.
2328 e 2643 C.C.).
La responsabilità dell’unico socio diventa illimitata quando:
1. il capitale sociale non è stato versato per intero;
2. non è stata effettuata la pubblicità nel Registro delle imprese.
La denominazione sociale = nome sotto il quale agiscono le società di
capitali.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione del tipo di società.
Nella sapa deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci
accomandatari.
La costituzione delle società di capitali
Si costituiscono solo con atto notarile, in quanto la legge impone che il loro atto
costitutivo abbia la natura di atto pubblico.
Condizioni preliminari alla costituzione
Spa e sapa
Capitale sociale interamente sottoscritto
Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro in un c/c
vincolato aperto presso una banca da effettuarsi contestualmente alla
sottoscrizione dell’atto costitutivo
Presentazione di una relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale riguardante i valori attribuiti ai conferimenti di beni e di
crediti
Sussistenza delle autorizzazioni governative o di altre condizioni
richieste da leggi speciali in relazione all’oggetto sociale
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La costituzione nelle società per azioni
Può avvenire secondo due diverse modalità:
1) Costituzione simultanea, ossia effettuata da parte di un gruppo ristretto di
persone( detti soci fondatori) che, in presenza di un notaio che redige l’atto
costitutivo (il contratto di società), sottoscrive l’intero capitale sociale e stabilisce lo
statuto contenente le regole riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e lo
scioglimento della società;
2) Costituzione per pubblica sottoscrizione, detta anche costituzione successiva,
mediante la quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base
si raccolgono le sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
Successivamente viene convocata l’assemblea dei sottoscrittori e vengono redatti
l’atto costitutivo e lo statuto.
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ADEMPIMENTI
L’atto costitutivo deve avere il contenuto previsto dall’art.2328 del c.c. e deve essere
accompagnato dallo statuto che diventa perciò parte integrante del contratto di società.
L’atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni, a cura del notaio che lo ha
redatto, presso l’ufficio del registro delle imprese, e deve contenere allegati i documenti
comprovanti l’avvenuto versamento del 25% dei conferimenti in denaro, l’eventuale
relazione giurata sui conferimenti in natura e le altre autorizzazioni prescritte in
funzione dell’oggetto sociale.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale
sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
Con l’iscrizione nel
Registro delle imprese la
società nasce giuridicamente
in quanto acquista la
personalità giuridica.
Costituzione
simultanea
RIEPILOGANDO...............
Pubblica
sottoscrizione
Ottenimento di eventuali autorizzazioni,
relazione giurata esperto nominato
tribunale
Atto pubblico notaio
Versamento 25% conf. in denaro
presso conto vincolato
Assemblea costituente
Entro 20 gg.
Deposito atto cost., accompagnato dalla
ricevuta del vers. 25%, dalla relazione giurata
e dalle eventuali autorizz. presso ufficio
Registro imprese
Iscrizione registro imprese e
acquisto personalità giuridica
Controllo valutazioni
conf. in natura
(entro 180 gg.)
Pagamento Imposta di registro entro 20
gg. dalla
comunicazione avvenuta iscrizione
Svincolo 25% legale ed
eventuale richiamo
versamenti restanti
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Sistemi di governance
Il codice civile prevede per le società per azioni e in accomandita per azioni,
la possibilità di optare tra tre diversi sistemi di gestione (corporate
governance):
1. Sistema ordinario, tipico della tradizione italiana, si applica in assenza di diversa scelta
statutaria.
2. Sistema dualistico, tipico della tradizione tedesca, è così denominato in quanto
l’amministrazione della società è ripartita tra due diversi organi:
a) il consiglio di gestione
b) il consiglio di sorveglianza (di nomina assembleare è un organo
intermedio tra l’assemblea dei soci e il consiglio di gestione).
3. Sistema monistico, tipico della tradizione anglosassone, prevede la presenza di un solo
organo, il consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno i componenti del comitato per
il controllo sulla gestione.
Gli organi sociali della Spa
SISTEMA
ORDINARIO
SISTEMA DUALISTICO
SISTEMA MONISTICO
ORGANO
VOLITIVO
Assemblea dei soci
Assemblea dei soci
Assemblea dei soci
ORGANO
DIRETTIVO
Amministratori
Consiglio di gestione
Amministratori
ORGANO DI
CONTROLLO
Collegio sindacale
Consiglio di
sorveglianza
Comitato di controllo
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Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci (detti azionisti in caso di spa o sapa), rappresenta l’organo volitivo.
I soci costituiscono il soggetto economico dell’impresa in quanto portatori di interessi interni.
Tuttavia, soprattutto nelle spa a proprietà diffusa, molti piccoli azionisti non partecipano alle
assemblee e solo un ristretto numero di persone influisce sulle decisioni sociali.
Possiamo quindi considerare soggetto economico di fatto di una società il socio o il gruppo di
soci (riuniti a loro volta in un sindacato di controllo) che rappresenta la maggioranza del capitale
nelle assemblee e che attraverso la nomina degli organi di amministrazione e/o di sorveglianza e
l’alta dirigenza (top management) esercita il dominio sulla società.
Nelle spa e nelle sapa, fatte salve alcune categorie speciali di strumenti finanziari, ciascun socio
ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute; nelle srl il voto dei soci vale in misura
proporzionale alla relativa partecipazione.
Assemblea dei soci
I soci possono intervenire in assemblea personalmente oppure tramite un
rappresentante legale o volontario. Il codice distingue le assemblee dei soci in
ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per deliberare:
sull’approvazione del bilancio (se tale compito non è delegato al consiglio di
sorveglianza);
sul riparto degli utili;
sulla nomina degli organi preposti all’amministrazione e/o gestione dell’impresa e di
quelli preposti al controllo;
sulla determinazione del compenso spettante agli amministratori o ai membri del
consiglio di sorveglianza e ai membri del collegio sindacale (se non previsto dall’atto
costitutivo),
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo (ad esempio aumenti e
diminuzioni del capitale sociale), nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di
scioglimento della società.
Amministrazione
Gli organi direttivi della società, se la stessa ha adottato il sistema ordinario o quello monistico, ai quali
compete in via esclusiva la gestione dell’impresa, sono gli amministratori.
Gli amministratori hanno la rappresentanza legale della società e il loro compito
è di realizzare gli obiettivi indicati dall’assemblea dei soci.
Essi sovrintendono all’attività aziendale, ne stabiliscono le linee strategiche e hanno
l’obbligo di:
far tenere i libri obbligatori, le scritture contabili e i libri sociali;
redigere il bilancio d’esercizio accompagnandolo con una propria relazione illustrativa;
convocare l’assemblea dei soci.
Amministrazione
Se l’amministrazione è affidata a una sola persona si ha un amministratore unico.
Se l’amministrazione è affidata a più persone si ha un organo collegiale, detto consiglio di
amministrazione, che nomina al suo interno un presidente.
Se la società ha adottato il modello dualistico l’amministrazione della società è affidata a un consiglio
di gestione con competenze analoghe a quelle degli amministratori.
Nelle spa l’amministrazione può essere affidata anche a persone diverse dai soci,
nelle sapa sono invece amministratori i soci accomandatari.
Controllo
L’operato delle società per azioni e in accomandita per azioni è sottoposto
periodicamente a due diverse tipologie di controlli:
1. controllo sulla gestione (controllo legale e amministrativo), esercitato in via ordinaria (salvo
diversa scelta statutaria) dal collegio sindacale, il quale ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società. Nel sistema
dualistico tale controllo è svolto dal Consiglio di sorveglianza, nel sistema monistico dal
Comitato di controllo.
Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a
due supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Controllo
2.
Controllo contabile,(art. 2049 bis c.c.) con il quale vengono sottoposte a verifiche:
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili di fatti di gestione;
la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e la
sua conformità alle norme che lo disciplinano.
Il controllo contabile sulle società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo è affidato in via esclusiva
ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento dell’attività di revisione e alla vigilanza della
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla
redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dallo stesso collegio
sindacale che, in tal caso, dovrà integralmente essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro
del Ministero della giustizia.
Sistema dualistico: amministrazione e controllo
Il meccanismo di amministrazione e controllo si basa sulla coesistenza di:
un consiglio di gestione con il compito di amministrare la società, costituito da un numero
di componenti, anche non soci, non inferiore a due. I membri del consiglio di gestione sono
eletti dal consiglio di sorveglianza, restano in carica per un periodo non superiore a tre
esercizi e sono rieleggibili;
un consiglio di sorveglianza (eletto dall’assemblea degli azionisti) con il compito di:
A. nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione,
B. approvare il bilancio d’esercizio (e/o bilancio consolidato)
C. esercitare i compiti che, nel sistema ordinario spettano al collegio sindacale.
È composto da un numero di componenti non inferiore a tre ed almeno
un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
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