CONDIZIONALITA’
INTRODUZIONE
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA
RIFORMA DELLA P.A.C.
REG. 1782/2003
ChE COs’ è
la CONDIZIONALITA’
Un insieme di impegni a cui il produttore deve attenersi. Essi sono
suddivisi un due grandi categorie:
1) Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), “ Atti “ in vigore
derivanti dall’ applicazione nazionale di leggi comunitarie.
2) Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA),
norme di carattere nazionale.
La riforma della P.A.C. stabilisce che la condizionalità deve essere
rispettata da TUTTI i produttori che beneficiano di pagamento
diretti. Con la precisazione che l’ obbligo del rispetto delle norme è
esteso a tutti i terreni che costituiscono l’ azienda agricola inclusi
quindi anche quelli che non percepiscono premi.
(tipo vigneto e/o agrumi).
ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORI DI CUI ALL’ ALLEGATO III
DEL REG. (CE)1872/2003

Essi si suddividono in tre elenchi :
a) Elenco “A”. N. 9 Atti di Criteri di gestione
obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2005.
b) Elenco “B”. N. 7 Atti di Criteri di gestione
obbligatori entrati in vigore a partire dal 01/01/2006.
c) Elenco “C”. N. 3 Atti di criteri di gestione obbligatori
entrati in vigore a partire dal 01/01/2007.
ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “A”
DEI CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORI .
(IN VIGORE DAL 01/01/2005)
1. ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;
2. ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, concernente la protezione acque sotterranee
dall’ inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
3. ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ ambiente, in
particolare dell’ ambiente, in particolare del suolo, nell’ utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura;
4. ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
5. ATTO A5 – DIRETTIVA 92/42/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
6. ATTO A6 – DIRETTIVA 92/102/CEE del consiglio del 27/11/1992, (modificata dal
regolamento CE 21/2004) relativa all’ identificazione e alla registrazione degli
animali;
7. ATTO A7- REGOLAMENTO 1760/2000 per quanto riguarda i marchi auricolari,il
registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini;
8. ATTO A8 – che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
relativo all’ etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che
abroga il reg. 820/1997;
9. ATTO A8 bis- REGOLAMENTO 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e
registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il reg. CE 1782/2003 e le
Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “B”
DEI CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORI .
(IN VIGORE DAL 01/01/2006)
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ATTO B9 – DIRETTIVA 91/414/CEE concernente l’ immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari;
ATTO B10 – DIRETTIVA 96/22/CE concernente il divieto d’ utilizzazione di talune
sostanze ed azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agonistiche nella
produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE;
ATTO B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti della
legislazione alimentare, istituisce l’ autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
ATTO B12 – Regolamento recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
ATTO B13 – DIRETTIVA 85/511/CEE concernenti misure comunitarie di lotta
contro l afta epizootica;
ATTO B14 – DIRETTIVA 92/119/CEE concernente l’ introduzione di misure
generali di lotta contro alcune malattie degli anomali nonché di misure specifiche
per la malattia vescicolari dei suini;
ATTO B15 – DIRETTIVA 2000/75/CE che stabilisce le disposizioni specifiche
relative alla misure di lotta e di eradicazione delle febbre catarrale degli ovini;
ELENCO DEGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L’ ELENCO “C”
DEI CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORI .
(IN VIGORE DAL 01/01/2007)
 ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli;
 ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
 ATTO C18- DIRETTIVA 98/58/CE, riguardante la protezione
degli animali negli allevamenti;
Campo di condizionalità
ambiente
 Criteri di gestione Obbligatori. Atto A1
Direttiva 79/409/CEE (direttiva sugli uccelli).
Scopo:
Conservazione delle specie di
uccelli selvatici presenti in
Europa,nonché l’ istituzione di Zone
di Protezione Speciale (ZPS), in
modo da garantire la sopravvivenza
e la riproduzione di alcune specie
minacciate (fenicottero,cicogna
bianca).
Campo di condizionalità
ambiente
 Criteri di gestione Obbligatori. ATTO A2
- Dir. 80/68/CEE ”Protezione delle acque sotterranee dall’ inquinamento provocato
certe sostanze pericolose”
Scopo:
Quello di prevenire l’ inquinamento
delle acque sotterranee causato
dall’ uso di sostanze pericolose.
Campo di condizionalità
Ambiente
Criteri di gestione Obbligatori. ATTO A2
- Dir. 80/68/CEE ”Protezione delle acque sotterranee dall’ inquinamento provocato certe sostanze pericolose”
A chi è destinata la predetta norma ?
A tutte le aziende agricole che utilizzano
sostanze pericolose individuate dalla citata
direttiva e recepita dal D.L. 152/99.
Cosa deve fare il produttore per essere in
regola?
L’ agricoltore è tenuto a rispettare le
disposizioni di utilizzo e smaltimento
dei prodotti impegnati in agricoltura
(fitofarmaci,lubrificanti, ecc.) in
quanto potrebbero contenere, anche se
solo in quantità minima, le sostanze
indicate negli elenchi della Direttiva
(80/68/CEE).
• (es. zinco , rame, nichel etc.)
N.B. Non sono compresi in questa categoria i trattamenti e
le irrorazioni effettuate nella normale pratica agricola.
Campo di condizionalità
Ambiente
 Criteri di gestione Obbligatori. Atto A3
Direttiva 86/278/CEE.“Protezione dell’ ambiente, in particolare del suolo, nell’
utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
Riguarda le aziende su cui i terreni si
effettua lo spandimento dei fanghi di
depurazione
Obbiettivo :
Disciplinare l’utilizzazione
controllata dei fanghi in
agricoltura.
Campo di condizionalità
Ambiente
 Criteri di gestione Obbligatori. Atto A4.
- Dir. 91/676/CEE ”Protezione delle acque dall’ inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole”
Riguarda le Aziende agricole situate
nella Aree Vulnerabili da Nitrati
Obiettivo:
La massima protezione delle
acque dall’ inquinamento da
nitrati.
Campo di condizionalità
sanità pubblica
 Criteri di gestione Obbligatori. Atto A6,A7,A8 e A8bis.
- Dir. 92/102/CEE, Regolamento 2629/1997,
Regolamento 1760/200 e regolamento CE 21/2004 che istituiscono un sistema di
identificazione e registrazione degli animali.
Riguarda la aziende agricole con
allevamenti appartenenti alla specie
bovina,bufalina,suina e ovicaprina.
Campo di condizionalità
sanità pubblica
 Qual è lo scopo di questa norma:
Innanzitutto è opportuno dire che tale norma è composta da una serie di
regolamenti e direttive che sono tutt’ ora in continuo aggiornamento. Esse
prevedono l’ istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle
principali specie zootecniche (bovina,bufalina,suina,ovicaprina) tramite la
quale si possono perseguire alcuni obbiettivi di interesse generale:
 garantire la sanità pubblica e la salute degli animali;
 consentire un’ etichettatura chiara ed adeguata delle carni, in particolare
per le bovine.
Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
 Norma 1.1
“Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio”.
Riguarda le superfici a Seminativo in
produzione (incluso set-aside investito a
colture no-food o biologico).
Qual è lo scopo della norma ?
L’ obiettivo principale è quello di
proteggere i terreni dai fenomeni
erosivi.
La norma si applica esclusivamente ai
terreni declivi che manifestano
fenomeni erosivi evidenziabili dalla
presenza di rigagnoli.
PAG. 1
Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e ambientali
 Qual è lo scopo della norma ?
L’ obiettivo principale è quello di proteggere i
terreni dai fenomeni erosivi.
La norma si applica esclusivamente ai terreni
declivi che manifestano fenomeni erosivi
evidenziabili dalla presenza di rigagnoli.
Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
Norma 1.1
 Cosa deve fare l’ agricoltore ?
Egli al fine di ridurre i fenomeni erosivi, dovrà
realizzare dei solchi acquai temporanei negli
appezzamenti. I suddetti solchi dovranno avere
andamento trasversale alla massima pendenza ed
essere distanti tra loro non più di 80 m.
In caso di un’ elevata acclività del terreno, ove ci
siano rischi per la stabilità del mezzo agricolo, in
sostituzione dei solchi acquai temporanei è
prescritta la realizzazione di fasce non lavorate
con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al
contenimento dell’ erosione. Tali fasce devono
essere larghe almeno 5 m e distanti tra loro
massimo 60 m.
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Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
 Norma 2.1
“Gestione delle stoppie e dei residui colturali”
Qual è lo scopo della norma?
1) Riguarda le superfici a seminativo in
produzione (incluso set - aside investito a
colture no-food o biologiche)
2) Riguarda le superfici A SEMINATIVO
soggette all’obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) o ritirate
volontariamente dalla produzione
(terreni disattivati)
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L’ obiettivo principale è quello di
mantenere il livello della sostanza
organica del suolo tramite la corretta
gestione delle stoppie e dei residui
colturali.
Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
Quali sono gli obblighi del produttore ?
1.
Non deve bruciare, le stoppie, le paglie e residui colturali, fino al 30 settembre;
2.
Il conduttore di azienda agricola , nel più breve tempo possibile dalla raccolta e non oltre il 15
agosto, deve sottoporre a pascolamento l’ intero corpo aziendale o in alternativa realizzare le
fasce parafuoco di ampiezza non inferiore a 10 metri;
3.
Nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta , gli agricoltori devono, entro
il 15 luglio, sottoporre a pascolamento oppure realizzare le fasce;
4.
Inoltre è possibile bruciare le stoppie, le paglie, e i residui colturali , dopo il 30 settembre, a
condizione che nell’ annata agraria seguente il produttore esegua uno dei seguenti interventi:
Sovescio;
Coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali;
Letamazione o altri interventi di concimazione organica;
Coltivazione di foraggere di leguminose, pascolati almeno una volta e comunque con l’
interramento dei residui colturali.
Infine c’ è da dire che esiste una deroga che permetta al produttore la bruciatura solo nel caso
di emergenza di carattere fitosanitario, in tal caso è necessario poi effettuare almeno uno dei
interventi descritti nel punto 4.
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Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
 Norma 3.1
“Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali”
Riguarda qualsiasi
superficie agricola aziendale
Qual è lo scopo della norma?
L’obiettivo principale è quello di proteggere la
struttura del terreno attraverso il mantenimento
in efficienza della rete di sgrondo delle acque
superficiali.
Una delle pratiche agronomiche che influiscono
positivamente sulla struttura del suolo è il
mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle
acque che insieme alle opportune sistemazioni del
terreno (es. baulatura) concorre ad assicurare un
agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di
raccolta naturali o artificiali (impluvie fossi) favorendo
l’eliminazione dei dannosi ristagni idrici.
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Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
 Cosa deve fare l ‘agricoltore ?
Al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni laddove presente una rete di
sgrondo delle acque superficiali la norma prevede i seguenti impegni:
– mantenere in efficienza fossi e scoline;
– mantenere in efficienza i canali collettori;
Inoltre sono esenti dal rispettare i predetti obblighi i produttori i cui terreni,
costituenti la propria azienda, si trovino nelle seguenti condizioni:
- Soggetti alle disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- Con la presenza di drenaggio sotterraneo;
- Impegnati ai sensi del PSR 2000/2006 Misura F agroambiente, Azione F4a,
intervento a) .
PAG. 6
Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
 Norma 4: Livello minimo di mantenimento
“Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli
habitat. “
Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente.
Riguarda le superfici a
pascolo permanente
La norma regionale prevede i seguenti
impegni :
A) Divieto assoluto di riduzione delle superfici a pascolo
permanente;
B) Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad
altri usi all’ interno dei siti di importanza comunitaria, salve
diverse disposizioni delle autorità di gestione;
C) Esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse
al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione
dello sgombro delle acque;
D) Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque
superare 1 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il
rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive;
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Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
 Norma 4: Livello minimo di mantenimento.
Norma 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
Riguarda le superfici a seminativo soggette
all’ obbligo del ritiro della produzione (set -aside)
o ritirate volontariamente dalla produzione
(terreni disattivate).
Qual è lo scopo della norma
regionale?
L’ obiettivo principale della norma è
quello di garantire che i terreni
ritirati dalla produzione non
vengano abbandonati , ma siano
comunque sottoposti ad un “livello
minimo di mantenimento”
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Norma 4.2 :
“Gestione delle superfici ritirate dalla produzione” (Terreni Disattivati).
 Cosa deve fare il produttore?
A.
Deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale durante tutto l’anno ;
B.
Effettuare almeno uno sfalcio, o una trinciatura oppure il pascolamento
delle superfici interessate. Queste operazioni devono essere fatte nel
seguente periodo:
- per le aree comuni dal 16 settembre al 15 maggio di ogni anno;
- per le aree individuate come zone S. I. C. e Z. P.S. dal 1 ottobre al 30
aprile di ogni anno;
Non sono ammesse lavorazione meccaniche tipo aratura e /o
erpicatura.
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Norma 4.2 :
“ Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”.

In DEROGA all’ impegno A),
sono ammesse lavorazione meccaniche sui terreni ritirati
dalla produzione nei seguenti casi:
1)
2)
Pratica del sovescio;
Terreni interessati da intervento di ripristino di habitat e biotopi;
3)
Colture a perdere per la fauna;
4)
Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella
successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni
caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell’ottenimento di una
produzione agricola nell’anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di
lavorazione.
5)
Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’ esecuzione di interventi di
miglioramento fondiario.
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Norma 4.2 : Gestione delle superfici ritirate dalla
produzione.

In DEROGA all’ impegno B),
sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche finalizzate a limitare la
disseminazione di essenze infestanti:
A.
B.
Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle date
stabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e
quindi a successiva disseminazione;
In aggiunta o in alternativa alle operazioni di sfalcio o di trinciatura,
unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione, è
ammesso, in deroga alle date stabilite l’ intervento di pascolamento .
La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata
tramite autocertificazione resa dal produttore.
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Campo di condizionalità
buone condizioni agronomiche e
ambientali
 Norma 4: Livello minimo di mantenimento:
“Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat “
Norma 4.3 : Manutenzione degli oliveti.
Qual è lo scopo della norma?
L’ obiettivo principale è quello di
assicurare un livello minimo di
mantenimento degli oliveti.
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Conosci, in funzione della coltura praticata, quali
sono le norme che si debbono rispettare ?
Consulta la seguente tabella
Coltura praticata
Norma da rispettare
Norma 1.1 pag. 1 e 2
Norma 2.1 pag. 3 e 4;
Norma 2.1 pag. 3 e 4
Norma 4.2 pag. 8,9,10 e 11;
Norma 4.1 pag. 7;
Norma 4.3 pag. 12;
Norma 3.1. pag. 5 e 6
Scarica

Campo di condizionalità Ambiente