PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
• persegue i fini determinati dalla legge
• retta da criteri di
 efficacia
 economicità
 pubblicità
 trasparenza
• retta dai principi dell’ordinamento comunitario (“diritto ad una buona
amministrazione” sancito dalla Carta dei diritti dell’Unione Europea)
• i principi e i criteri dell’azione amministrativa devono essere curati anche dai
privati preposti all’esercizio di attività amministrative (art. 1, comma 1 ter)
(art. 1, comma 1)
1
Le fasi del procedimento amministrativo
1. avvio (può avvenire attraverso un istanza di parte oppure
d’ufficio)
2. istruttoria (acquisizione di dati ed elementi tecnici relativi
all’interesse). È governata dal principio di imparzialità,
valorizza la partecipazione al procedimento, assicurando il
contributo e il confronto dialettico fra gli interessati in vista
della adozione del provvedimento finale
3. decisoria (la fase in cui si prende la decisione ovvero viene
decisa la volontà dell’amministrazione)
4. integrativa dell’efficacia o controllo preventivo di legittimità
(La P.A. provvede al completamento burocratico del
provvedimento attraverso operazioni di controllo, visti,
comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni)
(art. 1, comma 2)
2
ATTI NON AUTORITATIVI
- la P.A. agisce in conformità al diritto privato
- sono fatte salve le diverse disposizioni di legge
(art. 1, comma 1 bis)
3
DIVIETO PER LA P.A.
la P.A. non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria
il procedimento amministrativo è il complesso di atti o operazioni tra loro
funzionalmente
collegati
e
preordinati
all'adozione,
da
parte
dell'Amministrazione, di un atto amministrativo
(art. 1, comma 2)
4
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
procedimento avviato
a seguito di istanza
procedimento avviato
d’ufficio
obbligo di conclusione per la P.A. con l’adozione di un
provvedimento espresso
(art. 2, comma 1)
5
TERMINE DEL PROCEDIMENTO NELLE PP.AA.
STATALI
proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro della Funzione Pubblica
adozione di regolamenti ex art. 17, comma 1, della legge 400/1988
fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza, se non previsti
direttamente dalla legge
(art. 2, comma 2, prima parte)
6
TERMINE DEL PROCEDIMENTO NEGLI ENTI
PUBBLICI NAZIONALI
ordinamenti degli Enti Pubblici nazionali
previsione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza
(art. 2, comma 2, seconda parte)
7
MODULAZIONE DEI TERMINI
• il profilo che caratterizza la singola organizzazione amministrativa fa
modulare il termine in base alla loro sostenibilità
• si tiene conto della natura degli interessi pubblici tutelati
• la decorrenza va dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
• se il termine non è fissato dalla legge, dal regolamento o
dall’ordinamento, è di 90 giorni
(art. 2, comma 2, terza parte, e comma 3)
8
ACQUISIZIONE DI VALUTAZIONI TECNICHE
• previsione per legge o regolamento dell’acquisizione di valutazioni
tecniche di organi o enti per l’adozione di un provvedimento
il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino alla loro acquisizione, non
oltre i 90 giorni
• acquisizione relativa a fatti, stati e qualità non attestati in documenti già
in possesso della P.A. o non direttamente acquisibili presso altre PP.AA.
sospensione dei termini, per una sola volta
• si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell’art. 14 in materia di
conferenza di servizi
(art. 2, comma 4)
9
PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO (art. 21 bis
legge 1034/1971)
• devono essere decorsi
- i termini di legge
- i termini di regolamento
- i termini determinati dalla P.A.
- 90 giorni, se la P.A. non ha fissato un termine entro il quale il procedimento deve concludersi
• sono fatti salvi i casi di silenzio assenso
• per la proposizione non occorre la diffida alla P.A. inadempiente
• il ricorso può essere proposto dal verificarsi dell’inadempienza, fin tanto che questa
perdura, e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini ed il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza
• se ne ricorrono i presupposti, può essere riproposta l’istanza di avvio del procedimento
(art. 2, comma 5)
10
MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
• obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi
• l’obbligo vale anche per i provvedimenti riguardanti:
- l’organizzazione amministrativa
- i pubblici concorsi
- il personale
• sono esclusi dall’obbligo gli atti normativi e a contenuto generale
• motivazione “per relationem”: va indicato e reso disponibile anche l’atto
richiamato
• obbligo di indicazione del termine e dell’autorità cui eventualmente ricorrere
(art. 3)
11
USO DELLA TELEMATICA
- scopo di conseguire maggiore efficienza per le PP.AA.
- incentivazione del suo uso
• nei rapporti interni
• tra le diverse PP.AA.
• tra la singola P.A. e i privati
(art. 3 bis)
12
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- stabilita con legge o con regolamento per ciascun tipo di
procedimento
- in mancanza di espressa disposizione normativa, è determinata
dalla singola P.A. per ciascun tipo di procedimento di propria
competenza
- l’unità è responsabile
• dell’istruttoria
• degli altri adempimenti procedimentali
• dell’adozione del provvedimento finale
(art. 4)
13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
il dirigente dell’unità organizzativa assegna a sé oppure ad altro dipendente
addetto all’unità
- la responsabilità dell’istruttoria
- ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
- eventualmente, anche l’adozione del provvedimento finale
(art. 5, comma 1)
il dirigente dell’unità organizzativa è considerato responsabile del singolo
procedimento fino a che non effettui l’assegnazione ad altro dipendente addetto
alla stessa unità organizzativa
(art. 5, comma 2)
14
ELEMENTI DA COMUNICARE
• ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
• ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
• a soggetti diversi dai precedenti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal
provvedimento possa loro derivare pregiudizio
- unità organizzativa competente
- nominativo del responsabile del procedimento
(art. 5, comma 3)
15
COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
• valutazione istruttoria di quanto è rilevante per emanare il provvedimento
(condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, presupposti)
• accertamento d’ufficio dei fatti, compimento di atti istruttori (anche accertamenti
tecnici, ispezioni, ordini di esibizione documentale)
• proposizione o, nel caso sia l’organo competente, indizione delle conferenze di
servizi
• comunicazioni, pubblicazioni, modificazioni previste da leggi o regolamenti
• adozione del provvedimento finale, se competente
• trasmissione degli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento
finale. Obbligo per quest’ultimo di motivare, nel provvedimento finale, le
valutazioni difformi rispetto alle risultanze istruttorie del responsabile
(art. 6)
16
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
• ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
• ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
• a soggetti diversi dai precedenti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal
provvedimento possa loro derivare pregiudizio
• non devono sussistere esigenze di celerità del procedimento che impediscano la
comunicazione (ad esempio procedimenti elettorali o ordinanze sindacali di urgenza)
• anche prima della comunicazione di avvio del procedimento, la P.A. può adottare
provvedimenti cautelari (casi di ordinanze, misure di salvaguardia)
(art. 7)
17
MODALITÀ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
la comunicazione deve essere personale e deve indicare
- la P.A. competente
- l’oggetto del procedimento che è stato promosso
- l’ufficio e la persona responsabile del procedimento
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento
- i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione
- la data di presentazione dell’istanza, se l’iniziativa è di parte
- l’ufficio ove si possono visionare gli atti
devono essere adottate forme di pubblicità idonee, se per numero
dei destinatari la comunicazione non è possibile o gravosa
l’omessa comunicazione di elementi da indicare può essere eccepita
solo dai soggetti nel cui interesse è prevista la loro comunicazione
(art. 8)
18
SOGGETTI FACOLTIZZATI AD INTERVENIRE NEL
PROCEDIMENTO
- soggetti portatori di interessi pubblici o privati
- portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati
necessità che derivi loro un potenziale pregiudizio dal
provvedimento
(art. 9)
19
DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO
ne sono titolari i soggetti nei cui confronti esiste l’obbligo di comunicazione da
parte della P.A. e i soggetti facoltizzati ad intervenire
• possibilità di prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi di
esclusione dall’accesso ex art. 24
• possibilità di presentare memorie scritte e documenti (devono essere
obbligatoriamente valutate dalla P.A., se pertinenti al procedimento)
(art. 10)
20
PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE – MOTIVI OSTATIVI AL SUO
ACCOGLIMENTO
- il responsabile del procedimento (o il dirigente dell’unità organizzativa)
comunica all’istante i motivi ostativi
- la comunicazione va fatta prima dell’adozione del provvedimento negativo ed
interrompe i termini per concludere il procedimento
- entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la parte può presentare per
iscritto osservazioni, anche corredate da documenti. Se non accolte, se ne dà ragione
nel provvedimento finale
- i termini per concludere il procedimento iniziano nuovamente dalla presentazione
delle osservazioni o, in assenza, dopo 10 giorni dalla comunicazione inviata dal
responsabile
- inapplicabilità di queste disposizioni alle procedure concorsuali e ai procedimenti
previdenziali e assistenziali
(art. 10 bis)
21
ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL
PROVVEDIMENTO
• accordi con gli interessati, in accoglimento di loro osservazioni e proposte, per
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o per sostituirlo, a
fine di pubblico interesse.
• eventuale fissazione, da parte del responsabile del procedimento, di calendario di
incontri con il destinatario ed eventuali controinteressati
• accordo per atto scritto, a pena di nullità, salva diversa previsione legislativa.
Applicazione dei principi civilistici su obbligazioni e contratti, se compatibili
• recesso unilaterale della P.A. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Indennizzo al privato per eventuali pregiudizi patiti
• prima dell’accordo, per garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, occorre una determinazione dell’organo competente all’adozione del
provvedimento
• competenza del TAR sulle controversie in materia di accordi
(art. 11)
22
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
P.A.
• sovvenzioni
• contributi
• sussidi
• ausili finanziari
• vantaggi economici in generale
PERSONE FISICHE
- ENTI PUBBLICI
- ENTI PRIVATI
- predeterminazione
- pubblicazione
criteri e modalità, la cui osservanza deve risultare dai singoli
provvedimenti di intervento
(art. 12)
23
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE
NORME SULLA PARTECIPAZIONE
• le disposizioni sulla partecipazione non si applicano alla emanazione di atti della P.A.
- NORMATIVI
- AMMINISTRATIVI GENERALI
- DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
• non si applicano altresì ai procedimenti delle seguenti materie
- TRIBUTARIA
- LEGGE 82/1991 (collaboratori di giustizia)
- DLGS 119/1993 (cambiamento delle generalità per i collaboratori di giustizia)
(art. 13)
24
CONFERENZA DI SERVIZI - PRINCIPIO GENERALE
opportunità di esaminare contestualmente più interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo
la P.A. procedente indice di regola una conferenza di servizi
(previo accordo tra le PP.AA. coinvolte, è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici)
(art. 14, commi 1 e 5 bis)
25
CONFERENZA DI SERVIZI - OBBLIGATORIETÀ
la P.A. procedente (quella che deve emanare l’atto relativo al procedimento di
competenza) deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre PP.AA. e non li
ottiene, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della P.A. competente
la P.A. procedente deve indire la conferenza di servizi
• se la P.A. interpellata per emanare l’assenso non lo fornisce entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta
•se entro lo stesso termine interviene il dissenso di una o più delle PP.AA. interpellate
(art. 14, comma 2)
26
CONFERENZA DI SERVIZI - FACOLTATIVITÀ
esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati
indizione da parte della P.A. che cura l’interesse pubblico prevalente
richiesta di indizione possibile per ogni P.A. coinvolta
(art. 14, comma 3)
27
CONFERENZA DI SERVIZI – FACOLTATIVITÀ (segue- )
attività del privato soggetta a atti di consenso di più PP.AA.
convocazione della conferenza di servizi ad opera della P.A. competente ad adottare il
provvedimento finale, anche su richiesta del privato interessato
(art. 14, comma 4)
28
CONFERENZA DI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI
LAVORI PUBBLICI
• convocazione da parte del concedente
• convocazione da parte del concessionario, previo consenso del concedente, cui spetta
il diritto di voto
• sono fatte salve le leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(art. 14, comma 5)
29
CONFERENZA PRELIMINARE
- progetti di particolare complessità
- progetti di insediamenti produttivi
- motivata richiesta dell’interessato documentata da progetto preliminare o, in assenza,
da studio di fattibilità
verificare le condizioni per ottenere gli atti di consenso alla presentazione dell’istanza o
del progetto definitivo
- costi a carico del richiedente
- la conferenza si pronunzia entro 30 giorni dalla richiesta
(art. 14 bis, comma 1)
30
CONFERENZA PRELIMINARE
- segue -
conferenza per opere pubbliche e di interesse pubblico: valutazione del progetto preliminare
•indica quali sono le condizioni richieste dalla normativa per ottenere, sul progetto
definitivo,
- intese
- pareri
- concessioni
- autorizzazioni
- licenze
- nulla osta
- assensi
• in quella sede si pronunziano le PP.AA. preposte alle seguenti tutele
- ambiente
- paesaggio/territorio
- patrimonio storico/artistico
- salute/pubblica incolumità
• in assenza di preclusioni, entro 45 giorni vengono indicati condizioni ed elementi per
ottenere, col progetto definitivo, i consensi
31
(art. 14 bis, comma 2)
CONFERENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI V.I.A.
• la conferenza si esprime entro 30 giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale
• in assenza di conclusione nei 90 giorni dalla richiesta dell’interessato (progetti di
particolare complessità e insediamenti produttivi), obbligo di pronunzia nei 30 giorni
successivi
• in sede di conferenza, la P.A. competente alla V.I.A.
- si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di I.A.
- esamina le principali alternative (compresa quella “zero”)
- verifica l’esistenza di elementi di incompatibilità; se non sussistono, indica le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso
- in caso di dissenso espresso da una P.A. preposta alla tutela ambientale, paesaggistica,
ecc., in caso di opera interregionale, rimette la decisione agli organi indicati all’art. 14
quater, comma 3
(art. 14 bis, commi 3 e 3 bis)
32
CONFERENZA PRELIMINARE – MODIFICHE O INTEGRAZIONI SUCCESSIVE
- nei progetti di particolare complessità
- nei progetti di insediamenti produttivi
- nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico
- nel caso in cui sia richiesta la V.I.A.
la conferenza si esprime allo stato degli atti a disposizione. Le indicazioni fornite
in sede di conferenza sono modificate o integrate, motivatamente, solo in presenza
di significativi elementi emersi successivamente nel procedimento, anche a seguito
di osservazioni dei privati sul progetto definitivo
(art. 14 bis, comma 4)
33
CONFERENZA PRELIMINARE - seguecasi di conferenza per opere pubbliche e di interesse pubblico
il responsabile unico del procedimento
- trasmette alle PP.AA. il progetto definitivo, redatto secondo le indicazioni fornite
dalla stessa PP.AA. in sede di conferenza preliminare
- convoca la conferenza tra il 30° e il 60° giorno successivi alla trasmissione (ex
art. 14, 2° comma)
- in caso di appalto concorso o concessione di LL.PP., la P.A. aggiudicatrice
convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare
(art. 14 bis, comma 5)
34
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
convocazione della prima riunione entro 15 giorni dall’indizione (30 giorni,
in caso di istruttoria particolarmente complessa)
- determinazioni per l’organizzazione dei lavori assunte a maggioranza dei
presenti
- possibilità per le PP.AA. di richiedere un differimento della prima riunione,
non superiore ai 10 giorni
- nella prima riunione viene fissato il termine per l’adozione della decisione
conclusiva ed i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni,
salvo che venga richiesta la V.I.A., ai sensi del comma 4. Spirato
inutilmente il termine, la P.A. procedente provvede
-
(art. 14 ter, commi da 1 a 3)
35
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
casi di obbligatorietà della V.I.A.
- nel caso venga richiesta la V.I.A, la conferenza si esprime dopo la sua
-
-
•
•
•
acquisizione
il termine per la conclusione dei lavori (massimo 90 giorni) viene
sospeso per non oltre 90 ulteriori giorni, fino all’acquisizione
della V.I.A
se la V.I.A. non interviene, la P.A. competente si esprime in sede di
conferenza, che si conclude entro i 30 giorni successivi al termine
di conclusione dei lavori
a maggioranza, può essere concessa una proroga di 30 giorni, se
necessari approfondimenti istruttori
se è già intervenuta la V.I.A., si applicano alle sole PP.AA. preposte
alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumità le disposizioni su
motivato dissenso (articolo 14 quater, comma 3)
pareri obbligatori (articolo 16, comma 3)
valutazioni tecniche (articolo 17, comma 2)
(art. 14 ter, commi 4 e 5)
36
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue • per ogni P.A. partecipa
- un unico rappresentante
- legittimato dall’organo competente
- espressione vincolata della volontà della P.A.
• se il rappresentante non esprime definitivamente la volontà della
P.A., si considera acquisito l’assenso
• la P.A. deve adottare una determinazione motivata
- all’esito dei lavori della conferenza
- comunque non oltre i 90 giorni
- valutate le risultanze della conferenza
- tenendo conto delle posizioni prevalenti
(art. 14 ter, commi 6, 6 bis e 7)
37
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue -
• possibilità di richiedere ai proponenti dell’istanza o ai progettisti
chiarimenti o documentazione ulteriore
• per una sola volta
• in caso di mancata risposta entro 30 giorni, si esamina il provvedimento
in sede di conferenza di servizi
(art. 14 ter, comma 8)
38
LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - segue • il provvedimento finale:
- è emesso a cura della P.A. proponente
- deve essere conforme alla determinazione conclusiva del procedimento
- sostituisce ogni atto di assenso comunque denominato delle P.A. presenti alla
conferenza, o assenti ma ad essa invitate,
- in caso di opere sottoposte a V.I.A. è pubblicato su quotidiano a diffusione
nazionale e sulla G.U. (o sul bollettino regionale in caso di V.I.A. regionale)
• dalla data di pubblicazione sulla G.U. decorrono i termini per eventuali
impugnazioni giurisdizionali da parte degli interessati
(art. 14 ter, commi 9 e 10)
39
DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI i rappresentanti delle PP.AA. devono manifestare l’eventuale dissenso, a
pena di inammissibilità
- se regolarmente convocati alla conferenza di servizi
- in quella sede
- con congrue motivazioni
- purché il dissenso non riguardi questioni non oggetto della conferenza
- con specifica indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso
(art. 14 quater, comma 1)
40
DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue
in caso di motivato dissenso espresso da una P.A. competente alla tutela
- ambientale
- paesaggistico - territoriale
- della pubblica salute e incolumità
la P.A. procedente rimette la decisione, entro 10 giorni
- al Consiglio dei Ministri (dissenso tra PP.AA. statali)
- alla conferenza Stato-Regioni (dissensi tra PP.AA. statali e regionali o tra
PP.AA. regionali)
- alla conferenza unificata (dissensi tra PP.AA. statali o regionali e enti locali o
tra enti locali)
la discussione è assunta entro 30 giorni, prorogabili di un periodo non
superiore ai 60 giorni da parte del Presidente del Consiglio o della
conferenza, in caso di istruttoria complessa
(art. 14 quater, comma 3)
41
DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI -
segue
motivato dissenso espresso da una Regione o Provincia in materia di propria
competenza
• la P.A. procedente rimette la determinazione sostitutiva, entro 10 giorni, alla
- conferenza Stato-Regioni (dissenso tra PP.AA. statali e regionali o tra
regionali)
- conferenza Unificata (dissenso tra Regioni o Provincia autonoma o un ente
locale
la decisione è assunta entro 30 giorni, prorogabili di un periodo non superiore ai
60 giorni da parte del presidente della Conferenza, in caso di istruttoria
complessa
(art. 14 quater, comma 3 bis)
42
DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue -
se la conferenza (Stato–Regioni o unificata) non decide entro il termine
massimo previsto (30 giorni + 60 giorni)
su iniziativa del Ministro per gli Affari Regionali
viene assunta una determinazione sostitutiva entro 30 giorni
- dal Consiglio dei Ministri
- dalla competente Giunta Regionale o Provincia Autonoma TN/BZ, per materia non
attribuita alla competenza statale. Se la giunta non provvede entro il previsto termine di
30 giorni, decide il Consiglio dei Ministri
(art. 14 quater – comma 3 ter)
43
DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - EFFETTI - segue
- dissenso tra amministrazioni regionali
- esistenza di intese tra le medesime Regioni, ratificate da leggi regionali,
per comporre i dissensi
- eventuale individuazione di organi comuni per assumere la
determinazione sostitutiva
- sono fatte salve le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle
province autonome TN/BZ
(art. 14 quater – commi 3 quater e 3 quinquies)
44
CONFERENZA DI SERVIZI IN MATERIA DI FINANZA DI
PROGETTO
nel caso di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, qualora
siano applicabili le procedure di cui agli artt. 37 bis e segg. della legge 109/1994
(la c.d. legge quadro in materia di lavori pubblici)
sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto
- gli aggiudicatari di concessione
- le società di progetto (società costituita in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile che diventa la concessionaria subentrando
nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o
autorizzazione )
45
(art. 14 quinquies)
ACCORDI FRA PP.AA.
- anche fuori delle ipotesi di conferenza di servizi
- possibilità di accordarsi per collaborare ad attività di interesse comune
- atto scritto
- principi del codice civile per obbligazioni e contratti
- controlli analoghi a quelli dei provvedimenti che sostituiscono
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(art . 15)
46
ATTIVITÀ CONSULTIVA
- organi consultivi delle PP.AA. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
- rendono i pareri obbligatori entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta
- comunicazione obbligatoria del termine di resa del parere, se facoltativo
- facoltà per la P.A. richiedente di procedere comunque, se l’organo consultivo
non comunica il parere o non rappresenta esigenze istruttorie
- inapplicabilità di questi obblighi e termini per i pareri delle PP.AA. che tutelano
ambiente, paesaggio, territorio, salute
- consentita una sola interruzione in caso di esigenze istruttorie, con resa del
parere entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori
(art. 16)
47
VALUTAZIONI TECNICHE
• previsto da disposizione espressa (legge o regolamento) l’obbligo di acquisire le
valutazioni di organi o enti appositi prima di adottare un provvedimento
• l’organo o ente non provvede o non rappresenta esigenze istruttorie di
competenza della P.A. procedente entro i termini previsti o, in mancanza, entro 90
giorni
il responsabile del procedimento richiede le valutazioni tecniche
- ad altri organi della P.A. o enti pubblici qualificati
- ad istituti universitari
• inapplicabilità alle valutazioni prodotte dalle PP.AA. che tutelano ambiente,
paesaggio, territorio, salute
- possibilità di una sola interruzione in caso di esigenze istruttorie, con resa del
parere entro 15 giorni
(art. 17)
48
AUTOCERTIFICAZIONE
• adozione delle misure organizzative idonee a garantire le disposizioni
sull’autocertificazione e sulla presentazione alla P.A. di atti e documenti (legge 4
gennaio 1968 nr. 15) entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 241/1990 (2
settembre 1990)
• obbligo per il responsabile del procedimento di acquisire documenti che
attestano fatti, qualità e stati soggettivi
- già in possesso della P.A. (procedente o altra)
- qualora dichiarato dall’interessato (la P.A. procedente può richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca di documenti)
• obbligo per il responsabile del procedimento di accertare fatti, stati e qualità che
la P.A. (procedente o altra) è tenuta a certificare
(art. 18)
49
DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITÀ
la dichiarazione dell’interessato, corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e attestazioni normativamente richieste
sostituisce
• ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato
• sono comprese le domande per iscrizioni in albi e ruoli richieste per l’esercizio di
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a
contenuto generale
(art. 19, primo comma, prima parte)
50
DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITÀ – segue -
non deve essere previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
sono esclusi gli atti rilasciati dalle PP.AA. preposte alla difesa nazionale,
p.s., immigrazione, giustizia, finanze (anche le reti di acquisizione del
gettito e il gioco), salute, incolumità pubblica, patrimonio culturale,
paesaggio e ambiente e gli atti imposti dalla normativa comunitaria
la P.A. competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a
fatti, stati, qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in
possesso della stessa P.A. o non siano direttamente acquisibili presso
altre PP.AA.
(art. 19, primo comma, seconda parte)
51
DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITÀ - segue •l’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione alla P.A. competente. Contestualmente all’inizio
dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione alla stessa P.A. competente
•la P.A. competente, in caso di accertata carenza delle condizioni legittimanti, entro 30
giorni dalla ricezione della dichiarazione,con provvedimento motivato dispone il divieto
di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti. È fatta salva, se possibile, la
fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni entro cui l’interessato deve
conformare attività ed effetti alla normativa vigente
•la P.A. competente può comunque assumere determinazioni in via di autotutela (revoca
del provvedimento ed annullamento d’ufficio)
•qualora sia prevista l’acquisizione di pareri di organi ed enti appositi, è sospeso il
termine per l’adozione del divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli
effetti; scaduti 30 giorni, la P.A. può adottare i provvedimenti anche senza
l’acquisizione del parere. La sospensione è comunicata all’interessato
•sono salve le disposizioni di leggi, vigenti all’epoca dell’entrata in vigore della 241,
che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, e la competenza sulle
controversie è riservata esclusivamente al giudice amministrativo
(art. 19, commi 2, 3, 4 e 5)
52
SILENZIO ASSENSO
nei procedimenti ad istanza di parte, per il rilascio di provvedimenti
amministrativi
•il silenzio della P.A. competente equivale all’accoglimento della domanda
•non sono necessarie ulteriori istanze o diffide
•la P.A. non deve avere comunicato all’interessato il diniego nei termini di conclusione
del procedimento
•la P.A. non deve avere indetto entro 30 giorni una conferenza di servizi
•la P.A. può comunque assumere determinazioni in via di autotutela (revoca del
provvedimento e annullamento d’ufficio)
(art. 20, commi da 1 a 3)
53
SILENZIO ASSENSO – segue le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano in queste materie
• patrimonio culturale
• paesaggio
• ambiente
• difesa nazionale
• p.s. e immigrazione
•salute e incolumità pubblica
• ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti
amministrativi formali
• ai casi in cui la legge qualifica il silenzio della P.A. come rigetto dell’istanza
• agli atti e procedimenti individuati con D.P.C.M.
(art. 20, comma 4)
54
SILENZIO ASSENSO – segue -
si applica la sospensione dei termini
•per non più di 90 giorni nel caso sia prevista l’acquisizione di valutazioni tecniche
•per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della stessa P.A. o non
direttamente acquisibili
nel caso di sospensione dei termini valgono le disposizioni sulla
obbligatoria indizione della conferenza di servizi
si applica altresì la disciplina sui motivi ostativi all’accoglimento, nei
procedimenti ad istanza di parte
(art. 20, comma 5)
55
SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI
• obbligo di dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti, nei casi di
- denunzia di inizio attività
- domanda di rilascio di atto di consenso
•ipotesi in ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni
- non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge (art. 19, u.p.)
- non è ammessa la sanatoria dei vizi (art. 20, 1°c., u.p.)
- si applica l’art. 483 c.p., salvo più grave reato
(art. 21, primo comma)
56
SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI
- segue sanzioni previste al momento di entrata in vigore della legge 241 per lo
svolgimento dell’attività in carenza o in difformità di assenso della P.A.
si applicano anche a coloro che iniziano l’attività in base agli istituti del
silenzio assenso e della dichiarazione di inizio attività in difetto dei
requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente
anche le vigenti attribuzioni normative in materia di vigilanza,
prevenzione e controllo delle attività soggette ad atti di assenso da parte
di P.A. si applicano in caso di silenzio assenso e di dichiarazione di inizio
attività
(art. 21, commi 2 e 2 bis)
57
PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI
- EFFICACIA provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
comunicazione a ciascun destinatario, anche nella forma della notifica agli irreperibili ai
sensi del codice di procedura civile
acquisto di efficacia nei confronti di ciascun destinatario
se il numero dei destinatari è elevato e la comunicazione non è possibile o
gravosa
adozione di forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dalla P.A.
il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, se non ha carattere
sanzionatorio, è immediatamente efficace se contiene apposita motivata clausola
se ha carattere cautelare ed urgente, è immediatamente efficace
(art. 21 bis)
58
ESECUTORIETÀ
è la facoltà per le PP.AA. di imporre coattivamente l’adempimento di
obblighi nei loro confronti, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge
• indicazione nel provvedimento di termini e modalità dell’esecuzione
• in caso di inottemperanza
- necessità di diffida
- rispetto delle modalità di legge, nei casi previsti
- possibilità di provvedere all’esecuzione coattiva
• nel caso di esecuzione di obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro, si
applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
(art. 21 ter)
59
EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO
EFFICACIA: capacità di un atto giuridico di produrre determinati effetti
ESECUTIVITÀ: carattere ed effetto esecutivo dell’atto
• i provvedimenti amministrativi efficaci
- sono eseguiti immediatamente
- sono fatte salve le diverse previsioni della legge o del provvedimento
• l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa
- per gravi ragioni
- per il tempo strettamente necessario
• legittimato a sospendere l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento è l’organo
- che ha emanato l’atto
- altro organo previsto dalla legge
• il termine di sospensione è
- esplicitamente indicato nell’atto apposito
- prorogabile o differibile una sola volta
- ridotto per sopravvenute esigenze
(art. 21 quater)
60
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
• il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato
- dall’organo che lo ha emanato
- da altro organo previsto dalla legge
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
- nel caso di mutamento della situazione di fatto
- nel caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario
• la revoca rende inidoneo il provvedimento a produrre ulteriori effetti
• la P.A. indennizza i soggetti pregiudicati direttamente dalla revoca
• la giurisdizione in materia di indennizzo è esclusiva del giudice amministrativo
(art. 21 quinquies)
61
RECESSO DAI CONTRATTI
è il recesso unilaterale dai contratti della P.A. ed è possibile
- nei casi previsti dalla legge
- nei casi previsti dal contratto
la formula ricalca l’art. 1373 c.c. ed appare del tutto superflua: se è
previsto dalla legge, il recesso unilaterale è ovviamente legittimo.
Analogamente, se previsto dal contratto è altrettanto legittimo, atteso
l’implicito riferimento principi del codice civile, che legittimano il
recesso consensualmente stabilito fra le parti, anche se esso può essere
esercitato solo da una di esse
(art. 21 sexies)
62
NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO
è nullo il provvedimento amministrativo
- mancante degli elementi essenziali (oggetto e contenuto)
- viziato da difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta)
- adottato in violazione o elusione del giudicato (l'amministrazione, dopo la
sentenza di annullamento passata in giudicato, reitera l’atto)
-negli altri casi espressamente previsti dalla legge
la giurisdizione in materia di nullità per violazione o elusione del
giudicato è esclusiva del giudice amministrativo
(art. 21 septies)
63
ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO
il provvedimento amministrativo è annullabile se
- adottato in violazione di legge
- viziato da eccesso di potere
- viziato da incompetenza
il provvedimento amministrativo non è
annullabile
- anche se ha violato le norme sul procedimento o sulla forma degli atti, considerata la
natura vincolata del provvedimento, se il suo contenuto dispositivo non poteva essere
diverso da quello adottato
- per mancata comunicazione di avvio del procedimento, se la P.A. dimostra che il
contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello adottato
(art. 21 octies)
64
ANNULLAMENTO D’UFFICIO
• annullabilità d’ufficio del provvedimento illegittimo
- per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza
- sussistendo ragioni di pubblico interesse
- entro un termine ragionevole
- considerati gli interessi dei destinatari e dei controinteressati
- da parte di chi ha emanato l’atto o di altro organo previsto dalla legge
• possibilità di convalida del provvedimento annullabile
- sussistendo ragione di pubblico interesse
- entro un termine ragionevole
(art. 21 nonies)
65
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - NORME DEFINITORIE
• il diritto di accesso è la facoltà degli interessati di visionare e estrarre copia di
documenti amministrativi
• interessati sono soggetti privati
- compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi
- con un interesse diretto, concreto, attuale
• l’interesse deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata,
collegata al documento di cui si chiede l’accesso
• controinteressati sono tutti i soggetti
- individuati o facilmente individuabili dalla natura del documento richiesto
- che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla
riservatezza
(art. 22, comma 1, lett. a,b,c)
66
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - NORME DEFINITORIE - SEGUE
il documento amministrativo è qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica ecc., che può riguardare il contenuto di atti
• anche interni
• anche non relativi a uno specifico procedimento
• detenuti da una P.A.
• concernenti attività di pubblico interesse
• la cui disciplina è caratterizzata dalla irrilevanza della natura pubblicistica o
privatistica
(art. 22, comma 1, lett. d)
67
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• tutti i soggetti di diritto pubblico
• i soggetti di diritto privato in relazione alla loro attività di pubblico interesse,
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario
l’ambito applicativo dell’accesso riguarda quindi
•Pubbliche Amministrazioni
•Aziende autonome e speciali
•Enti Pubblici
•Gestori di Pubblici Servizi
•Autorità di vigilanza e garanzia (nell’ambito dei rispettivi ordinamenti)
(art. 22, comma 1, lett. e, ed art. 23)
68
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- è caratterizzato da rilevanti finalità di pubblico interesse
- è principio generale dell’attività amministrativa
- ha lo scopo di favorire la partecipazione dei privati all’attività amministrativa
- è finalizzato ad assicurare imparzialità e trasparenza della P.A.
- riguarda la garanzia dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali
- le Regioni e gli enti locali possono ampliare il livello di tutela agli interessati
(art. 22, comma 2)
69
ACCESSIBILITÀ
• possibile per tutti i documenti, con esclusione di quelli indicati nei commi 1,2,3,5,6 dell’articolo
24
• esclusa per le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo
• possibile per i dati personali, anche se non ancora registrati (art. 7, comma 1 e seguenti, del dlgs
196/2003), da parte della persona cui i dati stessi si riferiscono
• i soggetti pubblici acquisiscono i documenti amministrativi in base al principio di leale
cooperazione istituzionale. Per finalità di rilevante interesse pubblico vale la consultazione
diretta, ex art. 43, 2° comma, DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai
propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente
• il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l’obbligo di detenere i documenti
(art. 22, commi 3,4,5,6)
70
CASI DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO
• documenti coperti da segreto di Stato (legge 801/1977)
• casi di previsione espressa del segreto o del divieto di divulgazione
- per legge
- per regolamento governativo adottato ex lege 400/1988
- per individuazione da parte della singola P.A. di categorie di documenti
- nei procedimenti tributari
- nell’attività della P.A. di emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione, di programmazione (valgono le regole per la loro formazione)
- nei procedimenti selettivi (informazioni psicoattitudinali relative a terzi)
(art. 24, commi 1 e 2)
71
CONTROLLO SULL’OPERATO DELLA P.A.
• è necessario che il privato abbia un interesse diretto, concreto ed attuale
all’accesso. Interessati sono i soggetti privati, compresi i portatori di
interessi pubblici o diffusi, che vantano un interesse diretto, concreto,
attuale
• il diritto di accesso non può essere preordinato ad un generalizzato
controllo sull’operato delle diverse PP.AA. ed in quest’ottica non sono
ammissibili le istanze di accesso
(art. 24, comma 3)
72
POTERE DI DIFFERIMENTO
- l’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato se è possibile fare ricorso
al potere di differimento
- non sono esplicitamente previsti casi o limiti dell’esercizio del potere di differimento
anche se, genericamente, l’art. 25, comma 3, nel fare tra l’altro riferimento al
differimento (per il quale c’è obbligo di motivazione), fa rimando all’articolo 24 per
casi e limiti
- in base all’articolo 7, commi 2 e 3, del DPR 352/1992 (regolamento sull’esercizio e
l’esclusione dell’accesso) il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n.
241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza della P.A., specie nella fase
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il
differimento dell'accesso ne indica la durata
(art. 24, comma 4)
73
DOCUMENTI CONNESSI AGLI INTERESSI PER I QUALI
IL DIRITTO DI ACCESSO È ESCLUSO
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al
comma 1 dell’articolo 24 (quelli per i quali il diritto di accesso è escluso)
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione
A tale fine le PP.AA. fissano, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
(art. 24, comma 5)
74
CASI DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO
sono individuati dal DPR 27 giugno 1992 n. 352, Regolamento governativo adottato ai
sensi dell’art. 17, comma 2 della legge 400/1988
- al di fuori dei casi di segreto di Stato (art. 12 legge 801/1977), quando possa derivare
una lesione specifica e individuata
• alla sicurezza e alla difesa nazionale
• alla sovranità nazionale
• alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali
- quando l’accesso possa arrecare un possibile pregiudizio alla politica monetaria e
valutaria
- quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le
azioni in materia di O.P.
(art. 24, comma 6)
75
CASI DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO – segue - quando i documenti riguardino la repressione della criminalità organizzata, con
riferimento particolare a
• tecniche investigative
• identità delle fonti di informazione
• sicurezza dei beni e delle persone coinvolte
• attività di p.g. e conduzione delle indagini
- quando i documenti riguardino vita privata o riservatezza di persone fisiche,
giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, titolari di interessi epistolari, sanitari,
professionali, finanziari, industriali, commerciali, di cui siano in concreto titolari, anche
se sono stati gli stessi interessati a fornire i dati alla P.A.
- quando i documenti riguardino attività di contrattazione collettiva nazionale di lavoro
e atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato
(art. 24, comma 6)
76
CASI DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO – segue deve comunque essere garantito a chi lo richiede l’accesso a documenti necessari alla
difesa o cura dei propri interessi giuridici
i documenti contengono dati sensibili o giudiziari
l’accesso deve essere strettamente indispensabile
dati idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale (art. 60 d.lgs 196/2003)
si verte in un caso di diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile per cui la situazione da tutelare deve essere di rango almeno pari ai diritti
dell’interessato
(art. 24, comma 7)
77
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
• l’accesso si esercita con l’esame e l’estrazione in copia del documento
• l’esame del documento è gratuito
• per il rilascio di copia va pagato il costo di riproduzione, da rimborsarsi con marche da
bollo, più eventuali diritti di ricerca e visura
• la richiesta di accesso alla P.A. deve essere motivata r deve essere rivolta
- a chi ha formato il documento
- a chi lo detiene stabilmente
• la P.A. deve obbligatoriamente motivare il rifiuto, il differimento, la limitazione
dell’accesso, ammessi nei casi e nei limiti di cui all’art. 24
(art. 25, commi 1,2,3)
78
I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL
DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO
il diniego dell’accesso può essere
- espresso
- tacito (decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta)
possibilità di ricorso entro 30 giorni dalla determinazione amministrativa
- al Tribunale Amministrativo Regionale
- al difensore civico, per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali, regionali
- alla Commissione per l’accesso (art. 27) per gli atti delle PP.AA. centrali e periferiche
difensore civico e commissione per l’accesso
- decisione entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
- scaduti i 30 giorni , il ricorso si intende respinto (silenzio-rifiuto)
- in caso di ritenuta illegittimità del diniego o del differimento, e la P.A. non emani
entro 30 giorni il motivato provvedimento confermativo del diniego, l’accesso è
consentito
(art. 25, comma 4)
79
I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL
DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue accesso negato o differito per motivi inerenti a dati personali riferiti a soggetti terzi
la Commissione richiede al Garante per la protezione dei dati personali il parere, che
deve giungere entro 10 giorni. In caso di inerzia, il parere si intende reso, e la
Commissione provvede.
(art. 25, comma 4)
80
I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL
DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue i procedimenti relativi al trattamento pubblico di dati personali da parte di una P.A.,
qualora il procedimento stesso sia interessato all’accesso ai documenti amministrativi,
possono riguardare
- casi di tutela alternativa a quella giurisdizionale (ricorso al Garante)
- casi di richiesta di informazioni e di esibizione di documenti ed accertamenti da parte
del Garante
il Garante chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per
l’accesso dei documenti amministrativi. In caso di mancato parere entro 15 giorni, il
garante decide
(art. 25, comma 4)
81
I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL
DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue • il ricorso al T.A.R. è possibile, entro 30 giorni,
- contro le determinazioni amministrative sul diritto di accesso, nei casi di respingimento nei
ricorsi al difensore civico e alla Commissione per l’accesso
- contro le decisioni del garante nei procedimenti di cui all’ultima parte del 4° comma dell’art. 24
• il T.A.R. decide in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta
• in caso di sussistenza dei presupposti, il giudice amministrativo ordina l’esibizione
dei documenti
• possibilità di ricorso incidentale (pendenza di un ricorso amministrativo e richiesta di
accesso – ESOPROCEDIMENTALE – negata); la decisione viene presa con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio
• la decisione del T.A.R. è sempre appellabile al Consiglio di Stato
• le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(art. 25, comma 5 e comma 6)
82
I POSSIBILI RICORSI CONTRO IL DINIEGO O IL
DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO – segue -
• possibilità per le parti di stare in giudizio, senza l’assistenza del
difensore
•possibilità per la P.A. di essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente
- con la qualifica di dirigente
- autorizzato dal rappresentante legale dell’Ente
(art. 25, comma 5 bis)
83
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
•sono pubblicati, in base agli ordinamenti di ogni singola P.A., direttive,
programmi, istruzioni, circolari, e ogni atto che dispone in generale su
- organizzazione
- funzioni
- obiettivi
- procedimenti
•di una P.A., ovvero atti nei quali si determina l’interpretazione di norme
giuridiche o si dettano disposizione per l’applicazione delle norme stesse.
Se la pubblicazione di questi atti è integrale, si intende realizzata la
libertà di accesso ai documenti relativi.
•sono pubblicate, con modalità analoghe, le relazioni annuali della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ed è data
massima pubblicità alle disposizioni di attuazione della legge 241 e alle
iniziative per precisare e rendere effettivo il diritto di accesso
(art. 26)
84
COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
- istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- nominata con D.P.C.M., sentito il Consiglio dei Ministri
- presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri
- 2 Senatori, 2 Deputati, 4 tra magistrati ordinari, amm/vi, militari e avvocati dello
Stato, 2 professori di ruolo, 1 dirigente dello Stato , il capo della struttura della
presidenza del Consiglio, quale supporto organizzativo (membro di diritto)
- possibilità di avvalersi di esperti , sino a 5 unità
- rinnovo triennale della Commissione
(art. 27, commi 1,2,3)
85
COMPITI DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- adozione delle determinazioni previste dall’art. 25, comma 4, in materia di ricorsi
- vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’attività della P.A.,
nel rispetto dei limiti della legge 241
- redazione della relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della P.A.
- proposizione al governo di modifiche normative e regolamentari in materia di
accesso
- possibilità di richiedere di informazioni e documenti alle PP.AA., che li devono
comunicare, eccetto quelli coperti da segreto di Stato
(Art. 27, commi 5 e 6)
86
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241
la norma si applica
•a tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle PP.AA. statali e
degli enti pubblici nazionali
•per le disposizioni in tema i giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni
pubbliche
regioni ed enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano
le materie disciplinate dalla legge 241 nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino verso l’azione
amministrativa, stabilite dalla stessa legge 241
(art. 29)
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Scarica

Principi generali dell`attività amministrativa