MANUALE ESPLICATIVO DELLE
OPERE IDRAULICHE E DEL VINCOLO
IDROGEOLOGICO
Provincia di Genova
Direzione 3
Servizio Gestione e Controllo del territorio
Dott. Ramella Agostino
Ing. Branca Alessia
Ing. Ozzano Marina
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
RD 523 del 25/07/1904
‘96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle
acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e
lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli
argini e loro accessori come sopra, minore di quella
stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed
in mancanza di tali discipline, a distanza minore di
metri quattro per le piantagioni e smovimento del
terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi’
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
RD 523/1904:
RD 523/1904:
definisce le distanze
definisce le distanze
per le nuove edificazioni
per scavi e
dal piede degli argini
movimenti di terra dove non normati
(10 m) e 4 m per scavi e
dal piano
movimenti di terra
L.R. 9 del 28/01/1993:
- definisce le distanze
per le nuove edificazioni dalle sponde
dei corsi d’acqua o dal limite
demaniale se più esterno
-vieta le tombinature, plateazioni e
rettificazioni dei corsi d’acqua
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RD 523/1904:
definisce le distanze
per scavi e
movimenti di terra dove non normati
dal piano
PIANO DI BACINO:
L.R. 9 del 28/01/1993:
-Definisce le distanze per le nuove edificazioni
- definisce le distanze
- disciplina l’attività edilizia nelle fasce fluviali
per le nuove edificazioni dalle
sponde l’attività edilizia nelle aree ad
- disciplina
dei corsi d’acqua o dal limite alta suscettività al dissesto
demaniale se più-Vieta
esterno
le tombinature, rettificazioni e plateazioni
-vieta le tombinature, plateazioni e dei corsi d’acqua
DGR.
rettificazioni dei corsi -Fornisce
d’acqua i criteri
per2615/1998:
la progettazione delle
Disciplina
l’attività
edilizia
opere idrauliche
nelle aree
storicamente inondate
DPR 238/1999
(decaduta)
Definizione acque pubbliche
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RD 523/1904:
definisce le distanze
per scavi e
movimenti di terra dove
non normati dal piano
L.R. 18/1999:
Compiti del CTP
110 bis (L.R. 24/2004)
DGR 226/2009:
Criteri e direttive in materia
di asportazione di materiale litoide
dai corsi d’acqua
dei bacini idrografici regionali
L.R. 58/2009:
Abroga il CTP
Istituisce il CTB
DGR 357/2008:
Criteri per il calcolo
delle portate
PIANO DI BACINO:
Norme tecniche
-Definisce le distanze per le nuove
delleedificazioni
costruzioni
- disciplina l’attività edilizia nelle fasce fluviali
DGR 848/2005:
- disciplina l’attività edilizia nelle aree ad
Chiarimenti sull’applicazione
alta suscettività al dissesto
L.R. 16/2008 (art.88)
delle norme di
le disposizioni della presente legge,
-Vieta
le tombinature,
rettificazioni e plateazioni
DGR
1339/2007:
piano di bacino
relative alla disciplina delle tipologie
dei corsi d’acqua
Criteri sul regime
di interventi urbanistico edilizi,
applicabile
-Fornisce
i criteri per la progettazione
delle
operano
nell'applicazione della normativa
nella fascia
dei Piani di Bacino, fatte salve
opere idrauliche
di inedificabilità
DPR 238/1999
assoluta
Definizione acque
pubbliche
DGR 250/2005:
Definisce gli ambiti
Di pericolosità idraulica
L.R. 16/2007:
Criteri per la
riperimetrazione
delle fasce fluviali
a seguito di interventi di
sistemazione idraulica
le diverse disposizioni
ivi contenute o gli indirizzi
e i criteri emanati
dalle competenti Autorità.
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Ma cos’è un piano di bacino? dove lo trovo?
www.provincia.genova.it
Scorciatoie
>Piani e Programmi
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www.provincia.genova.it
Scorciatoie
>Piani e Programmi
>Difesa suolo
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www.provincia.genova.it
Scorciatoie
>Piani e Programmi
>Difesa suolo
>Piani di bacino per il
rischio idrogeologico
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Scorciatoie
>Piani e Programmi
>Difesa suolo
>Piani di bacino per il
rischio idrogeologico
>Documenti dei Piani
>Documenti dei Piani
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Scorciatoie
>Piani e Programmi
>Difesa suolo
>Piani di bacino per il
rischio idrogeologico
>Documenti dei Piani
>Documenti dei Piani
>Piani di bacino pubblicati
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Piani di bacino 180
Piani di bacino 183
Piani di bacino del Po
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IL PIANO DI BACINO
È costituito da:
Elaborati di sintesi: - Relazione generale
- Piano degli interventi
- Normativa
- Cartografia
* reticolo idrografico significativo
* fasce fluviali
* sezioni idrauliche e tratti indagati
* suscettività al dissesto
* interventi
* regimi normativi (solo nei piani 183)
Elaborati di analisi: - Cartografia
- Allegati vari
Gli elaborati di analisi non sono strettamente necessari per l’applicazione
del piano, ma forniscono dati utili, quali le verifiche idrauliche
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Carta del reticolo idrografico significativo
Rivo significativo
Rivo non significativo
Catasto
Demaniale
Non
demaniale
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L’INTERVENTO INTERESSA UN’AREA IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO?
NO
Esaminare le fasce fluviali (vedi flusso fasce fluviali)
Esaminare “mappe catastali” (riferirsi a impianto originario): il rio è demaniale?
SI’
Le opere comportano
occupazione di area
demaniale (es passerelle,
tubazioni, scarichi, etc)?
NO
E’ previsto un volume edilizio
in fregio al corso d’acqua?
SI’
Rimane l’obbligo del rispetto
delle distanze di cui al Codice
Civile
SI’
La Provincia rilascia
la concessione a
titolo oneroso, su
apposita istanza
corredata da verifica
idraulica
NO
Il Comune autorizza
le opere (è sua
facoltà richiedere
verifiche idrauliche)
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L’INTERVENTO (esclusi i volumi edilizi) INTERESSA UN RIVO SIGNIFICATIVO?
SI’
Esaminare “mappe catastali” : le opere
comportano occupazione di aree demaniale?
SI’
La Provincia rilascia
la concessione a
titolo oneroso, su
apposita istanza
corredata da verifica
idraulica, se le opere
sono compatibili con il
regime idraulico
Ponti
Concessioni
Passerelle
idrauliche e
Tubazioni
greto
Cavi aerei
Scarichi di acque bianche
Difese spondali
Occupazioni di aree greto
NO
La Provincia rilascia il
Nulla Osta, su
apposita istanza
corredata da verifica
idraulica, se le opere
sono compatibili con il
regime idraulico
Ponti
Nulla Osta
Briglie
Difese spondali al di fuori
dell’area demaniale
scarichi
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L’INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE INTERESSA UN’AREA IN PROSSIMITA’ DI
UN RIVO SIGNIFICATIVO?
SI’
Esaminare “Carta delle tracce delle sezioni idrauliche”: il tratto risulta “indagato”?
SI’
NO
Ricade in fascia A o B?
L’intervento ricade
entro i 40 metri dai
limiti dell’alveo?
NO
SI’
L’intervento è
ammesso dalle norme
di attuazione?
NON è necessario
alcuno studio
idraulico
SI’
E’ necessario uno studio idraulico da
presentare alla Provincia: è a bassa
pericolosità idraulica?
NO
La Provincia nega la
Conformità al Piano
SI’
SI’
NO
NON è
necessario
alcuno studio
idraulico
E’ necessario uno studio
idraulico da presentare alla
Provincia: l’intervento ricade
in fascia A o B?
NO
SI’
La Provincia rilascia la
Conformità al Piano
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
L’INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE INTERESSA UN’AREA
IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO?
SI’
NO
Ricade in centro urbano?
SI’
NO
per i rivi non significativi
permangono gli obblighi
derivanti dal rispetto delle
FASCIA DI
FASCIA DI
INEDIFICABILITA’:
INEDIFICABILITA’:
5 METRI
proprietà demaniali in termini
di concessioni, canoni e distanze
10 METRI
Nella fascia di 4 m dalle sponde (RD 523/1904) sono:
- consentiti esclusivamente modesti movimenti di terra, che comunque
devono essere autorizzati dalla Provincia con Nulla Osta
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Definizioni di sponda di un corso d’acqua
Piede arginale
Limite sponda
naturale
Limite demaniale
Alvei incassati
Intersezione del
Livello idrico della portata di
piena duecentennale con la
superficie topografica
Limite demaniale
Le distanze vanno SEMPRE calcolate dal limite più esterno tra la sponda
naturale, il piede arginale e il limite demaniale
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COMPETENZE DELLA PROVINCIA
Interventi di nuova edificazione o condoni di volumi realizzati abusivamente
ricadenti a distanza inferiore a 40 m da corsi d’acqua significativi ma non
indagati dal piano di bacino
Interventi di nuova edificazione ricadenti in fascia B se ammessi dalla norma di
piano (zone a bassa pericolosità in tessuto urbano consolidato o da consolidare)
Condoni di volumi realizzati abusivamente ricadenti in fascia A o B
Interventi di nuova edificazione ricadenti in fascia A o in fascia B in deroga in
quanto interventi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti
Interventi che interessano corsi d’acqua significativi, compresa la fascia di 4 m
dalle sponde
Qualunque opera che comporti l’occupazione di aree demaniali, anche se il rivo
non è significativo
Interventi ricadenti in abitato da consolidare o in zone soggette a vincolo
idrogeologico di competenza della Provincia
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
AMBITI DI PERICOLOSITA’ (DGR 250/2005)
Tirante idrico T200
(m)
0.8 0.7 -
ALTA PERICOLOSITA’
0.6 -
Sono vietate le nuove edificazioni
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0-
BASSA PERICOLOSITA’
Sono consentite nuove edificazioni in Fascia B in
tessuto urbano consolidato o da completare (come
definito nella DGR 848/2003)
0.5
1
1.5
2
Velocità T200 (m/s)
Soglie di pericolosità relativa in termini di tirante idrico locale e velocità locale della corrente
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2.5
Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico
L.R. 16/2008, art.88: le disposizioni della presente legge, relative alla disciplina
delle tipologie di interventi urbanistico edilizi, operano nell'applicazione della
normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli
indirizzi e i criteri emanati dalle competenti Autorità.
Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino:
a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi vani abitabili non derivanti dalla semplice
divisione di quelli esistenti;
…
d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell'originario titolo abilitativo in locali costituenti
superficie agibile a norma dell'articolo 67;
e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la ricostruzione
sullo stesso sedime,..
f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'articolo 15 e quindi entro soglie percentuali
predeterminate dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico-edilizi.
Quali interventi sono ammessi in fascia di
inedificabilità assoluta?
DGR 1339/2007: Regime normativo associato alla fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo
Possono invece essere, in generale, realizzati interventi sul patrimonio edilizio non eccedenti la ristrutturazione
edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, ad esclusione degli interventi di demolizione con ricostruzione in quanto non
rispondenti alla finalità della norma.
… rientrano in particolare tra gli interventi ammissibili, ad esempio:
- modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente
dal corso d'acqua, in quanto altrimenti non rispondenti alla finalità della norma;
- balconi, recinzioni o tettoie, pali o tralicci;
- interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti oppure, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione nei termini
chiariti con la circolare applicativa della L.R. n. 24/2001, n. 160220/504 del 16/11/2005.
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Ma dove trovo il manuale esplicativo?
www.provincia.genova.it
Scorciatoie
>Autorizzazioni
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico
www.provincia.genova.it
Scorciatoie
>Autorizzazioni
>Difesa suolo
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico
www.provincia.genova.it
Scorciatoie
>Autorizzazioni
>Difesa suolo
>Manuale esplicativo delle
opere idrauliche e del
vincolo idrogeologico
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
MANUALE ESPLICATIVO
OPERE IDRAULICHE e VINCOLO IDROGEOLOGICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
10.
PREMESSA
DEFINIZIONI
DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA
RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI E NUOVI VOLUMI
LEGGE REGIONALE 49/2009 (PIANO CASA)
VOLUMI TECNICI
INTERVENTI IN ALVEO O DI DIFESA SPONDALE
TOMBINATURE O COPERTURE
TUBAZIONI
PONTI E PASSERELLE
SBALZI
Il manuale fornisce per le principali
INTERVENTI
tipologie di intervento i criteri di
MOVIMENTI DI TERRA
ammissibilità in base alla normativa
OPERE IN DEMANIO MARITTIMO
di settore ed indicazioni in merito
PORTATE DI PIENA
alla competenza del Provincia di
Genova – Servizio Gestione e
controllo del territorio.
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DEFINIZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Piani di Bacino per il rischio idrogeologico
Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico
Piano di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Po
Fascia A
Fascia B
Ee (solo in ambito padano, T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia)
Eb: (solo in ambito padano T.Scrivia, Aveto e Trebbia)
Corso d’acqua significativo
Corso d’acqua non significativo
Corso d’acqua demaniale
Corso d’acqua non demaniale
Sezione Idraulica
Distanza dai corsi d’acqua
Interventi definiti di nuova edificazione: art. 15 L.R. 16 del
6/6/2008
Interventi definiti di ristrutturazione edilizia: art. 10 L.R. 16
del 6/6/2008
Volume tecnico o impianto tecnologico
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
ristrutturazione edilizia:
piani di bacino D.L.180/98: ai sensi delle norme di attuazione dei piani di bacino, gli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi anche in fascia A, B ed Area Pg3,
seppur a determinate condizioni e limitazioni specificate nelle norme di attuazione,
senza espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio
Programmazione,gestione e controllo del territorio.
Ambito padano: bacini dei T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia: gli interventi di ristrutturazione
edilizia sono vietati nelle aree Ee; sono invece ammessi nelle aree Eb, senza aumento
di superficie e volume; bacino del T.Stura in fascia A sono ammessi interventi di
ristrutturazione solo se non comportano aumento del carico insediativo; in fascia B
(T.Stura) solo se all’interno dei centri edificati e se rispettano le condizioni di cui all’art.17
comma 1 lett.b delle norme di attuazione. Non è necessaria l’espressione di parere da
parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione, gestione e controllo del
territorio.
sopraelevazione in fascia di inedificabilità assoluta: non ammessa (cfr. DGR
1339/07) ;
recupero sottotetto: non è una nuova edificazione e quindi è ammesso anche in
fascia di inedificabilità assoluta, in Fascia A, B, Eb (sia ambito padano che nei piani
D.L.180/98) e Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di
bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza l’espressione di parere da
parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del
territorio (cfr. DGR 1339/07). Non è ammesso in Pg4 ed aree Ee;
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
L.R. 48/2009 ‘Piano Casa’
NOVITA’
.

Gli ampliamenti, comunque, non sono consentiti (art.5), se:

le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino; ricadenti
in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di
pianificazione territoriale ivi comprese
Gli ampliamenti di cui alla legge regionale sul piano casa sono, pertanto, consentiti:

- al di fuori dalla fascia di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua;

- nelle aree inondabili, solo dove sono consentiti gli interventi di ristrutturazione
edilizia, ossia:
Fascia A: negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante
interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già
edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile
previste nel Piano stesso e nei Piani comunali di protezione civile;
Fascia B: sempre purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto
agli eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure e di accorgimenti
tecnico-costruttivi di cui al quaderno degli allegati tecnici a supporto della
normativa (Allegato 5) e purché risultino assunte le azioni e le misure di
protezione civile di cui al presente Piano e ai Piani Comunali di protezione civile.

Demolizioni e ricostruzione
Non sono ammessi all’interno della fascia di
inedificabilità assoluta, perché in contrasto con le norme di attuazione di piano e la
DGR 1339. Ammissibili in fascia A, B, senza parere della Provincia.
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
ATTENZIONE! Nuove disposizioni per la progettazione dei ponti
le Norme tecniche di costruzione, art 5.1.2.4 Compatibilità idraulica, dispongono
quanto segue relativamente ai ponti:
‘ di norma il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati il corso d’acqua
attivo e, se arginato, i corpi arginali. Qualora eccezionalmente fosse necessario
realizzare pile in alveo, la luce minima tra pile contigue, misurata ortogonalmente al
filone principale della corrente, non dovrà essere inferiore a 40 metri. Soluzioni con luci
inferiori potranno essere autorizzate dall’Autorità competente, previo parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Nel caso di pile e/o spalle in alveo cura particolare è da dedicare al problema delle
escavazioni dell’alveo e alla protezione delle fondazioni delle pile e delle spalle.
La quota idrometrica ed il franco dovranno essere posti in correlazione con la piena di
progetto riferita ad un periodo di ritorno non inferiore a 200 anni.
Il franco di sottotrave e la distanza tra il fondo alveo e la quota di sottotrave dovranno
essere assunte tenendo conto del trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale
galleggiante.
Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte
durante la piena.’
Per quanto sopra, non potranno essere assentiti progetti di ponti con luci tra le
pile inferiori a 40 m, se non accompagnati da parere favorevole del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
MOVIMENTI DI TERRA IN AREA INONDABILE
i movimenti di terra in area inondabile, come ribadito dalla D.G.R 848/2003, non
devono aumentare la pericolosità di inondazione, sia localmente, sia a monte e a valle, e
non devono pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione
del rischio previsti dal Piano; riguardo alla pericolosità idraulica, non deve inoltre costituire
significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la
capacità di invaso delle aree stesse. In particolare, come chiarito dalla Regione Liguria
con nota n°PG/2009/154684, possono essere effettuati interventi di regolarizzazione del
terreno di modesta entità, alle seguenti condizioni:
•il nuovo piano di campagna non sia realizzato con riporto di materiale e derivi da
movimentazione di materiale senza apporto dall’esterno dell’area stessa;
•l’aumento di quota resti, comunque, nell’ordine di 10 cm e non superi mai i 20 cm;
•sia dimostrato che la regolarizzazione del terreno non condizioni la dinamica
dell’esondazione e non comporti aumenti di livello nelle aree limitrofe;
•sia verificato che nelle zone in cui si riduce la quota del piano di campagna nell’ambito
della regolarizzazione siano comunque rispettati i parametri di cui alla DGR 250/05 ai fini
della determinazione delle condizioni di minor pericolosità relativa.
•Tali condizioni, se associate ad un intervento edilizio, dovranno essere dimostrate alla
Provincia, che le valuterà nell’ambito dell’espressione di parere di competenza.
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Dott. Agostino Ramella
010-5499849
[email protected]
UFFICIO CONSOLIDAMENTO SUOLO
Ing. Alessia Branca
010-5499824
[email protected]
UFFICIO OPERE IDRAULICHE
Ing. Marina Ozzano
010-5499870
[email protected]
ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO
Lunedì e Mercoledì ore 9.00 – 12.00
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
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